Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Capitolo V- Opposizioni e Capitolo VI- Sospensione ed estinzione: Tipi e caratteristiche, Dispense di Diritto Processuale Civile

Una dettagliata descrizione delle opposizioni e della sospensione ed estinzione nel contesto del diritto di esecuzione. Si tratta di due tipi di contestazioni che possono essere presentate contro l'esecuzione di un titolo o contro gli atti esecutivi stessi. Le opposizioni possono essere preventive o repressive, e possono riguardare l'esistenza, la qualità, l'idoneità, l'attualità del titolo o della relativa obbligazione. La sospensione è una misura disposta dal giudice o dal giudice esecutivo per impedire l'esecuzione di un titolo in attesa di giudizio, mentre l'estinzione è la rinuncia al credito o la sua soddisfazione.

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 01/09/2019

maira85
maira85 🇮🇹

11 documenti

1 / 2

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Capitolo V- Opposizioni e Capitolo VI- Sospensione ed estinzione: Tipi e caratteristiche e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Capitolo V- Opposizioni Parentesi di cognizione. Si contesta la legittimità dell'esecuzione o la validità del titolo. L'estinzione del processo di esecuzione travolge l'opposizione. Le opposizioni sono di due tipi: opposizione all'esecuzione: si contesta il diritto di procedere ad esecuzione. Si nega: l'esistenza del titolo (ab origine o sopravvenuta) la qualità soggettiva del creditore o debitore (es: non sei tu la persona a cui devo adempiere, ma il tuo rappresentante, non sono io che devo risarcirti i danni, ma la mia assicurazione) l'idoneità del titolo (es: non rientra tra quelli elencati dalla legge) l'attualità del diritto sostanziale (es: dopo la sentenza ho adempiuto) l'opposizione si propone con citazione e può essere: A. preventiva: davanti al giudice della cognizione, purchè sia notificato il precetto. Su richiesta, il giudice può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo B. repressiva: davanti al giudice dell'esecuzione. Può sospendere l'esecuzione su richiesta. Fissa un termine perentorio per iniziare il giudizio di cognizione. A prescindere dalla competenza, i processi si svolgeranno in modo autonomo. Il convenuto può approfittarne per chiedere, in via riconvenzionale, che l'attore sia condannato ad adempiere la prestazione dedotta dal titolo, in modo da munirsi di titolo giudiziale. opposizione agli atti esecutivi: è una forma di opposizione che investe i singoli atti. Si contesta la regolarità formale degli atti (esclusa la nullità che è oggetto di opposizione all'esecuzione): titolo (es: mancanza di formula esecutiva) precetto (es: manca la data della notificazione, anche nullità) pignoramento (es: l'UG ha rifiutato di convertirlo) istanza di vendita (es: istanza fuori termini) ordinanza di vendita (es: mancanza di contraddittorio) Si distinguono i casi di opposizione: • preventiva: citazione davanti al GI da notificarsi entro 20 giorni dal precetto • repressiva: ricorso al GE opposizione di terzo: il terzo illegittimamente coinvolto nell'esecuzione (es: l'UG pignora per sbaglio dei beni che aveva dato al debitore). Si può proporre sempre, salvi i diritti dei terzi acquirenti. Stesso iter dell'opposizione repressiva.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved