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Procedimento legislativo, Appunti di Diritto Amministrativo

Procedimento legislativo: iniziativa legislativa, fase costitutiva, fase integrativa dell’efficacia

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 26/12/2020

stefana_todica
stefana_todica 🇮🇹

4.2

(6)

12 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Procedimento legislativo e più Appunti in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! Procedimento Legislativo = iter legis è la sequenza coordinata di atti che conducono a loro volta all’emanazione di un atto= alla sua produzione - disciplinato sostanzialmente dagli Art. 70 e seguenti della Cost, a loro volta integrati dai regolamenti parlamentari Art.70–> la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 2 camere—> bicameralismo perfetto Si suddivide in 3 fasi: 1.Iniziativa legislativa Art.71–> soggetti titolari: -Governo —> disegno di legge -singoli parlamentari -consigli regionali -popolo (50.000 elettori) -CNEL (=Art.99) -comuni (limitatamente per il cambiamento delle circoscrizioni comunali) L’iniziativa governativa è quella più importante perché: -é la più numerosa -é quella con più probabilità di successo—> in linea di principio é chiaro che il Parlamento è d’accordo con i disegni di legge proposti dal Governo (sennò forse manca la maggioranza) L’iniziativa dei singoli parlamentari é poco frequente perché: -il fatto che a presentare sia solo uno, il progetto potrebbe riguardare micro-interessi -ha scarse probabilità, per questo tendono a raggrupparsi—> parlamentari (appartenenti allo stesso partito) L’iniziativa dei consigli regionali riguarderà materie di loro interesse—> iniziativa in disuso L’iniziativa del popolo è quella che fino ad oggi ha avuto insuccesso al 100% CNEL= Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro—> in circa 70 anni, nelle materie economiche, ha presentato solo due progetti—> insuccesso —> si vuole abolire ma non ci si riesce. In alcuni casi si può avere un’iniziativa legislativa riservata e vincolata/obbligatoria (es. la legge di bilancio e di rendiconto consuntivo—> Governo) Il progetto/disegno di legge dev’essere redatto/suddiviso in articoli (=articolato) ed è accompagnato da una relazione illustrativa, la quale presenta gli scopi e gli obbiettivi della legge 2.Fase costitutiva—> due sotto-fasi: istruttoria e deliberativa Art.72 La sua funzione è quella di determinare la formazione della legge e la sua approvazione -spetta alla Camere —> assemblea= plenum —> organi interni= commissioni parlamentari permanenti*** *** a seconda del loro ruolo vi sono 3 tipologie di procedimenti: a. procedimento ordinario Con questo procedimento la commissione opera in sede referente. —> Il Presidente della Camera affida il progetto/disegno alla commissione competente per materia. Viene nominato un relatore e la commissione si limita ad esaminare la proposta è a riferire all’assemblea = fase istruttoria: esamina il prog/disegno—> in generale —> art.per art... segue una votazione finale, e infine vi è una relazione (o più di una—> della maggioranza e delle opposizioni). La relazione viene inviata all’assemblea | fase deliberativa: l’aula nomina un relatore. Si ha una 1ª discussione sulle linee generali (=sull’utilità, opportunità, finalità etc..). Qui può essere presentata una mozione di non passaggio agli articoli e si vota. Se la mozione viene respinta o semplicemente non viene presentata si passa alla 2ª votazione, dove si vota art. per art. e si possono apportare emendamenti (anche questi vengono discussi). Infine vi è la dichiarazione di voto e la votazione finale. b. procedimento decentrato Con questo procedimento la commissione opera in sede deliberante. Poiché non si verifica il passaggio in aula, la Commissione attua sia la fase istruttoria sia quella deliberativa. É un procedimento più veloce che potrebbe essere utilizzato per approvare leggi di minor importanza. Ci devono essere dei limiti all’utilizzo di questo proc. perché é meno garantistico dal punto di vista della rappresentatività (=meno garanzie di tipo politico) —> 2 garanzie date dalla Cost: 1. prima della votazione finale il Governo, 1/10 dell’assemblea e 1/5 dei componenti della Comm. possono interrompere il proc. per tornare a quello ordinario. 2. alcune leggi devono essere necessariamente approvate con il proc. ordinario —> riserva di assemblea. Riserva di assemblea —> Art.72, comma 4 per -disegno di legge in materia costituzionale -disegno di delegazione legislativa -di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali -di approvazione di bilancio e consuntivi Perché sono leggi che presuppongono il controllo del Parlamento sull’attività del Governo e perché sono importanti dal punto di vista dell’indirizzo politico. c. procedimento misto Con questo procedimento la Commissione opera in sede redigente. Poiché la fase deliberativa é in parte affidata alla Commissione e in parte affidata all’assemblea. La commissione approva art. per art, mentre la votazione finale spetta all’assemblea , la quale non può apportare emendamenti. Il procedimento misto é disciplinato dai regolamenti parlamentari, non vi è traccia nella Costituzione: —> Senato= é un procedimento autonomo —> Camera dei deputati= il proc. misto viene considerato come una sotto-fase del proc. ordinario —> si verifica una trasformazione del procedimento ordinario a quello decentrato —> nella fase della votazione art. per art. è l’Assemblea che decide di affidarla eventualmente alla Commissione Questo procedimento non può essere adottato per le materie con Riserva di Assemblea Una volta che una Camera ha approvato un progetto/disegno di legge lo manda al proprio presidente, il quale a sua volta lo invia al presidente dell’altra Camera. A questo punto ricomincia l’iter (NB—> ciascuna delle due Camere può scegliere il proc che preferisce.) Se la seconda Camera apporta degli emendamenti si verifica il procedimento di navette tra una Camera e l’altra fino all’approvazione del medesimo testo. 3.Fase integrativa dell’efficacia—> due sotto-fasi: promulgazione e pubblicazione Quando una legge viene approvata da entrambe le Camere , essa è perfetta poiché è completa di tutti i suoi elementi. Il procedimento legislativo é, quindi, già concluso. L’ultimo passaggio serve, appunto a conferire efficacia. a. promulgazione Entro 30 gg la legge deve essere promulgata dal P.d.R., il quale verifica che sia stato approvato il medesimo testo. Egli, però, può anche rinviare la legge alle Camere con un messaggio motivato perché ritiene che vi siano evidenti profili anticostituzionali. In questo caso le Camere devono riesaminare la legge, la quale viene modificata secondo i punti indicati dal P.d.R. Tuttavia le camere possono anche rapportare la medesima legge senza apportare modifiche. Viene quindi rinviata al P.d.R.che é obbligato a promulgarla b. pubblicazione Il Ministro della Giustizia pone il visto (=la firma), il sigillo e vi è la doppia pubblicazione —> sulla Gazzetta Ufficiale ( la quale è giornaliera) In caso di contrasti tra i due testi —> sulla Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi (la quale è annuale) prevale quella della Raccolta Uff. Dal momento in cui viene pubblicata, la legge acquisisce efficacia (= funzione costitutiva), e vi è inoltre una funzione conoscitiva —> la legge, seppur pubblicata, non ha efficacia —> periodo di Vacatio Legis (14gg): serve per far prendere visione della legge a tutti.
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