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Diritto privato, appunti lezioni, Appunti di Diritto Privato

Appunti lezioni Proprietà, usufrutto...

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 02/05/2023

anna-carcereri
anna-carcereri 🇮🇹

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Scarica Diritto privato, appunti lezioni e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! DIRITTO PRIVATO Diritto privato: Settore dell’ordinamento che si occupa di disciplinare i rapporti giuridici che intercorrono tra soggetti privati, gli attori (fisiche o giuridiche) sono i soggetti privati. Si occupa di rapporti inter civis e diritti soggettivi (posizione giuridica che attribuisce al titolare la legittimazione a pretendere il rispetto). Tutela di questi diritti viene tutelata dal potere giudiziario. I diritti si dividono in  Diritti patrimoniali suscettibili di valutazione economica  Diritti non patrimoniali non suscettibili di valutazione economica DIRITTI PATRIMONIALI I diritti patrimoniali si dividono in  diritti reali: 1. sono ius in re, ovvero sono diritti sulle cose, hanno come oggetto un bene 2. sono diritti tipici, sono un numero chiuso, sono esclusivamente quelli elencati dal Codice civile. Il principio di tipicità risponde al dogma per cui i privati nell’esercizio dell’attività non possono costituire diritti diversi da quelli dell’ordinamento. I diritti tipici sono di godimento o di garanzia. I primi sono la proprietà, l’usufrutto, l’uso, di abitazione, le servitù prediali, l’enfiteusi e la superficie. 3. I diritti reali sono assoluti, sono opponibili erga omnes, fatti valere nei confronti di tutti. 4. Sono diritti immediati o autodeterminati, per tratte tutte le utilità che formano oggetto del diritto con necessità della cooperazione altrui. Muniti del diritto di seguito o sequela, qualora il bene formi oggetto di atti di disposizione in senso giuridico il diritto reale segue il bene.  di credito: hanno caratteristiche opposte. 1. Sono ius ad rem: verso l’ottenimento di qualcosa, chi è titolare ha diritto ad esigere una prestazione dal suo debitore, ad ottenere l’adempimento. 2. Sono atipici, i privati nell’esercizio della loro autonomia privatistica possono determinare l’oggetto del diritto di credito come ritengono conferente ai loro interessi. I privati sono liberi di costruite il proprio diritto di credito come è meglio per loro. 3. Sono relativi, possono essere fatti valere solo nei confronti di soggetti determinati, i debitori. 4. Sono mediati o eterodeterminati, il titolare per soddisfare il proprio interesse necessita della cooperazione di un altro soggetto, il debitore. Se il debitore non coopera il creditore non può soddisfare il proprio interesse. Norme dell’ordinamento I rapporti vengono disciplinati dalle norme dell’ordinamento.  Imperative, cogenti, inderogabili, esprimono un precetto, un comando o un divieto che i privati nell’esercizio della loro autonomia privatistica non possono derogare. La violazione comporta la nullità dell’atto compiuto in sua violazione.  Dispositive o derogabili, offrono ai privati un modello per disciplinare un loro rapporti giuridico ma non esprimendo un divieto o comando permettono ai privati di disciplinare un rapporto in modo diverso anche da quanto stabilito dalla norma stessa. Le norme inderogabili sono il limite alla libertà privatistica. Nel nostro ordinamento vige il principio di autonomia privatistica, l’unico limite è la norma inderogabile. Le norme imperative sono norme basilari, principi di ordine pubblico e di buon costume. Gli attori dei rapporti privatistici sono le persone fisiche e giuridiche. Persone fisiche e giuridiche La persona fisica di identifica con il soggetto fisico in se considerato La persona giuridica si identifica in un ente collettivo a cui l’ordinamento attribuisce personalità giuridica iscrivendola nel registro delle imprese. Nel diritto privato i rapporti hanno nature eterogenea, possono essere tra persone fisiche e giuridiche. Capacità giuridica e capacità di agire Capacità giuridica art.1 cc, capacità di un soggetto ad essere centro di imputazione di effetti giuridici. Si acquista alla nascita. Capacità di agire capacità che un soggetto di acquistare diritti e assumere obbligazioni mediante valide manifestazioni di volontà. Si acquista a 18 anni. I soggetti privi della seconda sono incapaci legali o naturali. Incapaci legali sono per legge privi della capacità di agire, minori di età, interdetti, inabilitati, condanna a pena detentiva sopra i 5 anni. Possono agire tramite legale rappresentante: genitori, tutori, curatori, curatori speciali. Incapaci naturali la condizione in cui si trova una persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere. L’atto è annullabile perché sia pregiudizievole per l’incapace e risulti la mala fede dell’altra parte. Ambiti spaziali in cui operano gli attori: Residenza luogo dove un soggetto trascorre abitualmente la sua vita. Domicilio centro degli affari, ossia dove di regola un soggetto svolge la propria attività professionale —> di rilievo nel diritto privato. Dimora luogo dove un soggetto trascorre un determinato e temporaneo periodo di tempo. Persone fisiche —> tutti e 3. Persone giuridiche —> domicilio (= la sua sede sociale) PATRIMONIO Il patrimonio è l’insieme (di tutti i beni) e rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione economica, che fanno capo ad un unico soggetto. Patrimonio netto è il valore dei beni e delle altre attività depurato dalle passività. Patrimonio —> fondamentale per 2 ragioni: 1. La gran parte dei rapporti che intercorrono tra soggetti privati e disciplinati dal cc ha ad oggetto rapporti patrimoniali. 2. Ha una funzione di garanzia per i creditori di un determinato soggetto, in quanto costituisce l’aspetto economico su cui i creditori stessi possono soddisfare i crediti stessi. Art. 2740 stabilisce una responsabilità a carico dei soggetti privati = responsabilità patrimoniale: un soggetto risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio presente e futuro. Se il soggetto è inadempiente, i suoi creditori possono aggredire il suo patrimonio e soddisfare coattivamente il proprio credito mediante un’azione particolare chiamata azione esecutiva. I beni I rapporti tra privati hanno spesso come oggetto un bene. Art 810 BENE: sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti Ogni volta che un soggetto instaura un rapporto giuridico con un oggetto questo diventa un bene perché il privato può instaurare una relazione che si concretizza in un rapporto riconosciuto dall’ordinamento. I beni sono  Mobili, tutti gli altri, non hanno legame anche temporaneo con il suolo  Immobili, sono uniti anche in modo transitorio al suolo giudizio (instaurare un processo) attraverso cui chiedere un provvedimento giurisdizionale volto alla tutela di un proprio diritto  imprescrittibilità: il proprietario le può esercitare senza limiti di tempo eccezione: i diritti di regola si prescrivono (es: diritto di risarcimento entro 5 anni) Prescrizione: la perdita di un diritto per l’inerzia prolungata del tempo da parte del suo titolare. La prescrizione serve a dare stabilità ai rapporti giuridici, se dopo un tot di tempo il titolare del diritto non lo esercita è giusto che lo perda perché altrimenti colui che è soggetto al diritto lo sarebbe a tempo indeterminato. È uno strumento che controbilancia l’esercizio del potere dell’ordine giudiziario. Proprietà, possesso e detenzione Sotto il profilo giuridico proprietà e possesso esprimono concetti con contenuti profondamente divergenti. Mentre la proprietà è un diritto reale, il possesso è una situazione di fatto, che assurge a posizione giuridica riconosciuta e tutelata dall’ordinamento. Perché si possa parlare di possesso in senso giuridico è necessario che ricorrano congiuntamente e contemporaneamente due requisiti, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva:  oggettivo, CORPUS POSSESSIONIS (l’oggetto del possesso): sussiste quando si instaura una relazione di fatto tra un soggetto e un bene in conseguenza della quale il possessore acquista l’utilizzo del bene stesso. 1. Il possesso può essere esercitato direttamente dal possessore ma può essere anche esercitato tramite un terzo detentore, tale fattispecie si realizza quando il possessore in virtù di un titolo giuridico, autorizza un altro soggetto all’utilizzo del bene. 2. Nel caso in cui il possesso di un bene venga direttamente esercitato dal possessore ricorre la fattispecie del possesso diretto/immediato.  soggettivo, ANIMUS POSSIDENDI: la volontà del possessore di comportarsi come se fosse proprietario dell’oggetto (UTI DOMINUS, esempio: ladro come possessore del bene che ruba) distinzione data dal art. 1147 -possesso di buona fede è possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere un diritto altrui. -possesso di mala fede è possessore di mala fede chi possiede nella consapevolezza dell’altruità del bene (consapevolezza della lesione del diritto di proprietà altrui). Questa distinzione è importante sotto il profilo delle diverse conseguenze che l’ordinamento giuridico attribuisce alle due diverse figure di possesso: 1. il possessore di buona fede usucapisce (diventa proprietario a titolo originario del bene di cui ha possesso) in un termine inferiore rispetto al possessore di mala fede e ha diritto di trattenere i frutti naturali o civili che il bene ha prodotto nel periodo del suo possesso. 2. il possessore di malafede è obbligato alla restituzione al proprietario di tutti i frutti naturali o civili che il bene ha prodotto nel periodo di possesso. Nei confronti del possessore di buona fede, trova applicazione la regola possesso vale titolo (forma di usucapione istantanea) mentre nei confronti del possessore di mala fede tale regola non si applica. Figura del possessore e figura del detentore Il detentore è colui che instaura una relazione con un bene che gliene permette l’utilizzo ma riconoscendo il diritto di proprietà altrui. 1. detenzione qualificata: il detentore acquisisce l’utilizzo del bene in virtù di un titolo giuridico ove riconosce il diritto di proprietà altrui Contratto di locazione: si ha il godimento del bene, riconoscendo che il bene è del proprietario. 2. detenzione semplice: il detentore utilizza il bene e ne riconosce l’altruità, ma l’utilizzo avviene in assenza di un titolo giuridico. Nel nostro ordinamento è possibile mutare la propria qualifica di detentore in possessore interversione della detenzione nel possesso, la quale ricorre quando il detentore smette di riconosce l’altruità del bene e inizia a comportarsi come se fosse il proprietario  si ha interversione perché in capo dell’ex detentore ora possessore ricorrono sia il CORPUS POSSESSIONIS CHE L’ANIMUS POSSIDENTI USUCAPIONE Modo di acquisto della proprietà di una cosa o di altro diritto reale di godimento su di essa, mediante il possesso della cosa stessa per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Attraverso di esso il possessore ne diventa proprietario, è però necessario che il possesso del bene si protragga per un determinato periodo di tempo, tempo che può essere più o meno lungo a seconda che il possessore sia di buona o di mala fede. Requisiti necessari per l’usucapione sono il possesso e il passaggio del tempo.  Possesso: Non usucapisce chi ha acquistato il possesso in modo violento o clandestino. Il possesso deve essere esercitato in modo manifesto, alla luce del sole I terzi e il proprietario devono essere resi cogniti che l’oggetto è posseduto da un soggetto diverso da chi ne è il legittimo proprietario.  Tempo: Indipendentemente da qual è il termine il possesso deve essere continuato e ininterrotto altrimenti il termine non matura e l’usucapione non si compie e la proprietà non si acquista. Se il possessore perde il corpus e quindi viene spogliato del bene, il periodo precedente diviene irrilevante e il termine ricomincia a decorrere dal momento in cui il soggetto ha riacquistato il possesso del bene. POSSESSO VALE TITOLO Acquisto a non domino: Regola che disciplina una ipotesi di usucapione istantanea nel caso in cui un soggetto acquisti un bene da chi non ne è proprietario. Opera la regola “possesso vale titolo” art.1153 cc L’ambito di applicazione della norma è ulteriormente ristretto rispetto a ciò che dice la norma. Essa fa riferimento ai beni anche immobili ma in giurisdizione si applica esclusivamente ai beni mobili non registrati, mentre per i beni mobili registrati così come i beni immobili la regola non vale. Questo perché attraverso l’iscrizione nei registri dei beni immobili e mobili registrati, colui che acquista un bene è sempre in grado di risalire al proprietario. Tre requisiti per 1. L’avente causa deve acquisire il possesso del bene, quindi acquisire il corpus e l’animus. 2. Deve essere in possesso di buona fede, la regola di possesso vale titolo si applica solo nei confronti del possessore di buona fede e quindi nel momento in cui acquista il possesso ignora di ledere un diritto altrui. 3. Deve ricorrere un titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto di proprietà dal dante causa all’avente causa. Deve esistere un titolo in virtù del quale se l’alienante fosse stato l’effettivo proprietario del bene, il diritto si sarebbe trasferito per effetto di questo titolo giuridico. Anche se acquisto un bene mobile non registrato da chi non è proprietario ne diviene comunque a sua volta proprietario a titolo originario. Il proprietario è tutelato attraverso l’azione di risarcimento del danno e può utilizzare nei confronti di colui che ha risposto del suo bene pur non essendo proprietario. Il momento in cui valutare lo stato di buona o mala fede è il momento in cui egli acquista il possesso. Tutti i mutamenti successivi a tale mutamento degli stati successivi sono irrilevanti. “Mala fides super veniens non nocet” DIRITTI REALI MINORI 1.USUFRUTTO Art.978 e seguenti È un diritto reale minore su cosa altrui ed è il diritto di utilizzare e di trarre i frutti naturali e civili che il bene effetto dell’usufrutto produce rispettando la destinazione economica del bene. Nel caso di usufrutto su un bene convivono due diritti reali, di proprietà e usufrutto e ciò determina una compressione dei diritti del proprietario perché non può utilizzare il bene come ritiene opportuno. Il diritto di proprietà degrada da piena proprietà a nuda proprietà . Quando l’usufrutto si estingue la nuda proprietà si espande in piena proprietà. La caratteristica di comprimersi ed espandersi prende il nome di elasticità del diritto di proprietà a seconda che convivano altri diritti reali minori. Il diritto di usufrutto può essere costituito o acquistato esattamente come il diritto di proprietà a titolo originario o a titolo derivativo. -originario: avviene per legge o quando è l’ordinamento a stabilire che un soggetto ha diritto di usufrutto ovvero per usucapione -derivativo: per contratto o per successione a causa di morte L’ipotesi più importante di usufrutto per costituzione è quella dei genitori verso i figli minorenni Quindi: l’usufruttario ha il diritto di usare il bene in senso materiale così può trarre i frutti naturali e civili che l’usufrutto produce per tutta la sua durata.  L’usufruttuario è però obbligato a rispettare la destinazione economica del bene data dal proprietario. Se la muta realizza un abuso del diritto.  L’usufruttuario è inoltre obbligato al termine dell’usufrutto a restituire il bene al nudo proprietario nelle stesse condizioni in cui il bene gli è stato consegnato al momento della costituzione dell’usufrutto salvo deterioramento d’uso connesso al passaggio del tempo. In caso di sottrazione, smarrimento o perimento del bene l’usufruttuario risponde dei danni. Per quanto riguarda il regime delle spese necessarie bisogna distinguere tra spese ordinarie e straordinarie. Usufruttario: spese ordinarie Proprietario: spese straordinarie Il diritto di usufrutto è necessariamente temporaneo, a tempo determinato. Non è previsto nel nostro ordinamento questo diritto a tempo indeterminato.  Persona fisica non può eccedere la vita dell’usufruttuario. Non è trasmissibile.  Persona giuridica massimo 30 anni Estinzione usufrutto -Morte usufruttuario -Scadenza termine -Abuso diritto -Non uso ventennale, se l’usufruttuario non usa il bene per 20 anni il diritto si prescrive -Confusione, nel medesimo soggetto si confondono le qualifiche di usufruttuario è nudo proprietario, il diritto di usufrutto si estingue e si espande la piena proprietà. Quasi usufrutto: usufrutto costituito su beni consumabili. Alla scadenza del termine l’usufruttuario non sarà obbligato a restituire l’idem (lo stesso) ma il tantundem (una cosa appartenente al medesimo genere). 2. SERVITU’ PREDIALE Diritto reale minore di godimento, determina un godimento pieno ed esclusivo. La servitù è il peso imposto sopra un fondo detto fondo servente per l’utilità di un altro fondo detto fondo dominante appartenente ad un diverso proprietario.  L’adempimento della prestazione deve soddisfare un interesse anche non patrimoniale del creditore. L’interesse del creditore non deve necessariamente identificarsi con un suo incremento economico. FONTI DELLE OBBLIGAZIONI: Art.1173: Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità con l’ordinamento giuridico. Il legislatore individua due fonti tipiche (contratto e fatto illecito) e poi accede al principio di atipicità indicando ogni altro atto che sia conforme all’ordinamento. Fonti tipiche  Il contratto: è fonte di obbligazioni nella fase fisiologica e patologica. Prima fase: sono obbligate ad adempiere le prestazioni che sono oggetto del contratto, obbligazione di adempimento. Seconda fase: in seguito all’inadempimento di una delle due parti e il contratto diviene un’obbligazione risarcitoria.  Fatto illecito: determina una obbligazione risarcitoria per chi l’ha commesso. Viene imputata la responsabilità extra contrattuale che lo obbliga a risarcire il danno art. 2043: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un fatto ingiusto obbliga chi l’ha commesso a risarcire il danno. Fonti atipiche  Possesso di mala fede: possessore deve restituire i beni naturali o civili che il possesso del bene ha prodotto, nasce una obbligazione restitutoria  Gestione di affari altrui: art. 2028, colui che intraprende la gestione di un affare altrui senza esservi obbligato, è obbligato a continuare la gestione finché l’interessato non vi possa provvedere autonomamente. Obbligazione di indennizzare il gestore per le spese che ha sostenuto nel gestire l’affare altrui. Inoltre, l’interessato è obbligato ad adempiere alle obbligazioni che il gestore ha contratto nel suo interesse.  Ripetizione dell’indebito: pagamento dell’indebito che genere la ripetizione di indebito Indebito oggettivo: ricorre quando un soggetto adempie ad una prestazione oggettivamente non dovuta. Indebito soggettivo: art.2036 il debitore esegue una prestazione dovuta ma a favore di qualcuno che non è il suo creditore. Il debitore paga al soggetto sbagliato. Il debitore in entrambi i casi chiede in restituzione e nasce per il creditore l’obbligazione restitutoria.  Arricchimento senza causa: ogni spostamento patrimoniale che determina l’impoverimento di un soggetto e l’arricchimento di un altro deve essere supportata da una causa in senso giuridico. Non sono ammessi arricchimenti senza causa, se si verifica un arricchimento senza una causa giuridica sorge a carico del soggetto arricchito una obbligazione di indennizzare nei limiti del suo arricchimento l’altra parte. Es. avulsione: desueto acquisto della proprietà a titolo originario, si verifica quando senza un titolo giuridico per effetti di un fenomeno naturale la proprietà di un soggetto di amplia a discapito del diritto di proprietà di un altro soggetto che si restringe. L’obbligazione è un vincolo giuridico in virtù del quale un soggetto è obbligato ad adempiere una prestazione a favore di un altro. Nel nostro ordinamento si può parlare di obbligazione in senso giuridico o civile, è necessario che il rapporto obbligatorio sia minuto del requisito della coercibilità: ciò significa che nel caso di inadempimento del debitore, il creditore può ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere l’adempimento. Attraverso il vincolo della coercibilità l’ordinamento da al creditore la tutela giudiziaria nel caso di inadempimento del creditore. Viene inflitta una sanzione al debitore inadempiente. Qualora un vincolo sorto tra due soggetti non sia munito del vincolo della coercibilità ci troviamo al di fuori dell’obbligazione in senso civile o giuridico. Ci soni delle ipotesi in cui nonostante il rapporto giuridico non abbia il vincolo della coercibilità è comunque un rapporto obbligatorio, si tratta delle obbligazioni naturali. Esse sono fonte di un rapporto di debito e credito privo del requisito della coercibilità. Originano un rapporto obbligatorio perché dall’adempimento di un’obbligazione naturale deriva l’irrepetibilità di ciò che il debitore ha spontaneamente pagato. Il creditore non ha azione giuridica per obbligare il debitore a pagare ma se il debitore paga spontaneamente non si verifica l’indebito oggettivo (non può chiedere che gli venga restituito solo perché non era una obbligazione giuridica) e quindi non si verifica l’irrepetibilità. Le tre ipotesi di obbligazioni naturali in cui il debitore non può chiedere la restituzione sono:  Pagamento di prestazione contraria ai buoni costumi  Pagamento di un debito di gioco  Pagamento di un debito prescritto Il creditore è legittimato a tenere ciò che gli è stato dato ma senza coercizione. PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RAPPORTI OBBLIGATORI: Bisogna indipendentemente dall’oggetto dell’obbligazione fare un inquadramento della categoria giuridica delle obbligazioni alternative.  Obbligazione semplice l’oggetto del rapporto obbligatorio è costituito da una sola obbligazione e il debitore si libera con conseguente estinzione del rapporto obbligatorio eseguendo la prestazione che forma oggetto del rapporto stesso.  Obbligazione alternativa fenomeno giuridico per cui “duo in obbligazione, uno in soluzione”. Ciò vuol dire che nel rapporto obbligatorio sono dedotte in via alternativa due diverse prestazioni e il debitore si libera eseguendo alternativamente una delle due. Una volta scelta la deve eseguire per intero, non può eseguire parte di entrambe le prestazioni. La scelta su qual è la prestazione da adempiere fra quelle dedotte in via alternativa tra loro di regole spetta al debitore a meno che le parti non abbiano demandato la scelta al creditore o ad un terzo. Con la scelta della prestazione fatta dal debitore o da altri il rapporto obbligatorio diventa semplice perché l’altra prestazione non c’è più.  Se una delle obbligazioni in via alternativa è illecita il rapporto obbligatorio si considera all’origine un rapporto semplice e quindi il debitore deve adempiere alla prestazione lecita.  Se una delle obbligazioni in via alternativa è impossibile bisogna distinguere due ipotesi: 1. se l’impossibilità è anteriore alla scelta del debitore su quale prestazione adempiere: rapporto obbligatorio si considera all’origine un rapporto semplice e quindi il debitore deve adempiere alla prestazione rimasta possibile. 2. se l’impossibilità è posteriore alla scelta del debitore su quale prestazione adempiere: se l’impossibilità deriva da una causa a lui non imputabile il debitore è liberato (perché con la scelta del debitore l’obbligazione diventa semplice e quindi il debitore avrebbe dovuto adempiere all’unica prestazione che ne formava oggetto e se questa non è possibile per cause a lui non imputabili si libera) CATEGORIE DI OBBLIGAZIONI 1)OBBLIGAZIONI POSITIVE/COMMISSIVE In cui l’adempimento del debitore si sostanzia in un comportamento attivo e commissivo. Si suddividono in : OBBLIGAZIONI DI DARE:  Obbligazioni di dare avente ad oggetto la consegna di un bene fungibile il debitore può consegnare anche un bene appartenente al medesimo genere di quello che forma oggetto della prestazione. Queste obbligazioni non si estinguono mai per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore.  Obbligazioni di dare avente ad oggetto la consegna di un bene infungibile il debitore si libera consegnando il bene oggetto della prestazione, se consegna un altro bene di valore maggiore o equivalente il debitore non è liberato dall’obbligazione. “Gerus nunquam perit” Le obbligazioni che hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro non si estinguono mai per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore. OBBLIGAZIONI DI FARE  Obbligazioni di fare fungibile per il creditore è indifferente se sia adempiuta dal debitore o da altri. È sufficiente che la prestazione venga eseguita, indipendentemente dal soggetto. Il creditore non può rifiutare l’adempimento del terzo.  Obbligazioni di fare infungibile insostituibilità nella persona del debitore, la prestazione deve essere adempiuta dal debitore e non da altri soggetti. Il creditore può legittimamente rifiutare l’adempimento del terzo. Un’altra distinzione nelle obbligazioni di fare attiene alla esecuzione in forma specifica delle obbligazioni di fare fungibili e infungibili  Obbligazioni di fare fungibile possono essere attuate in forma specifica  Obbligazioni di fare infungibile non possono essere attuate in forma specifica. L’unica tutela del creditore verso il debitore che non adempie è il risarcimento del danno. “Nemo ad factum cogi potest” incoercibilità del consenso. Un’altra distinzione nelle obbligazioni di fare attiene ad obbligazioni di mezzi e di risultato, rileva ai fini della valutazione sul corretto adempimento da parte del debitore.  Obbligazioni di mezzi : il debitore è adempiente se ha utilizzato la diligenza richiesta dal tipo di prestazione indipendentemente e a prescindere dal fatto che il creditore abbia ottenuto il risultato che si era prefisso con l’instaurazione del rapporto obbligatorio. Si prescinde da ogni valutazione sul risultato ottenuto dal debitore, ci si focalizza solo sulla diligenza e quindi sul comportamento .  Obbligazioni di risultato il debitore è adempiente quando il creditore ottiene il risultato che rappresenta l’interesse sotteso al rapporto obbligatorio. Il comportamento del debitore è irrilevante ai fini della valutazione. Questa distinzione ha importanza per quanti riguarda la responsabilità del debitore. Art. 1218 “ Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno , se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile .” Quindi è inadempimento se la prestazione non viene eseguita, viene eseguita in ritardo o viene eseguita non esattamente dal debitore. La conseguenza è il risarcimento del danno. A questa regola c’è però una delega, il debitore può fornire la prova liberatoria: può provare un qualcosa che lo esoneri dall’obbligo di risarcire il danno. Può provare che l’inadempimento o il ritardo derivi da una causa a lui non imputabile. Qui viene in rilievo la distinzione:  Obbligazioni di mezzi : il debitore deve provare l’assenza di colpa e dimostrare che ha avuto un comportamento diligente e non colposo e quindi il danno non dipende da un fatto a lui imputabile. La prova dell’assenza di colpa si focalizza sul comportamento del debitore.  Obbligazioni di risultato: deve provare che il danno si è verificato per fatti estranei alla sfera del suo controllo che hanno reso oggettivamente impossibile la prestazione e quindi l’ottenimento del risultato. Essi si identificano con la forza maggiore, il caso fortuito o il factum principis. Individuazione del soggetto a favore del quale la prestazione deve essere eseguita Art.1188: indica una serie di soggetti definiti come destinatari del pagamento. L’adempimento fatto ad uno di essi libera il debitore, essi sono:  Creditore soggetto attivo del rapporto obbligatorio e titolare del diritto di credito  Suo rappresentante colui che agisce in nome e nell’interesse di un altro soggetto a seguito del conferimento di una procura  Persona indicata dal creditore come legittimata a ricevere il pagamento  Persona indicata dalla legge come legittimata a ricevere il pagamento in alcuni casi la legge indica il soggetto a cui il debitorie deve pagare, es.tutore per minori, interdetti, soggetti falliti  Persona indicata dal giudice come legittimata a ricevere il pagamento il giudice indica al debitore il soggetto verso cui il pagamento deve essere adempiuto. Cosa succede se il debitorie paga ad un soggetto che non rientra nella categoria legittimata? Il debitore che ha pagato ad un altro soggetto non è liberato ma potrà chiedere la restituzione al creditore “sbagliato” (indebito soggettivo). Ci sono però due deroghe:  se il creditore non ratifica il pagamento . Ratifica: dichiarazione unilaterale e recettizia con cui l’interessato rende efficace nei suoi confronti un atto giuridico che altrimenti non lo sarebbe.  se ne ha comunque approfittato . Anche se il pagamento è fatto male il creditore trae comunque vantaggio patrimoniale connesso al pagamento che l’adempimento avrebbe dovuto procurargli. Pagamento al creditore apparente Art.1179 il debitore che paga a chi appare legittimato a ricevere il pagamento in base a circostanze univoche è liberato se prova che era in buona fede . L’efficacia liberatoria del pagamento a colui che appare creditore è legata alla ricorrenza di 3 circostanze, di natura oggettiva e soggettiva.  APPARENZA situazione in cui appare come reale una situazione che in realtà reale non è.  OGGETTIVITÀ non deve derivare da un errore soggettivo ma da circostanze oggettive che avrebbero condotto chiunque ad essere in errore.  BUONA FEDE bisogna fare riferimento alla buona fede nel momento in cui esegue il pagamento, ovvero quando ignora di ledere il diritto del vero creditore. Il creditore ha diritto di chiedere la restituzione al creditore apparente ciò che questi ha indebitamente ricevuto. Pagamento al creditore incapace Non libera il debitore a meno che non sia andato a vantaggio del creditore. Altrimenti il debitore deve eseguire un nuovo pagamento al creditore legittimo. INADEMPIMENTO Quando il debitore non esegue la prestazione, la esegue in modo incompleto o non la esegue tempestivamente. Art.1218 Responsabilità del debitore “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno , se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile .” Art.1223 Risarcimento del danno “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno , in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.” Danno a cui ho diritto di essere risarcito composto da: 1) il danno emergente: guadagno mancante conseguente al danno patrimoniale 2) Lucro cessante: mancante guadagno conseguente all’inadempimento Necessità che tra inadempimento e il danno intercorra il cosiddetto nesso causale o rapporto eziologico—> conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Se il danno non si pone in un rapporto di consequenzialità con l’inadempimento, il danno stesso non è risarcibile. Mora del debitore Un’ipotesi particolare di inadempimento è il ritardo di inadempimento, identificato giuridicamente come mora del debitore. È di regola necessario perché si producano questi effetti che il debitore venga costituito in mora dal suo creditore. Si configura come una dichiarazione unilaterale formale e scritta con cui il creditore intima al proprio debitore di eseguire la propria prestazione pur avvertendolo che non è più disposto a tollerare il suo ritardo. Per regola generale, se nonostante il ritardo il creditore non lo costituisce in mora, gli effetti della mora non si producono. Nell’atto di presentazione della mora deve essere espressamente presente l’avvertimento volto dal creditore al debitore a adempiere la prestazione in quanto non si è più disposti a tollerare il suo ritardo. Ci sono tre ipotesi in cui gli effetti della mora si producono automaticamente: le conseguenze del ritardo si producono dal momento in cui la prestazione scade o rimane inadempiuta senza la necessità che il creditore citi in mora il debitore.  L’obbligazione deriva da un fatto illecito, l’ordinamento ritiene che la fattispecie sia di una gravità tale da non richiedere alcun comportamento attivo da parte del creditore per richiedere il risarcimento del danno  L’obbligazione da adempiere al domicilio del creditore (quelle pecuniarie), l’ordinamento favorisce il creditore quindi gli permette di costituire la mora senza espressamente richiederla  Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere adempiere, attraverso questa dichiarazione si passa da un ritardato inadempimento ad un consumato; Effetti della Mora: I. Risarcimento del danno da ritardo dell’inadempimento (art. 1218, responsabilità del debitore); II. Effetto della mora sul rischio, il debitore in mora non è liberato dalla impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da fatto a lui non imputabile a meno che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe comunque perito anche presso il creditore, manca il nesso causale. Se il debitore si fosse comportato correttamente, l’impossibilità sarebbe stata irrilevante ai fini dell’ottenimento della prestazione da parte del creditore. III. Esclusivo riguardo solo a obbligazioni pecuniarie: dal giorno della mora, giorno in cui scade obbligazione e inizia ritardo, sono dovuti gli interessi moratori, dovuti a prescindere dalla prova del danno e nella misura legale, a meno che fra le parti non fossero stati pattuiti interessi convenzionali in misura superiore agli interessi legali. In tal caso gli interessi moratori sono dovuti nella misura degli interessi convenzionali. Gli interessi moratori sono dovuti a prescindere dal danno perché risarciscono del danno (gli interessi creati da quell’ammontare di soldi nei mesi di ritardo del non pagamento da parte del debitore). MODI DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO DIVERSI DALL’INADEMPIMENTO: Cinque ipotesi in cui rapporto obbligatorio si estingue comunque: A. Novazione (art. 1230-1235): o Oggettiva = obbligazione originaria si estingue quando le parti decidono di sostituirla con una nuova obbligazione diversa per l’oggetto o per il titolo, avviene in virtù di un accordo detto novativo. Per far si che si verifichi l’effetto novativo è necessario che quel qualcosa di nuovo che forma l’oggetto dell’accordo e che determini l’effetto estintivo dell’obbligazione originaria riguardi l’oggetto o il titolo. Perché si verifichi l’effetto novativo, la volontà di novare (animus novandi) deve risultare in modo non equivoco, non devono sorgere dubbi sulla volontà delle parti di estinguere il rapporto obbligatorio originario. Questa volontà esplicita è richiesta perché esiste un principio secondo cui le rinunce ai diritti da parte del suo titolare non possono mai essere presunte. Novazione su titolo nullo, se era nulla l’obbligazione originaria sarà nulla anche la nuova obbligazione. Novazione annullabile, se quella originaria è annullabile quella nuova sarà pur valida purché le parti abbiano deciso di stipulare l’accordo innovativo conoscendo il vizio che rendeva annullabile l’obbligazione originaria. o Soggettiva = si ha una circolazione del rapporto obbligatorio dal lato passivo. Muta la persona del debitore, con conseguente liberazione del debitore originario ed estinzione del rapporto obbligatorio nei suoi confronti. Per far si che si verifichi la novazione soggettiva, con conseguente creazione di un nuovo rapporto obbligatorio è necessario che il creditore dichiari espressamente di liberare il debitore originari o . Senza questa dichiarazione, l’effetto novativo non si verifica e il debitore originario non è liberato. B. Compensazione (art. 1241-1252) quando due soggetti sono reciprocamente obbligati l’uno nei confronti dell’altro in base a titoli diversi, i rispettivi debiti si estinguono per le quantità corrispondenti . È modo anche solo parziario: non è obbligatorio che i rispettivi debiti si estinguano nella totalità. Tre diverse tipologie: a) Legale = i rispettivi debiti e crediti devono avere tre caratteristiche. i. Omogenei (hanno ad oggetto beni appartenenti al medesimo genere); ii. Liquidi (quando è determinato nel suo ammontare, deve essere espresso in una cifra); iii. Esigibili (quando non essendo sottoposto a un termine non è scaduto e il creditore può esigere il pagamento). Anche se la compensazione opera per legge, deve pur sempre essere eccepita dalla parte. La sentenza che accerta la compensazione legale ha natura dichiarativa, ovvero la sentenza del giudice si limita a dichiarare un effetto giuridico che si è già verificato. Non è la sentenza a produrre quell’effetto giuridico. b) Giudiziale = è necessario che i rispettivi crediti siano omogenei ed esigibili. La sentenza, a differenza della compensazione legale, non ha natura dichiarativa, bensì natura costitutiva: è la sentenza del giudice che la produce. Nella compensazione legale gli effetti della compensazione retroagiscono al momento della coesistenza dei rispettivi crediti. c) Volontaria = le parti possono disporre la compensazione a prescindere dall’esistenza dei tre requisiti. C. Remissione del debito = ovvero rinunciare al proprio diritto di credito, unilaterale e recettizia attraverso cui il creditore annuncia al proprio debitore di rinunciare al proprio diritto di credito e di Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.” II comma, principio di atipicità) La costituzione tutela a livello costituzionale la libertà di iniziativa economica dei privati, poiché il contratto è il principale strumento attraverso cui i privati attuano le loro scelte e le loro iniziative economica, l’art 1322 altro non deve ritenersi una proiezione in sede orizzontale (tra privati) del principio costituzionale di libertà economica. Costituisce la norma attuativa del principio programmatico stabilito della costituzione e che prevede la libertà di iniziativa economica. ART 1322(I): Principio delle libertà delle forme : “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, questa libertà si muove su una duplice direttrice:  autonomia regolamentare o normativa: esecuzione  autonomia patrimoniale ed economica: contenuto patrimoniale Le parti quindi possono stabilire dove, come e quando. Le parti, quindi, possono attribuire ai diritti che trasferiscono o alle prestazioni che devono adempiere il valore economico che vogliono, né la legge né il giudice possono sindacare il contenuto economico (la legge non tutela chi fa un cattivo affare) ART 1322(II): principio di atipicità Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.” Due attuazioni diverse:  importazione di un contratto regolato da un ordinamento straniero che il legislatore italiano non ha disciplinato  combinando fra loro più contratti tipici così costruendo un contratto atipico Le norme applicabili a un contratto atipico si basano sulla teoria della prevalenza della causa: il giudice deve valutare la causa prevalente del contratto , una volta individuata la funzione economica e sociale in favore delle parti, deve individuare il contratto tipico che ha causa identica o simile , e applicare quella disciplina. Limiti all’autonomia privata  Norme imperative: sono quelle norme imperative o inderogabili che l’autonomia privata non può derogare nella determinazione del contenuto del contratto (nullità del contratto)--> norme di endotutela, tutela solo le parti che partecipano al contratto  Principi di ordine pubblico: norme inderogabili funzionali alla tutela della collettività  Principi di buon costume: molto eterei e di difficile catalogazione, variano con il variare del tempo, delle concezioni etiche e morali di una comunità, offende la morale comune intesa come la morale diffusa in una determinata collettività organizzata (non avviene quasi mai). CATEGORIE CONTRATTUALI Diverse modalità di conclusione del contratto:  Consensuali : per la cui conclusione è sufficiente il consenso validamente manifestato dalle parti, nel momento in cui si forma il requisito dell’accordo(consenso) il contratto è concluso. il consenso è condizione necessaria e sufficiente.  R eal i : oltre al consenso validamente manifestato dalle parti è necessario la traditio, la consegna del bene che forma l’oggetto del contratto → il mutuo è il principale contratto reale. il consenso è condizione necessaria ma non sufficiente alla conclusione del contratto Diversi effetti che il contratto produce:  ad effetti obbligatori : l’effetto del contratto è quello di obbligare le parti o una di esse ad adempiere a una determinata obbligazione→ contratto fonte di obbligazione  ad effetti reali : i contratti a cui effetto è quello di trasferire il diritto di proprietà o un altro diritto dal dante causa all'avente causa → che realizzano il cosiddetto effetto traslativo → modo di acquisto dei diritti a titolo derivativo principio consensualistico: trova applicazione riguardo i contratti ad effetti reali. Nei contratti che trasferiscono un diritto, l’effetto traslativo nel momento in cui il contratto viene concluso (quindi, la consegna del bene) NON riguarda mai il profilo del trasferimento del diritto di proprietà ma riguarda esclusivamente il profilo dell’adempimento. ELEMENTI DEL CONTRATTO Art. 1325: norma che ci indica la struttura del contratto, elementi necessari o essenziali del contratto. Indicazione dei requisiti. I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. —> elemento essenziale solo eventuale, in quanto la sua essenzialità ricorre quando è richiesta a pena di nullità. 1)ACCORDO TRA LE PARTI L’accordo è rappresentato dal punto di incontro nella determinazione del contenuto del contratto che si manifesta negli scambi di manifestazioni di volontà—> Proposta e accettazione. Quando nel nostro ordinamento il contratto può ritenersi concluso? Art. 1326 comma 1: Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Quindi è recepito il principio cognitivo—> ai fini della conclusione del contratto è necessario che il proponente abbia conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Se entrambe le parti manifestano la volontà sulla conclusione del contratto, MA non viene conosciuta o non vengono rese partecipi le parti, il contratto non è concluso. È necessario che proposta e accettazione si incrocino e che venga a conoscenza delle parti. Come deve intervenire l’accettazione? Se il proponente richiede che l’accettazione venga espressa entro un determinato termine, una accettazione tardiva è inefficace a meno che il proponente non dichiari di voler comunque ritener concluso il contratto. Forma dell’accettazione Se il proponente richiede che l’accettazione sia espressa in una determinata forma, l’accettazione espressa in una diversa forma è inefficace. Art. 1326 ultimo comma: Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. Ha un valore giuridico in quanto assume il valore di controproposta; quindi, nel caso di accettazione difforme rispetto alla proposta si invertono i ruoli iniziali delle parti. Una serie di accettazioni e di controproposte originano le trattative. Proposte e accettazione giuridicamente rappresentano delle dichiarazioni di volontà unilaterali e recettizie, quindi sono revocabili, però occorre garantire la stabilità dei rapporti giuridici e bisogna coniugare la revoca e la proposta dell’accettazione con il principio per cui il contratto ha la forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso. Sono revocabili quindi fino a quando il contratto non viene concluso. Devono essere rese note all’altra parte prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell’accettazione dell’altro proponente. Perché sia efficace la revoca della proposta, è necessario che la revoca della proposta giunga l’accettante prima che il proponente conosca dell’accettazione. La revoca dell’accettazione è efficace purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione. Modalità di conclusione del contratto diversa dallo scambio di dichiarazione di volontà Art.1327 Prevede una modalità di conclusione del contratto diversa dallo scambio di dichiarazione di volontà—> la conclusione attraverso un comportamento concludente (e non una dichiarazione). “Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi , la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta , il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.” Conclusione del contratto attraverso un comportamento concludente. Non si realizza alcuna deroga al dogma della bilateralità del consenso—> ai fini della conclusione del contratto è necessaria una manifestazione di volontà da tutte le parti, ma in questo caso la manifestazione di volontà avviene attraverso un comportamento tacito e concludente con cui la parte dimostra di voler concludere. Istituti giuridici che riguardano l’accordo delle parti 1. La proposta irrevocabile: art.1329, è una dichiarazione unilaterale e recettizia con cui il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Attraverso la proposta irrevocabile quindi il proponente si obbliga a tener ferma per tutto il periodo di revocabilità la propria proposta contrattuale, se entro tale periodo il destinatario accetterà la proposta, si arriverà alla conclusione del contratto, se entro la scadenza del termine di irrevocabilità non verrà espressa l’accettazione, la proposta stessa decadrà, non vincolerà più il proponente. Il termine di irrevocabilità ne costituisce elemento essenziale, il nostro ordinamento non ammette che il proponente si obblighi a tempo indeterminato, se non viene indicato il termine di irrevocabilità la proposta sarà nulla. 2. L’opzione: art.1331 ha d’oggetto una proposta irrevocabile; quindi, attraverso un accordo due soggetti stabiliscono che uno dei due per un determinato periodo di tempo non revochi una determinata proposta contrattuale. Proposta irrevocabile e opzione svolgono la stessa funzione, ma con differenze:  la struttura soggettiva la proposta irrevocabile è composta da una dichiarazione unilaterale e recettizia mentre l’opzione ha dichiarazione bilaterale. nostro legislatore pone una presunzione assoluta in base alla quale ritiene che il rappresentante persegua un interesse proprio in danno dell’interesse del rappresentato, per cui il contratto stipulato dal rappresentante con se stesso è sempre annullabile su richiesta del rappresentato a meno che il rappresentato abbia predeterminato il contenuto del contratto in modo tale da evitare un conflitto di interessi a suo danno ovvero abbia espressamente autorizzato il rappresentante a contrarre con se stesso— > non annullabile. Degradato a semplice nuncio lui è obbligato ad attenersi a quanto stabilito dal rappresentato, in questo caso la persona dell’altro contraente è irrilevante, può stipulare con sé stesso. Se il rappresentato autorizza il rappresentante a stipulare con se stesso, non c’è motivo per cui l’ordinamento deve invalidare il contratto. Contratto stipulato dal falso rappresentante: in due ipotesi diverse 1) Quando un soggetto agisce quale rappresentante di un altro senza che gli sia stato conferito il relativo potere; quindi, il falso rappresentante è tale in quanto non gli sia stata conferita a procura. 2) Colui che pur essendogli stata conferita una procura conclude un contratto eccedendo i limiti indicati nella procura stessa. Ratifica Vige il principio di conservazione del contratto in forza del quale ogni qualvolta ciò sia possibile, prevedere strumenti purché il contatto sia conservato. In caso di falso rappresentante, Il contratto può essere conservato attraverso la sua ratifica. La Ratifica è una dichiarazione unilaterale e recettizia attraverso cui l’interessato rende efficace nei suoi confronti il contratto stipulato dal suo rappresentante. Quanto alla forma della ratifica, deve intervenire nella stessa forma del contratto che si deve notificare. Il terzo può fissare un termine entro cui l'interessato deve dichiarare se vuole ratificare o meno. Scaduto il termine, se non vi è stata la ratifica, essa viene negata. Effetti ratifica: opera retroattivamente, si producono ex tunc, il contratto acquista efficacia non dal momento in cui è stato ratificato ma dal momento in cui è stato concluso, sin dal momento della conclusione del contratto. 2)LA CAUSA Il nostro legislatore ha previsto una disciplina giuridica limitata, sono tre le norme che si occupano della causa del contratto art. 1343 al 1345—> si occupano sotto il profilo della sua liceità. Non esiste una definizione di causa del contratto, è stata elaborata dalla giurisprudenza. Nel tempo la giurisprudenza l’ha definita: funzione economico e sociale che il contratto svolge in concreto all’interno dell’ordinamento giuridico. È il programma negoziale che il contratto attua per le parti, attraverso la causa le parti realizzano la funzione contrattuale. Causa e motivi La causa è elemento essenziale e se manca ne determina la nullità. Ha valenza oggettiva e attiene alla struttura del contratto. Per ogni contratto appartenete a un determinato tipo la causa è sempre la medesima ed è rilevante per l’ordinamento giuridico. I motivi invece sono le ragioni individuali che portano le parti a stipulare il contratto Hanno valenza soggettiva. Possono essere molteplici e sono di regola irrilevanti per l’ordinamento giuridico. Art.1343 definisce la causa illecita “La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. ” L’illiceità della causa ne determina la nullità. Art.1344 Contratto in frode alla legge. contratto in sé legato per perseguire una realtà di per se illecita, le parti deviando il contratto dalla sua funzione cercano di aggirare una norma imperativa. “Contratto in frode alla legge. Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.” Art 1345: “ Motivo illecito. Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe. “ Una delle pochissime norme in cui il nostro ordinamento attribuisce sotto il profilo degli effetti rilevanza al motivo del contratto, rileva che il contratto è nullo quando è stato stipulato per un motivo illecito comune ad entrambe le parti ed esclusivo. Se ricorrono tutti questi e tre requisiti: illiceità, comunanza ed esclusività, il contratto è nullo (devono sussistere tutti congiuntamente). 3)OGGETTO Anche qui la definizione ci deriva dal formante giurisprudenziale. Oggetto viene individuato nel contenuto minimo ed essenziale del contratto medesimo. Viene individuato in particolare per gli effetti del contratto, viene distinto in effetti reali ed effetti obbligatori—> hanno due oggetti diversi. 1. Ad effetti reali: realizzano un effetto traslativo, bisogna distinguere l’oggetto immediato si identifica con il diritto trasferito l’oggetto mediato si identifica con il bene che a sua volta forma oggetto del diritto trasferito. 2. Ad effetti obbligatori: effetto di obbligare le parte all’adempimento di una prestazione, l’oggetto si identificherà con la prestazione che le parti devono adempiere. Art 1346: indica quali sono i requisiti che l’oggetto deve avere ai fini della validità del contratto. “L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. “  Possibilità materiale o giuridica. Materiale: L’oggetto è materialmente impossibile quando il bene oggetto del contratto non è materialmente esistente o quando la prestazione non è materialmente eseguibile. Giuridica: il bene o la prestazione non si configurano come una prestazione che pur eseguibile non può formare oggetto di atti di disposizione in senso giuridico.  Liceità non devono essere contrari a norme operative, ordine pubblico e buon costume. Difficoltà nel distinguere quando un contratto ha una causa illecita e quando ha un oggetto illecito —> bisogna tornare ai principi definitori. (Es. pago una persona per uccidere una persona: oggetto è illecito. Pago una persona per non uccidere una persona: causa è illecito—> non uccidere è lecito, ma la causa è illecita, la funzione economico sociale che il contratto verrebbe a svolgere).  Determinatezza (ricorre quando l’oggetto del contratto stesso è individuato e circoscritto sin dal momento della sua stipulazione quindi sia sin dalla fase genetica abbiamo l’individuazione dell’oggetto del contratto)  Determinabilità (non per forza determinato, ma deve essere determinabile anche successivamente, quando pur non essendo stato ancora individuato nella fase della stipulazione o genetica del contratto viene individuato nella fase dell’esecuzione o nella fase funzionale). 4)FORMA Solo quando richiesta sotto pena di nullità. Due principi importantissimi: forma soltanto eventuale solo quando richiesta per la validità del contratto. 1.Principio di libertà di forma : principio per il quale le parti salvo nei casi indicati dalla legge, nella stipulazione del contratto possono utilizzare la forma che vogliono, che ritengono più opportuna. Principio di autonomia contrattuale: liberi di stipulare il contenuto del contratto nella forma che vogliono. Forma: modalità della manifestazione delle volontà delle parti. Tre diverse tipologie di forma: 1. Ad substantiam o forma per la validità del contratto: la forma in alcuni casi diventa elemento essenziale per la validità del contratto—> utilizzo di una determinata forma per la sua validità. Tipica dei contratti formali—> in contrapposizione con quelli a forma libera. Opera sulla sostanza del contratto. Art 1350. Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Atto pubblico serve per rendere il contratto opponibile a terzi. Nel nostro ordinamento vige la regola secondo cui sono trascrivibili solo i contratti redatti con forma di atto pubblico. Trascrizione: forma di pubblicità dichiarativa attraverso cui un contratto viene opposto ai terzi, attraverso la trascrizione si risolve l’acquisto tra acquirenti dello stesso bene—> chi per primo lo trascrive. Nel nostro ordinamento tutti i contratti che hanno ad oggetto un bene immobile rientrano nella categoria dei contratti formali—> contratti immobiliari con utilizzo forma scritta ad substantiam. 2. Ad probationem o forma per la prova del contratto: forma per la prova dell’avvenuta stipulazione del contratto, se la forma scritta ad substantiam ha un ambito di operatività squisitamente sostanziale , ad probationem ha una validità processuale—> l’osservanza dell’obbligo di forma rileva solo in giudizio per permettere la parte che aziona il titolo contrattuale di provare l’esistenza del contratto, se non viene contestata il contratto è tra le parti perfettamente valido ed efficace, unico modo in cui la parte può provarne l’esistenza. Quando la legge richiede la forma ad probationem alle parti è precluso provare l’esistenza del contratto attraverso la prova testimoniale. Es. transazione e assicurazione. Forma volontaria o convenzionale: art.1352 “Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo”. Il legislatore dà alle parti il diritto di utilizzare la forma scritta anche per quei contratti in cui vige il principio di libertà di forma. L’onere della forma viene scelta tra i contraenti, se non viene utilizzata la forma concordata il contratto sarà nullo. CONTRATTO DI VENDITA contratto formale nemmeno il contratto preliminare non è un contratto formale, se in vece quello definitivo è formale, allora anche il contatto preliminare dovrà rivestire la forma scritta a pena di nullità. - 2932: prevede la cosiddetta esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto Qualora una parte si renda inadempiente alla propria obbligazione a contrarre, l‘altra parte, qualora ciò non sia escluso dal titolo e sia possibile, può ottenere dal giudice una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Nel caso in cui uno dei contraenti non adempia all’obbligo del contratto, l’altro contraente può andare dal giudice e ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto definitivo che non è stato concluso. La possibilità di ottenere questa sentenza è prevista da 2 requisiti: qualora ciò sia possibile e qualora non sia escluso dal titolo—> purché ciò sia possibile e purché non sia escluso dal titolo. Deve essere possibile: deve essere esistente l’oggetto del contratto definitivo, risarcimento danno per inadempimento. - 2645 bis: prevede la Trascrizione del contratto preliminare, stabilendo che se le parti stipulano un contratto preliminare con cui si obbligano a stipulare un contratto definitivo con cui la legge ammette la trascrivibilità, le parti possono anche trascrivere un contratto preliminare. Problema: di in dividere quali effetti produce la trascrizione del preliminare in quanto non può mai avere l’effetto di rendere opponibile un acquisto, perché non realizza l’effetto traslativo. In ragione del mancato effetto reale, ma effetto obbligatorio la trascrizione del contratto preliminare ha effetto prenotativo : se le parti stipulano il contratto preliminare lo trascrivono e nei 5 anni successivi stipulano e trascrivono il contratto definitivo, gli effetti della trascrizione del definitivo del contratto definitivo retroagiscono gli effetti al momento della trascrizione del preliminare. ELEMENTI ACCIDENTALI O ACCESSORI DEL CONTRATTO Definiti cosi in quanto la loro previsione e il loro inserimento all’interno del contratto dipendono dalla volontà delle parti. Mentre gli elementi essenziale del contratto incidono sempre sulla validità del contratto, gli elementi accidentali o accessori non incidono mai sulla validità del contratto—> incide sempre e soltanto sull’efficacia del contratto, quindi sulla produttività degli effetti giuridici. Elementi accidentali sono: 1. la condizione : artt. 1353 a 1361—> condizione: è un evento futuro e incerto cui le parti subordinano o la produzione o la cessazione degli effetti del contratto. Subordinato da un evento quindi futuro e incerto, dipendono la loro produzione o cessazione degli effetti del contratto. In relazione agli effetti degli eventi futuro o incerto, bisogna distinguere la condizione sospensiva (gli effetti del contratto rimangono rimangono sospesi fintanto che l’evento condizionante non si verifica) dalla condizione risolutiva (immediatamente efficace ma tali effetti cessano nel momento in cui la condizione si verifica). Evento condizionante: condizione casuale, potestativa e mista. Condizione casuale—> tipo di condizione in cui l’avveramento dell’evento futuro e incerto non dipende dalla volontà delle parti, ma fattori estranei alla loro volontà, non può incidere sull’avveramento della condizione. Condizione potestativa—> tipo di condizione in cui l’avveramento dell’elemento condizionale dipende da uno o entrambi i contraenti. Condizione mista—> tipo di condizione in cui l'avveramento dell’elemento condizionale dipende in parte dalla volontà delle parti o di una di essa e in parte da fattori estranei. Condizione illecita: ricorre quando le parti sottopongono i contratto a una condizione che si pone in contrasto con i principi dell’ordinamento (contrario a normi imperative, buon costume, ordine pubblico). Il contratto sottoposto a una condizione illecita è un contratto nullo, indipendentemente dal fatto che sia sospensiva o risolutiva. Condizione impossibile: quando le parti in base alle circostanze di fatto hanno la assoluta certezza che non si verificherà, la improbabilità della verificazione della condizione rende la condizione impossibile. Il contratto sottoposto a una condizione impossibile è diversa nel caso della condizione sospensiva o risolutiva. Sottoposto a condizione sospensiva è nullo in quanto sapendo le parti che l’evento condizionante è impossibile nella sua verificazione non è costretto a vincolarsi, quindi manca la volontà delle parti a concludere. Sottoposto a condizione risolutiva la volontà delle parti che il contratto produca i suoi effetti esiste la condizione si ha per non apposta (viene eliminata) e il contratto viene considerato come un contratto non condizionato. Condizione meramente potestativa: condizione il cui avveramento dipende dalla volontà di una delle parti. Si compendia nella clausola contrattule “vorrò se vorrò”, sarà efficace e cesserà di essere efficace se e quando vorrò. Differenze tra potestativa e meramente potestativa: Potestativa: L’avveramento o meno della condizione potestativa dipende dall’atto di volontà di uno dei contraenti, ma il compimento di tale volontà è riconducibile ad un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento. Nessun problema di validità del contratto nel caso di apposizione della validità del contratto Condizione meramente potestativa: Gli effetti dipendono dal mero arbitro da uno dei contraenti. Differenza tra meramente potestativa sospensiva e quella risolutiva. Il primo caso il contratto è nullo, non essendo il contratto produttivo di effetti giuridici e rimesso al mero arbitrio di uno dei due contraenti—> nullo nessuna seria volontà di obbligarsi, non idonea a vincolare la parte al contenuto del contratto. Il secondo caso il contratto produce effetti giuridici e alle parti è data la possibilità di permetter che il contratto cessi di produrre effetti, quindi il contratto è valido e la condizione di converte in diritto di recesso unilaterale a favore del contraente cui è rimesso il diritto potestativo arbitrario di interrompere il contratto. Le parti non possono prevedere l’adempimento di una delle prestazioni quale condizione del contratto, perché trasformerebbero l’elemento essenziale del contratto cioè l’oggetto in elemento accessorio. Finzione di avveramento giuridico 1357 Quando la condizione non si verifica per un fatto imputabile alla parte che ha un interesse contrario al suo avveramento, la condizione si considera avverata. 2. il termine : si configura come un evento futuro, ma certo nella sua verificazione. Il termine può configurarsi come un termine iniziale o finale (inizierà ad essere efficace o cesserà di produrre effetti giuridici). Possono essere sottoposti sia a un termine iniziale che finale, oppure solo da uno—>Contratti di durata. 3. il modo o onere : è costituito da un onere cui le parti subordinano l’attribuzione patrimoniale in favore del beneficiari. L’onere è rappresentato da un peso cui l’esecuzione del quale le parti si sottopongono all’efficacia del contratto a titolo gratuito. L’adempimento dell’onere non deve mai risolversi in un vantaggio patrimoniale per l’obbligato. NB: Mentre condizione e termine sono apponibili a qualsiasi categoria contrattuale il modo o onere è apponibile esclusivamente alla categoria dei contratti a titolo gratuito. ISTITUTI RICORRENTI NEL CONTRATTO -Recesso: Art.137 il diritto di recesso è un diritto potestativo con cui uno o entrambi i contraenti si riservano il diritto di uscita dal contratto, anche senza consenso dell’altra parte. Bisogna distinguere due ipotesi connesse al tipo di contratto: 1. Contratto ad esecuzione differita e istantanea: il recesso è esercitabile finché il contratto non ha avuto un principio di esecuzione da parte del titolare del diritto di recesso. 2. Contratto di durata: il recesso può essere esercitato finche il contratto è suscettibile di esecuzione. Il recesso opera solo con efficacia ex nunc, no retroattività quindi non genera una obbligazione restitutoria. -Clausola penale: è il principale strumento di autotutela privatistica perché permette al contraente adempiente di tutelarsi pattiziamente in caso di danno da inadempimento. Art 1382: liquidazione anticipata e forfettaria del danno da inadempimento o ritardato adempimento. Le parti quando includono questa clausola nel contratto stabiliscono anticipatamente la somma di denaro che una parte cobra pagare all’altra in caso di inadempimento o adempimento in ritardo a titolo di risarcimento. La penale deve la sua diffusione nella prassi contrattuale in quanto realizza sia un vantaggio per il creditore sia un vantaggio per il debitore (favor debitoris)—>vantaggio per il debitore sta nel fatto che la penale è dovuta a prescindere della prova del danno, basta provare l’inadempimento. Il vantaggio per il creditore se non è stata espressamente pattuita la risarcibilità del danno ulteriore l’importo per il risarcimento che il debitore deve al creditore è limitato in quanto dedotto a titolo penale anche se il creditore ha subito il maggior danno. Art. 1384 il giudice in due ipotesi può ridurre la penale a equità: 1. La penale può essere ridotta proporzionalmente all’adempimento della prestazione. In caso di inadempimento parziale vi è una proporzionale riduzione della penale. La ratio sta nel fatto che la penale ha si una funzione risarcitoria ma essendo uno strumento di auto tutela privatistica ha anche una funzione sanzionatoria. (Tra sanzione e comportamento anti giuridico deve intercorrere un rapporto di proporzionalità). 2. La penale può essere ridotta quando è eccessivamente onerosa rispetto all’interesse che la parte ha nel ricevere la prestazione. Il giudice può ridurre l’importo. La ratio sta nel fatto che si vuole evitare che il creditore preferisca l’inadempimento all’adempimento ostacolando la prestazione. -Caparra confirmatoria: art 1385 costituita da quella somma di denaro o quantità di beni fungibili che una parte consegna all’altra al momento della stipulazione del contratto, funzione rafforzativa della volontà di adempiere. La caparra cofirmataria si configura come un patto reale—> traditio. Nel caso in cui il contratto venga adempiuto la caparra deve essere restituita oppure imputata alla prestazione—> quando oggetto della prestazione sarà un bene appartenente a un genere diverso a quello del bene consegnato a titolo di caparra. Se l’oggetto della prestazione è lo stesso la caparra stessa sarà imputata alla prestazione. Se il contratto non viene adempiuto solo la conferma della caparra: 1. Inadempiente è colui che ha dato la caparra: colui che aha ricevuta può recedere dal contratto e trattenere la caparra 2. Inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra: colui che l’ha consegnata può recedere dal contratto ed esigere il pagamento del doppio della caparra. Entrambe le operazioni presuppongono sempre e necessariamente il recesso da parte del contraente. -Vizi della volontà e del consenso: errore, estorto con violenza e carpito con dolo. Incapacità: -incapace legale (il contratto è sempre un contratto annullabile, indipendentemente dalle conseguenze patrimoniali che tale contratto produce nei confronti dell’incapace); -incapace naturale (annullabile soltanto se il contratto reca un pregiudizio all’incapace e risulta la mala fede dell’altro contraente) Vizi delle volontà: È annullabile il contratto in cui il consenso fu prestato per errore, estorto con violenza e carpito con dolo. Benché viziata la volontà contrattuale è pur sempre esistente. Errore può configurarsi in due modi diversi: -Errore vizio: cade nella fase di formazione della volontà contrattuale -Errore ostativo: cade nella fase di manifestazione della volontà contrattuale Purché sia annullabile è necessario che l’errore abbia due requisiti: 1. Errore essenziale : sono tipiche: error in negotio, error in corpore, error in persona e error in iure. 2. Errore riconoscibile: Se manca anche uno dei due requisiti il contratto non è annullabile. APPUNTI SABATO 19 Annullabilità • … • Produce effetti finché non è dichiarato annullabile • Proposta solo dal contraente • 5 anni • Sentenza con natura costitutiva • Sentenza non opponibile a tersi che hanno acquistato diritti a titolo oneroso in buona fede • Strumento di conservazione è la convalida Nullità • Contratto contrario a norme imperative, manca elemento essenziale, causa illecita, stipulato in Frode alla legge, motivo illecito esclusivo e comune ai contraenti …(vedi lezione nullità) • Contratto che sia dal momento della conclusione non produce effetti giuridici • Proposta da… • Imprescrittibile • Sentenza con nature dichiarativa • Sentenza sempre opponibile a terzi • Strumenti di conservazione sino nullità parziale e contratto nullo 3.INESISTENZA DEL CONTRATTO Rappresenta una categoria giurisprudenziale È tale quando per le modalità di espressione della volontà contrattuale non si può ritenere che il consenso al contratto rivesta il requisito della serietà. Lo sono i contratti stipulati tramite causa giocosa. Vizi rescissori Sono patologie contrattuali di difficile catalogazione tanto che non sono ricollegati ne nei vizi genetici ne in quelli funzionali, hanno elementi di entrambi. I vizi rescissori che determinano la rescissione (taglio) del contratto ricorrono nel caso in cui il contratto sia stato stipulato in caso di pericolo o bisogno. Pericolo art.1447 se una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique per la necessita nota alla controparte di salvare se o altri dal pericolo di un danno grave alla persona il contratto può essere rescisso su domanda del contraente iugulato. Servono per la rescissione due requisiti oggettivi e uno soggettivo: Oggettivi: • Squilibrio contrattuale se una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, deve essere un contratto squilibrato a vantaggio solo di una parte. Un contraente deve ottenere in danno dell’altro un valore patrimoniale che non avrebbe avuto in assenza dello stato di pericolo. • Situazione necessitata stato di pericolo, necessita di salvare se o altri dal pericolo cui viene esposta l’incolumità fisica del contraente o di un terzo Soggettivo: • Il contraente che si avvantaggia del contratto deve avere conoscenza della situazione necessitata dall’altra parte che lo induce ad accettare le situazioni inique. Azione generale di rescissione o stato di bisogno art.1448 Se c’è sproporzione fra le prestazioni di una parte rispetto a quella dell’altra e tale sproporzione dipende dallo stato di bisogno di uno dei contraenti di cui l’altra ha approfittato il contratto può essere rescisso su domanda del contraente danneggiato purché la sproporzione integri gli estremi della sproporzione oltre la metà. Mentre nel contratto concluso in stato di pericolo non è indicata la misura dello squilibrio contrattuale, nel contratto in stato di bisogno l’entità della rescissione è indicata dalla norma stessa e quindi il libello di rescissione è indicata dalla legge, il valore della prestazione eccede della metà il valore della contro prestazione. Due presupposti: Oggettivi: • Squilibrio contrattuale • Situazione necessitata difficoltà patrimoniale che induce un contraente a stipulare un contratto sproporzionato sul profilo patrimoniale. Mentre nello stato di pericolo rileva …. Qui rileva solo la difficoltà economica del contraente e non di terzi. Soggettivo: • Approfittamento che il contraente avvantaggiato deve fare dello stato di bisogno in cui versa l’altra parte. Azione generale di rescissione L’unico a poter chiedere la rescissione è il contraente danneggiato. Si prescrive in un anno così come in un anno si prescrive l’eccezione di prescrizione. Strumento di conservazione Il contratto rescindibile può essere conservato tramite la sua riconduzione ad equità. (1449): a fronte della domanda del contraente danneggiato se l’altra parte offre condizioni volte a eliminare lo squilibrio contrattuale il contratto viene conservato. Sentenza che dichiara la rescissione del contratto Ha natura dichiarativa perché il contratto produce effetti finché non interviene tale sentenza. Tale sentenza non pregiudica i diritti acquistati dai terzi. Rescissione stato di pericolo • Situazione necessitata: pericolo di un danno grave alla persona (salute, incolumità fisica) • Rilevanza della situazione necessitata: si attiene anche a terzi • Elemento soggettivo: la situazione deve essere solo nota • Entità della sproporzione: stabilito dal giudice Rescissione stato di bisogno • Situazione necessitata: Difficoltà economica • Rilevazione …: attiene solo al contraente • Elemento soggettivo: deve dimostrarsi l’approfittamento • Entità sproporzione: è stabilito dalla legge Vizi funzionali Si manifestano nella fase di esecuzione del contratto e generano le ipotesi risolutorie: inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta. Inadempimento regolato da tante norme Art.1453 (IMPARA BENE): Risolubilita' del contratto per inadempimento). Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La norma spiega i rimedi del contraente fedele nel caso in cui l’altro sia inadempiente ma non indica quando il contraente è inadempiente (perché è già spiegato dal 1218: è inadempiente quando non esegue la prestazione, la esegue non correttamente o non tempestivamente. Questi rimedi sono: 1. Esperire un rimedio mantenitivo del contratto: adempimento 2. Rimedio redibitorio: risoluzione contratto Azione di risoluzione Non è possibile una volte richiesta, mutare domanda e chiedere l’adempimento Azione di inadempimento È possibile mutare domanda e chiedere la risoluzione del contratto. Non tutti gli adempimenti permettono di esercitare l’azione di risoluzione, deve rivestire un requisito: 1455: requisito della gravità dell’inadempimento, deve essere di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse che la parte ha a ricevere la prestazione. L’inadempimento che non pregiudica l’interesse del fedele non è causa della risoluzione del contratto. Principio di buona fede: con la gravità dell’inadempimento si vuole evitare che il creditore strumentalizzi inadempimenti che non sono pregiudizievoli del suo interesse per sciogliersi unilateralmente al contratto. Come si stabilisce che l’inadempimento è grave? Nelle ipotesi di mancata esecuzione o esecuzione in ritardo bisogna valutare l’interesse che la parte ha a ricevere la prestazione. Se questi pregiudicano l’interesse del contraente fedele il contratto è risolvibile, se non lo pregiudicano il contratto non si può risolvere. Il giudice deve valutare la gravità dell’inadempimento origina la risoluzione giudiziale o costitutiva del contratto. Infatti la risoluzione è determinata dalla sentenza stessa (sentenza risolutoria) Ci sono tre ipotesi in cui il contratto si risolve da solo DOLO Il dolo è la volontà di danneggiare un altro soggetto, l’illecito si definisce dolo o no a seconda dell’intenzione. C’è la volontà del soggetto agente di causare l’evento dannoso. Il dolo contrattuale è un vizio della volontà. A seconda dell’intensità soggettiva distinguiamo: Dolo diretto c’è massima volontà e massima rappresentazione del comportamento dannoso. Dolo eventuale il soggetto agente si raffigura la verificazione dell’evento ma non ha la certezza della sua verificazione configurandola solo in termini probabilistici. Accetta il rischio che si verifichi come conseguenza della sua azione. COLPA L’illecito colposo è contro l’intenzione. Colpa qualificata l’evento si verifica per l’inosservanza di norme, regolamenti, discipline o ordini. Colpa sociale si verifica per la violazione dei criteri di diligenza, prudenza e perizia. -Negligenza: comportamento trascurato, nell’esercizio di un’attività un soggetto non impiega la cura richiesta. -Imprudenza: pur prestando attenzione alla condotta, per le modalità di attuazione espone i terzi ad un pericolo. -Perizia: il comportamento è imperito se la condotta viene attuata dal soggetto agente senza avere le necessarie competenze tecniche per realizzarla. Affinché il soggetto che commette l’illecito sia obbligato al risarcimento serve un altro presupposto, art.2046: imputabilità non risponde delle conseguenze del fatto illecito chi non aveva la capacità di intendere di volere nel momento in cui l’ha commesso, a meno che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa. L’imputabilità si identifica quindi con la capacità di intendere di volere, gli incapaci di intendere di volere non rispondono del danno. Le capacità di intendere e di volere ricorrono insieme. Capacità di intendere capacità di percepire il valore e disvalore delle proprie azioni in una sfera laica parallela (devo avere la percezione del valore in senso sociale e laico). Capacità di volere capacità di determinarsi tra comportamenti antagonisti. Gli incapaci di intendere di volere non rispondono del danno a meno che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa; quindi, se il soggetto si pone con un comportamento doloso (tramite imprudenza, negligenza e perizia) in quello stato, viene considerato imputabile. La giurisprudenza è intervenuta nell’art.2046 perché la norma dice meno di quanto avrebbe voluto, è incompleta: non individua l’ipotesi di dolo. La giurisprudenza ha spiegato che l’incapacità non deve derivare da un comportamento soggettivo che connota la colpa del soggetto agente. ???? Differenze responsabilità civile e penale 1.CIVILE funzione reintegratoria. Principio di atipicità. Nesso causale si accerta sulla base del principio del più probabile che non. Elementi soggettivi cioè dolo e colpa sono parificati. Contenuto della responsabilità, quella civile presuppone la verificazione dell’evento dannoso. Termine di prescrizione 5 anni per il risarcimento del danno. 2.PENALE Funzione sanzionatoria o punitiva. Principio di tipicità. Nesso causale si accerta sulla base del principio di certezza, aldilà di ogni ragionevole dubbio (favor rei). Dolo e colpa sono diversificate. Non è richiesta la verificazione dell’evento, essendo punita anche la semplice condotta. Termine di prescrizione di un reato varia a seconda del tipo di reato sulla base del principio che afferma che il termine dei reati colposi è sempre più breve di quello dei reati dolosi. Art.2046 prevede il Principio del Neminem leder: 1.delle conseguenze dell’evento dannoso ne risponde chi l’ha commesso. 2.Ai fini del risarcimento il danno deve essere doloso o colposo. Le responsabilità speciali derogano a tale principio e sono: responsabilità indiretta deroga al principio secondo cui delle conseguenze dell’evento dannoso ne risponde chi l’ha commesso. L’obbligazione risarcitoria grava su un soggetto diverso da chi ha commesso il danno. responsabilità oggettiva deroga al principio secondo cui ai fini del risarcimento il danno deve essere doloso o colposo. In alcune ipotesi l’autore dell’illecito risponde a prescindere da dolo o colpa, derogano al principio soggettivo.
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