Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

La Transformazione Familiare e il Divorzio: Separazione Giudiziale e Regime Patrimoniale, Appunti di Diritto Privato

La trasformazione più rilevante delle famiglie nell'epoca moderna, passando dalla grande famiglia patriarcale alla piccola famiglia nucleare. Viene discusso il mantenimento, gli impedimenti alla separazione, la separazione giudiziale, l'affidamento dei figli, l'abitazione della casa familiare, l'assegno di mantenimento e la riconciliazione. Inoltre, viene introdotto il concetto di divorzio, il regime patrimoniale della comunione dei beni e la separazione dei beni.

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 30/01/2013

matteogobbo
matteogobbo 🇮🇹

4.7

(3)

3 documenti

1 / 7

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica La Transformazione Familiare e il Divorzio: Separazione Giudiziale e Regime Patrimoniale e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! DIRITTO DI FAMIGLIA • caratteri e principi generali del diritto di famiglia la famiglia → istituzione naturale, un gruppo sociale universale che realizza la funzione effettiva e protettiva dei propri membri e quella procreativa per garantire la sopravvivenza dell'umanità. Sotto il profilo anagrafico , si intende per famiglia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, adozione , affinità, tutela o altri vincoli effettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, che normalmente provvedono al soddisfacimento dei loro bisogni mediante l'unificarsi dei loro redditi. La trasformazione piu rilevante della famiglia nell'epoca moderna sta dunque nel passaggio dalla grande famiglia patriarcale alla piccola famiglia nucleare. Art 29 cost → riconoscimento alla famiglia fondata sul matrimonio, diritto-dovere educare i figli. • Famiglia di fatto Il costume sociale ha presentato e presenta, oggi piu diffuso che nel passato, le famiglie di fatto, dette anche convivenze. Si tratta di unioni libere , di convivenze fra l'uomo e la donna simili al matrimonio, basate peraltro solo sul libero consenso dei partners. La convivenza si distingue dalla famiglia legittima perche, non essendo fondata sul matrimonio, è sottratta ad ongi disciplina giuridica conseguente. Si è discusso se fosse possibile una figura nel nostro ordinamento, posto che l'art 29 riguarda la famiglia legittima. Nonostante i dubbi e le varie concezioni in merito, l'ordinamento maggioritario ritiene che l'interprete possa ricercare in altra norma costituzionale un riconoscimento formale per la famiglia di fatto; in particolare negli art.2 e 31 cost. Attualmente la convivenza è considerata perfettamente lecita. • Parentela e affinità La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Due sono le line della parentela: la linea retta , quando le persone discendono l'una dall'altra (nonno,padre,figli), e line collaterale, quando le persone derivano da un capostipite comune, ma non discendono l'una dall'altra (fratelli ,cugini) L'affinità invece è il rapporto che lega un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (suocero-nuora, suocero -genero, cognati) . Non sono affini i parenti dei coniugi fra loro. Fratelli si distinguono in bilaterali se essi nascono dallo stesso padre e dalla stessa madre, unilaterali , se essi nascono o dallo stesso pare o dalla stessa madre. • Mantenimento e gli alimenti Il diritto alla prestazione alimentare , ossia alla corresponsione di quanto è necessario alle esigenze di vita, nasce normalmente dalla legge e trova il suo fondamento nel principio di solidarietà famigliare. Riconosciuto già nel diritto romano ,il diritto agli alimenti si estese successivamente sotto le influenze morali del cristianesimo. Nel diritto moderno si distingue fra il diritto al mantenimento ed il diritto agli alimenti. Diritto al mantenimento → ha un contenuto piu ampio di quello agli alimenti, di regola, la convivenza della persona che deve essere mantenuta con l'obbligato; prescinde dallo stato di bisogno. Il mantenimento comprende tutto ciò che occorre per la vita, per la casa, il vestiario, istruzione. Il mantenimento spetta al coniuge in stato di separazione, quando la separazione non sia a lui addebitabile ed egli non abbia redditi propri, spetta ai figli legittimi o adottivi fino a che essi non siano in grado di rendersi indipendenti, ai figli naturali ,e adottivi. Diritto agli alimenti → ha un contenuto piu ristretto del mantenimento perche concerne solo ciò che è necessario alla vita dell'avente diritto; soprattutto , esso ha come presupposto uno stato di bisogno ed una impossibilità dell'alimentando di provvedere al proprio sostentamento. Il diritto agli alimenti si differenzia dal mantenimento non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto il profilo della condizione fondamentale di esistenza dell'obbligazione alimentare ,ciòe lo stato di bisogno. MATRIMONIO Tre sono dunque i matrimoni che hanno rilevanza per l'ordinamento statuale italiano; matrimonio civile, matrimonio concordatario ed il matrimonio degli acattolici. Non ha alcuna rilevanza , nell'ordinamento civile italiano , il matrimonio religioso canonico celebrato secondo il codex iuris canonici. Matrimonio degli acattolici → è un matrimonio civile, salva diversa forma di celebrazione. Esso , anziche svolgersi dinanzi al sindaco nella casa comunale , si svolge dinanzi al ministro del culto acattolico secondo il rito religioso proprio della religione. Matrimonio civile → è quello previsto e disciplinato dallo Stato nel codice civile, sottoposto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il matrimonio civile è celebrato pubblicamente nella casa comunale dinanzi all'ufficiale dello stato civile. Il matrimonio civile è indifferente alla eventuale fede religiosa degli sposi; è una istituzione deliberatamente laica, che non puo essere equiparata ad un contratto, ossia a qualunque altro negozio giuridico di carattere patrimoniale. Al matrimonio civile deve riconoscersi una essenza e finalità etica ; quella della creazione della società coniugale, con la <comunione spirituale e materiale tra i coniugi> Matrimonio concordatario → è diverso soprattutto nell'essenza e nelle finalità. Il matrimonio va concepito in due diversi momenti; il matrimonio come atto giuridico cioè il momento costitutivo del matrimonio, ossia la celebrazione , e il matrimonio come rapporto giuridico, ossia come rapporto di vita successivo alle celebrazione. Nel matrimonio concordatario il matrimonio come atto è essenzialmente regolato, nei suoi presupposti, nelle sue finalità, nelle sue invalidità, del diritto canonico, le questioni sull'accertamento della eventuale nullità del matrimonio concordatario sono giudicate dal giudice ecclesiastico. Invece il matrimonio come rapporto è sempre, ed esclusivamente , regolato dal diritto civile, proprio per questa ragione il parroco è tenuto a leggere agli sposi alcuni articolo relativi ai diritti ed ai doveri degli sposi. Possiamo considerare il matrimonio concordatario come un matrimonio a disciplina mista fra diritto della chiesa e dello stato. • Requisiti I requisiti sono gli elementi o condizioni necessarie per il matrimonio; età → 18 anni. Il tribunale per i minorenni , su istanza dell'interessato , puo ammettere per gravi motivi il matrimonio a chi abbia compiuto 16 anni. Capacità mentale → non puo contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. • Impedimenti Vincolo di precedente matrimonio → per l'ordinamento civile si tratta ovviamente del matrimonio civile, per quello religioso del matrimonio canonico. Parentela, affinità,adozione → parentela linea retta, sia legittima, che naturale e adottiva. Delitto → non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Lutto vedovile → la donna rimasta vedova, puo contrarre matrimonio solo dopo 300 giorni • Promessa di matrimonio Dal punto di vista giuridico non tutte le promesse di matrimonio sono rilevanti. Perche la promessa di matrimonio produca effetti giuridici occorre che si tratti di promessa reciproca fatta per atto pubblico o scrittura privata da persona maggiore di età o da minore ammesso al matrimonio. La promessa , produce il limitato effetto di obbligare colui che senza giusto motivo rompa tale promessa a risarcire il danno cagionato all'altra parte,solo per quanto riguarda le spese affrontate per il futuro matrimonio. Domanda risarcitoria in 1 anno. Sempre entro 1 anno puo essere richiesta al restituzione dei doni fatti fra fidanzati. • Invalidità L'invalidità del matrimonio nelle sue forme della inesistenza,nullità,annullabilità, costituisce la situazione patologica del matrimonio che nasce viziato in origine: il matrimonio come atto, si presenta non valido fin dalla sua celebrazione e puo essere impugnato da chi sia legittimato alla relativa azione. Lo sciolgimento del matrimonio, invece , riguarda non piu l'atto, ma il rapporto. Il matrimonio come atto è validamente costituito e produce tutti i suoi effetti; il rapporto successivo fra i coniugi subisce però nel suo svolgimento una causa di perturbamento tale da comportare l'estinzione di esso. Tali cause sono, come si vedrà, o la morte o il divorzio. Diversa è la differenza al riguardo dell'invalidità e dello scioglimento matrimonio fra diritto civile e diritto canonico. Il diritto canonico non conosce lo scioglimento per divorzio; inoltre nell'ambito della invalidità, esso conosce solo la figura della nullità,che è sempre insanabile. Invece il diritto civile prevede varie forme di invalidità del matrimonio, in relazione alla gravità del vizio dal quale è affetto. La forma di invalidità piu intensa è l'inesistenza ; in essa addirittura manca del tutto l'elemento esteriore della celebrazione accompagnata dall'atto di matrimonio sicche il matrimonio non esiste. Si passa poi alla nullità; l'atto di matrimonio esiste, ma esso è invalido perche affetto da un vizio grave, mancando uno dei requisiti essenziali od è contrario a norme imperative. Il matrimonio nullo è il matrimonio celebrato, ma viziato in modo talmente grave da comportare la sua radicale invalidità. IL DIVORZIO • Introdzione Il divorzio, insieme alla morte di uno dei coniugi, causa di scioglimento del matrimonio valido. Italia e Spagna sono stati gli ultimi paesi d’europa ad ammettere il divorzio; l’italia nel 1970 e la spagna nel 1981. • Legge italiana sul divorzio Il sistema italiano del divorzio risultante dalla legge 1970 appariva un sistema misto fondato sua sull’idea del divorzio-sanzione che sull’idea divorzio- rimedio . sotto il profilo del divorzio-sanzione lo scioglimento del matrimonio veniva ammesso; a) per condanna di un coniuge all’ergastolo o alla reclusione superiore ad anni 15 per delitti; b) per violenza carnale, atti violenti; c) maltrattamento in famiglia o verso fanciulli. La legge del divorzio del 1970 ammetteva poi il divorzio dopo 5 anni di separazione legale. Il divorzio poi veniva ammesso subito nel caso di matrimonio non consumato e nel caso in cui l’altro coniuge, cittadino straniero avesse ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio, od avesse ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio ,od avesse contratto all’estero nuovo matrimonio. In questo secondo gruppo di ipotesi era largamente rappresentata anche l’idea del divorzio-rimedio per rottura irreversibile del rapporto matrimoniale dovuta a cause varie. Nell’attuale assetto normativo, a seguito delle modifiche introdotte nel 1978 e 1987, il sistema del divorzio resta misto, ma prevalgono nettamente le ipotesi di divorzio –rimedio. Nella legge attuale, dunque , per quanto concerne il divorzio-sanzione, restano ferme le ipotesi appena dette. Riguardo invece il divorzio-rimedio, restano ferme le ipotesi sopra ricordate, salva la riduzione da cinque a tre anni dal periodo di separazione, e salva l’aggiunta del caso dell’accertamento giudiziale di mutamento di sesso. • il procedimento La domanda di divorzio si propone con ricorso dinanzi al tribunale nel luogo ove il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Nel ricorso dovrà essere indicato il presupposto in base al quale si chiede il divorzio, che poi dovrà essere accertato dal Tribunale. Se la domanda è congiunta e indica anche le condizioni concordate inerenti alla prole ed ai rapporti economici, essa è decisa dal Tribunale con sentenza, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli. Se invece non esiste accordo fra i coniugi, essi debbono comparire dinanzi al Tribunale che , tentata la riconciliazione, da i provvedimenti temporanei e opportuni. REGIMI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA La famiglia come istituzione etico-sociale necessità pur sempre di mezzi patrimoniali per organizzarsi e per operare. Ai bisogni della famiglia devono provvedere patrimonialmente anzitutto coloro che vi hanno dato origine cioè i coniugi. Entrambi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Entrambi hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. La ripartizione interna degli organi patrimoniali a carico dei coniugi sulla base della regola proporzionale comporta calcoli fastidiosi e poco confacenti al valore etico del rapporto coniugale. La riforma del diritto di famiglia , nel momento stesso in cui introduceva la regola proporzionale per la ripartizione delle contribuzioni patrimoniali, ha previsto come regime patrimoniale legale non piu quello della separazione , bensi quello della comunione dei beni acquistati dopo il matrimonio. A differenza del regime proporzionale delle contribuzioni, il regime della comunione dei beni puo essere invece escluso o integrato con apposite convenzioni matrimoniali. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pene di nullità. Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate sia prima che dopo il matrimonio. • Il regime della comunione legale dei beni L'art 159 prevede come effetto naturale del matrimonio (salva la scelta convenzionale del regime di separazione) il regime patrimoniale della comunione dei beni acquistati dopo il matrimonio. In tal caso, mancando la scelta convenzionale del regime di separazione o la scelta di un diverso regime patrimoniale, la comunione viene qualificata legale, in quanto costituisce un effetto ex lege del matrimonio. La comunione legale, intesa come contitolarità di diritti, acquista per effetto del regime legale di acquisizione, si differenzia dalla comunione ordinaria . Quest'ultima si ha quando la proprietà di un singolo bene o altro diritto reale spetta in comune a piu persone. Ciò significa che la comunione ordinaria attiene alla proprietà e ai diritti reali su singoli beni, mentre la comunione legale dei coniugi attiene all'intero patrimonio che mano mano si forma con gli acquisti compiuti durante il matrimonio. Nella comunione ordinaria le quote dei partecipanti si presumono uguali, ma possono essere anche disuguali, laddove nella comunione legale le quote dei coniugi sono inderogabilmente uguali. Inoltre ,nella comunione ordinaria ciascun partecipante puo disporre del suo diritto e cedere agli altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota, mentre nella comunione legale ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione necessita del consenso dei coniugi. Ciascuno dei partecipanti alla comunione ordinaria puo chiedere giudizialmente la divisione del bene, a differenza di quanto aviene nella comunione legale, ove la divisione dei beni puo essere chiesta soltanto dopo che si sia verificata una causa di scioglimento della comunione. Il regime di comunione legale puo considerarsi come un sistema di patrimonializzazione della famiglia, in quanto i beni acquistati in comunione non possono essere liberamente divisi dai coniugi e ciascuno di questi non puo disporre della propria quota di beni comuni se non si verifichi una causa di scioglimento della comunione. Anche dopo che si verifica una causa di scioglimento, ciascuno dei coniugi non potrà legittimamente disporre della propria quota di comunione in riferimento ad un singolo bene se questo non gli venga prima assegnato per effetto della divisione. La patrimonializzazione della famiglia attraverso il regime di comunione dei beni si coglie anche nel fatto che delle obbligazioni contratte dai coniugi nell'interesse della famiglia o comunque contratte congiuntamente dai coniugi rispondono in primo luogo i beni della comunione e soltanto sussidiariamente i beni patrimoniali di ciascuno dei coniugi. Alla formazione del patrimonio contribuiscono entrambi i coniugi nella misura in cui il loro introiti personali vengano convertiti in acquisti. Al momento della divisione, il patrimonio si ripartisce in parti eguali, attivo e il passivo, indipendentemente dalla proporzione con cui ciascuno dei coniugi abbia contribuito ala formazione del patrimonio comune. In tal modo il regime di comunione assolve, premiando il coniuge con inferiore capacità re reddituale,in quale generalemente compensa tale inferiorià economica con una maggiore contribuzione di lavoro casalingo. La comunione legale dei beni non è un regime totalizzante ; non comprende cioè tutti i beni dei coniugi, ma soltanto quelli acquistati dopo il matrimonio e ad esclusione dei beni acquistati per effetto di donazione o di successione. Ne consegue che il regime di comunione legale puo coesistere con un parziale regime di separazione dei beni. • Comunione convenzionale A differenza delle altre convenzioni matrimoniali, la comunione convenzionale , non è autonoma, ma presuppone necessariamente il regime di comunione legale, di cui costituisce un'integrazione. Con la comunione ocnvenzionale è possibile conferire beni gia facenti parte del patrimonio personale dei coniugi ed estendere il dinamiscmo acquisitivo della comunione legale a beni che altrimenti risulterebbero personali. Si esclude che possano entrare in comunione i beni di uso strettamente personale, i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, i beni ottenuti a titotlo di risarcimento del danno e la persione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa. • Fondo patrimoniale I fondo patrimoniale → puo essere costituito oltre che dai coniugi ,anche da un terzo. Si tratta di un istituto introdotto dalla riforma del diritto di famiglia in sostituzione del patrimonio familiare e della dote che sono stati abolito Si costituisce destinando determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. La proprieta dei beni destinati al fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. Se colui che destina i beni al fondo patrimoniale si riserva la proprietà dei beni, il fondo deve ritenersi costituito all'usufrutto. I beni del fondo , se sono proprietà dei coniugi ,non si possono alienare , ipotecare, dare in pegno o vincolare se non con il consenso di entrambi i coniugi. Il fondo termina con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. • Separazione dei beni I coniugi possono derogare al regime della comunione legale dei beni , optando per quella della separazione. La separazione puo essere realizzata sia con una convenzione prematrimoniale, con una dichiarazione fatta nell'atto di matrimonio. Il regime della separazione dei beni, a differenza degli altri, puo riguardare l'intero complesso dei beni di ciascuno dei coniugi. Riguardo ai beni separati ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione di quelli che gli appartengono. Gli atti di amministrazione compiuti da un coniuge riguardo ai beni dell'altro sono legittimi solo se gli sia stata rilasciata procura. La procura puo essere con o senza obbligo di rendiconto dei frutti. Nel primo caso il coniuge che rappresenta l'altro è tenuto nei confronti di quest'ultimo in base alle regole del mandato. Nel secondo caso egli e i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti, senza rispondere per quelli consumati. • Impresa familiare Quando un imprenditore esercita l’attività economica con la collaborazione del coniuge, di parenti entro il terzo grado, di affini entro il secondo, l’impresa si qualifica familiare, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, come il rapporto societario, il rapporto di comunione legale d’azienda o il rapporto di lavoro subordinato. L’ipotesi dell’impresa familiare, è stata introdotta nel codice con la riforma del diritto di famiglia del 1975, allo scopo di tutelare il lavoro familiare che, prima della riforma , era ritenuta gratuito e prestato in adempimento di un dovere di solidarietà familiare. Ci presta lavoro in modo continuativo la propria attività lavorativa nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto non soltanto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia bensi anche alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche agli incrementi dell’azienda , anche in riferimento all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. L’impresa familiare si costituisce di fatto, senza bisogno di un atto formale di costituzione ,mediante la costante collaborazione di uno o piu familiari all’impresa esercitata da congiunto. Laddove sia appunto configurabile un’impresa familiare, coloro che vi collaborano hanno diritto altresi a partecipare alle decisioni concernenti l’impiego degli utili e dagli incrementi, nonche a quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa. Le decisioni vengono pese a maggioranza, a parità di prestazioni il lavoro della donna è considerato uguale a quello dell’uomo.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved