Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Diritto Amministrativo 1, Appunti di Diritto Amministrativo

Prima parte di amministrativo (parte sostanziale): - cos'è il diritto amministrativo - le fonti - la pubblica amministrazione - funzioni e poteri della pubblica amministrazione - l'atto amministrativo - il procedimento amministrativo - i tipi di silenzio - la conferenza di servizi - autotutela - accesso agli atti

Tipologia: Appunti

2020/2021
In offerta
30 Punti
Discount

Offerta a tempo limitato


Caricato il 17/01/2023

ChiaraUrselli
ChiaraUrselli 🇮🇹

5

(1)

5 documenti

1 / 33

Toggle sidebar
Discount

In offerta

Spesso scaricati insieme


Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Amministrativo 1 e più Appunti in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! 15/02/2021 Che cos’è il diritto amministrativo? Si occupa del rapporto tra amministrazioni e si riferisce continuamente alla politica. È la materia che viene utilizzata dai sindaci, regioni, Consiglio dei ministri, ecc. (tocca molto l’attività di governo). È il linguaggio che regola i rapporti fra cittadino e amministrazioni, ma soprattutto fra amministrazioni (tutti gli enti utilizzano questo diritto). L’amministrativo nasce su un problema: l’interesse pubblico. L’amministrazione cura l’interesse pubblico, non del singolo. O meglio, lo tutela, ma deve prevalere la tutela comune – Es. L’amministrazione “costruisce” su ciò che è del privato; la mia necessità di non perdere quel terreno deve sottostare all’interesse pubblico. LA COSTITUZIONE CONSENTE L’ESPROPRIO PER INTERESSI DI PUBBLICA UTILITA’  Art. 24 Cost.  “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.” Si fonda sulla NECESSARIA COABITAZIONE FRA DIRITTO PRIVATO E PUBBLICO (La P.A. deve contemperare le richieste dei privati con l’interesse pubblico). Il DIRITTO SOGGETTIVO è una posizione giuridica di vantaggio consistente nel potere di agire nei confronti di altri soggetti per il soddisfacimento dei propri interessi. L’INTERESSE LEGITTIMO è anch’esso una situazione soggettiva individuale, che viene tutelata solo in quanto coincidente con l’interesse pubblico. Consiste nella pretesa del singolo al legittimo esercizio del potere della P.A. – Vuol dire avere l’opportunità – Es. Non tutti hanno il diritto di vincere il concorso; è la P.A. a scegliere il migliore con l’uso di regole comuni e imparzialità. Ho il diritto di partecipare ad un concorso, ma non di vincerlo. Sulla base di questa distinzione esiste diritto amministrativo e diritto civile. D iritto soggettivo vuol dire diritto che l’ordinamento riconosce in maniera autonoma; l’interesse legittimo, invece, presuppone che tra me e quello che voglio ci sia di mezzo l'esercizio di un potere amministrativo. Per questo si distingue: NORMA-FATTO-EFFETTO: la norma disciplina il fatto, vi collega la produzione di effetti e non vi è la necessità di ulteriori interventi (l’amministrazione è priva di potere). NORMA-POTERE-EFFETTO: l’effetto non risale immediatamente alla legge, ma vi è l’intermediazione di un soggetto che pone in essere un atto. Rilevante è il POTERE DISCREZIONALE della P.A. – Sceglie il migliore strumento/comportamento per perseguire l’interesse pubblico. La scelta dell’amministrazione è insindacabile, anche dal giudice, a meno che non sia ILLOGICA. È sempre indiscutibile? Posso chiedere i criteri e come sono stati applicati. All’amministrazione si può contestare l’utilizzo distorto delle regole, ma non la scelta (di merito) in sé. Ad es.  Uno dei (tre) vizi è la COMPETENZA : il soggetto che si è pronunciato ha la competenza? Può darmi una risposta? – Il potere può essere esercitato: 1) dall’amministrazione che avvia il procedimento – 2) su istanza dell’interessato. ///////////////////////// 16/02/2021 L’apparato amministrativo è sempre esistito e utilizzato da qualsiasi organizzazione di governo. Nel 1865, dopo l’unità d’Italia (1861), bisognava creare una normativa comune in tutto il paese. A partire dal diritto amministrativo: con la L. 2248 del 1865 “Leggi di unificazione del Regno”, allegato E (l’unico ancora in vigore)  trattava di edilizia, sanità, espropriazione, contenzioso amministrativo. All’epoca non si chiamava diritto amministrativo e non esisteva l’interesse legittimo. Nel 1865, si introducono regole comuni e si attribuisce una tutela: la giurisdizione del giudice ordinario nei diritti soggettivi o reati (all’epoca “contravvenzioni”). Oggi c’è il giudice amministrativo. Chi veniva leso, poteva fare ricorso alla P.A.  Art. 1 L. 2248  Viene delineato un percorso - confermato dalla nostra Cost. - di dualismo di giurisdizione (giudice ordinario e amministrativo)  Art. 2 L. 2248  “Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali […] possa essere interessata la P.A. […]”  Art. 3 L. 2248  “Gli affari non compresi nell’art. precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative […] provvederanno con decreti motivati […]” “Affari non compresi” = tutto ciò che non era diritto soggettivo. La P.A., nei confronti dei cittadini, non può avere un potere paritario, ma autoritativo. Con l’amministrazione il cittadino ha un interesse. Es. Nell’ordinamento inglese non si conosce l’interesse legittimo, ma è fondato quasi esclusivamente sul diritto. L’espropriazione (nel common law): il rapporto tra cittadino e PA è fondato sul diritto, quindi si lo Stato paga l’importo di mercato. Nel 1865, il potere amministrativo è un potere esecutivo. Rispetto al potere amministrativo, non può pronunciarsi il giudice ordinario (avrebbe violato il principio di riparto dei poteri).  Art. 4 L. 2248  Il giudice ordinario, di fronte ad un provvedimento amministrativo, può solo disapplicarlo, MAI ANNULLARLO (può farlo il giudice amministrativo). Nel 1865, nell’idea che lo Stato dovesse unificare, costruire strade e ferrovie, un sistema tributario comune, tutti erano convinti che il rapporto Stato/cittadino dovesse fondarsi su qualcosa che non fosse il diritto. Con la L. 5982 nel 1889 viene istituito il giudice amministrativo: il Consiglio di Stato in Appello. 22/02/2021 La COSTITUZIONE  Art. 95 Cost.  << Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo […] >> Disegna un modello di amministrazione. Il modello è replicato e replicabile a tutti i livelli (regioni, enti locali); tendenzialmente abbiamo una separazione netta tra funzione normativa primaria e funzione esecutiva.  Primo profilo: l’amministrazione è connaturata al governo (all’attività esecutiva; “politica” in questo senso).  Secondo profilo: oggi abbiamo un sistema di valutazione e controllo della P.A. fondati sugli obiettivi. Abbiamo la necessità di tradurre l’indirizzo politico in un’attività concreta. Il Governo cura l’indirizzo politico amministrativo dello Stato (il programma di governo, con la fiducia delle Camere, individua gli obiettivi da raggiungere). Ci sono dei metodi, utilizzabili dai cittadini, che “costringono” la P.A. a perseguire gli obiettivi.  Art. 5 Cost.  Sancisce il decentramento amministrativo. Significa frazionato sul territorio (non accentrato come il modello francese o com’era previsto nell’allegato E della L. 2248): è il trasferimento di compiti e poteri decisionali dagli organi centrali statali ad organi periferici o soggetti che esplicano le proprie funzioni in un’area territoriale – Es. Il Ministero delle Finanze opera attraverso le “agenzie”; in ogni provincia c’è un’Agenzia delle Entrate. La P.A. deve essere il più vicino possibile al cittadino (art. 118 Cost.).  Art. 97 Cost.  è l’art. più importante: i PRINCIPI FONDAMENTALI della P.A. I pubblici uffici sono organizzati secondo “DISPOSIZIONI DI LEGGE” = questo è il principio di legalità che l’esecutivo è tenuto a perseguire nel rispetto della separazione dei poteri. Qualunque amministrazione deve rispettare due principi: - BUON ANDAMENTO  obbliga i funzionari pubblici a svolgere i loro compiti con DILIGENZA e PROFESSIONALITA’, al fine di realizzare in modo EFFICIENTE gli obiettivi che la P.A. si pone (erogazione dei servizi ai cittadini). - IMPARZIALITA’  impone agli agenti della P.A. di NON compiere DISCRIMINAZIONI ARBITRARIE non basate da valutazioni ponderate. Può essere considerata la più significativa forma di uguaglianza nell’ambito dell’attività amministrativa. I due concetti sono molto più vasti e diversi rispetto all’entrata in vigore nel ’48. Ad esempio, l’IMPARZIALITA’ oggi include la TRASPARENZA dell’azione amministrativa  i precedenti tre principi impongono di seguire determinati procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti. La TRASPARENZA è la CONOSCIBILITA’, la VERIFICABILITA’ e la CHIAREZZA dell’attività amministrativa. Il co. 1, però, ha creato alcune difficoltà: dire che assicura equilibrio del bilancio e la sostenibilità del debito pubblico è corretto, in astratto, ma in alcuni casi non è facile pareggiare utili e oneri (es. la sanità non può  Art. 4  Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo; definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare; verificano la rispondenza tra risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Nelle Leggi Bassanini: si è attuata la separazione tra attività politica e amministrativa, utile a separare nelle P.A. la responsabilità politica da quella amministrativa. Infatti, prima della fine degli anni ’90, nel nostro ordinamento, era di competenza dell’organo di vertice (es. presidente della regione, ministro) l’azione amministrativa. Ora, l’atto esecutivo è firmato dal dirigente d’ufficio – per evitare la corruzione. Ovviamente vi è una SINERGIA NECESSARIA TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE , ma sarà il funzionario dell’amministrazione a dare esecutività. Legge n. 150 del 2009 – rappresenta un altro cambiamento epocale – ha introdotto il SISTEMA della VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE della P.A.  che si articola in diverse fasi: 1) definizione e assegnazione degli obiettivi – 2) collegamento tra obiettivi e risorse – 3) monitoraggio costante – 4) eventuale attivazione di interventi correttivi – 5) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. Si redige un piano annuale pubblico (Relazione Annuale sulla Performance), con l’elenco di tutti gli obiettivi che l’amministrazione deve raggiungere. A fine anno, si controlla se li ha raggiunti. Il PIANO DELLA PERFORMANCE è un documento programmatico triennale definito dall'organo di indirizzo politico amministrativo, in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, entro il 31 gennaio di ogni ‐ anno. In caso di ritardo, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente le ragioni al Dipartimento della funzione pubblica. Come si diventa dirigente? Si accede alla dirigenza mediante concorso ed esistono due modalità: - concorso diretto , si fa una selezione per diventare dirigenti - oggi c’è il corso-concorso, modalità entrata in vigore da poco, che prevede un concorso di carattere nazionale in cui non si partecipa per diventare dirigenti della Regione, ma si fa un concorso alla SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) e all’esito del corso concorso, a seconda della graduatoria, si fanno avanti le amministrazioni che hanno posti liberi (e si sceglie in base alla posizione in graduatoria. Chi è entrato in precedenza e ha un ruolo dirigenziale, lo mantiene comunque fino alla pensione; non abbiamo solo dirigenti con concorso attraverso la SNA. A questi si contrappone la dirigenza fiduciaria  il sindaco o il Presidente della Regione possono nominare dirigenti su base fiduciaria, senza concorso. Questi decadono quando cade l’organo di vertice (sono INCARICHI TEMPORANEI). Il dirigente nominato con carattere fiduciario non ha compiti di amministrazione ATTIVA: non può rivestire le stesse funzioni a capo, ad esempio, di un ufficio specifico. Gli INCARICHI SI DANNO TENENDO CONTO delle caratteristiche, obiettivi, attitudini, capacità professionali, risultati conseguiti in precedenza, valutazione delle competenze possedute, esperienze di direzione maturate all’estero (anche presso il settore privato), ecc. Una volta che un dirigente viene nominato in ruolo, l’unico modo che ha chiunque governi in quel momento l’amministrazione per poter revocare l’incarico è la valutazione dei risultati (performance).  Art. 21 TU sul Pubblico Impiego  L’unico modo per poter revocare l’incarico o non rinnovarlo alla scadenza è aver accertato, con un sistema trasparente e indipendente, il mancato raggiungimento degli obiettivi e l’inosservanza delle regole. INAMOVIBILITA’ – DIVIETO DI SPOSTAMENTO DAGLI UFFICI in virtù dell’IMPARZIALITA’ e del BUON ANDAMENTO (sono garanzie). A meno che non si tratti di una violazione disciplinare. DIRIGENTI e FUNZIONARI Nelle amministrazioni più grandi, a capo degli uffici c’è il dirigente. Nelle amministrazioni più piccole, a capo degli uffici c’è il funzionario (di categoria C). Nei piccoli Comuni, hanno un solo dirigente che si sposta in questi (non ci sono fondi per mantenerne uno a testa, non c’è un numero adeguato di personale). 02/03/2021 I CONCORSI PUBBLICI L. 165 art. 30 co. 2-bis  Impone alle PP.AA., prima di fare il concorso, di attivarsi con le procedure di MOBILITA’ – il passaggio dei dipendenti pubblici in servizio da un’amministrazione all’altra. Se non ci sono richieste di trasferimento, l’amministrazione prosegue col concorso. Art. 33  In caso di eccedenza di personale e mobilità collettiva, a seguito della chiusura di un ente o riduzione dei posti, il personale viene messo in disponibilità e ricollocato (priorità). Scorrimento graduatorie: in realtà, non è una circolazione di personale pubblico. Queste graduatorie, prima del 2019, prevedevano tanti idonei. La legge diceva che chi ha vinto un concorso, ma non è stato assunto, ha diritto allo scorrimento della graduatoria. Quindi, prima di indire un nuovo concorso, bisognava scorrere tutte le graduatorie. Nel 2019, si sono modificate le norme: le graduatorie hanno validità massima di due anni e il numero di idonei è fortemente limitato. I PRINCIPI DEL CONCORSO: IMPARZIALITA’ (il più importante), TRASPARENZA ed ECONOMICITA’. Il legislatore pone delle regole certe, trasparenti, comuni, conoscibili su COME si svolge il concorso (dei criteri) che devono essere preventivamente – ex ante – conosciuti dai partecipanti. Ciò si accompagna con la COMPETENZA: vale a dire assumendo personale che abbia le competenze più idonee per svolgere quella funzione. Tipologie di concorso: 1. PER ESAMI (mera valutazione delle prove) – 2. PER TITOLI ED ESAMI – 3. PER TITOLI (la commissione non interroga il candidato, ma seleziona in base ai suoi titoli). Sono previste le ASSUNZIONI OBBLIGATORIE, ad esempio, per i diversamente abili. BANDO DI CONCORSO: è un atto amministrativo che contiene le regole che disciplineranno il concorso (come si partecipa, i termini, le materie, luogo e data, ecc). Viene considerato lex specialis: indica tutte le modalità e prevale su qualsiasi altra forma normativa – Es. se nel bando l’amministrazione chiede qualcosa di assurdo e non lo impugno al TAR, quella regola verrà applicata. Le forme di pre-selezione (i cc.dd. “test di ammissione”) sono consentite dalla legge e, di solito, servono a limitare il numero di partecipanti. La composizione delle commissioni: ESPERTI DI PROVATA COMPETENZA NELLE MATERIE DI CONCORSO, scelti tra:  FUNZIONARI DELLE AMMINISTRAZIONI  DOCENTI  o ESTRANEI ALLE MEDESIME (CHE NON RICOPRANO CARICHE POLITICHE, CHE NON SIANO RAPPRESENTANTI SINDACALI o ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI) = DIVIETO perché IN FUNZIONE DEL LORO RUOLO potrebbero favorire i propri gruppi. CHI ABBIA GIA’ UNA CONDANNA IN PRIMO GRADO CONTRO LA P.A. NON può PARTECIPARE. I componenti delle commissioni prendono visione dell’elenco di candidati e dichiarano (DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITA’) di non avere rapporti con essi (assumendomi eventualmente la responsabilità penale). Altrimenti, è necessario dimettersi o astenersi. Se il commissario non segnala la sua incompatibilità, sarà penalmente sanzionato. Le commissioni sono organi straordinari e collegiali, vengono nominate per il concorso e poi si sciolgono (temporanee). Non sono solo collegiali, ma anche composti dalla totalità dei suoi componenti: non può riunirsi a maggioranza dei presenti – è un ORGANO PERFETTO. Per questo, in alcuni concorsi, sono previsti dei supplenti. 08/03/2021 DPR N. 487 DEL ’94  disciplina le modalità di SVOLGIMENTO del CONCORSO Il bando di concorso deve indicare termine e modalità di presentazione delle domande, requisiti oggettivi e soggettivi, titoli (a parità di punteggio), posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie, ecc. Votazione minima per l’ammissione alle prove orali: quasi in tutti i concorsi 7/10 (non si può ragionare in termini di sufficienza). Nei concorsi alla Banca d’Italia 28/30 per accedere alla prova orale.  Art. 4 – Presentazione delle domande di ammissione: Co. 1  Le domande di ammissione al concorso sono redatte in carta semplice e devono essere indirizzate (per raccomandata) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i concorsi unici oppure all'amministrazione competente negli altri casi, entro il termine perentorio di 30gg dalla data di pubblicazione del bando nella GU. Co. 2  La data di spedizione è stabilita dal timbro dell'ufficio postale. Co. 3  La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al bando di concorso. Co. 4  L'amministrazione non risponde per la dispersione di comunicazioni che dipende da inesatte indicazioni oppure della mancata/tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, né per eventuali disguidi postali. Co. 5  La firma deve essere autenticata, a pena di esclusione, da uno dei pubblici ufficiali.  Art. 6 – Svolgimento delle prove Co. 1  Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati almeno 15gg prima dell'inizio delle prove oppure tramite pubblicazione nella GU. Co. 2  Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi. Co. 3  Ai candidati ammessi deve essere comunicata la data per la presentazione alla prova orale almeno 20gg prima. Co. 4  Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico e idonea ad assicurare la massima partecipazione. Co. 5  La commissione poi forma l'elenco dei candidati esaminati, indicando i voti, che sarà affisso nella sede degli esami. Le prove scritte sono rigorosamente anonime (anche apporre dei segni di “riconoscimento”). Bisogna usare una penna, fornita durante il concorso, di colore nero.  Art. 12 – Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali Co. 1  Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono criteri e modalità di valutazione delle prove; ciò viene formalizzato nei verbali. Prima dell'inizio della prova, determinano i quesiti da porre ai candidati proposti a ciascuno di loro previa estrazione a sorte. Co. 2  Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso prima delle prove orali.  Art. 8 – Concorso per titoli ed esami Co. 1  La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati. Co. 2  Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a 10/30.  Art. 7 – Concorso per esame Co. 1  I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che riportano in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando; si intende superato con una votazione di almeno 21/30. FUNZIONI della P.A. Ha funzioni ATTIVE, CONSULTIVE o DI CONTROLLO, ma può accadere che le facciano tutte e due o tre insieme. In genere, si divide.  ATTIVE  Si tratta di atti relativi al cittadino, funzioni esterne (es. chi rilascia la patente).  DI CONTROLLO  Es. Corte dei conti (come le amministrazioni spendono il denaro pubblico).  CONSULTIVE  Sono amministrazioni che esistono per dare pareri, per consigliare la P.A. (es. lo schema del d.lgs. deve essere inviato al Consiglio di Stato per il parere. Stessa cosa per i Reg.). POTERI della P.A. Lo Stato assegna poteri ampi e tipizzati:  poteri di AUTORIZZAZIONE (quasi tutte le amministrazioni) 15/03/2021 POTERI SANZIONATORI Le amministrazioni possono irrogare SANZIONI AMMINISTRATIVE (es. multe), punendo l’illecito amministrativo. Caratteristiche  le sanzioni hanno dei principi comuni. La sanzione ha carattere AFFLITTIVO: far pagare più di quanto avresti pagato rispettando la norma (subire un danno maggiore dell’utilità). Sanzione pecuniaria. Sanzione ripristinatoria: demolizione (ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi). Sanzione disciplinare: es. violazione prescrizioni di lavoro. La norma amministrativa violata può determinare l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’amministrazione. Ci sono delle condizioni che legittimano lo stato di necessità e l’eliminazione della sanzione: es. la corsa in ospedale violando i limiti di velocità. Le sanzioni devono essere PROPORZIONATE rispetto alle condizioni del soggetto che le commette (anche se molto difficile all’atto pratico). POTERE DI ORDINANZA: es. ordinanze contingibili ( = legati a quella situazione) e urgenti. Hanno valore temporale limitato e deve essere sostituita dall’azione / dall’esercizio del potere specifico. POTERI DI PROGRAMMAZIONE È il potere di spostare nel tempo alcuni interventi (es. piano vaccinale o piano delle opere pubbliche). POTERI DI PIANIFICAZIONE È il potere di disciplinare l’uso del territorio. Se il Comune non pianifica, approvando i piani urbanistici, i cittadini non potranno mai costruire nulla (abitazioni, scuole, strade). Ogni Comune pianifica il proprio piano urbanistico (nella legge nazionale: piano regolatore generale). L’amministrazione esercita il potere attraverso la DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA: è il potere tipico della p.a., sceglie il metodo migliore per perseguire l’interesse pubblico e che sia coerente con le norme.  Dove c’è attività vincolata , non c’è discrezionalità (sono eccezioni).  Discrezionalità tecnica : quando la valutazione non è generale e astratta, ma fondata su parametri tecnico-giuridici o scientifici, circoscritta ed emessa da soggetti particolarmente qualificati – ANCOR PIU’ DIFFICILMENTE CONTESTABILE (persino dal giudice). 16/03/2021 ATTO AMMINISTRATVIO (L. 241/1990) La P.A. agisce, in generale, mediante ATTI AMMINISTRATIVI (e provvedimenti). Manifesta verso l’esterno il suo potere in questo modo, in forma scritta (oggi anche telematici, ma pur sempre scritti). L’ATTO è la normale forma di comunicazione fra cittadino e amministrazione, fra amministrazioni e anche all’interno dell’amministrazione. ECCEZIONE: esistono atti NON scritti, ma sono particolari. Hanno natura provvedimentale, incidono sulla natura giuridica delle persone – es. L’ordine dell’autorità di pubblica sicurezza (manifestazione di potere). Il PROVVEDIMENTO è sempre un ATTO AMMINISTRATIVO, ma è l’atto conclusivo-decisionale di un iter (c.d. procedimento amministrativo) – es. Convocare l’esame è l’atto, dare il voto è il provvedimento. Le caratteristiche dell’ATTO (c.d. elementi essenziali – CONTENUTI MINIMI):  INTESTAZIONE : da chi proviene. Fondamentale perché fa capire se l’ente che scrive ha il potere di farlo. L’atto senza l’intestazione è NULLO.  OGGETTO  DESTINATARIO  SOTTOSCRIZIONE Altro elemento, ma non essenziali (non a pena di nullità):  MOTIVAZIONE (per es.) IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Il potere amministrativo viene esercitato attraverso un procedimento (insieme di atti che portano al provvedimento) composto in FASI: 1. AVVIO del PROCEDIMENTO – 2. FASE ISTRUTTORIA – 3. DECISIONE (c.d. provvedimento). Nella stragrande maggioranza dei casi, il procedimento amministrativo viene avviato su istanza del cittadino (es. iscrizione all’università) e si conclude col provvedimento della P.A. La Legge 241 del ’90 spiega proprio come funziona il procedimento amministrativo e le regole di funzionamento del potere amministrativo. I principi generali dell’attività amministrativa:  Art. 1 (L. 241)  L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge (c.d. principio di legalità) + criteri di economicità (= utilizzo accorto delle risorse) + efficacia (= capacità del provvedimento di raggiungere lo scopo) + imparzialità + pubblicità (= la possibilità di avere le informazioni; l’obbligo della comunicazione) e trasparenza (= l’attività dell’amministrazione deve essere controllabile attraverso l’accesso agli atti). - PROPORZIONALITA’ - LEGITTIMO AFFIDAMENTO (= la fiducia del cittadino nei confronti della P.A.) – il presupposto è che non ci sia una falsa dichiarazione. 06/04/2021 Il procedimento è l’insieme di fasi complesse che ha come obiettivo il provvedimento finale.  Art. 1 L. 241 co. 1-bis: la P.A., nell’adozione di atti di natura non autoritativa, segue le norme di diritto privato. L’amministrazione stipula contratti (es. acquisto di un immobile). Co. 2  “La PA non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze […]” . Vieta alle PA di “eccedere” nei confronti dei cittadini (es. chiedere documenti che non siano previsti e necessari). Co. 2-bis  I rapporti tra cittadino e amministrazione seguono il principio della collaborazione e della buona fede.  Art. 2 L. 241  […] l’amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Come si avvia il procedimento? O su istanza di parte o d’ufficio. Co. 2  Le amministrazioni hanno l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento formale entro 30gg – è un TERMINE ORDINARIO – Es. il permesso per costruire richiede più di 30gg. Co. 3  Le amministrazioni statali (INPS, Agenzia delle Entrate, INAIL, ecc.) e gli enti pubblici statali possono stabilire, secondo i propri ordinamenti, termini che non possono andare oltre i 90gg. Co. 4  Con delibera del consiglio dei ministri, i procedimenti per la valutazione dell’impatto ambientale, i procedimenti edilizi, cioè tutti i procedimenti complessi, hanno una durata superiore ai 90gg, ma entro i 180gg. Gli unici procedimenti che possono superare i 180gg sono l’acquisto della cittadinanza italiana e immigrazione. Quando iniziano a decorrere i termini? (30gg l’ordinario) Quando l’amministrazione lo avvia d’ufficio con un’istanza in una data specifica. Stessa cosa quando parte dal cittadino.  Art. 2 co. 6  OPPURE dal ricevimento della domanda. Anche qui, il concetto è poco chiaro.  Art. 18-bis  Il termine decorre da quando ho materialmente presentato la domanda. Devo provare che OGGI ne ho fatto richiesta (ricevuta, timbro di ricezione). 12/04/2021 SEMINARIO (PRIMA PARTE) – Gli effetti del cambiamento climatico sull’ambiente tra diritto e religione SECONDA PARTE Procedimento amministrativo Fase di INIZIATIVA: Istanza di parte o d’ufficio  rilascio ricevuta (che può anche non essere rilasciata)  Art. 4 L. 241  Poi c’è la NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO (prima azione amministrativa). Il provvedimento finale è firmato dal dirigente (soggetto legittimato a portare all’esterno la volontà della PA); l’attività istruttoria è svolta dall’unità organizzativa (c.d. funzionari).  Art. 5 L. 241  Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente la RESPONSABILITA’ DELL’ISTRUTTORIA e l’adozione del provvedimento finale. Co. 2  Finché non sia effettuata l’assegnazione è considerato responsabile del procedimento il funzionario. Co. 3  (la PA non lo fa spesso e viola sistematicamente le norme) L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti e ai richiedenti.  Art. 7 L. 241  L’amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente l’avvio del procedimento (a volte, per ragioni di celerità del procedimento, non è necessaria). Co. 2  Salvo la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della comunicazione, provvedimenti cautelari.  Art. 6 L. 241 – Compiti del responsabile del procedimento  (Se non vengono svolti, la responsabilità non ricade sul dirigente). Egli: - valuta le condizioni di ammissibilità (es. se la domanda è arrivata nei termini), i requisiti ed i presupposti rilevanti per il provvedimento - accerta i fatti e adotta ogni misura per lo svolgimento dell’istruttoria. Può chiedere la rettifica delle dichiarazioni, di istanze erronee/incomplete o esperire accertamenti tecnici ed ispezioni. 13/04/2021 L’accertamento del possesso dei requisiti deve farlo l’amministrazione, non l’interessato. “ADEGUATO E SOLLECITO DELL’ISTRUTTORIA”  se manca un documento, non si può respingere l’istanza (prima accadeva): l’amministrazione deve richiederlo. Se il documento è erroneo/incompleto, l’amministrazione deve invitare ad un aggiornamento della documentazione. Questa norma NON si applica sempre – es. In un concorso pubblico, se manca un documento, si viene esclusi (gli altri hanno interesse a vincerlo). L’amministrazione accertar d’ufficio i fatti quando il dato è pubblico .  Art. 18 L. 241 – AUTOCERTIFICAZIONE Co. 2  I documenti che attestano atti, fatti, qualità e stati soggettivi (laurea, codice fiscale, ecc) sono ACQUISITI D’UFFICIO (= sono in possesso dell’amministrazione o da altre PA). L’amministrazione può richiedere agli interessati elementi necessari alla ricerca dei documenti.  DPR n. 445/2000, art. 40  “Le certificazioni rilasciate dalla PA sono valide ed utilizzabili SOLO nel rapporto tra privati”. Oggi, il cittadino AUTOcertifica determinati dati. Questa disposizione ha evitato grosse lungaggini e ha semplificato l’intero sistema – es. Senza raccogliere tutti documenti nelle varie PA. “Autocertificazione” è un termine improprio. Il soggetto certifica in autonomia dei dati. Ma ci sono due ipotesi diverse: - Dichiarazioni sostitutive di certificazione  residenza, stato di famiglia, codice fiscale, laurea (dati pubblici) - Dichiarazioni sostitutive di atto notorio  requisiti che solo il soggetto conosce (ECDL, certificazione di una lingua) Cosa SI DEVE autocertificare?  Art. 45 DPR. n. 445/2000  cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento possono essere provati mediante la loro esibizione. Comunque, le amministrazioni possono verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati. Se l'interessato è in possesso di un documento di identità non in corso di validità, i fatti contenuti possono essere provati con l’esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari che i dati non hanno subito variazioni. La regola nelle attività che si concludono con voto numerico nei concorsi pubblici: l’amministrazione deve indicare COME il punteggio viene attribuito, sulla base di quali CRITERI e se i criteri mancano, il voto può essere contestato. Se i criteri ci sono il voto è incontestabile sotto il profilo della motivazione, ma può essere contestato quando è illogico o incoerente con la procedura.  Art. 6 lett. E  Il responsabile del procedimento prepara la motivazione e la sottopone al dirigente il quale, se la condivide, firma e il provvedimento è chiuso e si trasmette all’interessato. Se il dirigente non è d’accordo, deve motivare il suo dissenso nel provvedimento finale. La partecipazione dell’interessato nel procedimento amministrativo  Art. 10 L. 241 “Diritti dei partecipanti al procedimento”  Chi partecipa al procedimento (artt. 7 e 9) può prendere visione degli atti (NON fare copia – il procedimento è ancora aperto) e presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento. Si potrà fare copia alla conclusione del procedimento. Perché l’amministrazione deve motivare? L’amministrazione deve rendere noto il percorso logico adottato. Il fatto che non motivi è UN ERRORE, un vizio di legittimità.  Art. 16 L. 241 “Attività consultiva”  I PARERI sono una manifestazione di conoscenza/giudizio, rilasciati da un soggetto pubblico ad un’altra amministrazione – Es. “L’amministrazione decide sentita la Regione”: qui c’è un parere obbligatorio (obbligo di chiederlo). Poiché il procedimento dura (tempistica ordinaria) 30gg, se si chiede un parere, l’organo consultivo deve rispondere entro 20gg. Co. 2  In caso di decorrenza dei 20gg senza che sia comunicato il parere, l’amministrazione procede indipendentemente. Per quanto riguarda i pareri conformi, la legge non consente all’amministrazione di discostarsi – Es. La decisione dei decreti del Capo dello Stato sui ricorsi al PdR.  Art. 17 L. 24 – Valutazioni tecniche  Quando sono previste valutazioni tecniche (es. analisi del cemento armato) il procedimento può durare 90gg (e più, se si cambia il soggetto che deve valutare). 26/04/2021 COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Una volta che la P.A., in assenza di motivi ostativi, ha valutato e deciso, c’è la comunicazione del provvedimento e la sua motivazione.  Art. 2  La P.A. ha l’obbligo di chiudere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso (parametro di riferimento ordinario). Il legislatore ha compreso, nel tempo, che la P.A. non riesce a rispondere nel termine di legge. Così, ha scelto di attribuire al decorso del tempo un significato giuridico (= silenzio significativo): oggi, infatti, la maggior parte dei procedimenti amministrativi si conclude senza che la P.A. dia una risposta (semplificazione). TIPOLOGIE DI SILENZIO DELLA P.A.  Il SILENZIO-ASSENSO  decorsi i 30gg, la NON risposta equivale ad accoglimento della domanda.  Il SILENZIO-RIFIUTO (o RIGETTO)  decorsi i 30gg, la NON risposta equivale a rigetto.  Il SILENZIO-INADEMPIMENTO  quando il procedimento è avviato d’ufficio, la mancata risposta nei termini equivale ad inadempimento (l’amministrazione non ha ancora fatto il suo dovere). Quando il procedimento: - è su ISTANZA DI PARTE, possono scaturire le tre ipotesi di silenzio significativo; - parte D’UFFICIO, la mancata risposta non ha valore giuridico, ma c’è l’ipotesi del SILENZIO- INADEMPIMENTO. L’art. 3 relativo alla motivazione c’è e rimane, però va adattato: quando la Legge 241 sancisce che il silenzio equivale ad accoglimento della domanda, l’art. non si può applicare. L’obbligo di motivazione è un principio assoluto, ma bisogna adattarlo ad altre norme della stessa legge. SILENZIO ASSENSO  Art. 20 L. 241  disciplina il silenzio-assenso. Nei procedimenti ad istanza di parte, il silenzio (oltre i 30gg) dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda. In alternativa, per bloccare il silenzio-assenso, la P.A. deve (entro i 30gg) far pervenire domanda di rigetto della domanda e spiegandone la motivazione. Co. 4  Costituisce un’eccezione al principio generale – Il silenzio-assenso nei procedimenti a istanza di parte NON SI APPLICA quando riguarda: - il patrimonio culturale e paesaggistico; - l’ambiente; - la tutela del rischio idrogeologico; - la difesa nazionale; - la pubblica sicurezza; - l’asilo, la cittadinanza, l’immigrazione; - la salute. Si tratta di disposizioni normative alle quali l’ordinamento attribuisce un valore giuridico rilevante. SILENZIO RIGETTO  Art. 25 co. 4  “Decorsi 30gg dalla richiesta, l’istanza s’intende respinta.” Il silenzio-diniego/rifiuto è TASSATIVAMENTE previsto dalle leggi (deroga all’art. 20). Quando la legge dice “s’intende respinta”, ci sarà un provvedimento formale? No. Ci sarà un una motivazione? No. Ci sarà trasparenza e pubblicità? No. SILENZIO INADEMPIMENTO SILENZIO-INADEMPIMENTO significa che l’amministrazione (nei 30gg) avrebbe dovuto provvedere, ma non l’ha fatto. Non si può attribuire al silenzio un valore giuridico favorevole o negativo, ma si tratta di mancata adozione del provvedimento. Quali sono gli strumenti che l’interessato ha a disposizione in questo caso? Il più semplice è aspettare. Alternativa: diffidare l’amministrazione – Es. Intimo l’amministrazione a provvedere entro un certo termine. La diffida attraverso un ufficiale giudiziario ha un altro valore giuridico: è possibile intimare un termine perentorio non inferiore a 30gg, decorso il quale potrei denunciare l’amministrazione per OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO. Le forme di tutela che il cittadino ha nei confronti della mancata risposta della P.A.  Art. 2 co. 9 L. 241  La mancata o tardiva emanazione di provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale e di responsabilità (prima conseguenza: segnalare all’amministrazione la mancata risposta). Allora il legislatore ha individuato un procedimento particolare: l’interessato ha la possibilità di avviare il PROCEDIMENTO SOSTITUTIVO.  Art. 2 co. 9-bis  L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di INERZIA. L’amministrazione deve aver necessariamente a monte individuato il nominativo del soggetto titolare del potere sostitutivo. In caso di OMESSA INDIVIDUAZIONE, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale; in mancanza di dirigente preposto, d’ufficio; in mancanza, al funzionario di livello più elevato presente nell’amministrazione.  Art. 2 co. 9-ter  Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento (silenzio- inadempimento) il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo. Entro un termine (pari alla metà di quello originariamente previsto) conclude il procedimento (è uno STRUMENTO MOLTO IMPORTANTE per il cittadino perché significa che l’amministrazione deve necessariamente adottare un provvedimento espresso). CONSEGUENZE PER IL RITARDO DELL’AMMINISTRAZIONE NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO  Art. 2-bis  Se il cittadino dimostra di aver subito un danno patrimoniale ingiusto, l’amministrazione può essere chiamata a risarcire il danno. L’azione risarcitoria si fa al TAR (giudice amministrativo e non civile).  Art. 2 co. 7  I termini possono essere sospesi solo una volta, per un periodo non superiore a 30gg, per l’acquisizione di info o certificazioni non in possesso dell’amministrazione, non direttamente acquisibili. L’inadempimento non è una modalità alternativa, è semplicemente il decorso del tempo che non ha valore giuridico. SCIA – SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ La SCIA sostituisce tutti gli atti di autorizzazione per lo svolgimento di attività economiche, imprenditoriali, commerciali, purché non siano necessarie valutazioni dell’amministrazione sulla base di limiti particolari: quando lo svolgimento dell'attività è fondato sulla verifica del possesso di requisiti. Tutto questo viene sostituito con la presentazione di una segnalazione certificata corredata da asseverazioni, attestazioni, autocertificazioni. Le asseverazioni sono autocertificazioni fatte da tecnici competenti che, sotto la propria responsabilità, sanciscono il possesso dei requisiti o l’inesistenza di vincoli all'esercizio di quell’attività (inesistenza di vincoli ambientali, paesaggistici, ecc.) oltre che il possesso di tutti gli aspetti tecnici necessari per l'avvio dell'attività commerciale. Comunque: “Attestazioni e asseverazioni sono verificate dall’amministrazione”.  Art. 19  come l’art. 20 si conclude con il SILENZIO-ASSENSO. Le regole dell’art. 19 sono diverse, ci sono regole più vantaggiose per l’imprenditore. Riguardano le attività economiche ed imprenditoriali. È una norma di favore per accelerare gli investimenti, le attività economiche ed imprenditoriali. L’attività d’impresa e quella edilizia partono dalla base di AUTODICHIARAZIONI dei privati; l’amministrazione verifica e rimane inerte (SILENZIO-ASSENSO). Se, invece, si accorge che qualcosa non va, blocca con un provvedimento espresso. 27/04/2021 Co. 2  “L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione” Contrariamente dell'art. 20 (silenzio-assenso), la SCIA riguarda attività economiche e imprenditoriali. Significa che l’imprenditore decide se avviarla subito o aspettare 30gg. Co. 3  (dopo la presentazione della SCIA) L'amministrazione competente, in caso di carenza dei requisiti e presupposti nel termine di 60gg dal ricevimento della SCIA, adotta provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi – (qui 60gg; 30gg per l'attività edilizia; a seconda del tipo di attività). Presentata l'istanza (corredata da documentazione, assicurazione, autocertificazione, ecc.) l'attività può essere iniziata immediatamente. L'amministrazione, se valuta che non ci sono i requisiti o i presupposti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione. La norma è molto favorevole ai privati, infatti: “Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa […]” (quando la si possa mettere in regola, lo si può fare dopo). Ovviamente questo non vale nel caso di false dichiarazioni, ma solo se la dichiarazione è incompleta (es. mancanza documento): l'amministrazione, con atto motivato, invita il privato a sanare gli errori commessi, con la fissazione di un termine non inferiore a 30gg. “In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il termine, l'attività si intende vietata”. L'amministrazione sospende l'attività solo in caso di falso, se c'è un pericolo per la salute, l'ambiente . L'amministrazione dispone la sospensione solo in presenza di attestazioni o di pericolo; in tutti gli altri casi non può adottare misure sospensive e deve attendere il decorso dei termini. “L’atto motivato interrompe il termine […] che ricomincia a decorrere quando il privato comunica l’adozione delle misure”  In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso il termine, cessano gli effetti della sospensione adottata. Se il privato non ha fatto nulla o ha inviato documenti insufficienti, deve riadottare il Ovviamente vale anche il contrario: un assenso privo di motivazione; anche se in questo caso non ha molto senso ed è comunque considerata favorevole per accelerare (semplificazione). Se l'amministrazione non motiva o NON PARTECIPA, VIENE CONSIDERATA FAVOREVOLE. Una volta terminati i 45/90gg, l'amministrazione adotta entro 5gg lavorativi la determinazione motivata di conclusione (eventualmente) positiva della conferenza. DISSENSO  "Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non superabili (es. vincolo idrogeologico), l'amministrazione entro 5gg adotta la determinazione di conclusione negativa della conferenza" = RIGETTO DELLA DOMANDA . L'amministrazione-procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni. Le ECCEZIONI dell'art. 14-bis: co. 6 e 7 ***  Art. 14-bis co. 6  Fuori dai casi del co. 5, l'amministrazione-procedente svolge la riunione della conferenza in modalità sincrona (praticamente è quasi SEMPRE sincrona la riunione finale).  Art. 14-ter  La prima riunione della conferenza di servizi in forma sincrona si svolge con la partecipazione contestuale (se possibile) dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.  Art. 14-ter  Ciascuna amministrazione convocata è rappresentato da un soggetto abilitato ad esprimere in modo vincolante la posizione dell'amministrazione – vale a dire che si presenta il dirigente oppure lo stesso delega un funzionario con il potere di decidere. Conseguenza giuridica: se si presenta un soggetto privo di potere, l'amministrazione è come se NON SI FOSSE PRESENTATA e quindi si ritiene FAVOREVOLE. Alle riunioni della conferenza possono (non è obbligatorio) essere invitati gli interessati (es. progettista), ma non possono esprimere la loro opinione. All'esito dell'ultima riunione, l'amministrazione-procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti (= secondo l'interesse pubblico) espresse dalle amministrazioni partecipanti. La determinazione motivata di conclusione dell'amministrazione-procedente sostituisce tutti gli atti di assenso delle amministrazioni interessate = ecco perché si parla di DECISIONE PLURISTRUTTURATA. La decisione ha effetto anche nei confronti di tutti gli enti che non hanno espresso o che non hanno partecipato alla conferenza. L'amministrazione che NON HA PARTECIPATO alla conferenza NON HA ALCUN DIRITTO DI SOLLECITARE UNA NUOVA DECISIONE.  Art. 14-quinques  Entro 10gg le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ecc. possono proporre opposizione al PdC; a condizione che abbiano espresso motivato dissenso prima della conclusione dei lavori." Possono proporre opposizioni anche le amministrazioni delle Regioni. L'art. 95 Cost., infatti, sancisce che il governo attua l'indirizzo politico-amministrativo dello Stato. In caso di contrasto tra enti, l'unico soggetto che può decidere il migliore interesse pubblico è il governo. Punto critico: in un procedimento che, di regola, dura 30gg, la norma dà per scontato che nel caso di conferenza di servizi il termine diventa di (almeno) 45gg. Se tra le amministrazioni ce n'è una che tutela la salute o i beni culturali, il termine è addirittura di 90gg. Non solo. Bisogna anche comunicare la data dell'eventuale riunione sincrona da tenersi entro 10gg dalla scadenza dei 45gg (o 90gg). Questo è il termine per la Conferenza di servizi decisoria.  Art. 14-quinquies  La presidenza del Consiglio dei ministri indice una riunione ed i partecipanti formulano proposte. La leale collaborazione: qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato le Regioni e l'intesa non venga raggiunta, c’è un'altra riunione entro i successivi 15gg. Se anche dopo la seconda riunione non si raggiunge l'intesa, l’amministrazione adotta una nuova motivata conclusione. Non oltre i 15 gg, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri che decide previa intesa con la partecipazione delle Regioni. Affinché il Governo possa adottare un provvedimento che modifichi il potere delle Regioni, si devono fare le intese obbligatorie. C i sono 3 riunioni obbligatorie per arrivare a questa intesa: solo se dopo 2 riunioni non c’è quest'intesa, deciderà il Governo. La conferenza di servizi ha anche questa fase di opposizione; si può andare all’infinito per mesi senza raggiungere nessuna conclusione. Prima della riforma del 2016 c.d. Madia, la conferenza di servizi era abbastanza agevole e aveva una conclusione. Per semplificare hanno previsto opposizioni, riesami, revisioni, ecc. che però rendono incerta la durata e inefficace la conclusione. La conferenza di servizi normalmente non deve avere per forza esito favorevole : potrebbe trovare il dissenso di tutti . Il problema sorge quando si deve valutare l'interesse prevalente: in questo caso, scattano le opposizioni. Il 14-quinquies è riservato solo quando si è deciso con la prevalenza dell'interesse ed è passato a una linea favorevole o contraria rispetto agli altri che erano favorevoli o contrari. Gli ACCORDI tra cittadino e P.A. Esiste un’altra modalità per concludere il procedimento amministrativo: stipulare un accordo, un negozio giuridico tra cittadino e P.A. L'art. 11 L. 241 disciplina gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento. La legge consente, in via generale, che il privato e l’amministrazione possano accordarsi per decidere il contenuto finale del provvedimento. Gli accordi si possono fare per determinare il contenuto del provvedimento o per sostituirlo: i ntegrativo vuol dire determinare il contenuto del provvedimento. L’accordo può essere: 1) integrativo del procedimento (si concorda il contenuto) – 2) sostitutivo del provvedimento. La volontà dell’amministrazione sarà presente nell'atto insieme a quello del privato. È una misura di semplificazione: il privato accetterà la decisione senza opposizioni proprio perché congiunta. ATTENZIONE! Non può partire dall’amministrazione, è il privato che propone la sottoscrizione di un accordo. L’amministrazione poi ritiene se concluderlo perseguendo un interesse pubblico o per sostituirlo attraverso un contratto. Il limite è che non ci siano pregiudizi per i terzi e che ci sia sempre un interesse pubblico prevalente. Gli accordi devono essere stipulati a pena di nullità per atto scritto: si applicano i principi del CC in materia di obbligazioni e contratti. Infatti, l’art. 1 L. 241 sancisce che: “la P.A., nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato’’. Inoltre, g li accordi devono essere motivati  sono soggetti ai controlli previsti per i provvedimenti che vanno a sostituire: se l’accordo è integrativo, ci sarà un provvedimento finale e troverà le regole sui provvedimenti amministrativi (pubblicazioni, controlli, ecc). Se il procedimento si conclude con un accordo sostitutivo (negozio giuridico o contratto), sarà soggetto ai controlli tipici del provvedimento amministrativo.  Co. 4-bis  Per garantire l’imparzialità ed il buon andamento nei casi in cui una P.A. conclude un accordo, la sua stipula è preceduta dalla dichiarazione concorde (e motivata) dell'organo competente (dirigente) per l’adozione del provvedimento finale.  Co. 4  “Se l’amministrazione riceve unilateralmente tale accordo, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico […]”, c’è l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione ai pregiudizi verificatisi in danno del privato. Se tra due privati uno recede unilateralmente, c’è il risarcimento (molto più elevato come quantum). Quando l’amministrazione fa recesso dall’accordo per un motivo di interesse pubblico, al privato spetta un indennizzo e NON il risarcimento del danno. L’amministrazione ha sempre una norma di vantaggio: l’ipotesi di recesso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Come si conclude il procedimento: con il provvedimento espresso, il silenzio, la decisione della conferenza di servizi, un accordo, ecc. Il procedimento amministrativo non si conclude di fatto con la decisione, ma c’è l’ulteriore fase dell’efficacia che consente alla decisione di produrre effetti giuridici: devono essere conosciuti o conoscibili dai destinatari e quindi vanno pubblicati o comunicati. Il legislatore dice che quando il provvedimento non limita, ma AMPLIA, deve essere comunicato personalmente. Sorge l’obbligo della comunicazione personale esclusivamente quando il provvedimento amministrativo limita la sfera giuridica delle persone (es. esproprio). Al contrario, i provvedimenti NON limitativi NON devono essere comunicati personalmente e diventano efficaci secondo le regole ordinarie. Attenzione: qualora per il numero dei destinatari la pubblicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l’amministrazione può provvedere mediante forme di pubblicità diverse – Es. pubblici proclami o mettere avvisi su giornali, stampa, online, ecc.  Art. 21-ter  esecutorietà: le PP.AA. possono imporre coattivamente (per alcune categorie di provvedimenti) l’adempimento degli obblighi nei loro confronti – Es. esproprio; confisca; sequestro. Quindi anche senza l’ordine del giudice. Le caratteristiche che acquisisce il provvedimento sono EFFICACIA, ESECUTORIETA’, ESECUTIVITA’ . Un provvedimento ha in più, rispetto all'atto amministrativo, il dovere e l’obbligo di incidere sulla sfera giuridica del destinatario. In conclusione: Tutti i provvedimenti sono esecutivi. Tutti i provvedimenti sono efficaci. NON tutti i provvedimenti sono esecutori: solo quelli che lo sono per legge. Ovviamente il provvedimento per essere coattivo / esecutorio deve essere efficace , quindi deve essere comunicato personalmente. C’è anche un'altra caratteristica: INOPPUGNABILITA’  Decorsi 60gg, il procedimento amministrativo non può più essere impugnato o messo in discussione. L’interessato, anche se il provvedimento è sbagliato, se non lo impugna nei 60gg, è irrecuperabile.  Art. 21-quater  “I provvedimenti amministrativi efficaci’’ sono quelli pubblicati. Il provvedimento amministrativo diventa immediatamente esecutivo ed efficace. L’efficacia o l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa; è una regola relativamente nuova: di solito la sospensione la predisporre solo il giudice; adesso anche l’amministrazione. Questo per “gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario dall’organo che l’ha emanata” […] può essere prorogato per una volta e anche ridotto per sopravvenute esigenze ’ . Es. L’amministrazione, prima di espropriare un suolo, potrebbe sospendere l'efficacia dell’annullamento, della revoca, in attesa di verifica. Però, per sospendere l’efficacia devono ricorrere gravi ragioni (motivazione forte) e per il tempo strettamente necessario indicato nell'atto che la dispone. Ciò serve ad impedire che l’amministrazione adotti atti sapendo già che non li vuole portare ad esecuzione. Queste disposizioni normative vengono applicate con moderazione: avviene molto di rado. 04/05/2021 SEMINARIO con Allegretta I presupposti del concetto di interesse sono le nozioni di bisogno e di bene . Il bisogno da intendersi in senso ampio: consiste nella mancanza di qualcosa, esigenze impellenti avvertite come indispensabili per la realizzazione di sé. Per interessi collettivi si intendono interessi sintesi di collettività , gruppi o comunità che esprimono una relazione di interessi di uguale contenuto facenti capo a soggetti diversi, organizzati per il raggiungimento del medesimo fine. La collaborazione fra interessati permette il conseguimento di un determinato bene laddove un singolo non potrebbe raggiungere lo stesso risultato. L'interesse collettivo trascende in una superiore sintesi i singoli componenti: “dimensione olistica” dell’interesse collettivo. È inevitabile che uno stesso soggetto possa essere titolare di più interessi anche in conflitto fra loro: come individuo, come membro di una collettività (es. famiglia o categoria professionale) e come componenti di altre comunità (es. confessione religiosa o partito politico). Gli eventuali conflitti saranno risolti in base alla libera coscienza del singolo (“foro interno di ciascuno di noi”), secondo l'etica della lealtà che ciascuno di noi vorrà mettere in campo. È nullo quando manca degli “elementi essenziali”: non ci si riferisce al difetto di motivazione. La mancanza di motivazione è violazione di legge oppure eccesso di potere, quindi illegittimità. Elementi essenziali del provvedimento sono: intestazione, sottoscrizione, oggetto, forma, potere, ma NON la motivazione. Altra ipotesi di nullità è la violazione di “elusione del giudicato”: il giudicato è una sentenza non più impugnabile, che costituisce stato fra le parti, immodificabile. Può esserlo anche una sentenza di primo grado se non viene impugnata o una sentenza dell’ultimo grado del giudice. Quando una sentenza stabilisce un principio con effetto di giudicato fra le parti, se l’amministrazione viola quella pronuncia, il provvedimento è nullo.  Quindi: violazione quando non si tiene conto della sentenza; elusione quando si finge di adempiere, ma la si ignora. ANNULLABILITA’  Art. 21-octies  è annullabile il provvedimento adottato in violazione di legge, viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Elenca i tre vizi riprendendoli dalla L. del 1889. Co. 2  La giurisprudenza ha elaborato il vizio non invalidante: se il contenuto del provvedimento non potrà mai cambiare, sarà inutile annullare provvedimenti errati nella forma. L’amministrazione ha fatto errori, ma il contenuto del provvedimento non sarà diverso. Il giudice amministrativo rileva il vizio, quindi l’errore è stato commesso dall’amministrazione, ma il contenuto non avrebbe potuto essere diverso ed è inutile annullarlo. Infatti, se l’interessato dovesse fare ricorso al TAR, rischierebbe una condanna alle spese (pur formalmente avendo ragione). Tutti i provvedimenti sono annullabili? Non si può dire sì perché ci sono provvedimenti che non sono annullabili. Co. 2  […] – altra deroga – Per quanto sia obbligatorio (artt. 7 ed 8), in realtà, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non produce sempre un vizio invalidante. “qualora l’amministrazione dimostri in giudizio” = se l’amministrazione dimostra che il cittadino non avrebbe potuto discutere la sua decisione, il provvedimento non sarà annullabile. Ma comunque il giudizio lo fa (rispetto al co. 1 in cui il giudizio non si può fare). Ecco che i l provvedimento può essere erroneo , ma non determinare l’annullamento del provvedimento . AUTOTUTELA In presenza di un provvedimento viziato, ci si può rivolgere al giudice amministrativo (soggetto autorizzato a risolvere i contrasti fra cittadino e P.A.). Questa è la regola generale, ma ci sono le eccezioni. L’eccezione è l’AUTOTUTELA. Si può anche chiamare procedimento o provvedimento di secondo grado ed è un potere tipico di tutte le PP.AA. di poter rivedere e correggere i propri provvedimenti . Può essere: - DEMOLITORIA: l’amministrazione elimina il provvedimento errato. - CONSERVATIVA: l’amministrazione modifica il provvedimento sbagliato). L’autotutela è facoltativa. Infatti, se si fa un’istanza di primo livello (di avvio del procedimento), la P.A. ha l’obbligo di rispondere. Se si fa un’istanza di autotutela, l’amministrazione non deve rispondere obbligatoriamente perché ha un potere discrezionale. L’autotutela può essere avviata d’ufficio o su istanza di parte: nel primo caso, si deve concludere e nel secondo non necessariamente. Che tipo di procedimento si utilizza in autotutela? Lo stesso seguito per l’adozione del procedimento iniziale: principio del contrarius actus.  Autotutela DEMOLITORIA Esistono due ipotesi: annullamento e revoca. P er annullare un provvedimento, la P.A. deve adottare un nuovo provvedimento e far partire un nuovo procedimento, (di autotutela) che parte su istanza di parte oppure d’ufficio.  Art. 21-nonies  Il provvedimento amministrativo illegittimo […] può, (non “deve”) essere annullato d'ufficio. I l provvedimento illegittimo può continuare a produrre effetti se non viene annullato . Le condizioni obbligatorie di ANNULLAMENTO : - Per ragioni di interesse pubblico. - Entro un termine ragionevole. Non superiore a 18 mesi, che decorre dal momento di adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Se non ci si accorg e dell’errore entro 18 mesi , non lo si può più corregger e (eccezione: false dichiarazioni).  Co. 2-bis  I provvedimenti conseguiti sulla base di false dichiarazioni di fatti o autocertificazioni false o mendaci possono essere annullate oltre i 18 mesi ma deve esserci una sentenza del giudice che lo accerti. - Tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati . Gli effetti dell’annullamento: opera in via retroattiva, ex tunc. Annullare significa eliminare un provvedimento dal mondo del diritto sin dall’inizio. 11/05/2021 L’altra ipotesi di autotutela demolitoria è la REVOCA. Mentre l'annullamento ha effetto retroattivo, la revoca ha effetto pro-futuro (ex nunc, da ora in poi)  È fondata sulla modificata situazione di fatto rispetto al momento in cui è stato adottato il provvedimento. Quando l'amministrazione adotta un provvedimento ad efficacia durevole nel tempo, lo adotta ipotizzando situazioni al momento vigenti, ma che si presuppone rimarranno le stesse nel futuro. Le situazioni, però, possono cambiare e la revoca serve proprio ad eliminare atti che originariamente sembravano o erano giusti, ma che ora non lo sono più. Proprio perché erano legittimi, gli effetti del passato vengono mantenuti. Chi, invece, è stato beneficiario di un provvedimento annullato non può vantare alcuna pretesa perché gli effetti retroagiscono. I casi che comportano la revoca: - Sopravvenuti motivi di pubblico interesse - mutamento di una situazione di fatto NON prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento. Se è prevedibile, la revoca non è consentita: il presupposto è la novità. Tutto ciò salvo che per i provvedimenti di autorizzazione di vantaggi economici e per un’azione dell'interesse pubblico originario. È consentito revocare un provvedimento nel caso di una nuova azione dell'interesse pubblico originario (es. “ho cambiato idea”), ma questo NON vale quando si tratta di provvedimenti autorizzatori o di attribuzioni di vantaggi economici (es. se io ti ho autorizzato a fare un'attività, non posso cambiare idea se non nei primi due casi). [[Una volta che sussistono questi tre elementi, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato.]] Co. 1-bis  Occorre rilasciare un indennizzo per la revoca del provvedimento. Questo indennizzo risente dell’eventuale conoscenza del contraente al fatto che l’atto era contrario all'interesse pubblico (disposizione folle: es. un ufficio comunale che dovrebbe dare €1000, ma siccome l’interessato doveva sapere che l’atto era controllo interesse pubblico, gliene dà 500. Ciò senza un potere di indagine, senza poteri probatori, ecc) – Qui si sta prefigurando un atto illegittimo: un atto contrario all'interesse pubblico è viziato da eccesso di potere e non ha niente a che fare con la revoca. Esistono altre ipotesi di annullamento? Sì. L'annullamento da parte del giudice, l'annullamento governativo (non è un potere “frequente”, solo per garantire l'unità della Repubblica o in casi di particolare gravità, la L. 400 del 1988 consente l'annullamento governativo dei provvedimenti amministrativi. Possono essere annullati gli atti delle amministrazioni centrali o degli enti territoriali, NO regionali), l'annullamento su ricorso amministrativo (ricorso straordinario al PdR), l'annullamento in sede di ricorso al capo dello Stato.  Autotutela CONSERVATIVA  Art. 21-nonies  disciplina l'annullamento, ma nel co. 2 dice: “è fatta salva la possibilità di CONVALIDA del provvedimento annullabile ” se sussistono ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole (18 mesi). Ci si riferisce a provvedimenti illegittimi, erronei, viziati, nei quali c'è un vizio di legittimità. L'amministrazione, quindi, convalida: rende legittimo il provvedimento viziato . Si deve avviare un nuovo procedimento amministrativo che avrà come risultato la conservazione del provvedimento – andandolo a correggere. È una modalità importante che serve alla P.A. per sanare, convalidare o ratificare il provvedimento amministrativo. Differenza tra correggere un provvedimento e farne uno nuovo: con la convalida salvo gli effetti del passato, se ne faccio uno nuovo, no. ACQUIESCENZA: è l’accettazione di un provvedimento da parte del destinatario e la sua rinuncia ad avvalersi dei mezzi di impugnazione previsti per legge. Il procedimento? Il primo provvedimento è viziato  ci si accorge che è viziato  si avvia il procedimento in autotutela  si riconosce l'errore  si dichiara l'errore  si sostituisce la parte errata con quella corretta. Verrà fuori un nuovo provvedimento, ma che prosegue: la seconda delibera sarà quella che rimarrà in vigore mantenendo gli effetti del passato. I VIZI CONVALIDABILI – la CONVALIDA è suddivisa in tre tipologie: 1. RATIFICA – 2. SANATORIA – 3. CONVALIDA. Sono tre ipotesi diverse che dottrina e giurisprudenza hanno teorizzato. Il legislatore l’ha chiamata solo convalida. In realtà, l'amministrazione (a seconda del tipo di vizio) può denominare il provvedimento sanatoria, ratifica o convalida.  RATIFICA : quando si sana il vizio di incompetenza relativa, si chiama ratifica. C’è sempre una procedura nuova; l'organo competente salva gli effetti del provvedimento adottato da un organo incompetente.  SANATORIA : Es. Non ho convocato la conferenza di servizi, mi accorgo dell'errore, riapro il procedimento, convoco la conferenza e chiudo il procedimento emendando il vizio.  CONVALIDA : Es. Ho approvato con maggioranza semplice, ma si doveva approvare con maggioranza qualificata dei 2/3; si riporta la delibera in consiglio, si rivota correttamente e questa è la convalida. Sotto la convalida può esserci un errore della procedura o nel soggetto che ha adottato il provvedimento. Quindi, o lo si annulla oppure se quel provvedimento è utile, lo si ratifica conservando l'efficacia (autotutela conservativa: attraverso una nuova procedimentalizzazione). Ci sono vizi che non sono sanabili? Per esempio, i vizi che producono la nullità. Oppure non può essere sanato il difetto di motivazione: la motivazione deve essere a corredo della scelta iniziale, sarebbe troppo facile motivare ex post. L’art. 21-decies è una novità, disposizione introdotta nel 2020. Il legislatore ha introdotto una procedura semplificata per far riemergere dei provvedimenti già emessi, ma già adottati dall'amministrazione che il TAR aveva annullato per vizi endoprocedimentali (es. mancava il parere). Quando il vizio colpisce la fase interna del procedimento amministrativo, ma non risente la decisione finale, la P.A. può utilizzare una procedura semplificata. Che cosa accade in sede di riadozione del provvedimento amministrativo? Questa disposizione è limitata ai provvedimenti di autorizzazione o di valutazione ambientale e si inserisce nell'ambito dei procedimenti autorizzatori quando l'opera che si intende realizzare ha un impatto ambientale rilevante. ACCESSO AGLI ATTI Nel nostro ordinamento giuridico abbiamo dei principi (di trasparenza, di pubblicità, ecc.) che consentono agli interessati di poter conoscere e acquisire gli atti della P.A. La conoscenza dei provvedimenti amministrativi può avvenire con due modalità: o perché l'amministrazione li pubblica oppure perché l’interessato li chiede all'amministrazione. Molti atti o provvedimenti della P.A. sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ed il cittadino li conosce perché sono pubblici, ma tutta un’altra serie di atti sono in possesso dell'amministrazione. Normativa introdotta nel 2013 con d.lgs. 33, modificato dal c.d. FOIA (“Freedom Of Information Act”): è l’attuazione in Italia del principio sovranazionale del libero accesso ai dati della P.A. È una disposizione che sembra consentire a chiunque di poter accedere a qualunque atto della P.A.: ma c'è anche la L. 241  si sovrappone e apparentemente crea un contrasto. Comunque, esiste ed è valido l'ACCESSO DOCUMENTALE della L. 241. La normativa collega in maniera diretta trasparenza e corruzione : la trasparenza è una misura di prevenzione della corruzione; più trasparenza significa più controllo su come viene esercitato il potere amministrativo. C’è un problema legato all’accesso (ai sensi della L. 241) riservato a chi ha un interesse qualificato: la norma dice “chiunque ha diritto di accedere ai documenti”. Il “chiunque” elimina l'interesse qualificato. Quest'apertura totale del d.lgs. 33/2013 incontra un limite nella L. 241. Oggi, abbiamo tre tipi di accesso: 1) ACCESSO DOCUMENTALE – 2) ACCESSO CIVICO – 3) ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO. In una norma vigente, si legge che c’è il divieto di accesso per controllare, ma nell'art. 1 del 33/2013 la trasparenza serve a controllare l'utilizzo delle risorse. C'è qualcosa che deve essere messa a sistema. La trasparenza a cosa serve?  Art. 1 co. 2  “[…] concorre ad attuare il principio […] di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione” L'ACCESSO CIVICO è dettato per prevenire e contrastare la corruzione della P.A. È la richiesta all'amministrazione di pubblicare atti che ha l'obbligo di pubblicare e che non sono stati pubblicati. Se l'amministrazione non ha pubblicato, io posso chiedere di pubblicare quel dato – es. Le graduatorie di concorso che per legge vanno pubblicate. L'obbligo di pubblicazione per essere efficace porta con sé una sanzione:  Art. 43 e ss.  La mancata pubblicazione obbligatoria di provvedimenti comporta una sanzione a carico del responsabile. Infatti, esistono nel 33/2013 tutta una serie di delibere, atti, provvedimenti che l'amministrazione deve pubblicare obbligatoriamente (art. 5 co. 1). Qual è il contraltare del controllo diffuso? La tutela della riservatezza. Non è semplice mettere a sistema queste due esigenze apparentemente diverse: la riservatezza è garanzia, ma anche la trasparenza e la prevenzione della corruzione lo è.  Art. 5  “Le disposizioni […] la libertà di accesso di chiunque […]” Non c'è più un limite riservato a chi ha un interesse qualificato – in astratto. Perché: “[…] nei limiti della tutela degli interessi pubblici e privati rilevanti.”  Art. 10 co. 3  Tutte le amministrazioni, quando fanno i piani delle performance (= devono dare ai dirigenti e al personale degli obiettivi), devono obbligatoriamente inserire la trasparenza tra gli obiettivi strategici dell'amministrazione. Ogni anno l'amministrazione deve perseguire obiettivi sempre più approfonditi che puntano ad una maggiore trasparenza. Nel piano triennale di prevenzione della corruzione, si inserisce una parte dedicata alla trasparenza e questo è il senso del collegamento tra prevenzione della corruzione e trasparenza. È proprio l'attuazione dell' art. 97 Cost. che parla di buon andamento e imparzialità. Chiaramente il 33/2013 negli artt. che seguono indica gli atti che devono essere necessariamente pubblicati. Il problema sorge con l’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO Secondo l’art. 5 co. 2, chiunque può accedere a dati ulteriori rispetto a quelli che l’amministrazione deve pubblicare obbligatoriamente. Qual è il limite? “Nel rispetto dei limiti della tutela degli interessi giuridicamente rilevanti”  Art. 5 co. 3  L’accesso civico generalizzato non necessita né di motivazione né dell'indicazione di un interesse. Ovviamente il limite sta nella violazione degli interessi altrui e la tutela delle misure di prevenzione della corruzione.  Art. 5 ultimo co.  elemento di confusione: si introduce un accesso a qualunque dato, senza motivazione e senza interesse qualificato, però poi restano fermi gli obblighi previsti dalla L. 241. Quindi, si applica l’art. 5 co. 2 o l'art. 22 e 24 della L. 241? Non si sa. È il giudice amministrativo che, caso per caso, cerca di risolvere il problema. Come funziona? Il richiedente deve essere sì identificato, ma non ai fini della qualificazione perché chiunque può fare accesso e l’istanza non deve essere motivata. L'amministrazione non può fare una selezione delle richieste o impedirne l'accesso, ma deve verificare alcuni dati – es. Le richieste massive: il cittadino chiede tutti gli appalti stipulati negli ultimi dieci anni; è una richiesta talmente esagerata da creare delle difficoltà. L’amministrazione, in quel caso, deve chiedere al cittadino se può ridurre la sua domanda. Se il cittadino insiste, glieli deve dare; può opporre un diniego solo se la richiesta è talmente sproporzionata da creare un danno nell'organizzazione amministrativa. Riflessione: nella L. 241 l’istanza di accesso è motivata. In questo caso, invece, chi fa l’istanza non motiva e non ha neanche l'interesse. In caso di opposizione, “La P.A. provvede sulla richiesta” senza sapere i motivi. Chi si oppone, invece, deve spiegare le ragioni. La differenza più eclatante:  Co. 6  “L’accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato.” Quello della L. 241 si può concludere col silenzio (decorsi 30gg si intende respinto). Invece, l'accesso civico non è silenzio assenso o rifiuto, ma inadempimento: l'amministrazione deve rispondere con un provvedimento formale – anche per negare. Ulteriore disarmonia: la L. 241 disciplina l’accesso a documenti sensibili e contempla il silenzio-rigetto; per documenti tutto sommato di minore rilevanza, è previsto il provvedimento espresso. Se chiedo dei documenti e il controinteressato si oppone, quando l'amministrazione decide non li può consegnare per 15gg perché c'è stata l'opposizione – Perché chi si è opposto può fare un reclamo: nei 15gg si può fare richiesta di riesame e si può bloccare il procedimento amministrativo di rilascio dei documenti. Secondo le regole della L. 241, invece, entro 30gg se la P.A. accoglie la domanda, si consegnano subito i documenti (anche se il controinteressato si è opposto) e nonostante siano documenti ultrasensibili. Esiste la possibilità (in alternativa al ricorso al giudice amministrativo) di fare ricorso al Difensore civico o alla Commissione per l'accesso (presso la presidenza del Consiglio dei ministri) contro gli atti dello Stato. L’interessato notifica il ricorso al Difensore civico e quest’ultimo si pronuncia entro 30gg. Qual è l’effetto della pronuncia favorevole del Difensore civico o della Commissione nazionale?  “Se l'amministrazione non conferma il diniego, l’accesso è consentito.” L'amministrazione che ha negato l’accesso conferma il diniego (ho solo perso tempo facendo ricorso al Difensore civico). 30gg per andare al Difensore civico, quest’ultimo deve rispondere in altri 30gg; può rispondere negativamente col silenzio-rifiuto e se anche desse ragione all’interessato, l'amministrazione potrebbe confermare il diniego. Sono passati 3-4 mesi e gli atti non gli avrò. I LIMITI  Art. 5-bis  L’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare pregiudizi alla sicurezza e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, stabilità economica finanziaria della politica, indagini sui reati, il regolare svolgimento di attività ispettive.”  Art. 5-bis co. 2  L’accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza , interessi economici e commerciali.” La difficoltà dell'amministrazione è giustificare ciò che è accesso documentale e ciò che è accesso civico. Interpretazione prof = l’accesso civico non si applica a tutto quella che è l’attività endoprocedimentale (L. 241): tutti gli atti interni al procedimento preordinati ad un provvedimento finale sono esclusi dall’accesso civico. Questa è un'interpretazione sistematica per dare una differenziazione tra la L. 241 e il d.lgs. 33/2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -DISCREZIONALITA’ Il potere amministrativo ha sempre il proprio fondamento nella legge. Essendo subordinato al principio di legalità, è vincolato nel fine perché finalizzato al perseguimento di fini pubblici. Quando la legge si limita ad individuare l’interesse pubblico, sorgono i presupposti per l’esercizio dell’attività discrezionale dell’Autorità pubblica: la ricerca del modo migliore per il soddisfacimento dell’interesse pubblico – sempre tra più comportamenti giuridicamente leciti. Ha il dovere di effettuare una ponderazione tra interesse primario (l’interesse pubblico) e tutti gli altri interessi secondari (es. pubblici, collettivi e privati). Un esempio può essere l’edificio di interesse storico pericolante: l’autorità deve tener conto della conservazione dell’edificio, come valore culturale, e quello all’abbattimento per la tutela della pubblica incolumità. La P.A. opererà la scelta in funzione dell’interesse ritenuto prevalente. L’attività discrezionale della P.A. è guidata dalle regole della L. n. 241/90, fondamento del procedimento amministrativo. Di particolare importanza è l’art. 7 che disciplina la partecipazione al procedimento amministrativo: il privato e le altre PP.AA. hanno la possibilità di evidenziare interessi antagonisti e concorrenti. Per quanto riguarda il momento della scelta, assume ruolo decisivo l’obbligo di motivazione del provvedimento (art. 3): la motivazione è lo strumento utile ad esplicitare la ponderazione degli interessi e la ragione che ha condotto ad una data certa soluzione. L’esercizio della discrezionalità “tecnica” è di tipo valutativo: la P.A. non mette in comparazione i vari interessi, ma esprime un giudizio dopo aver compiuto un accertamento sulla base di conoscenze e regole. L’esercizio dell’attività discrezionale sfocia in una scelta, mentre l’esercizio dell’attività discrezionale “tecnica” si conclude con un giudizio: è vincolata dal risultato ottenuto dall’accertamento tecnico. -LEGITTIMO AFFIDAMENTO Il legittimo affidamento è l'interesse dei terzi che confidano nella tutela dei propri interessi in caso di contraddittorio. Il principio trova collocazione nell'ambito del rapporto tra privati e P.A. La situazione di vantaggio, assicurata al privato da un atto dell'amministrazione, non può essere successivamente rimossa, salvo indennizzo: ciò pone la necessità di contemperare due interessi contrapposti  il privato che vuole mantenere il vantaggio e la P.A. alla realizzazione dei principi di buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.) Il principio impone all'amministrazione, soprattutto in sede di autotutela, la salvaguardia delle situazioni soggettive che si sono consolidate per effetto dell’affidamento nel destinatario. Gli elementi costitutivi: - elemento oggettivo  provvedimento vantaggioso per il destinatario - elemento soggettivo  la buona fede del destinatario -VALUTAZIONI TECNICHE Le valutazioni tecniche rivestono la forma di pareri o di atti amministrativi (non provvedimenti) e hanno la funzione di guidare l’amministrazione attiva, attraverso un sapere specialistico, allo scopo di consentire un esercizio del potere privo di vizi di legittimità collegati ad una non conoscenza delle regole tecniche.  Art. 17 L. 241/90  Se per legge è previsto che per l'adozione di un provvedimento si debba acquisire valutazioni tecniche di organi appositi e questi non provvedano (entro 90gg), il
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved