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Composizione e Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Parlamentari -, Appunti di Diritto Pubblico

LegislazioneSistema politico italianoProcesso legislativoGovernance

La composizione e i compiti dell'ufficio di presidenza del parlamento italiano, inclusi i ruoli dei vari componenti come presidente, vice presidenti, questori e segretari. Inoltre, vengono presentate le commissioni permanenti, le loro funzioni e il processo legislativo. Il documento illustra come vengono assegnati i progetti di legge alle diverse commissioni, come avviene il loro esame e l'approvazione, e come vengono emanate le risoluzioni e le interrogazioni.

Cosa imparerai

  • Quali sono i compiti dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati?
  • Come funzionano le Commissioni permanenti, bicamerali e di inchiesta in Italia?
  • Quali sono le fasi del processo legislativo in Italia?

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 21/02/2019

geocico
geocico 🇮🇹

4.4

(66)

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Scarica Composizione e Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Parlamentari - e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! COMPOSIZIONE Ufficio di Presidenza Presidente 4 Vice Presidenti (collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenze) 3 Questori (curano collegialmente il buon andamento e ordine dei lavori dell’amministrazione della Camera; sovrintendono alle spese e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo) 8 Segretari (svrintendono alla relazione del processo verbale – tengono nota dei deputati che vogliono parlare, prendeono un elenco, ne danno lettra, procedono agli appelli, si accertano della pubblicazione del resoconto stenografico) La votazione del Presidente avviene attraverso diversi scrutini, per i quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 (quindi nel caso della Camera di 420 deputati) nei primi tre scrutini, computando anche le schede bianche, e la maggioanza assoluta nel caso di altri eventuali successivi scrutini Gli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza sono eletti nella votazione successiva e devono rispecchiare un’equa rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari – a loro volta da costituirsi entro 4 giorni dalla prima seduta. Per fare ciò il Presidente ha il compito di promuovere le opportune intese fra i gruppi stessi. Ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori e Quattro per i Segretari. Gruppi Parlamentari I gruppi parlamentari sono associazioni di deputati che, pur essendo politicamente collegati ai partiti di riferimento, sono titolari di una soggettività giuridica singolare. Momento essenziale per il funzionamento della Camera è la costituiione di tali gruppi Almeno 20 deputati necessari Il gruppo misto è composto da quei deputati che non hanno dichiarato di appartenere a nessun gruppo. All’interno di esso possono essere formate correnti politiche diverse, di almeno 10 deputati ciascuna. Giunte Sono 3 alla Camera. Sono nominate prima delle Commissioni permanenti e spesso anche prima del Governo. Giunta per il Regolamento: 10 deputati, studia e propone all’Assemblea modifiche al Regolamento che si intendano necessarie. Giunte delle elezioni: 30 deputati, 1 presidente due vice e tre segretari. Riferisce alla Assemblea sulla regolarità delle elezioni non oltre 18 mesi dopo il voto. Giunta per autorizzazioni: art. 68 Cost. 21 deputati, esamina richieste dell’Autorità giudiziaria e riferisce all’Assemblea concludendo con la concessione o il diniego dell’autorizzazione richiesta. Commissioni permanenti 1. Affari costituzionali 2. Commissione Giustiziai 3. Affari esteri e comunitari 4. Difesa 5. Bilancio 6. Finanze 7. Cultura 8. Ambiente e territorio 9. Trasporti 10. Attività produttive e commercio 11. Lavoro 12. Sociali 13. Agricole 14. Affari comunitari Sono formate in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi e i rapporti di forza tra maggioranza e opposizione. Ogni gruppo designa i propri componenti e li riparte in numero uguale in ciascuna Comm permanente. 1 presidente, 2 vice presidenti e 2 segretari Comitato per la legislazione Organo che ha il compito di interfacciarsi con le Commissioni esprimendo pareri sulla qualtà delle leggi, valutandole per omogeneità, semplicità chiarezza e proprietà di formulazione, efficacia e semplificazione. Commissioni bicamerali Sono composte da deputati e sanatori nominati dai Presidenti in modo da rispecchiare la rappresentanza proporzionale tra i gruppi. • Commissioni previste dalla Costituzione o da leggi Costituzionali • Commissioni di indirizzo, vigilanza e controllo • Commissioni consultive, istitutite con legge per l’esame degli atti del Governo Commissioni di inchiesta Organismi che hanno il compito di indagare con gli stessi poteri e limitazioni dell’attività giudiziaria su materie di pubblico interesse. Possono essere bicamerali o monocamerali Riferiscon alle Camere entro i termini previsti dalle norme istitutive. Presidenza, Ufficio di Presidenza e deputati in proporzione tra i vari gruppi. PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI Progetto di legge Atto di impulso al procedimento legislativo in cui si sostanzia l’esercizio dell’iniziativa legislativa. Assegnato alle Commissioni competenti appena presentato, previo esame di ammissibilità. 1-Disegno di legge: progetto di iniziativa del Governo. • Disegno di legge di conversione dei decreri legge • Di legge delega • Di legge comunitaria • Di legge di stabilità che l’uff. di presidenza con i ¾ dei componenti della camera gidichi oggetto non essenziale per il compimento dell’istruttoria legislativa. • Formulazione del testo e degli articoli. Al termine dell’esame la Commissione, qualora l’esame concerna più progetti di legge, adotta un testo base per il seguito dell’esame composto dall’unificazione di tutti i progetti. Il testo è redatto da un comitato ristretto in cui sono rappresentati tutti i gruppi. Al testo base possono essere anche presentati emendamenti all’interno delle Commissioni. Successivamente vengono raccolti, prima di riferire all’Assemblea, i pareri delle altre commissioni in sede consultiva. • Deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all’Assemblea. Relazione illustrativa del testo approvato. La commissione può riferire oralmente all’Assemblea. I gruppi dissenzienti possono nominare dei relatori di minoranza e presentare un testo, parzialmente alternativo formuilato in articoli corrispondenti. • Nomina del comitato dei nove. Sono rappresentati tutti i gruppi presenti in Commissione. Esame degli emendamenti presentati in assemblea. 2. LEGISLATIVA – Discussione e approvazione di un progetto di legge direttamente in Commissione, senza esame in Assemblea. Non può essere adottata per progetti in materia costituzionale, di delegazione legislativa, trattati, bilanci e consuntivi. L’assegnazione in sede legislativa è proposta dal presidente della camera e deliberata dall’Assemblea. Inoltre, il trasferimento da una sede referente a una legislativa puà essere richiesta solo nel caso di consenso unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commssione o piu dei 4/5 della commissione stessa, assenso del Gov, e espressi i pareri delle commissioni filtro (Cost, Bilancio e Lavoro) e di quelle necessarie. In seguito l’Assemblea delibera su proposta del Presidente. La discussione avviene con modalità analoghe a quelle di Assemblea. Ogni deputat, anche non appartenente alla Commissione, può presentare emendamenti e partecipare alla discussione senza diritto di voto. Importanti in questo contesto i pareri delle commissioni filtro (obbligatori e vincolanti - se non osservati pdl rimesso in Assemblea).-->parere Rinforzato di commissioni eventualmente chiamate ha lo stesso effetto. Nel caso in cui ci sia il numero di deputati (1/5 commissi 1/10 deput totali) il progetto può essere rimesso all’Assemblea prima della votazione finale ( nuova assegnazione dunque). Il Presidentedella Camera annuncerà la approvazione con appostito messaggio. 3. REDIGENTE – Assegnazione progetto alla Commissione competente con il solo task di formulare gli articoli del pdl. All’Assemblea viene riservata la votazione, senza discussione e emendamenti, dei singoli articoli e la votazione finale, con eventuali dichiarazioni di voto. Il deferimento alla sede redigente puà essere deliberato in Assemblea prima di passare all’esame degli articoli (quanto lo richieda la commissione che precede in sede referente)consenso unanime rappr. Gruppi in commissione o più di 4/5 dei componenti commissione, e i pareri effettivamente espressi dalle commissioni filtro per le parti di competenza. Quanto il pdl viene deferito a una comm in sede redigente, viene stabilita anche la data entro cui il lavoro deve essere completato. Assemblea inoltre (con odg) può stabilire principi e criteri a cui la comm deferita deve attenersi. Lo svolgimento è comunque analogo a quello della sede legislativa. Gli emendamenti possono essere presentati da qualsiasi deputato, ma senza diritto di voto. La sede redigente non può essere adottata per pdl costituzionale, elettorale, delegazione legislativa, trattati internaz, bilanci e consuntivi. 4. CONSULTIVA – Viene assegnata al momento dell’assegnazione di jn progetto di legge, ma in questo caso per richiedere, su disposizione del Presidente della Camera, parere ad altre Commissioni allorché vi siano disposizioni che investano la competenza di queste ultime. In sede consultiva, l’esame per il parere inizia con l’illustrazione da parte di un relatore designato dal presidente di commissione.Al termine del dibattito, il relatore formula una propostadi parere sulla quale la commissione delibera. Commissione bilancio: riceve consultiva nel caso di temi su entrate o spese. Commissione Cost e Lavoro: legittimità costitutzionale e pubblico impiego. Commissione Cost: competenze normative e legislazione generale dello stato, emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi. Nel caso in cui un pdl contente disposizioni su cui la Commi bilancio ha espresso parere contrario o favorevole condizionatamente a modificazion e la commissione referente non vi sia adeguata, le corrispondenti proposte di modificazione motivate si intendono presentate come emendamenti e sono poste in votazione nel corso dell’esame in Assemblea. Se un progetto di legge reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest’ulima sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l’assemblea (parere rinforzato). Nel caso in cui la commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere delle commissioni fltro, il pdl è rimesso all’assemblea. Anologo effetto nel caso in cui la commissione di merito non ritenga di adeguare il testo alle condizioni contenute nel parere rinforzato. Atti di indirizzi e di controllo Si tratta di atti votati dalla commissione e diretti a manifestare orientamenti e definire indirizzi specifici. Inoltre possono riunirsi per lo svolgimento di interrogazioni quando è richiesto risposta in commissione e possono riunirsi per le o solgimento di interr a risp immediata • Risoluzioni Strumento di indirizzo che può essere presentato in commissione o assemblea da ciascun deputato. Serva ad introdurre un dibattito, ha carattere settoriale ed è diretto a manifestare orientamenti e definire indirizzi su specifici argomenti e affari su cui la commissione non debba riferire all’assemblea. Discussione introdotta da un relatore, dibatitto ed esame degli eventuali emendamenti, poi voto. IN genere non si perviene alla formalizzazione di emendamenti ma a prospettazione di modifiche al testo della risoluzione. Prima della deliberazione in Commissione il Governo esprime il suo orientamento suk testo della risoluzione, e può sempre chiedere che essa non venga votata in commissione e che di essa sia investita l’assemblea. • Interrogazioni e interrogazioni a risposta immediata Funzione di controllo sull’attività del Governo attivabile in commissione. L’interrogazione semplice consiste nella domanda per iscritto se un facco sia vero, se le info giunte al Governo siano esatte, se il Goberno intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso provvedimenti in merido a ogg determininati. Il deputato che presenta innterrogazione può chiedere di avere risposta in commissione competente. A risposta immediata sono le question time, domande che un componente della commissione per giascun gruppo può presentare il giorno precedente a quello del loro svolgimento. Dibattito mlto rapido, con illustrazione dell’interrogazione e risposta del rappresentante del governo per non più di tre minuti e la successiva replica per 2 min. Queste immegdiate Non possono essere ripresentate con interr ordinarie. • Pareri su atti del governo A volte il governo è per legge tenuto a richiedere un parere parlamentare. Questo quando succede viene affidato dal Presidente della Camera a una commissione competente per materia indicando il termine. IN genere per prassi questo termine è di 20 gg dall’assegnazione, prorogabile una sola volta per non più di 10 gg. Relazione introduttiva, discussione, votazione proposta di parere formulata dal relatore. Per l’esame di atti normativi le Commissinioni posso richiedere al Presidente della Camera di essere autorizzate a trasmettere rilievi alla commissione competente per materia la commissione può avvalersi delle procedure previste per l’istruttoria. Parere può essere anche espresso anche su atti di nomina, proposta o designazione entro 20 gg dall’assegnazione, la votazione è a scrutinio segreto. Il tutto è cmunicato al Presidente della Camera che lo trasmette successivamente al Governo. • L’attività conoscitiva 2 strumenti: indagini conoscitive (audizioni formali) e audizioni informali Audizioni Formali (ex art. 143 comma 2) svolte su ministri in questione di ammin o politica, di dirigenti preposti a settori della PA e di enti pubblici con ordinamento autonomo e autorità amministrative indipendenti. Audizioni Informali Vvengono sentiti soggetti non ricompresi nelle previsioni regolamentari, previa autorizza del Pres della Cam. Possono avere luogo in sede di Comitato ristretto o di Ufficio di Presidenza integrato dai rappr dei gruppi si tengono senza le consuete forme di pubblicità. Indagini conoscitivesono deliberate al fine di acquisire notizie, informazioni o documenti in ordine a specifici temi. Nel corso di queste indagini le Commissioni possono sentire qualisasi soggetto consentito. Al termine viene approvaoto un documento conclusione di acquisizione dei risultati e poi votato. Se anche dal senato è stata disposta un’indagine sulla stessa materia il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il presidente del Senatoo per procedere congiuntamente. Sono deliberate al fine di acquisire notizie, informazioni o documenti in ordine a specifici temi. Nel corso delle indagini conoscitive, le Commissioni possono sentire qualunque soggetto consentito. Lo svolgimento dell’indagine, ma non la votazione del documento conclusivo, può essere affidato a un comitato permanente.
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