Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Tutela Cognitiva: Pignoramento, Espropriazione Forzata e Titoli Esecutivi, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

Diritto civileDiritto processuale civileTutela Cognitiva

Una introduzione alla tutela cognitiva, discutendo i provvedimenti di mero accertamento, di condanna e di carattere costitutivo. In particolare, si esplora il concetto di titoli esecutivi e i titoli esecutivi in senso documentale e sostanziale. Il documento poi passa a trattare l'esecuzione forzata diretta, con una distinzione tra esecuzione in forma generica e specifica. Infine, vengono presentati i principi del par condizio e l'intervento dei creditori, con una discussione sulla vendita con incanto e l'assegnazione.

Cosa imparerai

  • Quali sono i titoli esecutivi?
  • Che cos'è un provvedimento di mero accertamento?
  • Come avviene l'esecuzione forzata diretta?

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 11/03/2022

FedeForn_
FedeForn_ 🇮🇹

4.4

(7)

26 documenti

1 / 5

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Tutela Cognitiva: Pignoramento, Espropriazione Forzata e Titoli Esecutivi e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! IL PROCESSO ESECUTIVO La tutela giurisdizionale si suddivide in diverse forme: - Tutela cognitiva: può essere impartita attraverso le forme del giudizio ordinario. Inoltre può essere impartita anche attraverso procedure speciali. 
 Nell’ambito della tutela cognitiva abbiamo dei provvedimenti di mero accertamento (accertamento di un diritto; quindi viene superata quella situazione di incertezza nel rivolgersi al giudice), provvedimenti di condanna (si rilevava, per differenziarli da quelli di mero accertamento, un quid plus dato, appunto, dalla condanna) e provvedimenti di carattere costitutivo (vanno a modificare la sfera giuridica del destinatario).
 I provvedimenti di condanna costituiscono titoli esecutivi e quest’ultimi rappresentano condizione necessaria e sufficiente per poter agire in via esecutiva. Ecco perché poi si apre la porta della tutela esecutiva. Vi sono dei titoli esecutivi che si esercitano al di fuori del processo che consentono al titolare di poter agire direttamente. Se io, però, ho un titolo esecutivo, ciò non assicura che io possa attivare una tutela esecutiva perché se si tratta di un diritto che viene già accettato è necessario che ci sia lo spontaneo adempimento da parte dell’obbligato. In mancanza di collaborazione da parte dell’obbligato, scatta la necessità di attivare un’azione esecutiva. Quest’ultima è un diritto di natura processuale che la parte fa valere nei confronti dello Stato (chiamato a porre in essere tutte le azioni materiali dirette al soddisfacimento dell’interesse del creditore). Non può essere data ad altri organi dello stato perché potrebbero essere azioni materiali che vanno anche contro l’obbligato stesso e potrebbero richiedere l’autorizzazione pubblica. 
 VARIE TIPOLOGIE DI ESECUZIONE FORZATA: 1. Esecuzione forzata diretta: vi è l’organo statale che interviene in sostituzione del debitore, obbligato inadempiente e compiono quelle operazioni necessarie per il soddisfacimento degli interessi nei confronti del creditore. 
 Ci sono delle situazioni in cui lo Stato potrebbe anche materialmente sostituirei, ma non riuscirebbe a soddisfare l’interesse. Questo perché vi sono delle prestazioni infungibili, cioè prestazioni che non possono essere esercitate da soggetti diversi rispetto all’obbligato e soddisfare realmente gli interessi del creditori.
 Per questo non è efficacia ed entra in gioco quella indiretta.
 Nell’ambito dell’esecuzione forzata diretta vi è una distinzione: - Esecuzione in forma generica: viene anche definita espropriazione forzata (non si deve guardare il bene che viene colpito, ma il diritto che viene vantato dal creditore che è rimasto inattuato). Ha ad oggetto diritti di credito o di altri diritti che possono essere convertiti in diritti di credito.
 A seconda del bene che viene colpito dall’espropriazione, possiamo distinguere: • Un’espropriazione di beni mobili presso il debitore • Un’espropriazione di beni immobili e • Un’espropriazione verso terzi (che può riguardare o beni mobili detenuti dal terzo, ma di proprietà del debitore o anche crediti • Un’espropriazione di autoveicoli e natanti L’esecuzione forzata (riguarda tutte le forme di esecuzione diretta) è un’attività prodromica (in riferimento al creditore) data dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Cioè il creditore deve necessariamente e preventivamente notificare al debitore la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. 
 Quando viene notificato il titolo esecutivo non significa che inizia l’esecuzione, ma preannuncia quest’ultima. L’inizio è successiva alla notificazione, dopo 10 giorni. 
 Nell’espropriazione forzata il primo atto di espropriazione è il pignoramento, poi vi può essere la fase dell’intervento dei creditori (è una fase eventuale).
 Dopo il pignoramento può esserci la fase della vendita forzata. In alternativa a questa può esserci l’assegnazione del bene.
 L’ultima fase è rappresentata dalla distribuzione del ricavato. Queste sono le 4 fasi dell’espropriazione forzata (pignoramento-intervento dei creditori-veduta forzata/ assegnazione del bene-distribuzione del ricavato) - Esecuzione in forma specifica: cioè quei diritti eseguiti nella sua specificità e non nel diritto di credito
 Vi è una sottodivisione: • Esecuzione in forma specifica per consegna o rilascio: per consegna si intende la consegna di un bene mobile; rilascio per beni mobili o immobili • Esecuzione in forma specifica di obblighi di fare e di non fare: come il divieto di fare concorrenza (non fare), di rimozione di un fondo (fare). Se è un’obbligazione infungibile, l’unica soluzione è l’esecuzione indiretta. 2. Esecuzione forzata indiretta: nasce proprio per colmare e risolvere queste situazioni attraverso la minaccia di sanzioni, in modo tale da portare l’obbligato stesso ad effettuare la prestazione dovuta. 
 Nel nostro ordinamento oggi trova una sua collocazione generale nell’art. 614bis, misura di carattere generale introdotta con la legge 69 del 2009. 
 - Tutela esecutiva - Tutela cautelare Pagina 1 15 Ottobre-registrazione TITOLO ESECUTIVO Art. 474 c.p.c. Tutti i processi esecutivi hanno una fase preliminare che è fuori dal processo. Titolo esecutivo detta anche condizione necessaria e sufficiente, perché mirato alla realizzazione, attuazione di una prestazione. Quindi è concepita come un’attività materiale. L’ufficio esecutivo per poter procedere non deve far accertamenti o altro, ma basta che vi sia un documento che attesti che vi sia titolo esecutivo per far si che si avvii il processo esecutivo. “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. 1. Sono titoli esecutivi:
 le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.” • Titoli esecutivi in senso documentale: ci si riferisce a quei documenti che forniscono la prova dell’esistenza di fatti costituiti in un determinato diritto. • Titolo esecutivo in senso sostanziale: nei casi di titoli giudiziari abbiamo l’accertamento del giudice, quindi è corretto dire che il diritto a procedere in via esecutiva può non sussistere soltanto in conseguenza di fatti sopravvenuti a titolo giudiziale. Art. 480 c.p.c. Il precetto consiste in un’intimazione ad adempiere all’obbligazione in un termine che, ordinariamente, è di 10 giorni. In mancanza di adempimento, si passa all’esecuzione forzata. 21 ottobre IL PIGNORAMENTO Dall’art. 491 in poi si parla di espropriazione. La prima è il pignoramento. Ci sono nel codice delle norme generali che disciplinano le varie fasi del procedimento esecutivo, poi si aprono varie sezioni all’intento delle quali si troviamo tutte quelle disposizioni specifiche. Parlando del pignoramento in generale, la prima disposizione è l’art.491: “Salva l’ipotesi prevista nell’art.502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento”. L’esplorazione inizia quasi sempre con il pignoramento. L’ipotesi del 502 è quell’ipotesi in cui il bene mobile è oggetto a pegno. Per quanto riguarda il pignoramento iniziamo con l’art.492, primo comma: “il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”. Può sostanziarsi materialmente in diversi modi, a seconda del tipo del bene che viene aggredito. EFFETTI DEL PIGNORAMENTO Stiamo parlando di un fenomeno che è regolato dalle norme sostanziali del codice di procedura civile (art.2912 e seguenti). Ci troviamo dinanzi ad un atto processuale che produce i suoi effetti non solo su un piano processuale, ma anche su un piano sostanziale. Nel momento in cui viene individuato il bene soggetto al pignoramento si crea un vincolo giuridico. Il legislatore cerca di cristallizzare i beni pignorati per far si che successivamente vengano monetizzati e la somma vada a soddisfare il creditore e far si che non escano dalla sfera giuridica del creditore. Il legislatore poteva percorrere due strade: - premendo la nullità degli atti di disposizione del bene compiuti dal debitore (incide sulla struttura dell’atto stesso) - Inefficacia degli atti di disposizione compiuti dal debitore dopo il pignoramento (incide sugli effetti del contratto, il quale rimane valido, ma improduttivo di effetti). Il nostro ordinamento, fra queste due alternative, ha scelto la seconda. La differenza tra questi due punti la rinveniamo in caso di estinzione del processo esecutivo. Può accadere che il processo esecutivo si estingua, cioè non giunga alla sua conclusione. In caso di estinzione, quell’atto che eventualmente è posto in essere dopo il pignoramento, è inefficace; nel momento in cui il processo si estinguerà, quell’atto che era inefficace tornerà a produrre i suoi effetti e tornerà efficace. È un’efficacia relativa, perché riguarda unicamente il creditore procedente. Questo beneficio si estende anche ai creditori intervenuti. Pagina 2
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved