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Diritti Fondamentali e Libertà Europee: Clausole Costituzionali e Limiti, Appunti di Diritto Costituzionale

Diritto EuropeoDiritto internazionaleDiritto ComparatoDiritto Costituzionale

Sulla clausola di reciprocità inibita per il godimento dei diritti di libertà dello straniero in base all'art. 16 del codice civile. Inoltre, vengono trattati i diritti garantiti allo straniero in base alla costituzione italiana, la cittadinanza europea e i relativi limiti, la capacità di agire necessaria per godere dei diritti fondamentali, e la tutela giurisdizionale nei sistemi di diritto europeo. Il documento include anche una discussione sulle garanzie giurisdizionali previste dalla convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali.

Cosa imparerai

  • Quali sono i diritti garantiti allo straniero in base alla Costituzione italiana?
  • Quali sono i limiti all'esercizio dei diritti fondamentali espressi dalla Costituzione?
  • Quali sono le garanzie giurisdizionali previste nella Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali?
  • Quali sono i limiti alla revisione costituzionale dei diritti fondamentali?

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 10/12/2019

anar
anar 🇮🇹

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Scarica Diritti Fondamentali e Libertà Europee: Clausole Costituzionali e Limiti e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! Costituzionale II - Riassunto CITTADINI E STRANIERI I diritti e i doveri non spettano solo ai cittadini italiani, ma anche agi stranieri. Non si tratta di una situazione totalmente paritaria però. L’art. 10, Cost. stabilisce che la condizione giuridica dello straniero sono regolate dalle apposite leggi in conformità con i trattai internazionali. Ma la regolamentazione non può basarsi solamente su questo: se così tali norme finirebbero per avere un valore superiore alla Costituzione e finirebbero per avere la stessa valenza delle norme internazionali generalmente riconosciute, uniche norme che possono integrare il testo della Costituzione. Poiché nella Costituzione vi sono norme riferite ai cittadini (art. 3: eguaglianza davanti alla legge) e altre riferite a tutti (art. 19: libertà religiosa), è necessario rifarsi ad una regia interpretazione delle norme individuando quali siano gli interessi generali che solo la condizione di cittadino è idonea a soddisfare, parificando negli altri casi la situazione dello straniero e del cittadino. Da ciò si desume dunque il fatto che salvo i diritti politici, in linea di principio, tutti i diritti di libertà vanno riconosciuti anche agli stranieri, e lo stesso vale per l’imposizione dei doveri. Vi è stata anche la volontà di estendere il diritto di voto per gli stranieri comunitari con residenza stabile in un paese dell’Unione Europea. L’analogo per gli stranieri con residenza fissa non comunitari però non è mai stata messa in atto. Vi è però per gli stranieri residenti in alcune Regioni che si sono adoperate in merito, partecipare alle consultazioni referendarie di tipo consultivo. Deve ritenersi inoperante la clausola di reciprocità prevista dall’art. 16 delle pre leggi al codice civile, per il godimento dei diritti di libertà dello straniero. Per lo straniero non europeo vi è una norma apposita: gli vengono riconosciuti i diritti fondamentali dell’uomo, il diritto alla partecipazione alla vita pubblica, alla parità di trattamento se attiene agli obblighi previsti dalla legge in ordine all’ingresso (visto d’ingresso) e alla permanenza sul territorio nazionale (permesso di soggiorno). Nel caso in cui questi obblighi vengano violati, è prevista la sanzione dell’espulsione amministrativa, disposta dal prefetto con atto motivato. L’espulsione non può in ogni caso essere disposta verso uno stato in cui il soggetto possa essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, sesso, orientamento politico… e in linea generale è vietata per determinate categorie di soggetti, quali minori e donne incinte o che hanno appena partorito. Vi è una regolazione dei flussi migratori per l’immigrazione a scopo lavorativo per la quale sono previste delle quote secondo le quali è permesso l’ingresso (quote definite sulla base del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione predisposto ogni 3 anni). Rifugiati politici Lo stato di rifugiato politico è riconosciuto ai cittadini stranieri che per il fondato timore di essere perseguitati (gravi violazioni dei diritti umani fondamentali) per motivi di razza, 1 sesso, orientamento politico, ecc… nel Paese in cui hanno la cittadinanza, si trovino fuori da quel Paese e non vogliano/possano ritornarci. Lo status di rifugiato non può essere riconosciuto agli stranieri che: - fruiscono già della protezione o assistenza di un’istituzione dell’ONU - hanno commesso un crimine contro la pace, di guerra o contro l’umanità - hanno commesso prima del permesso di soggiorno da rifugiati politici un atto crudele o un reato grave, fuori dal territorio italiano - hanno commesso atti contrari alle finalità e principi delle Nazioni Unite - costituisce un pericolo per lo Stato italiano Esiste poi lo status di protezione sussidiaria per lo straniero per cui non ricorrano i requisiti di rifugiato politico ma per cui sussistano fondati motivi di ritenere che correrebbe gravi rischi nel tornare nel suo paese d’origine. La richiesta per questo status viene presentata all’ufficio di polizia di frontiera. Diritto d’asilo L’art. 10 comma 3 della Costituzione sancisce che lo straniero a cui sia impedito nel suo paese l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione, ha diritto d’asilo nella Repubblica. All’asilo non è applicata la normativa per i rifugiati politici, in quanto per questi ultimi è richiesto il fondato timore di essere perseguitati nel loro paese, requisito non richiesto per l’art. 10, 3 Cost. La differenza tra rifugiato politico e chi richiede il diritto d’asilo sta nel fatto che il al richiedente asilo nulla viene garantito se non l’ingresso nello Stato, mentre al rifugiato politico secondo la Convenzione di Ginevra viene attribuito un particolare status di favore. Vi sono poi delle disposizioni per i richiedenti asilo: il rilascio del permesso di soggiorno, la facilitazione della richiesta di rifugiato, … Cittadinanza europea Il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea introduce la nozione di cittadinanza europea. La cittadinanza europea si ottiene con la cittadinanza di uno dei paesi membri dell’UE e comporta il riconoscimento di determinati diritti come la libertà di circolazione, di soggiorno, e anche quella del diritto di voto attivo e passivo (richiedendo l’iscrizione ad una particolare lista elettorale) nello stato in cui si risiede per ciò che attiene le elezioni comunali e quelle del Parlamento europeo alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato. La cittadinanza europea, ancora in fase di definizione, ha un carattere derivato e complementare a quella nazionale. FORMAZIONI SOCIALI NELLA COSTITUZIONE L’art. 2, Cost. garantisce la il riconoscimento dei diritti fondamentali anche alle formazioni sociali, a differenza di ciò che accadeva in epoca fascista, quando le formazioni sociali venivano viste con ostilità. Per formazione sociale si intende qualunque tipo di formazione che si forma spontaneamente all’interno della società. E’ evidente che non vi sia un parallelismo perfetto tra i diritti inviolabili dell’uomo inteso come individuo o come formazione sociale : vi sono diritti garantiti al solo individuo (vedi il diritto di libertà di circolazione), mentre i diritti garantiti alle formazioni sociali sono garantiti anche all’individuo. 2 - Vi sono però delle disposizioni adottate in situazioni di estrema necessità ed urgenza. Quelle rimaste in vigore ancora oggi hanno efficacia temporanea e possono derogare alle prescrizioni legislative vigenti, con il limite però di dover essere conformi ai principi costituzionali (cosa non prevista per gli atti deliberati in stato di guerra). La legittimità di questi atti è data dall’espressa volontà del legislatore che può autorizzare gli organi amministrativi a derogare alle disposizioni dotate di forza di legge in vigore. La più recente legislatura ha affiancato a ciò dei provvedimenti da mettere in atto in caso di catastrofi naturali o eventi calamitosi, ordinanze con cui diverse autorità amministrative possono intervenire per conseguire le finalità più varie. 
 - Gli stessi doveri inderogabili, affiancati ai diritti fondamentali, svolgono una funzione di limitazione degli stessi: i doveri di solidarietà politica, economica e sociale. 
 - Si è discusso molto sull’annoverare tra i limiti all’esercizio dei diritti fondamentali anche l’ordine pubblico. La Costituzione non ne fa menzione esplicita, tuttavia la Corte Costituzionale si è espressa a favore di questa classificazione, intesa come limite dell’ordine pubblico costituzionale volto quindi a tutelare la pacifica convivenza sociale e consentire a tutti il godimento effettivo dei diritti fondamentali. 
 Ciò che non ha convinto in questo senso è l’ammissibilità dell’ordine pubblico come limite generale, limite quindi che può trovare applicazione riguardo a tutti i diritti di libertà, ma che dovrebbe essere forse un concetto riassuntivo di quei limiti speciali a cui le norme fanno riferimento, come la libertà di riunione (art. 17) che ha il limite della pace e dell’assenza di armi. 2. Limiti SPECIALI: I limiti speciali invece operano solamente ne confronti di quei diritti che ad essi fanno espresso riferimento: • Il limite della sicurezza pubblica: questo limite punta a consentire l’esercizio di attività finalizzate alla prevenzione di reati. In quali casi abbiamo questa limitazione?
 - LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE, art. 16,1 Cost. che prevede che tutti i cittadini possano circolare liberamente in qualsiasi territorio nazionale salvo le limitazioni stabilite dalla legge per motivi di sanità e sicurezza. 
 - LIBERTÀ DI RIUNIONE, art. 17, 3 Cost. che pone, ai soggetti intenti a mettere in atto questo diritto, l’obbligo del preavviso all’autorità di pubblica sicurezza ce può vietarle solamente per motivi di sicurezza.
 - LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA, art. 41,2 Cost. limitata nella sicurezza nei luoghi di lavoro, come nella produzione di prodotti non nocivi per l’ambiente e la salute.
 - LIBERTÀ PERSONALE E DI DOMICILIO, art. 13-14 Cost. che in casi di necessità ed urgenza vengono limitate con misure temporanee da parte dell’autorità di pubblica sicurezza. 
 • Il limite della sanità e dell’incolumità pubblica: questo limite deve essere interpretato in stretto collegamento con:
 - DIRITTO ALLA SALUTE ASSICURATA, art. 32, Cost. inteso come tutela del diritto del singolo e interesse della collettività, con le limitazioni che ne conseguono nel tentativo di farle coesistere. 
 - LIBERTÀ DI DOMICILIO, art. 14, 3 Cost. che si vede imposta la limitazione nell’autorizzazione di accertamenti ed ispezioni. 
 - LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E LIBERTÀ DI RIUNIONE (come visto 5 precedentemente).
 • Il limite del buon costume: è questo l’unico limite espressamente previsto nei confronti della libertà di manifestazione del pensiero, vietando la pubblicani a stampa, spettacoli ecc contrarie al buon costume. 
 Si ritengono da ciò escluse le manifestazioni collegate a scienza e arte. 
 Oggi si è abbandonata la definizione di buon costume quale coincidenza con la morale comune, e ci si è indirizzati verso un riferimento a “pudore sessuale”. • Il limite della DIGNITÀ UMANA, collegato direttamente con l’art. 2 della Costituzione. Si ritrova nell’art. 13, 4 Cost. che punisce le violazioni fisiche e morali sulle persone sottoposte a restrizione della loro libertà. 
 • Il limite dell’INTERESSE PATRIMONIALE DELLO STATO Gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali [ Il decreto legge è una legge emanata dal Governo senza che vi sia una delega da parte del Parlamento, solamente in casi di estrema necessità ed urgenza, perché appunto non si sostituisca al Paramento nel compito di legislatore. Deve essere presentato al Parlamento nello stesso giorno in cui viene varato e deve essere da questo, entro 60 giorni, convertito in legge, altrimenti decade. Il decreto legislativo è una legge varata dal Governo su delega del Parlamento che ne precisa i contenuti, i limiti e i tempi di emanazione. E’ utilizzata per l’emanazione di leggi particolarmente complesse e che in Parlamento sarebbero troppo lente. La conversione in legge avviene come per il decreto legge. ] Il sistema di tutela dei diritti è molto complesso e va distinto i due categorie: 1. tutele azionabili per lesioni causate da pubblici poteri (Parlamento, Governo, giudici..). 
 - contro il LEGISLATORE: lo strumento principale di tutela è il controllo di legittimità costituzionale che consente l’impugnazione di una legge ordinaria con un contenuto contrario ai principi costituzionali in materia di diritti di libertà, davanti alla Corte Costituzionale. Ma la revisione costituzionale può essere portata avanti solamente successivamente all’entrata in vigore della legge e solo nel caso in cui la questione di legittimità costituzionale sia rilevante e non manifestamente infondata. 
 L’unica forma di controllo preventivo è esercitata dal Presidente della Repubblica a cui è affidato i controllo di legittimità costituzionale prima che la legge entri in vigore. Le incertezze sono solo sulle modalità con cui il Presidente può far valere il proprio dissenso: la prassi è che il Pres. rinvia al Governo i testi non emanati. Tutto ciò avviene molto velocemente per i decreti legge, mentre devono essere inviati al Presidente almeno 20 giorni prima della scadenza della delega (delega per legiferare da parte del Parlamento ne confronti del Governo) per i decreti legislativi.
 
 - contro GOVERNO e PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: questi possono essere abusi derivanti da atti limitativi dei diritti fondamentali (risolvibili con ricorso al giudice per violazione dell’esecutivo dei limiti imposti sul potere straordinario conferito dal Parlamento) oppure da atti normativi o amministrativi e la soluzione qui varia a seconda della natura dell’atto. 
 Per gli atti normativi primari (decreti legislativi e decreti legge),gli strumenti di tutela sono quelli utilizzate per le leggi: sono impugnabili davanti alla Corte Costituzionale prima, dal Presidente della Repubblica, dove si ripercuotono gli stessi problemi che abbiamo visto poco fa. 
 6 Altri problemi si riscontrano nella violazione del principio di riserva di legge, soprattutto per i decreti legge. Soluzioni a ciò sono la possibilità della Corte di poter giudicare l’evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, e l’illegittimità costituzionale di un decreto legge che riporti l’analogo contenuto di un decreto legge precedente a meno che nel frattempo si siano manifestate nuove e fondate situazioni di necessità ed urgenza.
 Per gli atti normativi secondari (regolamenti) si prevede che essi siano deliberati dai Ministri, previo parere del Consiglio di Stato entro 45 giorni dalla richiesta, che siano emanati con decreto del Presidente della Repubblica e che siano sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei Conti. I regolamenti sono esenti dal controllo di legittimità costituzionale in quanto non hanno forza di legge (se sono conformi alla legge su cui si fondano, allora è la legge ad essere incostituzionale; altrimenti se sono in contrasto con la legge, il vizio è di semplice illegittimità). 
 
 - contro GIUDICI: 
 1. diritto alla difesa: art. 24, Cost. sancisce il diritto i tutti ad agire in giudizio per tutelare i propri diritti. Ciò, per chi non se lo può permettere, è garantito dallo stato. 
 La Corte Costituzionale ha escluso in campo penale che diritto alla difesa significhi, oltre che diritto a farsi assistere da un difensore, anche diritto di autodifesa, che non garantirebbe l’esercizio del diritto di difesa e il regolare e corretto esercizio della funzione giurisdizionale. 
 Solo con il 1990 invece, il legislatore ha adempiuto, con estremo ritardo, all’obbligo di assicurare anche ai non abbienti la difesa. 
 2. diritto a non essere distolti dal proprio giudice naturale precostituito per legge: art. 25, Cost. 
 L’art. 102, Cost invece vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali dopo il verificarsi dei fatti sottoposti a giudizio. E’ ammessa solo la possibilità di istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari. 
 Il giudice è soggetto alla sola legge: ciò implica che il giudice è subordinato totalmente alla legge ma anche che è indipendente dagli altri organi dello stato (indipendenza esterna).
 Per garantire l’indipendenza esterna, è previsto il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) con funzioni amministrative (assegnazioni, trasferimenti di sede…) e funzioni giudiziarie (procedimenti disciplinari) che in precedenza spettavano al Ministro di grazia e giustizia. Ciò servì per sottrarre definitivamente al Ministro e quindi al Governo, delicate funzioni che avrebbero potuto mettere in pericolo l’indipendenza dei giudici.
 Per garantire l’indipendenza interna invece due principi rafforzano le garanzie predisposte per singoli magistrati: l’INAMOVIBILITÀ, ovvero il divieto di essere sospesi, destinati ad altra funzione se non in seguito ad una decisione del CSM; e il DIVIETO DI OPERARE DISTINZIONI TRA MAGISTRATI se non in ragione della diversità di funzioni ad essi assegnati. 
 Nella massima indipendenza esterna e interna, troviamo i punti forti della concezione costituzionale della magistratura, intesa come potere autonomo ed indipendente, ma non separato perché subordinato alla legge. 
 3. irretroattività della legge penale: art. 25,2, Cost. ovvero l’affermazione per cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto compiuto. La materia penale è l’unica in cui vi è stata una costituzionalizzazione dell’irretroattività della legge. In tutte le altre materie infatti sono ammissibili le leggi retroattive. Ciò implica anche l’obbligo per il legislatore di definire in maniera chiara e precisa le fattispecie di reato punibili. 
 4. personalità della responsabilità penale: si impedisce così che un cittadino 7 3. L’appannamento del significato della riserva di legge: conseguente all’espansione di una normativa frutto di un assetto del potere legislativo del tutto atipico a quello proprio delle forme di governo parlamentari.
 CEDU - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali Sottoscritta a Roma nel 1950 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa, col tempo integrata da protocolli addizionali come i protocolli di Parigi, di Strasburgo, di Vienna.. La CEDU è un atto internazionale che contiene un catalogo dei diritti cui intende assicurare una tutela, insieme alle previsioni delle limitazioni che essi incontrano e delle modalità con cui possono legittimamente essere compressi; rientrano il diritto alla vita, il diritto al lavoro (quale diritto all’autodeterminazione nella scelta dell’attività lavorativa e diritto a vedersi riconosciute condizioni che rendano effettivamente libera tale scelta), diritto ad un giusto processo… Se confrontiamo le disposizioni sui diritti da tutelare della CEDU con le disposizioni della nostra Costituzione, sono tre le considerazioni che emergono: 1. La maggiore ricchezza ed articolazione del catalogo di diritti previsto dalla Convenzione, il costante riferimento all’istituto della riserva di legge come strumento fondamentale di garanzia 2. La previsione di motivi giustificativi di legittime limitazioni ai diritti (più ampia e generica rispetto a quella della nostra Costituzione). Queste indicazioni ampie e generali lasciano ampio spazio di azione ai legislatori nazionali: la cosiddetta margine di libero apprezzamento, che la Corte, nell’analizzare le controversie che le vengono presentate, bilancia con il criterio del consenso esterno. 3. Il meccanismo posto a presidio dell’effettivo rispetto del suo contenuto. Tale meccanismo prevedeva inizialmente l’istituzione di una Commissione europea dei diritti dell’uomo e di una Corte europea dei diritti dell’uomo, istituzioni che si sono poi fuse con il Protocollo di Strasburgo del 1994 in un unico organo: la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU). E’ possibile dunque per uno Stato, per i singoli e per le persone giuridiche, promuovere un ricorso per la violazione della Convenzione. I ricorsi, ammissibile solo una volta esperiti tutti gli strumenti di tutela previsti dallo Stato in questione, sono direttamente rivolti alla Corte che procede ad un primo esame del ricorso e al Comitato dei Ministri. 
 Le sentenze della Corte se accertano una violazione della Convenzione, condannano lo Stato che ne sia ritenuto responsabile. La soluzione non è solamente un’equa riparazioni del danno ma anche un obbligo per il Governo di provvedere sollecitamente agli obblighi derivanti da una eventuale sentenza di condanna. Il sistema di tutela dei diritti fondamentali non si pone in maniera sostitutiva ma in maniera integrativa dei sistemi di tutela nazionale. 10 5. DIRITTI INVIOLABILI, ART. 2 ,COST. Art. 2, Cost. La Repubblica riconosce garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Vi sono però dei problemi interpretativi di questa norma che affrontiamo più nel dettaglio: 1. Il riferimento alla Repubblica è da considerarsi sia nell’insieme degli istituti caratterizzanti il cosiddetto “Stato-apparato”, sia in quello dello “Stato-comunità”. 2. La tutela dei diritti fondamentali non può essere ritenuta monopolio dello Stato, ma deve coinvolgere anche le autonomie territoriali, le articolazioni della società civile e le autonomie dei privati: il ruolo dei poteri pubblici è un mero strumento di garanzia e pieno sviluppo dei valori personalistici. 3. Il riferimento a tutti gli uomini e no tutti i cittadini come portatori di valori individuali e sociali. Il principio personalista Il principio personalista è ciò che viene espresso dall’art. 2 della Costituzione, in cui si pone la priorità di valori: il fine ultimo dell’organizzazione sociale deve essere lo sviluppo delle persone, di ogni singola persona umana. Il principio personalista caratterizza tutte le disposizioni costituzionali che tutelano una sfera della personalità, fisica e morale che è intangibile per i pubblici poteri e per i privati. Tra queste risaltano: - art. 13, comma 4, Cost che punisce ogni violenza sulle persone comunque sottoposte a restrizione della libertà personale - art. 27, commi 3 e 4, Cost che impediscono al legislatore pene consistenti in trattamenti contrari al senso di umanità, e fanno comunque divieto della pena di morte. L’art. 2 come norma a fattispecie aperta [ Tesi: norma a fattispecie chiusa: l’art. 2 tutelerebbe solamente i diritti esplicitamente riportati all’interno della Costituzione. Tesi: norma a fattispecie aperta: l’art. 2 tutelerebbe tutti i diritti ricavabili dal testo costituzionale e non solamente quelli da esso previsti esplicitamente (diritto alla vita). ] Molti giuristi sostengono la tesi dell’art. 2 quale norma a fattispecie aperta. Anche la Corte Costituzionale si è espressa in merito, un esempio è la dichiarazione di incostituzionalità della legge che non prevedeva l’adozione, insieme al cognome della famiglia adottante, del cognome dei genitori naturali che non lo avevano riconosciuto. Ciò fu dichiarato incostituzionale proprio in vista dell’interpretazione dell’art. 2 in linea con la tesi della norma a fattispecie aperta. 11 La Costituzione come unica fonte dei diritti fondamentali Ci sono stati dei tentativi da parte degli Statuti Regionali di aumentare la gamma di diritti tutelati creandone di nuovi, ma ciò è stato ovviamente dichiarato incostituzionale, in quanto la competenza di stabilire quali diritti siano da garantire è in capo alla Costituzione. Dibattito sull’inviolabilità dei diritti dell’art. 2 I diritti fondamentali sono inviolabili, ovvero non sono rivedibili neanche con un procedimento di revisione costituzionale. Sono inviolabili non solo dal legislatore ordinario, ma sono inviolabili anche dal legislatore costituzionale. Ciò che è inviolabile, è ovviamente il nucleo essenziale, ovvero il nocciolo, la base di quel determinato diritto, poiché la modalità di esercizio dei diritti non è inviolabile se portata avanti col giusto procedimento. L’immodificabilità significa non soltanto che questi diritti non possono essere sostituiti, ma anche che non possono essere contraddetti o svuotati in via legislativa o amministrativa. E’ rimasta minoritaria la tesi che nega l’esistenza di limiti impliciti alla revisione costituzionale, poiché sostiene che la sottrazione dei diritti fondamentali alla revisione costituzionale è determinata dal fatto che sono diritti che i cittadini esercitano continuativamente e consapevolmente, e non perché vi sono dei limiti impliciti alla Costituzione. Il problema dell’individuazione si pone perché l’art. 138, Cost. nulla dice a riguardo, solamente l’art. 139, Cost sancisce che la forma Repubblicana non può essere soggetta a revisione costituzionale. La dottrina prevalente invece sostiene la tesi che ammette l’esistenza di limiti impliciti: ritiene infatti che accanto all’unico limite espresso dell’art. 139, Cost., vi siano altri limiti impliciti alla revisione costituzionale e che sono rappresentati da quei principi che caratterizzano i nostro ordinamento: principio della sovranità popolare (art. 1, Cost.), diritti inviolabili della persona (art. 2, Cost), principio di unità ed indivisibilità dello Stato (art. 5, Cost.). Si tratta di principi che per essere modificati hanno bisogno di un nuovo processo costituente e di un nuovo patto sociale. Riconoscere l’esistenza dei limiti impliciti pone il problema di: 1. Individuare l’organo competente per il controllo delle violazioni: viene chiamato in causa il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale. 2. Parametri di riferimento: il problema di fondo era il rapporto con le disposizioni accessorie e di contorno che le leggi costituzionali potrebbero revisionare in ogni tempo. Ma il giudice costituzionale ha affermato l’esistenza nella nostra costituzione di “principi supremi” che non possono in alcun modo essere sovvertiti o modificati neanche da revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali principi non sono solamente quelli esplicitamente previsti dalla Costituzione, ma sono anche quelli su cui si fonda la Costituzione Italiana. Il compito di garantire ciò spetta alla Corte Costituzionale. 
 La sentenza n. 366/1991 dichiara come principio supremo del nucleo essenziale delle libertà in base all’art. 2 il diritto alla comunicazione libera e segreta degli individui. Il suo contenuto essenziale non può quindi essere soggetto a revisione. 12 6. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, ART. 3 ,COST. E’ questo l’articolo della Costituzione che illustra il rapporto tra la nostra forma di stato e la tutela dei diritti. L’art. 3, comma 1 parla di eguaglianza formale, quel principio che detta che tutti hanno pari dignità sociale e che tutti sono eguali davanti alla legge. Questo principio si traduce in un divieto per il legislatore di imporre trattamenti irragionevolmente differenziati tra cittadini. L’art. 3, comma 2 parla di eguaglianza sostanziale, quel principio che invece detta che lo Stato si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano lo sviluppo della persona umana e che tendono a differenziare i cittadini: utilizzo di mezzi differenti per eliminare le situazioni di diseguaglianza di fatto esistenti. E’ questa la disposizione che pone le basi dello Stato Sociale. Vi sono tre principi che scaturiscono da questa disposizione: 1. lo stato deve rimuovere gli ostacoli che la persona incontra nello volgemmo die propri diritti 2. partecipazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici all’organizzazione dello stato 3. tutela degli interessi diffusi Queste due accezioni di eguaglianza sono interdipendenti: si limitano e completano a vicenda. L’eguaglianza deve essere intesa come trattamento eguale di situazioni eguali e trattamento diseguale per situazioni diseguali. Vi sono tre fasi nell’uso del canone della ragionevolezza (che porta a dire che il principio di eguaglianza è violato in qualunque momento vi sia un trattamento diverso di situazioni eguali): 1. 1959-1980: la Corte desume dall’art. 3 il principio di non contraddizione e di congruità mezzi-fini.
 2. 1980-1988: la Corte ricorre frequentemente al criterio ternario:
 a) norma di legge impugnata
 b) art. 3 più eventualmente altra norma costituzionale 
 c) norma di legge diversa da quella impugnata.
 Un esempio può essere la sentenza di illegittimità per la norma che escludeva dal diritto di indennità di fine servizio i genitori i genitori superstiti del figlio morto, perché messa in contrasto con la norma che invece riconosce tale indennità all’orfano dei dipendenti deceduti. 3. 1988- in poi: superamento del criterio ternario e sganciamento del giudizio di ragionevolezza dal riferimento dell’art. 3. Divieto di discriminazioni Innanzitutto è importante sottolineare come il principio di eguaglianza sia da attuare sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche. Tutti i cittadini hanno parità sociale: è questo il motivo per cui non sono riconosciuti i titoli nobiliari. Quelli esistenti prima del 1922 sono da considerarsi solo come parte del nome. La parità di trattamento è affermata anche tra cittadini italiani e cittadini europei: le norme di recepimento e attuazione assicurano tale principio, in Italia e negli altri Stati dell’UE. L’art. 3, comma 1, Cost. vieta che possano essere previsti trattamenti differenziati a causa di uno dei motivi elencati (sesso, razza, religione,…). Queste discriminazioni possono 15 essere discriminazioni dirette quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sarebbe una persona in una situazione analoga, oppure discriminazioni indirette quando una disposizione, un patto, o altro possono mettere le persone di una religione, razza, sesso, …, in una situazione di svantaggio rispetto ad altre: è questo il caso delle unioni civli per le persone dello stesso sesso. 1. Sesso L’eguaglianza tra i sessi trova ulteriori specificazioni nel dettato costituzionale. 
 Eguaglianza tra coniugi Art. 29, comma 2, Cost. afferma il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La Corte ha provveduto all’eliminazione delle differenziazioni tra uomo e donna, sia dal punto di vista penale (illegittimità costituzionale della norma che affermava una disparità di trattamento tra adulterio da parte della moglie o del marito) e civile con nuovo diritto di famiglia del 1975, che assicura oggi alla donna una condizione all’interna della famiglia giuridicamente diversa da quella che era prima (famiglia patriarcale, machista, sessista. Gli altri aspetti qualificanti della riforma del diritto di famiglia sono: a) parificazione giuridica e morale dei figli nati sia dentro che fuori dal matrimonio. b) previsione del regime di comunione dei beni dei coniugi. c) istituto dell’impresa famigliare. d) rivalutazione dei diritti successori del coniuge. e) nuova disciplina della separazione dei coniugi. L’affidamento dei figli funziona nel medesimo modo: affidamento condiviso ad entrambi. Famiglia di fatto L’art. 29, comma 1, Cost. definisce la famiglia quale formazione sociale fodata sul matrimonio. La più rande problematica risulta dalla domanda: può questa disposizione riferisci anche alle coppie di fatto che non hanno contratto matrimonio. La Corte non ha mai garantito la totale eguaglianza tra unione matrimoniale e unione di fatto. Il problema di pone anche in materia di coppie di fatto omosessuali, per le quali non sono previste tutele. Col ddl Cirinnà qualcosa si è ottenuto, ma di fatto questo ddl nulla fa se non violare l’art. 3, Cost. per la sua discriminazione indiretta. Con la revisione del Titolo V del 2011, gli Statuti Regionali hanno potuto, autonomamente, prevedere delle forme di tutela per le coppie di fatto, omosessuali ed eterosessuali. Uguaglianza sul lavoro: pari accesso ad uffici pubblici e cariche elettive L’art. 51, Cost. stabilisce proprio questo, ovvero la possibilità aduna cittadini, indifferentemente dal sesso di poter accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in totale condizione di parità. Le donne hanno giuridicamente oggi accesso tutte le posizioni, di rilievo e non. Ma un problema rilevato ultimamente, più che la parità di retribuzione o di accesso è oggi quello della progressione in carriera, dove le donne sono svantaggiate. A questo proposito è stata istituita una Commissione volta a suggerire adeguate soluzioni a riguardo. L’accesso alle cariche elettive è da sempre stato un problema per le donne: a tal proposito erano state imposte le quote rosa, volte a facilitare l’entrata delle donne nella politica (cazzata, sono una discriminazione loro stesse). 16 Transessuali e omosessuali Per quanto riguarda le persone transessuali la legge n. 164/1982 consente la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile con una sentenza che assegni ad un soggetto sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita. La sentenza, entrata in atto, non ha effetto retroattivo e provoca lo scioglimento del matrimonio religioso, ma anche civile!! (bella merda questa uguaglianza tra esseri umani..). Non esiste violazione dei diritti della personalità in quanto questi diritti non possono comprimere l’esigenza fondamentale della persona umana dell’espressione della propria identità di genere e del proprio orientamento sessuale. Per quanto riguarda le persone omosessuali, non esistono vere e proprie norme a loro discriminazioni, ma vi sono le cosiddette discriminazioni indirette, come il divieto alle coppie omosessuali di adottare. Vi sono direttive della comunità europea che vietano le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale. Questa direttiva è stata però applicata in maniera molto più elastica in Italia. La Corte Europea ha poi dichiarato l’illegittimità delle norme che puniscono penalmente le i rapporti sessuali tra adulti consenzienti, in quanto rientrano nella sfera del rispetto della vita privata. 2. Razza Questo divieto ha la finalità di impedire che si ripetano esperienza come quelle che accaddero in Italia con l’avvento del fascismo e quindi con le leggi razziali ed antisemite. Questo principio è attualissimo però con tutti i problemi che risultano dal continuo aumento dell’immigrazione da parte di cittadini extracomunitari. Con la legge internazionale n. 654/1975 di NY, si punisce: a) chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico b) chi compia manifestazioni di gesti, usanze, dichiarazioni, simboliche usuali delle organizzazioni finalizzate alla discriminazione razziale o etica c) sospensione cautelare di associazioni che compiono attività finalizzate al compimento i suddetti reati: scioglimento di quelle merde di “Fronte Nazionale” nel 2000. Reato di genocidio Il reato di genocidio è l’unica eccezione all’estradizione del cittadino o dello straniero. Questo crimine rientra tra le competenze della Corte Internazionale, come previsto dal suo Statuto. 3. Minoranza linguistica Questa parte mi fa schifo, ma tanto non è importante. Ricorda le Regioni a statuto speciali come la Val d’Aosta che ha una parificazione totale dell’italiano e del francese o al Trentino Alto Adige che invece vede grandi conflitti tra la tutela del dialetto, della lingua tedesca e quella italiana. 17 7. LIBERTA’ PERSONALE, ART. 13, COST. Art. 13, Cost.: La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Cosa si intende per libertà personale? Ci sono die filoni di pensiero: chi ritiene che la definizione data dall’art. 13, Cost sia solamente riferibile alla sfera fisica, e chi invece ritiene che sia estendibile anche alla sfera morale. La posizione della Corte tende ad uniformarsi più verso il primo filone, nonostante abbia subito notevoli oscillazioni nel tempo. Vi sono due garanzie a tutela della libertà personale, e sono la riserva di legge (principio che prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. La riserva di legge ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal parlamento) e la riserva di giurisdizione (principio secondo cui in materia soprattutto di tutela della libertà personale possa intervenire solo ed esclusivamente l'autorità giudiziaria e non, per esempio, l'autorità amministrativa, che dovrà invece agire solo con provvedimenti provvisori che devono però essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria che a sua volta nelle successive 48 ore deve convalidarli, altrimenti si intendono revocati.), esposte all’art.13, comma 2 (“Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.”). La difficoltà di definizione consiste nel fatto che la libertà personale si riferisce ad una “libertà-situazione” che può avere mille sfaccettature diverse. Da ciò scaturiscono due conseguenze: 1. esigenza di diminuire la tendenza a definire in termini eccessivamente rigidi il concetto di libertà personale, per evitare una sua interpretazione troppo rigida. 2. esigenza di cogliere al di là del dato testuale, il senso dei conflitti di interesse reale. Il nucleo fondamentale dell’art. 13, Cost. attiene alla tutela del singolo in relazione alle limitazioni legate al processo penale, in linea con il significato della “libertà dagli arresti”. Il quadro di ciò che coinvolge il concetto di libertà personale si fa oggi molto più complesso rispetto a quello che era nello Statuto Albertino, dove la libertà garantita era la mera libertà individuale con l’unico corollario della libertà di domicilio. Oggi a ciò si aggiunge la libertà e segretezza di corrispondenza (art. 15, Cost.), la libertà di circolazione e soggiorno e la libertà di espatrio (art. 16, Cost.). 20 L’approvazione del nuovo codice di procedura penale del 1989 è stato un evento di grande rilievo perché ha segnato una svolta rispetto al passato. Prima della legge delega che ha portato alla stesura del codice, sono stati presi due provvedimenti: il primo attinente alla disciplina delle misure di prevenzione personale e il secondo alle misure restrittive della libertà personale. L’impianto fondamentale del nuovo codice è stato messo a dura prova dalle pronunce della Corte Costituzionale. Polizia giudiziaria e polizia di sicurezza Quali sono le autorità titolari del potere di limitare la libertà personale? La polizia di sicurezza (sezione della polizia amministrativa) non gode dei poteri coercitivi, cioè non può limitare direttamente le libertà personali dei soggetti. Ha infatti il compito di assicurare l’ordine pubblico e prevenire la commissione di reati. Dipende direttamente dal Ministero dell’interno. La polizia giudiziaria invece gode dei poteri coercitivi in quanto la sua finalità è quella di repressione dei reati. Dipende direttamente dal pubblico ministero. In casi di estrema necessità ed urgenza è consentito alla polizia giudiziaria di omettere o ritardare gli atti di propria competenza dandone immediato avviso al pubblico ministero. La funzione di polizia giudiziaria ha natura e finalità repressive, anziché preventive, dal momento che interviene quando si è già verificata una violazione della legge penale che l'attività di polizia di sicurezza (o di prevenzione o amministrativa) non ha potuto evitare. L'attività della polizia giudiziaria è dunque, quella di effettuare indagini poiché si occupa di reati già commessi, con lo scopo di assicurare alla giustizia i loro autori, mentre l'attività della polizia di sicurezza è rivolta al futuro, occupandosi di reati che potrebbero essere commessi, con lo scopo di prevenirne la commissione. Nella fase iniziale del processo, il codice di procedura penale di estingue tra attività ad iniziativa della polizia giudiziaria e attività del pubblico ministero. I piccoli fermi L’identificazione di un soggetto può avvenire attraverso l’accompagnamento coattivo del soggetto presso gli uffici di polizia, dove l’interessato non può essere trattenuto più di 12 ore (24 se vi sono problemi reali di identificazione). Un esempio di piccolo fermo è il fermo stradale che consente agli organi della polizia stradale di sottoporre il conducente ad accertamenti volti a stabilire il tasso alcolemico che hanno in corpo. Se il soggetto si rifiuta, si vedrà in capo una contravvenzione, oltre alla sospensione della patente. E’ possibile anche fare accertamenti volti a verificare l’uso di sostanze stupefacenti, ovvero l’accompagnamento in strutture sanitarie. L’arresto e il fermo L’arresto e il fermo sono provvedimenti limitativi della libertà personale temporanei e precautelari, in quanto rappresentano un’anticipazione di quella tutela predisposta mediante le misure cautelari dalle quali si differenziano per il connotato dell’urgenza e l’assenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme della convalida. Tanto l’arresto quanto il fermo sono vietati quando il soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità. 21 L’arresto consiste in una temporanea privazione della libertà personale che la P.G. dispone a carico di "chi viene colto nell’atto di commettere il reato" (flagranza propria) o di "chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (flagranza impropria). Il tutto con la finalità di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ed assicurare l’autore alla giustizia. La Polizia Giudiziaria: - deve procedere all’arresto (arresto obbligatorio – art. 380 c.p.p.) di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni oppure di reati espressamente elencati, individuati per le loro caratteristiche di salvaguardia dell’ordine costituzionale, della sicurezza collettiva e dell’ordinato vivere civile; - può procedere all’arresto (arresto facoltativo – art. 381 c.p.p.) di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni oppure di reati espressamente menzionati. Il ricorso all’arresto facoltativo deve essere giustificato dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Il privato può procedere all’arresto (arresto facoltativo – art. 383 c.p.p.) quando l’arresto è obbligatorio per la P.G. e si versi in flagranza di un reato perseguibile d’ufficio. Chi vi procede "deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia”. Il fermo consiste, come nel caso dell’arresto, in una privazione della libertà personale che il P.M. dispone, "anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga" a carico della "persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico". Il tutto con la finalità di impedire che l’indagato possa darsi alla fuga soprattutto quando, mancando il presupposto della flagranza, non può procedersi all’arresto. Al fermo può procedere anche la P.G. quando ancora non vi sia stata l’assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M. o "qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero”. Doveri della Polizia Giudiziaria che ha eseguito l’arresto o il fermo: - informare il P.M. del luogo dove è stato eseguito l’arresto o il fermo; - avvertire l’arrestato o il fermato che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia; - informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato o quello di ufficio designato dal P.M. dell’avvenuto arresto o fermo; 22 Poiché l’ordinanza di convalida attiene solo al controllo giurisdizionale sull’atto privativo di libertà operato dalla P.G. o dal P.M. ma non vale a legittimare l’ulteriore protrazione dello stato di arresto o fermo, se il G.I.P. non dispone anche l’applicazione di una misura coercitiva deve in ogni caso ordinare l’immediata liberazione dell’arrestato/fermato. Pertanto sia nell’ipotesi di mancata convalida che in quella di convalida non seguita dall’irrogazione di una misura coercitiva, il G.I.P. dovrà disporre la liberazione dell’arrestato/fermato. La liberazione del sottoposto può essere disposta anche antecedentemente all’udienza di convalida ad opera del P.M. o della P.g. (non anche dal G.I.P. al di fuori dell’udienza di convalida). In particolare il P.M. dispone con decreto motivato l’immediata liberazione dell’arrestato o del fermato quando risulta evidente che la misura sia stata eseguita per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge (art. 389, comma 1); o quando ritiene di non dovere richiedere al G.I.P. l’applicazione di una misura cautelare (in tale ipotesi, a differenza della prima, l’art. 121 comma 1 disp. att. prevede che debba comunque fare seguito l’udienza di convalida). Il P.M. prima di procedere alla liberazione del sottoposto, può procedere all’interrogatorio del medesimo, dandone tempestivo avviso al difensore (art. 388, comma 1). La logica dell’istituto vorrebbe che il P.M. sfrutti tale possibilità al fine di verificare i presupposti per l’emanazione del provvedimento liberatorio; nella prassi, tuttavia, l’interrogatorio de quo viene utilizzato prevalentemente per fini investigativi. Il P.M. e la P.g. hanno, infine, l’obbligo di rimettere immediatamente in libertà l’arrestato o il fermato (nonché il Giudice ha l’obbligo di rigettare la richiesta di convalida in sede di udienza), allorchè non vengano rispettare le rigide scansioni temporali imposte dalla procedura, a pena di inefficacia della misura precautelare. Misure cautelari Le misure cautelari sono misure di vario tipo e genere adottate dalla autorità giudiziaria, sia nel corso delle indagini preliminari sia nella fase processuale e hanno effetti limitativi della libertà personale o della disponibilità di beni al fine di evitare che il tempo, più o meno lungo, necessario alla conclusione del processo comprometta l'esplicazione della attività giudiziaria penale, pregiudicandone lo svolgimento e il risultato. Principi: - pluralità: hanno una grande pluralità di modi peserete messe in atto, elencate in un ordine non causale di progressività della limitazione di libertà, dal divieto di espatri, all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziari, obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere; oppure l’allontanamento dalla casa famigliare. - gradualità: custodia cautelare in carcere è una estrema ratio, ovvero solo quando non ci sono alternative. - adeguatezza e proporzionalità al fatto commesso. Nei casi di tossicodipendenti o alcooldipendenti, il giudice invece che la custodia cautelare in carcere può concedere gli arresti domiciliari per avviare un processo di disintossicazione. E’ previsto anche la disposizione di mezzi elettronici come il braccialetto elettronico. Nel caso in cui il soggetto si rifiuti, si passerà alla custodia cautelare in carcere. 25 Nell'ordinamento giuridico italiano il Tribunale del riesame, originariamente denominato Tribunale della libertà, sottopone ad un controllo esterno, non solo di legittimità ma anche di merito, i provvedimenti restrittivi della libertà personale. Competente a decidere in forma collegiale sulle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, il Tribunale ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d’appello. La richiesta, che può riferirsi anche al sequestro di beni, può essere fatta dall'imputato entro dieci giorni dall'esecuzione o notificazione del provvedimento e i motivi di doglianza possono anche essere sviluppati il giorno dell'udienza che si svolge in camera di consiglio. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura. Il tribunale, entro altri dieci giorni, se non dichiara l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza. Applicazione provvisoria delle misure cautelari Il codice di procedura penale richiede che perché vengano applicate le misure cautelari deve sussistere: - gravi indizi di commissione del fatto - mancanza di cause che escludono applicabilità di misure di restrizione della libertà personale - pericolosità sociale del soggetto Diritto all’equa riparazione L’art. 24, Cost. prevede invece il diritto all’equa riparazione in caso di errori giudiziari. L’art. 314 del c.p.p. prevede l’equa riparazione anche per la custodia cautelare subita ingiustamente per diversi motivi: - per esito successivo del processo penale - per detenzione cautelare ingiusta a causa del non rispetto dei presupposti di legge che ne giustificano l’applicazione. - per erroneo ordine di esecuzione L’art. 102 bis stabilisce poi il diritto per il soggetto che ha subito ingiusta detenzione, il reinserimento lavorativo. Il potere di arresto dei privati L’art. 383, c.p.p. disciplina l’ipotesi del tutto eccezionale di arresto da parte di privati cittadini. Tale istituto si considera operante nei casi in cui il reato commesso prevede l’arresto obbligatorio o facoltativo da parte dell’autorità giudiziaria. Il cittadino deve procedere immediatamente alla consegna dell’arrestato e degli oggetti costituenti il corpo del reato. Il mandato d’arresto europeo Questo mandato è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione Europea in vista dell’arresto o della consegna da parte di un altro Stato europeo al fine di dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura cautelare. L’Italia da esecuzione al mandato solamente se sottoscritto da un giudice e sia motivato. 26 Questo istituto sostituisce il mandato d’estradizione,che rimane però attuato ed utilizzato in relazione a Stati non facenti parti dell’Unione, con i quali viene utilizzato il mandato d’arresto. La differenza sostanziale dei due sta nel fatto che a differenza dell’estradizione, per il mandato d’arresto c’è la riserva giudiziale, ovvero è un’attività riservata all’autorità giudiziaria. Vi sono delle garanzie da rispettare perché l’ordinamento interno dia attuazione al mandato d’arresto: 1. rispetto dei dritti fondamentali dell’uomo, in particolare il diritto di libertà e sicurezza 2. applicazione dei principi e delle regole contenenti nella Costituzione in materia di giusto processo. La legge distingue poi tra procedura attiva e procedura passiva di emissione del mandato europeo. La procedura di emissione attiva è attuata da parte di un giudice italiano (manda uno straniero ad essere processato in un altro Stato). I presupposti sostanziali previsti dall’emissione del mandato sono: a) deve essere stata emessa nel procedimento penale un’ordinanza di custodia cautelare o un ordine di esecuzione della pena detentiva. A ciò sono competenti i giudici (per ordinanza di custodia cautelare) e i pubblici ministeri (per esecuzione della pena). b) l’imputato deve essere residente, domiciliato, dimorante in un altro Stato Europeo. c) ricorrano determinati limiti di pena. Questi sono limiti minimi al di sotto dei quali non è ammessa l’emissione del mandato. Il limite per l’ordine dell’esecuzione della pena non può essere inferiore ad 1 anno. Giudici e pubblici ministeri devono valutare caso per caso la personalità dell’autore, gravità del reato, entità della persona o durata della misura cautelare. La procedura di emissione passiva è attuata da un giudice straniero (l’arrestato arriva da noi). I punti principali sono i seguenti: a) previsione della garanzia della riserva della giurisdizione (la consegna non può essere concessa senza sentenza della Corte d’Appello. b) tipizzazione dei contenuti del mandato c) esecuzione del mandato solo nei casi in cui il reato sia previsto in quanto tale anche dalla legge italiana. d) applicazione delle garanzie previste dal c.p.p., e obbligo della Corte d’Appello di sentire l’arrestato. e) soggetto può esprimere l’irrevocabile consenso alla consegna. f) tipizzazione dei fatti per cui la Corte può rifiutare la consegna. g) consegna è sempre subordinata al fatto per cui il soggetto non può essere punito per un fatto antecedente all’estradizione e diverso da quello per cui è stata concessa l’estradizione. h) garanzia del ricorso in Cassazione contro i provvedimenti che decidono l’estradizione. La situazione del condannato L’art. 13, Cost. tocca i limiti che i pubblici poteri incontrano nell’esercito della loro funzione repressiva. Il comma 4 di questo articolo infatti specifica il divieto di sottoporre a forme di violenza fisica o psichica le perone sottoposte a restrizioni di libertà. Ciò in relazione alla violenza in sede di inquisizione ma anche nella fase successiva, quella dell’attuazione della detenzione. 27 Le misure di prevenzione patrimoniali incidono sul patrimonio del soggetto indiziato o sulla sua attività economica. Riguardano essenzialmente fenomeni di stampo mafioso e consistono in sequestri e confische di beni di dubbia provenienza. Art. 13, Cost. e status di straniero Quando si parla di stranieri non si può parlare di una categoria univoca: vi son gli stranieri comunitari e gli stranieri extra-comunitari. I dubbi maggiori di costituzionalità riguardano l’istituto di espulsione amministrativa e di trattenimento temporaneo presso i centri di identificazione ed espulsione. L’espulsione può avvenire: a) quando lo straniero è entrato illegalmente nel territorio italiano. b) quando si è trattenuto senza permesso di soggiorno. c) quando lo straniero appartiene ad una categoria alla quale può essere imposta una misura di prevenzione. Questa può avvenire con accompagnamento alla frontiera per mezzo dell’autorità pubblica, oppure attraverso l’intimazione a lasciare il paese entro 15 giorni e osservare le prescrizioni per il viaggio. Qualora non sia possibile l’immediata espulsione, il questore può predisporre il trattenimento provvisorio per il tempo necessario: la durata massima è di 20 giorni, prorogabili a 30. Per mezzo della forza pubblica, il questore si accerta che lo straniero non si allontani dal centro. Lo straniero espulso viene rinviato allo stato di appartenenza, e se ciò non è possibile a quello di provenienza, e non può rientrare in Italia senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno. In caso di trasgressione è previsto l’arresto da 2 a 6 mesi e l’irrogazione di un nuovo decreto di espulsione con accompagnamento. L’espulsione non può essere disposta verso uno Stato in cui il soggetto può essere oggetto di persecuzioni per motivi di sesso, razza, orientamento politico, religioso… ed è vietata per minori e donne in stato di gravidanza o che hanno appena partorito. Dichiarata incostituzionale l’aggravante di clandestinità che prevedeva una speciale aggravante nel caso in cui a commettere un reato fosse uno straniero illegalmente presente sul territorio nazionale. I parlamentari Vi è una tutela speciale e rafforzata per i membri del nostro Parlamento. Inizialmente avevano la garanzia della c.d. improcedibilità e inviolabilità che consisteva nella non sottoponibilità a processo penale, non sottoponibilità a misure di limitazione della libertà personale in corso di procedimento e della non sottoponibilità a misure di limitazione della libertà personale in esecuzione di una sentenza di condanna. Con la riforma del 1993 dell’art. 68, Cost. però vi fu una limitazione di queste garanzie, considerate troppo permissive. Scompare qui la guarentigia della non sottoponibilità al processo penale senza apposita autorizzazione della Camera di appartenenza. L’autorizzazione rimane invece per sottoporre il parlamentare a limitazioni della libertà personale o di segretezza di corrispondenza. 30 Il diritto alla riservatezza E’ questo un caso di interpretazione estensiva della Costituzione: il diritto alla riservatezza non è esplicitato da nessuna parte, ma possiamo desumerlo dall’art. 2 per i diritti inviolabili, l’art. 3 per la tutela della dignità sociale, ma ancora di più dall’art. 13 per la libertà personale se intesa come libertà-situazione. Questo diritto si configura come il diritto a tenere riservati gli aspetti della vita privata degli individui, salvo autorizzazione. Si parla dunque di tutela dei dati personali di fronte all’uso che altri soggetti terzi potrebbero farne (anche per finalità lecite). Questo diritto pone limiti al trattamento di questi dati personalissimi arricchendo l’ambito della intangibilità della persona disegnato dall’art. 13, Cost. La legge n. 196/2003 “codice n materia di protezione dei dati personali” disciplina la raccolta e il trattamento di questi dati effettuato da qualunque soggetto sul territorio nazionale. Per la raccolta da parte di soggetti privati, la tutela si realizza attraverso: 1. predisposizione di obblighi per il soggetto privato: informazione del soggetto interessato, richiesta di apposito consenso, specifici consensi per la comunicazione e diffusione dei dati 2. predisposizione di diritti in capo agli interessati: diritto di accesso ai propri dati, diritto di controllo e rettifica, diritto di opporsi al trattamento 3. istituzione di un Garante per la protezione dei dati personali concepiti di vigilanza sulla corretta applicazione legislativa. Vi è poi una disposizione ulteriore per il trattamento dei dati sensibili ovvero quelli attinenti all’origine razziale, orientamento politico o religioso, vita sessuale, .. Il trattamento di questi dati non può avvenire senza consenso dell’interessato e autorizzazione dell’Autorità garante. Diventa qui tutto complesso, specie in relazione con la libertà e il diritto all’informazione: cosa prevale? Si prevede infatti apposite disposizioni che prevedono limiti diversi in questo ambito: si consente di raccogliere e diffondere dati personali ma solamente se nell’ambito di un’attività di informazione essenziale rispetto a fatti di interesse pubblico. 31 8. LIBERTA’ DI DOMICILIO, DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO Art. 14, Cost. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Art. 16, Cost. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. L’art. 14, Cost. è la proiezione spaziale dell’art.13 che tutela la libertà personale. Afferma l’inviolabilità del domicilio e prevede le sue possibili limitazioni con due garanzie fondamentali: 1. la riserva assoluta di legge per la determinazione dei casi e dei modi che rendono legittima la violazione del domicilio 2. la riserva del giudice di poter disporre di queste limitazioni. Il problema maggiore in riferimento a questa disposizione riguarda la definizione di domicilio. Con domicilio si intende ora qualunque luogo in cui il soggetto abbia legittimamente la disponibilità a titolo privato per lo svolgimento di attività connesse alla vita privata e dal quale egli intende escludere i terzi. In questo modo si estende la definizione oltre che alla casa, al luogo di lavoro, ai circoli associativi, … Art. 14, comma 3 La disciplina del terzo comma è quella a stampo meno liberale: lascia infatti in mano alle leggi speciali la gestione di accertamenti e ispezioni per motivi di sanità, incolumità pubblica, a fini economici e fiscali, direttamente azionabili dall’autorità pubblica senza intervento del giudice. Vi sono due ipotesi a riguardo: a) la diversa intensità di tutela tra il comma 2 e il comma 3 è causata dalla differenza di interessi tutelata: nel comma due la tutela è nei confronti della prevenzione e repressione di reati che richiedono la massima tutela della persona; il comma 3 si riferisce invece alla natura essenzialmente economica degli interessi a cui prevale l’interesse pubblico: ciò si traduce nella differenza di tutela. b) questa teoria invece che sugli interessi basa la differenziazione sulla diversità di limitazione delle libertà in questione: i provvedimenti del comma 2 imporrebbero misure coercitive e dunque richiedono l’intervento giudiziario. Per quanto riguarda invece il comma 3, le misure richiedono comunque la collaborazione dell’interessato (la 32 Se per i primi due casi tali limitazioni possono dirsi costituzionalmente legittime, per il terzo non tanto. Altro dubbio di costituzionalità risiede nel diritto della polizia di accedere alle informazioni relative al soggiorno temporaneo presso alberghi, ostelli, hotel, e relative all’identità del soggetto. Libertà di espatrio La libertà di espatrio è disciplinata da una riserva assoluta ma non rinforzata. Non sussiste per l’espatrio un obbligo autonomo di munirsi di passaporto, cosa che è invece richiesta per attestare l’inesistenza delle condizioni che possono impedire l’espatrio del soggetto. Senza di esso non è possibile entrare legalmente in un altro Stato. Soggetti che non possono ottenere il passaporto: 1. Chi è sottoposto alla potestà dei genitori e non vi sia autorizzazione appunto dei genitori o di chi ne fa le veci. 
 I minori di 14 anni devono viaggiare in compagnia di un genitore, ovvero essere segnalato sullo stesso passaporto. 2. Genitori che avendo figli minori non ottengono l’autorizzazione del giudice, autorizzazione che non è necessaria se vi è l’autorizzazione dell’altro genitore, o se v si ha la potestà assoluta. 3. Coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale 4. Coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva oppure ad una misura di prevenzione. Vi sono però degli aspetti di dubbia legittimità costituzionale, come il potere del Ministro degli Esteri che può in circostanze eccezionali per motivi di sicurezza interna o internazionale, potere che rischia di tradursi in una sospensione di un diritto costituzionale, o impropria tutela dei cittadini (ognuno è libero di andare dove vuole nonostante i pericoli che può incontrare in quel determinato paese. Il divieto di espatrio riguarda i soggetti ad indagine nel processo penale per un reato per cui la legge prevede la pena dell’ergastolo o la reclusione superiore ai 3 anni: l’imputato non può così uscire dal territorio nazionale. Libertà di emigrazione Consiste nel diritto di recarsi in un altro Paese per prestarvi un’attività lavorativa. Tutela il lavoro italiano all’estero: lo Stato italiano infatti deve creare che nel Paese in oggetto vi siano le possibilità che ai nostri emigranti siano garantite adeguate condizioni professionali e civili. Se queste non sussistono, si può revocare eventuali misure di sostegno all’emigrazione in quel paese, ma non si può vietare l’espatrio. 35 Libertà di circolazione e soggiorno nel diritto comunitario Il primo corollario della cittadinanza europea afferma la libertà di circolazione e soggiorno nei paesi appartenenti alla comunità, fatte salve le limitazioni dettate da trattai e disposizioni applicate dai paesi stessi. Abolisce le frontiere interne, eliminando il controllo sulle persone a prescindere dalla nazionalità ma autorizzando comunque quello delle persone. Vi è il diritto del cittadino comunitario e della sua famiglia di circolare e soggiornare liberamente. Questa disciplina regola l’entrata e la permanenza di soggetti nei diversi paesi. Per quanto riguarda l’ingresso, questo può essere soggetto a limitazioni solamente per motivi di ordine e sicurezza. Il soggiorno invece è suddiviso in 3 fasce: - meno di 3 mesi: soggiorno non è soggetto a condizioni se non il possesso di carta d’identità e visto - più di 3 mesi: il diritto di soggiorno è subordinato all’essere lavoratore nello Stato - più di 5 mesi: diritto di soggiorno permanente. L’Accordo di Schengen, 1985, si è risolto nella Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 1990 che prevede l’abolizione dei controlli sulle frontiere fra gli stati dell’UE e stabili principi uniformi per l’ingresso dei soggetti nei vari paesi, ovvero in presenza di documenti d’identità e visto e poche non rientrassero nell’elenco delle persone segnalate ai fini della non ammissione. Libertà di circolazione dei lavoratori Ciò abolisce qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli stati membri. Ciò comporta il diritto: a) di rispondere ad offerte lavorative b) di spostarsi liberamente a fini lavorativi c) di rimanere sul territorio dello stato in oggetto E’ inoltre vietata ogni tipologia di limitazione al diritto di stabilimento di un soggetto in un paese comunitario. 36 9. LIBERTA’ E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA Art. 15, Cost. La libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire solamente per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. L'articolo 15 Cost. tutela due situazioni distinte ma complementari: 1. “(…) diritto di poter comunicare e corrispondere con altri soggetti, senza che sia portata alcuna interruzione o sospensione al corso 'normale' di una corrispondenza”. 2. pretesa che soggetti diversi dai destinatari determinati (individuati dal mittente), “(...) non prendano illegittimamente conoscenza del contenuto di unacorrispondenza o di una comunicazione”. La scomposizione del diritto di libertà in due situazioni giuridiche di vantaggio non consente solo la comprensione concettuale delle limitazioni che colpiscono ora il momento dinamico (o libertà in senso stretto) ora la segretezza,ma riesce anche a conferire un'interpretazione costituzionalmente orientata a norme legislative che incidono sui differenti aspetti. Mentre il momento dinamico è suscettibile di una tutela graduale, consentendo anche temporanei fermi che siano strumentali all'intervento dell'autorità giudiziaria, la segretezza richiede invece una tutela assoluta: o si garantisce la segretezza della comunicazione verso tutti i soggetti diversi dal destinatario (con l'esclusione, perché prevista esplicitamente dall'art. 15 Cost., dell'autorità giudiziaria) oppure di segretezza non è lecito parlare. Questo diritto rientra tra quei principi supremi della Costituzione. Ma libertà e segretezza non sono aspetti che sempre combaciano: vi possono essere interferenze nella libertà che non si traducono in interferenze della segretezza (come il fermo di corrispondenza) e viceversa (controllo esercitato su una comunicazione telefonica). In secondo luogo l’accezione corrispondenza va interpretata in maniera ampia: qualunque forma di comunicazione tra soggetti. L’esistenza della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21, Cost.) pone il problema di identificare il limite tra la corrispondenza e la manifestazione del pensiero. La corrispondenza dell’art. 15 consiste in due aspetti: intersoggettività e attualità. Anche la garanzia costituzionale della libertà e segretezza della corrispondenza ruota attorno agli istituti fondamentali di di tutela dei diritti di libertà: - riserva di legge: definizione di casi e modi in cui si può interferire nelle comunicazioni - riserva di giurisdizione: solo autorità giudiziaria può procedere a disporre in concreto limitazioni a riguardo. Non è previsto per la libertà e segretezza della corrispondenza l’intervento straordinario in casi di necessità ed urgenza. I principi fondamentali dell’art.15, Cost: 37 4. Alcune limitazioni specifiche relative a status particolari di cittadini a) infermi di mente: la corrispondenza a loro diretta deve essere consegnata al tutore o essere trattenuta fino al momento in cui il giudice assuma opportuni provvedimenti al riguardo. b) il fallito: la corrispondenza a lui destinata deve essere consegnata al curatore, che la tratterrà in caso avesse ad oggetto interessi patrimoniali. c) i minori: è possibile che una parte della corrispondenza, sotto richiesta, venga consegnata ai responsabili legali dei minori. In ambito familiare è escluso che uno dei genitori possa interferire nelle corrispondenze tra genitore e figlio d) i detenuti: è affidato al giudice di sorveglianza il compito di imporre con atto motivato il visto di controllo sulla corrispondenza del detenuto. A ciò sono stati avanzati dubbi di costituzionalità riguardo all’interferenza della corrispondenza epistolare tra detenuto e difensore (cosa che non accade per la corrispondenza telefonica). 
 L’autorità giudiziaria per esigenze attinenti le indagini giudiziarie ha il potere di disporre, per non più di 6 mesi, a:
 - limitazioni nella corrispondenza epistolare 
 - sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo 
 - controllo del contenuto delle buste, senza possibilità di leggerne però il contenuto. e) i militari: non vi sono limitazioni, solamente che la corrispondenza epistolare va consegnata direttamente alla persona delegata di riceverla, ma puramente a scopo organizzativo. 40 10. LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO Art. 21, Cost.: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. L’oggetto della libertà di manifestazione del pensiero consiste nel comunicare il proprio pensiero ad una sfera indefinita di destinatari. Le garanzie coprono tutte le manifestazioni: orali, scritte, radio, teatro, cinema… Si parlo però in sede costituente soprattutto di stampa, in quanto era il mezzo di diffusione delle informazioni più largamente utilizzato. A questo riguardo, l’art. 21, Cost. pone 3 principi fondamentali: 1. divieto di sottoporre la stampa a autorizzazioni o censure: misure di controllo amministrativo preventivo della produzione (autorizzazioni) o sul contenuto (censura). 2. divieto di sottoporre la stampa a sequestro: se non nel caso di commissione di un delitto a mezzo stampa, ovvero nel caso di violazione di norme stabilite dalla legge (riserva di legge) e sulla base dell’atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione). 
 In casi di estrema urgenza e necessità, nel caso in cui non potesse provvede l’autorità giudiziaria, al sequestro della stampa può provvedere l’autorità di polizia, che deve comunicarlo entro 24 ore. Se entro le 24 ore successive ciò non viene convalidato, il sequestro si intende revocato. 3. possibilità che il legislatore imponga di rendere noti i mezzi di finanziamento. Il buon costume è l’unico limite espressamente previsto dalla Costituzione. La legge deve stabilire strumenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni: vi sono limiti diretti e indiretti (regime fiscale sfavorevole per le pubblicazioni pornografiche). 41 Limiti impliciti: 1. diritto all’onore e alla reputazione La tutela penalistica è rimessa ad alcune fattispecie come la diffamazione o l’ingiuria, oltraggio e vilipendio. Il reato di diffamazione non esiste quando: a) il fatto diffamatorio sia determinato e vero (obbligo di verifica del giornalista) b) vi è interesse pubblico alla conoscenza del fatto c) vi è correttezza nell’esposizione del fatto considerato diffamante, evitando gratuite aggressioni all’altrui reputazione. Quanto al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, questo è stato riconosciuto, poi abrogato, poi reinserito, fino ad oggi, che costituisce reato nei casi in cui l’offesa è: a) pronunciata in luogo pubblico o aperto al pubblico b) rivolta ad un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni E’ invece da escludere quando il fatto attribuitogli è veritiero o se l’ufficiale abbia dato causa all’offesa con un eccesso dei suoi poteri coercitivi. 2. tutela dei minori Oltre alla censura cinematografica, si vieta la pubblicazione di generalità, di immagine che possano portare all’identificazione di minori coinvolti in un procedimento penale. Come vi è l’obbligo dell’emittente televisivo di osservare e promuovere le disposizioni per le tutele dei minori. Sono vietate inoltre le televendite che esortino i minori a stipulare contratti di compravendita di oggetti che possano arrecare pregiudizi morali o fisici a danno del minore. 3. diritto alla riservatezza Di questo abbiamo già parlato e parleremo più avanti. 4. interesse al regolare funzionamento della giustizia Questo limite vuole trovare il giusto bilanciamento tra il diritto ad una corretta informazione sulle vicende giudiziarie e quello di non compromettere i procedimenti in corso. E’ punita la pubblicazione di atti o documenti di un procedimento penale la cui pubblicazione è vietata dalla legge. La violazione del divieto di pubblicazione comporta la sanzione penale e la responsabilità disciplinare per le persone che esercitano una professione che necessità della speciale abilitazione dello Stato. Per quanto riguarda i procedimenti minorili, come detto sopra è vietata la pubblicazione di immagini o generalità del minore, che esso sia testimone, indagato o parte offesa. Questo divieto cessa quando: a) il minore ha compiuto la maggiore età b) il minore che ha compiuto 16 anni consente alla pubblicazione c) il tribunale consente alla pubblicazione nell’esclusivo interesse del minore E’ vietata anche la pubblicazione di riprese di un soggetto nella limitazione della sua libertà personale e quindi con le manette se non vi da il consenso. 42 Sono inoltre state eliminate anche le licenze di polizia relative all’affissione degli stampati, lasciando solamente la parte che impone il rispetto delle indicazioni degli spazi per affissione. Rimane però tuttavia quasi inalterata la legislazione di epoca fascista, con tutto ciò che essa comporta, come azioni i restrizione della libertà personale a tutela della personalità dello Stato, del sentimento religioso, dell’ordine pubblico. La riforma dell’Ordine e dell’Albo dei giornalisti Con la riforma dell’Ordine e dell’Albo si trattava di riformare i due istituti strumentalizzati in epoca fascista per il controllo politico dell’informazione stampata. La nuova disciplina prevede l’iscrizione all’albo dei giornalisti ma non richiede più requisiti politici, solamente di addestramento professionale affidata all’Ordine dei giornalisti, articolato in un Consiglio Nazionale e più Consigli Regionali. I giornalisti possono essere sottoposti a procedimento disciplinare se colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale. Questo procedimento può comportare sanzioni che vanno dall’avvertimento, alla censura, alla sospensione dell’esercizio professionale fino alla radiazione dall’Albo per i casi più gravi (si può richiedere l’iscrizione solo dopo almeno 5 anni dalla radiazione stessa). La disciplina dell’Ordine e dell’Albo ha comunque suscitato più volte problemi di legittimità costituzionale: perché non assicura a tutti i diritti garantiti dall’art. 21, Cost., ovvero la manifestazione del pensiero, e anche perché comporta forme illegittime di controllo sull’informazione a mezzo di stampa. Diritti e doveri del giornalista Il diritto dei giornalisti consiste nella libertà di informazione e critica nei limiti delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui. I doveri invece sono un po’ di più: dovere inderogabile di rispettare la verità sostanziale dei fatti, obbligo di rettificare le notizie inesatte e correggere gli errori, obbligo di rispettare il segreto professionale… Obbligo di rettifica Chi si senta fatto oggetto di una notizia non vera può richiedere la rettifica di quella notizia all’organo di stampa. La rettifica deve essere sollecitata e avere lo stesso rilievo della notizia falsa (se era articolo su stampa, tale deve essere la rettifica), pena la comminazione di sanzione amministrativa da parte del giudice. Per quanto riguarda i rapporti interni all’impresa giornalistica, le uniche garanzie realizzate in concreto sono venute dalle clausole di coscienza per cui un giornalista può sciogliere unilateralmente il contratto di lavoro quando non condivida più la linea politica intrapresa dalla testata giornalistica. Vi è comunque un forte squilibrio tra la posizione dell’editore, del direttore e del giornalista. 45 Obbligo del rispetto del segreto professionale Vi è poi la contraddizione non ancora del tutto sanata tra rispetto del segreto professionale e diritto di opporre il segreto davanti al giudice. Si è vista una parziale estensione del diritto di astenersi per il giornalista professionista iscritto all’Albo, riguardando questa astensione il nome di chi ha prestato determinate informazioni. Solamente nel caso in cui questa informazione sia fondamentale per la risoluzione del procedimento, e se l’unico modo per avere le generalità di chi l’ha portata al giornalista è appunta la testimonianza di quest’ultimo, allora il giudice può ordinare al giornalista di indicare la provenienza dell’informazione. Ma il limite di ciò è il fatto che l’astensione è garantita al solo giornalista iscritto all’albo, e non a praticanti né pubblicisti. Giornalismo e privacy Vi è un potenziale conflitto tra il diritto all’informazione e il diritto alla riservatezza e la tutela dei dati personali. Ma come si è già detto, il giornalista può raccogliere e diffondere dati perdonali, anche sensibili, ma solamente nel limite della essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico a riguardo. Il codice di deontologia A questo codice si giunse solo nel 1998, in ritardo per la grande difficoltà nel trovare un punto di equilibrio tra diritto alla riservatezza e diritto all’informazione e critica. Posto il principio fondamentale di base, ovvero il fatto che la stampa non può essere sottoposto ad autorizzazione o censura, si precisano gli obblighi che gravano su chi esercita questa professione in relazione alla raccolta e trattamento di dati personali. Vi è l’obbligo di informazione dell’interessato riguardo all’identità del giornalista, alla propria professione e alla finalità della raccolta. Vi è comunque il divieto di coinvolgere familiari o soggetti terzi non meramente essenziali al fine del riportare la notizia. Il codice contiene inoltre una disposizione specifica riguardo alla tutela della riservatezza del minore, che va sempre posta in una posizione superiore rispetto al diritto di cronaca; e una disposizione specifica anche sulla tutela della dignità personale che si traduce in un divieto di diffondere notizie circa persone coinvolte in fatti di cronaca lesivi della dignità, il divieto di riprodurre immagini di persone detenute…. Il codice prevede che le sue disposizioni vengano applicate a tutti coloro che si trovino anche momentaneamente ad esercitare l’attività pubblicistica. La radiotelevisione Inizialmente, la riserva dell’attività radiotelevisiva era a totale titolo dello Stato. Ciò non subì modifiche fino al 1974 con la riforma del monopolio statale della radiotelevisione. Fu infatti confermata la riserva dello Stato, ma a 7 condizioni: 1. la RAI avrebbe dovuto essere soggetta a controllo del Parlamento (coinvolgendo anche le forze di opposizione) 2. definizione di direttive volte a garantire l’imparzialità dell’informazione 3. individuazione del Parlamento quale organo legittimato a esercitare il controllo 4. obbligo per i giornalisti di rispettare il codice deontologico 5. limitazione della pubblicità 6. garanzia dell’accesso al mezzo imparzialmente di chiunque 7. riconoscimento e garanzia del diritto alla rettifica 46 Nel 1975 però eliminò la riserva dello stato a livello locale, mantenendola solamente a livello nazionale, con la presenza però di un accertato numero di frequenze in modo che non si formasse un monopolio della rete. Oggi si tende ad un sempre maggiore tramonto del monopolio nazionale e alla nascita dell’attuale sistema misto pubblico-privato. La legge n.223/1990 La norma è divisa in cinque titoli e quarantuno articoli. Fondamentale è il titolo I, che fissa due princìpi di carattere generale ma che richiamano valori costituzionali. - Nell’art. 1 si stabilisce che la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale. - Nell’art. 2 si fa esplicito riferimento al pluralismo dell'informazione, il quale è considerato il principio più importante nei mezzi di comunicazione di massa.
 a) Pluralismo interno: pluralismo come la concreta possibilità di scelta tra programmi che garantiscano l'espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei (pluralismo dell’informazione).
 b) Pluralismo esterno: corrisponde alla possibilità d'ingresso nel mercato di diversi players. Per la legge esso si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati (pluralismo degli operatori o emittenti). Il pluralismo esterno ha i suoi fondamenti costituzionali negli articoli 21 e 41 della Costituzione, ossia nella libertà di manifestazione del pensiero e nella libertà di iniziativa economica. 
 La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 826/88, fornisce questa definizione: possibilità di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell'emittenza privata che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o pochi. La legge obbliga ogni canale televisivo ad avere un proprio direttore di rete ed un telegiornale con relativo direttore responsabile. Inoltre vieta le pubblicità durante i cartoni animati e fissa i limiti massimi di interruzioni pubblicitarie durante i film. La legge segue un periodo nel quale si è costruito una sorta di monopolio della televisione privata, da parte della Fininvest, al di fuori della legge, dunque contro il divieto di interconnessione, che ha portato poi ad interventi dell'esecutivo, concretizzatisi nei cosiddetti decreti Berlusconi e finalizzati a contrastare potenziali interventi della magistratura che potessero impedire la diffusione su scala nazionale di programmi televisivi di emittenti private. La legge è ritenuta da alcuni oppositori devastante per l'ordinamento legale e civile dello Stato. I cultori del diritto comunitario rilevano una differenza consistente tra il testo della legge ed i princìpi della direttiva comunitaria “Televisione senza frontiere” da recepire. I commentatori attribuiscono questa discordanza all'eccessiva attenzione posta dal legislatore nazionale nel privilegiare la posizione dominante della Fininvest piuttosto che alle effettive esigenze del mondo della comunicazione televisiva. 47 I problemi specifici ad internet Anche i servizi via internet si sono visti oggetto di liberalizzazione che però non si esaurisce come gli altri servizi, ma che include la prevenzione e repressione di attività illecite, la disciplina dell’e-comerce, la tutela del diritto di autore, tutela dei dati personali e sensibili.. Il grande problema sta nella definizione di un regime chiaro delle responsabilità della comunicazione in rete: non è infatti semplice, in quanto bisogna trovare un punto di equilibrio tra due interessi non facilmente conciliabili: - l’anonimato di chi utilizza i servizi online. - l’individuazione degli autori di messaggi comunicativi illeciti. Vi è poi il problema di individuare il vero e proprio autore di quel messaggio illecito: nasce così la figura dell’access provider al quale fanno capo gli obblighi di controllo sulla liceità dei messaggi immessi in rete. Tutela del minore Lo scopo è quello di reprimere ogni forma di sfruttamento o violenza sessuale a danno di minori. Ciò viene messo in atto attraverso discipline che introducono come fattispecie criminosa quella di colui che divulga o pubblicizza online materiale pedopornografico, oppure divulga informazioni finalizzate all’adescamento di minori o allo sfruttamento sessuale degli stessi. Su richiesta dell’autorità giudiziaria, i garanti della sicurezza online possono mettere in campo attività di copertura allo scopo di individuare i soggetti violanti queste disposizioni. Questa fattispecie stabilisce l’applicazione della stessa anche per atti criminosi commessi all’estero da cittadino italiano, o a danno di cittadino italiano, oppure da straniero in concorso con cittadino italiano. Tutela della privacy Il decreto legislativo n. 196/2003 ha introdotto il principio di necessità che disciplina che i software debbano essere programmati in modo tale che i dati personali e identificativi vengano utilizzati solamente se essenziali per finalità stabilite. Vi è anche una sorta di codice deontologico di buona condotta online: 1. vincolo al trattamento dei dati personali secondo correttezza e per scopi determinati ed espliciti 2. divieto di utilizzare una rete telematica per accedere ad informazioni riguardo all’utente 3. obbligo di ottenere il consenso dell’interessato riguardo ai suoi dati personali 4. obbligo di cancellare i c.d. logs, ovvero i dati relativi all’accesso e alla registrazione Spettacoli teatrali e cinematografici I poteri di limitazione della libertà di manifestazione del pensiero attraverso spettacoli teatrali o cinematografici è ancora oggi molto forte, e troppo simile alla disciplina messa in atto in epoca fascista, soprattutto in relazione ai poteri attribuiti all’autorità di polizia. E’ infatti rimasta in vigore a lungo la disciplina che prevedeva la licenza del questore per tenere in luogo pubblico o aperto al pubblico spettacoli teatrali o cinematografici, abrogata solamente nel 1998. E’ rimasta invece in vigore la disciplina che prevede un’apposita licenza per colui che esercita il dare lavoro per pubblici intrattenimenti. Allo stesso modo è ancora in vigore il divieto di rappresentare spettacoli che possano turbare l’ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che 50 comportino strazi per animali. L’autorità locale di polizia è a questo riguardo autorizzata a sospendere qualunque rappresentazione. Analoga è la necessità di autorizzazione da parte del Prefetto per l’apertura di sale cinematografiche di una determinata capienza. La disciplina più vergognosa rimane comunque quella per cui ufficiali ed agenti di polizia sono legittimamente autorizzati ad accedere in qualunque momento nei locali destinati a queste attività per controlli riguardo all’osservanza dei regolamenti e delle leggi a riguardo. Censura preventiva sulle opere teatrali e cinematografiche 51 11. LIBERTÀ COLLETTIVE Libertà di riunione Art. 17, Cost. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Innanzitutto bisogna distinguere tra riunione ed associazione, poiché entrambe queste libertà comportano due elementi fondamentali: la plurisoggettività e la finalità di uno scopo comune. Una proposta di differenza consiste nella sussistenza di un patto sociale (associazione) e nella temporaneità (riunione). Sicuramente non solamente nella stesura di uno statuto, in quanto vi sono organizzazioni non formalmente riconosciute che si basano su un puro contratto orale (collettivi). Per riunione non si intende solamente l’assembramento di più soggetti con finalità di condivisione di pensiero, ma ance per attività sportive, di intrattenimento, lavorative… Limiti La riunione deve essere pacifica e senza armi (come dice il primo comma dell’art. 17). Non è prevista autorizzazione alcuna. Le riunioni in luogo privato o aperto al pubblico, non c’è neanche obbligo di preavviso alla questura. Preavviso che è invece richiesto per le riunioni in luogo pubblico (per tutelare i soggetti che non vogliono partecipare alla riunione ma che si trovano a passarvi). La riunione può essere vietata solamente in casi motivati da pubblica sicurezza ed incolumità. Il preavviso consiste nell’indicazione di ora, luogo, giorno e per le manifestazioni itineranti anche l’itinerario da seguirsi e deve essere dato con un preavviso di 3 giorni al questore. La mancata notifica di preavviso è sanzionata con l’arresto o l’ammenda a carico degli organizzatori. Lo scioglimento della riunione impiccia implica un primo invito a sciogliersi da parte dell’autorità pubblica, seguito poi da uno scioglimento con l’utilizzo della forza. 52
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