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Procedure probatorie e mezzi di prova nel processo penale italiano, Appunti di Diritto Penale

Procedimento PenaleDiritto ProcessualeDiritto PenaleMezzi di prova

In dettaglio il procedimento probatorio nel contesto del processo penale italiano, compresi i temi di prova, i mezzi di prova e di ricerca della prova, la loro ammissione, acquisizione e utilizzazione, nonché i principi fondamentali del procedimento probatorio. Vengono inoltre affrontate le questioni relative alla prova atipica, all'oggetto della prova, alla decisività e controprova, all'onere di allegazione e onere della prova, e all'inutilizzabilità della prova.

Cosa imparerai

  • Quali sono i mezzi di prova diretta e indiretta utilizzati in diritto penale?
  • Quali sono le ispezioni, le perquisizioni e il sequestro probatorio in diritto penale?
  • Come le parti possono chiedere la controprova in diritto penale?
  • Come il giudice valuta l'ammissibilità delle prove in diritto penale?
  • Come il giudice valuta l'utilità delle prove in diritto penale?

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 19/07/2018

carediem7
carediem7 🇮🇹

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Scarica Procedure probatorie e mezzi di prova nel processo penale italiano e più Appunti in PDF di Diritto Penale solo su Docsity! Diritto e procedura penale A.A. 2017-2018 Lezione IX Avv. Prof. Antonello Madeo Struttura del codice di rito: libri Soggetti Atti Prove Misure cautelari Indagini preliminari e udienza preliminare Procedimenti speciali Giudizio Procedimento dinanzi al Tribunale monocratico Impugnazioni Esecuzione Rapporti con le autorità straniere Garanzie per il libero esercizio dell’attività difensiva  Tutela del segreto professionale: gli avvocati non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero (art. 200 c.p.)   Le ispezioni, le perquisizioni ed i sequestri di regola sono vietati, ammessi solo in casi tassativamente previsti dalla legge, e comunque effettuati con determinate modalità da osservarsi a pena di inutilizzabilità (art. 103 c. 1 e 2 )  È fatto divieto di sequestrare la corrispondenza tra l’imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che la corrispondenza stessa costituisca corpo del reato  Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite (art. 103 c. 5 c.p.p.)   Qualora l’intercettazione delle comunicazioni o conversazioni tra il cliente ed il professionista si sia comunque verificata ed abbia ad oggetto un tema difensivo, il risultato è inutilizzabile ai sensi e nei limiti dell’art. 271 c. 2 c.p.p.  Difensore delle altre parti private  La parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, debbono necessariamente stare in giudizio col ministero di un difensore;  Il difensore della persona offesa (art. 90 c.p.p.): compie solo attività di assistenza tecnica, non anche di rappresentanza, ed ha poteri sollecitatori dell’attività inquirente, diritti di informativa, partecipa al procedimento, controlla l’eventuale inattività del p.m.  Gli enti esponenziali debbono necessariamente stare in giudizio con un difensore  La nomina del difensore delle altre parti private segue la disciplina del codice di procedura civile (art. 83 cpc), atteso che le parti private agiscono nell’ambito di un rapporto di natura privatistica inserito nel processo penale  La p.o. deve nominare il difensore nelle forme attribuite all’imputato, mentre gli enti esponenziali seguendo le formalità previste per la p.c. (procura speciale)  Vicende della difesa dell’imputato  Rapporto tra cliente e difensore: natura fiduciaria contrattuale  Nomina: di fiducia (max due difensori) o d’ufficio (1 nominato dall’A.G.)  Accettazione: tacita o per facta concludentia  rifiuto: se non ha ancora accettato l’incarico  rinuncia: se ha già accettato  revoca: decisa dall’assistito  incompatibilità delle difese di più imputati: da accertare ovvero ex lege  Investigatore privato (art. 222 disp. att. c.p.p.)  Fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l’autorizzazione a svolgere le attività indicate nell’art. 327 bis del codice è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività (comma 1)  …ai fini di quanto disposto dall’art. 103 commi 2 e 5 del codice, il difensore comunica il conferimento dell’incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all’a.g. procedente… (comma 4).  (art. 103 c. 2 c.p.p.) “…presso…gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento…non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato  …non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni… degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento…né a quelli tra i medesimi e le persone da loro assistite…(art. 103 c. 5 c.p.p.)  Nell’ambito delle c.d. indagini difensive (art. 327 bis, 391 bis e ss. c.p.p.) l’investigatore privato, su incarico del difensore, può svolgere attività di ricerca della prova.  Oggi ne viene quindi riconosciuta e tutelata l’attività, al fine del più valido espletamento, coprendole con le garanzie di libertà riconosciute ai difensori ed ai consulenti tecnici e con la garanzia del segreto professionale, opponibile anche alla p.g.  L’interprete Può essere sia ausiliario della parte privata che del giudice   La Consulta ha statuito un diritto individuale dell’imputato straniero a farsi assistere da un interprete, anche per l’interprete sussistono cause di incompatibilità ecc.  Divieto di pubblicazione atti e immagini  Atti coperti dal segreto (fino alla chiusura delle i.p.): divieto assoluto di pubblicazione anche parziale, dell’atto e del contenuto  Atti non più secretati: vietata la pubblicazione ma non il contenuto  Dibattimento: possono essere divulgati solo gli atti contenuti nel fascicolo p.m. già utilizzati per le contestazioni, per gli altri dovendo aspettarsi la sentenza di appello  Atti del procedimento dal punto di vista soggettivo  Atti del giudice Sentenza: è la decisione del giudice che esaurisce il rapporto processuale, ovvero un grado o una fase di esso, può essere di condanna o di assoluzione Ordinanza: a differenza della sentenza, l’ordinanza non provvede in merito alla pretesa punitiva, né esaurisce il rapporto processuale in corso, ma interferisce in questo come un momento dello svolgimento di esso Decreto: può essere emesso, a differenza di sentenza e ordinanza, anche dal p.m., e motivato solo se espressamente richiesto  Atti del p.m. Decreto: esempio quando si convalida un sequestro Invito a presentarsi: es. quando deve essere effettuato un interrogatorio richieste: es. quando si chiede l’applicazione di misura cautelare conclusioni: requisitoria alla fine del dibattimento  Libro III (Prove artt. 187 – 271 c.p.p.)  Il c.d. procedimento probatorio in generale  Posto un tema di prova in ordine al capo d’imputazione (es. responsabilità di Tizio per omicidio di Caia per ragioni passionali), saranno i mezzi di prova poi a verificarne la consistenza, rappresentandoli nel processo  È prova tanto il fatto rappresentativo o mezzo di prova (es. la testimonianza di Sempronio, nuovo compagno della defunta Caia) quanto il fatto rappresentato o risultato probatorio (es. il rancore che Tizio serbava nei confronti dell’ex Caia)  Il c.d. procedimento probatorio in generale (segue)  La posizione del tema di prova avviene mediante l’imputazione, e può essere soggetta a modifiche o specificazioni connesse alla struttura della fattispecie (es. si dimostra in corso di dibattimento che Caia era incinta di Tizio)  La verifica del tema di prova consiste nella elaborazione di una prova diretta (es. testimonianza della madre di Caia) ovvero di circostanze indizianti (es. gli amici di Tizio confermano che non si era rassegnato alla fine della relazione con Caia)  Il procedimento probatorio: scansioni Ammissione delle prove: tendenzialmente alla prima udienza dibattimentale Acquisizione delle prove: durante l’istruttoria dibattimentale Utilizzazione delle prove: nel corso della discussione e poi nella decisione finale Esempio: Mentre l’esame testimoniale (mezzo di prova) instaura un rapporto immediato tra il giudice e la fonte di prova, essendo necessario per la verifica del tema di prova, l’intercettazione telefonica (mezzo di ricerca della prova) non instaura un rapporto immediato tra giudice e fonte di prova, posto che la conoscenza di un fatto da parte del giudice non deriva dalla conversazione intercettata, ma dalla perizia trascrittiva sulla stessa  La c.d. atipicità dei mezzi di prova e di ricerca della prova  Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti, sulle modalità di assunzione della prova (art. 189 c.p.p.)  La rilevanza del mezzo di prova va valutata non solo ex post, ma anche ex ante sotto il profilo dell’ammissibilità  Il giudice assume la prova atipica se risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti  Mentre le parti non hanno voce in capitolo sull’acquisizione di prove tipiche (es. testimonianza) perché previste dal codice, debbono essere consultate dal giudice in ordine alle prove atipiche  L’oggetto della prova (art. 187 c.p.p.) (comma 1) sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione (es. se sussiste il fatto o se lo ha commesso Tizio imputato) alla punibilità (es. se lo ha commesso in forza di una causa di giustificazione o meno) e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza (comma 2) sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali (comma 3) se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato  Principi fondamentali del procedimento probatorio  Diritto alla prova:  Diritto all’ammissione del mezzo di prova (art. 190 c.p.p.)  Diritto sul mezzo di prova (es. domande e contestazioni nel corso dell’esame incrociato)  Diritto alla corretta elaborazione probatoria (eccezioni, opposizioni, rinunce, interpello)  Principi fondamentali del procedimento probatorio  Contraddittorio per la prova (art. 111 Cost.)  Non più contraddittorio sulla prova, bensì per una prova, che deve formarsi in dibattimento davanti al giudice  Accordo delle parti sull’introduzione nel fascicolo per il dibattimento di materiale d’indagine  L’atto delle i.p. viene utilizzato per le contestazioni  Principi fondamentali del procedimento probatorio  Deroghe  Limiti del diritto alla prova (art. 190 bis c.p.p.): nei delitti di mafia, terrorismo, ecc. l’esame di alcuni soggetti si tiene solo se riguarda circostanze non già valutate e se il giudice lo ritenga necessario per specifiche esigenze  Limiti al contraddittorio per la prova (artt. 238 e 238 bis c.p.p.): l’acquisizione di prove di altri procedimento è subordinata solo al consenso delle parti, che non possono opporsi se la prova è stata assunta nell’altro processo in contraddittorio  Il Procedimento probatorio  Elaborazione della prova orale rappresentativa: esame e controesame  Acquisizione di un atto delle indagini preliminari. L’atto delle i.p. può passare dal fascicolo del p.m. a quello dibattimentale solo quando: • vi è un testimone minacciato (art. 500 c. 4) • per accordo delle parti (500 c. 7) • per sopravvenuta impossibilità di ripetizione della prova (512) • se il dichiarante risiede all’estero (512 bis)  Acquisizione di verbali di altro procedimento: • La parte chiede l’acquisizione dei verbali di altro procedimento, e se si tratta di soggetto citato da altra parte, l’acquisizione è subordinata all’ammissione del suo esame  Il Procedimento probatorio   La verifica del tema di prova: subisce notevoli deroghe in tema di fatti notori, massime d’esperienza, e fatti pacifici  L’onere di allegazione e onere della prova: nell’allegazione è l’informazione che conta, mentre nell’onere della prova è l’indicazione e la produzione del mezzo di prova a ritagliare una fase saliente del processo probatorio  L’inutilizzabilità della prova: Le prove illegittimamente acquisite non possono essere utilizzate (art. 191 c.p.p.) Il codice esprime il divieto con varia terminologia L’art. 191 riguarda anche divieti posti da norme extra processuali Il rispetto del procedimento probatorio si desume anche dal doppio fascicolo per il dibattimento e del p.m. L’inutilizzabilità è una sanzione tipica del procedimento probatorio, inviolabile  Panoramica sui mezzi di prova (Prossima lezione)  Tipici  Testimonianza  Esame delle parti  Esame dell’imputato in procedimento connesso o collegato  Confronto  Ricognizione personale  Ricognizione di cose  Esperimento giudiziale  Perizia  Prova documentale  Panoramica sui mezzi di ricerca della prova (Prossima lezione)  Ispezioni  locali  personali  Perquisizioni  Locali  Personali  Sequestro probatorio  Presso banche  Corrispondenza  Intercettazioni telefoniche ed ambientali
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