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Diritto Costituzionale: Il procedimento di formazione della legge (Testo di riferimento: Arcidiacono, Carullo, Castorina), Sintesi del corso di Diritto Costituzionale

Una valida guida per facilitare lo degli studenti alla comprensione di alcune tematiche di Diritto Costituzionale. Una delle domande d'esame più gettonata è proprio quella relativa al procedimento di formazione della legge nelle sue fasi: 1) FASE DELL’INIZIATIVA, 2) FASE COSTITUTIVA ,3) FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA.

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

In vendita dal 13/11/2018

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angel121 🇮🇹

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Scarica Diritto Costituzionale: Il procedimento di formazione della legge (Testo di riferimento: Arcidiacono, Carullo, Castorina) e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! LA FUNZIONE LEGISLATIVA: Il procedimento di formazione della legge. ↓ trova fonte di disciplina nella Costituzione artt.71-74, individuandone le linee fondamentali, distinguendola in tre fasi: 1) FASE DELL’INIZIATIVA 2) FASE COSTITUTIVA 3) FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA Secondo quanto stabilito dall’art. 70 Cost. << la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere>> In omaggio al principio del bicameralismo perfetto e paritario, il progetto o il disegno di legge diviene legge soltanto dopo l’approvazione in un identico testo da parte di entrambi i rami del Parlamento. E’ chiaro dunque che se il testo subisce modifiche una volta che giunge all’Assemblea che lo esamina per seconda dovrà essere nuovamente trasmesso all’altra Camera. Si darà luogo alla “navetta”, cioè alla trasmissione del testo da una Camera all’altra, finchè il progetto non venga approvato nell’identica formulazione. - (Spetta al Presidente della Repubblica promulgare la legge entro un mese dall’approvazione. Subito dopo la promulgazione le leggi sono pubblicate ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.). Il procedimento di formazione della legge prende avvio con l’iniziativa legislativa. L’art. 71 Cost. dispone che <<l’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi e agli enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli>>. Il diritto di iniziativa legislativa è altresì conferito : al Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro in materia economica e sociale (art. 99, co. 3 Cost.) e a ciascun Consiglio regionale nelle materie che interessano la Regione (art. 121, co. 2, Cost.) L’iniziativa legislativa presenta un duplice aspetto: dal punto di vista del rapporto col procedimento, essa costituisce l’atto con cui viene stimolata la funzione legislativa , dal punto di vista della causa che la muove, costituisce una proposta di soluzione a problemi di vario ordine, cioè è atto di indirizzo politico. Trattando per capi fondamentali, le iniziative di Ciascun organo ed Ente, va dato risalto a quella conferita al Governo . (E’ quella che gode di maggior rilievo e forti garanzie per una serie di morivi: in primo luogo, il Governo gode del sostegno della maggioranza parlamentare, alla quale è legato dal rapporto fiduciario. In secondo luogo l’iniziativa legislativa risulta strumentale all’attuazione dell’indirizzo politico di cui l’esecutivo è responsabile dinanzi alle Camere). Al riguardo l’art. 2, lett. B) della l. 400/1988 precisa che tale attribuzione è esercitata con deliberazione del Consiglio dei Ministri. -L’iniziativa del Governo è la più incisiva . Il Governo, inoltre, non solo è in grado di avvalersi dell’apparato amministrativo dello Stato per conoscere esigenze da soddisfare o per studiare modifiche alla legislazione, ma è altresì in grado più di tutti di indicare i mezzi di copertura delle eventuali spese derivanti dall’approvazione di una nuova legge (art. 81 Cost.). In questo quadro trova anche la spiegazione la <<riserva>> di iniziativa legislativa al Governo, relativa alla legge di approvazione dei bilanci, a quella di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, e di conversione dei decreti legge, della legge di disciplina dei rapporti tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica. Così come nel rapporto tra Esecutivo e Parlamento trova giustificazione l’autorizzazione del Capo dello Stato alla presentazione dei disegni di legge governativi L’iniziativa Parlamentare: appartiene a ciascun componente di entrambe le Camere ai sensi dell’art. 67. Cost. La circostanza che l’atto di impulso dell’esercizio della funzione legislativa può prender vita all’interno di ciascuna Assemblea costituisce una vera e propria attività di vigilanza delle Camere nei confronti del Governo circa l’attuazione dell’indirizzo politico e compito di integrazione dell’attività dell’Esecutivo o di contrapposizione a questo, quando l’iniziativa è assunta da un parlamentare o da un gruppo dell’opposizione. L’iniziativa popolare : costituisce un modo importante dell’esercizio diretto della sovranità, come svolgimento del tenore dell’art.1 della Cost, fondato sulla partecipazione popolare al governo dello Stato. L’iniziativa regionale: si esercita mediante la deliberazione della proposta del Consiglio regionale e la presentazione alle Camere da parte del Presidente della Giunta regionale. Il regolamento del Senato disciplina tale istituto, stabilendo che le competenti commissioni debbono iniziare l’esame dei disegni di legge d’iniziativa dei Consigli regionali entro e non oltre un mese dalla trasmissione. (art. 74, co. 4 Reg. Sen.) Al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, la Costituzione attribuisce il compito di <<contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge>> (art.99, co. 3) . Particolarissimo diritto di iniziativa è tratteggiato dalla disposizione contenuta nell’art. 133 Cost. In particolare, <<il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province, nell’ambito di una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione>> Secondo parte della dottrina tale iniziativa, indispensabile poiché si possa procedere con legge ordinaria al mutamento delle circoscrizioni provinciali o alla istituzione di nuove Province, integrerebbe una ulteriore forma di iniziativa legislativa , quanto di un atto di impulso rispetto ad un disegno di legge presentato dal Governo che sottolinei la particolare forza del rapporto tra comunità locali e territori di rispettiva pertinenza. LA FASE COSTITUTIVA (Determinazione del contenuto)
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