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Disciplina contro gli atti di concorrenza sleale - Articolo 2598 cc, Sintesi del corso di Diritto Commerciale

Una introduzione alla disciplina contro gli atti di concorrenza sleale, come previsto dall'articolo 2598 del Codice Civile italiano. della natura nazionale e internazionale di questa disciplina, dei suoi obiettivi e delle sue applicazioni, oltre a fornire esempi di atti considerati sleali. Il documento si concentra in particolare sulla protezione dell'imprenditore e del mercato, e distingue tra atti confusori e atti di denigrazione.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 21/11/2021

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Scarica Disciplina contro gli atti di concorrenza sleale - Articolo 2598 cc e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! CONCORRENZA SLEALE: Innanzitutto la disciplina è contemplata relativamente agli atti di concorrenza sleale dall’articolo 2598 cc, ha un unico comma che contempla 3 fattispecie differenti e in particolare dobbiamo dire che la disciplina relativa agli atti di concorrenza sleale è una disciplina che non ha soltanto carattere nazionale ma era già oggetto di legislazione a livello internazionale, tant'è che possiamo ricordare in materia la Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1888 il cui articolo 10 bis individua appunto che ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale doveva essere limitato e contenuto. In realtà la disciplina relativa alla concorrenza sleale fa riferimento alla protezione dell’imprenditore dagli atti che non vengono considerati conformi ai principi di correttezza professionale, è una norma che serve a tutelare il mercato e quindi a proteggere le imprese dagli atti appunto non conformi a correttezza volto a proteggere il sistema mercato affinchè tutti gli imprenditori possano agire secondo le medesime regole. La struttura dell’articolo 2598 cc rubricato “atti di concorrenza sleale” in particolare fa riferimento a queste ipotesi specifiche, salve le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque; dalla lettura della norma anzitutto sembra riferirsi ad una disciplina che si applica nei confronti degli atti di concorrenza sleale che siano esercitati da “chiunque”, tale chiunque necessita tuttavia di essere circoscritto perchè la disciplina si applica unicamente nei rapporti tra imprenditori. Questo lo si deduce in realtà non tanto da questo “chiunque” che ci aprirebbe il ventagli delle ipotesi in maniera ampia, ma lo si deduce dal numero 3 che fa riferimento ad una disciplina di carattere generale e prevede che sono considerati atti di concorrenza sleale quelli esercitati da chiunque si avvali direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale idoneo a danneggiare l’altrui azienda. Questo riferimento all'azienda significa che (nozione: l'azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore) l'altrui azienda mette in correlazione diretta l'imprenditore con un altro imprenditore; gli interessi protetti dalla norma sono quello di regolare i conflitti tra imprenditori ed è volta ad indovinare una disciplina per il corretto funzionamento del mercato. Perchè non si dovrebbe applicare ai consumatori? Perchè se l’atto di concorrenza sleale dovesse derivare da un consumatore non si applica? Perchè l’illecito di cui stiamo parlando è relativo effettivamente ai danni che si possono verificare tra soggetti che appartengono allo stesso mercato. Se un atto di concorrenza sleale dovesse riverberarsi sugli interessi dei consumatori per la verità vi è predisposta un’altra disciplina : quella consumeristica per cui il consumatore ha la posibilità di denunciare la fattispecie di illecito alla GCL secondo una procedura amministrativa di carattere diverso volta a tutelare anch’essa il mercato ma nei suoi riflessi negativi nei confronti dei consumatori, e quindi a tutela del mercato ma in termini di rapporti tra imprese e consumatori. Nella fattispecie infatti, quando andiamo a considerare le fattispecie prese in considerazione, si capisce benissimo che la disciplina sia applicabile ai rapporti fra imprese. Ma quali imprese? Vengono in considerazione le imprese tra le quali vige un rapporto di concorrenza; rapporto di concorrenza che ica? Significa che le 2 imprese esercitano la propria attività rivolgendosi allo stesso tipo di clientela, cioè l'atto di concorrenza sleale è volto a danneggiare l’altro imprenditore nell'esercizio della propria attività e quindi sostanzialmente dà dei vantaggi illeciti o svantaggia un’altra impresa perchè si vuole accaparrare la stessa fetta di mercato e quindi in regime di concorrenza noi dobbiamo andare a vedere il settore merceologico e l'ampiezza geografica in cui si realizza l’attività. Questi sono i due criteri di riferimento. Esiste un rapporto di concorrenza tra due imprenditori se producono lo stesso bene o lo stesso servizio o se offrono lo stesso servizio sul mercato, ma potrebbe sussistere un rapporto di concorrenza anche per imprese che operano nello stesso settore di mercato ma in rapporto verticale (io produco e tu distribuisci) l'importante è che si produca un nocumento all’altrui azienda. La norma tra l’altro è volta a proteggere l’interesse dell’imprenditore alla conservazione del proprio ambito di operatività e alla propria clientela anche soltanto da atti che non hanno prodotto di per sè un danno effettivo, ma anche dai c.d danni potenziali che cioè non si sono prodotti ma che potrebbero prodursi al persistere della condizione dell'illecito. Ora, tornando al quel chiunque, quel chiunque significa che l’atto di concorrenza sleale dev'essere riferito ad un'impresa ma non è necessario che l'abbia compiuta l'imprenditore in prima persona, potrebbe derivare dall'impresa anche ad insaputa dell’imprenditore per atti che sono stati compiuti da altri soggetti incardinati all’interno dell'impresa (come ad esempio i procuratori, i direttori generali, gli amministratori di società a responsabilità limitata o di società per azioni) cioè di tutti quei soggetti che attuano una condotta nell’interesse dell'impresa, quindi non è necessario che vi sia questa consapevolezza, l’atto di concorrenza sleale viene sanzionato a prescindere dal soggetto che materialmente ha posto in essere la condotta illecita. legate alla trasparenza del mercato, alla scorretta imputazione di costi e benefici. Scorretta imputazione di costi e benefici è quando un’imprenditore non osserva la disciplina per esempio tributaristica o quella relativa agli oneri per l’esercizio dell'attività, è chiaro che è un'’illecito concorrenziale nell’ipotesi in cui io mi immetto nel mercato e non pago i relativi oneri, in questo caso mi sto avantaggiando rispetto agli altri concorrenti perchè non utilizzo le risorse esattamente a parità di condizioni con gli altri. Corretto funzionamento del mercato: significa non consentire all'imprenditore di avantaggiarsi dei risultati in realtà ottenuti da altri o risultati dei propri impegni d’impresa volto al miglioramento del prodotto, del processo produttivo, alla formazione dei propri dipendenti per ipotesi e oppure altri aspetti. Relativamente alle informazioni segrete noi abbiamo una specifica disciplina nel codice della proprietà intellettuale (art. 98 e 99) —> che sono volti appunto ad identificare la fattispecie di informazione segreta e a prestare effettivamente una tutela nei confronti di tali ipotesi. Le informazioni segrete sono tali quando: * sono innanzitutto segrete perchè non conosciute o conoscibili ai soggetti operatori dello stesso mercato in maniera facile e agevole; * Abbiano un valore economico nel momento in cui rimangono segrete poichè la loro diffusione provocherebbe ovviamente la perdita del vantaggio; * Vengono considerate tutelabili nel momento in cui l'imprenditore ha posto le condizione perchè rimangano segrete, cioè non abbia fatto si che siano facilmente divulgabili. Fine teleologico: * storno di dipendenti = cioè impiego nella mia impresa i dipendenti di un concorrente. Non è un atto illecito di per sè. * concorrenza parassitaria = c'è l'imprenditore che per esempio è pioniere in un particolare ambito o in una particolare zona geografica non ancora conquistata in sostanza ed io seguo i passi, mi metto in coda; parassitariamente compio le stesse scelte dell’imprenditore che le fa per primo in quell’ambito; * Il c.d dumping = la vendita sottocosto di beni nel mercato saturando il sistema. Perchè dovrebbero essere considerate condotte illecite? Sono condotte illecite relativamente al fine perseguito dall’imprenditore. Tutele: come ci può proteggere? La norma prevede una prima azione che è quella c.d oria volta ad ottenere una pronuncia da parte del giudice, senza convocare in giudizio preventivamente l'imprenditore che stiamo indicando come chi esercita l’attività illecita, volta ad impedirgli la prosecuzione delle condotte. L'interesse dell’imprenditore qui qual è? Il risarcimento del danno? Si, certamente anche il risarcimento del danno, ma il primo scopo è la cessazione delle condotte, per cui in sostanza la prima azione è l’azione inibitoria che normalmente prevede un’azione che si effettua presso una sezione specializzata al quale rivolgo la domanda in cui non devo dire molto, perchè devo riferire semplicemente in cosa si è manifestata questa condotta, non devo dimostrare il danno, e il giudice emetterà un provvedimento normalmente un’ordinanza con la quale affida la verifica delle condotte ad un’esperto, fatta questa verifica inibisce la prosecuzione dell’attività si può ottenere anche un provvedimento con il quale il giudice obbliga a spese di chi ha condotto l’illecito una pubblicazione presso un quotidiano a tiratura opportuna e poi c’è la c.d azione arcitoria, ma l’azione risarcitoria derivante dall’illecito concorrenziale è un'azione risarcitoria di difficile collocamento nel sistema; sicuramente non è risarcimento di carattere fattuale perchè non sussiste un contratto tra gli imprenditori e quindi non possiamo ricondurlo alla fattispecie della responsabilità contrattuale, ma è una responsabilità extracontrattuale? Noi abbiamo studiato l’articolo 2043 ce l’illecito aquilano, ma l’illecito aquilano sappiamo anche che è sottoposto ad una disciplina di ordine probatorio perchè se io voglio la risarcibilità del danno ingiusto che ho subito devo dimostrare al giudice una pluralità di fattispecie: * Che la condotta illecita è stata compiuta dalla controparte con dolo o colpa; * Che vi sia un danno che sia immediata conseguenza della condotta illecita; * Che il danno sia ingiusto; * Lo devo anche quantificare, dev’essere consistente. Quindi ho un’onere probatorio molto ampio. Nella fattispecie concorrenziale, invece, una serie di elementi vengono assunti per acquisiti come per esempio la colpa si presume, pertanto sono esonerato dall’onere di provare la colpa. Risponde l'imprenditore dell'illecito concorrenziale anche se la condotta è stata compiuta nel suo interesse da un dipendente e ad insaputa dell’imprenditore. E anche relativamente alla quantificazione non c’è bisogno di far quantificare perchè la domanda risarcitoria può essere presentata anche soltanto di fronte ad un danno potenziale la cui quantificazione è rimessa al giudice secondo criteri non oggettivi. Poi l’articolo 2600 cc introduce non solo questo interesse alla cessazione delle condotte e al risarcimento del danno ma anche alla diffusione della notizia relativamente all’illecito e alla pronuncia del giudice che accoglie la nostra domanda.
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