Scarica diritto amministrativo amministrativo e più Appunti in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! . Parte quarta – La giustizia amministrativa
Capitolo 14 – Le linee generali del sistema 1. NOZIONE
Giustizia amministrativa:
• eccezione lata (ormai desueta) → tutti i mezzi predisposti dall'ordinamento giuridico per assicurare la conformità all'azione amministrativa alla legge e il miglior perseguimento dell'interesse pubblico nel caso concreto
• eccezione ristretta (v. anche art 24 e 113 Cost) → istituti volti ad assicurare la tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti che entrano in contatto con la PA allorché questa pone in essere atti e comportamenti non conformi alle leggi e ai pp generali dell'attività amministrativa ◦ rimedi giurisdizionali
◦ rimedi non giurisdizionali
2. LA LEGGE DEL 1865 ABOLITIVA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Tappe essenziali dell'evoluzione della giustizia amministrativa in Italia:
• contenzioso amministrativo negli Stati italiani pre-unitari
• sistema del giudice unico (1865-1889)
• istituzione del giudice amministrativo nel 1889 e gli assestamenti fino alla Costituzione
• attuazione del disegno costituzionale e le riforme più recenti culminate nel Codice del processo amministrativo Il contenzioso amministrativo → complesso di organi, commissioni e tribunali speciali istituiti a livello centrale e periferico per risolvere, in relazione a determinate materie, le controversie in cui fosse interessato il potere esecutivo >> organismi dipendenti dal sovrano
→ In Italia tale sistema prese piede in seguito all'occupazione napoleonica
→ con l'unificazione nazionale, si pose il problema di riordinare la materia della giustizia amministrativa e il contenzioso amministrativo non sembrava in linea con la nuova visione dello Stato di diritto
Legge 2248/1865, All. E: • abolì i precedenti sistemi del contenzioso amministrativo e attribuì la tutela dei «diritti civili e politici» dei cittadini al giudice ordinario (art 2)
• stabilì che solo la PA poteva annullare un provvedimento amministrativo (art 4)
• stabilì che il giudice ordinario poteva disapplicare limitatamente alla controversia della quale era investito i
provvedimenti amministrativi lesivi del diritto soggettivo che erano in contrasto con la legge (art 5)
3. LA NASCITA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Legge 5992/1889 → istituì la IV sez del Cons St (che si aggiungeva alle sez consultive) >> la IV sez fu investita della competenza a decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa (potere di annullamento con effetto retroattivo), che avessero ad oggetto un interesse d'individui o enti morali giuridici (interessi legittimi)
→ viene delineato un sistema dualistico di giustizia amministrativa:
• giudice ordinario → tutela dei diritti soggettivi
• giudice amministrativo → tutela degli interessi legittimi
Legge 42/1907 → sancì in modo definitivo la natura giurisdizionale del procedimento innanzi al giudice amministrativo e istituì la V sez del Cons St >> la V sez fu investita della c.d. giurisdizione di merito
R.d. 2840/1923 → istituì la c.d. giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in alcune materie
4. LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELLA COSTITUZIONE
Cost → confermò il sistema già vigente, limitandosi ad elevare i suoi pp a norme di ordine costituzionale >> viene confermato il dualismo dei giudici e delle situazioni giuridiche soggettive dei privati nei confronti della PA
• art 24 → tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi
• art 103 co 1 → il Cons St e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della PA degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla • giurisdizione esclusiva → consente al giudice amministrativo di conoscere anche delle controversie nelle quali
si faccia questione di diritti soggettivi (v. materie ex art 133 Codice)
• giurisdizione di merito → consente al giudice amministrativo di sostituirsi alla PA (v. poche materie e tassative
ex art 134 Codice → es. giudizio di ottemperanza)
8. LE AZIONI NEL PROCESSO DI COGNIZIONE, LE AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVA
Azioni nel processo di cognizione:
• azione di annullamento del provvedimento illegittimo ◦ ha natura costituiva
◦ va proposta entro 60gg
◦ ha lo scopo di verificare se l'atto amministrativo impugnato sia viziato per «violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di potere»
◦ se l'azione viene accolta il giudice annulla in tutto in parte il provvedimento annullato
◦ effetti: ▪ annullatorio → l'atto e i suoi effetti vengono rimossi retroattivamente
▪ ripristinatorio → viene ricostruita, per quanto possibile, la situazione di diritto e di fatto nella quale si
sarebbe trovato il ricorrente al momento dell'emanazione della sent in assenza dell'atto illegittimo
▪ conformativo → viene creato un vincolo in capo alla PA nel momento in cui essa emana un nuovo
provvedimento in sostituzione di quello annullato; in base al p. di doverosità dell'esercizio dei poteri
la PA è tenuta, di regola, a emanare un nuovo provvedimento
• azione di condanna al risarcimento del danno provocato da un atto amministrativo illegittimo che lede un
interesse legittimo ◦ può essere proposta in autonomia o in collegamento con l'azione di annullamento
◦ va proposta entro 120gg
◦ in sede di determinazione dell'ammontare del risarcimento, il giudice deve escludere i danni che si
sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento dei mezzi di tutela previsti (tra cui anche la richiesta dell'annullamento dell'atto illegittimo) (“quasi pregiudizialità amministrativa”)
• azione di adempimento → azione volta a ottenere la condanna della PA a emanare un atto dal contenuto determinato ◦ prevista solo con il d.lgs 160/2012
◦ deve essere proposta contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione
avverso il silenzio
◦ è ammessa nei limiti posti dall'art 31 co 3 con riguardo all'azione avverso il silenzio
• azione avverso il silenzio → può essere proposta fin tanto che perdura l'inerzia della PA e comunque entro 1 anno ◦ se nel frattempo la PA emana un atto che nega la richiesta, questo può essere impugnato con la normale azione di annullamento
◦ è volta ad accertare l'inadempimento dell'obbligo di provvedere
◦ il giudice può anche pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, ma solo quando si tratti
di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di discrezionalità (art 31 co 3) • azione per la declaratoria della nullità del provvedimento in relazione ai vizi ex art 21-septies l. 241/1990 ◦ va proposta entro 180gg
◦ scaduto il termine il giudice può comunque dichiarare la nullità dell'atto anche d'ufficio
• azione di accertamento → non prevista espressamente dal Codice ◦ in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non esercitati e neppure può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento
◦ il p. di atipicità delle azioni consente di esperire un'azione di accertamento, ove corrisponda al bisogno di tutela correlato a una situazione giuridica soggettiva
◦ ove sia proposta un'azione di annullamento, ma nel corso del giudizio l'annullamento non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse a fini risarcitori
• azione per l'efficienza della PA → correlata alla violazione di standard e livelli di qualità previsti per le prestazioni degli utenti >> mira a costringere la PA a raggiungere o a ripristinare i livelli delle prestazioni stabiliti in atti amministrativi generali
Oggetto del processo amministrativo → pretesa a conservare o conseguire, in forma specifica o per equivalente, l'utilità o il bene della vita correlato alla situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio
Azione cautelare:
• dà origine a una fase autonoma del processo di cognizione (processo cautelare)
◦ parti necessarie: ▪ ricorrente → deve dimostrare:
• legittimazione a ricorrere = affermazione della titolarità di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo del quale si chiede tutela (p. di corrispondenza tra titolarità della situazione giuridica soggettiva e titolarità del diritto d'azione)
→ in caso di interessi superindividuali, è stata riconosciuta per legge, in alcuni ambiti, la legittimazione a ricorrere a favore di associazioni ed enti privati
• interesse a ricorrere = beneficio o utilità effettiva che il ricorrente potrebbe conseguire ove il ricorso fosse accolto (l'interesse deve avere i requisiti della personalità, della concretezza, dell'attualità e deve permanere per tutta la durata del processo)
→ spetta al ricorrente provvedere (a pena di inammissibilità) alla notifica del ricorso alla PA e ai contro-interessati e al deposito del ricorso notificato entro 30gg presso la segreteria del giudice ▪ PA resistente → PA che ha emanato il provvedimento >> si può costituire in giudizio presentando memorie, formulando istanze, indicando i mezzi di prova e i documenti a sostegno della sua posizione
▪ contro-interessato (se esistente) • si può costituire in giudizio presentando memorie, formulando istanze, indicando i mezzi di prova
e i documenti a sostegno della sua posizione
• può proporre un ricorso incidentale, impugnando lo stesso provvedimento e proponendo motivi
che, ove accolti, farebbero venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul
ricorso principale
◦ parti eventuali (interventi ad adiuvandum e ad opponendum) • p. dispositivo (attenuato) ◦ le parti devono individuare e allegare i fatti rilevanti e fornire la prova dei medesimi (p. dell'onere della
prova)
◦ il giudice può, però, disporre d'ufficio i mezzi istruttori ritenuti necessari (c.d. metodo acquisitivo);
occorre, tuttavia, che le parti forniscano almeno un principio di prova
→ mezzi istruttori: il giudice può chiedere alle parti chiarimenti o documenti, può ordinare a terzi di esibire in giudizio documenti, può disporre ispezioni, può ammettere la prova testimoniale (acquisita in forma scritta), può ordinare l'esecuzione di una verificazione o una consulenza tecnica
• p. di concentrazione, collegialità e oralità ◦ il processo si articola generalmente in una fase cautelare (in camera di consiglio) e in una fase di merito
(udienza collegiale pubblica di discussione orale)
◦ se il giudice ritiene di procedere alla definizione del giudizio con sent in forma semplificata assunta
all'esito della fase cautelare, si ha la massima concentrazione
• p. del doppio grado di giudizio (art 125 co 2 Cost) ◦ l'appello è considerato un mezzo di gravame in senso proprio (può essere proposto senza alcuna limitazione dei motivi e il Cons St, di regola, se accoglie il ricorso decide della controversia nel merito)
◦ la parte appellante individua nel ricorso in appello i capi di sent oggetto di impugnazione e con riferimento ad essi deve dedurre specifiche censure
◦ è previsto l'appello incidentale
◦ nel giudizio d'appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili
d'ufficio; non sono ammessi nuovi mezzi di prova (salvo che il collegio li ritenga indispensabili o la parte
dimostri di non averli potuto proporre in I grado per causa ad essa non imputabile) (effetto devolutivo)
◦ nel giudizio d'appello può esserci una fase cautelare
◦ il processo d'appello si svolge secondo le regole del giudizio di I grado
◦ è prevista anche la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per Cassazione (solo per motivi inerenti
alla giurisdizione)
10. I RICORSI AMMINISTRATIVI
Ricorsi amministrativi (d.p.r. 1199/1971)→ procedimenti di secondo grado (hanno ad oggetto altri procedimenti)
• ricorso gerarchico → ricorso al superiore gerarchico ◦ va proposto entro 30gg
◦ il superiore cura l'istruttoria e assume la decisione (entro 90gg, vale il silenzio-diniego) → può annullare o
riformare l'atto impegnato
◦ può essere proposto anche per motivi di merito
• ricorso gerarchico improprio (p. tassatività)
• ricorso in opposizione → è presentato allo stesso organo che ha emanato l'atto ◦ p. di tassatività
◦ si applicano le norme del ricorso gerarchico
• ricorso straordinario al PdR ◦ va proposto entro 120gg
◦ è un ricorso parallelo e alternativo al ricorso giurisdizionale