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Regole e procedimenti legislativi in Italia: dalla legge ordinaria alla riserva di legge, Sintesi del corso di Diritto Costituzionale

Diritto civileDiritto PenaleDiritto internazionalediritto amministrativoDiritto Costituzionale

Una panoramica dettagliata sulle regole e i procedimenti legislativi in italia, dalla legge ordinaria al procedimento legislativo e dalla riserva di legge. Come vengono create le leggi in italia, le fasi del procedimento legislativo, la vacatio legis e le riserve di legge. Viene inoltre discusso sulla libertà personale e il suo rapporto con la legge, nonché sulla libertà di domicilio e la libertà di circolazione in pillole.

Cosa imparerai

  • Quali sono le fasi del procedimento legislativo in Italia?
  • Quali sono le prerogative del Presidente della Repubblica in Italia?
  • Quali sono le leggi penali che non possono essere applicate se non nei casi espressamente indicati?
  • Quali sono i principi del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali?
  • Quali sono i diritti fondamentali trattati nel documento?

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 23/02/2019

giuliagulli91
giuliagulli91 🇮🇹

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Scarica Regole e procedimenti legislativi in Italia: dalla legge ordinaria alla riserva di legge e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! NORMA GIURIDICA: imperativa o dispositiva Si possono distinguere due tipi di regole di condotta: • le regole sociali (es. l’essere leali con gli amici, non mangiare con le mani) = L’ osservanza è spontanea e la violazione non da luogo all’applicazione di alcuna sanzione a carico del trasgressore; • le norme giuridiche vere e proprie (es. obbligo di rispettare la segnaletica stradale, di pagare le tasse) = L’ osservanza è obbligatoria e per la cui violazione, diversamente dalla regola sociale, è prevista l’applicazione da parte di una pubblica autorità. La distinzione tra i due tipi di regole si basa dunque sulla loro diversa obbligatorietà e non sul loro contenuto, che in alcuni casi può coincidere e in altri casi può essere diverso. L’insieme delle regole giuridiche costituisce l’ordinamento giuridico, inteso come il complesso di norme obbligatorie riferite a un particolare gruppo sociale. Conseguentemente, si definisce il concetto di diritto, che altro non è che l’insieme delle norme giuridiche, ovvero delle regole di convivenza che i componenti di una società sono obbligati ad osservare (più semplicemente diritto=ordinamento giuridico di una società). ATTO, DISPOSIZIONE E NORMA: La norma giuridica si compone di due elementi: > il precetto, che esprime il comportamento positivo o negativo (obbligo di fare o di non fare) imposto ai destinatari della norma; > la sanzione, che consiste in una misura punitiva a carico di chi trasgredisce la norma. Dal punto di vista del contenuto, la n.g. presenta le seguenti caratteristiche: positività= è una regola di condotta che viene posta o riconosciuta dallo stato; relatività: è una regola che varia nel tempo (potendo subire mutamenti all’interno dello stato) e nello spazio (da stato a stato, per cui ciò che è consentito in uno stato può essere vietato in un altro e viceversa); coattività= deve essere rispettata obbligatoriamente e la sua osservanza è imposta con la forza applicando, quando è necessario, una sanzione; generalità= si rivolge a una pluralità di destinatari; astrattezza= ha come oggetto una serie di fatti ipotetici che potrebbero verificarsi; bilateralità= quando riconosce un diritto a favore di un soggetto impone anche un dovere o un obbligo a carico di un’altra persona (es. al diritto dello stato di riscuotere le imposte corrisponde l’obbligo del contribuente di pagarle) N.B. Sotto il profilo dell’efficacia, le norme giuridiche si distinguono in: norme dispositive (o derogabili): contengono regole di condotta che i destinatari possono anche non osservare, disciplinando in modo diverso i loro rapporti giuridici; norme imperative (o inderogabili): impongono delle regole di condotta anche contro la volontà dei destinatari, che non possono disciplinare diversamente i loro rapporti giuridici ESEMPIO: è derogabile la norma che prevede l’obbligo di pagare gli interessi nel prestito di una somma di denaro, in quanto le parti possono anche stipulare un prestito gratuito; invece, la norma che consente il divorzio dei coniugi solamente dopo 6 mesi dalla separazione consensuale è una norma inderogabile, in quanto anche sei coniugi sono d’accordo nello sciogliere subito il matrimonio, il giudice non può pronunciare il divorzio prima che sia trascorso il termine previsto dalla legge. Altri tipi di norme giuridiche: > norme di principio (norme senza fattispecie normativa predeterminata e a prescrizione generica: es. art 2 Cost) e > norme programmatiche (norme la cui applicazione è condizionata all’emanazione di altre norme che diano attuazione ai programmi fissati da quelle). LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI Lo STATO= una comunità di individui stanziata su di un territorio e organizzata in base ad un ordinamento giuridico originario e sovrano. Diverse accezioni di Stato: stato-ordinamento=ordinamento giuridico comprensivo dei suoi elementi costitutivi (la Cost. usa spesso il termine di Repubblica per indicare tale accezione di Stato); stato-persona: complesso organizzativo cui viene riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico dello stato; stato-apparato= complesso di organi che esercitano il potere supremo su di un determinato territorio e nei confronti del popolo che vi è stanziato; stato-comunità= complesso di organismi che sono espressione diretta della comunità dei cittadini di uno stato a cui spesso questo concede forme di libertà e autonomia. ELEMENTI COSTITUTIVI: 1)SOVRANITÀ: è la potestà di governo suprema, esclusiva e originaria esercitata su di un determinato territorio e sui soggetti che vi risiedono. Per potestà di governo (o potestà d’imperio) si intende la possibilità che lo stato ha di far valere i propri comandi in forma coattiva, attraverso il monopolio dell’uso della forza (> Sovranità interna, attiene ai rapporti tra lo stato e i cittadini, è quindi esercitata nei confronti di coloro che sono stanziati su quel territorio e si manifesta appunto con il potere d’imperio. Tale potere è esclusivo, in quanto estromette ogni altra potestà su quel territorio, ed originario, nel senso che non trova il suo fondamento in altro potere ad esso sovraordinato. La Sovranità esterna: (cd. internazionale), riguarda, invece, i rapporti dello Stato con gli altri Stati o organizzazioni internazionali e si sostanzia nell’effettiva e concreta autonomia e indipendenza che ciascuno Stato, in virtù della sua originarietà, possiede. Rif. Cost: art 1 “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione”. Sono due, in astratto, le forme di esercizio della sovranità popolare previste dalla Cost: i cittadini possono prendere decisioni direttamente (democrazia diretta) o indirettamente delegando, nel secondo caso, l’esercizio della sovranità ai loro rappresentanti in Parlamento (democrazia indiretta). 2) POPOLO= insieme di individui ai quali è attribuito dall’ordinamento lo status di cittadino. Tali soggetti sono legati da un rapporto speciale con lo stato, dal quale scaturiscono sia diritti (come quello di votare) che doveri ( di solidarietà economica, sociale, politica). Il popolo si distingue dalla Popolazione, che identifica più genericamente coloro che risiedono, anche temporaneamente, in un determinato territorio. Ancora diverso è il concetto di Nazione, che identifica una comunità caratterizzata dalla comunanza di lingua, razza, costumi e religione. N.B. Ogni stato fissa i criteri in base ai quali attribuire la propria cittadinanza. In Italia le modalità di acquisto della cittadinanza sono disciplinata dalla L. n. 91/1992, che regola anche i casi di revoca e di riacquisto. Secondo questa normativa la cittadinanza italiana si può acquistare: > per nascita, che può riguardare la cittadinanza dei genitori (ius sanguinis) o il luogo in cui avviene (ius soli); > per concessione dello stato (es. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio della repubblica da almeno 5 anni successivi all’adozione); > per estensione, in seguito al verificarsi di determinati eventi (es. il figlio minorenne di cui sia avvenuto il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione) Accanto alla cittadinanza degli Stati membri, l’art. 20 TFUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, ha introdotto la cittadinanza europea= si tratta di una cittadinanza complementare e non sostitutiva di quella nazionale. Il riconoscimento di tale cittadinanza comporta l’attribuzione di alcuni diritti: ✓ diritto di circolazione e soggiorno nel territorio degli stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e dalla disciplina di attuazione; 17 Interpretazione letterale: ricerca dell’esatto significato della norma considerando il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse; Interpretazione logica: consiste nell’interpretare la volontà del legislatore «ratio legis» (la ragione della legge), identificando i motivi per cui il legislatore ha emanato tale norma (= interpretazione teleologica) A seconda della fonte, cioè dei soggetti che compiono l’interpretazione, si distingue tra interpretazione autentica, giudiziale e dottrinale. Interpretazione autentica: compiuta dallo stesso legislatore che emana appositamente delle norme (norme interpretative) per chiarire il significato di norme preesistenti, questa interpretazione è vincolante (perché è un meccanismo normativo, ossia è fonte del diritto). Nell'ordinamento giuridico italiano la principale di tali norme è la legge di interpretazione autentica, approvata dal legislatore per scegliere quale, fra le possibili interpretazioni di una o più disposizioni, sia da considerare espressione della volontà del legislatore. Proprio perché tale legge individua l'interpretazione autentica fra le diverse interpretazioni possibili, tale legge dispiega i suoi effetti ex tunc, ossia dal momento in cui la legge oggetto dell'interpretazione è entrata in vigore, e non solamente ex nunc. In altre parole tale legge è retroattiva. Interpretazione giudiziale: compiuta dal giudice nell’esercizio del potere giurisdizionale, è vincolante nei confronti delle parti in giudizio e non vincola gli altri giudici. Tale tipo di interpretazione dà luogo alla “giurispudenza”. Interpretazione dottrinale: compiuta da studiosi delle discipline giuridiche, non è vincolante ma ha solo valore scientifico. A seconda del risultato dell’operazione ermeneutica, si distingue tra interpretazione dichiarativa, estensiva, restrittiva ed analogica. Interpretazione dichiarativa: se il risultato dell’interpretazione letterale coincide con quello della interpretazione logica. L’interprete ritiene dunque che il testo della norma è conforme al pensiero e alla volontà del legislatore (ratio legis). Interpretazione estensiva: se l’ambito di applicazione della norma è più esteso di quanto si ricava dalla sola formulazione letterale Interpretazione restrittiva: se l’ambito di applicazione della norma è meno esteso di quanto si ricava dalla sola formulazione letterale. EFFICACIA DELLA NORMA NEL TEMPO: PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ L’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale prevede che la legge, divenuta efficace, «non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo». È questo uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico: il principio della «irretroattività», per il quale la legge dispone solo per i fatti che possono accadere in avvenire mentre non si applica ai fatti accaduti prima della sua entrata in vigore. Il principio della irretroattività appare strettamente collegato al principio della «certezza» del diritto, in quanto assolve ad una funzione specifica: conferisce certezza e sicurezza ai rapporti giuridici già instaurati tra le parti e stabilità al sistema di diritto generale e astratto che detta norme di convivenza sociale. DEROGHE: Il principio della irretroattività può essere derogato in casi particolari in cui è consentita la retroattività della legge. Si tratta di ipotesi eccezionali ed in genere favorevoli ai cittadini come ad esempio nei casi di: a) norme concernenti i contratti collettivi di lavoro in materia di aumenti salariali; b) leggi penali più favorevoli al reo, leggi cioè che diminuiscono l’entità di una pena oppure non considerano più reato un determinato fatto; c) norme interpretative emanate dal legislatore («interpretazione autentica»). Classificazione delle fonti Fonte= indica la sorgente da cui si attinge la conoscenza della norma. La fonte del diritto costituisce l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Si distingue tra: fonti di cognizione= strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti di produzione (generalmente attraverso la pubblicazione in gazzette o bollettini ufficiali, ma esistono anche fonti di cognizioni non ufficiali); fonti di produzione= sono invece gli atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche, ovvero capaci di innovare il diritto oggettivo N.B. Concetto diverso è quello di fonte sulla produzione = riferito a quelle norme che disciplinano i procedimenti di formazione sulle fonti del diritto. nulla vieta che lo stesso atto possa essere contemporaneamente una fonte di produzione e una fonte sulla produzione (es. l’art. 76 Cost. è una fonte sulla produzione, in quanto regola il procedimento di formazione del decreto legislativo; al tempo stesso, però, la Cost. è anche una fonte di produzione dal momento che contiene norme che regolano i rapporti sociali). Le fonti di produzione si distinguono in: ▲ fonti-fatto= consistono in comportamenti o fatti che l’ordinamento riconosce idonei a produrre norme giuridiche. Esse costituiscono il diritto non scritto e, come tali si trovano in posizioni subordinata rispetto al diritto scritto. L’esempio principale è la Consuetudine (o uso) = si sostanzia nella ripetizione costante e uniforme di una determinata condotta, accompagnata dalla convinzione della sua giuridica obbligatorietà, nel senso di conformità a regole giuridiche. Affinché nasca una consuetudine è necessario che concorrano: • un elemento oggettivo (o materiale), consistente in una pratica uniforme e costante tenuta per un tempo relativamente lungo dalla generalità dei consociati, e tale da imporsi come regola giuridicamente rilevante (c.d. Diuturnitas); • un elemento soggettivo (o psicologico), consistente nella convinzione di osservare la pratica ubbidendo a una regola giuridica (c.d. opinio iuris ac necessitatis) N.B. si usa distinguere la consuetudine dalla prassi, la quale è accompagnata solo dalla reiterazione nel tempo di un comportamento da parte della generalità dei consociati, senza la convinzione della sua giuridicità. La conseguenza è che la consuetudine, quale fonte del diritto, è abilitata ad innovare l’ordinamento giuridico, mentre la prassi no. Altri esempi di fonti-fatto: la consuetudine costituzionale (comportamenti spontanei degli organi costituzionali); gli atti di ordinamenti diversi richiamati da norme italiane sulla produzione. ▲ fonti-atto= manifestazioni di volontà di soggetti abilitati dall’ordinamento a produrre norme giuridiche GERARCHIA DELLE FONTI ATTO: 1) fonti costituzionali: costituzione del 1948, le leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali; 2) fonti sub-costituzionali: atti di diritto originario e derivato dell’UE e quelli internazionali; 17 3) fonti primarie: atti legislativi (leggi ordinarie) o ad essi equiparati (decreti legge e decreti legislativi), nonché leggi regionali; 4)fonti secondarie: regolamenti del governo, atti che occupano nel sistema delle fonti un livello gerarchico inferiore rispetto alla legge. PRINCIPIO DI ESCLUSIVITÀ DELLA LEGGE= è espressione della sovranità dello Stato attribuisce a questo il potere esclusivo di riconoscere le proprie fonti, cioè indicare i “fatti” e gli “atti” che possono produrre norme nell’ordinamento. Le norme degli altri ordinamenti possono valere all’interno dell’ordinamento dello Stato soltanto se le disposizioni di questo lo consentono. Per consentire alle norme prodotte da fonti di altri ordinamenti di operare all’interno dell’ordinamento statale si opera attraverso la tecnica del rinvio. Il rinvio è dunque lo strumento con cui l’ordinamento di uno Stato rende applicabili al proprio interno norme di altri ordinamenti. Si distinguono di solito due tecniche di rinvio, il rinvio “fisso” e il rinvio “mobile”.” LA COSTITUZIONE: CARATTERI E STRUTTURA Costituzione = evoca due concetti apparentemente opposti: - identifica il momento in cui un nuovo ordinamento viene creato - indica il prodotto di tale momento fondativo N.B. Si possono operare, alcune distinzioni basate sulle loro caratteristiche: costituzioni scritte e non scritte: secondo che esista o non esista un documento unico redatto in forma solenne. Là dove manca un documento unico, i diritti fondamentali e l’organizzazione dello stato sono disciplinate da una serie di consuetudini non scritte; costituzioni ottriate e votate: le prime sono unilateralmente concesse, in genere da uno stato assoluto, che in questo modo autolimita i suoi poteri (es. statuto albertino); le seconde sono adottate da un organo democraticamente eletto o, almeno, approvate dal corpo elettorale attraverso un referedum. Sono votate le costituzioni vigenti in tutti gli stati democratici contemporanei; costituzioni brevi o lunghe: a seconda della minore o maggiore lunghezza; sono brevi quei testi che disciplinano prevalentemente l’organizzazione dello stato, per occuparsi solo marginalmente dei diritti e delle libertà fondamentali; sono lunghi quei testi che, oltre ad occuparsi della struttura costituzionale dello stato, consacrano anche le libertà dei cittadini, regolando i rapporti che questi hanno con i pubblici poteri. costituzioni flessibili e rigide: le prime possono essere modificate senza necessità di un procedimento aggravato, le secondo richiedono un procedimento aggravato per modificare o abrogare disposizioni in esse contenute, in modo da non essere soggette alle mutevoli maggioranze parlamentari. COSTITUZIONE MATERIALE E FORMALE: FONTI EXTRAORDINEM I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA: è votata, in quanto è stato il popolo a darsela attraverso i propri rappresentanti e non il sovrano a concederla, come era avvenuto per lo statuto albertino; è scritta, perché diritti, doveri, e strutture costituzionali sono puntualmente elencati, senza rimandi a norme accettate per consuetudine; è rigida, perché non modificabile con legge ordinaria, ma solo con procedura aggravata di revisione costituzionale; è lunga, perché vi vengono ampiamente precisati e descritti i principi, i diritti, i doveri e i meccanismi che regolano la vita del paese. • sono obbligatorie in tutti i loro elementi • sono direttamente applicabili, come i regolamenti • hanno portata particolare, a differenza dei regolamenti, cioè si rivolgono a soggetti specifici, che possono essere uno stato membro o una determinata persona giuridica RAPPORTO FONTI UE E FONTI INTERNE PRINCIPIO DI CEDEVOLEZZA UE PRINCIPIO DI AFFIEVOLIMENTO PARLEMENTO UE PROCEDURA DI INFRAZIONE PER MANCATO ADEGUAMENTO ALLE DIRETTIVE FONTI INTERNAZIONALI Sono fonti dell’ordinamento giuridico internazionale: ▲ norme consuetudinarie: si indirizzano a tutti i membri della Comunità internazionale (norme generali) o a parte di essi (norme particolari) ▲ norme pattizie, poste in essere da trattati internazionali ▲ atti vincolanti delle organizzazioni internazionali, che hanno efficacia solo per gli stati che hanno aderito all’accordo NORMA CONSUETUDINARIA: La consuetudine internazionale è un comportamento costante e uniforme tenuto dai soggetti internazionali (stati, organizzazioni internazionali), con la convinzione del carattere vincolante del comportamento stesso. TRATTATO O ACCORDO INTERNAZIONALE: unione o incontro delle volontà di due o più stati diretto a regolare una determinata sfera di rapporti che li riguardano. N.B. L’adattamento dell’ordinamento italiano ai trattati avviene mediante due procedimenti: 1) procedimento speciale: che attua l’adattamento ai trattati internazionali mediante l’ordine di esecuzione; 2) procedimento ordinario: mediante il quale le norme internazionali pattizie vengono riformulate in norme interne, che ne riproducono o specificano il contenuto RIF. Art. 10 Cost.( norme di diritto internazionale generalmente riconosciute); art 11 Cost. (accordi di reciproca limitazione della sovranità) Legge ordinaria: principio di legalità e riserva di legge Legge ordinaria: è la legge deliberata dal Parlamento, secondo un procedimento legislativo disciplinato dagli artt. 70 e ss. Cost. (in contrapposizione alla legge costituzionale adottata con procedura diversa e più complessa). ALTRI CONCETTI: > Legge in senso formale= quelle leggi che sono deliberate dagli organi a ciò costituzionalmente preposti, ossia dalle due Camere o dagli altri organi cui è costituzionalmente attribuita la funzione legislativa (Consigli regionali e Consigli provinciali di Trento e Bolzano); 17 > Legge in senso materiale= leggi e atti che hanno forza di legge, indipendentemente dagli organi che li pongono in essere e dal procedimento della loro formazione. In tale categoria rientrano gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), che non hanno la veste formale di leggi. Nella gerarchia delle fonti del diritto la legge ordinaria è subordinata alla costituzione, alla legge costituzionale ed eventualmente alla legge organica, ma è sovraordinata a tutte le altre fonti del diritto, eccetto quelle che hanno il suo stesso rango, come gli atti aventi forza di legge. RICORDA: La legge organica viene adottato dal parlamento con un procedimento aggravato, ossia più complesso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie, superiore a queste ultime nella gerarchia delle fonti del diritto ma subordinato alla costituzione e alle leggi costituzionali, al quale la costituzione riserva la disciplina di determinate materie, stabilendo così una riserva di legge organica. In Italia non esiste, ma esiste in Spagna. N.B. Le leggi ordinarie approvate dal Parlamento sono denominate leggi, senza ulteriori specificazioni. Sono, invece, denominate leggi regionali quelle approvate dai consigli regionali e leggi provinciali quelle approvate dai consigli provinciali di Trento e Bolzano. PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: l procedimento per la formazione delle leggi è disciplinato dagli artt. 71-74 della Costituzione (da leggere – VEDI SCHEMA ITER) e si comprende delle seguenti fasi: >Iniziativa >Discussione e approvazione >Promulgazione >Pubblicazione VACATIO LEGIS: Ogni norma giuridica ha un suo ciclo vitale: è creata, entra in vigore ed è abrogata. Una volta approvata la norma non è immediatamente efficace; le norme scritte (leggi e regolamenti), infatti, entrano normalmente in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il periodo di 14 giorni che intercorre tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore è detto «vacatio legis» (letteralmente «vacanza della legge»). Tale periodo ha lo scopo di permettere ai cittadini di prendere conoscenza della nuova normativa. La stessa legge può, però, allungare o abbreviare il periodo della vacatio. RICORDA: In ogni caso, una volta che la legge è entrata in vigore, tutti i cittadini, indipendentemente dal fatto che siano o meno a conoscenza delle nuove norme giuridiche in essa contenute, sono tenuti ad osservarla (come si usa dire, «la legge non ammette ignoranza»). Poiché in Italia vige un sistema bicamerale paritario ogni legge deve essere approvata da ciascuna Camera con lo stesso testo. Il procedimento può iniziare indifferentemente dalla Camera dei deputati o dal Senato ; quando la prima Camera ha approvato la legge , deve trasmetterla alla seconda che inizierà da capo la discussione e alla fine approverà il testo a sua volta. Se però la seconda Camera approva il testo con alcune modifiche dovrà ritrasmetterlo alla prima perché lo approvi nella nuova versione. Quest'ultima è però libera di modificarlo ancora, il che renderà necessario un nuovo intervento dell'altra Camera e così via finché lo stesso testo non verrà approvato da ciascuna delle due Camere. RISERVA DI LEGGE= Nell'ordinamento giuridico italiano la riserva di legge, inserita nella Costituzione, prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. La riserva di legge ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal parlamento come previsto dall'articolo 70 Cost. TIPOLOGIE: Si distinguono, comunque, vari tipi di riserva di legge: 1) riserva di legge ordinaria: la materia può essere disciplinata dalla legge e da atti aventi forza di legge. • assoluta: la materia deve essere regolata integralmente dalla legge. Ad esempio l'art. 13.2 Cost. ammette restrizioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge • relativa: i principi sono stabiliti dalla legge, riducendo la discrezionalità dell'esecutivo, che però potrà intervenire dettando la disciplina di dettaglio con propri regolamenti (cioè fonti secondarie). (artt. 97.2 e 23 Cost.) • rinforzata: riserve, assolute o relative, dove la Costituzione pone dei limiti alla discrezionalità del legislatore, predeterminando alcuni dei contenuti che la legge deve avere. (art. 16 Cost.) 2) riserva di legge formale: nella materia può intervenire la legge del parlamento mentre non possono farlo atti aventi forza di legge, come decreti legge o decreti legislativi Esistono anche riserve non a favore della legge ordinaria: 1)riserva di legge costituzionale (artt. 116, 132.1, 137 e 138 Cost.): la materia sarà regolata da leggi costituzionali 2) riserva a favore dei regolamenti parlamentari (art. 64.1 Cost.) 3) riserva di giurisdizione: L’ art. 13.2 non ammette alcuna "restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria (...)"; similmente l'art. 15 ammette limitazioni alla libertà e alla segretezza della corrispondenza "soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria". DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI DECRETO LEGGE: > Art. 77 Cost: in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge. Il governo deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere (che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni), e se non convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione perdono efficacia sin dall’inizio (c.d decadenza). > sono deliberati dal Consiglio dei Ministri e presentati per l’emanazione al Presidente della repubblica > attività di controllo sulla sussistenza dei casi straordinari di necessità e di urgenza da parte di: 17 ▲ Sono atti formalmente amministrativi, in quanto provengono da organi del potere esecutivo, ma sostanzialmente normativi, in quanto in grado di innovare il diritto oggettivo. ▲ FONDAMENTO DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE: è rinvenuto nel principio di legalità, secondo il quale l’esecutivo può emanare regolamenti soltanto quando a ciò sia autorizzato da una previa norma di legge che attribuisca ad un organo amministrativo la relativa competenza ▲ I regolamenti governativi, nell'ordinamento giuridico italiano, costituiscono fonti normative secondarie e si collocano al di sotto delle fonti costituzionali e delle fonti primarie ▲ deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati dal Presidente della Repubblica ( quelli ministeriali deliberati e firmati solo dal ministro competente); ▲ 3 tipologie: regolamenti statali, ex art. 117 co. 6, possono operare nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale; regolamenti regionali, possono operare nelle materie di competenza legislativa regionale concorrente o residuale oppure anche in quelle di competenza legislativa esclusiva statale, in questo caso previa delega dello stato; regolamenti degli enti locali, disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite ALTRE TIPOLOGIE: Regolamenti di esecuzione, di attuazione, indipendenti, di organizzazione, Regolamento di delegificazione (consentono al legislatore di autorizzare il governo, in materie non soggette a riserva assoluta di legge, a emanare regolamenti che sostituiranno le norme di legge fino a quel momento vigenti, in tal caso la legge di autorizzazione detta comunque le norme generali regolatrici della materia). FONTI REGIONALI STATUTO REGIONALE: è l’atto con il quale la regione disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento per tutti gli aspetti non regolati direttamente dalla costituzione. 2 TIPOLOGIE: • Statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost. da leggere), approvati dal Consiglio regionale con legge regionale; • Statuti delle 5 regioni a statuto speciale, che non sono espressione di vera e propria autonomia statutaria, in quanto hanno forma e sostanza di leggi costituzionali statali (art. 116 Cost.) N.B. Gli Statuti ordinari sono collocati in una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto alle leggi regionali all’interno del sistema delle fonti regionali. LEGGE REGIONALE: è la legge prodotta da un consiglio regionale e messa in vigore nella sola Regione d'Italia nella quale essa è promulgata. La legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria. Le leggi regionali sono assoggettate ai sensi dell’art. 117, co. 1, Cost.: • Al rispetto della Costituzione • Ai vincoli derivanti dall’ordinamento dell’UE e dagli obblighi internazionali • Ad un limite di natura territoriale, in quanto la regione esercita la sua potestà legislativa, concorrente o residuale, per soddisfare interessi, esclusivamente o prevalentemente localizzati sul territorio di sua pertinenza PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE: fase dell’iniziativa legislativa= è affidata alla Giunta, ai singoli consiglieri regionali, agli elettori, al Consiglio delle Autonomie locali, alle formazioni sociali, agli organi di altri enti locali presenti nel territorio; fase istruttoria= svolta dalle Commissioni permanenti in sede referente; fase deliberativa= si svolge innanzi l’Assemblea regionale. Dopo la deliberazione del Consiglio, la legge viene promulgata dal Presidente della Giunta Regionale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale. DIFFERENZA: Commissione in sede referente e in sede deliberante RIPARTO DI COMPETENZE LEGISLATIVE TRA STATO E REGIONI: Art 117 Cost • Potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie elencate nel co. 2 art 117 ( es. politica estera, immigrazione, sicurezza dello stato) • Potestà legislativa concorrente nelle materie elencate nel co. 3 dell’art. 117 e negli statuti delle regioni speciali, con attribuzione allo stato della competenza a determinare i principi fondamentali, mentre alle regioni spetta il compito di emanare la disciplina di dettaglio (es. • Potestà legislativa residuale delle regioni ordinarie, nei settori che non sono affidati alla competenza esclusiva statale e concorrente regionale • Potestà legislativa esclusiva (o piena), spettante alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano, nei limiti in cui assicuri alle regioni speciali forme di autonomia più ampie rispetto a quelle ordinarie. La potestà piena trova un limite specifico nelle riforme economico-sociali e nei principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, richiamati negli statuti speciali. • Potestà integrativo-attuativa riconosciuta alle regioni speciali, che deriva dalla necessità di dare attuazione e integrazione differenziata a leggi statali in materie che, essendo di competenza statale, sarebbero altrimenti precluse alla competenza regionale. REGOLAMENTI REGIONALI: La potestà regolamentare delle regioni è prevista nell’art. 117, co. 6, Cost., secondo il quale “Le Regioni la esercitano in tutte le materie in cui non sussiste una competenza legislativa esclusiva dello Stato, o anche in tale ambito purchè vi sia una delega statale. i regolamenti regionali (atti formalmente amministrativi avente contenuto sostanzialmente normativo), sono subordinati alla legge regionale, in quanto fonti secondarie, ma anche alla legge statale, che fissa i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente o disciplina la delega della potestà regolamentare alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale FEDERALISMO FISCALE DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO RIFORMA TITOLO V P) Fonti degli enti locali ( DA AGGIUNGERE QUALCOSA) STATUTO I DIRITTI E LE LIBERTA’ SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA: insieme di poteri, obblighi, diritti e doveri di cui un soggetto di diritto può essere titolare in un determinato momento. Si distinguono: • Situazioni giuridiche soggettive attive o di vantaggio= volte a garantire determinate utilità (es. i poteri, i diritti soggettivi e gli interessi legittimi): • POTERE: Consente al suo titolare di ottenere determinati effetti giuridici (es. qualunque cittadino italiano che abbia compiuto 25 anni ha il potere di essere eletto deputato, art. 56 Cost.) • DIRITTO SOGGETTIVO: insieme di poteri e facoltà riconosciuti in relazione ad un interesse tutelato dall’ordinamento in maniera piena e immediata nei confronti di tutti i consociati (diritto assoluto) o solo di alcuno (diritto relativo) 17 • INTERESSE LEGITTIMO: Insieme di poteri e facoltà che permettono di incidere sul corretto esercizio del potere amministrativo, in modo da poter conservare (interesse oppositivo) o conseguire (interesse pretensivo) un bene o un’utilità. • Situazioni giuridiche soggettive passive o di svantaggio = impongono comportamenti strumentali al soddisfacimento di interessi altrui (es. doveri, obblighi e soggezioni) • OBBLIGO: avente ad oggetto un comportamento da porre in essere nell’interesse di chi è titolare di un diritto soggettivo (assoluto o relativo) • DOVERE: comportamento da tenere nell’interesse della collettività (es. dovere di difendere la propria patria) • SOGGEZIONE: è la situazione di chi, pur non avendo assunto nessun obbligo, è soggetto a un potere altrui senza poter far nulla per impedire che lo stesso venga esercitato (es. il minorenne è soggetto alla responsabilità genitoriale). DISTINZIONE TRA LIBERTA’ E DIRITTI: ▲ La LIBERTA’ indica una posizione giuridica soggettiva di vantaggio che permette al titolare di non subire interferenze di terzi nelle proprie scelte (es. la libertà personale garantisce l’individuo da forme di coercizione fisica esercitate da altri soggetti privati e dallo stato) ▲ Il DIRITTO, nel diritto costituzionale, assume spesso un contenuto positivo, perché identifica quelle situazioni giuridiche soggettive grazie alle quali il titolare può ottenere che altri si attivino per soddisfare i suoi interessi (es. il diritto all’assistenza sociale impone ai pubblici poteri di fornire prestazioni assistenziali a favore degli aventi diritto) N.B In realtà si tratta di una distinzione non del tutto esatta, in quanto i diritti possono imporre a terzi non soltanto comportamenti attivi, ma anche passivi, cioè di astensione o di non interferenza. In questo modo, anche la libertà può configurarsi come il contenuto di un diritto. I DIRITTI FONDAMENTALI/ DIRITTI INVIOLABILI: Art 2 Cost “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti fondamentali dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La Cost. qualifica tali diritto come inviolabili. Cio comporta che sono: ▲ Insopprimibili, nel senso, che il loro nucleo essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, rientrando nei valori e nei principi supremi dell’ordinamento che costituiscono un limite a tale potere; ▲ Indisponibili e intrasmissibili da parte del loro titolare; ▲ Imprescrittibili, cioè non cadono in prescrizione neppure dopo un lungo periodo di mancato esercizio; ▲ Irrinunciabili da loro stesso titolare N.B. Il precetto di cui all’art. 2 Cost riconosce i diritti fondamentali ai singoli individui. Ma al centro della tutela costituzione vi è la persona (principio personalista), che è fatta di relazioni con altri uomini. La Cost. esprime cioè una posizione di favore per le formazioni sociali, ovvero per quelle aggregazioni all’interno delle quali si sviluppa la personalità dell’uomo (famiglia, unioni civili, scuola, confessioni religiose etc); principio solidaristico, che richiede l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica (es. votare), economica (es. pagare i tributi), e sociale (mantenere i figli) PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA: Art 3 Cost ▲ Formale: proclamato dal co. 1 “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. In altri termini l’uguaglianza formale può essere intesa sia come uguaglianza davanti alla legge, cioè come esclusione che alcuni soggetti possano sottrarsi al dominio della legge per grado, nascita o classe; sia come uguaglianza La divisione del potere tra più livelli territoriali (c.d. divisione verticale) costituisce una garanzia delle libertà in maniera analoga alla divisione funzionale del potere centrale tra legislativo, esecutivo e giudiziario (c.d. divisione orizzontale). DIRITTO DI VOTO: ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO (Art. 48 Cost.) Corpo elettorale: si intende l’insieme dei cittadini che godono dell’elettorato attivo, ossia della capacità di votare e, quindi, del diritto di eleggere i componenti delle assemblee elettive a livello sia nazionale che locale. sono elettori, ai sensi dell’art. 48 Cost., tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni (per l’elezione dei senatori, tale limite è elevato a 25 anni) = Elettorato attivo N.B. Spetta alla legge stabilire requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e assicurarne l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per le elezioni delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo i criteri determinati dalla legge. I cittadini italiani residenti all’estero possono eleggere 12 deputati e 6 senatori. Elettorato passivo= consiste nella capacità di ricoprire cariche elettive. Ai sensi dell’art. 51 Cost. , tutti i cittadini, uomini e donne, possono accedere a cariche elettive e, come principio generale, chi può eleggere può anche essere eletto. RICAPITOLANDO: ELETTORATO ATTIVO: richiede due soli requisiti Cittadinanza italiana Maggiore età - Sussistono, inoltre, requisiti negativi la cui presenza esclude la capacità di votare: • L’incapacità civile, che attualmente non opera più, a seguito dell’abrogazione delle norme che escludevano dall’elettorato attivo gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente • L’esistenza di cause di indegnità morale (es. la libertà vigilata o il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o una o più Province, finchè durano gli effetti del provvedimento); • Una sentenza penale irrevocabile che comporti l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, oppure la sottoposizione ad interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata Il VOTO, presenta le seguenti CARATTERISTICHE: • Il voto è personale, nel senso che non può essere delegato, salva soltanto la possibilità di valersi di un accompagnatore in caso di grave impedimento fisico. Non è ammesso il voto per procura. • Il voto è eguale nel senso che ogni voto ha lo stesso valore di tutti gli altri. Non sono ammessi il voto plurimo ( che ha maggior peso di altri) e il voto multiplo (che può essere esercitato in più circoscrizioni dalla stessa persona) • Il voto è libero nel senso che la volontà dell'elettore non può essere coartata, né l'elettore stesso può impegnarsi a votare in un certo modo. • Il voto è segreto nel senso che l'elettore ha diritto di isolarsi al momento di votare e deve mantenere il segreto su quanto avviene in quello stesso momento; prima e dopo il momento 17 materiale del voto egli è invece del tutto libero di dichiarare pubblicamente per chi voterà o ha votato. • ELETTORATO PASSIVO: • Il candidato alla carica di deputato deve possedere almeno 25 anni • L’eleggibile al Senato almeno 40 anni LIMITI ALL’ELETTORATO PASSIVO: ▲ Ineleggibilità: è la condizione di chi, a causa della posizione occupata o dell’incarico ricoperto, può trovarsi in una situazione d’indebito vantaggio nella competizione elettorale grazie al potere di condizionamento che può esercitare sugli elettori (es. Presidente della Giunta Provinciale, Capi di Gabinetto dei Ministri, alti funzionari pubblici, come il capo della Polizia e il Prefetto); • Si distingue tra Ineleggibilità assoluta o relativa, a seconda che il soggetto risulti ineleggibile su tutto il territorio nazionale o nella sola circoscrizione nella quale esercita la propria funzione ▲ Incompatibilità: si ha quando il candidato all’elezione, una volta ottenuta la carica, è tenuto a scegliere fra la stessa e le altre cariche o attività in precedenza svolte o assunte. Alcune ipotesi di incompatibilità sono previste dalla Costituzione. Oltre all’impossibilità di essere contemporaneamente deputato e senatore (art. 65 Cost.), la Cost. prevede l’incompatibilità della carica di parlamentare: • Con l’ufficio di Presidente della Repubblica (art. 84 Cost.) • Con la carica di componente del CSM • Con la carica di componente del Consiglio Regionale o della Giunte Regionale • Con l’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale ▲ Incandidabilità: divieto di presentare la propria candidatura. In questi casi l’eventuale elezione del soggetto non candidabile è nulla. Il divieto vige per le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali a carico di coloro: • Che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per alcuni gravi delitti (es. associazione mafiosa, traffico di armi o stupefacenti) • Siano stati sottoposti a misure di prevenzione definitive per reati di stampo mafioso SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO E PROPORZIONALE: Per SISTEMA ELETTORALE, in genere, si intende l’insieme delle norme e procedure che: • Determinano le modalità con cui gli elettori esprimono il voto; • Attribuiscono ai partiti e alle coalizioni che si presentano alle elezioni la rappresentanza negli organi rappresentativi; • Definiscono le modalità con cui i voti vengono tradotti in seggi Si parla, più propriamente di FORMULA ELETTORALE, per indentificare il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi assegnati. Le formule elettorali possono essere ricondotte a due grandi famiglie: SISTEMA MAGGIORITARIO: il partito o il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti consegue il seggio o tutti i seggi assegnati in una determinata circoscrizione, mentre gli altri candidati e partiti non conseguono nulla, indipendentemente dal numero di voti ottenuti. Le formule elettorali maggioritarie possono distinguersi in due tipologie: • Plurality system, in cui è sufficiente aver ottenuto la maggioranza relativa per conseguire seggio in palio (in questo caso è eletto semplicemente chi ottiene più voti, anche se questi non raggiungono la metà più uno dei voti validi); • Majority system, in cui per conseguire il seggio in palio, è necessario ottenere il 50, 1 % dei voti (ossia la maggioranza assoluta, in questo caso per essere eletti occorre aver ottenuto almeno la metà più uno dei voti validi) VANTAGGI E SVANTAGGI DEL SISTEMA MAGGIORITARIO: • Tende a limitare la possibilità che tutte le forze politiche siano adeguatamente rappresentate nelle assemblee rappresentative; • Può produrre effetti distorsivi, in quanto una forza politica può ottenere un numero di eletti molto superiore o inferiore, in percentuale, al numero di voti ottenuti; • Riducendo il numero di partiti in Parlamento, può consentire una maggiore omogeneità della maggioranza al governo. SISTEMA PROPORZIONALE • I seggi vengono ripartiti fra tutti i partiti coinvolti nell’elezione, in proporzione dei voti ottenuti e in relazione all’effettiva distribuzione degli elettori in tutto il territorio nazionale. VANTAGGI E SVANTAGGI DEL SISTEMA PROPORZIONALE: • Garantisce una maggiore rappresentatività delle assemblee rappresentative; • Consente a tutte le forze politiche, anche minoritarie, di essere adeguatamente rappresentate; • Può condurre, quindi, ad una eccessiva frammentazione politica e a conseguenti rischi di ingovernabilità. RICORDA: Il funzionamento del sistema elettorale viene anche influenzato dall’ampiezza del COLLEGIO ELETTORALE in cui vengono riparti i seggi. I collegi possono essere: • Uninominali: quando viene messo in palio un solo seggio; • Plurinominali: quando vengono assegnati due o più seggi. I SISTEMI MAGGIORITARI possono essere: Uninominali o Plurinominali I SISTEMI PROPORZIONALI sono necessariamente Plurinominali APPROFONDIMENTO: BREVE CENNO SUL SISTEMA ELETTORALE IN ITALIA PARLAMENTO è libero di disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento con dei regolamenti interni. LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO: Il Parlamento rappresenta la volontà politica del popolo, dal quale è eletto a suffragio universale . Si comprende, perciò, come il Parlamento ricopra nel sistema costituzionale un ruolo di assoluta centralità, esercitando, nel nome del popolo: • La Funzione Legislativa = attività di preparazione, esame e approvazione delle leggi esercitata collettivamente dalle due Camere (artt. 71-74 Cost. + vedi schema procedimento legislativo) • La Funzione di indirizzo politico= è l'attività svolta dal Parlamento che tende alla determinazione dei grandi obiettivi della politica nazionale e alla scelta degli strumenti per conseguirli (in poche parole il Parlamento indirizza l’attività del Governo). Essa si esplica principalmente attraverso due strumenti: la Mozione e la Risoluzione ■ la Mozione, può essere presentata da un presidente di gruppo parlamentare o da 10 deputati o 8 senatori. Il fine per il quale si presenta una mozione è quello di determinare una discussione e la deliberazione della Camera su questioni che incidono sull’attività di Governo: il Governo può porre la questione di fiducia. • Mozione di fiducia, con la quale concede la fiducia al Governo • Mozione di sfiducia, con la quale revoca la fiducia al Governo 17 PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE: L’art. 55 Cost. prevede che, nei soli casi previsti dalla Costituzione, le due Camere si riuniscono in seduta comune. Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera dei Deputati. Svolge: ▲ funzione elettiva: • elezione del Presidente della Repubblica; • elezione di 1/3 dei membri del CSM; • elezione di 5 giudici costituzionali; • votazione dell’elenco dei cittadini dal quale si sorteggiano i membri aggregati alla Corte Costituzionale per intervenire nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica. ▲ Funzione accusatoria: • Messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. STATUS DEI PARLAMENTARI: • Divieto di mandato imperativo art. 67 Cost: Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ciò significa che l’eletto riceve dai suoi elettori un mandato generale, in virtù del quale non ha alcun impegno giuridicamente vincolante nei loro confronti, ma solo una responsabilità politica. Gli elettori non gli possono impartire istruzioni né lo possono revocare; possono solo non rieleggerlo al termine del mandato (sempre che si ricandidi). • Prerogative parlamentari sono irrinunciabili e indisponibili, finalizzate a salvaguardare il libero esercizio delle funzioni parlamentari: • Insindacabilità delle opinioni espresse o dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (art. 68 Cost., co. 1), e ciò per garantire l’ordinario e libero esercizio delle stesse. Tale prerogativa dura anche dopo la cessazione della carica, ma non si estende alle affermazioni rese come un qualsiasi privato cittadino (e quindi non riconducibili funzionalmente alla carica ricoperta); • Immunità penale (art. 68 Cost., co. 2): i membri del Parlamento, senza l’autorizzazione della Camera cui appartengono, non possono essere sottoposti a misure restrittive della propria libertà personale o domiciliare. Tale prerogativa è limitata alla circostanza che il parlamentare sia ancora in carica (quindi legata all’esercizio della funzione parlamentare) • Nemmeno è possibile, senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, sottoporre a perquisizione personale o domiciliare il parlamentare, né procedere ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e a sequestro della corrispondenza. SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE: Art. 88 Cost. Questo articolo definisce una delle funzioni più importanti del Presidente della Repubblica: sciogliere le Camere. Questo atto segue in genere una o più crisi di governo. Il Presidente si accerta che non sia possibile ricomporre una maggioranza parlamentare (in poche parole, un nuovo accordo tra i partiti), ascolta il parere dei Presidenti di Camera e Senato (obbligatorio ma non vincolante) e nel caso in cui sia impossibile trovare una nuova base parlamentare per il governo, scioglie le Camere. Dopo lo scioglimento delle Camere vengono indette nuove elezioni. L'articolo indica con precisione i tempi e i modi. In questo modo la Costituzione intende evitare un abuso di potere da parte del Presidente, ossia uno scioglimento delle Camere che non deriva da una crisi politica, ma da una mossa politica dello stesso Presidente che intende porre fine a un governo e alla sua maggioranza. Nel corso della storia della Repubblica, i Presidenti sono ricorsi più volte allo scioglimento anticipato delle Camere, sintomo di un'instabilità e conflittualità politica caratteristica del nostro Paese. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: IN PILLOLE: ▲ È Il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale; ▲ Quale organo di garanzia costituzionale deve restare estraneo alle scelte che riguardano l’indirizzo politico del paese e garantire esclusivamente il corretto funzionamento del sistema costituzionale; ▲ Ha funzione di controllo; ▲ Ha il potere di nominare il Presidente del Consiglio (art. 92, co.2, Cost.); ▲ Ha il potere di sciogliere anticipatamente le Camere (art. 88 Cost.); ▲ Tutti i suoi atti vanno controfirmati dal Governo (art. 89 Cost.) ELEZIONE: Art. 84 Cost. • Il PDR viene eletto da Parlamento in seduta comune l’iniziativa dell’elezione spetta al Presidente della Camera dei Deputati che, 30 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale, convoca il Parlamento in seduta comune integrato e ne presiede la seduta; ▲ RICORDA: Se le Camere sono sciolte o mancano meno di 3 mesi alla loro cessazione, l’elezione del nuovo Presidente avviene ad opera delle nuove Camere entro 15 giorni dalla loro prima riunione e i poteri del Capo dello Stato “uscente” sono prorogati fino all’elezione del nuovo Presidente. • Può essere eletto PDR ogni cittadino italiano, che abbia compiuto 50 anni e il godimento dei diritti civili e politici; • L’ufficio di PDR è incompatibile con qualsiasi altra carica; chi è eletto, per evitare conflitti di interesse con qualsiasi altro ufficio o carica diversa, deve dimettersi da qualsiasi altro incarico di natura pubblica o privata; • Alla votazione partecipano 3 delegati per ogni Regione “in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze”, tranne la Valle d’Aosta che ne ha solo 1; • L’elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dell’assemblea per i primi tre scrutini, dal quarto scrutinio in poi è richiesta una maggioranza assoluta (ovvero la maggioranza più uno). • Il primo atto presidenziale è quello di prestare giuramento di fedeltà di fronte al Parlamento in seduta comune, delineando i principi a cui intende ispirarsi nell’espletamento delle sue funzioni (art. 91 Cost.); • DURATA MANDATO: 7 ANNI • La carica presidenziale cessa per conclusione del mandato, per morte, dimissioni o impedimento permanente, per decadenza nel caso di perdita di uno dei requisiti di eleggibilità o destituzione, per effetto di condanna per reato di tradimento e di attentato alla Costituzione CONTROFIRMA MINISTERIALE: Art. 89 Cost. Tutti gli atti del PDR devono essere controfirmati dai Ministri proponenti, che ne assumo la responsabilità, soprattutto politica di fronte al Parlamento. ■ Gli atti aventi forza di legge (cioè i decreti legge e decreti legislativi) e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio. N.B La Controfirma è condizione di validità di ogni atto presidenziale = assume un valore di controllo dell’atto del PDR da parte del Governo. Atti per cui è necessaria la controfirma: 17 • Atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi : atti predisposti dal Governo e dai singoli Ministri In questo caso la controfirma serve a trasferire la responsabilità politica dell’atto firmato dal PDR al Ministro che controfirma; • Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: atti predisposti esclusivamente dal PDR di cui egli stesso è considerato pienamente responsabili In questo caso la controfirma assume una funzione di controllo di legittimità sull’atto del PDR da parte del Governo. RICORDA: Sono esclusi dalla Controfirma gli ATTI PERSONALISSIMI del PDR come le sue dimissioni, i messaggi non formali e gli atti compiuti quale Presidente del CSM E Consiglio Superiore di Difesa. PREROGATIVE: ▲ Irresponsabilità politica: non può essere chiamato a rispondere degli atti posti in essere nell’esercizio delle sue funzioni (art. 90 Cost.) però, per gli atti posti in essere nell’esercizio delle sue funzioni è penalmente responsabile nell’ipotesi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. ▲ Ha diritto ad un assegno e ad una dotazione (= complesso di beni destinati al mantenimento e al funzionamento dell’Ufficio della Presidenza) che sono determinati per legge. N.B Per gli atti non riconducibili all’esercizio delle funzioni presidenziali, Il PDR è chiamato a rispondere come qualsiasi privato cittadino. POTERI PDR: Art. 87 Cost. ▲ Ha il potere di promulgare le leggi (atto di indirizzo politico costituzionale che dà esecutorietà alla legge approvata dal Parlamento la promulgazione costituisce un atto di accertamento diretto a constatare la regolarità del procedimento legislativo e l’identità dei consensi delle due Camere; RICORDA: La Promulgazione è un atto vincolato che può essere sospeso ogniqualvolta il PDR ritenga la legge costituzionalmente inopportuna o non conforme alla Costituzione in questi casi può, prima di promulgarla, rinviarla alle Camere chiedendo una nuova deliberazione (art. 74 Cost.). Il rinvio deve essere accompagnato da un messaggio motivato che indichi i punti ritenuti costituzionalmente illegittimi o i vizi riscontrati. In ogni caso, se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. ▲ Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di legge governativi, approvati dal Consiglio dei Ministri; ▲ Emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti si tratta di un controllo di legittimità costituzionale ▲ Rappresenta lo Stato nei rapporti internazionali in particolare, accredita e riceve le rappresentanze diplomatiche e ratifica i trattati a seguito della legge di autorizzazione delle Camere (ATTENZIONE!!!!!! l’Autorizzazione spetta alle Camere mentre la Ratifica al PDR); ▲ Ha il comando delle forze armate; ▲ Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (ATTENZIONE!!!! La delibera dello Stato di guerra spetta alle Camere, mentre la dichiarazione al PDR); ▲ È il Presidente del CSM e del Consiglio Superiore della Difesa; ▲ Due poteri specifici in caso di crisi di Governo scioglimento anticipato delle Camere e potere di nomina del Presidente del Consiglio; ▲ Può inviare messaggi alle Camere, non solo in occasione del rinvio di una legge, ma anche in altre situazioni, per esprimere qualunque sua opinione; ▲ Nomina i senatori a vita; ▲ FINE DELLE CONSULTAZIONI: INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL GOVERNO, viene dato al soggetto che si ritiene sarà il nuovo Presidente del Consiglio, il quale accetta di solito con riserva; ▲ La RISERVA si scioglie al termine dell’individuazione della lista dei Ministri da proporre per la nomina e del programma da presentare in aula per ottenere la fiducia (N.B. Se non trova un accordo Rinuncia all’incarico e nuove consultazioni); ▲ NONIMA: Il PDR nomina con proprio decreto il Presidente del Consiglio e i Ministri L’Atto è controfirmato dal Presidente del Consiglio entrante; ▲ GIURAMENTO: tutti devono prestare giuramento nelle mani del PDR con tale atto termina il procedimento di formazione del Governo e lo stesso viene immesso nell’esercizio delle sue funzioni. RICORDA: Entro 10 giorni dalla formazione il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la FIDUCIA,condizione necessaria per l’entrata in vigore del nuovo Esecutivo. • Chi ha votato a favore MAGGIORANZA • Chi a votato a sfavore OPPOSIZIONE la FIDUCIA è accordata o revocata con MOZIONE MOTIVATA VOTATA PER APPELLO NOMINALE, cioè con voto palese, in quanto il Paese deve conoscere l’orientamento dei suoi rappresentanti, che assumono così una precisa responsabilità politica di fronte al corpo elettorale. • APPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA: La Fiducia può essere richiesta dal Governo per verificare la maggioranza, per combattere l’ostruzionismo o, infine, per quegli atti legislativi necessari ad attuare l’indirizzo politico (in tal caso, qualora il provvedimento non sia approvato, cioè non ottenga la fiducia, sorge per il Governo OBBLIGO DI DIMISSIONI, se il Governo non si dimette, il PDR deve revocare l’Esecutivo e conferire un incarico per la formazione del nuovo Governo) LA RESPONSABILITA’ DEI MEMBRI DEL GOVERNO: • RESPONSABILITA’ POLITICA: Art. 95 Cost. • Collegiale: i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri; • Individuale: i Ministri sono responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri. • RESPONSABILITA’ GIURIDICA: Art. 96 Cost. • Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale CRISI DI GOVERNO: si ha in tutti i casi i cui il Governo è obbligato a dimettersi a causa della rottura del rapporto di fiducia con il Parlamento: Crisi parlamentari: quando una Camera, o entrambe, negano la fiducia al Governo. A prescindere dalla fiducia iniziale, ciò può accadere se le Camere approvano una Mozione di sfiducia firmata da almeno 1/10 dei componenti 17 della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione (art. 94 Cost.); Crisi extraparlamentari: si aprono, a seguito delle dimissioni volontarie del Governo causate da una crisi politica (es. decisione di un partito di ritirarsi dalla coalizione di Governo a causa della pressione dei sindacati con scioperi generali contro il Governo). RIMPASTO MINISTERIALE: è conseguente alle dimissioni di uno o più̀ ministri, ma non comporta crisi di Governo. Il Presidente della Repubblica con l'accordo dei partiti di Governo, nomina il successore. Chi subentra però non ha avuto la fiducia delle Camere. FUNZIONI DEL GOVERNO: FUNZIONE ESECUTIVA Il Governo attua le leggi approvate dal Parlamento FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO Attuazione del programma su cui ha ottenuto la fiducia dal Parlamento. FUNZIONE AMMINISTRATIVA E' responsabile della Pubblica Amministrazione. FUNZIONE LEGISLATIVA Anche se la funzione legislativa appartiene al Parlamento, il Governo può̀ emanare atti che hanno valore di legge (decreti legge e decreti legislativi) LA MAGISTRATURA FUNZIONE GIURISDIZIONALE: è diretta all’applicazione delle norme giuridiche per la risoluzione delle controversie tra cittadini o tra cittadini e stato. Ha il compito di far rispettare la legge. È formata da tutti gli organi della giustizia civile, penale e amministrativa che costituiscono, nel loro complesso, il potere giudiziario. • POTERE AUTONOMO E INDIPENDENTE RISPETTO A QUELLO LEGISLATIVO ED ESECUTIVO (ART. 104 COST.) I principi costituzionali: GIUDICE NATURALE: Art. 25 Cost. • Principio della precostituzione: spetta al legislatore ordinario predeterminare (sulla base di criteri di competenza territoriale, di valore o di materia) l’organo giurisdizionale competente a giudicare. Lo scopo è quello di garantire l’imparzialità dell’indagine e del giudizio. DIRITTO ALLA TUTELA GIURIDIZIONALE: Art 24 Cost. • è riconosciuto a tutti, e quindi anche agli stranieri e agli apolidi, il diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi (= diritto di difesa); • la difesa è garantita in qualsiasi stato e grado del procedimento (inviolabilità); • il compito di determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari è demandata al legislatore. PRINCIPIO DEL CONTRADDITORIO E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI: Art. 111 Cost. • la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge • ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità = assicura alle parti di costituirsi in giudizio e svolgere le proprie difese; • ragionevole durata del processo • il processo penale è regolato dal principio del contradditorio nella formazione della prova; • tutti i provvedimenti devono essere motivati OBBLiGATORIETA’ DELL’AZIONE PENALE: Art. 112 Cost. • obbligo di indagare sulla commissione dei reati e di sottoporre i risultati delle indagini all’organo giudicante; • l’azione penale è esercitata dal Pubblico Ministero SISTEMA GIURISDIZIONALE ITALIANO: • GIURISDIZIONE ORDINARIA: • Giurisdizione civile: violazione diritto soggettivo ▲ Giudice di pace: 1° grado ▲ Tribunale: 1° grado ▲ Corte d’appello: 2° grado ▲ Corte Suprema di Cassazione: giudice di ultima istanza • Giurisdizione penale: persona accusata di aver commesso un reato ▲ Organi giudicanti: a. 1° grado: Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’assise b. 2° grado: Corte d’appello, Corte d’assise d’appello c. giudice di ultima istanza: Corte di Cassazione ▲ Organi requirenti: a. Pubblici Ministeri: esercitano l’azione penale • GIURISDIZIONE SPECIALE: • Giurisdizione amministrativa: controversie relative a interessi legittimi e diritti soggettivi (per le materie indicate dalla legge), concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo ▲ 1° grado: Tar ▲ 2° grado: Consiglio di Stato • Giurisdizione tributaria: ▲ Commissioni tributarie: controversie tra cittadini e amministrazione finanziaria dello stato; ▲ Corte dei Conti: danno erariale 17 • Composizione: PDR (che lo presiede) + Presidente del Consiglio dei Ministri (fra cui quello dell’Interno e degli Affari esteri) + Capo di Stato Maggiore della difesa • Convocato dal Capo di Stato Maggiore ogniqualvolta il Governo lo ritenga opportuno • CORTE DEI CONTI (VEDI DIRITTO AMMINISTRATIVO) CORTE COSTITUZIONALE: GIUDICE DELLE LEGGI E GARANTE DELLA COSTITUZIONE FUNZIONI: Art. 134 Cost. • Giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni: SONO SOTTRATTI I REGOLAMENTI PARLAMENTARI, in quanto espressione dell’autonomia costituzionale delle Camere • Atti sindacabili: ▲ leggi e atti aventi forza di legge dello Stato ▲ leggi delle regioni e delle province autonome • Atti non sindacabili: ▲ i regolamenti parlamentari (sent. Corte cost. n. 154/1985) ▲ gli atti normativi secondari (regolamenti) ▲ gli atti normativi di altri ordinamenti (es.: i regolamenti dell’Unione europea) ▲ le fonti fatto (consuetudini) RICORDA: Tali atti sono sindacabili per vizi: ▲ formali: relativi alla regolarità del procedimento di formazione; ▲ materiali: derivanti da limiti imposti dal dettato costituzionale ▲ In via incidentale Su espressa richiesta di una delle parti o dello stesso giudice durante un processo e investe la legittimità costituzionale di una norma necessaria per decidere nel giudizio a quo; • Il giudice ad quem (cioè la Corte) deve verificare: ✓ la rilevanza della questione (c.d. pregiudizialità) per la risoluzione del giudizio in corso (“è necessaria l’applicazione della disposizione di legge oggetto della questione di costituzionalità per definire il giudizio”); ✓ la non manifesta infondatezza della stessa (= la questione non deve essere priva di fondamento giuridico; “sussiste un dubbio sulla costituzionalità della legge che si tratta di applicare”): - Assenza dei presupposti per procedere ad un giudizio di merito INAMMISSIBILITA’ DELLA QUESTIONE; - Se ritiene la questione non fondata (Cioè la legge rispetta la Costituzione) SENTENZA DI RIGETTO: vincola il giudice a quo che deve applicare la norma + preclusione solo inter partes (non è possibile riproporre la stessa questione da parte dello stesso giudice nello stesso stato e grado del procedimento, però non produce effetti nei confronti degli altri giudici) - Se ritiene che il giudice abbia fornito un’errata interpretazione della norma impugnata SENTENZA INTERPRETATIVA DI RIGETTO (effetti inter partes, quindi non vincolante per gli altri giudici) - Se dichiara illegittimità costituzionale della disposizione impugnata SENTENZA DI ACCOGLIMENTO (effetti erga omnes ed effetti retroattivi) ▲ In via principale direttamente con ricorso dello Stato avverso una legge regionale o con ricorso della Regione avverso una legge dello Stato o di altre Regioni • Conflitti di attribuzione ▲ tra i poteri dello Stato (= conflitti interorganici): SUPPOSTA USURPAZIONE DI POTERE O SOPPOSTA LESIONE CAGIONATA DA UN IRREGOLARE ESERCIZIO DI POTERE (es. tra potere legislativo e potere esecutivo) NO CONFLITTI TRA ORGANI DELLO STESSO POTERE (es. tra i ministri) IN ALTRE PAROLE: quando un sogg. svolge un’attribuzione propria di un altro soggetto (entrambi rivendicano a sé l’esercizio di tale potere) oppure, esercitando il potere di cui è titolare, reca danno all’organo titolare di altro potere. RICORDA: Organi che possono sollevare il conflitto di attribuzione: • PDR • Corte Costituzionale • Camere • Consiglio dei Ministri • CSM • Corte dei Conti • Singoli giudici ▲ tra lo Stato e le Regioni (= conflitti intersoggettivi) quando la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato (o viceversa); ▲ tra le Regioni (=conflitti intersoggettivi) quando una Regione invade la sfera di competenza di un’altra Regione • Accuse contro il Presidente della Repubblica L’azione penale è promossa dal Parlamento • Decide sull’ammissibilità referendum abrogativo (L. cost. 1/1953) 17 COMPOSIZIONE: 15 GIUDICI, scelti tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, prof. ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 20 anni di servizio ▲ 5 eletti dal Parlamento in seduta comune ▲ 5 eletti dal PDR ▲ 5 eletti dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative ▲ DURATA: 9 ANNI ▲ NO RINNOVABILE RICORDA: Nei giudizi di accusa contro il PDR, ai 15 giudici vengono integrati 16 membri, tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini (aventi i requisiti di eleggibilità a senatore), che il Parlamento redige ogni 9 anni. PREROGATIVE DEI GIUDICI COSTITUZIONALI: • Insidacabilità • Immunità penale • Inamovibilità • Incompatibilità con ogni altra carica o ufficio REFERENDUM COSTITUZIONALE: Art. 138 Cost. È un tipo di referendum approvativo o confermativo. Può essere promosso entro 3 mesi dalla pubblicazione di una legge costituzionale, nel caso in cui questa sia stata approvata solo con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera alla seconda deliberazione. • 1/5 dei componenti di una Camera • 500.000 elettori • 5 consigli regionali N.B. se non viene chiesto il referendum : la legge è approvata poi promulgata dal PDR; se viene chiesto la legge è approvata solo con la maggioranza dei voti validi e poi promulgata dal PDR. COLLEGAMENTO: ITER DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE (VEDI SCHEMA) 11) ENTI TERRITORIALI: Art. 114 Cost ENTI AUTONOMI Costituiscono la categoria dei governi locali, dotati di propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. In particolare essi hanno: ▲ autonomia politica; ▲ autonomia normativa; ▲ autonomia statutaria; ▲ autonomia amministrativa; ▲ autonomia finanziaria. REGIONI
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