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Diritto Concorrenza e Regolazione Mercati: Libertà Economica e Concorrenza Sleale, Appunti di Diritto Della Concorrenza

Una introduzione alla regolazione dei mercati e della concorrenza in Europa, con un focus sulla libertà di iniziativa economica e sulla concorrenza sleale. Esplora le fonti del diritto comunitario, la concorrenza come forma di partecipazione attiva di soggetti sul medesimo mercato, gli interessi tutelati dalla normativa sulla concorrenza e il ruolo dell'autorità garante. Il testo illustra anche il rapporto tra libertà contrattuale e libertà di concorrenza, e fornisce esempi di concorrenza sleale.

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 11/01/2018

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santo-cielo 🇮🇹

4.3

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Scarica Diritto Concorrenza e Regolazione Mercati: Libertà Economica e Concorrenza Sleale e più Appunti in PDF di Diritto Della Concorrenza solo su Docsity! Diritto della regolazione dei mercati e della concorrenza Libertà di iniziativa economica – è sancita ma non assoluta. Da una parte questa libertà determina la concorrenza. Al polo opposto c’è La regolamentazione dei mercati che limita in qualche modo l'applicazione. La Comunità Europea è governata da organi che determinano indirizzi di politica dettati all'interno di atti normativi diversi. Ogni stato deve fare in modo che ogni legislazione adottata al proprio interno sia conforme con quella degli altri Stati membri. Le fonti del diritto comunitario derivati dall'attività di comunità europea possono produrre atti vincolanti come i regolamenti e le direttive. ♦ Il regolamento = atto normativo con efficacia diretta caratterizzato dalla generalità, ovvero non è rivolto a soggetti determinati. Sono obbligatori e devono essere applicati dagli Stati membri. ♦ La direttiva = atto normativo non generale, rivolto in particolare ad uno o più degli Stati membri. È un atto di indirizzo -> attraverso la direttiva l’Unione Europea da dei principi che devono essere recepiti in una legge nazionale. Ogni legge adottata in Italia dal nostro ordinamento deve rifarsi a dei principi garantistici che sono di sicuro presenti nella nostra costituzione o nel Trattato costitutivo dell’UE. Concorrenza = una forma di partecipazione attiva di più soggetti sullo stesso mercato. Gli interessi tutelati dalla normativa sulla concorrenza sono: 1. Interessi dell'impresa – corrisponde tutto il settore della concorrenza di: ■ Lavori dipendenti ■ Soci ■ Amministratori ■ Alienati, acquirenti di un’azienda 2. Interessi del concorrente – in questo caso bisogna chiedere “perché interessano gli altri imprenditori che agiscono sullo stesso mercato”. Uno dei principi chiave è quello di non ledere ingiustamente l’attività del concorrente solo per eliminarlo dal mercato. Si tratta di concorrenza sleale – tesa a regolare i rapporti tra i vari imprenditori. Questa disciplina è contenuta dall'art.2596-2598. Tutela l'imprenditore da atti scorretti e dannosi da parte del concorrente. 3. Interessi del consumatore – l’obiettivo dell'imprenditore è quello di guadagnare la fetta più grande sul mercato -> più consumatori. Ma i consumatori hanno il diritto di scegliere. L'imprenditore deve fare in modo che la comunicazione pubblicitaria del suo prodotto venga in modo corretto e veritiero e che non inganni i consumatori. 4. Interesse del pubblico (dell'economia in generale) – al diritto della concorrenza (tutela gli imprenditori sotto il profilo della concorrenza sleale) si contrappone il diritto antitrust, legge 287 che si occupa di collusioni tra imprenditori. Bisogna evitare che si creano settori dominanti. Autorità garante della concorrenza – vigila sull’osservanza e il rispetto delle norme. Ha diversi compiti tra quali: ■ Vigilanza contro gli abusi di posizione dominante ■ Casi di conflitto di interesse ■ Funzione consultiva ecc. Per analizzare i concetti dobbiamo sempre tener conto di 3 domande: 1. Quali sono gli interessi che richiedono protezione nel settore che ci interessa? 2. Quali sono le tecniche di difesa di questi interessi? – strumenti dati al titolare di quel interesse per reagire come azioni davanti al giudice, richieste di risarcimento danni ecc. 3. Quali sono le criticità della disciplina che analizzeremo? – le criticità sono sempre in quanto le leggi. In qualche modo sono fatte in maggior parte in modo non corretto provando a tenere nascosto parti della disciplina che non vengono spesso affrontate. L’idea originale di concorrenza era inteso come luogo di libera contrattazione. Questa idea ormai è stata superata. Nel senso più antico significava confluenza = concorrere, convergere tutti sul mercato per portare un prodotto. In epoca medievale prevale un fenomeno aggregativo che si sviluppa sotto il nome di CORPORAZIONI. Col tempo si sviluppa la libertà di iniziativa economica. La più antica legge antitrust che regolamento quindi il settore delle coalizioni tra imprese fu lo Sherman Act degli Stati Uniti del 1890. In Germania si erano creati forti oligopoli in determinati settori che era visto come un bene dal governo. Nel 1957 furono firmati i trattati di Roma da Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi => Comunità Economica Europea. Uno dei principi chiave è la “libertà di concorrenza”. L’ordinamento italiano, secondo cui lo stato “dovrebbe concedere aiuti alle imprese in difficoltà” si trova in conflitto con il trattati o della CEE. • Costituzione è trattato istitutivo della comunità economica Europea (1957) Sono 2 atti molto importanti nel settore della concorrenza e dell’antitrust: • Costituzione italiana • Trattato istitutivo della comunità economica europea Bisogna analizzare che norme contengono questi atti in materia di concorrenza e di libertà di iniziative economiche. La costituzione italiana contiene la parte chiamata costituzione economica -> disciplinano l’agire del legislatore in materia di rapporti economici. Le più importante sono l’art.41 e l’art.43. L’entrata in vigore del trattato ha confermato principi già esistenti nella costituzione mentre in altri casi ha provocato piccoli conflitti (ora sciolti in sede di interpretazione giurisprudenziale). ■ Art.41 – “l'iniziativa economica privata e libera”. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da fare danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana. Le legge determina programmi e controlli in modo che l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata a fini sociali. Le norme della costituzione non sono solo principi che servono per giudicare dalla legittimità delle leggi ma si applicano nei rapporti tra i cittadini. L’art.41 c.1 dice “l'iniziativa economica privata e libera” -> bisogna capire qual è l'oggetto di questo diritto e quali sono i principi ed i limiti nell'applicazione. I concetti da analizzare sono: ▲ Iniziativa economica – in rilievo qualsiasi tipo di attività economica che possa esser realizzata da un soggetto. Qualsiasi atto di carattere economico che possa essere immaginato ad opera di un soggetto viene considerato libero. Si tratta di una norma generale ma ogni norma subisce anche delle accezioni. -> in linea di massima qualsiasi attività economica esercitata da un soggetto è libera. All’economica si aggiunge l’aggettivo “privata” La disciplina contenuta dal codice civile (1942) relativa alla concorrenza e precedente dal punto di vista cronologico alla costituzione italiana (1947). Al di fuori del pacchetto di norme 2596 e seguenti, si parla di concorrenza in alte 5 occasioni: 1. Art.1567 – contratto di somministrazione – se nel contratto e pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministratore, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura. Si tratta di un contratto in cui una parte si obbliga verso un'altra a fronte di un corrispettivo di prezzo. 2. Art.2105 – concorrenza del lavoratore subordinato – il prestatore non deve trattari affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza dell'imprenditore, ne divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa. 3. Art.2301 – concorrenza del socio – il socio non può svolgere un'attività in concorrenza con quella della società in cui fa parte; non può partecipare in qualità di socio illimitatamente responsabile a un’altra società, a meno che gli soci non lo consentono. 4. Art.2390 – concorrenza degli amministratori della società – non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti ne esercitare un'attività concorrente svolta per conto proprio o di terzi, né essere amministratori in società concorrenti salvo autorizzazione dell’assemblea. 5. Art.2557 – concorrenza nel trasferimento di azienda – chi aliena un'azienda si deve astenere per 5anni dell'iniziare un'attività che per oggetto o ubicazione possa essere concorrente con quella dell'acquirente e possa sviare la clientela. Le regole generali sulla concorrenza risalgono alla seconda metà dell’800. Il punto di riferimento è stato quello della DEONTOLOGIA – tutte le professioni hanno delle regole deontologiche che dicono cosa è corretto e cosa non è corretto fare in quella professione. Anche nel settore dei commercianti si è sviluppato questo. Gli atti contrari a questo insieme di norme che provocano un danno ingiusto all'altro concorrente, sono rientrate nel concetto di responsabilità extracontrattuale. -> impone a chi provoca un danno ingiusto il risarcimento. L'atto normativo di tipo internazionale che ha dato via agli studi per inserire nel codice civile una serie di norme di tipo concorrenziale è stato la Convenzione di Unione di Parigi (primi del 900). Prima la disciplina della concorrenza sleale in Italia era regolata da questa. Poi c'è stato nel 1942 il codice civile. Ci sono 3 concetti generali che riguardano condotte sleali: 1. CORRETTEZZA PROFESSIONALE – qualunque atto che sia considerato sleale sotto il profilo concorrenziale e automaticamente un atto che viola il principio di correttezza professionale. Questo principio viene violato da qualsiasi fattispecie di concorrenza sleale. 2. SVIAMENTO DELLA CLIENTELA – è una delle clausole che riguarda tutti gli altri settori tranne il settore dell'imprenditoria. Esistono regole di comportamento che sono previste per evitare che chi agisce in quel settore possa compiere atti dannosi => deontologia. Sviamento della clientela + violazione correttezza pro = illecito 3. CONFUSIONE TRA PRODOTTI E SERVIZI – significa rendere difficoltosa la scelta, fornire informazioni errate o danneggiare l'altro concorrente appropriandosi di pregi o vantaggi che appartengono a lui. Questo concetto di confusione può avvenire sotto più profili: • Del modo – i prodotti vengono presentati • Della pubblicità • Del segni distintivi - dell'attività stessa • Del marchio, dell’insegna e della dita. Il marchio per essere registrato legittimamente non deve essere simile ad altri marchi già registrati => deve soddisfare il requisito di novità Art.2598 – “ferme le disposizioni e concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: ■ Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o limita servilmente i prodotti di un concorrente o compie in qualsiasi altro mezzo attivi idonei a creare confusione ■ Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei a determinare il discredito ■ Mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare altrui azienda Ferme le disposizioni - in presenza di alcuni atti di concorrenza sleale si possono invocare sia le norme che riguardano i segni distintivi sia le norme sulla concorrenza sleale (prevedono sanzioni cumulate e quindi un aggravamento della pena). Chiunque: bisogna capire se le norme sulla concorrenza sleale sono applicabili a tutti i soggetti. Infatti il “chiunque” non è il “qualunque imprenditore” Siccome il rapporto di concorrenza può sussistere solo tra imprenditori, la norma necessariamente si deve riferire solo agli imprenditori . Si riferisce solo agli imprenditori che svolgono attività economica sul mercato. Un'altra domanda è: bisogna riferire la norma solo agli imprenditori sullo stesso livello di mercato, cioè di tipo orizzontale oppure anche agli imprenditori in rapporti di tipo verticale? => il rapporto di concorrenza considerato dal 2598 è riferito sia ai rapporti di tipo verticale sia ai rapporti di tipo orizzontale. Quindi anche tra produttore e distributore. Concorrenza per interposta persona = atto di concorrenza sleale, che rientra nella fattispecie di concorrenza sleale ma non è compiuto direttamente dall’imprenditore ma da un suo collaboratore/ dipendente. Esempio: un dipendente che inizia a diffondere notizie screditanti sull'attività di un concorrente del suo datore di lavoro. Il problema è “l'applicazione delle norme” visto che vengono applicate solo nei confronti degli imprenditori. • Bisogna analizzare la posizione sia del datore di lavoro sia del dipendente. • la posizione del dipendente si analizza sotto il profilo contenuto degli atti che ha compiuto, se erano atti inseriti in un contesto imprenditoriale oppure, il modo e la forma in cui gli ha compiuti. Esempio: se era in vacanza o se era durante la sua prestazione lavorativa. In tutti questi casi si ritiene che non sia applicabile direttamente dalla norma del 2598 perché non si tratta di un imprenditore. Ma si considerano questi atti di tipo illecito extra- contrattuale, art.2043 c.c. Che regola la responsabilità da illecito civile. • Nel caso in cui il datore dice che non era a conoscenza di ciò che il suo dipendente aveva fatto le norme sulla concorrenza sleale non vengono applicate nei cuori confronti. Però il dibattito si può fare sul affatto che “non poteva non sapere” se per le modalità in cui è stata trovata svolta l'attività lui doveva esserne per forza a conoscenza. Art.2049 prevede che la responsabilità del datore di lavoro “i padroni o committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incompetenze a cui sono adibiti. Se le azioni sono svolte durante l’esercizio delle loro attività sono sicuramente attribuite al l'imprenditore in qualche modo. N1 Concorrenza confusoria – è una prima categoria di atti della concorrenza sleale. È costituita di tante fattispecie diverse. ■ SEGNI DISTINTIVI - idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati dagli altri -> riguardano i marchi, l'insegnante, la ditta o il nome. Sono uguali o simili a quelli usati da un altro imprenditore ma legittimamente. Per essere tutelato contro la concorrenza confusoria l'imprenditore deve registrare regolarmente i suoi segni distintivi. ■ Limita servilmente i prodotti di un concorrente – prodotto che viene imitato in tutte le sue caratteristiche, prodotto identico. Ci sono casi in cui non è illecita limitazione di un prodotto (esempio: il panettone di Natale lo fanno tutti nello stesso modo). La norma intende tutelare la FORMA del prodotto, sempre che non sia già coperto da un marchio di forma. Se non c'è il marchio di forma già registrato => può esserci un'ipotesi di imitazione servile della forma di un prodotto (si applica 2598 Comma 1 n1) ■ Compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente. È una clausola generale di chiusura. Elemento importante TENTATIVO – ha natura penalistica. È costituito dagli atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare un determinato danno. E rappresentato da qualsiasi condotta che per le modalità con cui è realizzata fa pensare che si può produrre un danno anche se il danno in realtà non si produce. N2 Concorrenza sleale denigratoria e concorrenza sleale per appropriazione di pregi • Obiettivo: tutelare il buon norme e la reputazione del concorrente e delle loro attività. ■ Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente. Diffondere diverso da comunicazione. • Comunicare -> riferito a un numero anche molto grande di persone che possono essere individuate (riferito specialmente all’aspetto di rettifica) • Notizia -> fatto oggettivo • Apprezzamento -> giudizio di valore, esprima il parere della persona che lo fa. ■ Idonei a determinare il discredito • Vale il tentativo -> è sufficiente che la notizia o l’apprezzamento siano idonei, cioè abbiano la possibilità di suscitare il discredito in quella persona. • Discredito -> mancanza di stima, fiducia. Colpisce sia l'imprenditore sia la sua attività Ci sono però due problemi: • La verità delle notizie -> secondo la giurisprudenza la verità non è una causa di giustificazione. Anche se la notizia è vera ed è fatta allo scopo di creare discredito, chi la diffonde non è comunque lecito. La diffusione e un atto scorretto professionalmente. • L'oggetto della notizia -> esempio: concorrente che produce prodotti per bambini e un pedofilo => non è una notizia che riguardi i prodotti del concorrente, potrebbe essere penalmente perseguibile, ma non sotto il profilo della concorrenza. Nel caso in cui la notizia non riguarda l'attività e i prodotti del concorrente la norma 2598 non è applicabile. ■ Appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente N3 Si tratta di una clausola generale (specie di scatola vuota) che comprende tutte quelle fattispecie che non rientrano ne nel n1 ne nel n2. Questo fenomeno si chiama tipizzazione dell’atipico. Sono atti di concorrenza in generale che non rientrano nei primi due numeri.
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