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Diritto commerciale- Contratti di collocamento di beni e servizi, Dispense di Diritto Commerciale

Appunti di Diritto commerciale con riferimento al testo M. Cian

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 11/01/2021

melissa__
melissa__ 🇮🇹

4.5

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Scarica Diritto commerciale- Contratti di collocamento di beni e servizi e più Dispense in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! Capitolo 16 I contratti di collocamento di beni e servizi 1. La compravendita La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Si tratta di un contratto a forma libera, salvo che una data forma sia richiesta in ragione della natura del bene ceduto (ad es. per la vendita dei beni immobili e dei beni mobili registrati). Quanto alla natura giuridica, la compravendita è un contratto: - consensuale, in quanto è sufficiente l’accordo delle parti per il perfezionamento del contratto; - ad effetti reali, in quanto la compravendita produce gli effetti di cui all’art.1376, ossia il trasferimento di un diritto, reale o di credito. Vi sono peraltro specifiche ipotesi di vendita ad efficacia meramente obbligatoria; in tal caso si tratta di un contratto già perfezionato che produce effetti traslativi solo in un momento successivo. Costituiscono ipotesi di vendita obbligatoria: - la vendita di cosa futura; si ha quando il contratto di compravendita ha ad oggetto una cosa che non esiste al momento della conclusione dello stesso; - la vendita di cosa altrui; è prevista dal codice civile il quale stabilisce che “se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurare l’acquisto al compratore”; - la vendita con riserva di proprietà: è caratterizzata dal fatto che il venditore, pur trasferendo sin dal momento della conclusione del contratto il godimento del bene venduto all’acquirente, rimane proprietario dello stesso sino all’integrale pagamento del prezzo, che invece è differito nel tempo; - la vendita di cose generiche: caratterizzata dal fatto che il trasferimento della proprietà non è conseguenza immediata della conclusione del contratto. Affinché si attui il trasferimento della proprietà, infatti, è necessaria la specificazione delle cose che le parti intendono trasferire. Le obbligazioni del venditore sono: a) consegnare la cosa al compratore b) fargli acquisire la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto c) garantire il compratore dall’evizione e dei vizi della cosa. Quest’ultima disciplina, ossia quella della garanzia, risulta particolarmente rilevante. Sono tre le garanzie previste dal legislatore a favore del compratore, a carico del venditore: la garanzia per evizione, la garanzia per vizi e la garanzia per mancanza di qualità della cosa. L’evizione si verifica quando il compratore sia privato del bene, oggetto del contratto di compravendita, a causa dell’esistenza di un diritto, vantato da un terzo, sul bene stesso. L’evizione può essere: - totale, quando il compratore e privato dell’intero bene; - parziale, quando il compratore e privato solo parzialmente del bene acquistato. Gli effetti della garanzia sono: - in caso di evizione totale: il venditore deve restituire al compratore il prezzo pagato e rimborsare le spese di contratto e quelle successive e utili fatte per la cosa; - in caso di evizione parziale, il compratore può ottenere solo una riduzione del prezzo oltre al risarcimento del danno. Si applicano però le norme sull’evizione totale, qualora risulti, secondo le circostanze, che egli non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è divenuto proprietario. Il venditore è inoltre tenuto a garantire che la cosa sia venduta immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (garanzia per vizi). I vizi sono rilevanti quando: non sono conosciuti dal compratore; non sono facilmente riconoscibili, fatta eccezione per il caso in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi; sono materiali e preesistenti alla vendita. In presenza di un vizio, il compratore (purché nei contesti l’esistenza al venditore -denuncia- entro otto giorni, decorrenti dalla consegna se si tratta di un vizio visibile, o dalla scoperta se si tratta di un vizio occulto), può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, entro il termine di prescrizione di un anno dalla consegna; anche diritto a risarcimento del danno a meno che il venditore provi di aver ignorato il vizio senza colpa. La stessa disciplina si applica anche quando il bene oggetto della compravendita non ha le qualità promesse o essenziali all’uso a cui è destinato. In tal caso, il compratore può ottenere l’azione di risoluzione per mancanza di qualità, qualora il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Il compratore deve rispettare i termini di decadenza (otto giorni) e di prescrizione dell’azione (un anno) previsti per la garanzia per vizi; oppure può richiedere l’azione per il risarcimento dei danni. Infine, quanto alle obbligazioni del compratore, la principale è quella di pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. 2. La somministrazione La somministrazione o fornitura è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire prestazioni periodiche o continuative di beni (ad es. energia elettrica, di una determinata materia prima). Con tale contratto l’utente soddisfa, attraverso una pluralità di prestazioni, necessità non di carattere isolato, ma continuativo o periodico. La somministrazione è dunque un rapporto di durata, che può essere a tempo determinato (se è pattuita una scadenza) o a tempo indeterminato. Quanto alle garanzie, trattandosi di rapporto contratto di durata, a ciascuna delle parti è concessa la facoltà di recedere in ogni momento, previo congruo preavviso. Vi è inoltre una speciale disciplina dell’inadempimento relativo alle singole prestazioni, in quanto l’altra parte ha diritto a richiedere la risoluzione del contratto se l’inadempimento non solo ha notevole importanza, ma sia anche tale da far venir meno la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti. Spesso è prevista una clausola di esclusiva a carico del somministratore o dell’avente diritto alla somministrazione, con cui rispettivamente il fornitore o il beneficiario si impegnano a non compiere a favore o a non ricevere da terzi prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto. Vi è inoltre una clausola di preferenza con cui l’avente diritto alla somministrazione si obbliga, per il periodo massimo di cinque anni, a dare preferenza al fornitore nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, se questo è disposto a praticargli le stesse condizioni contrattuali offerte da terzi. 3. Locazione e noleggio Attraverso il contratto di locazione una parte (il locatore) si obbliga, verso un determinato corrispettivo, a far godere all’altra parte (il conduttore) una cosa mobile (un macchinario o un’automobile) o immobile. Nel caso si tratti di un bene produttivo (come nel caso dell’azienda) il contratto si denominerà affitto. La disciplina del contratto prevista dal codice è integrata da varie leggi speciali, volte a tutelare da un lato la stabilità nel tempo del rapporto e la continuità dell’impresa per quanto concerne le locazioni ad uso commerciale; dall’altro lato a rafforzare la protezione del conduttore per quanto riguarda i rapporti di locazione ad uso abitativo. Con riferimento alla durata del contratto, il codice prevede solo un termine massimo di trent’anni. Tuttavia, con riferimento agli immobili urbani ad uso non abitativo, ossia le locazioni ad uso commerciale, si stabilisce un termine minimo di sei anni automaticamente rinnovato per altri sei. Con riferimento agli immobili adibiti ad uso abitativo, è stabilita una durata minima di quattro anni, con previsione vincolante di un rinnovo alla scadenza per un uguale periodo. Con riferimento, invece, alla forma del contratto, si distingue a seconda che questo abbia ad oggetto beni mobili, per cui non è richiesta una forma particolare, o immobili, in cui è invece imposta la forma scritta e la trascrizione del contratto se la durata risulta superiore ai nove anni. La registrazione, che richiede la forma scritta, avviene a pena di nullità. Il contratto attribuisce al conduttore un diritto personale di godimento, che si caratterizza per la sicurezza e stabilità nel rapporto. Peculiare disciplina riceve la responsabilità del vettore nel trasporto di cose. Infatti, egli risponde: - Per l’inadempimento ed il ritardo, se non prova che furono determinati da causa a lui non imputabile; - Per la perdita o l’avaria delle cose consegnategli per il trasporto (dal momento in cui lei riceve fino al momento in cui le consegna al destinatario) se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, oppure da vizi della cosa trasportata o, in genere, dal fatto del mittente. 3. Il viaggio Il contratto di viaggio è quel contratto con cui un imprenditore turistico svolge attività di intermediazione o di organizzazione di viaggi e ogni altra forma di prestazione turistica accessoria a servizio del cliente finale. In particolare possono distinguersi: - il contratto di organizzazione di viaggio, con cui l’agenzia turistica si obbliga ad offrire al cliente, a fronte di un prezzo globale, trasporto, alloggio, vitto e tutto quanto necessario, sicché possa parlarsi di appalto di servizi o di pacchetto turistico. In tal caso, il turista stipula un contratto con il tour operator e non con i singoli fornitori di servizi inclusi. - il contratto di intermediazione di viaggio, in cui l’agenzia di viaggio si impegna a procurare al cliente un contratto di organizzazione di viaggi già allestito da un tour operator; in tal caso il travel agent, puro intermediario, agisce come mandatario con rappresentanza del turista cliente finale nei confronti del tour operator. In ogni caso, chi acquista un pacchetto turistico è assoggettato alla disciplina europea recepita dalla normativa nazionale, volta a garantire un’ampia tutela al turista: in particolare, a quest’ultimo devono essere fornite specifiche e articolate informazioni; inoltre, egli ha diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni turistiche non sia di scarsa importanza. 4. Servizi della società dell’informazione Un’esigenza sempre più sentita dalla realtà imprenditoriale contemporanea è rappresentata dalla possibilità di utilizzare spazi digitali, all’interno dei quali diffondere contenuti digitali o promuovere i prodotti e servizi offerti. Tale possibilità si realizza attraverso la stipulazione dei contratti di hosting providing e dei contratti di adesione ad un social network. Il contratto di hosting providing è il contratto in base al quale un soggetto, detto hosting provider, fornisce alla controparte contrattuale uno spazio informatico allocato su un server per ospitare delle pagine web, rendendole così accessibili agli utenti mediante l’utilizzo di Internet. Il contratto di adesione ai social network è invece il contratto che disciplina le modalità di creazione, utilizzo e di cancellazione di un profilo da parte di un utente su un determinato social. Se il cliente di tali servizi è un imprenditore, la finalità perseguita è sostanzialmente di natura pubblicitaria, in quanto gli consente di avere visibilità sul web e di comparire nelle ricerche effettuate degli utenti. Tali contratti possono avere carattere gratuito o oneroso, generalmente a seconda che il contratto garantisca all’utente l’utilizzo delle funzionalità di base, oppure consente all’utente l’accesso a maggiori funzionalità e servizi. Una modalità alternativa per realizzare un’attività pubblicitaria è poi rappresenta dalla stipulazione di un contratto di pubblicità radiotelevisiva. Attraverso tale contratto un imprenditore versa un corrispettivo in denaro ad un’emittente per la fruizione di uno spazio pubblicitario nel palinsesto radiofonico o televisivo. Tali contratti hanno un carattere atipico, per cui non è possibile individuare una relativa disciplina. Tuttavia, è possibile rinvenire alcune clausole ricorrenti, che riflettono il maggior potere contrattuale rivestito dal fornitore di servizi: - clausole di manleva, con cui il committente si impegna a tenere indenne il provider o l’impresa pubblicitaria di ogni pretesa, reclamo o denuncia conseguenti la diffusione del messaggio pubblicitario; - clausole di modifica dello spazio concesso per motivi tecnici o che autorizzano l’hosting provider a modificare le condizioni tecniche del servizio. Infine, per il servizio di hosting è prevista un’esenzione, a favore del fornitore dello spazio virtuale, da obblighi di sorveglianza e di responsabilità per i contenuti caricati dagli utenti. 5. Deposito Il deposito è il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Il deposito è un contratto reale, cioè si conclude mediante accordo seguito dalla consegna della cosa determinata al depositario. Si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti. Infine, il deposito è un contratto di durata e non formale. Con riguardo alle obbligazioni delle parti, soggetti del contratto di deposito sono il depositante il depositario. Il depositario è obbligato: - A custodire e restituire la cosa. Nella custodia il depositario deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia; - A non servirsi della cosa, salvo consenso del depositante; - A restituire al depositante i frutti della cosa, da lui eventualmente percepiti. Il depositante è invece obbligato: - A pagare il compenso; - A rimborsare le spese di conservazione. Una disciplina specifica è poi prevista per il deposito in albergo o stabilimenti assimilati, per cui si prevede che l’albergatore sia il limitatamente responsabile del deterioramento, distruzione o sottrazione della cosa affidate in custodia, salva la forza maggiore o la colpa del cliente; al di fuori di quest’ipotesi, la responsabilità dell’albergatore ha un tetto massimo, a meno che si tratti di un danno dovuto a colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari. Nella prassi commerciale, particolare diffusione ha avuto la figura del deposito irregolare, ovvero il deposito che ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili con facoltà per il depositario di servirsene: in tal caso, quest’ultimo acquista la proprietà delle cose ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità al depositante. Per tale tipo di deposito devono osservarsi, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.
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