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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - IL PROCESSO ESECUTIVO PARTE I - LUISO , Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Riassuto del manuale "DIritto Processuale Civile - Il processo esecutivo" di Luiso: eccellente riassunto, esaustivo in ogni sua parte, per superare senza problemi l'esame di procedura civile. NESSUNA PARTE MANCANTE!

Tipologia: Sintesi del corso

2016/2017

In vendita dal 13/07/2017

luke1992
luke1992 🇮🇹

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Scarica DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - IL PROCESSO ESECUTIVO PARTE I - LUISO e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! PROCESSO ESECUTIVO 1.L'esecuzione forzata nel quadro dell'ordinamento CLASSIFICAZIONI: 1. situazioni finali sono quelle per la realizzazione delle quali il titolare ha tutti gli strumenti giuridici autonomi (es.diritto di proprietà) situazioni strumentaliquelle per la cui realizzazione il soggetto necessita di un comportamento altrui (es diritto di credito) 2. Obblighi primari non derivano dalla violazioni di altri obblighi (es. es il mutuatario deve restituire la somma presa a mutuo obblighi secondari derivano dalla violazione di altri obblighi (es. 2043,risarcimento danni) L'INADEMPIMENTO violazione di un dovere di comportamento previsto a carico di un soggetto ed a favore di un altro. Di fronte al rischio-inadempimento non basta la tutela dichiarativa,ecco allora la necessità del processo esecutivo! L'esecuzione forzata, una tutela coattiva ad adempiere. Alla tutela esecutiva si accede mediante un titolo esecutivo: -giudiziale,quindi ottenuto mediante tutela dichiarativa/cognitiva (es sent di condanna) - stragiudiziale, ottenuto senza passare da un processo dichiarativo (es una cambiale). Non c'è un rapporto di consecuzione logica e cronologica tra tutele dichiarativa/esecutiva. 2.L'esecuzione diretta e l'esecuzione indiretta Tutela esecutiva. Classificazione -diretta l'ufficio esecutivo si sostituisce all'obbligato inadempiente, e questo si può fare solo se la prestazione è omogenea e fungibile -indiretta l'ufficio non si sostituisce perche' non può farlo in quanto la prestazione è infungibile, (l'avente diritto ha interesse che ad adempiere sia proprio il soggetto obbligato) La prestazione è infungibile quando ha natura personale oppure quando è un obbligo di non fare. In questi casi il nostro ordinamento per molto tempo è stato ibrido (sanzione penale o civile). Oggi con una riforma del 2009 l'ordinamento sceglie la strada della misura coercitiva (sanzione civile) :è l'art 614 bis cpc, che applica all'obbligato inadempiente una sanzione pecuniaria che lo colpisce per il protrarsi della sua inerzia. Anche questa strada continua a porre problemi: - il tutto dipende ugualmente dall'obbligato che può perseverare nell'inadempimento -La sanzione poi è ineffettiva in due casi: patrimoni troppo capienti e patrimoni inconsistenti Questione trasversale alle misure coercitive: se l'obbligo di adempiere viene poi dichiarato illecito, che ne è della misura coercitva pagata? Il debitore ha diritto di ripetere la somma pagata ingiustamente? -Qualcuno potrebbe dire di no perchè il soggetto ha comunque inadempiuto alla condanna di primo grado -per altri (orientamento conforme a costituzione), il soggetto ha diritto di ripetere la somma perchè il suo inadempimento era conforme a diritto ESECUZIONE DIRETTA,divisa in: per espropriazione (crediti pecuniari) per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili per obblighi di fare fungibili 3.Presupposti e contenuto delle misure giurisdizionali esecutive tutela dichiarativa, basta affermarsi titolari di un diritto nell'atto introduttivo e avere interesse ad agire. Il giudice può emanare 3 tipi di provvedimenti: -sent in rito, con cui rifiuta di entrare nel merito - sent in merito di accoglimento della domanda - sent in merito di rigetto della domanda tutela esecutiva non basta che il creditore si affermi titolare del dritto, ma deve avere anche altri requisiti, il principale dei quali è un titolo esecutivo. Il giudice può emanare solo 2 tipi di provvedimento: -sent in rito con cui rifiuta di entrare nel merito - sent in merito di accoglimento, cioè, se entra nel merito, accoglie per forza la richiesta. 4.Il titolo esecutivo Art. 474 comma 1 l'esecuzione forzata può aver luogo solo in virtù di un titolo esecutivo -“diritto certo”: (adempimenti di obblighi di consegna, rilascio o di facer) nel titolo deve essere individuato il bene da consegnare, da rilasciare o la prestazione di facere da tenere. -“diritto liquido” : (crediti pecuniari o cmq relativi a prestazioni fungibili) la somma deve essere o quantificata monetariamente nel titolo o quantificabile mediante un calcolo desumibile dal titolo -“diritto esigibile”: non sottoposto a termine o a condizione sospensiva di efficacia (es.cauzione,art.478 cpc) Comma2 art 474, elenco titoli esecutivi: numero 1: “sentenze”sent di condanna,ordinanze, decreti e verbali di conciliazione giudiziale numero 2: scritture private autenticate e titoli di credito ma solo relativamente ad obbligazioni di somme di danaro. numero 3: atto pubblico Oltre a questi titoli di credito, ne esistono molti altri previsti dalle leggi speciali, è necessaria però un espressa previsione della legge di efficacia esecutiva. Es : il verbale di conciliazione stragiudiziale e alcuni provvedimenti della PA. Criterio che segue il legislatore per qualificare un atto come titolo di credito: Vi sono varie teorie. Il luiso propone la teoria della meritevolezza. (vedi riassunto) 5.Titolo esecutivo in senso sostanziale e titolo esecutivo in senso documentale L'oggetto della tutela esecutiva civile è sempre un diritto e mai un provvedimento. Nell'ambito della tutela esecutiva, noi dobbiamo distinguere: - la legittimità formale|processuale quando c'è un titolo esecutivo ai sensi del 474 -legittimità sostanziale quando esiste il diritto da tutelare. Da questa dicotomia nascono dei possibili abusi repressi ai sensi dell'art 96 comma 2 cpc, in termini cioè di responsabilità processuale aggravata. Altra distinzione: - titolo esecutivo sostanziale tengono conto dei fatti costitutivi, ma anche estintivi modificativi ed impeditivi - titolo esecutivo documentale il documento che costituisce una rappresentazione parziale del diritto processuale alla tutela esecutiva. Questo perchè non tiene conto dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto. In particolare l'ufficio esecutivo per avviare la tutela esecutiva si accontenta della produzione del documento e non fa ulteriori indagini. Art 475 comma 1 : titoli esecutivi che circolano in copia,le copie per essere titoli esecutivi devono essere munite della formula esecutiva di cui all'ultimo comma dell'art 475. (forma arcaica secondo Luiso) 6.Efficacia del titolo esecutivo verso terzi Presupposto: il titolo esecutivo è un atto concreto, non è generale ed astrattoindica i nomi del creditore e del debitore. Ci chiediamo se è possibile concepire una efficacia ultra partes del titolo esecutivo, cioè a soggetti non nominati in esso 3 forme di pignoramento, immobiliare, mobiliare e dei crediti. -Norma generale art 492 comma 1: il pignoramento consiste in una ingiunzione fatta dall'ufficiale giudiziario al debitore di non sottrarre in garanzia i beni pignorati comma 2: il pignoramento deve invitare il debitore a dichiarare la residenza o eleggere domicilio presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione in uno dei comuni di sua competenza. Se lo fa le comunicazioni gli verranno notificate in questi luoghi, se non lo fa, verranno depositate in cancelleria e con ciò si considereranno comunicate. Questa dichiarazione è una sorta di costituzione in giudizio del debitore. Comma 4: prevede l'obbligo del debitore di manifestare il suo patrimonio (indicare beni da poter pignorare) se la liquidazione dei beni pignorati appare lunga o insufficiente; se dichiara il falso o non lo fa, commette un reato. Comma 5: stesso obbligo del comma 4 nel caso in cui i beni pignorati appaiono insufficienti per intervento successivo di altri creditori ad insistere su quel medesimo patrimonio. Comma 7: prevede che l'ufficiale giudiziario possa, su richiesta del creditore procedente, fare ricerche presso l'anagrafe tributaria o altre banche dati pubbliche, per individuare altri beni da pignorare. Comma 8: l'ufficiale giudiziario sempre su richiesta del creditore, può procedere all'analisi delle scritture contabili dell'imprenditore commerciale. Tre figure di pignoramento 1.pignoramento mobiliare -I beni pignorabili sono quelli di proprietà del debitore o quelli su cui il debitore ha un altro diritto reale minore. Il problema per i beni mobili sta nel fatto che non c'è un regime pubblicitario della proprietàc'è dunque la necessità di semplificare. -Tale semplificazione è raggiunta dal codice all'art 513concetto di appartenenza: l'ufficiale giudiziario quindi pignorerà i beni mobili appartenenti al debitore. Questo è un concetto di dislocazione spaziale. -Il rischio però è quello che si vadano a pignorare beni di appartenenza debitoria ma non di proprietà debitoria. Però vi sono gli strumenti di reazione necessari:infatti il terzo proprietario (non il debitore) potrà fare una opposizione di terzo. -Art 514 /515 e 516limiti alla pignorabilità dei beni mobili(assolutamente impignorabili, relativamente impignorabili oppure pignorabili ma solo in determinate circostanze di tempo) -Art 517l'ufficiale giudiziario nella scelta dei beni da pignorare deve farsi guidare da alcuni criteri: 1)preferire le cose di maggior valore e di più sicura realizzazione 2) in mancanza, le cose di più facile liquidazione 3)deve pignorare beni per un importo di presumibile realizzo pari al credito precettato aumentato della metà. -Art 518Dopo il pignoramento, l'ufficiale fa un processo verbale dove descrive le cose pignorate anche fotograficamente indicandone una stima. Per stimare i beni può farsi assistere da un stimatore Di questo processo verbale bisogna dare copia se lo richiedono, al creditore e al debitore. -Art 518 comma 7 su autorizzazione del giudice dell'esecuzione il pignoramento possa essere integrato da ulteriori beni entro la data del deposito dell'istanza di vendita; questo se il giudice ritiene che il presumibile valore di realizzo sia in realtà inferiore a quello indicato dall'ufficiale giudiziario. -Art 521 comma 1 Una volta pignorati i beni vengono messi in un magazzino, e viene nominato un custode 2.Pignoramento immobiliare -Art 555 cpc oggetto i diritti su beni immobili ad eccezione del diritto di uso e delle servitù prediale e di abitazione. -Qui accertare la proprietà è semplice perchè c'è un registro dei beni immobiliari. -Ad individuare l'immobile da pignorare qui deve essere il creditore mediante un atto da lui sottoscritto, esso dunque si assume la responsabilità della sua affermazione. -A tale richiesta di pignoramento che il creditore fa all'ufficiale giudiziario, quest'ultimo aggiunge la sua ingiunzione; il tutto viene notificato al debitore e trascritto nei registri immobiliari. Da questi 2 momenti decorrono gli effetti del pignoramento, rispettivamente presso il debitore(notifica) e presso i terzi. (trascrizione). -Quando viene disposta la vendita dell'immobile la custodia passa al soggetto incaricato della vendita. La ratio di ciò sta nel fatto che il debitore, se avesse la custodia, potrebbe impedire le operazioni di vendita. -La figura del custode dalla riforma del 2006 emerge come una sorta di mini curatore del bene, dovendo provvedere ad amministrazione e gestione del bene stesso. 3.Pignoramento crediti -Consiste nel pignorare un credito che il debitore ha verso un terzo. -La forma è sicura solo se il terzo è solvibile. -Fattispecie a formazione progressiva: 1)è necessario che il creditore compili un atto dove indichi il credito per cui si procede, la somma o le cose che il terzo deve al debitore esecutato, il precetto, l'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario ex art 492 e la fissazione di un udienza a comparire. 2)questo atto deve essere notificato al terzo debitore e al debitore esecutato. La notifica determina il prodursi di effetti provvisori del pignoramento es effetti conservativi. 3)con la notifica il terzo diviene custode del credito e ha un divieto di adempiere al debitore esecutato. -Riforma del 2006 modifica del procedimento a seconda che si tratti: A) crediti da lavoro subordinato il terzo debitore datore di lavoro deve comparire all'udienza fissata e confermare la sussistenza del credito. Se lo fa, il credito è assegnato al creditore pignorante. Se non compare all'udienza o se contesta il credito vedremo dopo cosa accade, qui la disciplina si allinea ai crediti non da lavoro subordinato. B) crediti non da lavoro subordinato il terzo debitore può limitarsi a confermare il credito mediante lettera raccomandata al creditore procedente. All'udienza il creditore procedente, se ce l'ha(la lettera), produrrà questa lettera in giudizio e il credito verrà assegnato. Se la lettera non viene prodotta il giudice fisserà un' altra udienza dove chiamerà il terzo debitore a comparire. -Pignoramento dei creditimodificato il 548 con una riforma del 2012: equipara l'inerzia del terzo debitore ad una non contestazione, per cui art 548 comma1: 1) se il terzo debitore datore di lavoro non compare all'udienza (inerzia) il credito si considera non contestato 2) per i crediti non da lavoro subordinato per i quali se il terzo debitore non compare all'udienza successiva fissata dal giudice il credito si considera non contestato. -Art 549 se sorgono contestazioni sul credito, il giudice le decide con ordinanza, ancora una volta non avente efficacia dichiarativa -Un ultimo problema che lascia aperto questa riforma riguarda i casi di non assegnazione del credito: A)se il giudice assegna il credito, il debitore ha uno strumento per opporsi (l'opposizione agli atti esecutivi) B) se il giudice decide di non assegnare il credito, non sembra che il creditore procedente abbia strumenti per contestare quella decisione fuori dal processo esecutivo. 11.Effetti conservativi del pignoramento -Sono disciplinati dal codice civile. -La necessità di effetti conservativi deriva dal fatto che tra il pignoramento del bene e la vendita forzata dello stesso passa di solito molto temppossibilità di pericoli: A) modificazione della realtà materiale (es:danneggiamento del bene) B)mutamento di titolarità del diritto pignorato -Art 2912 cc : il pignoramento comprende anche le pertinenze, gli accessori e i frutti del bene pignorato. -1148cc i frutti spettano al possessore del bene, con il pignoramento il possesso passa ad un terzo e certamente è perso dal debitore esecutato -Con il pignoramento il possesso si congela, il debitore lo perde ma non è che lo acquisti il creditore.Resta congelato all'esecuzione. -Art 2913cc gli atti di alienazione dei beni pignorati non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli eventualmente intervenuti. L'unica eccezione è prevista da art 1153cc, che dice il possesso vale titolo, meccanismo che è idoneo a sanare il vizio del potere dispositivo. La ratio del 2913 è che il trascorrere del tempo (tra pignoramento e vendita) non vada a pregiudizio di chi ha chiesto la tutela (privando il creditore del bene pignorato). Sul 2913 verte poi una diatriba interpretativa: questi parla di inefficacia. Che si intende per inefficacia? Alcuni sostengono (e si tratta dell'unica tesi accoglibile nel nostro ordinamento) che si tratti di inefficacia relativa processuale, cioè l'atto di disposizione del bene pignorato da parte del debitore a favore di terzi sul piano sostanziale è efficace (la proprietà si trasferisce) però non è efficace sul piano processuale nel senso che se il terzo acquirente fa un opposizione di terzo all'esecuzione, questa opposizione non la può vincere perchè non è fondata, vincerà il creditore pignorante, ma questo non significa che sul piano sostanziale la proprietà non sia passata, ma significa che sul piano processuale quella proprietà (o altro diritto reale minore)non è opponibile al creditore procedente. -L'art 2913 poi ci dice che “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione”. Quindi l'inefficacia relativa processuale non opera solo verso il creditore procedente (cioè quello che ha iniziato l'esecuzione),ma anche dei creditori che intervengono successivamente. Quindi il pignoramento prenota gli effetti della inefficacia relativa processuale anche a vantaggio di tutti i creditori che intervengono dopo il pignoramento. -Necessaria una precisazione. L'ultima fase del pignoramento è la vendita forzata Questa determina l'acquisto del bene pignorato a favore di un aggiudicatario. Questi da chi acquista il diritto? Art.2919 cc la vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione(debitore esecutato). -Queste regole valgono per tutti i tipi di beni pignorati. -Art 2914 (particolarizza queste regole generali) non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: numero 1 le alienazioni dei beni immobili e dei mobili iscritti in pubblici registri che siano stati trascritti successivamente al pignoramento. numero 2 se il bene pignorato è un diritto di credito, la relativa vendita del credito pignorato è inopponibile al creditore pignorante e a quelli intervenuti se la cessione del credito è stata notificata al debitore ceduto, o accettata dal medesimo dopo il pignoramento. numero 3 le alienazioni di universalità di beni mobili che non abbiano data certa. Nel silenzio della legge si applica il criterio generale: nel caso di doppia alienazione prevale chi ha l'atto avente data certa anteriore. numero 4 le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento salvo che risultano da atto avente data certa . Qui nel caso di doppia alienazione mobiliare la norma che è applicabile è l'art 1155cc, che dice che prevale chi acquista prima il possesso (possesso vale titolo). -Art 2915contiene 2 norme sempre aventi ad oggetto gli effetti conservativi del pignoramento: A) comma 1 se il debitore impone vincoli di indisponibilità sul bene pignorato non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante se per gli immobili quel vincolo di indisponibilità è stato • comma 2 si interviene con ricorso (contenente credito e titolo di esso) da depositare prima dell’udienza di vendita. • comma 3 se il creditore intervenuto è legittimato ma non è munito di titolo esecutivo, deve notificare al debitore il suo intervento entro 10 giorni dal deposito del ricorso. • comma 5 e 6 se il creditore interviene senza titolo esecutivo il giudice convoca in udienza creditore e debitore il quale può: confermare la propria obbligazione o rimanere inerte ( il creditore acquista diritto alla distribuzione del ricavato) oppure può contestarla ( sorge l’onere per il creditore di fare domanda entro 30 giorni volta all’accertamento della sua ragione creditoria, e durante questa procedura la somma a lui dovuta verrà accantonata). Effetti dell’intervento: a) diritto alla distribuzione della somma ottenuta dalla vendita dei beni; b) diritto a compiere atti di impulso alla vendita esecutiva. tali effetti operano solo nei confronti dei creditori muniti di titolo esecutivi, per quelli sprovvisti sarà solamente possibile partecipare alla distribuzione del ricavato ma solo dopo aver esperito la procedura dei commi 5 e 5. Art 631 cpc il processo si estingue se per due udienze consecutive non si ha partecipazione di alcun creditore munito di titolo esecutivo. Art 629 cpc se prima della istanza di vendita tutti i creditori muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti il processo si estingue. Istituto particolare art 498 cpc il creditore pignorante deve dare avviso di avvio del procedimento espropriativo a tutti i creditori che sul bene vantano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (ipoteca nel nostro caso). Questa limitazione non pone problemi perché con la vendita processuale si realizza il cd. effetto purgativo della garanzia; tale avviso non è giustificato nei confronti dei creditori con pegno dato che verranno a conoscenza della vendita in quanto possessori del bene; non avrà senso nemmeno nei confronti del creditore con semplice privilegio in quanto il privilegio subisce l’effetto purgativo sia in caso di vendita sostanziale che processuale. L’avviso (contenente indicazione creditore pignorante, credito per cui si procede, titolo e cose pignorate) avviene con notifica ex comma 2 a cura del creditore pignorante entro 5 giorni. Senza avviso il giudice non può emettere ordinanza di vendita. Occorre distinguere: • creditori chirografari tempestivi ex art 525 coloro che intervengono nella prima udienza del processo esecutivo, in cui si dispone della vendita dei beni; si soddisfano sul ricavato della vendita pro quota; • creditori chirografari tardivi interviene dopo la prima udienza (NB momento ultimo per intervento è momento della distribuzione del ricavato); si soddisfano dopo i tempestivi e solo su un eventuale residuo NB ex art 525 c2 prima udienza deve intendersi la prima anche in caso di rinvio della stessa; Ex art 523 c3 in caso di valore dei beni non superiore a 20.000 euro il termine per intervenire “tempestivamente” è anticipato all’udienza che dispone la vendita; la distinzione tardivi/ tempestivi vale solo per i creditori chirografari e non per i privilegiati che avranno sempre e comunque diritto a soddisfarsi sul ricavato. Estensione del pignoramento art 499 c4 quando altri creditori intervengono, il creditore procedente ha la facoltà di indicare loro dei beni utilmente pignorabili in aggiunta a quelli già pignorati; i creditori che intervengono con queste modalità: se hanno un titolo esecutivo devono procedere al pignoramento dei beni indicati; se non ce l’hanno dovranno anticipare al creditore procedente le spese del pignoramento da eseguire. Se queste categorie non ottemperano ai relativi obblighi (pignoramento/anticipazione spese) verranno postergati ovvero saranno soddisfatti solo dopo il creditore procedente e per la somma residua. 14. Vendita e assegnazione in generale (seconda fase) -I beni una volta pignorati devono essere venduti,dobbiamo distinguere a seconda di ciò che è stato pignorato: A)Se ad essere state pignorate sono somme di danaro la vendita si salta, è ovvioi creditori faranno un istanza di assegnazione della somma di danaro. B)In tutti gli altri casi però i beni devono essere vendutii creditori infatti hanno diritto di soddisfarsi sul ricavato della vendita. -La fattispecie è regolata dagli art 501 e ss cpc. Dopo il pignoramento, i creditori muniti di titolo esecutivo presentano l'istanza di vendita, la quale deve essere presentata non prima di 10 giorni dal pignoramento e non oltre 90i creditori hanno 80 giorni per farla. -Importante distinzione:vendita dei beni/ l'assegnazione dei beni: A) Venditail bene viene alienato a titolo oneroso a terzi estranei. La somma pagata va poi nelle case dell'esecuzione e verrà distribuita ai creditori. B)Assegnazione il bene non è venduto ma assegnato ad uno dei creditori. Questa assegnazione può essere di due tipi: 1-satisfattiva il creditore vede assegnarsi il bene a titolo di adempimento. E quindi il suo credito è estinto (è una sorta di datio in solutum). 2-non satisfattivaipotesi particolare di vendita. È una vendita fatta al creditore. Ivi il creditore si vede assegnato il bene, ma a titolo oneroso, la somma da lui pagata (in quanto acquirente del bene) viene versata nelle casse dell'esecuzione e poi sarà distribuita a tutti i creditori, compreso lui. -Il nostro ordinamento regola i rapporti tra vendita e assegnazione,ci sono casi in cui si può fare solo la vendita e casi in cui si può fare solo l'assegnazione: Prima ipotesi: nel caso di crediti già scaduti o che scadono entro 90 giorni, si può fare solo assegnazione ai creditori. Seconda ipotesi: nel caso di titoli di credito o somme che risultano da listino (oggettivamente determinate), c'è assegnazione facoltativasi può chiedere la vendita o la assegnazione. Terza ipotesi: Nel caso invece di assegnazione di oggetti d'oro o d'argento, prima si deve tentare la vendita, se poi questa non riesce si deve obbligatoriamente assegnare il bene ad uno dei creditori. Ipotesi residuali:c’è una regola prima si tenta la vendita, se questa va male si può fare assegnazione ( SI “Può”, NON SI “DEVE”). -Art 506 stabilisce il valore minimo di assegnazione(per evitare che i creditori comprino a prezzi troppo bassi):è la somma tra 2 fattori, il primo è rappresentato dalle spese dell'esecuzione e il secondo è il valore dei crediti privilegiati sorti anteriormente a quello dell'assegnatario. Se il bene ha un valore minore si applica cmq questo minimo legale stabilito dal 506 comma 1. - Art 530Spetta al giudice fissare l’udienza di vendita alla quale le parti partecipano per stabilire le modalità di vendita - Art 530 comma 2l’udienza di vendita fa scattare le preclusioni in relazione all'opposizione agli atti esecutivi. Dunque questa udienza rappresenta un momento di cesura fondamentale. Da questa udienza in poi si riparte sul “pulito”e si potranno solo proporre opposizioni su quei vizi derivanti da atti successivi a quell'udienza. -Se la parte fa opposizione gli atti esecutivi: 1)o raggiunge un accordo con la controparte il giudice può disporre la vendita 2) se l'accordo non si raggiungebisogna, prima di disporre la vendita, attendere la decisione del processo incidentale di opposizione agli atti esecutivi. -Se l'opposizione non c'è statail giudice dispone con ordinanza la vendita. Quanto appena detto sui casi di opposizione e non è contenuto nell’articolo 530 commi 3 e 4. -Qual è la ratio dell’udienza di vendita(udienza filtro)? Premessa: il processo esecutivo non ha una struttura decisoria(e quindi non c’è la possibilità di decidere le questioni di rito,come nel processo cognitivo) e produce effetti medio tempore. RATIO necessità di rimuovere ogni vizio già prima della fase finale. In altre parole, quella pregiudizialità tra rito e merito (prima le questioni di rito, poi quelle di merito) che nel processo cognitivo è strutturale nel processo esecutivo necessita di essere plasmata attraverso uno strumento, quale l'udienza-filtro. -Compresa la ratio possiamo colmare un ulteriore lacuna: il legislatore dice che se sono presentate opposizioni e non è stato raggiunto un accordo, è necessario, per poter proseguire col processo esecutivo, aspettare la sentenza finale del processo di opposizione. Ma se la sent è impugnata? è necessario che la sentenza sia passata in giudicato va atteso l'esito del giudizio di impugnazione (questa è l’interpretazione migliore). -Prima di disporre la vendita è necessario stabilire il prezzo della vendita. La stima del prezzo si fa attraverso uno stimatore professionista che deve indicarne il valore. 15.Singole forme di vendita forzata VENDITA PER I BENI MOBILI -Realizzabile con due modalità (sono le parti a scegliere la modalità) : 1) a mezzo di commissionario si delega la vendita ad un commissionario che vende il bene (il giudice stabilisce comunque un prezzo minimo al di sotto del quale non si può scendere) 2) mediante pubblici incanti si fa con un' asta giudiziaria. I beni vengono prelevati dal debitore e portati all'istituto vendite giudiziarie e il bene viene aggiudicato al miglior offerente. Questa ipotesi conosce una deroga al principio consensualistico perché la proprietà si trasferisce soltanto quando viene pagato il prezzo (momento posteriore rispetto alla formazione del consenso) -Se la vendita non avviene: 1) o si indice un'altra asta pubblica, decurtando il prezzo base del 20 % 2) oppure si assegna il bene ad uno dei creditori (è un caso di assegnazione facoltativa) VENDITA DEI CREDITI -è una cessione del credito disciplinata secondo le norme di diritto comune che riguardano appunto la cessione del credito. -Precisazione: non è che il debitore ceduto possa opporre all'assegnatario del credito tutte le eccezioni che poteva opporre al suo creditore originario cedente. (es. compensazione, questa non si 2)il legislatore fa riferimento anche ai creditori intervenuti nell’esecuzione devono essere creditori diversi dal creditore pignorante,altrimenti non ci sarebbe tale riferimento. A quale categoria si allude allora? Per rispondere dobbiamo combinare il 2919 con il 2812 cc (che parla di creditori ipotecari). Lo schema che dobbiamo tenere presente per comprendere il discorso è questo: Tizio creditore di caio ottiene l'ipoteca, dopo caio concede sul bene ipotecato diritti reali,dopo un altro creditore (diverso dall'ipotecario) inizia la procedura esecutiva. -Art 2812 primo comma le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione di ipoteca, non sono opponibili al creditore ipotecario (la stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, uso e abitazione). -Art 2812 terzo comma per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie o di enfiteusi sui beni soggetti all'ipoteca e hanno trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione di ipoteca, “si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti”. Partiamo da questo terzo comma: se dopo l'iscrizione di ipoteca viene trascritto sul medesimo bene un diritto di superficie o enfiteusi(i cd diritti reali maggiori), il creditore che voglia fare procedura esecutiva, deve osservare le disposizioni relative ai terzi acquirenti dovrà dunque notificare titolo esecutivo e precetto a questi terzi titolari dei diritti reali maggiori ed estendere a loro il contradditorio, affinchè la procedura esecutiva sia loro opponibile. Questo significa che il terzo aggiudicatario acquisterà anche nei confronti di questi terzi titolari di diritti reali maggiori. Dunque il suo acquisto è a loro opponibile. Invece,nel caso del primo comma, se dopo l'iscrizione di ipoteca il terzo acquista una servitù o un usufrutto o un uso o un abitazione (i cd diritti reali minori), il creditore ipotecario può far vendere il bene come libero, come se quei diritti non ci fossero. Questo perchè i diritti sono stati trascritti dopo, e quindi il creditore ipotecario può fare come se non esistessero. Dunque si soddisfa sul ricavato della vendita come se gli altri non esistessero. Ora si deve fare un passo avanti, per farlo occorre riprendere lo schema detto precedentemente. Avremo quindi le seguenti situazioni: A)Se il creditore inizia la procedura esecutiva dopo la trascrizione del diritto reale minore e il creditore ipotecario interviene a quella procedura esecutiva, il creditore ipotecario estende anche all'altro (cioè il creditore che ha iniziato il pignoramento) il trattamento agevolativo previsto nei suoi confronti quei diritti reali minori che a lui non sono opponibili, non sono opponibili nemmeno all'altro, nonostante l'altro abbia iniziato il pignoramento dopo la trascrizione dei diritti reali. B) Se il creditore ipotecario che attrae il trattamento il trattamento legislativo di favore non interviene, allora il creditore che inizia il pignoramento dopo la trascrizione dei diritti reali minori, non potrà giovarsi del trattamento agevolativo previsto dal 2812 primo comma, e quindi dovrà estendere il contradditorio anche ai titolari dei diritti reali minori. Al termine di tutto questo discorso possiamo risolvere il nostro quesito di partenza. I creditori intervenuti nell’esecuzione ai quali si riferisce il 2919 sono i creditori ipotecari! Tali creditori si vedono accordato,ai sensi del 2812 ,un trattamento di favore che va poi ad estendersi anche nei confronti del creditore pignorante secondo le dinamiche sopra descritte. -Perchè i diritti reali minori subiscono un trattamento deteriore rispetto a quelli maggiori? I diritti reali minori non sono trasferibili e quindi non sono espropriabili. Siccome non sono espropriabili,non ha senso notificare ai titolari rispettivi il precetto e il titolo esecutivo, perchè tanto il loro diritto non è espropriabile, il loro diritto si estingue con la vendita,in ogni caso. I rispettivi titolari di questi diritti non sono però sprovvisti di tutele: 1)2812 comma 2 diventano creditori chirografari iscritti, in base ad atto precedente al pignoramento, con preferenza dunque rispetto agli ipotecari, il cui credito ipotecario sia sorto successivamente e ai chirografari. 2)Se poi, i titolari di questi diritti reali minori, vogliono far valere ragioni/difese in merito potranno farlo attraverso un'opposizione di terzo ai sensi del 619cpc. -Art 2919 prima parte “La vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione,salvi gli effetti del possesso in buona fede” La buona fede non consiste nel non sapere del difetto di potere dispositivo(come nell’articolo 2913), ma nel non sapere del difetto di titolarità: il terzo aggiudicatario non sa che il bene non è di titolarità del debitore dante causa. Tale buona fede andrà a sanare il difetto di titolarità se sussitono i requisti del 1153 c.c. -Quanto appena detto è importante perché ci aiuta a comprendere i rapporti che intercorrono tra l'aggiudicatario in vendita forzata e i terzi proprietari del bene. IPOTESI: il debitore trasfersce in vendita forzata coattivamente un bene di cui non è proprietario e di cui invece è proprietario un terzo. chi prevale tra aggiudicatario/terzo titolare? 1)se l'acquisto è a titolo originario prevale il terzo aggiudicatario, ma il terzo titolare ha delle tutele che gli dà la legge (tutele che differiscono a seconda che siano previste in razione alla vendita o in reazione all’assegnazione): • Possibilità di ripetere la somma pagata (si desume dall’articolo 2920) • Può dimostrare la mala fede del creditore procedente risarcimento danni • Può provare anche la mala fede del terzo aggiudicatario • Arricchimento senza causa. Il debitore ha risposto di un suo debito con un bene altrui! Queste erano le tutele in caso di vendita. Nel caso di assegnazione ad uno dei creditori art.2926 = se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà, possono entro 60 giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso. Il terzo intimerà all'assegnatario di versare nelle casse dell'esecuzione una somma corrispondente al credito che aveva(l'assegnatario) nei confronti del debitore e che con quell'assegnazione ha ritenuto soddisfatto.Il terzo proprietario potrà soddisfarsi su questa somma. Presupposto di questo meccanismo: deve l'assegnazione essere satisfattiva. Art.2926 ultimo comma dice che l'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore. 2)Nei casi invece di acquisto a titolo derivativo, prevale il terzo titolare e soccombe l'aggiudicatario. Art 2921 cc prevede una tutela forte a favore dell’aggiudicatario:questi può soddisfarsi per il prezzo che ha versato nei confronti delle casse dell'esecuzione. Può farlo anche dopo la distribuzione delle somme ai creditori (è una tutela che non conosce limiti temporali). Cosi potrà andare dai creditori e farsi ridare le somme corrispondenti, fino a raggiungere il prezzo che ha versato. -TRE PROFILI DI DIFFERENZA TRA LA VENDITA DI DIRITTO COMUNE (CHE SI FA CON UN CONTRATTO) E LA VENDITA IN ESECUZIONE FORZATA: 1)Nella vendita in esecuzione forzata (art 2922) non ha luogo la garanzia per i vizi, che invece è uno degli effetti del contratto di compravendita. 2)Art. 2922 secondo comma nella vendita forzata non opera la rescissione per lesione (è un’ovvietà) 3) Con la vendita forzata vengono meno le garanzie reali, pegno ed ipoteca. Ciò non accade per la vendita di diritto comune, dove le garanzie reali godono dello ius sequelae (ad eccezione del privilegio che viene meno sia nella vendita comune che nella vendita forzata). - Procedimento di vendita Art. 2929cc la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione, non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario. Ciò significa che se il procedimento esecutivo ha riportato delle nullità di atti, non può il debitore eccepire quella nullità nei confronti dell'aggiudicatario e ottenere la restituzione del bene. Questo perchè l'aggiudicatario non è stato parte, fino alla vendita, del processo esecutivo. Lo stesso vale per i creditori. C'è un' unica eccezione: il caso di collusione con il creditore procedente. Può darsi però che la nullità dell'atto si produca nel sub procedimento di vendita, ivi il terzo aggiudicatario è presente può darsi che il debitore faccia opposizione agli atti esecutivi in relazione a nullità di atti del sub procedimento di vendita, ma deve farlo all'interno del processo esecutivo; cioè finchè il processo esecutivo è pendente. Una volta che il processo esecutivo si è chiuso (si chiude con la distribuzione del ricavato), quella nullità non può più essere eccepita. L'art 2929 non contempla il caso di insussistenza del diritto da esecutare, del diritto per cui si procede a tutela esecutiva. La spiegazione sta nel fatto che questo è un caso meno grave, in quanto il debitore, anche al di fuori del processo esecutivo, in questa ipotesi di inesistenza del diritto da esecutare, ha gli strumenti validi di opposizione, ha le tutele. Nonostante che il bene sia stato venduto e che la somma sia stata distribuita, il debitore, se dimostra che il diritto non esisteva, può ripetere l'indebito, può recuperare la somma ottenuta dalla vendita del bene (dunque non riavrà il bene ma la somma che corrisponde al bene).
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