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Processo di espropriazione forzata: tipologie, creditori e procedura, Dispense di Diritto Processuale Civile

Creditori e debitiEspropriazione forzataProcedura CivileDiritto civile

La procedura di espropriazione forzata secondo il Codice di Procedura Civile Italiano (CPC). Il creditore procedente ha la libertà di scegliere il tipo e il numero di mezzi espropriativi, salvo disposizioni contrarie del giudice. i passaggi successivi, dalla ricerca delle cose da pignorare, alla distribuzione del ricavato, passando per l'istituzione di un custode e la vendita dei beni pignorati. Vengono inoltre trattati i creditori privilegiati e i limiti alla pignorabilità di alcuni crediti.

Cosa imparerai

  • Quali sono i tipi di mezzi espropriativi che il creditore procedente può utilizzare?
  • Quali crediti sono assolutamente o relativamente impignorabili?
  • Quali creditori sono privilegiati nella distribuzione del ricavato?

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 02/01/2020

LexLegis95
LexLegis95 🇮🇹

5

(2)

16 documenti

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Scarica Processo di espropriazione forzata: tipologie, creditori e procedura e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! I PROCESSI DI ESPROPRIAZIONE FORZATA Tipologie dei processi di espropriazione forzata I processi di espropriazione forzata si distinguono a seconda che abbiano ad oggetto beni mobili che si trovino presso il debitore (ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE), crediti del debitore verso terzi o beni mobili di questo che siano in possesso di terzi (ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI), beni immobili (ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE), beni di proprietà di terzi soggetti a responsabilità per debiti altrui (ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO). La scelta tra le varie tipologie dei processi di espropriazione forzata è rimessa al creditore procedente, il quale, può anche cumulare, con lo stesso titolo e con lo stesso precetto, più mezzi espropriativi, salva la possibilità che il giudice dell'esecuzione limiti ad un solo mezzo l'espletamento dell'espropriazione forzata. L'espropriazione mobiliare presso il debitore (ART. 513 – 524 CPC) L'espropriazione mobiliare presso il debitore può avere ad oggetto denaro o beni mobili che si trovano presso il debitore esecutato. Ai sensi dell’ART. 513 CPC, a seguito della richiesta da parte del creditore procedente, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, previamente notificati, ricerca le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, cioè presso l'abitazione occupata dal debitore, o presso altri luoghi nei quali lo stesso opera e che siano a lui riferibili. Non tutte le cose mobili possono essere pignorate; la legge limita l'ambito oggettivo della scelta delle cose da pignorare, dichiarando assolutamente impignorabili (ART. 514 CPC) una serie di beni come (le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto, l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe e i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli animali di affezione, ecc) relativamente impignorabili (ART. 515 CPC) come (i beni strumentali che servono alla coltivazione del fondo), ed infine dichiarando pignorabili (ART. 516 CPC) taluni beni solo in particolari circostanze di tempo (ad es. i frutti non ancora raccolti). Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà (ART. 517 CPC). Ai sensi dell’ART. 518 CPC, l'ufficiale giudiziario redige processo verbale delle operazioni compiute, descrivendo le cose pignorate, di cui deve determinare approssimativamente il valore o qualora ritiene opportuno differire le operazioni di stima, redige un primo verbale di pignoramento, procedendo entro il termine perentorio di 30 gg, alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto stimatore. Il verbale ha carattere costitutivo del vincolo di pignoramento, sicché dalla data di esso decorrono gli effetti processuali e sostanziali del pignoramento. Ai sensi dell’ART. 520 CPC, dopo il pignoramento, l'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che determina il giudice dell'esecuzione, e per la conservazione di altre cose, l'ufficiale giudiziario provvede affidandole ad un custode. A seguito del deposito dell'istanza di vendita, il giudice dell'esecuzione dispone, la sostituzione del custode, nominando un istituto specializzato (Istituto vendite giudiziarie) che provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Per quanto riguarda l'intervento dei creditori, occorre distinguere tra: -creditori muniti o non di titolo esecutivo ; -creditori che intervengono tempestivamente o tardivamente; -creditori chirografari e creditori privilegiati. La legge prevede che : A) i creditori muniti di titolo esecutivo sono dalla legge equiparati al creditore pignorante, in quanto, oltre a partecipare alla distribuzione del ricavato, possono provocare autonomamente singoli atti di espropriazione; B) i creditori chirografari che intervengono tardivamente partecipano alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza; C) i creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate concorrono sempre alla distribuzione del ricavato, anche quando svolgono intervento tardivo. Il creditore pignorante e ciascuno dei creditori muniti di titolo esecutivo possono proporre istanza di distribuzione del danaro pignorato, fino alla scadenza del termine perentorio di 45 gg di efficacia del pignoramento (ART. 497 CPC). Sull'istanza il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza; se per contro, vi sono opposizioni, il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. La vendita può essere di due tipi, senza incanto o a mezzo di commissionario, oppure con incanto, secondo la valutazione di convenienza operata dal giudice. 1) Nella vendita a mezzo di commissionario (ART. 532 CPC) che, di norma, è l'istituto di vendite giudiziarie autorizzato con decreto ministeriale, il giudice dell'esecuzione affida ad esso le cose pignorate affinché proceda alla vendita fissando il prezzo minimo che, per le cose il cui prezzo risulta da listino di borsa o di mercato, non può essere inferiore a questo. 2)Nella vendita all'incanto (ART. 534 CPC), che è eseguita dal cancelliere, dall'ufficiale giudiziario o dall'istituto di vendite giudiziarie, i beni pignorati sono venduti ai pubblici incanti, nel giorno, ora e luogo stabiliti dal giudice dell'esecuzione. Ai sensi dell’ART. 535 CPC, il prezzo di base è determinato, per le cose il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato, da quello minimo del giorno precedente alla vendita; in ogni altro caso, dal giudice dell'esecuzione, il quale fissa il prezzo di apertura dell'incanto, ma può anche autorizzare la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo. L'effetto traslativo della proprietà si verifica con il pagamento del prezzo di aggiudicazione. Ai sensi dell’ART. 538 CPC, quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di 1/5 rispetto a quello precedente. dell'ufficiale giudiziario, al competente conservatore dei registri immobiliari, il quale trascrive l'atto: la finalità della trascrizione del pignoramento è quella di rendere inopponibile al creditore procedente gli eventuali atti di disposizione del bene compiuti dal debitore esecutato, nonostante il pignoramento. Ai sensi dell’ART. 557 CPC, l'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare l'atto di pignoramento, ed il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro 10 gg dal pignoramento. Il cancelliere forma, così, il fascicolo dell'esecuzione immobiliare. Ai sensi dell'art.559 c.p.c., con il pignoramento, il debitore è per legge costituito custode dei bei pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti; il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o di altro intervenuto, può, nominare custode, persona diversa dallo stesso debitore, quando l'immobile non sia occupato dal debitore. Anche nell'espropriazione immobiliare possono intervenire i soli creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, oppure, avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. L'intervento è da ritenersi tempestivo se ha luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita (ART. 564 CPC). Ai sensi dell’ART. 565 CPC, i creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza indicata dall’art. 564, ma prima di quella di formazione del progetto di distribuzione, concorrono alla distribuzione di quella parte del ricavato che sopravanza, dopo che sono stati soddisfatti i diritti del creditore pignorante e degli eventuali creditori intervenuti tempestivamente. Ai sensi dell’ART. 566 CPC, i creditori iscritti e privilegiati, anche se intervengono dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita, concorrono alla distribuzione in ragione dei loro diritti di prelazione e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione. L'istanza di vendita e la relazione di stima dell'esperto Ai sensi dell’ART. 567 CPC, decorso il termine dilatorio di cui all’ART. 501 CPC di 10 gg dal pignoramento, il creditore pignorante ed ognuno dei creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo, possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato provvedendo entro 60 gg dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso, l'estratto del catasto, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento. A seguito dell'istanza di vendita e del deposito della documentazione ipocatastale, il giudice dell'esecuzione nomina, con ordinanza, un esperto, con l'incarico di redigere la relazione di stima del valore dell'immobile pignorato e lo convoca davanti a sé per la prestazione del giuramento, fissando anche l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori iscritti che non siano intervenuti. A seguito della nomina, l'esperto provvede alla redazione della relazione di stima, verificando altresì la situazione giuridica e di fatto del bene, nonché la completezza della documentazione ipocatastale depositata dai creditori. Terminata la relazione, l'esperto ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, i quali possono presentare note scritte anche direttamente all'udienza, purché ne abbiano anticipato di almeno 15 gg il testo al perito. La vendita forzata immobiliare Al termine dell'udienza destinata al contraddittorio tra le parti sul tempo e le modalità della vendita il giudicedell'esecuzione emana l'ordinanza di vendita che si compone di due parti, tra loro autonome e di una terzaparte, la cui presenza è affidata alla valutazione discrezionale del giudice. 1) Nella prima parte del provvedimento il giudice dispone la vendita senza incanto, stabilendone le modalitàdi svolgimento. 2) Nella seconda parte soltanto nelle ipotesi in cui la vendita senza incanto non raggiunga l'obiettivo dellaliquidazione il giudice stabilisce le modalità di svolgimento dell'eventuale vendita con incanto. 3) La terza parte, infine, contiene la delega al professionista per le operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591c.p.c. Dunque, nella vendita senza incanto: l'ordinanza di vendita fissa il termine non inferiore a sessanta giorni enon superiore a centoventi giorni, entro il quale possono essere proposte offerte di acquisto. Al fine diaccentuare il rigore e la trasparenza della procedura, l'ultimo comma dell'art 571 prevde che le offerte debbanoessere depositate in busta chiusa nella cancelleria del tribunale, personalmente dall'interessato o anche amezzo di un avvocato. Si passa, cosi, alla fase della deliberazione sulle offerte: occorre distinguere a secondache sia presentata un'unica offerta ovvero più offerte. Se viene presentata un'unica offerta, gli esiti delladeliberazione sull'offerta variano secundum eventum e precisamente: a) se l'offerta è superiore al valore stimato dell'immobile, aumentato di un quinto, essa è senz'altro accolta (aggiudicazione c.d. necessaria); b) se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice può dar luogo egualmente alla vendita, a meno che nonricorrano due condizioni tra loro anche alternative, e cioè che vi sia il dissenso del creditore procedente, oppureche il giudice dell'esecuzione ritenga che vi sia seria possibilità di una vendita più fruttuosa con il sistemadell'incanto. In ogni caso non potrà essere accolta alcuna offerta di prezzo inferiore a quello stimato, essendo tale offertainefficace. Se la vendita senza incanto non va in porto, si passa automaticamente alla successiva fase dellavendita con incanto, il cui programma di svolgimento deve essere contenuto nell'ordinanza di vendita di cuiall'art. 569 c.p.c.. Per partecipare all'incanto, è necessario aver prestato la cauzione entro il termine fissato dalgiudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita. L'ammontare della cauzione è stabilito dal giudicedell'esecuzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta. L'incanto ha luogo davanti al giudicedell'esecuzione, il quale aggiudica con decreto il bene staggìto all'ultimo offerente. Il decreto di aggiudicazioneè da ritenersi provvisorio, in quanto l'art. 584 c.p.c. consente che si propongano, entro il termine perentorio didieci giorni dall'incanto, offerte dopo l'incanto, che non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quintoquello di aggiudicazione provvisoria, dopo il quale, il giudice dell'esecuzione apre una ulteriore gara, fissandoal contempo il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte c.d. al rincaro.L'aggiudicatario definitivo deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza di vendita,consegnando al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento. Avvenuto il versamento delprezzo, il giudice dell'esecuzione pronunzia il decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato,ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie. In alternativa alla vendita,il legislatore prevede l'assegnazione del bene, che è una variante della vendita forzata, che viene attivata, suistanza del creditore, per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte. Ognicreditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto può presentare istanza di assegnazione peril caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte, che deve contenere l'offerta dipagamento di una somma non inferiore al prezzo determinato dall'esperto. Avvenuto il versamento, il giudicepronuncia il decreto di trasferimento definitivo del bene. In caso di infruttuosità sia della vendita chedell'assegnazione, al giudice dell'esecuzione si offre una duplice possibile opzione, o attivando una nuovavendita, ovvero se attendere tempi migliori per una più fruttuosa liquidazione, nominando un amministratoregiudiziario del bene staggito, per un periodo massimo di tre anni; oppure pronunziare una nuova ordinanza divendita.
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