Scarica Diritto canonico - Bettetini Sammassimo e più Slide in PDF di Diritto Canonico solo su Docsity! Can. 1095 L’incapacità a consentire Can. 1055 § 1. Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. § 2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento. Ex can. 1095 sono incapaci di contrarre matrimonio: Coloro che mancano di sufficiente uso di ragione Coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente Coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio Codice del 1917 Non dichiarava formalmente i possibili casi di incapacità psichica al matrimonio. Le norme da seguirsi erano allora desunte dalla definizione del consenso, dai principi generali in materia di validità degli atti giuridici, oppure ancora, per analogia, dalle norme sull’imputabilità penale Codice del 1983 Prevede, in un’unica norma, tre fattispecie diverse Pur rappresentando una novità nella legislazione positiva canonica, il can. 1095 è comunemente ritenuto esprimere un principio direttamente riferibile al diritto naturale Can. 1095 n. 2 grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente Valutazione non meramente astratta ma critica dei diritti e doveri coniugali Maturità di giudizio Libertà interna Immaturità affettiva Incapacità a subordinare la proprie passioni ed i propri istinti a ragione e volontà Eccessiva dipendenza dai genitori Esagerato egoismo ed amore verso se stessi o narcisismo Mancanza del senso di responsabilità Can. 1095 n. 3 incapacità, per cause di natura psichica, ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio: incapacitas assumendi obligationes matrimonii essentiales causae naturae psychicae Can. 1103 è invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall’esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio La norma irritante tutela il diritto della persona e del fedele alla scelta dello stato di vita. Cfr. can. 219: tutti i fedeli hanno il diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita Violenza fisica o vis Azione posta in essere da alcuno che materialmente costringe altri a fare qualcosa di non voluto Difetto completo del consenso: chi è costretto non ha alcuna possibilità di opporsi all’azione violenta cfr. can. 125 § 2 L’atto posto per timore grave, incusso ingiustamente, o per dolo, vale, a meno che non sia disposto altro dal diritto; ma può essere rescisso per sentenza del giudice, sia su istanza della parte lesa o dei suoi successori nel diritto, sia d’ufficio Come può essere esercitata in materia matrimoniale la violenza morale? Minaccia di mali fisici Minaccia di mali morali Abuso di autorità L’azione costrittiva deve - provenire ab extrinseco, cioè da una persona e dal suo positivo comportamento - essere grave oggettivamente, ma anche in riferimento al soggetto concreto: è ritenuto grave quel timore che, nel caso concreto, fu l’effettiva causa per cui quella determinata persona celebrò un matrimonio per altro non voluto - non essere necessariamente intenzionale da parte dell’inducente