Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Diritto Commerciale preparazione per esame orale, Schemi e mappe concettuali di Diritto Commerciale

Mappe e schemi di diritto commerciale per sostenere esame orale

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 08/11/2023

giusy-collura-1
giusy-collura-1 🇮🇹

1 documento

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Commerciale preparazione per esame orale e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! IMPRENDITORE e IMPRESA IMPRENDITORE (art. 2082 c.c.) = soggetto che svolge un’attività produttiva IMPRESA = attività che viene svolta dall’imprenditore AZIENDA (art. 2555 c.c.) = strumento che viene utilizzato dall'imprenditore per produrre beni e servizi; concretamente è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore e utilizzati per svolgere l’attività d’impres CONTRATTI DI SOCIETA’ (art. 2247 c.c.) = strumenti con cui l’imprenditore si rapporta al mondo esterno SOCIETA’ = insieme di imprenditori AMMINISTRATORI, SINDACI e ASSEMBLEA = organi delle società Il giurista ha il ruolo di dare delle definizioni giuridiche e una disciplina ai fenomeni del mondo reale. L’imprenditore è un fenomeno e il giurista ha dato una definizione giuridica a questo soggetto. Nel codice c’è prima una definizione generale e poi delle definizioni specifiche di imprenditore COMMERCIALE (art. 2195 c.c.), AGRICOLO (art. 2135 c.c.) e PICCOLO (art. 2083 c.c.) ART 2082 C.C. – IMPRENDITORE “è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi” Nella definizione giuridica non compare il termine impresa; il legislatore ha posto come referente dell’attività l’imprenditore con una tecnica legislativa molto antropocentrica, anche se oggi si parla più di impresa. Questa non è una nozione universale perché a questa definizione nel tempo si sono aggiunte altre definizioni. Nel codice prima c’è una definizione generale e poi ce ne sono altre specifiche. Si tratta di una definizione generale perché comprende in essa diverse figure di imprenditore disciplinate dal codice successivamente che però sono accomunate da alcune caratteristiche. Questa definizione generica serve per capire a chi deve essere applicato lo statuto dell’imprenditore, cioè un pacchetto normativo contenuto nel codice civile. IMPRENDITORE / SOCIETA' (soggetto) AZIENDA / CONTRATTI DI SOCIETA' (mezzo) IMPRESA (oggetto) REQUISITI MINIMI NECESSARI ① ATTIVITA’ = SERIE DI ATTI COORDINATI CHE PRODUCONO QUALCOSA CHE PRIMA NON C’ERA Per attività comunemente si intende una serie di atti coordinati tra loro (in particolare in questo caso gli atti sono coordinati tra loro perché hanno un obiettivo comune, cioè il fine della produzione o scambio di beni o servizi) L’attività deve produrre qualcosa che prima non c’era, un’utilità, una ricchezza (in particolare in questo caso si tratta di un’attività che produce un bene o un servizio che prima non esisteva). Inoltre per qualificare un’attività come produttiva non è rilevante la natura dei beni e dei servizi. Sono attività imprenditoriali anche le attività di finanziamento, di investimento, di holding ecc.. queste società infatti forniscono un servizio. L’attività che caratterizza l’imprenditore è di tipo PRODUTTIVO, produce qualcosa che prima non c’era; si tratta di un’attività diversa da quella di MERO GODIMENTO, che consiste nel godimento di un bene da parte di un soggetto e quindi non produce qualcosa di nuovo. Per mero godimento si intende l’utilizzo da parte di un soggetto di un bene di sua proprietà e la ricezione dei suoi frutti. Affinché si possa parlare di imprenditore l’attività deve consistere in una serie di atti coordinati tra loro con il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, deve essere produttiva (e non di mero godimento) e non deve essere legata alla natura dei beni e dei servizi. ② ORGANIZZAIZONE = PARTICOLARE COMBINAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI DECISA DALL’IMPRENDIT L’apparato produttivo è costituito da FORZA LAVORO e CAPITALE. Il concetto di organizzazione viene ripreso anche agli art. 2083, 2555, 2238 c.c. L’impresa può essere costituita da forza lavoro e capitale insieme oppure da solo forza lavoro (es. lavanderie a gettoni) o solo capitale (es. società di investimento, servizi online); invece non si ha impresa se mancano entrambi questi elementi. Affinché si possa parlare di organizzazione imprenditoriale ci deve essere un minimo di etero-organizzazione, altrimenti siamo davanti ad un lavoratore autonomo e non ad un imprendit Se manca quel minimo di etero-organizzazione siamo davanti al lavoratore autonomo (ma non necessariamente al libero professionista) che è disciplinato dall’art. 2222 c.c. L’organizzazione è l’elemento che distingue l’imprenditore dal lavoratore autonomo (un ulteriore elemento di discrimine è anche il fallimento). Colui che fa un lavoro in cui non ha dipendenti e non ha ingenti investimenti (es. elettricista con sola cassetta degli attrezzi), è un lavoratore autonomo. Quando il lavoratore autonomo impiega forza lavoro o capitali che eccedono per complessità la normale dotazione della categoria, l’attività è da considerarsi d’impresa e il suo autore imprenditore. ATTIVITA' PRODUTTIVA produce qualcosa che prima non c'era (es. proprietario appartamento che viene locato) ATTIVITA' DI MERO GODIMENTO non produce nulla di nuovo (es. proprietario appartamento che viene adibito a B&B) IMPRENDITORE forza lavoro e capitale solo forza lavoro solo capitale LAVORATORE AUTONOMO nè forza lavoro, nè capitale ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI (titolo 2, capo 2 c.c., articoli 14 e seguenti) Le associazioni e le fondazioni possono svolgere attività commerciale, possono svolgere un’attività d’impresa. Le associazioni e le fondazioni sono enti privati che normalmente perseguono dei fini di carattere ideale, altruistico. Anche questi enti che perseguono questi fini possono svolgere un’attività d’impresa. Lo scopo di lucro non è un elemento che caratterizza l’imprenditore. Si può trattare di un’attività accessoria, ma anche principale. La professionalità dell’imprenditore non vuol dire esclusività, quindi può essere che venga svolta un’attività con scopo altruistico accanto ad un’attività d’impresa. Anche gli enti religiosi possono svolgere attività d’impresa (es. scuole private alla base delle quali vi è un ente religioso) IMPRESA SOCIALE (d.lgs. 112 del 3 luglio 2017) L’impresa sociale è stata introdotta nel 2006 e poi è stata modificata con la riforma del terzo settore. Con il decreto n 112 del 2017 (riforma del terzo settore) sono state unite una serie di leggi che si occupano di alcune imprese che hanno carattere utilitaristico. Le imprese sociali sono imprese particolari perché perseguono uno scopo che non è di lucro, ma hanno finalità di carattere solidaristico, civico e di utilità sociale e perché hanno un vincolo per cui gli utili e gli avanzi devono essere destinati allo svolgimento dell’attività o al massimo all’incremento del patrimonio della società stessa e non ai soci. In questo tipo di imprese è vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi tra i soci, è vietata la distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione tra coloro che vi partecipano. Lo scopo di lucro non è un elemento che caratterizza l’imprenditore. Inoltre vi sono dei soggetti che non possono rivestire la qualifica di impresa sociale. L’impresa sociale è come un vestito che una società può indossare, quindi per costituire un’impresa sociale si può utilizzare qualsiasi tipo societario, non ci sono vincoli. Qualsiasi tipo di società può diventare impresa sociale, basta che si iscriva nel registro delle imprese in una sezione specifica e che rispetti tutte le caratteristiche. IMPRESA SOCIALE • ASSENZA SCOPO DI LUCRO: utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio • FINALITA’ CIVICHE, SOLIDARISTICHE e DI UTILITA’ SOCIALE • Non possono acquisire tale qualifica: le società con un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e tutti gli enti i cui atti costitutivi limitino ai singoli soci e associati l’erogazione di beni e servizi oggetto dell’attività IMPRESA e PROFESSIONI INTELLETTUAL Le professioni intellettuali (es. architetto, avvocato, dentista) sono quelle professioni che prevedono un ordine e per cui occorre iscriversi all’albo (come le originarie corporazioni) e per cui se non c’è iscrizione e pagamento non si può svolgere l’attività. Se prendiamo in considerazione il dentista, questo produce un servizio e a volta anche dei beni (es. apparecchio), svolge un’attività organizzata infatti utilizza un apparato strumentale e anche di persone, seguendo il metodo economico e in modo stabile con lo scopo di produrre un servizio o anche un bene; quindi potrebbe essere definito imprenditore. Per un retaggio storico il legislatore del ‘42 esclude i professionisti e gli artisti dalla categoria degli imprenditori. Il legislatore esclude che il professionista e l’artista possa essere qualificato come imprenditore e questo indipendentemente dalle caratteristiche e dal fine dell’attività, ma per un motivo storico legato alle corporazioni. Il complesso dei beni organizzato dal professionista non può essere definito azienda e a questo non si applicano le norme relative. Il professionista non fallisce, ma come tutti può essere assoggettato ad una procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento (al contrario dell’imprenditore che fallisce) Solo un professionista intellettuale dal 2011 può essere definito imprenditore; il FARMACISTA. Il testo unico delle leggi sanitarie dice che il farmacista è un imprenditore commerciale, perché col tempo la sua prestazione ha perso la caratteristica intellettuale (ciò che caratterizza l’attività del professionista è proprio il fatto che questo soggetto fornisce una prestazione intellettuale). Il farmacista prima produceva i farmaci, ora si limita a distribuirli (svolge un’attività solamente commerciale) L’articolo 2238 c.c. afferma “Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II” cioè che se l’attività della professione è organizzata in forma di impresa si applicano anche le norme sull’imprenditore. Anche se il legislatore esclude i professionisti intellettuali e gli artisti dalla qualifica di imprenditore per ragioni storiche, a questi possono essere applicate le norme degli imprenditori se svolgono la loro attività professionale nell’ambito di un’attività imprenditoriale. Se il libero professionista svolge la propria attività nell’ambito di un’attività d’impresa si applica anche le disposizioni dell’imprenditore, ma non può essere definito imprenditore. I professionisti non assumono la veste di imprenditore a meno che si tratti di soggetti che offrono prestazioni diverse e più complesse della sola attività intellettuale. (es. quando il dentista oltre ad essere il professionista che svolge un’attività intellettuale è anche il proprietario di una clinica privata in cui lavora, a quel soggetto si applicano anche le norme relative all’attività d'impresa) IMPRENDITORE può essere assoggettato a fallimento; iscrizione nel registro delle imprese PROFESSIONISTI INTELLETTUALI (ad eccezione del FARMACISTA) può essere assoggettato a procedure di composizione di crisi da sovraindebitamento; iscrizione nell'albo della relativa categoria professionale INIZIO E FINE DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA Per determinare l’inizio e la fine dell’attività d’impresa si possono applicare due criteri, il PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ o i DATI FORMALI. Il principio di effettività collega l’inizio e la fine dell’impresa al momento in cui effettivamente si può dire che questa sia iniziata o sia cessata, mentre il principio dei dati formali ricollega questi due momenti alla costituzione per le società di persone e all’iscrizione per le società di capitali o alla cancellazione dal registro delle imprese. Per il principio di effettività l’impresa inizia nel momento in cui l’imprenditore comincia ad avere dei rapporti con i terzi, per cui inizia ad essere necessaria la tutela di terzi. Affinché si possa affermare che l’impresa abbia avuto inizio non è sufficiente l’apertura della partita IVA, non è sufficiente aver fatto un’indagine di mercato e non è necessario aspettare l’inaugurazione. Per il principio di effettività bisogna considerare l’inizio dell’impresa coincidente con il momento in cui l’imprenditore ha iniziato a svolgere una serie di atti coordinati tra di loro finalizzati all’apertura ed in occasione dei quali ha avuto dei rapporti con più terzi. Per capire quando l’impresa ha avuto inizio si deve individuare il momento in cui effettivamente è iniziato l’esercizio dell’attività imprenditoriale. Non esiste un momento preciso, occorre andare ad analizzare caso per caso e verificare quando l’imprenditore ha iniziato ad intraprendere delle relazioni con terzi. Non occorre attendere la conclusione del ciclo produttivo, ma è sufficiente l’attività organizzativa. L’attività di gestione è differente dall’attività di organizzazione, ma questa che è propedeutica all’altra è già un’attività di natura imprenditoriale. Tutte le volte che vi siano esigenze di tutela di terzi, tutte le volte che l’imprenditore abbia posto in essere un numero significativo di atti con il fine di produzione o scambio di beni e servizi siamo di fronte ad un’attività imprenditoriale. Questo criterio sicuramente non pone alcun problema per le persone fisiche, ma per le società potrebbe risultare di più difficile applicazione. Quando vi siano dati di carattere formale si dà per utili quei dati formali. In particolare nella società di capitali l’inizio dell’attività imprenditoriale si fa coincidere con l’iscrizione nel registro delle imprese, mentre nelle società di persone l’inizio dell’attività imprenditoriale si fa coincidere con il momento della costituzione. Le società di persone vengono ad esistenza anche senza iscrizione al registro, mentre le società di capitali vengono ad esistenza solo con l’iscrizione. Stesso discorso vale anche per la fine dell’attività imprenditoriale, quindi mentre per gli imprenditori individuali vale il principio di effettività per le società valgono i dati formali. La fine dell’attività d’impresa dell’imprenditore individuale coincide con il momento in cui effettivamente cessa l’attività, cioè con il momento in cui tutti i cicli produttivi effettivamente siano stati completati. La fine dell’attività d’impresa della società coincide con il momento della cancellazione dal registro delle imprese. INZIO E FINE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA ⇨ PRINCIPIO DI EFFETTIVITA': collega l'inizio e la fine dell'impresa nel momento in cui effettivamente viene compiuto il primo atto tipico e al momento in cui effettivamente l'attività cessa ⇨ DATI FORMALI: collega l'inizio e la fine dell'attività al momento dell'iscrizione e della cancellazione dal registro delle imprese INIZIO e FINE DELL'IMPRESA IMPRENDITORE PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' SOCIETA' DATI FORMALI (pubblicità) A partire dagli anni ‘40 dottrina (interpretazione dato normativo) e giurisprudenza (aula di tribunale) hanno lavorato per colpire l’imprenditore occulto arrivando a definire tre criteri differenti: 1- TEORIA DEL POTERE D’IMPRESA Questa teoria è stata elaborata dalla dottrina negli anni ’40. La dottrina ha dimostrato la responsabilità cumulativa dell’imprenditore occulto e dell’imprenditore palese sostenendo l’esistenza di un nesso tra potere e responsabilità, dicendo che al potere corrisponde sempre una responsabilità, dicendo che laddove c’è un potere c’è sempre una responsabilità. In questo caso quindi il potere su cui si baserebbe la corresponsabilità sarebbe il potere di direzione dell’imprenditore occulto; per cui laddove esiste potere di direzione esiste anche responsabilità cumulativa a quella dell’imprenditore palese. Secondo questa teoria quindi sono responsabili sia l’imprenditore occulto sia l’imprenditore palese. Questa teoria però non ha risolto il problema di base, infatti i dati normativi dimostrano che non c’è sempre questa correlazione (es. nella società non c’è una correlazione perfetta tra potere e responsabilità: nelle SNC tutti i soci hanno una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anche se non sono amministratori e non gestiscono l’impresa; nelle SPA e nelle SRL è possibile che ci sia un unico socio con responsabilità limitata). 2- TEORIA DELL’IMPRENDITORE OCCULTO Questa teoria è stata elaborata dalla dottrina negli anni ‘50 e ’60. Questa teoria si basa sulle regole fallimentari che riguardano le società occulte. L’articolo 147 della legge fallimentare dice che se dopo la dichiarazione di fallimento di una società si scopre che esistono altri soci rispetto a quelli palesi falliscono anche questi soci occulti e che se fallisce un imprenditore e poi si scopre che questo ha un socio occulto fallisce l’intera società. Laddove c’è un soggetto che appare come imprenditore individuale ma poi si scopre che c’è una società occulta dietro se fallisce uno fallisce anche la società; cosi come se fallisce una società e in questa società ci sono dei soci occulti falliscono tutti sia quelli palesi che quelli occulti. Partendo da questa norma la teoria dice che se fallisce il socio occulto di una società palese deve fallire anche il reale interessato. Anche questa teoria nelle aule di tribunali non è stata accolta favorevolmente perché si è osservato che tra il socio occulto e la società palese o tra l’imprenditore individuale palese e i soci occulti deve esserci comunque un rapporto di società, un fondo comune destinato ad uno scopo comune e la volontà di svolgere attività in comune. Questa norma si può applicare laddove vi sia una società tra questi soggetti, che non esiste in caso di mandato senza rappresentanza. L’imprenditore occulto non è in società con il prestanome, tra di loro esiste solo un contratto di mandato senza rappresentanza. La teoria secondo la cassazione non è percorribile. 3- TEORIA DELL’IMPRESA FIANCHEGGIATRICE L’imprenditore occulto è l’impresa fiancheggiatrice perché aiuta l’imprenditore prestanome e ha un interesse all’attività svolta dal prestanome. Questa teoria parte dal presupposto di poter dichiarare impresa fiancheggiatrice l’attività che risponde alle caratteristiche e agli elementi individuati dall’articolo 2082 e consistente in un’attività di sistematica di ingerenza o di finanziamento. Definendo impresa chi svolge questa attività, infatti, si afferma anche la possibilità del fallimento. Per cui in caso di insolvenza potrà dichiararsi il fallimento anche dell’impresa fiancheggiatrice. Questo però è un rimedio che lascia il tempo che trova perché è vero che avremo due fallimenti ma ai terzi occorre avere un titolo per partecipare al fallimento. Per cui i terzi da un lato avranno la soddisfazione morale di vedere fallita l’impresa occulta, ma dall’altro non possono insinuarsi in questo fallimento perché non hanno un titolo per parteciparvi, infatti i terzi sono in rapporto solo ed esclusivamente con l’imprenditore prestanome. Questa teoria quindi è una tecnica giurisprudenziale in grado di fondare la responsabilità ed il fallimento dell’imprenditore occulto ma non in grado di permettere ai soci di partecipare a questo fallimento. IMPUTAZIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA ⇨ CRITERIO GENERALE (FORMALE) DELLA SPENDITA DEL NOME: è chiamato a rispondere il soggetto il cui nome è stato validamente speso nei traffici giuridici ma in caso di DISSESTO DELL’IMPRESA e IMPRENDITORE OCCULTO ⇨ ULTERIORI CRITERI SOSTANZIALI 1- TEORIA DEL POTERE D'IMPRESA: NESSO TRA POTERE E RESPONSABILITÀ è chiamato a rispondere il soggetto che ha il potere 2- TEORIA DELL'IMPRENDITORE OCCULTO: ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AI SOCI OCCULTI sono chiamati a rispondere non solo l'imprenditore ma anche i soci 3- TEORIA DELL'IMPRESA FIANCHEGGIATRICE: IMPRESA SOTTOPONIBILE A FALLIMENTO E' ANCHE L'ATTIVITA' DI INGERENZA O FINANZIAMENTO è chiamato a rispondere l'imprenditore della c.d. impresa fiancheggiatrice, cioè l'impresa dell'imprenditore occulto le cui attività consistono nel finanziamento e nella direzione dell'impresa principale CAPACITA’ PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA La capacità di agire si acquista con la maggior età, con il compimento dei 18 anni e consiste nella capacità di compiere atti giuridici. L’imprenditore non deve necessariamente avere la capacità di agire. Ci sono dei casi in cui si può dire che esista una dissociazione tra colui che esercita l’attività d’impresa e colui al quale l’attività è imputabile; questo accade in caso di MINORENNI, INTERDETTI e INABILITATI. In questi casi l’attività è imputabile al soggetto non capace e il soggetto che esercita l’attività d’impresa è un altro, cioè il tutore o il curatore. I minorenni, gli interdetti e gli inabilitati non possono iniziare un’attività di impresa ma possono solo proseguirla con un tutore o un curatore (es. minore che conduce l’attività del padre deceduto, soggetto che subisce un brutto incidente ecc...) In questo caso gli atti di ordinaria amministrazione sono decisi dal tutore e gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal giudice tutelare. Una situazione diversa invece è quella dei MINORI EMANCIPATI. Il minore emancipato è il soggetto che ha contratto matrimonio dopo il compimento dei 16 anni ma prima dei 18 e che per questo ha acquistato la capacità di agire. Il minore emancipato può iniziare l’attività d’impresa con l’autorizzazione del tribunale. Il minore emancipato ha capacità di agire e può iniziare un’attività d’impresa. I soggetti che non hanno capacità di agire, i MINORENNI e gli INTERDETTI o che hanno una capacità limitata, gli INABILITATI, NON POSSONO DARE INIZIO AD UNA NUOVA ATTIVITA' D'IMPRESA, ma POSSONO CONTINUARE L'ESERCIZIO DI UN'IMPRESA GIA' AVVIATA con il permesso del giudice invece i MINORI EMANCIPATI ove autorizzati dal tribunale POSSONO INIZIARE UN'ATTIVITA' D'IMPRESA MINORE o INTERDETTO ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE decisi e curati dal genitore o dal tutore ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE autorizzazione del giudice INABILITATO o AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE affiancamento curatore ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE consenso curatore MINORE EMANCIPATO ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE paragone soggetto capace ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE assistenza del curatore, salvo autorizzazione del tribunale a paragone soggetto capace SOTTRAZIONE DAL FALLIMENTO E DALLE PROCEDURE CONCORSUALI Nell’impianto originario del codice civile l’imprenditore agricolo era caratterizzato dal forte legame con il fondo, non era tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese, non aveva l’obbligo di redigere scritture contabili ed era sottratto al fallimento. L’imprenditore agricolo NON fallisce. L’imprenditore agricolo ha ottenuto questo vantaggio per il RISCHIO AMBIENTALE. Il legislatore confrontando l’imprenditore agricolo e quello commerciale si è reso conto che il primo oltre a correre un rischio economico corre anche un rischio ambientale legato alle condizioni atmosferiche. L’imprenditore agricolo ha un rischio in più, per questo ha il privilegio importantissimo di non essere sottoponibile a fallimento e a procedure concorsuali. Però gli imprenditori agricoli come tutti i soggetti non fallibili possono essere sottoposti alle PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO. ⇨ IMPRENDITORE COMMERCIALE (ART 2195 CC) La norma dice “sono imprenditori soggetti a registrazione” per definire l’imprenditore commerciale, si tratta di un retaggio storico perché anche l’imprenditore agricolo ormai si iscrive nella sezione speciale del registro delle imprese. Questa norma non individua un elenco tassativo di attività (si tratta di un elenco descrittivo); qualsiasi attività che non sia agricola è commerciale infatti per esclusione tutto ciò che non è agricolo è commerciale. Potremmo dire che è imprenditore commerciale colui che non svolge un’attività agricola. Nelle attività ausiliarie rientrano le attività di quelle imprese che hanno carattere strumentale rispetto alle altre (l’attività di agenzia, di mediazione, di marketing …) L’imprenditore commerciale è obbligato all’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, è obbligato a tenere le SCRITTURE CONTABILI ed è assoggettato al FALLIMENTO e alle altre procedure concorsuali. IMPRENDITORE AGRICOLO TRADIZIONALE forte legame col fondo; assenza obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; assenza obbligo di tenuta scritture contabili IMPRENDITORE AGRICOLO MODERNO eventuale legame con il fondo; iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; tenuta delle scritture ai fini dell'accertamento del debito IMPRENDITORE AGRICOLO ⇨ EVENTUALE LEGAME CON IL FONDO ⇨ OBBLIGO DI ISCRIZIONE presso la SEZIONE SPECIALE del registro delle imprese (pubblicità con efficacia dichiarativa o legale) ⇨ NON SOGGEZIONE AL FALLIMENTO ma applicazione della disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento IMPRENDITORE COMMERCIALE (ART 2195 CC) sono imprenditori soggetti a registrazione quelli che esercitano: 1- ATTIVITA' INDUSTRIALE DIRETTA ALLA PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI 2- ATTIVITA' INTERMEDIARIA NELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI 3- ATTIVITA' DI TRASPORTO PER TERRA, PER ACQUA O PER ARIA 4- ATTIVITA' BANCARIA O ASSICURATIVA + ALTRE ATTIVITA' AUSILIARI ALLE PRECEDENTI ⇨ STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE ➕ IMPRESA CIVILE: alcuni ritengono sussistere una terza categoria, oltre l’imprenditore agricolo e quello commerciale, che comprende imprenditori che non svolgono né un’attività agricola né un’attività commerciale. Questa visione è fortemente contrastata perché in questo caso l’imprenditore non sarebbe soggetto a iscrizione nel registro delle imprese (perché questa è la definizione di imprenditore commerciale) e per questo non potrebbe essere assoggettato al fallimento che però è un privilegio del solo imprenditore agricolo dovuto al rischio ambientale che corre. Il dibattito resta aperto. ⇨ PICCOLO IMPRENDITORE (ART 2083 CC) L’articolo identifica come piccolo imprenditore delle categorie specifiche di soggetti (tra cui l’imprenditore agricolo) e poi aggiunge una clausola aperta; è costituita da 3 regole ed un criterio. Questa struttura ha fatto molto discutere la dottrina perché gli studiosi si domandano se la formula generale sia da applicare alle categorie elencate; ad oggi la risposta positiva è quella prevalente. Il piccolo imprenditore era stato individuato in modo specifico perché nel ‘42 godeva di una disciplina particolarmente agevolata, infatti non era obbligato ad iscriversi al registro delle imprese, non era vincolato alla tenuta delle scritture contabili e non era assoggettabile a fallimento e alle altre procedure concorsuali. L’imprenditore piccolo era un imprenditore privilegiato rispetto a quello medio-grande. Oggi non è più così, leggi speciali prevedono l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, l’obbligo di tenuta delle leggi contabili ed anche l’assoggettabilità a fallimento quando si superano determinati parametri Resta esonerato solo il piccolo imprenditore che dimostri di avere avuto un attivo patrimoniale < 300.000€ negli ultimi 3 anni, di aver realizzato ricavi lordi < 200.000€ negli ultimi 3 anni ed una esposizione debitoria < 500.000€. Ci sono dei parametri oggettivi e quantitativi al di sotto dei quali non si fallisce, ma al di sopra dei quali il piccolo imprenditore è assoggettato a fallimento, quindi oggi non si può dire che il piccolo imprenditore non fallisce. Accanto alla definizione civilistica si aggiunge quella del diritto fallimentare. PICCOLO IMPRENDITORE (ART 2083 CC) sono piccoli imprenditori: 1- COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO 2- ARTIGIANI 3- PICCOLI COMMERCIANTI + COLORO CHE ESERCITANO UN'ATTIVITA' PROFESSIONALE ORGANIZZATA PREVALENTEMENTE CON IL LAVORO PROPRIO E DEI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA L'adozione della struttura societaria è compatibile con la piccola impresa; le società possono considerarsi piccole imprese se rispettano i requisiti PICCOLO IMPRENDITORE TRADIZIONALE assenza obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; assenza obbligo di tenuta scritture contabili; non soggettibilità a fallimento PICCOLO IMPRENDITORE MODERNO iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; tenuta delle scritture ai fini dell'accertamento del debito; fallimento con specifici parametri Accanto alla definizione civilistica di piccolo imprenditore esistono altre definizioni con finalità differenti. L’artigiano è una figura particolare di piccolo imprenditore ed è disciplinata da 4 differenti normative: CODICE CIVILE (prevalenza lavoro proprio e dei propri familiari); LEGGE QUADRO 1985 (40 dipendenti + SRL + varie attività di produzione di beni e servizi + agevolazioni); LEGGE FALLIMENTARE e DIRETTIVE EUROPEE Abbiamo un artigiano ai sensi della legge quadro e un artigiano ai sensi del codice; la definizione codicistica sta iniziando sempre più a perdere di valore perché sicuramente prevalgono le disposizioni che prevedono agevolazioni. (es. sarto che ha assunto 4 dipendenti per confezionare abiti: non è piccolo imprenditore ai sensi del 2083, è artigiano ma non titolare di piccola impresa perché manca la prevalenza, ai fini civilistici si guarda il criterio di prevalenza) In seguito ad una comunicazione comunitaria il nostro ordinamento ha recepito una suddivisione delle imprese secondo quanto raccomandato dalla UE. Si tratta di un’ulteriore classificazione per fini agevolativi. Alla luce di questa nuova legge abbiamo le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese. STATUTO DELLE IMPRESE (LEGGE n 180 del 2011) identifica alla luce della raccomandazione europea n 361 del 2003 MICROIMPRESE: organico inferiore a 10 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non inferiore ai 2 milioni € PICCOLE IMPRESE: organico inferiore a 50 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non inferiore ai 10 milioni € MEDIE IMPRESE: organico inferiore a 250 persone e fatturato inferiore a 50 milioni e tote di bilancio inferiore ai 43 milioni € STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE A tutti i soggetti individuati dall’articolo 2082 c.c., gli imprenditori, si applica lo STATUTO GENERALE. L’essere classificato imprenditore ai sensi dell’articolo 2082 comporta l’applicazione dello statuto generale dell’imprenditore che prevede l’applicazione di certe discipline. Lo statuto contiene la disciplina dell’azienda, dei consorzi, dei segni distintivi e della concorrenza. La DISCIPLINA DELL’AZIENDA è la normativa che riguarda lo strumento che utilizza l’imprenditore per la sua attività, si tratta del complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per la sua attività. La DISCIPLINA DEI CONSORZI è la normativa che riguarda una particolare modalità operativa degli imprenditori, si tratta di una forma di aiuto tra gli imprenditori. La DISCIPLINA DEI SEGNI DISTINTIVI è la normativa che riguarda …. Accanto allo statuto generale dell’imprenditore vi sono poi talune norme che si applicano alle singole specie di imprenditore e che consentono di configurare degli statuti speciali di impresa. STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE Se l’imprenditore è commerciale a lui si applica uno statuto particolare che va ad aggiungersi allo statuto generale, lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’essere classificato imprenditore ai sensi dell’articolo 2082 comporta l’applicazione dello statuto generale dell’imprenditore; l’essere imprenditore commerciale importa l’applicazione di un altro pacchetto normativo cioè lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE non è più un obbligo del solo imprenditore commerciale. La DISCIPLINA DELLA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE è una disciplina specifica prevista per questa tipologia di imprenditore, per facilitare i rapporti commerciali (ci sono soggetti che hanno la possibilità di rappresentare l’imprenditore). Anche l’OBBLIGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI non è più un obbligo del solo imprenditore commerciale. Anche l’assoggettabilità al FALLIMENTO non è più prevista solo per l’imprenditore commerciale infatti ci sono parametri specifici. La disciplina della registrazione al registro delle imprese cioè la pubblicità riguarda la destinazione esterna dell’attività (il requisito della fine della produzione o dello scambio di beni o servizi); le altre discipline riguardano l’organizzazione dell’attività sotto il profilo documentale, personale e materiale. ART 2082 CC: L'IMPRENDITORE ⇩ STATUTO GENERALE 1- DISCIPLINA DELL'AZIENDA (ARTT.LI 2555 SS CC) 2- DISCIPLINA DEI CONSORZI 3- DISCIPLINA DEI SEGNI DISTINTIVI 4- DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA STATUTO IMPRENDITORE COMMERCIALE 1- OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE (vedi imprenditore agricolo) 2- DISCIPLINA DELLA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE (AUSILIARI IMPRENDITORE) 3- OBBLIGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI (vedi leggi speciali, specie tributarie) 4- FALLIMENTO / LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI (vedi parametri) DESTINAZIONE ESTERNA DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA: PUBBLICITA’ COMMERCIALE L’attività di impresa è fisiologicamente destinata all’esterno (anche se non è un requisito necessario infatti secondo alcuni autori può esistere l’impresa per conto proprio). L’impresa è destinata al mercato e il legislatore ha introdotto uno strumento, la pubblicità, che consente di cristallizzare gli atti e i fatti relativi alle imprese e renderli noti e opponibili ai terzi. La pubblicità commerciale ovvero l’iscrizione serve all’imprenditore per comunicare ai terzi, per comunicare all’esterno le vicende che caratterizzano la sua attività, per comunicare delle informazioni utili. Lo scopo della pubblicità, del registro, è quello di dare delle informazioni relative all’impresa ai terzi. Gli atti che devono esser iscritti sono tutti gli atti che servono ad identificare l’imprenditore e la sua impresa. La pubblicità tutela non solo i terzi ma anche l’imprenditore. E’ importante per i terzi che entrano in rapporti commerciali con l’imprenditore e hanno necessità di conoscere alcune informazioni e per l’imprenditore perché una volta che ha richiesto l’iscrizione di determinate informazioni queste diventano opponibili ai terzi. Il registro è stato regolamentato nel ‘42 ma in realtà è diventato effettivo solo negli anni ’90. Il registro delle imprese è tenuto nelle CAMERE DI COMMERCIO di ciascuna provincia; presso la camera di commercio ci sono gli uffici dedicati. Ogni imprenditore ha un ufficio del registro di competenza che è quello della provincia in cui l’impresa ha la sede e nella stessa circoscrizione si ha anche il tribunale di competenza. Prima il registro delle imprese veniva tenuto dai tribunali, oggi è tenuto con tecniche informatiche dalle camere di commercio in ciascuna provincia. Attraverso una sorte di iscrizione gli imprenditori possono accedere direttamente online al registro e alle informazioni di ciascuna impresa. Le informazioni contenute all’interno di ciascun registro non riguardano solo il territorio, ma si tratta di un registro che contiene le informazioni a livello nazionale; riguarda l’intero territorio italiano. L’informazione contenuta nel registro permette la consultazione nazionale ed in tempo reale. Il registro delle imprese è gestito da una figura che prende il nome di conservatore, che è affiancato da un giudice, il giudice del registro che non è in camera di commercio ma è un giudice del tribunale della stessa giurisdizione. Il CONSERVATORE si occupa del controllo e della regolarità formale dei fatti che vengono iscritti. Il conservatore deve verificare che le informazioni siano formalmente corrette, non è tenuto a controllare se le informazioni sono veritiere. Il conservatore si limita solo a controllare che le informazioni che richiede vengano iscritte rientrano tra quelle che possono essere iscritte; si tratta di un controllo meramente formale e non sostanziale. Il GIUDICE DEL REGISTRO invece si occupa di tutti i problemi e le controversie che riguardano il registro delle imprese. REGISTRO DELLE IMPRESE = registro delle vicende caratterizzanti l'attività che l'imprenditore ha interesse a comunicare e i terzi a conoscere ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA OGGETTO DELL'ATTIVITA' RAPPRESENTANTI SEDE PEC REGISTRO DELLE IMPRESE (artt.li 2188 - 2194 cc / legge n 580 del '93 e reg. att. d.p.r. n 581 del '95) il registro è tenuto su base provinciale dalle CAMERE DI COMMERCIO con modalità informatiche CONSERVATORE ⇨ CONTROLLO DI REGOLARITA' FORMALE GIUDICE DELEGATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE (GIUDICE DEL REGISTRO) ⇨ COMPETENTE IN CASO DI RECLAMO PER RIFIUTO ISCRIZIONE Il registro delle imprese è organizzato su 2 sezioni, la SEZIONE ORDINARIA e la SEZIONE SPECIALE. La sezione speciale negli ultimi anni è andata incrementando. La pubblicità che caratterizza la sezione ordinaria (cioè la pubblicità legale) era diversa da quella che caratterizzava tradizionalmente la sezione speciale (cioè la pubblicità-notizia). La sezione speciale prima era caratterizzata dalla pubblicità-notizia, oggi non è più così ed è caratterizzata dalla pubblicità legale. Normalmente l’iscrizione è volontaria ma può avvenire anche d’ufficio. L’interessato richiede l’iscrizione di determinate notizie, il conservatore svolge un controllo formale verificando che l’imprenditore stia fornendo tutti gli elementi richiesti ma non procede anche con un controllo sostanziale verificandone la veridicità del contenuto. L’ufficio può rifiutare la richiesta di iscrizione ma il rifiuto deve essere comunicato con raccomandata al richiedente, il quale ha 8 giorni per fare ricorso al giudice del registro (I grado) e eventualmente al tribunale da cui dipende l’ufficio del registro (II grado). Se l’iscrizione è obbligatoria ma non viene richiesta l’ufficio del registro con raccomandata invita prima l’imprenditore a richiederla entro un congruo termine e decorso questo interviene il giudice ordinando l’iscrizione con decreto. Per chi non richiede l’iscrizione di un’informazione obbligatoria sono previste una sanzione pecuniaria e una sanzione indiretta che prevede la possibilità di dichiarare fallito un soggetto in qualsiasi momento senza rispettare il decorrere dell’anno. Anche la cancellazione avviene d’ufficio se non sussistono le condizioni, in caso di errore in sede di iscrizione o se l’imprenditor ha smesso di svolgere l’attività imprenditoriale da 3 anni. SEZIONE ORDINARIA • imprenditori commerciali non piccoli • società commerciali • consorzi con attività esterna • GEIE • enti pubblici economici • società estere con in Italia sede amministrazione o oggetto principale attività • reti di imprese SEZIONE SPECIALE • imprenditori agricoli e ittici • piccoli imprenditori commerciali • società semplici • artigiani • società tra professionisti e società tra avvocati • imprese sociali • starup e PMI innovative • società che esercitano attività di direzione e coordinamento Se l’imprenditore prevede una procura, questa deve essere pubblicizzata; per gli institori e i procuratori attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese e per i commessi attraverso una pubblicità di fatto che renda conoscibile il contenuto della procura con i mezzi idonei (es. avvisi). Se la procura non viene pubblicizzata non è opponibile ai terzi, a meno che non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. La procura è un atto che deve essere pubblicizzato. Se la procura c’è e prevede che non si possono fare determinate cose questa deve essere visibile ai terzi, bisogna renderla nota ai terzi con gli strumenti che mette a disposizione il codice civile. Se non viene pubblicata è come se non ci fosse e quindi le limitazioni non sono opponibili ai terzi. La modifica o la revoca della procura devono essere iscritte nel registro delle imprese anche se la procura non fu pubblicata. ⇨ INSTITORE = DIRETTORE GENERALE o DI FILIALE, cioè chi è preposto dal titolare a capo dell’intera impresa (VERTICE ASSOLUTO) o di un ramo particolare o di una sede secondaria (VERTICE RELATIVO) L’institore nel linguaggio comune viene definito come l’alter-ego dell’imprenditore. ◦ POTERE DI GESTIONE GENERALE: l’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa. Per questo si dice che l’institore è l’alter ego dell’imprenditore perché può compiere tutti gli atti pertinenti all’impresa, salvo che l’imprenditore non abbia previsto una procura con delle limitazioni. La valutazione della pertinenza va fatta caso per caso. Per determinare l’attività d’impresa è necessario andare a vedere l’oggetto sociale. (es. l’institore di una banca può decidere di comprare cesti di formaggi molto pregiati per regalarli a Natale a clienti che hanno fatto investimenti; l’acquisto di cestini di formaggi non si tratta di un’attività pertinente all’attività della banca ma è un atto che astrattamente è congruo con l’attività di impresa perché è un atto di fidelizzazione della clientela) Nel caso in cui in un’impresa ci sia più di un institore, questi possono agire DISGIUNTAMENTE, salvo diversamente previsto dalla procura. ◦ DIVIETO DI VENDERE O IPOTECARE BENI IMMOBILI: l’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’impresa ma non può vendere o dare in ipoteca i beni immobili del preponente a meno che non sia stato espressamente autorizzato. INSTITORE POTERI POTERE DI GESTIONE GENERALE, salvo procura ma DIVIETO DI ALIENARE O IPOTECARE BENI IMMOBILI, salvo procura e DIVIETO DI ATTI DI DISPOSIZIONE DELL’AZIENDA O DI SUA MODIFICAZIONE STRUTTURALE RAPPRESENTANZA PROCESSUALE ATTIVA E PASSIVA DISGIUNTAMENTE in caso di più institori, salvo procura OBBLIGHI OBBLIGO ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE OBBLIGO TENUTA SCRITTURE CONTABILI RESPONSABILITA' RESPONSABILITA' PERSONALE IN CASO DI OMESSA SPENDITA DEL NOME ◦ DIVIETO DI ATTI DI DISPOSIZIONE DELL’AZIENDA O DI SUA MODIFICAZIONE STRUTTURALE ◦ RAPPRESENTANZA PROCESSUALE ATTIVA E PASSIVA: l’institore può rappresentare in tribunale l’imprenditore per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa ◦OBBLIGO ALL’ISCRIZIONE E ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI: l’institore è obbligato insieme con l’imprenditore (se non procede l’imprenditore è tenuto l’institore) all’iscrizione e alla tenuta delle scritture contabili ◦RESPONSABILITA’ PERSONALE IN CASO SI OMESSA SPENDITA DEL NOME: l’institore deve dire che sta agendo in quella qualità e per conto dell’imprenditore, se omette questa informazione è obbligato personalmente. Se l’institore non spende il nome dell’imprenditore, il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa sarà poi una questione interna stabilire su chi debba ricadere il peso del debito. ⇨ PROCURATORE = RESPONSABILI DI AREA, cioè chi è preposto dal titolare a capo di un settore dell’impresa I procuratori non sono preposti all’intera impresa ma sono a capo di un settore. ◦ POTERE DI GESTIONE GENERALE: il procuratore può compiere atti pertinenti all’esercizio dell’impresa. Hanno un rapporto continuativo con l’imprenditore e il potere di compiere gli atti pertinenti al loro ruolo. ◦RESPONSABILITA’ PERSONALE IN CASO SI OMESSA SPENDITA DEL NOME: il procuratore deve dire che sta agendo in quella qualità e per conto dell’imprenditore, se omette questa informazione è obbligato personalmente. Il procuratore che agisca verso terzi senza spendere il nome dell’imprenditore risponde personalmente, ma il terzo non può agire contro il preponente laddove si tratti di atti pertinenti all’esercizio d’impresa. ⇨ COMMESSO = IMPIEGATI CHE HANNO RAPPORTI DIRETTI CON LA CLIENTELA E FUNZIONI DI CARATTERE MERAMENTE ESECUTIVO ◦ POTERI: ricevere reclami e dichiarazioni che riguardino l’esecuzione del contratto; chiedere provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore ◦ DIVIETI: esigere il prezzo delle merci delle quali non eseguano la consegna; concedere dilazioni o sconti, salvo procura; modificare le clausole dei contratti, salvo procura; esigere il prezzo se esiste un’apposita cassa; esigere il prezzo fuori dai locali, salvo procura o se consegnano quietanza firmata dall’imprenditore (es. il commesso che dà il pane non può esigere il prezzo, perché c’è la cassa che deve esigere il prezzo) PROCURATORE DISCIPLINA PREVISTA PER L'INSTITORE salvo RAPPRESENTANZA PROCESSUALE e OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DI TENUNA DELLE SCRITTURE CONTABILI POTERI •ricevere reclami e dichiarazioni che riguardino l’esecuzione del contratto; •chiedere provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore DIVIETI •esigere il prezzo delle merci delle quali non eseguano la consegna; •concedere dilazioni o sconti, salvo procura; •modificare le clausole dei contratti, salvo procura; •esigere il prezzo se esiste un’apposita cassa; •esigere il prezzo fuori dai locali, salvo procura o se consegnano quietanza firmata dall’imprenditore ② PROFILO DOCUMENTALE: SCRITTURE CONTABILI (ARTT.LI 22143 – 2220 CC) Le scritture contabili servono per tenere aggiornata la situazione patrimoniale e i singoli atti d’impresa, controllare l’andamento economico dell’attività, dare informazione ai terzi rispetto alla situazione aziendale… Le scritture contabili sono la rappresentazione dei movimenti economici. Tutti gli imprenditori hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili ad oggi non solo quello commerciale. Il legislatore non ha previsto un elenco tassativo di documenti che devono essere tenuti dall’imprenditore; infatti il legislatore ha preferito adottare una soluzione mista, ha indicato una serie di scritture che devono essere tenute obbligatoriamente e alla fine ha inserito un criterio aperto. Le scritture indicate dal codice civile però sono quelle richieste obbligatoriamente dal solo codice civile, poi ci sono leggi speciali che impongono all’imprenditore di determinate scritture ad altri fini, come il LIBRO MAGAZZINO che registra le entrate e le uscite delle merci, il LIBRO MASTRO, il LIBRO CASSA che registra le entrate e le uscite di denaro … ⇨ LIBRO GIORNALE = DOCUMENTO NEL QUALE VENGONO REGISTRATI CON CRITERIO CRONOLOGICO TUTTI I MOVIMENTI CONTABILI E’ importante che sia mantenuto l’ordine cronologico delle operazioni. L’imprenditore non deve segnare immediatamente tutte le operazioni ma deve mantenerle in ordine cronologico. Non è necessario un aggiornamento quotidiano. ⇨ LIBRO INVENTARIO = SCRITTURA CONTABILE CHE SEGUE UN CRITERIO SISTEMATICO PER CUI LE OPERAZIONI VENGONO RIPORTATE PER CATEGORIE Il libro inventario segue un criterio sistematico di organizzazione in categorie delle operazioni. Nel libro degli inventari ci sono elementi patrimoniali attivi o passivi sia dell’impresa sia estranei all’impresa. Il libro inventario viene redatto all’inizio e poi successivamente ogni anno a fine esercizio. ⇨ FASCICOLO DELLA CORRISPONDENZA COMMERCIALE ⇨ SCRITTURE CONTABILI RICHIESTE DALLA NATURA E DALLE DIMENSIONI SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE (ARTT.LI 2214 - 2220 CC) 1- LIBRO GIORNALE 2- LIBRO DEGLI INVENTARI 3- TUTTE LE ALTRE SCRITTURE CONTABILI CHE SIANO RICHIESTE DALLA NATURA E DALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA 4- PER CIASCUN AFFARE GLI ORIGINALI DELLE LETTERE, DEI TELEGRAMMI E DELLE FATTURE RICEVUTE 5- COPIE DELLE LETTERE, DEI TELEGRAMMI E DELLE FATTURE SPEDITE 2- CONCEZIONE ATOMISTICA Secondo i sostenitori di questa concezione l’azienda è una pluralità di beni collegati funzionalmente tra di loro. I sostenitori di questa teoria basano la loro tesi sul fatto che sotto il profilo giuridico l’azienda è un complesso di beni giuridicamente autonomi e sul fatto che l’azienda non può essere paragonata all’universalità di beni perché in forza dell’articolo 816 le universalità di beni sono un complesso di soli beni mobili, mentre l’azienda è un complesso di beni eterogenei, e che appartengono alla stessa persona, mentre l’imprenditore può vantare titoli differenti sui beni e non tutti possono appartenere a lui. Quando si verificano delle controversie è necessario considerare l’azienda come bene unico o come complesso di beni A SECONDA DELLE SITUAZIONI. In definitiva per risolver ei problemi spesso è stata utilizzata la concezione unitaria e sono state utilizzate le regole sulle universalità di beni (es. usucapione), ma tante altre volte si sono presi in considerazione i diritti su singoli beni. TRASFERIMENTO AZIENDA Per le imprese soggette a registrazione il trasferimento necessita la forma scritta ad probationem (altrimenti non sono richieste forme particolari) per cui bisogna redigere un atto pubblico o una scrittura privata che poi dovranno essere iscritti nel registro delle imprese. Se il trasferimento riguarda anche beni immobili allora è necessaria la forma scritta ab substantiam. → SUCCESSIONE NEI CONTRATTI (ART 2558 CC) Salvo diverso accordo l’acquirente subentra AUTOMATICAMENTE nei contratti commerciali stipulati per l’esercizio dell’impresa non aventi carattere personale. La cessione di diritto privato è diversa, non prevede automaticità. La successione automatica è una regola speciale del diritto commerciale. Nel diritto privato la cessione dei contratti prevede il consenso oltre che del cedente e del cessionario anche del terzo ceduto, nel diritto commerciale invece avviene tutto automaticame In questo caso il contraente ceduto può recedere dal contratto entro 3 mesi se sussiste una gusta causa. il contraente ceduto deve assumere informazioni sull’acquirente dell’azienda in modo veloce e giustificare il recesso. Solo se il contraente ceduto si adopera per tempo e dimostra una giusta causa allora può recedere dal contratto. La stessa disciplina non si applica ai contratti aventi carattere personale, per cui l’acquirente dovrà procedere con una pattuizione ad hoc. Per i contratti che hanno carattere personale occorre una pattuizione ad hoc. AZIENDA + CONTRATTI CONTRATTI NON AVENTI CARATTERE PERSONALE SUCCESSIONE AUTOMATICA SALVO DIRITTO DI RECESSO PER IL TERZO CONTRAENTE ENTRO 3 MESI PER GIUSTA CAUSA CONTRATTI AVENTI CARATTERE PERSONALE PATTUIZIONE AD HOC → SUCCESSIONE NEI CREDITI (ART 2559 CC) DEBITORE CEDUTO LIBERATO SE PAGA IN BUONA FEDE ALL’ALIENANTE Per crediti si intende delle posizioni aperte nate da fonti diverse da quelle contrattuali. Il compratore dell’azienda subentra nei crediti che la riguardano dalla data di iscrizione nel registro delle imprese senza bisogno di notifica ai singoli debitori ceduti. L’acquirente subentra nei crediti dell’azienda dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese (NOTIFICA COLLETTIVA). Ma se il debitore ceduto in buona fede paga l’alienante viene liberato altrimenti deve pagare l’acquirente. La cessione di diritto privato è diversa, non prevede efficacia a partire dall’iscrizione nel registro delle imprese. La successione efficace dall’iscrizione nel registro delle imprese è una regola speciale del diritto commerciale. Nel diritto privato la cessione dei crediti deve essere notificata al debitore ceduto. → SUCCESSIONE NEI DEBITI (ART 2560 CC) L’alienante continua a rispondere dei debiti salvo che i creditori abbiano acconsentito alla liberazione. Il debitore viene liberato solo in caso di CONSENSO del creditore ceduto. Per questa disciplina è prevista una DOPPIA TUTELA infatti nel trasferimento delle aziende commerciali risponde anche l’acquirente dei debiti quando questi risultano dai libri contabili obbligatori. → DIVIETO DI CONCORRENZA (ART 2557 CC) Chi aliena l’azienda deve astenersi per un periodo di 5 ANNI dopo il trasferimento dall’iniziare una nuova attività che sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta per l’OGGETTO, l’UBICAZIONE o ALTRE CIRCOSTANZE. Il legislatore ha previsto 3 parametri specifici e 1 generico la durata del divieto di concorrenza può essere ridotto dalle parti, mentre se il patto è stabilito per una durata superiore è riportato alla durata di 5 anni. Queste regole sono derogabili dalle parti e si applicano se queste non prevedono nulla. Queste regole si applicano anche quando si trasferisce solo un pezzo di azienda se il ramo di azienda è autonomo cioè se è un complesso di beni che consente l’esercizio dell’attività; tante volte si cerca di applicare la cessione di singoli beni per eludete queste norme. Il divieto si applica anche per le fattispecie che pur non realizzando una vera e propria vicenda translativa necessitino di tutela contro il pericolo di sviamento di clientela. ALIENANTE AZIENDA + CREDITI TRASFERIMENTO EFFICACE DALL'ISCRIZIONE NEL RI ACQUIRENTE ALIENANTE LIBERATO DAI DEBITI SOLO CON IL CONSENSO DEL CREDITORE CEDUTO AZIENDA + DEBITI (CREDITORE CEDUTO) ACQUIRENTE PER LE AZIENDE COMMERCIALI RISPONDE DEI DEBITI SE RISULTANO DAI LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI SOCIETA’ Il giurista ha definito anche la SOCIETA’. ART. 2247 C.C. – CONTRATTO DI SOCIETA’ “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili” Questa era una norma che, nel 1942, comprendeva tutte le società mentre ora l’evoluzione ha portato a superare questa nozione quasi completamente. ① CONTRATTO DI DUE O PIÙ PERSONE Questo concetto è superato in quanto, già dal 1993, esistono le SRL unipersonali e, dal 2003, le SPA unipersonali. Oggi, per alcune società, non è necessario essere state fondate su un contratto tra più persone. A questo si è arrivati perché il legislatore ha deciso di dare l’opportunità all’imprenditore individuale di godere del beneficio della responsabilità limitata, tipico delle società di capitali; permettendo la creazione di società capitali unipersonali (con un socio solo) che godono della responsabilità limitata. Questo soggetto risponde solo con il conferimento e non con il proprio patrimonio personale. ② CONFERISCONO BENI O SERVIZI Per diventare socio occorre apportare un conferimento. Secondo la nozione tradizionale non si diventa soci se non si esegue alcun conferimento. I conferimenti infatti rappresentano la base economica per lo sviluppo della società. Anche questa parte della norma oggi appare superato, infatti dal 2012 è possibile costituire SRL semplificata con 1€. Oggi però le SRL possono essere costituite anche solo con 1€. ③ ESERCIZIO IN COMUNE DI UN’ATTIVITÀ ECONOMICA (SCOPO MEZZO: l’esercizio dell’attività economica è il mezzo per arrivare alla divisione degli utili, cioè il fine) Si tratta di un contratto con comunione di scopo, i contraenti hanno uno scopo comune uguale per tutti, cioè lo svolgimento di un’attività economica. Anche questa parte della norma appare ormai superata, infatti possono esistere società unipersonali e quindi non per forza un esercizio in comune. ④ SCOPO DI DIVIDERNE GLI UTILI (SCOPO FINE: l’esercizio dell’attività economica è il mezzo per arrivare alla divisione degli utili, cioè il fine) Anche quest’ultima parte della norma oggi appare superata perché non tutte le società hanno come fine la divisione degli utili, un fine di lucro soggettivo, ma possono avere anche fini sociali e quindi destinare gli utili a soggetti diversi dai soci (l’impresa sociale nata nel 2006 ha come scopo la finalità dell’utilità sociale). TIPI DI SOCIETA’ I tipi di società che il nostro ordinamento prevede sono tassativi. Il legislatore ha previsto un elenco tassativo di società che ci fa capire che non possono esistere altre società al di fuori di quelle disciplinate dal codice civile e dunque non si possono costituire società atipiche. I soggetti con personalità giuridica sono soggetti di diritto formalmente distinti dai soci, per cui sono centri autonomi di imputazione. Questi soggetti hanno responsabilità patrimoniale perfetta. Alla personalità giuridica corrisponde autonomia patrimoniale perfetta. Gli enti dotati di personalità giuridica hanno autonomia patrimoniale perfetta, per cui delle obbligazioni dell’ente risponde solo l’ente stesso con il proprio patrimonio. La personalità giuridica, in diritto, indica caratteristica di quegli enti che rispondono delle proprie obbligazioni tramite il patrimonio dell'ente e non dei singoli associati, cioè quegli enti che godono di autonomia patrimoniale perfetta. DIFFERENZE TRA SOCIETA’ DI PERSONE E DI CAPITALI ⇨ IMPORTANZA SOCIO e ONFERIMENTO Nelle società di persone è più importante il socio come persone che il conferimento. In questo tipo di società è particolarmente accentuato il rilievo della persona del socio. Da questo discende che la quota che il socio possiede in società non è liberamente trasferibile e che la morte del socio non comporta necessariamente il trasferimento della partecipazione agli eredi Nelle società di capitali è più importante il conferimento del socio. Da questo discende che la partecipazione sociale è liberamente trasferibile e che la morte del socio comporta il trasferimento della partecipazione agli eredi. TIPI DI SOCIETA' SOCIETA' DI PERSONE ⇨ semplice autonomia patrimoniale ⇨ senza personalità giuridica SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE SOCIETA' DI CAPITALI ⇨ autonomia patrimoniale perfetta ⇨ con personalità giuridica SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI SOCIETA' DI PERSONE •più importante la persona del socio •assenza personalità giuridica •autonomia patrimoniale imperfetta •responsabilità illimitata •assenza organi •criteri diversi •società chiusa SOCIETA' DI CAPITALI •più importante il capitale del socio •presenza personalità giuridica •autonomia patrimoniale perfetta •responsabilità limitata •organizzaizone di tipo corporativo •principio maggioritario •partecipazione liberamente trasferibile ⇨ PERSONALITA’ GIURIDICA Le società di persone non hanno personalità giuridica, ma nonostante ciò hanno comunque un’autonomia patrimoniale di tipo semplice o imperfetta. Le società di capitali hanno personalità giuridica, quindi sono un soggetto di diritto formalmente distinto dai soci che ne fanno parte. ⇨ AUTONOMIA PATRIMONIALE L’autonomia patrimoniale è la separazione del patrimonio della società rispetto ai patrimoni dei soci. Può essere perfetta o imperfetta. Se è PERFETTA la società rappresenta un centro di imputazione autonomo per i rapporti giuridici patrimoniali, in sostanza per le obbligazioni dell’ente risponde solo l’ente stesso con il proprio patrimonio, quindi per le obbligazioni sociali i soci rispondono solo nel limite di quanto hanno conferito. Se è IMPERFETTA o SEMPLICE la società non rappresenta un centro di imputazione autonomo per i rapporti giuridici patrimoniali, in sostanza per le obbligazioni dell’ente non risponde solo l’ente stesso con il proprio patrimonio ma anche i soci con il proprio patrimonio personale e non solo nel limite di quanto confe La scissione dei patrimoni avviene quando la società acquista personalità giuridica cioè quando si iscrive al registro delle imprese. Quindi se la società è iscritta, per le obbligazioni sociali risponde prima il patrimonio della società e poi, nel caso non bastasse, in via sussidiaria rispondono anche i soci con il loro patrimonio personale; mentre se la società non è iscritta, per le obbligazioni sociali rispondono indifferentemente il patrimonio della società e il patrimonio personale dei soci, anche se vi è comunque una tutela nei confronti dei soci in quanto i creditori sociali non si possono avvalere direttamente sui patrimoni personali dei soci ma devono aggredire prima il patrimonio sociale. Se la società si iscrive il regime giuridico tutelerà maggiormente i soci, mentre se non si iscrive il regime giuridico tutelerà maggiormente i terzi Le società di persone hanno autonomia patrimoniale semplice, mentre le società di capitali hanno autonomia patrimoniale perfetta. ⇨ RESPONSABILITA’ Nelle società di persone per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio e anche i soci illimitatamente responsabili con il proprio patrimonio personale; mentre nelle società di capitali per le obbligazioni sociali risponde la società con il patrimonio sociale, mentre i soci godono del beneficio della responsabilità limitata (a ciò che hanno conferito). In entrambe le categorie si hanno delle eccezioni, le SPA e le SAPA. I soci delle società di persone hanno responsabilità illimitata, mentre i soci delle società di capitali hanno responsabilità limitata. Nelle società di persone per le obbligazioni che contrae la società rispondono anche i soci col proprio patrimonio, mente nelle società di capitali per le obbligazioni risponde la società solo col suo patrimonio ed eventualmente con quanto conferito dai soci. ⇨ ORGANIZZAIZONE Nelle società di persone non è prevista una organizzazione basata sulla presenza di organi. Utilizzando l’autonomia statutaria però, eventualmente e raramente, i soci potrebbero creare un’assemblea. Nelle società di capitali è necessaria la presenza di una pluralità di organi (organo deliberativo, organo esecutivo e organo di controllo) Dal 2003, nelle SRL non è più essenziale la presenza dell’assemblea per deliberare su alcune materie. Le società di persone hanno una struttura più semplice, quindi normalmente vengono utilizzate per imprese di piccole dimensioni; mentre le società di capitali sono molto più organizzate e quindi vengono utilizzate per le imprese di medio-grande dimensione. ⇨ CRITERI DI DECISIONE Il legislatore per le società di persone non prevede un determinato modo per prendere decisioni e dunque esistono diversi criteri. Però il codice, in riferimento ad alcune decisioni, stabilisce il tipo di consenso necessario, quindi può richiedere il consenso di tutti i soci o il consenso della maggioranza dei soci per teste o con riferimento al conferimento. Nelle società di capitali, invece si delibera a maggioranza calcolata sulla partecipazione al capitale sociale di ciascun socio. SOCIETA’ DI PERSONE Nel codice c’è una vasta sproporzione tra il numero di norme dedicate alla SS e il numero di norme dedicato alle altre società di persone. La società semplice, che è residuale perché svolge attività non commerciale quindi essenzialmente agricola, è disciplinata da molte più norme rispetto alla altre. E’ paradossale che ad una società che svolge attività non commerciale siano dedicate molte norme. Il legislatore ha costruito un meccanismo molto geometrico di rinvii a cascata. Il legislatore ha inserito nelle norme dedicate alle SS quasi tutti gli istituti che interessano tutte le società di persone e poi ha inserito dei rinvii per le SNC e per le SAS. Le SNC e le SAS seguono le norme delle SS se non iscritte. COSTITUZIONE La costituzione della società è affidata alla stipula del contratto sociale o dell’atto costitutivo, con il quale due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. La costituzione della SS è legata esclusivamente alla stipula del contratto sociale (o atto costitutivo). Nelle società semplici non sono previste forme speciali per cui è possibile costituire SS solo con l’accordo. Se il conferimento però richiede una forma particolare è necessario seguire questo tipo di forma. Il conferimento di un bene immobile richiede la forma scritta, quindi il contratto dovrà avere forma scritta. Se questo criterio non viene rispettato la società rimane valida, infatti per il principio di conservazione dell’ente sarà invalido solo in conferimento. L’invalidità non si riflette sull’intera società. SOCIETA' DI PERSONE SOCIETA' SEMPLICE ARTT.LI 2251 – 2290 C.C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (ART. 2293 C.C.) ARTT.LI 2291 – 2312 C.C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (ART. 2315 C.C.) ARTT.LI 2313 – 2324 C.C. SOCIETÀ SEMPLICE il contratto non è soggetto a forme spciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti il contratto di società è soggetto all'iscrizione presso il registro delle imprese, in una sezione speciale, con effetto di pubblicità legale COSTITUZIONE ATTO COSTITUTIVO: ART 2295 + 2316 CC PUBBLICAZIONE: ART 2296 CC MANCATA REGISTRAZIONE: ART 2297 + 2317 CC SEDI SECONDARIE: ART 2299 CC MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO: ART 2300 CC PARTECIPANTI ALLA SOCIETA’ DI PERSONE Alla società di persone possono partecipare sia le persone fisiche sia le persone giuridiche. Per quanto riguarda le persone fisiche queste possono partecipare anche se non hanno capacità di agire, infatti valgono le stesse regole previste per l’imprenditore, quindi gli incapaci possono continuare ad essere soci ma non possono costituire nuova società ad eccezione del minore emancipato. L’incapace (minorenne, interdetto, inabilitato, amministratore di sostegno) può solo continuare un’attività d’impresa già avviata previa autorizzazione del tribunale, mentre il minore emancipato può anche iniziarla previa autorizzazione del giudice. Il socio divenuto incapace però corre il rischio di essere escluso dalla società, perché al posto del socio incapace dovrebbe entrare in società un tutore estraneo e gli altri soci potrebbero non avere piacere a continuare l’attività con un soggetto estraneo o perché il socio divenuto incapace potrebbe rovinare l’immagine della società. La perdita di capacità di agire può essere una causa di esclusione del socio dalla società. Alla società di persone possono partecipare anche le persone giuridiche. Quindi possono esistere società di persone interamente costituite da società di capitali e di persone. → SOCIETA’ DI CAPITALI: ART 2361, COMMA 2 CC Le società di capitali possono diventare soci delle società di persone dal 2003 a condizione che rispettino 2 re Secondo l’articolo 2361 una società di capitali può diventare socia di una società di persone solo se viene deliberato dall’assemblea della società di capitali e se gli amministratori ne danno specifica informazione in una nota integrativa del bilancio. Inoltre l’articolo 111-duodecies afferma che se tutti i soci di una società di persone sono società di capitali, il bilancio delle società di persone deve essere redatto secondo le norme redatte per le società di capitali. E in questo caso l’amministratore della società di persone sarà un rappresentante legale di una delle società di capitali. SNC con RESPONSABILITA’ ILLIMITATA VERSO I TEZI i soci delle SPA non risponderanno mai con i propri patrimoni personali Le società di persone sono responsabili illimitatamente verso i terzi. Nel momento in cui più società di capitali diventino soci di una società di persone, i soci delle società di capitali ne rispondono solo con il capitale che hanno investito nella società di capitale e dunque la responsabilità illimitata significa i soci risponderanno delle obbligazioni sociali con tutto il patrimonio della società di capitali ma non il proprio. La SNC ha responsabilità illimitata rispetto al conferimento, non i suoi soci che restano soci a responsabilità limitata. → SOCIETA’ DI PERSONE: LACUNA Il legislatore, invece, non dice nulla sul fatto che sia possibile che una società di persone possa o meno essere composta da sole società di persone. Non si dice se è possibile che una società di persone diventi socia di un’altra società di persone. La dottrina è unanime nel sostenere che questa situazione sia possibile. Qualora si ponga questo tipo di situazione, essendo la società di persone responsabile illimitatamente verso i terzi, i terzi si potrebbero avvalere su tutte le società di persone e su tutti i soci che ne fanno parte. Delle obbligazioni sociali risponderà il patrimonio sociale della società di persone, il patrimonio sociale delle singole società di persone soci e i singoli patrimoni personali die soci. I terzi in questo caso sono più tutelati perché possono soddisfarsi con il patrimonio della società, delle società soci e dei patrimoni personali dei soci che hanno responsabilità illimitata. SNC con RESPONSABILITA’ ILLIMITATA VERSO I TEZI i soci delle SNC risponderanno anche con i propri patrimoni personali REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE 1- CAPACITA’ GIURIDICA 2- PERSONE GIURIDICHE (ART 2361 COMMA 2 CC) α SPA β SPA γ SPA δ SPA SNC α SNC β SNC γ SNC δ SNC SNC INVALIDITA’ DELLA SOCIETA’ DI PERSONE L’invalidità della società non deve essere confusa con l’invalidità che colpisce il rapporto del singolo socio. L’invalidità del singolo rapporto sociale di norma non blocca l’attività di tutta la società, per il principio di conservazione dell’ente. Il codice civile non disciplina l’invalidità delle società personali (si tratta di una lacuna) Non esiste una norma specifica sulla invalidità delle società di persone. Per questo si ritiene che si possano applicare le norme generali sulla invalidità dei contratti per le cause o per analogia l’articolo 2332 per gli effetti. La nullità e l’annullabilità, rispettivamente disciplinate agli articoli 1418 e 1425, sono due tipologie diverse di invalidità. Nullità e annullabilità sono molto diverse tra di loro; la nullità è una sanzione più grave rispetto all’annullabilità, a far valere la nullità è legittimato chiunque mentre a far valere l’annullabilità sono legittimati solo coloro che dimostrano di avere un interesse, la nullità è imprescrittibile mentre l’annullabilità si prescrive ed infine la nullità è insanabile mentre l’annullabilità può essere sanata con convalida. L’articolo 2332 afferma che la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti nel nome della società. In questo caso quindi si può parlare di una NULLITA’ SANABILE per il principio di conservazione dell’ente. In questo caso la nullità è creata apposta per la società, infatti è sanabile (la nullità di diritto privato è insanabile) e ha efficacia ex tunc (la nullità di diritto privato ha efficacia ex nunc) cioè non pregiudica gli atti che sono stati compiuti prima del compimento. Se avesse avuto efficacia ex nunc l’invalidità avrebbe comportato l’improduttività di qualsiasi effetto del contratto di società e ne sarebbero stati pregiudicati i terzi. La dottrina ritiene che per il principio di conservazione dell’ente, in caso di invalidità della società si possa applicare l’articolo 2332 pur non essendo una norma richiamata, perché questa disciplina è più tutelante sia per i creditori sia per la prosecuzione stessa dell’attività. I rapporti contrattuali intercorsi con i terzi mantengono la loro efficacia. INVALIDITA' DELLA SOCIETA' DI PERSONE non vi è una norma specifica ⇩ quale disciplina si applica? le norme generali sulla invalidità dei contratti ovvero per analogia l'articolo 2332 cc che dispone in merito alla nullità della SPA e che sancisce un PRINCIPIO DI INTANGIBILITA' DELL'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE SVOLTA CONFERIMENTI I conferimenti sono strettamente connessi alla fase iniziale perché i conferimenti sono necessari per costituire la società. I conferimenti costituiscono la base su cui poi si svilupperà la società. L’articolo 2247 dice che due o più persone con il contratto di società conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Tutti i soci si impegnano a fare un conferimento per costituire la società. L’atto costitutivo è il documento che riunisce tutti gli elementi essenziali per descrivere una determinata società ed è disciplinato dall’articolo 2295. Tra gli elementi che devono essere indicati in questo documento c’è anche il conferimento di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione degli stessi. Tra gli elementi che devono essere indicati nell’atto costitutivo c’è anche il conferimento di ciascun socio; ma questa previsione non è un elemento essenziale e quindi potrebbe non essere presente nell’atto costitutivo. Se non è stato previsto nulla, c’è una norma che supplisce a questa mancanza e ci dice come funzionano i conferimenti. In particolare se nell’atto costitutivo nulla è previsto con riguardo ai conferimenti si presume che i soci conferiscano in parti uguali quanto necessario. Si dice “quanto necessario” perché mentre nelle società di capitali è previsto un capitale minimo, nelle società di persone non è previsto. Per capire quanto è necessario, non essendoci scritto niente nel codice, si sono formate due teorie. Infatti c’è chi sostiene che il quantum necessario deve essere determinato al momento in cui la società si costituisce e c’è chi sostiene che il quantum necessario debba essere determinato man mano che la società si sviluppa, durante la sua attività. Probabilmente è da preferire il momento di costituzione perché è quello ove si fissano tutte le esigenze della società e quindi anche quanto i soci debbano conferire. Se i conferimenti sono indicati nell’atto costitutivo possono essere diversi tra di loro, mentre se non sono indicati si presumono identici in quantità e qualità. I conferimenti non devono essere tutti uguali, ogni socio può fare un conferimento in base alla propria capacità economica. Questo perché siamo in un contratto che non è a prestazioni corrispettive, per cui le prestazioni devono essere equivalenti, ma siamo in un contratto aperto in cui si può entrare e partecipare con una prestazione che non necessariamente deve essere uguale a quella degli altri. CONFERIMENTI (ARTT.LI 2253 - 2255 CC) il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale (art. 2253 cc) ⇩ PREVISIONE NON OBBLIGATORIA ⇩ NORMA SUPPLETTIVA: se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2253, comma 2 cc) CAPITALE (valore statico) = SOMMA CONFERIMENTI ESEGUITI DAI SOCI PATRIMONIO (valore dinamico) = SOMMA TRA ATTIVITA' E PASSIVITA' In caso di CONFERIMENTI DI BENI SENZA PRECISAZIONE DEL TITOLO: → BENI CONSUMABILI o DETERIORABILI: DISCIPLINA DELLA PROPRIETA’ Per il principio di conservazione del conferimento si presume che i beni consumabili o deteriorabili siano stati conferiti in proprietà e si applica questa disciplina. Seppure non precisato in caso di conferimento di beni consumabili o deteriorabili o di materie prime, per un principio di evidenza logica si ritiene che il conferimento sia avvenuto in proprietà e si applica tutta la disciplina prevista. → BENE IMMOBILE SENZA ATTO SCRITTO: DISCIPLINA DEL GODIMENTO INFRA-NOVENNALE Per il principio di conservazione del conferimento si presume che i beni immobili conferiti senza atto scritto siano stati conferiti in godimento infra-novennale e si applica questa disciplina. Al fine di preservare il conferimento si ritiene che sia in godimento sotto i 9 anni perché questa disciplina non prevede la forma scritta. Si ricorre a queste presunzione per il PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL CONFERIMENTO, che deriva dal principio di conservazione dell’ente secondo il quale l’invalidità del singolo rapporto sociale non produce effetti sull’intero rapporto societario. ⇨ PRESTAZIONI D’OPERA E DI SERVIZI Nelle società di persone, al contrario di quello che avviene nelle società di capitali, i soci possono conferire anche prestazioni d’opera e di servizi. Il conferimento di una prestazione d’opera è particolare perché non è consentito nelle società per azioni perché la tutela del capitale è forte e il conferimento non è semplice da valutare. I soci che conferiscono prestazioni d’opera e di servizi, cioè la loro attività lavorativa si definiscono SOCI D’OPERA. Il socio d’opera corre molti più rischi rispetto agli altri soci. In particolare il socio d’opera rischia di non vedere remunerata la propria attività lavorativa (rischia di non partecipare alla ripartizione degli utili partecipando alla ripartizione in maniera residuale solo dopo che siano stati soddisfatti gli altri soci) e rischia di essere escluso dalla società nel caso di sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera promessa. Inoltre c’è anche il rischio che a questo socio particolare non si applichino le garanzie dei lavoratori dipendenti. Questo tipo di conferimento infatti potrebbe servire a mascherare un rapporto di lavoro subordinato ed essere utilizzato per eludere la disciplina contributiva e previdenziale. Gli unici casi in cui si può parlare di socio d’opera è quando nel contratto ci sia una volontà inequivocabile. Laddove ci siano elementi che fanno propendere per una simulazione, la giurisprudenza tende ad applicare la disciplina a tutela del lavoratore. Il problema di questo tipo di conferimento inoltre è legato anche alla valutazione, infatti laddove non venga fatto nel contratto sociale o nell’atto costitutivo è fissata dal giudice secondo equità. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E ALLE PERDITE Nel momento in cui si partecipa alla società si partecipa anche all’andamento positivo o negativo della società, cioè agli utili o alle perdite. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E ALLE PERDITE le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite di norma sono stabilite nel contratto sociale o atto costitutivo (art 2295 n 6 cc) ⇩ PREVISIONE NON OBBLIGATORIA ⇩ NORMA SUPPLETTIVA: diversamente si presumono proporzionali ai conferimenti (art 2263, comma 1 cc) se il contratto determina solo la parte di ciascun socio nei guadagni nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite (art 2263, comma 3, cc) SOCIO D'OPERA: la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto è fissata dal giudice secondo equità (art. 2263, comma 2 cc) nella determinazione statutaria della partecipazione aglu utili e alle perdite vi è un limite, cio il DIVIETO DI PATTO LEONINO (art 2265) per cui è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite Nell’atto costitutivo potremmo trovare indicata la parte che spetta a ciascun socio nei guadagni e nelle perdite, ma anche questa informazione non è essenziale. Nell’atto costitutivo è possibile stabilire che a fronte di un determinato conferimento i soci partecipino in maniera non proporzionale agli utili e alle perdite. Non è detto che vi sia una perfetta corrispondenza tra conferimento e partecipazione agli utili e alle perdite. Quanto meglio riesce a contrattare il socio potrebbe ottenere una maggiore partecipazione agli utili e una minore nelle perdite, senza rispettare alcuna proporzione. Se l’atto costitutivo non prevede nulla, invece si presume che la partecipazione agli utili e alle perdite sia proporzionale al conferimento. La partecipazione agli utili e alle perdite se definita nell’atto costitutivo può non essere proporzionale ai conferimenti, mentre se non è indicato nulla si presume proporzionale. Insomma il legislatore ha creato un meccanismo complesso che viene definito di scatole cinesi. Infatti se nulla è previsto con riguardo ai conferimenti dobbiamo ritenere che i conferimenti siano tutti uguali e che i soci partecipino in misura proporzionale (quindi uguale) agli utili e alle perdite. Si tratta di un meccanismo perfettamente geometrico che si basa sulla regola principale per cui se non ci sono informazioni nell’atto costitutivo si applicano norme suppletive. Le norme suppletive sono molto importanti nelle società di persone perché non sono molto strutturate e non è necessario l’atto costitutivo infatti le società di persone possono essere società di fatto. Infine, sempre per una norma suppletiva, se il contratto determina solo la partecipazione agli utili si presume che allo stesso modo il socio debba partecipare alle perdite. Per quanto riguarda il socio d’opera, se la parte a lui spettante non è determinata dal contratto è fissata dal giudice secondo equità. La partecipazione può non essere proporzionale, però c’è un limite, il PATTO LEONINO un patto per cui si esclude totalmente un socio dalle partecipazioni o agli utili o alle perdite. Questo patto si chiama leonino perché richiama l’immagine del leone che è il più potente degli altri animali. Questo patto non è valido perché metterebbe un socio in una posizione di soccombenza totale. La nullità colpisce il patto e non la partecipazione o il contratto sociale. Normalmente non accade mai che un socio venga totalmente escluso dalla partecipazione agli utili o alle perdite, però la giurisprudenza ha spesso allargato questo divieto a casi in cui la partecipazione è così tanto alta o bassa da ricadere in questa norma. La giurisprudenza ha dato un’interpretazione sostanziale (non letterale) per cui qualsiasi patto che si avvicini a questo è comunque da considerarsi nullo. Questo divieto si applica anche a situazioni in cui un socio sostanzialmente è escluso. Il divieto di patto leonino è una disciplina trans-tipica, che si applica a tutte le società in maniera trasversale. Il diritto agli utili sorge nelle SS con l’approvazione del rendiconto, mentre nelle SNC e nelle SAS con l’approvazione del bilancio; salva diversa pattuizione. Il diritto agli utili sorge nel momento in cui viene approvato il rendiconto o il bilancio, salva diversa pattuizione, non occorre un ulteriore decisione il diritto agli utili sorge automaticamente (al contrario nelle società di capitali occorre un ulteriore decisione) DIRITTO AGLI UTILI SS APPROVAZIONE RENDICONTO SNC e SAS APPROVAZIONE BILANCIO CREDITORE PARTICOLARE Il creditore particolare è colui che vanta un credito solo verso il singolo socio, al contrario del creditore sociale che vanta un credito nei confronti dell’intera società. Il creditore sociale non può pretendere di aggredire il patrimonio sociale, infatti si dice che il patrimonio sociale è insensibile alle obbligazioni personali dei soci. Inoltre vige anche un divieto di compensazione, per cui seppure il creditore personale avesse un debito nei confronti della società, le due somme non possono essere compensate perché i rapporti sono su due piani differenti. Il creditore particolare del socio può essere guardato nell’ottica della società perché il socio nel suo patrimonio ha la quota in società e questa sua quota potrebbe soddisfare il creditore personale. Nelle società regolari e irregolari ugualmente il creditore personale può far valere i suoi diritti sugli utili che spettano al creditore e può compiere atti conservativi. In entrambi i tipi di società il creditore personale può cercare di recuperare il suo credito attraverso la riscossione degli utili e può compiere atti conservativi. La disciplina cambia poi per la richiesta di liquidazione perché cambia la tutela infatti nelle società regolari è più tutelato il terzo mentre nelle SS e nelle società irregolari è più tutelato il creditore. Nelle società regolari il creditore non può chiedere la liquidazione della quota finchè dura la società; ma può solo compiere atti conservativi e riscuotere gli utili in attesa di arrivare alla scadenza. In queste società quando si arriva alla scadenza possono profilarsi due situazioni problematiche, cioè la proroga tacita e la proroga espressa. Se invece la scadenza non si proroga il creditore può chiedere la liquidazione della quota del socio. In caso di proroga tacita, cioè se i soci tacitamente decidono di prorogare la società questa diventa indeterminata, il creditore può chiedere la liquidazione del suo creditore provando che gli altri beni sono insufficienti a soddisfare il credito. In questo caso la società diventa a tempo indeterminato e il creditore personale può chiedere la liquidazione della quota. In caso di proroga espressa, cioè se i soci alla scadenza espressamente decidono di prorogare il termine e modificano l’atto costitutivo prevedendo una nuova scadenza, il creditore deve fare opposizione alla proroga entro 3 mesi dalla iscrizione nel registro delle imprese (se perde questo termine perde l’occasione per essere liquidato) e se la sua richiesta viene accolta dal giudice la società entro 3 mesi deve liquidare la quota del socio. Il creditore quindi deve agire velocemente perché questo tipo di società tutela di più il socio. CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO il patrimonio sociale è insensibile alle obbligazioni personali dei soci ART. 2271: DIVIETO DI COMPENSAZIONE CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO SNC REGOLARI (ARTT.LI 2270, COMMA 1; 2305; 2307 CC) può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore può compiere atti conservatrivi sulla quota fino alla scadenza della società: NON può chiedere la liquidazione della quota alla scadenza della società (art 2307 cc) → proroga tacita = liquidazione quota → proroga espressa = opposizione SS e SNC IRREGOLARI (ART 2270, COMMA 1 e 2) può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore può compiere atti conservatrivi sulla quota può chiedere la liquidazione in qualsiasi tempo della quota (liquidata al netto dei debiti sociali), provando che gli altri beni sono insufficienti a soddisfare il credito Nelle SS e nelle società irregolari, invece, il creditore può richiedere la liquidazione in qualsiasi tempo, provando che gli altri beni sono insufficienti a soddisfare il credito e anche in questo caso la società deve procedere alla liquidazione entro 3 mesi. AMMINISTRAZIONE Per amministrazione si intende la gestione della società. Il potere di gestione è il potere più importante nell’ambito di una società; è il potere di condurre l’impresa, di decidere le attività e le operazioni necessarie al fine di perseguire gli obiettivi imprenditoriali. Gli amministratori, quindi, si occupano di prendere le decisioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi imprenditoriali. Gli amministratori hanno il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Talvolta nelle società di persone è difficile distinguere gli amministratori dai soci perché di norma alla responsabilità illimitata segue un potere di gestione (di norma il socio si espone con responsabilità illimitata solo se ha un potere di gestione) e in questo caso tutti i soci hanno una responsabilità illimitata. Sicuramente questa distinzione è più semplice nelle SAS in cui gli amministratori sono solo gli accomandatari. ⇨ AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA (ART 2257 CC): MODELLO LEGALE Nelle società di persone, se non diversamente previsto, tutti i soci sono amministratori. E in particolare ogni socio è amministratore disgiuntamente dagli altri, cioè ciascun amministratore può assumere qualunque decisione senza il consenso degli altri. Si tratta di una norma suppletiva che supplisce all’assenza di una diversa pattuizione, quindi può essere previsto anche diversamente. Ciascun socio però ha diritto di veto, ciascun socio ha la possibilità di opporsi all’operazione che un altro amministratore voglia compiere prima che sia compiuta però. Una volta che un socio sia riuscito a procedere con un diritto di veto tempestivo, sull’opposizione decidono tutti i soci (non solo gli amministratori) secondo maggioranza. Tutti i soci devono prendere una decisione rispetto al veto. Se l’opposizione è respinta l’amministratore però non ha l’obbligo di concludere l’operazione Se nell’atto non c’è scritto nulla, tutti i soci sono amministratori disgiunti e tutti hanno la possibilità di veto sulle decisioni degli altri prima che l’atto sia compiuto, su cui decide la maggioranza dei soci. L’amministrazione disgiuntiva nasce al tempo dei mercanti per esigenze dell’epoca. Molto tempo fa le società erano costituite da due soggetti, uno che stava a casa e finanziava ed un altro che provvedeva alla vendita in giro per il mondo. Questi due soggetti, all’epoca, non avendo la possibilità di sentirsi velocemente applicavano questo meccanismo di amministrazione disgiuntiva. Questo meccanismo infatti ha il grande vantaggio della velocità ma può avere anche grossi svantaggi perché può mancare il coordinamento necessario al buon funzionamento della società o accadere che un socio possa prendere decisioni a proprio vantaggio e a svantaggio degli altri. Tale rischio probabilmente è solo teorico perché nella realtà gli amministratori soprattutto delle società di persone operano a stretto contatto e perché condividendo lo stesso fine sono tutti interessati al raggiungimento dello stesso obiettivo. Alla base di questo modello è necessaria una grande fiducia tra i soci, perché spesso, nonostante i mezzi di comunicazione siano molto più veloci, i soci vengono a conoscenza dell’operazione soltanto dopo che è stata compiuta (vanificando così il potere di veto). ogni socio è amministratore disgiuntamente dagli altri (NORMA SUPPLETIVA) SALVA DIVERSA PATTUIZIONE: CONGIUNTA ALL’UNANIMITA’ o A MAGGIORANZA CORRETTIVO: diritto di veto o di opposizione ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere prima che sia compiuta sull'opposizione decide la maggioranza dei soci determinata secondola parte attribuita a ciascun socio negli utili → NOMINA e REVOCA (ART 2259 CC) Non ci sono norme che parlano della nomina degli amministratori, i sistemi di nomina degli amministratori vengono ricavati dalla norma di revoca. La nomina non è essenziale (se non viene nominato nessuno tutti i soci sono amministratori) ma può avvenire tramite contratto sociale (se nominato da subito) o tramite atto separato (se nominato successivamente). La differenza fondamentale tra la nomina tramite atto costitutivo e nomina tramite atto separato consiste nella revoca. Essa infatti sarà diversa a seconda del tipo di nomina. L’amministratore nominato tramite contratto sociale può essere revocato solo se ricorre giusta causa. Affinchè l’amministratore possa essere revocato occorre che ricorra giusta causa, perché è stata una scelta importante voluta da tutti i soci e proprio per questo è necessaria una giusta causa. Per giusta causa si intende un motivo legato ad un inadempimento degli amministratori. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio (ci sono situazioni che rendono impossibili la decisione di revoca, come il caso di una società con 2 soci), si parlerà di REVOCA GIUDIZIALE. Al contrario la revoca dell’amministratore nominato con atto separato segue la disciplina del mandato. Il mandato può essere sempre revocato, può essere revocato a piacere, cioè non occorre che ricorra una giusta causa. Quindi è più facile revocare un amministratore nominato con atto separato che con contratto sociale. In entrambi casi però è sempre necessario il consenso di tutti, l’unanimità (con esclusione del voto del revocando, che non avrebbe senso considerare). La perdita di titolo di amministratore se si è anche soci non comporta l’esclusione. La revoca dell’incarico di amministratore non ha alcun riflesso sulla posizione del socio che quindi continuerà a conservare la propria partecipazione sociale; mentre non vale il contrario (nelle SS e nelle SNC l’amministrazione può essere affidata solo ai soci, quindi l’eventuale esclusione comporterà automaticamente anche la decadenza dalla funzione di amministratore) → DURATA Se l’amministratore è stato nominato, rimarrà tale a tempo indeterminato a meno che non sopraggiunga una normale causa di cessazione del rapporto o a meno che non sia stato previsto un termine di scadenza. → REQUISITI: CAPACITA’ DI AGIRE Per essere amministratori è necessario avere la capacità di agire. Un incapace non può diventare amministratore, infatti, occorre la capacità di agire per svolgere l’attività di gestione. 1- PROBLEMA DELL’AMMINISTRATORE ESTRANEO In alcune società (SS) potrebbe esistere anche un solo amministratore estraneo, non socio. Se si nomina un amministratore non socio però si profila il pericolo che questa nomina sia una scorciatoia per eludere la responsabilità illimitata. Questo pericolo sicuramente non si corre né nelle SNC dove tutti i soci rispondono illimitatamente né nelle SAS in cui gli amministratori sono sempre i soci accomandatari. Il problema si potrebbe profilare solo nelle SS perché in queste società si può limitare la responsabilità di alcuni soci con un patto. Se i soci limitano la propria responsabilità e nominano un amministratore estraneo si può eludere la responsabilità illimitata. Questo problema non è stato ancora risolto. 2- AMMINISTRATORE e CAPACITA’ GIURIDICA Nelle società di persone può diventare amministratore anche una società di capitali. I soci di una società di persona possono esse anche tutti società di capitali. In questi casi le società di capitali devono nominare un proprio rappresentante. L’amministratore, in questo caso, è un rappresentante organico di un socio. → DOVERI (ART. 2302, 2296 CC) I doveri degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Gli amministratori hanno sia doveri indicati specificatamente, come quelli di tenere le scritture contabili, di redigere il bilancio e compiere adempimenti pubblicitari sia altri doveri non espressamente previsti, come quello di comportarsi con diligenza tecnica del buon amministratore. → DIRITTI, OBBLIGHI e RESPONSABILITA’ (ART. 2260 CC + ART 2086, COMMA 2) I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Il mandatario deve comportarsi secondo la diligenza del buon padre di famiglia; tuttavia la diligenza del buon padre di famiglia potrebbe essere un po’poco e sarebbe meglio richiedere una diligenza più qualificata, professionale e tecnica (diligenza del buon amministratore). Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti; tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa. Se gli amministratori dimostrano di non aver partecipato all’atto (spesso si tratta di una prova facile come nel caso di amministrazione disgiunta, ma può essere anche molto difficile infatti in caso di amministrazione congiunta saranno colpevoli anche gli amministratori che hanno contribuito a prendere la decisione) questi possono essere considerati non responsabili. Se non si riesce a dare questa prova sono considerati tutti responsabili. Gli amministratori hanno l’obbligo di costituire gli assetti… → REMUNERAZIONE Se i soci sono tutti amministratori, non sussiste alcun diritto al compenso; invece se solo uno o alcuni dei soci sono amministratori questi possono pretendere di essere remunerati a meno che non si dimostri la ricezione di una percentuale maggiorata di utili a titolo di remunerazione. → RAPPRESENTANZA (ART 2266; 2297 comma 2(snc irregolare e società di fatto) ; 229 n 3 + 2298 (snc regolare) CC) Bisogna distinguere tra amministrazione interna (gestione della società) e amministrazione esterna (rappresentanza); chi ha l’amministrazione interna cioè il potere di gestire la società, non è detto che abbia anche l’amministrazione esterna (o rappresentanza), cioè il potere di rappresentare la società. La società ha bisogno di un rappresentante, acquista diritti ed assume obbligazioni (rappresentanza sostanziale) e sta in giudizio (rappresentanza processuale) mediante chi ne ha rappresentanza. La sola gestione della società non consente anche di manifestare verso i terzi tale volontà. La società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza. Se non è previsto nulla tutti i soci sono amministratori e hanno poteri di rappresentanza generale nei limiti dell’oggetto sociale. Anche in questo caso quindi il legislatore ha previsto un meccanismo di scatole cinesi. In assenza di indicazioni gli amministratori si occupano sia della gestione che della rappresentanza; infatti la rappresentanza segue l’amministrazione, se non viene previsto nulla si presume che l’amministrazione sia disgiunta e di conseguenza anche la rappresentanza sarà disgiunta. Se la rappresentanza è disgiunta, ogni amministratore può da solo stipulare atti in nome della società. Se la rappresentanza è congiunta, per porre in essere un atto con un terzo occorrerà la firma congiunta dei rappresentanti. Se la rappresentanza è disgiunta tutti gli amministratori devono partecipare alla stipulazione dell’atto. Se non è previsto nulla rispetto alla rappresentanza, si presume che questa segua il modello dell’amministrazione; ma i soci hanno la possibilità di regolare in maniera diversa questi due poteri. Non è necessario che amministratori e rappresentanti coincidano, nelle società di persone è frequente ma non è necessario; il potere di rappresentanza può essere litato soltanto ad alcuni fra gli amministratori. Inoltre i soci possono fissare particolari modalità di esercizio per le operazioni di maggior delicatezza o ancora precludere agli amministratori di compiere alcune operazioni piuttosto che altre. Queste limitazioni producono effetti solo a determinate condizioni. Per le SNC e SAS IRREGOLARI si presume che ciascun socio che agisca per la società abbia la rappresentanza sociale, salvo la società dimostri che il socio ne era a conoscenza. Per le SNC e SAS regolari vige il principio della pubblicità con efficacia dichiarativa, per cui le limitazioni ai poteri di rappresentanza devono essere iscritte nel registro delle imprese e solo d quel momento sono opponibili a tutti, mentre se non sono state iscritte nono sono opponibili ai terzi a meno che la società provi che il terzo ne era effettivamente a conoscenza. Questa regola vale anche per le SS con oggetto agricolo, mentre per le altre è necessario che le limitazioni vengano pubblicizzate con mezzi idonei. → DIVIETO DI CONCORRENZA (ART. 2301 CC) Il socio non può svolgere o partecipare come socio illimitatamente responsabile un’attività in concorrenza salvo vi sia consenso dei soci altrimenti deve risarcire il danno. Non serve invece il consenso in caso di partecipazione limitata. I soci attraverso un consenso espresso possono consentire al socio di svolgere o partecipare anche un’attività concorrente. Il consenso si presume se questa condizione era antecedente alla formazione della società e gli altri ne erano a conoscenza. Il divieto di concorrenza è valido sia per gli amministratori che per i soci. La disciplina riservata agli amministratori spesso richiama quella del mandato perché molto tempo fa gli amministratori erano mandatari dei soci. Oggi questa visione è stata superata e non si deve cadere nel facile equivoco di confondere il mandato con il rapporto che intercorre tra amministratore e società, infatti questo rapporto è un rapporto giuridico di natura contrattuale più complesso. SOCI NON AMMINISTRATORI Nelle società di persone se nell’atto costitutivo non è previsto nulla chi è socio è anche amministratore; ma non sempre è così possono esistere anche soci non amministratori, è possibile che il contratto sociale riservi l’amministrazione solamente ad alcuni soci. I soci non amministratori hanno DIRITTO AL CONTROLLO SULLA GESTIONE. I soci non amministratori di una società di persone sono dei soci che rispondono illimitatamente e che a fronte di questa responsabilità non hanno il potere di gestione, riservato agli amministratori. Per questo il legislatore ha pensato di dare loro dei poteri penetranti, di controllo sulla gestione. ⇨ DIRITTO DI INFORMAZIONE (DIRITTO DI AVERE NOTIZIA SULLO SVOLGIMENTO DEGLI AFFARI SOCIALI) I soci non amministratori hanno diritto di chiedere agli amministratori ogni informazione a loro utile in relazione all’andamento allo svolgimento degli affari sociali. ⇨ DIRITTO DI CONSULTARE I DOCUMENTI RELATIVI ALL’AMMINISTRAZIONE I soci non amministratori hanno diritto di consultare i libri contabili ma non solo. Possono consultare qualsiasi documento relativo alla gestione, come anche le consulenze richieste a terzi. ⇨ DIRITTO DI OTTENERE IL RENDICONTO quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti ovvero al termine di ogni anno I soci non amministratori hanno il diritto, al momento della chiusura dell’esercizio sociale di visionare il rendiconto o bilancio. Tutto ciò consente ai soci non amministratori di essere sempre al corrente sull’andamento della società e sulle operazioni compiute e da compiere, in modo da poter reagire in caso di mala gestione. Anche per i soci non amministratori vale il DIVIETO DI CONCORRENZA. prevede che gli eredi diventano soci automaticamente con l’accettazione dell’eredità; in questo caso quindi i soci si impegnano a continuare con gli eredi e gli eredi diventano automaticamente soci nel momento in cui decidono di accettare l’eredità. Se l’erede non vuole diventare socio, quindi, deve rinunciare all’eredità. Queste clausole sono problematiche per la dottrina perché in contrasto con il divieto di patti successori. ② RECESSO DEL SOCIO (ART 2285 CC) In questo caso lo scioglimento deriva a seguito di un atto volontario del socio che decide di uscire dalla socie 1- SEMPRE (solo in caso di società a tempo indeterminato o oltre la vita del socio) o PER GIUSTA CAUSA: La disciplina del recesso del socio cambia a seconda che la società sia stata contratta a tempo indeterminato (o quando la società viene prorogata senza fissare un nuovo termine o in caso di proroga tacita) o per tutta la vita di un socio oppure sia stata contratta a tempo determinato. C’è questa differenza perché non si può rimanere legati ad un contratto a tempo indeterminato. Se la società è a tempo indeterminato il socio non potendo rimanere vincolato a vita può recedere sempre senza dare alcun preavviso. Se il contratto è a tempo indeterminato, i soci possono recedere sempre ma previo preavviso di 3 mesi oppure quando si verifica una giusta causa senza alcun preavviso. Se il contratto è a tempo determinato, invece, i soci possono recedere solo per giusta causa senza che sia necessario un preavviso. Se è necessario il preavviso di 3 mesi, il recesso sarà efficacie solo decorso il termine e non subito; questo è molto importante perché cambia per il calcolo della liquidazione, infatti la valutazione viene fatta nel momento effettivo di recesso. 2- DELIBERE DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE e SCISSIONE La trasformazione, la fusione e la scissione sono operazioni straordinarie che cambiano la società. La trasformazione consiste nel cambiamento da società di persone a società di capitali o viceversa, la fusione consiste nell’unione di due società in una unica e la scissione consiste nella divisione di un’unica società in due società distinte. 3- CAUSE DI RECESSO CONVENZIONALI I soci possono recedere senza preavviso anche per altre cause previste nell’atto costitutivo. RECESSO DEL SOCIO quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di un socio: SEMPRE, MA CON PREAVVISO DI 3 MESI oppure PER GIUSTA CAUSA, SENZA PREAVVISO quando la società è contratta a tempo determinato: PER GIUSTA CAUSA, SENZA PREAVVISO se NON ha partecipato alle delibere di TRASFORMAZIONE, FUSIONE e SCISSIONE nelle ipotesi di RECESSO CONVENZIONALE ③ ESCLUSIONE DEL SOCIO (ART 2286 CC) In questo caso lo scioglimento deriva a seguito di un atto volontario della società che decide di voler escludere il socio (ESCLUSIONE FACOLTATIVA) o a seguito dell’applicazione della legge (ESCLUSIONE DI DIRITTO). ⇨ ESCLUSIONE FACOLTATIVA L’esclusione è facoltativa perché il legislatore dice “può essere escluso”. L’esclusione facoltativa non è del tutto libera e discrezionale, il legislatore prevede delle ipotesi. 1- GRAVI INADEMPIMENTI: ipotesi in cui il socio è inadempiente nei confronti della società (come obbligo di eseguire il conferimento promesso, divieto di concorrenza, vincolo dei beni sociali…) 2- INTERDIZIONE, INABILITAZIONE o INTERDIZIONE, ANCHE TEMPORANEA, DAI PUBBLICI UFFICI: ipotesi in cui il socio debba essere rappresentato da un altro soggetto (siamo in una società dove sono importanti i rapporti tra le persone, quindi il socio può essere escluso per evitare l’entrata in società di persone estranee) oppure per salvare l’immagine della società 3- IMPOSSIBILITA’ DI ADEMPIERE IL CONFERIMENTO PROMESSO: in questa ipotesi rientrano 3 situazioni differenti; quando il socio ha promesso di conferire la propria opera, ma non può più farlo, perché non può più svolgere quell’attività per sopravvenuta impossibilità, quando il socio ha conferito in godimento un bene e questo è perito per causa non imputabile agli amministratori (se fosse stato conferito in proprietà questa ipotesi di esclusione non si verificava perché il rischio di perimento del bene è in capo alla società) e quando il socio conferisce un bene in proprietà ma questo perisce prima che la proprietà sia passata alla società. L’esclusione deve essere decisa a MAGGIORANZA PER TESTE, non computandosi nel numero il socio da escludere. Si tratta di un caso particolare, infatti la maggioranza calcolata per teste non è molto usata. Probabilmente il legislatore ha preferito utilizzare questo meccanismo perché è una scelta più legata alla persona che alla partecipazione agli utili. Il legislatore non fa espressamente riferimento alla maggioranza per teste ma si limita a dire che non si deve computare l’escludendo. ESCLUSIONE DEL SOCIO FACOLTATIVA (ARTT.LI 2286 e 2287 CC) DI DIRITTO (ART 2288 CC) ⇩ cause differenti procedimento differente ESCLUSIONE FACOLTATIVA CAUSE 1- gravi inadempimenti 2- interdizione, inabilitazione o interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici 3- impossibilità di adempiere il conferimento promesso PROCEDIMENTO deliberata a maggioranza per teste efficace decorsi 30 giorni dalla comunicazione al socio il socio "escludendo" può fare opposizione davanti al tribunale che può sospendere l'esecuzione se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è domandata al tribunale su domanda dell'altro ESCLUSIONE DI DIRITTO CAUSE 1- dichiarazione di fallimento (liquidazione giudiziale) del socio 2- liquidazione della quota da parte del creditore particolare PROCEDIMENTO al verificarsi di uno di questi eventi l'esclusione opera ex lege Solo quando la società è formata da due soci e quindi non può esser presa una decisione a maggioranza, l’esclusione di un socio è domandata al tribunale dall’altro. La decisione è efficace decorsi 30 GIORNI dalla comunicazione al socio. La decisione, quindi, deve essere comunicata al socio e sarà efficacie solo decorsi 30 giorni dalla comunicazione. L’efficacia non è immediata, si consente al socio escluso la possibilità di fare opposizione al tribunale. Il socio escluso ha la POSSIBILITÀ DI OPPORSI alla decisione davanti al tribunale prima che la decisione diventi efficace. ⇨ ESCLUSIONE DI DIRITTO L’esclusione di diritto, invece, opera ex lege e non dipende dalla volontà dei soci. 1- DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) DEL SOCIO: Ciascun socio può svolgere un’altra attività. Se il socio viene dichiarato fallito per un’attività diversa, questo viene di diritto escluso dalla società. Il fallimento di un’attività diversa da quella della società, può provocare di diritto l’esclusione dalla società. 2- LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DA PARTE DEL CREDITORE PARTICOLARE (ART 2270, 2273 CC): ipotesi in cui il creditore particolare di un socio abbia chiesto ed ottenuto la soddisfazione dei suoi crediti tramite la liquidazione della quota Al verificarsi di questi eventi l’esclusione opera ex lege, automaticamente. ⇒ LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA Al verificarsi di questi eventi scatta il diritto alla liquidazione per il socio o per i suoi eredi. Il socio uscente o i suoi eredi hanno il diritto di essere liquidati. Se il singolo rapporto sociale si scioglie, il socio uscente o i suoi eredi hanno diritto solo ad una somma di denaro dello stesso VALORE DELLA QUOTA. In particolare anche se il socio ha conferito beni in natura, questo avrà diritto solo ad una somma di denaro che dello stesso valore della quota. Il socio che ha conferito beni in natura non può pretenderne la restituzione. Il socio che ha conferito un bene in proprietà o in godimento verrà liquidato facendo riferimento al valore che il bene ha ancora per la società. Il valore della quota viene calcolato secondo la SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ nel giorno in cui lo scioglimento diventa efficace (non sempre quando si verifica l’evento) Per questo il socio partecipa ai risultati positivi o negativi delle operazioni in corso nel giorno in cui diventa efficacie lo scioglimento. La quota deve essere liquidata entro 6 MESI dal giorno in cui lo scioglimento è diventato efficace. Per il creditore particolare il termine è dimezzato a 3 mesi; si tratta di un’eccezione. Il socio uscente o i suoi eredi sono responsabili per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui diviene efficacie lo scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi, altrimenti non è opponibile. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA AL SOCIO USCENTE O AI SUOI EREDI (ART 2289 CC) diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota (anche in caso di conferimenti di beni) la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento e se vi sono operazioni in corso il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro 6 mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto (ma in 3 mesi per la liquidazione al creditore personale del socio) ② LIQUIDAZIONE La liquidazione è una diversa fase della vita della società. In questa fase lo scopo della società non è più quello di conseguire gli utili, ma quello di chiudere tutti i rapporti e pagare i creditori. La liquidazione mira innanzitutto al soddisfacimento dei creditori sociali. Solo nel caso in cui rimanga qualche attività patrimoniale questa può essere divisa tra i soci. I liquidatori possono compiere tutte le operazioni che risultino necessarie ai fini della liquidazione con il limite di intraprendere nuove operazioni. POTERI DEI LIQUIDATORI I liquidatori possono fare unicamente ciò che è utile a migliorare la liquidazione seguendo le direttive dei soc Non possono compiere ulteriori operazioni a meno che non si tratti di atti necessari per la liquidazione. I liquidatori possono vendere in blocco i beni sociali, effettuare transazioni per ricavare liquidità, chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti e se non si riesce a soddisfare tutti i creditori i liquidatori possono chiedere ai soci con responsabilità illimitata di conferire le somme necessarie in base alla partecipazione alle perdite. Siamo in società con responsabilità illimitata e quindi possono chiedere a ciascun socio ulteriori somme in base alla partecipazione alle perdite. I liquidatori hanno rappresentanza sostanziale e processuale della società ed hanno gli stessi obblighi e le stesse responsabilità degli amministratori. LIMITI DEI LIQUIDATORI I liquidatori non possono compiere nuove operazioni se non per migliorare la liquidazione e se violano tale limite rispondono personalmente vero i creditori. I liquidatori non possono compiere quegli atti che mirano alla prosecuzione dell’attività normale secondo un’ottica speculativa. (es. la società nel magazzino ha molte materie prime che non riescono ad essere facilmente vendute, i liquidatori possono decidere di trasformarle in prodotti finiti per una migliore liquazione) I liquidatori non possono ripartire tra i soci neppure i beni sociali se non dopo che tutti i creditori siano stati pagati. I liquidatori devono occuparsi della liquidazione, quindi devono chiudere tutte le posizioni aperte, liquidare il patrimonio della società, liquidare i creditori e solo se avanza qualcosa dividerlo tra i soci. ⇨ BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE Nelle SS al termine della liquidazione o ove si protragga per oltre un anno alla fine di ciascun esercizio, i liquidatori devono redigere il rendiconto che deve essere approvato all’unanimità dai soci. Nelle società di tipo commerciale i liquidatori invece devono redigere il bilancio finale e anche il piano di riparto e devono inviare i documenti con lettera raccomandata ai soci. Questi documenti si intendono approvati solo se nessuno propone opposizione nei 2 mesi successivi (silenzio-assenso). Con l’approvazione del bilancio e del piano di riparto i liquidatori sono liberati di fronte ai soci. Il PIANO DI RIPARTO è la proposta di divisione fra i soci dell’attivo residuo. LIQUIDAZIONE BILANCIO FINALE PIANO RIPARTO COMUNICAZIONE AI SOCI 2 MESI PER IMPUGNAZIONE ESTINZIONE e CANCELLAZIONE Solo quando siano stati estinti tutti i debiti sociali, si procede alla soddisfazione dei soci, partendo dal rimborso del conferimento e poi dividendo gli utili. Per il rimborso sei soggetti che hanno conferito una somma di denaro non si pone nessun problema. In caso di conferimenti in proprietà di beni in natura e di prestazioni d’opera, il rimborso viene calcolato facendo riferimento al valore attribuito nell’atto costitutivo o al valore che questi avevano al momento in cui sono stati eseguiti. In caso di conferimenti di beni in natura in godimento, invece, è prevista la restituzione dei beni nello stato in cui si trovano i beni salvo rimborso in caso di perimento o danneggiamento per causa imputabile agli amministratori. I soci che hanno conferito beni in godimento quando si verifica lo scioglimento della società se li possono riprendere e se sono periti o danneggiati possono chiedere il risarcimento del danno. (Nel caso di scioglimento del singolo rapporto sociale al socio non viene restituito il bene) ③ ESTINZIONE L’estinzione è la chiusura della liquidazione. La liquidazione si conclude con l’estinzione della società, che nelle società registrate coincide con la cancellazione dal registro delle imprese mentre nelle società non registrate coincide nel momento in cui siano stati soddisfatti tutti i creditori e l’eventuale residuo attivo sia stato ripartito tra i soci. ⇨ CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE Dopo i 2 mesi dall’approvazione del bilancio e del rendiconto i liquidatori devono richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ci sono delle ipotesi in cui la cancellazione avviene d’ufficio: quando presso la sede legale non si trova mai nessuno, i soci sono sempre irreperibili presso la sede legale; quando la società è inattiva e non compie atti di gestione per 3 anni consecutivi; quando viene a mancare la pluralità dei soci e non viene ricostruita e nemmeno viene avviata la liquidazione e quando è decorso il termine della scadenza senza proroga tacita e senza inizio della liquidazione. La cancellazione d’ufficio viene proposta dai terzi creditori, che appunto devono dimostrare il verificarsi di una di queste circostanze. Il registro delle imprese poi avvia un monitoraggio per verificare che la situazione di inattività sia effettiva e nel caso procede alla cancellazione. ④ DIRITTI DEI CREDITORI e CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI SOCIALI Se dopo la cancellazione della società ci sono ancora dei creditori sociali insoddisfatti, questi potranno far valere i loro crediti nei confronti dei soci e anche nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da quest’ultimi. I creditori che restano insoddisfatti dopo l’estinzione della società possono far valere il loro credito davanti ai soci o ai creditori. Le scritture contabili e i documenti della società sono depositati presso la persona designata a maggioranza e devono essere conservati per 10 anni dalla cancellazione (dovere dei liquidatori). La conservazione di tutta la documentazione serve per verificare che i creditori che si presentano dopo l’estinzione abbiano realmente un redito soddisfatto, per ricostruire l’andamento della società in caso di fallimento e per definire le responsabilità dei liquidatori. ESTINTI I DEBITI SOCIALI ... RIPARTIZIONE ATTIVO RESIDUO TRA I SOCI (RIMBORSO CONFERIMENTO) ESTINZIONE VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI SCIOGLIMENTO (ARTT 2272, 2308, 2323 CC) 1- decorso del termine 2- conseguimento dell'oggetto sociale o spravvenuta impossibilità di conseguirlo 3- volontà di tutti i soci 4- difetto della pluralità dei soci prolungato per più di 6 mesi 5- clausole statutarie + SNC: fallimento o liquidazione coatta amministrativa + SAS: difetto di una delle due categorie dei soci prolungato per più di 6 mesi POTERE DEGLI AMMINISTRATORI (ART 2274 CC) potere degli amministratori limitato ai provvedimenti urgeni e solo fino alla nomina dei liquidatori DIRITTI DEI SOCI (ARTT 2275 e 2282 CC) diritto a nominare i liquidatori e diritto alla liquidazione NOMINA DEI LIQUIDATORI (ART 2277 CC) REDAZIONE INVENTARIO (ART 2277 CC) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE LIQUIDAZIONE (ART 2275, 2276, 2278, 2279 e 2280 CC) BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE e PIANO DI RIPARTO ESTINZIONE SOCIETA' CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE (ART 2312 e 2324 CC) DIRITTI CREDITORI e CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI SOCIALI SOCIETA’ DI CAPITALI + SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE: ARTT.LI 2484 – 2496 C.C. Le norme dedicate alle SPA sono decisamente numerose. COSTITUZIONE SPA Per costituire una SPA è necessario dapprima stipulare l’atto costitutivo e poi procedere con la sua iscrizione nel registro delle imprese. L’iscrizione è essenziale, senza iscrizione la SPA non viene ad esistenza, resta un contratto di società e non nasce la persona giuridica. La SPA viene ad esistenza solo attraverso l’iscrizione. ① STIPULAZIONE ATTO COSTITUTIVO ⇨ MODALITA’ DI STUPULAZIONE: L’atto costitutivo può essere stipulato mediante COSTITUZIONE SIMULTANEA (totalità delle ipotesi) o mediante COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE (poco usata STIPULAZIONE ATTO COSTITUTIVO • COSTITUZIONE SIMULTANEA e COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE (ART 2333) • CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE (ART 2329) • ATTO COSTITUTIVO: FORMA e CONTENUTO (ART 2328) • STATUTO (ART 2328 COMMA 3) • SORTE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE PRIMA DELL'ISCRIZIONE E OPERAZIONI VIETATE (ART 2331, COMMA 2 e 5) ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE • DEPOSITO ATTO COSTITUTIVO (ART 2330) • MANCATO DEPOSITO (ART 2331, COMMA 4) • VERIFICA DEL REGISTRO PER LE IMPRESE e ISCRIZIONE (ART 2330, COMMA 2) • ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA (ART 2331, COMMA 1) SOCIETA' DI CAPITALI SOCIETA' PER AZIONI ARTT.LI 2325 – 2450 C.C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI ARTT.LI 2452 – 2461 C.C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTT.LI 2462 – 2483 C.C. COSTITUZIONE SIMULTANEA ⇨ SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE IMMEDIATA 1- stipulazione atto costitutivo 2- iscrizione al registro delle imprese COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE ⇨ SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE DIFFERITA 1- predisposizione del programma da parte dei promotori 2- adesioni con sottoscrizione delle azioni 3- assemblea sottoscrittori (voto capitario) 4- stipula e deposito dell'atto costitutivo 1- COSTITUZIONE SIMULTANEA La costituzione, nella maggior parte dei casi, avviene mediante la modalità simultanea. I soci fondatori raggiungono immediatamente il capitale minimo, vanno dal notaio, stipulano l’atto costitutivo e il notaio deposita al registro delle imprese l’atto. 2- COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE La costituzione per pubblica sottoscrizione oggi è molto rara. Il legislatore del ‘42 aveva introdotto questa procedura (e il legislatore del 2003 non ha cancellato) per far fronte a quei casi in cui i soci fondatori non riuscivano a radunare il capitale necessario per costituire la società. I soci promotori predisponevano il programma, cercavano le adesioni alle azioni, convocavano un’assemblea dei sottoscrittori e successivamente sottoscrivevano e depositavano l’atto costitutivo. Questa modalità di costituzione della società consentiva di raggiungere il capitale minino, che all’epoca era molto ingente 120 milioni £ (dal 2014 50.000 €). ⇨ CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE Il legislatore per costituire una SPA ha previsto 3 condizioni, se non ricorrono queste condizioni la società non si può costituire. Per costituire una SPA non è sufficiente redigere l’atto costitutivo. In realtà per la costituzione è necessario che si rispettino solo i primi due requisiti. L’ultima condizione è solo eventuale. 1- SOTTOSCRIZIONE INTEGRALE DEL CAPITALE SOCIALE (50.000€) Per la costituzione della SPA deve essere sottoscritto integralmente il capitale, questo non significa che non si possa costituire con un capitale inferiore. E’ diverso parlare di sottoscrizione o di versamento. Per sottoscrizione si intende obbligarsi a versare. Ciò che nella fase costitutiva è necessario è la sola sottoscrizione dell’intero capitale e non il versamento. 2- VERSAMENTO DEL 25% DEI CONFERIMENTI IN DENARO E INTEGRALE LIBERAZIONE DEI CONFERIMENTI DIVERSI DAL DENARO Per la costituzione della SPA devono essere versati il 25% dei conferimenti in denaro e tutti i conferimenti diversi. 3- SUSSISTENZA DELLE ALTRE CONDIZIONI E AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DA LEGGI SPECIALI in relazione al particolare oggetto di attività (es. banche autorizzazione banca d’Italia) CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE 1- SOTTOSCRIZIONE INTEGRALE DEL CAPITALE SOCIALE capitale non inferiore a 50.000€, salvo leggi speciali 2- RISPETTO DELLE PREVISIONI RELATIVE AI CONFERIMENTI versamento del 25% dei conferimenti in denaro e integrale liberazione dei conferimenti diversi dal denaro 3- SUSSISTENZA DELLE ALTRE CONDIZIONI E AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DA LEGGI SPECIALI in relazione al particolare oggetto di attività ⇨ ATTO COSTITUTIVO: FORMA e CONTENUTO L’atto costitutivo deve essere redatto secondo una determinata forma e con un determinato contenuto. La SPA può essere costituita per CONTRATTO o per ATTO UNILATERALE (può essere unipersonale). L’atto costitutivo deve essere redatto nella forma dell’ATTO PUBBLICO da un notaio a pena di nullità. L’atto costitutivo contenere: 1- COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE, DATA E LUOGO DI NASCITA O STATO DI COSTITUZIONE, DOMICILIO O SEDE, CITTADINANZA DEI SOCI E DEGLI EVENTUALI PROMOTORI, NUMERO DELLE AZIONI ASSEGNATE A CIASCUNO DI ESSI Quindi possono essere soci di una SPA anche persone giuridiche, altre società 2- DENOMINAZIONE E COMUNE OVE SONO POSTE LA SEDE DELLA SOCIETÀ E LE EVENTUALI SEDI SECONDARIE La denominazione della società (nelle società di persone si parla di ragione sociale) è il nome della società, ma non deve essere seguito da nessun nome. Si può inserire l’indicazione del comune per ragioni di semplificazione. Se la società indica la via e il numero civico e poi banalmente cambia l’edificio in cui ha sede bisogna modificare l’atto costitutivo, se invece indica solo il comune eventuali cambiamenti nello stesso comune sono semplificati. 3- OGGETTO SOCIALE; 4- AMMONTARE DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO E DI QUELLO VERSATO; Non è necessario che il capitale venga interamente versato, ma solo sottoscritto. 5- NUMERO E EVENTUALE VALORE NOMINALE DELLE AZIONI, CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI EMISSIONE E CIRCOLAZIONE; La SPA ha il capitale suddiviso in azioni che sono parti di identico ammontare del capitale. L’indicazione del valore nominale è eventuale per ragioni di semplificazioni, per evitare le modifiche dell’atto costitutivo. Il valore nominale si può ricavare dividendo il capitale per il numero di azioni. 6- VALORE ATTRIBUITO AI CREDITI E AI BENI CONFERITI IN NATURA; 7- NORME SECONDO LE QUALI GLI UTILI DEVONO ESSERE RIPARTITI; 8- BENEFICI EVENTUALMENTE ACCORDATI AI PROMOTORI O AI SOCI FONDATORI; 9- SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO, NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI E LORO POTERI, INDICANDO QUALI TRA ESSI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ; 10- NUMERO DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE; Il collegio sindacale è l’organo di controllo. 11- NOMINA DEI PRIMI AMMINISTRATORI E SINDACI OVVERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E, QUANDO PREVISTO, DEL SOGGETTO INCARICATO DI EFFETTUARE LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI; I sindaci sono i componenti dell’organo di controllo. Il revisore si occupa del controllo contabile. 12- IMPORTO GLOBALE, ALMENO APPROSSIMATIVO, DELLE SPESE PER LA COSTITUZIONE POSTE A CARICO DELLA SOCIETÀ; 13- DURATA DELLA SOCIETÀ OVVERO, SE LA SOCIETÀ È COSTITUITA A TEMPO INDETERMINATO, IL PERIODO DI TEMPO, COMUNQUE NON SUPERIORE AD UN ANNO, DECORSO IL QUALE IL SOCIO POTRÀ RECEDERE. Se la società è a tempo indeterminato si può indicare il periodo di tempo, che non può superare 1 anno, decorso il quale il socio potrà recedere. L’atto costitutivo solitamente di divide in 3 parti: la parte STORICA riguarda le informazioni sulla costituzione e sui soci fondatori, la parte EFFIMERA riguarda le informazioni che variano nel tempo senza una formale modifica dell’atto stesso e la parte DURATURA riguarda le informazioni che permangono nel tempo. ATTO COSTITUTIVO ⇨ CONTRATTO o ATTO UNILATERALE FORMA: ATTO PUBBLICO a pena di nullità CONTENUTO: ART. 2328, COMMA 2 SOCIETA’ UNIPERSONALE (ART. 2362 C.C.) La SPA può essere unipersonale. ART. 2328, COMMA 1: “La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale” La SPA può essere costituita per contratto o per atto unilaterale, quindi può essere anche unipersonale. ART. 2331, COMMA 2: “Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.” Delle obbligazioni che sono state compiute dalla società prima dell’iscrizione è illimitatamente responsabile verso i terzi il socio fondatore. ART- 2329 (RINVIO DISCIPLINA CONFERIMENTI): “Per procedere alla costituzione della società è necessario: che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 e 2343 ter relative ai conferimenti; che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.” ART. 2342, COMMA 2 e 4: “Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.” Se il socio è unico cambiano le regole, il socio deve versare l’intero ammontare del capitale per questioni di garanzia, il socio unico ha l’obbligo di versare l’intero ammontare (non solo il 25%). ART. 2250, COMMA 4: “Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.” Si deve indicare che si tratti di una società unipersonale. ART. 2362, COMMA 1 e 2: “Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.” Gli amministratori devono depositare al registro delle imprese un documento con l’indicazione dell’unico soci ART. 2325, COMMA 2: “In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.” In caso di insolvenza per obbligazioni in cui la società era unipersonale, l’unico socio risponde illimitatamente anche con il proprio patrimonio personale, quando i conferimenti non sono stati effettuati interamente o quando non è stata adempiuta la pubblicità. ART. 2362, COMMA 5: “I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.” I contratti che fa l’unico socio con la società (con se stesso) sono opponibili ai creditori solo se risultano da un libro sociale o da un atto scritto avente data certa per ragioni di trasparenza l'unico socio risponde limitatamente al capitale conferito a condizione che: 1- siano stati interamente liberati i conferimenti promessi, anche quelli in denaro (ART. 2342) 2- siano stati adempiuti gli oneri di pubblicità previsti dalla legge (ART. 2362) il mancato rispetto delle condizioniimpedisce al socio di godere della responsabilità limitata, ma non incide sull'esistenza della società CONFERIMENTI La disciplina dei conferimenti nelle società di capitali è più severa che la disciplina prevista per le società di persone. Nella SPA vige un regime di autonomia patrimoniale perfetto, quindi per le obbligazioni della società risponde solo il patrimonio societario. Quindi salvo eccezioni (unipersonale: se il socio è unico perde il beneficio della responsabilità limitata se non ha versato l’intero conferimento e se non vengono adempiuti gli oneri di pubblicità previsti) i soci rispondono solo limitatamente al conferimento. Il rischio dei soci è confinato al conferimento. Se l’attività va bene i soci ricavano degli utili, altrimenti i soci rischiano di perdere solo ed esclusivamente i propri conferimenti. I conferimenti formano il CAPITALE SOCIALE. Il capitale sociale minimo in una SPA deve essere pari a 50.000€ (salvo norme speciali), ma la società può avere anche capitale superiore. Il capitale ha una funzione produttiva (secondo la dottrina minoritaria il capitale minimo dovrebbe dipendere dalla necessità della società stessa) ha una funzione di garanzia per i creditori (ridotta se la società è sottocapitalizzata) e ha una funzione organizzativa (anche se non sempre i diritti e la partecipazione agli utili o alle perdite è proporzionale ai conferimenti) Il concetto di patitale sociale deve essere tenuto distinto dal concetto di patrimonio sociale. Il capitale è un valore statico è la somma dei conferimenti, invece il patrimonio è un valore dinamico che segnala l’andamento della società e degli affari sociali ed è la differenza tra l’attivo e il passivo. Nelle SPA può essere conferito tutto ciò che può essere valutato e che può essere immediatamente messo a disposizione della società. Non possono essere conferiti beni altrui, beni futuri e beni di genere non individuati. Inoltre non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o di servizi. Non è possibile conferire prestazioni d’opera che vadano ad integrare il capitale. Le prestazioni d’opera non possono essere inserite nel capitale perché sono di difficile valutazione, ma il socio può conferire prestazioni d’opera. Però se la SPA è costituita da 3 soci, con un capitale di 120.000€ in cui 2 soci si impegnano a conferire 60.000€ a testa, il terzo può impegnarsi ad esercitare un’attività per la società. Il capitale deve essere interamente liberato da conferimenti che non siano in denaro. I conferimenti devono essere eseguiti in modo che sia garantita l’effettività e la veridicità del valore imputato al capitale, attraverso un procedimento che consente di stimare il valore dei beni conferiti diversi dal denaro. E’ necessario che i valori dei conferimenti siano sempre uguali all’ammontare del capitale sociale. CONFERIMENTI COSA: tutte le entità che possono essere immediatamente ed effettivamente messe a disposizione della società non possono essere conferiti beni altrui, beni futuri e beni di genere non individuati non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi (ART 2342, COMMA 5) COME: garantendo l'effettività o veridicità del valore imputato al capitale socialeattraverso un procedimentodi stima dei beni diversi dal denaro (ART. 2346, COMMA 5) ⇨ CONFERIMENTO IN DENARO Per la costituzione della SPA è necessario che sia versato il 25%, o se unipersonale il loro INTERO AMMONTARE. Se la società non ha ricevuto interamente i versamenti, se le azioni sono state interamente sottoscritte ma non interamente liberate non si può procedere all’aumento del capitale. Lo stesso vale per l’emissione delle obbligazioni convertibili in azioni. I soci possono versare solo il 25%. Il restante 75% può essere richiesto dagli amministratori in qualsiasi momento. Gli amministratori possono chiedere in qualsiasi momento ai soci di completare il versamento dei conferimenti che si erano impegnati ad eseguire. NORMA A TUTELA DELL’EFFETTIVA ACQUISIZIONE DEI CONFERIMENTI PROMESSI: → PROCEDIEMNTO IN CASO DI SOCIO MOROSO: Il mancato pagamento delle quote impedisce al socio di esercitare il diritto di voto. Inoltre se il socio non esegue i pagamenti dovuti viene diffidato attraverso una diffida che viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale. Se decorsi 15 giorni il socio sia ancora moroso, gli amministratori possono scegliere se promuovere un’azione esecutiva contro il socio moroso per ottenere il conferimento o se offrire le azioni del socio moroso agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione. In mancanza di offerte da parte dei soci le azioni possono essere vendute liberamente a terzi a rischio e per conto del socio moroso a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato. Se nessuno acquista le azioni (né i soci né i terzi sono interessati) il socio moroso viene dichiarato decaduto e la società trattiene le somme che ha già riscosso e può chiedere un risarcimento del danno. La azioni che non siano state vendute se non sono rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui è stata pronunciata la decadenza del socio moroso devono essere estinte e quindi questo implica una riduzione del capitale sociale. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. → TRASFERIMENTO DELLE AZIONI: Coloro che trasferiscono azioni non liberate sono responsabili in solido ma in via subordinata con gli acquirenti per gli ammontari ancora dovuti per 3 anni dall’iscrizione del trasferimento. I responsabili sono sia l’acquirente che l’alienante per 3 anni. → ANNOTAZIONE SUI TITOLI DEI VERSAMENTI ANCORA DOVUTI: Sui titoli azionari deve essere indicato quanto manca al versamento. ⇨ ALTRI CONFERIMENTI Possono essere conferiti BENI IMMATERIALI, IN NATURA e anche CREDITI. Per quanto riguarda i beni si applicano le stesse regole previste per la società di persone in materia di garanzie e passaggio del rischio di perimento. Con l’unico accorgimento che le azioni corrispondenti a questi conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. I beni conferiti devono poter essere messi a disposizione della società immediatamente (non possono essere conferiti beni altrui, beni futuri e beni di genere non individuati). CONFERIMENTI IN DENARO ART 2342, COMMA 2: versamento del 25% dei conferimenti in denaro (ma vedi art 2438 e 2420bis) NORMA A TUTELA DELL'EFFETTIVA ACQUISIZIONE DEI CONFERIMENTI PROMESSI ART. 2344: mancato pagamento quote ART. 2356: disciplina trasferimento ART. 2354, COMMA 3 N 4: annotazione sui titoli dei versamenti ancora dovuti DIFFIDA 15 GIORNI 1- AZIONE ESECUTIVA 2- OFFERTA AZIONI AI SOCI VENDITA AI TERZI DECADENZA SOCIO ESTINZIONE AZIONI RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE ACQUISTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI Si tratta di una situazione (che non riguarda i conferimenti ma gli acquisti di beni o crediti) che si verifica solo in certi momenti (2 anni successivi all’iscrizione nel registro delle imprese), rispetto a determinati soggetti (promotori, fondatori, soci e amministratori) ed entro determinati limiti (corrispettivo > 1/10). Vista la pericolosità della situazione è previsto l’obbligo di passare attraverso la valutazione secondo una delle due procedure o tradizionale o semplificata. Questi acquisti pericolosi inoltre sono soggetti ad autorizzazione da parte dell’assemblea ordinaria composta da tutti i soci. (es. La società appena costituita acquista da un socio fondatore un bene. Il socio fondatore ha eseguito un conferimento piccolo e vende un bene alla società sopravvalutandolo e poi integra il proprio conferimento. Attraverso questo escamotage potrebbe eludere la disciplina sulla valutazione dei conferimenti in natura.) Questa procedura di controllo non si applica se si tratta di acquisti che avvengano in mercati regolamentati, oppure sotto controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa oppure che siano effettuate a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società. ACQUISTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI (ART 2343BIS) sono soggetti a: valutazione ex art 2343 o 2343-ter autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria gli acquisti di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori: il cui corrispettivo è > 1/10 del capitale sociale effettuati nei 2 anni successivi all'iscrizione della società nel registro delle imprese non effettuati a condizioni normali, nell'ambito delle operazioni correnti della società AZIONI Le azioni hanno tutte lo stesso valore (dato che si può ricavare dall’atto costitutivo) nell’ambito della stessa SPA. Il valore nominale spesso non è indicato per evitare di dover procedere ad una modifica dell’atto che comporta alla convocazione di un’assemblea straordinaria. L’azione è l’unità minima di finanziamento di una SPA. Le azioni sono OMOGENEE cioè hanno tutte lo stesso valore nominale, sono STANDARDIZZATE cioè tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono i medesimi diritti, sono TRASFERIBILI a meno che non vi siano vincoli alla circolazione, sono INDIVISIBILI cioè la singola azione non può essere divisa (se l’azione viene ereditata, questa viene acquistata in comproprietà dagli eredi perché non può essere divisa) sono AUTONOME cioè il titolare delle azioni può esercitare alcuni diritti in modo autonomo rispetto a ciascuna azione e di norma sono RAPPRESENTATE DA UN DOCUMENTO. Le azioni attribuiscono dei diritti che possono essere classificati come DIRITTI PATRIMONIALI (partecipazione agli utili e alla quota della liquidazione), DIRITTI AMMINISTRATIVI (diritto di voto, diritto di intervento in assemblea, diritto di impugnare le delibere) e DIRITTI MISTI (diritto di recesso). Si dice che l’uguaglianza delle azioni è RELATIVA perché si ammette la creazione di azioni di categorie differenti. Il valore delle azioni è uguale per tutte, mentre i diritti sono uguali solo all’interno delle categorie. Si dice che l’uguaglianza delle azioni è NON SOGGETTIVA perché i diritti di ciascun azionista dipendono dal numero di azioni. VALORE DELLE AZIONI: → Il VALORE NOMINALE corrisponde ad una frazione del capitale sociale, è uguale per tutte le azioni, può non essere definito nell’atto costitutivo ma si può ricavare facilmente, il valore dei conferimenti non può mai essere complessivamente inferiore all’ammontare complessivo del capitale sociale. → Il valore delle azioni ha un RILIEVO ORGANIZZATIVO tuttavia l’autonomia statutaria può scaglionare in maniera differente questa divisione. Si tratta di attribuire in maniera non proporzionale le azioni. → Il VALORE REALE è il valore dato dal patrimonio netto diviso il numero delle azioni. All’interno del valore reale si distingue tra VALORE CONTABILE che risulta dal bilancio e VALORE EFFETTIVO che tiene conto delle prospettive della società. → Il VALORE DI MERCATO è un valore differente dagli altri che attiene alla negoziazione sui mercati regolamentati e coincide con il prezzo che terzi siano disposti a pagare per l’acquisto delle azioni la partecipazione sociale è rappresentata da azioni le azioni sono OMOGENEE (art 2346, comma2 e art 2348, comma 1) STANDARDIZZATE (art 2348, ultimo comma) TRASFERIBILI, INDIVISIBILI (art 2347), AUTONOME (diritto di voto e di recesso) RAPPRESENTATE DA UN DOCUMENTO (di norma) CONTENUTO: diritti sociali patrimoniali, amministrativi, misti UGUAGLINAZA AZIONI RELATIVA E NON SOGGETTIVA VALORE DELLE AZIONI VALORE NOMINALE (ART. 2346, COMMA 2, 3 e 5) RILIEVO ORGANIZZATIVO ma vedi art. 2346, comma 4 VALORE REALE = PATRIMONIO NETTO / N AZIONI EMESSE (può essere accertato attraverso il bilancio di esercizio) VALORE DI MERCATO: PREZZO DI NEGOZIAZIONE SUI MERCATI REGOLAMENTATI CATEGORIE DI AZIONI: Le azioni attribuiscono dei diritti che possono essere classificati come diritti patrimoniali, diritti amministrativi e diritti misti. In base alle caratteristiche che hanno possiamo parlare di azioni ORDINARIE e SPECIALI. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti (ART 2348, COMMA 3). Tutte le azioni hanno uguali diritti solo se della stessa categoria. Attraverso l’autonomia statutaria si possono creare azioni che hanno diritti differenti rispetto al profilo amministrativo o patrimoniale. Sotto il profilo amministrativo l’autonomia statutaria può creare delle azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato. ⇨ AZIONI SENZA DIRITTO DI VOTO: i soggetti che hanno azioni senza diritto di voto sono dei finanziatori ⇨ AZIONI CON VOTO LIMITATO A PARTICOLARI ARGOMENTI ⇨ AZIONI CON DIRITTO DI VOTO SUBORDINATO AL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI NON MERAMENTE POTESTATIVE: i soggetti potranno votare solo se si verificano determinate condizioni ⇨ AZIONI CON VOTO PLURIMO (solo nelle società non quotate): si tratta di azioni con cui possono essere espressi fino ad un massimo di 3 voti Le azioni di questa categoria possono essere emesse rispettando il limite al 50% DEL CAPITALE SOCIALE. Sotto il profilo patrimoniale l’autonomia statutaria può creare delle azioni con particolare modalità di partecipazione agli utili o alle perdite ⇨ AZIONI CORRELATE: si tratta di azioni che a livello patrimoniale sono correlate ad un settore dell’attività, chi possiede questo tipo di azioni guadagna se quel settore va bene; il possessore di queste azioni partecipa all’andamento esclusivo del settore ⇨ AZIONI PRIVILEGIATE: si tratta di azioni che hanno alcuni privilegi di carattere patrimoniale Nel creare queste azioni si deve rispettare il DIVIETO DEL PATTO LEONINO, cioè l’esclusione dagli utili e dalle ⇨ AZIONI DI RISPARMIO (solo società quotate): si tratta di azioni senza diritto di voto ma incentivate sotto il profilo patrimoniale (garantiscono vantaggi patrimoniali a chi le possiede) Poi vi sono altre azioni che l’autonomia statutaria può creare ⇨ AZIONI CON TETTI E SCAGLIONAMENTI DEL VOTO: si tratta di limitazioni che riguardano il singolo azionista con molte azioni normalmente per questioni di democrazia assembleare (da 1 a 10 azioni = 1 voto; da 10 a 20 azioni = 2 voti ecc…) ⇨ AZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI: si tratta di un’operazione di fidelizzazione dei dipendenti, per cui a questi vengono attribuiti utili sotto forma di azioni ⇨ AZIONI DI GODIMENTO: si tratta di azioni che subiscono una postergazione (hanno un’incidenza negativa) sotto il profilo patrimoniale e non danno diritto di voto nell’assemblea ⇨ AZIONI CON PRESTAZIONI ACCESSORIE: si tratta di un escamotage per superare il divieto di conferimento di prestazioni d’opera o di servizi, la società può prevedere che alcuni azionisti oltre all’obbligo del conferimento debbano eseguire delle prestazioni accessorie non consistenti in denaro ⇨ AZIONI RISCATTABILI: si tratta di azioni per cui lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società e dei soci La circolazione tendenzialmente è libera perché non è importante la persona del socio, tuttavia ci sono delle situazioni in cui le azioni non possono circolare liberamente: 1- LIMITI LEGALI → ART. 2343, CO. 3/ART. 2343 QUATER, CO. 4: le azioni non possono essere trasferite fino a che non si sia conclusa la procedura di valutazione dei conferimenti in natura → ART. 2345 CO. 2: le azioni con prestazioni accessorie subiscono una limitazione alla circolazione perché non tutti gli acquirenti vanno bene e devono decidere gli amministratori. Le azioni con prestazioni accessorie sono trasferibili solo con il consenso degli amministratori. → LEGGI SPECIALI 2- LIMITI STATUTARI: I limiti statutari sono clausole di limitazione alla circolazione che sono state inserite nello statuto (quel documento che si occupa del funzionamento della società). Si tratta di clausole che nascono dalla volontà dei soci per evitare una dispersione del gruppo di controllo o per selezionare chi entra. Queste clausole hanno EFFICACIA REALE, quindi sono opponibili a tutti. → DIVIETO TEMPORANEO DI TRASFERIMENTO: Il divieto vale per massimo 5 anni e deve essere introdotto non necessariamente nel momento costitutivo ma in qualsiasi momento. → CLAUSOLA PRELAZIONE: La clausola di prelazione di fatto non blocca l’uscita dell’azionista, perché l’azionista dopo avere offerto i titoli agli altri è libero di venderli ad altri acquirenti. → CLAUSOLA DI GRADIMENTO: Prevede a priori i requisiti oggettivi graditi alla società. Si vuole limitare la compagine sociale solo a certi soggetti. → CLAUSOLA DI MERO GRADIMENTO: Si tratta di una scelta discrezionale di organi sociali o altri soci. Il trasferimento potrebbe essere subordinato al placet cioè al mero gradimento di organi sociali o altri soci. L’alienante però ha il diritto di recedere e la società avrà l’obbligo di acquistare le sue azioni. Si tratta di un correttivo per evitare che il socio rimanga imprigionato. E’ efficacie solo se si prevede la possibilità di uscire. Si lascia agli organi sociali o ai soci il potere di decidere se l’acquirente va bene o meno. → AZIONI RISCATTABILI: Si tratta di azioni che nel momento in cui vengono trasferite sono sottoposte all’obbligo di riscatto da parte della società o degli altri soci. E’ possibile cumulare le clausole. Se l’azione è sottoposta a limiti di trasferimento, questo deve essere reso noto ai terzi attraverso il titolo stess 3- LIMITI CONVENZIONALI Le limitazioni convenzionali hanno EFFICACIA OBBLIGATORIA, quindi sono opponibili solo a coloro che hanno sottoscritto il patto. Sono accordi tra soci non contenuti nello statuto. → PATTI PARASOCIALI: I patti parasociali sono dei patti tra tutti o alcuni soci, che non vengono inseriti nello statuto. Possono essere stipulati in qualsiasi forma e hanno come obiettivo stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società. Non possono avere una durata superiore a 5 anni. → SINDACATI DI BLOCCO: Il sindacato di blocco è un patto parasociale che bloccano la circolazione delle azioni. Co questo patto i soci sj impegnano a non vendere le azioni per un periodo si tempo che non può essere superiore a 5 anni. La differenza tra il divieto temporaneo di trasferimento e il sindacato di blocco sta nell’efficacia infatti entrambi hanno una durata di 5 anni. In caso di sindacati di blocco l’atto di trasferimento è perfettamente valido ma devo risarcire il danno agli altri sottoscrittori; invece in caso di divieto temporaneo l’atto è inefficacie. LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE (solo società non quotate) ① LEGALI: ART. 2343, CO. 3/ART. 2343 QUATER, CO. 4; ART. 2345 CO. 2 e LEGGI SPECIALI ② STATUTARI (ART. 2355 BIS): DIVIETO TEMPORANEO DI TRASFERIMENTO; CLAUSOLA PRELAZIONE; CLAUSOLA DI GRADIMENTO; CLAUSOLA DI MERO GRADIMENTO e AZIONI RISCATTABILI (ART. 2437 SEXIES) ③ CONVENZIONALI: PATTI PARASOCIALI (ART. 2341 BIS) e SINDACATI DI BLOCCO OPERZIONI SULLE PROPRIE AZIONI: ⇨ SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE: VIETATA (ART 2357-QUATER) La società non può sottoscrivere delle proprie azioni sia in sede di costituzione che in sede di aumento del capitale. E’ vietato perché si eluderebbero conferimenti. Le azioni emesse in violazione del divieto sono attribuite ai soci fondatori (costituzione) o agli amministratori (aumento del capitale) ⇨ ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE: CONSENTITO, MA CON DEI LIMITI La società può acquistare delle proprie azioni ma a delle condizioni. 1- AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA (ORDINARIA) l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria 2- UTILI DISTRIBUIBILI E RISERVE DISPONIBILI ≥ SOMME IMPIEGATE le somme impiegate nell’acquisto non possono eccedere l’ammontare degli tuili distribuibili e delle riserve 3- AZIONI INTERAMENTE LIBERATE si possono acquistare solo azioni interamente liberate 4- PER LE SOLE SOCIETA' APERTE, LIMITE QUANTITATIVO DEL 20% non si possono acquistare azioni che oltre il 20% del capitale sociale In caso di violazione le azioni devono essere vendute o annullate (se annullati si deve procedere con la relativa riduzione del capitale) entro 1 anno. Il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sono sospesi; il diritto agli utili e quello di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Le azioni però vengono computate ai fini dei quorum. Se la società acquista azioni proprie deve costituire una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie iscritta nel bilancio con segno negativo. ⇨ RILASCIO DI GARANZIE O PRESTITI PER LA SOTTOSCRIZIONE O L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE La società può concedere prestiti o fornire garanzie, a favore di soci o di terzi, per la sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie. Tali operazioni devono essere approvate dell’assemblea straordinaria, sulla base di una relazione degli amministratori nella quale si indica lo specifico interesse della società nel concedere l’assistenza finanziaria. PARTECIPAZIONI RECIPROCHE: → DIVIETO ASSOLUTO DI SOTTOSCRIZIONE RECIPROCA DI AZIONI (ART. 2360) → DIVIETO ASSOLUTO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DELLA CONTROLLANTE DA PARTE DELLA CONTROLLATA (ART. 2359-QUINQUIES) E’ vietata la sottoscrizione reciproca di azioni proprie da parte di più società. DISCIPLINA DELLE AZIONI PROPRIE → sospensione del diritto di voto nel periodo di detenzione → le azioni proprie sono computate: nelle società chiuse: quorum costitutivo + quorum deliberativo nelle società aperte e quotate: quorum costitutivo → diritto agli utili e diritto di opzione spettano proporzionalmente alle altre azioni → i scrizione nel patrimonio netto di una specifica voce con segno negativo di importo pari alle somme impiegate per l’acquisto LE OBBLIGAZIONI La SPA può finanziarsi in vari modi; può chiedere credito alle banche o può emettere queste obbligazioni che sono titoli di credito che danno ai loro possessori dei diritti di carattere patrimoniale. Si tratta quindi di risorse finanziarie che la società può reperire presso terzi; emette obbligazioni e recupera liquidità. Si tratta di debiti che la società ha verso terzi. I titolari delle obbligazioni, gli obbligazionisti, sono dei creditori della società quindi hanno un rapporto contrattuale con la società e sono creditori a differenza degli azionisti. L’obbligazionista fa un finanziamento nei confronti della società, mentre l’azionista fa un conferimento. L’obbligazionista entro una data certa vedrà restituita la somma originariamente prestata alla società. Le obbligazioni possono essere emesse con struttura semplice o con struttura complessa. Se sono a STRUTTURA SEMPLICE le obbligazioni prevedono la restituzione della somma originariamente prestata e il versamento degli interessi (anche periodicamente). Le OBBLIGAZIONI PARTECIPANTI sono quelle che seguono l’andamento della società, le OBBLIGAZIONI INDICIZZATE cono quelle che seguono un parametro (indice) determinato a priori, le OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI sono quelle che possono essere convertibili in azioni (si tratta di una forma di finanziamento che hanno come scopo quello di avvicinare terzi dapprima come soggetti e poi come soci) e le OBBLIGAZIONI POSTERGATE sono quelle postergate alla soddisfazione degli altri creditori. OBBLIGAZIONI (ARTT.LI 2410 -2420TER) sono TITOLI DI CREDITO che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti (titoli di massa = pluralità di strumenti per un'unica operazione economica) i titoli possono essere NOMINATIVI o AL PORTATORE CON STRUTTURA SEMPLICE CON STRUTTURA COMPLESSA ⇨ OBBLIGAZIONI PARTECIPANTI ⇨ OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ⇨ OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI (ART. 2420BIS) ⇨ OBBLIGAZIONI POSTEROGATE PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE Si tratta anche in questo caso di un’operazione di finanziamento che potremmo associare alle azioni correlate, cioè quelle azioni che vengono emesse in correlazione ad uno specifico settore. I patrimoni destinati servono ad invogliare degli investimenti su singoli settori dell’attività della società senza coinvolgere l’intero patrimonio della società. I PATRIMONI DESTINATI AD UNA SPECIFICA OPERAZIONE vengono scorporati dal patrimonio sociale entro il 10% (questo patrimonio è separato da quello sociale, infatti si seguono regole di rendicontazione separate dal patrimonio sociale, non viene contato per rispondere alle obbligazioni sociali). Questa operazione è deliberata dall’organo amministrativo. Il CONTRATTO DI FINANZIAMENTO è un contratto legato ad uno specifico affare e al suo rimborso sono espressamente destinati gli eventuali proventi che si ricaveranno dall’operazione stessa, Mentre il patrimonio destinato è creato all’interno della stessa società, il finanziamento destinato è un contratto di finanziamento che viene contratto tra la società e i terzi che finanziano questa operazione. PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (ART 2447 BIS) si tratta di patrimoni che rispondono solo delle obbligazioni relative a predeterminate e specifiche operazioni economiche 1- PATRIMONI DESTINATI entro il 10% del patrimonio netto della società la costituzione è deliberata dall'organo amministrativo 2- FINANZIAMENTO DESTINATO contratto di finanziamento di uno specifico affare con espressa previsione che al rimborso del finanziamento siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi ASSEMBLEA (ARTT.LI 2363 – 2379TER CC) Nelle società di persone non c’è un’organizzazione di tipo corporativo, le decisioni vengono prese dai soci e non ci sono regole specifiche. Le SPA, invece, invece hanno una caratteristica corporativa. Ci sono degli organi, un ORGANO DELIBERATIVO (ASSEMBLEA), un ORGANO AMMINISTRATIVO e un ORGANO DI CONTROLLO. Dal 2003 la SPA può adottare anche il sistema dualistico o il sistema monistico. ① SISTEMA TRADIZIONALE L’assemblea (soci con maggioranza azioni) nomina i componenti dell’organo amministrativo e i componenti del collegio sindacale, quindi gli amministratori e i controllori. Il sistema tradizionale è il sistema che si adotta di regola se non si specifica diversamente nell’atto costitutivo. ② SISTEMA DUALISTICO L’assemblea nomina i componenti del consiglio di sorveglianza (organo di controllo) e questo nomina i componenti del consiglio di gestione (organo di amministrazione). L’assemblea del sistema dualistico ha competenze differenti dal sistema tradizionale e monistico (infatti è regolata da un articolo diverso, il 2364 bis). ③ SISTEMA MONISTICO L’assemblea nomina l’organo amministrativo e questo al suo interno seleziona alcuni suoi componenti che andranno a comporre il comitato interno per il controllo sulla gestione. Se la società adotta un modello alternativo (dualistico o monistico) è obbligata a nominare un revisore contabile, quindi il controllo contabile è affidato all’esterno. ASSEMBLEA (ART 2364) ORGANO AMMINISTRATIVO COLLEGIO SINDACALE ASSEMBLEA (ART 2364 BIS) CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CONSIGLIO DI GESTIONE ASSEMBLEA (ART 2364) ORGANO AMMINISTRATIVO COMITATO INTERNO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE All’assemblea partecipano i soci con diritto di voto, gli amministratori (i quali possono anche non essere soci) e i componenti del collegio sindacale (i quali possono anche non essere soci) e anche altri soggetti quali gli usufruttuari o i creditori pignoratizi o i custodi delle azioni, il rappresentante comune delle azioni che appartengono a più soggetti e il rappresentante comune degli obbligazionisti. Non è un organo chiuso perché la partecipazione all’assemblea non è riservata solo ai soci; partecipano all’assemblea anche i componenti dell’organo amministrativo, i componenti dell’organo di controllo, il rappresentante comune degli obbligazionisti e se le azioni sono soggette a vincoli anche i soggetti che rispetto all’azione hanno il diritto di voto. L’assemblea è un organo che ha funzioni deliberative, quindi si occupa di situazioni che non sono di tipo gestorio perché della gestione si occupa l’organo amministrativo. Le competenze dell’assemblea ordinaria sono: 1- APPROVA IL BILANCIO; 2- NOMINA E REVOCA GLI AMMINISTRATORI; NOMINA I SINDACI E IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE e, quando previsto, IL SOGGETTO INCARICATO DI EFFETTUARE LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI (la SPA di norma affida il controllo contabile ad una società di revisione esterna); L’assemblea nomina i componenti dell’organo amministrativo, di controllo (della gestione) e di controllo contabile. 3- DETERMINA IL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI, se non è stabilito dallo statuto; 4- DELIBERA SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI; 5- DELIBERA SUGLI ALTRI OGGETTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA, NONCHÉ SULLE AUTORIZZAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DALLO STATUTO PER IL COMPIMENTO DI ATTI DEGLI AMMINISTRATORI, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; L’assemblea interviene in caso di acquisti potenzialmente pericolosi, quando una società di capitali decide di partecipare ad una società a responsabilità illimitata, in caso di riduzione del capitale per perdite e in caso di distribuzione degli utili. L’assemblea non delibera su questioni gestorie ma può attraverso la scelta dei soci autorizzare il compimento di atti gestori, dei quali rimangono responsabili gli amministratori. I soci che hanno il controllo della società possono autorizzare il compimento di determinate operazioni. 6- APPROVA L'EVENTUALE REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI. Le competenze dell’assemblea straordinaria sono: 1- DELIBERA SULLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO (es. aumento capitale) 2- DELIBERA SULLA NOMINA, SULLA SOSTITUZIONE E SUI POTERI DEI LIQUIDATORI 3- DELIBERA SU OGNI ALTRA MATERIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITA DALLA LEGGE ALLA SUA COMPETENZA L’assemblea ordinaria quella straordinaria non cambia per i componenti, ma per COMPETENZE, QUORUM (più elevati nell’assemblea straordinaria), PARTECIPAZIONE NOTAIO. Si tratta dello stesso organo, costituito dagli stessi soggetti che delibera su materie differenti, con quorum differenti e con la partecipazione del notaio. L’assemblea può essere convocata lo stesso giorno in sede ordinaria e in sede straordinaria. L’assemblea speciale è costituita dai titolari di categorie speciali di azionisti e i titolari di strumenti finanziari partecipativi. Le delibere dell’assemblea che pregiudicano i diritti di questi soggetti devono essere approvate anche dall’assemblea speciale. All’assemblea speciale si applicano le regole dell’assemblea straordinaria. La delega può essere data solo per una assemblea e successive convocazioni perché nell’avviso di convocazione viene riportato l’ordine del giorno che vale anche per le successive. La rappresentanza presenta tutti questi limiti perché è necessario che i soci partecipano in modo consapevole, che individuino una persona di propria fiducia per parteciparvi. L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto (PRESIDENTE) o in mancanza da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Spesso lo statuto indica come presidente dell’assemblea dei soci il presidente dell’organo di amministrazione Il presidente verifica che sia integrato il quorum costitutivo necessario per l’insediamento dell’assemblea, accerta l’identità e la legittimazione a partecipare dei presenti, mette in discussione le materie all’ordine del giorno, apre il dibattito, modera la discussione, regola lo svolgimento dei lavori, mette al voto, si accerta dei risultati della votazione e controlla la verbalizzazione. Il presidente è il maestro della cerimonia, è colui che si occupa di gestire l’intera adunanza. Il presidente è assistito da un SEGRETARIO. Il segretario non è presente nell’assemblea straordinaria e in questo caso viene sostituto dal notaio. ③ TRATTAZIONE Per LAVORI ASSEMBLEARI si intende lo svolgimento dei lavori secondo quelle che sono le regole del regolamento e i poteri del presidente. Una minoranza qualificata di soci (1/3 del capitale sociale) che intervengono in assemblea possono chiedere che l’assemblea sia rinviata di non oltre 5 giorni se non si sentono sufficientemente informati sulle delibere poste in discussione. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto. Nell’ambito dell’assemblea i soci possono richiedere un RINVIO A BREVE se non si sentono sufficientemente informati. ④ VOTAZIONE E’ vietata la votazione a scrutinio segreto perché è necessario individuare chi ha votato e chi si è astenuto per fini di impugnazione delle delibere. I sistemi di votazione possono essere previsti a livello statutario e possono essere utilizzati anche strumenti elettronici. Il voto può essere dato anche per corrispondenza o in via elettronica, chi esprime il voto in questi modi si considera intervenuto in assemblea. I QUORUM DELIBERATIVI sono le parti del capitale sociale che devono essere raggiunti affinchè una delibera sia validamente assunta. I quorum deliberativi sono differenti in assemblea ordinaria, straordinaria, in prima, seconda e successive convocazioni. Se la delibera è stata approvata ha raggiunto il quorum deliberativo ma se in questo quorum è stato determinante il voto di un socio che per conto proprio o di terzi abbia un interesse in conflitto con quello della società (CONFLITTO D’INTERESSE) la delibera è impugnabile qualora possa arrecare danno alla società. Se il quorum deliberativo è stato raggiunto grazie alla votazione favorevole di un socio in conflitto d’interesse, la delibera è impugnabile. Per conflitto d’interesse si intende che il socio ha un interesse proprio o di terzi in conflitto con la delibera che sta per assumere la società Questa situazione si verifica con la PROVA DI RESISTENZA per cui si sottrae il voto e si verifica se il quorum deliberativo risulta ugualmente raggiunto. Se non risulta raggiunto significa che il voto espresso in conflitto d’interesse è stato determinante. Un caso particolare di conflitto d’interesse è stato disciplina dal legislatore che ha previsto espressamente che gli amministratori non possono votare nelle delibere che riguardano la loro responsabilità; mentre rispetto alla delibera sui compensi gli amministratori possono partecipare salvo si tratti di un compenso particolarmente elevato. Gli amministratori possono essere soci, se sono soci partecipano all’assemblea e l’assemblea ordinaria tra le varie materie delibera anche sulla responsabilità degli amministratori. Allo stesso modo i componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle delibere riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità del consiglio di sorveglianza. ⑤ VERBALIZZAZIONE La verbalizzazione è molto importante, il verbale è la fotografia di quello che è avvenuto durante l’adunanza. Il verbale deve essere analitico, attraverso la lettura del verbale si deve poter ricostruire esattamente cosa è accaduto durante l’adunanza. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità e il risultato delle votazioni, le dichiarazioni dei soci che espressamente ne hanno richiesto l’inserimento (ma il socio può anche chiedere che quanto detto non sia messo a verbale) ecc… Il verbale deve essere redatto senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e comunicazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. ASSEMBLEA ORDINARIA competenze: art 2364 art.li 2368 e 2369 QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO 1 CONVOCAZIONE art 2368, comma 1 50% CAPITALE SOCIALE (CON DIRITTO DI VOTO) 50%+1 CAPITALE IN ASSEMBLEA (salvo statuto, ma vedi art. 2369. comma 4, approvazione bilancio, nomina e revoca cariche sociali) 2 CONVOCAZIONE art. 2369, comma 3 - 50%+1 CAPITALE IN ASSEMBLEA CONVOCAZIONI SUCCESSIVE art 2369, comma 6 - 50%+1 CAPITALE IN ASSEMBLEA Come quorum deliberativo è stabilita la maggioranza assoluta, salvo che lo statuto non preveda diversamente. Lo statuto però non può aumentare questo quorum con riguardo ad alcune delibere cioè approvazione bilancio, nomina e revoca cariche sociali. ASSEMBLEA STRAORDINARIA competenze: art 2365 modificazioni dello statuto; nomina, sostituzione e poteri liquidatori; ogni altra materia attribuita dalla legge art.li 2368 e 2369 QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO 1 CONVOCAZIONE art 2368, comma 2 - 50%+1 CAPITALE SOCIALE 2 CONVOCAZIONE art. 2369, comma 3 1/3 + 1 CAPITALE SOCIALE 2/3 CAPITALE IN ASSEMBLEA CONVOCAZIONI SUCCESSIVE art 2369, comma 6 1/3 + 1 CAPITALE SOCIALE 2/3 CAPITALE IN ASSEMBLEA QUORUM DELIBERATIVI SPECIALI art 2369, comma 5: CAMBIAMENTO OGGETTO SOCIALE, TRASFORMAZIONE, TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE ALL’ESTERO, SCIOGLIMENTO ANTICIPATO, PROROGA SOCIETA’, EMISSIONE AZIONI SENZA DIRITTO DI VOTO O A VOTO LIMITATO, REVOCA STATO DI LIQUIDAZIONE 1/3 + 1 CAPITALE SOCIALE
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved