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diritto dell'unione europea diritto dell'unione europea diritto dell'unione europea diritto dell'unione europea, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

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Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 24/04/2021

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Scarica diritto dell'unione europea diritto dell'unione europea diritto dell'unione europea diritto dell'unione europea e più Appunti in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! La fine della seconda guerra mondiale segna per l’Europa l’uscita da un periodo politicamente ed economicamente drammatico iniziato con la precedente guerra mondiale. Con la cessazione di questo prende infatti il via una nuova epoca politica. Nel decennio successivo alla fine delle ostilità è un fiorir di queste iniziative. Alcune i queste, vanno anche oltre i confini del continente, vedendo la partecipazione pure di paesi non europei come la NATO del 1949 (alleanza militare costituita fin dall’inizio con Stati Uniti e Canada). Altre nascono con un carattere decisamente paneuropeo: OECE del 1948 creata da 16 paesi europei per gestire il Piano Marshall di ricoperazione e lo sviluppo economico; l’UEO del 1948 organizzazione di sicurezza militare e cooperazione politica, costituita da 7 paesi europei; il Consiglio d’Europa del 1949 fondato da 10 paesi europei a tutela dei diritti dell’uomo e dei valori democratici. Accanto a queste iniziative si fa strada anche l’idea di una collaborazione più stretta da porre in essere tra solo alcuni paesi europei. L'idea già delineata in chiave federalista dal Manifesto di Ventotene per l’Europa libera e unita del 1941 viene declinata in termini funzionalisti e graduali da SCHUMANN, ministro degli esteri francese in una sua Dichiarazione del 1950. La Dichiarazione nel riconoscere che l’Europa non potrà farsi in una sola volta e tutta insieme, indica nella creazione di un’organizzazione aperta ad altri paesi europei, che metta l’insieme della produzione franco- tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune Alta Autorità. Quel primo passo del processo di integrazione tra gli Stati europei viene realizzato con l’entrata in vigore del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), firmato a Parigi il 18 aprile 1951 da Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. A questa prima Comunità, se ne aggiungeranno sei anni dopo altre due. Cinque anni dopo, il 25 marzo 1957, gli stessi sei Stati firmarono a ROMA i trattati istitutivi della Comunità economica europea CEE e della Comunità europea per l’energia atomica CEEA o EURATOM, i quali entreranno in vigore il primo gennaio dell’anno successivo. Attraverso queste 3 Comunità prendeva le mosse un disegno unitario volto a dar vita nel territorio dei 6 stati fondatori a un mercato comune basato sulla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e caratterizzato da condizioni di concorrenza non falsate né da comportamenti degli attori economici né dall’azione dei poteri pubblici. A questo obiettivo si affiancava la previsione di alcune politiche comuni identificate in quel primo momento dalla politica agricola, dalla politica commerciale e dalla politica dei trasporti nonché dai settori di competenza della CECA e dell’Euratom: i prodotti carbosiderurgici e l’energia nucleare. Il Parlamento europeo e la Corte di giustizia avevano natura e funzioni omogenee nelle 3 comunità, consistenti per il primo, nell’esercizio di un controllo politico, oltre che di poteri consultivi nel quadro del processo decisionale; per la seconda, nella connaturata funzione di controllo giurisdizionale. Nella CECA l’istituzione chiave del sistema, era l’Alta Autorità, organo indipendente dai governi e portatore dell’interesse generale; mentre l’istituzione tipicamente intergovernativa, il Consiglio speciale dei Ministri degli Stati Membri si trovava in una condizione formalmente secondaria avendo come compiti quello di armonizzare l’azione dell’alta autorità con quella dei governi nazionali attraverso la formulazione di pareri e la trasmissione di informazioni sull’attività della stessa alta autorità. Nella CEE e nella CEEA il centro di gravità del sistema era rappresentato dal consiglio mentre alla commissione era riservato sì un ruolo essenziale di impulso normativo e di controllo ma non paragonabile a quello della CECA. Con la conclusione poi nell’aprile del 1965 del Trattato sulla fusione degli esecutivi firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965 ed entrato in vigore il primo luglio del 1967, furono istituiti un Consiglio e una Commissione unici delle comunità europee, quest’ultima assorbendo in se stessa l’alta autorità della CECA, e vennero unificati il sistema di finanziamento delle attività comunitarie e la struttura di bilancio, basata su un bilancio generale e una procedura di adozione unica; struttura di bilancio che fu modificata dal trattato di Bruxelles del 1975 che instituì la Corte dei conti delle comunità europee in sostituzione dei precedenti analoghi organi delle 3 Comunità. Il processo d’integrazione europea conteneva fin dall’inizio i germi di una sua successiva caratterizzazione politica. L'art. 138, par. 3, TCEE, divenuto oggi l’art. 223 TFUE, prevedeva che si dovesse passare da un Parlamento europeo composto di rappresentanti dei parlamenti nazionali da questi stessi designati, a un Parlamento eletto direttamente dai cittadini degli Stati Membri. Grazie all’adozione da parte del Consiglio dell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’assemblea a Suffragio universale diretto, tra il 7 e il 10 giugno 1979 si svolgono in effetti le prime elezioni europee. Nel decennio seguente prende il via un vero e proprio processo di riforma del sistema. Il primo passo viene compiuto con l’atto unico europeo del 17- 28 febbraio 1986, che dà luogo a una revisione significativa dei Trattati originari orientata in 3 direzioni: viene semplificata la presa di decisione del Consiglio con un maggior ricorso alla procedura di voto a maggioranza qualificata, viene riconosciuto al Parlamento europeo un ruolo più incisivo nella formazione degli atti della comunità, viene introdotta formalmente nel perimetro del processo di integrazione europea, una prima forma di cooperazione politica in materia di politica estera. Per quanto riguarda il voto in seno al Consiglio viene sostituita l’unanimità con la maggioranza qualificata per le sue deliberazioni in alcuni settori particolarmente importanti per lo sviluppo del processo di integrazione europea. Al ruolo del Parlamento europeo, le modifiche recate dall’Atto unico ai Trattati originari introdussero da un lato la procedura di cooperazione con il Parlamento che consentiva a quest’ultimo di aggravare le modalità di voto con cui il Consiglio era chiamato ad adottare determinati atti e dall’altro lato la procedura di parere conforme in materia di adesione di nuovi stati membri alla comunità e di conclusione da parte di questa di accordi di associazione con Stati terzi finiva per dare al Parlamento un ruolo ancora più incisivo prevedendo la necessità di un suo parere favorevole. Uno sviluppo più significativo del processo di integrazione europea si ha con la firma a Maastricht nel 1992 del trattato sull’UE (TUE) che entrerà in vigore il primo novembre 1993 dopo che una dichiarazione dei capi di stato o di governo riuniti in sede di Consiglio Europeo aveva permesso alla Danimarca di ratificarlo. Questo trattato dà anche luogo a una profonda mutazione della costruzione avviata nel 1957. Questa viene ricollocata in un edificio nuovo e più grande della quale le comunità europee diventano parte costituente accanto a due nuovi settori di cooperazione tra gli Stati membri - PESC & GAI – governati dallo stesso apparato istituzionale creato dai trattati originari ma sulla base di regole e procedure diverse tra loro e da quelle comunitarie. Il processo di integrazione europea viene così ad identificarsi con questo nuovo edificio, l’Unione europea, che si regge su 3 pilastri: il primo pilastro composto dalle comunità europee, il secondo pilastro costituito dalla PESC e il terzo pilastro formato dalla GAI. Con il trattato di Maastricht il sistema comunitario viene rafforzato nei suoi contenuti. Il suo elemento centrale vede attenuata l’esclusività della sua originaria caratterizzazione economico-commerciale. Nel relativo Trattato viene inserita per la prima volta la nozione di cittadinanza dell’Unione che si aggiunge alla cittadinanza nazionale arricchendola di propri specifici diritti. Si ampliano le competenze della Comunità a materie quali l’istruzione e la formazione professionale, le reti transeuropee, l’industria, la sanità, la cultura, la cooperazione allo sviluppo e si rafforzano quelle già esistenti in materia di politica sociale, coesione economica e sociale, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente. Vengono modificati meccanismi di funzionamento, introducendo in particolare la procedura di codecisione con il Parlamento europeo. viene infine creata, all’interno del TCE, l’unione economica e monetaria in vista del successivo passaggio ad una moneta unica. Il disegno istituzionale delineato a Maastricht viene perfezionato 5 anni dopo ad Amsterdam con la firma dell’omonimo trattato entrato poi in vigore il primo maggio del 1999. I principi di libertà, democrazia e di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali oltre che dello Stato di diritto vengono consacrati nel TUE come valori fondanti dell’Unione (art. 6, par.1). Si procede per la prima volta a una semplificazione dei Trattati attraverso l’abrogazione delle disposizioni divenute obsolete e la rinumerazione degli articoli. Parte del terzo pilastro creato a Maastricht viene trasferito nel TCE, assoggettando cioè ai meccanismi e alle regole di questo, la materia dei visti, asilo e immigrazione e la cooperazione giudiziaria in materia civile. Nel corso dei due decenni precedenti gli stati membri erano più che raddoppiati da 6 paesi fondatori a 15: il primo gennaio del 1973 avevano aderito Regno Unito, Irlanda e Danimarca, seguiti il primo gennaio 1981 dalla Grecia, il primo gennaio 1986 da Spagna e Portogallo e il primo gennaio 1995 da Austria, Finlandia e Svezia. L'allargamento diventa, il tema dominante dell’integrazione europea. La caduta nel 1989 del muro di Berlino aveva aperto la prospettiva di un ulteriore ampliamento dell’Unione in coincidenza con la conclusione del trattato di Amsterdam con la decisione del Consiglio europeo del dicembre 1997 di avviare il processo di adesione di ben altri 10 nuovi Stati, nella gran parte provenienti appunto da quel blocco. Si poneva la necessità di adattare i meccanismi di funzionamento dell’Unione a un probabile incremento massiccio del numero degli Stati membri. Un protocollo allegato allo stesso trattato di Amsterdam annunciava la convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri allo scopo di procedere ad un riesame globale delle disposizioni dei trattati concernenti la composizione e il funzionamento delle istituzioni. Il riesame realizzato con il trattato che ne scaturirà sarà
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