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Corso di Diritto Commerciale: La Figura dell'Imprenditore, Slide di Diritto Commerciale

Il concetto di imprenditore nel diritto commerciale. Esplora la rilevanza, l'economicità e la professionalità necessarie per definirsi imprenditore. Discuti le norme del codice di commercio e del codice civile che regolano l'attività economica organizzata. Considera anche l'applicazione di queste norme a enti pubblici e privati.

Tipologia: Slide

2011/2012

Caricato il 04/02/2012

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ritamg333 🇮🇹

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Scarica Corso di Diritto Commerciale: La Figura dell'Imprenditore e più Slide in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! Corso di Diritto commerciale 2003 /2004 II. La nozione di imprenditore (1)  Rilevanza della nozione  L’economicità  La professionalità Corso di Diritto commerciale 2003 /2004 Rilevanza della nozione  Nella disciplina degli atti (1330 – morte o incapacità del proponente; 1368 – pratiche generali interpretative; 1400 – forme speciali di rappresentanza nelle imprese; 1722 – morte del mandante o del mandatario; 1767 – onerosità del deposito)  Nella disciplina dell’attività (norme di genere: tutti gli imprenditori; norme di specie: natura e dimensioni dell’impresa) Corso di Diritto commerciale 2003 /2004 L’art. 2082 c.c. E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi Corso di Diritto commerciale 2003 /2004 Gli elementi  Attività  Economica  Professionale  Organizzata  Fine: produzione o scambio  Oggetto: beni o servizi Corso di Diritto commerciale 2003 /2004 Attività Comportamento umano cosciente e volontario Differenza fra atto e attività L’attività come fatto produttivo di effetti giuridici Corollari (liceità o regolarità e non invalidità) Corso di Diritto commerciale 2003 /2004 Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici. Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali. Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate. Sono salve le diverse disposizioni della legge. Corso di Diritto commerciale 2003 /2004 Art. 2201 Enti pubblici. Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Corso di Diritto commerciale 2003 /2004 Art. 2221 Fallimento e concordato preventivo. Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali. Corso di Diritto commerciale 2003 /2004 Cass., sez. lav., 06-05-2002, n. 6441: enti pubblici non economici e attività d’impresa “Non può però escludersi che l’università in qualche settore particolare devii da questo modello e di fatto eserciti un’attività riconducibile alla fattispecie dell’impresa, quale appunto potrebbe essere quella di fornire ad un’utenza più o meno ampia un servizio in modo professionale con la tipica dinamica economica dell’impresa che vede costi e ricavi (…) Ma il tribunale ha accertato che l’Università si è limitata ad istituire per gli studenti alcuni corsi integrativi di quelli curricolari (peraltro non necessariamente di lingua straniera) e quindi si è mossa nel tipico ed esclusivo alveo della sua funzione pubblica, che è quella dell’insegnamento nel contesto organizzativo di un ente pubblico non economico”. Corso di Diritto commerciale 2003 /2004 Cass., sez. lav., 06-09-1995, n. 9395: istituti scolastici o educativi privati  Non può negarsi il carattere di impresa agli istituti scolastici o educativi (…) quale attività economica organizzata che utilizza un complesso strumentale costituito da fattori materiali e personali (art. 2082 c.c.), produce un servizio rappresentato dalla diffusione del sapere e della scienza, e cioè un risultato nuovo ed originale, autonomo e diverso dalle utilità fornite dai beni preesistenti. Corso di Diritto commerciale 2003 /2004 Cass., sez. lav., 22-11-1999, n. 12926: l’Associazione “Telefono azzurro”. Al fine di configurare un’organizzazione di tendenza (…) è necessario che si tratti di datore di lavoro «non imprenditore», privo dei requisiti previsti dall’art. 2082 c.c. (e cioè professionalità, organizzazione, natura economica dell’attività); in particolare, l’applicazione della disciplina prevista dalla predetta l. n. 108 del 1990 per le organizzazioni di tendenza presuppone l’accertamento in concreto da parte del giudice di merito dell’assenza nella singola organizzazione di una struttura imprenditoriale (…).
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