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Guide e consigli
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diritto amministrativo amministrativo, Appunti di Diritto Amministrativo

appunti per sostenere l'esame di diritto amministrativo.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 14/11/2019

paolaaccc
paolaaccc 🇮🇹

4.1

(18)

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Scarica diritto amministrativo amministrativo e più Appunti in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! . Parte quarta – La giustizia amministrativa 
 Capitolo 14 – Le linee generali del sistema 1. NOZIONE
 Giustizia amministrativa: 
 • eccezione lata (ormai desueta) → tutti i mezzi predisposti dall'ordinamento giuridico per assicurare la conformità all'azione amministrativa alla legge e il miglior perseguimento dell'interesse pubblico nel caso concreto 
 • eccezione ristretta (v. anche art 24 e 113 Cost) → istituti volti ad assicurare la tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti che entrano in contatto con la PA allorché questa pone in essere atti e comportamenti non conformi alle leggi e ai pp generali dell'attività amministrativa ◦ rimedi giurisdizionali 
 ◦ rimedi non giurisdizionali 
 2. LA LEGGE DEL 1865 ABOLITIVA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 
 Tappe essenziali dell'evoluzione della giustizia amministrativa in Italia: 
 • contenzioso amministrativo negli Stati italiani pre-unitari 
 • sistema del giudice unico (1865-1889) 
 • istituzione del giudice amministrativo nel 1889 e gli assestamenti fino alla Costituzione 
 • attuazione del disegno costituzionale e le riforme più recenti culminate nel Codice del processo amministrativo Il contenzioso amministrativo → complesso di organi, commissioni e tribunali speciali istituiti a livello centrale e periferico per risolvere, in relazione a determinate materie, le controversie in cui fosse interessato il potere esecutivo >> organismi dipendenti dal sovrano 
 → In Italia tale sistema prese piede in seguito all'occupazione napoleonica 
 → con l'unificazione nazionale, si pose il problema di riordinare la materia della giustizia amministrativa e il contenzioso amministrativo non sembrava in linea con la nuova visione dello Stato di diritto 
 Legge 2248/1865, All. E: • abolì i precedenti sistemi del contenzioso amministrativo e attribuì la tutela dei «diritti civili e politici» dei cittadini al giudice ordinario (art 2) 
 • stabilì che solo la PA poteva annullare un provvedimento amministrativo (art 4) 
 • stabilì che il giudice ordinario poteva disapplicare limitatamente alla controversia della quale era investito i 
 provvedimenti amministrativi lesivi del diritto soggettivo che erano in contrasto con la legge (art 5) 
 3. LA NASCITA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO 
 Legge 5992/1889 → istituì la IV sez del Cons St (che si aggiungeva alle sez consultive) >> la IV sez fu investita della competenza a decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa (potere di annullamento con effetto retroattivo), che avessero ad oggetto un interesse d'individui o enti morali giuridici (interessi legittimi) 
 → viene delineato un sistema dualistico di giustizia amministrativa: 
 • giudice ordinario → tutela dei diritti soggettivi 
 • giudice amministrativo → tutela degli interessi legittimi 
 Legge 42/1907 → sancì in modo definitivo la natura giurisdizionale del procedimento innanzi al giudice amministrativo e istituì la V sez del Cons St >> la V sez fu investita della c.d. giurisdizione di merito 
 R.d. 2840/1923 → istituì la c.d. giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in alcune materie 
 4. LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELLA COSTITUZIONE 
 Cost → confermò il sistema già vigente, limitandosi ad elevare i suoi pp a norme di ordine costituzionale >> viene confermato il dualismo dei giudici e delle situazioni giuridiche soggettive dei privati nei confronti della PA 
 • art 24 → tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi 
 • art 103 co 1 → il Cons St e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei 
 confronti della PA degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla • giurisdizione esclusiva → consente al giudice amministrativo di conoscere anche delle controversie nelle quali 
 si faccia questione di diritti soggettivi (v. materie ex art 133 Codice) 
 • giurisdizione di merito → consente al giudice amministrativo di sostituirsi alla PA (v. poche materie e tassative 
 ex art 134 Codice → es. giudizio di ottemperanza) 
 8. LE AZIONI NEL PROCESSO DI COGNIZIONE, LE AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVA 
 Azioni nel processo di cognizione: 
 • azione di annullamento del provvedimento illegittimo ◦ ha natura costituiva 
 ◦ va proposta entro 60gg 
 ◦ ha lo scopo di verificare se l'atto amministrativo impugnato sia viziato per «violazione di legge, 
 incompetenza ed eccesso di potere» 
 ◦ se l'azione viene accolta il giudice annulla in tutto in parte il provvedimento annullato 
 ◦ effetti: ▪  annullatorio → l'atto e i suoi effetti vengono rimossi retroattivamente 
 ▪  ripristinatorio → viene ricostruita, per quanto possibile, la situazione di diritto e di fatto nella quale si 
 sarebbe trovato il ricorrente al momento dell'emanazione della sent in assenza dell'atto illegittimo 
 ▪  conformativo → viene creato un vincolo in capo alla PA nel momento in cui essa emana un nuovo 
 provvedimento in sostituzione di quello annullato; in base al p. di doverosità dell'esercizio dei poteri 
 la PA è tenuta, di regola, a emanare un nuovo provvedimento 
 • azione di condanna al risarcimento del danno provocato da un atto amministrativo illegittimo che lede un 
 interesse legittimo ◦ può essere proposta in autonomia o in collegamento con l'azione di annullamento 
 ◦ va proposta entro 120gg 
 ◦ in sede di determinazione dell'ammontare del risarcimento, il giudice deve escludere i danni che si 
 sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento dei mezzi di tutela previsti (tra cui anche la richiesta dell'annullamento dell'atto illegittimo) (“quasi pregiudizialità amministrativa”) 
 • azione di adempimento → azione volta a ottenere la condanna della PA a emanare un atto dal contenuto determinato ◦ prevista solo con il d.lgs 160/2012 
 ◦ deve essere proposta contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione 
 avverso il silenzio 
 ◦ è ammessa nei limiti posti dall'art 31 co 3 con riguardo all'azione avverso il silenzio 
 • azione avverso il silenzio → può essere proposta fin tanto che perdura l'inerzia della PA e comunque entro 1 anno ◦ se nel frattempo la PA emana un atto che nega la richiesta, questo può essere impugnato con la normale azione di annullamento 
 ◦ è volta ad accertare l'inadempimento dell'obbligo di provvedere 
 ◦ il giudice può anche pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, ma solo quando si tratti 
 di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di discrezionalità (art 31 co 3) • azione per la declaratoria della nullità del provvedimento in relazione ai vizi ex art 21-septies l. 241/1990 ◦ va proposta entro 180gg 
 ◦ scaduto il termine il giudice può comunque dichiarare la nullità dell'atto anche d'ufficio 
 • azione di accertamento → non prevista espressamente dal Codice ◦ in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non esercitati e neppure può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento 
 ◦ il p. di atipicità delle azioni consente di esperire un'azione di accertamento, ove corrisponda al bisogno di tutela correlato a una situazione giuridica soggettiva 
 ◦ ove sia proposta un'azione di annullamento, ma nel corso del giudizio l'annullamento non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse a fini risarcitori 
 • azione per l'efficienza della PA → correlata alla violazione di standard e livelli di qualità previsti per le prestazioni degli utenti >> mira a costringere la PA a raggiungere o a ripristinare i livelli delle prestazioni stabiliti in atti amministrativi generali 
 Oggetto del processo amministrativo → pretesa a conservare o conseguire, in forma specifica o per equivalente, l'utilità o il bene della vita correlato alla situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio 
 Azione cautelare: 
 • dà origine a una fase autonoma del processo di cognizione (processo cautelare) 
 ◦ parti necessarie: ▪ ricorrente → deve dimostrare: 
 • legittimazione a ricorrere = affermazione della titolarità di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo del quale si chiede tutela (p. di corrispondenza tra titolarità della situazione giuridica soggettiva e titolarità del diritto d'azione) 
 → in caso di interessi superindividuali, è stata riconosciuta per legge, in alcuni ambiti, la legittimazione a ricorrere a favore di associazioni ed enti privati 
 • interesse a ricorrere = beneficio o utilità effettiva che il ricorrente potrebbe conseguire ove il ricorso fosse accolto (l'interesse deve avere i requisiti della personalità, della concretezza, dell'attualità e deve permanere per tutta la durata del processo) 
 → spetta al ricorrente provvedere (a pena di inammissibilità) alla notifica del ricorso alla PA e ai contro-interessati e al deposito del ricorso notificato entro 30gg presso la segreteria del giudice ▪  PA resistente → PA che ha emanato il provvedimento >> si può costituire in giudizio presentando memorie, formulando istanze, indicando i mezzi di prova e i documenti a sostegno della sua posizione 
 ▪  contro-interessato (se esistente) • si può costituire in giudizio presentando memorie, formulando istanze, indicando i mezzi di prova 
 e i documenti a sostegno della sua posizione 
 • può proporre un ricorso incidentale, impugnando lo stesso provvedimento e proponendo motivi 
 che, ove accolti, farebbero venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul 
 ricorso principale 
 ◦ parti eventuali (interventi ad adiuvandum e ad opponendum) • p. dispositivo (attenuato) ◦ le parti devono individuare e allegare i fatti rilevanti e fornire la prova dei medesimi (p. dell'onere della 
 prova) 
 ◦ il giudice può, però, disporre d'ufficio i mezzi istruttori ritenuti necessari (c.d. metodo acquisitivo); 
 occorre, tuttavia, che le parti forniscano almeno un principio di prova 
 → mezzi istruttori: il giudice può chiedere alle parti chiarimenti o documenti, può ordinare a terzi di esibire in giudizio documenti, può disporre ispezioni, può ammettere la prova testimoniale (acquisita in forma scritta), può ordinare l'esecuzione di una verificazione o una consulenza tecnica 
 • p. di concentrazione, collegialità e oralità ◦ il processo si articola generalmente in una fase cautelare (in camera di consiglio) e in una fase di merito 
 (udienza collegiale pubblica di discussione orale) 
 ◦ se il giudice ritiene di procedere alla definizione del giudizio con sent in forma semplificata assunta 
 all'esito della fase cautelare, si ha la massima concentrazione 
 • p. del doppio grado di giudizio (art 125 co 2 Cost) ◦ l'appello è considerato un mezzo di gravame in senso proprio (può essere proposto senza alcuna limitazione dei motivi e il Cons St, di regola, se accoglie il ricorso decide della controversia nel merito) 
 ◦ la parte appellante individua nel ricorso in appello i capi di sent oggetto di impugnazione e con riferimento ad essi deve dedurre specifiche censure 
 ◦ è previsto l'appello incidentale 
 ◦ nel giudizio d'appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili 
 d'ufficio; non sono ammessi nuovi mezzi di prova (salvo che il collegio li ritenga indispensabili o la parte 
 dimostri di non averli potuto proporre in I grado per causa ad essa non imputabile) (effetto devolutivo) 
 ◦ nel giudizio d'appello può esserci una fase cautelare 
 ◦ il processo d'appello si svolge secondo le regole del giudizio di I grado 
 ◦ è prevista anche la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per Cassazione (solo per motivi inerenti 
 alla giurisdizione) 
 10. I RICORSI AMMINISTRATIVI
 Ricorsi amministrativi (d.p.r. 1199/1971)→ procedimenti di secondo grado (hanno ad oggetto altri procedimenti) 
 • ricorso gerarchico → ricorso al superiore gerarchico ◦ va proposto entro 30gg 
 ◦ il superiore cura l'istruttoria e assume la decisione (entro 90gg, vale il silenzio-diniego) → può annullare o 
 riformare l'atto impegnato 
 ◦ può essere proposto anche per motivi di merito 
 • ricorso gerarchico improprio (p. tassatività) 
 • ricorso in opposizione → è presentato allo stesso organo che ha emanato l'atto ◦ p. di tassatività 
 ◦ si applicano le norme del ricorso gerarchico 
 • ricorso straordinario al PdR ◦ va proposto entro 120gg 
 ◦ è un ricorso parallelo e alternativo al ricorso giurisdizionale 

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