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Concorrenza Sleale e Diritti d'Autore: Atti e Proprietà Intellettuale - Prof. Lucarelli, Appunti di Diritto Commerciale

Questo documento tratta dei concetti di concorrenza sleale e diritti di proprietà intellettuale e industriale. della clausola generale della slealtà, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, il quadro normativo industriale e i diritti di brevetto e modelli industriali. Viene inoltre esplorata la differenza tra concorrenza sleale e concorrenza leale, e il ruolo di questi diritti nella regolazione della concorrenza.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 05/01/2019

emicol93
emicol93 🇮🇹

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Scarica Concorrenza Sleale e Diritti d'Autore: Atti e Proprietà Intellettuale - Prof. Lucarelli e più Appunti in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! CAP 1 IL SISTEMA ECONOMICO La convinzione che la libertà di iniziativa economica costituisca condizione indispensabile per il progresso economico accompagna sin dal nascere del capitalismo industriale l'affermazione del modello di economia di mercato . Il sistema di mercato si affida a una pianificazione decentralizzata (in) virtù della quale le scelte relative a “che cosa” “come” “dove” “avendo” “quanto” produrre sono determinate dalla somma di un numero preciso di decisioni individuali dei produttori e consumatori. | | → La concorrenza ha un ruolo essenziale: impone ai protagonisti del processo economico di compiere ogni sforzo volto a ottenere un miglioramento della qualità dei prodotti e una gara al ribasso dei prezzi verso il prezzo di costo. Esclude dal mercato le unità produttive inefficienti e marginali, liberando risorse e rendendole disponibili per impieghi più redditizi, promuove la differenziazione produttiva, moltiplicando le alternative di scelta del consumatore, evita le concentrazioni di potere economico favorendo l'accesso al mercato e l'affermazione degli operatori più capaci. ART 41 COST e PRINCIPIO DELL'UNITA' SOCIALE Si è avuto un cambiamento nel nostro ordinamento giuridico-economico a seguito della sostituzione del criterio enunciato nell'art. 2595 cod.civ. “la concorrenza deve rivolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale”. Con il dettato dell'art. 41 Cost. “l'iniziativa economica privata è libera” → 1°comma “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale” → 2°comma (utilità sociale=ulteriore limite a tale libertà) → Da un lato si garantisce la libertà di iniziativa economica e la sua conservazione, dall'altro si subordina ad essa l'esercizio alla difesa di altri valori racchiusi nell' “utilità sociale”. La norma è espressione della volontà del legislatore di affiancare al principio liberale di cui al comma 1 una formula di intonazione democratico-solidaristica che si ispira alla concezione secondo cui il coordinamento dello sviluppo economico richiede un intervento correttivo sulle tensioni individualistiche presenti nella società e in particolare sulla tendenza a porre l'individuo al di sopra di quella collettività. → nuovi obbiettivi: conservazione e sviluppo equilibrato del sistema economico Comma 3 → affida all'intervento pubblico ampi poteri di governo dell'economia dove assegna alla legge il compito di determinare i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere coordinata e indirizzata a fine sociale. Questi sono LIMITI alla libertà economica possono essere determinati da o da accordi intervenuti tra le parti di un rapporto disposizioni di legge che contemplano contrattuale (art. 2596 cod.civ.) la riserva esclusiva allo Stato o ad altri enti pubblici dell'esercizio di determinate attività (art. 43 Cost) o impongono limiti (=divieti particolari) legali della concorrenza 1 IL MONOPOLIO LEGALE (Art. 43) L'esercizio di talune attività economiche può essere precluso ai privati in forza dell'art.43→autorizza il legislatore ordinario a riservare in via originaria o a trasferire con espropriazione o indennizzo allo Stato o a enti pubblici o a collettività di operatori imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di.. ..Monopolio e abbiano carattere d interesse generale |_ → se ha un riconoscimento dei monopoli legali che era attribuita la funzione di correggere situazioni di monopolio privato, i cui effetti erano negativi. ART. 2597 COD.CIV → L'OBBLIGO A CONTRARRE DEL MONOPOLISTA LEGALE Protezione degli interessi del consumatore compromesse dalla soppressione della concorrenza in condizione di monopolio istituito con legge → imposizione Monopolista Legale un sacrificio della sua autonomia contrattuale consistente nell'obbligo di contrarre con chiunque richieda la prestazione oggetto dell'impresa e di osservare la parità di trattamento con i vari richiedenti (2597) ART. 1679 cod.civ. → Elenca i criteri legali* per la concessione di pubblici servizi di linea volti a stabilire entro quali limiti e con quali modalità il monopolista legale debba procedere nell'adempimento dell'obbligazione impostagli, sciogliendo i dubbi dell'art. 2597. * 1. Gli esercenti servizi di linea devono accettare le richieste di trasporto compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa 2. Se il numero delle richieste oltrepassa detti mezzi i contratti devono essere conclusi secondo un ordine cronologico → la norma dispone anche la sostituzione delle clausole difformi con quelle stabilite dalle condizioni generali del contratto del monopolista. DIVIETI LEGALI DI CONCORRENZA Per evitare turbative che potrebbero nascere all'interno di un rapporto dallo sfruttamento della particolare posizione di vantaggio concorrenziale (concorrenza differenziale) in cui una delle due parti viene a trovarsi. Art. 2105 → in costanza di rapporto di lavoro subordinato al prestatore è inibito di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore. Art. 2301 → si inibisce al socio il consenso degli altri soci direttamente o indirettamente un'attività concorrente con quella della società. Art.2390 → impone lo stesso divieto agli amministratori (estendibile agli accomandatari di una S.a.s. Art. 2318) di una S.p.a. Salvo autorizzazione dell'assemblea. Art. 2557 → vieta a chi aliena un'azienda di dare inizio per un periodo di 5 anni a un impresa idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Art. 1743 → impone un obbligo di esclusiva alle parti di un contratto di agenzia → il preponente non può avvalersi di più agenti nella stessa zona e ramo di attività, all'agente è vietato trattare nella stessa zona per più imprese concorrenti. LIMITI CONVENZIONALI DELLA CONCORRENZA → La libertà di iniziativa economica è oggetto di tutela costituzionale. Art. 2596 cc. → il patto limitativo della concorrenza per il quale si richiede la prova scritta è valido se circoscritto a una determinata zona o attività e non può eccedere la durata di 5 anni. | 2 2) DENIGRAZIONE COMMERCIALE → comma 2 diffusione di notizie sul prodotto e sull'attività di un concorrente idonee a screditare lo stesso agli occhi dei consumatori. E' lecita se sia una critica veritiera sia una pubblicità comparativa nel caso in cui vengano divulgate notizie vere e complete che anzi aiutino il consumatore nella sua scelta. Sempre il comma 2 dell'art. 2598 prende in considerazione l'appropriazione di pregi che si attiva nel momento in cui un'impresa si attribuisce pregi appartenenti ad altra impresa concorrente o ai prodotti di quest'ultima. La sola denominazione d'origine non veritiera è sufficiente a configurare l'appropriazione di pregi come atto di concorrenza sleale. FATTISPECIE ATIPICHE → oltre alle fattispecie contemplate dal legislatore vi sono queste, frutto della elaborazione della giurisprudenza che configurano comunque un atto di concorrenza sleale: 1) CONCORRENZA PARASSITARIA → imitazione delle iniziative di mercato di un concorrente 2) RIBASSI DI PREZZO E VENDITE SOTTO COSTO (DUMPING) → solitamente leciti questi comportamenti, illeciti quando sono diretti a alterare i meccanismi selettivi del mercato. Divengono auto-concorrenziali se posti in essere da un'impresa che è già o vuole porsi in posizione dominante acquisendo di fatto una posizione di monopolio. Si definiscono in questo caso atti predatori. 3) STORNO DEI DIPENDENTI → consiste nell'assunzione di personale appartenente a un'impresa concorrente il cui solo fatto è lecito ma che diviene anticoncorrenziale se posto in essere con particolare modalità al solo fare di disgregare l'impresa concorrente. 4) BOICOTTAGGIO → ricorre nel momento in cui una pluralità di imprese si accorda affinché non si possa contrarre con uno specifico soggetto di fatto escludendolo dagli affari. 5) SPIONAGGIO INDUSTRIALE → consiste nella sottrazione di informazioni riservate appartenenti a un'impresa concorrente, avvalendosi anche di notizie fornite da ex- dipendenti. In ordine alle quali un dovere di riservatezza a carico di questi ultimi persista pur dopo lo scioglimento del precedente rapporto di lavoro. 6) PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE → azione, omissione, condotte o dichiarazioni ingannevoli al fine di falsare il comportamento del consumatore. Dlgs 146 del 2007 che ha modificato gli art. da 18 a 27quater del dlgs 206 del 2005. dlgs 145 del 2007 → ha introdotto nuove norme in tema di pubblicità ingannevole e comparativa. PUBBLICITÀ COMMERCIALE E CONCORRENZIALE SLEALE una disciplina particolare con il passare del tempo è stata dedicata al fenomeno pubblicitario: 1) il dlgs 74 del 1992 → stabili' le norme in materia di pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa poi modificate dal dlgs 146 del 2007. PUBBLICITA' INGANNEVOLE → Quella che può indurre in errore i soggetti alla quale è rivolta, falsandone il comportamento economico o recando un danno ad un'impresa concorrente. PUBBLICITA' COMPARATIVA → Tipo di pubblicità che attiva un rapporto diretto nei confronti di uno specifico concorrente o indiretto perché rivolto a tutti gli altri imprenditori del settore tra più prodotti o servizi. Era vista inizialmente con sfavore del legislatore italiano che però ultimamente ha previsto che essa 5 sia lecita se oggettiva in merito ai prodotti comparati, non ingannevole, non confusionaria e non denigratoria dell'attività di un concorrente o dei suoi segni distintivi. (dlgs 146). La pubblicità deve essere corretta, palese e veritiera. Oltre alla disciplina legislativa nel settore pubblicitario merita attenzione il C.A.P. → Codice Di Autodisciplina pubblicitaria (nasce dall'idea delgi operatori del settore di auto-regolamentarsi allo scopo di evitare abusi e assicurare una lealtà di comportamenti), creazione dell'autonomia privata degli anni 60, che vincola ancora oggi tutti gli imprenditori che operano attraverso pubblicità tramite i mass media. É addirittura previsto il giuri', organo giurisdizionale competente a risolvere le controversie in materia, competenza attribuita dagli imprenditori, grazie a una clausola di accettazione all'interno del contratto pubblicitario. Il CAP ha portato nel tempo notevoli risultati. Per esempio ha delimitato la disciplina della pubblicità superlativa o iperbolica volta a magnificare il proprio prodotto definendolo con più aggettivi positivi ma che in nessun modo deve ingannare il consumatore. LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE E LE SANZIONI Legittimato attivamente ad esprimere l'azione di concorrenza sleale è l'imprenditore vittima della scorrettezza oltre alle associazioni o enti di categoria rappresentative degli imprenditori e le associazioni di diretti privati e le associazioni imprenditoriali straniere. Art. 2599 cc → la sentenza con cui si accerta la scorrettezza concorrenziale del comportamento può prevedere sia un'inibitoria, con la quale il giudice dispone la cessazione del comportamento sleale e la non reiterazione dello stesso. La sentenza qualora non sia osservata è suscettibile di esecuzione forzata. inibitoria+cessazione degli effetti disposta dal giudice (per ripristinare la situazione antecedente all'atto di concorrenza sleale) → può essere prevista la pubblicazione della sentenza a spese della parte soccombente. Provvedimenti urgenti come l'inibitoria possono adottati anche dall'autorità garante della concorrenza e del mercato. CAP V LA CONCORRENZA E LA DIFFERENZIAZIONE DEI PRODOTTI Solo con l'avvento della rivoluzione industriale che ha la proprietà intellettuale riesce a staccarsi dai privilegi corporativi e dalle concessioni sovrane. L'introduzione di beni destinati a soddisfare la domanda di un'allargata cerchia di consumatori , da parte di imprese sempre più di grandi dimensioni ha determinato da un lato un crescente flusso di prodotti, dall'altro una sostanziale equivalenza qualitativa. Infatti la libertà di attingere dallo stesso patrimonio di conoscenze scientifiche e tecniche ha determinato un'omogeneità tra prodotti dello stesso genere ma appartenenti a imprese diverse. Si è verificata una Standardizzazione dei prodotti di massa in cui i mezzi di differenziazione acquisiscono una prevalente funzione concorrenziale. In un mercato in cui si presentano sempre più imprese competitive, l'immagine del prodotto è tutto, insieme alla pubblicità che viene fatta del prodotto stesso ma l'aspetto che più di tutti dà quella spinta in più è la capacità d'innovazione a livello gestionale e tecnologico capace di trasformare una delle tante imprese operanti sul mercato in un colosso industriale che occupa una posizione dominante sul mercato. I DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE Alla fine del 1700 le prime leggi in materia di diritti di proprietà intellettuale e industriale attribuirono agli autori e agli inventori diretti di sfruttamento assoluto che per loro natura erano 6 paragonabili al diritto di proprietà. Col passare del tempo però si è capito che oggetto di tale invenzione potevano essere anche “beni immateriali” che non potevano costituire oggetto di godimento solitario. I diritti sui beni immateriali → fascio di poteri riconosciuti all'inventore, devono essere presi in considerazione in funzione della finalità che il legislatore intende perseguire. • *esprimono l'intento di favorire l'introduzione e la circolazione delle innovazioni tecnologiche, mentre i diritti sui segni distintivi garantiscono lo svolgimento ordinati della gara economica dotando gli operatori di mezzi adeguati di identificazione sul mercato. • *i diritti riconosciuti all'autore di opere di ingegno mirano a favorire il progresso culturale, i diritti riconosciuti all'inventore Tali finalità si estrinsecano da un lato nel progresso culturale, tecnologico ed economico evocato per giustificare il riconoscimento di diritti di sfruttamento a favore di autori, inventori, imprenditori, mentre da un altro punto di vista si vuole evitare che si crei un monopolio delle idee. Pertanto spetta alle norme di legge e agli interpreti il compito di misurare l'intensità e l'estensione dei diritti accordati, fissandone i confini e le condizioni d'accesso al loro godimento. La categoria dei diritti della proprietà intellettuale riconosciuti dal diritto positivo col passare del tempo ha conosciuto un notevole ampliamento: nella categoria sono state ricomprese le biotecnologie, le invenzioni informatiche, le idee pubblicitarie ecc... IL QUADRO NORMATIVO GENERALE: DALLE LEGGI SPECIALI AL NUOVO CODICE DELLE PROPRIETA' INDUSTRIALE Il codice civile del 1942 limitò il proprio intervento in materia di diritti della proprietà intellettuale e industriale e un numero ristretto di articoli, poiché già a quel tempo erano presenti una serie di leggi speciali che disciplinavano ogni aspetto trattato dal codice. È lo stesso codice, nel suo testo originario a rinviare a tale leggi speciali. Dunque tutta la materia relativa al diritto della proprietà intellettuale si è per lungo tempo basata sulle leggi speciali citate e sugli accenni del codice civile. Solo negli ultimi anni con l'approvazione del dlgs 30 del 2005 è stato varato il nuovo codice della proprietà industriale → con l'esclusione del diritto d'autore. CPI → 246 articoli diviso in 8 capi: 1. disposizioni generali 2. norme di diritto sostanziale sulle varie fattispecie protette 3. rimedi giurisdizionali per ogni tipo di proprietà industriale 4. acquisto e mantenimento dei diritti 5. procedure speciali 6. ordinamento professionale 7. gestione dei servizi dell'ufficio italiano brevetti e marchi 8. disposizioni transitorie CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE Il risultato creativo di un'attività industriale può dar luogo a diritti patrimoniali sui beni oggetto dell'invenzione che presentano le caratteristiche di “bene” ai sensi dell'art. 810 cc. “cosa che può formare formare oggetto di diritti” anche nel caso in cui si tratti di beni immateriali. DIRITTI DI SFRUTTAMENTO ESCLUSIVO DI BENI IMMATERIALI → possono essere anche alienati per cui se si ha una traslazione della proprietà come avviene nel caso di “cessione”, oppure se ne può concedere il godimento dietro il corrispettivo di un prezzo, come avviene per le 7 di normali conoscenze tecniche da parte di un tecnico esperto del ramo. 3. INDUSTRIALITA' (Art. 45 e 48) il prodotto deve poter essere fabbricato all'interno di qualsiasi industria. Le invenzioni industriali si distinguono in: • INVENZIONI DERIVATE → perfezionamento di un'invenzione già esistente. • INVENZIONI DI COMBINAZIONE → quando risulta dal coordinamento originale e innovativo di due elementi già noti determinando un risultato nuovo. • INVENZIONI DI TRASLAZIONE → qualora l'attività inventiva riguardi l'applicazione di un'invenzione già nota all'interno di un diverso settore dando luogo a un risultato finale diverso. IL CONTENUTO DEL DIRITTO L'acquisto del diritto di attivare e sfruttare in via esclusiva per un periodo di 20 anni l'invenzione si ha solamente con il rilascio del brevetto. DIRITTO AL BREVETTO → diritto a chiedere e ottenere il rilascio del brevetto (la richiesta può essere inoltrata dall'inventore stesso, ma molte volte inventore e mandatario non coincidono) → DIRITTI DI BREVETTO → diritti patrimoniali e di esclusiva che scaturiscono da tale rilascio. Per esempio nei casi di invenzioni conseguite nell'ambito di u rapporto di lavoro autonomo può ← trattarsi : 1. invenzione conseguita durante l'esecuzione di un contratto di lavoro o di un impiego in cui l'attività inventiva sia oggetto del contratto (art. 64). Occorre distinguere tra invenzione di servizio, il contratto prevede un'apposita retribuzione per invenzione conseguita, e invenzione aziendale, il contratto prevede un premio per il lavoratore-inventore. 2. Invenzione conseguita da un lavoratore che sia oggetto del contratto, ma rientri nel settore di attività dell'impresa. Il diritto al brevetto i tal caso spetta al lavoratore con la possibilità di un diritto d'opzione sull'uso dell'invenzione e di prelazione sull'acquisto della stessa. Art. 65 → i diritti patrimoniali di un invenzione spettano al ricercatore mentre all'università acquisisce il diritto a sfruttare l'invenzione se l'inventore non ne ha iniziato lo sfruttamento industriale entro 5 anni dal rilascio del brevetto. L'ultimo comma prevede che a parziale temperamento della regola all'università spetti il diritto di brevetto sulle invenzioni realizzate con altri enti pubblici diversi dall'università di appartenenza del ricercatore e sulle invenzioni risultanti da ricerche finanziate da privati. DIRITTI DI BREVETTO → devono essere esercitati nei limiti e nelle condizioni imposte dalla legge. Il brevetto è una licenza di “fare”, è un titolo che impedisce ad altri di fare. I diritti di sfruttamento esclusivi sono limitati però nel caso in cui qualcuno abbia fatto uso dell'invenzione nei 12 mesi precedenti al deposito della domanda di brevetto → in tal caso è tutelato il DIRITTO DI PREUSO secondo cui il soggetto può continuare ad utilizzare l'invenzione nei limiti dell'uso che ne faceva prima, limiti territoriali e settoriali. PARTICOLARI FATTISPECIE BREVETTABILI Un particolare brevetto è rilasciato per le invenzioni chimiche da quando negli ultimi anni 70 una sentenza della Corte Costituzionale ha eliminato il divieto di brevettazione dei prodotti farmaceutici Per i farmaci oltre al brevetto deve essere rilasciato un certificato complementare di protezione il quale assicura un periodo di tutela aggiuntiva rispetto alla normale decorrenza del brevetto (che per l'art.81 non può essere superiore a 18 anni) 10 Altra fattispecie peculiare è quella inerente le NUOVE VARIETA' VEGETALI in tal caso il termine brevetto viene sostituito da quello di privativa e il diritto di brevetto diviene DIRITTO DI COSTITUTORE. (privativa ha durata ventennale, 30 per alberi e viti). REQUISITI DELLA PRIVATIVA: OMOGENEITA' → i nuovi esemplari di varietà vegetale devono manifestare variazioni limitate, dovendo l'esemplare rientrare in una famiglia vegetale già esistente. STABILITA' DEI CARATTERI ESSENZIALI → i nuovi esemplari vegetali devono rimanere fedeli nei propri caratteri anche dopo i processi di riproduzione e moltiplicazione. NOVITA' → mancata commercializzazione del materiale riproduttivo da parte del costitutore in un determinato periodo anteriore al deposito della domanda. DISTINZIONE → adattamento alla peculiarità dell'oggetto del tradizionale requisito della originalità. NUOVE RAZZE ANIMALI → il terreno di confronto non cambia resta quello degli organismi viventi. Per quanto riguarda le invenzioni microbiologiche il discorso si innesta nelle più ampie e generali problematiche sollevate dall'impiego delle biotecnologie → consistenti in tecniche che utilizzano o causano mutamenti organici in un materiale biologico oppure determinano mutamenti in materiali inorganici con l'uso di mezzi biologici. Direttiva 44 del 1998 → non brevettabilità delle nuove varietà vegetali e animali e dei procedimenti biologici. Dlgs n°6 del 2006 → E' venuto meno l'obbligo di dichiarare la provenienza del materiale biologico oggetto dell'invenzione. Le nuove disposizioni formalizzano il principio della brevettabilità di un materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico anche se preesistente allo stato naturale. Art.81 CPI → materiale biologico = un materiale contenente informazioni genetiche auto- riproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico e come procedimento microbiologico il procedimento nel quale si utilizzi, si intervenga su un materiale microbiologico. Resta escluso dall'area brevettabilità il corpo umano sia dal momento del concepimento e nei vari studi del suo sviluppo nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso. Non brevettabile sono anche le convenzioni il cui sfruttamento commerciale sia contrario alla dignità umana, alla tutela della salute, dell'ambiente, della vita delle persone e degli animali e alla conservazione della biodiversità. È vietata la clonazione umana, la brevettazione di procedimenti tecnologici, di modificazioni dell'identità genetica generale dell'essere umano, ogni forma di utilizzazione. Non è brevettabile in nessun caso il procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane. 11 LE VICENDE TRASLATIVE E L'ESTINZIONE DEL DIRITTO Il titolare di un brevetto può decidere di disporre a titolo oneroso quanto gratuito per atto inter vivos o mortis causa dei diritti di natura patrimoniale che lo stesso attestato attribuisce. Bisogna distinguere la Cessione a titolo definitivo dalla concessione del godimento di tali diritti in forza della costituzione di un diritto reale o personale. L'esempio più importante di questa concessione del godimento è offerta dal contratto di licenza → il titolare del brevetto trasferisce a un altro soggetto definito come licenziatario la facoltà di fare uso dell'invenzione brevettata verso il corrispettivo del versamento di un canone periodico (royalty) commisurato al volume delle vendite. Tali attribuzione di diritti può avvenire a titolo esclusivo, concedendo a un solo licenziatario un tale beneficio o a titolo non esclusivo concedendolo a più soggetti. ESTINZIONE DEL DIRITTO DI BREVETTO nei casi di (art.76 cpi) : 1. decorrenza del termine: solitamente ventennale 2. dichiarazione formale di rinuncia 3. nullità del brevetto: chiunque abbia interesse potrà adire l'autorità giudiziaria per far accettare che il titolare del brevetto non avesse diritto, al momento del rilascio, ad ottenerlo perché non ricorrevano i presupposti necessari dell'invenzione, ottenendo di fatto una dichiarativa che priverà il titolare del brevetto stesso, tra l'altro con effetto retroattivo, lasciando invariati solo i rapporti già estinti nel momento del passaggio in giudicato della sentenza. DECADENZA DEL BREVETTO: (il venir meno dei diritti di brevetto si verifica ex nunc) può verificarsi: 1. nel caso di mancata attivazione dell'invenzione da parte dell'inventore entro 3 anni dal rilascio del brevetto 2. entro 4 anni dalla presentazione della domanda e in tal caso potrà essere concessa a chiunque ne faccia richiesta una licenza obbligatoria di utilizzo dell'invenzione e il brevetto decadrà una volta trascorsi 2 anni dal rilascio della 1°a licenza 3. sia nel caso di mancato pagamento alla cassa annuale di brevetto. MODELLI DI UTILITA' Art. 2592 e 2993 cc → modelli industriali: • modelli d'utilità • disegno • modelli ornamentali disegno e modello = aspetto dell'intero prodotto o di una parte che risulta da colori, linee, forma, struttura ecc (art.31 comma 1 cpi) modelli d'utilità → si riferiscono a un'innovazione inerente la forma funzionale di prodotti che conferisce maggiore comodità d'uso agli stessi, ma dalle quali differiscono secondo la dottrina per una minor efficacia creativa e qualitativa. Non va a risolvere, a differenza dell'invenzione un problema tecnico. Modelli ornamentali → attengono all'estetica del prodotto. Oggi non è più necessario che un determinato modello o disegno conferiscano al prodotto uno speciale ornamento essendo necessari solo i requisiti della novità, del carattere individuale e della liceità. 12 appartengono a tale contesto. Es: prodotto orientale con il marchio “made in Italy”. Si configura in questo caso il reato contemplato dall'art.517 cp, ossia vendita di prodotti industriali con segni mendaci(=falsi). I MARCHI DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI: LA LORO FUNZIONE Il segno distintivo di gran lunga più importante è il MARCHIO → può essere costituito da parole cifre figure suoni forme particolari o dalla combinazione di tutti questi elementi. Ha il compito di identificare prodotti o servizi forniti da una determinata impresa quindi la sua funzione principale è quella DISTINTIVA. Assolve però anche ad una funzione DI GARANZIA ed a una PUBBLICITARIA in quanto permette ai consumatori sul mercato di attuare una differenziazione di qualità tra i prodotti o servizi e permette alle stesse imprese di colpire il consumatore. ACQUISTO DEL DIRITTO E SOGGETTI LEGITTIMATI. I MARCHI COLLETTIVI Il diritto di marchio si acquista con la REGISTRAZIONE, la cui domanda per ottenerlo ed il relativo accoglimento vengono pubblicati su un apposito Bollettino. Entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione chiunque ne abbia interesse può opporsi. In caso di mancata registrazione , presupposto alternativo e indispensabile di tutela è un uso del marchio che dimostri l'effettiva intenzione dell'imprenditore di utilizzarlo come segno distintivo dei propri prodotti o servizi. L'uso deve essere tale da comportare una conoscenza effettiva del segno da parte del pubblico, tale conoscenza può risultare anche dal suo impiego nella pubblicità. Un particolare caso è quello del marchio collettivo, utilizzato da più imprenditori per garantire l'origine, la natura e la qualità di determinati prodotti o servizi comuni alle imprese che lo utilizzano. I marchi collettivi possono essere usati da soggetti pubblici o privati. Nei casi di marchio collettivo l'ufficio può rifiutare la registrazione quando il marchio possa creare posizioni di ingiustificato privilegio oppure pregiudicare lo sviluppo di analoghe iniziative nella zona. Avvenuta la registrazione come marchio …. geografico il suo titolare non può impedire che altri lo utilizzino in funzione di mera indicazione di provenienza correttamente. Il diritto esclusivo di marchio da durata decennale, rinnovabile alla scadenza. ART. 19 CPI : legittimati a chiedere la domanda di registrazione del marchio sono anche coloro che non rivestono attualmente la qualità di esercente un'impresa industriale o commerciale, ma abbiano posto preparativi diretti ad un iniziativa(??) salvo l'obbligo di creazione(??) l'uso effettivo del segno entro 5 anni per evitare la decadenza e anche coloro che non rivestono e mai rivestiranno probabilmente la qualità di imprenditori. I REQUISITI DEL MARCHIO LICEITA' → I marchio non può essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. VERIDICITA' → non può trarre in inganno il consumatore circa la qualità la natura o la provenienza geografica dei prodotti o servizi a cui si riferiscono NOVITA' → Il marchio deve risultare nuovo agli occhi del consumatore non potendo essere costituito da segni distintivi divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o identici a segni distintivi già esistenti. CAPACITA ' DISTINTIVA → Il marchio deve distinguersi all'interno del mercato rispetto ad altre marche delle altre imprese non potendo impiegare denominazioni generiche o indicazioni descrittive. DISTINZIONE FRA MARCHI FORTI → ampio potere individuante 15 DISTINZIONE TRA MARCHI DEBOLI → costituiti da parole di uso comune lievemente alterate. Basterà una successiva alterazione per dar luogo ad un marchio nuovo. Anche marchi che inizialmente non hanno il requisito dell'originalità col tempo possono assumere capacità distintiva in forza dell'assunzione di un significato secondario perché magari il loro uso prolungato e originale li ha resi originali. ART. 8 → Subordina al consenso degli aventi diritto l'uso come marchio del ritratto altrui ART. 9 → Esclude dalla registrazione i segni la cui forma è imposta dalla natura del prodotto. ART. 10 → non consente la registrazione di Stemmi o Segni vietati dalle convenzioni internazionali. IL CONTENUTO DEL DIRITTO DI MARCHIO Il diritto di marchio registrato attribuisce al proprio titolare l'uso esclusivo del marchio. Egli può impedire ad altri imprenditori di utilizzare il proprio segno distintivo per prodotti identici o affini, evitando così che si crei confusione nel consumatore e non solo, tuttavia tale principio subisce un contemperamento nel caso in cui: 1) altro imprenditore utilizzi il marchio in funzione descrittiva della provenienza geografica di un prodotto o di un servizio o della sua destinazione 2) il titolare del marchio abbia immesso in commercio per la prima volta un prodotto o servizio recante il marchio in questione: in tal caso il principio di esaurimento prevede che tale prodotto possa essere commercializzato con lo stesso marchio anche da terzi. 3) Altro imprenditore abbia usato anteriormente il marchio registrato: in tal caso viene tutelato il diritto di preuso in quanto chi ha utilizzato anteriormente il marchio potrà continuare a farlo, sempre che si tatti di notorietà locale e non generale in quanto in quest'ultimo caso il marchio sarà considerato nullo per difetto del requisito di novità. PRINCIPIO DI SPECIALITA' E I MARCHI RINOMATI L'imprenditore titolare di un marchio può impedire l'altrui utilizzo solo nell'ambito merceologico dei prodotti o servizi identici o affini: egli non potrebbe in alcun modo opporsi qualora il marchio riguardi prodotti alimentari, all'utilizzo dello stesso per prodotti meccanici. Si tratta del cosiddetto principio di specialità il quale estende la tutela solo entro l'ambito del prodotto o servizio per cui il marchio è stato registrato. Eccezione a tale principio è costituito dai marchi celebri o anche detti di alta rinomanza: si tratta di marchi che per la loro ampia diffusione nel mercato hanno assunto un importanza tale da non poter essere utilizzati neanche in diversi settori, sia perché ciò diventerebbe un indebito vantaggio per l'utilizzatore sia perché ciò comporterebbe un pregiudizio per la reputazione commerciale del titolare. LA CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI DI MARCHIO: CESSIONE E LICENZA Sappiamo bene che tutti i diritti della proprietà industriale possono essere ceduti a titolo definitivo o concessi tramite apposito contratto in licenza d'uso. Lo stesso avviene anche per i diritti di marchio anche se originariamente la cessione del marchio poteva avvenire solo unitamente all'azienda o a parte di essa, cosi come erano viste con sfavore le licenze non esclusive. Oggi invece è venuto meno l'obbligo di trasferimento del marchio unitamente all'azienda, essendo possibile il trasferimento del solo diritto di fabbricare e vendere il corrispondente prodotto unitamente alla comunicazione di tutti gli elementi necessari per il rispetto delle caratteristiche del marchio all'interno della produzione. Anche le licenze non esclusive sono oggi permesse anche se il licenziatario è tenuto ad opporre il marchio solo sugli stessi prodotti del titolare del marchio in questione e degli altri licenziatori. 16 VICENDE ESTINTIVE DEL DIRITTO Rappresentano vicende estintive del diritto di marchio: 1. declaratoria di nullità → in ordine alla validità e all'appartenenza del marchio, la quale ha effetto retroattivo 2. decadenza → si verifica per il venir meno di un requisito di validità come avviene in caso di volgarizzazione del marchio (viene meno il requisito dell'originalità, in quanto un marchio dapprima distintivo diviene di uso “comune”) o per la sopravvenienza di particolari circostanze, quale l'illiceità sopravvenuta o la mancata utilizzazione per 5 anni dalla registrazione Come per il brevetto industriale anche nel caso del marchio può essere prevista la nullità parziale e la decadenza parziale. IL MARCHIO COMUNITARIO Se per la disciplina del brevetto è risultato impossibile sino ad ora prevedere un brevetto comunitario, sottoposto a una disciplina identica per tutti i paesi UE, per quanto riguarda il marchio dal 1996 opera l'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) con sede a Alicante il quale rilascia il cosiddetto marchio comunitario, valido per l'intera UE. 17
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