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Art. 138: Procedura modifica e integrazione Costituzione e riserve legge, Appunti di Diritto Comune

Questo articolo spiega il procedimento per modificare una costituzione rigida come quella italiana, incluso il requisito di maggioranza assoluta per la seconda approvazione. Inoltre, vengono descritte le riserve di legge e i loro tipi, tra cui la riserva di legge formale ordinaria, la semplice riserva di legge ordinaria, la riserva di legge assoluta e la riserva di legge rinforzata. Il documento inoltre descrive il procedimento legislativo, composto dalla fase dell'iniziativa, della discussione e approvazione, e i requisiti obbligatori per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, le leggi di delegificazione legislativa e le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 20/01/2020

valeria-esposito-9
valeria-esposito-9 🇮🇹

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Scarica Art. 138: Procedura modifica e integrazione Costituzione e riserve legge e più Appunti in PDF di Diritto Comune solo su Docsity! ARTICOLO 138  disciplina il procedimento di formazione delle leggi di revisione costituzionale, necessarie per modificare una costituzione rigida come la nostra, e il procedimento di formazione delle altre leggi costituzionali che vanno invece a integrare e derogare la costituzione.  secondo l’art. 138 : ‘’ ciascuna camera deve approvare le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali con due distinte deliberazioni tra le quali deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a tre mesi. Per l’approvazione della prima deliberazione è sufficiente la maggioranza relativa, mentre per l’approvazione della seconda l’art. 138 richiede espressamente la maggioranza assoluta. Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge sulla gazzetta ufficiale 500 mila elettori, 5 consigli regionali o 1/5 dei componenti di una camera, possono chiedere che essa venga sottoposta referendum costituzionale, per la cui validità, rispetto al referendum abrogativo non è richiesto ,un quorum,ossia numero necessario di votanti La legge sottoposta a referendum viene promulgata dal presidente della repubblica solo se approvata dal corpo elettorale con la maggioranza dei voti validi. Cosa importante da aggiungere è che non è possibile chiedere il ricorso del referendum costituzionale se la legge nella seconda deliberazione è approvata a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti. CRITIERI Di RISOLUZIONE ANTINOMIE  in diritto si ha antinomia quando delle norme giuridiche disciplinano medesime fattispecie in modi completamente differenti. Le antinomie possono essere: 1. assolute: quando il contenuto di una norma contraddice completamente il contenuto di un’altra. AD ESEMPIO: una norma vieta l’assunzione di stupefacenti, mentre un’altra lo consente. 2. relative: quando il contenuto di una norma contraddice parzialmente il contenuto di un’altra; o quando una norma di carattere generale contraddice il contenuto di una norma a carattere particolare. AD ESEMPIO: una norma di carattere generale vieta l’assunzione di stupefacenti, mentre un’altra a carattere particolare consente l’assunzione di cocaina. Le antinomie tra norme possono essere risolte o attraverso l’interpretazione o attraverso il ricorso di uno dei 4 criteri di risoluzione che sono: - il criterio cronologico; - il criterio gerarchico; - il criterio della specialità; -il criterio della competenza;  il criterio cronologicoil il criterio cronologicocriterio il criterio cronologicocronologico secondo il criterio cronologico, se una norma contraddice un’altra norma del suo stesso grado gerarchico, a prevalere deve essere la norma entrata in vigore più recentemente. La norma che non prevale viene abrogata subito dopo l’entrata in vigore della nuova norma. In altre parole possiamo dire che con l’entrata in vigore della nuova norma, la vecchia cesserà di produrre efficacia ex nunc, cioè solo per il futuro e non anche per il passato. Quindi seppur abrogata essa continuerà comunque a regolare i rapporti giuridici sorti prima dell’entrata in vigore della nuova norma.  il criterio cronologicoil il criterio cronologicocriterio il criterio cronologicogerarchico secondo il criterio gerarchico, se un norma contraddice un’altra norma avente un diverso grado gerarchico, a prevalere deve essere la norma di grado superiore, anche se entrata in vigore successivamente rispetto all’altra. La norma che non prevale viene annullata non automaticamente come avviene con l’abrogazione, bensì da un giudice della corte costituzionale perché ritenuta illegittima cioè incostituzionale. Ad esempio se una norma ordinaria contraddice una norma di rango costituzionale a prevalere sarà senza alcun dubbio la norma costituzionale. Quindi l’altra norma ordinaria verrà annullata perché ritenuta illegittima.  il criterio cronologicoil il criterio cronologicocriterio il criterio cronologicodella il criterio cronologicospecialità secondo il criterio della specialità, se una norma di carattere particolare contraddice una norma di carattere generale, a prevalere deve essere quella particolare, a meno che non sia di rango inferiore rispetto all’altra. In questo caso occorre sapere che le norme in conflitto rimangono valide ed efficaci, in quanto l’interprete si limita solamente ad effettuare una scelta riguardo a quale norma applicare al singolo caso. La norma non applicata possiamo quindi dire che viene derogata in quanto non perde la sua efficacia, ma subisce solamente una limitazione relativa al suo campo di applicazione. materia competente di esaminare il progetto di legge che gli è stato presentato. A seconda delle funzioni svolte dalla commissione parlamentare e poi in un secondo momento dall’assemblea è possibile distinguere tre tipi di procedimento: 1. il procedimento legislativo ordinario, anche detto per commissione referente; e due procedimenti legislativi speciali che sono: 2. il procedimento per commissione redigente e il procedimento per commissione deliberante; 1. per quanto concerne il procedimento legislativo per commissione referente, questo si compone di due fasi:  La prima fase viene svolta dalla commissione parlamentare competente che si occupa di esaminare il progetto, prima in linee generali e poi articolo per articolo, e di valutare eventuali emendamenti da apportare al testo legislativo proposto; Alla fine di questa prima fase la commissione dovrà approvare il testo insieme ad una relazione finale, nella quale troviamo esposti l’attività svolta e i vari orientamenti emersi, e trasmettere il tutto all’assemblea parlamentare per mezzo di alcuni loro delegati.  La seconda fase viene invece svolta, come abbiamo detto, in assemblea attraverso un metodo particolare, ovvero quello delle tre letture: - la prima lettura, introdotta dai relatori consiste nella discussione del testo approvato in commissione, e può concludersi con il voto di un ordine del giorno in cui si decide di non passare alla seconda lettura; - la seconda lettura, che si ha solo se non previsto diversamente, consiste invece nella discussione dei singoli articoli, nonché degli eventuali emendamenti,e si conclude con la votazione del testo definitivo di ogni singolo articolo; - la terza e ultima lettura consiste invece nell’approvazione definitiva dell’intero testo legislativo. Occorre sapere che le votazioni vengono effettuate a scrutinio palese mediante un procedimento elettronico, e che per l’approvazione è necessaria la maggioranza relativa o semplice. Il testo legislativo approvato da una camera deve necessariamente essere approvato anche dall’altra; Se l’altra camera dovesse apportare emendamenti al testo, questo dovrà di nuovo essere trasmesso all’altra camera per essere nuovamente discusso e approvato. Questo passaggio del testo da una camera all’altra viene detto NAVETTA e continuerà fino a quando lo stesso identico testo non verrà approvato da entrambe le camere. Occorre inoltre sapere che questo tipo di procedimento, secondo l’art 72 della costituzione, è obbligatorio per: - le leggi in materia costituzionale ed elettorale; - le leggi di delegificazione legislativa; - le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; - le leggi di approvazione dei bilanci; 2. con il procedimento per commissione deliberante, adottato soprattutto per la conversione dei decreti legge, la commissione parlamentare compente, invece, esamina, discute e approva il testo legislativo, senza che questo debba essere discusso e approvato anche dall’assemblea parlamentare, a meno che a farne richiesta non siano: - il governo; - 1/5 dei componenti della commissione; - 1/10 dei componenti dell’assemblea; 3. il procedimento per commissione redigente,invece, previsto esclusivamente dai regolamenti parlamentari, è possiamo dire una via di mezzo tra gli altri due procedimenti; In questo caso infatti alla commissione parlamentare competente spetta la discussione e l’approvazione degli articoli, mentre all’assemblea spetta l’approvazione finale dell’interno testo legislativo. Oltre a questi tre procedimenti esistono poi anche degli altri procedimenti abbreviati( in cui vengono cioè ridotti i tempi) previsti per l’approvazione di leggi dichiarate urgenti da entrambe le camere. - la fase della promulgazione durante la quale il presidente della repubblica, dopo aver ricevuto la legge dal governo, si occupa della sua promulgazione che deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione parlamentare o entro un termine minore se entrambe le camere ne hanno dichiarano l’urgenza. Nel caso in cui il presidente della repubblica dubiti della legittimità della legge può decidere di rimandarla alle camere con un messaggio motivato, affinché esse la riesamino. Tuttavia qualora la legge venisse nuovamente approvata dal Parlamento, il presidente della repubblica sarà obbligato a promulgarla, a meno che promulgandola non incorra in una delle ipotesi di responsabilità penale. - la fase della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che deve avvenire entro 30 giorni dalla sua promulgazione. Una volta pubblicata, la legge entrerà in vigore dopo un periodo di tempo,detto vocatio legis, della durata di 15 giorni circa, sempre che la legge non disponga un termine diverso. REFERENDUM ABROGATIVO  il referendum abrogativo, previsto dall’art 75 della costituzione, dà a noi elettori la possibilità di abrogare in tutto o in parte, un atto legislativo prodotto dal Parlamento, o un atto avente forza di legge.  cosa importante da sapere è che secondo la corte costituzionale il referendum abrogativo è un atto-fonte del nostro ordinamento avente lo stesso rango gerarchico della legge ordinaria.  l’art 75 riserva l’iniziativa referendaria a 500.000 elettori e a 5 consigli regionali, ed esclude da questo tipo di referendum: le leggi tributarie e di bilancio, le leggi di amnistia e di indulto e le leggi di al voto e che la legge sottoposta a referendum viene abrogata se la maggioranza autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Inoltre stabilisce che per la validità del referendum occorre che a votare vadano la maggioranza degli aventi diritto dei voti validi equivale ai SI.  Quanto alle modalità con cui viene svolto un referendum abrogativo, queste sono previste da una legge, ossia la legge 352/ 1970. Secondo quest’ultima: - se a fare richiesta del referendum sono 500.000 elettori, l’iniziativa deve partire da almeno 10 cittadini iscritti nelle liste elettorali, che devono poi depositare il quesito che intendono sottoporre a referendum presso la corte di cassazione. Entro 3 dalla deposizione devono essere poi raccolte le 500.000 firme su degli appositi fogli vidimati; - se invece a farne richiesta sono 5 consigli regionali, il quesito da sottoporre a referendum deve essere da loro deliberato a maggioranza assoluta e depositato in Cassazione da alcuni loro delegati; In entrambi i casi il quesito deve essere depositato in Cassazione tra il 1 gennaio e il 30 settembre di ciascun anno. In corte di cassazione la richiesta depositata, viene esaminata dall’Ufficio centrale per il referendum, che qualora rilevi delle irregolarità dovrà convocare, entro il 31 ottobre di quell’anno , tutti i promotori del referendum in modo da cercare di sanare, laddove è possibile le irregolarità riscontrate; Entro poi il 15 dicembre esso deve esprimersi sulla regolarità della richiesta. Una volta accertata la regolarità formale, la corte costituzionale deve poi accertare la regolarità sostanziale, verificando che il referendum non riguardi materie vietate dalla costituzione o materie di rango costituzionale; Entro poi il 10 febbraio essa deve pronunciarsi. L’unica ipotesi in cui tali regolamenti possono essere sindacati dalla Corte costituzionale è nell’ambito di un giudizio relativo ad un conflitto di attribuzione. DELEGAZIONE  la delegificazione, nel nostro ordinamento giuridico, è un istituto che consente il trasferimento della disciplina di una materia, non coperta da riserva di legge assoluta, da una fonte legislativa ad una fonte secondaria ( come il regolamento governativo). La legge che consente a questo istituto di realizzarsi,detta legge delegificante, deve per la sua validità: - determinare i principi generali,a cui deve conformarsi il regolamento nella disciplina della materia; - disporre l’abrogazione della norma legislativa che prima regolava la materia, ora disciplinata dal regolamento; L’abrogazione della norma legislativa si produce con l’entrata in vigore, non della legge delegificante, bensì del regolamento. Quindi siamo in presenza, in questo caso, di una particolare forma di abrogazione, che per questo motivo viene definita ‘’differita’’.  Quanto alla sindacabilità dei regolamenti delegati, questi in quanto atti formalmente amministrativi, possono essere sindacati solo dal giudice amministrativo che ha il potere di annullarli e non anche dalla corte costituzionale. L’unica ipotesi in cui essi possono essere sindacati anche dalla corte costituzionale è nell’ambito di un giudizio relativo ad un conflitto di attribuzione. Molte volte,infatti le Regioni hanno contestato la legittimità dei regolamenti delegati, in quanto essi andavano a disciplinare materie in realtà riservate alla loro competenza. DECRETO LEGGE  Il decreto legge, nel nostro ordinamento giuridico, è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e di urgenza dal Governo, ai sensi dell’art. 77 della costituzione.  Esso viene deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la denominazione di ‘decreto- legge’’ e con l’indicazione delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne hanno determinato l’adozione. Ad esempio può essere adottato per fronteggiare tempestivamente i danni causati da un terremoto o da altre catastrofi naturali.  Entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma il giorno stesso della sua pubblicazione deve essere presentato alle Camere, che anche se sciolte devono essere convocate e riunirsi entro 5 giorni, per essere convertito in legge. Se le camere non lo convertono in legge entro il termine di 60 giorni, esso decade, cioè smette di produrre efficacia ex tunc, e quindi tutti gli effetti prodotti da esso fino a quel momento vengono di conseguenza eliminati. Le camere tuttavia, ai sensi del terzo comma dell’art. 77 della costituzione,possono regolare i rapporti sorti sulla base di un decreto legge non convertito, attraverso quella che viene chiamata la legge sanatoria, in modo da evitare che tali rapporti restino privi di una disciplina legislativa.
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