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Appunti sulle commissioni e sulle giunte parlamentari, Appunti di Diritto Costituzionale

Appunti di diritto costituzionale. Descrizione approfondita delle commissioni e delle giunte parlamentari

Tipologia: Appunti

2013/2014

In vendita dal 23/10/2014

MatteoLigeri
MatteoLigeri 🇮🇹

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Scarica Appunti sulle commissioni e sulle giunte parlamentari e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! Commissioni Le commissioni sono articolazioni interne di ciascuna camera o del parlamento nel senso che ci possono essere commissioni monocamerali o bicamerali. Le commissioni sono collegi ristretti a competenza specifica nel senso che vengono istituite per occuparsi di determinati temi e quindi coloro che ne fanno parte hanno già o acquistano competenze specifiche. Si parla di strutture endoparlamentari. Un’altra ragione per la quale le commissioni vengono istituite è più propriamente politica rispetto a quella appena prospettata. Ciò è legato al fatto che l’attività delle commissioni è pubblica ma comunque viene trasmessa all’esterno in maniera meno puntuale rispetto all’attività dell’aula. Infatti quando una commissione si riunisce spesso viene pubblicato il resoconto sommario della seduta che altro non è altro che un riassunto dei punti chiave. Questa segretezza o per meglio dire maggiore riservatezza dei lavori della commissione è tale da agevolare il dialogo e gli accordi tra maggioranza e opposizione, anche perché in assemblea la pubblicità integrale delle dichiarazioni provoca una radicalizzazione delle posizioni. In assemblea il deputato o senatore parla non tanto all’aula ma agli elettori; usa lo scranno per esporre agli elettori la propria posizione politica e da questo ne deriva anche la teatralità degli atteggiamenti del parlamentare in aula. ( tende ad essere più rigido , più radicale ) . Le commissioni oltre ad essere monocamerali o bicamerali , possono essere anche temporanee o permanenti. L’art. 72 e l’art. 82 della Costituzione menzionano esplicitamente le commissioni. L’art .72 le menziona quando descrive sommariamente il processo di approvazione delle leggi, l’art .82 invece quando parla delle commissioni d’inchiesta. In entrambi i casi le disposizioni prevedono che le commissioni siano formate in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari. I regolamenti di camera e senato hanno esteso queste previsioni a tutte le commissioni . C’è una sola eccezione che riguarda le commissioni monocamerali permanenti alla Camera. Commissioni monocamerali permanenti Si tratta di organi interni di ciascuna camera che svolgono funzioni legislative , conoscitive , di indirizzo e di controllo. In sostanza in piccolo quello che può fare l’aula lo fanno le commissioni. Così una commissione può approvare una legge,può come esplicazione delle funzioni conoscitive esprimere delle audizioni, si possono discutere nel quadro della funzione di indirizzo delle tre soluzioni e nel quadro della funzione di controllo si possono presentare delle interrogazioni. Le commissioni si distinguono fra loro per materia. Fino al 1987 c’era una rigida corrispondenza fra ministeri e competenze delle commissioni. Dal 1987 questa corrispondenza non è più totale. Ci sono infatti delle commissioni che accorpano le competenze dei diversi ministeri; così per esempio abbiamo la commissione per gli affari costituzionali, le commissioni delle attività produttive del commercio e del turismo, la commissione scienza, cultura e istruzione. Può accadere che una stessa questione sia competenza di più commissioni. In questo caso le scelte sono due: o si lavora a commissioni congiunte o si affida la questione ad una commissione ma si riconosce all’altra la possibilità di adottare un parere rinforzato . Per i regolamenti di camera e senato ogni parlamentare deve appartenere ad una commissione. La regola viene però intesa diversamente alla camera e al senato. Alla camera questa regola viene intesa in senso rigido nel senso che ogni deputato non può fare parte di più di una commissione a meno che non debba sostituire qualche deputato che è contemporaneamente membro del governo. Sia alla camera che al senato le commissioni sono 14. Quando un gruppo ha consistenza numerica superiore a 14 la prima designazione avviene ad opera dei gruppi per ogni 14 o multipli di 14 , cioè ogni gruppo designa 14, 28,42 deputati spalmandoli su tutte le commissioni. Cosa succede se il gruppo non è formato da un numero di deputati che non è multiplo di 14? Per l’eccedenza interviene il P.D.A che decide dove inserire il deputato in modo che sia garantita la proporzionalità. Per i gruppi che hanno consistenza minore di 14 ( quindi gruppi in deroga) il P.D.A ripartisce i deputati che deve ripartire in modo da non alterare i rapporti di forza fra maggioranza e opposizione. Il P.D.A è tenuto a ricostruire all’interno delle commissioni un assetto che rispecchi quello che è l’assetto dei rapporti numerici che ci sono fra maggioranza e opposizione. Per far questo può accadere che il P.D.A decida che non tutti i gruppi possono essere presenti in commissione . Quindi si dice che alla camera la proporzionalità è garantita in maniera rigida a discapito della rappresentatività dei gruppi. Contro la decisione del P.D.A è previsto il ricorso all’ufficio di presidenza (sede di mediazione). Al senato le regole sono diverse. Il senato ha anch’esso 14 commissioni però per il regolamento della quattordicesima commissione che è quella che si occupa delle politiche dell’unione europea devono far parte dei senatori che già fanno parte di altre commissioni . Quindi in sostanza prima si devono formare le prime 13 commissioni poi si formerà la quattordicesima. Il ragionamento che si fa è lo stesso che alla camera , anche qui i gruppi sono in posizione diversa a seconda che abbiano non più 14 ma13 senatori. I gruppi che hanno più di 13 senatori per 13 o i multipli di 13 designano i senatori (13,26,39) , per quelli che avanzano ci pensa il P.D.A . I gruppi con meno di 13 senatori sono autorizzati a designare un senatore per tre commissioni, il che vuol dire che tutti i gruppi sono presenti in tutte le commissioni. Qui la regola è che si garantisce la rappresentatività a scapito della proporzionalità. Una volta formate le 13 commissioni i gruppi designano poi i commissari della quattordicesima attingendo ad alcune particolari commissioni. Funzioni delle commissioni. La prima funzione fondamentale è la funzione legislativa. Il cammino di approvazione di una legge è fatto di tre fasi : la fase dell’iniziativa, la fase costitutiva e la fase integrativa dell’efficacia. L’iniziativa legislativa spetta al governo , spetta a ciascun parlamentare, a 500.000 elettori, ai consigli regionali più altri organi o enti secondo la dicitura della Costituzione. L’unico organo a cui è riconosciuta questa facoltà è il CNEL ( Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) . La fase costitutiva è quella nella quale il parlamento o meglio i rami del parlamento separati arrivano all’esame del testo, eventualmente lo emendano e poi lo approvano. Stante il principio dl bicameralismo perfetto , il testo risultante deve essere il medesimo sia alla camera che al senato: fintanto che non si abbia questa uguaglianza l’iter legislativo si articola nella c.d navette. L’ultima fase è la fase integrativa dell’efficacia . La legge approvata dal parlamento infatti non è ancora efficace, perché deve entrare in vigore. Gli atti prodromici all’entrata in vigore della legge sono la promulgazione da parte del P.D.R e la pubblicazione sulla G.U . Nella fase costitutiva le commissioni permanenti monocamerali svolgono un ruolo fondamentale. Si dirà che la commissione lavora in sede redigente , in sede referente , in sede legislativa e
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