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Cittadinanza Italiana e Europea: Principi Costituzionali e Funzionamento del Potere, Sintesi del corso di Diritto Costituzionale

Il riacquisto della cittadinanza italiana e europea, i diritti e obblighi associati, la natura dei diversi tipi di stati (liberali, sociali, federali), il funzionamento del potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale, i limiti alla revisione costituzionale e i principi inviolabili dell'uomo. Viene inoltre trattato il concetto di indirizzo politico e economico, la funzione legislativa del governo e il procedimento per il sindacato di costituzionalità.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 18/10/2021

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Scarica Cittadinanza Italiana e Europea: Principi Costituzionali e Funzionamento del Potere e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! DIRITTO COSTITUZIONALE 1. Lo Stato LO STATO Costituisce la forma di organizzazione del potere politico, cui spetta l'uso legittimo della forza, su una comunità di persone all'interno di un determinato territorio. Rappresenta una istituzione: * Politica, perché diretta a fini generali, determinabili secondo scelte politiche e Giuridica, perché trova il suo fondamento nel diritto che ne costituisce elemento essenziale e indefettibile Originaria, in quanto trova in se il fondamento della sua validità e Sovrana, in quanto non riconosce nel suo territorio alcuna autorità superiore e Indipendente, in quanto non riconosce alcun potere esterno che possa condizionarne l'attività * Effettiva, cioè idonea ad imporre in concerto a tutti i soggetti stanziati nel territorio, il proprio ordinamento. Lo Stato si compone di tre elementi costitutivi essenziali: elemento personale (popolo), elemento spaziale (territorio), elemento organizzativo (sovranità). IL POPOLO E LA CITTADINANZA Il termine popolo indica la comunità di individui ai quali l'ordinamento giuridico statale attribuisce lo status dicittadino. La cittadinanza è la condizione dei soggetti cui l'ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino, cioè la titolarità di un insieme di situazione giuridiche attive e passive nei confronti dello Stato. Il riconoscimento della cittadinanza ha comportato il diritto di partecipare alla vita politica del Paese, il diritto al voto e all'eleggibilità, ma ha imposto il dovere al cittadino di essere fedele alla Repubblica e di concorrere alle spese pubbliche. E cittadino italiano per nascita: * il figlio di genitori italiani; è chi nasce in Italia ma entrambi i genitori sono apolidi o ignoti; * chi è figlio di ignoti trovato in Italia, se non in possesso di altra cittadinanza. E cittadino italiano per estensione: * il figlio riconosciuto o dichiarato giudizialmente durante la minore età; e il minore straniero adottato da cittadino italiano, il coniuge, straniero o apolide di cittadino italiano, quando dopo il matrimonio risieda legalmente in Italia da almeno due anni o se residente all'estero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi sia stata separazione o annullamento. E cittadino italiano per beneficio di legge: è lo straniero o apolide, del quale il padre o la madre, o uno degli ascendenti di secondo grado, sia stato italiano per nascita; * se presta servizio militare per l'Italia e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; + se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano anche all'estero; e se al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente in Italia da almeno due anni; e lo straniero nato in Italia e che vi abbia legalmente risieduto senza interruzioni fino alla maggiore età, diviene italiano se lo richiede entro un anno dalla suddetta data. E cittadino italiano per naturalizzazione lo straniero quando abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato ed ai soggetti residenti nei territori ex italiani ed ora jugoslavi a seguito del trattato di Parigi del 10/02/1947. Invece, la perdita della cittadinanza italiana si verifica per assunzioni di pubblico impiego o carica pubblica presso uno Stato estero o un ente internazionale cui non partecipi l'Italia o per prestazione di servizio militare per uno Stato Estero, quando si presti servizio militare o si acquisti volontariamente la cittadinanza di uno Stato estero in guerra con l'Italia e per rinunzia, quando il cittadino italiano risieda o stabilisca la residenza all'estero. Il riacquisto della cittadinanza si ha per prestazione al servizio militare o assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, per rinuncia dell'ex cittadino italiano al servizio militare all'estero, con trasferimento per almeno due anni, della propria residenza in Italia e per dichiarazione di riacquisto con stabilimento della residenza in Italia. LA CITTADINANZA EUROPEA Il trattato di Maastricht del 07/02/1992 riconosceva ai cittadini degli Stati membri, oltre alla cittadinanza nazionale anche quella europea; con la riforma del Trattato di Lisbona del 01/12/2009 si è stabilito che è cittadino dell'Unione Europea chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. E' considerato cittadino europeo anche chi ha doppia cittadinanza, di cui solo una di uno stato membro. | cittadini europei hanno il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli altri Stati membri, hanno il diritto al voto e all'eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro cui risiedono alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, hanno il diritto alla tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro nel territorio di un Paese non membro nel quale lo Stato membro di cui si ha la cittadinanza non è rappresentato; hanno inoltre il diritto di presentare petizioni al parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni dell'Unione ricevendo risposta nella stessa lingua della domanda. IL TERRITORIO E' la sede su cui stabilmente è organizzata la comunità statale e sulla quale si estende la sovranità dello Stato e comprende la terraferma delimitata da confini naturali o artificiali, il mare territoriale (con estensione fino a 12 miglia dalla costa), la piattaforma continentale, vale a dire i fondi marini ed il loro sottosuolo al di la del mare territoriale, lo spazio aereo sovrastante la terraferma ed il mare territoriale ed il sottosuolo nei limiti della loro utilizzabilità, il territorio fluttuante, ossia le navi e gli aerei mercantili in viaggio in alto mare e sul cielo sovrastante, nonché navi ed aerei militari ovunque si trovino. Tra le varie forme di governo, distinguiamo: * forma di governo parlamentare: caratterizzata dal fatto che il Governo formula un indirizzo politico che si impegna a seguire e di cui è responsabile solo dinanzi al Parlamento, il quale può in ogni momento revocarlo, togliendo la c.d. fiducia. La carica di Capo dello Stato può essere assunta da un monarca o da un Presidente eletto, ma in genere gode di limitati poteri e non partecipa alla determinazione dell'indirizzo politico. * forma di governo presidenziale: il principio della separazione dei poteri è applicato in maniera rigida ed in particolare viene accentuata la distinzione tra legislativo ed esecutivo, le caratteristiche principali sono l'esistenza di un Capo dello Stato eletto dal popolo, l'assunzione del presidente della Repubblica del ruolo di Capo dello Stato e Capo di Governo, l'impossibilità per il Parlamento di approvare una mozione di sfiducia che imponga le dimissioni dell'esecutivo. * forma di governo semi-presidenziale: soluzione intermedia tra presidenziale e parlamentare, la caratteristica principale è il doppio rapporto di fiducia che lega il governo, da un lato quest'organo è nominato dal Presidente della Repubblica, dall'altro deve comunque godere della fiducia del Parlamento. * forma di governo direttoriale: è caratterizzata dal fatto che il Governo viene nominato dal Parlamento ad inizio legislatura, ma non può essere successivamente revocato attraverso un voto di sfiducia. Lo stesso direttorio elegge al suo interno il Capo dello Stato. Forma di governo prevista solo nell'ordinamento svizzero. 2. La comunità internazionale LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE Il diritto interazionale è il complesso delle norme e dei principi che regolano i rapporti intercorrenti tra i soggetti della comunità internazionale. Elementi fondamentali sono l'inesistenza di un ente sovraordinato, ma la struttura è paritaria, in quanto composta da enti sovrani che dovranno imporsi determinate regole e darne esecuzione. Il rispetto delle norme è affidato all'istituto dell'autotutela, attraverso il quale è il singolo soggetto dell'ordinamento internazionale ad agire attraverso atti di forza per la tutela dei propri diritti. Non esiste un organo nell'ordinamento internazionale, capace di imporre il rispetto delle regole. I SOGGETTI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE Per soggettività giuridica si intende l'astratta attitudine di un ente a diventare titolare di diritti e obblighi previsti dalle norme di diritto internazionale. AI fine di determinare il concetto di Stato nel diritto internazionale, bisogna distinguere tra: * Stato-ordinamento, se indica l'ordinamento giuridico statale nel suo complesso; * Stato-apparato o Stato-governo, in relazione al solo apparato burocratico e alle strutture di vertice dello Stato; è Stato-comunità, riferito all'insieme dei soggetti appartenenti alla comunità statale, cui è riconosciuta propria autonomia su un determinato territorio. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Possono essere definite come associazioni di Stati che perseguono interessi comuni a tutti i loro membri. Sono enti "aterritoriali" (avendo sede nel territorio di uno Stato) e funzionali (istituiti per svolgere funzioni loro delegate dagli Stati membri). In base all'area geografica sono planetarie, alle quali sono associati Paesi di tutti i continenti, o Regionali, con Paesi membri appartenenti ad una ben definita area geografica. In base allacompetenza sono a vocazione universale, hanno competenza generale operando in tutti i settori della vita politica, militare, sociale ed economica (ad esempio, l'O.N.U.) o vocazione settoriale, dove il loro campo è limitato ad un solo settore (ad esempio, la NATO per settore militare). In base alla natura si distinguono organizzazioni internazionali a carattere: e politico, come le Nazioni Unite; economico, come gran parte delle organizzazioni dopo la seconda Guerra Mondiale; di tutela dei diritti umani, se ne è il fine principale; umanitario, come la Croce Rossa Internazionale; tecnico, se agisce in settori specifici delle telecomunicazioni, ecc.; militare, se l'organizzazione costituisce il braccio armato di un gruppo di Stati. ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU) E la più importante organizzazione a livello internazionale ed è l'unica che può contare tra i suoi membri quasi tutti gli Stati che attualmente formano la comunità internazionale. Istituita ed entrata in vigore nel 1945, ha delle competenze definite dalla Carta della Nazioni Unite e sono il mantenimento della pace tra le nazioni e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra gli Stati, è composta da: + un'Assemblea Generale, nella quale sono rappresentati tutti gli Stati membri; * il Consiglio di Sicurezza, composto da 15 membri, di cui 10 eletti dall'Assemblea e 5 fissi col diritto di veto; e il Consiglio Economico e Sociale, coordinamento e conseguimento fini socio- economici; e il Consiglio di amministrazione fiduciaria, cessato di esistere nel 1994 a seguito dell'indipendenza dell'ultima colonia; e la Corte internazionale di giustizia, con sede a L'Aja, organo giurisdizionale con il compito di risolvere controversie giuridiche tra Stati membri, formata da 15 giudici, con durata carica 9 anni; * il Segretariato, non è legato a nessuno Stato ed esegue compiti esecutivi, amministrativi, diplomatici e politici. ORDINAMENTO ITALIANO ED ORDINAMENTO INTERNAZIONALE L'art. 10 comma 1 Cost. stabilisce che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, esprimendo così la volontà della Repubblica di aprirsi alla comunità internazionale, impegnandosi a produrre nel proprio ordinamento, disposizioni coincidenti con le norme internazionali riconosciute dalla comunità di Stati. 3. L'Unione Europea DALLE COMUNITA’ EUROPEE ALL'UNIONE EUROPEA Con il trattato di Parigi del 1951 fu creata la Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio (CECA), che ha cessato di esistere nel 2002. Nel 1957 fu creata la Comunità Europea dell'Energia Atomica (CEEA) e la Comunità Economica Europea (CEE), di queste organizzazioni all'inizio ne facevano parte solo 6 Stati, aumentati fino al 2005 con gli ultimi ingressi di Bulgaria e Romania. Con la ratifica dei trattati comunitari, è stato istituito un nuovo tipo di ordinamento giuridico capace di imporre agli Stati membri determinati comportamenti; la caratteristica di tale comunità sovranazionale è rappresentata dal fatto che i rapporti tra gli Stati membri, non sono improntati alla mera coordinazione intergovernativa per il raggiungimento dei fini dell'ente, ma sono subordinati alla volontà superiore dell'ente stesso. 11 07/02/1992 col Trattato di Maastricht (TUE) veniva creata l'Unione Europea, che da una parte inglobava le comunità europee già esistente, dall'altra creava uno cooperazione tra gli stati membri in settori come la politica estera, la politica di difesa europea, la cooperazione tra forze di Polizia e le autorità giudiziarie. Con questo trattato venivano stabilite le tappe per il passaggio dell'unione economica a quella monetaria, con la conseguente adozione di una moneta unica, che venne coniata nel 2002 e denominata “Euro”. Nel 2000 le istituzioni europee e gli Stati membri dell'U.E. prepararono una bozza per procedere all'approvazione di un unico testo costituzionale europeo, ma la Costituzione europea non venne ratificata, incontrando l'opposizione di alcuni stati membri. Il 13/12/2007 col Trattato di Lisbona, vi furono modifiche del trattato istitutivo della Comunità europea e del Trattato di Maastricht, sia su disposizioni comuni, su disposizioni relative ai principi democratici e su disposizioni su una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri. IL QUADRO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA L'Unione Europea, dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguire gli obiettivi, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni. Le istituzioni europee alla luce del trattato di Lisbona sono : Il Parlamento Europeo Il Consiglio Europeo Il Consiglio La Commissione Europea La Corte di giustizia dell'Unione Europea La Banca Centrale Europea La Corte dei Conti. Il criterio cronologico non trova applicazione se la norma precedente ha carattere speciale o eccezionale, difatti quando le norme provengono da fonti differenti si usa il criterio gerarchico, per cui le norme provenienti da rango inferiore sono soggette ad annullamento e sono invalide. In alcuni casi, la fonte suprema può riservare ad alcune fonti di rango inferiore la regolamentazione di determinate materie, in questo caso si applica il criterio di competenza. CLASSIFICAZIONI DELLE FONTI Le fonti dell'U.E. (vale a dire i trattati, i regolamenti, le direttive e le decisioni), la Costituzione e le leggi costituzionali si pongono al vertice della piramide delle fonti di diritto riconosciute dal nostro ordinamento; nelle fonti dell'ordinamento statale vi rientrano le leggi ordinarie, gli atti aventi forza di legge, i regolamenti governativi e ministeriali, le fonti regionali (il riferimento è agli statuti regionali), le fonti locali (ovvero gli statuti comunali) e le fonti internazionali (ovvero quelle recepite nell'ordinamento costituzionale italiano in virtù dell'appartenenza del nostro paese alla Comunità internazionale). LA COSTITUZIONE E il complesso di principi e norme di comportamento, effettivamente regolanti la società statale in un dato momento storico ed è un documento solenne contenente i principi e le norme di organizzazione dello Stato a prescindere dall'effettiva applicazione degli stessi. La nostra Costituzione è scritta (consacrata in un testo scritto e redatto in forma solenne), votata (adottata da un organo democraticamente eletto), rigida in senso forte (la modifica avviene con procedimento aggravato e c'è il controllo di legittimità costituzionale) e lunga (contiene i principi ispiratori dell'azione dei pubblici poteri). Per leggi di revisione si intendono quelle che incidono sul testo costituzionale, modificando o abrogando le disposizioni in esso contenute. Per altre leggi costituzionali si intendono quelle definite come tali dalla Costituzione, quelle che si limitano a derogare una norma costituzionale, senza modificarla in via definitiva e tutte le altre leggi che il Parlamento voglia applicare con procedimento aggravato (ad esempio, esame più ponderato, ricorso a maggioranza qualificata, possibilità di referendum). LE FONTI DELL'UNIONE EUROPEA Le istituzioni europee sono abilitate ad emanare regolamenti, direttive e decisioni, in particolare: e il regolamento ha portata generale, è obbligatorio ed applicabile in ciascuno degli Stati membri, è le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, e le decisioni sono obbligatorie in tutti gli elementi per i destinatari da esse designati. La legge comunitaria garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'U.E. e disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'U.E. LE LEGGI ORDINARIE Si intendono gli atti deliberati dal Parlamento secondo il procedimento disciplinato dagli artt. 70 e ss. della Costituzione e dai regolamenti parlamentari. La legge è idonea a modificare o abrogare qualsivoglia disposizione vigente, eccetto quelle di rango costituzionale, può essere sottoposta a referendum e a controllo di conformità alla Costituzione. Per leggi in senso formale si intendono quegli atti deliberati dalle due camere o da altri organi cui è attribuita la funzione legislativa, per leggi in senso materiale sono gli atti a contenuto normativo, indipendentemente dagli organi che li pongono in essere. La Costituzione e le altre leggi costituzionali possono riservare determinate materie alla legge e in legislatore non può consentire a fonti di rango secondario di intervenire nella disciplina di queste materie e deve regolare i settori da disciplinare, si ha quindi riserva di legge quando una norma costituzionale riserva alla legge la disciplina di una determinata materia, escludendo il potere regolamentare del governo; va garantito il principio di legalità, ovvero assicurare un uso regolamentato e non arbitrario del potere e il principio di irretroattività. QUALITA’ E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA Per garantire la certezza del diritto e la qualità dei testi normativi, è stato istituito il Comitato per la legislazione, che opera con particolare riguardo ad omogeneità, chiarezza e semplicità sui progetti di legge. GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE La funzione legislativa è attribuita al Parlamento, ma esistono dei casi in cui materie richiedono una specializzazione tecnica ed un insieme di conoscenze specialistiche che i parlamentari non posseggono; in questo caso è giustificata l'emanazione di atti normativi di rango primario, anche da parte del Governo. Questi atti hanno la capacità di abrogare norme di legge e di resistere all'abrogazione da parte di fonti di rango inferiore (c.d. atti aventi forza di legge). I DECRETI LEGISLATIVI O DELEGATI Sono atti aventi forza di legge, emessi dal Governo sulla base di una legge-delega del Parlamento e devono contenere i principi e i caratteri direttivi ai quali il governo deve attenersi, il limite di tempo entro il quale il governo deve legiferare e l'oggetto definito dal decreto. Vengono posti dei limiti generali, la delega è esclusa per materie che devono essere disciplinate con legge costituzionale e non può essere delegato al Governo il compito di approvare o convertire atti del governo medesimo. IDECRETI LEGGE Sono provvedimenti provvisori con forza di legge che possono essere adottati dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza; sono deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati con decreto del Presidente della Repubblica. Sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. L'art. 77 Cost. prevede che i decreti legge devono essere presentati alle camere per la conversione in legge il giorno stesso della loro pubblicazione. La conversione dei decreti in legge deve avvenire entro 60 giorni, altrimenti il decreto perde efficacia ex tunc (sin dall'inizio). Il controllo per i presupposti della decretazione d'urgenza possono essere fatti dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto, da parte del Parlamento o dalla Corte Costituzionale. TESTI UNICI E CODICI | Testi Unici sono atti che raccolgono e coordinano disposizioni originariamente comprese in atti diversi, per semplificare il quadro normativo. Possono essere normativi se modificano o abrogano le disposizioni legislative esistenti o compilativi se si limitano al raccoglimento in un unico atto di norme già esistenti, lasciando immutata la legislazione vigente. Vi sono poi i Testi Misti che coordinano disposizioni di fonte primaria e raccolgono disposizioni di rango secondario. IL REFERENDUM E la richiesta fatta al corpo elettorale di pronunciarsi in prima persona su una norma giuridica già emanata o da emanarsi. E' il più importante istituto di democrazia diretta, in quanto l'intervento del popolo è richiesto in maniera diretta. Il referendum costituzionale è previsto per le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali, il referendum abrogativo (sancito dall'art. 75 Cost. su richiesta di 500mila elettori o di 5 consigli regionali) è previsto per le leggi ordinarie dello Stato e per le leggi regionali, territoriale, per le modificazioni territoriali di Regioni, comuni e province, il referendum consultivo, su questioni di particolare interesse regionale o locale. E' invece indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge. Non possono essere sottoposte a referendum leggi di bilancio, di amnistia ed indulto e di ratifica dei trattati internazionali. Il referendum è indetto dal Presidente della Repubblica con decreto su proposta motivata del Consiglio dei Ministri dopo la raccolta di firme, il deposito delle sottoscrizioni e il controllo di legittimità da parte dell'Ufficio centrale presso la Cassazione e il controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale. Il referendum ha la stessa efficacia della legge formale I REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI I regolamenti parlamentari sono fonti del diritto dotati di efficacia sostanziale propria delle fonti normative e subordinati solo alla Costituzione, le cui disposizioni eseguono ed attuano. Non sono soggetti al sindacato della Corte Costituzionale, alle Camere è riconosciuta l'indipendenza nei confronti di ogni altro potere, per questo motivo deve ritenersi precluso ogni sindacato degli atti di autonomia normativa. Nel dettaglio: + La Corte Costituzionale ha il potere di emanare un regolamento che disciplini l'esercizio delle sue funzioni, vi è inoltre la disposizione di norme integrative per i giudizi e un Regolamento Generale che concerne l'organizzazione interna della Corte. e Il Presidente della Repubblica può disciplinare con un regolamento interno sia i servizi di presidenza che gli uffici, cui spettano compiti connessi direttamente all'esercizio delle funzioni del Capo di Stato. Tali regolamenti sono adottati con decreti presidenziali senza controfirma. e Il regolamento interno del Consiglio dei Ministri appare di difficile classificazione, in dottrina si dubita sulla sua natura di fonte di diritto, in quanto contiene norme che non trovano applicazione al di fuori di esso. quindi sullo stesso piano (equiordinazione) regione e Stato (entrambi sono dotati del potere di legiferare); * art. 117, in cui, tra l'altro, si riparte la potestà legislativa equiparata tra Stato e regioni (potestà esclusiva, concorrente e residuale) nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; * art. 118, che attribuisce le funzioni amministrative ai comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; è art. 119, che definisce per gli enti locali l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa (la prima in particolare implica la possibilità di imporre una tassazione aggiuntiva a quella nazionale con scopo di autofinanziamento da parte degli enti locali). 5. | partiti politici PREMESSA La democrazia è quella forma di governo caratterizzata da un'attiva partecipazione del popolo alla vita politica del Paese, ma poiché tale partecipazione non può essere costante e continua vi è la necessità dell'intermediazione di organismi che lo rappresentino e che siano in grado di orientare le attività e le scelte politiche, tali organismi di base sono i partiti politici e il corpo elettorale. I PARTITI POLITICI Sono associazioni di persone con comuni ideologie e interessi, che attraverso una stabile organizzazione, mirano ad esercitare un'influenza sulla determinazione dell'indirizzo politico del paese. Il loro fondamento si rinviene nell'art. 18 Cost. secondo cui tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale e nell'art. 49 Cost. secondo cui tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti, per concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale. | partiti politici non possono assumere la forma di associazione segreta, ne presentare carattere militare (divieto espresso dall'art. 18 Cost.), assumere simboli o contrassegni che possano confondersi con simboli altrui o che riproducano immagini religiose, riorganizzare il partito fascista, annoverare tra i loro iscritti militari, ufficiali ed agenti di P.G., magistrati e rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. | partiti politici per svolgere la loro attività necessitano di una certa disponibilità economica, i finanziamenti provengono dalla quota di iscrizione al partito e da finanziamenti privati. Il sistema di finanziamento pubblico è stato rivisto negli ultimi anni e con la L. n.96/2012 sono state previste norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi, è stato approvato un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e si è proceduto al dimezzamento dei finanziamenti, inoltre è prevista la decurtazione del 5% a quei partiti che non garantiscono un'adeguata rappresentanza di donne in lista. E' stata inoltre introdotto l'obbligo per i partiti e movimenti politici, di dotarsi di un atto costitutivo o di uno statuto pubblico, che devono essere conformati ai principi democratici della vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti; e stata istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, composta da 5 magistrati, con il compito di controllare i rendiconti dei partiti. IL CORPO ELETTORALE Il popolo è l'elemento personale costitutivo dello Stato e il titolare della sovranità (art. 1 Cost). Il corpo elettorale è la parte attiva del popolo, l'insieme dei cittadini che godono dell'elettorato attivo, ovvero del diritto di costituire, attraverso il voto, i collegi politicamente rappresentativi dello Stato. La capacità di votare si definisce elettorato attivo ed i requisiti richiesti sono la cittadinanza italiana e la maggiore età (per il Senato 25 anni). Il diritto di voto può essere precluso a cittadini sottoposti a misure di prevenzione, di sicurezza, di libertà vigilata e a coloro che siano stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici. Tutti i cittadini sono elettori, il voto è libero e segreto, personale ed eguale. Vige il principio del suffragio universale e non vi è l'obbligatorietà del voto. L'elettorato passivo invece consiste nella capacità di essere eletti, per la Camera l'età richiesta è 25 anni, per il Senato 40 anni. Disciplinato dall'art. 51 Cost., che permette a tutti i cittadini di entrambi i sessi, di poter accedere alle cariche pubbliche, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Per l'attuazione di tale articolo è stata approvata la legge costituzionale n.1/2003 al fine di promuovere le pari opportunità. INELEGGIBILITA” La capacità di essere eletti può subire delle limitazioni qualora la carica del soggetto potrebbe portarlo a posizioni di vantaggio rispetto ad altri candidati; sono ineleggibili: i Presidenti delle giunte provinciali, i sindaci dei Comuni con più di 20mila abitanti, capo e vicecapo della Polizia, magistrati, diplomatici, Prefetti, capi di Gabinetto. Se un soggetto ineleggibile viene comunque eletto, la sua elezione va dichiarata nulla. INCOMPATIBILITA” Designa quella situazione per cui una medesima persona non può ricoprire contemporaneamente due cariche, quindi o lo stesso decide o l'ordinamento ne fa automaticamente decadere una. L'incompatibilità quindi non impedisce la regolare elezione ad una carica, ma impone soltanto la scelta fra le cariche ricoperte. Sono incompatibili la carica di deputato e quella di senatore, inoltre è incompatibile lo status di parlamentare con Presidente della Repubblica, membro del C.S.M., membro di un Consiglio o di una Giunta Regionale, membro della Corte Costituzionale e del parlamento europeo. INCANDIDABILITA' Disciplinata dal D.Lgs. n.235/2012 prevede che non possono ricoprire la carica di deputato e di senatore coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti tentati o consumati, previsti dall'art. 51 comma 3bis e quater c.p.p., pene superiori a due anni di reclusione per i delitti consumati o tentati da Pubblici Ufficiali contro la P.A., pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. L'accertamento dell'incandidabilità comporta il cancellamento dalle liste e decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza. I SISTEMI ELETTORALI Sono i meccanismi attraverso i quali il voto espresso dall'elettorato si trasforma nell'attribuzione di seggi e collegi elettivi. Vi è la formula a: e maggioranza assoluta (richiede la maggioranza assoluta dei suffragi espressi per l’attribuzione del seggio, operano in circoscrizioni uninominali, nelle quali viene eletto un solo candidato); e maggioranza relativa (opera in circoscrizioni uninominali e richiede la maggioranza relativa per l'assegnazione del seggio); e proporzionale (si propone di assicurare a ciascun partito un numero di seggi rapportato alla propria forza politica e alla distribuzione effettiva degli elettori su tutto il territorio nazionale). LA RIFORMA ELETTORALE La L. n.270/2005 ha rivisto radicalmente il sistema elettorale; i punti principali sono: è l'adozione di un sistema proporzionale; + sono aboliti i collegi uninominali e l'attribuzione dei seggi si realizza in base alle percentuali di consensi ottenuti da partiti e coalizioni, su scala nazionale per la Camera, su scala Regionale per il Senato; e il premio di maggioranza, che assicura alla coalizione vincente 340 seggi alla Camera, all'opposizione vanno 278 seggi e 12 sono riservati alla Circoscrizione Estero. Al Senato opera un premio di coalizione regionale, la coalizione che ottiene più voti potrà disporre di almeno il 55% dei seggi attribuiti a quella Regione; * le soglie di sbarramento, alla Camera partecipano alla ripartizione dei seggi, le coalizioni che abbiano ottenuto almeno il 10% dei consensi, i partiti non collegati con almeno il 4%, i partiti che nell'ambito di una coalizione abbiano ottenuto il 2% ed il partito che nell'ambito di una coalizione abbia ottenuto più consensi anche se non sia arrivato al 2%. AI Senato le soglie di sbarramento sono il 20% per le coalizioni, l'8% per i partiti non coalizzati e del 3% per i partiti facenti parte di una coalizione; * le liste bloccate, sulla scheda elettorale è possibile applicare solo un segno sul simbolo della lista prescelta, l'elettore potrà scegliere solo su un partito e non su una persona, , quindi entrano in Parlamento i candidati in ordine di lista e risulta determinante la scelta centralizzata dei candidati da parte delle segreterie dei partiti. Con l'adozione delle liste bloccate e con la caduta del voto di preferenza, le segreterie dei partiti sono le uniche protagoniste della scelta dei candidati. Altro cardine della riforma è il deposito da parte dei partiti organizzati in coalizioni di un unico programma elettorale, nel quale è esplicitamente indicata la persona designata come capo della coalizione, poi vi è la tutela delle minoranze linguistiche che nelle Regioni a Statuto Speciale possono accedere al riparto dei seggi superando la soglia del 20%. Secondo l'art. 67 della Cost., ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Tale norma afferma il principio della rappresentanza nazionale (in quanto il Parlamentare non rappresenta la circoscrizione locale che lo ha eletto, ma la Nazione) e il divieto di mandato imperativo (ovvero il divieto al Parlamentare di accettare incarichi o istruzioni per lo svolgimento delle sue funzioni da parte di chiunque e ne sancisce l'indipendenza dai gruppi politici, economici e sociali). ATTRIBUZIONE DELLE CAMERE Le Camere esercitano collettivamente una funzione legislativa, una funzione di indirizzo e controllo politico, attraverso le quali si determinano i fini della politica nazionale, si scelgono i mezzi per conseguirla e si esercita un controllo sull'attività del governo, hanno una funzione elettorale (elezione del P.D.R., 5 giudici della Corte Costituzionale, 8 componenti C.S.M.), hanno funzioni materialmente giurisdizionali nelle quali vi si comprendono le attività dirette a porre in stato di accusa il P.D.R. o a rinviarlo a giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, vi sono poi le attività strumentali delle Camere (ad esempio, attività di auto-organizzazione e attività normative e procedurali). IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER LE LEGGI ORDINARIE Ogni procedimento diretto all'emanazione di un atto si distingue in tre fasi: * preparatoria (fase di iniziativa e di istruttoria); * costitutiva (o deliberativa); + di integrazione dell’efficacia (fase di controllo e comunicazione). La fase preparatoria si esercita con la presentazione di un progetto di legge ad una delle due Camere. Il potere di iniziativa legislativa lo ha il Governo (mediante la presentazione di disegni di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri e autorizzati dal P.D.R., con decreto controfirmato), i parlamentari (possono presentare proposta di legge anche da soli), il corpo elettorale (proposta di legge proveniente da almeno 50mila elettori), il CNEL (in materia di economia e di lavoro), i consigli regionali e comunali. La fase istruttoria abbraccia tutte le attività dirette a consentire all'organo deliberante l'esame e l'approfondimento del progetto ed è diretta a precedere la discussione e votazione da una deliberazione preliminare adottata dalle Commissioni. La fase costitutiva può svolgersi secondo il procedimento ordinario: obbligatorio per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi, mentre è facoltativo per tutti gli altri progetti di legge. Per i disegni di legge urgenti può essere adottato un procedimento abbreviato, c'è poi il procedimento decentrato in cui l'approvazione dei disegni di legge può essere deferita alle Commissioni ed infine il procedimento misto, introdotto dai regolamenti parlamentari e che si atteggia come intermedio tra ordinario e decentrato in quanto comporta collaborazione tra Assemblea e Commissioni. Una volta approvata dalle Camere la legge è perfetta, ma non ancora efficace. Per divenire efficace deve superare la fase di integrazione dell'efficacia che si articola con la promulgazione, deve essere promulgata dal P.D.R. entro un mese dall'approvazione; a questo punto la legge diviene esecutoria, poi vi è il visto del Guardasigilli (ovvero il Ministro della Giustizia), il quale deve accertare che l'atto non presenti irregolarità formali e se rilevata deve fare relazione alla Camera da cui l'ha ricevuta entro 5 giorni; poi c'è la pubblicazione, la legge viene portata a conoscenza dei suoi destinatari e deve avvenire subito dopo la promulgazione, infine vi è l’entrata in vigore, ovvero 15 giorni dopo la sua pubblicazione. IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE Quella italiana è una costituzione rigida e per la modifica delle disposizioni in essa contenute è necessario un procedimento speciale affidato al Parlamento, detto procedimento di revisione costituzionale, che culmina nell'emanazione di una legge costituzionale. Tale procedura deve contemperare due esigenze: + conservare un determinato assetto costituzionale su una più ampia base di consensi; e consentire modifiche al testo costituzionale per adeguare la portata ad eventuali mutate esigenze della società. La procedura di revisione prevede la fase preparatoria e la fase costitutiva (in cui non è ammesso il procedimento decentrato). In ogni ramo del Parlamento sono previste due deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e per la seconda è richiesta maggioranza assoluta dei componenti e infine vi è la fase di integrazione dell’efficacia, nella quale la legge viene promulgata dal P.D.R. e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale se approvata nella seconda votazione con maggioranza non inferiore ai 2/3 dei componenti. Se è approvata con maggioranza assoluta, ma senza aver ottenuto il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti, sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entro tre mesi potrà essere sottoposta a referendum costituzionale, con il precipuo scopo di consentire una verifica della rispondenza della legge alla volontà del paese (art. 138 Cost.). LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE Esistono dei limiti espliciti previsti dalla Costituzione e limiti impliciti ricavabili dai principi generali stabiliti dal testo costituzionale. L'art. 139 Cost. stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione. La Corte Costituzionale ha individuato nei diritti inviolabili dell'uomo, consacrati dall'art. 2 Cost., ulteriori limiti al potere di revisione costituzionale, inoltre non possono essere sovvertiti o modificati da leggi di revisione i principi della solidarietà, dell'uguaglianza, della tutela del lavoro, dell'unità e indivisibilità della Repubblica. MODIFICA ART. 81 COST., INTRODUZIONE PAREGGIO DI BILANCIO NELLA CARTA COSTITUZIONALE Per far fronte alla crisi economica, l'Unione Europea ha imposto l'inserimento nelle Carte Costituzionali degli Stati membri il vincolo del pareggio in bilancio. Modificando l'art. 81 Cost. lo Stato assicura l'equilibrio tra entrate e spese del proprio bilancio, stabilito con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. GLI ATTI DI INDIRIZZO POLITICO Ai sensi dell'art. 94 Cost., la fiducia al Parlamento può essere accordata o revocata per iniziativa delle Camere o del Governo; il Parlamento partecipa in via diretta ed immediata all'attività di indirizzo politico mediante leggi di indirizzo politico, che sono la legge di approvazione del bilancio, le leggi di concessione di amnistia (estingue il reato e lo Stato rinuncia all'applicazione della pena) o indulto (viene cancellata la pena inflitta o parte di essa). Vi sono poi gli atti di indirizzo che sono la mozione (richiesta avanzata dai singoli parlamentari affinché si proceda alla discussione ed alla votazione su un determinato oggetto), la risoluzione (conclusione di un dibattito votata in aula) e l'ordine del giorno di istruzione al governo (vincolo imposto all'esecutivo di adottare un determinato provvedimento). Poi vi sono gli atti ispettivi e sono l'interrogazione (domanda rivolta per iscritto da un parlamentare al Governo o ad un Ministro circa la conoscenza di una determinata situazione), l'interpellanza (domanda riguardante condotta tenuta) e l'inchiesta parlamentare (disposta da ciascuna camera per acquisire conoscenza su determinata materia). Il potere di mettere in stato di accusa il P.D.R. è conferito al Parlamento in seduta comune. DELIBERAZIONE STATO DI GUERRA La deliberazione dello stato di guerra è affidata alle Camere ed un a tto col quale viene decisa l’entrata in guerra dell'Italia. Si discute sulla forma che tale atto deve rivestire, tenuto conto che la lentezza dell'iter delle leggi mal si adatta ad una decisione da prendere in tempi rapidi per fronteggiare una situazione di grave pericolo (ad esempio, aggressione al territorio italiano). In seguito a tale decisione trova applicazione il diritto interno di guerra e si producono alcune deroghe ai principi costituzionali, in particolare la durata delle Camere può essere prorogata e le sentenze dei tribunali militari di guerra non sono ricorribili in Cassazione. Poiché la deliberazione e la conseguente dichiarazione dello stato di guerra dovrebbero precedere le operazioni militari implicanti l'uso della forza, qualora ciò non accadesse si dovrebbe ordinare la cessazione di tali operazioni o ricondurle alla legalità attraverso i necessari adempimenti (deliberando, cioè, lo stato di guerra). La cessazione dello stato di guerra, momento essenziale per la disapplicazione del diritto di guerra, può essere deliberata dalle Camere unilateralmente, oppure seguire all'entrata in vigore di un trattato internazionale di pace, la cui ratifica viene sempre autorizzata dal Parlamento. 7. Il Governo IL GOVERNO E l'organo costituzionale cui spetta l'esercizio del potere esecutivo, svolge una parte importante dell'attività di indirizzo politico, è posto al vertice dell'intera organizzazione amministrativa dello Stato ed è legato da rapporto fiduciario col Parlamento; il Governo quindi deve godere della fiducia del Parlamento nei cui confronti è responsabile. Il governo è un organo costituzionale in quanto rientra nell'organizzazione costituzionale dello Stato, è complesso in quanto costituito al suo interno da più organi con competenze autonome ed è di parte in quanto esprime la volontà delle forze politiche che costituiscono la maggioranza parlamentare e che lo sostengono mediante la fiducia. Ha funzioni politiche (in quanto partecipa alla direzione politica del paese), legislative (in quanto può emanare norme giuridiche mediante atti aventi forza di legge), ed esecutive (in quanto è il vertice del potere esecutivo e di controllo sull'attività di tutti gli organi amministrativi). L'art. 92 Cost. afferma che il Presidente della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di quest'ultimo nomina i Ministri. Alla formazione del governo si perviene attraverso la seguente prassi: è si apre la crisi quando il Governo perde la fiducia del Parlamento e non è più in grado di funzionare regolarmente; la sfiducia del Parlamento può essere espressa (attraverso una atto definito mozione di sfiducia che deve essere proposta e firmata da almeno un decimo dei componenti la Camera), oppure tacita (a seguito di un comportamento concludente della Camera) o extraparlamentare (a seguito di un evento accidentale che provoca le dimissioni spontanee dell'esecutivo). I MINISTRI Nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere scelti anche tra i cittadini non appartenenti al Parlamento (art. 64 comma 4 Cost.); sono organi costituzionali con funzioni politiche (collaborano all'attuazione dell'indirizzo politico del governo) e amministrative (in quanto a capo di Ministeri, ciascuno dei quali dirige un particolare settore della P.A.). Nell'ambito delle funzioni costituzionali rientrano: il diritto di inziativa legislativa, la controfirma degli atti del P.D.R. che essi stessi hanno proposto e di cui si assumono la responsabilità e il diritto-dovere di partecipare alle riunioni e alle attività del Governo. Nell'ambito delle funzioni amministrative rientrano: l'emanazione di atti amministrativi, l'emanazione di atti di alta amministrazione (che costituiscono il raccordo tra funzione politica ed amministrativa), l'emanazione di regolamenti e il potere di semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza. Sono responsabili per gli atti esclusivamente di loro competenza, per gli atti formalmente del P.D.R. cui essi hanno collaborato e controfirmato (in conseguenza del principio di irresponsabilità del P.D.R.), per gli atti dei loro sottoposti, che possano ricondursi ad un atto di volontà del Ministro. | Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La responsabilità politica non sorge per l'infrazione di norme ma deriva dalla mancata corrispondenza tra l'azione del Ministro e le direttive del Presidente del Consiglio che in questo caso può invitarlo a dimettersi o può procedere al rimpasto governativo. Nel caso di reati ministeriali, la competenza è della giurisdizione ordinaria: la Procura trasmette la notizia ad un collegio di 3 giudici, istituito presso il Tribunale competente per territorio che può disporre l'archiviazione o trasmettere relazione al Procuratore della Repubblica, il quale può negare o concedere l'autorizzazione a procedere. I MINISTERI Il Ministero è la ripartizione fondamentale dell'amministrazione centrale italiana. L'art. 95 Cost. attribuisce alla legge ordinaria il compito di determinare il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri, configurando così una riserva di legge assoluta. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI È un organo costituzionale formato da tutti i Ministri, dal Presidente e Vice Presidente del Consiglio, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che ne assume le funzioni di segretario senza voto deliberativo. Ha la funzione di indirizzo politico e amministrativo del Paese, determina la politica generale del Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa, delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Spetta al Consiglio dei Ministri deliberare: sui disegni di legge di iniziativa governativa da presentare al Parlamento, sulle comunicazioni che il governo intende fare alle Camere (in ordine a proposte di legge non governative), su decreti aventi valore o forza di legge e sui regolamenti da emanare con decreto del P.D.R. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, la proposta motivata al P.D.R. di scioglimento di un Consiglio Regionale e il promovimento della questione di legittimità di una legge regionale innanzi alla Corte Costituzionale. Nei casi di divergenze politiche o conflitti di competenza, la decisione spetta al Consiglio dei Ministri. ALTRI ORGANI DI GOVERNO | ministri senza portafoglio, sono Ministri in quanto loro affidati ai compiti costituzionali ma non sono assegnati ad un dicastero particolare e quindi non ne hanno compiti amministrativi, né la responsabilità. Anche questi fanno parte del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio, può essere coadiuvato da un Comitato, ossia il Consiglio di gabinetto, composto da Ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei Ministri. | Comitati interministeriali sono istituiti per la cura di particolari settori della P.A. che esigono il coordinamento dell'attività di più dicasteri, ad oggi sono in funzione: il CIPE (per la programmazione economica), il CICR (per credito e risparmio), il CISR (Sicurezza della Repubblica) e il CIACE (Affari comunitari europei). ATTIVITA’ DEL GOVERNO In veste di organo supremo del potere esecutivo, il Governo svolge funzioni politico- costituzionali ed amministrative. Le funzioni istituzionali del Governo sono la funzione politica, di alta amministrazione e amministrativa in senso stretto; le funzioni eccezionali sono la funzione legislativa e giurisdizionale. L'attività del Governo si realizza attraverso l'emanazione di decreti che costituiscono i tipici atti del potere esecutivo: quelli che possono avere contenuto normativo o amministrativo in senso stretto sono definiti decreti presidenziali se emanati dal P.D.R., decreti ministeriali se emanati da singoli ministri, decreti interministeriali se emanati da più Ministri congiuntamente per materie di interesse comune. LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO Viene esercitata dal Governo in stretta collaborazione col Parlamento e consiste nella scelta dei modi e degli strumenti attraverso cui si dovrà svolgere concretamente l'attività di governo. La linea politica del Governo è riassunta nelle dichiarazioni programmatiche, esposte dal Presidente del Consiglio nel momento in cui si presenta alle camere per ottenere la fiducia. Gli atti attraverso i quali si esercita la funzione di indirizzo politico sono i c.d. atti politici, volti alla formulazione ed attuazione delle scelte mediante le quali si individuano i fini che lo Stato intende perseguire in un dato momento storico, in armonia con le previsioni della Costituzione. Questi atti sono caratterizzati dalla loro insindacabilità ed i soggetti legittimati ad adottarli sono: il Governo, il P.D.R., il Parlamento, la Corte Costituzionale, le Regioni ed il corpo elettorale. LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO ECONOMICO FINANZIARIO E una componente dell'indirizzo politico generale del Governo e consiste nella determinazione delle linee fondamentali dell'intervento statale in campo economico- finanziario, al riguardo si parla di governo dell'economia ed è disciplinato dagli artt. 41 e 43 Cost. L’ATTIVITA’ LEGISLATIVA ECCEZIONALE DEL GOVERNO Il Governo può, nei casi previsti dalla Costituzione, esercitare funzione legislativa (che istituzionalmente spetta al Parlamento) e ciò può accadere quando il Parlamento deleghi con legge al Governo (c.d. legge delega), il potere di emanare atti normativi aventi forza di legge, in materie tecniche e particolarmente delicate (decreti legislativi) oppure in casi di necessità ed urgenza il Governo assume autonomamente il potere legislativo, sostituendosi alle Camere, ma questa auto-assunzione è provvisoria in quanto il provvedimento perde efficacia se non convertito in legge dalle Camere (decreti legge). GLI ATTI LEGISLATIVI PER FRONTEGGIARE LO STATO DI GUERRA Atti legislativi che il Governo, in virtù della delega concessa dal Parlamento, pone in essere per fronteggiare lo stato di Guerra, a norma dell'art. 78 Cost.; le Camere deliberano lo Stato di Guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. 8. Il Presidente della Repubblica IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E' tutore della Costituzione in quanto vigila sull'osservanza dei suoi principi e arbitro tra i partiti; l'art.87 Cost. qualifica il P.D.R. come Capo dello Stato italiano e rappresentante dell'unità nazionale. E un organo costituzionale monocratico, con funzioni imparziali di collegamento fra gli organi costituzionali dello Stato, di garanzia e controllo costituzionale e di rappresentanza dello Stato, è super partes, al di fuori dei vari poteri dello Stato con il compito di controllare ed agevolare il funzionamento dell'intero meccanismo costituzionale, è neutrale in quanto non è rappresentante di alcuna forza politica ma è il garante dell'unità del sistema costituzionale nel suo complesso, ha competenze specifiche e predeterminate. Per essere eletto P.D.R. i requisiti sono la cittadinanza italiana, l'età non inferiore a 50 anni e il pieno godimento di diritti civili e politici. L'Ufficio del P.D.R. è incompatibile con qualsiasi altra carica, è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ogni regione (Valle D'Aosta uno solo). L'elezione avviene a scrutinio segreto e risulta eletto nei primi 3 scrutini chi ha riportato la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti, negli scrutini successivi chi ha riportato almeno la maggioranza assoluta. II P.D.R. rimane in carica 7 anni (art. 85 comma 1 Cost.) ed è immediatamente rieleggibile. Prima di assumere le sue funzioni, deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica dinnanzi al Parlamento in seduta comune. La Costituzione non prevede la figura del Vice presidente, ma solo l'istituto della supplenza, che consiste nell'assunzione dei poteri e delle funzioni del P.D.R. da parte del Presidente del Senato (art 86 Cost.) nelle ipotesi in cui a causa di un impedimento il P.D.R. non possa svolgere la sua attività. La cessazione dell'ufficio del P.D.R. può avvenire per morte, per fine del mandato, per dimissioni (atto personalissimo e irrevocabile), per impedimento permanente, per decadenza (venir meno di uno dei requisiti per l'eleggibilità) o per destituzione (a seguito di condanna peralto tradimento, ossia violazione del dovere di fedeltà alla Repubblica o attentato alla Costituzione, ossia ogni comportamento doloso, atto a sovvertire le istituzioni costituzionali o a violare la Costituzione). Alla cessazione della carica, il P.D.R. diventa automaticamente senatore a vita. IL PROCEDIMENTO PER IL SINDACATO DI COSTITUZIONALITA’ DELLA LEGGE A seconda del soggetto che impugna la legge vi è il giudizio sulla costituzionalità della legge stessa; se la questione sia dedotta dal Governo il giudizio si definisce in via principale, se sia dedotta nel corso di un giudizio di merito davanti ad un'autorità giurisdizionale darà luogo ad un processo incidentale. GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA’ DELLE LEGGI IN VIA INCIDENTALE Fase dinanzi al giudice “a quo”, il processo incidentale, durante un giudizio davanti al tribunale ordinario o amministrativo, può essere rilevata dal P.M. o sollevata dalle parti, un'istanza di anticostituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge. L'Autorità Giudiziaria valuta la rilevanza dell'istanza se questa risulta manifestamente infondate o irrilevante, emette un'ordinanza motivata con la quale trasmette gli atti alla Corte Costituzionale e sospende il processo Fase dinanzi al giudice “ad quem”, la Corte Costituzionale decide sulla legittimazione del giudice a quo (l'organo da cui proviene l'ordinanza deve essere un'autorità giurisdizionale) e sulla rilevanza della censura di costituzionalità; terminata questa fase la Corte si pronuncia accogliendo la questione di costituzionalità, riconoscendo illegittima la norma presentata o rigettando la questione perché ritenuta non fondata. GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA’ DELLE LEGGI IN VIA PRINCIPALE Il giudizio di legittimità può essere sollevato facoltativamente dal Governo nei confronti di leggi regionale o da una Regione nei confronti di una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di un'altra Regione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, se si ritiene ecceda nelle rispettive sfere di competenza. E' un giudizio successivo all'approvazione di una legge; il giudizio della Corte è limitato al riscontro del vizio di incompetenza ed ha carattere di procedimento astratto nel senso che le disposizioni impugnate vengono valutate sotto il profilo formale a prescindere dalla loro concreta attuazione. Il ricorso Statale deve essere notificato al Presidente della Giunta Regionale, la deliberazione sul ricorso spetta al Consiglio dei Ministri, mentre il ricorso viene presentato al Presidente del Consiglio. Il ricorso Regionale avverso atti Statali è promosso dal presidente della Giunta, previo deliberazione di quest'ultima e notificato al Presidente del Consiglio. Il ricorso Regionale avverso atti regionali è promosso dal presidente della Giunta, previo deliberazione di quest'ultima e notificato al presidente della Giunta della Regione il cui atto è impugnato e al Presidente del Consiglio. LA TIPOLOGIA DELLE DECISIONI DELLA CORTE Le sentenze possono essere: è di inammissibilità, dove mancano i presupposti per procedere ad un giudizio di merito, mancando i requisiti soggettivi per sollevare la questione di legittimità; e di accoglimento, in cui si dichiara l'anticostituzionalità della norma, che cessa di avere efficacia dal giorno dopo la pubblicazione della sentenza (art. 136 Cost.), si tratta di pronunce retroattive con effetto ex tunc nella singola causa; * di rigetto, dove si dichiara infondata la questione di legittimità nei termini e sotto i profili con cui è stata sollevata dinanzi alla Corte; + interpretative di rigetto, dove si dichiara infondata la questione per un'errata interpretazione della norma. Vi sono poi le cd sentenze manipolative ovvero, di accoglimento parziale ( la Corte dichiara l'illegittimità di norme o frammenti di norme), additive ( illegittimità di un testo nella parte in cui omette una norma che doveva necessariamente esserci) o sostitutive (illegittimità di una disposizione nella parte in cui prevede qualcosa piuttosto che prevedere altro. La Corte giudica in via definitiva con le sentenze e tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza che possono essere di: e manifesta infondatezza (se la questione è palesemente infondata o già decisa nel senso della fondatezza in altro giudizio); e manifesta inammissibilità (utilizzate al posto delle sentenze di inammissibilità per speditezza processuale); * restituzione degli atti al giudice a quo ( atti restituiti al giudice al fine di rivalutarli). La declaratoria di anticostituzionalità si estende a tutti i rapporti pendenti, sono esclusi invece i rapporti esauriti. La Corte ha riconosciuto ai seguenti organi la possibilità di essere soggetti nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sono: il P.D.R., la Corte Costituzionale, la Camere, il Parlamento in seduta comune, il Consiglio dei Ministri, il C.S.M., la Corte dei Conti, i singoli giudici e il Comitato promotore di referendum. La Corte giudica il P.D.R. per alto tradimento o attentato alla Costituzione ed in sede di giudizio si avvale di 16 giudici aggregati, mentre per la dichiarazione di costituzionalità di un referendum la Corte decide in Camera di Consiglio senza la previa pubblica udienza; qualora lo ritenga ammissibile sarà indetto dal P.D.R., se sarà inammissibile, il procedimento verrà bloccato. 10. Gli organi di rilievo costituzionale GLI ORGANI DI RILIEVO COSTITUZIONALE Definiti organi ausiliari in virtù delle funzioni esercitate e della posizione di indipendenza del loro membri, godono di particolare prerogative. Nei confronti di CNEL, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, la legge assicura l'indipendenza degli istituti e dei loro componenti di fronte al Governo, sono quindi definiti organi di rilevanza costituzionale, poiché previsti dalla Costituzione ma disciplinati dalla legge ordinaria con norme di rango costituzionale, che come tali necessitano di una partecipazione più ampia delle forze politiche e non limitata alla sola maggioranza. IL CNEL Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (art. 99 Cost.) è un organo composto da esperti e rappresentanti di categorie produttive, svolge una funzione di consulenza del Parlamento e del Governo e cui è riconosciuta l'iniziativa legislativa e un ruolo di cooperazione nell’elaborazione della legislazione economica e sociale. IL CONSIGLIO DI STATO E l'organo di consulenza giuridico amministratva e di tutela della giustizia nell'amministrazione (art. 100 Cost). Tale organo valuta l'attività amministrativa sia dal punto di vista della legittimità che del merito (funzione consultiva), unitamente al T.A.R. costituisce l'organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado (funzione giurisdizionale). LA CORTE DEI CONTI E il massimo organo di controllo dell'amministrazione nonché la suprema magistratura in materia di contabilità pubblica (art. 100 Cost.); esercita il controllo preventivo sulla legittimità degli atti del Governo e successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in forma ordinaria e riferisce direttamente alla Camere sul risultato del riscontro eseguito. IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA E un organo di rilievo costituzionale, collegiale e con funzioni consultive e deliberative, si occupa di tutti i problemi attinenti alla difesa nazionale, determinando i criteri e fissando le direttive per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività militari dello Stato ed è presieduto dal P.D.R. AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI Sono enti pubblici dotati di indipendenza dagli organi politici costituzionali che hanno il compito di controllare in modo imparziale il rispetto delle leggi in determinati settori considerati particolarmente sensibili (ad esempio, concorrenza, telecomunicazioni, ecc). La direzione è affidata a tecnici nominati fra coloro che non hanno alcun rapporto con i centri di elaborazione dell'indirizzo politico; hanno autonomia finanziaria e contabile. IL PUBBLICO MINISTERO E il magistrato che esercita la funzione requirente, ovvero promuove l'azione penale non appena viene a conoscenza di un reato, dando vita al processo penale. L'art. 107. Cost garantisce al P.M. particolari garanzie d'indipendenza: questi ha l'obbligo di esercitare l'azione penale (art. 112 Cost.) e a tal fine può disporre della P.G. (art. 109 Cost). Per garantire l'indipendenza del P.M. è stato escluso dal codice di procedura penale che si possa configurare tra i diversi uffici del P.M. un rapporto di gerarchia, risultando ammissibili solo in relazioni di mera sovraordinazione. L'accesso alla magistratura è previsto da un unico concorso, nella cui domanda di partecipazione deve essere indicata la preferenza per la funzione requirente o giudicante. Quanto alla carriera dei magistrati è prevista una progressione economica sostanzialmente automatica ed una progressione delle funzioni, incentrata sulle valutazione che viene fatta a conclusione dei concorsi. La Scuola Superiore della Magistratura è una struttura didattica stabilmente è preposta alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, nonché dei corsi di aggiornamento per i magistrati. L'esclusiva titolarità dell'azione penale è in capo al Procuratore della Repubblica che la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Nell'intento di assicurare all'ordine giudiziario una posizione di autonomia ed indipendenza nei confronti del potere esecutivo e degli altri poteri dello Stato, la Costituzione ha affermato i principi dell'autonomia funzionale (art. 101 Cost.) e dell'autonomia organizzativa della magistratura (art. 104 Cost.); per realizzare questa autonomia è stato istituito il C.S.M. cui spetta la qualifica di potere dello Stato. Il C.S.M. presieduto dal Presidente della Repubblica che ne garantisce (in veste di organo super partes) una conduzione equilibrata; è composto da 27 membri, di cui 3 di diritto (P.D.R., presidente della Corte di Cassazione e Procuratore Generale presso la Cassazione), 24 membri elettivi (16 eletti dai magistrati e 8 dal Parlamento tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con 15 anni di esercizio forense). Il C.S.M. dispone assegnazioni, mutamenti di sede e funzioni ai magistrati, promozioni, trasferimenti e provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, designazioni per la nomina a magistrati di Cassazione, nomina e revoca dei magistrati onorari e dei giudici laici delle sezioni specializzate dei tribunali, pareri al Ministro della Giustizia, nomina dei membri delle Commissioni per le assunzioni in magistratura. Per l'art. 110 Cost. spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, al quale è sottratta ogni potestà deliberativa relativa allo status e alle funzioni dei magistrati. 12. | diritti e le libertà fondamentali I DIRITTI E LE LIBERTA’ FONDAMENTALI | primi 54 articoli della Costituzione sono riservati alle libertà individuali e ai diritti umani, fino al 12 vi sono i principi fondamentali, dal 13 al 54 il contenuto in relazione a specifici rapporti che interessano la società. IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA Disciplinato dall'art. 3 comma 1 Cost., in applicazione a tale principio il legislatore non può discriminare gli individui in base a razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali o sociali, in quanto sono tutti uguali davanti alla legge; è usata come parametro per valutare la legittimità costituzionale delle leggi (uguaglianza formale). Art. 3 comma 2 Cost. assegna allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini ed accoglie l'uguaglianza di fatto o sostanziale. La Costituzione affida alla Repubblica il compito di intervenire per rimuovere tali ostacoli affinché i cittadini siano posti su un piano di sostanziale parità, ciò rende il nostro Stato interventista, tale principio è rivolto a tutte le funzioni dello Stato e impone l'imparzialità del legislatore, dell'amministratore e del giudice nei loro rapporti col privato. Subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stato esteso il diritto di voto alle donne (art. 48 Cost.), la parità di diritti tra uomini e donne ha faticato ad imporsi, solo con la riforma del 1975 è stata definita l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, analogamente anche la parità di trattamento economico e giuridico tra lavoratori e lavoratrici è stato attuato a fine anni 70; le varie leggi a riguardo sono state completamente abrogate con D.Lgs. n.198/2006 (codice delle pari opportunità) la cui finalità è la completa eliminazione di ogni discriminazione bastata sul sesso, che abbia come conseguenza compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio di diritti umani e libertà fondamentali, in campo politico, economico o sociale. Dal divieto di discriminazione in base alla lingua (art. 3 Cost.) combinato col dettato dell'art. 6 Cost., deriva che le minoranze alloglotte (Trentino, Friuli, Valle d'Aosta), non possano essere discriminate ma vadano tutelate; tale principio trova conferma nell'autonomia degli statuti speciali. L'art. 6 prevede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento pari opportunità, il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alla discriminazione e alla promozione di parità di trattamento. Nel nostro ordinamento trova riconoscimento il principio di laicità dello Stato, in base al quale lo Stato garantisce a tutti la libertà di religione (art. 8 comma 1 Cost.: tutte le confessioni hanno eguale libertà davanti alla legge). In omaggio a tradizioni storiche e culturali del nostro paese l'art. 7 Cost. riconosce direttamente alla Chiesa cattolica la qualità di ordinamento giuridico sovrano, i cui rapporti con lo Stato sono regolati da accordi bilaterali. Le confessioni acattoliche hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri Statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, si rapportano con lo Stato per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze (art. 8 comma 2 Cost.). L'uguaglianza in materia di opinioni politiche (art. 3 Cost.) si collega al disposto dell'art. 22 Cost. secondo cui nessuno può essere privato per motivi politici, della capacità di agire, della cittadinanza e del nome; le condizioni personali e sociali non possono essere motivo di discriminazione tra i cittadini LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO I diritti e le libertà fondamentali sono garantiti dalla rigidità della Costituzione (per la revisione dei principi fondamentali è prevista un'ampia base di consensi), la riserva di legge e giurisdizione (la prima per riservare alla sola legge la relativa disciplina e la seconda per riservare al giudice la decisione delle controversie sull'applicazione di tali principi), l'obbligo della P.A. di organizzarsi in base ai principi di buon andamento, legalità ed imparzialità (art. 97 Cost.) e il riconoscimento a tutti del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 24 Cost.), rivolgendosi a giudici indipendente ed imparziali. L'ONU ha svolto un ruolo particolarmente attivo adottando nel 1948 il testo base in materia di tutela dei diritti umani, la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo che riconosce a tutti gli uomini una serie di diritti fondamentali (libertà, dignità, uguaglianza senza distinzione di razza, sesso, religione), non è vincolante ma è una semplice raccomandazione, in quanto non prevede alcun meccanismo che garantisca la sua applicazione automatica. Importante è l'istituzione della Corte Penale Internazionale, competente a giudicare i crimini internazionali più gravi, come i crimini di guerra, il genocidio e i crimini contro l'umanità. La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sancito nel 1953 è il testo più importante adottato dal Consiglio d'Europa. Col Trattato di Lisbona del 2009 sono stati elencati in un documento i diritti fondamentali che ogni Stato si impegna ad assicurare a tutte le persona sottoposte alla sua giurisdizione: il diritto alla vita, il divieto della tortura, diritto alla libertà e alla sicurezza della persona, libertà di pensiero, coscienza e religione. E' stato inoltre istituita la Corte europea dei diritti dell'uomo per la tutela delle violazioni commesse dagli Stati membri. Il progetto di codificazione dei diritti fondamentali, si è sostanziato nella decisione di elaborare una Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. che si compone di sei sezioni: dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà, diritti relativi alla cittadinanza e giustizia, il cui valore giuridico è stato riconosciuto col Trattato di Lisbona. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO L'art. 2 Cost., stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, estendendolo anche alle formazioni sociali (partiti politici, sindacati). Sono le posizioni giuridiche della persona considerate essenziali in quanto innate nella natura umana; tali diritti sono inviolabili da parte del legislatore ordinario per cui una norma che prevedesse dei limiti al di fuori dei casi previsti dalla Costituzione risulterebbe costituzionalmente illegittima. | diritti sono qualificati inviolabili quando si pongono come limiti invalicabili all'attività di tutti i soggetti pubblici e privati e come valori di riferimento per l'esercizio di pubblici poteri e non possono essere oggetto di revisione costituzionale in quando costituiscono il fondamento della forma di Stato attualmente vigente in Italia (repubblicano, sociale e di diritto); sono suscettibili di bilanciamento solo con altri valori o diritti inviolabili, sono indisponibili e intrasmissibili da parte dei loro titolari, sono immediatamente efficaci nei rapporti intersoggettivi e sono impresscrittibili. | diritti inviolabili riconosciuti all'uomo sono sia come singolo (diritto al nome, all'onore, alla libera manifestazione del proprio pensiero), sia come membro di formazioni sociali (diritto di associazione e di riunione e tutti i diritti relativi alle attività svolte da associazioni). personali; per poter effettuare un trattamento, la persona fisica o giuridica cui competono le decisioni in ordine alla finalità e modalità dello stesso, deve richiedere il consenso espresso e documentato per iscritto dell'interessato, che deve essere informato della finalità e delle modalità del trattamento, il controllo del rispetto della disciplina è affidato al Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante della privacy). LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO E sancito dall'art. 16 Cost., ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sicurezza o sanità, nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Tale diritto prevede la libera circolazione sul territorio, la libertà di fissare ovunque la propria residenza e la facoltà di uscire e rientrare dallo Stato (c.d. libertà di espatrio). LIBERTA’ DI RIUNIONE E sancito dall'art. 17 Cost., consiste nella facoltà di darsi convegno, temporaneamente e volontariamente, in un luogo determinato ed in seguito a preventivo accordo, indipendentemente dalle ragioni per cui ci si riunisce. Le riunioni possono essere assembramenti (riunioni occasionali causate da una circostanza improvvisa) o dimostrazioni (riunioni che danno luogo a manifestazioni per scopi civili o politici); a seconda del luogo ove si svolgono possono essere private (in luoghi privati), aperte al pubblico (svolte in luoghi privati ma l'accesso può essere consentito in conformità a particolari prescrizioni) o pubbliche (svolte in luoghi pubblici ove possono accedere tutti). Tali riunioni devono svolgersi in maniera pacifica e senza armi, per quelle pubbliche è necessario il preavviso alle autorità di Polizia. LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E sancito dall'art. 18 Cost. il quale dichiara che i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati dalla legge penale; è una libertà strumentale indispensabile per favorire lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese. L'associazione prevede una stabile organizzazione, l'esistenza di un vincolo permanente tra gli associati e l'esistenza di uno scopo da perseguire. Sono vietate le associazioni che la legge penale vieta espressamente, le associazioni segrete e le associazioni militari con scopi politici. LA LIBERTA’ RELIGIOSA E sancita dall'art. 19 Cost. e consiste nel diritto di tutti i cittadini di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, di esercitarne il culto e di farne propaganda, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Tale libertà consiste nella libertà di scegliere il proprio credo, la libertà di non essere costretti a professare una determinata fede religiosa e la libertà di non avere un proprio credo religioso, ovvero la libertà di ateismo. L'art. 7 Cost. riconosce l'originarietà dell'ordinamento della Chiesa Cattolica attribuendo ad essa i caratteri dell'indipendenza e della sovranità, tipici degli ordinamenti statali. | rapporti tra Stato e Chiesa sono disciplinati dai Patti Lateranensi, che possono essere modificati mediante accordo tra le parti, qualora manchi l'accordo lo Stato può modificarli ricorrendo alla revisione costituzionale. Nel 1984 sono state introdotte importanti novità, ovvero la neutralità dello Stato in materia religiosa e il diritto agli studenti di avvalersi o meno dell'ora di religione. | culti acattolici godono di una posizione di autonomia ed indipendenza, sia pure con il limite del rispetto dell'ordinamento giuridico italiano, pena la loro illiceità. LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E' sancita dall'art. 21 Cost. che garantisce ad ogni soggetto la facoltà di esteriorizzare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione; i limiti sono: la riservatezza e onorabilità della persona, il buon costume, il segreto giudiziario, il segreto di Stato, la tutela della personalità del lavoratore, l'apologia di reato (comportamento idoneo a provocare delitti). | mezzi attraverso i quali può essere diffuso il proprio pensiero sono la stampa e la radiodiffusione (libertà di informazione) LIBERTA’ DI STAMPA E sancita dall'art. 21 Cost. che pone i seguenti principi: esclusione di ogni autorizzazione preventiva, esclusione di censure, limitazione del sequestro ai soli casi di reato, possibilità di controllo sui mezzi di finanziamento della stampa, facoltà del legislatore di adottare controlli preventivi e mezzi repressivi contro la stampa che offenda il buon costume. Il diritto di cronaca consiste oltre che nel riferire e diffondere fatti ed avvenimenti, anche nel commentarli. Deve essere contenuto nei limiti della verità e dell'obiettività, lo Stato provvede a tutelare l'indipendenza dei giornalisti per garantirne l'obiettività e la libertà, è punita come reato l'offesa all'altrui reputazione a mezzo stampa. LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO E disciplinata dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria, l'art. 10 comma 3 Cost. prevede il diritto di asilo, ossia la facoltà che uno Stato ha di accogliere sul proprio territorio e di proteggere quegli stranieri che vi siano rifugiati, fuggendo dal territorio di un altro Stato a causa di violenze o persecuzioni politiche; il comma 4 prevede il divieto di estradizione per motivi politici, ovvero la consegna di un individuo accusato di crimini commessi per opporsi a regimi illiberali o per affermare un diritto di libertà, il cui esercizio nel suo paese è negato. Il testo unico per disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è il D.Lgs. n.286/1998, il quale nell'art. 1 definisce gli stranieri come i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E e gli apolidi. La materia di circolazione e soggiorno per i cittadini appartenenti all'U.E. è disciplinata dal D.Lgs. n.32/2008. Il D.Lgs. n.286/1998 (art. 4) consente l'ingresso allo straniero munito di passaporto valido o documento equipollente e visto d'ingresso rilasciato da autorità diplomatiche o consolari italiane nello Stato d'origine. Contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno, deve essere presentato un accordo di integrazione con il quale lo straniero si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno, è questa una condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. In mancanza dei requisiti necessari richiesti dal T.U., la Polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano alla frontiera, il respingimento con accompagnamento alla frontiera è disposto dal Questore quando sia entrato eludendo i controlli. Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura, di norma ha la durata del visto d'ingresso che varia a seconda dei motivi per i quali lo straniero è entrato in Italia. Rilascio e rinnovo prevedono il pagamento di un contributo, il permesso per motivi di lavoro è subordinato alla stipula di un contratto di soggiorno, con il quale il datore di lavoro dello straniero si impegna unilateralmente a garantire la disponibilità di un alloggio per il lavoratore e il pagamento delle spese di viaggio per il rientro a casa. Lo straniero che sia in possesso da almeno 5 anni di regolare permesso di soggiorno e che abbia la possibilità di dimostrare un reddito sufficiente per se e per i propri familiari, può presentare la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo per se e per i familiari: questo è un documento a tempo indeterminato e permette allo straniero il reingresso senza formalità, lo abilita all'elettorato e a qualsiasi attività che non sia espressamente riservata dalla legge al cittadino, limitando i casi di espulsione a gravi motivi di sicurezza e ordine pubblico. Il rilascio di tale documento è subordinato al superamento di un test d'italiano. Per i lavoratori stranieri altamente qualificati è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno c.d. Carta blu U.E.: questi possono entrare in Italia in ogni momento, indipendentemente dai flussi migratori e possono chiedere al Questore il rilascio della carta di soggiorno se hanno vissuto consecutivamente 5 anni nel territorio UE e se hanno avuto per 2 anni la Carta blu U.E. L'art. 2 del D.Lgs. n.286/1998 prevede i diritti e i doveri dello straniero, a cui spettano i diritti fondamentali della persona umana, previsti da norme interne, consuetudini o convenzioni internazionali anche se entrato clandestinamente. Lo straniero regolarmente soggiornante gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano. REATO DI CLANDESTINITA’ Il nuovo pacchetto sicurezza (L. n.94/2009) ha introdotto il reato di clandestinità (art. 10bis D.Lgs. n.286/1998), la cui pena è un ammenda dai Smila ai 10mila Euro. Oltre al clandestino la legge punisce anche chi favorisce tale illecito, ovvero chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel territorio italiano. L’ESPULSIONE DELLO STRANIERO L'espulsione può essere: e amministrativa (art. 13 D.Lgs. n.286/1998): disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o dal Prefetto, quando lo straniero si è sottratto ai controlli di frontiera e non è stato respinto, non ha richiesto il permesso di soggiorno o gli è stato revocato o annullato ovvero è scaduto e non sia stato rinnovato, oppure appartenga a una categoria di soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica, cui si applicano misure di prevenzione o sia indiziato di appartenere ad un’associazione mafiosa o similare; * a titolo di misura di sicurezza (art. 15 D.Lgs. n.286/1998): disposta dal giudice nel caso in cui lo straniero sia stato condannato per i delitti di cui agli artt. 380-381 c.p.p., arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo, e risulti socialmente pericoloso; I RAPPORTI ETICO SOCIALI La Costituzione al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana, prevede e tutela i principali diritti e rapporti rilevanti sotto il profillo etico-sociale e sono i rapporti familiari e tutti quelli relativi allo status giuridico della famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio, il diritto allo studio, alla libertà della cultura, i rapporti relativi al mondo della scuola, il diritto alla salute e all'ambiente. LA FAMIGLIA La Carta Costituzionale garantisce le formazioni sociali nel cui ambito la personalità dell'uomo può trovare piena esplicazione; la principale formazione sociale, di raccordo tra Stato e singolo cittadino, è la famiglia (artt. 29-31 Cost.). | principi generali in materia di rapporti familiari sono: è il riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, la libertà di scelta del proprio coniuge; l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi; la tutela e garanzia dell'unità familiare; il diritto-dovere dei genitori di mantenere, educare ed istruire i figli; l'impegno pubblico a garantire formazione, istruzione e mantenimento dei figli in assenza dei genitori, perché ignoti, incapaci o morti. L'art. 30 Cost. tutela i figli nati fuori dal matrimonio, a cui è riconosciuta uguaglianza sostanziale con i figli nati in costanza di matrimonio. L'art. 31 Cost indica i compiti attivi della Repubblica nei confronti della famiglia; lo Stato agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. ATTUAZIONE DI TALI PRINCIPI NELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA La L. n.151/1975 prevede l'abolizione della potestà maritale: spetta ad oggi ad entrambi i coniugi la determinazione e l'indirizzo della vita familiare e la fissazione della residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e della famiglia, ad entrambi i coniugi incombe il rispetto dell'obbligo di reciproca fedeltà, entrambi devono collaborare alla vita della famiglia e sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia. E' stata istituita la comunione legale volontaria dei beni, ad entrambi incombe l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle attitudini dei figli, alla patria potestà è stata sostituita la potestà parentale sui figli che spetta in egual misura a padre e madre, è scomparsa la definizione di figlio illegittimo, tramutata in figli naturali, per indicare i figli nati fuori dal matrimonio. LA FAMIGLIA DI FATTO E caratterizzata da una convivenza stabile tra due persone, non legate dal vincolo del matrimonio, qualificata dai connotati tipici del rapporto matrimoniale, ovvero la coabitazione, l'assistenza reciproca, la contribuzione del soddisfacimento dei bisogni comuni. Il fondamento costituzionale della famiglia di fatto è rinvenuto nell'art. 2 della Cost., che tutela le formazioni socialiin cui si svolge la personalità dell'individuo. La famiglia di fatto acquista giuridica rilevanza nei rapporti personali tra i conviventi, nei rapporti patrimoniali tra i conviventi, nei rapporti tra genitori e figli, equiparati a quelli che intercorrono nella famiglia legittima e nel rapporto coi terzi. IL DIRITTO ALLA PROCREAZIONE COSCIENTE E L'ABORTO La L. n.194/1978 ha riconosciuto come oggetto di tutela statale un diritto alla procreazione cosciente e responsabile, nonché il valore sociale della maternità. Per l'interruzione volontaria della gravidanza, la legge consente nei primi 90 giorni di gestazione di interrompere la gravidanza laddove sussista un serio pericolo per la saluta fisica e psicologica della donna, in relazione a situazioni economiche, familiari o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento. Anche la minorenne può interrompere la gravidanza, prescindendo con autorizzazione del giudice tutelare, dell'assenso delle persone che esercitano la potestà parentale. La valutazione delle circostanze spetta al consultorio, che dopo aver valutato tutti i fattori, unitamente al padre del concepito, se ritiene ci siano fondati motivi per interrompere la gravidanza, rilascia un certificato con il quale portarsi presso le sedi opportune. Ai medici è consentito il diritto all'obiezione di coscienza, per coloro contrari all'aborto. LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA La L. n.40/2004 è intervenuta a disciplinare il fenomeno della procreazione medicalmente assistita. Tale pratica può farsi luogo solo in caso di accertata sterilità o infertilità della coppia e qualora non esistano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le relative cause. Tale legge consente il ricorso alla sola procreazione di tipo omologo, ovvero realizzata usando i gameti appartenenti alla stessa coppia che si sottopone al trattamento. La formulazione originaria della legge dispone che le tecniche di produzione degli embrioni non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto (comunque non superiore a tre), questo per evitare le tecniche di crioconservazione e soppressione degli embrioni, espressamente vietate dalla legge. La crioconservazione è prevista esclusivamente nel caso in cui il trasferimento degli embrioni nell'utero si sia reso impossibile a causa di un grave e documentato stato di salute della donna, non prevedibile al momento della fecondazione. La Corte Costituzionale ne ha indicato motivi di incostituzionalità, sia perché il divieto di produrre più di tre embrioni per ogni ciclo spesso da vita a diversi cicli, in quanto l'impianto non garantisce con certezza la gravidanza, inoltre la salute dell'aspirante madre è messa a rischio anche dall'obbligo di effettuare un unico e contemporaneo impianto degli embrioni. LA CULTURA E L’ISTRUZIONE L'art. 9 Cost. stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico. Lo Stato, in tal senso, garantisce la tutela del patrimonio culturale esistente, la promozione della conoscenza del patrimonio e l'assicurazione delle migliori condizioni di utilizzazione e fruibilità, la promozione delle attività culturali e dello spettacolo teatrale, musicale, cinema e danza. LA LIBERTA’ ARTISTICA, SCIENTIFICA E DI INSEGNAMENTO L'art. 33 comma 1 Cost. sancisce che l'arte e le scienze sono libere e libero ne è l'insegnamento. La libertà di insegnamento si specifica nella libertà di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo possibile di diffusione, libertà di professare qualunque tesi o teoria si ritenga degna di accettazione, libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia opportuno adottare. LA LIBERTA’ D'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO L'art. 33 comma 3 Cost. sancisce che lo Stato non ha il monopolio della istituzione di scuole e corsi d'istruzione, sia di cultura generale che tecnico professionale: chiunque, enti o privati, possono istituire scuole, di qualsiasi tipo, per impartire qualunque tipo di istruzione, purché ciò avvenga senza oneri per lo Stato. Non è libera, ma legata a precise valutazioni tecniche, la possibilità di parificare le scuole istituite da enti privati alle scuole gestite dallo Stato. Le scuole possono essere statali o paritarie private, queste prevedono: la stipula di un progetto educativo in armonia con la Costituzione e rispettoso degli obiettivi prefissati dal Ministero, l'obbligo di avvalersi di docenti con titolo di abilitazione e l'apertura a tutti gli studenti senza discriminazioni (L. n. 62/2000) La Repubblica assicura il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni e comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'ISTRUZIONE SCOLASTICA E disciplinata dagli artt. 33 e 34 Cost. secondo i seguenti principi: è la libertà di insegnamento, che consiste nella libertà per il docente di esercitare le sue funzioni didattiche, senza vincoli di ordine religioso, politico o ideologico; * l'istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi; * il diritto di istruire per enti e privati, scuole e istituti di educazione; e la parificazione delle scuole private con quelle statali per quanto concerne il trattamento scolastico degli alunni; e l'ammissione per esami ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale; è il libero accesso all'istruzione scolastica; è l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore; * il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, mediante borse di studio. La c.d. Riforma Gelmini (L. n.240/2010) ha introdotto: l'insegnante unico nella scuola primaria, la valutazione del comportamento degli studenti dovrà essere espressa in forma numerica, il valore del riconoscimento della laurea in scienze della formazione primaria.
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