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Diritto dell'unione europea - Daniele L., Appunti di Diritto dell'Unione Europea

Riassunto del libro Daniele integrato con appunti delle lezioni del professore.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 01/09/2020

SeleneMedaglia
SeleneMedaglia 🇮🇹

4.5

(2)

4 documenti

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Scarica Diritto dell'unione europea - Daniele L. e più Appunti in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! Diritto dell’Unione Europea Approccio istituzionale alla materia. L’unione come tutte le organizzazioni internazionali, funziona tramite organi, analizzando il Parlamento Europeo, i suoi atti, e la sua formazione: all’inizio dell’Unione nel 1950 non esisteva un parlamento ma un’ “assemblea”, lontano dalla concezione democratica, venite infatti votata dai singoli stati. Il parlamento oggi ha legittimazione democratica, ha molto più potere decisionali di prima e ciò significa che le norme dell’Ue oggi non possono essere varate se non sono approvate dal Parlamento. All’inizio l’organo decisorio e legislativo era il Consiglio all’inizio del sistema; nel Consiglio siedono i rappresentanti dei 28 governi nazionali, ed esso è sul pari livello rispetto al Parlamento nelle decisioni. Vari trattati tra cui quello di Maastricht hanno agito restringendo il potere del Consiglio e allargando parallelamente quello del Parlamento fino ad una parità di livello: TUE regole fondamentali & TFUE (servente). europa.eu (portale dell’Unione europea) Storia Unione Europea Gia dal XIXsec continente europeo non più diviso in stati in lotta tra loro che fa nascere riflessioni, ma l’occasione fu la fine della seconda guerra mondiale come unico rimedio per evitare il ripetersi di questi eventi (anche grazie agli spunti dal Patto di Varsavia e dal Comecon russi).
 Secondo il metodo tradizionale di “cooperazione intergovernativa” (organi di stati, principio unanimità, no atti vincolanti) nascono prima accordi dell’Europa occidentale di settore importanti da ricordare: prima di tutto di cooperazione militare come l’UEO (Unione Europea Occidentale; Trattato di Bruxelles 1948) e la NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico; Trattato di Washington 1949) finalizzati a garantire la difesa collettiva in caso di attacco; sul piano economico la OECE (Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica; Trattato di Parigi 1949) nato per gestire il piano Marshall; sul piano politico-culturale-sociale il Consiglio d’Europa (statuto approvato a Londra 1949) per predisporre e favorire convenzioni internazionali tra gli stati membri ma aperta a terzi -> concluse la Convenzione europea dei diritti dell’uomo CEDU. Nel 1950 il ministro degli esteri francese Robert Schuman propose il “metodo comunitario” (organi di individui, principio maggioritario, potere di atti vincolanti, sistema di controllo giurisdizionale di legittimità) con una dichiarazione che portò 6 stati ad accogliere il progetto (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi): nasce con il Trattato di Parigi 12 Aprile 1951 la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio).
 NB “Piccola Europa” 4 istituzioni: Alta autorità (individui nominati, poteri deliberativi, decisionali vincolanti e non); Consiglio speciale dei ministri (poteri consultivi); Assemblea comune (parlamenti nazionali, funzione consultiva); Corte di Giustizia. Poi istituito CED in materia di difesa con stesso metodo, ma mai in vigore. L’idea di allargarsi ad un mercato comune generale data la facilità della Comunità istituita porta alla firma di: TCE (Trattato che istituisce la Comunità Europea “trattato quadro” con obettivi) e il CEEA = Euratom (Trattato che istituisce la Comunità Europea dell’Energia Atomica) a Roma il 25 Marzo 1957 + TUE (Trattato sull’Unione Europea) Maastricht 7 Febbraio 1992 -> CEE del Trattato di Roma diventa CE. 1 I tre considerati i cardini che danno avvio al processo ufficiali di integrazioni europeo sono CE, CECA e Euratom (CEEA): questi ultimi due sono mercati settoriali, hanno un settore e oggetto definito (settore carbo-siderurgico e energia atomica), CE oggetto più materie (4) -> aspetto negativo da un punto di vista dell’integrazione? Tre trattati e per ognuna quattro istituzioni (organi), gli stessi ideatori erano contrari! Momento di stasi della stesura degli accordi perché era una situazione nuova e ibrida (non chiarezza struttura istituzionale) attendere il verificarsi di cambiamenti per essere adatti alla realtà. Tentativi di fusione delle tre Comunità: 1) Convenzione su alcuni istituti comuni delle Comunità europee (durante i trattati di Roma) cosi da avere in comune due istituzioni, Assemblea parlamentare e Corte di giustizia; 2) Trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unici delle Comunità (Bruxelles 1965); 3) scadenza Trattato CECA non rinnovato -> Trattato di Lisbona “l’Unione si sostituisce e succede alla Comunità europea” = TCE diventa TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) Art 2c1 Lisb + nuove adesioni negli anni. NB Situazione di “deficit demografico” cioè non viene rispettato il principio di democrazia parlamentare-rappresentativa in quanto l’istituzione dotata di maggiori poteri è il consiglio, in cui viene rappresentato il potere esecutivo degli stati membri + dispone di poteri tipici parlamentari, il parlamento è consultivo. Si ha avuto cosi un graduale aumento dei poteri parlamentari: da Trattati di bilancio (Lussenburgo e Bruxelles 1970) poteri di approvazione bilancio unificato delle tre comunità; Atto unico europeo 1986 che introduce la procedura di parere conforme con assenso parlamento e la procedura di cooperazione che costringe all’unanimità se non intende attenersi alle proposte parlamentari di emendamento; TUE procedura di codecisione=sistema bicamerale; Trattato Lisbona che estende i campi della codecisione=procedura legislativa ordinaria + Consiglio Europeo. 
 (Riemersione della dimensione intergovernativa) Con il Trattato di Maastricht nasce l’Unione Europea (prima CEE) e la struttura a tempio greco: un frontone cioè le disposizioni TUE e la struttura a tre pilastri (+ basamento disposizioni finali) 1. Pilastro di cooperazione comunitaria; 2. Pilastro PESC (politica estera e di sicurezza comune); 3. GAI giustizia affari interni. NB PESC e GAI sono caratterizzati dal metodo intergovernativo, si abbandona questo metodo a favore del comunitario verso l’assimilazione dei tre con Trattati di Amsterdam e di Nizza: sottoposizione alla Corte di Giustizia delle materie GAI, tendenza ad assimilare gli atti del GAI a quelli della cooperazione comunitaria, procedura decisionale anche a maggioranza qualificata e alcuni atti obbligatori: questo porta con il Trattato di Lisbona all’eliminazione della tripartizione per eliminata distinzione tra GAI e cooperazione comunitaria; la PESC invece rimane soggetta a procedure decisionali speciali. Queste riconduzioni al metodo cooperativo ha portato ad alcune infiltrazioni delle soluzioni intergovernative: cooperazione/integrazione differenziata ossia cooperazioni parallele in cui alcuni stati partecipano e altri no (“Europa a più velocità”) in cui vi si ricorre nei casi in cui l’estensione della competenza comunitaria possa essere bloccata da pochi stati membri contrari. 
 Es: 2016 regolamento su regime patrimoniale fra coniugi, ha valore solo per 18 stati (su 28) 2 Romania Svezia.
 Paesi che hanno rifiutato l’euro: Danimarca e Inghilterra. Paesi che sono in processo di annessione: Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia. Paesi candidati: Bosnia Erzegovina, Kosovo nonostante riguardo questo vi siano controversie internazionali volte ad accertare la validità del trattato istitutivo e dello status a esso collegato. Attualmente 500000000 di cittadini (a causa dell’aumento sostanziale dei membri dell'Unione è necessario anche un adeguamento dal punto di vista della composizione degli organi istituzionali). Criteri di adesione: criteri di Copenhagen Stabilito dal consiglio europeo nel 1993: • verificare che il nuovo membro sia in grado di applicare tutte le regole europeo; • consenso di tutti gli stati membri e approvazione stato richiedente; • rispetto dei valori democratici, stabili istituzioni che garantiscono la democrazia, uno stato di diritto (divisione dei poteri); • capacità di applicare effettivamente il diritto europeo; • rispetto dei diritto umani e delle minoranze; + Requisiti economici: • funzionante sistema di economia di mercato; • rispetto di regole e norme concorrenziali; Lo stato che aderisce ha la facoltà di riservarsi dall’applicazione di alcune norme europeo per un determinato periodo transitorio a causa di necessità al fine di potersi di adeguare alla normativa europea. (sito UE CRITERI PER L’ADESIONE VEDI EUROPEAN COMMISION) Perché è nata l’UE? • CECA trattato del 1951: l’Europa era distrutta dalla seconda guerra mondiale e al fine di evitare una successiva distruzione è stata fondata tale istituzione. Mettere insieme un mercato sotto un unica direzione come quello del carbone e acciaio aveva la finalità di scrutare i movimenti delle materie prime di costituzione di armi. “Mantenimento di relazioni pacifiche” citazione di Robert Schuman. Proposta raccolta dall’Italia e Germania (Adenauer) e Francia.
 La ceca denota nella sua configurazione l’origine della convinzione politica dei padri fondatori ponendo insieme le forze economiche dei vari paesi. • CEE e EURATOM da un organizzazione limitata a carbone e acciaio a un organizzazione omni- comprensiva dal punto di vista del mercato • Unione europea Trattato di Maastricht del ‘92 (in vigore nel ’93). Lussemburgo vuole mantenere CEA o Euratom realtà che si concludere a breve • Trattato di Lisbona 2009 ha semplificato la struttura. 5 ISTITUZIONI ART 13TUE Principi ispiratori delle attività delle istituzioni: Principio di coerenza soprattutto per le azioni esterne coordinando le proprie azioni; Principio dell’equilibrio istituzionale rispettando le proprie competenze pena illegittimità tatto; Principio di leale collaborazione (+Principio del rispetto dell’acquis ossia di quanto realizzato in un determinato momento sul piano dell’integrazione europea, venuto meno con T. Lisbona) Parlamento europeo Prima del 1962 era Assemblea parlamentare Art 14 p2 TUE Il parlamento europeo è composto da rappresentanti dei cittadini dell’UE; prima i parlamentari avevano doppio mandato, ad oggi non si può essere al contempo parlamentari del parlamento nazionale e europeo.
 Numero membri: ad oggi 750 max + Presidente (numero molto elevato: è vero che esistono commissioni che possono deliberare con forza vincolante, ma diverse forze politiche vorrebbero una riduzione). Art 14 p3 TUE I membri del parlamento europeo sono eletti a suffragio diretto, libero e segreto; prima del 79 decisione del consiglio. Mandato 5 anni. 
 Non vi è una legge elettorale europea che disciplina direttamente il tipo di elezione che si adotta, gli Stati membri hanno discrezionalità, comunque ogni elettore-> 1 voto. Le elezioni si svolgono in tre giorni, tutti i paesi aprono le urne e operano lo spoglio contestualmente. L. 24-1-1979-> n.18 legge che interviene in questa materia, più volte modificata.
 Ogni Stato vota un certo numero di parlamentari -> in base al principio demografico votano un numero maggiore MA nessun paese può avere un numero inferiore a 6 e non più di 96. Italia ha 73 deputati. 
 Le forze politiche sono in base allo schieramento politico non in base alla nazionalità. NB Brexit: o riduzione o revisione -> (Daniele) ad oggi vi è uno schema per fare fronte: i parlamentari saranno 705, alcuni seggi saranno affidati ad alcuni Stati Membri, Italia-> 76 (+3); Spagna (+5). Non tutti i seggi dell’Inghilterra verranno eliminati-> 73 ne rimarranno alcuni come riserva per gli stati candidati ad entrare nell’UE. Il Parlamento ha tre sedi-> Strasburgo, Bruxelles, Lussemburgo. I gruppi politici devono essere composti da almeno 25 membri - devono provenire da almeno 4 paesi membri Art 32 Regolamento interno (da T: Lisbona)- vi sono attualmente 8 gruppi. 
 I Capogruppo e il Presidente formano la Conferenza dei Presidenti (organizza i lavori e tiene i rapporti con le altre istituzioni). Presidente del Parlamento europeo: per nominarlo bisogna tenere conto della composizione del parlamento europeo: Tajani (partito popolare europeo). NB Presidente della commissione Europea: Junker (PPE) -> anche qui bisogna tenere conto della composizione. Commissioni del parlamento: i deputati si dividono i Commissioni permanenti, attualmente sono 20 composte da min 25 membri-max 73. Ogni commissione ha un suo Presidente -> la composizione delle commissioni rispecchia la composizione dell’Aula (maggioranza membri in ciascuna ad oggi del PPE).
 Commissioni d’inchiesta costituite ad hoc, speciali o temporanee. 6 Art 14 TUE Il parlamento europeo esercita: • Funzione legislativa e di bilancio congiuntamente al Consiglio dell’Unione Europea; nessun atto (regolamento, direttiva, decisione) può essere adottato senza il Parlamento. • Controllo politico e consultivo; elegge il presidente della Commissione europea.
 Significativi poteri di controllo sulle istituzioni europee, in particolare sulla commissione Europea. - La Commissione europea annualmente redige una relazione su ciò che ha fatto (atti proposti, iniziative) e sottopone questa relazione generale annuale al parlamento europeo che la esamina: controllo politico = valutazione nel merito delle scelte politiche.
 Art 13 TUE si trovano fra le istituzioni il Consiglio Europeo (capi di Stato e di Governo) ha agito per molto tempo molto distaccato dalle altre istituzioni, oggi è tenuto a presentare una relazione al Parlamento Europeo.
 - Consultazione Alto Rappresentante + audizione Commissione, Consiglio, Consiglio europeo;
 - Informazioni da parte degli individui:
 > Diritto di petizione: possono presentare anche cittadini di stati non membri residenti in stati membri - si deve trattare del campo di competenza dell’UE.
 > Denuncia di cattiva applicazione di regole dell’unione europea.I
 > Riscorso al mediatore europeo (indipendente e autorevole) che analizza le lamentele di cattiva amministrazione nelle azioni delle istituzioni comunitari, le studia tramite un indagine che viene riportata al Parlamento Europeo -> non è un atto vincolante, ma se il mediatore dichiara illegittimo nel 99% dei casi la Commissione pone fine a questa mala gestio. • Art 234 TFUE Mozione di censura: misura sanzionatoria che il parlamento può adottare contro la Commissione -> se viene approvata conduce alla dimissione collettiva dei membri della Commissione (non può riguardare un solo commissario). 
 Procedura per l’approvazione particolarmente onerosa: può essere discussa solo dopo tre giorni dalla presentazione, votata con scrutinio pubblico e approvata da 2/3 dei voti espressi - quorum costitutivo della maggioranza dei membri. 
 Non è mai stata approvata, una volta il Parlamento iniziò e la Commissione in blocco si dimise. Non ha nessun potere di controllo sul consiglio, solo interpellare membri, ha controllo di carattere meramente morale (e non sanzionatoria) tramite la legittimazione attiva di impugnativa per ricorso alla Corte di Giustizia per atti avuti dal Consiglio senza rispettare i poteri parlamentari (il trattato istitutivo della comunità europea non prevedeva, inserito con la sentenza C70-88/1990). Consiglio dell’Unione europea (Consiglio) L’organo di pari grado con il Parlamento: formato dai ministri competenti a seconda dell’agenda = organo rappresentante degli Stati Art 16 p2 TUE. Funzioni: legislativa e di bilancio insieme al parlamento - definisce le politiche - coordina le condizioni stabilite dai contratti. Formazioni: 10 a seconda dell’argomento - no gerarchiche. Previste dal TUE:
 Consiglio “Affari Generali” che assicura la coerenza dei lavori di tutte le formazioni del consiglio;
 Consiglio “Affari Esteri” elabora le linee degli affari esteri secondo le strategie elaborate da, presieduta dall’Alto Rappresentante della PESC (stabilità e continuità gestione), che è anche membro-vicepresidente della Commissione garantendo coerenza. 
 NB Alto Rappresentante oggi è un’italiana, Federica Mogherini. 7 3) Il Presidente eletto si rivolge al Consiglio Ue che consulta i governi i quali realizzano una lista di candidati che deve essere approvata a maggioranza qualificata (legame iniziale dei Commissari con i governi che li hanno proposti che deve recidere una volta nominato); 4) Valutazione da parte del Parlamento dell’intera compagine, Presidente, membri e Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e politica di sicurezza; 5) Nomina della Commissione dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. Presidente Junker: stabilisce l’organizzazione interna, nomina i vice presidenti (salvo l’alto rappresentante che di diritto è vice presidente), potere di obbligare un membro alle dimissioni, partecipa come membro ai lavori del Consiglio europeo: ruolo di primazia. Ogni commissario è a capo di una o più Direzione generale cioè settori politici specifici (tra le più importanti mercato interno, concorrenza... spesso a capo delle nazioni più grandi) NB se non si riesce a definire la BREXIT, tramite il voto parlamentare del regno unito e l’approvazione del consiglio dell’unione europea, sarà possibile mantenere il diritto di voto del popolo britannico riguardo la formazione del parlamento europeo. Corte di giustizia dell’unione europea Sede a Lussemburgo ed è un organo del Consiglio d’Europa (altra organizzazione internazionale). Da manuale e da trattato la suddivisione è potenzialmente articolata in Corte di giustizia, Tribunale e Tribunale specializzati. Le competenze dell’unico tribunale specializzato fin ora realizzato era quello della funzione pubblica (ora assorbito dal tribunale). La composizione è di individui, Art 2 protocollo numero 3 dello Statuto della Corte di giustizia afferma che nonostante la nomina provenga da stati membri gli individui devono svolgere le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza. 
 Un membro può essere rimosso dalle sue funzioni con decisione unanime di tutti i giudici. Artt 251-281 TFUE funzionamento della corte NB Protocollo numero 3 statuto dell’unione europea: tutti i protocolli hanno lo stesso valore dei trattati. Regolamento di procedura della corte di giustizia: è la stessa corte che adotta il regolamento di procedura, formalmente approvato dal consiglio a maggioranza qualificata. Attualmente in vigore quella del 25/09/2012; Giurisdizione La corte di giustizia ex Art 19 p2 TUE si compone di un giudice per stato membro (28) + Avvocati generali (attualmente 11) + Presidente e vicepresidente con carica annuale. 
 Gli avvocati generali sono magistrati che ex Art 252 TFUE hanno l’ufficio di presentare in aula conclusioni motivate sulle cause che conformemente allo statuto della corte richiedono il suo intervento. Le conclusioni motivate sono bozze di sentenza che l’avvocato generale ritiene che la corte possa adottare. Queste conclusioni non sono vincolanti e non ne deve spiegare l’allontanamento della decisioni (anche se di norma la corte segue le conclusioni proposte). Vi sono casi intermedi dove la soluzione è la stessa ma cambiano le motivazioni. Per quanto riguarda la nazionalità degli avvocati generali il metodo deriva da una prassi per cui 4 sono nominati da Francia, Germania, Italia, Regno Unito e gli altri a rotazione dagli altri stati membri; ex Art 253 10 anche gli avvocati generali sono vincolati all’imparzialità.
 La nomina dei giudici e avvocati avviene dagli stati membri e di comune accordo vengono formate le liste, tuttavia per introdurre una certa garanzia prima della nomina è prevista la consultazione di un comitato regolato dall’Art 255 TFUE e ha il compito di verificare le capacità e le credenziali dei candidati. I giudici rimangono in carica 6 anni con mandato rinnovabile. L’attuale presidente della corte è Kohen Lenahertz. Il componente italiano votato di comune accordo è Lucia Serena Rossi per gli avvocati generali e Giovanni Piruzzella per i giudici. La Corte giudica tantissimi casi ogni anno avendo un notevole carico di lavoro, si prevede che possa giudicare in sezioni ridotte al fine di rendere più agile la gestione della giustizia comunitaria. 1. La Seduta plenaria viene convocato ove la corte reputi che un giudizio pendente di fronte ad essa risulti di rilevanza eccezionale (Art 16 protocollo 3 statuto). 2. Le Sezioni sono composte da 3-5 giudici in base alla complessità della causa presentata. 3. Via intermedia è la Grande Sezione composta da 15 giudici, convocata a richiesta di ogni stato membro o istituzione dell’unione che è parte in causa o per prassi quando la causa è di notevole importanza. NB Non è previsto il giudice monocratico, ciò in funzione di una semplificazione che rimane uno scopo importante perseguito dalla corte. Cause presentate nel 2017 1656 e decise 1594 con sotto-posizione di un numero di documenti pari a 154 336 - la media di provvedimenti di durata è 16,4 mesi. Tutte le sentenze devono essere tradotte in tutte le lingue ufficiali dell’unione. Accanto ai giudici e avvocati generali vi sono 2174 funzionari e agenti. Funzioni definite all’Art 19 TUE: natura giurisdizionale assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e applicazione dei trattati. La corte esercita anche una funzione consultiva che non si esprime in sentenze, ma in pareri - Art 218 TFUE n. 11 uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati. Il parere è dunque parzialmente vincolante poiché la modifica o la revisione permettono l’entrata in vigore dell’accordo. Mentre la modifica importa la modifica dell’accordo (es cambio accordo Cina) sull’oggetto di incompatibilità rilevato dalla Corte, la revisione importa il cambiamento del trattato da cui scaturisce l’incompatibilità (es cambio trattato concorrenza). Tribunale Presidente di tale organo Marc Jaeger. Giudice italiano Ezio Perillo. Regolato da fonti primarie : • 254-256 TFUE; • Titolo IV dello Statuto della Corte di giustizia (non ha statuto proprio); • Proprio regolamento di procedura - approvato di concerto con la corte di giustizia e dal Consiglio dell'unione europea. Composizione è simile alla corte Art 19 p2 del TUE afferma che è presente un giudice per ogni stato membro, in seguito due per stato + il presidente (57) (potrebbero esserci anche gli avvocati 11 generali, ma attualmente non ci sono). La nomina dei giudici avviene di comune accordo dai governi degli Stati membri previa consultazione del medesimo comitato di controllo riguardo competenza dei giudici. Il mandato ha durata di 6 anni rinnovabile. I requisiti di questi giudici devono garantire i massima indipendenza e professionalità come per la Corte. Formazioni: differenza fondamentale con la Corte è la possibile giurisdizione del giudice unico. Normalmente funziona a sezioni da 3-5 giudici e anche in questo caso sono presenti casi eccezionali dove si riunisce l’assemblea plenaria e la grande sezione. Duplice natura: - Giudice di primo grado: soggette ad impugnazione alla Corte di giustizia entro 2 mesi -> solo per motivi di diritto Art 58 Statuto:
 1. Motivi relativi all’incompetenza Tribunale
 2. Vizi della procedura dinnanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente (errores in procedendo)
 3. Violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale es: erronea interpretazione diritto europeo (errores in iudicando)
 Non possono essere invocati motivi fattuali poichè la compagine limitata dell’organo non consente l’ampliamento delle domande di ricorso (praticità). - Giudice di secondo grado: a cui giungono le impugnazioni, le sentenze sono definitive perchè ammesso il riesame solo in casi eccezionali su iniziativa avvocato generale. Art 256TFUE Art 50bis-51 Statuto ripartizione competenze tra Tribunale e Corte di Giustizia: 
 Tribunale ha competenza diretta in primo grado in generale per i ricorsi proposti dalle persone fisiche e giuridiche contro le istituzioni, ricorsi di annullamento e ricorso in carenza; per i ricorsi di annullamento e in carenza proposti da uno Stato membro contro la Commissione; per i ricorsi di annullamento proposti da uno stato membro contro il Consiglio per certe materie: decisioni adottate dal Consiglio in materia di aiuto di stato alle imprese, atti adottati dal Consiglio in materia anti dumping, atti adottati dal Consiglio in materia di competenze ed esecuzione. + Competenza pregiudiziale: con cui un giudice interno chiede agli organi di giustizia europea è valida o come vada interpretata, Art 256 TFUE contempla la futura possibilità di attribuire una parte della competenza pregiudiziale al tribunale, oggi è esclusivamente della corte. Competenza Corte di Giustizia in un unico grado: tutti gli altri ricorsi che lo Stato potrebbe proporre; ricorsi proposti da un’istituzione. Tribunali specializzati
 Art 257 TFUE ma nel concreto ne abbiamo avuto solo uno: Tribunale Funzione Pubblica (nascita 2004 – morte 2016) Competenza sul contenzioso fra istituzioni europee e funzionari. Dopo la sua soppressione la competenza è passata al tribunale. Corte dei conti Essendo l’Unione europea un ente economico ha un ente che vigila su entrate-uscite è sul bilancio: Membri nominati dal consiglio Ue a maggioranza qualificata previa consultazione Parlamento, ogni stato ha un componente, mandato di 6 anni, indipendenza e professionalità. Funzioni: controlla i conti dell’Unione Art 287 p1 TFUE e la legittimità e regolarità delle entrate e spese, accerta la sana gestione e avverte gli altri organi in quanto non ha potere sanzionatorio. Ogni anno deve emanare una relazione annuale trasmessa alle altre istituzioni. 12 Ove manchi importa un vizio di violazione delle forme sostanziali (Art 263 annullamento per carenza di motivazioni) -> tale principio ha portata fondamentale per l’UE. Procedura legislativa ordinaria Artt 289-293-294 TFUE Regolamento, direttiva, decisione -> atti legislativi 
 Iniziativa della Commissione (portatrice interessi UE) -> se manca vizio di violazione delle forme sostanziali ex 263. 
 La corte di giustizia ha affermato che non si può usare il ricorso in carenza per obbligare la commissione ad adottare atti, ma il parlamento può stimolare la stessa a proporre + invito che può giungere anche da un milione di cittadini europei firmanti un’iniziativa di loro interesse + 1/4 degli Stati membri per cooperazioni giudiziarie e materia penale.
 La commissione può ritirare la propria proposta o cambiarla finché il consiglio non ha deliberato; la modificazione è facilitata dal fatto che durante le riunioni del Consiglio è presente un delegato della Commissione con poteri modificativi. NB Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale. In prima lettura il testo proposto dalla Commissione viene discusso e votato dalle camere. Se è proposto un emendamento o dal Consiglio o dal Parlamento il testo è rimandato all’altro organo finché non si giunge all’approvazione di un testo unico da entrambi gli organi. È stato introdotto un Comitato per il controllo normativo -> accordo interistituzionale tra Parlamento, Consiglio e Commissione “Legiferare Meglio” una valutazione sull’impatto che la proposta di legge nei più vari ampi. La proposta viene inviata ai due co-legislatori simultaneamente-> la proposta di regolamento- direttiva o di decisione (su “argomento”) verrà indicata da COM+anno+numero 4 cifre; il collegio dei commissari adotta le proposte sia con procedura scritta che orale; laddove vi sia votazione la Commissione decide a maggioranza semplice, di solito si decide per consenso. 1. Il primo che deve esprimersi è il Parlamento, il quale A) approva a maggioranza semplice o B) adotta una posizione in prima lettura a maggioranza qualificata (no limiti di tempo) -> la trasmette al Consiglio che si pronuncia solo dopo. 
 Sono previste fino a 3 letture poi se non è approvata la procedura è fallita. La Commissione prima della proposta inizia un dialogo con altri organi, il Parlamento può esso stesso arrivare ad un accordo per una proposta-> trilogo.
 
 Prima lettura del Consiglio con esame sulla posizione del Parlamento in prima lettura (no limiti tempo)-> A) Approvata a maggioranza qualificata: adozione dell’atto, pubblicazione GU UE ed entrata in vigore; B) per emendare occorre l’unanimità in seno al Consiglio stesso (in terza lettura si torna alla regola della maggioranza qualificata) - scelta di limitare all’unanimità in seconda e terza lettura è fatta perché si ritiene che il Parlamento sia detentore della legittimazione popolare e la Commissione dell’interesse generale. 2. Il Parlamento procederà alla seconda lettura: se entro un termine di tre mesi dalla comunicazione A) approva l’atto è adottato lo stesso vale se tace; B) respinge a maggioranza dei membri che lo compongono l’atto non è adottato; C) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono il testo tornerà al 15 Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali argomenti.
 
 Se entro un termine di tre mesi degli emendamenti del Parlamento Europeo il Consiglio a maggioranza qualificata: A) approva tutti gli emendamenti l’atto è adottato; B) non approva tutti gli emendamenti (solo alcuni), il presidente del Consiglio, d’intesa con il Pres. del Parlamento Europeo convoca entro 6 settimane il Comitato di Conciliazione: 
 egual numero di parlamentari (28) più rappresentanti del consiglio (28) discutono per trovare un progetto comune di atto + collabora anche la Commissione -> entro 6 settimane deve trovare un progetto comune, se non è riuscito l’atto si considera non adottato; se il comitato approva un progetto deve tornare dalle istituzioni e deve essere approvato in terza lettura dai colegislatori. La bocciatura di uno dei due organi comporta il rigetto dell’atto (è accaduto solo tre volte che i progetti comuni fossero stati respinti). Non è possibile proporre emendamenti. 3. Approvazione in terza lettura: Parlamento magg semplice, Consiglio magg qualificata. Firma Pres Parlamento e segretario Consiglio-> trasmesso alla Gazzetta Ufficiale.
 In alcuni casi servirà il parere del Comitato delle regioni (ambientale, istruzione, trasporti) e il Comitato economico-sociale. NB Maggioranza semplice: maggioranza dei voti espressi (i presenti meno astenuti), non degli aventi diritto -> Parlamento vota così normalmente per alzata di mano in prima lettura; Maggioranza qualificata: sussista maggioranza 50% più uno -> membri che lo compongono aventi diritto -> 376-751. Procedure legislative speciali di consultazione e di approvazione Concludono dopo la procedura ordinaria gli atti legislativi - ci deve comunque essere proposta della Commissione - ma l’adozione da parte del Consiglio richiede la previa consultazione o approvazione del Parlamento -> porta alla formazione degli atti del Consiglio. Procedura di consultazione: Giurisprudenza CGUE: consultazione del Parlamento deve essere reale ed effettiva (non basta la richiesta ma deve essere espresso un parere) e obbligatoria quando prevista dal Trattato-> ciò NON vuol dire che sia vincolante.
 CGUE si è sempre preoccupata delle garanzie della consultazione parlamentare Sentenza 9-10-1980 n.13879 "la consultazione è lo strumento che permette al Parlamento europeo la partecipazione” è elemento essenziale dell’equilibrio istituzionale voluto dal trattato - fondamentale principio della democrazia -> è una forma sostanziale la cui inosservanza comporta nullità dell’atto. Il Parlamento non ha un termine, ma la Corte ha affermato che deve pronunciarsi in un tempo ragionevole. 
 Se il Consiglio chiede con urgenza e il Parlamento non si pronuncia -> CGUE: il Parlamento è venuto meno al principio di leale collaborazione.
 Se l’atto viene modificato dal Consiglio occorrerà un altro parere del Parlamento. Procedura di approvazione: art 19 par 1 TFUE procedura in ambito antidiscriminazione -> Consiglio deliberando unanimità previa approvazione Parlamento può prendere opportuni provvedimenti per combattere discriminazione per età, orientamento sessuale, religione ecc…
 Il Parlamento non ha voce in capitolo sul contenuto, però la sua approvazione è vincolante. Le procedure legislative nel settore dello spazio di sicurezza, libertà e giustizia. materie di appartenenza Titolo 5 parte 3 TFUE: 16 • controllo frontiere, asilo e immigrazione; • cooperazione giudiziaria in materia civile e penale – regolamenti europei riguardanti il diritto privato processuale. • cooperazione di polizia Il terzo pilastro ricomprendente queste materie non era ricompreso nell’ordinamento comunitario prima del T. Lisbona, ma un settore a sé stante come era la PESC. Siamo così giunti alla caduta dei tre pilastri (=comunitarizzazione). Si prevede spesso la procedura legislativa ordinaria, ma anche le procedure di consultazione e approvazione. In ogni caso il potere di proposta non spetta solo alla Commissione, ma anche a 1/4 degli Stati membri al fine di mantenere un autonomia in materia di cooperazione giudiziaria penale, cooperazione di polizia, cooperazione amministrativa. Art 83 TFUE 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.
 Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.
 In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
 - Grazie al trattato di Lisbona è stato possibile avere competenza europea su fattispecie criminali predeterminate.
 - comma 2 prevede data la delicatezza del tema di utilizzare la procedura legislativa ordinaria per l’approvazione delle leggi salvo art.76 TFUE. 2. IMPORTANTE: strumento particolare per gli stati contrari -> Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.
 Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata. (Questo è uno dei pochi ambiti dove è della proposta legislativa. Sistema ingegnoso a suo giudizio da sapere ahahahhhahah) Procedure non legislative 17 Art 290 TFUE Atti di attuazione:
 Delega di attuazione: integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo - gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere -> gli elementi essenziali di un settore sono riservati all’atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.
 Sent Corte Giustizia 16 giugno 1987 C-46/86 L’atto di attuazione deve rispettare gli elementi essenziali dell’atto di base altrimenti è soggetto ad annullamento dalla corte o di giustizia o dal tribunale UE. È dunque viziato anche l’atto delegante laddove non contenga gli elementi essenziali della delega. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere:
 a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;
 b) l’atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall’atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni. NB In base all’art. 202 TCE era già consentito delegare alla commissione la produzione di atti, ma era una disposizione semplice di carattere generale.
 L’unico rapporto gerarchico che esiste fra gli atti dell’UE è fra gli atti legislativi e gli atti non legislativi. L’atto delegato non può derogare all’atto delegante. Art 291 TFUE Atti di esecuzione:
 Principio di applicazione generale: gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione (per l’esecuzione) degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli Artt 24-26 del TUE, al Consiglio. 
 Il Parlamento europeo e il Consiglio, mediante regolamenti con procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali e termini relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Sent Corte di Giustizia 18 marzo 2014 si esprime sul 290-291: la ratio comune è che entrambi servono a completare l’atto legislativo seppur con modalità diverse. La comitatologia è una modalità dove la Commissione è coadiuvata da organi collegiali esterni e esercita una funzione di controllo sull’organo esecutivo per delega. Attraverso tali organi collegiali esterni è consentito agli Stati membri esprimere un’opinione in merito agli atti esecutivi. 
 È composta in Comitati costituiti da esperti nazionali che hanno un ruolo in alcuni casi consultivo e in altri casi in deliberante in cui il comitato ha un potere di veto nei confronti della commissione.
 (Il trattato di Lisbona ha limitato la comitatologia al 291 oltre ad avere scisso la funzione attuativa ed esecutiva delle deleghe alla commissione). NB Esistono dei casi in cui vi è una delega di poteri decisori (adozione di atti) sono attribuiti ad autorità indipendenti come l’autorità per la sicurezza alimentare -> un caso di rilevanza maggiore è quello a pag. 109 con riguardo all’organizzazione bancaria europea (BCE, CONSOB, IBAS, autorità in materia di energia).
 Per regolare dal punto di vista giuridico fenomeno complesso e in continua espansione della tecnologia è necessario che il ruolo del legislatore sia coadiuvato da esperti in materia. Questi specialisti o tecnici non godono di carattere rappresentativo, ma assumono un ruolo determinante nell’adozione degli atti. Questa delega è dunque necessaria in quanto permette agli esperti di legiferare in merito all’oggetto dei loro studi nonostante in assenza di legittimazione democratica. 20 Esempi di atti delegati: Vi sono atti delegati ex Art 290 TFUE che compaiono in merito ad alcune direttive come ad esempio la direttiva ITID per la distribuzione assicurativa, dove vengono stabiliti i casi in cui sono attribuite alla commissione prerogative in merito all’adozione di atti non legislativi: Articolo 38 - Atti delegati
 Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati. Articolo 39 - Esercizio della delega
 Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
 Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 25, 28, 29 e 30 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 22 febbraio 2016.
 La delega di potere di cui agli articoli 25, 28, 29 e 30 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
 Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
 L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 25, 28, 29 e 30 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di 3 mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 6) Procedura per instaurare la cooperazione rafforzata Il Trattato di Amsterdam ha introdotto la procedura di instaurazione di cooperazione rafforzata già presente nella prassi, riconducibile alla definizione di “Europa a due velocità” o come “procedura differenziata” o “Europa alla car” o a “geometria variabile”. Le cooperazioni rafforzate sono definite all’Art 20 TUE e Artt 326-334 TFUE.
 Lo scopo della procedura rafforzata è quello di instaurare tra loro forme di cooperazione più avanzate non condivise da tutti gli stati membri. Requisiti sostanziali ai fini della validità: 1. Possono essere istituite solo ove è prevista la cooperazione concorrente e dunque non nelle materie fondamentali dell’UE; 2. Deve essere autorizzata sempre la partecipazione di tutti gli stati membri che inizialmente avevano deciso di non partecipare; 3. Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dell’Unione. Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi; 4. Necessità di una procedura legislativa speciale: richiesta alla Commissione di istituire una cooperazione rafforzata precisando le finalità e le caratteristiche della cooperazione. La Commissione esamina la proposta e la propone al Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo (in materia di PESC il Consiglio 21 delibera all’unanimità). La maggioranza qualificata e l’unanimità sono riferite agli ipotetici futuri membri della cooperazione rafforzata per l’attuazione, lo stato membro che non intenda avvalersi della cooperazione può comunque partecipare alle riunione. Tutti e 28 gli stati partecipano alla votazione in merito all’autorizzazione alla cooperazione rafforzata (due votazioni – autorizzazione e attuazione). Elemento di flessibilità dell’ordinamento comunitario che di norma prevede atti applicabili a tutti gli stati membri.
 Un esempio di cooperazione rafforzata è l’accordo di Schengen dell’85 volto a eliminare i controlli sulle persone nei pressi delle frontiere - così è per l’adozione di una moneta comune. L’ORDINAMENTO UNIONE EUROPEA L’ordinamento europeo come ordinamento autonomo è frutto di un’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia. - A differenza dei comuni trattati internazionale il TUE ha stabilito un ordinamento che si compenetra con gli ordinamenti interni degli stati membri, dove i giudici applicano le norme dell’ordinamento europeo (ue vs internazionali) - La seconda differenza è quella ordinamento europeo e ordinamento giuridico interno: il primo deriva da un’autolimitazione degli stati membri è un tertium genus rispetto ai fenomeni ordinamentali mondiali.
 Per la Corte Giustizia Europea gli ordinamenti degli Stati membri sono integrati dall’ordinamento comune, (concezione monistica degli ordinamenti), dunque la norme primarie sono ricavabili nel TUE  e nel TFUE non nella costituzione italiana È un ordinamento che riconosce come soggetti non solo gli stati membri, ma anche i loro cittadini - sent Costa contro Enel e Enghel and laws -> ha creato un complesso vincolante non solo per gli stati, ma anche per gli individui. Gli stati devono osservare e rispettare le competenze che gli stati hanno liberamente devoluto all’unione europea, mantenendo la distinzione dal diritto interno. Sistema delle fonti di produzione del diritto è strutturato gerarchicamente: 1. Al primo livello abbiamo fonti di diritto primario ossia trattati fondamentali TUE e TFUE.
 Accanto ai trattati troviamo i principi generali del diritto, in passato erano definiti sub-primari, attualmente invece sono considerati al pari dei trattati. Sempre al primo livello troviamo anche la Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell’uomo (in passato non essendo contenuta nei Trattati si discuteva della posizione gerarchica della fonte, ad oggi l’Art 6 del TUE come modificato dal T. Lisbona si afferma lo stesso valore dei trattati TUE e TFUE, e dunque anche dei principi generali di diritto. 2. In una posizione intermedia o sub-primaria dunque soggiacente alle norme equiparate ai Trattati fondamentali dell’UE troviamo le norme del diritto internazionale consuetudinario e le norme di trattati conclusi dall’UE con stati terzi o altre organizzazioni internazionali. 3. Come fonti di diritto secondario o derivato, in quanto regolati dalle norme primarie: atti derivati (adottati dalle istituzioni) -> è opportuno stabilire una gerarchia: atti di base, atti di attuazione e atti di esecuzione. 22 formale adesione alla CEDU non è stata ancora raggiunta (la CEDU dunque rimane fonte indiretta del diritto europeo, ma come principio generale del diritto). Nel momento in cui l’UE diventa parte il privato può adire la CEDU se reputo che una decisione dell’UE ha violato i suoi diritti. La dottrina individua un nocciolo duro nell’art.2, l’art. 6 del TUE e l’art. 14 TFUE come elementi inderogabili e non suscettibili di modificazione né dai singoli stati né dagli organi istituzionali. • Procedure di revisione semplificate: 2 tipi 1) Ha per oggetto determinate parti dei Trattati -> non viene convocata la CGI, una volta approvata dal Consiglio Europeo entra in vigore previa approvazione Stati. 2) Procedura passerella: ha per oggetto procedure decisionali che prevedono che il Consiglio deliberi all’unanimità o che adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale -> 
 - iniziativa Consiglio Europeo
 - trasmissione ai Parlamenti nazionali ciascuno dei quali può opporsi all’iniziativa entro 6 mesi (no ratifica ma diritto veto) • Procedure speciali: permettono di modificare solo alcuni articoli o aspetti specifici -> affidato alla delibera unanime del Consiglio sia per elaborazione che per approvazione; entrata in vigore subordinata a approvazione Stati. • Procedura di adesione all’Unione Europea: = modifica Trattato Art 49 TUE 
 Prerequisiti: richieste le caratteristiche di cui all’Art 2 TUE = rispetto e promozione valori UE + requisito geografico di appartenenza al continente europeo. I criteri di adesione sono definiti Criteri di Copenaghen: - criteri politici : democrazia, stato di diritto e principio di legalità, diritti umani e rispetto delle minoranze; - criteri economici: esistenza di un’economia di mercato funzionante e la capacità di rispondere a pressioni concorrenziali interne ed esterne all’UE. Es: divieto di aiuti di stato alle imprese; - assumersi gli obblighi derivanti dall’appartenenza; Procedura -> il ruolo del Parlamento nella revisione è solo consultivo, non può emendare ma può bocciare. 1. La domanda viene presentata al Consiglio e informazione al Parlamento europeo e nazionali. 2. Approvazione del Consiglio all’unanimità + parlamento. In seguito alla decisione del consiglio e all’approvazione del Parlamento e si stipula il trattato di adesione 3. Ratifica da tutti gli stati e quello candidato 4. Accanto al trattato vi è anche un atto di adesione che contiene le modifiche e gli adattamenti ai trattati derivanti dall’entrata del nuovo stato es aggiungere un posto in consiglio e in tutti i vari organi. Nell’accordo di adesione lo stato cerca di ottenere che le norme UE siano applicate con delle moratorie che consentano all’economia dello stato aderente di adeguarsi alle normative UE. La prassi negli accordi di pre-adesione è quella di porre in condizione lo stato di prepararsi alla futura adesione. • Procedura di recesso: rimandiamo al futuro. 25 Principi generali del diritto 1. Principi generali del diritto propri dell’unione europea; 2. Principi generali del diritto comuni agli ordinamenti degli stati membri; 3. Principi generali del diritto posti a protezione dei diritti umani. Questa tripartizione è scelta dottrinale, nel piano sostanziale è possibile che i vari principi si compenetrino fra loro. 1. Principi generali propri dell’unione europea si trovano principalmente nei Trattati • Principio di non discriminazione -> Art 157 par 1 TFUE divieto di differenza salariale fra uomo e donna, la Corte di giustizia ha elaborato in virtù di esempi come questi il principio generale di non discriminazione, ossia di trattare in modo uguale situazioni uguali e differenziare il trattamento di situazioni differenti. 
 Principio generale in quanto si applica in tutti i settori del diritto europeo a prescindere dalla fattispecie, abbraccia anche quelle occulte e indirette - Sent 12.2.74 n152 Corte di giustizia incrimina una normativa tedesca attributiva di diritti in base alla residenza. l principio di non discriminazione è ribadito in tutte le norme TFUE che si occupano della libera circolazione delle persone e dei servizi e dei capitali + Art 18 TFUE in termini generali vieta ogni discriminazione in base alla nazionalità approfondito nelle singole norme sulla libera circolazione dei soggetti e beni sopra citati. Questi diritti si applicano nel campo di applicazione dei trattati - Sentenza 2.2.1989 n186 cittadino inglese si reca in Francia per soggiorno, subisce una aggressione e chiede un indennizzo previsto dalla legge francese prevista solo a favore dei cittadini francesi - ha chiesto se la legge fosse conforme al diritto europeo -> nell’89 la competenza era statuale nel diritto penale e procedurale (anche oggi ma solo in parte, con delle deroghe); in ogni caso la corte afferma un principio ampio di non discriminazione poichè vuole impedire che siano trattati in modo deteriore cittadini di altri stati membri - c’è un elemento di trans-nazionalità
 Sentenza 22.9.2005 Mangold 144 un caso che riguardava una direttiva comunitaria 2000/78 C'È quadro generale parità trattamento-> discriminazione in ragione dell’età: invoca una direttiva il cui termine di recepimento non era scaduto (solo scaduto potevano esserci gli interessi verticali) ma la Corte qui pur ammettendo che non può invocarla considera non determinante tale circostanze, il principio di non discriminazione in ragione dell’età preesiste come principio generale, una legge nazionale che viola un principio generale deve essere disapplicata! Al contrario: Caso Stein (Sent 28.1.92 n392) impiegato delle poste in Germania che sostiene di avere un trattamento deteriore rispetto ad altri paesi -> Corte rigetta in quanto non ci sono elementi che giustificano l’applicazione del principio comunitario di non discriminazione - egli invocava generalmente la libera circolazione che vieta discriminazione in base alla cittadinanza, ma era un caso unicamente interno. La Corte di Giustizia deve tenere conto che l’Unione non è uno Stato, il diritto europeo non è sempre applicabile. Principio generale di non discriminazione si può anche chiamare principio generale di eguaglianza (nasce come divieto in base alla nazionalità, era il primo ostacolo soprattutto per consentire il libero svolgimento delle professioni).
 Il principio di uguaglianza impone che situazioni eguali non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (es regola progressione aliquota fiscale-> non posso trattare 26 ugualmente un ricco e uno spazzino).
 Sent 1.3.2011 n236 in Belgio fino a questa sentenza incorporavano assicurazioni su circolazione autoveicoli: donne fra 20-35 anni circa pagavano meno perché statisticamente più attente; direttiva 2004/113 attua principio parità di trattamento fra uomini e donne per accesso beni e servizi (con deroga sulla base della minore propensione a creare sinistri). Pastificio Volpato Sent 30.12.1997 n443 Corte Costituzionale Italiana: esisteva una norma che vietava nella produzione di pasta l’introduzione di certi ingredienti - un importatore di paste italiane sostiene che la Corte Giustizia afferma che non si può vietare la libera circolazione delle merci -> La norma però restava in vigore per chi vendeva esclusivamente in Italia, saremmo fuori dal mercato europeo -> la Corte afferma che si crea una discriminazione ingiusta fra vendita in Italia e vendita per esportazione.
 Come rimediare alle disparità di trattamenti definite discriminazioni a rovescio (spesso libera circolazione delle merci e ciò che comporta non gioca a favore spesso delle situazioni interne): Art 53 parità di trattamento: verso i cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento italiano o prassi interne che producono effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti dall’ordinamento italiano ai cittadini stranieri. • Altri principi generali del diritto dell’unione: principio di libera circolazione (persone, merci, servizi e capitali); principio della tutela giurisdizionale effettiva (il sistema europeo Tribunale e Corte di Giustizia devono garantire una effettiva tutela giurisdizionale); principio del rispetto dell’uguaglianza fra stati membri; principio tutela identità nazionale; leale cooperazione; principio della fiducia reciproca fra Stati membri (si impone a ciascun stato membro per lo spazio di libertà sicurezza e giustizia che tutti gli stati rispettino i diritti dell’unione in particolare i diritti fondamentali + gli stati membri devono presumere il rispetto dei diritti fondamentali dagli altri stati membri) 2. Principi generali del diritto comuni agli ordinamenti degli Stati membri: vengono dedotti dall’esame parallelo dei vari ordinamenti nazionali (alcuni di questi sono riportabili anche alla prima categoria ed altri alla terzo - non c’è netta distinzione). • Principio dello stato di diritto; • Principio di legalità: ogni potere esercitato dalle istituzioni deve trovare fonte legittimante nei trattati • Principio della certezza del diritto: chi deve rispettare una norma deve poter conoscere la norma stessa • Principio del legittimo affidamento: può essere invocato per modifiche legislative improvvise e imprevedibili senza ragioni imperative di interesse generale • Principio generale del contraddittorio: (processo civile e penale) parità delle armi, stesse possibilità alle parti di sviluppare difese; ciascun soggetto deve poter far valere le proprie ragioni prima che venga adottato un provvedimento a suo sfavore. • Principio di proporzionalità: gli atti delle autorità dell’Unione che limitano le libertà e diritti dei singoli possono farlo purché 1) idonei a perseguire il fine pubblico 2) evitando di imporre ai privati sacrifici superflui. In altri termini l’atto deve essere idoneo, necessario, ma soprattutto proporzionato 27 => Dove l’ordinamento costituzionale nazionale preveda una maggior tutela abbiamo visto due sviluppi: uno negativo in merito alla sentenza Melloni e uno positivo in merito alla sentenza Taricco. NB Protocollo 30: concessione per l’applicabilità della carta alla Polonia e al Regno Unito per ragioni meramente politiche: al fine di rendere possibile la ratifica da tutti gli stati sono stati creati Protocolli che consentivano di chiarire i punti che gli stati riluttanti ponevano all’attenzione poichè per esempio schermavano l’ordinamento interno cioè non consentono tutela giurisdizionale per diritti non presenti all’interno degli ordinamenti. Diritto internazionale e pattizio Accordi internazionali con stati terzi: 1. Accordi internazionali conclusi dagli Stati membri con Stati terzi: non fanno parte dell’ordinamento europeo, ne entrano in quanto possono essere invocati come causa di giustificazione per mancato rispetto obblighi comunitari da parte di uno Stato ove l’accordo sia stato stipulato prima del TCE (“successione” dell’unione nei diritti dell’accordo, dando la possibilità agli stati di continuarli). 
 NB Clausola di compatibilità TFUE per cui un trattato tra due stati non può essere modificato o abrogato da un trattato successivo se a questo non aderiscono entrambi gli stati. 
 Limite del rispetto diritti fondamentali. 2. Accordi internazionali conclusi dall’Unione con gli Stati terzi o altre organizzazioni internazionali 3. Accordi misti: utili in caso di accordi che riguardano materie non rientranti nella competenza comunitaria, hanno stessa disciplina degli accordi conclusi dall’Unione Ruolo: 
 In quanto soggetto di diritto internazionale autonomo dagli stati, anche l’unione è tenuto a rispettare le norme di diritto internazionale, in caso di violazione scatta l’illecito internazionale. A) Criterio interpretativo per le norme dell’Unione europea (funzione ermeneutica) B) Parametro di legittimità degli atti adottati dalle istituzioni europee Art 351TFUE 1) I Trattati non pregiudicano la possibilità di questi accordi, gli accordi sottostano -> Trattati = lex specialis (l’Italia prima del 58 (data nascita CEE) aveva stipulato migliaia di accordi internazionali con stati terzi, c’era quindi il rischio che ci fosse un grande conflitto con le nuove regole). 
 2) Gli accordi internazionali prevalgono invece sugli atti delle istituzioni -> eccezioni: 
 Atto istitutivo dell’Organizzazione Mondiale Commercio: la Corte ha stabilito che se l’atto adottato dalle istituzioni europee è stato preso per applicare un accordo o ne richiama disposizioni sarà doveroso un controllo della corte della conformità. Atti derivati o secondari: • Art 288 TFUE poiché presenti in questo elenco gli atti sono definiti tipici 
 Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. 1. Il regolamento
 Ha portata generale perchè regole di comportamento rivolte alla generalità (possibili comunque requisiti di fatto/diritto) - 
 è obbligatorio in tutti i suoi elementi (obbligo di mezzi) - 
 30 direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri -> tramite: Adattamento degli ordinamenti interni degli Stati membri (automaticamente e direttamente) + Efficacia diretta. 2. La direttiva 
 vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi (portata individuale) - 
 obbligatorietà integrale (obbligo di risultato) con strumenti idonei a produrre modificazione ordinamento ma garantendo trasparenza e certezza - 
 assenza di diretta applicabilità -> obblighi a carico dello Stato di attuazione; di non aggravamento (standstill); obbligo di comunicare le misure di attuazione. 
 Può produrre effetti diretti se lo Stato non ne da attuazione entro il termine: il diritto è azionabile dal privato verso lo Stato, il giudice deve tutelare. 3. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi -
 Decisioni individuali: se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi, stati membri o individui (natura amministrativa) -
 Decisioni generali 4. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. Tra questi atti non c’è nessun rapporto gerarchico, anche una direttiva può derogare un regolamento solitamente in via esplicita - qualora il contrasto vi sia e manchi una soluzione esplicita si ricorre ai principi di cronologia (lex posterior derogat priori) e di specialità (lex specialis). In alcuni casi il TFUE prevede specificamente l’atto da adottare (come nell’art. 86 TFUE), in altri casi riportano espressione vaghe (come “misure” nell’Art. 82 par 1 TFUE) e vi è libertà di strumento di regolazione - fondamentale distinguere la base giuridica non solo per capire la procedura legislativa applicabile, ma anche per la tipologia dell’atto da adottare. • Atti atipici: in via residuale quelli non ricompresi nell’elenco Art 288 TFUE • Altri atti non nei trattati ma affermatesi nella prassi:
 Comunicazioni della Commissione: sono anche chiamate “guide lines” e nella prassi sono state utilizzate unicamente nella concorrenza e negli aiuti di stato alle imprese dunque operate dalle commissioni competenti.
 Il valore giuridico si concretizza nel limitare la discrezionalità della commissione -> legittimo affidamento che si forma nelle persone fisiche o giuridiche in merito alle comunicazioni di un organo con competenze specifiche come la commissione. 
 NB Una mera prassi invece non può essere origine di affidamento. Caso Mediaset: le mere prese di posizione contenute in lettere in senso stretto della commissione rivolte a uno stato membro non vincolano né stati terzi né lo stato destinatario o un giudice. Arttt 296-297 TFUE trattano aspetti comuni a tutti gli atti dell’UE: - Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati. - In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato. - Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal Presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. 
 31 Gli atti legislativi (e non quando non designano destinatari) adottati secondo una procedura legislativa speciale sono firmati dal Presidente dell'istituzione che li ha adottati. - Gli atti legislativi (e non - regolamenti, direttive, decisioni) sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. - Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione. Adattamento ordinamento italiano al diritto dell’UE TUE e TFUE 
 adattamento ordinamento italiano a questi trattati con la stessa tipologia dei trattati internazionali-> il Parlamento adotta una legge ordinaria con la quale emana un ordine di esecuzione rispetto al Trattato + il Parlamento autorizza il Capo dello Stato a ratificare il trattato (ex 80 Cost) 2.8.2008 n230 attua Lisbona. NB Sul versante costituzionale, si può con legge ordinaria ratificare questi trattati? Tramite questi trattati avviene una cessione di sovranità. La Corte poteva allora dichiarare l’incostituzionalità del trattato che ha portato l’Italia a partecipare all’Unione oppure trovare una norma che giustificasse il trasferimento della sovranità -> Art 11 C “L’Italia consente in condizione di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove ed assicura le organizzazioni… a tale scopo” (creata per il trattato istitutivo dell’ONU).
 Costa contro Enel Corte Cost 7.3.64 n14: l’art 11 significa che quando ricorrono presupposti è possibile stipulare trattati con cui si assumono limitazioni di sovranità ed è consentito di dare loro attuazione con legge ordinaria. Diritto derivato 
 L 24.12.2012 n234 (ammoderna la prima legge 89 n86 che prevedeva un meccanismo legislativo annuale) adempimento del diritto secondario dell’UE: attuazione alle direttive -> due distinti provvedimenti: - Legge di delegazione europea: 
 1. Delega legislativa al Governo (legge delega) prevede i criteri per l’attuazione per essere rispettosa del 76 Cost 
 2. Delegificazione delle materie interessate: attuazione delle direttive da parte del Governo in via regolamentare emanati dal legislatore italiano -> materia di competenza esclusiva Statale. - Legge europea: attuazione diretta agli obblighi derivanti ue attraverso abrogazione o modifica di disposizioni statali vigenti (abrogare o modificare disposizioni in contrasto con obblighi ue; abrogare o modificare disposizioni statali oggetto di procedure d’infrazione europea; dare attuazione a applicazione diritti ue; dare esecuzione a trattati internazionali delle relazioni esterne ue) - Le Regioni hanno ruolo più ampio, possono dare immediata esecuzione alle direttive FONTI COMUNITARIE E SOGGETTI DEGLI ORDINAMENTI INTERNI 32 - Principi generali e diritti fondamentali -> soprattutto certezza del diritto e irretroattività. Risarcimento del danno É creazione della Corte di Lussemburgo: sancisce la responsabilità dello stato nazionale dei danni causati ai privati in seguito alla violazione di norme del diritto UE, tramite il quale la corte ha voluto implementare l’efficacia del diritto UE. NB Legare la possibilità di risarcimento a un’attività legislativa era ritenuto lesivo della sovranità popolare, dottrina superata con il Caso Frankovic, dove lo Stato non aveva attuato una direttiva a tutela dei lavoratori, si afferma la potenziale soggezione dello stato al risarcimento del danno nei confronti di un privato che abbia subito pregiudizio dalla violazione o non applicazione di un Trattato UE. 
 Inizialmente si pensava che questo istituto intervenisse solo se la norma non produca effetti diretti, non è così, se la norma è produttiva di effetti diretti, ma il giudice non la applica il privato sarà comunque pregiudicato dalla disapplicazione e dunque avrà diritto al risarcimento del danno. Tutela processuale dei diritti derivanti da norme UE NB Quali organi possono far scattare l’obbligo di risarcimento in capo allo stato? Può trattarsi della PA o del potere esecutivo in senso lato (dogane, agenzia entrate, ministero).
 Sentenza Koegler, secondo la Corte di giustizia, anche la sentenza di un giudice di ultima istanza fa scattare il diritto al risarcimento del danno in capo a persone fisiche o giuridiche da una violazione di una normativa europea. Le regole di carattere processuale per l’invocazione davanti ai giudici delle norme comunitarie non sono state poste dall’UE e dunque la modalità vanno ricercate nell’ordinamento nazionale: come, giudice competente e tutela (in Italia nel codice di procedura civile o nella legge 241 sul procedimento amministrativo) - Sent 3 sett 2009 autonomia processuale degli Stati (ovviamente comunque uniformazione con direttive). 
 La corte di giustizia, avendo dovuto riconoscere la lacuna nell’ordinamento europeo e delegando in ciò gli stati membri, ha posto due principi: 1) principio di equivalenza: le modalità per l’esercizio di posizioni di derivazione comunitaria non possono essere meno favorevoli di quelle applicate per la protezione in via giudiziaria di posizioni analoghe di origine puramente interna 2) principio di effettività: le norme interne NON devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di diritti che derivano da norme europea che hanno efficacia diretta Il giudice ha un potere di sollevare d’ufficio argomenti tratti dall’unione europea, anche se le parti non l’hanno sollevato. Principio del primato dell’UE sul diritto interno Le norme nazionali non possono in alcun modo ostacolare l’applicazione del diritto comunitario all’interno degli ordinamenti degli Statti membri- è un principio saldato alla capacità del diritto europeo di produrre effetti diretti -> evitare conflitto fra norme nell’obiettivo dell’ue di applicare uniformemente le sue norme. Sentenze della Corte costituzionale che deduce che una norma dell’UE priva di effetti diretti rientra comunque nella nozione di “vincoli derivanti l’ordinamento comunitario” costituendo un limite alla protesta legislativa stato - a cedere sono norme interne di tutti i ranghi. 35 Principe di creazione giurisprudenziale: NB Le sentenze vanno lette come un dialogo tra la Corte di giustizia e la Costituzionale italiana -> sent CC170 8 giugno 1984 che ha chiuso il discorso e sancito il primato. 1) Caso Costa c. Enel: Costa riteneva che Enel fosse incompatibile con alcune norme di trattati della comunità europea -> due rinvii da parte del giudice di pace di Milano alla Corte Costi e alla Corte di Giustizia = due sentenze: - CG 15 luglio 1964: si pose il problema se una legge nazionali sopravvenuta rispetto al TrattatoCE possa prevalere sul diritto europeo. Il governo italiano riteneva fosse un rinvio inammissibile in quanto il giudice nazionale fosse tenuto in ogni caso ad applicare la normativa Italiana. La CG invece dichiara per la prima volta il principio del primato. - CC 7 marzo 1964 n14: sollevata questione di illegittima costituzionale chiedendo come vada risolto il conflitto tra le norme: in un caso di conflitto deve prevalere la legge successiva 2) Caso ICIC, sent CC1975 30 ott n 232: valorizza l’Art 11Cost deducendone che tale norma non consente soltanto all’Italia di trasferire elementi di sovranità all’ue con legge ordinaria, ma anche che l’Italia rispetti questa sovranità e non ostacoli la diretta applicabilità delle norme europee, rendendo la legge italiana incostituzionale per violazione Art 11 -> norma che garantisce il primato del diritto europeo, anche se la legge italiana è sopravvenuta. + La corte non attribuisce pero il potere al giudice del caso concreto di disapplicare la normativa italiana, ma è tenuto a sollevare la questione di legittimità costituzionale alla CC. 3) Caso Simmenthal, sent CG 9 marzo 1978 106/77: il giudice nazionale in applicazione del diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme disapplicando all’occorrenza di propria iniziativa qualsiasi disposizione contrastante nazionale anche se successiva, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o tramite procedimento costituzionale 4) si chiude il conflitto fra corti sent 8 giugno 1984 n170 Granital: il tribunale di Genova ritenendo ci fosse un conflitto tra norma italiana e europea, attenendosi a ciò stabilito dalla CC del 1975 sollevando questione di costituzionalità per violazione indiretta Art 11; la CC dice che è il giudice ordinario stesso ha il potere-dovere di disapplicare le norme italiane cosi come detto dalla CG, dichiarando la questione inammissibile. NB Teoria monistica (criterio di prevalenza ue) vs dualistica (criterio di competenza) Altre situazioni -> competenza riservata alla Corte costituzionale: - Contrasto con norma europea priva di efficacia diretta: il giudice non può procedere direttamente a disapplicare ma appunto sollevare questione di legittimità per violazione Art 11(limitazioni sovranità) e 117 c1 (ripartizione competenze) - Norma unione in contrasto principi fondamentali ordinamento costituzionale e diritti dell’uomo: teoria dei controlimiti -> il giudice nazionale chiamato ad applicare una norma unione sospettata di violare detti principi sarebbe tenuto a sollevare questione di costituzionalità - Norma italiana che va a colpire norme fondamentali del diritto europeo? (caso ipotetico) non si direbbe disapplicare la norma italiana ma rinviare alla CC per annullare erga omnes la legge. NB Caso Taricco: Gli interessi finanziari dell’ue devono essere garantiti dagli stati membri -> Violazione Art 25c2 Cost in contrasto con 325TFUE. Noi italiani ricostruiamo la prescrizione come istituto legato alla non irretroattività della norma penale, altri ordinamenti no. 36 IL SISTEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE Protezione delle posizioni giuridiche sorte per effetto dell’Unione, sistema a due livelli:
 - Organi giurisdizionali Stati membri (diritti garantiti dai giudici nazionali)
 - Corte di Giustizia UE -> azioni tassativamente previste dai trattati - carattere speciale rispetto ai giudici nazionali • Competenza indiretta della CG -> solo il rinvio pregiudiziale: facoltà/obbligo di deferire alla CG le questioni riguardante il diritto dell’unione • Competenze dirette della CG -> che i soggetti interessati possono proporre direttamente davanti ad una delle articolazioni della Corte 1) Ricorsi per infrazione: Art 258 TFUE procedura che serve a fare in modo che gli Stati (comprensivo di tutte le articolazioni) rispettino il più possibile gli obblighi derivanti da norme e atti UE; è l’unica organizzazione al mondo che abbia uno strumento cosi forte per il rispetto. 
 
 Legittimazione di proporre alla Commissione d’ufficio o uno Stato, non è consento ad altro soggetto, privati o altri soggetti possono semmai denunciare la violazione a questi (Art 259). 
 
 - La prima fase precontenziosa è quindi l’accertamento da parte della Commissione (stragiudiziale) della violazione, inizia con la lettera di messa in mora allo stato contestando la violazione e ponendo un termine entro quale presentare le proprie osservazioni/difese (principio del contraddittorio); si ha in seguito archiviazione della procedura se si rende conto che la violazione non ha avuto luogo OPPURE un parere motivato sancendo in modo definitivo l’obbligo che si ritiene violato e gli addebiti + il termine entro il quale lo stato deve conformarsi al parere. La commissione può anche decidere di far passare del tempo se lo stato non è riuscito nel termine ma dichiarando di adempiere.
 
 NB Il soggetto passivo cioè il convenuto è sempre lo Stato, anche se ad attivare il procedimento sia stata la regione (es se materia di competenza esclusiva della regione, e viola, comunque a livello europeo il convenuto è sempre lo stato).
 
 - Fase contenziosa dinnanzi alla CG tramite ricorso in suo favore nel caso in cui lo stato non si conformi entro il termine (una volta che il ricorso è presentato, non rileva che lo stato abbia adempiuto).
 Gli altri stati membro o le istituzioni possono schierarsi da una parte o dall’altra in quanto la causa o la questione interessi anche il loro ordinamento. 
 La sentenza finale Art 260TFUE è una sentenza di mero accertamento e non di accertamento costitutivo, limitandosi ad accertarne la mancanza all’obbligo -> tale stato è comunque tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta anche se essa non indica gli adempimenti). 
 
 - La mancata o ritardata adozione dei provvedimenti necessari a conformarsi alla sentenza può indurre la Commissione ad avviare un 2° procedi di infrazione e condurre all’emanazione di una sentenza di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria (lo stato può in questo caso esercitare il diritto di rivalsa sulle amministrazioni decentrate che sono responsabili). 
 
 37 Art 267 TFUE “La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull’interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.
 Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione”
 Il giudizio iniziato è destinato a concludersi dinnanzi allo stesso giudice nazionale. Ratio: Garantire una interpretazione uniforme del diritto europeo (sentenza 16 gennaio 1974 caso contro Muller) + consentire la garanzia di massima efficacia delle norme europee. 
 Si tratta dell’unico esempio una competenza indiretta, le parti non possono adire la corte ma è il tribunale che d’ufficio decide di agire la corte; competenza limitata a quanto previsto dall’art cioè solo le questioni di diritto sollevate dal giudice. Tramite questo strumento rispetto ai ricorsi diretti si sono sviluppate importanti teorie giurisprudenziale come l’efficacia diretta, il principio responsabilità danni in capo agli stati per violazione e il primato del diritto europeo (quest’ultimo Costa contro Enel). 
 La Corte ha infatti preso posizione contro ogni disposizione che ostacoli o limiti la facoltà dei giudici di operare un rinvio. 
 Sul profilo della tutela giurisdizionale effettiva, se il giudice nazionale in difficoltà interpretative ometta di sollevare una questione pregiudiziale davanti alla corte, il giudice pregiudica cosi il diritto dei soggetti a un rimedio giurisdizionale effettivo e li distoglie dal loro giudice naturale. NB LA PESC è materia in cui non si estende la materia pregiudiziale. Gli stati membri fin dall’inizio hanno escluso la competenza della corte a titolo pregiudiziale, salvo un’eccezione dichiarata dalla corte dove si è ritenuta competente nei casi di restrizione di libertà personale di persone fisiche e giuridiche. Ammissibilità: 
 Strumento di cooperazione tra Corte Giustizia e giudici nazionali, non vige gerarchia infatti la Corte non esercita alcun controllo. La Corte pone requisiti sul contenuto del provvedimento di rinvio: definire l’ambito di fatto e di diritto e spiegare le ipotesi di fatto sul quale tali questioni sono fondate (soprattutto nel settore concorrenza), in mancanza di indicazioni sufficienti la corte può non rispondere. Normalmente non verifica la necessità di rilevanza delle questioni di diritto rispetto alla soluzione del caso:
 - se verte sull’interpretazione di una norma comunitaria la corte è tenuta a statuire, accontentandosi dell’indicazione dei motivi;
 - se decide di verificare la rilevanza, controlla che non ci siano alcune ipotesi patologiche individuate dalla giurisprudenza: 1) questioni in controversie fittizie, ore le parti sono d’accordi sull’interpretazione della norma e vogliono ottenere una sentenza per avere efficacia erga omnes; 2) questioni manifestamente irrilevanti; 3) questioni puramente ipotetiche Lo strumento attraverso il quale si adisce la corte in Italia è l’ordinanza che deve essere: chiara, intelligibile e concreta. Giurisdizione:
 Il 267 menziona l’organo giurisdizionale come unico organo che può attivare la competenza pregiudiziale: la definizione di questo è data 19.10.1995 dalla Corte che sancisce come requisito definitorio quello funzionale (funzione giurisdizionale) dove afferma che tale organo deve essere 40 chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento volto a concludersi con una pronuncia giurisdizionale. - Giudice di pace, Tribunale (penale e civile), Corte d’Appello e D’Assise, Corte di Cassazione; Organo amministrativo; Tar e Consiglio di stato (nel ricorso straordinario al PdR)-> tutti questi sono organi giurisdizionali e dunque possono e talvolta devono proporre rinvio pregiudiziale alla corte con ordinanza. - Corte costituzionale: la CorteG per lunghi anni ha escluso di poter svolgere rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in quanto si è ritenuto un giudice speciale in quanto giudica le leggi e dunque non si reputa un organo giurisdizionale. 
 Questo fatto viene superato con rinvio pregiudiziale in merito a un giudizio costituzionale in via principale in merito a un conflitto regione Sardegna vs presidenza del Consiglio dei ministri. Per la prima volta la Corte costituzionale adisce la corte europea (2008). - Arbitri: decidono controversie fra privati in base al promesso con il quale le parti devolvono la lite a giudici straordinari non appartenenti alla magistratura ordinaria. 
 Svolgono sicuramente una funzione giurisdizionale, però la Corte di giustizia si è sempre dichiarata incompetente sui rinvii pregiudiziali sollevati dagli arbitri -> di norma è impossibile, è però possibile il rinvio pregiudiziale laddove l’arbitrato sia risoluzione obbligatoria per legge di determinate tipologie di controversie, (lo possono fare nella pronuncia dell’ex equatur o in sede di riconoscimento della soluzione seguita all’arbitrato). - Autorità concorrenza e del mercato AGCM: autorità indipendente, che come le altre applicano normative europee. Non sono organi giurisdizionali secondo la corte. Si può comunque adire la corte indirettamente quando la sanzione emessa dall’autorità viene impugnata davanti al tar o al consiglio di stato. I soggetti esclusi dalla natura giurisdizionale lo sono in ragione del carico di lavoro della corte. Nei casi dubbi la Corte prevede la possibilità che un determinato organo effettui rinvio pregiudiziale a condizione di una serie di elementi:
 - origine legale dell’organo
 - carattere permanente
 - che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente
 - obbligatorietà della sua giurisdizione
 - natura contraddittoria del procedimento L’obbligo di rinvio è in capo ai soli giudici di ultima istanza in quanto l’ultimo strumento ordinario di impugnazione (dunque la Corte di cassazione e il Consiglio di stato). 
 Per gli altri giudici vige un regime basato sulla facoltà o di interpretare da loro il diritto o chiedere aiuto alla corte di giustizia (non limitabile da norme processuali nazionali) -> diventa obbligo anche per loro su questioni pregiudiziali di validità atti. NB Ipotesi della Corte in cui pur in presenza di questioni rilevanti il rinvio può essere omesso: • Quando la questione sia materialmente identica ad altra già decisa in via pregiudiziale • Quando la risposta da dare alle questioni risulti da una giurisprudenza costante della Corte che risolvi il punto (anche se non identità tra le materie) • Quando la corretta applicazione del diritto ue si imponga con tale evidenza da non lasciar alcun ragionevole dubbio sulla questione sollevata (atto chiaro) 41 I giudici di ultima istanza su cui grava l’obbligo di rinvio hanno anche l’obbligo di motivare perché tale rinvio non è stato posto e responsabilità dello stato per omissione arbitraria di rinvio. Oggetto delle questioni pregiudiziali: • Sull’interpretazione dei Trattati: TUE-TFUE-protocolli-allegati-emendamenti; questione che può anche riguardare i principi generali del diritto. • Sulla validità degli atti compiuti dalle istituzioni, organi e organismi unione: ricompresi sia gli atti tipici che atipici che gli accordi internazionali (questi ultimi prevedono sempre un atto di recepimento e sarà questo l’oggetto di chiarimenti in merito all’interpretazione da parte della corte). L’applicazione del diritto UE è di competenza dei giudici nazionali e dunque la corte non potrà direttamente applicare al fatto la norma generale. 
 Ne può pronunciarsi sull’interpretazione di una normativa nazionale o sulla sua conformità al diritto europeo. Questioni pregiudiziali di validità
 Qualora però il giudice nazionale chieda alla Corte un giudizio sulla compatibilità essa non dichiara inammissibile la domanda -> uso alternativo o obliquo del rinvio pregiudiziale (analogo al ricorso di infrazione): secondo una giurisprudenza costante, benché non tocchi alla corte pronunciarsi sulla compatibilità è però competente di fornire al giudice nazionale tutti gli elementi sull’interpretazione della norma europeo necessari a verificare la compatibilità della normativa nazionale rispetto quella europea, richiamando norme interne.
 Non può avere ad oggetto i trattati e gli atti derivati ossia di diritto secondario. Completa il controllo sulla legittimità degli atti dell’UE (da istituzioni, organi, organismi); anche se le norme oggetto non sono applicabili al caso in questione. Il ricorso di annullamento e di validità pregiudiziale sono due facce della stessa medaglia -> oggetto del rinvio pregiudiziale di validità possono essere tutti gli atti, gli atti soggetti ad annullamento secondo il 263 TFUE.
 Primo aspetto: nel 263 c’è un termine di decadenza di 2 mesi entro il quale impugnare gli atti, questo rinvio pregiudiziale di validità può essere invocato anche qualora sia decorso il termine. Sentenza 9 marzo 84, qualora sia pacifico che il soggetto avrebbe potuto proporre il ricorso d’annullamento e ha lasciato decorrere il termine il giudice non più proporre il rinvio pregiudiziale di validità.
 Altri casi in cui vi sia dubbio in merito alla antecedente impugnabilità del regolamento: sarebbe giusto consentire il rinvio pregiudiziale a causa del dubbio giustificato di un privato in merito all’impugnazione o meno del regolamento. Coordinamento tra questioni poste per rinvio pregiudiziale e ricorso per annullamento (263 e 267). Eccezione: già davanti alla corte una parte ponga la questione della validità di un atto, sempre possibile (dunque il giudizio è già pendente e non richiede il rinvio). Valore delle sentenze pregiudiziali:
 Non è mai stato in discussione, soprattutto con riguardo al rinvio pregiudiziale per interpretazione, che il giudice che abbia posto il rinvio sia vincolato al parere interpretativo fornito dalla corte, non può discostarsene ma può richiedere ulteriori chiarimenti (ma non proposizione di un nuovo rinvio sulle stesse o simili questioni anche se da parte di un altro giudice). 42
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