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diritto privato 2 appunti lezioni, Dispense di Diritto Privato

lezioni del professore e assistenti di diritto privato 2

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 27/12/2021

saretta2344
saretta2344 🇮🇹

4.5

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24 documenti

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Scarica diritto privato 2 appunti lezioni e più Dispense in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! 9 7 APPUNTI LUISS Appunti Diritto Privato 2 Corso B SILE. Contiene: Appunti del Prof Zimatore, Seminario sulla Vendita del Dott. Di Lorenzo, Esercitazioni su vari temi di questo corso. Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Diritto Privato 2- Appunti Luiss Nozione di contratto e di alcuni suoi principi generali. Il Contratto è la figura più generale definita dal nostro codice, anche se concettualmente è su un gradino più alto il negozio giuridico. Il Negozio Giuridico non è regolato dal codice civile ne da alcuna legge speciale. Non è nemmeno nominato dal codice o da altre leggi speciali, eppure, nonostante questa scelta di respingere tale categoria, questo nome continua a campeggiare nei manuali, nelle sentenze e dovunque. Perché questo singolare atteggiamento? Si tratta di una estrema sintesi concettuale. Una nozione teorica alla quale si è pervenuti analizzando una serie disparata e diversa di atti umani. Esso viene definita come una dichiarazione di volontà diretta alla realizzazione di effetti giuridici. Effetti conformi alla volontà dicl ta d: tore del negozio. Se A allora B, nesso di causalità giuridica definito dalla norma. Non è la volontà del privato che produce quell’effetto. È l'ordinamento giuridico che fa si che ciò sia possibile. Es la remissione. È un atto che estingue l'obbligazione e consiste nella rinuncia al credito da parte del creditore. Il creditore dichiara di volere che si estingua il credito. La legge ricollega all’atto negoziale un effetto che corrisponde alla volontà del dichiarante. In ciò risiede il negozio giuridico. Il negozio giuridico si presenta, quindi, come il realizzatore della volontà del privato. Tramite questo il privato si da delle regole. La nozione di negozio giuridico nasce proprio da questi atti. Non è l'opposto. Esso è il denominatore comune degli atti dei privati. Si arriva quindi alla definizione di negozio giuridico cercando cosa hanno in comune tutti gli atti compiuti dai privati. La dottrina poi si interroga su come specificare il negozio giuridico, se è suscettibile di classificazioni interne alla categoria. Così distingue in base a diversi criteri classificatori. Così nascono delle categorie dogmatiche o sub categorie. Atti umani> categoria di negozio giuridico + sub categorie del negozio giuridico entro le quali reinserire gli atti umani dai quali si era partiti. Dal concreto, all’astratto, al concreto. Un po’ di storia. La definizione nasce con la Pandettistica. Si hanno diverse definizioni da Savigny al Vincent. In Italia il codice è molto influenzato dal Code Napoleon. A questo fu anche rimproverato di seguire troppo quello francese. In realtà questo nel libro IV dedicato al contratto non si verificò. Questo, infatti, presenta una visione più originale. Però lo stesso si dimentica della nozione di negozio giuridico, perché la dottrina italiana era troppo insensibile a quella tedesca e allo stesso tempo nel 1865 la definizione di neg giuridico era troppo giovane. Però in pochi anni la dottrina italiana cambia orientamento bruscamente. Questo si fa coincidere nel 1881 con un’opera di Gianturco, giurista dalle influenze tedesche. Si farà promotore del passaggio dal metodo esegetico a quello sistematico. Questo passaggio segna l’abbandono del metodo francese e il passaggio a quello tedesco. A fine secolo la visione agraria del codice del 65 è già superata. Questo si vede con la pubblicazione nel 1882 del codice di commercio che segna una grande svolta che si avverte anche sul piano legislativo e fa vedere l'inadeguatezza del codice del 65. Nel 1900 viene pubblicato il BGB. Viene introdotta la nozione di negozio giuridico. Questo da maggiore forza alla dottrina italiana filotedesca. Tra il 1920 al 1942 il legislatore fascista vuole dedicarsi ad un progetto di rinnovamento del codice 1 Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Diritto Privato 2- Appunti Luiss che esigeva già una riforma. La dottrina premeva per il riconoscimento della nozione di negozio giuridico. Il legislatore rispose ‘’no’’ perché egli non ritenne di dover conferire alcuna dignità positiva a questo concetto. Il nostro legislatore voleva evitare astrazioni concettuali. Il più alto grado di astrazione su quello dato dal contratto. Sembra che il negozio giuridico sia stato eliminato ma la nostra dottrina rispose con una sorta di ribellione a questo rifiuto. In questo periodo, infatti, nascono le opere più importanti dedicate al negozio giuridico. I più grandi civilisti continuano ad interrogarsi sul tema del negozio giuridico per una ragione politico-ideologica. Il codice del 42 si pone diversamente rispetto la proprietà del codice del 1865. Si pone allora più enfasi sulle norme del codice che si avvicinano maggiormente a quelle dei principi del negozio giuridico. Si punto quindi alle norme che avevano a che fare con il contratto. Uno di questi è l’art 1372. Viene valorizzato perché rispondente alle logiche di questi giuristi. Altri articoli posti sullo stesso piano vengono invece svalorizzate. Tale operazione culturale di restauro dottrinale del negozio giuridico fa in modo che alcune norme vengono considerate più pregnanti e forti, altre come deviazioni eccezionali. È una operazione molto astuta. Questo, infatti, fa in modo che alcune norme, considerate eccezionali, non potranno più essere applicate per analogia, cosi da precluderne la diffusione delle stesse, perché avevano una ideologia differente da quella corrente. Questi gli scopi di politica del diritto. Considerando il problema secondo il taglio esegetico, vediamo che questi giuristi avevano bisogno anche di un sostegno normativo, che seppure non si fosse trovato nel codice, fu trovato ugualmente dai giuristi in una parte più generale della disciplina del contratto, nell'articolo 1324 del codice. LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO SECONDO. Dei contratti in generale - CAPO PRIMO. Disposizioni preliminari Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Le norme che sono applicabili per i contratti in generale , non si applicano quindi solo ai contratti in generale, ma anche per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Molti giuristi, data questa norma, definirono il contratto come quasi un sinonimo del negozio giuridico. Però non vi è comunque una disciplina che si applica a tutti i negozi, sia per eccesso, sia per difetto. Tale tesi quindi si presta a troppe obbiezioni, non possiamo dire quindi che attraverso tale articolo il legislatore abbia voluto trattare il negozio giuridico implicitamente. Questo errore si ha pure per difetto. Dentro questa disciplina si intravederebbe troppo poco per alcuni e troppo per altri. Vediamo i profili per cui questa tesi e scorretta per eccesso. Procediamo analiticamente. Analizziamo il caso della remissione (atto unilaterale recettizio con il quale, tramite una dichiarazione di volontà si ha una rinuncia del credito). Art 1236. Si applicano a questo articolo la disciplina tra il 1321-1470? La remissione non si qualifica come contratto, ma si può definire compatibile con le norme precedenti come da articolo 1324? Si, ma non per tutte le norme riguardanti la remissione. Ad esempio, per quanto riguarda la simulazione questo è vero, mentre non si possono applicare le norme relative all’interpretazione( ES canoni ermeneutici sulla comune volontà delle parti) in quanto non compatibile. Es la procura(atto unilaterale con il quale si conferiscono i poteri rappresentativi). Posso applicare 2 Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Diritto Privato 2- Appunti Luiss la simulazione alla procura? Sembra di si. E per l'annullamento per violenza? Sembra anche di si. E annullamento per dolo di un terzo? Per un contratto normale si potrebbe(art 1439), ma sarebbe compatibile con l’istituto della procura? Ci poniamo adesso il problema opposto. Vediamo se l’area coperta dall'articolo 1324 sia più ampia di quella prescritta, se quindi, cioè, possa abbracciare anche atti non negoziali. "quando il legislatore fa riferimento agli atti unilaterali vuole intendere negozi unilaterali” perché questa affermazione di un noto giurista? Sembra che questa affermazione sia privo di una giustificazione tecnica. Verifichiamo quindi la prima nostra tesi, prendendo ad esame un atto non negoziale: Disciplina delle prove, la confessione. Essa è una dichiarazione con la quale una parte afferma la verità di un fatto a se sfavorevole. E una dichiarazione di scienza, cioè il dichiarante dichiara un fatto indipendentemente dagli effetti. Consideriamo la disposizione normativa dell’art 2730: ‘’ La confessione è la dichiarazione che una parte (1) fa della verità di fatti (2) ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione è giudiziale (3) o stragiudiziale (4) ‘’ E anche l’art 2733 che enuncia gli effetti: È giudiziale la confessione resa in giudizio. Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili (1). In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice [1309, 2728 3] (2). Gli effetti sono quindi che la confessione fa piena prova, effetti del tutto indipendenti da quelli che il dichiarante voleva. Consideriamo la confessione che si arricchisca di altri elementi come quella in cui oltre ad affermare l’esistenza dell’obbligazione si dichiarano altri elementi. La confessione più ricca fa quindi piena prova, o fa prova a metà? Se fosse un atto negoziale, dovrebbe dipendere dalla volontà e quindi o farebbe piena prova interamente o per niente. Ma questa è una dichiarazione di scienza in cui la volontà non viene presa in considerazione. L' Art 2734, infatti, afferma che non fa piena prova in questo caso. Si applica quindi alla confessione la disciplina dei contratti in virtù dell’art 1324? Grazie all’articolo 2732, che afferma che la confessione può essere annullata se ricorrano uno di quei fattori che corrispondono ai vizi della volontà, si deduce che non vi sia una incompatibilità logica generale fra la disciplina del contratto e quella della confessione. Allo stesso modo vi sono atti non negoziali ai quali non si possono applicare tali articoli come per il caso del riconoscimento del figlio naturale in quanto questo non ha carattere patrimoniale. In questo caso infatti si usa il termine "impugnazione" in caso di errore o altro vizio della volontà. La disciplina dell'errore è compatibile con quella della confessione? Si perché la confessione può essere annullata per errore di fatto. Ciò, però, non vuol dire che ogni norma sull’errore possa applicarsi anche alla confessione. Dobbiamo analizzare articolo per articolo analiticamente. 3 Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Diritto Privato 2- Appunti Luiss Se ci limitassimo solo al 1321 dovremmo dire no. Però sappiamo che è una definizione incompleta. Sappiamo che fa di più. Possiamo rispondere al nostro interrogativo analizzando al riguardo la "transazione". Questo contratto serve a risolvere le liti. La funzione di stabilire certezza. Possono le parti utilizzare anche un strumento diverso come un contratto con una funzione di accertamento? Ipotizziamo un trasporto di cose fra Tizio e Caio su gomme e per un periodo di un anno settimanalmente e il corrispettivo mensilmente. Definiamo che il corrispettivo si basi sul peso delle merci. Mettiamo che il corrispettivo non si riesca a definire poiché non si sa bene il peso delle merci posate. Si deve per forza andare dal giudice o rivolgersi comunque ad un terzo? Si può decidere fra di loro? S accerta il peso delle merci trasportate in accordo fra le parti. Che tipi di dichiarazione sono? Sono scambi di dichiarazioni di volontà tipiche di un contratto? No, queste sono due dichiarazioni di scienza che convergono sul medesimo testo. Possiamo riconoscere il diritto di ingresso nel nostro ordinamento ad un contratto che abbia le stesse funzioni? Risulta un contratto atipico. Art 1322 secondo comma. "Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (3) (4). " sono questi interessi meritevoli di tutela? Si, tanto che esiste proprio un contratto tipico per dirimere o evitare le liti, ovvero la Transazione. Esso si basa su un meccanismo di reciproche concessioni. Nel caso concreto si vuole solo accertare, non fare concessioni. Per questo non ricorriamo alla transazione. È ammissibile un contratto di accertamento. A questo punto dovremmo dire sì. Contratto di accertamento interpretativo. Smile a quello sopra visto. Ecco che si usano le "Definizioni". Se su questi ci si accorda dopo si avranno dei contratti di accertamento. | contratti di accertamento sono nulli se muovono da una situazione inesistenza, anziché incerta, e deve avere ad oggetto diritti disponibili(non ammessi quindi riguardo il nome, la capacità giuridica ecc ecc). il rapporto giuridico accertato trova la sua fonte nel fatto che lo aveva inizialmente proposto, ovvero non muta la fonte del rapporto obbligatorio. Consideriamo il profilo della prescrizione e vediamo che il tutto si complica. Se interviene la sentenza, ex art 2953, il termine prescrizionale muta rispetto quello previsto per il contratto originale(in questo caso 10 anni). Contratto di transazione. Ècertamente un contratto perché il suo effetto è quello di costituire un rapporto giuridico patrimoniale. Vediamo la distanza fra questo contratto e quello di accertamento. Evidenziamola attraverso una lettura di transazione come ci viene fornita dall'art 1965. "La transazione il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gi incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti." Prima distinzione che vale poco: il contratto di transazione presuppone una lite e il contratto di 6 Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Diritto Privato 2- Appunti Luiss accertamento una situazione incerta. Maaben vedere anche il c. di transazione presuppone una incertezza sull'esito della lite. Da un lato nel caso della trans potrebbe non esserci ancora la lite, dall'altro anche qui potrebbe esserci incertezza. Analizziamo la tecnica di soluzione del conflitto che consiste nelle reciproche concessioni che le parti si fanno. Su qualcosa le parti devono cedere. Il legislatore non dice che le concessioni devono essere uguali o equivalenti. Ciò significa che ognuna può rinunciare in misura variabile alle proprie pretese o alle proprie concessioni. L'art 1970(divieto di impugnazione per lesione) dice che seppure vi fosse tale sproporzione fra le parti, questa non sarebbe impugnabile. Consideriamo anche l'ipotesi della rinuncia in cui vi è l'immobilismo di una parte. Rinuncia, transazione e accertamento. Secondo una Massima della cassazione, l'accertamento ha la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con lo scopo preclusivo di qualsiasi ulteriore contestazione al riguardo. La cassazione introduce un elemento in più. Ritorniamo momentaneamente alla transazione. Secondo comma art 1965. "La transazione può anche creare, modificare o estinguere anche un rapporto diverso. Questa è definita transazione novativa.(domanda d'esame). Esse hanno anche una disciplina diversa se si coglie sul piano della risoluzione. Essa(trans novativa) non è suscettibile di risoluzione per inadempimento(art 1976) perchè se la risoluzione ripristina il preesistente rapporto, come si potrebbe ripristinare la situazione preesistente se si è estinta per novazione? Torniamo sul contratto di accertamento. Le parti lavorano su un titolo che sta nel passato e rimane nel passato, rimanendo la fonte di disciplina del loro rapporto obbligatorio. Quale sarà il regime prescrizionale applicabile a questo rapporto obbligatorio? Questo sarà quello proprio del titolo che le parti avevano concluso, ovvero (in questo caso) quello di trasporto. Cosa sarebbe successo se le parti si fossero riferite ad un giudice? Questo avrebbe dovuto eseguire lui un accertamento. Le cose cambiano perché per le sentenze vi è un regime diverso di prescrizione indicato all'art 2953. Dice che se interviene una sentenza passata in giudicato il periodo prescrizionale è di 10 anni. Il tempo è aumentato proprio perché è intervenuta una sentenza. Cosa sarebbe successo se le parti si fossero affidante ad un contratto di accertamento anzi che al giudice? Il tempo di prescrizione sarebbe stato quello del titolo originario, ovvero quello del contratto di trasporto che è quindi di un anno. Ma da quando decorrerebbe? Quali sono gli atti che interrompono la prescrizione? Dall' Art 2943 si evincono: la costituzione in mora o dalla domanda al giudice. Il contratto di accertamento può avere efficacia interruttiva? Si per art 2944 per il riconoscimento del debito da parte del debitore. Il contratto di accertamento è infatti una dichiarazione concorde che può quindi per essere considerato come una riconoscimento del proprio debito. Quindi tale contratto crea un "riconoscimento". Una dichiarazione di scienza. Non atto unilaterale. Dunque tale contratto, pur non assumendo le funzioni di atto dal quale deriva l'obbligo, e qualificabile come riconoscimento. 7 Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Diritto Privato 2- Appunti Luiss Se tale contratto di accertamento viene fatto quando la prescrizione è conclusa sembra non potersi più far rinascere il contratto precedente , anche se alcune opposizioni si potrebbero far valere. Finiamo di definire il contratto di accertamento. Confrontiamolo con la sentenza pensiamo alla visione che ne presenta il codice. Quale è il contenuto del "giudicato" che fa stato fra le parti? Art 2909 dice che nel giudicato rende immutabili le cose e fa stato "l'accertamento". Art 2908 presenta gli effetti costitutivi della sentenza. "Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. " S riferisce solo a rapporti giuridici e ci dice che oltre il contratto anche la sentenza può costituire rapporti giuridici fra le parti. La sentenza accerta e costituisce rapporti giuridici. Il contratto costituisce rapporti giuridici ma solo in via interpretativa ha anche funzione di accertamento. La sentenza però ha tali effetti costitutivi solo nei casi previsti della legge. Sorta di simmetria inversa fra sentenza e contratto. Fine dell'argomento e del rapporto con l'art 1321. Attenzione sull'art 1322. Art. 1322 “Autonomia contrattuale Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative). Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”. L' Autonomia è una nozione nella quale convivono due profili, quello della regola e quello della libertà. Autonomo è quello che stabilisce delle regole da se "impegnative"; è lo stesso interessato che ha scelto di impegnarsi, di darsi una regola, una regola che lo vincola nella sua condotta individuale e con i terzi. Il soggetto autonomo si distingue da quello eteronomo dove la regola impegnativa proviene da un terzo. A tale nozione si affezionano coloro che vedono nel negozio giuridico la libertà dei privati. L'autonomia prescinde il diritto, questa è anteriore. S può immaginare l'uomo primitivi concludere accordi economici, accordi che una volta raggiunti si eseguono e ci si conforma a quel patto. Se non che se quegli accordi sono giuridicamente vincolanti non dipende dalla volontà delle parti ma dalla legge. Tale visione deve confrontarti con l'impostazione che l'angolo di visuale del giurista deve essere quella dell'ordinamento giuridico. Perché le regole sono vincolanti? Perché vi è una norma nel codice apposta. Le parti integrano in fatto una fattispecie normativa astratta. La volontà privata crea una situazione di fatto sussumibile ad una fattispecie normativa. Ad A segue B non perché l'hanno detto le parti ma per il rapporto di causalità giuridica, non naturale. Anche in un mercato le regole non sono date dall'economia ma dal legislatore. L'attenzione deve rivolgersi al rapporto tra legge ed autonomia privata. Il legislatore è visto in una 8 Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Diritto Privato 2- Appunti Luiss Procediamo con l'esame delle fattispecie dell'autonomia contrattuale. Quando il contraente è libero di scegliere, nel esame del "con chi contrarre", si è sempre liberi? Abbiamo già detto di no, potremmo anche fare una summa divisio. Il vincolo può derivare da una forma volontaria(patto di prelazione) o da una fonte legale. Nel caso di prelazione si vedrebbe un obbligo di contrarre volontario che deriva sempre dalla libertà contrattuale. Alle volte la prelazione ha anche fonte legale. Una tale ipotesi molto antica è quella dei coeredi che se scelgono di alienare una quota allora devono preferire gli altri coeredi che altrimenti hanno diritto di riscatto. Èuna ipotesi reale perché assistita da un diritto di riscatto che consiste in un diritto potestativo. Ci sono anche ipotesi di prelazione legale che hanno esigenze di tutela più apprezzabile. Da queste si deduce che il legislatore ha voluto incidere sulla circolazione di alcuni beni. Tramite tale meccanismo legale che ha lo scopo di preferire la circolazione di alcuni beni. Un esempio importante è offerto dalla disciplina dei contratti agrari. Sgnifica che se una parte che sia proprietario di un fondo rustico, decide di concederlo in affitto ad un soggetto che lo coltiva direttamente, in effetti sta facendo più di quanto è consapevole di fare. Sta decidendo non soltanto per il godimento immediato ma anche in ordine alla futura circolazione di quel bene. Potrà darsi che l'affittuario rimanga sul bene e poi il proprietario decida di vendere il fondo rustico. In tal caso il contratto di affitto dispiega la sua efficacia su un diritto che non è collegato a questo ma aquello della proprietà. Si prevede il diritto di prelazione del coltivatore diretto. Esigenze di politica economica come quella di concentrare su un solo soggetto la proprietà dell'impresa e l'esercizio dell'impresa agricola. Non lo diciamo perchè il legislatore l'ha dichiarato ma perché tale è stato manifestato in queste discipline che servono proprio a questo. Ammesso che vi sia una dissociazione, se il proprietario deciderà di vendere allora il coltivatore diretto dovrà essere preferito a "parità di condizioni". Da un lato è necessario che il proprietario decida di vendere, dall'altro se decide di vendere a determinate condizioni, a quelle determinate, ha diritto di essere preferito il coltivatore diretto. Una legge degli stessi anni prevede che non vi fossero stati coltivatori diretti, sarebbe dovuto essere preferito il vicino sicché da preparare entità più ampie e d efficienti economicamente. Mache accade se il proprietario tenta di eludere la prelazione? O che accade se il proprietario comunica all'affittuario coltivatore delle condizioni diverse da quelle attuali per scoraggiarlo o metterlo in trappola? Il legislatore prevede il meccanismo, sussidiario e potentissimo del riscatto. Per le locazioni commerciali non era stato previsto un equo canone ma aveva previsto delle regole che riguardassero l'esercizio dell'impresa. Questa tutela avveniva con una maggior durata (6 anni con obbligo di rinnovo alla prima scadenza) e latutelava anche tramite un diritto di prelazione. Il legislatore incide anche qui sulla libertà delle parti (I n392/1978 art 38). locazione di immobili urbani adibiti a scopi commerciali. Qui è presente la denuntiatio. Quando il proprietario intende alienare a terzi l'immobile locato deve informare chi lo ha in locazione per fargli esercitare la prelazione. Ma quando deve essere avvisato? S specifica in tale legge che nella comunicazione deve essere espresso in danaro il corrispettivo, imposto perché magari il conduttore non avrebbe potuto offrire mezzi diversi, sì da frustrare la prelazione. Si ha una limitazione che riguarda anche il tipo contrattuale! Limitazioni anche su quale contratto concludere. Come potrebbe esercitare il riscatto se fosse stato concluso un contratto di permuta? La soluzione è nella stessa legge, Prevedendo la possibilità che, entro sei mesi, colui al quale non è stato comunicato la prelazione, possa riferirsi contro il terzo che aveva acquistato dovendo dare a questo danaro. Questo terzo avrà quindi magari, invece di un bene, come previsto dalla permuta, una conversione dello stesso in danaro. 1l Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Diritto Privato 2- Appunti Luiss Ritorniamo quindi all'art 1322 e quindi all'autonomia contrattuale. Le parti non vogliono aggiungere nulla al modello contrattuale previsto dal legislatore. Questo dovrà essere fornito solo da contenuti concreti. Tale è la disciplina più comune, ovvero che i privati tutto possono ma nei limiti imposti dalla legge. Ricordo all'art sulla proprietà del codice del 1865. Andiamo all'Art. 1374 Integrazione del contratto "Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, 0, in mancanza, secondo gli usi e l'equità." entro i limiti della legge, il contenuto è rimesso alle parti anche in virtù dell'art 1374. Autonomia ed eteronomia concorrono nella disciplina del contratto. Quando le parti esauriscono la propria autonomia, l'atto in parte si distacca dalla loro stessa volontà, arrivandola addirittura a contraddirla. La volontà delle parti è in primo piano insieme alla legge. Gli usi e l'equità sono sussidiarie. Art 1339 Inserzione automatica di clausole Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (1419, 1679, 1815, 1932). dopo aver constato la concorrenza di più fonti, ci accorgiamo che tali fonti non sono sullo stesso piano ma vi è un meccanismo previsto dal legislatore. Un meccanismo prepotentissimo, che prevede che l'effetto stabilito dalla legge, non soltanto si inserisce in mancanza di un'espressione delle parti ma anche in mancanza con essa, prefigurando anche una inserzione sostitutiva in questo articolo. Tale inserzione prevale sulle parti. Il contratto non obbliga sempre a quanto nel medesimo espresso perché può darsi che quanto è espresso si veda la caduta di una delle clausole convenzionali. L'autonomia contrattuale è quella descritta e disciplinata dal legislatore. “C'è autonomia privata e tanto più ce n' è lì dove si ritrae la legge” si potrebbe obbiettare che ove non c'è la legge vi è invece il giuridicamente indifferente. Questo però non può essere accettato ove vi è autonomia contrattuale. La concorrenza si ha solo nei limiti in cui lo decide il legislatore. Non perché la legge si ritrae ma perché è la stessa legge a voler dare quello spazio. Se la legge decide di non disciplinare quella materia, non vi sarebbe autonomia privata, ma indifferenza della legge. La legge si pone su un piano più alto, è il legislatore che decide se e in che misura le parti possono disciplinare il rapporto. Qui la legge può servirsi della solita autonomia dei privati anche in modo perverso perché questi possono porre in essere un atto di autonomia eppure il legislatore a tale atto di autonomia può ricavare effetti del tutto divergenti dall'autonomia privata. Altro sarebbe se ,dato che le parti non possono conseguire gli effetti che vogliono l'atto cadesse, ma non è così!! lo vedremo tecnicamente, guardando al fenomeno dell'inserzione automatica delle clausole. Pensiamo al test dell'art 1322. nel art 1418 troviamo i limiti all'autonomia. “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei 12 Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Diritto Privato 2- Appunti Luiss requisiti stabiliti dall'articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.” La logica dell'<< entro la norma faccio ciò che mi pare>> confligge con la logica che ritroviamo dell'art 1374. Qui vediamo il fenomeno dell'integrazione del contratto da parte della legge. La legge prevede obblighi che le parti non avevano previsto. C'è un obbligo che nasce dalla legge e che in tanto scatta in quanto vi è stato l'atto volontario delle parti. Cosa ci dice l'art 1374? che nella regolamentazione del contratto vi è un concorso di fonti. Gli effetti dipendono dalla volontà delle parti e da quanto previsto dalla legge. Concorso di fonti. E se tali fonti prevedono effetti diversi? Se vi è un conflitto fra quanto nel medesimo è espresso e gli effetti che ne derivano secondo la legge? Forse non vi è una concorrenza, ma è la legge che prevale. Solo se sono compatibili con tale conseguenze anche quanto è nel medesimo espresso. Questo si ricava meglio dall'art 1339. "Art. 1339 - Inserzione automatica di clausole. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.” La legge prevale. Alle clausole pattizie si aggiungeranno gli effetti conformi alle clausole legali. Con l'art 1339 non solo si integra, ma si sostituisce! Non funzione suppletiva, ma integrazione cogente! In tale confronto la legge qui prevale prepotentemente. Nel caso in cui le parti definiscano una clausola completamente diversa da quella legale, se la clausola fosse essenziale, avrebbe dovuto rendere tutto il contratto nullo. A questo si oppone l'art 1339. Tale disciplina deve essere combinata a quella sulla nullità parziale. In generale il contratto nullo non dovrebbe produrre alcun effetto. E nel caso in cui la nullità sia solo parziale? Bisogna vedere quanto la nullità inficia il contratto. Chi e come si decide? Art. 1419 - Nullità parziale. (primo comma) La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Da qui si dovrebbe dedurre che il negozio potrebbe sopravvivere privato dalla parte nulla. Sempre in modo rispettoso dell'autonomia contrattuale quindi. Questo però non accade quando la clausola può essere sostituita con una legale(comma Il art 1419) “La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. “ tale articolo si intreccia con l'art 1339. il legislatore si impone sulla volontà delle parti. Vi è un disegno di politica del diritto e vuole perseguirlo dettando clausole e stabilendo prezzi che saranno sostituiti. Si vuole che il contratto sia mantenuto in piedi. 13 Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Diritto Privato 2- Appunti Luiss riflettere. AI legislatore del 42 non importa nulla delle volontà delle parti, mentre oggi ci sono delle "presunzioni" favorevoli della volontà delle parti. (nuova tecnica= riconduzione) Fenomeno dell' AUTONOMIA PRI VATA ASSI STI TA. Ma in realtà l'autonomia tollera poco l'assistenza: o si è liberi o si è assistiti. Il legislatore può comprimere tale principio. Nel codice del 42 sembra il legislatore dare il massimo spazio ma alcune volte tale ampiezza può essere ridotta o perfino esclusa. Nel codice del 65 l'atipicità era ricavabile solo indirettamente. La differenza si è spostata dal termine ""denominazione"(nel 65) al temine "'Disciplina"'(nel 42). vi è una disciplina generale per tutti i contratti e per alcuni vi è una disciplina di dettaglio(contratti tipici). E come se la norma che sembra dare più potere a privati, serva invece a fare conoscere i limiti che questi hanno. Limite che nel 65 non vi erano, limiti infatti erano quelli generali di tutti i contratti. Fra tali requisti vi era la necessità di ""una causa lecita per obbligarsi"". Si oppone l'area del lecito all'area del meritevole. Tutto ciò che è lecito è meritevole ma non è cosi al contrario. Con la conseguenza che nel 65 vi era una maggiore autonomia contrattuale. Oggi questa è ristretta all'area del meritevolezza. Ma cosa è che rimane escluso? Gli accordi leciti ma non meritevoli, privi di azione. Il socialmente rilevante diventa anche giuridicamente rilevante. Ciò che è futile sarà anche lecito ma non merita la protezione del giudice. Quando un contratto può dirsi diretto a perseguire un interesse meritevole di tutela? Quando questi combaciano con i principi dell'ordinamento. Soluzione positivista e statualista. Tale criterio di meritevolezza di tutela, deve porsi anche rispetto ai contratti "‘tipici''? Sembra che tale sia stato già compiuto ex ante dal legislatore perché ha ritenuto che quei contratti siano intrinsecamente volti alla produzione e all'inserimento di interessi meritevoli di tutela. A tale tesi si è opposto però che sarebbe necessario verificare se in concreto quel contratto stia perseguendo realmente interessi meritevoli di tutela. Tale riflessione si è sposata con il criterio di causa(astratta funzione economico sociale di un contratto). A questa si è contrapposta la causa concreta. Continuiamo il discorso sempre sullo stesso argomento ma modificando l'art preso in considerazione. Perché e come si è proceduti verso una tipizzazione determinati tipi contrattuali? Intanto tali modelli tipici non sono stati inventati dal legislatore. Questi sono stati recepiti dalla realtà. Allo stesso modo però il legislatore vuole sopperire alla mancanza di esperienza o di previsione delle parti. Colma le lacune del regolamento convenzionale. L'ordinamento da una disciplina suppletiva(servono a colmare le lacune) che 16 Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Diritto Privato 2- Appunti Luiss quindi è anche derogabile. Alle volte la disciplina è data invece per correggere la prassi. es. regole che riguardano il divieto di alienazione. Allo stesso modo il patto di riscatto. Si avranno in tal caso discipline inderogabile(servono a contrastare prassi che il legislatore non vuole consentire). Nel corso degli anni sono stati tipizzati con leggi speciali un gran numero di contratti tipici pur non essendo nel codice. Contratto: muto di scopo-> potente strumento di politica economico. Esso riguarda i crediti agevolati alle imprese. Mutui a condizioni agevolate. Avevano interessi bassi e pure la mancata richiesta di garanzia. La dottrina tradizionale disse che si parlava semplicemente di un mutuo ricollegabile all'art 1813 del codice. La dottrina disse che quindi questo non aveva niente a che fare con il mutuo del codice, ma era un altro tipo di contratto. Un nuovo modello, autonomo, proprio grazie a questa legislazione speciale. Il sistema dei tipi è un sistema molto ricco, aggiornato e anche in evoluzione. Evoluzione che può essere anche contraria, ovvero in meno con la "detipizzazione" di alcuni contratti(come alcuni agrari). Un sistema che cresce e si modifica. Anche con riguardo con i tipi contrattuali sociali(modelli diffusi nella prassi e che hanno acquistato una loro fisionomia). Questi si contrappongono ai tipi legali, ovvero quelli che nascono dalla volontà legislativa. In questo quadro il privato può scegliere in maniera abbastanza libera salvo le ipotesi in cui il tipo contrattuale viene imposto. Il privato può anche uscire dall'elenco dei tipi e realizzarne uno atipico, se non che prima di arrivare a tale stadio vi sono delle soluzioni intermedie. Il privato può incidere sulla modalità scelta. Può ridurre o incrementare. Ridurre nel senso che può eliminare o escludere determinate clausole. Oppure,caso opposto, potrebbero inserire determinate altre clausole o anche altri elementi accessori(termine, condizione). Il problema sta nel definire fino a che punto il tipo contrattuale sia flessibile, fino a quanto si può togliere o aggiungere. Es vendita di un bene mobile. Acquisto di anello con brillante. Scelta, concordato il prezzo. Si perfeziona l'accordo, l'anello è già suo. Provato l'anello è un po' grande. Chiediamo al gioielliere di sistemarlo. Quindi il primo contratto era una vendita. Prevediamo però che il venditore debba una prestazione in più, un fare oltre che il semplice obbligo di consegna. È una vendita o no? C'è una prestazione ulteriore ma questa potrebbe essere considerata accessoria. Ma vi è una parte dell'anello che non piace, quindi si vorrebbero aggiungere altre prestazioni(due, tre, quattro, ) finché tanto l'oggetto cambia, quanto cambia anche il contratto. Potrebbe infatti qualificarsi ancora come vendita? Se le prestazioni di fare sono prevalenti rispetto a quelle di dare dovremmo cambiare anche contratto, ovvero il contratto d'opera. 17 Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Diritto Privato 2- Appunti Luiss Insomma, per successive addizioni o sottrazioni, si passa da un modello contrattuale ad un altro. Ma in realtà è un problema essenziale la qualificazione del contratto, specialmente a fini legali, per la definizione della disciplina applicabile. Es la differenza della disciplina della garanzia tra il committente di un appalto e quella data al compratore. Concludiamo tale prima fase. Il giudice deve qualificare il contratto. Egli si preoccuperà di inserirlo in una categoria. Può darsi che questo avvenga perfettamente oppure che tale non ci sia. Se questa non vi è, il giudice dovrà stabilire se le modifiche hanno portato da un tipo contrattuale ad un altro. E se il contratto presenta profili ulteriori di novità? Il giudice dovrà sindacare se l'interesse perseguito sia o meno meritevole di tutela. Se questo è meritevole, il discorso continua. Infatti, pur essendo privo di una disciplina applicabile, dovrà cercare di trovare comunque una disciplina. Una disciplina in ogni caso quel contratto deve averla. Se non ve ne è una convenzionale, c'è quella sui contratti in generale. Questo in virtù di una norma che lo stabilisce: Art 1323. però potrebbe porsi un problema che non è coperto dalla disciplina generale. Il giudice non può non decidere. Vi sono delle tappe intermedie prima dell'estremo dell'utilizzo dell'analogia iuris. Prima tappa è l'adattamento di un modello tipico. La seconda è quella di mescolare i contratti tipici, elaborando un modello che è costituito da varie parti presi ognuno da un modello diverso. Elaboro un contratto definito misto o complesso. Frutto dell'unione di più modelli ovvero meglio di più cause. Primo step è quello di sottoporre il contratto al vaglio della meritevolezza. Anche se si potrebbe opporre che se è fatto di parti di contratti già meritevoli di tutela, come non potrebbe questo esserlo? (es contratto di crociera turistica.....) Si identifica quindi una causa complessa. Ma quale disciplina dovrà essere applicata? È stato elaborato uno strumento, quello della Teoria della Prevalenza(o assorbimento). Tale contratto sarà quindi disciplinato per lo schema corrispondente alla disciplina dello schema tipico prevalente. A tale teoria il legislatore aveva aderito con la disciplina dei contratti agrari. Oggi questa ha una larghissima applicazione in sede giurisprudenziale. Come dovrà quindi procedere il giudice? Dovrà isolare i vari schemi tipici isolati dalle parti. Separare ciò che le parti hanno unito ed elaborare tutti i modelli che le parti hanno utilizzato. Poi dovrà definire il modello prevalente e poi potrà far applicazione a quel contratto la disciplina del contratto prevalente. Limiti e difetti di tale teoria: 18 Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Diritto Privato 2- Appunti Luiss per altri contratti... Si tocca il tema delle locazioni dell'usufruttuario. Morte dell'usufruttuario dopo aver dato una locazione. In questo caso la deroga è avvenuta tramite una disciplina esplicita legislativa(art 999). il legislatore ha dovuto dirlo che la locazione avrebbe dovuto proseguire. In questo caso è stato acquisito il diritto di conduttore da chi non poteva trasferirne il diritto. La differenza era data che se l'usufrutto termina per morte(dato che era imprevedibili) le locazioni continuano non oltre il quinquennio, se terminano per scadenza del termine(dato che era prevedibile) non durano oltre un anno. Tale principio non vale in materia di contratto o subcontratto. Venuto meno il contratto, questo si riflette anche sul sub contratto. Questo non si ritrova ove vi sia una funzione di causa che presenta dei nessi d'interferenza reciproci. Collegamento volontario. Il collegamento è voluto dalle parti. Sono queste a giustificare che le sorti di un contratto si riverberino sull'altro. Facciamo l'ipotesi in cui il collegamento non sia esplicito ma desumibile dal fato che quei contratti, ancorché diversi, ancorché distinti, siano comunque collegati, parti di una stessa intenzione negoziale. In una operazione economica, tale uniformità si ritrova pure al livello formale. Esempi di collegamenti volontari: acquisto di un pc, scelta del contratto in un settore di un negozio, voglio anche il software che è venduto in un altro settore, faccio due contratti. Poi voglio un altro tecnico che mi istalli il software. A questo chiedo un contratto d'opera, un contratto tecnico. Vorrei che su questo pc vi fosse pure una assistenza periodica, un altro contratto di assistenza che non è d'opera ma un appalto o somministrazione... sono tutti contratti distinti ma è evidente che siano collegati. Si arriva a contratti diversi con parti diversi. È normale che vi sia una distinzione? Nel caso in cui per l'inadempimento dell'uno, un altro non può svolgere la sua attività, posso dire a questo di non pagarlo per l'inadempimento di un altro(eccezione di inadempimento)? Immaginiamo che io la sollevi. In questo caso però stiamo sollevando l'eccezione su una parte che vuole adempiere, posso far valere una eccezione che fa leva sull'inadempimento di un altro soggetto? Se dicessi no io dovrei adempiere due prestazioni senza averne le controprestazioni. Potrei poi andare per il risarcimento verso il primo inadempiente? Si crea una sorta di paradosso. Paradosso che non sorge quando i contratti sono del tutto distinti. Ma se l'operazione economica è unitaria, è giusto che gli effetti dell'uno si risolva contro l'altro. Altro esempio, contratto di vendita senza avere i soldi necessari, e si chiede un mutuo allo venditore. Si conclude un contratto con il quale A vende a B il bene X ed A presta a Bi soldi per il bene x. Contratti funzionalmente collegati secondo l'intento delle parti. Ma a B il bene non interessa più e pretende comunque il mutuo. Possono essere divise le sorti di questi contratti? Questi non sono indipendenti a livello funzionale. Proviamo a cogliere la differenza sul piano formale. 21 Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Diritto Privato 2- Appunti Luiss Si può creare un negozio con una causa fusa oppure tanti contratti distinti con autonomia causale ma con un collegamento negoziale, oppure tutto distinto. La differenza è il richiamo della causa. Nella fusione vi è una causa unica, nei contratti collegati una pluralità di cause distinte ma funzionalmente collegate per la formazione di una unica operazione economica, oppure nell'ultimo caso tante cause autonome. Il problema concreto è quello della influenza che le vicende di un contratto esercitano sull'altro. Da un punto di vista formale dovremmo dire nessuna. Ma se si vuole dare rilevanza all'intento delle parti, il collegamento negoziale deve riflettersi anche sulla disciplina. Ma è proprio per una esigenza delle parti che si afferma il principio, simul stabunt, simul cadent. È un principio enunciato proprio per dare soddisfazione al proprio intento. Stanno insieme o cadranno insieme. Le vicende dell'uno si riflettono sull'altro per validità, esecuzione ed efficacia. Piano della validità: fra i tanti contratti collegati, uno potrebbe essere viziato ma non gli altri. Tornando all'esempio del pc, il primo acquisto sia affetto da dolo, si può vantare il dolo sugli altri contratti a questo collegati? In omaggio al principio di sopra si, e forse su questa strada ci seguirebbe anche il giudice se trovasse il collegamento negoziale e l'unicità di operazione economico. La giurisprudenza consente di far valere tale eccezione anche in riferimento al contratto colpito da invalidità. Piano di esecuzione o efficacia. Se io provi ad eccepire l'inadempimento, dal punto di vista formale non potrebbe essere sollevata, ma la giurisprudenza permette di applicarlo secondo il principio detto sempre sopra. Possono quindi invocare tale risoluzione solo perché non si adempiuta alla prima prestazione? Dal punto di vista formale potrebbe dirsi di no, infatti la seconda prestazione potrebbe adempiersi, ma sempre in omaggio a quel principio dovremmo dire di si. Esempio è offerto dalla disciplina delle fideiussione. La nozione è all'art 1936 del codice. “È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza." Il rapporto è tra fideiussore e creditore. Due rapporti. Quello tra fideiussore e creditore, e quello fra creditore e debitori. Il rapporto non è trilaterale ma bilaterale. La conferma arriva dallo stesso articolo. Il nesso vi è anche se i titoli sono diversi. Il nesso sembra evidente ma su quale piano rileva? Sia su quello della validità si a su quello dell'efficacia. Vi è quindi una conferma. 1945, eccezioni opponibili, 22 Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Diritto Privato 2- Appunti Luiss “Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità” tutte le eccezioni che spettano al debitore principale tranne quella che deriva dall'incapacità. Il rapporto è diverso e formalmente autonomo, ma la rilevanza è tale che l'ordinamento non può non proteggerlo. Si parlava del collegamento negoziale. Simul stabunt, simul cadent. Contratti distinti ma interdipendenti. Soluzione anche fragile ma che è concepito in ossequio sul principio dell'autonomia contrattuale. Questo sia per il caso dell'eccessiva onerosità, sia nel caso di annullabilità di un contratto che ne costituisce parte. Un caso di interdipendenza è quello di fideiussione. Altro esempio è il rapporto contratto preliminare con contratto definitivo. Es contratto preliminare stipulato da un minore di età di un contratto di vendita che nel frattempo abbia acquisito la maggiore età. Sarà quindi annullabile anche quello definitivo? Il definitivo assorbe il contratto preliminare o no? Si fa leva sul principio causale, in quanto dobbiamo definire se sia prevalente la causa propria(in tal caso causa venditionis) o quella del contratto precedente. Nel caso in cui la causa del precedente fosse assorbita da quella del primo i vizi sarebbero irrilevanti. Non così se mettessimo in risalto la causa del preliminare. Se accogliessimo la soluzione dell'assorbimento, i vizi del preliminare scomparirebbero. Se adottassimo la lettura opposta, si avrebbe un atto di adempimento non dovuto perché quel vincolo era suscettibile di essere invalidato. In questo caso la soluzione sarebbe l'azione di ripetizione dell'indebito. Ciò che è stato pagato deve essere restituito. In questo caso l'indebito è la conclusione di un contratto definito. Ma può quindi applicarsi tale disciplina rispetto a un caso in cui l'indebito consista nella dazione di un consenso. Sembrerebbe di sì, ma poi guardando meglio la disciplina dell'indebito, ci accorgiamo che tale disciplina si occupa di più di un atto materiale, si riferisce maggiormente a queste ipotesi. Una conferma è data dagli art 2033 e seguenti. Art. 2033 Indebito oggettivo Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti (820 e seguenti) e agli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede (1147), dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163). Il legislatore usa ben due volte la parola "pagamento". Potrebbe considerarsi tale parola usata in luogo della parola "adempimento" come spesso il legislatore fa. 23 Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it 9 (9 APPUNTI LUISS Appunti Diritto Privato 2 La vendita-Corso B SILE. Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Appunti Luiss | 1 Diritto Privato II - Vendita La vendita | contratti tipici trovano come termine di raffronto la disciplina dei contratti in generale. Il nostro codice civile, seppure rifugge l’idea di disciplinare l'istituto del negozio giuridico, detta la disciplina di un istituto un po’ meno generale, sempre dettando delle regole che prescindono dalla peculiarità che ciascun contratto volta per volta possa prevedere. Fa questo con la disciplina del contratto in generale. Tale disciplina inizia con la definizione di contratto. Questa riassume i capisaldi e i principi che poi verranno enunciati nella disciplina generale del contratto(art 1321).”Accordo fra due o più parti per costituire, regolare fra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Qui sono contenuti gli elementi distintivi rispetto gli altri negozi. Caratteristiche: e Nonèunatto unilaterale(non come il testamento); e è patrimoniale( non come il matrimonio); Regole generali dei contratti: art 1321 e ss. Art 1322 Principio dell'autonomia contrattuale. Primo comma riferisce tale autonomia nei contratti nominati. Determina l'ambito di competenza del privato rispetto quello di competenza dei privati. Il secondo comma affronta il problema rispetto i contratti non nominati dal legislatore. Afferma che i contratti nominati non creano un gruppo chiuso. Contratti tipici --> singoli contratti che hanno una disciplina particolare, cioè una disciplina ulteriore rispetto quella dei contratti in generale. Contratti atipici --> disciplinati secondo solo la disciplina dei contratti in generale. I contratti tipici sono stati già dichiarati meritevoli di tutela dal legislatore. Parliamo della disciplina della vendita. Esso è un contratto tipico perché riceve dal legislatore una disciplina particolare. Quale è l'interesse che il contratto di vendita è diretto a soddisfare? E indicato nell’articolo 1470. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà della cosa o di altro diritto rispetto un corrispettivo. Si deve dire che disciplina della vendita trova fonte in altro rispetto il cc. Il profilo fondamentale del contratto di vendita è la causa, cioè la funzione economica sociale che il contratto di vendita è diretto a realizzare ,e questa è rappresentato dalla scambio tra un diritto ed un prezzo. Contratto di scambio che consiste in una prestazione di dare e un'altra che consiste in un trasferimento di un diritto. Dire ciò potrebbe non essere sufficiente in quanto altri schemi contrattuali trasferiscono un diritto in cambio di una prestazione economica(pagamento di un prezzo). Es contratto di appalto, ovvero il contratto, anche esso tipico, con il quale una parte assume, attraverso l'organizzazione di propri mezzi, a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Anche il contratto di appalto è quindi un contratto di scambio tra la realizzazione di un'opera o di un servizio e di un corrispettivo in danaro. Ma l'opera realizzata dall'appaltatore è funzionale all'acquisto di un diritto da parte del committente. Anche qui quindi, il contratto di appalto sembra funzionale al trasferimento di un diritto. Il committente si riserva di eseguire una verifica(c.d. Collaudo). Il momento dell'accettazione dell'opera SalvatoROPuGdnotFiffviri in copisterigegi&is@lo su www.appuntklyAppudiLuiss.in Appunti Luiss Diritto Privato II - Vendita Altra cosa è definire gli “effetti naturali o tipici” di questo contratto. Tali sono le obbligazioni che la legge impone. Una di queste è l'obbligo di consegna della cosa. E rilevante la consegna della cosa per accertare la conclusione del contratto. Basta una stretta di mano(se non è richiesto lo scritto) per far concludere il contratto. La consegna è un modo d'acquisto del possesso della cosa, ovvero di quella particolare detenzione qualificata dall'animus di ritenersi proprietario o con altro diritto reale. Maggiore attenzione al secondo punto ovvero l'obbligo di fare acquistare la proprietà o altro diritto se l'acquisto non è effetto immediato del contratto. Essa complica il quadro. Prevede la possibilità che il contratto di vendita nasca e si produca soltanto un effetto obbligatorio, e che l'effetto traslativo, ovvero il trasferimento del diritto, venga differito ad un momento successivo, indipendentemente dalla circostanza che poi questo effetto traslativo si produca o meno e precisamente che il differimento dell'effetto traslativo, venga giustificato da un effetto diverso che consiste nel sorgere di un'obbligazione di procurare l'acquisto all'acquirente. E tale obbligazione ha per oggetto il procurare l'acquisto della cosa. Il venditore deve procurargli l'acquisto della cosa. Questi sono i contratti di vendita con effetti reali differiti(altra parte della dottrina li definisce vendita obbligatoria). Un esempio di tale tipo è la vendita di cosa generica(art 1378) ci ritroviamo nell'ambito della disciplina del contratto in generale ed è l'ipotesi in cui l'oggetto del contratto sia congeniato in maniera tale da dover essere determinato. Tale può essere indicato dalle parti. In questo caso il contratto ha un oggetto ma in ragione alla sua appartenenza ad un genere. Scatta l'obbligo del venditore di far acquisire l'acquisto tramite l'individuazione. Deve essere fatta la specificazione ovvero la separazione della cosa rispetto al genere di appartenenza. Altra particolare ipotesi, è la vendita di cosa altrui. La vendita è finalizzata a realizzare l'interesse di colui che conclude il contratto. Con tale è coerente la regola dell'art 1372 comma II. In base a questo che ne è di un contratto del tipo detto prima? Il codice del 65 rispondeva con la nullità del contratto. Oggi tale contratto è un contratto inefficace nel senso che il compratore non potrà diventare proprietario della cosa, perché se cosi fosse la vendita costituirebbe un atto che rispetto al proprietario della cosa sarebbe una imposizione e non il frutto di una autodeterminazione. Sarebbe infatti una scelta eteronoma. Ciò però non esclude che la vendita di cosa altrui possa far realizzare il contratto attraverso la regola del possesso vale titolo perché questa ricollega l'acquisto del diritto in capo al compratore ad una fattispecie più ampia che annovera accanto al titolo astrattamente idoneo(titolo valido tranne per il difetto di legittimazione a disporne) può in realtà concorrere a far acquistare il diritto. In che senso tale ultimo contratto è un contratto ad effetti reali differiti? Questo perché l'effetto traslativo non si verifica con la conclusione dello stesso. Infatti se la cosa venduta non è di sua proprietà, il venditore assume l'obbligo di procurarsela e far trasferire l'acquisto. Effetti del contratto di vendita: 1. Reale; 2. Obbligatorio--> costituzione tra un creditore e un debitore, in forza del quale il secondo è tenuto a fornire un determinato comportamento per il soddisfacimento dell'interesse del primo. Nel contratto di vendita abbiamo obblighi sia a carico del venditore sia a carico del compratore. Questi sono anche considerati Naturalia Negotii(=effetti naturali del negotio, indipendentemente dalla volontà delle parti) SalvatoROPuGdnotFiffviri in copisterigegi&is@lo su www.appuntklyAppudiLuiss.in 4 Appunti Luiss | 5 Diritto Privato II - Vendita Obbligazioni a carico del venditore: 1. consegna della cosa(comportamento che già presuppone il trasferimento del diritto sulla cosa che ormai non gli appartiene più) 2. far acquistare la proprietà della cosa o il diritto, al compratore se l'effetto traslativo non è immediato. (c.d. vendita obbligatoria o vendita con effetti reali differiti) es vendita di cosa altrui-> atto di acquisto, contratto con l'effettivo proprietario. Altri effetti della vendita: garanzia per evizione e per i vizi della cosa. Meccanismo descritto nell'art 1374. per l'art 1376 le parti non vogliono o non possono cercare di compiere tutte le evenienze che potrebbero verificarsi. Quando quindi le parti non dettano regole per ipotesi specifiche, interviene a disciplinare direttamente la legge, costituendo una fonte di integrazione degli effetti del contratto. Si detta quindi una regola che le parti non hanno previsto. Questo è appunto all'art 1374 che elenca le fonti del contratto. Questo obbliga le parti, non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche alle conseguenze che ne derivano secondo la legge e in mancanza secondo usi ed equità. Questa è una norma suppletiva, ovvero che non si impone sull'autonomia privata ma che va solo a supplire la carenza di interessi dell'autonomia privata. Possono le parti escludere o derogare una norma suppletiva? A rispondere pensa la legge a seconda del tipo di obbligazione che le parti intendono derogare. Ritornando all'art 1476 comma due troviamo l'obbligo di procurare l'acquisto. Come si adempie questo obbligo? Tramite l'art 1478, si evince che il venditore adempie all'obbligo di sopra nel momento che il venditore di cosa altrui acquista la proprietà della cosa. Mentre nel contratto preliminare di vendita sono necessari due contratti, in quello di sopra ne è necessario uno solo. La legge esclude in questo ultimo caso la necessità di un ulteriore contratto per il trasferimento della proprietà. Ma il venditore di cosa altrui si libera anche permettendo che l'acquirente acquisti direttamente dal terzo. In questo caso il titolo di trasferimento sarà il contratto fra l'acquirente ed il terzo. La distinzione di tutti questi momenti è importante per l'opponibilità ai terzi. Altra modalità per realizzare l'obbligo di far acquistarlo troviamo nella vendita di cosa futura. Questa si ha quando alla data di conclusione del contratto, il bene oggetto non è ancora venuto ad esistenza. La differenza con la vendita di cosa altrui è che il bene costituisce oggetto di un diritto di un terzo, mentre in questo caso il bene non è ancora esistente nella realtà materiale. Prima si pensava che questo fosse un contratto nullo o tuttalpiù un contratto a fattispecie progressiva. Art 1348 contiene la possibilità che tale vendita di cosa futura possa realizzarsi. Altra parte della dottrina pensa infatti che tale sia un vendita perfetta ma il venditore abbia l'obbligo(anche qui) di far procurare l'acquisto. In questo caso, tale acquisto del diritto, è collegato solo all'evento che è solo quello della venuta ad esistenza del bene. Qui l'acquisto del diritto non è conseguenza di un opera ma semplicemente ad un evento, ovvero la venuta ad esistenza. Solo questa determina la nascita dell'obbligo di cui abbiamo parlato prima. Il problema che ci si pone è quando si può ritenere che un bene sia venuto ad esistenza. In precedenza si riteneva che, tramite una regola sull'ipoteca, prevedeva dei criteri ambivalenti. Dal 1997 il legislatore ha stabilito un criterio ed ha previsto nell'art 2945-bis prevedendo un criterio che stabilisce quando, agli effetti della SalvatoROPuGdnotFiffviri in copisterigegi&is@lo su www.appuntklyAppudiLuiss.in Appunti Luiss | 6 Diritto Privato II - Vendita trascrizione di un contratto preliminare, possa ritenersi che sia venuta ad esistenza una porzione di edificio da costruire. Questo si intende quando sia stata completata la copertura e sia fatto il rustico delle mura. Non serve la consegna delle chiavi o l'abitabilità dell'appartamento, è sufficiente il rustico(mura e copertura). Il legislatore si è pure preoccupato di garantire degli strumenti che gli permettano di ricevere il rimborso dell'anticipo già versato se il bene non viene ad esistenza. Due tutele: 1. la nullità della vendita se il bene non viene ad esistenza, che quindi provoca il sorgere di un indebito oggettivo(da cui il diritto alla ripetizione della somma). Tale credito in questo caso dalla legge è considerato privilegiato e tale privilegio si stabilisce sul bene che deve venire ad esistenza. Solo con il decreto del 2005 n 122 è stata impostata la disciplina di tutela degli acquirenti di immobili da costruire. Peculiarità è una fideiussione che garantisca a questo la restituzione di quanto è stato versato nell'ipotesi in cui il bene non venga più ad esistenza, a pena di nullità del contratto; (privilegio--> causa legittima di prelazione, in particolare è una preferenza che la legge accorda ad un particolare categoria di creditori, i quali, nel caso in cui non si voglia adempiere all'obbligazione, potranno soddisfarsi con precedenza rispetto ad altri creditori.) Esaminiamo il profilo della garanzia per vizi art 1476 n3 nel novero delle obbligazioni che derivano dal contratto di vendita vi è quella di garantire il compratore da evizione e vizi della cosa. È una obbligazione del venditore. Si riferisce a poteri del compratore nell'ipotesi in cui il venditore violi il contratto per ragioni preesistenti alla conclusione del contratto stesso. Il contratto è già violato appena concluso. Responsabilità per inadempimento del venditore. La vendita è finalizzato al trasferimento di un diritto contro il corrispettivo di un prezzo. Ma se l'acquirente acquista un diritto su una cosa che in realtà ha delle irregolarità tali da renderla inidonea all'uso per la quale è destinata? In virtù del contratto di vendita lo scambio viene realizzato, però per l'acquirente non è trascurabile che il bene acquistato non gli conferisca una determinata utilità. Quindi la presenza di una irregolarità del bene, interferisce con la realizzazione del diritto. Il trasferimento deve garantire la realizzazione delle utilità che si vogliono realizzare. Il venditore è quindi inadempiente alla realizzazione del risultato che sia in grado di garantire all'acquirente il conseguimento di una o più utilità. In queste ipotesi il compratore potrà esercitare uno o più poteri sulla regola dettate. Sono speciali perché apportano una o più deroghe a norme generali come quelle alla disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento. La normativa sulla garanzia per vizi, si attiene all'inadempimento ma tali inadempimento dalla consegna di un bene viziato, è un inadempimento diverso , infatti nella disciplina della risoluzione per inadempimento, la risoluzione è un rimedio che attiene ad una causa sopravvenuta rispetto alla conclusione del contratto(rimedio funzionale, ovvero sopravvenuto, con un fatto non coevo ma successivo cronologicamente). Qui invece l'evento che rende inapplicato la funzione del contratto non è sopravvenuto ma è antecedente rispetto la conclusione del contratto. L'inadempimento è legato ad una circostanza antecedente. Il legislatore del 42 ha cercato di semplificare il regime della garanzia. Questa in parte è stata realizzata ma in realtà non è stata del tutto attuata. Il codice infatti distingue espressamente due ipotesi, una è quella dei vizi della cosa e l'altra è quella in cui difetti SalvatoROPuGdnotFiffviri in copisterigegi&is@lo su www.appuntklyAppudiLuiss.in | (9 APPUNTI LUISS Appunti Diritto Privato 2 Esercitazioni - Corso B SILE. Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Esercitazioni di Diritto Privato Il Salvatore Luciano Furnari [Temi trattati: Discordanza fra giustizia e diritto, Danno non patrimoniale, responsabilità extracontrattuale, responsabilità speciali, la risoluzione per inadempimento del contratto, Trasporto, Transazione, Vicende modificative dei soggetti del rapporto obbligatorio] S.L.F. Project Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it Per il luogo(art 1182)--> Disciplina che opera solo in assenza di volontà delle parti. Se si tratta di cose determinate devono essere adempiute nel luogo in cui si trovava la cosa. Se somma di denaro, nel domicilio che il creditore avrà al tempo della scadenza dell'obbligazione. In altri casi, nel domicilio del debitore al momento della scadenza dell'obbligazione. Scadenza che ci fa dedurre che la prestazione oggetto dell'obbligazione necessita anche di una collocazione temporale oltre che spaziale. Per il tempo(art 1183)--> due ipotesi: 1. Quando il termine di "adempimento" può essere previsto nella convenzione oppure 2. le parti possono disinteressarsi di convenire il termine. "Ciò che è dovuto senza un termine preciso è immediatamente esigibile. Questa regola viene temperata nelle ipotesi in cui per la natura della prestazione un termine sia comunque necessario( es costruzione di un 'opera"). In tali casi un termine è fissato dal giudice. Rimane da analizzare il come deve essere adempiuta. Il modo--> bisogna impiegare la diligenza del buon padre di famiglia e nel caso si tratti di attività professionale, deve essere adempiuta con una diligenza maggiore, il cui grado deve essere deciso in base alla natura dell'attività esercitata. Se la prestazione è fungibile, l'ordinamento consente che ad adempiere sia il terzo anche contro la volontà del creditore. Il pagamento deve essere fatto al creditore, oppure al suo rappresentante oppure alla persona designata dal creditore stesso (indicatario del pagamento) o da chi è autorizzato a riceverlo. Se una persona paga a una persona diversa? Il debitore è liberato solo se il creditore lo ratifica o comunque se il creditore ne ha approfittato. Principio mitigato nell'ipotesi del creditore apparente, dove il debitore è liberato se ricorrono, oltre al pagamento, due requisiti. Sono necessarie infatti le circostanze univoche e la buona fede. Datio in solutum è la prestazione in luogo dell'adempimento(art 1197). Per l'estinzione della vecchia obbligazione, prima quella nuova deve essere realizzata. Si distingue dalla novazione perchè,sebbene entrambe estinguono, la datio soddisfa il creditore, la novazione sostituisce con una obbligazione che deve essere ancora adempiuta quindi l'interesse del creditore non è ancora soddisfatta. Caso: Sentenza. Due aziende. Diritto di credito di 100 di una nei confronti dell'altra. B paga con assegno bancario. La banca può non pagare quando l'assegno è scoperto. A emette una quietanza quando riceve l'assegno. A non riceve pagato l'assegno perché non vi è una copertura in banca. La quietanza è considerata come una confessione stragiudiziale. A fa valere l'inadempimento è chiede al giudice che sia pagato il credito. B dice che ha pagato avendo anche la quietanza. La quietanza è una prova legale non ammette prove di segno contrario. Un assegno è considerato una datio in solutum per cui l'obbligazione non si è estinta finchè l'assegno non viene incassato. Il tribunale dice due cose. L'assegno non sodisfa l'obbligazione sicchè la banca non lo paghi. L'altra è che la quietanza di pagamento in quanto dichiarazione confessoria non tollera prove di segno contrario. Dice quindi che, considerate le circostanze, la ricevuta doveva intendersi come se avesse ricevuto un assegno bancario. Interpretare la ricevuta in favore del creditore, sicchè questa provi la datio in solutum. [Si riprende la prima esercitazione riguardando l'assegno e la quietanza e ne deriva che, quando non sembra che diritto e giustizia coincidono, può esservi stato uno sbaglio della difesa o nella proposizione dell'azione da parte di una delle due parti. Il diritto è fatto di soluzioni tecniche e molto spesso tali soluzioni possono sbrogliare i problemi di apparente ingiustizia.] Seguici su: www.appuntiluiss.it . . . . . Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it 2 2° tema:Danno non patrimoniale Art 1218 disciplina la responsabilità contrattuale da inadempimento. Se il debitore non esegue "esattamente" la prestazione sarà tenuto al risarcimento del danno. responsabilità contrattuale--> Viene definita così impropriamente perchè l'art suddetto costituisce la regola di mancato adempimento di un'obbligazione preesistente, anche se avente forma diversa dal contratto. Le fonti(art 1173) sono: contratto, fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle, in conformità dell'ordinamento giuridico. Queste ultime sono le fonti atipiche, che sono idonee a produrre obbligazioni(promesse unilaterali, gestione di affari). Sarebbe quindi meglio che si parlasse di responsabilità per inadempimento. Quel nome quindi evoca solo una delle fonti delle obbligazioni. L'inadempimento può essere assoluto quando la prestazione non potrà essere più adempiuta. In questo caso, alla prestazione originariamente dovuta si sostituisce l'obbligazione risarcitoria. In caso di inadempimento relativo, la prestazione non è stata compiuta, ma l'adempimento è ancora possibile. Quindi il risarcimento si aggiunge all'obbligazione originaria. Cosa deve dimostrare il creditore in caso di risarcimento: il titolo in forza del quale l'obbligazione è sorta e anche l'inadempimento. Spetterà al debitore dimostrare che l'inadempimento è stato causato da causa a lui non imputabile. Qui è il debitore a dover dimostrare la sua non-colpa o il suo non-dolo. Nella responsabilità extracontrattuale si dovrà dimostrare la condotta dolosa o colposa, il danno subito, e il nesso causale. Differenze anche riguardo al danno risarcibile: ® responsabilità extra: irrilevante se l'evento sia stato cagionato con dolo o con colpa. Il danno sia prevedibile che imprevedibile deve essere integralmente risarcito, sia per dolo che per colpa ® Nellaresponsabilità contrattuale /a risarcibilità dei danni imprevedibili, si ha soltanto quando ci sia stato un inadempimento doloso per l'art 2225 Il risarcimento si ha solo per i danni che sono conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso. Art 2046 e art 1625, le capacità richieste nei due casi Termine di prescrizione per far valere il risarcimento: e Contrattuale: 10 di prescrizione(art 2946 e Extra: 5 anni.( a 2947) Sentenze gemelle 2003 --->8827 e 8828----Tema del danno non patrimoniale. Definizione di danno non patrimoniale: la lesione degli interessi, dei diritti della persona non connotati di rilevanza economica. Art 2059-->I danni non patrimoniali (morali) sono risarcibili esclusivamente quando il fatto illecito che li ha cagionati è considerato reato (art. 185 c.p.). per molto tempo l'unico caso si pensasse fosse quello dell'art 185 c.p."Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale [c.c.2059], obbliga al risarcimento il colpevole " Successivamente si è affermato che la nozione di danno non patrimoniale dovesse coincidere con il danno morale, ossia l'ingiusto perturbamento dello stato d'animo del soggetto offeso. Quindi il risarcimento veniva indicato come pretium doloris. questo comprendeva anche il turbamento, gli stati d'angoscia, la sofferenza. Oggi nessuno di questi due capisaldi può essere condiviso. // primo è che non Seguici su: www.appuntiluiss.it . . . . . Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it 3 può essere risarcito il danno non patrimoniale se causato solo da reato. Il secondo è che quello che non deve considerarsi rimborsabile solo il danno morale. Per il primo assunto, esso è stato superato dall'entrata in vigore di numerose leggi speciali che prevedevano il risarcimento di altri danno non patrimoniali, che prescindevo nel riconoscimento del danno non patrimoniale dalla sussistenza del reato. Il secondo viene superato da una sentenza del 96 che per la prima volta si ricomprese nell'ambito di applicazione del 2059 anche il danno alla salute, o danno biologico, ovvero la menomazione all'integrità psicofisica del danneggiato. Prima comunque il danno biologico era risarcito, sussumendo questa ipotesi all'interno dell'art 2043, come danno ingiusto perchè lesivo del diritto alla salute. Senonché l'iter giurisprudenziale si è arricchito prospettando la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione del 2059, ma in quel frangente non vi fu una giustificazione forte e convincente. Questa arriverà solo nel 2003 alla quale ha fatto seguito anche una sentenza della corte costituzionale(233 del 2003). Secondo i giudici della corte di cassazione, la lettura tradizionale del 2059 doveva essere rivista attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059. Rivediamo i passaggi della sentenza. La cl: ‘a definizione di danno non patrimoniale non poteva essere più accettata perchè, in considerazione della costituzione e all'art 2, il danno non patrimoniale deve essere considerato come categoria ampia in ogni ipotesi in cui sia stato leso un diritto alla persona costituzionalmente rilevato. Tale conclusione trova sostegno nella legislazione successiva. In tale prospettiva l'art 2059 può essere considerato comprensivo anche del danno biologico. Questo deve quindi ricevere tutela più in forza di una lettura ampia dell'art 2059 che di quello dell'art 2043. Quindi la prima importante notazione è stato il riconoscimento del danno biologico, come peculiare figura del danno non patrimoniale all'integrità fisica della persona derivante dalla lesione di un interesse cost garantito, ovvero il diritto alla salute. La massima è " il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale dopo l'entrata in vigore della costituzione deve essere esteso a tutti quei diritti inerenti alla persona costituzionalmente tutelati. Il richiamo alla legge deve necessariamente essere esteso al richiamo alla costituzione" il caso era: il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto. Tizio è mantenuto dal congiunto e convive con esso, ha quindi perso una forma di mantenimento. Ha avuto un danno costituzionalmente tutelato avendo perso il congiunto? Posso avere un'altra voce di danno? Quella di perdita dal rapporto parentale? Sì, perchè secondo l'art 2 la famiglia, come formazione sociale, costituisce un diritto risarcibile non patrimoniale. Come viene ad essere liquidato il danno non patrimoniale? In base ad una valutazione equitativa, tenuto conto del vincolo familiare, della situazione di convivenza, di ogni ulteriore circostanza. Ottiene riconoscimento un'altra figura di danno: il danno esistenziale, che è una modificazione a-reddituale delle abitudi vita di una soggetto. Fino a qui il danno non patrimoniale poteva essere diviso in : morale, biologico ed esistenziale, purché fosse leso un diritto costituzionalmente tutelato. Da poco si sono riconosciuti dei danni incredibili: es danno da rottura del tacco della sposa, danno di voto di laurea non con le aspettative, danno dall'attività aeroportuale interrotta. Ma dove sono gli interessi costituzionalmente tutelati? Danno esistenziale...:Qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana. Questo si distinguerebbe dal biologico perchè non avrebbe una lesione corporea e da quello morale in quanto non si avrebbe un patema d'animo. Il danno esistenziale venne distinto perchè non avrebbe una parte "emotiva". Seguici su: www.appuntiluiss.it . . . . . Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it 4 questa costituisce un fatto illecito ed è completa di tutti i suoi elementi Ritornando alla responsabilità extra e quella contrattuale:rapporto. Nel nostro ordinamento abbiamo una triplicità di fonti d'obbligazione. Non abbiamo una tripartizione delle forme di responsabilità ma ne abbiamo solo due. Con la conseguenza che in realtà i rapporti tra tali due responsabilità possono essere ricondotte ad un rapporto di genere e specie. Come se la res extra sia una sotto specie di quella generale di responsabilità contrattuale che in realtà non disciplina solo questa ma tutti gli inadempimenti di tutte le altre obbligazioni. 4° tema: LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO. La risoluzione è un rimedio specifico precisato dal legislatore in caso di inadempimento derivante da una fonte contrattuale. È un rimedio che l'ordinamento prevede nel caso in cui sopraggiungono determinate circostanze. Capo XIV, Titolo II, Libro IV. Tipi di risoluzione del contratto. -Per inadempimento(1453-1462) -Per impossibilità sopravvenuta(1463-1466) -per eccessiva onerosità sopravvenuta(1467-1469) Esigenza tutelare l'interesse di una parte a non rimanere vincolata ad un determinato contratto per via dell'impossibilità da parte dell'altra. Si ha un vizio funzionale del sinallagma contrattuale. Non è rapportabile al momento generico della stipulazione del contratto, ma sopraggiunge nel corso dell'esecuzione dello stesso. Questa è diversa dalla nullità (questa è un vizio genetico dell'atto), infatti si ripercuote sul rapporto e non sull'atto. Tipi di risoluzione: 1. giudiziale(1453). Al fine della risoluzione è necessaria una sentenza del giudice che è quindi di carattere costitutivo. 2. Di diritto. Tramite: 1. la diffida ad adempiere(1454) 2. La clausola risolutiva espressa; 3. termine essenziale. In questi casi non è necessaria una pronuncia del giudice. La risoluzione avviene per opera delle parti( eventuali sentenze possono essere solo di mero accertamento o risolutive). Tale metodo risolutivo si applica: 1. ai contratti sinallagmatici 2. ai contratti plurilaterali con comunione di scopo. L'inadempimento deve essere imputabile ad uno dei contraenti-> non qualsiasi inadempimento determina la risoluzione del contratto. Seguici su: www.appuntiluiss.it . . 0) . Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it 7 Una volta chiesto tale tipo di risoluzione, non si può più tornare indietro poiché non si può chiedere l'adempimento dell'altra parte. Art 1455 dice che: non tutti gli inadempimenti imputabili danno luogo(o possono dar luogo) a risoluzione del contratto. É necessario che l'inadempimento sia grave. Vi è anche un criterio soggettivo: gli interessi specifici dei contraenti come manifestati al momento della stipulazione del contratto stesso. La gravità deve valutarsi utilizzando un criterio oggettivo. È grave un inadempimento che pregiudichi, in maniera intollerabile il normale interesse del creditore. E se si ha inadempimento reciproco? Si ha risoluzione solo se uno dei due sia il principale responsabile della mancata conclusione del contratto. Si usa il criterio di importanza e non quello cronologico. Effetti della domanda di Risoluzione: 1. preclusione per l'inadempiente alla successiva esecuzione del contratto; 2. preclusione per l'altro contraente che non potrà più chiedere la prestazione. Con la proclamazione della sentenza si verifica lo scioglimento retroattivo (ab origine) del contratto.--> come se non fosse mai stipulato. — obblighi restitutori e ripristinatori sono a carico delle parti. Sono diretti a riportare alla situazione antecedente alla stipulazione del contratto (ad eccezione dei contratti ad esecuzione continuata e periodica per cui saranno salve le prestazioni già adempiute. Diffida ad adempiere: risoluzione posta in essere dal contraente non inadempiente, il quale intima all'altro ad adempiere entro un determinato termine: se ciò non avviene, allora la risoluzione avviene di diritto. Esso è un atto unilaterale, formale e recettizio. Ma perché esso produca effetto è necessario che il termine sia congruo al tipo di prestazione. Anche in questo caso è necessario valutare la gravità o la scarsa importanza dell'inadempimento. Clausola risolutiva espressa: vero e proprio accordo, previsto all'interno del contratto stesso: previsione che, se uno dei contraenti non si attiene alle modalità di svolgimento della prestazione descritte all'interno dell'accordo, il contratto si risolve di diritto. Le clausole predeterminano convenzionalmente i parametri di GRAVITÀ dell'inadempimento. Per avere la risoluzione del contratto è necessario che una parte comunichi all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Termine essenziale: le parti pattuiscono, nell'ambito del contratto, un termine, alla scadenza del quale il contratto si estingue di diritto. La valutazione dell'essenzialità del termine può essere oggettiva(es consegna dell'abito da sposa) o soggettiva( sia determinato e descritta dalle parti). L'eventuale accertamento giudiziale sarà di mero accertamento dei presupposti di essenzialità. Altri rimedi per inadempimento. «Eccezione di inadempimento(art 1460): strumento di autotutela. È la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione, se la parte è inadempiente(non esegue o non offre di seguire la prestazione). IN TAL CASO L'INADEMPIMENTO è CONSIDERATO LEGITTIMO. I presupposti sono: che il contratto sia a prestazioni corrispettive e l'inadempimento dell'altra controprestazione. Limite alla proponibilità di questa azione è la buona fede. È contrario a buona fede quando non c'è proporzione tra i due inadempimenti. Seguici su: www.appuntiluiss.it . . . . . Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it 8 -Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti( art 1461). ma che sia tale da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione. La sospensione dell'esecuzione della prestazione è legittima(eccezione: caso in cui sia prestata idonea garanzia) -clausola del previo pagamento(1462).(solve et repete) Una di esse non può sollevare eccezioni per ritardare l'adempimento. Ratio: tutela dell'interesse di una delle parti nel non ottenere il ritardo dell'esecuzione della prestazione. Eccezioni: nullità, annullamento, rescissione del contratto oppure per gravi motivi. 5° tema: Trasporto. Contratto di trasporto: contratto tramite il quale un soggetto nominato vettore si obbliga a trasferire beni o persone da un luogo ad un altro dietro al corrispettivo di un prezzo. Si tratta di un contratto consensuale che produce un'efficacia obbligatoria. Non si obbedisce a una forma specifica, anche se la forma scritta è prevista in un caso non contemplato in questo corso. Ha una particolare modalità di conclusione dell'accordo secondo il quale il contratto può concludersi mediante l'inizio della prestazione(art 1327). L'accordo è concluso nel tempo e nel luogo nel quale ha inizio la prestazione. Da un lato la richiesta di trasporto, dall'altro non una dichiarazione di accettazione ma un atto esecutivo. Questo cmq è sufficiente perché il contratto si concluda. Tale principio del contratto di trasporto è molto frequente. Per l'art 1327, l'oblato deve comunicare che la prestazione ha avuto inizio, non comunica nel senso che tale comunicazione è costitutiva, ma semplicemente informativa che riguarda un fatto già concluso(la conclusione del contratto). Non si conclude ma se ne riconosce la conclusione. Il contratto di trasporto si avvicina concettualmente al contratto a favore di terzo. Si conviene che la prestazione si concluda a favore di terzo purché lo stipulante ne abbia interesse. In tale schema generale si prevede che la stipulazione in favore di terzo può essere modificata o eliminata finché il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare. Sino a quel momento si può sempre sospendere o revocare il trasporto quindi, il mittente può far ciò, finché il destinatario non abbia richiesto la consegna della merce al vettore. Differenza: nel contratto a favore di terzo il suo diritto nasce dalla conclusione del contratto. Nel trasp il diritto sorge all'esito di una fattispecie a formazione progressiva, non solo la conclusione del contratto di trasporto ma anche la richiesta del destinatario di ricevere la merce. Si possono costituire situazioni giuridiche soggettive nella sfera patrimoniale di terzi? Non è vero che il contratto può avere effetti solo fra le parti? Come è possibile cid? L'opinione corrente è che il contratto può produrre tali effetti purché si tratta di effetti favorevoli. Trasporto di persone. Vi è un'obbligazione in più ovvero quello di incolumità delle persone. Qui vi è una responsabilità del vettore. Questa si evince riguardo due norme, art 1681 e art (trasposto terrestre di persone e uno di cose. Nel primo caso il vettore è responsabile al danno alle persone se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad aver evitato il danno. Nel secondo invece, diversamente, vediamo che il vettore è responsabilità della perdita o l'avaria delle cose, dal momento in cui le riceve o le consegna salvo che provi: il caso fortuito, che il danno sia derivato da vizi o caratteristiche della cosa oppure che il danno dipenda dal mittente. Qui si deve dimostrare il caso fortuito ovvero un evento imprevedibile ed inevitabile. Si pensa dovrebbe ricomprendere anche la forza maggiore ovvero un evento prevedibile ma non evitabile. Seguici su: www.appuntiluiss.it . . . . . Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it 9 contratto stesso. Effetti derivanti dalla nullità della transazione: non si ri-ha una nullità del contratto nullo, ma si ristabilisce la situazione precedente anche al contratto nullo. Alla transazione si applicano anche le altre norme che prevedono la nullità per gli altri contratti. In ipotesi di illiceità del contratto del titolo originario anche la transazione è nulla. Nelle altre ipotesi di nullità diverse dalle illiceità, la transazione non è nulla ma annullabile solo nel caso in cui una delle parti ignorava la causa di annullabilità del titolo. Questa può essere fatta valere solo dalla parte che ignorava tale nullità. Si discute se si possa applicare anche alla transazione non novativa. L'opinione prevalente dice di no perché si ritiene che nelle altre ipotesi non si sia verificata una modificazione del rapporto ma quello sia sempre lo stesso e sarà quindi affetto dal medesimo vizio che caratterizzava il contratto stesso. Titolo--> qualsiasi atto o rapporto oggetto di transazione. Si discute se si pi applicarsi alle ipoti applicare l'art 1972 sull'annullabilità. L'opinione prevalente dice di no. Può però si di inesistenza del contratto. Altra norma è il 1970. per cui non si può impugnare la transazione per lesione. Non si può esperire l'azione generale di rescissione. La ratio sarebbe da individuare nella aleatorietà che caratterizzerebbe il contratto di transazione, ma si obbietta che in tal caso sarebbe inutile anche la disposizione dell'art 1970 perché i contratti aleatori non possono essere rescissi per lesione. Quindi la ratio deve essere trovata altrove. Si fa quindi riferimento alla funzione sociale della causa del contratto di transazione, cioè quello di evitare una lite giudiziaria. Dato che è questa, il legislatore reputa tutelabile ogni sacrificio purché vi siano reciproche concessioni anche se questa ecceda i limiti previsti per l'azione generale di rescissione. Però le parti possono pure avere un contratto di transazione su un contratto che era contestato per rescissione per lezione perché a questo la norma non fa riferimento. Può essere oggetto di transazione un contratto rescindibile. (art 764)Altro problema sul contratto di divisione ereditaria. Si ha riferimento all'azione di rescissione per divisione ereditaria. Differenze: entità della lezione ( in divisione è di un quarto), elemento soggettivo( non è necessario “l'approfittamento” dello stato di bisogno) e i termini di prescrizione(2 amni contro 1 anno). Se l'atto ha mera funzione divisione non si può applicare la transazione. Quindi la rescissione si può usare contro atti di divisione della comunione ereditaria, mentre non si può esperire su una azione di transazione volta a dirimere atti di divisione ereditaria. Set 31 maggio 2012. Differenza tra transazione mista e semplice e nullità del titolo della transazione. Il secondo comma definisce la differenza tra queste due, ovvero il sorgere di un nuovo vicolo. Art 1972= illiceità titolo porta la nullità della transazione. Può essere totale o parziale. Deve ricercarsi l'essenzialità della singola clausola per vedere se il contratto è nullo totalmente o solo parzialmente. Alla fine il caso ancora è aperto è si discute se la nullità della clausola del titolo della transazione possa o meno trasmettersi anche alla transazione. 3 eccezioni anatocismo: 1. usi "normativi" contrari; 2. domanda giudiziale; 3. posteriorità della pattuizione per interessi dovuti da almeno 6 mesi. Seguici su: www.appuntiluiss.it . . . . . Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it 12 7° tema: Vicende modificative dei soggetti del rapporto obbligatorio. Delegazione passiva, espromissione, accollo. Modificazioni del lato passivo. Due parti correlate: debitore e creditore. Il primo Passivo e l'altro attivo. AI debitore può aggiungersi o sostituirsi un altro soggetto. Ciò può avvenire per una successione a titolo universale o per una successione a titolo particolare. Riguardo questo ultimo caso, tali vicende sono Delegazione Passiva, Espromissione e Accollo. Delegazione Passiva: un soggetto(A), invita un altro soggetto(B), ad impegnarsi nei confronti del creditore(C). Quindi si ha un unico soggetto che è allo stesso tempo creditore di B e debitore di C. L'invito è affinché il debito di B estingua allo stesso tempo i due rapporti obbligatori. Quello di provvista (tra A e B) e quello di valuta (tra A e C). Es un grossista di tessuti(A) che ritira i tessuti dalla fabbrica(C) e deve pagare i tessuti, mentre li vende a B, cosi invita B a pagare direttamente a C. Questa è la delegazione a promettere (delegatio promittendi). Vi sono 4 momenti: 1. si invita il soggetto B(delegato) a pagare al delegatario(C). 2. l'eventuale accettazione del delegato(B) 3. Impegno del delegato(B) nei confronti del delegatario(C). 4. Accettazione del Delegatario. Questa può essere espressa o tacita. Tacita perché qui ricorre un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente(ove non c'è bisogno di accettazione dall'altra parte). Potrebbe essere pure espressa. Questa è necessaria quando C ha anche intenzione di liberare A. La delegazione può essere infatti cumulativa o liberatoria. Questo sembra essere un negozio trilaterale, anche se una parte consistente della dottrina parla di più contratti collegati. La delegazione può essere causale(o titolata) quando il delegato, nel momento in cui si impegna al pagamento, fa menzione o del rapporto di provvista(mi impegno a pagare perché sono debitore di un tot), o del rapporto di valuta(mi impegno a pagare in quanto il delegante ti è debitore di un tot). Potrebbe anche menzionare entrambi i rapporti(mi impegno a pagare nei limiti del mio e del debito del delegante nei tuoi confronti. Se la delegazione è titolata, potrà sollevare le eccezioni relative al rapporto che ha menzionato. Se li ha menzionati entrambi, potrà sollevare le eccezioni relative a tutti e due i rapporti. Quando la delegazione non è titolata può sollevare solo le eccezioni relative al suo rapporto con il delegatario, tranne nel caso della nullità del rapporto di valuta, per cui potrà sollevare anche tale eccezione.(art 1271 co. 2). Seguici su: www.appuntiluiss.it . . 0) . Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it 13 Nella delegazione di pagamento,(delegazio solvendi) non vi è il sorgere di una nuova obbligazione ma vi è un pagamento con funzione solutoria. Lo schema è quello del mandato di pagamento. Es dell'assegno bancario. Io delego la banca a pagare nei confronti del mio creditore. Essa è sempre cumulativa. Per quanto riguarda la revoca della delegazione nel primo tipo(delegazione a promettere) è sempre possibile finché il delegato non promette di adempiere al delegatario(non si assume l'obbligazione). Nel secondo caso(delegazione di pagamento) è sempre possibile finché il delegato non abbia pagato. Espromissione: negozio mediante il quale un terzo(espromittente), si fa carico, o assume nei confronti del creditore, l'obbligazione del debitore. Il terzo, di sua iniziativa, si fa carico del debito. Qui il contratto, o il negozio, è concluso fra terzo e creditore. Es il caso dell'appaltatore che decide di affidare il lavoro al subappaltatore. Questo non paga i suoi dipendenti e allora l'appaltatore si impegna a pagare per evitare uno sciopero. Essenziale è l'iniziativa da parte del terzo che assume un debito altrui. Non è data una azione di rivalsa dell'espromittente nei confronti dell'espromess Anche questa può essere cumulativa o liberatoria. Mentre però la delegazione può essere o titolata o astratta, questa invece è sempre parzialmente astratta perché non si potrà non far menzione del debito altrui. Sicché sono sempre opponibili le eccezione che riguardano il rapporto di valuta, tranne le eccezioni personale(incapacità ecc). Non potrà nemmeno sollevare le eccezioni per fatti sopravvenuti o anche la compensazione tra debito dell'espromesso e credito dell'espromissario. Accollo. Con questo negozio l'accollante(B) si obbliga nei confronti dell'accollato(A) ad assumere il debito che questo ha nei confronti dell'accollatario(C). Qui il contratto è fra debitore(A) ed accollante terzo(B). Es. la compravendita di un immobile su quale è iscritta un'ipoteca per un mutuo e l'acquirente si accolla il mutuo. Si distingue in accollo interno ed esterno. Questo è interno, quando accollante(B) e accollato(A), non vogliono attribuire alcun diritto all'accollatario(C). Quindi se l'accollante è inadempiente nei confronti dell'accollatario questi non può chiedere l'adempimento. Qualora l'accollante adempia abbiamo un adempimento del terzo(art 1180). La revoca è sempre possibile fino a quando non vi è l'adempimento. L'accollo può anche essere esterno, che si ha quando, accollante ed accollato intendono attribuire dei diritti al creditore che può o meno aderire all'accollo. Quando questo aderisce, l'accollo non è più revocabile o modificabile. Se questo non presenti l'intenzione di voler aderire si pensa si possa trasformare in accollo interno. L'accollo esterno è un contratto a favore del terzo perché la pattuizione deve essere accettata. Anche l'accollo può essere cumulativo o liberatorio. Liberatorio: l'accollatario si potrà rivolgere sono nei confronti dell'accollante. In espromissione ed accollo liberatorio vi è il trasferimento del debito.(anche se parte della dottrina vede anche qui una novazione soggettiva). Nella delegazione passiva, quando questa è liberatoria, si pensa che vi sia una novazione soggettiva perché B assume una nuova obbligazione nei confronti del delegatario. L'accollante(B) può sollevare anche le eccezioni che avrebbe potuto sollevare il debitore(A) originario. Si pensa che in via analogica si possa applicare la norma che prevede che non sono rilevabili le Seguici su: www.appuntiluiss.it . . . . . Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it 14 Seguici sui WWW. appuntiluiss.it Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it 17 Non ci trovi in copisteria ma solo su www.appuntiluiss.it
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