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Esecuzione Diretta: Titoli Esecutivi e Pignoramento in Diritto Civile Italiano, Appunti di Diritto del Lavoro

L'esecuzione diretta di titoli esecutivi in diritto civile italiano, inclusi i provvedimenti giurisdizionali, gli atti pubblici e i titoli di credito. Viene discusso il concetto di titolo esecutivo in senso sostanziale e documentale, l'esecuzione per consegna o rilascio, il valore dell'immobile pignorato e la conversione del pignoramento. Inoltre, vengono trattati i requisiti per l'intervento e i requisiti di contenuto-forma, l'opposizione agli atti esecutivi e i limiti probatori nella opposizione di terzo all'esecuzione.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 09/01/2020

dariotrenyin
dariotrenyin 🇮🇹

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Scarica Esecuzione Diretta: Titoli Esecutivi e Pignoramento in Diritto Civile Italiano e più Appunti in PDF di Diritto del Lavoro solo su Docsity! Situazioni finali: è il diritto il cui il titolare è soddisfatto attraverso l’esercizio dei poteri che l’ordinamento gli attribuisce a fronte di questi poteri vi è il dovere di astenersi dal turbare l attività del titolare del diritto. La situazione finale è utile fin quando esiste,quando la situazione finale si estingue viene meno l utilità concreta che l’ordinamento garantisce . un esempio di situazione finale : il diritto di proprietà Situazioni strumentali: è il diritto il cui titolare è soddisfatto quando gli obblighi correlati a tale situazione vengono adempiti dal soggetto obbligato. Ciò che è utile al titolare della situazione strumentale è l’adempimento dell’obbligato,adempimento che estingue la situazione strumentale. Un esempio di situazione strumentale per eccellenza è il credito. Esecuzione diretta : Nell'esecuzione diretta,la prestazione non adempiuta dal debitore viene soddisfatta attraverso il ricorso all'organo giudiziario, che permette al creditore di conseguire l'utilità che gli spetta. In via generale, la procedura esecutiva tende a far conseguire al creditore esattamente la stessa utilità che avrebbe ottenuto se il debitore avesse adempiuto spontaneamente alla prestazione. Non sempre, però, questo è possibile e a ciò si tende a rimediare facendo conseguire al creditore un'utilità economicamente equivalente a quella specifica.Ed è proprio in conseguenza di questa duplice possibilità che, nel nostro ordinamento, all'interno della categoria dell'esecuzione diretta si distingue il procedimento in forma specifica da quello in forma generica.In ogni caso, tutte le volte in cui sia possibile l'esecuzione va attuata in forma specifica.E' infatti preferibile che il creditore consegua una prestazione identica a quella che gli era dovuta dal debitore al fine di ottenere tutto quello e proprio quello di cui ha diritto. Esecuzione indiretta: il nostro codice contempla oggi espressamente anche un'ipotesi di esecuzione indiretta. Titolo esecutivo giudiziale Il titolo esecutivo per eccellenza è la sentenza giudiziale di condanna. Dopo la riforma operata dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, il codice di procedura civile italiano riconosce efficacia di titolo esecutivo anche alla sentenza di primo grado, la cui esecutività può tuttavia essere sospesa dal giudice dell'appello,su richiesta dell'appellante in presenza di "gravi e fondati motivi" Oltre alla sentenza, sono titoli esecutivi tutti i provvedimenti giurisdizionali a cui la legge espressamente attribuisce tale efficacia, quali: a. il decreto ingiuntivo non opposto o dichiarato immediatamente esecutivo dal giudice (artt. 642, 647 e 648 c.p.c.) b. l'ordinanza di convalida di sfratto (663, 665 c.p.c.) c. le ordinanze, previste dagli artt. 186 bis, ter e quater c.p.c., di condanna al pagamento di somme, le ordinanze interinali (art 423 c.p.c.), la condanna provvisionale (art 278 c.p.c. secondo comma), i provvedimenti cautelari. d. il verbale di conciliazione giudiziale o stragiudiziale dichiarato esecutivo dal giudice (ad esempio quello disposto dall'art 410 c.p.c. per il processo del lavoro). Conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale il contribuente può definire, in tempi brevi, un contenzioso, già in atto o anche solo potenziale, godendo di una riduzione delle sanzioni amministrative, variabile in base al grado di giudizio in cui si perfeziona. La disciplina della conciliazione è contenuta negli articoli articolo 48 (conciliazione fuori udienza), 48 bis (conciliazione in udienza) e 48 ter (definizione e pagamento delle somme dovute). Diritto certo Il diritto si definisce certo quando risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo, ovvero non è controverso nella sua esistenza (salvo opposizioni in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 615 del c.p.c.). Diritto liquido Il diritto è liquido quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico. E' bene precisare che non è necessario che l'importo del credito venga indicato precisamente nella sua quantità, in quanto è sufficiente che questa sia desumibile da una mera operazione aritmetica sulla base degli elementi indicati dal titolo. Pertanto, non si potrà iniziare un'esecuzione per il conseguimento di cose determinate solo nel genere. Diritto esigibile il diritto è esigibile quando non è sottoposto a condizione sospensiva né a termini, ovvero è tale il diritto venuto a maturazione e che può essere fatto valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna. Se il diritto è sottoposto a condizione risolutiva il creditore può agire in via esecutiva e sarà il debitore a dover provare la condizione stessa, mentre la scadenza del termine o il verificarsi della condizione sospensiva devono essere provati dal creditore. Atti pubblici come titoli esecutivi Atto pubblico é quell atto predisposto e redatto da notaio o pubblico ufficiale,e fa piena prova di ciò che il notaio ha compiuto di ciò che attesta essere avvenuto alla sua presenza. Lʼart. 474, riconosce allʼatto pubblico lʼefficacia di titolo esecutivo non soltanto per le obbligazioni di somme di danaro da esso rappresentate,ma anche ai fini dellʼesecuzione per consegna o rilascio. Accanto allʼatto pubblico è stata riconosciuta efficacia esecutiva,ma limitatamente alle obbligazioni di somme di danaro, anche alla scrittura privata autenticata. A tale autenticazione, comʼè noto, può certamente provvedere il notaio. Soltanto lʼintervento “correttivo, attraverso lo spostamento della scrittura privata ha consentito di escluderla dal richiamo compiuto dal comma 3 del medesimo articolo .La scrittura privata autenticata, dunque, è titolo esecutivo soltanto per lʼespropriazione forzata. Scritture private e titolo di credito come titoli esecutivi Il nuovo art. 474 c.p.c., dispone che la scrittura privata autenticata è un valido titolo esecutivo solo con riferimento alle obbligazioni di somme di denaro, quindi la stessa non potrà essere utilizzata, ad esempio, per la consegna di una cosa o per il rilascio di un immobile , tuttavia il Legislatore concede uno strumento in più per poter accedere all'esecuzione coattiva in ambito civile. Inoltre la norma ha previsto l'onere della il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il terzo puo' impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 .l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Contestata dichiarazione del terzo pignorato In origine la mancanza della dichiarazione del terzo (o la contestazione della dichiarazione del terzo apriva un procedimento di accertamento, infatti, era previsto che in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo si doveva aprire necessariamente il giudizio di accertamento del diritto pignorato. Successivamente il legislatore (2013) è intervenuto e ha stabilito che qualsiasi contestazione sull'esistenza ed i termini dell'obbligo del terzo debba essere risolta ilico et immediate dal Giudice dell'Esecuzione con un'ordinanza all'esito degli opportuni accertamenti, che si svolgono come subprocedimento interno al processo di esecuzione.L'ordinanza ex art. 549 cpc e l'ordinanza ex art. 553 cpc possono essere due provvedimenti separati o un unico provvedimenti, Infatti, qualora le contestazioni relative alla dichiarazione del terzo vengano risolte accertando l'esistenza del credito pignorato il giudice dell'esecuzione deve provvedere all'assegnazione ex art. 553 cpc. Il giudice dell'esecuzione può provvedere con la stessa ordinanza di cui all'art. 549 cod. proc. civ. oppure, pronunciata tale ordinanza, se sia necessario provvedere separatamente ai sensi dell'art. 553, può farlo con una successiva ordinanza, questo potrebbe essere giustificato dalla necessità di procedere ad un'attività di calcolo oppure dipendere da approfondimenti necessari ai sensi del secondo comma del detto articolo. Effetti del pignoramento immobiliare rispetto ai terzi acquirenti il terzo non è parte del pignoramento, quindi, non può sapere se il giudice dell'esecuzione assegnerà (o meno) le somme a creditore (e in quali misure se ci sono più creditori). In queste situazioni la Cassazione ha stabilito che lʼordinanza ex art. 553 cpc con la quale il giudice assegna al creditore la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dellʼassegnatario (creditore) ma il titolo esecutivo acquista tale efficacia quanto meno dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario. Effetti del pignoramento dei crediti Sul fronte del pignoramento presso terzi, la novella dellʼart. 545 c.p.c. ha corretto una stortura prima esistente nel sistema. Infatti, se il pignoramento di pensioni e stipendi era assoggettato al limite del quinto nel caso di esecuzione promossa presso il datore di lavoro o lʼINPS, detto limite non era previsto nel caso in cui stipendio o pensione fossero pignorati presso la banca ove erano versati. Il che era obiettivamente assurdo, anche perché a lato pratico quasi nessun legale si risolveva di pignorare presso il datore di lavoro, proprio per evitare il suddetto limite. Tanto più a seguito delle evoluzioni normative dettate da finalità antiriciclaggio, allʼesito delle quali oramai tutti, compresi i pensionati, devono essere dotati di conto corrente per lʼaccredito delle loro spettanze. Conversione del pignoramento La conversione del pignoramento è la possibilità, data al debitore esecutato, di sostituire le cose pignorate con una somma di denaro comprensiva delle spese di esecuzione e dell'importo dovuto al debitore pignorante e agli altri creditori eventualmente intervenuti a titolo di capitale , interessi e spese. La norma che ammette e disciplina la conversione del pignoramento è quella di cui all'articolo 495 del codice di procedura civile. Come si evince dal dettato normativo, l'istanza di conversione del pignoramento può essere depositata dal debitore sino a quando non siano disposte la vendita o l'assegnazione, ovverosia entro il momento in cui il giudice pronunci la relativa ordinanza. Una volta presentata l'istanza di conversione, la domanda non può essere più riproposta: una nuova domanda sarebbe inammissibile. L'istanza di conversione del pignoramento va presentata alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari o alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale del luogo ove è stato eseguito il pignoramento. Una volta ricevuta l'istanza di conversione, il giudice fissa, entro 30 giorni, un'udienza durante la quale, dopo aver sentito le parti, viene determinata la somma da sostituire al bene pignorato e viene programmata l'eventuale rateizzazione. Riduzione del pignoramento In materia di esecuzione forzata, il creditore ha facoltà di pignorare al debitore beni aventi un valore eccedente rispetto a quello del credito vantato. Tuttavia, al fine di evitare abusi nell'uso della procedura espropriativa, con conseguenze eccessivamente pregiudizievoli a danno del debitore, la legge appresta, in suo favore, lo strumento della "riduzione del pignoramento". Ex art. 496 del Codice di Procedura civile, infatti, il debitore, nelle ipotesi in cui il valore dei beni pignorati sia superiore rispetto a quanto necessario per assicurare la garanzia del credito e all'importo delle spese e dei crediti per cui si procede, può richiedere al giudice la riduzione del pignoramento. Presupposti dell'intervento nella procedura esecutiva Due sono le norme, in particolare, a cui gli Ermellini hanno fatto riferimento: lʼart. 499 c.p.c. che, nel regolare i presupposti dellʼintervento ed i requisiti di contenuto-forma del modo di esplicarsi di esso, postula lʼesistenza di un credito assistito da titolo esecutivo (salvo le tassative eccezioni) e ne richiede la specifica indicazione nellʼatto di intervento, ma non fa nessun richiamo alla doverosità di pregresse intimazioni ad adempiere; lʼart. 480 c.p.c. che definisce il precetto come “lʼintimazione di adempiere lʼobbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni (…) con lʼavvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata“. Intervento tempestivo e tardivo Eʼ tempestivo quando i creditori intervengono allʼudienza fissata per la vendita o lʼassegnazione ai sensi degli artt. 530-552 e 569 c.p.c.. Lʼintervento oltre tale limite è, invece, considerato tardivo. Tale distinzione non va sottovalutata, questo perché i creditori tempestivi sono soddisfatti in ragione percentuale del credito vantato. I creditori tardivi, invece, sono soddisfatti sullʼeventuale residuo , dopo che i creditori tempestivi sono stati soddisfatti in toto. Chi scrive ritiene necessario evidenziare che tale regola non trova applicazione nei confronti dei creditori privilegiati , i quali possono intervenire in qualsiasi momento del processo, vale a dire sino alla distribuzione del ricavato e saranno sempre soddisfatti secondo lʼordine delle loro prelazioni. Stabilità del riparto approvato Le spese relative alla gestione dei beni condominiali si suddividono in spese ordinarie e straordinarie e vanno ripartite tra i condomini sulla base dei criteri contenuti nel regolamento condominiale o (in mancanza) in base alle norme (generali e specifiche) contenute nel codice civile. Il riparto delle spese va approvato dall'assemblea condominiale e da quel momento diventa obbligatorio per i singoli condomini, salvo il caso in cui venga pronunciato l'annullamento della delibera a seguito di impugnazione I condomini devono farsi carico, secondo i criteri che vedremo oltre, delle spese per la gestione dei beni condominiali ed, in particolare, delle spese che attengono alla conservazione, alla manutenzione e allʼutilizzazione di tali beni. Le spese vengono generalmente divise in due grandi categorie: a. spese ordinarie b. spese straordinarie. Esecuzione per rilascio di immobile Art. 605. Precetto per consegna o rilascio Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi. Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine. Art. 608. Modo del rilascio L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile , il giorno e l'ora in cui procedera'. Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile , del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore. Esecuzione per obblighi di fare I caratteri generali dell'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare sono delineati dagli articoli 2931 e 2933 del codice civile. In particolare, l'articolo 2931 c.c. specifica che, se il soggetto che vi è tenuto non adempie ad un obbligo di fare, l'avente diritto può adire l'autorità giudiziaria per ottenere che detto obbligo venga eseguito a spese dell'obbligato, secondo le forme e le modalità previste dal codice di procedura civile, agli articoli 612 e seguenti. Allo stesso modo l'articolo 2933 c.c. prevede che se non viene eseguito un obbligo negativo, ovverosia di non fare, l'avente diritto può ottenere che ciò che è stato fatto in violazione del predetto obbligo venga distrutto a spese dell'obbligato. Misure coercitive misure diverse di coercizione personale che limitano o privano la libertà personale del soggetto e sono tra loro ordinate in termini di progressiva afflittività, da misure di contenuto meramente obbligatorio come il divieto di espatrio (art. 281), l'obbligo di presentazione periodica agli uffici di polizia giudiziaria (art. 282), l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis), il divieto e l'obbligo di dimora (art. 283), fino a vere e proprie misure detentive quali la custodia cautelare in carcere (art. 285), gli arresti domiciliari (art. 284) e la custodia cautelare in luogo di cura (art. 286). Opposizione agli atti esecutivi
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