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Diritto dell'Unione Europea: Le politiche dell’Unione, Sintesi del corso di Diritto dell'Unione Europea

Sintesi sulle Politiche dell'Unione Europea. Libro di testo 'Manuale di diritto dell'unione europea'

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 03/04/2020

Ivsss
Ivsss 🇮🇹

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Scarica Diritto dell'Unione Europea: Le politiche dell’Unione e più Sintesi del corso in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! Parte 4^ - POLITICHE UE Introduzione: I Trattati definiscono condizioni, modalità e limiti dell'azione dell'Unione nei settori in cui essa è autorizzata ad esercitare le competenze.  Parte Terza del TFUE: si occupa delle Politiche e azioni interne dell'Unione  Le prime due Parti del Trattato: dettano disposizioni di caratteri orizzontale, valide per tutte le politiche (Disposizioni di applicazione generale) che enunciano principi e criteri che devono informare la realizzazione delle politiche. Vige un PRINCIPIO DI COERENZA tra le politiche (tra loro eterogenee), di cui l'Unione deve assicurare il rispetto. Si tratta più di una direttiva che di un obbligo. Sebbene infatti la disposizione si imponga allo stesso modo a tutte le istituzioni, rileva tuttavia che il TUE: Consiglio, sotto il controllo del Parlamento, definisce/coordina le politiche Il Trattato elenca PRINCIPI cui le istituzioni devono attenersi nella realizzazione delle varie politiche 1. eliminare le ineguaglianze tra uomini e donne e promuoverne la parità di trattamento; 2. favorire l'occupazione 3. garantire protezione sociale 4. lottare contro l'esclusione sociale 5. assicurare un elevato livello di istruzione 6. formazione e tutela della salute umana; 7. combattere le discriminazioni 8. tutela dell'ambiente 9. promuovere lo sviluppo sostenibile; 10. protezione dei consumatori; 11. tenere in conto della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, delle esigenze in materia di benessere degli animali, le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati per quanto riguarda i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale; 12. assicurare che tali servizi funzionino 13. garantire il rispetto del principio di trasparenza e la protezione dei dati personali; 14. rispettare lo status delle chiese e delle associazioni o comunità religiose, nonché delle organizzazioni filosofiche e non confessionali 15. divieto delle discriminazioni effettuale in base alla nazionalità. discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale: spetta al legislatore dell'Unione prendere le misure opportune per combatterle, ma anche per promuovere azioni positive al riguardo. 1 CAP. 1 – Mercato interno Oggi il grande mercato non ha più rilievo preminente, ma esso continua ad essere la prima delle Politiche dell'Unione disciplinate dal TFUE. La prima dizione di mercato interno: mercato comune, ossia la TOTALE abolizione delle restrizioni alla libera circolazione di: merci, capitali, persone e servizi. FINE: eliminare ogni intralcio per gli scambi intercomunitari al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico. TFUE: l'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei Trattati, e che tale mercato comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei Trattati. A tale nozione di mercato si ricollegano altre competenze che il TFUE qualifica Politiche dell'Unione. Esse riguardano: -il completamento e rafforzamento della libertà di circolazione; -la garanzia del rispetto della corretta concorrenza in quel mercato, come del divieto di discriminazioni fiscali; -l'esercizio dei poteri normativi necessari a rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del mercato interno. Tutti questi aspetti sono funzionali alla realizzazione/funzionamento del mercato. 2. Libertà fondamentali. Le 4 libertà di circolazione costituiscono il nucleo centrale del mercato interno. Tali libertà costituiscono libertà fondamentali dell'Unione ed alcune di esse sono elevate a rango di diritto fondamentale inserito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. Stati hanno l'obbligo di rimuovere qualsiasi forma di ostacolo, restrizione o discriminazione suscettibile di pregiudicare la realizzazione della libertà e l'apertura delle frontiere nazionali ai fattori produttivi dei propri partners. P. del MUTUO RICONOSCIMENTO e della FIDUCIA reciproca tra STATI. Sebbene indirizzati agli Stati, gli obblighi imposti sono destinati a favorire i soggetti direttamente interessati da quelle libertà, i quali possono farle valere innanzi alle autorità amministrative e giudiziarie nazionali. Le disposizioni in materia fanno sorgere diritti a favore dei privati. 2 STABILITA da chi? dal Consiglio su proposta della Commissione, e senza alcun coinvolgimento del Parlamento. FINE? 1. parificazione degli oneri doganali gravanti sulle merci importate nell'Unione da paesi terzi. Una volta adottata la TDC, gli Stati non possono istituire e mantenere in vigore unilateralmente dazi o tasse di effetto equivalente per i prodotti importati dai paesi terzi. 2. modulare la propria politica commerciale in funzione degli interessi economici e politici dell'Unione e dei suoi Stati: istituendo regimi tariffari differenziati o preferenziali per taluni paesi e/o per certi prodotti, dazi antidumping… CONTENUTI? nomenclatura combinata che classifica le merci, sulla base delle loro caratteristiche e proprietà obiettive, fissa in relazione a ciascuna VOCE l'importo del dazio dovuto all'atto dell'importazione. Per ciascuna voce e sottovoce della NC, viene stabilito un dazio autonomo, fissato unilateralmente dall'Unione, o un dazio convenzionale, fissato in conformità agli accordi internazionali dell'Unione. REGOLE? -determinazione dell'origine di un prodotto proveniente da un paese terzo: criterio del luogo di fabbricazione o provenienza del prodotto. -prodotti risultanti da processi di trasformazione avviati in Stati diversi: criterio dello stadio produttivo determinante=l'origine del prodotto è data dal luogo ove è avvenuta l'ultima lavorazione che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione, non un semplice assemblaggio, che non richieda l'impiego di manodopera specializzata e di attrezzature particolari o che non comporti un sostanziale valore aggiuntivo. Il valore in dogana delle merci è stabilito in riferimento -al valore di transizione, o -al prezzo pagato o -da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale dell'Unione; -o in riferimento al valore delle transizioni di merci identiche o simili, o -alla somma dei costi o del valore delle merci impiegate per la produzione delle merci in questione -obbligazioni e garanzie poste agli imprenditori; -regime delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione; -posizione doganale delle stesse; -franchigie e regimi speciali; -regime delle merci esportare dal territorio EU; -istituzione di un Comitato del codice doganale. 4. Obbligazione doganale e ripetizione dell’indebito 5 OBBLIGAZIONE: nato dall’atto di accettazione della dichiarazione doganale Si ESTINGUE col pagamento del dazio. RIPETIZIONE DELL’INDEBITO: vi è la tutela dell’affidamento dell'operatore commerciale. (in caso di tributi ingiustamente versati) prevedendo il rimborso/sgravio dei dazi non dovuti Rimborso/sgravio: solo in situazioni caratterizzate da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato e pongano quest'ultimo in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che svolgono la stessa attività. La tutela del diritto alla ripetizione dev'essere assicurata dai giudici nazionali in virtù del principio dell'autonomia processuale degli Stati, ma nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. RECUPERO DEI DAZI NON VERSATI: -chiesto entro 3 anni dalla nascita dell'obbligazione doganale -l'operatore vi si può sottrarre se i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti, sempre che il debitore abbia agito in buona fede e abbia osservato le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana. ---> VALUTAZIONE delle circostanze del caso tenendo conto della -natura dell'errore -esperienza professionale dell'operatore -diligenza da lui dimostrata. In presenza di tali condizioni il potere delle autorità di non procedere al recupero dei dazi non versati non è discrezionale, ma vincolato. 5. Cooperazione doganale in seno all’Unione Dazi= risorse proprie dell'Unione e rientrano nel bilancio della stessa. Da qui l'interesse dell'Ue alla -corretta riscossione dei dazi, -i rigorosi poteri di controllo della Commissione -l'intervento della Corte in caso di violazione degli obblighi incombenti agli Stati di assicurare il pieno rispetto delle regole comuni. Il leg. dell'Une può adottare misure per rafforzare la cooperazione tra gli Stati e tra questi e la Commissione. Infatti, la gestione delle dogane resta affidata alle autorità nazionali e alle disposizioni che ne regolano il funzionamento, anche se esse agiscono nell'interesse e per conto dell'Unione e sono vincolate ai rigorosi obblighi. Col Trattato di Amsterdam: abilitare le istituzioni ad adottare misure volte a razionalizzare e il quadro giuridico creatosi a seguito dei vari interventi. Il Trattato di Lisbona ha ripreso tale previsione: l'Unione favorisce la cooperazione tra le amministrazioni doganali dei vari Stati, attraverso scambi di informazioni, per prevenire e accertare violazioni delle disposizioni doganali comunitarie e nazionali. 6. Divieto di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente 6 Art 34-36 TFUE: 1. restrizioni quantitative (=restrizioni che incidono sulla libertà di importare o esportare un prodotto o una determinata quantità dello stesso.) all'esportazione o all'importazione Tale divieto è enunciato in termini assoluti. Il divieto riguarda le misure aventi il carattere di proibizione, totale o parziale, d'importare, esportare o far transitare a seconda dei casi, determinate merci, e copre quindi sia le misure che vietano del tutto le importazioni o le esportazioni di un prodotto, sia quelle che le contingentano, imponendone una limitazione quantitativa. 2. misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative,fatte salve deroghe. Sono ostacoli agli scambi comunitari, e quindi sono di più difficile individuazione. DEFINIZIONE(ampia)=ogni norma commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari. La definizione copre ogni misura restrittiva, anche quelle il cui effetto negativo sia solo indiretto e puramente potenziale, nel senso che non si è ancora manifestato e neppure è detto che concretamente si realizzerà. Dal rigore della formula la Corte ha dedotto che non rileva neppure la portata della restrizione, perché essa va vietata pure se l'incidenza sugli scambi è di modesta importanza (c.d. PRINCIPIO DE MINIMIS). Per contro, non vanno necessariamente vietate misure in cui effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci siano troppo aleatori e indiretti. Ricade nel divieto qualsiasi provvedimento che sia stato emanato direttamente dallo Stato, attraverso le autorità centrali e qualsiasi ente decentrato di carattere territoriale o organismo di carattere pubblico. Ma possono rientravi anche atti di organismi creati per legge e finanziati con contributi pubblici o con contributi obbligatori versati dai privati, e atti emanati da organismi di diritto privato ove, in forza di leggi nazionali, siano dotati di poteri normativi o disciplinari. Il rispetto di tale divieto si impone anche alle istituzioni dell'Unione, che devono astenersi dal pregiudicarne la piena realizzazione. La rigidità della formula ha dovuto fare i conti col fatto che un'interpretazione così rigorosa del divieto limiterebbe notevolmente gli stati nell'esercizio delle loro competenze normative. Da qui la ricerca di un contemperamento tra le esigenze, tenendo conto - rigidità della formula - necessità di mantenere indirizzi interpretativi unitari e della varietà delle misure che possono venire in rilievo in materia. DISTINZIONE TRA misure restrittive  distintamente applicabili: si applicano ai soli prodotti importati Sono vietate, in quanto producono effetti restrittivi discriminatori ai danni dei prodotti non nazionali, rendendone l'importazione impossibile o più onerosa rispetto a quella dei prodotti nazionali. 7 riguardo, trattandosi di nozioni sussunte nel diritto dell'Unione e poste a limitazione di una libertà fondamentale. Le scelte degli Stati al riguardo devono conciliarsi con la funzione comunitaria assegnata alle norme che evocano quelle nozioni. 2. essa ha interpretato in termini restrittivi ciascuna di quelle nozioni, limitandone la portata. Importanza hanno poi le esigenze connesse alla tutela della salute e della vita delle persone, che, secondo la Corte, occupano una posizione preminente tra gli interessi protetti dall'art. 36, dato che corrispondono ad obiettivi fondamentali dell'Unione. Quanto alla tutela della proprietà industriale e commerciale, essa si ricollega al carattere esclusivo dei diritti di produzione o di distribuzione previsti dagli ordinamenti nazionali per la tutela della privativa e alla sfera d'efficacia territoriale/nazionale di quest'ultima. Essa si presta a costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci, anche perché l'art. 36 non pregiudica la competenza nazionale quanto alla tutela dei beni immobili. L'ambito di applicazione di tale deroga è molto ampio, ed è anche di difficile definizione, infatti la Corte è dovuta intervenire più volte. 9. Monopoli commerciali Art 37 TFUE: obbligo per gli Stati di riordinare i propri monopoli commerciali in modo da escludere qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri. Corte: la libera circolazione delle merci sarebbe ostacolata se non si garantisse in uno Stato in cui esista un monopolio commerciale la libera circolazione, in provenienza da altri Stati, di merci simili a quelle per cui vige il monopolio. Il Trattato chiede il RIASSETTO dei MONOPOLI in funzione dell'instaurazione e del funzionamento del mercato comune. Tale disposizione riguarda solo lo scambio di merci, e NON anche di SERVIZI, salvo che questi si riflettano direttamente su detti scambi. Ci si riferisce solo ai MONOPOLI NAZIONALI=istituiti sull'intero territorio nazionale da qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato controlli, diriga o influenzi gli scambi fra gli Stati, che abbiano carattere commerciale. Per quanto riguarda i rapporti con le norme sul divieto di misure di effetto equivalente, la Corte ha precisato che ricadono sotto tali norme le misure nazionali che pur avendo un'incidenza su un monopolio pregiudicano gli scambi intracomunitari. Va poi coordinata con le norme sugli aiuti di Stato nell'ipotesi in cui un provvedimento attuato da un monopolio pubblico possa essere qualificato come tale. Detto provvedimento non è sottratto dall'Art. 37, ma rientra sia in tale normativa che in quella di aiuti di Stato. Va coordinata con la disposizione secondo la quale gli Stati non posso né emanare né mantenere alcuna misura contraria alle norme sulla concorrenza; e le imprese incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del Trattato nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non ostacoli l'adempimento della specifica missione affidata a dette imprese, fermo 10 restando che lo sviluppo degli scambi non dev'essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione 11
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