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Pignoramento presso terzi: procedura e limiti, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

Come avviene l'espropriazione forzata di crediti o cose di proprietà di un debitore verso un terzo. il ruolo del terzo nella conferma della proprietà o del debito, l'atto di notifica, i limiti di pignoramento e la dichiarazione richiesta al terzo. Viene inoltre discusso il pignoramento di crediti a titolo di stipendi, salari e pensioni, nonché i crediti impignorabili e relativamente impignorabili. Il documento include anche informazioni sulla procedura cognitiva per completare il pignoramento e le regole per l'intervento dei creditori.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 08/08/2021

elenamonaco
elenamonaco 🇮🇹

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Scarica Pignoramento presso terzi: procedura e limiti e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! 04/05 espropriazione forzata presso terzi viene utilizzata quando si tratta di espropriare crediti del debitore verso un terzo o cose di proprietà del debitore stesso in possesso di un terzo ( art 543 1 co) per questa ragione necessariamente prevede il coinvolgimento anche del terzo possessore delle cose di proprietà dell'esecutato o suo debitore al fine di avere la conferma che effettivamente egli disponga di cose mobili dell'esecutato o sia debitore dell'esecutato e a quanto ammonti questo credito con la conseguenza che se questa conferma non dovesse venire dal terzo, potrebbe sorgere l'esigenza di accertare giudizialmente quanto il creditore procedente ritiene il pignoramento presso terzi si esegue mediante la notifica da parte dell'ufficiale giudiziario di un atto a due destinatari, cioè il terzo e il debitore l'atto deve contenere : - l'ingiunzione di cui all'art 492 al debitore esecutato - l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto - l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute dal terzo - l'intimazione al terzo di non disporre delle cose e delle somme dovute al debitore senza ordine del giudice - la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente, nonchè l'indicazione della pec del creditore procedente - la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente - l'invito al terzo a comunicare al creditore procedente la dichiarazione di cui all'art 547 al creditore procedente entro 10 giorni, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di pec con l'avvertimento allo stesso terzo che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo in un'apposita udienza e che quando a tale udienza non dovesse comparire, o sebbene comparso, non dovesse rendere la dichiarazione, il creditore pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare e nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso la notificazione al debitore di quest'atto complesso segna il momento determinante di efficacia del pignoramento ( ancora non completato ) da quel momento, infatti, il debitore è soggetto ai vincoli propri del pignoramento e dunque eventuali atti dispositivi sui beni nella disponibilità del terzo o sul credito verso il terzo sono inefficaci per il creditore procedente e per gli eventuali creditori intervenuti mentre il terzo dal momento della notificazione è sottoposto agli obblighi del custode delle cose di proprietà dell'esecutato dal giudice anche d'ufficio ferma restando l'esperibilità anche in questo caso dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 2 co a mezzo di raccomandata o di posta elettronica certificata il terzo è tenuto a rendere al creditore procedente una dichiarazione ( art 547 ) nella quale deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna e precisare se vi sono stati altri precedenti pignoramenti o sequestri o cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato sempre in relazione agli stessi beni o crediti tre situazioni diverse si possono verificare -> 1) se il terzo non rende la dichiarazione : il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva e l'ordinanza va notificata al terzo se il terzo non compare alla nuova udienza 0, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione il credito o il possesso dei beni del debitore esecutato, nei termini indicati dal creditore nell'atto notificato al terzo, si considera non contestato e dunque in questo caso il pignoramento si ha per eseguito ( art 548 ) 2) se il terzo rende la dichiarazione e su di essa non sorgono contestazioni : anche in questo il pignoramento si ha per eseguito 3) se il terzo rende la dichiarazione ma su di essa sorgono contestazioni da parte del creditore procedente o del debitore esecutato oppure se a seguito della mancata dichiarazione del terzo, non sia possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo ( art 549 ) -> si apre un procedimento cognitivo finalizzato a completare il pignoramento e a superare le contestazioni o le difficoltà emerse infatti il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo, a risolvere le constestazioni e ad accertare l'esistenza e l'ammontare del credito o l'esistenza dei beni di proprietà dei debitore esecutato nella disponibilità del terzo pronunciando un provvedimento di natura decisoria tuttavia quest'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art 617 art 551 intervento valgono le stesse regole dettate dagli art 525 e ss con riguardo all'intervento dei creditori nell'espropriazione mobiliare con la distinzione, dunque, fra intervento tempestivo e tardivo e le relative conseguenze in sede di distribuzione del ricavato e la precisazione che, al fine di stabilire la tempestività dell'intervento, occorre tener conto dell'udienza indicata nella citazione notificata dal creditore procedente al debitore esecutato ai sensi dell'art 543 pignoramento presso terzi, vendita o assegnazione forzata cose mobili di proprietà del debitore esecutato pignorate presso il terzo -> queste cose sono sottoposte al giudice dell'esecuzione ad assegnazione o vendita forzata, sentite le parti seguendo le medesime regole che il codice detta per l'espropriazione mobiliare presso il debitore ( art 552 ) e quindi vale quanto stabilito per la vendita o l'assegnazione forzata dei beni mobili pignorati presso il debitore se invece, si tratta di crediti del debitore esecutato occorre distinguere a seconda che il credito sia esigibile immediatamente o comunque entro un termine non superiore a 90 giorni e l'ipotesi che esso sia esigibile in un termine_più lungo : 1) nel primo caso, il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione al creditore procedente (e ai creditori intervenuti ) l'assegnazione avviene pro solvendo ( e non pro soluto )
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