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Contratti di cessione dei diritti audiovisivi su eventi sportivi, Sbobinature di Diritto Dello Sport

I soggetti coinvolti nel mercato dei diritti mediatici relativi ad eventi sportivi di rilievo, la qualificazione giuridica dei contratti di cessione dei diritti audiovisivi, la descrizione del contratto, la causa del contratto, il contenuto del contratto e la regolamentazione di fonte legale. Inoltre, vengono descritti il contratto di gestione di impianti sportivi, il contratto di compravendita di biglietti per manifestazioni sportive e le scommesse su eventi sportivi ed i finanziamenti nello sport.

Tipologia: Sbobinature

2022/2023

In vendita dal 22/11/2023

economia.
economia. 🇮🇹

4.3

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Scarica Contratti di cessione dei diritti audiovisivi su eventi sportivi e più Sbobinature in PDF di Diritto Dello Sport solo su Docsity! 1 I CONTRATTI DI CESSIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SU EVENTI SPORTIVI I soggetti Nel mercato dei diritti mediatici relativi ad eventi sportivi di rilievo si riscontrano: a) i titolari «originali» dei diritti (rights holder) che, solitamente, sono gli organizzatori dell’evento sportivo; b) le emittenti televisive (broad-caster) che sfruttano i diritti con la messa in onda dell’evento e che possono essere: - «in chiaro», ossia offrire gratuitamente la visione del programma televisivo; - «in criptato» (c.d. pay-tv), ossia trasmettere l’evento su canali a pagamento. Accanto a tali soggetti si collocano spesso: c) i mediatori (brokers) che acquistano i diritti televisivi dagli organizzatori sportivi per rivenderli alle emittenti televisive; per massimizzare i profitti, gli intermediari suddividono questi diritti in pacchetti (ad es.: diritti in diretta, in differita, radiofonici, internet, di archivio). Qualificazione giuridica L’art. 10 del d.lgs. n. 9 del 2008 qualifica «licenza» il contratto avente ad oggetto la commercializzazione dei diritti audiovisivi. Non è una qualifica univoca quella di licenza (come spesso accade nel legislatore). Critica: • il contratto di licenza comporta il trasferimento di alcuni diritti personali di godimento al licenziatario, mentre la titolarità del diritto sul bene concesso in godimento resta in capo al licenziante; • I negozi relativi a diritti audiovisivi trasferiscono i vari poteri di sfruttamento economico delle immagini degli eventi sportivi tramite diverse modalità tecnologiche. Si tratta di situazioni che, a volte, si esauriscono con il loro utilizzi (come i diritti primari e secondari); altre volte, sono invece suscettibili di ulteriori utilizzazioni (come il diritto di utilizzazione dell’archivio digitale della Lega). Quando di realizza il mutamento sostanziale della titolarità vi è dunque cessione del diritto; sì che si rivela più corretto il ricorso allo schema della compravendita. Lo stesso art. 27, comma 1, d.lgs. n. 9 del 2008 discorre di «contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi in contitolarità». Ne deriva che la natura del contratto è variabile a seconda del contenuto dello stesso e del concreto assetto di interessi, potendo oscillare da pure e semplici licenze o compravendite 2 a figure rese maggiormente complesse dalla previsione congiunta dell’effetto traslativo e dell’effetto obbligatorio. Descrizione del contratto Il soggetto legittimato trasferisce a un altro soggetto qualificato la titolarità dei diritti audiovisivi e/o il diritto di sfruttamento dei suoni e/o delle immagini dell’evento o degli eventi sportivi tramite la loro trasmissione sulle proprie piattaforme di comunicazione, per un tempo determinato e nella modalità pattuita, verso il corrispettivo di un prezzo. Nel caso dell’intermediario indipendente, è costui che acquista i diritti per provvedere a sua volta alla commercializzazione degli stessi. In questo modo possiamo qualificare questa tipologia contrattuale mantenendone tutte le possibili variabili. Causa del contratto L’elemento causale, a seconda dei casi, è il trasferimento della titolarità del diritto audiovisivo e/o del diritto di utilizzazione economica di un bene immateriale a fronte della corresponsione di un corrispettivo. Si tratta, quindi, di un contratto. Contenuto del contratto È in parte fissato dalla legge, in parte determinato dall’autonomia contrattuale. È un contenuto variabile e il contenuto di questo contratto lo rinveniamo in parte nel Dlgs. 9/2008 e in parte dalle scelte dalle parti. Quella che prevede la norma è una scarna definizione che però è inderogabili e le parti possono integrare questa cornice già individuata dalla legge. Il d.lgs. n. 9 del 2008 prevede una scarna, ma inderogabile regolamentazione. Per gli aspetti non disciplinati legislativamente occorre ricorrere alla disciplina generale del contratto e, ricorrendone gli estremi, a quella speciale della compravendita. Regolamentazione di fonte legale • Art. 10, comma 1, d.lgs. n. 9 del 2008: i contratti inerenti i diritti audiovisivi possono avere una durata massima di tre anni. La durata ha un significato differente a seconda del contratto: - per le licenze vere e proprie indica il termine finale del rapporto obbligatorio; - per le compravendite contribuisce a delimitarne l’oggetto, individuando il numero di competizioni sportive i cui si possono acquistare i diritti audiovisivi (al massimo quelle di tre stagioni sportive). • Art. 10, comma 2, d.lgs. n. 9 del 2008: l’organizzatore della competizione deve comunque prevedere una durata massima dei rapporti contrattuali che garantisca 5 Garanzie: il licenziatario/acquirente è obbligato a rilasciare fideiussione bancaria a prima richiesta di pari importo all’intero corrispettivo del contratto, pena la risoluzione. Questo secondo quelle che sono le linee guida della Legacalcio. IL CONTRATTO DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI. IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI BIGLIETTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE. LE SCOMMESSE SU EVENTI SPORTIVI ED I FINANZIAMENTI NELLO SPORT. Il contratto di gestione degli impianti sportivi Gli impianti sportivi presenti sul territorio italiano presentano diverse forme gestionali. Le infrastrutture di proprietà pubblica sono solitamente gestite da enti morali. Le infrastrutture di proprietà privata posso presentare: a) gestione pubblica diretta; b) gestione convenzionata; c) affidamento ex art. 90, Legge finanziaria del 2003. c) affidamento ex art. 90, Legge finanziaria del 2003. Gestione pubblica diretta. L’ente pubblico provvede, con proprie risorse finanziarie e personale pubblico, all’espletamento di tutte le operazioni di conduzione, manutenzione e organizzazione tecnico-sportiva delle varie attività, mettendo a disposizione l’impianto sia a soggetti pubblici (scuole, asili, ecc.) sia ad associazioni o società sportive private. Vantaggi: gli oneri di gestione sono coperti o da finanziamenti pubblici o dalle entrate derivanti dall’incasso biglietti di ingresso o contratti di locazione dell’impianto. Svantaggi: raramente l’ente pubblico dispone di personale adeguato. Pertanto è frequente il ricorso a personale e ditte esterne (c.d. gestione pubblica con appalti scorporati) per la pulizia, manutenzione, sorveglianza o anche per l’organizzazione di attività sportive rese da società e ausiliari tecnici (allenatori, istruttori, preparatori atletici, ecc.). Gestione convenzionata. L’ente proprietario rinuncia completamente alla gestione degli impianti sportivi pubblici, affidandola (mediante convenzione e dietro espletamento di una gara) ad un privato che si impegna a garantirne il funzionamento. Nella convenzione sono regolate le condizioni e i reciproci impegni tra l’ente locatore ed il gestore dell’impianto (ad es., le modalità organizzative dell’attività sportiva; i profili economici; le clausole di risoluzione in caso di gravi inadempienze o per motivi di pubblico interesse). L’art. 90 della legge 289/02 prevede che nel caso in cui un ente pubblico proprietario di un impianto sportivo voglia affidarne la gestione a terzi dovrà ricorrere, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, delegando alle Regioni le modalità di detto affidamento. La società sportiva, in questo modo, assume il duplice ruolo di utilizzatrice dell’impianto e di responsabile della sua stessa gestione. Sguardo inclusivo: viene scelta la società dilettantistica (e non professionistica) per la promozione dei valori dello sport. 6 Affidamento ex art. 90, Legge finanziaria del 2003. L’art. 90 della Legge finanziaria del 2003 (l. 27 dicembre 2002, n. 289), dispone: «nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento. Prerogativa indispensabile per l’individuazione della normativa applicabile agli affidamenti è l’esatta configurazione del rapporto da attivare con l’operatore economico privato. La questione investe la distinzione tra appalti e concessioni, poiché sostanzialmente diversa è la procedura da attuare. L’art. 164 del codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016), al comma 3, stabilisce che «i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte». Si possono, dunque, distinguere: a) impianti con rilevanza economica, la cui gestione è in grado di produrre reddito ed è qualificabile quale concessione di servizi, regolata dalle previsioni di cui all’art. 164 ss. del d.lgs. n. 50/2016, ove il gestore si accolla il rischio operativo; b) impianti privi di rilevanza economica, la cui gestione è resa per conto dell’amministrazione e alla quale è applicabile la disciplina dell’appalto di servizi nel rispetto degli artt. 140, 142 e 143, dettati dal codice per gli appalti di servizi sociali, nel sopra soglia, ovvero la disciplina di cui all’art. 36 per gli affidamenti sotto soglia; il gestore, in tal caso, non opera col rischio operativo pieno proprio della concessione di servizi, in quanto viene remunerato dal prezzo (certo e continuo) pagato dall’ente locale come corrispettivo della gestione dell’impianto. Il contratto di compravendita di biglietti per manifestazioni sportive L’accesso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive è, generalmente, consentito previo acquisto di biglietti d’ingresso o abbonamenti (documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c.). Finalità della disciplina delle modalità di emissione e distribuzione di biglietti e abbonamenti: a) tutelare il mercato da abusi di posizione dominante, frequenti in occasione dello svolgimento di eventi sportivi di rilevanza internazionale; b) garantire la sicurezza nello svolgimento delle competizioni sportive, tentando di eliminare o ridurre episodi di violenza e frenare il diffondersi del fenomeno del bagarinaggio (vendita da parte di soggetti non appartenenti alle società incaricate di titoli di accesso). Disciplina vigente. Decreto ministeriale 6 giugno 2005: disciplina delle modalità di emissione, distribuzione e compravendita dei biglietti, resi obbligatoriamente nominativi per l’accesso agli impianti sportivi italiani di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio. 7 • Art. 3, d.m. 6 giugno 2005 Le società organizzatrici devono dotarsi di moderni sistemi di emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso in grado di: a. emettere, per ciascun settore, un numero di titoli di accesso non superiore al numero di posti a sedere realmente disponibile in esso; b. registrare il numero di titoli di accesso emessi divisi per abbonamenti, giornalieri e «accrediti»; c. rendere disponibile, in tempo reale, tale dato alle autorità di pubblica sicurezza; d. avere disponibilità, in tempo reale, del numero totale, per settore e per tipologia (abbonamenti/giornalieri/accrediti), dei titoli di accesso distribuiti e venduti o ceduti a titolo gratuito da fornire, a richiesta, alle autorità di pubblica sicurezza; e. associare a ciascun biglietto emesso le generalità o ragione sociale del rivenditore o cedente; f. associare a ciascun biglietto venduto o ceduto le generalità dell'acquirente o cessionario memorizzando i dati in modo sicuro e corretto. • Art. 5 d.m. 6 giugno 2005. A partire dalle ore 19.00 del giorno precedente lo svolgimento degli incontri è vietata la vendita o la cessione di titoli di accesso al settore ospiti. Nel giorno di svolgimento della competizione calcistica è, invece, vietata la vendita diretta dei biglietti nell’area di servizio esterna dell’impianto sportivo. • Art. 9, l. 4 aprile 2007, n. 41 «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche». Le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono obbligate a non emettere, vendere o distribuire biglietti a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. DASPO) ovvero a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. • art. 11 ter, l. 4 aprile 2007, n. 41. Le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono tenute a rilasciare (anche in deroga al limite numerico normalmente stabilito) biglietti gratuiti nominativi per minori di anni 14 accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado (nella misura massima di un minore per ciascun adulto), il quale assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva. Quest’ultimo articolo è interessante anche in merito all’aspetto valoriale relativo allo sport. Le scommesse su eventi sportivi ed i finanziamenti nello sport Nonostante la presenza di numerose norme volte a regolare lo svolgimento delle competizioni, lo sport patisce molteplici fenomeni illeciti:
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