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Diritto Amministrativo - Istituzioni di diritto amministrativo - Appunti , Appunti di Diritto Amministrativo

Appunti di alcuni capitoli di "Istituzioni di Diritto Amministrativo" S.CasseseValidi soprattutto per l'esame "Diritto Amministrativo I" dell'Università di Pisa - CPSI

Tipologia: Appunti

2012/2013
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Caricato il 21/01/2013

alessandro1919
alessandro1919 🇮🇹

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Scarica Diritto Amministrativo - Istituzioni di diritto amministrativo - Appunti e più Appunti in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! Diritto Amministrativo Deriva da uno dei 3 poteri dello stato di Montesquieu; il potere amministrativo, originariamente chiamato “esecutivo”. È quel ramo del diritto che disciplina la pubblica amministrazione (cioè l’insieme di organi e di uffici che si occupano della realizzazione pratica delle decisioni prese a livello politico del Parlamento e del Governo) e i suoi rapporti con i privati. Es. disposizione ministeri e degli enti pubblici, norme sulle sovvenzioni pubbliche a privati, norme sulle autorizzazioni di polizia. È un diritto: • Statale; perché la pubblica amministrazione è legata al governo nazionale e soggetta alle leggi del Parlamento, negli ultimi 50 anni però abbiamo modificazioni, sia per l’entrata nella comunità europea, sia per l’entrata in vigore degli ordinamenti globali. Quindi possiamo dire che l’organizzazione di tale disciplina si innesta su quella sopranazionale europea e su quella mondiale, abbiamo quindi procedure nazionali, sopranazionali e globali. (ad esempio per evitare cartelli tra gli Stati). il Diritto Amministrativo ha inoltre perso tale carattere statale anche per l’istituzione delle regioni, datata 1970, dato che esse hanno competenze legislative di ordine amministrativo (governo del territorio, turismo, agricoltura, trasporti) • Speciale perché dispone di poteri che eccedono quelli che risultano dalle normali regole applicabili tra i rapporti tra i privati (Corte di Giustizia nella sentenza Foster del 1990) . Proprio per tale specialità abbiamo un giudice speciale che si affianca al giudice ordinario; come la Francia infatti, anche il nostro paese ha un ordinamento basato sul principio del dualismo giurisdizionale (ordinario-amministrativo). Diciamo che la specialità del dir amm serve a tutelare le posizioni e le situazioni giuridiche soggettive dei privati nei confronti dei soggetti pubblici. è speciale anche perché si configura come “misto” e composto sia di norme e principi di diritto pubblico, sia di norme e principi di diritto privato. 2. le pubbliche amministrazioni • Commissione e le agenzie europee • Ministeri • Enti pubblici nazionali (Inps) • Regioni • Provincie • Comuni Si dividono in statali (2-3 ovvero costituite da apparati pertinenti alla persona giuridica-Stato come i ministeri) e non statali (1-4-5-6 ovvero costituite da apparati pertinenti ad altri enti pubblici o substatali: comuni, provincie e regioni o sovrastatali come UE come la Commissione) L’attività dell’amministrazione è sempre diretta ad un fine pubblico, indicato per mezzo di norme, ed è quindi per la cura di un interesse per lo più collettivo e/o pubblico. Ad es. la tutela della salute, la tutela di un fondo pensionistico. Le principali nozioni che si traggono dal diritto europeo e nazionale sono 5 in ordine decrescente: • dir.2004/18Ce, art.1 e d.lg. n. 163/2006 art. 3, c.25 e 26 Nazionale e europeo, per determinare l’area alla quale si applicano le procedure, include amministrazioni statali, enti pubblici territoriali, organismi di diritto pubblico, associazioni, consorzi; lo scopo è consentire la circolazione delle imprese in Europa e di sottoporre il maggior numero di soggetti pubblici • l. n 241/1990 Definizione fornita dal diritto nazionale in materia di accesso ai documenti amministrativi; per pubblica amministrazione si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. • Art.2 del protocollo n.5 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al tr.Ce definizione determinata in sede europea; pubb amm si intende l’amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale (a esclusione delle operazioni commerciali). • D. lg. N 165/2001 definizione dettata dal diritto nazionale per delimitare il campo di applicazione delle norme sul personale delle pubbliche amm; Per Amm Pubbliche si intendono tutte le amm dello Stato, compresi istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, regioni,province,comuni,comunità montane,e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubb amm (Aran).ù • Art.39 c.4, tr.Ce la pubblica amministrazione si basa sulla tutela degli interessi generali dello Stato e l’esercizio di poteri pubblici. 3. la disciplina costituzionale dell’amm pubblica Art 5. La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali ed attua il più ampio decentramento dei servizi statali Art. 95 i ministri sono responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri Art 97 i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione Art. 118 stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, o conferite a province, regioni e Stato. Il titolo primo della prima parte della Costituzione regola diritti e doveri dei cittadini, molti di questi riguardano le amm pubbliche; diritto alla salute, allo studio ecc.. Dato che il Governo è responsabile nei confronti del Parlamento (rapporto di fiducia), l’amministrazione è posta sotto la guida del governo; le pubb amm eseguono gli indirizzi stabiliti dal Parlamento. Non è vero che la pubb. amministrazione debba avere la fiducia del governo, come quest’ultimo debba avere quella del parlamento. il primo rapporto è strettamente di natura politica, il secondo di natura istituzionale. Questo punto è rafforzato dall’ art. 98 secondo il quale “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”. Art 118 regola la distribuzione delle funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà, gli organismi superiori (dal basso verso l’alto province, città metropolitane, regioni e Stato) intervengono solo quando l’organismo inferiore non è in grado di sopperire alla richiesta. 4. i principi del diritto amministrativo Sono una correlazione tra l’ordinamenti sopranazionali (CE) e nazionali. • Legalità: si ritrova nell’ art. 113 della Costituzione, nell’ art.23 e nell’ art. 220 tr. Ce • le attribuzioni in base al quale una materia spetta indistintamente a soggetti di versi ma variano i compiti di ciascuno di essi (questi due punti ribadiscono il principio di imparzialità sancito dall’art.97) • distribuzione dei poteri (che possono essere poteri di controllo, di decisione ecc) agli uffici, si parla di competenza con la quale si viene a indicare il complesso di poteri riconosciuto a ciascun ufficio (e la sua mansione) e abbiamo tre criteri: • la materia; vi sono uffici ai quali è riconosciuta una competenza generale estesa a tutte le materie proprie di una determinata funzione, come il Consiglio di Stato in sede consultiva e uffici che hanno competenza limitata, come gli uffici scolastici regionali. • Grado; a parità di competenza, determina a chi vada attribuita la mansione • Territorio: i punti precedenti vengono spesso messi in relazione con la circoscrizione territoriale (ad es una regione) essa è definita dalla legge. 5.2 le figure soggettive Le organizzazioni pubbliche sono configurate come persone giuridiche, connesso a tale concetto vi è quello di organo: per organo si deve intendere quella partizione organizzativa della persona giuridica – l’ufficio- che una norma qualifica come idonea a esprimerne la volontà, consentendone l’imputazione dell’atto e degli effetti. (organi del comune sono il sindaco e il consiglio comunale). Esso è caratterizzato da 2 elementi: • il titolare: la persona fisica della quale l’ente si avvale per manifestare la propria volontà • ufficio: la parte di potestà assegnata dalla legge e delimitata dalla competenza. 5.3 I modelli organizzativi e la classificazione degli uffici pubblici Abbiamo una strutturazione in norme di diversa forza e natura, in primo luogo perché accanto ai corpi dello Stato vi sono altri corpi che operano a livello nazionale, periferico e comunitario; in secondo luogo perché si diffonde la tendenza di consentire alle pubb amm l’utilizzazione di strumenti propri del diritto privato. La tipologia degli uffici pubblici è così varia da rendere impossibile un’enumerazione completa, per questo motivo si distingue innanzitutto tra • uffici necessari o non necessari: i primi sono espressamente costituiti da una norma senza che all’amm sia riconosciuta alcuna potestà (ad es il Consiglio universitario nazionale), i secondi sono quelli istituiti autonomamente dall’amministrazione stessa (ad es una commissione di studio) • uffici monocratici o collegiali i primi costituiti da una persona fisica (ad es il questore) e gli altri da una pluralità (ad es il consiglio di amministrazione di un ente pubblico) • uffici semplici o complessi i primi costituiti da un’unità elementare non scomponibile (capitaneria di porto o una biblioteca pubblica), i secondi sono quelli formati da una pluralità di uffici che agiscono in modo coordinato in relazione a un determinato fine (ministero o università che è composta da facoltà, consigli, dipartimenti) • uffici ordinari o straordinari i primi istituiti in modo permanente (INPS) i secondi per un periodo limitato (una commissione di inchiesta) • uffici centrali, periferici, locali o misti i primi hanno competenza nazionale (ministero), i secondi dipendono da uffici centrali (come la prefettura), i terzi dipendono dalle amministrazioni autonome (provincie) e i quarti rappresentano interessi centrali e locali allo stesso tempo (come la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano) • uffici esterni e interni i primi legittimati ad adottare provvedimenti che determinano conseguenze nei confronti di soggetti estranei, i secondi svolgono un’attività che ha rilievo solo nell’ambito della propria organizzazione. 5.4 I modelli prevalenti Riguardano gruppi di uffici caratterizzati da elementi comuni e si presentano come forme di ordinamento dei poteri pubblici. Ad oggi sono 4: • il ministero; è un livello prevalente stabile, con i poteri trasferiti dal centro alla periferia • l’ente pubblico è in via di dispersione perché è destinato da una parte ad accentuare il proprio carattere di istituzione proteiforme e, dall’altra a svuotarsi per effetto delle privatizzazioni • autorità indipendente si sta rafforzando grazie alle disposizioni comunitarie • soggetto privato in controllo pubblico 5.5 le relazioni organizzative • rapporti di subordinazione: ad es un ufficio posto in posizione sottordinata viene assoggettato, in diversa misura, ai poteri di un ufficio posto in posizione sopraordinata. In questi casi parliamo di: • gerarchia: è quel rapporto che si realizza quando un ufficio viene sottoposto ai poteri di comando, indirizzo e controllo di un altro ufficio • direzione: consiste nella determinazione da parte di un ufficio nei confronti di un altro, di un obiettivo da perseguire. Essa si concretizza con direttive (atti che definiscono gli obiettivi) lasciando al destinatario ampia discrezionalità sugli strumenti. (es dal ministero agli organi centrali e periferici dell’amm) • Controllo: verifica operata da un ufficio sull’attività svolta da un altro. Si pensi al controllo della Corte dei conti sugli atti ministeriali che può determinare il diniego di registrazione • Delegazione un ufficio incarica un altro di compiere una determinata attività preordinata al medesimo fine. Il secondo acquisisce quindi i poteri e facoltà che, in base all’ordinamento generale, spetterebbero al primo. 2. rapporti di equiordinazione Due o più organi o uffici possono essere collocati anche sullo stesso piano, in una posizione di equiordinazione. Possono istaurarsi rapporti di parità ove vi siano più organi o uffici che hanno i medesimi poteri pur se in relazione a materie diverse (è il caso dei ministeri ovvero dei dipartimenti all’interno di un ministero) o di primazia quando tra più organi o uffici posti in una situazione paritaria ve ne è uno che , per taluni fini particolari, assume una posizione prevalente (es il pres di collegio il quale ha poteri dei suoi subordinati e ne ha anche ulteriori, più specifici, come quelli di convocazione, di ordine e di direzione dei lavori; incide quindi con maggior peso sulle decisioni da adottare, qualora i voti espressi dai membri siano in parità. Es preside scolastico) 3. rapporti di autonomia Si indica la capacità di alcuni enti pubblici di autodeterminarsi in ordine alla soddisfazione degli interessi di propria pertinenza. Tale capacità non è definita in termini assoluti ma si differenzia in relazione al contenuto, qualificandosi di volta in volta in modo diverso. Tipi di autonomia: • Politico-amministrativa: a un ente viene riconosciuto il potere di darsi un indirizzo politico- amministrativo diverso da quello del governo centrale (es. enti a investitura popolare come le regioni, provincie e i comuni); questa si distingue in autogoverno (l’ente nel proprio ambito territoriale viene dotato di tutte le funzioni pubbliche, ad eccezione di quelle di difesa e rapporti con l’estero), il decentramento (devoluzione delle funzioni da uffici centrali a uffici locali) e la deconcentrazione (devoluzione da uffici centrali a periferici dipendenti dall’amministrazione statale (es istituzione degli uffici scolastici regionali) • Normativa: a un ente viene riconosciuto il potere di darsi norme per il sistema generale delle fonti del diritto (es. regolamenti comunali di polizia urbana, igiene, edilizi) • Organizzativa o statuaria: a un ente viene riconosciuto il potere di definire tramite statuto il proprio assetto strutturale interno, per la parte non definita da una norma primaria • Regolamentare: a un ente viene riconosciuto il potere di adottare regolamenti organici, del personale, di contabilità o di servizio • Finanziaria: a un ente viene riconosciuto il potere di finanziarsi autonomamente (sponsor ecc) • Contabile: a un ente viene riconosciuto il potere di tenere una propria contabilità in base a norme che derogano la disciplina di contabilità generale • Tributaria: a un ente viene riconosciuto il potere di assicurarsi entrate proprie attraverso l’imposizione di tributi, come nel caso degli enti locali, a norma dell’art 119 cost. Rapporti di indipendenza Si pone ad un livello superiore rispetto al rapporto di autonomia, regolano tutte quelle ipotesi ove è necessario evitare relazioni che possano incidere sull’esercizio della funzione di un soggetto. Dato il suo carattere successivo e strumentale alla nozione di autonomia, varia di volta in volta a seconda della fattispecie. Ad esempio vi è il caso dell’indipendenza della magistratura dal potere governativo, questo è regolato dall’art 101 cost. “i giudici sono soggetti soltanto alla legge” ed è oltremodo tutelato da una serie di garanzie volte ad escludere il coinvolgimento del giudice rispetto alle controversie in oggetto (i giudici sono selezionati, assunti successivamente all’analisi della propria carriera ecc ecc). È molto simile al principio di imparzialità, e sono ambedue strumenti di garanzia e di dominanza dell’azione amministrativa. Altri rapporti tra uffici • Amministrazione indiretta quando comuni e provincie svolgevano e in parte ancora oggi svolgono dei compiti per conto dello Stato, • Codipendenza • Amministrazione impropria al fine di evitare la burocratizzazione e la moltiplicazione di uffici regionali, quest’ultime devono avvalersi degli organi e degli uffici di enti minori. 6. L’ organizzazione pubblica italiana Oggi, il potere pubblico, è un complesso composto da una pluralità di diverse amministrazioni prive di un centro di riferimento e di comando. L’organizzazione amministrativa viene detta Multiorganizzativa, con un coinvolgimento reticolare dalle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali; • Amministrazione pubblica statale: è quella pertinente allo Stato e si divide in centrale (perché ha sede nella capitale) e decentrata (che sede in periferia) • Amministrazione pubblica non statale: si divide in amministrazione di enti pubblici nazionali e amministrazione di enti pubblici autonomi (detti anche territoriali, ovvero politici quali regione, provincia, comune I principi fondamentali Art 97, c.1 cost. Stabilisce una riserva di legge in materia di organizzazione pubblica. Infatti esso individua nella legge stessa la fonte primaria di disciplina. L’istituzione, la modificazione e/o soppressione degli uffici esterni e il loro assetto organizzativo, spetta al Parlamento, con atti di normazione primaria, quelle degli uffici interni sono proprie del governo, con atti a normazione secondaria. • l.n.59/1997: riordino dell’amm periferica secondo omogeneità, complementarietà e organicità, e secondo il principio di sussidiarietà ha attribuito agli enti regionali e locali una competenza amministrativa generale. • d.lg n. 112/1998: trasferimento delle funzioni statali in sede regionale e locale con soppressione uffici provinciali dell’industria, commercio e artigianato • d lg n 300/1999: ha trasformato le prefetture in “uffici territoriali del governo” (chiamati poi prefetture- uffici terr del gov dal 2004) con competenze generali, in quanto titolari di tutte le attribuzioni non espressamente conferite ad altri uffici. il disegno organizzativo non ha trovato la piena applicazione e l’amm periferica dello Stato continua ad essere strutturata come un centro di riferimento delle amm ministeriali più che territoriali. 7.4 Le agenzie Svolgono attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale al servizio delle amm pubbliche statali, regionali e locali. d. lg. n. 300/1999 normativa generale di riferimento per le agenzie, linee generiche, due distinzioni: • Agenzie soggette alle disposizioni generali: le disp generali ne regolano l’ordinamento, il personale e la dotazione finanziaria, modalità di azione e gestione; sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza del ministro (che ne approva i programmi di attività,bilanci e rendiconti). • Agenzie sottoposte ad un regime speciale: previsto espressamente,deroga le disp generali, i rapp con il ministro, il personale, la finanza e i controlli: si tratta delle 4 agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio. Le agenzie introdotte a partire dagli anni Ottanta si caratterizzano per la varietà delle fonti e l’atipicità della disciplina, dal 300/1999 invece si inseriscono nell’ordinamento dei ministri divenendone parte integrante. Le autorità indipendenti (fenomeno nato in Francia per ovviare al conflitto tra interessi pubblici e privati, nascono in Ita a partire dagli anni ’90 per garantire quei mercati che sono stati per anni un monopolio, sono intestate ad un giudice) Sono figure soggettive alle quali viene riconosciuto un grado di indipendenza rispetto al potere politico, economico e burocratico: esempi: Consob, Banca d’Italia, Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per assicurare una posizione di neutralità e terzietà rispetto a tutti gli interessi esterni hanno le diverse leggi interne che le regolano prevedono: • Autonomia: di gestione, organizzativa, organico, finanziaria e contabile • Garanzie: in ordine ai requisiti soggettivi dei titolari e condizioni di esercizio del mandato (es i componenti dell’Autorità garante della concorrenza sono scelti tra persone di notoria indipendenza, dotate di alta professionalità, non possono essere confermati, nominati con intesa dai pres della Camera dei deputati e del Senato) • Piena indipendenza: si dice che siano funzionalmente sottomesse alla legge e quindi non sono subordinate ad altri soggetti, né tantomeno al controllo del governo. Hanno poteri di controllo, indagine, raccomandazione, proposta, sanzione, regolamentazione, decisione individuale. Si dicono “istituzioni della libertà” perché derivano direttamente dalla propria legittimazione costituzionale e dal fatto di essere preposte alla tutela delle libertà personali, diritti riconosciuti nella parte I della Costituzione, e delle libertà di iniziativa economica privata, fondate sulla combinazione tra principio comunitario e della concorrenza art.41 c. 1 cost. 9 Gli enti pubblici Non si parla di un istituto, data l’impossibilità di identificarne dei caratteri comuni, ma di somma di un insieme di istituti. L’unico carattere comune è che l’ente pubblico indica una persona giuridica che ha particolari attributi di natura pubblicistica, disciplinata da norme specifiche, derogatorie rispetto a quelle di ordine generale che regolano associazioni, fondazioni e società. L’estrema varietà degli enti pubblici, ne rende difficile la classificazione ma possono riassumersi approssimativamente in 3 categorie: • Enti territoriali: regioni e provincie, che trovano una limitazione territoriale nella validità dei propri atti amministrativi • Enti economici: quali aziende sanitarie (es Azienda USL Pisa) e Agenzia del demanio, regolate prevalentemente da attività di tipo privatistico • Enti non economici: gli enti che non sono riconducibili alle categorie sovra citate (Uni, Aci, Cnr, camere di commercio, ordini professionali) Gli enti non economici si dividono in: • Istituzioni di Stato: (es ISTAT) organi scelti dal governo, bilancio autonomo, funzioni essenziali dei pubblici poteri • Enti di disciplina del settore: (es. autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, l.n. 481/1995) svolgono funzioni di controllo di attività private • Enti di servizio: (es. INPS) erogano servizi a favore di privati avvalendosi di finanziamenti fiscali e parafiscali • Enti associativi: (es. Arci, ACI) rappresentano un’espressione degli interessi propri del gruppo sociale di riferimento Organizzazione enti pubblici il modello di riferimento è quello di una SPA ordinaria: pres, consiglio di amm, organo di controllo, assemblea dei soci I consorzi di enti pubblici Disciplinati dall’art.31 d.lg. n. 267/2000 hanno: • pluralità di soggetti pubblici portatori di interessi affini • vincolo associativo; un contratto che può essere di natura autoritativa o volontario • apparato organizzativo stabile dotato di personalità giuridica Amministrazione locale e regionale • Regioni • Città metropolitane • Provincie • Comuni Enti autonomi territoriali, Indipendenti dallo Stato, rappresentativi della collettività di riferimento, titolari di poteri politico-amminsitrativo. Trovano la loro disciplina di base nella Costituzione, art.114: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione". l.n. 59/1997 e il d.lg. n. 112/1998 compiti legislativi delle regioni e enti locali, autonomie delle une e degli altri, e compiti amministrativi ai comuni. Internamente a questi enti, vanno riconosciuti i consorzi, le unioni di comuni, le comunità montane, le città metropolitane, i municipi Organizzazione di governo e rapporti tra organi politici e amministrativi • Consiglio (regionale,prov o comunale): eletto con scrutinio maggioritario con criteri proporzionali, dalle collettività stanziate nel territorio con compiti normativi, di indirizzo e di controllo • Giunta (reg,prov,com): con compiti esecutivi e di supporto del capo dell’esecutivo • Presidente o sindaco: rappresentanza e direzione dell’amministrazione Capo dell’esecutivo scelto dai cittadini, egli sceglie o revoca i componenti della giunta (assessori), il consiglio non influisce sulla formazione della giunta ma può determinare con una mozione di sfiducia, la cessazione della carica di capo dell’esecutivo. Qualunque causa faccia cessare la carica del capo dell’esecutivo, determina lo scioglimento del consiglio e viceversa. Org.amministrativa L’organizzazione amministrativa, come da articolo, è rimessa alle scelte compiute da ciascun ente, per il mezzo dello statuto e del regolamento. Vi sono però dei tratti comuni: • Ogni assessore è post a capo di un complesso di uffici, identificato in ragione della materia affidata alla propria competenza (urbanistica,commercio,agricoltura ecc ecc) denominato assessorato • Presenza facoltativa di un direttore generale e necessaria di un segretario comunale e/o provinciale: il primo nei comuni con >15.000 ab è nominato dal sindaco con delibera della giunta, il secondo è selezionato mediante pubblico concorso ed è intermediario, consulente e collaboratore del Sindaco o del Pres di Provincia • (Possibilità di istituzione di )organismi di decentramento comunale circoscrizioni (obbligatorie nei comuni con >100.000 ab e (per le regioni, facoltative): circondari Strutture di coordinamento amministrativo e amministrazioni composte Sono strumenti di coordinamento tra soggetti che agiscono nei vari settori di interesse pubblico con natura procedimentale e organizzativa. Si dividono in base al valore dei poteri: • Poteri di coordinamento e di indirizzo con valenza nazionale: Comitati interministeriali, composti da ministri che esercitano funzioni politiche, di governo e amministrative (es. Cipe,) Comitati di ministri, composti da funzionari istituiti con decreto del Pres del Consiglio, con il compito di esaminare questioni di interesse comune a più amministrazioni (es Consiglio sup dei lavori pubblici) Conferenza permanente per i rapp tra lo Stato, le regioni e le prov autonome di Trento e Bolzano • valore periferico. prefetti (a capo delle prefetture-uff territoriali del governo) commissari straordinari del governo (organi temporanei per la realizzazione di obiettivi determinati) conferenza permanente nella prefettura-uff terr del gov Amm composte e il modello delle org a rete Di recente, per ovviare al problema del coordinamento dei rapporti tra centro e periferia della PA, si è sviluppato un sistema di amministrazione composta: • Incandidabilità per chi ha condanne penali • Incompatibilità con altre cariche (conflitto di interessi) • Il compenso, se concepito, è un’indennità e non una retribuzione • È un rapporto a termine Il personale professionale: • Il soggetto deve appartenere ad un corpo di burocrati di professione, selezionati in base al merito che, in cambio della retribuzione, propongono permanentemente la propria capacità lavorativa al servizio dell’amministrazione • Il rapporto di servizio esiste indipendentemente dal rapporto di ufficio e non si estingue con esso. • Anch’essi hanno una natura politica e, per ciò, temporanea • Sono circa 3 milioni e mezzo di persone Personale precario: • Vi è l’elemento della subordinazione ma non della stabilità • In passato il legislatore ha posto divieti generali per le PA di assumere personale a tempo determinato ma, recentemente, si è mostrato più flessibile con la possibilità di stabilizzare i lavoratori precari. • Secondo la disciplina attualmente vigente art 36 d.lg.n.165/2001 le PA possono assumere solo in modo indeterminato e secondo un criterio di concorso, il precario è consentito solo per “rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali” (vedi gravidanza) La disciplina europea dell’impiego con le PA nazionali Il diritto europeo influisce sulle discipline nazionali relative al personale professionale al servizio delle PA degli stati membri. L’art. 39 del trattato europeo Ce vieta agli Stati membri di introdurre o mantenere discriminazioni, in ordine dell’accesso al lavoro, fondate sulle nazionalità. D’altro canto, gli Stati in base al quarto comma dell’art.39 conservano la facoltà di discriminare in base alla cittadinanza nazionale per quanto riguardano gli accessi alla PA, avvalendosi della capacità di confinare a piacimento i confini del proprio settore pubblico. Per ovviare a questo busillis la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito due principi: 1. La nozione di PA non può essere non può essere lasciata interamente alla discrezionalità dei singoli Stati, l’area dei rapporti di impiego deve essere definita a livello sovranazionale. 2. Il requisito della nazionalità può essere imposto solo per quei posti che implicano partecipazione all’esercizio dei poteri pubblici (ovvero di tutela di interessi generali) “i cittadini degli Stati membri dell’UE possono accedere ai posti di lavoro presso le PA che non implicano esercizio diretto i indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interessa nazionale” (art 38 d.lg.n. 165/2001) Quindi ad es. per essere dirigente nelle Amm statali c’è il requisito di cittadinanza italiana, per gli enti pubblici, provincie, regioni, comuni, banca d’italia, magistrati, amministrativi, militari e contabili, avvocati dello stato e procuratori, ministri Il pubblico impiego • Strettamente legato al rapporto di cittadinanza; deve esserci un’appartenenza dell’individuo allo Stato e anzi, è un ampliamento dello status di cittadino, perché il pubblico impiego rafforza l’appartenenza allo Stato stesso. Come abbiamo visto nell’art 51 cost. • E’ un rapporto inquadrato nel diritto pubblico: ancora una volta per il rapporto tra cittadino-Stato e, oltremodo, per un carattere tecnico-giuridico. Una buona parte del personale professionale è titolare di uffici pubblici. Il regime giuridico del pubblico impiego (4 caratteristiche che lo differenziano dal rapporto di lavoro privato) 1. L’amministrazione costituisce il rapporto di pubblico impiego con l’atto di nomina (il pubblico impiego nasce quando il destinatario accetta) 2. Il rapporto di pubblico impiego non si costituisce mediante accordi (sin dal 1908 con lo Statuto degli impiegati civili dello Stato) 3. Il rapporto di pubblico impiego si modifica ed estingue per effetto di decisioni che sono, a loro volta, espressioni di potere pubblico e quindi provvedimenti amministrativi. 4. Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (che nomina e, nel caso, revoca il pubb impiego)
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