Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Diritto delle comunicazioni, Appunti di Diritto Privato

Il diritto della personalità nell'era digitale

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 12/04/2020

Ilaria0707
Ilaria0707 🇮🇹

3.7

(12)

21 documenti

1 / 3

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto delle comunicazioni e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! Capitolo 2. IL DIRITTO DELLA PERSONALITÀ NELL'ERA DIGITALE:UNA MANIFESTAZIONE EVIDENTE DEL DIRITTO CHE CAMBIA. 2.1 premessa, i diritti della personalità nel nostro sistema civilistico. La maggior parte delle trattazione manualistiche di diritto privato si caratterizza in quanto, dopo aver affrontato il tema del soggetto del rapporto giuridico, si occupa dei diritti della personalità. Si procede ad adoperare una classificazione tra diritti soggettivi di tipo reale e diritti soggettivi di tipo personalistico. I diritti della personalità hanno la necessità di individuare la fonte normativa che è in grado di selezionare l'interesse protetto. Un grande maestro di diritto civile, Ferrara, affermava che "il diritto della personalità risulta dal complesso dei divieti che garantiscono l'intangibilità di questi beni personali" . Seguendo questa prospettiva l'impostazione data a diritti della personalità era molto simile a quella utilizzata per i diritti reali è finita con il produrre una sorta di tipizzazione dei diritti della personalità, nel senso che si riteneva non rilevanti soltanto i specifici interessi riconosciuti da una fonte di rango normativo (teoria pluralistica). Con l'entrata in vigore della carta costituzionale i problemi della struttura e della tutela dei diritti della personalità venivano ad assumere una nuova dimensione che ha consentito il superamento della teoria pluralistica. I diritti della personalità si caratterizzano in quanto: a) sono generalmente indisponibili b) sono irrinunciabili c) sono imprescrittibili d) sono diritti essenziali e) sono diritti non patrimoniali f) sono per lo più tutelabili in via risarcitoria. La categoria dei diritti della personalità comprende degli aspetti: 1) diritto al nome 2) diritto all'immagine, 3) diritto alla vita e alla integrità fisica 4) diritto all'onore ed alla integrità morale 5) diritto alla identità personale; 6) diritto alla riservatezza; 7) diritto all'oblio. Il nome è inteso come diritto della personalità, il nome non ha più solo scopo identificativo, ispirato ad esigenze di ordine pubblico ma assume la qualità di un atto fondamentale del soggetto; strumento in grado di sintetizzare caratteri personali (morali, etici, filologici) di un determinato soggetto che consente di distinguere la massa indefinita degli altri consociati. A differenza di altri diritti della personalità il nome - di regola - è sottratto alla definizione del soggetto. Il soggetto non è né il cognome né il nome che sono attribuiti all'esterno. Il nome conferisce al suo titolare il potere di usarlo in esclusiva. La valenza femminile del diritto al nome emerge dagli artt. 8. e.9.c.c. i quali estendono la tutela del nome per ragioni familiari anche allo pseudonimo.Le tutele civilistiche del nome sono: istruzioni di reclamo e istruzioni di usurpazione. L'azione di reclamo presuppone che i terzi contestino il diritto del soggetto e utilizzino il proprio nome (ad es. chiamando la persona con nomi diversi). Quando, invece, i terzi usano il nome altrui, il titolare può agire con l'operazione di usurpazione a condizione che tale uso indebito possa arrecare- i pregiudizio. Si pensi al caso in cui un terzo si faccia chiamare con il nome del soggetto ( ed usurpazione in senso stretto); o attribuisca il nome del soggetto ad un personaggio di fantasia ipotesi anch'essa ricondotta all'usurpazione. Attraverso la tutela del nome si è offerta garanzia della personalità morale dell'individuo. La tutela del nome assume un ruolo centrale nei contesti esplicativi dell'era digitale. Si pensi all'utilizzo del nickname come peculiare tipo di pseudonimo per navigare in internet alle problematiche che si pongono in rete nei sistemi comunicativi di gruppo. Il DIRITTO ALL'IMMAGINE tutela l'interesse di ciascun individuo sa che il proprio ritratto non sia diffuso ed esposto pubblicamente senza il suo preventivo consenso. Tale tutela trova alcune limitazioni nel caso in cui la persona ritratta sia un personaggio pubblico in quanto non occorre il consenso della persona interessata. Il diritto all'immagine è previsto dal Codice Civile (art.10) anche se la disciplina normativa sulla protezione dell'immagine è dettata dalla legge sul Diritto d'autore. Il I libro del c.c è entrato in vigore nel 1939 mentre la legge sul Diritto d'autore è posteriore quindi deve considerarsi prevalente. Mentre la legge sul Diritto d'autore si riferisce al ritratto il codice civile parla di immagine termine assai più ampio che ricomprende non solo la riproduzione del viso ma di tutto il corpo. Sulla funzione del consenso finalizzato allo sfruttamento della propria immagine esistono due diverse impostazioni. Secondo una parte della dottrina il consenso è un atto unilaterale di natura autorizzatoria in grado di rendere lecito un fatto giuridico altrui. Dall'altra prospettiva lo sfruttamento dell'immagine avviene attraverso un vero e proprio contratto con il quale si concede non tanto il diritto all'immagine quanto il diritto allo sfruttamento del valore economico dell'immagine stessa. DIRITTO ALLA VITA è un diritto inviolabile che assicura ad ogni essere umano la protezione della propria esistenza fisica si esplica sia attraverso la previsione costituzionale del divieto di pena di morte sia attraverso la previsione di tutta una serie di norme di carattere penale che obbligano i consociati a non attentare alla vita altrui e a non comprometterne l'integrità fisica. DIRITTO ALL'INTEGRITA FISICA rappresenta una particolare esplicazione del principio personalistico che trova uno specifico riconoscimento nell'art. 3 comma 1 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il diritto all'integrità fisica assicurato un individuo la prerogativa di essere informato circa i trattamenti sanitari biologici che lo riguardano e si esplica altresì attraverso il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti essenziali una fonte di lucro. La Costituzione accoglie una nuova concezione del corpo umano in quanto si passa da una visione del corpo come oggetto di potere dispositivo a uno strumento di autodeterminazione del soggetto. DIRITTO ALL'ONORE ED ALL'INTEGRITÀ MORALE è protetto dal nostro ordinamento sia in sede penale che in sede civile. Consiste nel sentimento che egli ha del proprio valore. L'interesse protetto dal diritto all'onore viene Leso da tutte quelle offese che alternano l'autopercezione. La reputazione individua la rappresentazione della personalità del soggetto in uno specifico contesto relazionale. La reputazione l'integrità morale vengono lesi da tutti quei comportamenti di terzi che generano un rapporto di disistima da parte del contesto sociale di riferimento. 2.2 Il diritto all'identità personale nelle nuove prospettive dell'era digitale. I 3 aspetti della personalità umana sono : identità personale, diritto alla riservatezza e diritto all'oblio. L'identità personale è considerata dal punto di vista statico ed ha una connotazione pubblicistica in quanto è utilizzata per sintetizzare il complesso delle risultanze anagrafiche o contenute in pubblici registri. Assumono rilevanza sia il nome sia le impronte digitali. Con la formula di diritto all'identità personale, a partire dagli anni 70 si vuole indicare il diritto ad avere una fedele rappresentazione della fisionomia morale, etica, sociale, politica di un individuo. Tale diritto oggi è riconosciuto dall'art. 2 codice privacy, frutto di un processo di incubazione. Tutte quelle situazioni che producono una lesione dell'immagine sociale del soggetto usurpato possono essere tutelate attraverso un'applicazione estensiva dell'art. 7 c.c Per descrivere il percorso evolutivo è possibile richiamare tre precedenti giurisprudenziali: il primo assume l'ha portata di leading case, sul diritto all'identità personale è l'ordinanza emessa dal pretore di Roma nel 1974, il secondo caso risale più di 10 anni dopo ed è nota alle cronache come il caso Veronesi, il terzo caso è noto come caso Rececconi (pag. 18). L'era digitale pone l'attenzione all'identità digitale che possiamo qualificare come l'identità che un determinato soggetto assume in rete. Il momento genetico dell'identità digitale è il completamento della procedura di autenticazione. Un sistema informatico consente l'accesso alla propria piattaforma attraverso una password dopo aver verificato che il richiedente abbia fornito le proprie generalità e abbia consentito la sua reperibilità attraverso l'indicazione di un numero telefonico oppure di un indirizzo di posta elettronica. La libertà di espressione riconosciuta è promossa dal art 21 Cost. richiede che si superi una dimensione ipostatica dell'essere al fine di rendere concreta e partecipativa la sua capacità di socializzazione. Per quanto riguarda il commercio elettronico l'istituto di credito svolge un accertamento dell'identità digitale con più livelli di sicurezza. L'art. 4, comma 3, lett. c) del codice della privacy si limita a definire "l'Autenticazione Informatica" come "l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità". L'art. 1, comma 1, lett. definisce l'identità digitale come la "rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64” e definisce l'autenticazione elettronica come processo che permette di assicurare il riconoscimento dell'utente elettronico. Con il termine “riconoscimento” si intende la certezza dell' associazione a una persona fisica giuridica o anche fisica che rappresenta la giuridica. L'ISP (internet service provider) è tenuto a rispettare il principio di correttezza, deve tenere un comportamento leale e professionale al fine di non ingenerare nei confronti dei terzi falsi affidamenti. La sentenza del Trib. Civ. Monza, 2010 è chiara nell'affermare che l'offesa operata attraverso un social network assume rilevanza come danno non patrimoniale e comporta la condanna al risarcimento del danno. Sono diversi i casi in cui l’abuso dell'identità digitale si è completato utilizzando un nickname oppure attraverso un nome di fantasia. In questi casi a parte la tutela penalistica e la conseguente configurabilità dell'illecito come diffamazione aggravata è sempre possibile il ricorso alla tutela civilistica che consente una portata risarcitoria più ampia. È fisiologico che alla fase cautelare segue il giudizio di merito finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno. 2.3 IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELLE NUOVE PROSPETTIVE DELL'ERA DIGITALE Il codice civile non detta specifiche norme finalizzate a tutelare la segretezza della vita privata. Nell'ordinamento giuridico non esiste un diritto alla riservatezza ma sono riconosciuti e tutelati singoli diritti soggettivi della persona. La giurisprudenza ha suggellato con la sentenza della CASS. 27 maggio 1975 meglio nota come caso Soraya, il riconoscimento del diritto alla riservatezza. Il supremo collegio affermava che il nostro ordinamento riconosce il diritto alla riservatezza consistente nella tutela di quelle situazioni e vicende personali e familiari compiute per scopi non esclusivamente speculativi, e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro non sono giustificati da interessi pubblici preminenti. Per quanto riguarda, invece, i segnali dell'evoluzione legislativa sul diritto alla riservatezza devono fare riferimento alla seguente normativa: a) statuto dei lavoratori dove emerge la preoccupazione di proteggere la riservatezza del lavoratore; b) gli atti dello stato civile siano rilasciati con la sola indicazione del nuovo nome; c) l'art. 28, legge adozioni, il quale dispone che gli atti dello stato civile del minore adottato, venga rilasciato senza alcun riferimento alla paternità e alla maternità naturali; d) la 1. n. 98/1974, che ha introdotto un nuovo reato diretto a punire chiunque "si
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved