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Diritto delle Comunicazioni, Schemi e mappe concettuali di Teoria E Tecnica Delle Comunicazioni

Riassunto delle lezioni di Diritto delle Comunicazioni

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

Caricato il 14/11/2023

anghelorum
anghelorum 🇮🇹

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Scarica Diritto delle Comunicazioni e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Teoria E Tecnica Delle Comunicazioni solo su Docsity! LEZIONE 1 – LA LIBERTÀ DI PENSIERO L'ARTICOLO 21 COST. E LA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE L'ARTICOLO 15 COST. E LA LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE I LIMITI ALLA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE LEZIONE 2 – STAMPA E GIORNALISTI CENNI STORICI IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA STAMPA LA PROFESSIONE GIORNALISTICA I DOVERI DEL GIORNALISTA LEZIONE 3 – MONOPOLIO TELEVISIVO L'AVVIO DELLA RADIOTELEVISIONE IL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE LA LEGGE MAMMÌ LEGGE MACCANICO LA RIFORMA GASPARRI LEZIONE 4 – L’INTERVENTO DEL LEGISLATORE UE TELECOMUNICAZIONI E CONVERGENZA MULTIMEDIALE LA POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI COMUNICAZIONI LA CONVERGENZA PRINCIPIO DELLA NEUTRALITÀ REGOLAMENTARE Direttiva Quadro Direttiva Accesso Direttiva Autorizzazioni Direttiva Servizio Universale Direttiva sulla Concorrenza Direttiva sulla Privacy BEREC VERSO UN MERCATO UNICO DIGITALE IN EUROPA LEZIONE 5 - AGCOM LA PROLIFERAZIONE DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI AGCOM COME AUTORITÀ "CONVERGENTE" DERIVAZIONE DELL'AGCOM DAL DIRITTO EUROPEO I CO.RE.COM. LEZIONE 6 - AGCOM LA STRUTTURA DELL'AUTORITÀ LE COMPETENZE DELL'AUTORITÀ: LA COMMISSIONE PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI (CIR) LA COMMISSIONE PER I SERVIZI E I PRODOTTI (CSP) IL CONSIGLIO LEZIONE 7 – LIBERALIZZAZIONE MERCATI TLC IL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DEL 2003 IL SERVIZIO UNIVERSALE LA REGOLAMENTAZIONE E LA VIGILANZA DEI MERCATI DELLA TELEFONIA LEZIONE 8 – TUTELA CONSUMATORI LA TUTELA DEI CONSUMATORI IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA LEZIONE 9 – CONCORRENZA E PLURALISMO IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E IL PRINCIPIO PLURALISTICO IL ROC E LA IES LA TUTELA DELLA CONCORRENZA NEL MERCATO RADIOTELEVISIVO LEZIONE 10 – PUBBLICITÀ COMMERCIALE LE FONTI EUROPEE E LE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI LA PUBBLICITÀ AUDIOVISIVA: LIMITI QUALITATIVI LA PUBBLICITÀ AUDIOVISIVA: LIMITI QUANTITATIVI LEZIONE 11 – SERVIZIO PUBBLICO RADIO TELEVISIVO - TUSMAR LA NOZIONE DI "SERVIZIO PUBBLICO" IL TUSMAR E IL CONTRATTO DI SERVIZIO STATO-RAI LA RIFORMA (LEGGE 220/20215) GLI OBBLIGHI SPECIFICI DELLA RAI GLI ORGANI DI GOVERNO DELLA RAI LEZIONE 12 – PAR CONDICIO GENESI DELL'ISTITUTO LA LEGGE N. 28 DEL 2000 (PAR CONDICIO) ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA LEZIONE 13 – NEUTRALITA DELLA RETE NET NEUTRALITY TRA REGOLAZIONE E ANTITRUST I SERVIZI DEGLI OTT REGOLAMENTO (UE) 2015/2120 E VIGILANZA AGCOM LEZIONE 14 - TUTELA DI DIRITTO D'AUTORE IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO LE COMPETENZE DELL'AGCOM IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE LE VICENDE GIUDIZIARIE LEZIONE 15 – REGOLAMENTO AGCOM TUTELA DIRITTO D’AUTORE I CONTENUTI ENFORCEMENT FASI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA I RISULTATI LEZIONE 16 – DIRITTO D’AUTORE IL DIRITTO D'AUTORE TRA VIOLAZIONI E MANCATE TUTELE LO SCENARIO EUROPEO E IL RUOLO DELLE PIATTAFORME DIGITALI LEZIONE 17 - COLLECTING LA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI E LA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE (OGI ED EGI) LA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE LE COMPETENZE DELL'AGCOM LEZIONE 18 – REGOLAMENTAZIONE DELLA RETE UNA QUESTIONE APERTA: LA REGOLAMENTAZIONE DELLA RETE L'HATE SPEECH IL CYBERBULLISMO LE FAKE NEWS LEZIONE 19 – BIG DATA L'INDIVIDUO COME FONTE DI DATI L'ECOSISTEMA DEI BIG DATA I BIG DATA NEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE LEZIONE 20 DALL'APERTURA DEI MERCATI ALL'AFFERMAZIONE DELLA CONVERGENZA LE TRASFORMAZIONI DOVUTE ALLO SVILUPPO DELLA RETE LE PROSPETTIVE DEI MERCATI DELLE COMUNICAZIONI comunicazione di cui articolo 15 della Costituzione, la libertà di informazione si caratterizza proprio per questo per la indeterminatezza dei destinatari La Costituzione tutela anche il diritto al silenzio cioè non c'è un dovere di informare o un dovere di essere attivi sul piano della manifestazione del pensiero e chiaramente tutelato naturalmente anche il diritto al silenzio PRINCIPIO DEL PLURALISMO La Corte Costituzionale ha letto il diritto di informazione in termini di affermazione del principio del pluralismo, si coniuga la libertà di informazione attraverso il principio del PLURALISMO, inteso in due sensi ESTERNO e INTERNO ESTERNO fa riferimento ai mezzi di comunicazione ed è un principio che si applica tanto nel caso di un sistema in cui tutti i mezzi di comunicazione siano soltanto privati tanto nel caso in cui coesistono nel sistema mezzi di comunicazione affidati ai privati e mezzi di comunicazione invece affidati al soggetto pubblico, il pluralismo esterno implica quindi che tutti possano accedere ai mezzi di informazione in condizioni di uguaglianza. Questo non significa che tutti debbano avere o possano avere la materiale disponibilità di questi mezzi di informazione, significa soltanto che non devono esservi ostacoli all'accesso a questi mezzi. Questo comporta naturalmente particolari accorgimenti da parte del legislatore sul piano da evitare, di limitare le concentrazioni economiche e quindi evitare che i mezzi di informazione rimangono nelle mani di pochi soggetti. il pluralismo INTERNO invece è riferito esclusivamente ai mezzi di informazione pubblici. Nei mezzi di informazione pubblici devono essere rappresentate, devono poter trovare voce, tutte le tendenze, tutte le opinioni, tutti gli orientamenti sociali politici culturali esistenti nella nostra società. Passiamo ai commi successivi dell'articolo 21, quelli dal secondo al quinto comma sono quelli che si riferiscono in particolare alla libertà di stampa e sono quelli che risentono particolarmente della esperienza recente al tempo in cui la Costituzione è entrata in vigore a seguito dell’esperienza recente della dittatura Innanzitutto alla luce del secondo comma dell'articolo 21 la stampa non può essere sottoposta ad autorizzazione o a censura, l'oggetto dell'attenzione del Costituente è quindi lo stampato inteso come prodotto dell'attività editoriale però la tutela si estende anche all'attività editoriale medesima il che significa che anche per l'attività editoriale non possono essere ammesse forme di licenza o di autorizzazione preventiva ma soltanto forme di registrazione, il terzo comma dell'articolo 21 prevede la possibilità del sequestro dello stampato ma è ammesso solo a determinate condizioni ben precise è ammesso cioè nel caso di delitti per i quali questo sia espressamente previsto dalla legge sulla Stampa, quindi nel caso delle infrazioni più gravi delle norme penali ed è ammesso anche nel caso di violazione delle norme prescritte dalla legge per l'individuazione, per l'indicazione dei responsabili Inoltre c'è una duplice riserva, una riserva di legge e una di giurisdizione, riserva di legge perché deve essere comunque la legge a prevedere i casi in cui può essere ammesso il sequestro dello stampato e riserva di giurisdizione perché deve essere attuato il sequestro solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria. Il quarto comma dell'articolo 21 prevede a sua volta che in casi di assoluta urgenza quando non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria al sequestro può procedere la polizia giudiziaria, però occorre che ne sia fatta denuncia entro 24 ore all'autorità giudiziaria e che l'autorità giudiziaria medesima convalidi il sequestro entro le 24 ore successive In mancanza di che il sequestro medesimo, il provvedimento medesimo si intende revocato e privo di ogni effetto. il quinto comma dell’art.21 enuncia principio della trasparenza delle fonti di finanziamento, prescrive infatti che la legge se c'è sempre una riserva di legge la legge può stabilire con norme di carattere generale che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica, in realtà questo non è avvenuto immediatamente perché si aveva timore di reintrodurre attraverso questa disciplina delle forme di controllo sulla Stampa. L'ARTICOLO 15 E LA LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE l'articolo 15 contempla la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, è interessante notare che la Corte Costituzionale, la quale ha enucleato nel testo della nostra Costituzione alcuni principi fondamentali in quanto tali sottratti persino al processo di revisione costituzionale La Corte Costituzionale, dicevo, ha incluso tra questi suoi principi fondamentali che non possono essere oggetto neppure di revisione costituzionale la libertà di comunicazione di cui all'articolo 15, titolari ne sono anche qui tutti, non solo i cittadini quindi persone fisiche, persone giuridiche, formazioni sociali, riceve tutela tra l'altro non solo il mittente ma anche il destinatario della comunicazione. Sorge quindi il problema di definire cosa sia corrispondenza e tale si può dire in termini generici e tale ogni forma di comunicazione privata e a questo fine il criterio tradizionale impiegato è quello per distinguere la libertà di comunicazione dalla libertà di informazione; il criterio descrittivo è stato Individuato dalla dottrina, è stato quello della attualità e della determinatezza o determinabilità dei destinatari e quindi della segretezza della comunicazione. La Costituzione ha precisato che non è rilevante l'idoneità tecnica del mezzo alla segretezza dei contenuti, questo significa che quando anche il mezzo si prestasse a manomissione che ne facciano venir meno la segretezza, o comunque, la possibilità di diffusione, resta tutelato il diritto alla segretezza se tale era nella intenzione dei soggetti della comunicazione che sono sia il mittente che il destinatario. Lo sviluppo delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione ha di fatto determinato un radicale mutamento della situazione di fatto, prima era facile stabilire la differenza tra la libertà di comunicazione e quella di informazione anche in relazione al diverso mezzo usato, la libertà di informazione si esercitava attraverso l’uso della stampa, della radio diffusione, la libertà di comunicazione soprattutto attraverso l’utilizzo della corrispondenza. Ora invece la convergenza multimediale ha completamente mutato il panorama perché lo stesso mezzo di comunicazione può essere usato la rete internet e in particolare sono usati sia per la libertà di informazione sia per esercitare la libertà di comunicazione e allora bisogna modificare il parametro di riferimento, il parametro di riferimento e quindi divenuto quella della infungibilità dei destinatari è quello della volontà del mittente di selezionare i propri interlocutori è da dire che forse neanche questo risolve completamente risolve completamente il problema I destinatari sono sicuramente infungibili nel caso ad esempio di una convention dedicata agli appartenenti a una determinata categoria professionale e però è difficile sostenere che quello che si dice in un occasione di questo genere costituisca comunicazione garantita dalla segretezza, e allora bisogna ricorrere in realtà a ricostruire la volontà di chi comunica se c'è la volontà di selezionare l'interlocutore siamo nel campo della Libertà di comunicazione quando questa volontà non vi sia ricadiamo nell'ambito della libertà di informazione di cui all'articolo 21, anche per l'articolo 15 e per la libertà di corrispondenza di comunicazione sussiste una riserva assoluta di legge e di giurisdizione, questo significa che i limiti possono essere individuati soltanto dalla legge e questo significa che può avvenire la limitazione soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge Non è contemplato a differenza di quello che accade per l'articolo 21 cioè per la libertà di manifestazione del pensiero la possibilità di intervento anche in via d'urgenza della polizia giudiziaria LIMITI ALLA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE per quello che riguarda la libertà di manifestazione del pensiero e quindi la libertà di informazione un limite esplicito posto dallo stesso articolo 21 è quello del buon costume, il 6 comma dell'articolo 21 stabilisce espressamente che sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le manifestazioni contrarie al buon costume e aggiunge che la legge può stabilire provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni Attenzione però la repressione è sempre possibile, la prevenzione non è possibile per gli stampati alla luce di quello che dicono i commi precedenti dello stesso articolo 21 ed è possibile la prevenzione invece soltanto per gli spettacoli cinematografici per le manifestazioni diverse da quelle che costituiscono la libertà di informazione L'articolo 15 invece non prevede limiti espliciti alla libertà di comunicazione, vi sono dei limiti impliciti che sono posti ovviamente dall' esigenza di tutelare altre Libertà costituzionali o beni di rilevanza costituzionale, posso farvi l'esempio dei diritti della personalità, del Diritto d'autore, del divieto di apologia del reato di vilipendio in particolare tra i diritti della personalità viene in rilievo la tutela dell'Onore che rappresenta un limite all'esercizio del diritto, questo non significa che il diritto di cronaca non possa minimamente incidere sulla sfera del onore dei privati cittadini perché la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha enucleato tre casi discriminanti che consentono di dar luogo alle informazioni che possono incidere sull’onore dei privati cittadini onore inteso dal nostro legislatore in duplice senso, in senso soggettivo cioè come la cognizione che ciascuno di noi ha della propria rispettabilità del proprio onore e in senso oggettivo come la nostra reputazione all'esterno, a queste due categorie A presto a tutela il diritto penale con i reati di ingiuria appunto l'onore della persona presente e della diffamazione che tutela Invece la reputazione la persona assente, sono gli articoli 594 595 del Codice Penale che contemplano espressamente queste fattispecie criminose. La Corte di Cassazione ha individuato però alcune circostanze in presenza delle quali si può incidere sull'onore dei privati cittadini. Queste cause di giustificazione sono l'utilità sociale occorre cioè che la notizia che si diffonde abbia un’obiettiva utilità interesse per il pubblico, occorre che la notizia sia vera e il giudizio spetta all'autore della diffusione dell’informazione provarne la verità, occorre il principio della continenza che si riferisce alle modalità con le quali l'informazione dal contenuto offensivo o diffamatorio viene diffusa perché bisogna evitare modalità che siano inutilmente afflittive della sfera del privato si è posto poi al riguardo a queste fattispecie di reato, l’ingiuria e la diffamazione che sono sanzionate anche con la pena della reclusione, sono previste sia la reclusione sia la pena pecuniaria cioè la multa si è posta la questione della adeguatezza della pena detentiva in particolare nell'ambito del Consiglio d'Europa in particolare della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle LA DISCIPLINA DELLA STAMPA E LA PROFESSIONE GIORNALISTICA La disciplina della stampa e la professione giornalistica sono gli argomenti sui quali ci intratterremo.  cenni storici sull'evoluzione della Libertà di Stampa  il sostegno economico alla stampa,  la professione giornalistica  i doveri del giornalista CENNI STORICI SULL'EVOLUZIONE DELLA LIBERTÀ DI STAMPA La libertà di stampa rappresenta il presupposto della disciplina concernente tutti gli altri mezzi di informazione, disciplina che si è sviluppata interpretando e applicando analogicamente le disposizioni originariamente pensate per il settore della stampa. La storia della legislazione sulla Stampa è quindi in un certo senso la storia dell'affermazione della libertà di manifestazione del pensiero che si è sviluppata, proprio partendo dalla libertà di stampa. Nel XIX secolo l'affermazione degli Stati liberali ha coinciso con la piena formulazione della Libertà di Stampa, per quello che riguarda il nostro paese lo Statuto Albertino che è del 4 marzo 1848 e quindi si riferiva al Regno di Sardegna prevedeva anche la stampa libera ma una legge ne reprimeva gli abusi e ricordo che lo Statuto Albertino era una Costituzione flessibile non rigida e quindi la tutela prestata era sicuramente molto meno intensa di come sarà nella costituzione italiana e soprattutto aveva già questa riserva della possibilità che la legge potesse reprimere gli abusi della stampa che lasciava al legislatore una facoltà amplissima di intervento. La legge prevista dallo statuto Albertino quella legge che avrebbe dovuto reprimere gli abusi della Stampa fu adottata pochi giorni dopo il Regio editto sulla Stampa, infatti il 26 marzo del 1848 venne emesso il Regio editto della stampa, un testo sicuramente abbastanza avanzato perché prevede il divieto di limitazioni preventive alla stampa la possibilità di sequestro solo nel caso di responsabilità penali e inoltre prevede la istituzione della figura del gerente responsabile, del soggetto che rappresenta il centro di imputazione delle responsabilità per le violazioni di legge commesse attraverso la stampa, perché per poter essere represse devono essere solo responsabilità penali. Nella concreta applicazione dello Statuto, in una prima fase nel 1889, si ebbe un primo intervento legislativo che consentiva alcune limitazioni della Libertà di Stampa invece nel periodo giolittiano che è quello che va dall'inizio del secolo fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, i primi tre lustri del 900, il periodo giolittiano è stato il periodo più felice dal punto di vista della formazione della Libertà, delle libertà nell'ambito della vita dello Statuto, nel periodo giolittiano intervenne una legge del 1906 a norma della quale il sequestro si stabiliva che poteva essere disposto solo dal giudice e solo a seguito della guerra e in particolare con la progressiva affermazione del regime fascista assistiamo a un cambio totale di prospettiva e di direzione. Il regime fascista colpì la stampa proprio per colpire al cuore gli istituti democratici e già nel 1923 furono introdotte alcune norme repressive che sottoponevano la nomina del gerente responsabile all'approvazione del prefetto, poco dopo altre norme ancora più restrittive le consentirono la revoca da parte del prefetto del gerente e consentivano la possibilità di sequestro preventivo degli stampati. La Carta Costituzionale ha naturalmente ripristinato in pieno la libertà di stampa, l'articolo 21 si riferisce alla libertà di stampa nei commi dal secondo al quinto prevedendo il divieto di censure preventive, la possibilità di sequestro soltanto nel caso di delitti o nel caso di violazione delle norme per l'indicazione dei responsabili e solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con la possibilità di intervento da parte della polizia giudiziaria solo in caso di urgenza e l'obbligo di denuncia immediata entro le 24 ore all'autorità giudiziaria la quale deve convalidare il sequestro entro 24 ore in mancanza della convalida il sequestro s'intende revocato dall’inizio. All'inizio, inoltre, la diciassettesima disposizione transitoria della Costituzione prevedeva che l'assemblea costituente la quale approvò la costituzione alla fine del 1947 entrando in vigore il primo gennaio del 1948 prevede che l’Assemblea Costituente sarebbe stata convocata entro il 31 gennaio del 48 per deliberare tra l'altro una nuova legge sulla Stampa in effetti intervenuta con la legge la legge numero 47 del 1948. La Legge 47 conteneva quali principi fondamentali Innanzitutto la registrazione del giornale, del periodico presso il tribunale e quindi non un'autorizzazione preventiva ma solo l'obbligo di registrazione e sanciva per la prima volta il diritto di rettifica il diritto e quindi dovere di rettifica e istituita la figura del direttore responsabile, un vero intervento organico, un secondo intervento più organico è stata la legge sull'editoria numero 416 del 1981 poi integrata 6 anni dopo dalla legge 67 del 1987 i principi di questa legge possono essere riassunti nell'obbligo di trasparenza sulla proprietà l'impresa editoriale, nella introduzione per la prima volta non solo in Italia, ma anche in Europa di limiti anti concentrativi, limiti antitrust limiti anti concentrativi sono funzionali ad assicurare la possibilità di accesso da parte di tutti di accedere ai mezzi di informazione ripeto che rappresentano quindi uno strumento essenziale per realizzare la libertà di informazione, in terzo luogo è previsto per la prima volta un sistema di sostegno che c'era già nella legge del 47 ma che vira più decisamente verso un sistema di sostegno indiretto come ad esempio sostegno per l'acquisto di carta. Su questo tema interviene poi la legge MACCANICO la legge 249 del 1997 che ha previsto l'obbligo di iscrizione al ROC, il registro degli operatori di comunicazione per le imprese editrici di quotidiani e periodici o riviste nonché per le imprese fornitrici di servizi di editoria digitale. Lo scopo di questa disciplina è quella di garantire trasparenza proprietaria e pluralismo dell'informazione in quanto queste imprese debbono comunicare al ROC una serie di dati che riguardano appunto la composizione dell'assetto proprietario della impresa editoriale in maniera tale appunto, sempre in vista di evitare forme elusive dei limiti anti concentrativi. Nei tempi più recenti si è verificata come sapete una convergenza multimediale, la digitalizzazione che ha fatto crescere l'editoria elettronica è intervenuta quindi una nuova legge la legge numero 62 del 2001 la quale ha esteso la precedente disciplina legislativa. Il prodotto editoriale era essenzialmente quello realizzato su supporto cartaceo, adesso invece si fa riferimento a qualsiasi tipo di supporto cartaceo o anche informatico destinato, dice la legge, alla pubblicazione e alla diffusione presso il pubblico con qualsiasi mezzo. Per quello che riguarda le testate telematiche la legge del 2001 prevede che vi sia l'obbligo di registrazione soltanto nel caso che ci si voglia dotare delle provvidenze economiche previste dalla normativa. Per quello che riguarda i soggetti al registro degli operatori di comunicazione (ROC) questi soggetti sono esentati dall'obbligo di iscrizione in tribunale. Sarebbe stato un for d'opera prevedere una doppia iscrizione sottolineo che questo registro degli operatori di comunicazione è tenuto dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Vi è stato quindi negli anni un susseguirsi di leggi diverse e si avverte ancora l'esigenza di una riforma organica del settore. Un ultimo significativo intervento è la legge del 2016 la 198 che ha istituito un fondo per il pluralismo. SOSTEGNO ECONOMICO ALLA STAMPA nel dopoguerra sono succedute una serie di interventi legislativi il primo dei quali è la legge numero 482 del 1949 questa legge prevedeva agevolazioni fiscali varie, in particolare riduzione delle tariffe telefoniche e postali e contributi per l'acquisto di carta Successivamente la legge 416 del 1981 ha espresso una preferenza per un sostegno indiretto piuttosto che per quello diretto che era costituito dai contributi per l'acquisto della carta, la stessa legge ha introdotto dei limiti anti concentrativi in particolare individuando una posizione dominante che non può essere superata: codice dominante che rappresentata dalla soglia del 20% del totale della tiratura dei quotidiani su scala nazionale e dal 50% del totale della tiratura dei quotidiani a livello interregionale. A questo proposito il nostro il territorio nazionale è stato diviso in 4 macro aree nord-ovest, nord-est, centro-sud e isole ripeto questa è una grandissima e importantissima novità. Questo dei limiti anti concentrativi, il superamento dei quali dà luogo alla nullità degli atti compiuti in violazione dei limiti medesimi. Benché prima si fosse girato preferibilmente verso gli aiuti diretti di recente si è dovuto constatare la necessità di non fare venir meno gli aiuti diretti specialmente nella fase attuale di difficoltà finanziaria nella quale si dibattono le imprese editoriali è stato così istituito con la legge 198 del 2016 è regolato con il decreto legislativo numero 70 del 2017 il fondo per il pluralismo è interessante notare che questa disciplina che in astratto potrebbe confliggere con il divieto stabilito in sede europea di aiuti di Stato per le imprese e invece di Giunta compatibile dall'Unione Europea in virtù del principio della cosiddetta deroga culturale si ritiene cioè che le regole europee che il nome della tutela della concorrenza vietano gli aiuti di Stato debbano avere una applicazione affievolita alla luce della funzione sociale svolta dalla stampa e dalle esigenza di assicurare attraverso la stampa il pluralismo dell'informazione. Per quanto riguarda gli altri doveri del giornalista la legge ha preferito rimettersi alla autoregolamentazione proprio per tutelare al meglio la libertà della professione giornalistica e quindi sono intervenute una serie di carte deontologiche che vanno dalla carta dei diritti e dei doveri approvata nel 1993 dalla federazione nazionale della stampa e dall'ordine dei giornalisti fino al testo unico dei doveri del giornalista approvato dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti nel 2016 queste carte contemplano una serie di doveri come quello di ricercare e diffondere ogni notizia che abbia interesse pubblico, nel divieto di assumere incarichi in conflitto di interesse con la propria professione, nel divieto di aderire ad associazioni segrete, nel divieto di accettare privilegi o favori, nell’ obbligo di rispettare la privacy in ogni caso in cui la notizia non abbia un rilevante interesse pubblico. Accanto a questi doveri deontologici poi la disciplina dello stato giuridico ed economico del giornalista è rimessa al contratto nazionale lavoro giornalistico stipulato tra la Federazione Nazionale della Stampa e la Federazione Italiana degli Editori di Giornali. Il contratto è chiamato a disciplinare il ruolo del comitato di redazione che deve essere istituito in ogni organo di informazione che abbia almeno 10 redattori e deve disciplinare inoltre la figura del direttore responsabile, il direttore responsabile è frutto di scelta autonoma e fiduciaria dell'editore. Al direttore responsabile è affidata la realizzazione della linea politico-editoriale della testata concordata con l'editore. Il direttore responsabile per questo è un centro di imputazione di responsabilità, alla luce degli amplissimi poteri che gli sono attribuiti il direttore responsabile ha il potere di assumere e licenziare giornalisti, di stabilire le mansioni, alla luce di questo grava su di lui una Culpa in vigilando, egli è direttamente responsabile di quello che viene scritto sul giornale che dirige, nel contempo il fatto che la linea editoriale sia concordata dall'editore con il direttore responsabile fa sì che questa linea editoriale possa essere anche modificata, può decidere di modificarla, in questo caso i giornalisti sono tutelati attraverso la cosiddetta clausola di coscienza, il giornalista cioè può di sua iniziativa risolvere il rapporto professionale conservando il diritto alle indennità di licenziamento cioè all'indennità che gli spetterebbe qualora il rapporto fosse risolto per decisione dell'editore. DAGLI ANNI DEL MONOPOLIO RADIOTELEVISIVO ALL'EVIDENZA PUBBLICA E PRIVATA 1. l'avvio della Radiotelevisione 2. il ruolo della Corte Costituzionale 3. la legge Mammi 4. la riforma Gasparri AVVIO DELLA RADIOTELEVISIONE l'avvio della Radiotelevisione nel ventesimo secolo, nei primi decenni, si raggiunge la consapevolezza della grande capacità di penetrazione del mezzo radiofonico, cosi come era stata nella seconda metà del secolo XIX la scoperta delle onde elettromagnetiche, cioè dello strumento di trasmissione poi quello che è stato decisivo ai fini del far emergere l'importanza del nuovo mezzo è stata la propaganda bellica del primo conflitto mondiale e così è accaduto che in molti stati europei si sia verificata Immediatamente dopo il primo conflitto mondiale la nascita del Servizio Pubblico radiofonico, perché Servizio Pubblico ? 1. scarsità delle frequenze 2. settore esposto a rischi oligopolistici 3. importanza del mezzo nella costruzione del consenso Queste sono le ragioni per le quali c’è stata tra le istituzioni la scelta degli Stati di istituire un servizio pubblico e prevedere il monopolio statale per il mezzo radiofonico, scarsità delle frequenze non c'era una disponibilità in futuro delle frequenze attraverso le quali scegliere, c’era il rischio proprio per questo che si costituissero dei monopoli ma almeno degli oligopoli privati e c'era la consapevolezza di questa grande importanza del mezzo per costruire il consenso. Anche l'Italia è stata fra i paesi che hanno istituito il Servizio Pubblico nel 1924 la licenza esclusiva affidata all'Unione Radiofonica Italiana URI che nel 1927 che poi è stata trasformata in EIAR (ente italiano audizioni radiofoniche) che ha avuto in concessione il monopolio per 25 anni. Nel 1936 la riserva statale e poi stata estesa a tutti i mezzi di comunicazione attraverso il codice postale quindi non solo la radio ma anche la telefonia, il telefono e i servizi via cavo. Nel 1944 EIAR assume la denominazione di Rai Radio Audizioni Italiane Nel 1952 assume l'attuale denominazione che è diversa perché attualmente è RAI Radiotelevisione italiana Nel 1954 viene avviato il servizio pubblico televisivo Nazionale questo ha luogo dopo due anni di sperimentazione nel quale viene rinnovata la concessione in esclusiva alla RAI per 20 anni quindi dal 1952 al 1972, LINEA EDITORIALE la linea editoriale era informare, educare, intrattenere, questa è la formula della BBC information Education, Entertainment, e quindi questo indica che si tratta di una linea editoriale come si dirà in seguito GENERALISTA è importante e sottolineo in particolare il termine EDUCARE, l'istituzione di telescuola sarà particolarmente utile per far uscire dall’analfabetismo fasce della popolazione italiana che ancora vivevano in questa condizione di minorità e del resto la RAI in quegli anni è stata per davvero per anni la più grande industria culturale del nostro paese . Nel 1961 viene poi istituito il secondo canale radio televisivo. RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE. Qual è il tema che si pone: è quello evidentemente della legittimità costituzionale del monopolio di stato alla luce dell'articolo 41 della Costituzione. La Corte Costituzionale interviene con una prima sentenza, in materia di Radiotelevisione, è la sentenza numero 59 del 1960, vi è il rigetto della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'assetto monopolistico del settore, perché, argomenta la Corte Costituzionale, si tratta di un'attività di preminente interesse generale sottratta alla libera iniziativa economica alla luce dell'articolo 43 della Costituzione, gli argomenti che la corte utilizza sono: 1. la scarsità delle frequenze 2. il rischio di oligopolio privato 3. la garanzia delle varie tendenze sociali politiche e culturali dei primi due argomenti la scarsità delle frequenze e i rischi oligopolistici avevamo parlato già in linea generale a proposito dell’istituzione del Servizio Pubblico radiofonico qui la Corte sottolinea e questo ulteriore importante argomento la necessità di garantire il più ampio accesso a tutte le tendenze politiche, sociali e culturali e a questo proposito vi è una prima sottolineatura dell'esigenza di ridurre il ruolo del governo a favore del Parlamento. Negli anni 70 il quadro comincia a cambiare, il progresso tecnologico, l'estensione dei ripetitori e l'avvento della televisione via cavo modifica parzialmente il quadro. Approfittando del vuoto legislativo le imprese radiotelevisive private iniziano a occupare le frequenze, vi è quindi una situazione che è cambiata sotto il profilo tecnologico, le frequenze non sono più un bene scarso come lo erano all'inizio, la prima televisione italiana privata comincia è Tele Biella già nel 1971. Una norma molto importante è l'articolo 15 della legge MAMMÌ, l'articolo 15 stabilisce il principio del DIVIETO DI POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE TELEVISIVO, quali sono queste posizioni dominanti? detenere da parte di un unico soggetto il 25% della concessione per cui essendo 12 i canali televisivi nazionali il limite è quello di 3 emittenti massimo per singolo operatore. La Corte Costituzionale viene presto chiamata a decidere sulla questione perché si eccepisce che sia incostituzionale la parte della Mammì con cui si autorizza un soggetto ad avere sino a 3 televisioni su 12. Si sostiene che questo contrasti con il simbolo del pluralismo esterno all'informazione cioè con la possibilità di lasciare a quanti più possibili operatori la facoltà di essere presente, di intervenire sul mercato. La Corte ritiene in effetti incostituzionale la disposizione della legge Mammì, la ritiene in contrasto con la Costituzione, ritiene però pericoloso in questa situazione il rischio di un vuoto normativo e quindi non procede ad annullare la disposizione ma il legislatore da tre anni di tempo validando transitoriamente il regime esistente concedendo appunto tre anni di tempo al legislatore per intervenire sull'argomento. Questo accade in effetti 3 anni dopo con la legge MACCANICO che è la numero 249 del 1997. LEGGE MACCANICO La legge MACCANICO proroga il regime transitorio e devo dire lo fa sostanzialmente senza stabilire un termine sine die e soprattutto ISTITUISCE l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM, ponendo fine alle esperienze del garante, questo perché il garante aveva dimostrato di essere assai poco operativo trattandosi di un organo monocratico che cumulava un eccesso di funzioni e in più oltre la scarsa operatività si era diffusa anche una certa sfiducia nei confronti del cumulare tante funzioni in un organo monocratico. Si è ritenuto che un organo collegiale qual era appunto l’AGCOM che era inizialmente costituito da 9 componenti il presidente più 8 membri desse maggiori garanzie di poter rappresentare i punti di vista, tendenze, opinioni, visione del mondo e della comunicazione differenti. LA RIFORMA GASPARRI La riforma Gasparri nasce dalla necessità di adeguare il quadro normativo alle intervenute evoluzione della tecnologia, si sono affermati nuovi mezzi di trasmissione come i satelliti e soprattutto si è affermata la nuova tecnologia di trasmissione in tecnica digitale. La tecnica digitale consente allo spettro elettromagnetico di veicolare un numero molto maggiore di canali perché ha luogo una maggiore compressione del segnale e quindi nello stesso mezzo riescono a passare un maggior numero di informazioni. La riforma Gasparri con la legge numero 112 del 2004 viene poi recepita nel 2005 all'interno del Testo Unico della Radiotelevisione D.lgs. n° 177 del 2005 Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici, comunemente noto con il nome di TUSMAR. Gli obiettivi del TESTO UNICO sono innanzitutto quello di fornire un quadro giuridico unitario coerente per la futura transizione dall’analogico al digitale, transizione che avrà luogo definitivamente nel 2012, assicurare il pluralismo e recepire gli orientamenti del legislatore europeo, vedremo anche tra questi orientamenti soprattutto l’importante distinzione che verrà introdotta con le figure dell'operatore di rete e del fornitore di servizi media e poi la tendenza alla liberalizzazione e quindi al rafforzamento delle normative antitrust. CONTENUTI DELLA LEGGE GASPARRI  Regolazione dei Soggetti e delle Attività del Settore Radiotelevisivo  Tutela dell'utente  Gestione Efficiente dello Spettro Elettromagnetico  Tutela del Mercato e della Concorrenza  Produzione Audiovisiva Europea  Servizio Pubblico quanto alla produzione audiovisiva Europea è importante che si introducono delle quote di programmazione e di investimento in opere europee che le emittenti sono obbligate a rispettare, quanto al servizio pubblico se ne avrà una nuova compiuta disciplina appunto col testo unico Innanzitutto c'è la definizione di SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO, è un servizio sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire Il grande pubblico attraverso reti di comunicazione elettronica, come potete osservare una definizione quanto mai ampia e completa che riprende le finalità della televisione che potremo definire generalista e cioè Education Information Entertainment che definisce cos'è e cosa non è Servizio Pubblico. Proprio per questo può essere utile esaminare cosa rientra in questa definizione e cosa invece non rientra nella definizione di servizio radiotelevisivo. Vi rientrano la radiodiffusione televisiva, il webcasting che è la TV via internet e i near video On Demand, e i video On Demand i Near Video On Demand come esempio potete pensare a Sky Primafila, mentre per Video On Demand l’esempio è Netflix, vi rientra la comunicazione commerciale audiovisiva, invece non vi rientrano i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e non in concorrenza con la Radiotelevisione ad esempio siti internet privati e user generated content cioè sono i contenuti generati da privati a fine di condivisione o di scambio ad esempio YouTube tipicamente. Non vi rientrano:  ogni forma di corrispondenza privata compresi ovviamente i messaggi di posta elettronica;  tutti i servizi la cui principale finalità non è la fornitura di programmi e non vi rientrano una serie di altri servizi che sono tutti quelli nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale, occasionale e non costituisce la finalità principale del servizio o siti internet che hanno contenuti audiovisivi semplicemente accessori; o giochi on-line o motori di ricerca o edizioni digitali di quotidiani e di riviste o servizi testuali autonomi o giochi d'azzardo con posta in denaro quello che è importante è che come accennavo prima il testo unico separa le figure dell'operatore di rete e del fornitore di servizi di media audiovisivi. L'operatore di Rete è il soggetto titolare degli impianti di trasmissione Il fornitore di servizi di media audiovisivi è invece il soggetto che appunto fornisce il servizio e porta la responsabilità editoriale dei contenuti. Tra i fornitori di servizi di media audiovisivo si distinguono:  i fornitori di servizi lineari  i fornitori di servizi non lineari  i fornitori di servizi interattivi associati o ad accesso condizionato (card da inserire nel decoder) I servizi lineari sono quelli che assicurano la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto, in sostanza è la televisione tradizionale I servizi NON lineari quelli che assicurano la visione di programmi nel momento scelto dall'utente e su sua richiesta, non sulla base di un palinsesto ma sulla base di un catalogo nell'ambito del quale l'utente fa le sue scelte i servizi interattivi associati o ad accesso condizionato che si fruiscono attraverso card da inserire in un decoder sono quelli attraverso i quali si diffondono sondaggi, quiz, giochi a premi, guida elettronica dei programmi. Innanzitutto coordinamento fra gli stati, perché alcune frequenze vengono assegnate ai singoli stati in uso esclusivo, altre frequenze vengono invece assegnate in uso condiviso tra i diversi stati, il che rende necessario il raggiungimento di accordi fra gli stati interessati. All'interno dei singoli stati vi è poi un piano di ripartizione delle frequenze tra i diversi servizi, ad esempio, tra i servizi telefonici e i servizi radiotelevisivi, all'interno di ciascun servizio vi è poi il piano di ripartizione delle frequenze fra i singoli operatori che esercitano quel determinato servizio. Questo è il quadro nelle sue grandissime linee sono molto importanti gli interventi dell'Unione Europea la quale ha dedicato all'argomento numerose direttive, l'ultimo significativo intervento è la decisione del Parlamento Europeo e del consiglio del 2017. LA DECISIONE 2017 899 UE SULL'USO DELLA BANDA DI FREQUENZA DEI 700 MGHTZ Questa banda che è una banda molto pregiata è stata finora utilizzata per il servizio radiotelevisivo in tecnica digitale terrestre, dopo il giugno del 2020 in virtù di questa decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio dovrà essere invece riservata ai servizi di telecomunicazione mobile per il servizio a banda larga cioè per il 5G, questo crea la necessità di ricompensare in qualche modo gli operatori del servizio radiotelevisivo e per i servizi radiotelevisivi la diminuzione delle frequenze disponibili compensata dall'innovazione tecnologica. Cosa accade, si passerà dalla tecnica di trasmissioni DVB-T alla tecnica di trasmissione in DVD-T2 che consente, attraverso una maggiore compressione del segnale, la trasmissione di un maggior numero di Canali anche con uno spettro più limitato, un numero quasi doppio, ragion per la quale, per i servizi radiotelevisivi dovrebbe rimanere pressoché intatta la capacità di diffondere i propri servizi. Quali sono state le PRINCIPALI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE che hanno trasformato il settore in questi ultimi anni? innanzitutto la TELEMATICA che è la fornitura di servizi di natura informatica attraverso le reti di telecomunicazione. In secondo luogo i NUOVI MEZZI DI TRASMISSIONE che sono il cavo in fibra ottica, la banda larga e i satelliti Il cavo in fibra ottica registra un deciso passo in avanti rispetto ai tradizionali cavi coassiale in rame perché consente di veicolare un numero assai maggiore di segnali, di far passare un flusso di immagini in alta definizione assai maggiore, il cavo in fibra ottica ha una capacità di trasmissione molto maggiore, i satelliti a loro volta sono dei ripetitori situati nella atmosfera che consentono di rimbalzare il segnale da una parte all'altra anche da luoghi molto distanti tra di loro del pianeta. Altra informazione ancora più importante riguarda le TECNICHE DI TRASMISSIONE, si è passati al sistema digitale, trasporto simultaneo di segnali di natura diversa Cosa vuol dire ? vuol dire che il sistema digitale trasformando in sequenze di bit i segnali analogici consente di far passare segnali di natura diversa per lo stesso canale. Si dà luogo quindi alla multimedialità che vuol dire convergenza di servizi diversi sullo stesso mezzo e alla interattività, sono questi gli effetti del sistema digitale. Si parla di CONVERGENZA DELLE TECNICHE E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASMISSIONE omogeneizzazione di settori originariamente separati. Cosa vuol dire? vuol dire che settori diversi come sono tipicamente la Telefonia e le Telecomunicazioni da un lato e dall'altro lato i servizi radiotelevisivi possono utilizzare le stesse tecniche di trasmissione, il digitale, possono utilizzare quindi le stesse infrastrutture di trasmissione e settori quindi che prima si distinguevano e si caratterizzavano non solo per la diversità del servizio per la diversità delle reti di trasmissione invece adesso sono totalmente omogeneizzati da ogni punto di vista. Questo fa sì che vi sia la fornitura di servizi analoghi da parte di imprese di telecomunicazione imprese radiotelevisive e Over the Top, i cosiddetti OTT, Cosa vuol dire? vuol dire che queste diverse imprese possono tutte erogare i medesimi servizi tanto le imprese e gli operatori delle telecomunicazioni tanto le emittenti, tanto gli operatori, gli operatori radiotelevisivi, Che vuol dire Over the Top? Gli OTT agiscono al di sopra della rete sono operatori che non dispongono di infrastrutture fisiche ma che trasmettono attraverso la rete internet servizi, contenuti e applicazioni. POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE La politica europea ha due scopi principali: 1. la disciplina dei mercati per creare concorrenza fra gli operatori 2. la tutela degli utenti due scopi tra l’altro strettamente interconnessi perché tanto più vi sarà concorrenza tra gli operatori tanto maggiore potrà essere la tutela degli utenti. Passiamo a vedere i contenuti principali, in sintesi, di questa politica europea che descrivo per sommi capi; Innanzitutto 1. la graduale eliminazione delle restrizioni in ordine alla libertà di prestazione dei servizi 2. eliminazione di Monopoli statali e apertura dei mercati dei servizi dei terminali e delle Infrastrutture ricorderete che i Monopoli statali si fondavano soprattutto sul fatto che la risorsa spettrale fosse una risorsa scarsa e i costi per l'esercizio di queste attività fossero molto elevati e che vi fosse un elevato impatto sociale di questi servizi, ora questi presupposti sono venuti largamente meno, soprattutto per la scarsità delle risorse, l'evoluzione tecnologica ha consentito di moltiplicare le capacità di trasmissione e i costi si sono corrispondentemente ridotti; 3. abolizione dei diritti esclusivi speciali, non solo l'abolizione dei monopoli e di tutto quanto potesse essere limitazione della più assoluta liberalizzazione dei servizi; 4. l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in quanto la prospettiva della politica europea è quella della creazione di un mercato Comune, vi è da dire che parlando di privatizzazioni le prime privatizzazioni hanno avuto luogo in Gran Bretagna a partire dal 1982. La POLITICA EUROPEA si è concretizzata invece soprattutto attraverso il gruppo di DIRETTIVE, si distinguono le cosiddette DIRETTIVE DI PRIMA GENERAZIONE che prevedono Innanzitutto l'eliminazione dei diritti esclusivi e l'armonizzazione dei settori dei terminali e dei servizi, sono direttive emanate principalmente negli anni dal 1988 al 1990 tenete presente che questi processi di eliminazione dei monopoli di armonizzazione delle legislazioni, armonizzazione di questi settori, dei terminali e dei servizi, sono ovviamente processi progressivi le direttive hanno progressivamente eliminato le varie barriere. È importante che si stabilisca per la prima volta che gli operatori con significativo potere di mercato sono obbligati a soddisfare le richieste di accesso all'infrastruttura a prezzi equi non discriminatori e orientati ai costi reali. Questa è una essenziale misura antimonopolistica, gli operatori con significativo potere di mercato sono gli operatori dominanti nei settori delle telecomunicazioni, sono gli operatori che storicamente erano per lo più della maggior parte dei casi operatori statali che agivano in regime di monopolio, con la liberalizzazione rimangono comunque molto spesso dotati di posizioni assai più forti di quelle degli operatori alternativi che sono appena entrati nel mercato e quindi questi operatori vengono obbligati a soddisfare le richieste di accesso all'infrastruttura consentendo agli operatori alternativi di poter utilizzare almeno in parte le infrastrutture di rete dell'operatore dominante sulla base di prezzi che siano orientati ai costi reali Queste direttive contengono anche altre norme pro concorrenziali - tutela degli utenti, protezione dei dati personali, efficienza delle reti, tutela della salute e dell'ambiente, altre norme pro concorrenziali sono le cosiddette regolamentazioni asimmetriche che servono a consentire soprattutto l'ingresso di nuovi operatori cioè gli operatori nuovi entranti nel mercato godono di condizioni di vantaggio proprio per avere la possibilità di entrare nel mercato e di sostenere la concorrenza con gli operatori storici più forti di loro. Come potete vedere non ci sono soltanto misure di carattere economico ma anche misure di carattere sociale come quelle che riguardano la protezione della salute e la protezione dell'ambiente mentre si tiene di mira naturalmente, sempre, l’efficienza delle reti di trasmissione e quindi il loro adeguamento anche ai mutamenti tecnologici Il BEREC è un organismo che raccoglie tutte le autorità nazionali ed è quindi una sede nella quale autorità nazionali di regolazione insieme con la Commissione Europea definiscono best practice e si scambiano opinioni . Il BEREC è anche chiamato ad esprimere pareri e può anche esprimersi in taluni casi autonomamente. Parallelamente a partire dagli anni Ottanta diversi interventi si sono avuti anche per il settore dei contenuti e dei servizi. Il legislatore europeo è intervenuto anche nel settore audiovisivo, il testo normativo fondamentale e la DIRETTIVA TELEVISIONE SENZA FRONTIERE la n°552 del 1989 - libera circolazione dei programmi televisivi europei nell'ambito del mercato interno e obbligo di quote europee, obbligo di quote europee sono quote di programmazione che gli stati membri dovranno preoccuparsi di far rispettare alle emittenti le quali dovranno appunto trasmettere una quota predefinita di opere europee. La direttiva televisione senza frontiere si caratterizza poi per la tutela dei minori e per la tutela della diversità culturale, questa direttiva sarà aggiornata, se ne avrà una revisione nel 2007 a seguito della quale il legislatore italiano adotterà il cosiddetto DECRETO ROMANI che nel decreto legislativo numero 44 del 2010 che andrà a modificare il testo unico per i servizi di media audiovisivi e radiofonici a sua volta il legislatore europeo emanerà nel 2010 la nuova DIRETTIVA 2013 la direttiva per i servizi di media audiovisivi, la cosiddetta DIRETTIVA SMAV. VERSO UN MERCATO UNICO DIGITALE IN EUROPA La Commissione Europea è intervenuta più volte negli ultimi anni a supportare lo sviluppo dell'Economia e della cultura digitale in Europa e per modificare l'assetto normativo dei mercati digitali alla evoluzione tecnologica incessante che caratterizza il settore, evoluzione in alcuni casi addirittura tumultuosa, il legislatore deve quindi fare lo sforzo continuo di inseguire l'evoluzione della tecnologia e del conseguente mutamento degli assetti dei mercati a questo fine è stata adottata nel 2010 L'AGENDA DIGITALE EUROPEA: favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso sono questi gli obiettivi dell'agenda digitale europea che si propone di raggiungere sviluppando le reti di accesso di nuova generazione le cosiddette NGA e soprattutto e nel contempo assicurando la interoperabilità dispositivi applicazioni banche dati reti e servizi. Nel maggio 2015 vi è stata una comunicazione della commissione europea intitolata STRATEGIA PER IL MERCATO UNICO DIGITALE IN EUROPA e appunto la comunicazione con la quale la commissione ha inteso prefigurare obiettivi e strumenti per venire alla istituzione di questo Digital Single Market delle telecomunicazioni, delle comunicazioni elettroniche in Europa le cui finalità possono essere così riassunte 1. migliorare l'accesso di consumatori e imprese ai beni on-line 2. sostenere lo sviluppo delle Infrastrutture 3. trarre vantaggio dalla digitalizzazione; le iniziative previste sono 1. l'emanazione di una nuova direttiva per i servizi di media audiovisivi 2. la adozione di un codice europeo delle comunicazioni elettroniche, l’Italia si è dotata di un proprio codice delle comunicazioni elettroniche fin dal 2003 e infine 3. una regolamentazione delle piattaforme digitali. La Commissione Europea nella comunicazione del maggio 2015 contiene delle interessanti aperture in questo senso perché sottolinea il ruolo e la portata sempre più ampia e importante che hanno assunto le piattaforme e quindi apre alla possibilità di una loro regolamentazione. Una comunicazione dell'anno successivo del maggio 2016 e invece un po' più conservativa perché pur riconoscendo il fatto che le piattaforme hanno un ruolo preponderante in tutti i mercati legati all'economia digitale lascia per ora intatto il regime di responsabilità stabilito dalla direttiva e-commerce che risale invece al 2000. Nel frattempo nel giugno 2015 consiglio, Parlamento e commissione hanno raggiunto un accordo su due temi il primo è il ROAMING, viene stabilito l'abolizione del sovrapprezzo in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionale, Questo significa che i consumatori dal 15 giugno del 2017 possono telefonare, possono utilizzare i dati in tutta l'unione allo stesso prezzo che pagherebbero se si trovassero nel proprio nello stato nel quale risiedono. L'altro tema è la NEUTRALITÀ DELLA RETE e cioè garanzia di un trattamento equo e non discriminatorio del traffico e la fornitura dei servizi di accesso ad internet, questo è un tema importantissimo Cosa vuol dire neutralità della rete vuol dire appunto che tutto il traffico in rete deve essere trattato allo stesso modo, quindi si contrappongono i diritti degli utenti i quali naturalmente sono interessati al trattamento non discriminatorio e invece gli interessi degli internet Service provider i quali potrebbero essere interessati ad accordi con gli operatori Over the Top vantaggiosi accordi con gli operatori i quali potrebbero avere una veloce prioritizzazione del traffico che a loro interessa in cambio del riconoscimento di compensi ai provider nell'Unione Europea la scelta è stata quella della neutralità della rete garantendo priorità solo ad alcuni servizi specializzati come ad esempio la telemedicina. Negli Stati Uniti d'America invece c'è stato un andamento altalenante nell'ambito della Presidenza Obama era stato abbracciato il principio della neutralità della rete e invece nel corso della Presidenza Trump la Federal Communication Commission nel dicembre del 2017 ha dato in sostanza la facoltà agli internet Service Provider di dar luogo anche a trattamenti differenziati del traffico. AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM): LEGGE N. 249/1997 E CONVERGENZA   gli argomenti che tratteremo sono: 1. la proliferazione delle autorità amministrative indipendenti; 2. AGCOM come autorità convergente 3. derivazione della AGCOM dal diritto europeo 4. i CORECOM sono i comitati regionali per le comunicazioni LA PROLIFERAZIONE DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI, le autorità amministrative indipendenti appaiono negli Stati Uniti d'America già sul finire del XIX secolo, in Europa si diffondono da prima in Francia e in Gran Bretagna, in Italia la stagione della loro proliferazione sono gli anni 90, da prima nel 1974 con la costituzione della Consob che è la commissione nazionale per la società e per la borsa ma la vera proliferazione si ha negli anni 90. Le cause di questo fenomeno sono molteplici innanzitutto l'emergere di nuovi valori e interessi collettivi, come ad esempio può essere la tutela della privacy o l'esigenza di regolare i servizi pubblici essenziali, il tramonto delle politiche economiche di matrice keynesiana e quindi politiche economiche interventiste e l'affermarsi al loro posto di politiche economiche neoliberiste ancora l'integrazione Europea dato che la normazione Europea si caratterizza soprattutto per la spinta verso le liberalizzazioni e infine specificamente per l'Italia è la crisi del sistema di economia mista, economia mista caratterizzata dalle partecipazioni statali che era sorta negli anni 30, la crisi economica degli anni trenta era stata fronteggiata con l'istituzione dell’IRI istituto per la ricostruzione industriale che deteneva importanti partecipazioni maggioritarie in numerosissime Industrie. Il nostro sistema ad economia mista entra in crisi quando queste imprese a partecipazione statale incominciano a dover subire gravi perdite a causa di una gestione poco accorta, di una gestione che tiene conto soprattutto anche degli interessi dei partiti e qualcosa che avviene insieme con la crisi della cosiddetta prima Repubblica, la crisi della prima repubblica del sistema dei partiti della prima Repubblica, i partiti sono ritenuti responsabili di sfruttare a loro vantaggio le partecipazioni statali. Tutto questo fa sì che appunto vi siano le privatizzazioni e l'abbandono dell’intervento diretto dello Stato nell'economia, si passa dallo Stato imprenditore allo stato regolatore del mercato è in virtù della sfiducia verso l'amministrazione tradizionale questi compiti di regolazione vengono attribuiti ad autorità amministrative indipendenti. L'esigenza di tutelare i valori quali la libera concorrenza, tutela del consumatore, pluralismo dell'informazione, privacy, corretto funzionamento dei servizi di pubblica utilità e vi è poi come anche ricordavo il ruolo propulsivo esercitato dal diritto europeo. Queste autorità amministrative indipendenti (AAI) sono in un certo senso delle monadi ognuna regolata da un'apposita legge istitutiva, ognuna in qualche misura diversa dall'altra, hanno però alcuni tratti comuni che le caratterizzano: il primo di questi tratti comuni è Qual è la finalità dell'azione di AGCOM. AGCOM predispone regole che favoriscono la concorrenza fra gli operatori e vigila sul loro rispetto al fine anche di tutelare la libertà individuali, la concorrenza tra gli operatori è garanzia di rispetto di tutela dell'utente innanzitutto, ma c'è qualcosa di più che della tutela dell'utente dei singoli servizi nelle competenze di AGCOM che è chiamata anche a tutelare importanti diritti individuali di libertà è innanzitutto pluralismo dell'informazione e quindi la declinazione del diritto dell'informazione tanto come Diritto di informare che come diritto di essere informati, la tutela dei minori e ancora Il Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. In linea generale per le autorità, per tutte le autorità di regolamentazione, AGCOM per l'adozione dei suoi regolamenti si avvale dello strumento della cosiddetta CONSULTAZIONE PUBBLICA e un confronto con tutti i soggetti interessati in merito al testo che si intende adottare e queste sono le garanzie partecipative del procedimento che consentono di rimediare al deficit di legittimazione Democratica dell'autorità, l’autorità come dicevo all'inizio è al di la del circuito rappresentativo questo ha dato luogo alla critica da parte di alcuni, lo ripeto, per difetto di legittimazione Democratica di queste autorità, le garanzie partecipative del procedimento costituiscono un rimedio a questo deficit. DERIVAZIONE DELLA AGCOM DAL DIRITTO EUROPEO. Le direttive europee di settore, tanto in materia di comunicazioni elettroniche, quanto in materia di servizi di media audiovisivi, quanto quelle riguardanti i servizi postali, prevedono l'istituzione di autorità nazionali di regolazione indipendenti, è bene sottolineare indipendenti perché le direttive si preoccupano di chiedere agli Stati membri non solo l'istituzione delle autorità nazionali di regolazione ma anche la previsione di garanzie di indipendenza dall'esecutivo e garanzie che consentano loro di operare concretamente con la provvista di adeguati mezzi finanziari e inoltre è importante sottolineare che esiste una collaborazione fra le autorità di regolazione dei diversi stati membri. Questa collaborazione ha luogo attraverso sedi separate per i diversi settori, vi è Innanzitutto il BEREC Body Of European Regulators For Electronic Communication che è l'organismo che raggruppa i regolatori del settore delle telecomunicazioni poi vi è l’ERGA European Regulators Group For Audiovisual Media Services che raggruppa i regolatori del settore audiovisivo e infine ERG-POST European Regulators Group For Postal Services che raggruppa i regolatori del settore dei servizi postali. CORECOM I COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI nascono dalla esigenza di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni dell'autorità è Importante sottolineare che questa dei Corecom è un'esperienza unica non solo nel panorama delle autorità di regolazione italiane ma anche nell'ambito dell'intero panorama europeo, è un'esperienza unica che è caratterizzata dal fatto che i CORECOM sono istituiti da leggi regionali, la legge 249 del 97 quella istitutiva dell’AGCOM che ha previsto, ha delegato il legislatore regionale ad istituire i CORECOM I CORECOM sono caratterizzati da una doppia dipendenza: 4. dipendenza funzionale dall' AGCOM 5. dipendenza gerarchica dalle regioni Cosa vuol dire? vuol dire che i dipendenti dei Corecom sono dipendenti regionali, vuol dire che i componenti dei Corecom sono nominati dalle istituzioni regionali ma vuol dire che gli indirizzi all'attività del Corecom vengono impartiti dall’ AGCOM, il finanziamento a sua volta e in parte a carico delle regioni in parte a carico della AGCOM. QUALI SONO LE FUNZIONI DEI CORECOM I CORECOM sono titolari di funzioni proprie attribuite dalle leggi regionali, ad esempio in materia di par condicio, e di funzioni delegate dalla AGCOM, le leggi regionali individuano un set minimo di competenze attribuite ai CORECOM e in questo segnalo che le singole leggi regionali disciplinano diversamente i CORECOM per cui è emersa ed è stata segnalata da diversi CORECOM la condivisibile esigenza di una uniformazione di questo set minimo di competenze attribuite ai CORECOM medesimi e poi sono titolari di funzioni che vengono delegate dall’AGCOM la quale ha provveduto innanzitutto nel 1999 ad individuare gli indirizzi generali e le funzioni delegabili ai Corecom, cioè in questo processo tendente alla delega di funzione Corecom l'autorità è partita dall’individuare alcuni indirizzi a cui devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni i Corecom e dall’individuare gruppi di funzioni suscettibili di essere delegate ai Corecom, per poi stabilire quali siano le funzioni di volta in volta delegate ai singoli Corecom si è proceduto con una serie di accordi quadro trilaterali tra l'autorità, la conferenza dei consigli delle assemblee legislative regionali e i Corecom. IL PRIMO ACCORDO QUADRO È DEL 2003 L’ULTIMO DEL 2017 quindi vi è stato un progressivo ampliamento delle funzioni delegabili con accordi quadro l'ultimo dei quali del 2017, è Importante sottolineare che gli accordi quadro precisano a quali funzioni possono essere di volta in volta delegate poi a seconda di come i singoli Corecom riescono ad esercitare in concreto tali funzioni si procede alla delega per cui vi è anche differenziazione. Non tutti i Corecom sono titolari delle medesime funzioni delegate. Queste funzioni possono essere le funzioni delegabili si possono essere così riepilogate Innanzitutto la VIGILANZA IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI, L'ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E POI DELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONI E UTENTI è importante segnalare che è in funzione da pochissimo un nuovo strumento di conciliazione che si chiama CONCILIAWEB che consente ai Corecom di potere esercitare questo compito attraverso gli strumenti della rete internet in maniera che comporta per loro un minore impiego di personale e di tempo, la TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE COSIDDETTO ROC la VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVA LOCALE il MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI DELL'EMITTENZA LOCALE. AGCOM: STRUTTURA E FUNZIONI 1. la struttura dell'autorità 2. le competenze della Commissione per le Infrastrutture e le Reti 3. le competenze della Commissione per i Servizi e i Prodotti 4. le competenze del consiglio. STRUTTURA DELL'AUTORITÀ 4 organi: PRESIDENTE, CONSIGLIO, CIR E CSP l'autorità è formata da questi quattro organi il presidente, il consiglio che è composto dal presidente e da altri quattro componenti, la CIR che è la COMMISSIONE PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI che è presieduta dal presidente è formata da due dei quattro componenti del consiglio e la CSP che è la COMMISSIONE PER I SERVIZI E PRODOTTI che è presieduta anch’essa dal presidente ed è formata dagli altri due componenti del consiglio. 1. nomina, 2. requisiti, 3. incompatibilità e durata in carica dei componenti la nomina è differentemente regolata per il presidente e per i componenti, il PRESIDENTE è nominato e designato dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del ministro per lo sviluppo economico la designazione e poi sottoposta al parere delle commissioni parlamentari competenti cioè delle commissioni della camera e del Senato competenti che deve essere favorevole con maggioranza dei due terzi per procedere alla nomina che ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, I COMPONENTI invece sono eletti 2 dalla Camera dei Deputati e 2 dal Senato della Repubblica ciascun deputato ciascun senatore può votare per un solo nominativo può scrivere un solo nominativo sulla scheda, sono eletti per ciascun ramo del Parlamento i membri che riportano il maggior numero di voti. Quanto ai requisiti essi sono molto stringenti e sono soprattutto requisiti di qualità professionali e competenza nella materia. Le norme di incompatibilità sono molto severe e si riflettono anche al periodo successivo alla carica in quanto il presidente e i componenti dell'autorità nei due anni successivi all'esercizio delle loro funzioni non possono assumere incarichi, avere rapporti professionali di qualsiasi natura con tutti i soggetti regolati dall'autorità, la durata in carica è di 7 anni. A proposito di questo vi dico che quella in corso è la quarta consigliatura di AGCOM, nelle prime due i componenti erano 9, la prima volta dal 1998 al 2005, la seconda ha coperto il periodo dal 2005 al 2012 la terza è partita nel 2012 e si è conclusa nel 2019, quarta che è quella in carica è partita nel 2019 e si concluderà 2026, il presidente attuale è Giacomo Lasorella nominato nel 2020. 1. i servizi e i prodotti 2. la carta dei servizi 3. pubblicità e tutela del Diritto d'autore la carta dei servizi che gli operatori sono chiamati a predisporre fissa gli standard minimi di qualità dei servizi medesimi, la disciplina della pubblicità riguarda essenzialmente i tetti di affollamento pubblicitario, la tutela del Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica una delle principali competenze esercitate dall’autorità nel corso della scorsa consiliatura in quanto l'autorità come vedremo ha adottato un regolamento per la tutela del Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica nel corso del 2013 è entrato in vigore nel corso del marzo 2014 4. la programmazione 5. tutela dei Minori 6. minoranze linguistiche 7. rettifica Cosa significa, significa che, nel monitoraggio della programmazione, AGCOM deve occuparsi della TUTELA DEI MINORI, a questo proposito l’autorità ha adottato un libro bianco e in più l'autorità contribuisce a nominare i componenti dello specifico comitato media e minori costituito presso il Ministero per lo sviluppo economico. MINORANZE LINGUISTICHE anche qui sono attività di verifica e di vigilanza sul rispetto dei diritti delle minoranze allo stesso modo il diritto di rettifica AGCOM vigila sul fatto che sia riconosciuto a chi ne ha diritto. INDICI DI ASCOLTO sono molto importanti perché la loro rilevazione è funzionale alla raccolta pubblicitaria da parte degli operatori dell'audiovisivo e non soltanto perché la rilevazione di AGCOM riguarda la televisione, a questo proposito lo strumento è l’AUDITEL, per la radio AUDIRADIO e per il web AUDIWEB, riguardo a tutti questi strumenti AGCOM verifica la correttezza dei criteri metodologici e vigila sulla governance. COMPETENZE DEL CONSIGLIO il consiglio Innanzitutto è competente per tutte le materie non espressamente attribuite alla competenza di una delle due commissioni cioè della commissione servizi e prodotti e della commissione infrastrutture e reti. Andando a vedere in dettaglio le principali competenze del consiglio riguardano L'ADOZIONE DI REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE, DI PROCEDURA DI DISCIPLINA DEI MERCATI i regolamenti di organizzazione sono quelli ai quali ho accennato prima cioè sono quelli attraverso i quali si esplica l'autonomia dell'autorità, il regolamento di organizzazione e funzionamento, il regolamento del personale, dei servizi, il regolamento di contabilità, il regolamento contratti e il codice etico, i regolamenti di procedura sono quelli che disciplinano in linea generale l'esercizio delle funzioni dell'autorità e così un regolamento che riguarda i procedimenti sanzionatori ve nè un altro che riguarda le controversie tra operatori e utenti ancora un altro che riguarda le competenze tra operatori e poi quello cui accennavo prima il regolamento per la tutela del Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, il regolamento di disciplina dei mercati sono quelli che conseguono alle analisi di mercato e che disciplinano i mercati regolati dall'autorità che sono quelli delle telecomunicazioni. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, PROMOZIONE DI RICERCHE E STUDI, SEGNALAZIONE AL GOVERNO L’autorità ha il compito di promuovere di favorire l'innovazione tecnologica, a questo riguardo svolge anche importanti ricerche, in particolare indagini conoscitive che sono affidate soprattutto ad una delle sue strutture, il servizio economico statistico che è un vero e proprio servizio studi e che ripeto produce periodicamente interessanti Indagine su tutti i settori di attività di AGCOM. POTERI DI SEGNALAZIONE AL GOVERNO sono in realtà adoperati non solo a fini di promozione dell'Innovazione tecnologica ma in tutti i casi nei quali AGCOM riscontri che vi siano delle aporie nella normazione primaria delle contraddizioni o comunque delle necessità di aggiornare la normativa primaria. Un'altra competenza è quella della GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO, ora vi spiegherò meglio queste sigle (PNAF e DAB) nell'ambito di questa competenza il consiglio predispone il piano nazionale di ripartizione delle frequenze fra i diversi servizi e cioè per servizi di media e i servizi di telecomunicazioni. Per quello che riguarda i servizi media il consiglio predispone poi il PNAF, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze ai diversi operatori, alle diverse emittenti, il DAB è lo stesso strumento che riguarda la radio digitale. Vi sono poi competenze in materia di AUTORIZZAZIONI PER I PROGRAMMI SATELLITARI, VOD VIDEO ON DEMAND e IPTV devono essere queste programmazioni autorizzate dall’AGCOM mentre per quanto riguarda la trasmissione digitale terrestre AGCOM fissa i criteri, mentre l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e poi data dal ministero per lo sviluppo economico. LCN è la numerazione automatica dei canali televisivi quella, che trovate sul telecomando Anche questa è una competenza dell'autorità, stabilire a quali a quali emittenti spettino determinate posizioni sul telecomando. TENUTA DEL ROC Il ROC è il registro degli operatori delle comunicazioni, questa competenza ha il fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari degli operatori delle comunicazioni che sono tenuti a comunicare all'autorità tutta una serie di dati, l'autorità assicura la trasparenza degli assetti proprietari, verifica i bilanci compie verifiche antitrust, anticoncentrazione e infine autorizza i trasferimenti di proprietà delle aziende. TUTELA DEL PLURALISMO, ANTITRUST E CONFLITTI DI INTERESSI. La tutela del pluralismo in materia audiovisiva è disciplinata dall'articolo 43 del testo unico per i servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR) che ha introdotto nel nostro ordinamento la nozione del SIC sistema integrato delle comunicazioni nel quale confluiscono un paniere di ricavi tutti riconducibili all’audiovisivo e che è funzionale alla determinazione dei tetti antitrust che non possono essere superati dai singoli operatori. Questa funzione riguarda sia l'audiovisivo sia l'editoria, quanto al conflitto di interessi l’autorità è chiamata a svolgere delle verifiche sulle imprese televisive riconducibili a membri del governo sul fatto che queste imprese non operino a favore dei loro proprietari. ANALISI DEI MERCATI DELLE TELECOMUNICAZIONI che è funzionale alla disciplina dei mercati medesimi. VIGILANZA SUL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO In particolare l’AGCOM attraverso il consiglio è chiamata a vigilare sul fatto che la concessionaria del Servizio Pubblico la RAI osservi gli indirizzi dettati dalla commissione parlamentare, le norme del contratto di servizio nel quale sono specificati e definiti gli obblighi di servizio pubblico. REGOLAMENTO E VIGILANZA SUI DIRITTI SPORTIVI con la cosiddetta legge Melandri, la gestione della commercializzazione dei diritti è passata da una gestione individuale affidata alle singole società sportive ad una gestione collettiva. La commercializzazione appunto avviene in base alle linee guida stabilite ogni tre anni dall'autorità, di concerto con l’autorità antitrust. Altre competenze del consiglio PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI, l'autorità vigila sul fatto che i sondaggi siano svolti secondo criteri metodologici scientificamente validi, vigila sulla trasparenza dei Campioni e dei criteri medesimi e sull'osservanza dei divieti ad esempio il divieto e diffusione dei sondaggi nei 15 giorni precedenti le elezioni politiche. PAR CONDICIO ne avrete sicuramente sentito parlare e la disciplina della parità di trattamento delle forze politiche dell'accesso al mezzo radiotelevisivo questa disciplina, questa parità di condizioni deve essere garantita sempre, norme particolari la garantiscono nei periodi elettorali, dove l’argomento assume particolare rilevanza. Voglio sottolineare la legge sulla par condicio, la numero 28/2000 è una legge obsoleta e l’AGCOM in più occasioni ne ha richiesto l’aggiornamento. La regolamentazione e vigilanza sui servizi postali che concerne soprattutto la fissazione degli obblighi di servizio universale la disciplina dei titoli abilitativi e a questo riguardo vi posso segnalare il caso recente di Amazon, l'autorità ha ritenuto che Amazon per l'esercizio delle attività di recapito sul territorio nazionale debba fornirsi di apposito titolo abilitativo come gli altri operatori postali infine ancora l'accesso alla rete dell'operatore dominante, dell'operatore con significativo potere di mercato che è disciplinato sempre dalle autorità, la quale può irrogare anche delle sanzioni. LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE LIBERALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI Gli argomenti che affronteremo sono: 1. il codice delle comunicazioni elettroniche del 2003 2. il servizio universale 3. la regolamentazione la vigilanza dei mercati della telefonia. anche agli utenti che si trovano nelle aree più difficilmente raggiungibili e infine e soprattutto il servizio deve essere offerto a un prezzo abbordabile anche da chi si trova in condizioni economiche più disagiate. Andiamo a vedere quali sono i contenuti cioè QUALI SONO I SERVIZI CHE RIENTRANO NEL SERVIZIO UNIVERSALE. Innanzitutto servizio di telefonia vocale in postazione fissa, IL TELEFONO FISSO In secondo luogo L'ACCESSO AD INTERNET, a questo riguardo che tra gli obiettivi dell'agenda digitale Europea per il 2020 vi sono il raggiungimento di una connessione alla velocità di 30 megabit al secondo per il 100% della popolazione e di una connessione alla velocità di 100 megabit al secondo per il 50% della popolazione questo entro il 2020. SERVIZI A CONTENUTI SPECIALI servizi per le categorie disagiate quali sono le persone indigenti oppure i portatori di handicap cioè i soggetti privi di vista o di udito, rientrano nel servizio sociale anche altri servizi, con altri servizi si designano i numeri dedicati per esempio Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Pronto Soccorso. REGOLAMENTAZIONE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI DEI MERCATI DELLA TELEFONIA LE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA I mercati di riferimento sono quelli che devono essere sottoposti a REGOLAMENTAZIONE EX ANTE perché non si è sviluppata in maniera sufficiente la concorrenza tra gli operatori. È la commissione europea che ha fissato a più riprese quali debbano essere questi mercati rilevanti, si è partiti da una prima raccomandazione del 2003 che individuava ben 18 mercati vi è stata poi una comunicazione del 2007 che ne individuava 7, una ulteriore comunicazione del 2014 ha individuato quattro mercati rilevanti. I mercati delle comunicazioni elettroniche suscettibili di regolamentazione ex ante sono individuati dalla Commissione Europea. Quest'ultima, in base all'art. 15, comma 1, della direttiva n. 2002/21/CE (c.d. direttiva quadro) è tenuta a riesaminare periodicamente la lista di tali mercati aggiornando la cosiddetta "Raccomandazione" sui mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti di comunicazioni elettroniche suscettibili di regolamentazione ex ante. Sinora la CE ha pubblicato tre raccomandazioni. La prima, risalente al 2003, individuava diciotto mercati come suscettibili di regolamentazione ex ante, la successiva del 2007, prendendo atto dell'evoluzione dei mercati - in particolare quelli al dettaglio - verso condizioni di piena concorrenzialità, riduceva il numero dei mercati da diciotto a sette. All'inizio del 2013 la Commissione ha avviato un nuovo processo di revisione della lista, che prevede un'ulteriore riduzione del numero dei mercati suscettibili di regolamentazione ex ante (da sette a quattro), mantenendo nella lista i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate su rete fissa, su rete mobile e rimodulando i mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa ed i servizi di fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate. La terza Raccomandazione (n. 2014/710/UE), pubblicata il 9 ottobre 2014, ha quindi ridotto ulteriormente il numero dei mercati soggetti a regolamentazione, ridefinendo nel contempo alcuni mercati per tenere conto dell'andamento del settore e dell'evoluzione tecnologica. In considerazione di tali sviluppi, la nuova Raccomandazione individua quattro mercati suscettibili di regolamentazione ex ante, mantenendo nella lista i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate su rete fissa e su rete mobile (servizi di interconnessione), rimodulando il mercato dei servizi di accesso alla rete locale fissa (costituito da due sotto- mercati, accesso locale all'ingrosso in postazione fissa e accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo) ed i servizi di fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa). Questi mercati sono:  L’INTERCONNESSIONE SU RETE FISSA (Mercato 1)  L’INTERCONNESSIONE SU RETE MOBILE (Mercato 2),  DELL'ACCESSO ALL'INGROSSO RETE FISSA (Mercato 3)  DELL'ACCESSO ALL'INGROSSO RETE FISSA DI ALTA QUALITÀ (Mercato 4) che è quella per i clienti business in più è da considerare che sulla base della normativa europea le autorità nazionali di regolamentazione possono individuare altri mercati rilevanti che sono tali soltanto nel loro ambito di competenza quindi un singolo stato dell'Unione e possono farlo se individuano che su un altro di questi mercati vi è un operatore dotato di significativo potere di mercato ossia di un operatore dominante. LE ANALISI DI MERCATO sono quelle attraverso le quali l'autorità disciplina i mercati sottoposti a regolamentazione ex ante e sono caratterizzate, le analisi di mercato, dal metodo della consultazione di tutti gli operatori e di tutti i soggetti interessati metodo che vale a colmare il deficit di legittimazione democratica delle autorità. Andiamo a vedere in cosa consiste, in particolare, la regolamentazione. REGOLAMENTAZIONE: INTERCONNESSIONE E ACCESSO Riguarda la terminazione delle chiamate tra la rete di un operatore e l’accesso di un altro operatore, riguarda l'accesso all'infrastruttura dell'operatore dominante, queste due categorie si pongono in termini diversi per la telefonia fissa e per la telefonia mobile. Nella TELEFONIA FISSA vi è l’operatore SMP, cioè l’operatore dotato di SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO che in Italia è Telecom Italia Mobile (TIM) e pertanto vi sono obblighi di accesso, TIM deve garantire l'accesso alla propria rete agli altri operatori a condizioni eque, non discriminatorie e a un prezzo orientato al costo. Questo come credo di aver detto in altra circostanza comporta per gli operatori alternativi di dotarsi comunque di una loro infrastruttura con la quale raggiungono l'armadio di strada di Telecom la quale ha il compito di portare la connessione fino all’abitazione del cliente, in più nella materia della telefonia fissa vengono fissate le tariffe di terminazione, che vengono fissate su base triennale attraverso l'analisi di mercato. TELEFONIA MOBILE abbiamo segnato l'evoluzione tecnologica concorrenza Retail Cosa vuol dire ? vuol dire sottolineare che la telefonia mobile ha avuto negli ultimi anni una rapidissima evoluzione tecnologica si è passati dalla prima tecnologia che era analogica e l'ha definita TACS sI è passato al GSM adesso all’ UMTS cioè gli smartphone di cui disponiamo il prossimo passo sarà il 5G che realizzerà una connessione ancora più veloce e offrirà una più ampia gamma di servizi a disposizione degli utenti. AGCOM ha precisato e ha imposto agli operatori di non definire come pure e semplice Fibra FTTC cioè la connessione che arriva fino all'armadio di strada ma precisare che in questi casi si tratta in realtà di connessione mista Fibra rame. SPUNTI DI RIFLESSIONE 1. Quali sono i principi fondamentali dell'assetto giuridico delle telecomunicazioni 2. Cosa si intende per servizio universale 3. Cosa si intende per mercati suscettibili di regolamentazione ex ante LA TUTELA DEI CONSUMATORI, CONCILIAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI E UTENTI 1. LA TUTELA DEI CONSUMATORI 2. IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE 3. LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA LA TUTELA DEI CONSUMATORI Audiovisivo: tutela della dignità umana, delle fasce più deboli, delle minoranze in un contesto di pluralismo, questo è l'oggetto della tutela in materia di audiovisivo, come potete rendervi conto si tratta di una tutela di carattere non economico, la tutela ha luogo mediante un monitoraggio che per le emittenti locali è svolto dai comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) l'autorità si attiva peraltro anche a seguito di segnalazioni degli utenti, voglio sottolineare che nel settembre del 2016 l’autorità ha adottato un atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi televisivi. Servizi postali: tutela degli utenti In merito agli obblighi che gravano sui fornitori di servizi per violazione degli obblighi di servizio universale. Tutela degli utenti in merito agli obblighi che gravano sui fornitori: vi farò un esempio per farvi intendere di cosa si tratta, gli operatori alternativi ad esempio, agli operatori alternativi accade di frequente che la loro corrispondenza finisca nelle cassette di Poste Italiane, debbono quindi concludere accordi con Poste Italiane per il recapito ai destinatari di questa corrispondenza, se non concludono questi accordi questa corrispondenza non arriva mai al destinatario e quindi gli operatori alternativi ne sono responsabili. Disservizi per violazione degli obblighi di servizio universale, voglio far presente che l’autorità svolge un costante monitoraggio sulla qualità del servizio universale e si attiva non solo a seguito degli esiti di questa attività di vigilanza ma anche su segnalazione degli utenti, casi classici di disservizi sono le chiusure ingiustificate degli uffici postali oppure la dispersione di corrispondenza. Telecomunicazioni tutela degli utenti nei loro rapporti con i fornitori. Nelle telecomunicazioni è l'ambito nel quale la tutela degli utenti impegna di più l'autorità e nel quale l'autorità svolge un'attività sicuramente di ampiezza maggiore, tutela gli utenti nei rapporti con i fornitori, questa tutela è svolta sia dalle AUTORITÀ in sede centrale sia dai CORECOM i COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI nei rispettivi territori, i casi più classici di violazione che interessano, che violano i diritti degli utenti e per i quali gli utenti si rivolgono all'autorità del CORECOM sono attivazione di servizi non richiesti, addebito di costi non dovuti in bolletta, guasti, migrazioni che sono i cambiamenti di operatore, per i quali non si rispettano i tempi previsti oppure connessioni lente o assenti. DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI E VERIFICA DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE (MISURA INTERNET ) DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI A questo riguardo AGCOM ha definito degli indicatori di qualità ai quali devono rispondere i servizi erogati dagli operatori. Inoltre AGCOM stabilisce degli obblighi specifici per gli operatori dominanti OPERATORI INCUMBENT quelli con significativo potere di mercato ricordo a questo proposito che della telefonia fissa operatore con significativo di mercato è Telecom Italia nella telefonia mobile sono invece Telecom Italia Mobile Vodafone, Wind Tre e Fastweb. Gli operatori sono obbligati a definire delle carte dei servizi a disposizione degli utenti. LA VERIFICA DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE ATTRAVERSO MISURA INTERNET MISURA INTERNET è un database predisposto da AGCOM e disponibile sul sito di AGICOM che consente ad ogni operatore la verifica della qualità dell'accesso a internet da rete fissa, voglio segnalare che è il primo e finora unico caso in Europa strumento di questo genere. TRASPARENZA DELLE COMUNICAZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO, DIRITTO DI RECESSO le comunicazioni rivolte al pubblico devono rispondere al requisito della trasparenza e aggiungo della completezza. Il DIRITTO DI RECESSO è il pendant, che serve a controbilanciare lo jus variandi di cui dispongono gli operatori e cioè il poter modificare in corso di contratto le condizioni contrattuali, per farlo devono darne comunicazione in maniera trasparente e completa agli utenti e questo per consentire agli utenti medesimi di conoscere la variazione ed eventualmente esercitare il diritto di recesso. Ho già ricordato in un'altra lezione a questo proposito il caso della fatturazione a 28 giorni che l'autorità ha ritenuto non corretta per quello che riguarda la telefonia fissa. Vi segnalo un altro caso interessante ed è l'obbligo che l'autorità ha imposto di comunicazioni chiare trasparente in materia di connessione in fibra. La connessione in fibra Infatti può essere di vario genere, la fibra può arrivare fino all'appartamento dell'utente si parla allora FIBER TO HOME FTTH, può arrivare alla base dello stabile si parla FIBER TO THE BUILDING FTTB o può arrivare all’armadio di strada FTTC FIBER TO THE CABINET in questo caso c'è un tratto, quello dall'armadio di strada fino all'abitazione del cliente che è in rame, allora l’AGCOM ha imposto agli operatori nella loro comunicazioni commerciali di non parlare di Fibra ma di rete mista Fibra rame. I POTERI DI AGCOM, innanzitutto poteri naturalmente finalizzati alla tutela dell'utente, ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE E NOTIZIE che possono essere acquisiti anche attraverso la polizia postale o attraverso uno speciale nucleo della Guardia di Finanza. ISPEZIONE, AGCOM stessa dispone di poteri ispettivi all’interno della propria organizzazione un apposito servizio ispettivo, ORDINE DI CESSARE COMPORTAMENTI LESIVI DEI DIRITTI DEGLI UTENTI, ordine che può essere esercitato anche in via cautelare, TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE la premessa che occorre è la mancata risoluzione attraverso il reclamo di un problema insorto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica. L'utente, è evidente, se riscontra un problema, se lamenta una violazione o disservizio inoltra reclamo all'operatore, nel caso di mancata risoluzione del problema si può instaurare la procedura, la quale è snella, gratuita, celere e obbligatoria. Snella in quanto non richiede la difesa tecnica di un avvocato e gratuita e celere perché si conclude in tempi brevi, obbligatoria perché deve essere obbligatoriamente espletata prima di adire l'autorità giudiziaria, l’utente prima deve comunque espletare il tentativo di conciliazione e solo dopo 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza può rivolgersi all'autorità giudiziaria. Il tentativo di conciliazione è obbligatorio anche ai fini della procedura di risoluzione delle controversie dinanzi all’AGCOM o ai CORECOM che può svolgersi solo dopo l’esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione o nel caso di accordo parziale. 1. ORGANISMI DI NEGOZIAZIONE PARITETICA 2. ORGANISMI ADR 3. CAMERE DI CONCILIAZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO 4. CORECOM (CONCILIAWEB) Questi sono gli organi presso i quali può essere svolto il tentativo obbligatorio di conciliazione, gli organismi di negoziazione paritetica sono formati da rappresentanze degli operatori e delle associazioni dei consumatori e sono iscritti questi organismi in un apposito elenco istituito dalla AGCOM con delibera numero 661 del 2015 elenco tenuto dall’AGCOM stessa. Gli organismi ADR sono gli organismi di mediazione istituiti con decreto legislativo n 28 del 2010, alcuni di questi organismi ADR che lo ritengono possono iscriversi all'elenco tenuto dall’AGCOM. Camere di conciliazione presso le camere di commercio esistono queste camere di conciliazione presso le Camere di Commercio Industria artigianato che hanno aderito al protocollo di intesa fra AGCOM e Union Camere. Corecom conciliaweb tentativo può svolgersi presso il Corecom attraverso la piattaforma CONCILIAWEB. PROCEDIMENTO DI ISTANZA AL CORECOM il procedimento per lo svolgimento del tentativo di conciliazione parte da un’istanza al Corecom, il Corecom ne compie un vaglio di ammissibilità nei 10 giorni dalla presentazione, entro questi giorni ha quindi luogo l’avvio della procedura entro 10 giorni, possibile negoziazione diretta prima dell'avvio sempre entro questi 10 giorni, possono anche operatore e utente accordarsi fra di loro negoziare fra di loro e in caso di accordo il conciliatore ne da attestazione. LA CONCILIAZIONE PUÒ AVVENIRE IN FORMA SEMPLIFICATA O ATTRAVERSO STANZA VIRTUALE. La conciliazione in forma semplificata si ha mediante lo scambio non simultaneo di comunicazioni tra l'operatore è l'utente, attraverso stanza virtuale vuol dire invece in videoconferenza. L'apposito regolamento adottato da AGCOM stabilisce quali controversie possono essere conciliate attraverso stanza virtuale quali altre invece posso esserlo soltanto in forma semplificata. CONCLUSIONE: VERBALE DI ACCORDO, TITOLO ESECUTIVO O DI ATTESTAZIONE DELL’ESITO NEGATIVO. Il conciliatore a conclusione del tentativo redige un verbale che è di accordo se appunto l'accordo c'è stato e in questo caso questo verbale può valere per l'utente come titolo esecutivo nel caso che l'operatore non dia seguito all'accordo agli impegni assunti in sede di accordo, l'utente può servirsi del verbale come titolo esecutivo e quindi ottenere anche un decreto ingiuntivo altrimenti c’è l'attestazione dell'esito negativo. RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA Risoluzione della controversia a cui si passa ai Corecom in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione o anche nel caso di accordo parziale per la parte non coperta appunto dall’accordo. Gli utenti possono accedere al Corecom competente la risoluzione della controversia CONCILIAWEB vuol dire che anche a questo proposito si utilizza la piattaforma CONCILIAWEB Presupposti: 1. non devono essere trascorsi più di 3 mesi dal verbale 2. non deve essere già stata adita l'autorità giudiziaria Perché possa avere instaurarsi la controversia da risolvere dinanzi al CORECOM occorre che non siano trascorsi più di 3 mesi dal verbale che attestato l'esito negativo del tentativo di conciliazione o l'accordo parziale e ovviamente non deve essere stata adita l'autorità giudiziaria per il modello in oggetto e per le stesse parti perché in quel caso la richiesta al CORECOM sarebbe improcedibile. Con il provvedimento di definizione della controversia si ordina all'operatore: la cessazione della Condotta lesiva, il provvedimento di definizione della controversia deve intervenire entro 180 giorni dall'istanza e naturalmente si danno degli ordini all'operatore se si riconosce la sua responsabilità e quindi si ordina Innanzitutto la cessazione della condotta lesiva dei diritti dell'utente, si può ordinare il rimborso di eventuali somme non dovute ad esempio attivazione di servizi non richiesti, addebito in bolletta di costi non dovuti, mancata cessazione della fatturazione dopo il decesso o anche mancata cessazione della fatturazione dopo che è avvenuta la domiciliazione della fattura, il pagamento di indennizzi, si può ordinare ancora il pagamento di indennizzi se dovuti indennizzi che come dicevo prima possono essere contrattuali o regolamentari RISARCIMENTO DEL DANNO GIUDICE ORDINARIO risarcimento del danno non è una competenza che può essere attribuita a un'altra un'autorità amministrativa quale il CORECOM ma deve essere per essere richiesta al giudice ordinario casi di risarcimento del danno, il caso più classico sono i danni derivanti dall'interruzione del servizio per il quale possono non bastare gli indennizzi. Per restare all'esempio, la RAI è un fornitore di servizi di media ma le infrastrutture, i ripetitori fanno capo a una diversa società che si chiama RAI WAY, lo stesso è per MEDIASET il quale è il fornitore di servizi di media mentre l'operatore di rete è ELETTRONICA INDUSTRIALE. Segnalo che si tratta di una separazione societaria ma non proprietaria, proprietario resta lo stesso per cui vi è una integrazione verticale all'interno dello stesso gruppo economico.  FORNITORI DI SERVIZI INTERATTIVI ASSOCIATI O DI SERVIZI DI ACCESSO CONDIZIONATO, sono i servizi in cui si accede mediante card o decoder  CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ  IMPRESE DI PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI, ad esempio citare ad esempio LUXVIDE, ENDEMOL, TAODUE, sono quelle imprese che producono i programmi che poi vendono alle emittenti, ai fornitori di servizi di media  AGENZIA DI STAMPA A CARATTERE NAZIONALE, l’ANSA l’AGI agenzia Italia o Adnkronos;  EDITORI DI GIORNALI QUOTIDIANI PERIODICI E RIVISTE, cioè gruppi editoriali come RCS Rizzoli Corriere della Sera o come GEDI l'ex editoriale Repubblica espresso che adesso edita anche La Stampa  SOGGETTI ESERCENTI EDITORIA ELETTRONICA, si tratta delle testate esclusivamente on-line, quelle digitali  IMPRESE FORNITRICI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, si tratta delle imprese di telefonia e degli internet Service provider infine  CALL CENTER la legge di bilancio del 2018 ha obbligato gli operatori che forniscono servizi di call center a iscriversi al ROC e questo ha fatto sì che i soggetti iscritti al ROC siano arrivati al numero di circa 17 mila IES informativa economica di sistema è un database contenente la dichiarazione annuale degli operatori su dati economici, i soggetti obbligati sono gli stessi soggetti che sono obbligati a iscriversi al ROC ad esclusione dei fornitori di servizi di telecomunicazione e degli operatori che forniscono servizi di call center. Informazioni necessarie per le verifiche previste dall'articolo 43 TUSMAR in materia di pluralismo e antitrust. Ci occuperemo proprio dell'articolo 43 che fissa dei tetti in materia di PLURALISMO e ANTITRUST che sono stabiliti per lo più in base ai ricavi e quindi i dati che si forniscono alla IES - informativa economica di sistema - servono proprio a verificare il rispetto dei tetti di cui all'articolo 43 del TUSMAR. TUTELA DELLA CONCORRENZA NEL MERCATO RADIOTELEVISIVO il SIC articolo 2 comma 1 lettera S TUSMAR, settore che comprende editoria, audiovisivo, cinema, comunicazioni commerciali Che cos'è il SIC il paniere sulla base del quale si calcolano i tetti antitrust, raggruppa tutti questi settori editoria, audiovisivo, cinema, pubblicità anche quella on-line ed è stato, questo paniere, introdotto con la legge Gasparri del 2004, prima di allora i tetti antitrust, riferiti alle audiovisivo erano riferiti solo all'audio del settore audiovisivo, erano calcolati sulla base dei canali, si potevano possedere una determinata quota dei canali di trasmissione, c'è stato attraverso l'istituzione del SIC un ampliamento del paniere che come è facile comprendere rende assai più agevole non superare i tetti. Ai sensi dell'articolo 43 TUSMAR, AGCOM verifica il rispetto dei limiti anticoncentrativi: vediamo quali sono in dettaglio questi limiti. Limiti alla titolarità di servizi di media (commi 7 e 8) sempre dell'articolo 43 Questo è il primo limite, è un limite di carattere tecnico ed è abbastanza ampio perché il 20% dei programmi radio o televisivi, vuol dire che nessun fornitore di contenuti può essere titolare di autorizzazioni che consentano di irradiare, consentono di diffondere più del 20% dei programmi. Limiti alla raccolta delle risorse economiche Questo evidentemente un limite economico e limite quello del 20% del totale dei ricavi del SIC nessun operatore tra quelli iscritti al ROC può superare, può conseguire ricavi che eccedano il 20% del totale dei ricavi del SIC, è un limite questo non ampio, amplissimo, perché è evidente che essendo il SIC composto da più settori superare il 20% dei ricavi complessivi è abbastanza arduo. Vi sono poi limiti economici per particolari categorie di operatori, i commi 11 e 12 li definirei limite incrociati, in particolare al comma 11 sono previsti limiti per gli operatori delle telecomunicazioni che conseguono più del 40% dei ricavi del loro settore non possono superare il 10% dei ricavi complessivi del SIC, al comma 12 è previsto invece un limite per le emittenti televisive che superano 8% dei ricavi del loro settore, queste emittenti non possono acquisire partecipazioni in imprese editoriali. AGCOM verifica anche il rispetto del divieto di posizioni dominanti nel SIC e nei mercati che lo compongono, cosa vuol dire? vuol dire che al di là del rispetto dei tetti possono stabilirsi posizioni dominanti che AGCOM è chiamata a controllare, attraverso cosa? attraverso nozione di controllo e collegamento (articolo 43 commi 14 e 15 del TUSMAR e articolo 2359 c.c) mi spiego, attraverso il controllo o il collegamento esercitato su altri operatori, un singolo operatore può pervenire in via indiretta a superare i limiti previsti, limiti economici dei tetti di cui abbiamo parlato prima AGCOM è chiamata a verificare che questo non avvenga. È interessante notare che il TUSMAR amplia le nozioni codicistiche, il codice civile infatti ai fini di stabilire quando ricorra il controllo richiede o che si abbia una certa quantità di voti nell' assemblea della società controllata o che vi siano particolari rapporti contrattuali o che in sostanza si agisca attraverso la società controllata per interposta persona. Il TUSMAR consente di ritenere sussistente il controllo anche nel caso vi sia la semplice concertazione con altri soci, quindi cosa accade, può accadere ripeto che attraverso il controllo di collegamento un operatore in teoria di per sé non supererebbe i tetti finisce per superarli. Se n’è avuto un esempio significativo nella attività di AGCOM con il caso dell'operatore francese VIVANDÌ il quale aveva acquisito una posizione dominante in TIM che si trova al di sopra del 40% dei ricavi complessivi del settore delle telecomunicazioni, VIVANDÌ nel contempo ha poi acquisito una partecipazione significativa in Mediaset per cui AGCOM ha ritenuto che vi fosse una situazione di collegamento tra Telecom e Mediaset la quale consegue a sua volta più del 10% dei ricavi complessivi del SIC, pertanto si ricade sotto la previsione di cui ho parlato poc'anzi del comma 11 dell'articolo 43 cioè il divieto per operatori delle telecomunicazioni che siano al di sopra del 40% dei ricavi del loro settore e quindi Telecom di conseguire ricavi superiori al 10% del film e siccome Mediaset di per sé e al 13% del SIC il collegamento realizzato attraverso Vivandì tra Telecom e Mediaset è stato ritenuto da AGCOM violativo del comma 11 dell'articolo 43 del SIC e AGCOM ha attivato quindi i suoi strumenti Quali sono questi strumenti? PROVVEDIMENTI E SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA 1. Atto di pubblico richiamo (comma 3) innanzitutto si provvede ad adottare un atto di pubblico richiamo quando vi sia il rischio di violazione dei tetti previsti dal TUSMAR 2. Adozione dei provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti (comma 5), questi provvedimenti necessari sono adottati nel caso vi sia una violazione accertata dopo un'istruttoria che è svolta in contraddittorio, è quello che si è verificato, nel caso VIVANDÌ di cui parlavo prima, AGCOM ha quindi ingiunto a Vivandì di adottare misure che impedissero di rendere operanti il collegamento tra Telecom e Mediaset, Vivandì ha ritenuto a questo proposito di sterilizzare la propria quota in MEDIASET eccedente il 9,99% delle azioni Mediaset in modo da far venir meno la sua posizione significativa in Mediaset stessa. 3. Nullità degli atti giuridici e delle intese violative dei divieti antritrust (comma 4) il comma 4 prevede appunto questa nullità, non spiega, non definisce a chi spetti pronunciare questa nullità non vi è dubbio a parer mio che non può essere che l'autorità giudiziaria a pronunciarla. VI sono poi limiti da autoregolamentazione quali il codice adottato dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria lo IAP questo codice definisce i parametri di verità, liceità e correttezza che deve possedere il messaggio pubblicitario, c'è da dire che vincola però naturalmente solo gli operatori aderenti a questo Istituto, tra i principali operatori dell'audiovisivo vi aderiscono Rai Mediaset Sky e altre emittenti non vi aderiscono tutti, non aderisce almeno per ora la 7, le sanzioni non possono a differenza di quelle irrogate dall'autorità riguardano soltanto consistono soltanto nella cessazione della diffusione del messaggio. PUBBLICITÀ AUDIOVISIVA LIMITI QUANTITATIVI I limiti quantitativi hanno una duplice funzione da un lato quella tutela dell'utente, l'utente deve poter godere della visione, dell'ascolto del programma senza un numero eccessivo di interruzioni pubblicitarie e poi vi è anche una funzione di tutela della concorrenza perché la pubblicità è la principale risorsa delle emittenti e quindi la capacità che potrebbe avere qualcuna di queste emittenti di convogliare verso di sé una quota troppo ampia di pubblicità, se non vi fossero limiti quantitativi potrebbe nuocere all’assetto concorrenziale del mercato. La pubblicità fondamentale è fonte di finanziamento per i mezzi di comunicazione. La disciplina è contenuta nell’ articolo 38 TUSMAR, tetti di affollamento pubblicitario, che disciplina i limiti i tetti di affollamento pubblicitario che non sono uguali per le diverse emittenti e per i diversi mezzi. Vediamo come e perché. RAI 4% SETTIMANA 12% ORARIO la RAI che è la concessionaria del Servizio Pubblico incontra un limite più severo che si giustifica con il fatto che la RAI e finanziata anche con il canone ed l'emittente del servizio pubblico per cui non può la pubblicità essere la principale fonte di sostentamento e questo limite riguarda sia i programmi televisivi che i programmi radiofonici della RAI è previsto dal comma 1 dell'articolo 38, ripeto, comporta poiché la pubblicità non possa superare il 12% di una singola ora e non possa arrivare a più del 4% nel corso della settimana, sono consentite eccedenze nei limiti del 2% orario che devono però trovare compensazione o nell'ora precedente o nell'ora immediatamente successiva, VEDIAMO PER LE ALTRE EMITTENTI QUALI SONO I LIMITI QUANTITATIVI: EMITTENTI TELEVISIVE NAZIONALI IN CHIARO E SOGGETTI AUTORIZZATI A TRASMETTERE IN CONTEMPORANEA SU ALMENO 12 BACINI DI UTENZA: 15% giornaliero 18% orario, il limite fissato dal comma 2 dell'articolo 38 emittenti televisive nazionali in chiaro ad esempio Mediaset o La7 soggetti autorizzati a trasmettere in contemporanea su almeno 12 bacini di utenza, non sono emittenti nazionali ma sono emittenti che coprono più della metà della nazione perché i bacini di utenza hanno di solito consistenza regionale quindi 12 sono più della metà. Anche qui vale il criterio dell'eccedenza del 2% orario il cui recupero è consentito nell'ora precedente successiva, il limite 18% per ogni singolo ora trasmissione e non più del 15% al giorno. EMITTENTI A PAGAMENTO 12% ORARIO siamo qui al comma 5 dell'articolo 38 emittenti a pagamento, la più nota è Sky e qui il limite è unico il 12% orario quindi anche giornaliero, il limite è più basso rispetto alle emittenti televisive in chiaro, perché queste emittenti si finanziano anche con il canone che pagano gli abbonati. EMITTENTI LOCALI 25% ORARIO GIORNALIERO siamo al comma 9 del TUSMAR non ripeto più in tutti i casi il criterio di recupero delle eccedenze qui il limite è molto più alto in nome del principio di un favor che il legislatore ha nei confronti della emittenza locale. EMITTENTI RADIOFONICHE NAZIONALI TETTO DEL 20% ORARIO emittenti radiofoniche nazionali ad esclusione della RAI per la quale valgono gli stessi limiti per i programmi televisivi e per quelli radiofonici il tetto e unico 20% orario. EMITTENTI RADIOFONICHE IN AMBITO LOCALE 25% ORARIO sempre il comma 7 ripeto il limite è più ampio in nome del favor nei confronti delle emittenti locali. SPONSORIZZAZIONI, TELEPROMOZIONI E SPOT PUBBLICITARI Sono tre nozioni che dobbiamo approfondire: le sponsorizzazioni sono definite dalla direttiva SMAV dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi e sono definite come contributo al finanziamento di un servizio o di un programma al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, la propria attività, ma non di promuovere la vendita di prodotti, lo sponsor non deve quindi influenzare il contenuto del programma e non possono essere sponsorizzati ne notiziari, ne nei programmi per bambini. Il nome di queste caratteristiche, queste comunicazioni commerciali che le sponsorizzazioni non sono soggette ai tetti e sono quindi chiaramente distinguibili e da distinguere dagli spot pubblicitari veri e propri, questo in linea astratta e di principio. È accaduto però in Italia che si sia affermato il fenomeno delle cosiddette telepromozioni che cosa sono le telepromozioni, in realtà sono veri e propri spot mascherati da sponsorizzazioni tanto che si è parlato di sponsorizzazioni all'italiana, nelle telepromozioni avviene la presentazione del prodotto per invogliare l'utente all'acquisto e quindi un modo per sfuggire ai tetti di affollamento, naturalmente questo ha dato luogo a dibattiti, discussioni interventi di varie autorità, un richiamo della commissione europea nel 1992 che ha contestato all'Italia di non aver correttamente recepito la Direttiva sulla televisione senza frontiere del 1989, una sentenza del Tar Lazio del 1997, un regolamento dell’AGCOM del 2000, un paio di pareri del Consiglio di Stato del 2002, una comunicazione interpretativa della Commissione Europea nel 2004 che ha stabilito che le telepromozioni sono soggette ai tetti al pari delle televendite, infine la legge Gasparri come trasfusa nell'articolo 38 comma 3 del TUSMAR che ha stabilito che le telepromozioni sono calcolate ai fini del tetto ma questo viene elevato dal 18 al 20% orario per le emittenti private nazionali, questo del resto conformemente a quello che stabilisce la Direttiva SMAV, quindi in sostanza quello che è stabilito anche per le televendite. Quindi in sostanza non più telepromozioni mascherate da sponsorizzazioni da telepromozione che sono veri e propri messaggi pubblicitari comunicazioni pubblicitarie ma con un trattamento differenziato. Le AUTO PROMOZIONI, ne ho fatto cenno prima, sono disciplinate dal comma 6 dell'articolo 38 del TUSMAR non rientrano nei tetti però richiedono che si svolgano nell'ambito dello stesso mezzo di trasmissione trasmissivo, non all'interno del gruppo, quindi radio per radio, televisione per televisione, non promozioni di programmi televisivi nell'ambito di programmi radiofonici e viceversa. Le TELEVENDITE a cui accennavo prima, offerte dirette al pubblico, sono vendite a distanza mediante il mezzo radiotelevisivo, vi ricorrono soprattutto piccole emittenti locali, come per le telepromozioni questo comporta l'elevazione del tetto per le emittenti private nazionali dal 18 al 20%, questo non vuol dire, che si possa fare il 20% di spot pubblicitari, vuol dire che si può raggiungere il 20% nel cui ambito un almeno un 2% siano televendite oppure telepromozioni. Vi è da osservare però che non vi sono limiti di sorta per i palinsesti che sono dedicati esclusivamente alle televendite o alla pubblicità. INSERIMENTO DI PRODOTTI non deve incoraggiare direttamente l'acquisto ne soprattutto deve dare indebito rilievo ai prodotti, se desse indebito ai prodotti sarebbe una pubblicità sarebbe una pubblicità nascosta che come abbiamo detto all'inizio è assolutamente proibita, che l'inserimento di prodotti non è computato nei tetti, deve essere annunciato preventivamente nel corso del programma ed è consentito nel film, nelle serie televisive, nei programmi sportivi, nei programmi di intrattenimento, ad esempio in caso di inserimento dei prodotti nelle partite di calcio sono i tabelloni che si vedono al di là dei limiti del terreno di gioco degli stadi. L’inserimento dei prodotti non è quindi una comunicazione commerciale computata nei tetti proprio perché ripeto non deve dare rilievo indebito ai prodotti. articoli il 49 del quale ci occuperemo più avanti nel corso della lezione che riguarda specificamente la governance della concessionaria del servizio pubblico e che è stata riformata dalla legge 220 del 2015. LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO che al di sotto della Fonte legislativa ci sono ulteriori fonti che vanno più in dettaglio nello specificare questi obblighi. Si tratta in particolare:  CONVENZIONE  LINEE GUIDA  CONTRATTO DI SERVIZIO la convenzione è stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la concessionaria del servizio pubblico, ha un contenuto eminentemente tecnico, precisa in cosa consiste l'affidamento in concessione del servizio pubblico che ha ora una durata decennale, in particolare si tratta dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di trasmissione, della trasmissione di programmi attraverso questi impianti, traduzione anche all'estero di contenuti audiovisivi e multimediali, come dicevamo prima, mediante altre piattaforme distributive, si pensi soprattutto alla piattaforma TVSAT, le linee guida sono enucleate d'Intesa dal Ministero Sviluppo Economico e dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il contratto di servizio è stipulato alla fine tra lo stesso Ministero e la RAI, concessionaria del Servizio Pubblico. LEGGE DI RIFORMA NUMERO 220 DEL 2015 la legge di riforma numero 220 del 2015 che è intervenuta modificando la disciplina precedente è da più punti di vista Innanzitutto mi sono modifiche nella definizione del servizio pubblico e della durata del contratto di servizio, quanto alla definizione del Servizio Pubblico, lo accennavo già prima, che non è più solo radiofonico e televisivo ma anche multimediale, quanto alla durata del contratto di servizio che era prima triennale adesso è stabilita in 5 anni, Ma vi sono anche modifiche della procedura per la definizione in dettaglio dei contenuti del servizio pubblico , in particolare questa procedura che è abbastanza articolata e complessa parte da una consultazione pubblica sugli obblighi del Servizio Pubblico alla quale possono partecipare non solo gli stakeholder, non solo i portatori di interesse ma chiunque intenda farlo, in secondo luogo subito dopo il Consiglio dei Ministri definisce da una prima definizione di massima degli indirizzi del servizio pubblico e questo intervento nel Consiglio dei Ministri è una delle novità apportate dalla legge 220. Successivamente l’AGCOM cioè l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero per lo sviluppo economico stabiliscono di Intesa le linee guida sul contenuto degli obblighi di servizio, bisogna dire che qui manca una norma di chiusura, cioè non è previsto cosa possa accadere nel caso che i due organismi interessati nn raggiungano l'intesa, eventualità che non si è mai verificata, eventualità che naturalmente si tende ad evitare ma che in astratto non si può escludere possa avvenire. Dopo la definizione delle linee guida ha luogo la definizione di uno schema di contratto di servizio concordato dal ministero dello sviluppo economico e della concessionaria, dalla RAI, su questo schema di contratto di servizio è chiamata ad esprimere parere la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il parere della commissione vigilanza è un parere obbligatorio ma non vincolante a seguito dopo che il parere è stato emesso vi è una nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri che fissa definitivamente i contenuti del contratto di servizio, a anche questa è una novità introdotta dalla legge 220. Alla fine della procedura ha luogo la stipula del contratto di servizio tra il Ministero e la società concessionaria, come credo si sia inteso da questi somari cenni è una procedura eccessivamente complessa ed articolata e poi sostanzialmente endo-governativa dato che è le possibilità di intervento degli organi non governativi in particolare la commissione parlamentare di vigilanza e l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni hanno in realtà un ruolo abbastanza marginale, la legge 220 ha rafforzato il ruolo del Governo e ha indebolito per converso quello del Parlamento e dell’AGCOM. GLI OBBLIGHI SPECIFICI DELLA RAI Obblighi specifici che sono fissati in primo luogo dall'articolo 45 del TUSMAR e secondariamente dal contratto di servizio quello vigente riguarda il quinquennio dal 2018 al 2022. Innanzitutto L'IMPARZIALITÀ E IL PLURALISMO, secondariamente adeguata distribuzione dei generi e qui si parla dei generi di programmazione cioè dell'educazione e dell'informazione, della promozione culturale, voglio segnalare a proposito di educazione che sono previste tra gli obblighi c'è anche quello di assicurare attività di insegnamento a distanza e a quest'obbligo risponde nel canale 701 di TVSAT il canale dedicato all' università Uninettuno. Vi sono poi obblighi a favore di determinate categorie di persone, sono persone che meritano una protezione particolare in particolare i minori e i soggetti diversamente abili. MESSAGGI DI UTILITÀ SOCIALE vi è l'obbligo di trasmettere messaggi di utilità sociale questi messaggi sono in realtà sono informazioni su servizi di pubblica utilità, trasporti, viabilità traffico stradale, servizi di erogazione di acqua e di energia, servizi di telecomunicazioni ,sono ancora informazioni sul funzionamento e sulle attività delle istituzioni, sia nazionali sia europee sono informazioni su iniziative di pubblico interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si procede a dare queste informazioni su richiesta specifica della Presidenza del Consiglio. A questo riguardo è prevista una vigilanza di AGCOM allo scopo di evitare che attraverso queste comunicazioni abbia luogo una qualche forma di propaganda, si deve trattare di informazioni su iniziativa di pubblico interesse. Ancora COMUNICANTI DI ORGANI COSTITUZIONALI, dichiarazioni ufficiali di organi costituzionali e questo è una sorta di diritto di accesso speciale per gli organi costituzionali, bisogna distinguere queste comunicazioni che sono comunicati sull'attività degli organi costituzionali ad esempio un comunicato che a conclusione di una riunione del Consiglio dei Ministri riepiloghi le decisioni assunte, per cui mentre sulle iniziative di pubblico interesse vi è una vigilanza dell’AGCOM mirante ad evitare che si faccia della propaganda, in questo caso non c’è nessuna possibilità di controllo, sono mere comunicazioni. ACCESSO E TRIBUNE, sono le tribune politiche, il diritto di accesso che ricordo trae origine già dalla sentenza n 59 del 1960 della corte costituzionale che è stato poi codificato anche dalla legge 103 del 1975. Si è discusso anche in dottrina se fosse si trattasse di un vero e proprio diritto o di un interesse legittimo e ha prevalso per la verità la prima opinione, cioè che si tratti di un diritto, però in concreto se ne avuta un'applicazione piuttosto riduttiva tanto che l'istituto ha perduto gran parte del suo significato, lo stesso è accaduto anche per le tribune politiche, come vedremo in un'altra lezione, in realtà la comunicazione politica ha perso terreno in concreto nei confronti dei programmi di approfondimento informativo. Vi è poi l'obbligo di valorizzare e potenziare i centri di produzione decentrati, questo comporta per la concessionaria l'obbligo di darsi un’articolazione territoriale. Infatti la Rai ha delle sedi regionali per quante sono le regioni italiane e in più ha due sedi provinciali nel Trentino Alto Adige. PRODUZIONE DISTRIBUZIONE E TRASMISSIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALL'ESTERO, questo allo scopo di valorizzare la lingua la cultura e l'imprenditoria italiana, è sempre a questo fine è anche previsto ho un canale in lingua inglese. Sempre nell'ambito della promozione della cultura rientra anche l'obbligo di conservazione degli archivi, sono le famose teche RAI nei quali sono custoditi tutti i vecchi programmi della RAI e dalle quali si ricava quanto e come la RAI abbia per lungo tempo rappresentato la principale industria culturale del nostro paese. PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO IN OPERE EUROPEE COMPRESE QUELLE DI PRODUTTORI INDIPENDENTI ricordavo prima che l'articolo 7 del TUSMAR al comma 4 prevede proprio il principio della tutela delle opere europee, in particolare di quelle di produttori indipendenti, questo obbligo è poi specificato dagli articoli 44/bis e 44/ter del TUSMAR che a partire dal testo in vigore a partire dal 2019 prevedono rispettivamente per la concessionaria del Servizio Pubblico obblighi di assicurare quote di programmazione alla produzione europea e ai produttori indipendenti e al 44-ter quote di investimento. COPERTURA INTEGRALE DEL TERRITORIO NAZIONALE Vi è poi questo ulteriore obbligo da quale realizzata anche grazie alla piattaforma satellitare TVSAT FUNZIONE DELL'OFFERTA MULTIMEDIALE questo obbligo comporta la disponibilità sulla piattaforma IP della Rai di tutta l'offerta in live-streaming ed è parte rilevante dell'offerta stessa in modalità non lineare, cioè in modalità on demand e questo offrendo crescenti possibilità di partecipazione interattiva al pubblico. ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE La RAI è impegnata a svolgere queste attività in particolare per lo sviluppo dell'alta definizione e in generale per favorire l'evoluzione tecnologica. GLI ORGANI DI GOVERNO DELLA RAI sistema di governo è una delle questioni centrali nella disciplina della TV pubblica a partire dal 1975, ricordavo prima come già la sentenza 59 del 1960 della Corte Costituzionale raccomandasse l'esigenza che il controllo sulla governance fosse affidato al Parlamento e non all'esecutivo in attuazione di questo principio la legge 103 del 75 ha istituito appunto la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Con la legge 220 del 2015 si è avuto invece un accrescimento del ruolo dell’esecutivo. Gli organi di governo Rai come in molte società per azioni sono:  L'ASSEMBLEA  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  IL PRESIDENTE  L'AMMINISTRATORE DELEGATO IL DECRETO LEGGE NUMERO 83 DEL 1995 COSIDDETTO DECRETO GAMBINO la ripartizione degli spazi da effettuare tenendo conto anche della rappresentanza parlamentare, questa è la fonte normativa che interviene successivamente alla legge 515 del 93, vi era stato prima un disegno di legge poi il governo aveva preferito dare luogo alla emanazione di un decreto legge per l'approssimarsi delle elezioni regionali dell'aprile del 95, questo decreto-legge è stato poi reiterato per ben sette volte fino a decadere nell'anno successivo anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 360 del 1996 con la quale la corte stessa ha dichiarato non potersi reiterare i decreti-legge se non in presenza di circostanze eccezionali. Questo decreto Gambino, cosiddetto dal nome del ministro proponente, ritorna al principio che c'era prima della legge 103 del 75 almeno in parte cioè dal principio della ripartizione degli spazi che debba avvenire non soltanto su base paritaria ma tenendo conto anche della consistenza delle forze parlamentari. Questa è stata una soluzione imposta in realtà dal mutamento del quadro politico e dalla instabilità del nuovo quadro politico caratterizzato da una proliferazione maggiore di quanto non vi fosse in passato delle liste elettorali, il che avrebbe provocato quindi una frammentazione eccessiva degli spazi ai danni delle forze più consistenti se si fosse dovuto procedere su base esclusivamente paritaria. Tra le novità rispetto alla legge 515 del 93 c'è la gratuita degli spazi per la propaganda politica sulla Stampa e in televisione anche per quello che riguarda le televisioni private, il che ha avuto come conseguenza il fatto che le televisioni private non obbligate a dare spazi ai programmi di comunicazione politica non hanno più offerto questi spazi dovendo appunto offrirli gratuitamente. LEGGE NUMERO 28 DEL 2000 la cosiddetta LEGGE SULLA PAR CONDICIO che è un metodo idoneo a disciplinare soprattutto i sistemi bipartitici come quello che esiste in Gran Bretagna è ovviamente di più difficile applicazione in presenza di un quadro politico bipolare sì ma multipartitico come esistito in Italia fino a qualche tempo addietro ed è naturalmente di più complessa applicazione, la par condicio, in presenza di un sistema multipolare qual è quello che caratterizza attualmente il nostro paese. È comunque una disciplina necessaria, questo della par condicio, che nasce dalla consapevolezza che la televisione aveva cambiato la politica come aveva affermato a suo tempo Giovanni Sartori e del resto la prova del fatto che si tratti di una disciplina necessaria la offre innanzitutto il diritto comparato, considerando che discipline più o meno simili vi sono in Spagna dal 1985, in Francia che poi è la disciplina più simile alla nostra dal 1986, in Gran Bretagna dal 1990 in Germania dal 1991 e addirittura negli Stati Uniti d'America il principio dell’equal time è stato fissato dal Federal Communication Act del 1934. LA LEGGE NUMERO 28 DEL 2000 disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie questo è il principale oggetto della legge ma è da dire che è disciplinata la comunicazione politica in senso lato e dirò fra breve qual è la differenza tra comunicazione politica in senso lato e in senso stretto anche al di fuori della campagna elettorale, anche in periodi non elettorali. La legge si rivolge principalmente al mezzo radiotelevisivo in ragione della sua pervasività, la pervasività del mezzo radiotelevisivo è un termine adoperato dalla Corte Costituzionale in particolare nella sentenza 155 del 2002. Perché la legge si rivolge principalmente al mezzo radiotelevisivo? Vi è in particolare un articolo soltanto che si riferisce alla stampa ed è l'articolo 7, vi è poi l'articolo 8 riguardante i sondaggi di opinione riguarda sia la televisione sia la stampa. COMPETENZE REGOLAMENTARI RIPARTITE FRA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA E AGCOM In particolare è previsto che la commissione parlamentare debba dettare la disciplina riguardante la concessionaria del servizio pubblico e l’AGCOM l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve invece dettare la disciplina riguardante le emittenti private. La vigilanza per entrambe le regolamentazioni spetta esclusivamente ad AGCOM esclusivamente all'autorità, bene è possibile almeno in linea astratta che si verifichino delle discrasie tra le due regolamentazioni e che quindi non vi sia equilibrio tra la disciplina dettata per la concessionaria del Servizio Pubblico e quella dettata per le emittenti private, a questo si tenta di ovviare naturalmente nella pratica attraverso contatti e rapporti tra i due organismi. Una sicura discrasia risiede nel fatto che mentre i regolamenti adottati dall’AGCOM sono ovviamente suscettibili di ricorso dinanzi al giudice amministrativo non è così per i regolamenti dettati dalla commissione parlamentare che non sono impugnabili dinanzi alla magistratura.  LA COMUNICAZIONE POLITICA IN SENSO LATO  COMUNICAZIONE POLITICA IN SENSO STRETTO  MESSAGGI AUTOGESTITI  INFORMAZIONE Dicevo prima della differenza tra comunicazione politica in senso lato e comunicazione politica in senso stretto la comunicazione politica in senso lato comprende tanto la comunicazione politica in senso stretto quanto messaggi autogestiti quanto l'informazione, nella comunicazione politica in senso stretto la legge si occupa nell'articolo 4 al comma 1 e si tratta delle esposizioni di opinioni politiche nell'ambito di un confronto dialettico quindi sono programmi di comunicazione politica in senso stretto le tribune politiche, le tavole rotonde i confronti tra forze politiche il confronto tra i vari esponenti politici candidati. I MESSAGGI AUTOGESTITI SONO MESSAGGI DI PROPAGANDA se ne occupa sempre l'articolo 4 comma 3 e sono spazi offerti alle forze politiche per la motivata esposizione di programmi o di opinioni. L’informazione di cui si occupa l'articolo 5 della legge è costituita dai notiziari, telegiornali e giornali radio e dai programmi di approfondimento informativo, i Talk Show in particolare. La Corte Costituzionale nella sentenza n 155 del 2002 stabilisce che nella comunicazione politica si applca il criterio della ripartizione matematicamente paritaria, nei programmi di informazione il criterio della parità di trattamento. Cosa vuol dire? che nei programmi di comunicazione politica in senso stretto gli spazi debbano essere ripartiti in maniera esattamente uguale tra tutte le forze politiche, nei programmi di informazione Invece il criterio è quello della parità di trattamento, criterio inteso così come la Corte Costituzionale intende il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e cioè trattamento analogo per situazioni analoghe, ma trattamento differente per situazioni differenti. La disciplina della comunicazione politica in senso stretto obbligo per le concessionarie televisive e radiofoniche nazionali di offrire gratuitamente programmi di comunicazione politica garantendo la parità di condizioni. Questa è una formula che fa già comprendere come la legge numero 28 sia in un certo senso obsoleta, si fa ancora riferimento alle concessionarie televisive e radiofoniche nazionali laddove oramai di concessionaria vi è solo la concessionaria del Servizio Pubblico, poiché per le altre emittenti vige il principio della autorizzazione e non più della concessione. Però questo riferimento obsoleto alle concessionarie comporta che la legge si applichi solo appunto all'ex concessionaria in regime analogico il che significa che non si applica alla pay-tv, non si applica alle emittenti televisive a pagamento, essendo la legge una che impone obblighi quindi una legge di stretta interpretazione. Questo obbligo poi riguarda le emittenti nazionali e quindi non anche le emittenti locali. C'è da dire che la comunicazione politica in senso stretto tende progressivamente a scomparire dai palinsesti, è un modello ormai superato in quanto vi è una netta preferenza da parte delle forze politiche per i programmi di informazione a far valere le loro ragioni nei programmi di informazioni piuttosto che nei programmi di comunicazione politica in senso stretto, vi sarebbe quindi l'esigenza di modificare il quadro normativo prendendo atto di questo tramonto della comunicazione politica in senso stretto e forse non divenendo più obbligatorio per le emittenti offrire questi spazi. LA DISCIPLINA DEI MESSAGGI AUTOGESTITI I messaggi autogestiti sono obbligatori per la concessionaria del Servizio Pubblico, sono facoltativi per le private. Sono gratuiti per le tv per le emittenti televisive nazionali e sono invece a pagamento per le emittenti locali. Questi messaggi autogestiti devono essere riconoscibili in quanto tali, debbono recare quindi l'indicazione del committente e anch'essi al pari e anzi forse più dei programmi di comunicazione politica in senso stretto tendono progressivamente a scomparire. Andiamo al punto essenziale, al punto che è diventato più importante in concreto che è la disciplina dei programmi di informazione:  PARITÀ DI TRATTAMENTO  OBIETTIVITÀ  COMPLETEZZA E IMPARZIALITÀ questi sono i principi che devono governare la disciplina, che devono governare i programmi di informazione ma quant'è la parità di trattamento va intesa come accennavo prima, non nel senso di partizione uguale degli spazi ma ripartizione che deve tener conto della consistenza parlamentare delle forze politiche, comprenderete come in concreto sia non sempre semplice avere dei criteri di valutazione anche perché questi principi debbono anche coniugarsi con l'attualità politica e con un grado di libertà editoriale che va gioco forza riconosciuta alle emittenti, dunque ci si trova a dover applicare in sede di vigilanza criteri quantitativi e qualitativi insieme, la valutazione finisce quindi per essere largamente equitativa e discrezionale e in quanto tale opinabile. Il monitoraggio che svolge quindi AGCOM si fonda Innanzitutto su tempo di parola, tempo di notizie. tempo di antenna. TEMPO DI PAROLA è il tempo che nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo viene direttamente dato agli esponenti delle forze politiche. Il TEMPO DI NOTIZIA e il tempo in cui si parla delle forze politiche stesse Il TEMPO DI ANTENNA è la risultante della somma del tempo di parola e del tempo di notizie. NET NEUTRALITY tra regolazione e antitrust  i servizi degli OTT che sono gli operatori cosiddetti over-the-top  regolamento dell'Unione Europea 2120/2015  vigilanza AGCOM partiamo dal primo argomento Net neutrality tra regolazione e antitrust NET NEUTRALITY i contenuti che viaggiano sulla rete devono circolare liberamente a prescindere dal loro autore o destinatario, questa è la definizione della Net neutrality, della neutralità della rete che si ricava dal regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2120 del 2015 all'articolo 1. QUALI SONO LE FINALITÀ CHE LA NET NEUTRALITY TENDE A PERSEGUIRE? TUTELA DELLA CONCORRENZA DEL LIBERO ACCESSO AI CONTENUTI E DELLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE. La NET NEUTRALITY tutela quindi più beni, la tutela della concorrenza comporta che non si possano fare discriminazioni fra operatori che operano sullo stesso mercato e fra beni e servizi che vengono offerti appunto sullo stesso mercato, quindi è una tutela dal lato dell'offerta, Tutela del libero accesso ai contenuti, comporta che l'utente debba poter accedere allo stesso modo e alla stessa velocità di connessione e a tutti i contenuti offerti sulla rete quindi è una tutela questa invece che gioca dal lato della domanda La tutela della libertà di espressione è una tutela di ordine non economico tutela un principio fondamentale di tutti gli ordinamenti democratici che nel nostro ordinamento in particolare è sanzionato dall'articolo 21 della Carta Costituzionale. EVITARE LE DISCRIMINAZIONI INGIUSTIFICATE FRA I DIVERSI TIPI DI DATI E INFORMAZIONI Cosa significa? significa non poter privilegiare un operatore che offra un canone superiore per i propri servizi, per le proprie offerte in rete, comporta non poter dare preferenze a determinate categorie di traffico, salvo quello che diremo fra un minuto a proposito delle pratiche di gestione e comporta non poter, al contrario, discriminare in senso negativo il traffico generato da alcune applicazioni. Sono consentite pratiche di gestione del traffico, che rappresentano in sostanza delle eccezioni al divieto di discriminazione, ma abbiamo appena detto bisogna evitare le discriminazioni ingiustificate queste pratiche di gestione del traffico rappresentano invece casi di discriminazioni giustificate, in particolare nelle ore di picco, nelle ore di massimo traffico è indispensabile evitare dei fenomeni di congestione e bisogna quindi privilegiare i servizi più richiesti ad esempio il servizio voce e i servizi che impiegano una minore quantità di banda. Altra pratica di gestione del traffico consentita riguarda motivi di sicurezza, per ragioni di sicurezza ad esempio si può discriminare il traffico proveniente da operatori che compaiono su Blacklist, si possono discriminare i contenuti non leciti, ad esempio quelli di carattere pedopornografico, si possono discriminare i contenuti che portano virus. Cosa comporta in sintesi la NET NEUTRALITY:  GRADO DI TRASPARENZA  DIVIETO DI BLOCCO  DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI TRASPARENZA comporta l'obbligo di rendere note le pratiche di gestione del traffico di cui abbiamo appena parlato, DIVIETO DI BLOCCO riguarda i contenuti leciti, DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI è come dicevo prima non giustificate. RISCHI CONSEGUENTI RAPPORTI DI INTEGRAZIONE VERTICALE TRA FORNITORI DI CONTENUTI E ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER) Allora qui si parla dei rischi che possono determinarsi, rischi di violazione della NET NEUTRALITY. Chiariamo innanzitutto i concetti: fornitori di contenuti sono operatori che producono e distribuiscono in rete contenuti o servizi esempio Netflix gli ISP sono gli internet Service providers operatori che forniscono servizi di accesso alla rete come tutti gli operatori di telecomunicazioni. Cos'è l'integrazione verticale L'INTEGRAZIONE VERTICALE si verifica quando lo stesso operatore e sia fornitori di contenuti sia provider che fornisce l'accesso alla rete è un esempio può essere quello di Telecom Italia mobile Tim che è al tempo stesso provider di accesso alla rete e fornitore di contenuti come ad esempio TIM VISION. Vediamo quali tipi in particolare di violazione possono dare luogo POSSIBILI VIOLAZIONI NET NEUTRALITY 1. A LIVELLO DI FORNITURA DI CONTENUTI 2. PER L'ACCESSO ALLA BANDA LARGA a livello di fornitura di contenuti un internet Service provider integrato verticalmente cioè che sia anche fornitori di contenuti può avere interesse a privilegiare i propri contenuti e quindi bloccare i contenuti di altri operatori. Per l'accesso alla banda larga qui la violazione possibile si verifica differenziando le velocità di connessione e quindi consentendo l'accesso a banda larga solo a determinati contenuti a discapito degli altri. Vediamo a questo punto quali sono i RIMEDI APPRESTATI DALL'ORDINAMENTO nei confronti delle violazioni  REGOLAZIONE EX ANTE  DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA  VIGILANZA AGCOM La REGOLAZIONE EX ANTE mira soprattutto a prevenire le violazioni. Il diritto europeo si sostanzia soprattutto con il regolamento del Parlamento Europeo e del consiglio numero 2120 del 2015 che integrato dalle linee guida interpretative adottate dal BEREC che ricordo è l'organismo che raggruppa le autorità nazionali di regolazione competenti in materia di comunicazioni elettroniche. VIGILANZA AGCOM, l’ACGOM ha funzioni di vigilanza sull'osservanza di questo complesso normativo e ha adottato a sua volta un regolamento con delibera Numero 348 del 2018 in materia di misure attuative per la scelta dei terminali per l'accesso alla rete. è da dire che questa regolamentazione mira soprattutto a prevenire le violazioni ma ad AGCOM spetta anche il compito di adottare misure ex-post, misure sanzionatorie per le violazioni di questa normativa salvo quanto previsto per le violazioni che derivano da abuso di posizione dominante dove la competenza spetta invece all'autorità antitrust cioè all’autorità garante per la concorrenza ed il mercato. I SERVIZI DEGLI OTT I servizi degli OTT degli operatori Over the Top lo dico questo a proposito proprio del rischio di posizione dominante. Gli operatori OTT sono operatori che forniscono servizi contenuti e applicazioni attraverso la rete senza essere proprietari di una propria infrastruttura, per questo si dicono over-the-top che agiscono al di sopra della rete si tratta di Google, Facebook, Apple, Twitter OTT E ISP TRA COLLABORAZIONE E COMPETIZIONE, I RISCHI PER LA PROPRIETÀ INTELLETUALE E LA PRIVACY La collaborazione si può sostanziare in partnership tra l'operatore OTT e gli internet Service provider, il quale può avere interesse a promuovere i servizi degli OTT per attirare clientela sulla propria rete e a sua volta gli operatori OTT hanno un modo possibile per raggiungere un maggior numero di utenti. Si può però verificare anche una competizione tra gli uni e gli altri in quanto il provider può offrire servizi analoghi a quelli forniti dagli OTT ad esempio il servizio di email che è fornito sia da OTT come Google attraverso Gmail sia da Internet Service Provider come Alice, Libero, ma anche servizi voce, si possono effettuare chiamate attraverso attraverso le reti degli operatori tradizionali di telecomunicazioni si possono effettuare chiamate su WhatsApp. PERCHÉ PARLIAMO DI RISCHI PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PER LA PRIVACY. I rischi della proprietà intellettuale nascono dal fatto che possono veicolare sulle reti dei provider anche contenuti protetti da copyright, protetti da Diritto d'autore. Per quello che riguarda la privacy bisogna fare riferimento alla costruzione di enormi quantità di dati personali realizzata dagli operatori OTT, ricordate sempre che quando un servizio su internet è gratuito vuol dire che il prezzo siamo noi, in particolare il prezzo sono i nostri dati attraverso appunto la fornitura di servizi gratuiti gli operatori OTT accumulano notevoli quantità di dati personali che poi gestiscono per finalità commerciali in maniera sicuramente non trasparente e forse neanche troppo corretta come emerso ad esempio per la nota vicenda di Cambridge Analytica, quindi questo impone la necessità di ripensare la stessa nozione di dati sensibili tutelati attraverso la normativa in materia di privacy. Vi è poi il problema del RITORNO ECONOMICO PER GLI OPERATORI perché c'è un divario tra i proventi realizzati dagli operatori e il valore riconosciuto ai provider per i quali però vi è anche un vantaggio derivante dal cosiddetto effetto di traino, perché i servizi degli OTT e veicolati sulle reti degli operatori di telecomunicazione possono fare aumentare il consumo di banda a vantaggio di questi ultimi operatori. LA NECESSITÀ DI GARANTIRE COMUNQUE UN'ELEVATA QUALITÀ DEL SERVIZIO Vi è comunque questo obbligo di garantire un'elevata qualità del servizio e questo rappresenta per il provvider un problema e un’opportunità nello stesso tempo: è un problema perché il traffico generato dagli OTT può congestionare le loro reti, pensiamo a quello che è accaduto con l’operatore DAZN, questo però comporta nei provvider la necessità di migliorare la qualità delle reti. IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO Tutela del Diritto d'autore come principio fondamentale questo si ricava dalle grandi dichiarazioni dei diritti e anche se qui parliamo del quadro normativo europeo penso che sia necessario partire innanzitutto dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 che all'articolo 27 paragrafo 2 menziona espressamente Il Diritto d'autore, la proprietà intellettuale. “ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica letteraria e artistica di cui egli sia autore” vi è poi il primo protocollo della convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la convenzione Europea dei diritti dell'uomo è del 1950 questo primo protocollo aggiuntivo è del 1952 e fa menzione della tutela della proprietà nella quale rientra pacificamente anche la proprietà intellettuale, ne è prova la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 il cui articolo 17 è dedicato in generale alla tutela della proprietà e della dottrina del diritto di proprietà e al comma 2 paragrafo 2 prevede espressamente che la proprietà intellettuale è protetta. Sono poi da ricordare alcuni Libri verdi in materia di copyright della commissione europea che sono usciti in particolare nel 1988 poi nel 1995 1998 e nel 2008. SPECIFICI ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA DIRETTIVA 2001/29 COMUNITÀ EUROPEA SUL DIRITTO D'AUTORE NELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE, questa direttiva tratta del Diritto d'autore e dei diritti connessi, diritti connessi che sono i diritti di sfruttamento dell'Opera che spettano ad esempio agli artisti, agli interpreti, agli esecutori, ai produttori, agli editori, ai distributori, insomma a tutti i soggetti che abbiano in qualche modo acquisito dei diritti collegati al diritto dell'autore. Questa direttiva prevede alcuni obblighi per gli stati membri dell'Unione, in particolare adeguate sanzioni e mezzi di ricorso, questo vuol dire che gli stati devono mettere a disposizione dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi dei mezzi di ricorso con la possibilità di adottare sanzioni in caso di violazioni ed è previsto espressamente che questi strumenti si possono attivare soltanto su istanza dei titolari dei diritti. PROVVEDIMENTI INIBITORI NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI intermediari sono gli operatori in cui i servizi vengano utilizzati da Terzi per violare un Diritto d'autore, un diritto connesso anche in questo caso occorre una previa azione del titolare del diritto. DIRETTIVA ECOMMERCE LA 2000/31/CE la Direttiva sul commercio elettronico in materia di Diritto d'autore deroga al principio del paese di stabilimento, qui si tratta di stabilire a chi spetti la competenza per territorio i due principi che si fronteggiano sono il principio del paese di stabilimento o paese di origine e il principio del paese di destinazione. Il criterio del principio di paese di stabilimento farebbe sì che la competenza sia del paese nel quale ha sede l'operatore sulle cui reti si è verificata la violazione. Il principio del paese di destinazione invece farebbe riferimento al paese nel quale si verifica la violazione È evidente che se in materia di Diritto d'autore si fosse adottato il principio del paese di stabilimento, che è il principio generale adottato dall'Unione Europea, il principio del paese di stabilimento non consentirebbe di perseguire le violazioni commesse su siti ospitati da server esteri fuori dal territorio nazionale, quindi IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE si applica il PRINCIPIO DEL PAESE DI DESTINAZIONE. POSSIBILITÀ DI LIMITARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI possibilità per gli Stati membri naturalmente, il principio generale è quello della libera circolazione come tutti sappiamo, la possibilità di limitare questa libera circolazione è prevista che debba aver luogo con provvedimento dell'autorità giudiziaria o di un'autorità Amministrativa o dell'autorità nazionale di regolamentazione e naturalmente è previsto solo in casi tassativi, cioè quando ci si trovi in presenza di reati per ragioni di ordine pubblico, per ragioni di tutela dei minori, per reprimere il discorso d'odio (hatespeech), per ragioni di sanità pubblica o per la tutela del consumatore. ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER GLI ISP (MERE CONDUIT, CACHING E HOSTING) CHE NON SONO A CONOSCENZA DELLA VIOLAZIONE sono gli internet Service provider cioè sono gli operatori che forniscono servizi di accesso alla rete internet, sono divisi dalla direttiva negli articoli 12 13 e 14 che si riferiscono a queste tre categorie. Gli operatori di mere conduit sono quelli che trasportano una informazione, caching e memorizzazione temporanea dell'informazione, hosting (ospitare) cioè la memorizzazione della informazione. C’è questo esonero di responsabilità definito Safe Harbour (porto sicuro) che vale fino a quando il provider non sia a conoscenza della violazione. Il successivo articolo 15 aggiunge che i provider non sono soggetti ad un obbligo generale di sorveglianza, vi è solo a loro carico un dovere di diligenza che peraltro è formulato non nel testo della direttiva ma in un considerando, nel considerando numero 48. DIRETTIVA ENFORCEMENT – 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, misure, procedure e mezzi di ricorso equi, non inutilmente costosi, effettivi, proporzionati e dissuasivi. DIRETTIVA ENFORCEMENT enforcement vuol dire repressione e riguarda non solo le violazioni commesse on-line ma in generale tutte le violazioni del diritto d’autore, gli stati membri hanno l'obbligo di prevedere misure, procedure, mezzi di ricorso EQUI. Cosa vuol dire EQUI? vuol dire che gli stati membri devono procedere ad una ponderazione a un contemperamento dei diversi diritti, cioè tener conto ovviamente della tutela del Diritto d'autore ma anche di altri diritti ed interessi che possono venire in gioco, innanzitutto il diritto di informazione, non inutilmente costosi e complessi, effettivi aggiungiamo cioè devono essere tali da raggiungere lo scopo, proporzionati, vuol dire che la misura repressiva deve essere proporzionata, non deve essere eccessiva rispetto all'entità della violazione e dissuasivi vuol dire che debbono avere una efficacia deterrente. Relazione della commissione europea sulla applicazione della direttiva enforcement: insufficienza ai fini del contrasto alle violazioni on-line nel 2010 cioè 6 anni dopo l'emanazione della direttiva, la Commissione Europea ha presentato una relazione sui risultati dell'applicazione e ha sottolineato che internet aveva consentito ai titolari dei diritti di trovare mezzi e modi nuovi per commercializzare le loro opere ma ha riconosciuto nel contempo che internet ha anche aperto le porte a nuove forme di violazione dei diritti che sono più difficili da contrastare. FONDAMENTO NORMATIVO DELL'INTERVENTO DELL’AGCOM vediamo quali sono gli atti normativi primari cioè con forza di legge sui quali si fonda l'intervento regolamentare dell'autorità. all’AGCOM, modello di best practice apprezzato a livello internazionale, di affiancare più efficacemente la tutela giurisdizionale, a seguito di ciò Il 22 ottobre 2020 AGCOM ha avviato con la delibera n°540/CONS una consultazione pubblica della durata di 30 gg. sulle modifiche al nuovo regolamento in materia di tutela del diritto d'autore. VICENDE GIUDIZIARIE una premessa, già nella fase preparatoria già nella fase che dell'Iter che ha condotto all'adozione del regolamento e poi in quella successiva ci sono state delle polemiche anche vivaci AGCOM è stata accusata di volersi fare sceriffo della rete è stato detto come espressione colorita, in realtà come vedremo il regolamento esclude la possibilità di un monitoraggio preventivo della rete quindi questo non è assolutamente fondata, in maniera ancor più fantasiosa dopo l'approvazione del regolamento e prima della sua entrata in vigore qualcuno aveva scritto che il 31 marzo del 2014, cioè la data dell'entrata in vigore, sarebbe stato l'ultimo giorno di Internet come spazio di libero dibattito, un'affermazione che credo non abbia bisogno di commenti, in realtà queste posizioni si fondavano su una concezione della libertà della rete come assenza totale di regole e invece sappiamo bene che la regolamentazione necessaria per ogni ambito di attività umana e sappiamo bene che la libertà non può consistere nel diritto di violare i diritti altrui. Parallelamente a queste polemiche vi sono stati dei ricorsi innanzi al TAR (giudice amministrativo) per ottenere l'annullamento del regolamento fondati su 20 motivi Io andrei qui a riassumere quelli principali: CARENZA DI UNA FONTE DI RANGO LEGISLATIVO sostenevano i ricorrenti che non vi fosse una norma primaria che potesse legittimare l’AGCOM ad intervenire e che quindi il provvedimento fosse affetto dal vizio di incompetenza; IPOTESI DI INOSSERVANZA DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA e cioè che vi fosse una violazione di legge, cioè se anche vi fosse una norma che abilità l'autorità a intervenire questa l’ha applicata in maniera errata e quindi ha violato la legge e quindi vi è il vizio di violazione di legge; VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI GIURISDIZIONE perché sostenevano i ricorrenti, la facoltà, il potere di porre fine alle violazioni è soltanto dell'autorità giudiziaria e l’AGCOM che è un'autorità amministrativa usurpa quindi le funzioni dell'autorità giudiziaria e viola il principio della riserva di giurisdizione. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO IL TAR DEL LAZIO HA RISPOSTO CON DUE ORDINANZE: 1. infondatezza di tutti i motivi addotti, in sostanza il TAR ha riconosciuto che vi era una norma primaria che legittimava l'intervento e che l’AGCOM era pienamente competente, 2. che queste norme primarie erano state correttamente interpretate e applicate dalle autorità e che quindi non ricorresse il vizio di violazione di legge 3. le stesse norme primarie e lo abbiamo ricordato prima parlando del decreto legislativo n°70/2003 prevedevano la possibilità dell'intervento sia dell'autorità giudiziaria sia di quella amministrativa e quindi quest'ultima esercitando queste funzioni non violava il principio della riserva di giurisdizione; 4. che non vi era alcuna lesione del principio del contraddittorio o forse come si dovrebbe dire più propriamente non trattandosi di un giudizio del principio della partecipazione procedimentale. 5. diniego della richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia Europea, Il TAR del Lazio ha anche respinto la richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia Europea; 6. rinvio alla Corte Costituzionale, Il TAR ha però ritenuto di rinviare alla Corte costituzionale perché in sostanza ha detto: non vi sono dubbi sulla correttezza dell'operato di AGCOM, sul fatto che l'operato di AGCOM risponda perfettamente al quadro legislativo e normativo primario ma ho dei dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme di legge su cui si fonda l'intervento della AGCOM, c’è da dire tra l'altro che si tratta di norme di legge come quelle del decreto legislativo che erano totalmente riproduttive di norme europee quindi la tesi incostituzionalità era già abbastanza ardita. La sentenza della Corte Costituzionale numero 47 del 2015 inammissibilità per contraddittorietà, ambiguità e oscurità della motivazione e del petitum, in sostanza la Corte Costituzionale ha risposto al TAR rilevando che l'ordinanza di rinvio era inammissibile per molteplici profili, di contraddittorietà, ambiguità e oscurità, sia della motivazione sia del petitum cioè della richiesta, gli atti sono quindi tornati al TAR del Lazio e vediamo la decisione definitiva. LE SENTENZE DEL TAR DEL LAZIO RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO AGCOM cioè il TAR del Lazio ha riconosciuto alla fine che AGCOM può disciplinare l'esercizio del potere attribuitogli da norma con forza di legge, dell’esercizio del potere di adottare provvedimenti inibitori nei confronti degli internet Service provider per la tutela del Diritto d'autore in quanto e che il doppio binario non contrasta in alcun modo con la riserva di giurisdizione anche alla luce del fatto che i provvedimenti dell’AGCOM sono comunque suscettibili di ricorso dinanzi al giudice amministrativo. IL REGOLAMENTO AGCOM PER LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA l’AGCOM come l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni CONTENUTI NON SOLO ENFORCEMENT  promozione dell'offerta legale  educazione alla legalità Che vuol dire non solo enforcement, non solo repressione, perché le dimensioni del fenomeno della violazione del Diritto d'autore on-line, del Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, sono così ampie, si parla di decine di milioni di terminali che scaricano ogni anno contenuti protetti dal Diritto d'autore, le dimensioni di questo fenomeno sono così ampie soprattutto da parte dei più giovani da far ritenere che il problema non si possa risolvere solo con la repressione. In realtà quello che manca è la consapevolezza del disvalore di queste violazioni che non è il DISVALORE GIURIDICO perché la violazione diritto autore è proibita dal diritto che la qualifica addirittura come reato, ma è anche DISVALORE MORALE perché non è assolutamente giusto privare gli autori della ricompensa del loro lavoro, è anche un DISVALORE SOCIALE poiché in questo modo si rischia di inaridire le fonti stesse della creatività e quindi di impoverire il patrimonio culturale del paese ed è anche DISVALORE ECONOMICO perché si fa danno, si colpisce un settore, l'industria culturale che è un settore trainante dell'economia Nazionale che occupa centinaia di migliaia di lavoratori. Quindi appunto non solo enforcement ma anche PROMOZIONE ALL’OFFERTA LEGALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ. In questi settori, mentre in materia di enforcement, di repressione l'autorità da AGCOM dispone di poteri autoritativi in questi settori naturalmente non è così e quindi gioco forza affidarsi soprattutto alla autoregolamentazione e cercare di avere un'azione di stimolo. A questo scopo il regolamento ha previsto all'articolo 4 la creazione di un COMITATO TECNICO del quale fanno parte rappresentanti di tutte le istituzioni dotate a vario titolo di competenza in materia di Diritto d'autore e di tutti gli operatori interessati di tutte le categorie. Questo comitato ha il compito di promuovere iniziative comuni per lo sviluppo dell'offerta legale e quanto sia importante lo dimostra in primo luogo l'esperienza recente del settore musicale che da quando ha visto una più ricca offerta legale, più facilmente accessibile a prezzi contenuti da parte degli utenti ha ripreso a crescere. L’educazione alla legalità si tratta di mettere in campo campagne educative soprattutto nelle scuole Perché come dicevo e soprattutto fra i giovani che il fenomeno è diffuso e a questo scopo il comitato ha sostenuto una iniziativa, nata nel suo seno e promossa dal nuovo IMAIE cioè l'istituto mutualistico degli Artisti Interpreti ed Esecutori, denominata RISPETTIAMO LA LEGALITÀ Sempre campagne educative vorrei ricordare che da 10 giorni prima dell'entrata in vigore poi per un periodo, per i primi tempi dell'entrata in vigore del regolamento dell’AGCOM è stato diffuso su tutte le emittenti televisive uno spot disponibile su YouTube. ENFORCEMENT  nei confronti delle violazioni commesse on-line (capo III del regolamento)  nei confronti delle violazioni commesse sui servizi di media (capo IV del regolamento) vuol dire che non si devono adottare provvedimenti che sono manifestamente sproporzionati di fronte all'entità della violazione ad esempio per un solo contenuto illegale, per un solo contenuto protetto dal Diritto d'autore non andiamo certamente a disabilitare l'accesso a YouTube. Nel caso vi sia la violazione, ma per mancanza di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura si debba comunque archiviare, l'autorità trasmette gli atti alla polizia giudiziaria. DIFFIDA O ORDINE DI RIMOZIONE qui siamo nel campo dell'audiovisivo, se si tratta di un programma inserito in un palinsesto di un fornitore di servizi di media lineari l'autorità adotta una diffida nei confronti dell’emittente a trasmettere il programma, se invece è un programma inserito nel catalogo di un fornitore di servizi di media non lineari ordina al fornitore di rimuovere il programma dal catalogo. andiamo al mondo on-line, il primo provvedimento è la rimozione selettiva cioè l'ordine di eliminare quel particolare contenuto, questo ordine può essere rivolto agli hosting provider italiani cioè il provider che ospitano sulle loro reti il contenuto protetto. vi sono casi nei quali alla rimozione selettiva non si può procedere o non è opportuno procedere e si ricorre allora all'ordine di disabilitazione dell'accesso, questo avviene da un lato nei confronti di violazioni massive cioè quando si riscontra la presenza di un numero molto ampio di violazioni e allora si è in presenza di un caso conclamato di pirateria digitale e allora si disabilita, si ordina di disabilitare l'accesso al sito piuttosto che andare a rimuovere uno per uno i singoli contenuti, ma la rimozione selettiva non può comunque essere adottata nei confronti dei siti esteri che vengano trasportati e messi a disposizione degli utenti italiani da un provider di mere conduit ricorderete la distinzione che è presente nella direttiva sul commercio elettronico e poi nell'atto di recepimento nel nostro nel decreto legislativo numero 70 del 2003, perché non è possibile ? perché allo stato della tecnologia per rimuovere un singolo contenuto da un sito estero occorrerebbe impiegare tecniche di filtraggio il cosiddetto DPI (Deep Packet Inspection) che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ritiene contrario al diritto europeo e che sarebbero probabilmente in contrasto anche con la libertà di comunicazione di cui all'articolo 15 della nostra Costituzione. In questo caso quindi fa gioco forza disabilitare l'accesso all'intero sito, per questo facevo l'esempio prima di YouTube, non si disabiliterebbe l'accesso a YouTube per una sola violazione. SANZIONI PER INOTTEMPERANZA se l'ordine emesso dall'autorità non viene non viene ottemperato l'autorità Adotta una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a €258000 e trasmette gli atti alla polizia giudiziaria NOVITÀ INTRODOTTE A SEGUITO DELLA LEGGE EUROPEA PER IL 2017 IL PROCEDIMENTO CAUTELARE (riguarda soltanto le violazioni commesse on-line) ISTANZA DI PARTE anche il procedimento cautelare può essere instaurato soltanto a seguito di un’istanza di parte e i soggetti legittimati sono i medesimi soggetti che possono instaurare il procedimento principale. I PRESUPPOSTI sono come per ogni procedimento cautelare il fumus boni iuris e cioè una un'apparente fondatezza della richiesta è il periculum in mora cioè il danno che potrebbe ricevere il titolare del diritto è da notare che questi presupposti sono già nella legge europea e poi nel regolamento AGCOM più rigorosi rispetto a quelli previsti dall’articolo 700 del codice di procedura civile perché si richiede in particolare che la violazione sia manifesta e che la minaccia sia di un pregiudizio grave e irreparabile, se i presupposti ricorrono viene adottato un ordine che viene adottato dalla direzione cioè dagli uffici che è di rimozione selettiva o disabilitazione dell'accesso nei casi di cui abbiamo parlato poc'anzi, questo ordine viene adottato entro 3 giorni dall'istanza, tre giorni lavorativi all'istanza e notificato al provider e anche qui all’uploader e ai gestori della pagina e del sito. Tutti questi soggetti hanno la facoltà di proporre reclamo entro 5 giorni dalla notifica dell'ordine, se non viene proposto reclamo nei 5 giorni il provvedimento dell'ordine adottato dagli uffici della direzione, diviene definitivo, se viene proposto reclamo vi è la decisione che spetta alla commissione servizi e prodotti e che interviene entro sette giorni dalla proposizione del reclamo. Anche qui se una inottemperanza all'ordine non reclamato ovvero all'ordine confermato dalla Commissione servizi e prodotti vi è poi la sanzione pecuniaria. Sempre la legge europea per il 2017 ha previsto la possibilità per AGCOM di adottare MISURE ATTE A IMPEDIRE LE REITERAZIONI anche queste misure riguardano esclusivamente le violazioni commesse on-line INOTTEMPERANZA PER LE REITERAZIONI COMMESSE DA HOSTING CON SERVER IN ITALIA queste violazioni avvengono con l'atto di ricaricare da parte dell’hosting provider la stessa opera digitale oggetto di violazione già accertata in questo caso viene trattato questo caso come una pura e semplice inottemperanza e si adottano quindi le relative sanzioni pecuniarie se non vi fosse stata questa possibilità, non vi fosse stata la possibilità di adottare specifiche norme per impedire le violazioni avrebbe dovuto AGCOM a seguito del ricaricamento della stessa opera aprire un nuovo procedimento invece ripeto questa facoltà consentita dalla legge europea 2017 consente di non aprire un nuovo procedimento ex novo ma di trattare questo caso come una semplice inottemperanza. aggiornamento elenco dei siti da disabilitare per i mere conduit in caso di siti pubblicati all'estero questo è il caso diverso, è il caso del della violazione che avviene attraverso il cambio del DNS cioè del nome a dominio del sito, in sostanza si crea un sito alias che è un sito rigenerato potremmo dire sotto mentite spoglie in questo caso AGCOM aggiorna l'elenco dei siti da disabilitare che è a disposizione di tutti gli internet Service provider che svolgono attività di mere conduit cioè svolgono attività di trasporto sulle in Italia del contenuto di siti ubicati all'estero. Anche riguardo a queste misure la procedura è la stessa, è prevista per le misure istanza di parte, provvedimento della direzione, possibilità di reclamo da parte degli interessati, decisione definitiva da parte della commissione servizi e prodotti dell'autorità. I RISULTATI I risultati evidentemente dell'applicazione del regolamento AGCOM In primo luogo l’uscita dell'Italia dalla Watch List USA. Gli Stati Uniti hanno compilato una WATCHLIST cioè una lista di osservazione dei paesi che non tutelano in maniera adeguata la proprietà intellettuale, l'Italia era presente in questa watchlist quando è entrato in vigore il regolamento AGCOM nel 2014 Italia era presente su questo watch-list da ben 25 anni ebbene la semplice entrata in vigore del regolamento ha dato luogo alla cancellazione dell'Italia da questo Watch list. Il comunicato dell'amministrazione statunitense ha sottolineato espressamente che questa cancellazione è dovuta esclusivamente alla entrata in vigore del regolamento AGCOM, non ho bisogno di sottolineare come l'uscita questa Watch list abbia rimosso un ostacolo alla capacità del nostro paese di attrarre investimenti dall'estero. SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA Non c'è dubbio che vi è stata una fase nella quale la libertà di Internet è stata intesa come assenza totale di regole, come se internet potesse essere un territorio nel quale non si applicano le stesse regole che si applicano nel mondo reale, è accaduto che questa percezione si sia modificata a seguito di fenomeni negativi quando non addirittura delinquenziali penso al cyberbullismo penso all’hatespeech cioè all’incitamento all'odio, penso alla disinformazione, al traffico illecito di dati il caso ad esempio di Cambridge analytica, credo che anche il regolamento della AGCOM come l'attività concreta svolta dall’AGCOM abbiano in qualche modo contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica tanto che oggi ritengo sia diventato patrimonio comune che quello che non è lecito nel mondo fisico non può diventare lecito nello spazio virtuale. I dati sulla applicazione del regolamento, dati analitici molto accurati sono presenti sul sito dell'autorità che viene aggiornato a questo scopo con cadenza settimanale. COSA HANNO PRODOTTO I PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ: PIÙ DEL 30% ADEGUAMENTI SPONTANEI più del 30% dei procedimenti che sono stati avviati dall’autorità si sono conclusi con adeguamento spontaneo alla richiesta di rimozione del contenuto protetto da Diritto d'autore. Questo significa che vi è stata una risposta positiva della rete, vuol dire che la rete si è dimostrata sensibile alle esigenze di tutela della legalità, che probabilmente il regolamento ha svolto una positiva azione di moral suasion a questo scopo. ORDINI DI BLOCCO PER OLTRE IL 60% poi per un 5/6% sono stati di archiviazione Gli ordini di blocco e questo è molto significativo sono stati pressoché tutti tranne uno solo per la verità, hanno riguardato siti esteri dediti professionalmente alla pirateria digitale. Cosa vuol dire ? vuol dire che nei confronti della pirateria, dell’azione dell’attività criminale non vi è altra strada che ricorrere al blocco, in tutti gli altri casi quando non siamo in presenza di un caso di pirateria invece vi è l’adeguamento spontaneo e poi ripeto ancora una volta vi è la risposta positiva della rete. Questi ordini di blocco hanno riguardato milioni e milioni di file illegali. BLOCCO DEL DNS Cosa vuol dire ? vuol dire che gli organi dell'autorità agli ordini dell’AGCOM riguardano il blocco del DNS del nome a dominio e non dell'indirizzo IP indirizzo. Il blocco l'indirizzo IP sarebbe sicuramente più efficace però l'autorità ha ritenuto che questo non sia possibile procedere a blocco IP da parte di un'autorità amministrativa che sia soltanto un’autorità giudiziaria competente ad adottare il blocco
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