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diritto penale e dell'esecuzione della pena Menghini, Sintesi del corso di Diritto Penale

sintesi corso di diritto penale tenuto dalla docente Menghini

Tipologia: Sintesi del corso

2022/2023

Caricato il 27/01/2023

nicoletta-dona-1
nicoletta-dona-1 🇮🇹

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Scarica diritto penale e dell'esecuzione della pena Menghini e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Penale solo su Docsity! TEORIA GENERALE DEL REATO Impostazione che ci permette di rispondere alla domanda: “Quando sussiste un reato?”. Di fatto, la finalità del diritto penale è quella di tutelare i beni giuridici QUINDI è corretto affermare che il reato è una norma posta a presidio di beni giuridici, in quanto il reato è un’offesa al bene giuridico (definizione sostanziale) MA è anche un fatto illecito vietato da una legge e sanzionato con una pena (definizione formale). In realtà, rispetto al macro-tema della teoria generale del reato ci sono diverse impostazioni: la manualistica penalistica ha come impostazione più risalente quella bipartita, noi ci concentriamo sull’approccio tripartito, per cui si parlerà di reato solo in presenza di un fatto che presenti 3 caratteristiche: 1. Tipicità 2. Antigiuridicità 3. Colpevolezza Dunque, per essere un reato il fatto deve essere: tipico, antigiuridico e colpevole. TIPICITA’ Quando il fatto che viene commesso è astrattamente sussumibile in una fattispecie astratta di reato. QUINDI consiste nel verificare che il fatto concreto presenti tutti gli elementi del fatto tipico! Ad es. Tizio spara a Caio e lo uccide, questo fatto è sussumibile alla fattispecie dell’omicidio. ANTIGIURIDICITA’ Lo è un fatto tipico che viene commesso in assenza di cause di giustificazione! un esempio di cause di giustificazione è la legittima difesa. Qualora si dovesse dare prova della sussistenza di una causa di giustificazione, il fatto non sarebbe più antigiuridico in quanto viene meno la contrarietà al diritto  diventa quindi lecito in tutto l’ordinamento! Antigiuridicità = assenza di cause di giustificazioni, per cui il fatto è illecito (contra ius). COLPEVOLEZZA Vi confluiscono più elementi, tra cui l’IMPUNIBILITA’: è la capacità di intendere e di volere! Alcuni soggetti non sono rimproverabili e, quindi, non imputabili e considerabili colpevoli:  minori (se minori di 14 anni non sono mai imputabili)  persone incapaci di intendere e di volere .  non è un reato, MA un fatto illecito; dunque, non ci possono essere conseguenze penali, ma di altro tipo (civile, amministrative, disciplinari, etc.) Vi sono altre teorie oltre a quella TRIPARTITA:  TEORIA BIPARTITA: Il reato sussiste quando ci sono due elementi:  L’elemento oggettivo del reato : ossia gli elementi costitutivi della fattispecie  L’elemento soggettivo del reato: ossia gli elementi del dolo e della colpa Questa teoria viene ormai considerata superata.  TEORIA QUADRIPARTITA: Tripartita + irrogazione della pena Per poter considerare un reato tale, tutte le vicende relative alla punibilità in senso stretto siano attratte e creino un quarto pilastro. Ad es. art. 649 – furto ai danni di un famigliare: se un fatto è commesso ai danni di un familiare non è punibile. Per la teoria tripartita è comunque un reato, mentre per la quadripartita no perché il fatto, per poter essere un reato, deve essere anche punibile! 1. TIPICITA’ =congruenza tra la condotta (fatto umano) e l’astratta fattispecie di reato in cui quel comportamento può essere sussumibile, dunque, il fatto tipico deve contenere tutti gli elementi costituitivi di quel dato precetto. Fatto tipico = insieme degli elementi costitutivi del reato. Bisogna distinguere tra ELEMENTI COSTITUTIVI (necessari) del fatto ed ELEMENTI ACCIDENTALI (circostanze). Ad es. Tizio spara a Caio e lo uccide; dal punto di vista di integrazione del fatto tipico poca importa se fosse un gesto premeditato o legato a un motivo abbietto e futile, questi sono solo: accidentalia a delicti = elementi ulteriori al delitto che non incidono sugli elementi costitutivi. Tuttavia, gli ACCIDENTALIA A DELICTI incidono sulla pena perché il nostro ordinamento riconosce le circostanze del reato. Nella tipicità ci sono tutti gli elementi costitutivi del fatto che devono essere provati per poter considerare il reato consumato, MENTRE le circostanze possono essere presenti o meno senza che ciò influisca sulla sussistenza del reato stesso. Tipologie di circostanze: 1. AGGRAVANTI O ATTENUANTI a seconda dell’incidenza sulla pena 2. GENERALI O SPECIALI: quelle generali sono agli artt. 61 e seguenti (parte generale del Codice), quindi valgono per tutti i reati (sia dentro che fuori dal codice); diversamente, quelle speciali si riferiscono esclusivamente a un reato. 3. A EFFICACIA COMUNE o a efficacia SPECIALE: diversa incidenza sul quantum di pena Il giudice si interessa di calcolare l’incidenza delle circostanze solo una volta che ha definito la pena base QUINDI prima decide nella cornice edittale la pena base, poi valuta l’eventuale presenza di circostanze che incidano sulla pena (processo bi-fasico). Il conteggio delle circostanze cambia con quelle a efficacia comune o speciale:  A EFFICACIA COMUNE: aumento/diminuzione della pena FINO a 1/3 infatti, il giudice in base alla rilevanza della circostanza può scegliere l’intensità della pena da aumentare/diminuire.  A EFFICACIA SPECIALE: c’è una tripartizione: o A effetto speciale : aumento/diminuzione della pena FINO ai 2/3 o Autonome : alcune aggravanti fanno scattare una diversa tipologia di pena; ad es. nell’omicidio (21-24 anni di reclusione), ma con alcune aggravanti autonome la pena da reclusione diventa ergastolo o Indipendenti : ogni fattispecie ha una sua cornice edittale a seconda della gravità del reato; ad es. in base alla gravità delle lesioni (che dipende dai giorni di prognosi) ci saranno diverse cornici edittali per la pena. In presenza di circostanze indipendenti o autonome il processo del giudice per stabilire la pena non è più bi-fasico, per la quali si parte dalla diversa cornice edittale data dalle circostanze e non dalla pena base. Quindi in ipotesi di tali circostanze la quantificazione della pena non è più bifasica ma monofasica. NESSO DI CAUSALITÀ Pilastro della tipicità il nesso di causalità c’è solo nelle fattispecie di evento (non di mera condotta). L’accertamento del nesso è funzionale a un giudizio di responsabilità se NON si trova il nesso di causa tra la condotta, attiva od omissiva, e l’evento che si realizza NON si può ascrivere la responsabilità in capo al soggetto, perché manca la tipicità del fatto! se la condotta NON è stata causalmente rilevante rispetto all’evento che si realizza NON c’è responsabilità. La causalità funge da CRITERIO OGGETTIVO DI IMPUTAZIONE DEL FATTO (soggettivo = dolo/colpa; oggettivo = nesso di causalità) controprova che l’evento è opera dell’autore. ART 40 CP – Rapporto di causalità: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione” QUINDI, occorre che condotta ed evento siano collegati dal nesso di causalità MA occorre tenere presenti 2 fattori: 1) Ogni evento è sempre frutto di più fattori 2) L’uomo non realizza mai da solo tutte le condizioni necessarie perché l’evento si verifichi ; concorrono sempre condizioni diverse e ulteriori (ad es. morte per colpo di arma da fuoco: soggetto che spara, arma progettata dalla balistica per sparare premendo il grilletto, etc.) ART 41 CP – Concorso di cause: “Il concorso di cause presenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento” = Teoria condizionalistica o della conditio sine qua non deve considerarsi causa ogni singola condizione dell’evento, cioè ogni antecedente senza il quale il risultato non si sarebbe verificato. QUINDI l’articolo parifica l’attitudine causale di tutti gli antecedenti. La teoria NON applicata dal giudice funziona in maniera speculare e diversa a seconda che abbia a che vedere con un reato commissivo piuttosto che omissivo:  Nei reati commissivi il giudice si pone mentalmente al momento del fatto e fa un processo di eliminazione mentale o immagina che quell’azione non sia avvenuta e verifica se l’evento sarebbe venuto meno o se la risposta è sì, allora la condotta è causale dell’evento.  Nelle condotte omissive si parla di nesso di causalità solo nelle fattispecie in cui c’è un evento in senso tecnico e, dunque, nell’omissione impropri o in questo caso, il giudice fa il percorso antitetico a quello delle condotte commissive: un’addizione mentale, facendo un giudizio prognostico di tipo ipotetico. Critiche alla teoria condizionalistica:  Scarsa valenza euristica: ossia una scarsa capacità di fare selezione tra più antecedenti causali  Regresso ad infinitum: se la madre non avesse partorito il soggetto agente, allora il reato non sarebbe stato commesso; dunque, l’aver partorito un omicida sarebbe una condotta penalmente rilevante  Causalità alternativa ipotetica: in assenza dell’azione del reo, l’evento si sarebbe comunque prodotto per una diversa causa concomitante (bomba, incendio); ad es. Tizio a cui è stato sparato sarebbe morto comunque perché gli sarebbe caduto in testa un vaso di fiori, quindi, bisogna chiamare a rispondere per omicidio sia la signora del vaso che Caio che ha sparato  Causalità addizionale: evento prodotto da più condizioni, ciascuno dei quali capace da solo di produrre il risultato; ad es. Tizio e Caio avvelenano una persona entrambi con una dose singolarmente letale, quindi, nessuna delle due condotte risulterebbe da sola penalmente rilevante. Si sono, dunque, cercati di sviluppare dei correttivi:  per il regresso ad infinitum bisogna valutare l’elemento soggettivo del fatto di reato  mentre per la causalità alternativa e addizionale quello che bisogna guardare non è l’evento morte in astratto, ma in concreto (com’è morto realmente). Per evitare il rigorismo di considerare tutti gli antecedenti causali il C.P. ha previsto un secondo comma all’art. 41c. 2 – Concorso di cause “Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento” QUINDI, si può pertanto escludere il nesso di causalità quando l’evento è dovuto al sopravvenire di un evento eccezionale. Diventa pertanto fondamentale capire quando si può parlare di eccezionalità dell’evento. Ad es. Tizio spara a Caio, ma lo colpisce di sfuggita  Caio va in ospedale, ma c’è un incendio e muore. Applicando la teoria della conditio Tizio dovrebbe essere chiamato a rispondere per omicidio, ma non grazie al correttivo del comma 2 dell’art. 41. Dunque, il correttivo diventa quello di conoscere i processi causali e bisogna dunque fare riferimento alla miglior scienza ed esperienza dell’attuale momento storico di riferimento correttivo della CAUSALITÀ SCIENTIFICA Il metodo di eliminazione mentale funziona solo nella misura in cui si conosca la legge causale alla base del rapporto di causa-effetto. Dunque, la causalità scientifica fa ricorso all’elaborazione di leggi scientifiche che possono essere di due tipi:  Universali: se A, allora B  Statistiche: se A, in una certa proporzione di casi prossima al 100%, ma non in tutti i casi, allora B Non esistono leggi scientifiche universali: molte leggi hanno un’approssimazione vicina al 100%, ma non sono universali. APPROCCIO LEGGI SCIENTIFICHE: Un antecedente può essere considerato condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una legge scientifica di copertura, portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto. Il criterio da adottare è quello di probabilità da intendersi come rilevante grado di possibilità  la condotta NON è causa dell’evento anche se ne costituisce condizione necessaria, quando l’evento non era prevedibile come conseguenza verosimile di essa, quando cioè l’evento si pone come eccezionale rispetto alla condotta. TEORIA DELLA CAUSALITA’ ADEGUATA – caso della Germania (PER LA LODE):  Si tratta di un correttivo della teoria condizionalistica per i decorsi causali atipici in particolare nei reati aggravati dall’evento  Tra i molteplici antecedenti tende a selezionare quelli veramente rilevanti o si considera causa quella condizione che è tipicamente idonea a produrre l’evento in base ad un criterio di prevedibilità basata sull’id quod plerumque accidit (ciò che accade nella maggioranza dei casi)  Si tratta di selezionare quelle condotte che appaiono ex ante idonee a produrre l’evento, nel senso che aumentano in misura non irrilevante le probabilità del suo verificarsi.  La teoria della causalità adeguata è così formulata: il rapporto di causalità sussiste tutte le volte in cui non sia improbabile che l’azione produca l’evento (prognosi postuma: ex ante da un osservatore avveduto più quelle specifiche dell’agente in concreto).  Tuttavia , la teoria della causalità adeguata in questa prima formulazione non sempre riesce a delimitare la responsabilità (es: ferita grave e incendio in ospedale > la ferita era idonea ex ante a causare la morte). o La teoria si mostra incapace di risolvere i casi in cui l’azione appare ex ante idonea a cagionare l’evento e questo, tuttavia, si verifica per il sopraggiungere di circostanze del tutto imprevedibili 2. ANTIGIURIDICITÀ Secondo pilastro della teoria generale del reato  Assume una sua autonomia nella teoria tripartita  MENTRE, nella bipartita confluisce nel primo pilastro dell’elemento oggettivo ricostruita come elemento negativo e, dunque, come assenza di cause di giustificazione. Esprime un rapporto di contraddizione tra fatto e intero ordinamento giuridico  la contraddizione viene meno ogni volta che nell’ordinamento c’è una norma che facoltizza/rende doverosa la realizzazione del fatto tipico. Se il fatto è tipico e mancano clausole di giustificazione (antigiuridicità) è un ILLECITO … MA per essere un REATO bisogna dare prova anche del pilastro della colpevolezza senza la quale non ci può essere alcuna conseguenza di tipo penale. CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE: sono l’insieme delle facoltà e dei doveri derivanti da norme situate in ogni luogo dell’ordinamento che autorizzano/impongono la realizzazione di un fatto penalmente rilevante (C.P. o extra codicem). Il fondamento sostanziale delle cause di giustificazione è il BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI. Come si imputano le cause di giustificazione? Hanno una conseguenza in bonam partem per il reo che NON deve scontare una pena, per questo le cause di giustificazione seguono la regola della RILEVANZA OGGETTIVA  ART 59 CP Circostanze non conosciute o erroneamente supposte: “1. Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.” QUINDI, l’antinomia tra norme si scioglie a favore di quella che facoltizza, anche se non conosciuta dal soggetto agente; ad es. un soldato pensa di star uccidendo un commilitone invece si tratta di un nemico, anche se non ne era consapevole è giustificato dall’adempimento del dovere, quindi, il fatto è lecito. Diversa l’ipotesi della CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE PUTATIVA  ART 59 C.4 CP “4. Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui” in cui il soggetto crede erroneamente di agire in presenza di una situazione che di fatto, se esistente, integrerebbe una causa di giustificazione.  ad es. Tizio camminando di notte vede uno che gli si avvicina con le mani nell’impermeabile e, pensando di essere aggredito, agisce in propria difesa. In questo caso Tizio, sbagliando, crede di essere legittimato ad aggredire il soggetto, quindi, viene meno il dolo perché il soggetto si rappresenta, sbagliando, una situazione che ove o VIZIO PARZIALE DI MENTE  ART 89 CP “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.” La conseguenza di questo vizio è la PREVISIONE DI UNA ATTENUANTE e, quindi, di una diminuzione della pena. In questo caso, si parla di un’anomalia che interessa tutta la mente, MA in misura ridotta DIFFERENZA CON IL TOTALE: è quantitativa e non qualitativa  si considera il grado dell’alterazione e non la sua estensione  PERCHE’ il vizio parziale di mente affetta tutta la mente MA in un grado inferiore rispetto al vizio totale. COSA CONSEGUE AI VIZI:  Al vizio TOTALE di mente conseguiva, in caso di riscontrata pericolosità sociale, l’ospedale psichiatrico giudiziario (OPG)  Al vizio PARZIALE la casa di cura e custodia, oggi sostituiti dalle REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza). o legge 81 del 2014  ha imposto la chiusura degli OPG e l’apertura delle REMS. b. ASSUNZIONE DI ALCOOL E DI STUPEFACENTI  ART DA 91 A 95 CP Di questa disciplina si possono distinguere 2 diverse classificazioni:  alterazione basata sulla causa dell’alterazione stessa (accidentale, volontaria-colposa, preordinata)  stato di alterazione susseguente all’assunzione (abituale, cronico). Esiste una norma per cui quanto vale per l’assunzione di alcol è trasponibile anche all’assunzione di stupefacenti  tale disciplina è stata criticata dalla dottrina perché le ricadute dell’assunzione di alcol rispetto a quella di stupefacenti, la pluralità di sostanze stupefacenti e le diverse incidenze che le stesse possono avere sul soggetto rendono l’assimilazione della disciplina non più attuale. 2 CLASSIFICAZIONI: 1) Si basa sulla CAUSA dell’alterazione medesima … e distingue tra:  UBRIACHEZZA ACCIDENTALE  ART 91 CP Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore: “1. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. 2. Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita” L’ubriachezza accidentale è derivata da contingenze non imputabili al soggetto! ad es. un soggetto lavora in una distilleria, si rompe una bottiglia di grappa e l’effluvio dell’alcool lo porta ad uno stato di ubriachezza piena/semipiena. In questi casi il legislatore prevede un’assimilazione e sovrapposizione tra lo stato naturalistico del soggetto e la conseguenza/il trattamento giuridico:  se l’effluvio porta il soggetto ad essere totalmente ubriaco e, quindi, incapace di intendere e di volere (piano naturalistico), il legislatore ne fa derivare una non imputabilità (piano giuridico)  se, invece, quell’effluvio NON esclude del tutto la capacità di intendere e di volere, MA la diminuisce, allora, il soggetto sarà considerato semi imputabile (e quindi avrà una pena ridotta).  UBRIACATEZZA VOLONTARIA E COLPOSA  ART 92 CP Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata: “L’ubriacatezza non deriva dal caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità” In questo caso il soggetto è rimproverabile quantomeno per il suo stato di ubriachezza.  Es. per ubriachezza volontaria: Tizio va al bar e beve perché è appena stato lasciato dalla fidanzata.  Es. per ubriachezza colposa: Tizio va a un matrimonio e continua a proporre brindisi pensando di reggere bene l’alcool, ma dopo poco è già fuori come un terrazzo. In questo caso, il legislatore ha previsto una cosiddetta finzione di imputabilità:  se l’ubriachezza è colposamente o volontariamente prodotta dal soggetto agente, si dovrà fingere che quel soggetto sia capace di intendere e di volere, anche se dal punto di vista naturalistico sia incapace di intendere e di volere o con una capacità scemata.  UBRIACATEZZA PREORDINATA  ART 92 C 2 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata: “Se l’ubriacatezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.” Qui la scelta normativa è ancora più rigorosa!  ad es. Tizio beve per avere una scusa o per vincere le cosiddette resistenze al reato (“non riuscirei mai a commettere quel reato, ma se bevo sì”). In questo caso, non solo si prevede l’imputabilità, ma anche un’aggravante. 2) Si basa sullo STATO DI ALTERAZIONE susseguente all’assunzione …e distingue tra:  UBRIACATEZZA ABITUALE  ART 94 CP Ubriachezza abituale: “Quando il reato è commesso in stato di ubriacatezza, e questa è abituale, la pena è aumentata. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriacatezza” Per l’ubriachezza abituale, NON basta essere dediti all’uso di bevande alcoliche, MA all’assunzione e all’uso frequente si deve associare ANCHE la condizione di ubriachezza. In questi casi, è previsto un aumento di pena. Questo trattamento rigoroso è stato CRITICATO perché il legislatore NON sembra sanzionare il fatto di reato in sé, MA, la persona, la condotta di vita del reo. Questa norma va contro un diritto penale del fatto che si concentra sul disvalore penale del fatto e non sulla condotta di vita del reo.  UBRIACATEZZA CRONICA  ART 95 CP Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti: “Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89” Con questa norma, il legislatore fa un rinvio alla disciplina del vizio di mente (totale o parziale)  in quanto, l’ubriachezza cronica sfocia in patologie e infermità (es. delirium tremens, paranoia alcolica). Visto che questo stato di ubriachezza si rifrange in un’infermità vera e propria, bisogna verificare se tale l’infermità incida sulla capacità di intendere e di volere rispetto al fatto di reato commesso. 2. CAUSE LEGATE AD IMMATURITÀ FISIOLOGICA E PARA-FISIOLOGICA:  SORDOMUTISMO  ART 96 CP “Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità di intendere o di volere.” Dunque, il giudice dovrà verificare caso per caso come e se la situazione di sordomutismo abbia inciso sulla capacità di intendere e volere  questo perché ci sono diverse ipotesi di sordomutismo: o il sordomutismo dalla nascita (probabile incapacità di intendere e di volere) o sordomutismo acquisito tardi nel tempo (capacità di intendere e di volere).  MINORE DI ETA’  ART 97 E 98 CP “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni” “È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di dovere; ma la pena è diminuita. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a 5 anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l’interdizione ai pubblici uffici per una durata non superiore a 5 anni, e nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.” QUINDI:  Art. 97 C.P. – Minore degli anni quattordici:  Art. 98 C.P. – Minore degli anni diciotto: QUINDI, il legislatore differenzia: o Soggetti over 18  presunzione RELATIVA di capacità:  la presunzione può essere vinta da una prova contraria (tramite cause di esclusione di imputabilità). o Soggetti under 14  presunzione ASSOLUTA di incapacità o Soggetti tra i 14 e i 18 anni  valutazione CASO PER CASO della capacità di intendere e di volere, da intendersi in termini di maturità del soggetto stesso. I risultati della valutazione:  Soggetto maturo  pena anche se diminuita, se poi il soggetto verrà considerato pericoloso socialmente si aggiungerà anche una misura di sicurezza  Soggetto immaturo  non ci sarà mai una pena, ma si potrebbe avere una misura di sicurezza in caso di pericolosità sociale Si applica la misura del riformatorio giudiziario piuttosto che della casa-famiglia solo nei casi più gravi perché normalmente viene la libertà vigilata, misura di sicurezza più attenuata. Se invece il minore è incapace non perché è immaturo, ma perché sussiste un vizio di mente, allora si farà applicazione di una REMS (solo se il soggetto è socialmente pericoloso). b. CONOSCENZA/CONOSCIBILITÀ DELLA LEGGE PENALE Per aversi colpevolezza il soggetto deve avere conoscenza del precetto penale MA… in realtà l’ART 5 CP afferma che l’ignoranza della legge non scusa… il che significa chiamare a rispondere a prescindere dalla conoscenza del precetto. SENTENZA 364/1988  il principio era così rigido che la Corte costituzionale si è espressa per ridurne la portata!  La sentenza stabilisce che l’ignoranza è scusabile quando l’errore non è evitabile, ossia quando l’ignoranza è legata a un errore inevitabile perché il precetto non è chiaro. Quindi se si parla di reati che conoscono solo gli addetti ai lavori è possibile un profilo di inevitabilità dell’errore per il cittadino comune.  ART 47 CP: “L’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è prevenuto dalla legge come delitto colposo…” Nella disciplina dell’errore, un eventuale errore relativo ad un elemento del fatto costitutivo esclude il dolo, eccezione. QUINDI, se l’errore è colpevole la punibilità NON è esclusa, se il fatto è previsto come delitto colposo. ART 43 C3 CP  definizione di FATTO COLPOSO Elemento psicologico del reato (pt. 2) ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA COLPA: - Elemento di ordine negativo: assenza di volontà - Elemento di ordine positivo: violazione di una regola cautelare. La definizione dell’art. 43 articola questa violazione di una regola cautelare tra: a. Regole non scritte: i. Diligenza ii. Prudenza iii. perizia b. Regole scritte: contenute in i. Leggi ii. Regolamenti iii. Ordini iv. Discipline. Tale distinguo fonda una classificazione tra:  COLPA SPECIFICA la violazione è di una regola cautelare scritta, ossia leggi, regolamenti ordini e discipline.  COLPA GENERICA comportamenti che violano la normale diligenza, prudenza, perizia. secondo la dottrina, il parametro che bisogna prendere in considerazione per valutare se quel comportamento è stato davvero imperito, non diligente o imprudente è quello dell’uomo medio nello specifico caso. - ad es. per l’imprudenza in un’operazione medica il metro è il medico medio per capire se il soggetto è stato effettivamente particolarmente imperito. - ad es. per un incidente automobilistico il metro è quello dell’automobilista medio. Differenza tra colpa cosciente, incosciente e con previsione: Il delitto colposo è colposo quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto nella colpa NON c’è la volizione, MA può esserci la rappresentazione. Tripartizione della colpa:  COLPA INCOSCIENTE regola cautelare! ad es.: Tizio stanco nel tornare a casa accelera senza rendersi conto di aver superato i limiti di velocità, quindi, c’è una perfetta incoscienza rispetto alla violazione della regola cautelare. Dietro la curva Tizio arrota un passante e lo uccide. Tizio risponderà per omicidio colposo, colpa incosciente.  COLPA COSCIENTE ad es. Tizio è stanco ma lucido, sa di star superando i limiti, ma sa di essere… in questo caso, la colpa è cosciente rispetto alla violazione della regola cautelare.  COLPA CON PREVISIONE la previsione riguarda l’evento che si realizzerà come conseguenza della violazione della regola cautelare. Ad es. un lanciatore di coltelli è da 10 anni che lancia i coltelli alla partner, dentro di sé si rappresenta l’evenienza di poter ferire la partner, ma subito si dice che non succederà nulla; purtroppo, la trafigge e la uccide. Colpa con previsione  aggravante. Qual è la differenza tra l’esempio del lanciatore di coltelli e quello dell’armatore? Questo è il grande tema della differenza tra colpa cosciente o con previsione e dolo eventuale. Il distinguo corre sulla sottile linea dell’accettazione del rischio: l’accettazione del rischio mette in evidenza una componente volontaristica che c’è sempre nel dolo, anche se fortemente scemata come nel dolo eventuale, ma assolutamente non è mai presente nella colpa, neppure in quella cosciente o con previsione. Nell’esempio del lanciatore di coltelli lui si rappresenta l’evenienza, ma subito la rimuove, anche se commettendo un errore, ma comunque non c’è mai un momento in cui possa ravvisare una componente volontaristica. PUNIBILITA’ Nella concezione tripartita la punibilità è una vicenda ulteriore agli elementi che compongono il reato (fatto tipico, antigiuridico e colpevole) VICENDE DELLA PUNIBILITA’ =condizioni esterne al fatto di reato che possono fondare o escludere l’opportunità di punirle. Sono degli istituti che riflettono delle condizioni di meritevolezza di pena da parte del legislatore. Se ne possono distinguere 2 gruppi: 1. CONDIZIONI CHE FONDANO LA PUNIBILITÀ  ART 44 CP “Quando, per la punibilità del reato, la legge richiedi il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.” = sono condizioni obiettive di punibilità che esprimono un giudizio di meritevolezza di pena. Ad es. stato di fallimento nella bancarotta: qualsiasi condotta valevole ai fini della bancarotta rileva solo se si realizza lo stato di fallimento. 2. CONDIZIONI CHE ESCLUDONO LA PUNIBILITA’ 3 sottogruppi: 1. CAUSE PERSONALI DI NON PUNIBILITA’: Situazioni contestuali alla commissione del fatto che attengono alla posizione personale dell’agente o ai suoi rapporti personali con la vittima. Ad es. ART 649 CP: delitti contro il patrimonio commessi in danno ad un familiare. 2. CAUSE SOPRAVVENUTE DI NON PUNIBILITA’: Comportamenti dell’autore susseguenti al fatto. Ad es. ritrattazione nella falsa testimonianza. 3. CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PUNIBILITA’: Fatti naturali o giuridici successivi al fatto indipendenti dal comportamento dell’autore. Ad es. la morte del reo.
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