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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - IL PROCESSO ESECUTIVO PARTE II - LUISO , Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Riassunto del manuale "Diritto processuale civile - il processo esecutivo" di Luiso: per comodità ho diviso il riassunto del manuale dedicato al processo esecutivo in due parti, ovviamente anche la prima è in vendita. Il riassunto è fatto alla perfezione ed è assolutamente esaustivo nonché sufficiente per superare con voto alto l'esame di procedura civile. NESSUNA PARTE MANCANTE!!

Tipologia: Sintesi del corso

2016/2017

In vendita dal 13/07/2017

luke1992
luke1992 🇮🇹

4.3

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Scarica DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - IL PROCESSO ESECUTIVO PARTE II - LUISO e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! 17.Distribuzione del ricavato (terza fase) Dopo la vendita abbiamo una somma, la quale deve essere distribuita. Il quantum da distribuire è regolato dal 509 del c.p.c. : “La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate,di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario” Si deve rispettare un ordine: • in primis si devono pagare le spese dell'esecuzione • poi i creditori privilegiati (limitatamente al prezzo ottenuto dalla vendita del bene che avevano in garanzia) • poi i creditori chirografari tempestivi (ma con una avvertenza, se il creditore è chirografario e tempestivo ma non ha ottemperato all'invito che il creditore procedente gli ha fatto di estendere il pignoramento su beni utilmente pignorabili oppure di anticipare, se non ha un titolo esecutivo, le spese del pignoramento,allora viene postergato rispetto al creditore procedente) • poi vi sono i creditori chirografari tardivi(nei limiti in cui sia rimasto qualcosa) • in ultimo, l'esecutato. Nella distribuzione si deve rispettare il principio della par condicio distribuzioni proporzionali della somma. Ovviamente le proporzioni si fanno per i creditori appartenenti alla medesima categoria. Se il creditore è uno solo il giudice distribuisce la somma,ma se i creditori sono di più bisogna arrivare ad un piano di distribuzione della somma, che si atteggia diversamente a seconda che i beni venduti fossero beni mobili o immobili: ▲ Mobili si chiede ai creditori di fare un piano di distribuzione amichevole, a norma del 541 c.p.c. Se non lo fanno lo fa il giudice. ▲ Immobili art. 596 c.p.c. = il piano lo fa subito il giudice, questi fissa un' udienza, alla quale convoca i creditori e i creditori devono approvare il piano. Se c'è contestazione questa è risolta dal giudice con ordinanza, a norma del 512. Ora si deve riprendere una previsione già analizzata: se ad intervenire è un creditore senza titolo esecutivo, può intervenire a condizione che abbia gli altri titoli che lo legittimano ad intervenire, ma se il debitore gli contesta il credito, è onere di questo creditore (senza titolo esecutivo) iniziare un processo dichiarativo con cui si munisca di un titolo esecutivo (abbiamo già analizzato questa fattispecie). Nel frattempo le somme a lui spettanti saranno accantonate. Il discorso ora va arricchito dicendo che: A norma del 510 comma 3 questo accantonamento dura massimo 3 anni, con la conseguenza che, se entro 3 anni, questo creditore si è munito del titolo esecutivo-sent di condanna concorrerà alla distribuzione. Se invece non ci riesce, quelle somme per lui accantonate saranno liberate e date agli altri creditori, con la conseguenza che il creditore perde la somma (cosa che accade nella maggior parte dei casi, dato che i processi durano di norma più di 3 anni). Art. 511comma 1 c.p.c. “I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499, secondo comma” È una sorta di azione surrogatoria, che va ad estinguere contemporaneamente 2 crediti. Comma 2 “Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione, anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti” Nel secondo comma è spiegato il caso in cui vi siano contestazioni, ad es. il mio debitore contesta di essere tale quelle contestazioni non possono andare a rallentare la procedura esecutiva parallela, non possono sospendere la distribuzione del ricavato quindi in questo caso la somma si da al creditore giusto e in seguito le contestazioni tra quel creditore e il suo debitore saranno affrontate in un processo dichiarativo. Dopo l'approvazione del piano di distribuzione, il giudice emette i mandati di pagamento che poi saranno eseguiti dal cancelliere. Il provvedimento di pagamento è un atto dell'esecuzione a tutti gli effetti? Se presenta un vizio può essere impugnato mediante opposizione agli atti esecutivi? Produce una qualche efficacia preclusiva di giudicato? Cioè, se la somma è stata distribuita, posso poi io debitore andare dai miei creditori contestando il loro credito e chiedere la restituzione della somma? La risposta è sì (posso contestare), questo perché siamo di fronte ad un provvedimento esecutivo, non dichiarativo (solo questi può avere l'efficacia preclusiva del giudicato). I mandati di pagamento non hanno efficacia preclusiva! Art. 512 c.p.c. riguarda le contestazioni che in sede di distribuzione possono sorgere tra debitore e creditore o tra creditori e aventi ad oggetto la sussistenza o l'ammontare di un credito/la sussistenza di una ragione di prelazione a favore di un creditore piuttosto che di un altro Prima del 2006 queste contestazioni dovevano essere risolte aprendo un processo di cognizione incidentale veniva emessa una sentenza dichiarativa con efficacia preclusiva = quindi successivamente non poteva essere più messo in discussione quel risultato Nel 2006 l’articolo è stato riformato. Si è deciso che queste contestazioni devono essere risolte con ordinanza da parte del giudice dell'esecuzione ( il giudice dell'esecuzione sente le parti e risolve la controversia, non apre un processo a cognizione incidentale). La conseguenza però è che il provvedimento finale non avrà efficacia preclusiva, non avrà efficacia di giudicato. Quindi successivamente il debitore potrà ripetere la somma e i creditori potranno ricontestare. La riforma velocizza l’iter ma lascia una lacuna: prima del 2006 questa era l'unica sede dove il creditore poteva contestare un altro creditore e ottenere una sent con efficacia preclusiva. Dopo il 2006 non è più cosi e di conseguenza non c'è più una sede dove decidere con efficacia di giudicato i rapporti tra creditori. All’incidente di contestazione si applica il presupposto processuale dell’interesse ad agire per muovere una contestazione il debitore o il creditore deve avere interesse ad agire : • per il debitore significa contestare indipendentemente dal concreto conseguimento di un vantaggio pecuniario • per il creditore invece significa vantaggio pecuniario, il creditore contesta la sussistenza di una prelazione ( chiaramente prelazione di un creditore antecedente o equipollente a lui non ha motivo di contestare una prelazione di un creditore il cui credito viene liquidato dopo la sua soddisfazione) Onere della prova art. 2697 c.c. , chi afferma l'esistenza di un diritto deve provarne il fatto costitutivo. Qui ad affermare l'esistenza del diritto sono i creditori, i quali vengono contestati. Dunque la prova spetta ai creditori. I contestanti potranno controprovare l'esistenza di un fatto impeditivo/estintivo e modificativo e lo faranno alla stregua delle regole generali delle prove. Il seguente è il punto più delicato: il creditore è vincolato ad atti di riconoscimento del credito intercorrenti tra un altro creditore ed il debitore? Si deve ricorrere ai principi generali si può dire che anche in questa sede (cioè la contestazione), il creditore ha gli strumenti per contestare la veridicità, la fondatezza, la legittimità Altra importante distinzione: A. esecuzione in forma specifica oggetto sono beni determinati; in gioco c’è un solo diritto B. espropriazione forzata oggetto sono somme di denaro; sono coinvolti 2 diritti (diritto di credito e diritto di proprietà sui beni pignorati) Questione preliminare sull'esecuzione in forma specifica: quali sono i diritti tutelabili mediante esecuzione in forma specifica? Parte della dottrina ha ritenuto che siano tutelabili solo i diritti assoluti e non quelli relativi. Questi autori spiegano la tal cosa sulla base del fatto che per diritti relativi si applica sempre sempre l'art 1218 cc, che stabilisce il risarcimento dei danni, cioè un credito pecuniario, quindi tutelabile mediante l'espropriazione forzata. Questa teoria è dipendente dalla teoria che porta a differenziare le situazioni strumentali (diritti relativi) da quelle finali (diritti assoluti). Ma questa teoria non può essere accolta sia in caso di diritto relativi,sia in caso di diritti assoluti la tutela è la stessa (la differenza concerne solo la struttura degli stessi) Quindi possiamo dire che i diritti tutelabili in esecuzione in forma specifica sono sia quelli reali(assoluti) sia quelli relativi (strumentali). Problema degli obblighi indeterminati, delle prestazioni indeterminate: per queste, è possibile l'esecuzione in forma specifica? 2 articoli da tenere a mente: Art. 1377 c.c. se oggetto del trasferimento è una prestazione fungibile e determinata si applica il principio consensualistico ( = la proprietà passa col consenso). Es. io e caio ci accordiamo affinchè mi venga trasferita la proprietà di tutto il petrolio presente in una determinata petroliera. Art. 1378 c.c. riguarda il trasferimento di cose determinate solo nel genere. Es. vendita di 1000Kg di olio. la proprietà non passa perché non sappiamo quale olio trasferire. Solo al momento successivo della misurazione (cd. specificazione), la proprietà passerà. Nella prima ipotesi in caso di inadempimento, io creditore potrò rivolgermi all'ufficio esecutivo per una esecuzione in forma specifica, affinchè l'ufficio esecutivo, sostituendosi al debitore, mi trasferisca materialmente il bene (del quale ero già proprietario). Nell'altro caso se le cose non vengono misurate la proprietà non passa e quindi non si può fare una esecuzione in forma specifica, perchè significherebbe chiedere all'ufficio esecutivo di misurar le cose e quindi di determinare il passaggio della proprietà, cosa che sarebbe lesiva del principio della par condicio creditorum, poiché gli altri creditori si vedrebbero sottrarre dalla propria garanzia patrimoniale un bene; e un creditore sarebbe preferito rispetto rispetto agli altri. Per l'esecuzione in forma specifica dobbiamo dire che la parte deve avere un interesse alla esecuzione in forma specifica. Alle volte l'esecuzione non è possibile perché : • la prestazione che si chiede di sostituire è infungibile • lo stesso anche per gli obblighi di non fare per i quali in realtà dobbiamo fare una precisazione, perchè da una parte abbiamo gli obblighi di non fare e dall'altra gli obblighi di pati (cioè di sopportare) : ▲ Se il mio debitore è obbligato a non fare qualcosa e poi lo fa io posso agire mediante esecuzione in forma specifica ▲ Se invece si tratta di un obbligo di sopportare, si impone una distinzione: • l'obbligo di pati può essere previsto a carico del debitore per realizzare un interesse ad una attività del creditore no esecuzione in forma specifica,necessaria l’esecuzione in forma indiretta (misura coercitiva) • obbligo di pati può essere condizionato anche da un interesse al risultato possibile l’esecuzione in forma specifica 21.Esecuzione per consegna (di beni mobili) o rilascio (di beni immobili) Art 2930 c.c. “Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile” Si tratta di trasferire il bene da chi ha lo ius possessionis(esercizio del potere di fatto) a chi ha lo ius possidendi (cioè colui che ha il diritto di esercitare il potere di fatto su un determinato bene). C'è un orientamento dottrinale che pone una distinzione tra espropriazione forzata e esecuzione in forma specifica: si dice che mentre nell'espropriazione forzata assume la qualifica di debitore esecutato colui che è individuato come tale dal creditore (quindi colui al quale il creditore ha notificato titolo e precetto), nella esecuzione in forma specifica non è cosi, affinchè questa vada a buon fine è necessario che il creditore individui come debitore esecutato proprio colui che ha il potere di fatto sul bene nell’espropriazione forzata l’individuazione del debitore esecutato ha effetti descrittivi / nell’esecuzione in forma specifica,tale individuazione, ha efficacia prescrittiva Art. 605 e ss. c.p.c. Procedimento che porta all'esecuzione degli obblighi di consegna di beni mobili o di rilascio di beni immobili Art. 605 comma 1 “ Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi” Art. 606 “Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata” N.B. ! C’è un richiamo al 513 che regola il pignoramento mobiliare, richiamo però che non deve intendersi in senso restrittivo, ossia, non è che l'ufficiale giudiziario può andare a ricercare i beni mobili solo nei luoghi di appartenenza (a norma del 513), ma li può cercare ovunque. Il richiamo del 606 al 513 fa riferimento ai poteri dell'ufficiale giudiziario che gli consentono di superare anche la resistenza del debitore alla consegna del bene. Art. 608 (nel caso degli obblighi di rilascio di beni immobili) “L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà. Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore” Unico soggetto che si occupa di questa procedura è l'ufficiale giudiziario. Il giudice dell'esecuzione non partecipa per esigenze di celerità. Risolve di regole le controversie da sé. Art. 610 “ Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione,ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione,anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti” 22.Esecuzione per obblighi di fare/non fare Art. 2931 c.c. “Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile” Art. 2933 comma 1 c.c. “ Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale” Quindi in entrambi i casi l'oggetto di questa forma di esecuzione è o la costruzione di un opera o la demolizione di un opera. Dal punto di vista della procedura il referente è l'art 612 “ Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta” Il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità: stabilire le modalità è una fase fondamentale a garanzia dell'esecutato, perchè queste modalità non gli devono essere eccessivamente gravose. Poi il 612 parla di notifica del precetto, questi a chi si notifica? Qui vale la teoria prescrittiva, ossia si deve notificare concretamente a chi dovrà subire gli effetti di quel precetto e si notifica anche al proprietario del bene che verrà distrutto ( se soggetto diverso da chi ha lo ius possessionis). Il titolo esecutivo con cui si può accedere a questa forma di esecuzione sono: • le sent di condanna • altri titoli equiparati a norma dell'art 474c.p.c. 23.Esecuzione indiretta È prevista per obblighi infungibili (dal 2009). Art. 614bis comma 1 prima parte “Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza” Questione: la misura coercitiva che deve colpire l'inadempiente per ogni atto di inadempimento è stabilita dal giudice della cognizione (cioè da quello che dà il titolo esecutivo). Ciò è criticabile perché: • le misure coercitive sono sempre stabilite dal giudice dell'esecuzione • si costringe la parte a dotarsi di un titolo esecutivo giudiziale Altro problema: se le parti concludono con una conciliazione stoppano il processo non possono chiedere la misura coercitiva, la quale può essere stabilita dal giudice in fase decisoria. Quindi le parti dovrebbe continuare il processo nonostante la conciliazione = inutile aggravio. • esecuzione per obblighi di fare si applica lo stesso criterio visto sopra = il primo atto successivo alla notifica del precetto = fissazione da parte del giudice dell'esecuzione dell'udienza in cui si dovranno individuare le modalità concrete di esecuzione dell'obbligo di fare In questi casi si parla di “opposizione a precetto” perchè è si un' opposizione all'esecuzione, ma in particolare al precetto, unico atto per il momento esistente. L'opposizione in questi casi si fa mediante citazione o ricorso (a seconda del rito) al giudice competente secondo le regole generali per valore e materia. Per quanto riguarda la competenza per territorio l'art 615 richiama l'art 27 che ci dice che è competente il giudice dove ha sede il giudice dell'esecuzione. Ma qui l'esecuzione non è iniziata il criterio non è applicabile. Quindi si utilizza l'art 480 nel precetto il creditore deve eleggere il proprio domicilio o residenza nel comune dove ha sede il giudice dell'esecuzione Il tribunale competente è quello dove la residenza o il domicilio sono stati eletti. Se il creditore non adempie a questo onere, si va dal giudice dove il precetto è stato notificato. comma 2 la parte decide di fare opposizione quando l’opposizione è già iniziata. Questa si fa con un ricorso presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione determina una accoglienza provvisoria della domanda di opposizione perchè poi il processo verrà spostato presso un giudice della cognizione. Il giudice dell'esecuzione deve fissare un' udienza, nella quale deve provvedere a 2 cose: • rispondere ad eventuali domande di sospensione del processo esecutivo • individuare il giudice della cognizione competente e rinviargli la causa Per competenza del giudice della cognizione ci sono le regole generali per materia e per valore, per territorio si richiama l'art 27cpc (è competente il giudice cognitivo dove ha sede il giudice dell'esecuzione, stavolta possiamo individuarlo, essendo il processo esecutivo iniziato). Il giudice dell'esecuzione potrebbe però: • ritenersi incompetente in questo caso dà alle parti un termine per riassumere la causa presso il giudice competente (art. 616 prima parte) • ritenersi competente dà un termine per reintrodurre la causa presso il giudice della cognizione competente territorialmente (art. 616 seconda parte) Chi è legittimato attivo a proporre opposizione all'esecuzione? Cioè chi è colui che la legge definisce “esecutato”: • il debitore • il terzo proprietario (nell'espropriazione contro il terzo proprietario) • nella esecuzione in forma specifica, il destinatario materiale degli effetti della esecuzione • anche un creditore in via surrogatoria. Legittimazione passiva: i creditori muniti di tiolo esecutivo ; per quelli senza non c’è bisogno in quanto questi sono come statue di pietra all’interno del processo esecutivo,subiscono il corso degli eventi così come determinato dai creditori che hanno il titolo esecutivo. Il processo esecutivo è un processo a cognizione incidentale ed è un processo particolare, in quanto qui agisce chi nega l'esistenza di un diritto (normalmente nel processo cognitivo si chiede la tutela di un diritto, quindi si chiede di affermarne l'esistenza). La regola sull'onere probatorio del 2697 c.c. opera come sempre: chi nega dovrà provare i fatti estintivi/impeditivi/modificativi, chi invece afferma dovrà provare i fatti costitutivi. A. Se l'opposizione viene rigettata nessun problema,il processo esecutivo continua B. Se la sentenza invece è di accoglimento dell'opposizione il processo esecutivo si blocca e tutti gli atti decadono. La sentenza è stata emessa nell'ambito di un processo a cognizione e quindi ha efficacia preclusiva,tale efficacia ha un perimetro diverso a seconda del motivo per il quale è stata proposta l'esecuzione (se ad esempio è stata proposta opposizione per far valere l'impignorabilità oppure per fa valere l’insussistenza del titolo esecutivo). Se invece il debitore aveva fatto opposizione per contestare il diritto da tutelare, il creditore potrà munirsi anche di un nuovo titolo, ma per la tutela del solito diritto non potrà agire, in questo è precluso dalla sentenza. 25.Opposizione agli atti esecutivi Ipotesi che può sembrare meno grave, in quanto, mentre nell'opposizione all'esecuzione si contesta l'an (il debitore dice che l'esecuzione non è fondata), qui si contesta il quomodo (il debitore afferma che le modalità dell'esecuzione dovevano essere differenti). Ma in realtà non è meno grave, infatti: • se il debitore non propone una opposizione all'esecuzione,una volta che il processo esecutivo si è concluso avrà tutti gli strumenti per recuperare quanto indebitamente versato (a causa di una esecuzione che era infondata) • nella opposizione agli atti esecutivi il creditore o fa valere il vizio nel processo esecutivo (e quindi corregge il vizio durante il processo esecutivo) oppure, una volta chiuso il processo esecutivo, quei vizi non sono più rilevabili Cosa critica il debitore con la opposizione agli atti esecutivi? Eccepisce una nullità formale o extraformale, con la disciplina tipica di questi 2 istituti: • la nullità formale può essere fatta valere solo da chi vi ha interesse nel primo atto difensivo successivo e se non è fatta valere si produce una sanatoria. • la nullità extra formale può essere fatta valere sempre, ha un solo limite: il giudicato Precisazione: sia per nullità formali sia per nullità extra formali è previsto un regime di rilevabilità di ufficio (in ogni stato e grado = no preclusioni) Legittimazione a far valere le nullità tutte le parti interessate possono far valere una nullità (art 157c.p.c.) e vige il principio di autoresponsabilità, ossia non può mai far valere una nullità il soggetto che ha dato vita al vizio. In concreto il legittimato è chi trae un beneficio da un eventuale accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi. Come inizia processualmente l'opposizione agli atti esecutivi (Art. 617) : Inizia come un'opposizione all'esecuzione, si ricorre alla bipartizione “prima della pendenza di un processo esecutivo” e “dopo la pendenza di un processo esecutivo” e si utilizzano le stesse regole della opposizione alla esecuzione. Art. 618 c.p.c. quando si presenta ricorso per una opposizione agli atti esecutivi presso il giudice dell'esecuzione(quindi dopo che il processo esecutivo sia iniziato), quest'ultimo fissa con decreto un' udienza. A questa udienza: • rimanda al giudice della cognizione • provvede a 2 adempimenti: 1. può sospendere il processo esecutivo (quando la parte ha eccepito un vizio insanabile è chiamato ad anticipare gli effetti della sentenza del giudice della cognizione) 2. può concedere i provvedimenti indilazionabili ( se ritiene il vizio sanabile) Dopo questi provvedimenti il giudice fissa un termine per riassumere/reintrodurre la causa presso il giudice del merito. Le parti riassumono se avevano adito un giudice dell'esecuzione incompetente / reintroducono se il giudice dell'esecuzione originariamente adito era competente. Quando siamo dal giudice cognitivo (giudice del merito) trattasi di un normale processo a cognizione si applicano le stesse regole post riforma del 2006 dell'opposizione all'esecuzione, quindi il giudice istruttore è persona diversa dal giudice dell'esecuzione Il giudice poi decide con sentenza, la quale è qualificata dall'art 618 come inappellabile, quindi non si può fare appello, ma si può far ricorso in cassazione per lesione di un diritto ai sensi dell'art 111 comma 7 costituzione. La sentenza può essere sia di accoglimento che di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi: A. sentenza di rigetto il processo esecutivo continua senza problemi (unica cosa: si produce un giudicato sul vizio lamentato dalla parte) B. sentenza di accoglimento la parte può aver lamentato un vizio insanabile che si è ripercosso su tutti gli atti successivi (si crea un meccanismo di contagio), se il contagio è tale che non può far continuare il processo esecutivo, questi viene caducato; ma il vizio può anche non inficiare l'intero processo esecutivo,quindi viene meno l'atto ma il processo resta in piedi 26.Opposizione di terzo Questa forma di opposizione consente al terzo (cioè colui che non ha assunto la qualifica di debitore esecutato) titolare di un diritto incompatibile con quello pignorato dal creditore pignorante, di fare una opposizione. Tale ipotesi si ricollega alla scissione tra appartenenza e titolarità vista in sede di analisi del pignoramento mobiliare. Come fa il terzo ad essere titolare di un diritto incompatibile e prevalente rispetto a quello del debitore? • può aver acquistato il bene a titolo originario (il quale è un acquisto stabile) • può aver acquistato il bene da un soggetto diverso dal debitore (per il fatto che il dante causa non è il debitore, l'acquisto è stabile) • può aver acquistato dal debitore ma in modo tale che l'acquisto sia opponibile al creditore perché l’acquisto è avvenuto prima del pignoramento Di ciò troviamo conferma “al contrario” negli effetti conservativi del pignoramento, i quali servono per evitare che a partire dal pignoramento i terzi possono fare una fondata opposizione di terzo contro l'esecuzione. È importante ricordare che gli atti traslativi inopponibili al creditore procedente che si giova degli effetti conservativi del pignoramento sono anche inopponibili al terzo aggiudicatario (questo è stabilito dal 2919 ). Se il pignoramento è stato trascritto prima della domanda sentenza finale non sarà opponibile al creditore pignorante perchè quest'ultimo ha trascritto prima. In questa seconda ipotesi l'unico modo che ha l'attore per ottenere una sent efficace verso il creditore pignorante è estendergli il contradditorio, cosa che si fa con una chiamata di terzo in un processo di cognizione (cd chiamata litisconsortile) ma le chiamate litisconsortili non sono previste in un processo esecutivo, dunque l'attore per estendere il contradditorio deve fare diversamente: deve fare un opposizione di terzo seconda funzione dell’opposizione di terzo = estendere il contraddittorio da parte di un attore che abbia trascritto la sua domanda giudiziale sul bene dopo una trascrizione di pignoramento Art. 619 comma 1 “Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni” • il giudice di appello se è impugnata una sent di appello e conseguentemente è richiesta l'inibitoria • il giudice di opposizione a decreto ingiuntivo • il giudice di opposizione a precetto (novità del 2006) prima che sia iniziato il processo esecutivo l'esecutato può opporsi al precetto (615 comma 1), qui il giudice di opposizione al precetto può sospendere l'esecutività del precetto. Infatti sarebbe inutile far subire all'esecutato le conseguenze di un precetto se poi nella opposizione ad esecuzione avesse ragione. 3. sospensione che si ha nei casi di opposizione ad esecuzione e opposizione di terzo. Questa è una sospensione prevista a favore dell'esecutato, comporta una attività discrezionale del giudice,che decide secondo 2 parametri: • la fondatezza dell'opposizione (una sorta di fumus boni iuris) • comparare il pregiudizio che subirebbe il debitore dall'esecuzione e il pregiudizio che subirebbe il creditore dalla sospensione del processo esecutivo. La sospensione da parte del giudice dell'esecuzione può essere concessa anche per opposizione ad atti esecutivi, ma con una avvertenza, qui il giudice deve anticipare gli effetti della sent di merito. sospende quando ravvisa che il vizio lamentato in opposizione ad atti esecutivi è insanabile La richiesta di sospensione si fa con istanza e il giudice provvede con ordinanza,la quale è reclamabile ai sensi del 624 comma 2. Art. 624 comma 3 “Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma” Nel caso in cui la parte che ha ottenuto la sospensione non reintroduce la causa ( perché non gli interessa entrare nel merito) estinzione, però si pone un problema: la controparte potrebbe aver impugnato l'ordinanza di sospensione e il giudice del reclamo potrebbe trovarsi a giudicare sulla ordinanza di sospensione quando ancora non è spirato il termine per reintrodurre la causa presso il giudice di merito. Quindi potrebbe trovarsi a giudicare di una sospensione rispetto ad un processo che poi si estinguerà (ancora non si sa, visto che non sono spirati i termini per reintrodurre) è un’aporia non regolata dalla legge Unica soluzione per Luiso il giudice del reclamo prima di giudicare sulla ordinanza attenda che sia spirato il termine per la reintroduzione della causa di merito La riforma del 2006 ha poi introdotto del 624 bis ipotesi di sospensione concordata: Si prevede che i creditori con titolo esecutivo possano concordare, massimo una volta e per massimo 2 anni, la sospensione del processo esecutivo. Una volta concordata la sospensione è sempre possibile revocarla. Una volta spirato il termine (concordato) di sospensione, entro 10 gg la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire. Se non lo fa il processo si estingue. Art.626 contempla gli effetti della sospensione: – nessun atto esecutivo può essere compiuto salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione. – gli atti conservativi però possono essere compiuti Art.627 riguarda la riassunzione del processo sospeso: “Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione” 28.Estinzione del processo esecutivo Questa si modella sulla base della disciplina dela estinzione del processo cognitivo. Sono presenti anche delle differenze volute dal fatto che,mentre nel processo cognitivo l'unico atto che produce effetti è quello finale (sentenza), nel processo esecutivo vi sono atti che producono medio tempore effetti giuridici (es. ordinanza di vendita dei beni pignorati) Varie fattispecie di estinzione : 1. la rinuncia agli atti, la quale ha una disciplina specifica: se il creditore procedente e gli altri creditori rinunciano agli atti, il processo si estingue. Se questa rinuncia è fatta: • prima della vendita necessario solo il consenso solo del creditore procedente e dei creditori muniti di titolo esecutivo • dopo la vendita ci vuole anche il consenso dei creditori sprovvisti di titolo esecutivo. In entrambi i casi il consenso del debitore non è rilevante. 2. inattività delle parti, la cui ipotesi precipua è contemplata all'art 627cpc: il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione ed in ogni caso non più tardi di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sent di primo grado o dalla comunicazione della sent di appello che rigetta l'opposizione. 3. diserzione da parte dei creditori muniti di titolo esecutivo di due udienze successive. Questa fattispecie non si applica alla udienza di vendita (questa eccezione è stata introdotta con la riforma del 2006 al fine di evitare abusi, infatti se la fattispecie si applicasse anche a questa udienza, basterebbe per i creditori non presentarsi all'udienza di vendita per paralizzarla, dando così adito ad utilizzi strumentali della normativa sull'estinzione). 4. si tratta di una fattispecie prevista al 567 comma 3 c.p.c. entro 120 gg dal deposito dell'istanza di vendita, l'istante debba presentare tutta la documentazione necessaria alla vendita, se non lo fa il processo si estingue. 5. trattasi di una fattispecie che si ricollega alla sospensione: laddove si presenta una opposizione all'esecuzione, una opposizione agli atti esecutivi, o anche un'opposizione di terzo, il processo esecutivo può essere all'udienza dal giudice esecutivo sospeso; ma la parte potrebbe decidere di non coltivare il merito (non reintroducendo la causa), accontentandosi della sospensione, ed è proprio in questo caso che il processo si estingue. Gli effetti della estinzione sono regolati dall' art 632 c.p.c. : • Se l'estinzione si produce prima della vendita tutti gli atti del processo esecutivo decadono e quindi anche gli effetti processuali conservativi del pignoramento • Se si produce dopo la vendita il terzo aggiudicatario non è toccato nell'acquisto che ha fatto del bene (prevale la sua tutela) e il ricavato sarà distribuito al debitore
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