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Procedimento monitorio e procedimento d'urgenza ex art. 633 e 700 cpc, Appunti di Diritto Civile

Processi specialiTutela dei diritti di creditoDiritto processuale civile

Le caratteristiche e le fasi del procedimento monitorio ex art. 633 cpc, un processo speciale alternativo al processo ordinario di cognizione finalizzato alla tutela di crediti liquidi, certi ed esigibili. Viene inoltre illustrato il procedimento d'urgenza ex art. 700 cpc, che può essere attivato per la tutela di qualsiasi diritto e prevede l'emissione di un'ordinanza cautelare anticipatoria. Vengono inoltre forniti casi pratici ed esempi di prove e atti utilizzabili in tali procedimenti.

Cosa imparerai

  • Cosa si intende per procedimento d'urgenza ex art. 700 cpc e quali sono i suoi requisiti?
  • Quali sono le caratteristiche del procedimento monitorio ex art. 633 cpc?
  • In quali casi può essere richiesto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo?

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 29/09/2019

luckygiuri
luckygiuri 🇮🇹

2.5

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Scarica Procedimento monitorio e procedimento d'urgenza ex art. 633 e 700 cpc e più Appunti in PDF di Diritto Civile solo su Docsity! PROCEDIMENTO MONITORIO ex art 633 cpc - 4 libro del codice, processo speciale alternativo al processo ordinario di cognizione - caratt: si tendono a tutelare una serie di diritti di credito (liquidi, certi, esigibili) che possono trovare soddisfazione in maniera + rapida - struttura bifasica: a) parte monitoria: rapp processuale si instaura solo tra attore (creditore) e giudice. Il ricorrente propone la domanda al giudice che emette il decreto ingiuntivo. Quel decreto ingiuntivo è un TITOLO. b) solo dopo si instaura il contraddittorio—se non opposto, il decreto può costituire già presupposto x l’esecuzione forzata. Viene notificato alla parte solo quando è già emesso (notificato entro 60 gg da emissione del decreto). - serve la PROVA SCRITTA del diritto che si fa valere. La prova scritta è intesa in senso lato (es. fatture con attestazione con timbro del notaio). Normalmente le fatture non sono MAI idonee a fondare il diritto, ma solo nei rapporti tra imprenditori, perciò c’è un regime di favor. Vantaggio: consente al ricorrente di avere un titolo immediato - Nel ricorso si può mettere in calce (alla fine del ricorso) - Contiene l’avvertimento che decorsi 40 gg può essere titolo x l’esecuzione forzata se non opposto Se la parte resistente vuole opporsi—GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE: - la parte instaura giudizio ordinario di cognizione su quella pretesa fatta valere in via monitoria (diventa parte attrice solo in senso formale). - l’originario creditore dovrà dimostrare il proprio credito e NON BASTERANNO LE FATTTURE! CASI IN CUI IL DECRETO NASCE PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO: - la parte ricorrente produce documentazione che è sottoscritta dal debitore (c’è una sorta di riconoscimento del debito) - c’è un periculum in mora (=pregiudizio nel ritardo) - prova scritta costituita da particolare titolo di credito (es. cambiale/assegno) o il diritto si fonda su un atto pubblico - necessaria formula esecutiva x portarlo ad esecuzione CASO PRATICO Fatti: società di diritto austriaca Borealis che aveva stipulato un contratto di fornitura con un’altra società. A garanzia di ciò era stata stipulata dalla controllante della questa società di fornitura una garanzia x le obbligazioni di quest’ultima. Dopo il pagamento delle prime fatture, la società di fornitura si è resa inadempiente. La società austriaca ha proposto di stipulare un piano di rientro, sottoscritto poi dalla società di fornitura + controllante—x questo si sono dichiarati debitori! La società di fornitura si è resa ancora inadempiente al piano di rientro e la controllante non ha dato riscontro. Per cui: presupposti x agire tramite decreto ingiuntivo e possibile chiederne la provvisoria esecutività (c’era la documentazione comprovante il diritto + queste società erano in stato di dissesto quindi rischio di periculum in mora). PROCEDIMENTO D’URGENZA ex art 700 cpc - ogg: qualsiasi diritto - atipico anche nel periculum in mora (‘’deve essere un pregiudizio immediato, immanente ed irreparabile) e nella misura cautelare (può essere ad es. conservativa,..) - carattere anticipatorio—strumentalità attenuata: non perde efficacia se l’azione di merito successiva non viene introdotta nei termini/si estingue es. tutela del diritto d’autore spesso accompagnata da art 700 cpc x ottenere l’inibitoria ad es. dell’utilizzo di un certo marchio. L’ordinanza emessa mantiene la sua efficacia anche nel caso in cui l’azione di merito si estingue (diversamente dalle altre misure cautelari). E’ una misura cautelare ANTICIPATORIA nella maggior parte dei casi (=anticipa gli effetti della decisione di merito). Altro requisito: - fumus boni iuris: fondatezza della pretesa fatta valere (in questo procedimento c’è accertamento sommario) - si applica rito cautelare sommario in cui viene garantito solitamente il contraddittorio - decisione resa con ORDINANZA (sogg a revoca/reclamo) CASO PRATICO Fatti: cessione delle quote da una società ad altre società veicolo (=costituite ad un unico scopo). Era stato fatto un contratto x persona da nominare. Finanziamento che comporta alcuni obblighi: es. divieto di intraprendere azioni penali/civili ma violato. - diritto da cautelare atipico (diritto all’immagine + violazione obbligo contrattuale) che andava tutelato immediatamente - fumus boni iuris: violazione di una precisa disposizione del contratto - periculum in mora: da una parte spese che la società avrebbe dovuto sostenere x difendersi nel processo penale e danno all’immagine PROVA 30 APRILE: decreto ingiuntivo/atto di citazione (comparsa)/art 700 + codici + atti DIFFIDA AD ADEMPIERE - successiva alla lettera di messa in mora - si invita la parte ad adempiere alle obbligazioni assegnando un termine max di 15 gg sennò il contratto si risolve di diritto - forma scritta - atto recettizio - efficacia interruttiva della prescrizione Impostazione: - riscontro della situazione di fatto - se non si provvede, contratto risolto di diritto e possibile agire x risarcimento danni ACCORDO DI TRANSAZIONE - interviene prima della lite (come la diffida) ma + spesso a giudizio già instaurato - presupposto: reciproche concessioni - è nulla se i diritti oggetto della transazione non sono disponibili - forma scritta a probationem CASO: società che aveva restituito stampanti in leasing malfunzionanti (eccepisce a sua volta danni). - clausole di stile che vengono messe: clausola di rinuncia alla solidarietà professionale (se il mio assistito rinuncia all’azione, anche la controparte), clausola di riservatezza, di modifica alla transazione (ciascuna modifica deve avvenire col consenso)
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