Scarica Diritto Amministrativo: Fonti del diritto amministrativo e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! FONTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO Il diritto amministrativo è una branca del diritto positivo, caratterizzato dal suo soggetto (la p.a.) e dalla sua ascrizione al diritto pubblico (inteso come disciplina giuridica dell’organizzazione dei pubblici poteri). L’oggetto del diritto amministrativo è dato dai rapporti tra cittadini e p.a.. Circa le fonti non abbiamo una grossa distinzione rispetto alla disciplina generale, tranne alcune eccezioni: nel diritto amministrativo non abbiamo un corpus assimilabile ad un codice in quanto le norme sono sparse; la disciplina generale è solo in parte contenuta in norme, la maggior parte deriva dall’interpretazione di principi da parte della giurisprudenza: principi giurisprudenziali. Costituzione Essa contiene una serie di norme che disciplinano i profili organizzativi ed esecutivi dell’amministrazione che trae le sue basi dalla carta costituzionale stessa. Fonti comunitarie Anche queste sono fortemente significative per la disciplina amministrativa. In virtù dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale il diritto comunitario, nel rispetto delle competenze, prevale sul diritto nazionale. Leggi nazionali: -fonti primarie Esso è costituito da molteplici forme di atti che si ordinano in base a principi gerarchici e di competenza, tutte comunque subordinate alla costituzione. In determinate materie il principio della competenza può portare all’inversione della competenza portando la fonte minore in sovraordinazione rispetto alla fonte maggiore (art 117 Cost). A livello nazionale vi sono atti equiparati alla legge sia dal punto di vista della forza che del trattamento formale (decreti legge e decreti legislativi). La Costituzione può decretare la riserva di legge (assoluta e relativa) che determina la necessarietà di un provvedimento e non regolamentare per legiferare in materia (nell’art 97 Cost si ha una riserva relativa, il 3° comma dell’art 97Cost sancisce una riserva assoluta). -fonti secondarie A livello statale si trovano numerosi atti del governo (l. 400/1988). Secondo una esperienza recente in molteplici materie della p.a. è avvenuto il fenomeno della “delegificazione” (l. 537/1993, l. 39/1997). Attribuendo in determinate materie , individuate in base ai procedimenti, la potestà regolamentare al Governo investendo questo organo di un vero e proprio potere legislativo. Si è così avuto un forte trapasso dalla fonte legislativa a quella regolamentare, questa invadenza è stata significativa nel settore dell’organizzazione dove un articolo della l. 59/1997 ha modificato la l.400/1988 lasciando ai regolamenti l’organizzazione ministeriale (interpretazione estensiva dell’art, 97 Cost.). Fonti regionali e locali Le leggi regionali, in virtù del nuovo testo dell’art 117 Cost, hanno un notevole ambito di competenze. Al 2° comma si hanno le materie di esclusiva competenza statale, tra cui vi rientra la stessa giustizia amministrativa ma escludendo il diritto amministrativo stesso. Al 3° comma si hanno le materia affidate alla legislazione concorrente Stato-Regioni, qui lo Stato si occupa di determinare i principi essenziali mentre la Regione entra nello specifico; qui troviamo numerose materie di interesse amministrativo. Il 4° comma , che è interessato attualmente di una modifica nota come legge Bossi discussa in senato che prevede l’inserzione di quattro nuove competenze (organizzazione sanitaria, organizzazione e programmazione scolastica, polizia locale) e l’inserimento della parola “esclusiva” dopo potestà , contempla la competenza regionale residuale. Nella materie del 4° comma la legislazione regionale non ha il vincolo dei principi come nel caso della legislazione concorrente, sorge però il problema che molte materia di questo comma sono trasversali alle materie di esclusiva competenza statale (es. giurisdizione civile e contratti agrari) finendo per limitare e investire le