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Riforma sistema politico italiano: stato costituzionale, poteri governo, iniziativa legisl, Appunti di Diritto Costituzionale

Una panoramica del sistema politico italiano, con un focus sulle caratteristiche del sistema costituzionale, i poteri del governo, l'iniziativa legislativa e i decreti-legge. Vengono esaminati i principi fondamentali del sistema politico, come il riconoscimento dei diritti, la separazione dei poteri, la sovranità e il ruolo del popolo. Inoltre, vengono spiegati i processi di adozione di una proposta di legge, compresi i decreti-legge e la loro conversione in leggi. Utile per chi vuole comprendere i principi fondamentali del sistema politico italiano e come funziona il processo legislativo.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 27/02/2024

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elena-mura-9 🇮🇹

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Scarica Riforma sistema politico italiano: stato costituzionale, poteri governo, iniziativa legisl e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! DIRITTO COSTITUZIONALE Per esame: partire sempre dalla costituzione nello studio. Esame facoltativo scritto: presumibilmente il 1 dicembre, primo appello orale 16 dicembre. Mi presento al primo appello e verbalizzo. Concetto di stato e di costituzione: Come e quando nasce la concezione moderna di stato: nasce dal 1600, quando si afferma la nozione di stato assoluto e arriveremo alla forma successiva a cioè lo stato liberale, e con questo si elabora la concezione moderna. La costituzione si e formata con lo stato liberale ma ci sono due strade che portano a questo esito: common law (regno unito e sistemi anglosassoni) un diritto basato sui precedenti e non scritto (Regno Unito non ha una costituzione scritta) e civil law (noi) abbiamo la codificazione dei diritti, cioè la scrittura dei diritti (la più significativa e francese) la prima nostra e lo statuto Albertino. Lo stato moderno nasce nel 1600 da una concentrazione di potere nelle mani del sovrano, tutte le funzioni fondamentali sono nelle sue mani. Non è stato eletto ma la sua legittimazione deriva direttamente da Dio. Il primo stato da cui partiamo si caratterizza per questa concentrazione del potere e si dice che è un’organizzazione di appartenenza necessaria, e l’altra caratteristica è che ha una natura autoritaria (monopolio della forza). In questa prima forma tutto il potere è nelle mani del sovrano e può imporci qualcosa con la forza (le altre organizzazioni non hanno) gli abbiamo fatto questa natura autoritaria in cambio del mantenimento della pace. Il sovrano non è tenuto al rispetto della legge, non ci sono ancora cittadini ma sudditi. Nello stato assoluto non si parla di costituzione, la più importante fonte del diritto, e qualcosa che costituisce le basi per qualcosa (tutti gli Stati avrebbero avuto basi) ma arriva un momento storico in cui parliamo di stato costituzionale solo se quel sistema politico e in grado di garantire due elementi: il riconoscimento dei diritti (principi di uguaglianza) e se organizza il suo sistema politico separando i suoi poteri. Questi due elementi si trovano nello stato liberale con diversa espressione in common law o civil law. COMMON LAW Il passaggio da assolutismo a stato liberale e più graduale e con meno scossoni (non ci sono rivoluzioni) parte anche prima, il riconoscimento dei diritti Magna Charta del 1215: libertà degli arresti e imposizioni di tasse solo con il consenso del parlamento. Per arrivare alla divisione del potere dobbiamo aspettare il 1600 con il Bill of Rights dove c'è il riconoscimento di riti che spettano al parlamento) libertà di parola all’interno del parlamento, elezione del parlamento). Tutto questo comporrà la costituzione britannica. L’altro percorso che porta allo stato liberale (riguarda l’Italia) è un percorso rivoluzionario: gli eventi più significativi sono le rivoluzioni francese e americana. Si può parlare di stato costituzionale quando si riconoscono i diritti. Tramite le rivoluzioni del 1700 e dal riconoscimento dei diritti dopo queste rivoluzioni si passa allo stato liberale. Caratteristiche delle rivoluzioni: i cittadini vengono tutelati dalla legge, il principio di uguaglianza formale e abbiamo l’inserimento del principio rappresentativo (la legittimazione del potere in parte viene dal basso). Con lo Statuto Albertino avremo la divisione dei poteri. Il sovrano non è più sciolto dalla legge ma ne è soggetto. Si affermano le libertà negative, cioè dallo stato che garantisce in astratto le libertà senza intervenire. ESPERIENZA ITALIANA: ha seguito l’esperienza del civil law ma con certe caratteristiche proprie della nostra esperienza storica. L’esperienza che distingue l’arrivo dello stato liberali in Italia è il carattere moderato: non c'è stata rivoluzione ma attraverso un'operazione riformatrice di centro. C'è una limitazione del vecchio potere, in Francia c'è la nascita di un nuovo potere (assemblea) ma lo statuto Albertino è concesso dal re. Il re decide di auto limitarsi e concedere una parte di potere al parlamento, “concedere” per via della situazione politica dell’epoca (moti del 48). È una costituzione più breve e nella seconda a parte ci sono diritti e doveri dei cittadini. Ci Sono i titoli e gradi e pesano ma viene detto che sono tutti uguali davanti alla legge. C’è il diritto chiamato di “uguaglianza formale”. Nella costituzione moderna, l’articolo 3 ha lo stesso concetto “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge…” Nello statuto Albertino manca quello che è il “uguaglianza sostanziale” che ce nel secondo comma dell’articolo 3: lo stato deve impegnarsi per far ottenere questa uguaglianza. Questo tipo di uguaglianza era inimmaginabile nello statuto Albertino. Con lo statuto Albertino non c'era suffragio universale, l’elettorato attivo era circa il 3%, cioè il principio rappresentativo (si elegge una parte del parlamento che però era rappresentativo di un’unica classe, la borghesia). (Riconosciuta la libertà di stampa, il diritto di domicilio…) la proprietà privata viene definita inviolabile (perché tutela la borghesia) , nella nostra costituzione vediamo che la proprietà privata è riconosciuta e garantita ma non è più definita inviolabile e a certe condizioni può essere espropriata. Primo articolo dello statuto è sulla religione. Separazione dei poteri: lo stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo: c’è il re ma una parte del parlamento viene eletta. Funzione legislativa da re e parlamento (due camere: senato e camera dei deputati che è l’unica parte eletta) Il potere esecutivo al re. Però il re governa nominando i suoi ministri: presidente del consiglio e ministri che compongono il governo. Sulla carta lo statuto Albertino disegnava una monarchia costituzionale pura (precisa separazione dei poteri tra legislativo ed esecutivo). Nella realtà però avviene una cosa diversa, quando il re nomina un capo del governo che decide di governare solo se ha la fiducia, l’appoggio della maggioranza della camera dei deputati. Il capo del governo deve avere la fiducia del re e del parlamento che è il cuore della forma di governo parlamentare. (Si ha il cambio da puro a parlamentare è 1852 con Cavour) il re si adegua Il percorso si divide in due fasi, la prima è quella tra lo Statuto Albertino e il Fascismo, la seconda è detta “fase transitoria” e va da 25 luglio 1943 al 1 gennaio 1948. Lo Statuto era una costituzione flessibile, derogabile da una legge ordinaria successiva, non contemplava un procedimento speciale per la sua revisione. La Costituzione del 1948 sarà invece una Costituzione rigida, può essere modificata solo con una particolare procedura, c’è un aspetto che però non può essere modificato, anche seguendo l’articolo adibito alla modifica della costituzione I PRINCIPI SUPREMI (dettati dalla corte costituzionale, limite espresso nell’art. 139) della costituzione devono rimanere invariati (art.138) e garantita (art.134). Prima fase: nel 1861 nasce il Regno d’Italia, la nascita dello Stato Italiano non coincise con un processo costituente, lo Statuto diventa la Costituzione dell’Italia unita. “Piemontesizzazione” di tutto il territorio, ciò porta finalmente alla completa uniformità legislativa e amministrativa di territorio molto diversi tra loro. Formalmente lo Statuto resta in vigore, ma presenta alcuni cavilli come il riconoscimento dei diritti, le libertà infatti erano fortemente ridotte nell’ottica della supremazia dello Stato rispetto al singolo. Nella Costituzione del 1948 l’ottica è l’inversa, ne è un esempio l’art.2 che sancisce il principio personalista, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. 1922: istituzione del Gran Consiglio del Fascismo che nel 1928 diventa un organo costituzionale. Il parlamento privato dei suoi doveri in favore del Governo. Vengono creati giudici straordinari come il tribunale speciale per la difesa dello Stato, scompaiono le istituzioni locali sostituite dai podestà nominati dal Governo. 1939: soppressione della camera dei deputati e conseguente sostituzione con la camera dei fasci e delle corporazioni. 25 luglio 1943: revoca di Mussolini dalla carica di PDC disposta dal Re Vittorio Emanuele III in seguito alla sfiducia votata dal Gran Consiglio del Fascismo. Seconda fase: processo costituente al di fuori del quadro statutario-fascista. Nomina al Governo Badoglio e contestuale tentativo di “ritorno allo Statuto” cui si oppone il Comitato di liberazione nazionale; il CLN rivendica un processo costituente nuovo. CLN e Monarchia collaborano per sconfiggere il nazifascismo. PATTO DI SALERNO: nell’aprile 1944 che conduce alla prima costituzione provvisoria. La prima Costituzione provvisoria: convocare dopo la fine della guerra un’assemblea costituente, rinviare fino ad allora la questione istituzionale, allontanare il Re attivando una luogotenenza a favore del figlio Umberto e far entrare gli esponenti dei partiti antifascisti del CLN nel Governo. La seconda Costituzione provvisoria: Art. 1 «Contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia)». Art. 2: regola le due ipotesi di transizione a seconda che avesse prevalso la Monarchia o la Repubblica. Art. 3: disciplina i rapporti tra Assemblea e Governo in modo da prefigurare una forma di governo parlamentare. Marzo 1946: elezioni amministrative (primo voto delle donne). 10 maggio 1946: abdicazione del Re Vittorio Emanuele III in favore del figlio Umberto, Re di maggio. 2 giugno 1946: Referendum Istituzionale, vittoria della Repubblica. 13 giugno 1946: de Gasperi assume le funzioni di Capo provvisorio dello Stato. Il Re lascia l’Italia. Il 25 giugno 1946 si riunisce per la prima volta l’Assemblea Costituente, era composta da tre partiti (DC, PSI+PCI e forze liberali). La commissione dei 75 e le tre sottocommissioni: Diritti e doveri, Organizzazione costituzionale dello Stato e Costituzione economica. 27 dicembre 1947: approvazione della Costituzione a larghissima maggioranza (compromesso costituzionale). 1 gennaio 1948: entrata in vigore della Costituzione. Discorso di Calamandrei agli studenti milanesi nel 1955 https://www.youtube.com/ watch?v=wU2mu0mXuwI: la Costituzione è una polemica verso il passato 8ripudio del fascismo), una polemica verso il presente e finestra sul futuro. Lezione 3 I primi 12 articoli con i principi fondamentali non possono essere modificati (non tutti, ad esempio bandiera) ma non sono intoccabili, una delle ultime modifiche sono stata e all’articolo 9 che è stato ingrandito. I principi supremi sono dettati dal corte costituzionale che pone un limite espresso: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Anche con maggioranza o totalità non si può cambiare la forma repubblicana. (Garantire l’eleggibilità e il “cambio” del governo) I primi 12 articoli hanno i principi supremi e anche seguendo l’articolo 138 e creando una legge l corte potrebbe definirla incostituzionale se contro questi articoli. Patto di Salerno: caduta di Mussolini nel ‘43, patto con cui la monarchia e i comitati uniscono le loro forze per sconfiggere i nazifascisti. Vine deciso che al termine della guerra si eleggerà un’assemblea costituente che formerà la nuova costituzione. Con badoglio si torna allo statuto ma ormai superati si opta per la costituzione. Nello statuto la legge era dettata da camera e senato e poi era approvata dal re, una volta entrata in vigore nessuno poteva mettere in dubbio la legge nel suo contenuto, la legge era onnipotente- primato della legge nello stato liberale. Nella nostra costituzione ci sara il primato della costituzione. Referendum i cittadini sono stati chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica, decisa poi la forma parlamentare. Stato può definire costituzionale se: c’è e divisione dei poteri e dichiarazione e tutela dei diritti fondamentali. L’uguaglianza formale viene garantita con Giolitti- suffragio universale del ‘46 come i diritti sociali. Nel ‘48 viene decisa la formazione dell’assemblea costituente. (Con la fine della guerra). I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE È un testo normativo, è una legge, come testo normativo e vengono assegnate alcune caratteristiche: Lunga: ci sono certi articoli che contengono non solo principi ma anche delle disposizioni dettagliate. (Es. Articolo 13 libertà personale e spiega quando è come possiamo essere arrestati, solo il giudice può adottare il provvedimento del perché veniamo limitati nella libertà nei modi previsti ti dalla legge- c’è una riserva di legge. I possono essere casi eccezionali dove può essere la polizia ad arrestarti, previsto sempre dalla legge, e deve essere comunicata entro 48 ad un giudice…) Rigida e garantita: per modificarla ci va un procedimento aggravato (più difficile di quello per creare una legge semplice) e garantita dalla presenza ella corte costituzionale Programmatica: ha obiettivi di fondo a cui è ispirata l’azione dei pubblici poteri. Ha delle norme programmatiche e percettive (a differenza tra le due è solo descrittiva). Sentenza n.1 del 1956: (norma precettiva) Corte costituzionale- sistema di giustizia costituzionale: si afferma con due presupposti: L’affermazione della superiorità della costituzione rispetto alle leggi ordinarie. giudizio e solleva il dubbio di incostituzionalità davanti alla corte. (Fino alla risposta della corte il giudice dovrà restare fermo). Sarà solo la corte che porta annullare la legge. Ci vogliono 8 anni perché venga eletta la corte costituzionale nel 1956 (dall’entrata in vigore della costituzione). Bisogna attener gli anni di disgelo costituzionale dove vengono approvate delle leggi che servivano a tutelare e seguire degli articoli della costituzione. Un referendum non per approvare una legge ma per abrogare: cioè annullare o cambiare una legge. Ci vuole pero una legge che determini le modalità di attuazione del referendum ed è una legge che si avrà nel 1970 perché viene approvata la legge sul divorzio e la repubblica cristiana che era contro combattono contro questa legge e chiedono di abrogare la legge agli italiani ma devono approvare prima la legge delle modalità di referendum (abbiamo due leggi nel ‘70 divorzio e referendum). L’altro caso di attesa molto noto è quello delle regioni ordinarie entrano in funzione sol dagli anni 70 (prime elezioni dei consigli regionali) è scritto in costituzione ma non si applica per anni. Lezione 4 STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE: Primi 12 articoli dedicati ai principi fondamentali. La costituzione è divisa in 2 parti: diritti e doveri dei cittadini ordinamento della repubblica (forma di governo) Entrambe le parti sono costruite in modo piramidale: diritti e doveri, prima il singolo cittadino, poi il domicilio, poi la corrispondenza e poi il 16 alla libertà di circolazione. Finiti i diritti che riguardano il singolo, iniziano le varie formazioni sociali: famiglia, scuola, economia.. l’ultimo titolo abbiamo i rapporti politici. (Doveri del cittadino rispetto allo stato) La piramide non è costruita in modo casuale anche nella parte politica perché si parte dal parlamento, presidente della repubblica, governo, magistratura, regioni, province, comuni e garanzie. PRINCIPI FONDAMENTALI: I principi fondamentali non sono solo nei primi 12 articoli ma si trovano anche in altri come il 24, tutti possono agire in tutela dei propri diritti. Ci vuole la convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio, se no non andiamo in una parte di prassi/ consuetudine. Art 10 prevede un modello di adattamento automatico alle consuetudini internazionali. (Le inseriamo nelle nostre). Principio supremo: indipendenza della magistratura, un ordine autonomo ed indipendente. Magistrati indipendenti dagli altri poteri dello stato. PRINCIPIO DEMOCRATICO: art.1 “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione…” ->legittimazione dal basso ma non significa che la maggioranza abbia un potere illimitato. Ci sono però alcuni principi (tutela delle minoranze e principi fondamentali) della costituzione che sono contro maggioritari (art 138) perché per modificare la costituzione ci vuole un procedimento aggravato. Referendum costituzionale: non prevede un quorum per renderlo valido. Se nelle camere ri raggiunge i ⅔ di maggioranza, maggioranza assoluta, si può cambiare la costituzione (non come si vuole) più agevolmente. Un altro strumento contro maggioritario è l’articolo 134, una legge approvata dal parlamento che non rispetta la costituzione può essere dichiarata incostituzionale (corte costituzionale) non è eletta quindi non rispetta la maggioranza. Anche il referendum abrogativo è uno strumento contro maggioritario, eliminare una legge già approvata, il principio rappresentativo è quello più utilizzato, strumento delle elezioni, art 75. Strumenti di democrazia diretta: Iniziativa legislativa: utilizzato poco, si può presentare un progetto di legge senza un parlamentare. (Poco efficace) Petizioni: questioni poste al parlamento Referendum abrogativo: meta anni 70 è stato utilizzato e ha avuto dei risultati (divorzio, aborto, nucleare..). Strumento eventuale utilizzato nel processo di riforma costituzionale (referendum costituzionale). PRINCIPIO PERSONALISTA: art. 2 Trattato nel periodo fascista dove tutto era incentrato sul potere dello stato. “La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo…” Lo stato deve muoversi e approvare leggi per il singolo cittadino che deve tutelare. Nel testo del ‘48 prevedeva la pena di morte qualora fosse prevista nelle leggi militari di guerra (caso di guerra), ora non è mai prevista la pena di morte neanche se noi entrassimo in guerra. Art. 32 dedicato al diritto alla salute, è un fondamentale diritto dell’individuo ma anche interesse della comunità. Nessuno può essere obbligato a nessuni trattamento se non imposto da legge, ma la legge non deve comunque violare i diritti per il risorto della singola persona umana. PRINCIPIO PLURALISTA: seconda pare del art.2 “Sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” Libertà di associazione in genere art.18, libertà di confessioni religiose art.8 e 20, partiti politici art.49, famiglia art. 29. Lo stato può inserti nelle associazioni fino ad un certo punto: articolo sui partiti politici- la loro attività politica deve essere condotta con metodo democratico ma non puo garantire un’organizzazione interna democratica. Sentenza 1972: caso Università Cattolica- professore publica scritti ritenuti non ortodossi (insegnante deve riceve il nullaosta dalla Santa Sede per insegnare) perde il lavoro e vengono contro ai diritti del lavoro, della libertà di parola. La soluzione pero è l’uscita da questa associazione con la quale non condivide piu gli ideali. La corte questa sentenza la decide proprio sulla libertà di uscita da questa associazione, vengono toccati i diritti ma non violati perché il professore può allontanarsi da quelle idee. Corte ha una sentenza di “rigetto”, la legge rimane uguale. È una questione che può essere sollevata nuovamente pero molto probabilmente si avrà lo stesso risultato perché si cerca di essere coerenti con i propri precedenti. PRINCIPIO LAVORISTA: art. 4 “L’Italia è una repubblica democratica basata sul lavoro” art.1 (marxisti avrebbero voluto “….dei lavoratori” e si arrivo al compromesso) Forma di stato-> 3 possibili accezioni. Indica il modo in cui si combinano i 3 elementi di cui si compone: sovranità, territorio e popolo. > Per quanto riguarda la sovranità, dei riferimenti si ricavano dall’Art. 7 della Costituzione (quello riguardante la sovranità indipendente di stato e chiesa) > Per quanto riguarda il popolo, lo status di “cittadino” originariamente era stato assegnato con funzionalità di parificare ogni persona di fronte alla legge. Ad oggi, invece, la questione della cittadinanza, è diventato uno dei principali fattori sulle dispute riguardanti le disuguaglianze o la disparità di trattamento tra cittadini e non cittadini. > Art.22 della Cost.: nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici (articolo che guarda al passato). Legge n. 91 del 1992 è quella che regola la nostra cittadinanza (cfr. Sito Normativa per trovare qualsiasi legge in vigore) Ma come si acquisisce la cittadinanza in genere? • Ius sanguinis -> è cittadino chi nasce da genitore cittadino dello Stato. • Ius soli (criterio residuale) -> è cittadino chi nasce in uno Stato In Italia si è favorito il criterio di Ius sanguinis. In America, per esempio, è valido anche lo Ius soli. Le 3 possibili accezioni di forma di Stato: ➔ Prima accezione: rapporto tra sovranità e popolo, cioè il rapporto tra chi governa e chi è governato -> grado di riconoscimenti dei diritti. Le forme sono: stato assoluto, stato liberale e stato democratico sociale. ➔ Seconda accezione: rapporto tra sovranità e territorio-> grado di decentramento. Le forme sono: stato unitario, stato regionale, stato federale. Usa = stato federale, Francia = stato unitario, Italia = stato regionale (indivisibile secondo la Costituzione. Art..5.). Come si distingue una regione da uno stato federale? Le regioni sono escluse dalla formazione delle leggi statali. Le regioni, tuttavia, possono formulare leggi inerenti a specifiche materie, come regolato dall’articolo 117. Anche in materia di giustizia vi è una differenza tra stato regionale e federale: in Italia le forze dell’ordine sono esclusivamente statali, mentre Negli Stati Uniti si hanno anche le forze dell’ordine federali. Le regioni, poi, non partecipano alla funzione di revisione costituzionale (art.138). ➔ Terza accezione: organo posto a capo del potere esecutivo -> Re o Presidente. Forma repubblicana, forma monarchica. Il limite espresso dalla nostra Costituzione è che non si può cambiare la forma di stato da repubblicano a monarchico. Perché? Perché è un dato consegnato a chi ha scritto la Costituzione. Non si possono modificare gli articoli inerenti all’elettività e alla temporaneità del mandato del Presidente della Repubblica. Re = carica vitalizia ed ereditaria. Legittimazione per grazia divina. Presidente = eletto direttamente o indirettamente. Legittimazione nei consociati. Lezione 6 FORME DI GOVERNO 3 accezioni: - Rapporto tra sovranità e popolo (rapporto tra chi governa e chi è governato, gradi di riconoscimento dei diritti) forma di stato: assoluto, liberale, democratico… - Rapporto tra sovranità e territorio (stato unitario, regionale, federale…) - Organo posto a capo del poter esecutivo, re o presidente. Articolo 123, la forma sara tendenzialmente presidenziale. Le forme di governo più diffuse: Presidenziale, parlamentare e semi presidenziale - presidenziale: ha una divisione molto rigida dei poteri, ad uno spetta la funzione esecutiva all’altro legislativo. Non possono influire l'uno sulla durata dell’altro organo. (Stati Uniti) il presidente viene eletto dai grandi elettori (eletto dal popolo) e resta in carica 4 anni e il potere legislativo non può influire sulla sua stabilita, se non per gravissime violazioni (impeachment, un percorso difficile stato con Nixon per il Watergate, poi Clinton per fatti di natura sessuale ma era stato assolto perché servono i 2/3 del senato che votino e poi on Trump che cerano 2 percorsi di impeachment ma non si era conclusa) Il presidente è capo dell’esecutivo e capo del governo. Era un po’ la forma del governo che cera nello statuto Albertino. La funzione legislativa è esercitata dal congresso, composto da due camere (camera dei rappresentanti e camera del senato), eletto dal popolo e si rinnova parzialmente ogni due anni. Il senato è composto da due senatori per ogni stato. Svantaggio: spesso non ce consonanza tra potere esecutivo e legislativo. Vantaggio: stabilità del potere esecutivo. Al vertice del potere giudiziario ce la corte suprema, istituita da 9 giudici che lavora come la cassazione italiana. I giudici sono eletti dal presidente con l’intesa del senato e sono giudici che restano in carica a vita. (Ultimi giudici di Trump è virato a destra e c’è un lettura molto originalista della costituzione). - parlamentare: l’articolo 94 “il governo deve avere la fiducia delle camere” , il governo per restare in carica deve avere l’appoggio della maggioranza nelle camere. Vantaggio: omogenea politica. In questa forma abbiamo un capo dello stato che pero non è il titolare del potere esecutivo, ha una funzione di garanzia della costituzione, (può esserci re o presidente indifferentemente, in Inghilterra c’è re) Svantaggio: non abbiamo garantita la stabilità del governo (finché c’è fiducia) durata massima è quella della legislatura ma può terminare anche prima. Per rimettere in moto il sistema costituzionale il presidente scioglie anticipatamente il parlamento. Art. 88: il presidente può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le camere o anche solo una di esse…Questo potere non può essere esercitato negli ultimi 6 mesi di mandato (il mandato dura 7 anni). (Si può se questi 6 mesi pero coincidono per tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura). - semi-presidenziale: (Francia) Alla fine degli anni 50 si è inserita l’elezione diretta del presidente (quinta repubblica francese). Semi presidenziale perché mette insieme degli elementi di quella presidenziale (si elegge direttamente il presidente) che pero non ha solo potere di garanzia ma anche dei poteri di indirizzo politico. (Ha una parte de potere esecutivo). Il presidente nomina il primo ministro. Il parlamento può votare la sfiducia al primo ministro e c’è la possibilità di scioglimento anticipato da parte del presidente. Il rischio di questa forma di governo: la “coabitazione” verra ridotta dal fatto che le due elezioni si svolgano vicine (presidenziali e parlamentari) (Macron ha vinto il secondo mandato presidenziale ma poi nelle elezioni dell’assemblea il suo partito non ha avuto la maggioranza poco dopo.) LA NOSTRA FORMA DI GOVERNO: Seconda parte della costituzione, 27 articoli dove si parla degli organi di governo. Prima parte processo di formazione delle camere e la seconda sulla legge. Il parlamento: è l’unico portano direttamente rappresentativo del popolo. È finito il periodo doro del parlamento (dell’800) dove le decisioni venivano discusse in parlamento ed entra in crisi nel 900 e si trasforma nel parlamento dei grandi partiti di massa dove le decisioni il il delle volte vengono prese fuor dal parlamento ma vanno formalizzate al suo interno. Resta la centralità formale del parlamento ma si e persa quella sostanziale. Il parlamento si compone dalla camera dei deputati e del senato della repubblica. (La maggior parte degli stati ha scelto il bicameralismo anche se alcuni hanno il monocameralismo) Sono due camere elette in modo diverso e con funzioni diverse. Noi abbiamo optato per il bicameralismo perfetto: hanno le stesse funzioni e sono rappresentative del corpo elettorale. Bicameralismo imperfetto: negli stati federali una delle due camere deve rappresentare gli stati (Stati Uniti, Germania e Austria) e non viene eletta dagli elettori ma composta dai rappresentati delle regioni. La nostra scelta è anomala che pero è sancita dal primo articolo dedicato al parlamento che e composto da camera dei deputati e senato, ci sono poi delle situazioni dove si riunisce in seduta comune pero normalmente funziona con due camere separate. Bicameralismo perfetto ha due pilastri: Lezione 7, martedì 11 ottobre Parte 1: il sistema elettorale I sistemi elettorali sono i meccanismi attraverso i quali i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi. Un sistema elettorale ha sempre degli obiettivi ben precisi, tra cui la rappresentatività, ovvero la capacità di rendere le assemblee elettive uno specchio fedele delle diverse posizioni politiche presenti nel paese e la governabilità, ovvero la capacità di rendere le assemblee elettive in grado di esprimere maggioranze stabili. Ogni sistema elettorale mira a determinare un punto di equilibrio fra questi due obiettivi. Il tipo di sistema elettorale influenza il sistema partitico, nel momento in cui si ha il multipartismo (più di 2 partiti) viene favorito il sistema proporzionale, quando invece è presente un bipartismo è favorito quello maggioritario. Ovviamente anche il modo in cui agiscono i partiti è influenzato dal sistema elettorale (ad es. la scelta di raggrupparsi o meno in coalizioni in vista della competizione elettorale). Il sistema maggioritario “puro”: i seggi vengono attribuiti alla forza politica che ottiene più voti all’interno del collegio. Il vantaggio è che favorisce la formazione di maggioranze più stabili (maggiore governabilità); lo svantaggio è la minore rappresentatività, il Parlamento rispecchia meno fedelmente tutti gli orientamenti politici presenti nel paese. Il sistema proporzionale “puro”: i seggi vengono attribuiti in proporzione dei voti ricevuti da ciascuna forza politica. Il vantaggio è che si rispecchiano fedelmente gli orientamenti politivi presenti nel paese, consentendo alle minoranze politiche l’accesso alle assemblee elettive; lo svantaggio è che si formano delle assemblee politicamente più frammentate, mettendo a rischio la governabilità. Collegi e circoscrizioni: i collegi e le circoscrizioni elettorali sono gli ambiti in cui viene diviso il paese al fine di attribuire i seggi. Si parla di collegi nel sistema maggioritario (collegi uninominali = viene attribuito un seggio per ogni collegio). Le circoscrizioni sono invece tipiche del sistema proporzionale (circoscrizioni plurinominali = sono attribuiti più seggi per circoscrizione). Gli effetti dei sistemi elettorali puri, maggioritario o proporzionale che siano, possono essere temperati dalla previsione di un sistema misto, che assegni parte dei seggi in quota maggioritaria e la restante parte in quota proporzionale, oppure on virtù della previsione di alcuni correttivi. I correttivi del sistema proporzionale: 1. Soglia di sbarramento: al fine di escludere i partiti meno rappresentativi, si prevede che partecipino alla ripartizione dei seggi solo le forze politiche che hanno raggiunto una determinata percentuale di voti. 2. Premio di maggioranza: al fine di garantire maggiore governabilità, si attribuisce una quota di seggi aggiuntiva alla forza politica che vince le elezioni o che raggiunge una determinata percentuale di voti. I correttivi del sistema maggioritario: introduzione del doppio turno, ballottaggio: nell’ambito dei sistemi maggioritari, l’elezione può svolgersi in un solo turno, o in un doppio turno (si parla anche di ballottaggio). In quest’ultimo caso, solo i candidati più votati, tra quelli che si erano originariamente presentati alle elezioni, possono partecipare al secondo turno, al quale seguirà l’attribuzione dei seggi. Parte 2: la Costituzione e le stagioni delle leggi elettorali In Costituzione non c’è la scelta di un sistema elettorale. Il sistema proporzionale era implicito (es. art.72 della Costituzione su gruppi e parlamentari) ma si preferì non inserirlo in Costituzione. L’Assemblea Costituente «pur manifestando, con l’approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell’elezione dei membri della Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo, costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, la configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria». (Corte cost. sent n. 1 del 2014). Le stagioni delle leggi elettorali: o Dal 1948 al 1993, sistema elettorale proporzionale puro: i costituenti decisero, con due leggi ordinarie (legge n°6 del ’48 per la Camera e legge n°29 del ’48 per il Senato), di adottare per entrambi i rami del parlamento sistemi elettorali sostanzialmente proporzionali senza correttivi, questo permise di dare grande rilievo ai partiti politici, questo ha portato ad un multipartismo estremo grazie al quale i governi duravano pochissimo. All’inizio degli anni ’90 questo quadro cambia per ragioni internazionali (caduta del muro di Berlino) e interne (Tangentopoli) e decretano la fine del sistema proporzionale. Nel 1993 sulla spinta di referendum abrogativi si passa ad un sistema misto prevalentemente maggioritario. Il referendum dovrebbe essere un sistema solo per eliminare delle leggi, ma grazie al fatto che la corte costituzionale ammette singoli dogmi, si riesce ad avere dei referendum in teoria abrogativi ma di fatto manipolativi. Un esempio è il referendum del 1993. o Del 1993 al 2005, sistema misto prevalentemente maggioritario: il mattarellum. Con il referendum del 1993 il 75% dei seggi, sia della Camera che del Senato, veniva attribuito con il sistema maggioritario. Durante questo periodo si alternano il centrodestra e il centrosinistra, sono anni in cui, infatti, il bipolarismo tanto voluto si ottiene. Anche la durata dei governi cambia notevolmente, infatti sono più lunghi rispetto a prima, anche se molto frammentati internamente, essi infatti cadono per tradimenti avvenuti a causa della frammentazione interna. o Dal 2005 al 2014, sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza: il porcellum. Fu una legge molto criticata, segna il ritorno al periodo di governo che portò più problemi di tutti, il proporzionale. Viene applicata in diverse elezioni per gli anni successivi al 2005, nonostante questo la legge venne molto criticata e dichiarata incostituzionale in due punti dalla corte con la sentenza n°1 del 2014, il primo punto riguarda l’assegnazione del premio di maggioranza (eccessiva differenza tra voto in entrata e voto in uscita), il secondo punto riguarda la previsione del sistema delle “liste bloccate” (= il sistema in questione prevedeva che l’elettore non potesse esprimere il voto di preferenza, i candidati infatti venivano eletti in base alla posizione occupata all’interno della lista, decisa dalla segreteria del partito, “Parlamento dei nominati”). Il porcellum ha favorito la formazione di coalizione eterogenee, con l’unico scopo di ottenere il premio di maggioranza (il vincolo poteva essere rotto all’indomani delle elezioni). Questo nuovo sistema ha permesso di modificare le modalità di attribuzione della Camera (livello nazionale) e al Senato (livello regionale). o Dal 2015 al 2017, le leggi elettorali si incrociano con le mancate riforme della Costituzione: l’italicum. È la stagione più confusa perché si approva una legge soltanto per la Camera e non per il Senato. La legge in questione prevede un sistema misto proporzionale e premio di maggioranza di 340 seggi (soglia minima al 40% dei voti altrimenti ballottaggio tra le due forze più votate al primo turno). Ancor prima di essere applicata, viene dichiarata parzialmente anticostituzionale dalla corte nella sentenza n°35 del 2017. Parte 3: l’attuale sistema elettorale, il Rosatellum del 2017 La legge n°3 del novembre 2017 ha introdotto un sistema elettorale misto, omogeneo per Camera e Senato, in base al quale circa i 3/8 dei deputati e senatori è eletto in collegi uninominali con sistema maggioritario a turno unico, i restanti 5/8 sono eletti con sistema proporzionale. Sono presenti, pertanto, una componente maggioritaria a turno unico uninominale ed una proporzione plurinominale. La componente maggioritaria, i collegi uninominali: sia per l’elezione della Camera che del Senato circa il 37% dei seggi è attribuito in collegi uninominali. Ciascuna lista (o coalizione di lista9 presenta un solo candidato e viene eletto colui il quale ottiene la maggioranza relativa dei voti (è la regola del “first pastthe post”, tipica dei sistemi maggioritari di stampo anglosassone). La componente proporzionale, i collegi plurinominali e le “liste bloccate corte”: l’assegnazione di circa il 61% dei seggi avviene con metodo proporzionale tra liste e coalizioni che hanno superato determinate soglie di sbarramento. Sono istituiti collegi plurinominali, in ciascuno dei quali vengono presentate liste bloccate (cioè senza possibilità di esprimere alcun voto di preferenza) e corte (da due a quattro candidati). I nominativi dei candidati, al fine di favorirne la conoscibilità, sono stampati sulla scheda elettorale. Sono previste alcune disposizioni per garantire la rappresentanza di genere: nelle liste nei collegi plurinominali, i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternati di genere (*per la Camera è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione a livello nazionale nei collegi uninominali, nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore al 60%. Ciascun elettore dispone di un unico voto da esprimere su un'unica scheda. La scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista/liste con accanto i nominativi dei candidati, da due a quattro, presentati nel collegio plurinominale. Non è ammesso il voto disgiunto: l’elettore non può votare per un candidato nel collegio uninominale e per una lista ad esso non collegata nel proporzionale, pena l’annullamento della scheda. 2022: la legge non prevede una specifica soglia per ottenere la maggioranza assoluta, al raggiungimento della quale una lista o coalizione ottiene la maggioranza assoluta in seno all’Assemblea. Tuttavia la combinazione dei correttivi, rappresentati dai collegi uninominali e dalle soglie di sbarramento, fa ragionevolmente presumere che se una lista • Autonomia contabile (art.103 e art.100): gestione delle risorse finanziarie riservate agli organi interno alle Camere e sottratta al controllo di altri organi (è stata messa in discussione questa cosa con la sentenza n°129 del 1981 presentata alla Corte Costituzionale, cha ha vinto il parlamento); è una consuetudine costituzionale legittima l’esenzione dal controllo della Corte dei Conti. • Autodichia: giustizia domestica per le controversie con i propri dipendenti (i dipendenti delle camere se si trovano a dover affrontare una controversia con il datore di lavoro non si devono rivolgere ad un giudice ma a delle commissioni precisamente create all’interno del parlamento per gestire questi problemi). Questo principio può essere messo in discussione dal punto di vista dell’imparzialità del giudice, per questo motivo c’è stata anche una sentenza (la n°120 del 2014 e la n°262 del 2017) presentata alla corte che però ha dato ragione al giudice parlamentare. • Verifica del poteri: messa per iscritto nell’art.66 della Costituzione, deve essere creata una giuria che si occupi appunto della verifica dei poteri, la giunta per le elezioni compie il controllo di delibazione, segue convalida o eventuale giudizio contestazione (la decisione finale è dell’aula). Parte 2: l’organizzazione interna delle camere Ci sono diverse figure presenti nell’organizzazione delle camere: ▪ Presidente della Camera: presiede il Parlamento in seduta comune (art.63 Costituzione). Per l’elezione del presidente della camera nel primo scritturi si ricercano i 2/3 dei componenti, nel secondo i 2/3 dei presenti e nel terzo è richiesta la maggioranza assoluta. ▪ Presidente del Senato: è la “seconda carica dello Stato” perché nel caso di bisogno sostituisce il presidente della Repubblica, oltre a ciò gestisce l’ordine in modo imparziale e può espellere il Parlamento. Il presidente del Senato deve essere sentito insieme a quello della Camera per eventuale scioglimento del parlamento; fino agli anni ’60 i presidenti di Assemblea erano sempre esponenti della maggioranza ma negli anni ‘70/’80 la situazione cambia e vengono eletti gli esponenti dei partiti di opposizione perché si pensava di garantire l’imparzialità, al giorno d’oggi la situazione è cambiata ancora a partire dalla metà degli anni ’90, vengono infatti scelti gli esponenti della maggioranza (è capitato nella storia con le figure di Grassi e Fini che uno dei due si staccò dalla maggioranza entrando in una forza di opposizione, in questo caso rimasero come presidenti nonostante fossero all’opposto). L’elezione del presidente avviene secondo diversi scrutini fino a quando non si raggiunge la maggioranza assoluta, lo scrutinio massimo è il terzo, dopo di esso si va al ballottaggio tra i due più votati. ▪ I gruppi parlamentari: costituiscono la proiezione dei partiti politici in Parlamento. Ogni parlamentare, una volta eletto, deve dichiarare a quale gruppo intende appartenere. L’esistenza dei gruppi è presupposta dalla costituzione. Il parlamento è pensato per funzionare nella sua dimensione collettiva attraverso i gruppi parlamentari. Gli articoli della costituzione che evidenziano questi aspetti sono il 72 e l’82. ▪ Le commissioni parlamentari: sono composte in modo tale da rispecchiare la proporzione dei gruppi presenti in Assemblea. Hanno varie funzioni, quella legislativa (in carica per tutta la legislatura e quindi permanenti, hanno il compito di esaminare ed eventualmente approvare i disegni di legge), di inchiesta (temporanea, art.82 “ciascuna camera può disporre inchieste”, i componenti devono rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria), di controllo e vigilanza. ▪ Giunte parlamentari: quella per le elezione per esempio ha il compito di controllare se i parlamentari eletti hanno tutte le carte in regola per svolgere questo compito, al senato ci sono due giunte, quella per il regolamento e quella per le elezioni; per la camera ce ne sono tre, quella del regolamento, quella delle elezioni e quella delle autorizzazioni (controllano che tutto sia in regola). Hanno compiti più tecnici elle commissioni poiché si occupano di valutazioni tecniche-giuridiche e non politiche, comunque le decisioni definitive stanno all’aula. L’art. 64 indica la validità delle sedute e delle deliberazioni all’interno della camera e del parlamento, esse non sono valide se non presentano la maggioranza dei loro componenti (quorum strutturale) e se non sono adottate a maggioranza dei presenti (quorum funzionale) salvo che la costituzione prescriva una maggioranza speciale. Lezione 9, 18 ottobre Prerogative, garanzie che vengono assegnate al singolo parlamentare. Si ottiene lo status con il risultato delle elezioni. La verifica dei poteri, primi adempimenti della giunta per le elezioni, deve controllare che ci siano cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità all’elezione, art. 66. Garanzie al singolo parlamentare: - divieto di mandato imperativo, art. 67 - Immunità parlamentari, art. 68 (insindacabilità delle opinioni, immunità pensare - Indennità parlamentare Art. 66: verifica dei poteri. Illeggibilità è la regola: le ipotesi di illeggibilità vanno interpretate in modo restrittivo e non analogicamente. Cause di illeggibilità servono ed elencano una serie di posizioni di soggetti che non possono essere eletti (chi sindaco di grandi comuni, prefetti, capi di polizia…) perché questi possono influenzare le elezioni e le campagne politiche. Possono essere superate se cessano almeno 6 mesi prima le loro cariche. Incompatibilità: non annulla l’elezione ma mira a evitare il cumulo di due cariche in conflitto. Cause: alcune sono viste in costituzione. Incandidabilità: particolare causa di illeggibilità e si lega non al fatto di essere sindaco, magistrato… ma al fatto di aver ricevuto un condanna per più di due anni per determinati reati. (Se la condanna sopraggiunge dopo deve essere dichiarata la sua decadenza). STATUS PREROGATIVE: assegnate alla funzione che esercita e non alla sua persona fisica. Servono ad assicurare che il parlamentare possa esercitare nel modo più libero possibile la sua professione. - divieto di mandato operativo, art. 67 “ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. Nasce per tutelare i parlamentari dai loro elettori (non esisterebbe revoca se decidono di non seguire alcune promesse date) perché devono rappresentare tutta la nazione e non solo i sostenitori. Nessuna norma potrà legittimamente disporre la perdita del potere per non aver seguito i progetti del proprio gruppo. Ci sono conseguenze: cambiare gruppo autonomamente, essere espulso, ma non potrà mai decadere. Si cerca di disincentivare questi cambi - Garanzie disposte dall’ art. 68 (3 comma) 1. Insindacabilità delle opinioni: “i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’ esercizio delle loro funzioni” ha come obiettivo garantire il massimo della libertà del dibattito parlamentare, perdura anche dopi il termine del mandato e opera in qualsiasi sede (caso più frequente è di diffamazione). 2. Immunità penale: nessun membro del parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale, o essere arrestato. Prima per poter procedere era necessario che la camera di appartenenza desse l’autorizzazione, nel ‘93 e nel primo periodo tutte le autorizzazioni venivano sistematicamente rifiutate. L’ autorizzazione è rimasta nel momento in cui ce limitazione della libertà (arresto o perquisire) e non solo Lezione 10 Lezione 10, giovedì 20 ottobre Parte 1: la funzione legislativa del parlamento Secondo l’art.70 della Costituzione “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere”. La legge è formata solo quando il progetto di legge viene approvato in un identico testo dai due rami del parlamento. È uno dei pilastri del bicameralismo perfetto. Il procedimento legislativo, disciplinato dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari, prevede 3 fasi: iniziativa, approvazione e promulgazione ed entrata in vigore. 1. L’iniziativa legislativa in qui viene presentato il progetto di legge (art.71) da parte del governo, dei membri delle due camere e agli organi ed enti ai quali è conferita la possibilità dalla costituzione, e l’iniziativa popolare, ovvero cinquantamila elettori che possono proporre una possibile legge che deve già essere redatta in articoli (l’iniziativa può spettare anche ai singoli consigli regionali (art.121) esiste la possibilità anche per il CNEL (organo per il lavoro, art.99)). L’iniziativa del governo è quella più efficace anche perché ha una maggioranza parlamentare che lo sostiene, oltre al fatto che possiede il supporto tecnico degli uffici dei ministeri che aiuta con la stesura più corretta del disegno di legge stesso; i progetti del governo si chiama “disegno di legge” ed hanno appunto il requisito aggiuntivo dell’autorizzazione del presidente della Repubblica, egli però non può rifiutare un disegno di legge ma può indirizzare attraverso dei consigli in forma colloquiale come modificare la legge. Prima di promulgare la legge il presidente della Repubblica può richiedere una nuova deliberazione. Oltre a quella del governo esiste l’iniziativa parlamentare, è la più numerosa ma non la più efficace, spesso dettata da motivi propagandistici; il loro obbligo è quello di presentare il progetto di legge alla camera di appartenenza. Le leggi nate su iniziative parlamentari presenti al giorno d’oggi sono: la legge sul divorzio del 1970, sull’obiezione al servizio militare del 1972, quella sull’aborto del 1978 e la legge sulle unioni civili 2016. Esiste anche l’iniziativa popolare, che spetta a 50000 elettori che hanno il progetto di redigere in articoli il progetto. Tendenzialmente in questo caso sopravvive per due legislature ma non c’è l’obbligo per il parlamento di esaminarlo. Per ultima esiste l’iniziativa dei consigli regionali, dettata dall’articolo 121 della costituzione. 2. La fase dell’approvazione è regolata dall’art.72, il progetto di legge viene infatti assegnato alla commissione competente per materia che può agire in sede referente (procedimento ordinario), in sede deliberante (procedimento decentrato) e in sede redigente (aggiunta dai regolamenti parlamentari in cui si applica un procedimento misto). Procedimento ordinario: la commissione in questo caso lavora in sede referente, esami e presenta un testo base del progetto di legge all’Assemblea. L’assemblea attuerà una discussione generale fino all’approvazione del progetto articolo per articolo (si votano eventuali emendamenti) e con votazione finale. L’art.72 comma 4 detta una 2riserva di assemblea”, il procedimento ordinario è sempre adottato per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Talvolta viene apposta la questione di fiducia (che forza il voto parlamentare), in questo caso il ruolo del parlamento viene marginalizzato. Procedimento decentrato: la commissione lavora in sede deliberante, il testo di legge non passa in assemblea, viene approvato direttamente dalla commissione. In commissione deliberante è più facile trovare l’accordo, ma è meno trasparente. Quindi la costituzione prevede due garanzie: garanzia della rimessione in sula (art.72 comma 3) e la garanzia delle materie comunque riservate al procedimento ordinario (art.72, IV comma). Procedimento misto: commissione in sede redigente, il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle commissioni permanenti o a commissioni speciali disegni di legge per la deliberazione dei singoli articoli, riservata all’assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Procedimento poco utilizzato poiché macchinoso e senza vantaggi. 3. Promulgazione ed entrata in vigore della legge, dopo l’approvazione in identico testo da parte della due camere, quest’ultima è promulgata dal Presidente della Repubblica e successivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale; l’art.73 comma 1 “Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione”. Sempre l’art.73 comma III indica che le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. La vacatio legis: consente ai cittadini, al fine di orientare i propri comportamenti, di venire a conoscenza del contenuto della legge prima che essa produca i suoi effetti. Potere di rinvio del Presidente della Repubblica: dettato dall’art.74, il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge, può con un messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. I rinvii vengono nella prassi motivati con rilievi di legittimità costituzionale, talvolta di merito e c’è il divieto di un secondo rinvio. Parte 2: la funzione di indirizzo politico del parlamento Come oggetto si ha la determinazione delle liee fondamentali di sviluppo dell’ordinamento e della politica interna ed estera dello Stato. il governo e il parlamento hanno la titolarità dell’indirizzo politico che è predisposto e realizzato in collaborazione e nel concorso fra governo e parlamento. Non è titolare di indirizzo politico il Presidente della Repubblica. Questa funzione origina dall’approvazione della fiducia iniziale accordata al governo con mozione motivata. Nel corso della legislatura si concretizza con l’approvazione di leggi e l’uso di strumenti di diritto parlamentare. Viene riconfermata con i voti su cui apposta la questione di fiducia. Si esaurisce con l’approvazione della mozione di sfiducia motivata, con le dimissioni del governo o con il rinnovo delle camere. Gli strumenti del rapporto fiduciario: - Mozione di fiducia, art.94, la mozione deve essere motivata e votata per appello nominale. Non è prevista una maggioranza speciale. L’approvazione determina l’entrata in carica del governo stesso con pieni poteri. - Mozioni di sfiducia, art.94, su proposta di un decimo dei deputati o dei senatori, discussa non prima di 3 giorni. Se approvata fa venir meno il rapporto di fiducia e obbliga il governo alle dimissioni. - Questione di fiducia: molto utilizzata, disciplinata dai regolamenti parlamentari, non dalla costituzione. Se il governo decide di porre la questione di fiducia su una votazione che ritiene fondamentale per l’attrazione del suo programma, l’eventuale voto negativo importa obbligo di dimissioni. Molto utilizzate nella prassi per ragioni “tecniche”, si supera l’ostruzionismo della maggioranza e si forza l’approvazione del provvedimento. Parte 3: la funzione di controllo del Parlamento Il Parlamento ha un potere di controllo sul Governo, per verificarne l’operato e conoscerne gli intendimenti. Vengono utilizzate le interpellanze e interrogazioni (previsti dai regolamenti parlamentari), le audizioni e indagini conoscitive (regolamenti parlamentari) e la commissioni di inchiesta (art.82). ▪ Interrogazioni ed interpellanze, sono strumenti classici del diritto parlamentare ma ormai poco efficace. Di queste fanno parte: → Interrogazioni, richiesta di informazioni al governo su un fatto specifico. → Interrogazione a risposta immediata, il contraddittorio dura pochi minuti e si svolge in diretta televisiva del cosiddetto “question time”. → Interpellanze, il fatto è noto, richiesta al governo di dare spiegazione del proprio comportamento rispetto a determinati fatti o di dare conto di posizioni che intende assumere in futuro. Le risposte possono essere scritte o orali. Commissioni di inchiesta, art.82 «Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria» (es. convocare testi, disporre perizie o come limiti segreti professionali). Possono essere monocamerali o bicamerali e si concludono con una relazione. La commissione di inchiesta e l’autorità giudiziaria possono svolgere, contemporaneamente, indagini sui medesimi fatti. Ma le due indagini hanno esigenze e finalità diverse, le indagini delle camere hanno finalità politiche. Le indagini dell’autorità giudiziaria accertano la verità giudiziaria La mozione di fiducia iniziarle Art. 94: “il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entri dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia” Fiducia ̶> forma di governo parlamentare La mozione di fiducia viene votata a seguito ???? Formazione del Governo Meloni Tempi rapidi ed esito “scontato” 25 settembre 2022: le elezioni indicano un risultato chiaro 13 ottobre 2022: prima seduta delle camere 20-21 ottobre: consultazioni 21 ottobre pomeriggio: Cronaca del Governo Conte I Elezioni 4 marzo 2018: centro destra la coalizione piu votata; M5 posta piu votata ma serve comunque una coalizione. Prime consultazioni del PdR: 4-5 aprile / 12-13 aprile Dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine delle consultazioni del 13 e 13 aprile 2018 per la formazione del nuovo governo Mandato esplorativo Casellati ???? Lezione 12 Governo: struttura e responsabilità, funzioni Struttura, composizione e responsabilità politica e giuridica del governo Art. 92: “il governo della Repubblica è composto dal Prescindere del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri: il presidente della repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. L’altra disposizione costituzionale è l’art 95, quello che si avvicina di più a dettare le funzioni; disposizione abbassata generica; discussione sul ruolo affidato al PDC: “ Il presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità a indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei singoli ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministri ̶> (terzo comma: riserva di legge; legge approvata solo nel 1988 (legge 400)) Dal ’58 all’88 mancava una legge che disciplinava il governo, anni in cui il governo si è auto- organizzato. In assemblea costituente non si avevano idee molto chiare sul ruolo del Presidente del Consiglio; si usava dal fascismo, si aveva “paura” di avere un presidente del consiglio troppo forte. Estrema sommarietà (politica generale) e lunga attesa per avere una legge di attuazione delle funzioni del governo. La legge 400 del’88: articolo 5 - indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri generale dei governo - Esercita - Adotta - Fissa l’ordine del giorno Il consiglio dei ministri: In pratica passano alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, i seguenti atti: - le dichiarazioni relative all’indirizzo politico - I disegni di legge presentati in Parlamento - I decreti aventi valore o fora di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica - Gli atti concernenti art. 7 e 8 - Gli atti di politica internazionale Definizione del ruolo del Presidente del consiglio Una parte della dottrina lo definisce un Primo in un collegio di pari (i ministri). - propone la nomina, ma non può revocare i ministri (ne presidente della repubblica ne presidente del consiglio). - Principio di collegialità: può sospendere ma non annullare gli altri dei suoi ministri. Se una legge prevede e fonda per un ministro il potere di adottare un certo atto, il Presidente del Consiglio non glielo può impedire - Art. 95: responsabilità dei ministri è collegiale ma anche individuale . Ciascun ministro ha una Presidente della Repubblica - Coordina e promuove l’attività dei Ministri - Può sospendere l’adozione di atti da parte dei Ministri .... - Concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che possano impegnare la polotica sua politica individuale di cui è responsabile. Per altri il ruolo del presidente del consiglio è un ruolo preminente - legge 400 detta competere specifiche solo per il Presidente del consiglio - Nel caso in cui il Presidente del consiglio decide di dimettersi apre la crisi di un intero governo (questo non succede con i singoli ministri) - Ruolo specifico in sede europea, in particolare del Consiglio Europeo̶>ne fanno parte i capi di stato o di governo (dipende dalla forma di governo di quel paese). 3 organi a livello europeo 1. Consiglio europeo : definisce l’indirizzo politico generale dell’Unione, per l’Italia va il Presidente del Consiglio dei Ministri 2. Consiglio dell’Unione europea, organo a formazione variabile, 10 possibili formazioni, ne fanno parte i minestri e i sotto-segretari dei vari settori di cui si occupa l’Unione Europea. Formazione variabile in base all’argomento che viene trattato (economia-politica ecc..) 3. Il consiglio d’Europa : non riguarda Unione Europea a trattato internazionale Cedu. Partecipano quasi tutti i paesi dell’Europa (Russia espulsa marzo 2022). La grande novità di questa formazione internazionale è che a differenza di tanti altri trattati, questa convenzione europea sui diritti dell’uomo ha previsto un giudice (corte di Strasburgo). I singoli che appartengono agli stati possono portare difronte alla corte uno degli stati, possono denunciarlo dicendo che ha violato uno dei diritti esposti nel trattato. Dal 1999 c’è la possibilità per i singoli di denunciare i singoli dichiarando di aver violato i diritti. Conseguenze 1. Rafforzamento del governo sull’azione del parlamento, decisioni prese al consiglio europeo riportare al parlamento 2. Rafforzamento del Presidente del consiglio rispetto ai ministri 3. Rafforzamento di alcuni Ministri (es. economia̶ ECOFIN) rispetto ad altri (Affari esteri) Organi NON necessari del governo tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di un decreto non convertito. La costituzione ci da dei “paletti” Di prassi un sacco di decreti leggi̶> qualcosa che doveva essere eccezione è diventato di prassi. Lezione 13 La funzione normativa del Governo: gli atti aventi forza di legge La funzione normativa del Governo è la possibilità prevista in costituzione che il Governo ha di adottare degli atti che hanno forza di legge. Avere forza di legge significa avere la capacità di modificare, abrogare e derogare le leggi precedenti, hanno forza attiva parificata alla legge del Parlamento. Sono un’eccezione al principio di separazione dei poteri proprio perché sono approvati dal Governo, mentre la funzione legislativa spetta per costituzione al Parlamento. 2 articoli con i quali è stata resa esplicita la scelta dei nostri costituenti di non rinunciare a questi tipi di atti, perché ci sono situazioni in cui è più utile servirsi di questi piuttosto che delle leggi. Art 76à Decreti legislativi Art 77 à Decreti-legge, quello meno rispettato dalla prassi Decreti legislativi e decreti-legge esistevano già nell’epoca statutaria ma non erano previste nello statuto, ma la legge di allora che poteva creare nuove fonti del diritto aveva cominciato a introdurre questo tipo di atti aventi forza di legge. vennero poi disciplinati in modo vago durante il fascismo e quando nel ’46 si discusse se riprendere o meno questo tipo di strumento, la decisione fu che potevano essere utili ma dovevano avere una serie di limiti 8che oggi spesso non sono rispettati). Il limite fondamentale che la costituzione prevede è che ci sia comunque un intervento del Parlamento; intervento che nel caso dei decreti legislativi è a monte (assicurato attraverso l’approvazione della legge di delega), nel caso dei decreti-legge le camere intervengono successivamente. DECRETI LEGISLATIVI art. 76 Cost: «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti» Decreti legislativi: hanno a monte una legge del parlamento che si chiama legge di delega à il Parlamento delega al Governo l’emanazione dei decreti legislativi, che sono atti con forza di legge. La nostra costituzione non ha voluto rinunciare ai decreti legislativi perché sono utili, ad esempio, quando si vogliono approvare grandi riforme complesse, è impossibile che il Parlamento abbia la capacità tecnica di approvare articolo per articolo. Ad es Le recenti riforme sulla giustizia civile sono state attuate con lo schema legge di delega ‒ decreto legislativo. La Costituzione ci dice che il Parlamento interviene prima con la legge e deve necessariamente in questa legge indicare 3 aspetti, il contenuto necessario della legge di delega: - Oggetto definito - Termine (per evitare il rischio che ci sia un trasferimento permanente della funzione legislativa) - Principi e criteri direttivi (fondamentale che la delega non sia in bianco, che questi principi siano vaghi e generici) Spesso le leggi di delega inseriscono dei limiti ulteriori che il governo deve rispettare, ad esempio si chiede che vengano acquisiti i pareri di commissioni parlamentari, consiglio di stato… questo però non è prevosto nella Costituzione, ma dalla legge di delega. Quindi questi limiti ulteriori impongono al governo di acquisire i pareri, sono pareri obbligatori ma non sono vincolanti. Le leggi di delega possono inoltre prevedere un doppio termine. Un primo per emanare i decreti legislativi, un secondo per decreti collettivi o integrativi, consentono nel tempo aggiustamenti di discipline complesse. Leggi con doppio termine dette “deleghe bifasiche”. Cosa accade se il decreto legislativo non rispettala legge delega? Se un giudice si trova di fronte a un decreto legislativo che non si attiene alla legge di delega allora solleva la questione di non costituzionalità, perché se non rispetta i limiti della legge di delega viola indirettamente l'art. 76 della Costituzione che impone che la legge di delega sia rispettata, anche se non sembra direttamente implicata la costituzione in realtà si sta violando una legge. La norma oggetto del suo dubbio di costituzionalità sarà l’articolo del decreto legislativo, la norma parametro saranno sia la legge di delega sia in via interposta l’art 76 della costituzione. Allora può intervenire la Corte costituzionale e dichiarare incostituzionali i decreti legislativi che non rispettano i principi contenuti della legge di delega. DECRETI LEGGE art 77 Cost.: «Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». L’articolo espone alcuni paletti relativi ai decreti-legge La costituzione italiana prevede degli istituti di democrazia diretta, quello che si è dimostrato più vitale è stato il referendum abrogativo. Uno dei pochi casi in cui è direttamente il corpo elettorale a decidere. Forme di democrazia: diretta à Decide il corpo elettorale e nessuna altra istanza si “inserisce” tra il voto e l’effetto giuridico che ne consegue (referendum) rappresentativa à I rappresentanti, eletti dal corpo elettorale, decidono per i rappresentati (elezioni) Per moltissimi anni l’unico referendum effettivamente attuato della nostra costituzione era il referendum abrogativo, che si trova a metà fra l’approvazione delle leggi del Parlamento e gli articoli 76 e 77. Art 75 à detta la disciplina fondamentale del referendum abrogativo. art. 75: «È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum» Lezione 14 Lezione 14 - 8/11 mercoledì 16 novembre 2022 11:22 SLIDES DI RIFERIMENTO IN QUESTA PRIMA PARTE: Lezione 14 - Il Presidente della Repubblica, elezione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: LE SUE FUNZIONI IN RELAZIONE AGLI ALTRI POTERI DELLO STATO Il ruolo fondamentale del Capo di Stato è quello di garante della Costituzione, dunque è molto importante che lui abbia la possibilità di collocarsi al di sopra della contesa politica quotidiana. Il Presidente deve il garante, deve essere un terzo imparziale rispetto alle altre forze politiche. Questo spiega anche la convenzione, che è stata quasi sempre rispettata, per cui si ritiene inopportuno criticare direttamente il Capo dello Stato, proprio per non delegittimarlo, perché non si vuole delegittimarlo della sua imparzialità che è fondamentale. Essendo un organo monocratico ogni presidente della repubblica ha interpretato il ruolo secondo la sua personalità, secondo le caratteristiche della sua storia personale, è un'istituzione che risente molto del modo in cui si vive nella prassi. Questo tipo di organo manca nella Repubblica Presidenziale (Stati Uniti, Francia, ad esempio), lì sappiamo che la separazione dei poteri è più marcata, e quindi il ruolo di garanzia che da noi è affidato al Capo dello Stato, lì è perseguito in maniera diversa. IL PDR E GLI ALTRI POTERI DELLO STATO Il Presidente della Repubblica è citato in molti articoli della Costituzione, in particolare c'è titolo "Il Presidente della Repubblica" che comprende gli articoli dall'83 al 91. Sono disposizioni in cui viene spiegato come si elegge il presidente, quali responsabilità ha. Ma questo ruolo lo troviamo anche prima, come ad esempio negli articoli 73 e 73 per promulgare le leggi. COME VIENE ELETTO? Anche il modo in cui viene eletto il Capo dello Stato, è un modo che aiuta a mantenere questo ruolo di garanzia del Capo dello Stato. Il collegio che elegge il PdR è il Parlamento a seduta comune. L'articolo 83 ci dice che il PdR è eletto da deputati e senatori riuniti in un unico collegio. In questo caso il collegio è arricchito da una componente regionale. La Costituzione, in questo contesto, è uno dei pochi casi in cui esplicita la modalità di voto e chiede lo scrutinio segreto. Inoltre le maggioranze devono essere qualificate. Per l'elezione del PdR servono i 2/3 dell'assemblea, dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Quali sono gli obiettivi di queste regole? 1) Quorum elevati, ci vuole almeno la maggioranza assoluta per eleggere il Capo dello Stato 2) Scrutinio segreto, è chiesto in tutti quei casi in cui si vuole lasciare l'elettore libero di esprimere il suo voto. Lo scrutinio segreto ha un prezzo, che è quello di rendere possibile i 3) No a candidature ufficiale: lo scrutinio segreto ci dice anche che non sono possibili candidature ufficiali, non c'è una discussione pubblica delle candidature, c'è una discussione informale, ma anche questo è nella logica di rendere il Capo dello Stato più indipendente da chi lo ha eletto. Sono tutte regole che cercano di dare la maggiore autorevolezza e indipendenza al Capo dello Stato, proprio per le funzioni che deve rivestire nei successivi 7 anni. I DELEGATI REGIONALI I delegati regionali sono tre per regione e in tutto sono 58 ( 1 solo alla Valle d'Aosta) e servono a rendere evidente che il Capo dello Stato eletto rappresenta non solo dal corpo dello Stato Centrale ma anche dallo Stato regionale. Un tempo si diceva che numericamente è una funzione prettamente simbolica. In realtà, da quando è stato effettuato il taglio dei parlamentari, il peso dei delegati regionali è notevolmente cresciuto e ha un peso del 10%. Come vengono designati questi delegati? Ciascuna regione invia suoi delegati ed è lo statuto regionale che ci dice vengono eletti questi delegati regionali. Ad esempio, in Lombardia, viene inviato, di solito, il Presidente della Regione (Fontana), il presidente del consiglio regionale e almeno un esponente politico. Visione di una parte del film di Sorrentino RIELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO: PRIMA DI NAPOLITANO Era una questione abbastanza aperta in dottrina, qual è l'argomento principale contro la rielezione del Presidente della Repubblica? Il mandato lunghissimo, cioè il PdR rimane in carica 7 anni, con la rielezione rimane in carica per 14 anni. In tutti gli stati democratici la temporaneità delle figure è un principio fondamentale. Tuttavia la Costituzione non dice nulla a riguardo di una rielezione del PdR, ragion per cui molti, nel silenzio della Costituzione, hanno detto che evidentemente, se non dice nulla, non è nemmeno vietato. Negli Stati Uniti, per esempio, il Presidente può avere al massimo due mandati consecutivi. Era stata ipotizzata per Ciampi, e Ciampi aveva fatto uno discorso proprio contrario alla rielezione. Secondo altri la rielezione è possibile perché è semestre bianco, che sono gli ultimi sei mesi del suo mandato di sette anni, in cui non può proclamare lo scioglimento delle camere, salvo che gli ultimi sei mesi noi coincidano con gli ultimi mesi della Repubblica. Questo è un divieto previsto per impedire anche che il PdR sciolga le camere e conti sulla rielezione del Parlamento e lo porti ad una sua rielezione. RIELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO: DOPO NAPOLITANO In ogni caso è stata la prassi ad essere decisiva nella questione della rielezione, in particolare con Napolitano nel 2013. Nel 2013 infatti abbiamo avuto per la prima volta la rielezione del Capo dello Stato. Nel 2013 l'Italia si trovava in un contesto di gravissima IL PdR indice a livello di potere legislativo può: - Le elezioni delle nuove camere, come riportato nell'articolo 87; - Può convocare le Camere in via straordinaria; - Invia messaggi alle Camere: questi messaggi che invia sono messaggi inviati per sensibilizzarli su questioni che ritiene particolarmente importanti per il paese, sono utilizzati pochissimo nella prassi perché i pochi Presidenti che li hanno utilizzati hanno visto che sono rimasti senza seguito. L'ultimo messaggio inviato fu quello di Napolitano, all'indomani di una dura condanna che l'Italia ebbe, a seguito del sovraffollamento nelle carceri, da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Il Presidente inviò questo messaggio con all'interno anche dei modi per risolvere il problema, invitando anche a creare un apposita legge. Altro messaggio importante fu quello di Cossiga al Parlamento delegittimato a seguito dell'episodio di tangentopoli. Molto più utilizzato nella prassi è il potere di esternazione formale, quindi non i messaggi alle Camere, ma una serie di discorsi pubblici, conferenze stampa, videomessaggi che il PdR invia quotidianamente e che non sono soggetti ad una controfirm; questo potere di esternazione formale è diventato lo strumento comunicativo privilegiato; - Autorizza la presentazione dei disegni di legge governativi - Promulga le leggi, - Nomina 5 senatori a vita, quando è entrata in vigore la legge sulla riduzione dei Parlamentari, è stato fatto anche un chiarimento su questo articolo della Costituzione, che è il numero 59, perché quasi tutti i Presidenti avevano interpretato questa legge nel senso che il numero di senatori a vita non potesse essere un numero superiore a 5. Ad un certo punto, il Presidente Pertini diede un'altra interpretazione per la quale lui ne voleva nominare 5, e quindi in quel periodo storico i senatori a vita diventarono 8 o 9. Ma oggi l'articolo 59 esplicita che il numero complessivo dei Senatori a Vita non può essere superiore a 5. - Può sciogliere anticipatamente le camere, come unico requisito formale è che deve consultare preliminarmente i Presidenti delle Camere. L'altro requisito è il limite temporale, cioè non può essere applicato negli ultimi sei mesi del mandato (il semestre bianco). Questo potere può essere applicato nei sei mesi precedenti al termine del mandato solo quando ci si ritrova in un ingorgo costituzionale, cioè quando sia il PdR sia il Parlamento sono al termine del mandato. Quando questo potere è stato esercitato? Si sono confrontate due letture, due tesi: 1) La tesi dell'estrema ratio: il PdR scioglie anticipatamente le camere se è convinto che il Parlamento non è più in grado di esprimere alcun governo. Mattarella, ad esempio, dopo che il governo Draghi è entrato in crisi, ha ritenuto che quel Parlamento non fosse più in grado di esprimere un altro governo, dopo aver già faticosamente espresso il primo Governo Conte, il Secondo Governo Conte e il Governo Draghi. Quindi per questa tesi lo scioglimento anticipato delle Camere serve per rimettere in moto il sistema costituzionale. 2) La seconda tesi si afferma soprattutto a partire dagli anni '90, quando viriamo dal proporzionale al maggioritario e secondo alcuni costituzionalisti nel momento in cui entra in crisi la maggioranza espressa dal corpo elettorale, allora il PdR dovrebbe chiamare il corpo elettorale a nuove elezioni. Se le forze politiche si mettono d'accordo e sono in grado di esprimere un altro governo, anche diverso da quello uscito vincitore delle elezioni, la tesi prevalente è che il PdR è che debba acconsentire a questa nuova formazione. Lezione 15 Parte 1: il presidente della Repubblica e il potere esecutivo Le sue funzioni • Nomina il presidente del consiglio dei ministri e su proposta di questo i ministri: art.92 • Emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti: art.87, questa funzione ha l’ostacolo che non esiste il potere di rinvio come nel caso della promulgazione delle leggi, nonostante ciò sono concessi dei suggerimenti informali. Di questo si ricorda il rifiuto di emanazione avvenuto nel 2009 sotto il presidente Napolitano (vicenda Englaro). • Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato: art.87, si tratta dei funzionari di grado più elevato. Tra questi, sottosegretari di Stato, commissari straordinari del governo, presidente del CNEL, governatore della Banca d’Italia, ufficiali delle forze armate… • Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici e ratifica i trattati internazionali: funzioni che esprimono il ruolo di rappresentanza internazionale ricoperto dal presidente della Repubblica, accreditare significa dare agli ambasciatori degli altri Stati il necessario gradimento del nostro Paese. Il procedimento di formazione dei trattati internazionali è fatto da cinque fasi: 1. Fase di negoziazione tra gli Stati; 2. Firma dei rappresentanti degli Stati stessi; 3. Atto di ratifica (in Italia è competente il presidente della Repubblica); 4. Scambio e deposito delle ratifiche: il trattato è in vigore; 5. Ordine di esecuzione: rinvio fisso o mobile. • Ha il comando delle Forze Armate: un tempo il Re era effettivamente a capo dell’esercito. Oggi è un’attribuzione simbolica e onorifica, non impone gerarchia in senso tecnico, il comando operativo spetta al Governo. Ma le decisioni devono essere conformi allo spirito della Costituzione. • Presiede il consiglio supremo di difesa: art. 87, i componenti del consiglio sono: il presidente del consiglio dei ministri, alcuni ministri (esteri, difesa, interni, economia) e il capo di stato maggiore della difesa. Il consiglio possiede le funzioni consultive sui temi di difesa e sicurezza. • Lezione 16 Corte costituzionale e libertà Argomenti lezione: La magistratura, quali sono principi che detta la costituzione in materia di funzione giurisdizionale, chi esercita la funzione giurisdizionale. Quando un individuo viene coinvolto in un processo. Titolo quarto, in che modo la costituzione ha garantito il principio supremo dell’indipendenza, sia dei giudici tra di loro sia l’indipendenza esterna, come garantire che la magistratura non subisca pressioni dagli altri governi dello stato (consiglio superiore della magistratura). Funzione giurisdizionale Lo Statuto Albertino diceva che la giustizia emana dal re, ed era lui che istituiva i giudici. Il potere giudiziario veniva configurato cosi: il giudice veniva chiamato “bocca della legge”, Potere legislativo à approva le leggi Potere esecutivo à fa l’esecuzione di queste leggi Potere giudiziario à “bocca delle legge” perché questa operazione veniva considerata molto meccanicistica (in realtà degli spazi di interpretazione del contenuto della legge ci sono sempre stati, ma a maggior ragione questi spazi si sono ampliati notevolmente nel quadro attuale, è cambiato anche rispetto al 1948 à il sistema è molto più complesso, la legge non è più al centro perché sopra c’è la costituzione e la legge del Parlamento è stata circondata da altre fonti come le leggi regionali che non esistevano con lo Statuto Albertini; i decreti legislativi esistevano ma abbiamo comunque una legittimazione diversa; le fonti europee non esistevano, provengono dalle istituzione europee e hanno un’immediata applicazione nel nostro ordinamento. Inoltre in passato c’era un’ipertrofia delle leggi à troppe leggi spesso in contraddizione tra loro. Qualche volta mancano i settori particolarmente dedicati per cui gli individui chiedono una regolamentazione, il caso Englaro è stato emblematico da quel punto di vista: domanda legittima di giustizia rivola a un giudice in assenza però di una normativa sul fine vita, che disciplinasse quella particolare ipotesi. Dopo quella vicenda si amplia notevolmente la possibilità di ricostruzione ed interpretazione da parte dei giudici (molto cambiato il compito dei giudici) Chi esercita la funzione giurisdizionale secondo la costituzione La disposizione costituzionale che interessa è art. 102 “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari (principio di unità della giurisdizione) istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. *Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.” L’assemblea costituente, quando ha dovuto decidere a chi affidare la funzione giurisdizionale, c’erano due esigenze da dover tenere presente: - La magistratura ordinaria è quella che da maggiori garanzie di indipendenza perché è istituita e disciplinata dalle norme sull’ordinamento giudiziario (in parta già in vigore prima della scrittura della costituzione) e dal pubblico ministero, che ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. - Specializzazione: i costituenti sanno che in certe materie può essere opportuno avere dei giudici specializzati in quel campo preciso. Prevalse l’idea di un’unica giurisdizione: questa funzione viene esercitata dagli strati ordinari, quindi *Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. • I giudici straordinari sono quelli istituiti successivamente all’accadimento dei fatti che devono giudicare. Il divieto dei giudici straordinari è strettamente legato al principio del giudice naturale nell’art. 25 “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”. Quindi se con una legge precedente si hanno nelle regole che precostituiscono il giudice naturale, evidentemente non si può avere un giudice straordinario, è un divieto assoluto. • I giudici speciali sono disciplinati da leggi precedenti ma che risolvono controversie in particolari materie, in cui può essere opportuna una specializzazione del giudice. Quindi la costituzione dice che: è vero che non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali però nell’art. 103 salva espressamente 3 giudici speciali: 1. Il Consiglio di stato = i giudici amministrativi, che si occupano delle controversie in cui è coinvolta la pubblica amministrazione (di primo grado sono Tribunali amministrativi regionali (TAR) e di secondo grado il Consiglio di stato, l’organo di appello della giustizia amministrativa). 2. La Corte dei Conti = giudici in materia di contabilità pubblica 3. I Tribunali militari = quando il reato è militare commesso da un appartenente alle forze armate è più opportuno che a giudicarlo siano i Tribunali militari. Quindi una volta dettato il principio del divieto dei giudici straordinari e speciali, la Costituzione detta le 3 eccezioni di giudici speciali espressamente salvabili; poi dice che all’interno della magistratura ordinaria si possono comunque costituire delle sezioni specializzate che possono anche prevedere la partecipazioni di non magistrati, per esempio è composto in questo modo il Tribunale dei minori perché ci sono 2 giudici togati (ovvero magistrati) e 2 non togati che possono portare un punto di vista psichiatrico, dell’assistente sociale ecc. per aiutare il giudice togato a capire quelle dinamiche che possono coinvolgere la famiglia e il minore. L’ultima modificazione del principio di unità della giurisdizione si trova dove la Costituzione dice: “La legge regola le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia” à per una serie di reati (reati di strage, omicidi aggravati…) si vuole portare anche il punto di vista del cittadino comune, quindi il collegio giudicante viene integrato con la giuria popolare, come la Corte di Assisi. Dal punto di vista numerico i giudici popolari (6, basta avere la terza media per essere estratti) prevalgono su quelli togati (2), però alla fine i giudici popolari faranno fatica a capire certe dinamiche del processo quindi i togati guidano e spesso prevalgono nella soluzione finale. Lezione 17 Lezione 17, martedì 22 novembre Parte 1: i diritti del cittadino di fronte al giudice e al processo Primo tra essi è il principio di GIUDICE NATURALE, regolato art.25 della Costituzione, questo principio sancisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito dalla legge, la legge infatti deve individuare il giudice competente prima che la causa insorga. Il secondo diritto è quello di AZIONE E DIFESA, sancito dall’art.24 della Costituzione, secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti essendo la difesa un diritto inviolabile. L’art.25 della Costituzione sancisce inoltre la RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE, secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Solo la legge può prevedere i comportamenti sanzionati penalmente. Il confine tra lecito ed illecito deve essere chiaro e può valere per il futuro. Terzo principio è quello della RESPONSABILITÀ PERSONALE e principi di NON CONSAPEVOLEZZA, l’imputato infatti non viene considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Le pene devono essere umane tendendo alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. Ultimo principio dell’individuo a processo è quello DELLA PARITÀ DELLE ARMI NEL PROCESSO, regolato dall’art.111, si tratta di un articolo molto lungo, composto da 9 commi; nel primo di questi viene sottolineato il concetto del “giusto processo” secondo cui ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Il comma 2, invece, garantisce la “ragionevole durata” del processo, per rispondere a ciò è stata introdotta anche una legge speciale, la “legge Pinto” n°8 del 2001 in cui si introduce un rimedio ovvero l’equa ripartizione del danno per rendere il processo più rapido. Per ultimo il comma 5 secondo cui “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”, legate a questo comma ci sono due funzioni: ENDOPROCESSUALE (consente al soggetto di conoscere le motivazioni di una sentenza e di impugnare) e EXTRA PROCESSUALE (consente a tutti di conoscere e dibattere le ragioni di una decisione). Parte 2: la magistratura e la sua indipendenza interna L’indipendenza della magistratura è riferibile sia all’ordine giudiziario nel suo complesso (art.104 “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”) sia ai singoli magistrati (art.101 “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”). L’indipendenza quindi è da parte dei poteri esterni alla magistratura secondo il principio di separazione dei poteri e da tutti gli altri magistrati, si tratta di una indipendenza interna poiché i magistrati di distinguono tra loro per la diversità delle funzioni che ricoprono. Gli altri giudici che devono applicare quella legge non sono obbligati a sospendere il loro giudizio ma sono solo avvertiti. La legge deve essere una legge che il giudice deve utilizzare per forza per chiudere il processo. (Deve essere rilevante per il giudice in questione non per tutti). Al giudice basta un dubbio sull’incostituzionalità poi sarà la corte a decidere. L’udienza viene notificata alle parte del giudizio. Con una sentenza di rigetto: non viene accolta, la questione non è fondata, la legge continuerà ad essere applicata ma la sentenza di rigetto vale solo per il giudice che ha sollevato la questione ma non vincola gli altri giudici che possono sollevare la stessa questione con scarse chance di vederla accolta ma possono. La decisione di accoglimento, accoglie la questione, la corte dichiara illegittima la legge x. Gli effetti sono nei confronti di tutti e quella legge non potrà più essere applicata dal giorno successiva alla pubblicazione della sentenza. La via incidentale non è stata inserita in costituzione ma è stata decisa dopo l’entrata in vigore della costituzione ed è stata decisa con una legge costituzionale, la n.1 del 1948. Quindi comporta che ci siano effetti anche retroattivi perché influenzerà anche il suo processo, in caso di accoglimento. (Anche se viene detto dal giorno dopo) gli effetti retroattivi valgono solo per le sentenze pendenti (ancora aperte), c’è un’eccezione importante in materia penale: se stiamo parlando di materia penale, una persona sta scontando una pena definitiva per una legge che verra annullata gli verrà scontata la pena. SENTENZE DI RIGETTO: LE SENTENZE INTERPRETATIVE DI RIGETTO. Disposizione e norma. Disposizione: è il testo letterale di una legge. Norma: il prodotto l’interpretazione di quella disposizione. (Si possono trarre più norme). Quando il giudice solleva il dubbio lo solleva su una norma quindi sull’ sua interpretazione. La corte non può essere vincolata dall’ interpretazione del giudice quindi può reinterpretare quella disposizione rispetto al giudice, portando ad un risultato che non è in contrasto con la costituzione. Sentenze interpretative di rigetto: sono sentenze di rigetto ma hanno anche una parte dove viene detto “nei sensi di cui in motivazione” dove viene specificato quale altra norma viene tratta dalla disposizione che non è incostituzionale. Esempio: sentenza n.1 del 1957: legge del 1952 art.4 (norma oggetto) poneva il delitto di apologia del fascismo, era in contrasto con l’art. 21 (norma parametro). L’apologia deve essere un discorso che integra la ricostruzione diretta del partito. Non è costituzionale se c’è l’istigazione. Se la norma verra interpretata sempre come il giudice che aveva mosso il dubbio e ne verranno mossi altri poi la corte dovrà accettare e eliminare la legge. SENTENZE MANIPOLATIVE: La corte manipola la disposizione eliminandone solo pezzi. “La corte dichiara incostituzionale la norma nella parte in cui non prevede…” si accetta e sui lascia la parte costituzionale. La corte quindi manipola il testo perché può aggiungere delle parti. La critica che venne mossa era che la corte fosse diventata legislatrice perché era stata creata per controllare le leggi e non per crearne di nuove, la corte si giustifica: non inventa nulla ma è la costituzione che da solo quella conclusione o aggiunta alla legge (è una rima obbligata) ho solo quella soluzione. Quando la corte ha più soluzioni davanti e deve rispettare la discrezionalità del legislatore ma la legge non è conforme cosi com’è, cosa deve fare? - rinvio della sentenza: ci sono tante soluzioni e allora lascia la decisone al legislatore. Se il Parlamento non legifera al termine allora viene dichiarata incostituzionale. VIA PRINCIPALE O DIRETTA È un tipo di impugnazione che avviene a ridosso dell’entrata in vigore della legge (entro 60 giorni). Sono leggi che sono appena state approvate e che spesso non sono neanche state applicate, la corte non può misurarsi con le interpretazioni dei giudici. Questo tipo di giudizio è stato modificato nel 2001 e si tratta di una riforma che spinge per l’ampliamento delle competenze della regione (si modifica il titolo 5 della costituzione). Si modifica il modo in cui si impugnano le leggi, prima era molto asimmetrico tra stato e regione, per lo stato era preventivo per la regione no. Dal 2001 sono state parificate, hanno un’impaginazione successiva entro 60 gg. È un processo di parti lo stato può ma non ha il dovere di impugnare una legge regionale. Con il ridosso della pubblicazione, solo in queso caso, c’è la possibilità di sospendere l’atto impugnato. 2. Risolve i conflitti di attribuzione tra i poteri o dello stato, tra stato e regioni. La grazia è un tipico conflitto di attribuzione tra ministro della giustizia e presidente della repubblica. La risoluzione di questo conflitto da parte della corte costituzionale garantisce il rispetto della costituzione anche nella parte relativa alla forma di governo. Se la corte nasce per far rispettare la costituzione serve anche una parte che la faccia rispettare anche nelle forme di governo e quindi il rispetto della divisione dei poteri. È una possibilità introdotta tardivamente, prima egli anni ‘70 non era stato attuto un conflitto di attribuzione dei poteri (anni della Tangentopoli ci furono molti conflitti tra magistratura e parlamentari). Dal ‘95 al ‘05 quasi tutti su art. 68 della cost. Attribuisce una serie di prerogative ai parlamentari, la magistratura lamentava la sbagliata applicazione di quelle prerogative. La cost. Dice poco sui conflitti ì, l’unica norma che abbiamo è una legge che disciplina la corte, del ‘53. Ci dice che il confitto tra i poteri può sorgere tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartengono. Requisito soggettivo. Deve sorgere quindi tra poteri diversi e questi organi devono avere la possibilità di dichiarare la volontà del loro potere. Devono essere attribuzioni previste da norme costituzionali. Ad esempio, nel potere esecutivo non possiamo parlare del prefetto, ma del consiglio dei ministri. Nel potere giudiziario la volontà del potere può essere dichiarata da ogni singolo giudice. (Il CSM ha potere amministrativo) anche per questo i conflitti sono esplosi, perché tanto poteva fare.S Sono esplosi anche perché la corte ha detto questi conflitti possono essere originati non solo da due poteri che rivendicano la stessa attribuzione costituzionale, più frequente sono altri tipi di conflitto detti da menomazione o interferenza: Quando un potere si lamenta di come un altro potere ha esercitato una funzione interferendo con lui. Menomando la sua libertà di usufruire dei loro poteri. Sarà la corte a dire a quale potere spettava quel determinato potere. 3. GIUDICA LE ACCUSE MOSSE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. (ALTO TRADIMENTO E ATTENTATO E ALLA COSTITUZIONE E MOSSE DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE). 4. GIUDICA SULL’AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM ABROGATIVI. Modelli per potere inserire dei modelli di giustizia costituzionale nella nostra costituzione.
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