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Diritto Dell'unione Europea, appunti - Lezioni di diritto dell'unione europea, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

Diritto Dell'unione Europea, appunti - Lezioni di diritto dell'unione europea

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 27/09/2011

nemesinemesi
nemesinemesi 🇮🇹

4.3

(13)

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Scarica Diritto Dell'unione Europea, appunti - Lezioni di diritto dell'unione europea e più Appunti in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! Appunti di Diritto dell’Unione Europea Se individuiamo un ruolo della commissione e del parlamento il sistema di adozione si sgancia dalla disponibilità stati membri. Il SISTEMA COMUNITARIO E‘ CIRCOLARE, la commissione è il soggetto che propone gli atti ed è il soggetto che può controllare con maggiore efficacia il rispetto di quegli atti da parte degli stati. Nel sistema comunitario il ruolo del consiglio, della commissione e del parlamento è quello di creare il diritto comunitario, delle fonti giuridiche autonome rispetto a quelle degli stati, che fin dalla loro formazione si riferiscono ad un ordinamento che rimanda a quelli nazionali ma non dipende esclusivamente da essi ne dalla volontà degli stati membri. Il processo di integrazione si determina nel quadro di rapporti interistituzionali in cui gli stati certamente sono coinvolti: il consiglio è l’organo dei governi, in cui siedono i rappresentanti degli stati. Quindi la rappresentanza diplomatica nell’unione europea gestisce le fila di tutta l’attività del consiglio e i ministeri nazionali partecipano ai gruppi di lavoro nel consiglio. Ma anche se i governi partecipano attivamente questo no significa che possano disporre unilateralmente di questo meccanismo e decidere ne a monte ne a valle del processo. Il sistema deve avere una sua coerenza e una sua legittimazione, che va depositata essenzialmente nel ruolo della commissione, il consiglio è l’organo decisionale, ma è la commissione che muove il meccanismo e ne è il controllore. Il parlamento ha acquistato sempre maggiore rilevanza, subisce ancora delle resistenze: per esempio il PARERE CONFORME è un potere forte, tipo quando l’unione europea deve accogliere nuovi stati abbiamo un meccanismo che essenzialmente quasi tutto nelle mani degli stati membri e del consiglio, quando si da l’assenso di avvia un procedimento negoziale tra le conferenze di adesione, che avvengono all’interno del consiglio dei ministri tra gli esponenti dell’unione europea e i rappresentanti nazionali dello stato che vuole aderire a livello diplomatico: in questo caso sembrerebbe che il parlamento fosse escluso: l’art 49 del trattato dice che il parlamento si pronuncia sulla domanda di adesione (nella fase podromica del processo di adesione) in realtà non è così perché parallelamente alle conferenze di adesione, le istituzioni comunitarie, in particolare la commissione, informa il parlamento che esprime pareri già nella fase delle RACCOMANDAZIONI, che rappresentano una interpretazione delle condizioni di adeguatezza dello stato che chiede l'adesione, ossia condizioni politiche, economiche, giuridiche. L'art 102 del regolamento interno del parlamento, si parla di questa attività: c'è una commissione parlamentare che si esprime in merito. Quindi quello che dice l'art 49 è una cosa parzialmente inesatta, definisce il ruolo del parlamento nella fase di adesione: il parlamento si esprime con parere conforme. Questo strumento del parere conforme è importante : in generale quando si conclude un accordo internazionale si richiede la consultazione del parlamento, in realtà per gli accordi più importanti o che implicano impegni finanziari particolari, il parlamento si esprime con parere conforme. Possiamo dire che il parere è sicuramente uno strumento importante di democrazia nel sistema perchè il parlamento può essenzialmente opporre un veto, il parlamento decide con un si o con un no, ha potere di veto che in apparenza non incide sulla formazione dell'atto: mentre la consultazione è un qualcosa che attiene alla fase di creazione dell'atto, avviene in fase podromica rispetto alla proposta avanzata dalla commissione che deve essere esaminata dal consiglio su consultazione del parlamento (quindi il potere del parlamento si esprime essenzialmente in chiave negativa perchè c'è un obbligo del consiglio di consultare il parlamento, è un atto di ossequio istituzionale). Però in generale la consultazione riguarda tutta la fase di formazione dell'atto: in una sentenza famosa la corte di giustizia ha detto che se il parlamento dà un suo parere ma poi il consiglio adotta la decisione relativa a quella proposta adottando un atto che non è conforme alla proposta della commissione così come esaminata sotto consultazione parlamentare, quindi sostanzialmente si discosta dal parere che ha dato il parlamento, c'è una violazione delle prerogative del parlamento. se il trattato impone che il consiglio deve consultare il parlamento, significa che in qualche modo la decisione finale del consiglio deve riflettere quel parere parlamentare: questa è la forma minima di consultazione, che con il sistema di codecisione assumerà valenza diversa (il parlamento ha il potere di bloccare l'iter). Quindi la consultazione avviene nella fase di formazione dell'atto mentre il sistema del parere conforme non consente al parlamento di intervenire nelle fase di formazione dell'atto, ma solo nella fase a valle. Per quanto riguarda le domande di adesione, sebbene l'art 49 si riferisca soltanto a queste, in realtà anche la dottrina ha interpretato la prassi: c'è il parere conforme del parlamento sulla domanda di adesione, ma in realtà questo parere conforme si esprime sul testo del trattato di adesione che in effetti si forma tre stato aderente e istituzioni comunitarie, consiglio dei ministri, infatti prima che il trattato di adesione entri in vigore c'è la conferenza di adesione , ci sono conferenze per la firma del trattato, sono trattati tra unione europea, stato aderente e altri stati membri: sono tre le parti, è un vero e proprio accordo internazionale. L'elemento comunitarizzante è il fatto che il parere conforme del parlamento arriva dopo un iter molto lungo che prevede che il parlamento possa esprimersi anche tramite altri atti tra cui le RACCOMANDAZIONI PARLAMENTARI, che di volta in volta indicano lo stato di avanzamento verso l'adeguamento dello stato che richiede l'adesione alle caratteristiche comunitarie. C'è un gioco istituzionale, al di là del parere 1 conforme che ha sempre una sua valenza a livello delle fonti, che consente al parlamento di intervenire durante i negoziati, la creazione del trattato di adesione. L'art 82 prevede che le domande siano indirizzate alla commissione che analizza la domanda, presenta anche gli strategy papers, e altri documenti che attestano il progresso di avanzamento del paese verso l'adesione, e ha l'obbligo di comunicarli sia al consiglio sia al parlamento : ossequio istituzionale. L'art 49 è un articolo un pò particolare: prima era nel trattato delle comunità europee e poi è stato trasferito nel trattato sull'ue. Il metodo comunitario ha previsto progressivamente il ruolo del parlamento che anche quando si esprime con parere conforme( che è sempre un potere forte) questo parere viene preparato e predisposto in un processo che già vede il parlamento come una parte attiva. La CODECISIONE è sicuramente il massimo punto di arrivo per quanto riguarda la partecipazione del parlamento alla formazione degli atti, la codecisione si può definire come l'emblema del metodo comunitario nella formazione degli atti, metodo triangolare tra commissione, consiglio e parlamento. C'è che di dice che il metodo comunitario ha radici ancora precedenti, nel mom in cui l'art 250 dice che la commissione presenta la proposta e questa può essere modificata dal consiglio solo all'unanimità. C'è addirittura un vincolo del consiglio che è tenuto a prendere in considerazione la proposta della commissione e a non poterla modificare se non all'unanimità dei voti. Si dà molto potere alla commissione. La dottrina ha interpretato questa norma come una norma di garanzia perché l'atto della commissione si presume essere un atto adottato, già a monte, a protezione dell'interesse generale non di un singolo o di un gruppo di stati, sempre tenendo presente però che l'Italia ha un peso demografico consistente. Anche un piccolo stato influisce. Già nel processo di formazione degli atti è insito l'interesse generale, nel momento della presentazione della proposta da parte della commissione. Il metodo comunitario si vede già al momento della presentazione della proposta, si persegue un interesse che va al di là dell'interesse dei singoli stai e questi non possono prevaricarlo. Ma la norma non va letta in senso letterale, la Commissione è in grado di ritirare la proposta, se vede che non c'è l'unanimità, se c'è un gruppo di stati che non è d'accordo la commissione valuta la proposta. La commissione è un'istituzione che è sensibile alle crisi interne al sistema. la norma va letta all'interno del sistema, se la proposta della commissione interviene su una materia che è già coperta dalla legislazione comunitaria (tipo materia agricola) la commissione esercita l'interesse comunitario in materia emblematica, è impensabile che uno stato membro si opponga. Ad esempio in materia di dazi doganali, non è possibile che ci sia un solo stato in grado di opporsi a una proposta della commissione in questo senso. La proposta della commissione ha quindi una sua autorevolezza. Se invece entriamo in un ambito come quello della cooperazione giudiziaria in materia civile, che è ancora in via di formazione, certamente l'iter negoziale che porta all'adozione di un atto che è più complicato proprio perché la materia...[Nel 2004 la commissione ha acquistato un potere di iniziativa e sta prendendo piede il processo di armonizzazione delle legislazione nazionali in materia civile.] Art 75: per quanto riguarda la materia della coop giudiziaria civile che riguarda aspetti del corretto funzionamento del mercato, collegamento tra cooperazione in materia di giurisdizione civile e corretto funzionamento del mercato interno, la competenza comunitaria interviene ed è funzionale al fatto che la libera circolazione di persone, servizi e capitali sia garantita. Il discorso sul metodo intergovernativo è più complicato, in qualche modo il trattato di Lisbona e il trattato costituzionale, mantengono delle aree riservate: la politica estera e di difesa (PESC) rimane caratterizzata da decisioni adottate dal Consiglio all' unanimità, anche il CONSIGLIO EUROPEO cessa di essere un super- istituzione e diventa un'istituzione. Consiglio Europeo: è un organismo che sovrasta l'ordinamento comunitario perché traccia le linee guida di tutta la politica comunitaria. E' indirizzato prevalentemente al consiglio dei ministri e agli stati, riunisci i capi di stato e di governo, quindi riunisce le rappresentanti nazionali di massimo livello e perciò non è paragonabile al Consiglio dei Ministri che riunisce le rappresentanti nazionali a livello di ministri, esponenti governativi, differente livello. Il consiglio dei ministri ha una cadenza particolare, riguarda tutti i settori possibili, dall'agricoltura all'occupazione, mentre in vece il consiglio europeo si occupa di tutto, l'atto tipico del consiglio europeo è la CONCLUSIONE, non ha una valenza giuridica certa, può essere molto dettagliato, come ad esempio AGENDA 2000 che ha inquadrato tutta la materia finanziaria conseguente all'allargamento era contenuta in una conclusione che era partita dalla commissione. Anche se non si sa bene se la conclusione abbia una valenza giuridica certa è sicuramente un atto di indirizzo politico che fa stato e indica le prospettive di intervento dell'unione europea in una materia. Per quanto riguarda la politica estera rimane la riserva di sottrarre al metodo comunitario, la commissione è associata ma non può proporre atti, anche se si sta configurando una partecipazione attiva della commissione, l'idea di dare la funzione di vicepresidente della commissione al ministro degli esteri che ha un duplice aspetto: membro del consiglio dei ministri ma anche commissario delle relazione esterne: dicotomia ---> da un lato c'è la politica estera (disciplinata dal TUE), dall'altro le relazioni interne disciplinata dal trattato comunitario che riguarda la cooperazione 2 riconoscimento dei provvedimenti giudiziari in materia civile o commerciale, va ricondotto alla problematica della cooperazione rafforzata, cioè se gli stati possano autonomamente fare qualcosa a prescindere dal sistema dei trattati. La convenzione di Shenghen è già un espressione di questo però con il Trattato di Amsterdam si autorizza e si prevede questa possibilità: che almeno 8 stati membri possano portare avanti un politica protesa allo sviluppo del diritto comunitario, però se questo avviene nel quadro istituzionale e quindi nell'ambito dei meccanismi previsti dai trattati, quindi col coinvolgimento della commissione, del consiglio dei ministri, e possibilmente del parlamento europeo. In materia di cooperazione rafforzata abbiamo disposizioni orizzontali che prevedono come si può avviare una posizione rafforzata; e poi ci sono delle disposizioni settoriali, che riguardano la politica estera, la cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia, e tutto il diritto comunitario. Ci sono quindi quattro categorie interessate dalla cooperazione rafforzata. Quindi si prevede che un certo numero di stati tramite richiesta alla commissione (ci sono dei parametri che rendono ricevibile la richiesta) poi questa a sua volta se ritiene legittima e fondata la richiesta si rivolgerà la stessa richiesta al consiglio dei ministri. Gli stati membri quindi adotteranno atti in un determinato settore a prescindere se vi partecipino o no gli altri stati, fermo restando che questi potranno aderire in un secondo momento. Questo è un tentativo di riportare all'interno dei trattati un qualcosa che in realtà nasce al di fuori dei trattati. Si vuole stabilire un rapporto tra ALLARGAMENTO e APPROFONDIMENTO, in generale più si allarga il sistema meno si approfondiscono i vincoli giuridici, la cooperazione rafforzata è un tentativo di rafforzare la coesione nel sistema. La cooperazione rafforzata di fatto non è stata applicata. In materia di cooperazione giudiziaria civile e penale abbiamo uno sviluppo normativo molto importante. Nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale ci sono delle resistenze che però a suo avviso sono più di carattere politico che giuridico, è chiaro che se si parte dall'idea di base del mutuo riconoscimento dei provvedimenti gli stati facciano resistenze. Col trattato di Amsterdam si creano le fonti giuridiche con le decisioni e le decisioni-quadro (art34 TUE),col trattato di Lisbona si prevede che questi atti diventino dei veri e propri regolamenti, direttive, cioè atti di diritto derivato comunitario, si prevede che la cooperazione giudiziaria in materia penale diventi politica comunitaria a pieno titolo e la Polonia e il Regno Unito hanno dichiarato di voler restare politicamente fuori da questo sistema. Presenza di diritti e possibilità offerta ai titolari di questi diritti di avvalersene anche avverso le istituzioni comunitarie. Alla fine degli anni 50 il quadro istituzionale dell’ordinamento europeo e definito. Tra la creazione della CECA e dell’EURATOM c’è un periodo nel quale si cerca di realizzare la comunità politica europea, la comunità europea di difesa, sono progetti che cercano di applicare gli stessi criteri distintivi sanciti dai trattati costitutivi di ROMA e di PARIGI al settore della cooperazione politica e si apre la discussione sulla cooperazione giudiziaria che però momentaneamente si sostanzia nella previsione che gli stati membri possano fare convenzioni distinti dai trattati istitutivi per la coop giudiziaria civile. La coop fiscale non ha avuto grandi sviluppi. Il trattato di BRUXELLES ha per oggetto il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale e CONVENZIONE di LONDRA sulle obbligazioni contrattuali. Quindi si ha da un lato la fissazioni di norme comuni in materia di circolazione dei provvedimenti giurisdizionali civili in alcuni settori esclusi essenzialmente gli atti mortis causa e dall’altro invece la convenzione di Londra sulle obbligazioni contrattuali riguarda la creazione di norme comuni in materia di libertà negoziale. Quindi si ammette che questo settore è particolare. Necessita che i provvedimenti giurisdizionali debbano avere in qualche modo una garanzia di circolazione e quindi di riconoscimento reciproco degli stati al fine di garantire la stessa circolazione di beni e di servizi. Si tratta di contenziosi internazionali in questo settore che non intendono sostituire la competenza degli stati a disciplinare la competenza degli stati in materia processuale civilistica, ma garantiscono un riconoscimento reciproco dei provvedimenti giurisdizionale che possono accedere all’ordinamento nazionale di un altro stato membro senza un particolare procedimento di omologazione dei provvedimenti, c’è già un’elusione dei CRITERI DI ESTANEITA’ DEI PROVVEDIMENTI, in un mercato interno i provvedimenti che sono funzionali alla libertà di circolazione dei beni e dei servizi (che sono libertà sancite dal trattato), non possono essere considerati estranei all’ordinamento nazionale, si avverte la stretta connessione tra il processo di progressiva armonizzazione dei sistemi giurisdizionali nazionale ma anche sotto il profilo sostanziale, come nel caso delle obbligazioni contrattuali (significa che il quadro delle nozioni in materia contrattuale deve essere in qualche modo reso uniforme) alla realizzazione delle libertà di circolazione delle merci e dei servizi. Garantire le libertà significa sia porre dei limiti agli stati nel doverle garantire, ma anche rapporti orizzontali tra prestatore del servizio e destinatario dello stesso, si parla di servizi di qualsiasi tipo, professionali, muratura, idraulica, a cui viene corrisposto un corrispettivo. Un altro settore che viene 5 sviluppato nella comunità europea è quella degli appalti pubblici, dal quale discende la materia contrattualistica. Dopo aver disciplinato le modalità di messa in bando di un progetto da parte della p.a., una fornitura o dei lavori, il soggetto deve stipulare un contratto. Tutto è funzionale all’apertura del mercato dal punto di vista dei servizi. L’area della coop giudiziaria è per il momento lasciato fuori dal processo di integrazione europea. Però la revisione dell’art 293 del trattato istitutivo consente di configurare un settore in cui gli stati attraverso lo strumento della CONVENZIONE INTERNAZIONALE ( che quindi è uno strumento internazionale e non propriamente comunitario) possono sviluppare delle politiche comuni (integrazione maggiore però tramite lo strumento parzialmente autonomo della convenzione). Anche il Portogallo che aveva relazioni commerciali importanti col regno unito, SPAZIO EUROPEO DI LIBERO SCAMBIO. Unione doganale: abbattere i dazi all’attraversamento delle frontiere da parte delle merci, indica anche il trasferimento di una competenza sulle relazioni commerciali internazionale a favore della comunità: imporre una TARIFFA DOGANALE ESTERNA. Quindi il sistema è aperto al commercio internazionale ma la gestione di queste relazioni è affidata alla comunità. La COMMISSIONE. Presenta atti. Proposte di atti di tipo normativo o a carattere giuridico ibrido tipo i MONITORING REPORT sui rapporti con gli stati terzi oppure gli STRATEGY PAPERS, riguardano i rapporti con aree geografiche tipo la stabilizzazione dei Balcani. L’interlocutore privilegiato della Commissione è il CONSIGLIO e ancora di più il CONSIGLIO EUROPEO che è un organo super partes anche se rappresenta i governi, deve acquisire quanti più dati possibile dalla commissione che è l’organo a cui competono i compiti di negoziato in ambito internazionale. Questo dovere di informazione che ha la commissione soprattutto nei confronti dell’organismo consiliare, c’è anche nei confronti del CONSIGLIO DEI MINISTRO (esprime la volontà dei governi). La commissione ha un obbligo anche verso il Parlamento (oggi parlamento è consiglio sono posti sostanzialmente sullo stesso piano). Questo anche perché il cosiddetto SISTEMA DI RELAZIONI INTERISTITUZIONALE prevede un PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE (è un cardine dell’ordinamento comunitario) che interessa anche le istituzioni, una istituzione può lamentare … soprattutto il parlamento perché ancora queste regole per quanto riguarda il parlamento sono per ora solo regole di corretta convivenza istituzionale ma se le leggiamo alla luce dell’art10 (leale collaborazione) che riguarda i rapporti verticali tra stati e comunità europea ma anche i rapporti orizzontali tra le istituzioni, anche se una prassi più stringente riguarda comunque la COMMISSIONE e il CONSIGLIO. Nella metà degli anni60 col COMPROMESSO DI LUSSEMBURGO la prassi dei consigli europei viene consolidata e inserita nel quadro delle regole di funzionamento del sistema comunitario anche se comunque il consiglio resta sempre un organo un po’ al di fuori del quadro istituzionale, un organo sui generis. Negli anni 60 avvengono cose importanti: l’accordo sulle risorse proprie della comunità , che sono risorse che provengono dall’esercizio comunitario di alcune competenze esclusive, come i prelievi agricoli, imposizione della tariffa doganale esterna e una quota sui proventi dell’IVA che viene creata in ambito comunitario alla fine degli anni 60. L’IVA è uno strumento che realizza un obiettivo primario: ARMONIZZAZIONE sul piano fiscale, funzionale per il mercato interno. La riff sui dazi doganali è nel fatto che l’iva riguarda attività di tipo economico all’interno degli stati che non riguardano l’attraversamento della frontiera. Se un soggetto (membro della comunità) presta il proprio servizio in uno stato di cui non ha la cittadinanza, lo stato di accoglienza non può imporre imposizioni fiscali che implichino un trattamento discriminatorio, diverso da quello riservato ai prestatori di servizi di quello stato. Questo è importante però non è sufficiente per creare un quadro armonizzato nel settore fiscale. Lo stesso trattato comunitario prevede la possibilità di adottare misure uniformi nel settore delle IMPOSTE DIRETTE. Ad oggi il settore più evoluto sotto il profilo normativo è quello dell’IVA che ha creato una enorme casistica che tende a presentarsi come politica strumentale alle libertà fondamentali sancite dal trattato e ha consentito di individuare come risorse comunitarie i proventi derivanti da questo tipo di imposizione. Il fatto che una quota di questi proventi vada destinata alla comunità stessa è coerente col fatto che la finalità di questa imposta è la realizzazione della libera circolazione delle persone e dei servizi. Poi verrà prevista anche la QUARTA RISORSA DEL PIL degli stati come una % fissa che gli stati devono versare all’erario comunitario. Coerente con tutto questo quadro è la creazione della CORTE DEI CONTI EUROPEA del 1975 che veglia sul buon andamento a livello istituzionale delle finanze comunitarie. Poi creazione DELL’UFF DELLA LOTTA ANTIFRODE, veglia sul comportamento all’interno degli stati sia da parte delle autorità pubbliche nazionali sia da parte dei privati destinatari di redditi comunitari che veglia proprio con un potere d’indagine sul rispetto delle finalità dei fondi comunitari. L’accordo di Parigi del 74 stabilirà due cose importanti: la REGOLARIZZAZIONE DEI CONSIGLI EUROPEI, nel 66 con Lussemburgo viene inserita nel sistema comunitario la prassi dei consigli europei, nel 74 si stabilisce che i consigli debbano 6 riunirsi con regolarità, 2 volte l’anno ogni 6 mesi. Si stabilisce, con un ACCORDO, che l’elezione a debba avvenire a suffragio universale e diretto dei rappresentanti del parlamento europeo. Quest’atto è preparatorio all’atto sull’elezione dei rappresentanti del parlamento europeo del 76 che è connesso al processo di integrazione nel settore della COOPERAZIONE POLITICA. Prima c’è un accordo che prevede che nel parlamento debbano sedere i rappresentanti degli stati membri, poi si prevede che questi debbano essere eletti a SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO, nel 74 c’è un accordo, ma l’atto che sancisce questa cosa viene fatta definitivamente nel 76. L’atto del 76 è un atto tra governi ma è diverso dall’accordo perché è un tentativo di creare una fonte giuridica autonoma inserita nel quadro delle fonti di diritto comunitario. Viene adottato un ATTO anziché un regolamento perche si vuole dare una rilevanza politica a questa decisione non solo strettamente giuridica. Il SISTEMA MONETARIO EUROPEO nasce col il consiglio europeo di Bruxelles del 78. Il sistema è fondato su un valore di riferimento che è l’ECU (non si parla ancora di moneta), un meccanismo di scambio comunitario a conversione fissa e non più variabile, e un sistema centrale del credito con la previsione di un sistema europeo di banche centrali (il SEBC sarà creato più tardi col trattato di Maastricht), che prepara alla banca centrale europea. Cooperazione politica nel settore politica estera, nel 1961 un diplomatico francese TOUCHES presenta un progetto secondo il quale il consiglio riunito nella veste dei capi si stato e di governo (ibrido tra consiglio europeo e consiglio dei ministri), dovrebbe essere dotato di un potere decisionale (sempre all’unanimità) per quanto riguarda l’adozione di atti della politica estera comune. Al parlamento solo diritto di informazione e un potere decisionale non vincolante: questo doveva essere il procedimento di adozione degli atti in materia di cooperazione politica. Nel rapporto do Lussemburgo del 70, i ministri rappresentanti degli stati propongono di introdurre anche la commissione europea che avrebbe dovuto presentare proprie osservazione quando l’argomento della decisione da adottare in materia di politica estera riguardasse aspetti di politiche comunitarie specifiche. Nel 1973 abbiamo un’importante dichiarazione sull’identità europea che affronta il tema delle caratteristiche generali che deve avere uno stato per poter aderire al sistema comunitario, traccia le linee di orientamento della politica estera dei paesi della comunità; è un terreno molto delicato, perché si prevede la possibilità generalmente lasciata agli stati di intraprendere negoziati anche di tipo economico con stati di un certo tipo sia condizionato alla decisione comune. Prima ogni stato poteva decidere da solo se continuare ad avere relazioni con un altro anche se questo versava in una situazione di illegittimità o illegalità, anche se questo non provoca una illegittimità degli atti conclusi, ma questo provocava frammentazione. Identità europea vuol dire che gli stati che hanno certe caratteristiche entrano in relazione con degli altri stati che abbiano le loro stesse caratteristiche, che rispettino gli stessi principi, tipo stato di diritto, diritti individuali ecc. caratteristiche intrinseche degli STATI MEMBRI sia della COMUNITA’ come ordinamento giuridico autonomo dotato di proprie istituzioni con proprie attribuzioni in cui LA CORTE DI GIUSTIZA ha un ruolo predominante. L’ordinamento comunitario prevede un diritto di ricorso dei privati davanti al tribunale di primo grado per impugnare gli atti comunitari e farne valere l’illegittimità. La dichiarazione sull’identità europea prevede anche l’apertura verso stati terzi per future adesioni all’ordinamento comunitario, questo era già stato previsto dai precedenti trattati ma aveva bisogno di esser suggellato in un atto formale, dichiarazione solenne perché all’inizio degli anni 70 si stavano per concludere i trattati di adesione del Regno Unito e dell’Islanda. Nel 1975 nasce OSCE, all’epoca c’era la CSCE (conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa) nasce ad HELSINKY nel 75, ha sede a Vienna e oggi ha missioni in vari paesi del mondo e verifica il rispetto di DEMOCRAZIA, AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI E TUTELA DELLE MINORANZE. Quindi la dichiarazione sull’identità europea e la conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa sono momenti concomitanti da mettere in correlazione anche se non diretta perché la conferenza è un altro ordinamento internazionale diverso dalla ce, ma è funzionale alla definizione di modello di stato della ce. Agli inizi anni 80, il discorso sulla coop politica accompagna il processo di integrazione europea che andava avanti con la creazione di un sistema di “risorse proprie” della comunità europea e la creazione di una politica monetaria ed economica comune, col riconoscimento dell’assemblea parlamentare come vero e proprio parlamento, cioè soggetto che riunisce i rappresentanti dei popoli degli stati membri con la fissazione del sistema di elezione a suffragio universale diretto, quindi si passa dal livello nazionale direttamente al livello comunitario. Quindi il processo di integrazione comunitaria procede con passo spedito. Invece il nodo della politica estera comune rimane ancora da sciogliere anche se si intravedono delle proposte che prevedono una maggiore partecipazione della commissione o del parlamento, anche se rimane sempre l’ostacolo del SISTEMA INTERGOVERNATIVO DI ADOZIONE DEGLI ATTI, sempre se di atti si può parlare perché ancora a metà degli anni 70 non era chiaro se nel sistema di cooperazione politica gli stati avrebbero dovuto adottare accordi internazionali o veri e propri atti di diritto comunitario(quelli che noi oggi 7
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