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Diritto delle comunicazioni, Appunti di Diritto informatico

Appunti di Diritto delle comunicazioni nel contesto digitale.

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 27/09/2021

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Scarica Diritto delle comunicazioni e più Appunti in PDF di Diritto informatico solo su Docsity! Diritto delle comunicazioni nel contesto digitale > Libertà di informazione e di comunicazione nella Costituzione ART. 21 COSTITUZIONE E LA LIBERTÀ’ DI INFORMAZIONE “Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione." (art. 21 Cost. comma 1) Questo è stato un passo in avanti rispetto allo Statuto albertino (secondo cui “la stampa era libera ma la legge ne reprime gli abusi”). Il diritto di stampa era un diritto concesso (ottriato). La libertà di manifestazione del pensiero implica anche la libertà di informazione che non è menzionata espressamente dall'art. 21 Cost. Atteggiamento prevalentemente retrospettivo dell'Assemblea costituente (successivamente al periodo fascista) con attenzione solo per la stampa, e in quest'ambito per il diritto di stampare più che per la libertà di stampa e di informazione. Vi sono altri testi normativi contemporanei che fanno espressa menzione alla libertà di informazione: e Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 1948 (art.19) e Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 1950 (art. 10) è Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 2000 A questo proposito nella dottrina ci si è chiesti se fosse necessario introdurre in Costituzione un art. 21 bis per la libertà di informazione, oltre che ad una garanzia costituzionale del diritto di accesso a internet. L'art. 21 è stato oggetto di una lettura evolutiva, passando dalla libertà di manifestazione del pensiero alla libertà di informazione (diritto di informare e di essere informati). Con la sentenza 84/1969, la Corte costituzionale ha definito la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di informazione “Pietra angolare” dell'ordinamento democratico. Tutti sono titolari del diritto di manifestazione del pensiero con qualsiasi forma di espressione di idee, pensieri, opinioni, notizie (destinatari indeterminati). Sempre all'art. 21, la Costituzione tutela anche il diritto al silenzio (nessun dovere di informare). La Corte costituzionale ha inoltre interpretato il diritto di informazione come l'affermazione del principio pluralistico (pluralismo esterno e interno). Il pluralismo esterno fa riferimento ai mezzi di comunicazione pubblici e privati (tutti possono accedere ai mezzi di comunicazione). Il pluralismo interno è riferito esclusivamente ai mezzi di informazione pubblici (nei mezzi di informazione pubblici devono trovare voce tutte le possibili tendenze, opinioni, orientamenti sociali, religiosi o politici). “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.” (art. 21 Cost. comma 2) “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.”. (art. 21 Cost. comma 3) E' prevista una riserva di legge (che deve prevedere i casi di sequestro dello stampato) e una riserva di giurisdizione (solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria). “In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto." (art. 21 Cost. comma 4) “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica." (art. 21 Cost. comma 5) Si enuncia il principio della trasparenza delle fonti di finanziamento. ART. 15 COSTITUZIONE E LA LIBERTÀ’ DI COMUNICAZIONE “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili." (art. 15 Cost. comma 1) La Corte costituzionale ha incluso tra i principi fondamentali (inviolabili e immodificabili) la libertà di comunicazione (non possibile revisione costituzionale). Tutti i soggetti (persone fisiche, giuridiche, formazioni sociali) sono tutelate, titolari di tale diritto. Riceve tutela anche il destinatario della comunicazione. Con il concetto di corrispondenza si intende ogni forma di comunicazione privata, per questo il criterio (differentemente dal diritto di informazione) è quello dell'attualità e determinatezza (determinabilità) dei destinatari; segretezza della comunicazione. La Corte costituzionale ha precisato che non è rilevante la idoneità tecnica del mezzo alla segretezza dei contenuti (anche nel caso di mezzi che non garantiscano la segretezza). L'evoluzione dei mezzi di comunicazione ha portato ad una convergenza multimediale: in questo caso il parametro di riferimento diviene l'infungibilità dei destinatari e la volontà di selezionare i propri interlocutori. “La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge." (art. 15 cost. comma 2) Riserva di legge e riserva di giurisdizione, ma senza possibile intervento della polizia giudiziaria. I LIMITI ALLA LIBERTÀ’ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE Un limite esplicito dell'art. 21 Cost. è il “buon costume" e l'art. 15 non prevede limiti espliciti. Entrambe le due libertà sottostanno a dei limiti impliciti: per l'esigenza di tutelare altre libertà costituzionali o beni di rilevanza costituzionale (diritti della personalità. diritto d'autore, apologia di reato, reato di vilipendio). In particolare tra i diritti della personalità vi è quello della tutela dell'onore (personalità e reputazione), limitando il diritto di cronaca. Esistono però 3 condizioni scriminanti per informazioni dal contenuto diffamatorio: utilità sociale, verità dei fatti, continenza. Riguardo alle fattispecie di reato (ingiuria e diffamazione) sono sanzionate nel codice penale anche con la pena della detenzione appropriata (soltanto in casi estremi). Il carattere della continenza (cioè la modalità di diffusione) appare più elastico quando si esercita il diritto di critica. Ancora maggiore tolleranza quando si esercita la critica politica. Non sono ammessi attacchi gratuiti di natura personale senza finalità di pubblico interesse. Un altro limite implicito alla libertà di manifestazione del pensiero è il diritto alla riservatezza (necessario il consenso dell'interessato), tale diritto di privacy affievolisce in caso di notorietà. Di particolare interesse sulla tutela della riservatezza è riferita alla cronaca giudiziaria (Agcom). Infine altro limite è quello del segreto: in capo a privati (come il segreto professionale, scientifico, industriale) e di dimensione pubblicistica (segreto di stato, d'ufficio, d'investigatura). » Dagli anni del monopolio radiotelevisivo alla emittenza pubblica e privata L'AVVIO DELLA RADIOTELEVISIONE Nei primi decenni del xx secolo vi era una consapevolezza della grande capacità di penetrazione del mezzo radiofonico. Inizialmente era esclusivamente pubblico, data la scarsità delle frequenze, il settore esposto a rischi oligopolistici e l'importanza del mezzo nella costruzione del consenso. Anche l'Italia, dal 1924 venne affidata la licenza esclusiva all'Unione radiofonica italiana (nel 1927 diviene Ente italiano audizioni radiofoniche) concessa per 25 anni. Nel 1936 la riserva statale è stata estesa a tutti i servizi di telecomunicazione (codice postale). Nel 1944 Eiar assume la denominazione di Rai (Radio audizioni italiane), nel 1952 assume l'attuale denominazione radiotelevisione italiana. Nel 1954 viene avviato il servizio pubblico televisivo nazionale concessa per 20 anni. La linea editoriale era: informare, educare, intrattenere. IL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE La Corte costituzionale intervenne in materia di radiotelevisione nel 1960, con rigetto della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'assetto monopolistico del settore, trattandosi di “attività di preminente interesse generale” sottratta alla libera iniziativa economica. Tra le argomentazioni della Corte vi sono: la scarsità delle frequenze, il rischio di oligopolio privato, la garanzia delle varie tendenze sociali, politiche e culturali. A partire dagli anni 70', il progresso tecnologico (estensione di ripetitori e avvento tv via cavo) modifica parzialmente il quadro approfittando il vuoto legislativo, così le imprese radiotelevisive private iniziano ad occupare le frequenze. Con la sentenza del 225/1974 si stabilisce la incostituzionalità della riserva statale per la ripetizione di programmi irradiati da emittenti stranieri. Ancora più importante la sentenza 226/1974 che dichiara l'illegittimità della riserva per la tv via cavo in ambito locale; oltre che stabilire dei “comandamenti” per una nuova legge sul servizio radiotelevisivo: con legge 103/1975 e sottrae alla esclusiva statale la ripetizione di programmi esteri su territorio nazionale, legittima il regime di autorizzazione per la tv via cavo in ambito locale, introduce il diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo le formazioni sociali, disciplina le tribune politiche, introduce la terza rete pubblica, limita la pubblicità con tetto di affollamento (5% giornaliero), conferma il canone come fonte principale di finanziamento, e istituisce un'apposita Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza. Un nuovo intervento della Corte con sentenza 202/1976, con la quale conferma la legittimità del monopolio statale a livello nazionale ma lo dichiara incostituzionale in ambito locale. Una ulteriore rilevante sentenza 148/1981 che conferma la riserva statale per la radiodiffusione nazionale, in attesa di una legge antitrust. Questo darà luogo al fenomeno della diffusione dell'interconnessione funzionale (consorzi tra diversi emittenti locali per mandare in onda nello stesso momento il programma preregistrato), comportando un caos dell'etere dell'ordinamento: 4000 emittenti radiofonici privati, 515 emittenti tv privati, 182 emittenti consorziati, 12 network tv nazionali ed esteri. LA LEGGE MAMMÌ La legge Mammì 223/1990 è il primo esempio di disciplina organica, facendo scomparire il monopolio statale (pluralismo dell'informazione). ® legittima il sistema misto che si era affermato nei fatti e sancisce la libera iniziativa privata anche su scala nazionale introduce il regime concessorio (riconosce l’interesse legittimo) istituisce il Garante per la radiodiffusione e l’editoria (vigila sui programmi televisivi, vigila sul rispetto della normativa antitrust sia per la radiotelevisione sia per la stampa) e rilevante è l’art. 15, stabilisce il divieto di “posizioni dominanti” (25% delle concessioni) nel settore televisivo La Corte costituzionale con sentenza 420/1994 ritiene incostituzionale la parte della legge Mammì in cui si autorizzava un soggetto ad avere sino a 3 tv su 12 (25%), contrastando con il pluralismo (esterno). Successivamente con la Legge Maccanico 249/1997, proroga il regime transitorio e soprattutto istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). LA RIFORMA GASPARRI Con l'affermazione della nuova tecnologia in tecnica digitale è stato possibile veicolare un maggior numero di canali, per questo la riforma Gasparri (112/2004) poi recepita nel 2005 all'intemo del Testo Unico della radiotelevisione, ha come obiettivi di fornire un quadro giuridico unitario e coerente per la transizione dall’analogico al digitale, assicurare il pluralismo, recepire gli orientamenti del legislatore europeo. Tra i contenuti della legge Gasparri: e regolazione di soggetti e attività del settore radiotelevisivo tutela dell'utente gestione spettro elettromagnetico tutela della concorrenza e del mercato produzione audiovisiva europea e servizio pubblico Viene definita la nozione di “servizio di media audiovisivo”: servizio sotto responsabilità editoriale di un fomitore di servizi di media il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazione elettroniche. Comprende quindi: radiodiffusione televisiva, web-casting (programmi via web), NVOD (programmi Sky) e VOD (Netflix), comunicazione commerciale audiovisiva. Invece non comprende: i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e non in concorrenza con la radiotv (come siti intemet privati e user generated content), ogni forma di corrispondenza privata (come messaggi di posta elettronica), i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi e i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è occasionale e non ne costituisce la finalità principale (siti internet con elementi audiovisivi accessori, giochi online, motori di ricerca, versioni elettroniche di quotidiani e riviste, servizi testuali autonomi, giochi d'azzardo). Il Testo Unico separa le figure dell'operatore di rete (cioè il titolare degli impianti di trasmissione) da fornitore di media e audiovisivi (responsabile dei contenuti editoriali). Si distinguono, inoltre, fomitori di servizi lineari (visione simultanea di programmi sulla base del palinsesto), servizi non lineari (visione scelta dall'utente sulla base di un catalogo) e servizi interattivi associati. > L'intervento del legislatore comunitario nel settore delle comunicazioni TELECOMUNICAZIONI E CONVERGENZA MULTIMEDIALE La consapevolezza della grande importanza delle telecomunicazioni ha dato luogo alle: e Convenzioni internazionali delle telecomunicazioni di Madrid (1932) e di Buenos Aires (1952) definendo il concetto di “telecomunicazioni” ovvero l'insieme delle forme di emissione, trasmissione o ricezione di segni, di segnali, di scritti, di immagini, di suoni o di informazioni, per filo, radioelettrica, ottica o a mezzo di altri sistemi elettromagnetici. Tra gli elementi costitutivi: > Emissione, attraverso onde radioelettriche > Trasmissione, della radio onda via etere oppure con conduttori artificiali > Ricezione, attraverso il possesso di un apparato che riproduce l'oggetto emesso e trasmesso I mezzi di trasmissione: a filo (conduttore fisico, il cavo) o senza filo (via etere, radiocomunicazione) Le radiocomunicazioni si propagano attraverso frequenze (beni di rilevanza intemazionale) UIT, per questo vi è stato un coordinamento tra gli Stati, e all'intero di ognuno, un piano di ripartizione delle frequenze per i diversi servizi e piano di assegnazione per ciascun servizio. Con Decisione 2017 del Parlamento UE e del Consiglio, si interviene sull'uso della banda di frequenza dei 700 Mhz e sui servizi radiotelevisivi con la diminuzione delle frequenze disponibili compensata dall'innovazione tecnologica. Tra le innovazioni più importanti: e La Telematica, cioè la fornitura di servizi di natura informatica attraverso reti di telecomunicazione | nuovi mezzi di trasmissione, cioè il cavo in fibra ottica e la banda larga e i satelliti Il sistema digitale, per il trasporto simultaneo di segnali di natura diversa Multimedialità, ovvero la convergenza di servizi diversi sullo stesso mezzo (interattività) Convergenza delle tecniche e delle infrastrutture di trasmissione (omogeneità dei settori originariamente separati) e Fornitura di servizi analoghi da parte di imprese di telecomunicazione, imprese radiotelevisive e Over the Top (OTT) LA POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI COMUNICAZIONI La politica Europea ha due principali scopi: la disciplina dei mercati per la concorrenza e la tutela degli utenti. Tra i contenuti principali: => Graduale eliminazione delle restrizioni in ordine alla libertà di prestazione dei servizi > Eliminazione di monopoli statali e l'apertura dei mercati di servizi, di terminali di infrastrutture Abolizione dei diritti esclusivi e speciali Armonizzazione delle legislazioni nazionali yy AGCOM COME AUTORITÀ “CONVERGENTE” L'Agcom è stata istituita con Legge 249/1997 (Legge Maccanico) ed è considerata Autorità “convergente” in quanto è stata una scelta lungimirante del legislatore italiano che ha anticipato gli sviluppi della tecnologia (servizi telefonici, di telecomunicazioni e tv disponibili sulla stessa piattaforma). Questo modello di un'unica autorità di regolazione per le telecomunicazioni e audiovisivo è stato ripreso da altri Paesi Europei e dalla stessa commissione UE (unica regolazione DG connect). AGCOM è un organismo indipendente dall'indirizzo politico, autonomo e imparziale, con funzioni di regolamentazione, vigilanza, sanzionatorie e di composizione di controversie. Tra i settori in cui opera AGCOM: comunicazioni elettroniche, audiovisivo, editoria e dal 2012 anche i servizi postali. Le attività di Agcom si sono evolute con gli sviluppi dei mercati e con il progresso tecnologico e predispone regole che favoriscono la concorrenza tra operatori e vigila sul loro rispetto al fine di tutelare le libertà individuali. Agcom per l'adozione dei suoi regolamenti di avvale dello strumento della consultazione pubblica: un confronto con tutti i soggetti interessati in merito al testo che si intende adottare (garanzie partecipative). DERIVAZIONE DELL'AGCOM DAL DIRITTO EUROPEO Le direttive UE di settore (comunicazioni elettroniche, servizi media audiovisivi, servizi postali) prevedono l'istituzione di autorità nazionali di regolazione indipendenti (garantendo l'indipendenza dall'esecutivo del governo). Rilevante ricordare che esiste una collaborazione tra le varie Autorità dei diversi Stati membri: e BEREC (Body of European Regulation for Electronic Communications) e ERGA(European Regulators Group for Audiovisual media services) e Erg-Post (European Regulators Group for Postal Services) CO.RE.COM I Co.re.com nascono dall'esigenza di decentramento sul territorio di alcune funzioni dell'Autorità: “Comitati regionali per le comunicazioni”. > vengono istituiti da leggi regionali + hanno dipendenza funzionale dall'Agcom e dipendenza gerarchica dalle Regioni I Co.re.com hanno funzioni proprie, attribuite dalle leggi regionali e di funzioni delegate dall'Agcom, la quale nel 1999 ha individuato gli indirizzi generali e le funzioni delegabili. Si è proceduto con una serie di accordi quadro trilaterali (Autorità, conferenza delle assemblee regionali e i Co.re.com); l'ultimo dei quali del 2017: > vigilanza in materia di tutela dei minori > tentativo di conciliazione definizione delle controversie tra operatori di telecomunicazioni e utenti tenuta del Registro degli operatori della comunicazione (R.0.C) vigilanza sull'attività radio tv locale e il monitoraggio delle trasmissione dell'emittenza locale > > 10 > Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) struttura e funzioni LA STRUTTURA DELL AUTORITÀ L'autorità è formata da 4 organi: Presidente, Consiglio (presidente e 4 componenti), CIR (commissione per le infrastrutture e le reti; presidente e 2 dei 4 consiglieri) e CSP (commissione per i servizi e prodotti; presidente e gli altri 2 consiglieri). La nomina è differentemente regolata: il Presidente è designato dal Presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro per lo sviluppo economico e poi sottoposta alle commissioni parlamentari competenti con parere che deve essere favorevole con maggioranza di % ; mentre i componenti sono eletti 2 dalla Camera e 2 dal Senato. Per quel che riguarda i requisiti sono soprattutto le capacità professionali e competenza nella materia. Le norme di incompatibilità sono molto severe riflettendosi fino al periodo successivo alla carica, in quanto il Presidente e i componenti anche nei 2 anni successivi alle loro cariche non possono assumere altri incarichi o rapporti professionali con tutti i soggetti regolati dall'autorità. La durata in carica del mandato è di 7 anni. AI vertice della struttura amministrativa vi è un segretario generale ed è ripartita in direzioni (strutture di linea, cioè operative) e servizi (strutture di staff, cioè strumentali). Le sedi sono situate a Roma e a Napoli. L'Agcom gode di autonomia regolamentare organizzativa per poter regolamentare l'organizzazione intema con il regolamento del personale e contabile per disciplinare la propria contabilità con il regolamento di contabilità (legge 249/1997). Per garantire l'autonomia, il finanziamento diviene da parte dei soggetti controllati (operatori dei mercati di riferimento che contribuiscono per Agcom) attraverso legge finanziaria 266/2005 disciplinando il finanziamento da parte dei settori delle telecomunicazioni e servizi media e inoltre con legge 50/2017 disciplinando il finanziamento da parte degli operatori dei servizi postali. L'autorità stabilisce l'entità del finanziamento, che la legge fissa nella misura massima del 2x1000 dei ricavi degli operatori regolati, per poi essere trasmessa alla presidenza del consiglio dei ministri. Le aliquote sono state fissate da ultimo 1,35x1000 per gli operatori telecomunicazioni, 1,90x1000 per gli operatori dei servizi media, 1,40x1000 per gli operatori servizi postali. Il legislatore è intervenuto, sulle controversie tra Autorità e operatori, con legge europea 2015 novellando il codice delle comunicazioni elettroniche con norma esplicita di finanziamento da parte degli operatori di tutte le attività svolte dall'Autorità. 11 LE COMPETENZE DELLA CIR (commissione per le infrastrutture e le reti) Trai principali settori di intervento della CIR (commissione per le infrastrutture e le reti): > > > > tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (tutela dei diritti) interconnessione (riguardo alle tariffe di terminazione) e accesso alle infrastrutture servizio universale (l'ambito oggettivo stabilendo i servizi che rientrano nel servizio universale e l'ambito soggettivo ovvero i soggetti che ne possono beneficiare) composizione delle controversie LE COMPETENZE DELLA CSP (commissione per i servizi e i prodotti) Tra le principali competenze della CSP (commissione per i servizi e prodotti) riguardano: > > > servizi e prodotti (carta dei servizi, pubblicità, tutela del diritto d'autore) la programmazione (tutela dei minori, minoranze linguistiche, rettifica) indici di ascolto LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO Il Consiglio è competente per tutte le materie attribuite alle 2 commissioni e tra le principali competenze: > > > VI VILIIYY adozione di regolamenti (di organizzazione, di procedura, di disciplina dei mercati) innovazione tecnologica (promozione di ricerche e studi, segnalazioni al governo) gestione spettro radioelettrico (PNAF ovvero il piano nazionale dell'assegnazione delle frequenze, DAB per la radio digitale) autorizzazioni (per i programmi satellitari, VOD e IPTV) LCN (numerazione automatica dei canali) tenuta del ROC (ovvero il registro degli operatori delle comunicazione, assicurando gli assetti proprietari) tutela del pluralismo, antitrust e conflitto di interessi analisi dei mercati delle telecomunicazioni vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo regolamento e vigilanza sui diritti sportivi pubblicazione e diffusione dei sondaggi par condicio (per la parità di trattamento all'accesso radiotelevisivo alle parti politiche) regolamentazione e vigilanza sui servizi postali 12 all'operatore: la cessazione della condotta lesiva, il rimborso di eventuali somme non dovute, il pagamento di indennizzi. Il risarcimento del danno è di competenza del giudice ordinario. Concorrenza e pluralismo dei servizi di media audiovisivi e radiofonici IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E IL PRINCIPIO PLURALISTICO La trasparenza consiste nel rendere pubblica la consistenza finanziaria e proprietaria delle imprese di informazione, al fine di garantire il diritto di informazione e del rispetto della disciplina antitrust. Il pluralismo (art. 21 cost.) è il principio con cui tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione. La Corte costituzionale ha distinto il pluralismo estemo (la possibilità d'ingresso nel mercato dei mezzi di informazione) da quello intemo (l'apertura a tutti i diversi orientamenti nei mezzi di informazione pubblici). Il pluralismo (diritto civile) si distingue dalla libera concorrenza (libertà economica art. 41 cost.). In virtù di quest'ultimo, il pluralismo è tutelato da Agcom e la concorrenza è tutelata dall'autorità antitrust. Per quel che riguarda l'audiovisivo, la tutela della concorrenza è strettamente collegata alla tutela del pluralismo e per questo entrambe di competenza da parte di Agcom. La disciplina del pluralismo è contenuta nel testo TUSMAR (testo unico dei servizi media audiovisivi radiofonici). IL ROC E LA IES La legge Maccanico 1997 ha istituito l'obbligo di iscrizione al ROC (registro operatori di comunicazione). Per mantenere aggiornato il ROC è necessaria la comunicazione annuale di aggiornamento dei dati (assetti societari, titoli abilitativi). | soggetti tenuti ad iscriversi al ROC sono: ® operatori di rete fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato concessionari di pubblicità imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi agenzia di stampa a carattere nazionale editori di giornali quotidiani periodici o riviste soggetti esercenti dell'editoria elettronica imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica call center La IES (informativa economica di sistema) è un database contenente la dichiarazione annuale degli operatori su dati economici. Le informazioni sono necessarie per verificare le condizioni previste all'art. 43 cost. in materia di pluralismo e antitrust. 15 LA TUTELA DELLA CONCORRENZA NEL MERCATO RADIOTELEVISIVO Il SIC (art. 2 TUSMAR) è l'insieme sulla base del quale si calcolano i tetti antitrust; settore che comprende editoria, audiovisivo, cinema, comunicazioni commerciali, anche online. E' stato introdotto con la legge Gasparri 2004. Ai sensi dell'art. 43 TUSMAR, l'AGCOM verifica il rispetto dei limiti anticoncentrativi: > limiti alla titolarità di servizi di media (20% dei programmi radio o televisivi) > limiti alla raccolta delle risorse economiche (20% dei ricavi del SIC) > limiti economici per particolari categorie di operatori (per operatori di telecomunicazione con ricavi superiori al 40 % del loro settore non possono superare il 10 % dei ricavi complessivi del SIC e per emittenti televisivi con ricavi superiori all'8% del loro settore non possono acquisire partecipazioni di imprese editoriali) Agcom verifica anche il rispetto del divieto di posizioni dominanti nel SIC e nei mercati che lo compongono, attraverso la nozione di controllo e di collegamento (art. 43 TUSMAR e 2359 cc.). Tra i provvedimenti e sanzioni in caso di inosservanza: e atto di pubblico richiamo e adozione dei provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti e nullità degli atti giuridici e delle intese violative dei divieti antitrust 16 » La Comunicazione commerciale LE FONTI EUROPEE E LE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ’ NAZIONALI La Direttiva 84/450 sulla pubblicità ingannevole è stata sostituita dalla Direttiva 2006/114 e poi recepita nel Codice del consumo. La pubblicità ingannevole è quella idonea a indurre in errore il consumatore e pregiudicarne il comportamento o ledere i concorrenti. La Direttiva 89/552 TV senza frontiere e successiva direttiva SMAV riguarda i servizi di media audiovisivi ed è stata recepita nel TUSMAR. Quest'ultimo definisce la nozione di comunicazione commerciale, in cui rientrano le pubblicità, sponsorizzazioni, televendite, inserimenti di prodotti; ma non rientrano le autopromozioni. Tra le autorità nazionali: ® L'Autorità Antitrust ha competenze in materia di pubblicità ingannevole e L'AGCOMha competenze in materia di pubblicità nel settore audiovisivo. LA PUBBLICITÀ AUDIOVISIVA: LIMITI QUALITATIVI > Le comunicazioni commerciali devono essere prontamente riconoscibili come tali (non occulte). > La pubblicità deve avere il rispetto della dignità umana, divieto di discriminazioni. > Vi divieto di publ ità di sigarette e gioco d’azzardo (decreto dignità 2018). > Limiti a tutela dei minori per la pubblicità di bevande alcoliche (tra le ore 16/19). + La pubblicità televisiva e le televendite devono essere nettamente distinte dal resto del programma (art. 37 TUSMAR), in quanto il consumatore deve essere consapevole di pubblicità. 2 Il divieto di interrompere i notiziari televisivi per più di una sola volta ogni 30 minuti (diritto all'informazione che non può essere disturbato da pubblicità). Vi sono poi Limiti di autoregolamentazione come dal Codice adottato dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, definendo parametri di verità, liceità e correttezza del messaggio pubblicitario. Tra gli operatori aderenti vi sono RAI, Sky, Mediaset e le sanzioni consistono nella cessazione della diffusione del messaggio. LA PUBBLICITÀ AUDIOVISIVA: LIMITI QUANTITATIVI | limiti quantitativi hanno duplice funzione: da un lato tutelano l'utente per limitare l'eccesso di interruzioni pubblicitarie e dall’altro lato tutelano la concorrenza limitando la possibilità di convogliare una quota eccessiva di pubblicità. La pubblicità è quindi la fondamentale fonte di finanziamento per i mezzi di comunicazione. All'art. 38 TUSMAR sono contenuti i tetti di affollamento pubblicitario: La Rai (finanziata anche con il canone) ha limite al 4% settimanale e 12% orario. Gli emittenti televisive nazionali in chiaro e soggetti autorizzati a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza hanno limite al 15% giornaliero e 18% orario. Gli emittenti a pagamento hanno limite al 12% orario. Gli emittenti locali hanno limite il 25% orario e giornaliero Gli emittenti radiofonici nazionali hanno limite al 20% orario Gli emittenti radiofonici locali hanno limite al 25% orario Le sponsorizzazioni sono definite dalla Direttiva SMAV: contributo al finanziamento di un servizio o programma al fine di promuovere il proprio nome, marchio, immagine o attività; ma non di promuovere la vendita di prodotti. Lo sponsor non deve quindi influenzare il contenuto del programma e divieto di sponsorizzare all’interno di notiziari o di programmi per bambini. Gli sponsor non hanno limiti quantitativi. Le telepromozioni sono dei veri e propri spot mascherati da sponsorizzazioni, al fine di sfuggire a quei limiti quantitativi di tetto pubblicitari. Una comunicazione della Commissione UE nel 2004 ha stabilito che le telepromozioni sono soggette ai tetti di affollamento pubblicitario al pari delle televendite, infine con Legge Gasparri il tetto viene elevato dal 18 al 20% orari per emittenti nazionali. > > LILY 17 > La parità di accesso ai mezzi di informazione nelle campagne elettorali e referendarie GENESI DELL’ISTITUTO Il diritto di propaganda delle forze politiche deve essere bilanciato dal diritto dei cittadini ad una corretta informazione in materia elettorale (48/1964, 344/1993, 84/1994, 155/2002). Con legge 103/75 si è stabilito il principio “dell'equal time" nelle tribune politiche, principio che vale esclusivamente per la concessionaria del servizio pubblico. Il d.lgs 807/84 stabilisce l'obbligo di rispettare il silenzio elettorale, obbligo che vale anche per le emittenti private. La legge 515/1993 (disciplina delle campagne elettorali per la camera e senato) si parla del primo corpus normativo in materia elettorale, garantendo a tutte le forze politiche pari opportunità (in particolare per il servizio pubblico, garantisce lo spazio di propaganda in modo paritario tra le forze politiche). Il d.lgs 83/95 (decreto Gambino) riguarda la ripartizione degli spazi da effettuare tenendo conto anche della rappresentanza parlamentare. LEGGE 28/2000 - legge sulla par condicio La legge 28/2000 disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie. La legge si rivolge principalmente al mezzo radiotelevisivo in ragione della sua pervasività. E' previsto che la commissione parlamentare (non suscettibile di ricorso dinanzi al giudice amministrativo) debba dettare la disciplina riguardante la concessionaria del servizio pubblico, mentre Agcom debba dettare la disciplina riguardante gli emittenti privati. La vigilanza delle discipline spetta esclusivamente all’Agcom. La comunicazione politica in senso lato comprende: e la comunicazione politica in senso stretto (esposizione di opinioni politiche nell'ambito di un confronto dialettico) e imessaggi autogestiti (spazi di propaganda per le forze politiche) ® l'informazione (notiziari e programmi informativi) La Corte cost. con sentenza 155/2002 stabilisce che: + nella comunicazione politica (in senso stretto) vi è il criterio della ripartizione matematicamente paritaria (spazi ripartiti in maniera paritaria tra le forze politiche); > nei programmi di informazione vi è il criterio della parità di trattamento. La disciplina della comunicazione politica in senso stretto stabilisce l'obbligo per le concessionarie televisive e radiofoniche nazionali di offrire gratuitamente programmi di comunicazione politica, garantendo la parità di condizioni. | messaggi autogestiti sono obbligatori per la concessionaria del servizio pubblico e facoltativi invece per gli emittenti privati; sono gratuiti per emittenti nazionali e a pagamento per quelli locali. Secondo la disciplina dei messaggi autogestiti, quest'ultimi devono essere riconoscibili in quanto tali e recare l'indicazione del committente. La disciplina dei programmi di informazione stabilisce la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità. 20 Il monitoraggio di vigilanza che svolge Agcom si fonda sul: tempo di parola (tempo concesso agli esponenti politici nei programmi), tempo di notizia (tempo in cui si parla delle forze politiche, tempo di antenna (il tempo risultante del tempo di parola sommato a quello di notizia). Altri criteri che vengono tenuti di conto nella vigilanza sono le edizioni principali e le fasce orarie. Per gli emittenti locali la vigilanza è da parte dei Co.re.com. Sono previste solamente sanzioni (precedute da richiami) di tipo ripristinatorio, con l'ordine di recuperare nel periodo successivo lo squilibrio in favore di una forza politica. Ad ogni modo possono sorgere, per le violazioni commesse nell'ultima settimana di campagna elettorale, delle sanzioni pecuniarie in caso di mancata ottemperanza agli ordini (art. 15 legge 515/1993). ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA Con riferimento alle emittenti titolari di autorizzazione (non più concessionarie), inapplicabilità alla pay tv, duplicità di regolatori, avvenuto tramonto della comunicazione politica in senso stretto (ripensare riguardo l'obbligo di spazi per gli emittenti) , l'apparato sanzionatorio da rivedere, bisogna aggiungere oltre a questo l'avvento dei social network (la rete come seconda fonte di informazione). La pervasività della rete può essere superiore a quella della televisione. L'informazione sulla rete è caratterizzata da disintermediazione (non intermediata da professionisti dell'informazione, come giornalisti) e dalla mancanza di centri di imputazione di responsabilità. Sono rilevanti i fenomeni di disinformazione. Agcom nel 2017 ha stabilito un tavolo per promuovere il pluralismo informativo. 21 > La neutralità della rete NET NEUTRALITY TRA REGOLAZIONE E ANTITRUST Con la nozione di Net neutrality (neutralità della rete) intendiamo che i contenuti che viaggiano sulla rete devono circolare liberamente a prescindere dal loro autore o destinatario (2120/2015). Tra le finalità della net neutrality: la tutela della concorrenza (nessuna discriminazione tra operatori, beni o servizi dello stesso mercato), il libero accesso ai contenuti (l'utente possa accedere allo stesso modo e alla stessa velocità di connessione a tutti i contenuti sulla rete), la libertà di espressione (art. 21 cost.), evitare le discriminazioni ingiustificate tra i diversi tipi di dati e informazioni, ma sono consentite pratiche di gestione del traffico (nelle ore di picco privilegiare i contenuti più richiesti e che richiedono meno banda o per ragioni di sicurezza). La net neutrality comporta: > trasparenza (rendere note le pratiche di gestione del traffico) > divieto di blocco (per contenuti leciti) > divieto di discriminazioni (per discriminazioni ingiustificate) Esistono dei rischi conseguenti a rapporti di integrazione verticale fra fornitori di contenuti in rete e Internet Service Provider (unico soggetto per entrambi). Tra le possibili violazioni: > alivello di fornitura di contenuti (privilegi per i contenuti dello stesso ISP) > per l'accesso alla banda larga (differenziando le velocità di connessione) Per prevenire queste violazioni, si è intervenuti con una regolazione ex ante tramite il diritto UE e la vigilanza Agcom. Per tutte quelle violazioni che derivano da posizioni dominanti, la competenza spetta alla Antitrust (autorità per la concorrenza). I SERVIZI DEGLI OTT Gli operatori OTT (over the top) sono coloro che fomiscono servizi, contenuti e applicazioni attraverso la rete senza essere proprietari di una propria struttura. Il rapporto tra OTT e ISP è caratterizzato sia da collaborazione che da competizione. Tra i rischi maggiori vi sono la proprietà intellettuale e la privacy (riguardo gli OTT come Google). Altro problema è il ritorno economico per gli operatori ISP anche se è evidente l'aumento del consumo di banda. Inoltre la necessità di garantire comunque un'elevata qualità del servizio. REGOLAMENTO UE 2120/2015 E VIGILANZA AGCOM L'obiettivo del Regolamento UE 2120/2015 è quello di assicurare il carattere aperto di Intemet. Vengono attribuite alle ANR funzioni di vigilanza e di enforcement in materia di: misure di gestione del traffico (priorità ad alcuni servizi di telemedicina o sicurezza pubblica), libertà d’uso di apparecchiature terminali (divieto di imporre terminali degli ISP), utilizzo del traffico in modalità tethering (utilizzo del tethering senza costi aggiuntivi), pratiche commerciali e tecniche relative ai servizi di accesso a internet (divieto di servizi gratuiti), misure di trasparenza (Misurainternet, ovvero dati statistici sulla qualità offerta dagli ISP). 22 > La tutela del diritto d’autore: problemi e prospettive di sviluppo IL DIRITTO D'AUTORE TRA VIOLAZIONI E MANCATE TUTELE Nel 2018 il 38% dei maggiori di 15 anni ha fruito illecitamente di contenuti protetti da diritto d'autore (pirateria digitale). Manca quindi la consapevolezza giuridica (considerato reato) ma anche la consapevolezza etica in quanto non è giusto privare qualsiasi autore del compenso, infine anche una consapevolezza sociale ed economico nei confronti della creatività e della cultura. Per questo è necessaria una educazione digitale e alla legalità tra i più giovani. La pirateria musicale è comunque scesa dal 39% a partire dal 2014 fino al 20% del 2018, grazie allo sviluppo dell'offerta legale (come la crescita di Spotify). Rilevante è inoltre il divario (value gap) tra i profitti degli intermediari e il valore riconosciuto ai titolari dei relativi diritti (secondo la SIAE un divario di 370 milioni di euro). LO SCENARIO EUROPEO E IL RUOLO DELLE PIATTAFORME DIGITALI Nel 2015 la Commissione europea ha annunciato la Strategia europea per il digital single market (mercato unico digitale). Tra gli obiettivi sulla tutela del diritto d'autore: > accessibilità dei contenuti in tutta Europa ® Regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei contenuti (2017/2018) ® periodi limitati di accesso e verifica di determinate condizioni (residenza e indirizzo IP) > equa remunerazione ai titolari dei diritti > revisione delle norme sulle piattaforme riguardo al regime di responsabilità (direttiva e-commerce del 2000). Gli operatori OTT (Over The TOP) offrono servizi senza essere proprietari di una propria infrastruttura. Quest'ultimi hanno avuto una importante evoluzione comportando: = concorrenza con i media tradizionali, - posizione dominante nei mercati digitali, - vantaggi fiscali, - influenza le scelte degli utenti e mancanza responsabilità editoriale. ® Comunicazione sulle piattaforme 20/6 e altri interventi della Commissione EU e confermail regime di esonero responsabilità ® approccio settoriale (possibile responsabilità degli intermediari in alcuni settori per la tutela dei minori, della dignità umana, del contrasto all'odio, tutela dei consumatori) e autoregolamentazione (poco rilevante) ® Direttiva copyright UE 2019/790 (contrastata da azioni di /lobbying) ® tutele per gli editori (equa remunerazione per i contenuti degli autori) e obbligo di cooperazione dei provider con i titolari dei diritti (eventuali accordi di licenza tra provider e titolari dei diritti) 25 > La gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi LA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI E LA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE La gestione dei diritti può avvenire sia autonomamente da parte dei titolari e sia attraverso la concessione di licenze o mandati a soggetti terzi (collecting). La gestione collettiva dei diritti consente: > la concessione di licenze dalla collecting agli utilizzatori > il monitoraggio dell’utilizzazione >. la riscossione dei proventi >. distribuzione degli importi dalla collecting ai titolari In merito alla liberalizzazione del settore per i diritti connessi (es. diritti degli interpreti, degli esecutori, dei produttori, degli editori o dei distributori): e D1 2012 art 39 (fine monopolio L'IMAIE e liberalizzazione della gestione dei diritti) e DPCM 2012 (requisiti per le collecting: forma giuridica e organizzazione interna, disponibilità di banche dati delle opere e dei titolari, trasparenza e non discriminazione) e DPCM 2014 (modalità di ripartizione dei compensi e l'obbligo di accessibilità alle banche dati) Riguardo alla liberalizzazione della gestione del diritto d’autore: e DI 148/2017 (riserva l’attività di intermediazione non solo alla SIAE, precedentemente monopolio, ma anche ad altri organismi di gestione collettiva) LA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE La Direttiva 2014/26/UE (Direttiva Barnier) si riferisce sia al diritto d'autore (riferito solo alle OGC) che a quelli connessi (riferito sia alle OGC che alle EGI): 2. libertà di scelta dell'organismo a cui affidare la gestione > OGC (Organismi di Gestione Collettiva, che devono essere detenute e controllate dai propri membri oppure non avere fini di lucro) ed EGI (Entità di Gestione Indipendente, che non devono essere detenute e controllate ed avere fini di lucro) >. concessione di licenze multiterritoriali per le opere musicali online Il D.lgs. 35/2017 (atto di recepimento della Direttiva Barnier): > requisiti delle collecting (come forma giuridica e organizzazione interna, redazione dei bilanci) e iscrizione all'elenco tenuto da Agcom > obblighi di trasparenza per le collecting e obblighi di comunicazioni per gli utilizzatori >. sanzioni interdittive e sanzioni pecuniarie LE COMPETENZE DELL’AGCOM Tra le competenze affidate ad Agcom: >. accertamento del possesso dei requisiti delle collecting iscritte all'elenco: > accertamento delle violazioni >. vigilanza e sanzioni L’Agcom, per attuare il D.lgs 2017, ha emanato la delibera 203/17/CONS e successivamente sono seguite le istanze degli operatori del settore riguardo: trasparenza dei mandati affidati alle collecting ed evitare molteplici mandati banche dati delle collecting consultabili e unificabili valorizzazione delle opere per una valutazione equa ruolo dell’Agcom con ulteriori funzioni (facilitatore di soluzioni condivise, risolutore di controversie tra collecting e utilizzatori) L'atto definitivo, ovvero la delibera 396/17/CONS (disciplina dell’esercizio delle competenze di Agcom): » accertamento del possesso dei requisiti per le nuove collecting entranti mediante il modello SCIA > verifica dell'adeguamento organizzativo e gestionale mediante il modello presente sul sito Agcom * vigilanza sul rispetto delle disposizioni ed eventuali sanzioni LILY 26 > Le patologie della libertà di manifestazione del pensiero: hate speech cyberbullismo e fake news UNA QUESTIONE APERTA: LA REGOLAMENTAZIONE DELLA RETE La rivoluzione tecnologica è stata un progresso della società umana: una novità rilevante è stato il sistema digitale, che ha consentito la trasmissione di segnali di natura diversa; inoltre anche la telematica, ovvero l'applicazione dell'informatica nelle telecomunicazioni. Internet nasce come sistema pluralistico per sua natura: aperto, libero e transnazionale, interattivo e in continua evoluzione. Inizialmente vi era una assenza di regole per favorire lo sviluppo di internet e la libertà di manifestazione del pensiero; favorendo inoltre l'affermazione di nuovi modelli di business da parte degli operatori OTT. Allo stesso modo sono aumentati rischi per la tutela dei diritti (diritto alla riservatezza, diritto all’onore, diritto d'autore), per questo è necessaria attuare una regolamentazione in internet come per tutte le altre attività umane nel mondo fisico. HATE SPEECH L’hate speech (l’incitamento all’odio) è fondato su motivi discriminatori e avviene con la diffusione e distribuzione di scritti, immagini o altro materiale d'odio attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione. | media innescano in positivo e negativo le reazioni del pubblico; vi è quindi la necessità di evitare rappresentazioni distorte di alcuni fenomeni sociali (come l'immigrazione o la discriminazione di genere). Analizzando i dati del’OSCE (organizzazione per la sicurezza e cooperazione in europa) riguardo ai crimini di odio 2016 è possibile evidenziare la stretta correlazione tra gli incitamenti di odio sui media e i crimini avvenuti. | mass media tradizionali e i social network hanno una forte asimmetria normativa in quanto al regime di responsabilità: per i media tradizionali sono in vigore i principi del TUSMAR (in particolare art. 35, secondo cui i servizi audiovisivi rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, religione e nazionalità) e l'autorità Agcom può intervenire con diffida (solo in caso di inosservanza può avvenire una sanzione); per i social network e gli operatori online invece si ricorre solamente alla autoregolamentazione. Per quest'ultimi, la commissione UE, ha proposto nel 2016 un codice di condotta al quale ha aderito Google, Facebook, Microsoft e Twitter. Con la nuova Direttiva sui servizi media e audiovisivi 2018 all'art. 28-ter obbliga alle piattaforme di videosharing di adottare misure ai contenuti di violenza o di odio. L’Agcom ha adottato un apposito atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e sul principio di non discriminazione nei programmi di informazione. CYBERBULLISMO Il cyberbullismo è un fenomeno ancora più pericoloso del tradizionale bullismo, in quanto può assumere più ampie dimensioni e consente soprattutto di raggiungere le vittime in qualsiasi momento della loro vita. Il IUSMAR prevede la tutela dei minori nella programmazione audiovisiva; vi è poi all’art. 34 il divieto di trasmissione nocive per lo sviluppo fisico, psichico o morale per i minori. Con la nuova Direttiva SMAV la tutela dei minori è stata estesa anche sulle piattaforme di videosharing. Agcom ha adottato anche un Libro bianco - media e minori per la tutela dei minori e le garanzie alla persona in internet. Importante è la Legge sul cyberbullismo 71/2017 (Legge Ferrara), che prevede la creazione di un tavolo tecnico composto dalla conferenza unificata, Agcom, Garante privacy, Garante infanzia, comitato media e minori, le associazioni, i social network, ISP. FAKE NEWS La fake news (disinformazione) è uno strumento di condizionamento dell'opinione pubblica e ha assunto più ampia portata nell’era dei social network, in quanto è caratterizzata da disintermediazione, anonimato, mancanza di criteri di imputazione di responsabilità. Da questo nascono rischi di distorsione dei meccanismi di formazione del consenso: derivanti da disinformazione intenzionale oppure da modelli di business delle piattaforme digitali (tendenti al profitto e non alla veridicità del contenuto). Tra le azioni anti disinformazione: organismi di fact checking, codice di condotta e attività Agcom. 27 30 31 32
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