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Diritto dell'Unione Europea, LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA, Villani, Sintesi del corso di Diritto dell'Unione Europea

riassunto capitolo 5 del libro Villani, Istituzioni di Diritto dell'unione europea.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 11/01/2021

Fedema129
Fedema129 🇮🇹

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Scarica Diritto dell'Unione Europea, LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA, Villani e più Sintesi del corso in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! CAPITOLO 5 LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA. L'art 13 paragrafo 1 del TUE dichiara che l'Unione Europea dispone di un quadro istituzionale che mira a perseguire i suoi obiettivi, pruovere i valori e servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione. Il termine “Istituzioni” si riferisce a tutte quelle elencate nell’art. 13, ma ci sono anche altri organi e organismi che non rientrano fra le Istituzioni. PARLAMENTO EUROPEO. Esso è l'istituzione rappresentativa dei cittadini dell'Unione Europea (art.14 par 2 TUE) l'organo democratico per eccellenza. Tale istituzione esisteva sin dalla nascita della CECA ma ha subito una sorta di evoluzione nel tempo adeguandosi come composizione e come funzioni. Questo stesso articolo, pur non stabilendo un numero fisso di componenti per ciascun Paese, stabilisce un numero massimo dell’intero Parlamento che è di 750+1, cioè il Presidente. Esso, inoltre, pone un criterio generale per la composizione parlamentare e dei limiti: «la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi». Fermo restando questo principio, il numero di componenti e la loro assegnazione a ciascuno Stato membro sono stabiliti dal Consiglio europeo con una decisione unanime, su iniziativa del Parlamento europeo e con la sua approvazione. Questa assegnazione non va comunque intesa su criteri nazionalistici, in quanto i gruppi parlamentari non sono formati su aggregazioni nazionali ma su affinità politiche. In origine i membri del Parlamento europeo erano eletti dai parlamenti nazionali tra i propri componenti; oggi, invece, per evitare i problemi legati ad una nomina di quel tipo (prevalenza interessi nazionali/ maggiore interesse al parlamento nazionale rispetto a quello europeo, ancora con pochi poteri) si è optato per l’introduzione di un’elezione a suffragio universale diretto, per un mandato di 5 anni. Per quanto riguarda il processo elettorale, le disposizioni necessarie sono adottate dal Consiglio con deliberazione unanime, su progetto del Parlamento europeo stesso, ma viene disciplinato, all’interno degli Stati membri, dalle loro disposizioni, purché non pregiudichino il carattere proporzionale del voto. In base a ciò, lo Stato membro può porre delle incompatibilità (es. in Italia è incompatibile la carica di Presidente di giunta regionale e di assessore regionale) e i requisiti per l’elettorato attivo e passivo. Questa disciplina ha per conseguenza che un parlamentare europeo possa decadere in applicazione della legislazione nazionale, senza che il Parlamento europeo debba pronunciarsi. Per quanto riguarda i privilegi e le immunità di tali membri, essi sono regolati dal Protocollo n.7 che contiene specifiche disposizioni in proposito. Di particolare rilievo è l’art. 8 di questo Protocollo, il quale dispone che i parlamentari non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni. A revocare queste immunità è lo stesso Parlamento europeo in forza del suo Regolamento interno. Lo stesso regolamento disciplina la costituzione dei gruppi parlamentari, per i quali sono previsti due requisiti: I parlamentari possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche. Non è necessario di norma che il Parlamento valuti l’affinità politica dei membri di un gruppo, salvo i casi in cui questa sia negata dai deputati interessati; sarà allora necessario che il Parlamento valuti se il gruppo è stato costituito in conformità del regolamento; Un gruppo politico è composto da deputati eletti in almeno un quarto degli Stati membri; Organizzazione e funzionamento del Parlamento europeo Il Parlamento nomina, tra i suoi membri, il Presidente. Vengono nominati, inoltre, 14 vicepresidenti e 5 questori che durano in carica 2 anni e mezzo e, insieme, formano l’Ufficio di Presidenza. Altri organi sono poi la Conferenza dei presidenti, formata dal Presidente del Parlamento europeo e dai presidenti dei gruppi politici, e la Conferenza dei presidenti di commissione, permanenti o speciali che siano. Le commissioni permanenti sono elette per 2 anni e mezzo e hanno una competenza per materia; il loro compito è essenzialmente preparatorio, istruttorio e consultivo e si esprime con risoluzioni, pareri o raccomandazioni. Le commissioni speciali sono, invece, costituite per una questione particolare e la loro durata non può superare l’anno. Tra queste commissioni speciali, il Parlamento può costituire una commissione di inchiesta circa i casi di denuncia di infrazione o di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione; il suo compito si conclude con la consegna di una relazione al Parlamento stesso. Il Parlamento europeo si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo: tale sessione ha durata annuale e ciascuna tornata ha luogo, di regola, ogni mese, solitamente per una settimana. Esso si riunisce, inoltre, su richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione. La sede è Strasburgo per le 12 tornate plenarie mensili, mentre è Bruxelles per quelle aggiuntive e per le riunioni delle commissioni; il Segretario generale e i suoi servizi restano, invece, a Lussemburgo, dove era originariamente la sede del Parlamento europeo. Il Parlamento delibera, salvo diverse disposizioni, a maggioranza dei voti espressi alla presenza di un numero legale, di un terzo dei componenti, che però si suppone, salvo espressa richiesta di verifica. Per quel che riguarda la maggioranza richiesta, se ne precisano diverse: la constatazione di una violazione grave e persistente prevede delibera a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenti la maggioranza dei suoi membri; l’ammissione di nuovi membri richiede una maggioranza aggravata, così come alcune delibere relative alla procedura legislativa ordinaria. nomina del Presidente del Consiglio europeo, proposta di nomina della Commissione). Più spesso è prevista l’unanimità (es. contestazione violazione grave e persistente dei valori fondanti l’UE, composizione del Parlamento europeo e della Commissione; azione esterna dell’Unione, politica estera e di sicurezza comune). Quando è richiesta l’unanimità, l’astensione non ostacola l’adesione della deliberazione. In caso di votazione formale, inoltre, è previsto che ciascun membro del Consiglio europeo possa ricevere delega da un solo altro membro. Le funzioni del Consiglio europeo L’art. 15, par. 1, TUE dichiara che il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali, ma non esercita funzioni legislative. Al termine di ogni riunione, la Presidenza del Consiglio europeo esprime delle conclusioni, che possono manifestare anche i dissensi venutisi a creare e contenere direttive rivolte alla Commissione e al Consiglio, intese a promuovere loro iniziative formali. Il Consiglio europeo svolge, inoltre, un ruolo di primo piano nell’azione esterna dell’Unione, e, in particolare, nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, che assicura che l’Unione disponga di una capacità operativa con mezzi civili e militari. In questo ambito le decisioni del Consiglio europeo assumono una rilevanza giuridica obbligatoria, individuando gli interessi e gli obiettivi dell’Unione e fissando la durata e i mezzi che l’Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione. CONSIGLIO. Il Consiglio, secondo l’art. 16, par. 2, TUE, è un’istituzione intergovernativa composta da un rappresentante per ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto; il rappresentante può essere un ministro del governo centrale oppure può essere membro di un organo di governo locale (come i Lander tedeschi) purché sia capace di impegnare il suo governo e purché gli sia riconosciuto lo status ministeriale. Il Consiglio è composto ratione materiae, per cui la composizione varia al variare degli argomenti di volta in volta posti come ordine del giorno. All’interno del TUE solo due composizioni sono indicate all’art. 16, par. 6: - Il Consiglio “Affari generali”-> «assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito il collegamento con il Presidente del Consiglio europeo e la Commissione» - Il Consiglio “Affari esteri”-> «elabora l’azione esterna dell’Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell’azione dell’Unione» L’art. 16, par. 6, prevede che la presidenza sia determinata dal Consiglio europeo con maggioranza qualificata secondo un sistema di rotazione paritaria per un periodo di 6 mesi; più precisamente, viene predeterminato un gruppo di 3 Stati membri per un periodo di 18 mesi: uno dei 3 esercita la presidenza per 6 mesi e gli altri 2 lo assistono in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. Questa disciplina non vale per la presidenza del Consiglio “Affari esteri”, che spetta all’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è nominato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, con l’accordo del Presidente della Commissione, di cui lo stesso Alto rappresentante fa parte in qualità di vicepresidente. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del suo Presidente, su iniziativa dello stesso, di uno Stato membro o della Commissione; la sua sede è Bruxelles tranne che in aprile, giugno e ottobre, quando si riunisce a Lussemburgo. Nel funzionamento del Consiglio un ruolo significativo svolge il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), organo intergovernativo composto da delegati dei governi degli Stati membri, con compiti preparatori ed esecutivi rispetto al lavoro del Consiglio. Esso si articola in due parti: COREPER 1, formato dai rappresentanti permanenti aggiunti, e il COREPER 2, composto dai rappresentanti aventi il rango diplomatico. Il COREPER coadiuva il Consiglio nell’esercizio della funzione legislativa; riceve la proposta di adozione di atto della Commissione e la esamina al fine di raggiungere una posizione unanime. Se questa si raggiunge, la questione è iscritta al punto A dell’ordine del giorno del Consiglio, il quale si limita ad approvarla senza riaprire la discussione; se non si raggiunge, il COREPER invia un rapporto di carattere istruttorio, che viene iscritto al punto B dell’ordine del giorno e viene esaminato e discusso dal Consiglio. La votazione del Consiglio. Il sistema di votazione del Consiglio è recentemente cambiato, essendo entrato pienamente in vigore l’art. 16, paragrafi 3-5, integrato dall’art. 238 TFUE. In precedenza, la disciplina prevedeva un voto ponderato per ciascuno Stato membro, al cui voto era assegnato un valore diverso. Oggi, invece, come detto, il sistema di voto è cambiato, e prevede un voto con lo stesso peso per ciascuno Stato membro. In base a questa nuova disciplina, affinché si possa procedere con la votazione è richiesto un quorum, pari alla maggioranza dei membri aventi diritto di voto; secondo la regola generale, il Consiglio delibera secondo una maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i Trattati non prevedano diversamente. È prevista, ad esempio, una maggioranza semplice per le questioni procedurali o per l’adozione del regolamento interno del Consiglio; ancora, l’unanimità è richiesta per le questioni dell’ambito PESC e nei casi della c.d. “passerella”. Si parla di passerella quando il Consiglio vuole deliberare a maggioranza qualificata su una questione che richiedeva invece l’unanimità: il Consiglio deve, cioè, votare all’unanimità il cambio di sistema utilizzato per deliberare. Sono escluse dalle ipotesi della passerella tutte le questioni relative alla PESC. Dal 1° novembre 2014, comunque, la regola generale è quella della maggioranza qualificata. L’art. 16, par. 4, intende come maggioranza qualificata quella ottenuta con almeno il 55% dei membri del Consiglio, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell’Unione (verifica demografica). È prevista, inoltre, una minoranza di blocco, di almeno 4 membri del Consiglio, per evitare la deliberazione. Nonostante il cambio di sistema di votazione, fino al 31 marzo 2017, su richiesta di qualsiasi Stato membro e senza bisogno di alcuna giustificazione, la regola del voto ponderato potrà continuare ad essere applicata. Le funzioni del Consiglio. Le funzioni sono indicate dall’art. 16, par. 1, TUE: «Il Consiglio esercita, congiuntamente con il Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite dai Trattati». Da questa enunciazione deriva un ruolo paritario tra il Consiglio e il Parlamento europeo. Oltre atti legislativi, nell’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio può adottare atti di indirizzo, di assistenza e di raccomandazione, ovvero atti giuridicamente non vincolanti. Il Consiglio detiene un potere decisionale nella politica estera e di sicurezza comune, adottando decisioni per un intervento operativo, che stabiliscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l’Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario la durata (art. 28, par. 1, TUE). Spetta al Consiglio, inoltre, su proposta dell’Alto rappresentante o su iniziativa di uno Stato membro, adottare le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all’avvio di una missione operativa avente anche implicazioni operative (art. 42, par. 2, TUE). Ancora, l’art. 291, par. 2, TFUE, attribuisce al Consiglio un generale potere di esecuzione di un atto che lo preveda espressamente. LA COMMISSIONE. La Commissione è un’istituzione tipicamente sopranazionale, tenuta ad agire nell’interesse esclusivo dell’Unione e non già dei singoli Stati membri; essa opera in una posizione di piena indipendenza tanto dai singoli Stati membri quanto da qualsiasi ente o potere. Generalmente la Commissione è definita organo di “tecnocrati”, in quanto i suoi membri sono scelti per loro specifiche competenze. Il numero di commissari si è andato modificando nel tempo in seguito ai progressivi allargamenti dell’Unione. In un primo tempo la Commissione era composta da 2 membri scelti tra gli Stati più importanti e uno per gli Stati minori. Poi, per evitare che si allargasse a dismisura la Commissione, rendendola così un organo inefficiente, il numero di commissari non era più fisso, ma veniva riconosciuto un commissario di ogni Stato membro, compreso il Presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione. Con il Trattato di Lisbona, questa tendenza è stata mantenuta fino al 31 ottobre 2014. Ai sensi dell’art. 17, par. 5, TUE, a decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compresi Presidente e Alto rappresentante, Il Presidente ha un ruolo di primaria importanza all’interno della Commissione; anzitutto abbiamo visto che collabora alla nomina dei singoli commissari, definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione agisce e determina l’organizzazione interna della Commissione stessa. Il Presidente provvede, poi, alla nomina dei vicepresidenti, ad eccezione dell’Alto rappresentante, tra i membri della Commissione; potere particolarmente importante è, infine, quello di provocare le dimissioni di un commissario sempre con l’eccezione dell’Alto rappresentante. Questo può avvenire per 2 motivi: fine del rapporto di fiducia tra il commissario ed il Presidente stesso o per evitare che la fine del rapporto di fiducia tra un commissario ed il Parlamento europeo si ripercuota sull’intera Commissione. LE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE. Le funzioni della Commissione sono previsti dall’art. 17, par.1, TUE. Compito fondamentale della Commissione è quello di vigilare sul rispetto del diritto dell’Unione, comprendente sia i Trattati che il diritto derivato, cioè gli atti obbligatori emanati dalle istituzione dell’Unione. La Commissione ha competenze anche nel dare esecuzione al bilancio dell’Unione; questa è comunque una competenza non esclusiva, in quanto è largamente condivisa con gli Stati membri, specie per quanto riguarda la gestione decentrata delle risorse europee. Il TFUE dà poi competenze relative ad atti di portata generale e atti di mera esecuzione. In entrambi i casi, comunque, queste competenze sono fortemente limitate. Per quanto riguardo il primo caso, il ruolo della Commissione, a norma dell’art. 290 TFUE, è subordinato ad una delega, mediante atto legislativo, del «potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo». Ci sono poi altre garanzie che, in particolare, possono consistere in un potere di revoca della delega ad opera del Parlamento europeo o del Consiglio, oppure nella predisposizione di un termine per l’entrata in vigore dell’atto delegato, la quale resta comunque subordinata alla non opposizione, entro il termine previsto, di Parlamento europeo e Consiglio. Cosa deve contenere l’atto legislativo di delega? Obiettivi, contenuto, natura e durata della delega. Per quanto riguarda il secondo caso, invece, l’art.291 TFUE dispone che la funzione di esecuzione riguardi tutti gli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, ma che questa sia limitata ai casi in cui siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione e gli atti in questione conferiscano competenza di esecuzione alla Commissione. Le competenze di esecuzione della Commissione sono sottoposte a controllo da parte degli Stati secondo due procedure che prevedono un comitato composto dai rappresentanti dei vari stati e da uno della Commissione, che lo presiede ma non ha diritto di voto. Una procedura è quella dell’esame, nella quale la Commissione è vincolata a seguire il pare del comitato; l’altra è quella consultiva, nella quale la Commissione è più autonoma e deve solo tenere in massima considerazione le conclusioni e i pareri del comitato. Altra competenza della Commissione è quella di rappresentanza esterna, condivisa tra l’altro con il Presidente del Consiglio europeo e con l’Alto rappresentante. Rientra nei compiti di tutti e tre gli organi quello di assicurare la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna dell’Unione e tra questi settori e le altre politiche. Spetta ancora alla Commissione, e anche all’Alto rappresentante, l’attuazione di ogni forma utile di cooperazione con le Nazioni Unite e i loro istituti specializzati. L’art.17, TUE, riconosce poi in capo alla Commissione il compito di avviare la programmazione dell’Unione per giungere ad accordi interistituzionali. Inoltre, spetta ancora alla Commissione il potere di iniziativa legislativa, cioè la presentazione di proposte di adozione di atti in seno al Consiglio. L'Alto rappresentante L'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza è un organo in qualche misura “ibrido”, dal doppio cappello, poiché fa parte di due istituzioni diverse: il Consiglio, di cui è il Presidente nella sezione Affari esteri, e la Commissione, di cui è vicepresidente. L'Alto rappresentante intrattiene, dunque, una duplicità di rapporti: sia con le istituzioni governative dell’Unione (Consiglio europeo e Consiglio) che con istituzioni sovranazionali (Commissione); il Consiglio europeo decide della sua nomina e della sua revoca; allo stesso tempo l’Alto rappresentante è mandatario del Consiglio. Le sue funzioni, in relazione al suo ruolo nel Consiglio, le ritroviamo elencate nell’art.18, par.2, TUE, il quale afferma: «L’Alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione. Contribuisce con le sue proposte all’elaborazione di detta politica e la attua in quanto mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.» In quanto membro della Commissione, la sua nomina è subordinata all’approvazione del Parlamento europeo, ed egli resta soggetto all’eventualità di una mozione di censura da parte dello stesso. In questo caso, l’Alto rappresentante cessa le sue funzioni in qualità di commissario ma non quelle che esercita in seno al Consiglio, anche se sorgono problemi di coesistenza tra l’Alto rappresentante “sfiduciato” e la nuova Commissione chiamata a sostituire quella censurata. Sempre all’art.18, ma al par.4, ritroviamo le funzioni che egli esercita in seno alla Commissione: «Vigila sulla coerenza dell’azione esterna dell’Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione.» Nell’esercizio di questa rappresentanza esterna, l’Alto rappresentante è esentato dal divieto di ricevere o richiedere istruzioni da Stati o organi. Queste sue funzioni si concretizzano specialmente nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e le possiamo ritrovare all’art.27 TUE: - Contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio; - Rappresenta l'Unione, conduce il dialogo con i terzi ed esprime la posizione dell’Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali. Di particolare importanza appaiono, poi, le funzioni dell’Alto rappresentante nell’attuazione delle missioni implicanti l’impiego di mezzi civili e militari, previste dall’art.43 TUE e note come “operazioni di Petersberg”. Rientrano tra queste le operazione peace-keeping, peace-building e peace-enforcement, vale a dire le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di gestione della crisi, comprese quelle tese al ristabilimento della pace e di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tali missioni sono decise dal Consiglio e spetta all’Alto rappresentante, sotto l’autorità del Consiglio, provvedere a coordinare gli aspetti civili e militari delle stesse. Quale novità del TUE, nell’esercizio delle sue funzioni, l’Alto rappresentante può valersi di un Servizio europeo per l’azione esterna, configurabile come un servizio europeo di diplomazia posto sotto la direzione dell’Alto rappresentante. La Corte di giustizia dell’Unione europea In base all’art.19 TUE la Corte di giustizia dell’Unione comprende la Corte di giustizia, il Tribunale ed i tribunali specializzati. Essa, dunque, si identifica con l’intero ordinamento giudiziario dell’Unione e ha il compito di assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati. Originariamente la Corte era l’unica istituzione giudiziaria presente; successivamente però fu istituito il Tribunale di primo grado, con competenze ridotte e inserito formalmente con il Trattato di Maastricht del ’92 e rinominato Tribunale con il TUE. L’istituzione del Tribunale e giustificabile in ordine a due obiettivi: decongestionare la Corte da una massa smisurata di ricorsi che avrebbe rischiato di minare la sua efficienza e funzionalità e garantire un secondo grado di giurisdizione, potendo, in alcuni casi, impugnare le sentenze del Tribunale dinanzi alla Corte. Questa scelta non ha, però, avuto i risultati sperati, così sono stati istituiti altri tribunali specializzati, come quello sulla funzione pubblica (Trattato di Nizza del 2004). Contro le sue decisioni può essere proposta impugnazione, solo per motivi di diritto, al Tribunale; le decisioni del Tribunale possono poi, eccezionalmente, essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, giungendo ad un terzo grado di giurisdizione. Esistono comunque importanti competenze riservate alla sola Corte. La Corte è composta da un giudice per ogni Stato membro; essi sono nominati dagli Stati membri di comune accordo per 6 anni ed il loro mandato è rinnovabile. Secondo quanto disposto dall’art.253, 1° comma, TFUE, i giudici devono essere scelti «tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richiesta per l’esercizio, nei rispettivi Paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali». Questa nomina è, comunque, preceduta da una valutazione offerta da un comitato apposito, composto da 7 personalità scelte in genere tra ex membri della Corte e del Tribunale o membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali. Brexit, il numero e la nomina dei componenti è uguale a quello del Comitato Economico e Sociale. I membri non possono essere Parlamentari Europei. Il Trattato di Nizza 2001, dichiara che i componenti del Comitato delle Regioni sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un assemblea eletta (art.300, par 3 TFUE). Essi, cioè, devono già rivestire un mandato assembleare o di governo in una regione o altro ente locale (es: Italia, di consigliere regionale o di componente della giunta). Tale requisito deve sussitere non solo ai fini dela nomina del Comitato delle Regione ma anche per la durata della partecipazione dello stesso. Il Trattato di Lisbona ha riconosciuto al Comitato delle Regioni la facoltà di impugnare un atto Europeo dinanzi la Corte di Giustizia Europea. Una prima ipotesi riguarda l'impugnazione di un atto al fine di salvaguardare le proprie prerogative (es: atto impugato senza consultazione), la seconda ipotesi riguarda nell'impugnazione di un atto per la violazione del principio di sussidiarietà. << altri due organi consultivi sono il comitato per l'occupazione formato da due membri eletti da ogni stato membro e due dalla Commissione, i cui pareri sono facoltativi; e il Comitato dei Trasporti, con funzioni facoltative, composto da esperti designati dagli stati membri e istituito presso la Commissione, viene presieduto da un membro della Commissione e composto da rappresentanti dei governo o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, incaricato di assistere la Commissione nell'amministrazione del Fondo Sociale Europeo >>, Comitato economico e sociale non possono essere più di 250 membri e vengono eletti su proposta degli Stati membri dal Consiglio con maggioranza qualificata. Svolgono una funzione consultiva e in alcuni casi deve essere necessariamente sentito. Art. 300 par. 2 del TFUE: Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale. Comitato delle regioni ingresso con il Trattato di Maastricht per garantire una rappresentanza a livello europeo anche alle Autonomie locali, soprattutto per quei Stati che hanno una struttura che si articola su base regionale. Art. 300 par. 3 del TFUE: Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta. Nel caso dell’Italia deve essere un membro della Giunta regionale o locale. Banca europea per gli investimenti è un’entità autonoma e i membri sono gli Stati membri dell’UE. È dotata di personalità giuridica e di una propria struttura organizzativa (ha una sua struttura e una sua autonomia). Art. 309 del TFUE: La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia: progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate; progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri; progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dell'Unione.
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