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Diritto Interazione terzo parziale, Appunti di Diritto Internazionale

Appunti delle lezioni del terzo parziale incluse dei casi fatti in classe integrati dai documenti dei seminari

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 05/06/2023

Violyy
Violyy 🇮🇹

3.6

(5)

23 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Interazione terzo parziale e più Appunti in PDF di Diritto Internazionale solo su Docsity! USO DELLA FORZA La Carta e l’evoluzione del divieto nel diritto consuetudinario sono le fonti sul divieto dell’uso della forza, mentre una delle eccezioni è l’uso della forza dal Consiglio Di Sicurezza da parte delle Nazioni Unite. Altra eccezione è l’intervento di natura umanitaria ossia quegli interventi con cui gli stati usano la forza per tutelare i cittadini di un altro stato che subiscono o le violazioni dei diritti umani. Uno dei problemi è la lotta contro i terroristi, si può usare la forza contro gli attori non statali? Legittima difesa anticipata e preventiva legate al terrorismo sono permesse? Dato che alcuni stati possono pensare che vi sia una preparazione di un attentato contro altri. Le organizzazioni regionali come l’UE come cooperano con il CDS nel caso dell’uso della forza? La Pace di Westphalia nel 1648 sancisce la limitazione dell’uso della guerra per la quale si stabilisce l’impegno degli stati contraenti quindi Impero e Europa, a garantire una pace universale e cristiana, un'amicizia sincera, perpetua e genuina per cui ogni parte ne trarrà beneficio e vantaggio. Da qui si ha l’impegno comune a limitare la guerra per mantenere la pace universale anche se riguardava l’Europa e si limita ai fini legittimi per cui si può muovere la guerra: “pace cristiana”. Da qui si capisce che questi interessi non valevano contro i non cristiani, infatti si riprende l’idea di guerra giusta per cui anche il papa legittimava alcune guerre volte a evangelizzare i popoli non cristiani. Anche nel periodo pre-Westphalia vi erano delle limitazioni verso alcune guerre che potevano sembrare più giuste di altre: fare guerra era un diritto naturale non punibile. A partire dal 1800 si tende a capire che la guerra diventa dannosa anche nei confronti di violenza generalizzata: qui gli stati iniziano a porre limiti non solo alla guerra come risoluzione, ma anche sui modi di fare la guerra. Viene creato il diritto internazionale umanitario che si costituisce dall’unione di trattati dell’Aja e quelli di Ginevra: il primo è la convenzione dell’Aja del 1899 che limita all’art.1 il ricorso alla forza citando il fatto che gli stati si obbligano a una risoluzione pacifica delle controversie. Dopo la 1WW si viene a creare il testo che precede la carta delle Nazioni Unite, siamo nell’ambito dello ius ad bellum che vieta l’uso della guerra in modo assoluto nell’art.10. Questo patto cerca di limitare tra gli stati membri della Società l’uso della guerra per le controversie e vi era una situazione parallela per cui gli stati dovevano giustificare le misure che comprendevano la forza armata con i criteri di necessità e proporzione. Il problema è che il patto inserisce successivamente una serie di eccezioni tra cui aggressione possibile nei confronti dei non membri della Società delle Nazioni, nell’art.12 inoltre si dice che se gli stati non si mettono d’accordo dopo 3 mesi dalla sentenza arbitrale volta a risolvere delle dispute, la guerra sarebbe stata legittimata. Un passo avanti si fa nel Patto Briand-Kellog del 1928 che rappresenta un precedente per l’art.2.4 della Carta ONU dato che abbiamo un divieto assoluto dell’uso della guerra senza eccezioni, ma ancora si parla di guerra e non di forza, quindi le misure che non corrispondevano al non dichiarare guerra erano ancora permesse (come per l’isola di Corfù). Dopo la 2WW viene creato l’art. 2.4 in cui si parla di uso della forza includendo anche la minaccia dell’uso della forza. Il riferimento è nei confronti dello stato e non membro delle Nazioni Unite come il Patto, ma tutti i membri non possono usare la forza e la minaccia nei confronti di tutti gli stati. Qualsiasi uso della forza che è contrario al fine dell’ONU è vietato. Abbiamo un divieto assoluto dell’uso della forza nell’ambito delle relazioni internazionali, non si nomina però l’uso interno della forza. ADESIONE FINLANDIA ALLA NATO, PUO’ ESSERE CONSIDERATA UNA MINACCIA? →   SI: non ci sono argomenti validi, a favore, a considerarla come una minaccia  →   NO: non vi è utilizzo della forza; no limite armamenti; non è un ultimatum; se vi è invito ad ingresso, Stato invitato ha diritto a aderire; obiettivo della Nato è difesa e quindi non vi è utilizzo forza (no trattato di aggressione). LEGITTIMA DIFESA Carta delle Nazioni Unite, art. 51: “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso in cui abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.” Nella risoluzione 3314 dell’Assemblea, del 1974, vi si presenta una lista di esempi (art.3) come guida per il Consiglio di Sicurezza, ma questo potrebbe anche decidere che altri casi sono esempi di aggressione (art. 4). Art. 1 “Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations. as Explanatory note: In this Definition the term a) Is used without prejudice to questions or recognition or whether a state is a member or the United Nations: b) Includes the concept of a "group of States" Art. 3 “Elenco esemplificativo delle azioni qualificanti atto di aggressione: a) invasione o attacco tramite forza armata o occupazione militare; b) bombardamento, c) blocco dei porti e delle coste, d) attacco armato aereo o marino, f) azione di uno Stato di permettere di essere usato da parte di un altro per attaccare un terzo Stato (complicità), g) invio di milizie militari (uso indiretto della forza da parte di un altro Stato, nei casi in cui queste milizie compiano atti gravi come quelli esposti nei punti precedenti)” Aggressione ad ambasciate? -> nella risoluzione non si parla, ma le ambasciate sono espressione della sovranità di uno Stato e attacco ad una di esse si potrebbe considerare atto di aggressione, nel caso in cui fosse grave, e rappresenterebbe lesione della sovranità. -> vi è una prassi che conferma ciò: gli attacchi nelle ambasciate statunitense in Tanzania e Kenya (1998), portarono gli  Stati Uniti a giustificare le proprie azioni in Afganistan e Sudan. La Corte dice che tale lancio di missili non era intenzionale, nel caso Usa vs Iran a proposito del bombardamento delle navi petrolifere), perché era in atto un conflitto armato. L’intenzionalità può far parte della definizione di attacco armato. Secondo gli Stati Uniti, l'Iran ha violato gli obblighi di cui all'articolo X, paragrafo 1, del trattato del 1955, "nell'attaccare navi nel Golfo con mine e missili e in altri modi impegnarsi in azioni militari che erano pericolose e dannose per il commercio e la navigazione tra i territori degli Stati Uniti e la Repubblica islamica dell'Iran". Secondo gli Stati Uniti, l'Iran ha condotto una politica aggressiva ed è stato responsabile di oltre 200 attacchi contro il trasporto marittimo neutrale nelle acque internazionali e nei mari territoriali degli Stati del Golfo Persico. L'Iran nega la responsabilità di questi attacchi, suggerendo che sono stati commessi dall'Iraq e richiamando l'attenzione sull'interesse dell'Iraq per l'internazionalizzazione del conflitto. Inoltre, l'Iran sostiene che l'atteggiamento delle autorità proprie e le misure adottate dalle sue forze navali nel Golfo Persico erano di natura esclusivamente difensiva. Ha sottolineato che l'Iraq era lo Stato aggressore nel conflitto e ha affermato che ha ricevuto il sostegno diplomatico, politico, economico e militare da un certo numero di paesi terzi che non erano formalmente parti del conflitto, compresi Kuwait, Arabia Saudita e Stati Uniti. Questa sentenza è importante perché, anche ammettendo che ci sia stato l’attacco armato, la risposta degli Usa non è stata proporzionale e necessaria e l’Iran difende scusandosi che sia stato un incidente. L’art 51 non dice come la legittima difesa possa essere attivata, ma il diritto consuetudinario corrispondente dice che la legittima difesa può essere attivata nel rispetto dei principi di: • proporzionalità, quando uno stato agisce in difesa deve farlo in modo proporzionale all’attacco subito, ragionando in termini di sproporzione per far cessare l’attacco, sennò si parla di illecito continuativo.  • necessità, l’utilizzo della forza è l’unico modo di rispondere all’attacco. Si pone il problema fino a quando devo usare la forza. • immediatezza, bisogna reagire all’attacco subito, perché è necessario per respingerlo.  I limiti della legittima difesa: la reazione deve essere commisurata all’attacco subito, ma anche necessità poiché la legittima difesa serve a fermare l’aggressione. Ci si rifà alle intenzioni dell’aggressore, la legittima difesa può usare la forza finché l’attacco è in corso. Ma se nel continuum si guarda le intenzioni dell’aggressore si possono espandere i limiti, ma l’applicazione di tale espansione non è ancora consolidata nella prassi degli stati, dunque la visione più corretta ai sensi della Carta sarebbe mantenere i tre criteri base. La legittima difesa non si può spingere fino al cambio di potere o all’utilizzo di arma nucleare. L’espansione della forza deve rimanere collegata all’attacco subito. Nell’art 51 l’attacco armato si è già subito. La legittima difesa si basa sul respingere l’attacco, è un diritto naturale e corrisponde l’attacco armato al principio di aggressione (norma di jus cogens). Limiti: espansione dei limiti legittima difesa non sono ancora consolidati nella prassi degli Stati; legittima difesa non può spingere fino al cambiamento di regime. Se nemico propenso a negoziati, non c’è argomento forte che spinge ad agire per indebolirlo, in quanto questo ha già manifestato il voler cessare l’attacco. QUESTIONE DEL VIETNAM, INVASIONE DELLA CAMBOGIA 1978: Nel 1978 il Vietnam invade la Cambogia e ci rimane per 10 anni con un governo fantoccio, il Vietnam lo giustifica parlando di legittima difesa nonostante vi fossero degli incidenti di frontiera. C’è stata un’aggressione da parte della Cambogia nei confronti del Vietnam? No, erano i militanti del Vietnam che oltrepassavano le frontiere, incidenti di frontiera da quando i Khmer Rossi avevano preso il potere. Importante è la valutazione cumulativa degli attacchi di frontiera, i quali erano continui da anni e quindi destabilizzavano il potere del governo vietnamita e cambogiano, si può dire che c’è stata aggressione se questi incidenti presi cumulamene raggiungevano un livello tale da essere considerati come violazione politica e territoriale del Vietnam. Anche se tale livello di gravità fosse stato raggiunto, la reazione del Vietnam non è stata proporzionale. Il problema è l’aggressione e di proporzionalità e necessità. La legittima difesa permette il cambio di regime dello stato che commette l’illecito? No, in base a questo precedente. Il Vietnam ha usato la giustificazione dell’intervento umanitario e l’invito da parte del fronte di unione di opposizione presente in Cambogia. La richiesta di invito da parte di una forza di opposizione non è giustificabile per l’attacco. Non si può permettere a un gruppo di opposizione di invocare un aiuto militare, perché sarebbe un’interferenza negli affari interni.  possibilità che i membri permanenti usino il veto. Per questo le nazioni unite si sono occupate dell’Ucraina e si è denunciata la Russia. •Nell’art. 23 tratta la composizione del Consiglio di Sicurezza: quindici membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America saranno membri permanenti del Consiglio di sicurezza. La differenza tra permanenti e non è riguardo il voto -> art. 27: ogni Stato membro ha un voto, le decisione in materia procedurale possono essere adottate col voto positivo di almeno 9 su 15. Le decisioni per tutte le altre materie (sostanziali) devono avere anche il voto dei membri permanenti. •Art.24 “Per garantire un'azione rapida ed efficace delle Nazioni Unite, i suoi membri conferiscono al Consiglio di sicurezza la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, e convengono che il Consiglio di Sicurezza agisca per loro conto nell'esercizio delle sue funzioni sotto tale responsabilità.” Dicendo “responsabilità primaria” non si può occupare di ciò solo il Consiglio di Sicurezza. Il consiglio di sicurezza può delegare all’assemblea generale: decisione procedurale <- il consiglio decide senza la possibilità che Stati permanenti utilizzino il veto (es. come nel caso dell’Ucraina). •Art. 25 possibilità del consiglio di sicurezza di poter adottare risoluzione vincolanti: “I membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e attuare le decisioni del Consiglio di sicurezza conformemente alla presente Carta”. Può attuare anche raccomandazioni che non comportano obblighi. Il capitolo VII parla dell’azione del CDS per agire secondo le possibilità nel far fronte a una situazione che metta a rischio la pace e la sicurezza internazionale. Il CDS non ha l’obbligo di attivarsi per far rispettare il diritto internazionale, ma quello che ha è l’attivazione per mantenere la sicurezza internazionale. A questo punto deve deliberare che la situazione sia aggressione, minaccia alla pace o violazione della pace, altrimenti non può usare art. 40-41-42. Il concetto di aggressione è equiparabile all’art.51 di cui si parla per l’attacco armato, il CDS è libero di considerare che qualche altra cosa sia aggressione come attacco terroristico o a sedi diplomatiche ecc… però il CDS non è propenso a usare il termine aggressione perché non vuole etichettare una situazione come tale, per poi rimanerne ancorato. Dato che questo organo ha iniziato a funzionare dopo la Guerra Fredda a causa della difficoltà di mettere d’accordo le due superpotenze, notiamo che viene usato il concetto di minaccia della pace: vi rientrano tutte le stazioni che il consiglio ritiene possano mettere a rischio la pace e la sicurezza internazionale. Spesso si etichettano delle situazioni interne come le guerre civili o la corsa agli armamenti nucleari o la grave violazione dei diritti umani: questo concetto infatti non include solo uso della forza. Mentre la violazione della pace calcola l’uso della forza illecita. Successivamente esso adotta delle misure provvisorie implicanti l’uso della forza o meno, nell’art.40 si dice che le parti debbano adottare le misure provvisorie per evitare l’aggravamento della situazione (queste misure sono vincolanti? Alcuni dicono si, se guardiamo al sistema collettivo dipende dal linguaggio nella risoluzione, ma la carta cambia anch’essa linguaggio tra i tre articoli presi in considerazione). Art.41 misure che non implicano l’uso della forza, quindi si adottano misure economiche o la rottura delle relazioni diplomatiche: all’inizio vi erano embarghi, piano piano invece ci si rende conto che gli embarghi danneggiavano la popolazione e non il governo in carica, allora queste misure divennero individuali chiamate smart sanctions. Queste sanzioni non sono effettive ma mirate a colpire i responsabili: il problema è se capire che i personaggi sanzionati siano collegati con le aggressioni Essi, se vittime di uno sbaglio, sicuramente non si possono appellare alla CIG o al CDS per il controllo e la contestazione. Nel 2015 per questo viene creato il Comitato delle Sanzioni che controlla queste sentenze al quale si possono rivolgere gli individui, ma il problema è che questo organo funziona solo per i terroristi, oltre alle tempistiche. Il problema delle sanzioni rimane irrisolto. Nel contesto dell’UE se le sanzioni sono adottate dalla stessa, è possibile attivare un ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea che difatti comprende la CEDU. Non esiste un meccanismo con cui contestare queste sanzioni economiche. L’art 42 dice che una volta che il CDS ha ritenuto inadeguate le sanzioni dell’art. 41, allora si può usare la forza. Il problema è che nella prassi l’organo non ha mai agito in modo diretto, dato che si prevedeva la creazione dell’esercito delle Nazioni Unite perché nella storia c’è stata la contrapposizione delle due superpotenze. Qui il modo alternativo per intervenire è la delegazione dell’uso della forza agli stati membri permettendo su base volontaria l’intervento senza incorrere in un illecito grave. CASO IRAQ DEL 1990 (quindi finita Guerra Fredda), il Consiglio di sicurezza per la prima volta dice che con una risoluzione obbligatoria, decisione vincolante, autorizza gli stati membri che cooperano con il Kuwait di utilizzare tutte le misure necessarie includendo l’uso della forza. “Gli stati sono autorizzati a usare tutte le misure necessarie per..” È fatto perché non abbiamo un esercito e quindi si delega. Il limite della risoluzione è se viene applicata prima o dopo l’uso della forza, la validità temporale di questa, chi la interpreta con i termini appropriati e quando il CDS non si esprime e lo fa l’Assemblea, queste risoluzioni come sono? AUTORIZZAZIONI La delega all’uso della forza in assenza di un esercito è a favore degli stati membri dell’ONU in base all’articolo 42. Si autorizza la forza in Somalia nel 1992, Yugoslavia 1993, Haiti 1994-2004, missione contro i talebani in Afghanistan nel 2001, ulteriori interventi in Somalia combinati con il consenso del governo somalo (consenso che deve essere legittimo da parte dello stato). Uno dei problemi di queste sono quando l’autorizzazione deve essere usata, preventivamente o posteriormente: la carta non permette mai le autorizzazioni senza un consenso giuridico. Le autorizzazioni del CDS devono essere prima dell’intervento. Chi ritiene che possa arrivare dopo è con la risoluzione del Kosovo 1999, questa risoluzione in realtà è volta a istituire la Commissione delle nazioni unite per la restaurazione del Kosovo (difficile che possa essere vista come un precedente sull’autorizzazione ex-post). La validità temporale come limite è legata agli Stati Uniti e l’Iraq nel 2003 a causa del non disarmo dello stesso stato, pertanto gli USA invocavano nella risoluzione di 13 anni dopo, la risoluzione vecchia. La motivazione non è stata accolta dal CDS e considerata come invalida anche se quella del 1990 poteva essere intesa in modo molto ampio nell’uso della forza a causa dei termini, mentre quella del 2003 e le altre moderne vengono scritte a livello interpretativo limitando l’ampliamento da parte dello stato e il fatto che possa usare la risoluzione per uno scopo specifico e individuale: il CDS tende a ridurre al minimo i problemi sul modo interpretativo. Quando il CDS va oltre la Carta chi può ribellarsi vanno istituiti dei tribunali perché la situazione non è giudicabile. Vi è l’ideazione di misure di peace keeping che non rientrano in questo articolo perché la base giuridica di queste missioni è sul consenso delle parti e non le autorizzazioni del CDS che invece chiede agli stati membri di prestare delle forze che si mettono d’accordo con il Segretario delle Onu e il consenso degli stati dove devono agire. Queste forze (i caschi blu) non possono usare la forza che è vietata dall’articolo 4, ma solo per la legittima difesa del personale che è stanziato in un certo territorio. Questo è legato alla difesa personale piuttosto che un attacco armato allo stato in cui si trovano: sono delle missioni che si basano sul criterio di imparzialità tra le parti in conflitto, i caschi blu inviati tendono a mantenere una certa equidistanza tra le parti per evitare di creare l’immagine delle nazioni unite che sono a favore di una parte piuttosto che l’altra. Ad esempio il Minurso è una missione di peace keeping creata per monitorare il cessate il fuco tra il Polisario che il Marocco con il loro consenso e l’istruzione del referendum in Sahar occidentale. Ogni missione viene concordata tra le parti, è necessario perché la missione si svolga e difatti non si basano queste missioni sull’articolo 42. Se il CDS non agisce può agire l’Assemblea Generale che discute di ogni questione relativa alla pace internazionale ma non ha dei poteri vincolanti e può occuparsi di questioni fino a che il CDS non si occupa della stessa questione e quindi esercita primary responsability: non ci può essere sovrapposizione. Nell’ambito della guerra di Corea vista l’inerzia del CDS che veniva messo alla prova come sistema collettivo, l’Assemblea Generale adotta la risoluzione Uniting for Peace intraprendendo un’azione per supplire il CDS che non riesce ad agire, ma non prevede delle competenze ulteriori previste dalla carta dato che non si dice che l’ASS Gen. adotta risoluzioni vincolanti: quindi si adottano delle raccomandazioni “the General Assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations”. Dopo lo Uniting non si è creata una prassi in cui si dice che gli statti sono obbligati a fare azioni: non abbiamo una risposta dall’ ONU che poteva accettare queste competenze su base non scritta dell’Assemblea Generale, ma semplicemente delle dichiarazioni non vincolanti su come far fronte a una serie di abusi o azioni commesse. SOLUZIONE UNITING FOR PEACE: se per mancanza di unanimità, il Consiglio non esercita la responsabilità primaria, l’Assemblea può considerare la stessa questione al fine di formulare delle appropriate raccomandazioni. L’Assemblea generale ha intrapreso azione volta a supplire il consiglio di sicurezza quando non riesce ad agire, ma non si spinge oltre competenze già previste dalla Carta. Si può pronunciare sulla questione sempre nei limiti di raccomandazioni non vincolanti. →   Tentativo assemblea di agire (come nel caso dell’Ucraina) →   Non si è creata prassi per cui assemblea ha adottato atti che riteneva vincolanti e quindi non si ha la risposta degli Stati membri ONU ad accettare questa nuova competenza dell’Assemblea. 377 (V)-> “Risolve che se il Consiglio di sicurezza, a causa della mancanza di unanimità dei membri permanenti, non esercita la sua responsabilità primaria per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali in ogni caso in cui sembri esserci una minaccia per la pace, una violazione della pace o un atto di aggressione, l'Assemblea generale esamina immediatamente la questione al fine di formulare raccomandazioni appropriate ai membri per misure collettive includendo nel caso di minaccia alla pace o un atto di aggressione l’uso della forza armata quando ritiene necessario, per mantenere e ripristinare la pace e la sicurezza internazionale. Se non è in sessione in quel momento, l'Assemblea generale può riunirsi in sessione speciale di emergenza entro ventiquattro ore dalla richiesta. Tale sessione speciale di emergenza è convocata se richiesto dal Consiglio di sicurezza con il voto di sette membri qualsiasi, o dalla maggioranza dei membri delle Nazioni Unite.” Il tentativo è quello di agire come nei confronti dell’Ucraina dove l’Assemblea condanna gli attacchi della Russia e invitare gli stati a fare delle azioni a tutela dello stato aggredito. L’anno scorso ha cercato di andare oltre nel ritenere che chi usa il veto deve andare in Assemblea Generale per spiegare come mai si è usato il veto, l’obbligo è solo morale da parte degli stati non permanenti nella richiesta sull’esplicazione del veto da parte dei membri permanenti. L’unica cosa che la prassi ha confermato dopo U 4 P è che l’Assemblea generale può riunirsi in sessioni speciali/emergenziale che hanno riguardato molto spesso la situazione in Israele che poi ha lanciato il parere sul muro. Risoluzione 678 CDS-> Riaffermando la risoluzione 660 il CDS notando che l’Iraq si rifiuta di applicare la risoluzione 660 consapevolmente ai doveri e obblighi della Carta dell’ONU, agendo ai sensi del cap. VII richiede che la nazione rispetti la risoluzione e le sue successive e autorizza gli stati membri a cooperare con il governo del Kwait a meno che l’Iraq non supplisca alle richieste entro X tempo.” -> Riguardante, inter alia, l'uso da parte degli stati membri di "tutti i mezzi necessari per sostenere e realizzare (Consiglio dì sicurezza) la risoluzione 660 (1990) e tutte le rilevanti risoluzioni successive e per restaurare la pace internazionale e la sicurezza nell'area". Adottata con il voto di 12 a favore, 2 contrari (Cuba e Yemen) e una astensione (Cina). Presentata da Canada, Francia, Romania, Unione sovietica, Regno Unito, Stati Uniti. Risoluzione 687 Riguardante, inter alia, la restaurazione del Kuwait nella sua sovranità, indipendenza ed integrità territoriale; il ritorno del suo governo legittimo; lo status delle sanzioni; la definizione di condizioni specifiche per una formale fine delle ostilità. Adottata con il voto di 12 a favore, 1 contrario (Cuba) e 2 astensioni (Equador, Yemen). Presentata da Belgio, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Zaire. CASO LOCKERBIE Caso in cui il Consiglio di Sicurezza e la CIG siano entrambe, contemporaneamente, investite della medesima controversia. Nel dicembre del 1988, il volo 103 Pan Am esplode nei cieli della Scozia, a Lockerbie, causando la morte dei 270 persone. A seguito dell'incidente, il Procuratore di Scozia e il Tribunale di prima istanza del distretto di Columbia dichiararono che l'incidente era stato causato da attività terroristiche e di ciò accusarono due cittadini libici, presunti mandanti del governo libico, nei confronti dei quali venne emesso un mandato di cattura con richiesta di estradizione al governo libico. Tale richiesta era fondata sui dubbi degli Stati richiedenti che nutrivano riguardo all'imparzialità che il governo libico avrebbe avuto nel giudicare i suoi cittadini tenuto conto del suo presunto coinvolgimento nell'organizzazione e pianificazione dell'attacco terroristico. La Libia comunicò di aver avviato un'istruttoria volta a verificare la responsabilità dei propri funzionari. ➔ No a richiesta di estradizione perché 1) contraria alle norme fondamentali interne; 2) No trattati in vigore tra le parti. Invoca l'applicabilità della Convenzione di Montréal del 1971 sulla prevenzione e repressione degli atti illeciti contro l'aviazione civile. Invita USA e UK ad attivare la procedura di arbitrato per risolvere la controversia relativa all'interpretazione e applicazione della Convenzione di Montréal. Nel mentre il Consiglio di Sicurezza adotta la risoluzione 731(di natura non obbligatoria) con la quale deplora il comportamento del Governo Libico e chiedeva di assecondare le richiesta di USA e UK. Successivamente la Libia, ignorando le richieste delle Controparti e il contenuto della Risoluzione, introduce 2 ricorsi di medesimo contenuto vs. UK e USA con oggetto “interpretazione della Convenzione di Montréal. Consiglio impone: 1) Sospensione del traffico aereo con la Libia; 2) Embargo sulla vendita di armi e di materiali militari. Posizione del consiglio: tenuto conto della presunta collusione del governo libico, il diritto internazionale generale (quello derivante dalla Convenzione di Montréal del 1971) non costituisce una garanzia per la pace e la sicurezza internazionale. Thirdly: Humanitarian intervention, the justification belatedly offered by the respondent States, has no legal authenticity whatsoever. Fourthly: The reliance upon humanitarian intervention is in any case invalidated by the unlawful modalities of the aerial bombardment, and the means adopted by the respondent States are extremely disproportionate to the declared aims of the action. AMMETTENDO PER ASSURDO CHE SIA POSSIBILE L’INTERVENTO UMANITARIO, LE MODALITÀ DEGLI STATI DELLA NATO NON SONO PROPORZIONALI RISPETTO AL FINE DICHIARATO. Fifthly: The few exponents of humanitarian intervention invest the doctrine with a profile which is totally unlike this bombing campaign. Sixthly: The command structure of NATO constitutes an instrumentality of the respondent States, acting as their agent. Nel caso Banckovic era stata bombardata la tv nazionale perché i canali di comunicazione così sarebbero stati compromessi, le persone dentro muoiono e di conseguenza la famiglia di una delle vittime si rivolge alla CEDU che decide che non era responsabilità degli Statu Membri ma una azione della NATO, di conseguenza la NATO non era parte della CEDU e così la corte non aveva giurisdizione nel sindacare l’operazione. La risoluzione del 17 marzo 2011 della Libia La risoluzione rimane ambigua rispetto al cambio di regime della Libia, l’unico mezzo di aiuto era quello di far togliere dal potere Gheddafi ma non era questo l’obbiettivo dela risoluzione …. Protection of civilians 4. Authorizes Member States that have notified the Secretary-General, acting nationally or through regional organizations or arrangements, and acting in cooperation with the Secretary-General, to take all necessary measures, notwithstanding paragraph 9 of resolution 1970 (2011), to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack in the Libyan Arab Jamahiriya, including Benghazi, while excluding a foreign occupation force of any form on any part of Libyan territory, and requests the Member States concerned to inform the Secretary-General immediately of the measures they take pursuant to the authorization conferred by this paragraph which shall be immediately reported to the Security Council; 5. Recognizes the important role of the League of Arab States in matters relating to the maintenance of international peace and security in the region, and bearing in mind Chapter VIII of the Charter of the United Nations, requests the Member States of the League of Arab States to cooperate with other Member States in the implementation of paragraph 4; La risoluzione rimane ambigua riguardo al cambio di regime dato che per poter tutelare la popolazione l’unica azione possibile era togliere il potere a Gheddafi. L’USO DELLA FORZA CONTRO ATTORI NON STATALI Articolo 8 -Comportamento sotto la direzione o il controllo di uno Stato (PRS) Il comportamento di una persona o di un gruppo di persone sarà considerato un atto di uno Stato ai sensi del diritto internazionale se la persona o il gruppo di persone di fatto agiscono su istruzione, o sotto la direzione o il controllo di quello Stato nel porre in essere quel comportamento. Quali questioni giuridiche solleva l’intervento nei confronti degli attori non statali dato che l’art.4 dice che l’uso della forza è vietato? Dato che gli attori non statali siano in altri stati questo può provocare una aggressione nei confronti di altri stati, questo crea delle ipotesi su come giustificare questi interventi: nella carta non abbiamo eccezioni contro attori non statali. Questi attori posso o essere autori di una aggressione? Possono essere destinatari di un intervento di legittima difesa individuale o collettiva secondo art.51? In risposta a ciò è basato sulla legittima difesa perché questo articolo non dice da chi deve provenire questo attacco a differenza dell’art. 2.4. Adesso però a chi è attribuibile l’attacco? Di solito la dottrina propone di fare in modo di collegare l’azione allo stato in cui si trovano in modo che lo stato attaccato possa rispondere all’uso della forza senza violare l’aggressione: uno dei metodi è legato a un ridimensionamento dei criteri previsti dall’art. 8 leggendoli in modo più ampio, cosicché vadano a ritenere che questa attribuzione è data dal fatto che uno stato ha ospitato o tollerato il gruppo terroristico. Una seconda alternativa è il fatto di sostenere che anche il non essere in grado di combattere contro o prevenire attacchi di gruppi non statali, può dare legittimità ad altri stati di intervenire dato che possono eliminare l’attacco. Questo deve portare a un radicamento della prassi degli stati. La Germania e il Belgio si difendono precisando che attaccavano l’ISIS e non la Siria. Tutto sarebbe risolvibile con la autorizzazione del CDS o se lo stato dasse il consenso. Nella risoluzione del 2015 non vi è “acting….” Che non è vincolante la risoluzione, ma l’uso della forza è legittimato dalla legittima difesa e basta perché non vi è autorizzazione di nessun tipo. Articolo 33 1. Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali, o altri mezzi pacifici di loro scelta. L'articolo sancisce il principio della libera scelta dei mezzi di regolamento delle controversie internazionali in coerenza con il principio della volontarietà della giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia – La volontà degli Stati, i quali sono liberi di scegliere la via che, di volta in volta, appare loro più opportuna per la soluzione della controversia. Fra le varie vie per la soluzione pacifica delle controversie abbia la possibilità per gli Stati di rivolgersi al Consiglio di Sicurezza, nella sua funzione conciliativa. Articolo 34 Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Capitolo VI della Carta delle NU “Soluzione pacifica delle controversie” Articolo 36 1.Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell'articolo 33, o di una situazione di natura analoga, raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati. 2.Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedura per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti. 3.Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie giuridiche dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte. La differenza fondamentale con la CIG è che questa non può conoscere di una controversa a me no che questa non le sia sottoposta, volontariamente, da uno degli Stati che hanno riconosciuto la sua giurisdizione e tuttavia affinché essa possa esercitare la propria competenza, occorre che anche la controparte abbia accettato la sua giurisdizione. - Gli atti adottati dal Consiglio di Sicurezza nell'ambito del Capitolo VI della Carta sono atti non direttamente vincolanti e possono riguardare qualsivoglia sorta di controversia, quindi anche quelle che non siano valutate come pericolose per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Capitolo VI della Carta → Il Consiglio di Sicurezza esercita la sua funzione conciliativa Capitolo VII della Carta → Il Consiglio di sicurezza quale responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 5- USO DELLA FORZA CONTRO ATTORI NON STATALI Il problema degli attori non statali si viene a creare con gli attacchi terroristici, o attentanti. L’art 2.4 non dice nulla sugli attori non statali; quindi, qualcuno potrebbe dire che si potrebbe utilizzare la forza contro questi attori non statali, ma visto che essi si trovano negli stati, si attaccherebbe lo stato ospitante. Si è creato quindi un dibattito su come giustificare tali interventi. Si leggono gli art 2.4 e 51 secondo l’ottica degli attori non statali. L’art 51 non dice da chi deve provenire l’attacco affinché si possa attuare la legittima difesa, diversamente a quello che dice l’art 2.4 sulle relazioni interstatali. Questi attori posso o essere autori di una aggressione? Possono essere destinatari di un intervento di legittima difesa individuale o collettiva secondo art.51? Si pone il problema dell’attribuzione della responsabilità, si attribuisce il comportamento del gruppo non statale allo Stato in cui si trovano, ma in realtà non è semplice. La dottrina propone che si colleghi all’azione in diverso modo all’art. 8 del Progetto allo Stato in cui si trovano in modo che lo stato attaccato possa usare il diritto di legittima difesa. Uno dei metodi è una lettura più ampia e espansiva di questi criteri che dice che c’è una attribuibilità se questo attore non statale viene tollerato o ospitato dallo stato territoriale (esempio Al-Qaeda in Afghanistan: Stati Uniti attaccano Afghanistan dove questo gruppo terroristico risiedeva, in quando lo Stato non aveva fatto nulla per contrastarli.). Altra alternativa è sostenere che anche il fatto di non essere in grado di combattere contro e di prevenire gli attacchi di un gruppo non statale nel proprio territorio, può dare legittimità agli altri Stati di intervenire, perché hanno la capacità di togliere tale minaccia (caso dell’Isis in Siria, la quale non era capace di combattere tali gruppi così gli altri stati intervengono, Germani e Belgio, che si sono giustificati dicendo che attaccavano l’Isis e non la Siria). Prima dell’entrata in vigore della Carta, era considerato lecito l’uso della forza a protezione dei cittadini all’estero quando questi fossero in pericolo di vita e lo Stato territoriale non fosse in grado o non volesse proteggerli. Gli Stati occidentali ammettono la liceità dell’uso della forza a protezione dei cittadini all’estero, ma i paesi del terzo mondo ne affermano la contrarietà al diritto internazionale. La prassi attesta come l’intervento a protezione dei cittadini all’estero sia stato effettuato più volte dagli Stati occidentali, ma successivamente anche dai paesi del terzo mondo. Caso particolare è quello della Russia, la quale, nella sua dottrina militare, ha considerato come pericolo per la sicurezza interna anche la soppressione dei diritti, libertà e legittimi interessi dei cittadini russi all’estero. Una necessità di intervento si è verificata pe proteggere i cittadini russi stanziati nelle repubbliche nate dalla diaspora sovietica (intervento in Georgia e annessione della Crimea). In particolare, la Crimea è stata una violazione del diritto internazionale, perché l’intervento a protezione dei cittadini all’estero implica la temporanea presenza in territori altrui, allo scopo di prelevare i propri cittadini e ricondurli in patria. Alcuni autori affermano che tale l’intervento a tutela dei propri cittadini all’estero costituisce un esercizio del diritto di legittima difesa. A parere dell’autore tale intervento costituisce un’autonoma eccezione al divieto generale di uso della forza nelle relazioni internazionali. È ovvio che il problema di liceità viene in considerazione quando l’intervento ha luogo senza il consenso dello stato sovrano. RISOLUZIONE 2249 (2015): il consiglio richiama gli Stati membri ad adottare le misure necessarie attenendosi al diritto internazionale, di agire contro il terrorismo internazionale. È una risoluzione che non include in quella serie di prerogative comprese nel capitolo VII della carta, la risoluzione è più una raccomandazione nei confronti degli Stati (in quanto non vi è “acting under the…”). Si può utilizzare la forza solo se c’è legittima difesa individuale o collettiva contro l’Isis. Con la risoluzione si condannano anche tutte le violazione dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale. Si dichiara che lo Stato Islamico in Iraq e nel Levante rappresenta una minaccia globale e imprevedibile alla pace e sicurezza internazionale. Richiama tutti gli Stati membri ad attuare le misure necessarie, in accordanza con il diritto internazionale, per prevenire e sopprimere atti terroristici in particolare quelli di Da’esh. Urge anche che gli Stati membri intensifichino gli sforzi per arginare il flusso di combattenti terroristi stranieri in Iraq e in Siria e per prevenire e reprimere il finanziamento del terrorismo. In caso di attacco terroristico gli Stati devono presentarsi dinnanzi alla CIG. Gli attori non statali sono in grado di compiere aggressione (es. attacco Torri gemelle) e non rappresenta loro azione una violazione art. 2.4 non si applica a questi attori ma agli Stati membri delle Nazioni Unite se si ipotizzasse l’utilizzo dell’articolo agli attori non statali, si riconcerebbe una soggettività internazionale, cosa contraria alla prassi degli Stati: soggettività internazionale è limitata ad un certo numero di enti. Come ci si può quindi difendere? È necessario per difendersi attribuire l’attacco a uno Stato per rendere possibile una risposta di legittima difesa: a meno che attori non statali si trovano nelle acque internazionali, questi si collocano in uno Stato. CIG – CONGO V UGANDA (2005) Il 23 giugno 1999 la Repubblica Democratica del Congo (RDC) ha depositato nella cancelleria del Tribunale Ricorsi avviando procedimenti contro Burundi, Uganda e Rwanda “per atti di aggressione armata commessi. . . in flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite e della Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana”. Oltre alla cessazione dei presunti atti, la RDC ha chiesto il risarcimento per atti di distruzione e saccheggio intenzionali e la restituzione dei beni nazionali e delle risorse stanziate a beneficio dei rispettivi Stati convenuti. A seguito di un procedimento orale nell'aprile 2005, la Corte ha emesso la sentenza nel merito il 19 dicembre 2005. La Corte ha affrontato in primo luogo la questione dell'invasione della RDC da parte dell'Uganda. Dopo aver esaminato i materiali sottopostile dalle Parti, la Corte ha rilevato che dall'agosto 1998 la RDC non aveva acconsentito alla presenza di truppe ugandesi sul proprio territorio (salvo la limitata eccezione riguardante la regione di confine dei Monti Ruwenzori contenuta nel Accordo di Luanda). La Corte ha inoltre respinto l'affermazione dell'Uganda secondo cui il suo uso della forza, ove non coperto dal consenso, fosse un esercizio di autodifesa, ritenendo che non esistessero i presupposti per l'autodifesa. In effetti, l'illecito intervento militare dell'Uganda è stato di tale portata e durata che la Corte ha ritenuto che costituisse una grave violazione del divieto dell'uso della forza espresso dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite. La Corte ha inoltre come giustificazione principale dell'attacco la "necessità di autodifesa e di autoconservazione”. Gli Stati Uniti non accettarono questa giustificazione, ma la controversia avrebbe finito probabilmente con l'estinguersi, se il 12 novembre 1840 non fosse stato arrestato a New York un cittadino britannico, Alexander McLeod, con l'imputazione di omicidio e incendio, proprio in relazione alla distruzione della Caroline. Il governo britannico, infatti, inviò attraverso il suo ambasciatore a Washington una protesta al segretario di Stato degli Stati Uniti, chiedendo il rilascio di McLeod perché, secondo il governo britannico, la distruzione della Caroline costituiva "un atto pubblico di persone al servizio di Sua Maestà, eseguendo ordini dei loro superiori". Ovviamente nel corso dello scambio di lettere relative all'arresto di McLeod vennero di nuovo ripetute le posizioni dei due governi rispetto alla distruzione della Caroline. Fu a questo punto che il segretario di Stato Daniel Webster precisò che i limiti in cui era giustificato l'uso della forza in legittima difesa, affermando che il governo britannico avrebbe dovuto dimostrare "una necessità di autodifesa immediata, imponente e che non lasciava scelta di mezzi e tempo per esaminare soluzioni”. Proprio i limiti ricavabili dalla dichiarazione resa dal segretario di Stato Webster costituiscono oggi quei tratti dell'uso della forza in legittima difesa. Possibile legittima difesa anticipata e preventiva sulla base dell’art.51? Si 1)    art. 51: “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence [...]” -       il diritto alla legittima difesa è connaturato alla natura degli Stati e consolidato consuetudinariamente -       ”to maintain international peace and security.” in alcuni casi per mantenere la sicurezza e la pace internazionale non si può aspettare di essere attaccati e si deve agire in maniera preventiva -       art. 50: “If preventive or enforcement measures against any state are taken by the Security Council” -       Ronzitti, pag. 36 = a)    “il diritto consuetudinario pre-Carta ammetteva la legittima difesa preventiva, questa sarebbe stata fatta propria dalla Carta e mantenuta dopo la sua entrata in vigore” b)    ci sono vari modi di interpretare l’art. 51 (non tutti sono d’accordo con l’interpretazione più restrittiva) c)     “è significativo che il Panel di Alto Livello, incaricato dal Segretario Generale di studiare la riforma della Carta delle Nazioni Unite, si sia pronunciato nel suo rapporto (2004) a favore della legittima difesa sia dopo che abbia avuto luogo un attacco armato sia nell’imminenza dello stesso.” → se si interpreta in maniera restrittiva il criterio di imminenza (per evitare abusi), “la tesi della legittima difesa preventiva è quindi condivisibile.” d)    dottrina della “guerra preventiva” di Bush per far fronte alla minaccia terroristica e alle armi di distruzione di massa  2)    precedenti: -       The Caroline Incident (1837), dà i criteri per qualificare una guerra preventiva: a)    Formula Webster = “necessity of self defense, instant, overwhelming, leaving no choice of means and no moment for deliberation” b)    preemptive = in immediate anticipation of enemy attack -       Guerra dei sei giorni (1967): -       vari fattori che portano a pensare che questa sia stata una guerra preventiva (ovvero che ci sarebbe stato un attacco da parte degli Stati arabi): a)    distribuzione di 80.000 truppe egiziane sulla penisola del Sinai b)    agitazione dell’opinione pubblica araba che chiamava alla distruzione di Israele c)     la stipulazione di un trattato di difesa che comprendeva tutti i vicini di Israele con l’eccezione del Libano d)    Ris.244. riguardante la guerra dei 6 giorni non condanna l’attacco da parte di Israele ma segnala le misure da intraprendere per evitare un peggioramento delle condizioni causate dal Conflitto. -       Iraq v. United States of America, 2003 → gli Stati Uniti usarono come argomentazione il fatto che c’era molta probabilità che un attacco da parte dell’Iraq sarebbe accaduto  3)    2005 world summit outcome document (RTP: responsibility to protect): “138.  Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability.” ________________________________________________________________________________ No L’art 51 non cita la legittima difesa preventiva, ma cita solo la possibilità di legittima difesa causata da un attacco armato subito (è già questa un’eccezione prevista dal diritto internazionale). Ovviamente presupponendo che ci sia legittima difesa preventiva, non c’è stato nessun attacco armato. Dice proprio “se c’è un attacco armato”; La sentenza Nicaragua-USA ha portato un notevole chiarimento sul contenuto: “occorre determinare il momento a partire dal quale tale diritto può essere esercitato, cioè se solo dopo che abbia avuto luogo un attacco armato o anche prima”. Il punto non è stato esaminato dalla CIG in quanto ritenuto non necessario ai fini della risoluzione della controversia. Non è stato quindi chiarito dalla CIG se esista o meno una natura consuetudinaria della legittima difesa preventiva; Neppure l’art.21 del Progetto di articoli sulla responsabilità prende posizione. Non vi sono quindi prassi coerente e opinio radicata; Con la Risoluzione “Definition of aggression ” l’Assemblea Generale definisce il termine aggressione all’integrità, sovranità o indipendenza quando vi è un attacco armato; in caso di legittima difesa preventiva, però, implica che l’attacco armato non è ancora stato eseguito; E’ quasi impossibile provare, qualificare, quantificare e definire la minaccia che darebbe diritto all’invocazione della legittima difesa preventiva; Per esercitare legittima difesa preventiva (secondo il Webster criteria nel caso Caroline), ci deve essere una situazione "instant, overwhelming, leaving no choice of means and no moment for deliberation”, e questo nelle situazioni di casi passati non si è mai verificato; Inoltre, la nozione di “imminenza” dell’attacco armato dev’essere intesa in senso restrittivo per evitare abusi. Molto spesso si tratta di minaccia latente e non imminente; La Carta cita testualmente la necessità di un attacco armato: rappresenta un’evoluzione storica importante rispetto al diritto consuetudinario pre-Carta (come nel Covenant e nel Patto Kellogg-Briand) che ammette, invece, la legittima difesa preventiva; La legittima difesa preventiva è stata ampliata con la dottrina sulla “guerra preventiva” di Bush. Egli, per far fronte alle armi di distruzione di massa e alla minaccia terroristica, ammetteva che gli Stati potessero intervenire non solo nell’imminenza di un attacco armato ma anche nel caso in cui lo Stato territoriale ospitasse organizzazioni terroristiche o fosse in possesso di armi di distruzione di massa e fosse pronto ad usarle. Questa sua teoria, però, non corrisponde al diritto internazionale: molto spesso si tratta di minacce latenti e non imminenti e comunque dovrebbe occuparsene il CdS. Art.31 della Convenzione di Vienna perché bisogna interpretare il contesto in cui la legittima difesa deve essere attuata. -abbiamo l’attacco sferrato, che potrebbe avvenire e che forse avverrà. Nel caso dell’art.51 dobbiamo vedere fino a che punto si espande e se difende gli attacchi già sferrati, come quando dei missili che sono stati già sferrati e si ha la certezza che aggrediranno il determinato stato, non si chiama legittima difesa preventiva o anticipata ma rientra nel concetto di legittima difesa e basta perché è sferrato e non reversibile. Avanzando è diverso il caso della legittima difesa anticipata: se l’attacco è imminente o ci sono alte probabilità che possa essere sferrato, bisogna capire se l’attacco avverrà con quasi certezza ed essere conforme all’art.51. Quando l’attacco non è tanto certo ma siamo di fronte a una espressa minaccia di uso della forza non possiamo ritenere che l’art.51 copra la legittima difesa anticipata. L’art 2.4 fa riferimento alla minaccia e all’uso della forza, mentre l’art, 51 fa riferimento solamente all’attacco armato. Si dovrebbe verificare se lo scenario è legato alla minaccia come per le armi nucleari o se è un imminente attacco. C’è chi ritiene che questo diritto sia conforme alla carta o al diritto consuetudinario secondo l’art.51, mentre altri dicono che l’art. Sia fatto contro la situa preesistente e che quindi non possa essere usato sugli avvenimenti successi prima-> lo scenario salvo coincidere con l’intercettazione di un attacco non reversibile, non sarà coperto dalla carta. La legittima difesa preventiva è uno scenario in cui si usa la forza per prevenire un attacco futuro su cui non c’è certezza, possiamo citare la crisi dei missili di cuba del ’62: gli USA non hanno mai usato l’art.51 come punto di riferimento, difatti non si è mai consolidata l’opinio. Un altro caso condannato dal CDS è l’attacco di Israele nei confronti dell’iraq per far fuori un possibile reattore nucleare in costruzione, qui si usa l’argomentazione basata sull’art.51. Il valore di questa prassi per passare all’ampliamento della legittima difesa c’è ma molti hanno condannato questa situazione, incluso il cDS-> questo dice che molti sono contrari a leggere l’art.51 in senso così ampio. La prassi dopo la Guerra Fredda è la dottrina Bush secondo la quale gli USA debbano debellare le minacce o attaccare per primi, ma non ci si riferisce all’articolo perché la comunità internazionale non l’avrebbe accettata. Ci si riferisce al diritto consuetudinario pre-carta con un criterio di imminenza non temporale, ma all’uso nell’attacco del 2003 dove Bush aveva dato un ultimatum all’Iraq, ma anche con la teoria del revival delle autorizzazioni del CDS. Le motivazioni dell’USA non erano focalizzate sull’art.51 anche se vi ci avvicinavano, in seguito si dimostra che le armi di distruzione di massa non vi erano- quindi non è un precedente. Israele, USA, Corea del Nord, Australia e Iran supportano la legittima difesa preventiva quindi non è una visione abbastanza consolidata e comune, questa situa non è compresa nell’art.51. IMMINENZA- nel caso in cui ci siano dei fattori che riguardano il tipo, la gravità e le intenzioni di minaccia, si arriva all’idea in cui un attacco non reversibile, ma comunque realmente imminente come Russia e Ucraina, non è detto che il concetto di imminenza non possa giungere a giustificare l’azione di legittima difesa riportando uno scenario vicino alla inteceptive self- defense. Nel caso Caroline “necessity of self defense, instant, overwhelming, leaving no choice of means and no moment for deliberation” la situazione è talmente evidente da non immaginare altro che l’uso della forza come last resort measure, abbiamo il concerto di imminenza che alla fine coincide con il concetto di necessità. CAPITOLO VIII- ORGANIZZAZIONI REGIONALI Art. 52: 1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l’esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che si prestino ad un’azione regionale, purché tali accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. Le organizzazioni devono lavorare insieme al CDS o alle Nazioni Unite, ma non c’è una lista residuale delle loro competenze e quali sono queste organizzazioni regionali. Art. 53: Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, […]. Queste OGR possono o essere usate dal CDS per operazioni coercitive e obbligarle a intervenire in alcuni scenari perché si pensa che in alcuni contesti queste siano più efficaci. Queste possono anche intraprendere azioni proprie e chiedere e ottenere l’autorizzazione del consiglio di sicurezza, possono intraprendere azioni di peace keeping senza l’autorizzazione del CDS perché hanno l’approvazione dello stato territoriale in cui devono operare. Queste organizzazioni devono essere stabili, quindi di hard law ma vi sono anche delle organizzazioni di soft law come l’OSCE citate da Ronzini, devono avere carattere regionale a livello geo-politico e competenze in materia di pace e sicurezza internazionale come l’OUA. Sulla base di questi fattori se vi è esplicitato nello statuto che lavorano sulla base dell’ONU, nella prassi c’è l’OUA e l’ODSA, la Lega Araba e l’ECOWAS che è una organizzazione africana a carattere regionale che si è evoluta come competenze. La NATO non è una di queste perché è UN PATTO DI DIFESA COLLETTIVA, QUNDI NON HA COME L’OBBIETTIVO LA PACE MA LA DIFESA DEGLI STATI MEMBRI- tuttavia come OG si è evoluta nel tempo e spesso viene usata nel cap. VII della carta delegando l’uso della forza, si fa fatica pertanto ritenerla membro delle og legittimate. La NATO fa fatica di accettare di agire sotto la direzione del CDS perché tiene alla propria autonomia. L’ultima organizzazione è l’UE che ha sempre più compiti in materia di difesa ma agisce più come un patto di difesa collettiva dato che si parla di un attacco all’unione nel caso dell’attacco nei confronti di uno stato membro replicando l’art.5 del patto di sicurezza collettiva della NATO: l’UE ha la capacità agire nel capitolo VIII, ma le operazioni sono sempre operazioni civili come l’intervento in Mali.
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