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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE: IL PROCESSO ESECUTIVO (Volpino) - APPUNTI COMPLETI, Sbobinature di Diritto Processuale Civile

appunti completi del corso di diritto processuale civile tenuto dal professor Diego Volpino in UNIUPO

Tipologia: Sbobinature

2019/2020

In vendita dal 14/11/2020

GIURISDISPENSE
GIURISDISPENSE 🇮🇹

4.4

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Scarica DIRITTO PROCESSUALE CIVILE: IL PROCESSO ESECUTIVO (Volpino) - APPUNTI COMPLETI e più Sbobinature in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! LA TUTELA ESECUTIVA La tutela esecutiva opera quando è necessario imporre ad un soggetto di tenere un comportamento funzionale alla soddisfazione di una situazione protetta. Lo scopo dell’esecuzione forzata è di procurare la soddisfazione di diritti correlati ad obblighi non adempiuti dando per scontata l’esistenza di tali diritti ed obblighi; non è compito dell’esecuzione forzata accertare che l’adempimento coattivo sia dovuto sul piano so Se qualcuno afferma che l’esecuzione non deve aver luogo perché non esiste il diritto da tutelare deve aprire un processo dichiarativo e portare tale controversia nella sede propria dell’accertamento aprendo un processo di cognizione incidentale. All’inadempimento dell’obbligato si può reagire in sede giurisdizionale con l’ESECUZIONE FORZATA IN FORMA DIRETTA o l’ESECUZIONE FORZATA IN FORMA INDIRETTA. Se l’obbligo è fungibile si utilizza l’esecuzione in forma diretta, mentre se l’obbligo è infungibile si utilizza l’esecuzione in forma indiretta. ⇨ ESECUZIONE FORZATA DIRETTA: quando al posto dell’obbligato agisce l’organo esecutivo, l’UFFICIALE GIUDIZIARIO, che realizza quello che avrebbe dovuto realizzare l’obbligato e fa ottenere al creditore quello a cui aspirava Si ha esecuzione diretta tutte le volte in cui l’inerzia dell’obbligato è sostituita dall’attività dell’ufficio esecutivo, il quale si attiva in luogo dell’inadempiente, compie ciò che quest’ultimo avrebbe dovuto fare e fa conseguire all’avente diritto l’utilità che gli spetta secondo il diritto sostanziale. Questa tecnica di tutela però, si può applicare solo se si tratta di un obbligo fungibile; per il titolare del diritto deve essere indifferente che la prestazione provenga personalmente dall’obbligato oppure da un terzo. L’esecuzione diretta si struttura diversamente a seconda del tipo di comportamento che deve sostituire. Per questo nel nostro sistema esistono 3 diverse tecniche di tutela esecutiva diretta: ① ESPROPRIAZIONE FORZATA: per i CREDITI DI DENARO Si tratta di un tipo di processo esecutivo diretto a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni del suo patrimonio per trasformarli in denaro da destinare alla soddisfazione generica del creditore. Il fondamento dell’espropriazione sta nella RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE che è affermata nel codice civile all’articolo 2740 (il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri) e che deve essere letta insieme all’articolo 2910 (il creditore per conseguire quando gli è dovuto può far espropriare i beni del debitore). I beni del debitore rispondono dell’adempimento delle obbligazioni e il creditore ha il potere di farli espropriare. L’esecuzione forzata quindi può colpire qualsiasi bene che può essere trasformato in denaro per questo a seconda del suo oggetto si parla di espropriazione forzata per i beni mobili, i beni immobili e i crediti. Gli elementi attivi circolano in modo diverso sul piano del diritto sostanziale, per questo l’esecuzione si deve adattare a diverso modo di circolazione e si deve strutturare in modo corrispondente al tipo di circolazione di ciascun diritto. (Inoltre il nostro ordinamento prevede l’espropriazione dei beni indivisi quando oggetto dell’esecuzione è la contitolarità di un diritto su un bene e l’espropriazione contro il terzo proprietario quando il terzo risponde con beni propri di un debito altrui) ② ESECUZIONE PER CONSEGNA (bene mobile) E RILASCIO (bene immobile): per il TRASFERIMENTO DEL POTERE DI FATTO SU BENI MOBILI O IMMOBILI ③ ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FARE e DI NON FARE (residuale): per TUTTI I COMPORTAMENTI DIVERSI Nel codice civile l’esecuzione per consegna e per rilascio e l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare è chiamata ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA. ⇨ ESECUZIONE FORZATA INDIRETTA: quando si cerca di convincere l’obbligato a tenere il comportamento dovuto stabilendo, come conseguenza del ripetersi o del protrarsi dell’inadempimento, il sorgere di effetti che producono conseguenza più onerose dell’adempimento stesso (sanzioni penali, pagamento di somme di denaro in favore dello stato o del creditore …) Si ha esecuzione indiretta tutte le volte in cui occorre indurre l’obbligato ad adempiere e ciò può essere ottenuto prevedendo che l’obbligato inadempiente vada incontro a conseguenze negative per lui più onerose dell’adempimento. Il legislatore ha previsto ipotesi specifiche di esecuzione indiretta a volte adottando la tecnica civilistica e altre colte adottando quella penalistica. Questa tecnica viene utilizzata quando si tratta di un obbligo infungibile, cioè quando per il titolare non è indifferente che la prestazione provenga personalmente dall’obbligato o da un terzo. La tecnica dell’esecuzione forzata in realtà potrebbe essere utilizzata in entrambe le ipotesi, ma si preferisce limitarla ai soli obblighi infungibili perché ha alcuni inconvenienti. In particolare lo strumento coattivo di natura civile potrebbe essere inefficace se l’obbligato è particolarmente determinato a non adempiere, se non ha un patrimonio con cui rispondere, se al contrario ha un patrimonio talmente ingente da essere insensibile al pagamento della somma (è noto l’episodio del ricchissimo romano che si divertiva a schiaffeggiare le persone che incontrava e che era seguito da un servitore che pagava immediatamente allo schiaffeggiato la sanzione pecuniaria prevista per le percosse) ecc… inoltre se la somma è dovuta alla controparte sarà necessario porre un limite in determinate situazioni per evitare che si verifichi un ingiustificato arricchimento dell’avente diritto, mentre lo strumento coattivo di natura penale costituisce un ulteriore appesantimento per una giurisdizione che è già sovraccarica e che proprio per questo non sempre riesce ad applicare la sanzione. PROCESSO ESECUTIVO ESECUZIONE FORZATA DIRETTA ESPROPRIAZIONE FORZATA ESECUZIONE PER CONSEGNA E RILASCIO ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FARE e DI NON FARE ESECUZIONE FORZATA INDIRETTA EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO VERSO I TERZI Il titolo esecutivo individua nominativamente i destinatari dei suoi effetti (es. il signor Tizio è condannato a pagare al signor Caio la somma di 1.000€). → EFFICACIA A FAVORE DEI SUCCESSORI La spedizione del titolo in forma esecutiva è possibile anche a favore di soggetti, non individuati nel titolo stesso come creditori, che siano successori dell’avente diritto. Insieme alla successione nel diritto sostanziale, si ha successione anche nel diritto processuale alla tutela esecutiva che spettava al dante causa. Il successore può farsi rilasciare il titolo esecutivo in senso documentale. L’efficacia a favore del successore del titolo esecutivo formatosi a favore del dante causa ha la funzione di evitare la necessità di instaurare un processo di cognizione nei confronti del debitore al solo fine di accertare l’esistenza della successione. Il processo di cognizione sarebbe inutile perché rivolto ad accertare qualcosa che potrebbe non essere contestata. Il legislatore si è trovato davanti ad una scelta; se negava l’efficacia a favore del successore del titolo esecutivo esistente a favore del dante causa rendeva inevitabile l’instaurazione di un processo si cognizione fra avente causa e debitore al solo fine di formare in titolo esecutivo fra questi in cui sarebbe necessario solo accertare l’esistenza del fatto successorio e se invece affermava l’efficacia a favore del successore del titolo esecutivo esistente a favore del dante causa rendeva concreto il rischio che l’esecuzione potesse essere iniziata da chi non era effettivamente il successore. Di fronte a tali rischi il legislatore ha preferito scegliere la seconda alternativa, il legislatore ha rimesso l’iniziativa dell’accertamento della qualità di successore all’eventuale contestazione dell’esecutato, se l’esecutato non si oppone non c’è contestazione e viene evitato un processo di cognizione inutile → EFFICACIA CONTRO GLI EREDI Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo 10 giorni dalla notificazione del titolo. Entro 1 anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. Quindi essendo venuta meno una parte, la riassunzione è effettuata nei confronti dei suoi eredi (sia successori a titolo universale sia successori a titolo particolare) nominativamente ed impersonalmente (Tizio nel precetto dovrà indicare Sempronio e Mevio come eredi di Caio). Questa disciplina è perfettamente allineata con quella prevista dall’articolo 111 cpc secondo cui la sentenza è efficace anche nei confronti di tutti i successori del diritto controverso e dall’articolo 2909 cc secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. L’efficacia contro l’erede del titolo esecutivo ha la funzione di evitare l’instaurazione di un processo di cognizione al solo fine di accertare la qualità di erede dell’esecutato. Anche in questo caso un accertamento preventivo costituirebbe un’inutile spendita di attività ed una perdita di tempo, perché sarebbe rivolto ad accertare qualcosa che potrebbe non essere contestata. PRECETTO L’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente (a causa delle sue gravi conseguenze). Il PRECETTO è l’intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni (salvo che sia autorizzato l’inizio immediato dell’esecuzione) all’obbligo previsto dal titolo esecutivo con l’avvertimento che in mancanza dell’adempimento si procederà all’esecuzione forzata. Si tratta di un documento che deve redigere ogni creditore prima di procedere all’esecuzione forzata. Il precetto ha la funzione della domanda giudiziale, infatti individua il diritto di cui si richiede la tutela esecutiva e produce gli effetti sostanziali della domanda. Eventuali divergenze fra il titolo esecutivo documentale e il titolo esecutivo sostanziale (soprattutto in materia di efficacia del titolo esecutivo verso i terzi) devono essere esplicitate nel precetto. La realtà consacrata nel titolo esecutivo documentale seve essere attualizzata nel precetto. CONTENUTO Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. EL EM EN TI D EL P RE C ET TO INDICAZIONE DELLE PARTI DATA DI NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO (se notificato separatamente) o TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL TITOLO quando è richiesta dalla legge + COMPOSIZIONE DELLA CRISI o PIANO DEL CONSUMATORE INDICAZIONE DEI BENI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI AD ESECUZIONE (solo in caso di esecuzione per consegna o per rilascio o per obblighi di fare) DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO nel comune in cui ha sede il giudice competente SOTTOSCRIZIONE Il precetto diventa inefficace, se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627 (riassunzione in seguito alla sospensione del processo esecutivo). Il precetto perde efficacia se entro 90 giorni dalla notifica il creditore non inizia l’esecuzione forzata, mentre questo termine viene sospeso se è proposta opposizione. Il precetto una volta notificato conserva la sua efficacia solo per 90 giorni, se si passa questo termine deve essere rinnovato. Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi. L’inizio del processo esecutivo non coincide con l’inizio dell’esecuzione forzata. La richiesta di intervento dell’ufficio esecutivo è successiva alla notifica del precetto infatti si deve aspettare che scada il termine per adempiere dato nel precetto (10 giorni). Il precetto è un atto del processo esecutivo anteriore all’inizio dell’esecuzione forzata; è il primo atto. E infatti l’articolo 491 dice che salva l'ipotesi prevista nell'artico 502 in materia di vendita di cose date in pegno, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento. Quindi per l’espropriazione il primo atto dell’esecuzione forzata è il pignoramento. L’ESPROPRIAZIONE FORZATA ESPROPRIAZIONE FORZATA = PROCESSO CON CUI SI TUTELANO ESECUTIVAMENTE I CREDITI RELATIVI A SOMME DI DENARO Si tratta di un tipo di processo esecutivo diretto a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni del suo patrimonio per convertirli in denaro per soddisfare il creditore. Il fondamento dell’espropriazione sta nella RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE che è affermata nel codice civile all’articolo 2740 (il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri) e che deve essere letta insieme all’articolo 2910 (il creditore per conseguire quando gli è dovuto può far espropriare i beni del debitore). I beni del debitore rispondono dell’adempimento delle obbligazioni e il creditore ha il potere di farli espropriare. FORME DELL’ESPROPRIAZIONE L’esecuzione forzata quindi può colpire qualsiasi bene che può essere trasformato in denaro per questo a seconda del suo oggetto si parla di espropriazione forzata per i beni mobili, i beni immobili e i crediti. Gli elementi attivi circolano in modo diverso sul piano del diritto sostanziale, per questo l’esecuzione si deve adattare a diverso modo di circolazione e si deve strutturare in modo corrispondente al tipo di circolazione di ciascun diritto. (Inoltre il nostro ordinamento prevede l’espropriazione dei beni indivisi quando oggetto dell’esecuzione è la contitolarità di un diritto su un bene e l’espropriazione contro il terzo proprietario quando il terzo risponde con beni propri di un debito altrui) Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima. Il creditore può chiedere cumulativamente la tutela dello stesso credito con le varie forme di espropriazione forzata, ma su opposizione del debitore il giudice può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o a quello che il giudice stesso determina. FASI DELL’ESPROPRIAZIONE ESPROPRIAZIONE FORZATA ESPROPRIAZIONE PER I BENI MOBILI ESPROPRIAZIONE PER I BENI IMMOBILI ESPROPRIAZIONE PER I CREDITI ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO PINGORAMENTO INDIVIDUAZIONE eCONSERVAZIONE DELL’ELEMENTO ATTIVO DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE INTERVENTO DEI CREDITORI VENDITA e ASSEGNAZIONE TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO PIGNORATO IN SOMMA DI DENARO DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA SODDISFAZIONE DEL CREDITORE ① PINGORAMENTO = ATTO CON CUI SI INDIVIDUANO E SI CONSERVANO GLI ELEMENTI ATTIVI DEL Il pignoramento è l’atto iniziale dell’espropriazione forzata. Salva l'ipotesi dell’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca (in cui l’assegnazione o la vendita possono essere chieste senza che siano state precedute da pignoramento), l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento. L’espropriazione inizia con il pignoramento; mentre il processo esecutivo inizia con la notifica del titolo esecutivo e del precetto. L’ufficiale giudiziario pone in essere il pignoramento su istanza del creditore previa esibizione da parte dello stesso del titolo esecutivo e del precetto debitamente notificati. Il pignoramento è un’ingiunzione (il precetto è un’intimazione) che l’ufficiale giudiziario fa all’esecutato di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati e gli eventuali frutti (nelle forme volta per volta previste dalle singole forme di pignoramento). Il pignoramento contiene anche l’invito ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio in un comune del circondario del giudice stesso, con l’avvertimento che in caso contrario e in caso di irreperibilità, le notifiche o le comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un 1/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione (ex art 388 cp). Se il debitore risponde positivamente all’invito, dichiarando l’esistenza di tali beni, il pignoramento si considera fin da quel momento efficace nei sui confronti. EL EM EN TI D EL P IG N O RA M EN TO INGIUNZIONE AD ASTENERSI DAL COMPIERE QUALUNQUE ATTO DIRETTO A SOTTRARRE ALLA GARANZIA DEL CREDITO I BENI BIGNORATI E GLI EVENTUALI FRUTTI INVITO AD EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O L'ELEZIONE DLE DOMICILIO + AVVERTIMENTO CHE IN MANCANZA LE NOTIFICHE E LE COMUNICAZIONI SARANNO EFFETTUATE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE COMPETENTE AVVERTIMENTO CHE IL DEBITORE PUO' CHIEDERE DI SOSTITUIRE ALLE COSE O AI CREDITI PIGNORATI UNA SOMMA DI DENARO PARI ALLA SOMMA DOVUTA AVVERTIMENTO CHE L'OPPOSIZIONE E' INAMMISSIBILE SE PROPOSTA DOPO LA DISPOSIZIONE DELLA VENDITA O DELL'ASSEGNAZIONE ➕ INDICAZIONE DI UTERIORI DEI BENI UTILMENTE PIGNORABILI, DEI LUOGHI IN CUI SI TROVANO e DEI TERZI DEBITORI + AVVERTIMENTO SANZIONE PREVISTA PER L’OMESSA O FALSA DICHIARAZIONE RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE Affinchè l’espropriazione forzata sia fruttuosa è necessario procedere con l’individuazione degli elementi attivi del patrimonio del debitore. Il legislatore all’articolo 492-bis ha previsto un nuovo strumento di ricerca dei beni pignorabili. Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Quindi su istanza del creditore e dietro autorizzazione del presidente del tribunale, l’ufficiale giudiziario può procedere a questa particolare tipologia di ricerca. Ottenuta l’autorizzazione, l’ufficiale giudiziario accede a tutte le banche dati dalle quali potrà ricavarsi l’esistenza di elementi attivi del patrimonio del debitore. Con l'autorizzazione il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e poi l'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto. Una volta individuati questi elementi attivi, l’ufficiale giudiziario può procedere all’immediato pignoramento o indicarli al creditore affinchè questi faccia una scelta. ISTANZA CREDITORE AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ACCESSO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO A TUTTE LE BANCHE DATI UTILI IMMEDIATO PIGNORAMENTO o SCELTA DEL CREDITORE ⇨ CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Con la disciplina della conversione del pignoramento il debitore sostituisce ai beni pignorati una somma di denaro e realizza ex-post ciò che avrebbe potuto fare fin dall’inizio con il meccanismo del pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario. In questo caso però se ci sono stati interventi di altri creditori la somma da versare non è calcolata solo sulla base del credito del creditore procedente ma anche dei crediti dei creditori intervenuti. Successivamente all’istanza di conversione del debitore e al deposito di una somma pari ad 1/5 dell’importo dei crediti del creditore procedente e dei creditori intervenuti, il giudice con una prima ordinanza determina la somma definitiva da versare e assegna un termine al debitore per il versamento del saldo; poi fissa un’udienza successiva per verificare che la somma sia stata effettivamente versata, se il versamento è stato effettuato allora il giudice con una seconda ordinanza dispone la liberazione dal pignoramento dei beni altrimenti dispone che il processo esecutivo vada avanti e la somma provvisoriamente versata rimane acquisita all’esecuzione. ⇨ RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO Su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti dovuti al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento. Quando siano stati pignorati più beni (se è stato pignorato un solo bene non è possibile ridurre il pignoramento) e il valore di questi beni sia superiore al credito del creditore procedente, ai crediti degli intervenuti e alle spese allora su richiesta del debitore o il giudice d’ufficio può operare la riduzione del pignoramento in modo tale che alcuni beni tornino nella libera disponibilità del debitore esecutato. ⇨ CESSAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PINGORAMENTO Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita. Così come il precetto deve essere seguito dal pignoramento in un termine minimo di 10 e massimo di 90 giorni, allo stesso modo all’avvenuto pignoramento deve seguire in un termine minimo di 10 e massimo di 45 giorni la richiesta di liquidazione del bene (ovviamente tale fase non deve essere richiesta quando oggetto del pignoramento è una somma di denaro, infatti non si deve procedere con la liquidazione e si passa immediatamente alla fase di distribuzione del ricavato). ② INTERVENTO DEI CREDITORI Accanto al creditore procedente che avvia il procedimento espropriativo attraverso il pignoramento, potrebbero esserci anche altri creditori che intervengono successivamente. Non è detto che il creditore procedente sia l’unico creditore del debitore esecutato. Solo alcuni degli altri creditori, non tutti indiscriminatamente, possono intervenire in un processo esecutivo già avviato: 1- CREDITORI CHE HANNO UN CREDITO FONDATO SU TITOLO ESECUTIVO Possono svolgere intervento nel processo esecutivo i creditori che hanno un credito fondato già su un titolo esecutivo; cioè coloro che sono in una posizione identica a quella in cui si trova il creditore procedente. Questi creditori hanno già ottenuto un titolo esecutivo. Fino a qualche anno fa anche coloro che erano sprovvisti di titolo esecutivo potevano intervenire. Il legislatore ha preferito selezionare i creditori perché in non pochi casi succedeva che a seguito dell’intervento di un creditore sprovvisto di titolo esecutivo una delle altre parti (anche il debitore) del processo fondasse delle contestazioni sull’esistenza del suo diritto di credito. Ciò dava luogo all’apertura di incidenti di opposizione che ritardavano spesso in maniera rilevante il normale svolgersi del processo esecutivo. Per questo motivo il legislatore ha invertito questa regola; oggi per poter partecipare al processo esecutivo con intervento occorre avere un credito qualificato con titolo esecutivo. 2- CREDITORI CHE AL MOMENTO DEL PIGNORAMENTO AVEVANO ESEGUITO UN SEQUESTRO SUI BENI PIGNORATI O AVEVANO DIRITTO DI PEGNO O UN DIRITTO DI PRELAZIONE RISULTANTE DAI PUBBLICI REGISTRI Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro 5 giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita. I creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri devono essere avvertiti dell’espropriazione. Il creditore pignorante, entro 5 giorni dal pignoramento, deve notificare a ciascuno di essi un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate; altrimenti il giudice non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita. 3- CREDITORI TITOLARI DI UN CREDITO DI SOMMA DI DENARO RISULTANTE DALLE SCRITTURE CONTABILI (es. fattura) L’intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all’espropriazione del bene pignorato e a provocare i singoli atti dell’esecuzione. La norma vigente prima del 2005 stabiliva che l’intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata e può anche dare diritto a partecipare all’espropriazione del bene pignorato e a provocare i singoli atti. Nella norma previgente l’intervento era aperto anche a tutta una serie di creditori sprovvisti di titolo esecutivo; costoro però avevano diritto soltanto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata e non avevano diritto di compiere atti di impulso della procedura, questo diritto spettava soltanto ai creditori muniti di titolo esecutivo. Fino a qualche anno fa quindi vi erano due categorie di creditori ben distinte, quelli muniti e quelli sprovvisti di titolo esecutivo e solo i primi potevano dare impulso alla procedura. Il legislatore avendo selezionato i creditori che possono intervenire in un procedimento già avviato, ha attribuito a tutti i poteri previsti prima per i soli creditori muniti di titolo esecutivo. Si è sostanzialmente eliminata la bipartizione di creditori intervenienti. RICORSO PER INTERVENIRE Il ricorso deve contenere l’indicazione del credito e del titolo, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture (fotocopia pagina registro autenticata da un pubblico ufficiale). Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione. → INVITO AI CREDITORI CHIROGRAFARI AD ESTENDERE IL PIGNORAMENTO o AD ANTICIPARE LE SPESE Il creditore pignorante può indicare, con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, ai creditori chirografari (creditori che non hanno un diritto di prelazione) intervenuti tempestivamente l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili ed invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o in mancanza ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se questi non estendono il pignoramento entro 30 giorni, senza giustificato motivo, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. Il creditore pignorante parte da solo, pignora un determinato bene e ha l’aspettativa di riuscire a soddisfare le proprie ragioni creditorie attraverso l’espropriazione e la vendita di quel bene. Intrapresa l’espropriazione però può capitare che nel processo esecutivo intervengano altri creditori, con la conseguenza che più sono i creditori intervenuti e minore è la probabilità per il creditore pignorante di riuscire a soddisfare le proprie ragioni creditorie. Il legislatore quindi attribuisce la facoltà al creditore pignorante di indicare ai creditori non privilegiati altri beni del debitore utilmente pignorabili in modo tale che se questi non estendano il pignoramento o anticipino le spese (in caso di mancanza di titolo esecutivo) il creditore acquista il diritto ad essere loro preferito in sede di distribuzione. ⇨ ISTANZA DI VENDITA O DI ASSEGNAZIONE L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi 10 giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili(4), delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata. I creditori possono richiedere la vendita o l’assegnazione solo dopo che siano trascorsi 10 giorni dal pignoramento; tranne che si tratti di cose deteriorabili per cui può essere disposta la vendita o l’assegnazione immediata. La vendita o l’assegnazione devono essere richieste comunque entro 45 giorni dal pignoramento, perché altrimenti questo perde efficacia. Il creditore ha quindi 35 giorni utili per chiedere la vendita o l’assegnazione. Per l’espropriazione delle cose dati in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca, il termine per l’istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione; infatti l’assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento. Il giudice con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione fissa l’UDEINZA DI COMPARIZIONE davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti sprovvisti di titolo esecutivo (tenendo conto che tra l’ordinanza e l’udienza non possono decorrere più di 60 giorni) disponendone la notifica a cura di una delle p L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE Si parla di espropriazione mobiliare quando ciò che forma oggetto del pignoramento è un bene mobile. L’espropriazione mobiliare si distingue in ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE e in ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI. La differenza consiste nel rapporto di immediata disponibilità che il debitore esecutato ha sul bene mobile, se esiste allora si ricorre alla procedura espropriativa presso il debitore, in caso contrario si ricorre alla procedura espropriativa presso terzi. ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE PRESSO TERZI L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE ① PIGNORAMENTO L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. L’ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo e precetto consegnatogli dal creditore procedere alla ricerca delle cose da pignorare. La richiesta del creditore procedente di procedere viene formulata verbalmente; il pignoramento non necessita di una forma scritta (sarà poi l’ufficiale giudiziario a redigere processo-verbale, cioè la rappresentazione scritta delle attività da lui compiute). L’ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti o ancora sulla persona stessa del debitore osservando le opportune cautele. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre. Inoltre l’ufficiale giudiziario può essere autorizzato dal presidente del tribunale e su richiesta del creditore a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può disporre direttamente. In questo caso non si applica la disciplina dell’espropriazione mobiliare presso terzi perché le cose da pignorare sono nella disponibilità diretta del debitore anche se non si trovano nei luoghi appartenenti al debitore, diversamente occorrerebbe procedere all’espropriazione mobiliare presso terzi. In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli. In ogni caso e senza autorizzazione del giudice, l’ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli. In caso di collaborazione del terzo non occorre la preventiva autorizzazione del giudice. LIMITI AL PIGNORAMENTO Non tutti i beni che l’ufficiale giudiziario può trovare nei luoghi previsti possono essere sottoposti a pignoramento, il legislatore ha tassativamente previsto elenchi di beni assolutamente o relativamente impignorabili (+ elenco beni pignorabili in particolari circostanze di tempo) e quando può essere effettuato il pignoramento. → COSE MOBILI ASSOLUTAMENTE IMPIGNORABILI: BENI CHE NON POSSONO ESSERE MAI SOTTOPOSTI A PIGNORAMENTO Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare: 1- le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; 2- l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; (ciò che è indispensabile allo svolgimento di una normale vita familiare) 3- i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle persone con lui conviventi; 5- le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 6- le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione; 6bis- gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; 6ter- gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli → COSE MOBILI RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI: BENI CHE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A PIGNORAMENTO IN MANCANZA DI ALTRI BENI 1- le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; 2- gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. → COSE PIGNORABILI IN PARTICOLARI CIRCOSTANZE DI TEMPO I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime 6 settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia. I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo. → TEMPO DEL PIGNORAMENTO Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né prima delle ore 7 e dopo le ore 21, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento. SCELTA DELLE COSE DA PIGNORARE Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. L’ufficiale giudiziario deve operare tenendo conto di due criteri nella scelta delle cose da pignorare; da un lato la più spedita liquidazione, preferendo i beni che appaiono di sicura realizzazione (come denaro, oggetti preziosi ecc..), e dall’altro il presumibile valore di realizzo. L’ufficiale deve pignorate una quantità di bene che presumibilmente valgono quanto il valore del credito aumentato della metà perché difficilmente il valore del bene corrisponderà al valore di realizzo quindi precauzionalmente si procede con un pignoramento di valore maggiore. VICENDE ANOMALE RELATIVE AL PIGNORAMENTO ⇨ UNIONE DEI PIGNORAMENTI L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui ed insieme redigono unico processo verbale. ⇨ PIGNORAMENTO SUCCESSIVO L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono. Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza per la vendita o l’assegnazione. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo. Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo. ③ VENDITA E ASSEGNAZIONE La vendita in questa tipologia di espropriazione avviene attraverso un commissionario oppure all’incanto. In generale la regola è quella che la vendita deve essere disposta senza incanto, a meno che il giudice ritenga probabile che la somma ricavata attraverso la vendita con incanto superi il prezzo base di almeno un 50%. ⇨ VENDITA A MEZZO DI COMMISSIONARIO Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario. Le cose pignorate vengono affidate all’istituto vendite giudiziarie o ad un altro soggetto professionista specializzato con provvedimento motivato, affinchè si proceda alla vendita. Il commissionario quasi sempre è l’istituto vendite giudiziarie. Nello stesso provvedimento il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione Il giudice fissa il numero complessivo, non superiore a 3, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a 6 mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Insomma il giudice prevede una sorta di programma di lavoro. Il giudice dell’esecuzione stabilisce le linee guida che il commissionario deve seguire (dopo aver sentito se necessario uno stimatore): fissa il prezzo minimo della vendita, l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, il numero non superiore a 3 degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i ribassi, il termine finale non superiore a 6 mesi alla cui scadenza il soggetto incaricato deve restituire gli atti in cancelleria e fornire la documentazione che attesta l’attività per reperire potenziali acquirenti ecc… Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di 6 mesi, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. In ogni caso fornisce prova di aver effettuato la pubblicità disposta dal giudice. Se non si riesce a concludere la vendita entro il termine previsto di 6 mesi viene disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo. OBBLIGHI DEL COMMISSIONARIO Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno 3 giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. ⇨ VENDITA ALL’INCANTO Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato (di solito l’istituto vendite giudiziarie). Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base. L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando dopo una duplice enunciazione del prezzo raggiunto non è fatta maggiore offerta. Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria. Quando una cosa messa all’incanto rimane invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di1/5 rispetto a quello precedente. Così si va avanti fino a che si arriva ad aver svolto 3 tentativi di vendita. Se il prezzo non viene pagato si procede immediatamente a nuovo incanto a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente. Nell’eventualità che vi sia una nuova aggiudicazione ma ad un prezzo inferiore a quella dell’incanto precedente, il primo aggiudicatario sarà tenuto a versare la differenza. ⇨ ASSEGNAZIONE Solo dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta da listino di borsa o di mercato i creditori possono chiederne l’assegnazione. ➕ INTEGRAZIONE DEL PIGNORAMENTO Quando le cose pignorate rimangono invendute o quando la somma ricavata dalla vendita non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori il giudice, su istanza di un creditore, ordina l’integrazione del pignoramento e quindi l’ufficiale giudiziario riprenderà le operazioni di ricerca dei beni. Se l’ufficiale giudiziario riesce a reperire e pignorare nuove cose il giudice ne dispone la vendita senza che ne sia necessaria un’ulteriore istanza. Si tratta di un ultimo tentativo dei creditori; si cercano ulteriori beni nella speranza di poter aumentare le probabilità di soddisfacimento dei loro rispettivi diritti di credito. E’ un pignoramento nuovo, successivo ma connesso al primo. Se invece l’ufficiale giudiziario non riesca a trovare altro da pignorare allora il giudice dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita. ④ DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA ⇨ DISTRIBUZIONE AMICHEVOLE Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformità. I creditori possono richiedere che la distribuzione avvenga secondo un piano concordato. Può accadere che i vari creditori raggiungano un accordo sulla distribuzione della somma ricavata, in questo caso il giudice sentito il debitore può approvare l’accordo e provvedere in conformità. ⇨ DISTRIBUZIONE GIUDIZIALE Se i creditori non raggiungono un accordo in merito alla distribuzione della somma ricavata o pur avendolo raggiunto il giudice non lo approvi; i creditori possono chiedere che si proceda alla distribuzione giudiziale della somma ricavata in un regime di proporzionalità. Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, distribuirà la somma ricavata secondo i criteri previsti dal legislatore La distribuzione giudiziale si pone come un’eventualità residuale. Il giudice procede con la distribuzione proporzionale quando i creditori non si sono accordati o quando non approvi tale accordo perché questo si discosta troppo dai criteri di proporzionalità. L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI L’espropriazione mobiliare presso terzi è peculiare perché segue solo parzialmente la struttura quadripartita comune dell’espropriazione (è composta dal pignoramento e da un’udienza). E’ molto diffusa infatti è molto più veloce dell’espropriazione mobiliare e immob ① PIGNORAMENTO Si tratta sempre di un’espropriazione mobiliare ma per il fatto che ha ad oggetto beni o crediti che non sono nella disponibilità diretta del debitore ma sono in possesso del terzo, la struttura del pignoramento risente di questa estensione soggettiva infatti il pignoramento diventa un atto scritto redatto dal creditore procedente. Il pignoramento di beni o crediti in possesso del terzo si esegue con atto scritto notificato al terzo e al debito Il pignoramento in questo caso è un atto scritto che deve essere notificato al terzo e al debitore. L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore, anche l’indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto, l’indicazione delle cose e delle somme dovute, l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o dei crediti del debitore senza ordine del giudice, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione del possesso entro 10 giorni a mezzo raccomandata o PEC con l’avvertimento che in caso di mancata comunicazione questa dovrà essere resa in udienza e se non compare o non rende dichiarazioni quanto sostenuto dal creditore si ritiene non contestato ai fini del procedimento. Il terzo viene invitato in tempo utile rispetto all’udienza a rendere una dichiarazione di possesso. Inoltre al terzo vengono rivolti una serie di avvertimenti relativi all’eventualità che egli non invii per tempo la dichiarazione o all’eventualità che non la renda neppure in udienza. La dichiarazione del terzo è molto importante. Supponiamo che il creditore utilizzi questo procedimento per pignorare un conto corrente del suo debitore esecutato. Il creditore potrebbe sapere in quale banca il suo debitore aveva un conto corrente ma potrebbe non sapere se lo ha ancora (il debitore potrebbe averlo chiuso e aperto presso un altro istituto di credito), oppure potrebbe non sapere con precisione la somma di denaro versata su quel conto corrente. Il creditore agisce senza avere molte informazioni, il che rende necessario una partecipazione del terzo e per questo si invita a rendere la dichiarazione. Sarà la banca che attraverso la dichiarazione confermerà al creditore se il debitore ha ancora un conto corrente e quale somme è versata su questo. EL EM EN TI D EL P IG N O RA M EN TO INGIUNZIONE AL DEBITORE INDICAZIONE DEL CREDITO, DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO INDICAZIONE DELLE COSE E DELLE SOMME DOVUTE INTIMAZIONE AL TERZO DI NON DISPORRE DELLE SOMME O DELLE COSE DOVUTE SENZA ORDINE DEL GIUDICE CITAZIONE DEL DEBITORE INVITO AL TERZO A COMUNICARE LA DICHIARAZIONE CONTESTAZIONI SULLA DICHIARAZIONE DEL TERZO o IMPOSSIBILITA’ DI IDENTIFICARE IL CREDITO E I BENI Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni (es. il creditore potrebbe non credere alla dichiarazione negativa del terzo) o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione su istanza di parte provvede con ordinanza compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. Questa ordinanza avrà un’efficacia limitata, infatti produce effetti soltanto ai fini del procedimento in corso (nell’ambito dei rapporti tra creditore e debitore) e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (nell’ambito dei rapporti tra creditore e terzo) ed è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi. In passato queste vicende aprivano necessariamente la strada ad un ordinario procedimento di cognizione, oggi invece il legislatore ha preferito mantenere l’accertamento degli obblighi del terzo nei confronti del debitore esecutato all’interno del procedimento espropriativa, demandando questo accertamento al giudice dell’esecuzione. ③ VENDITA E ASSEGNAZIONE Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o per l'assegnazione dei crediti. In questo caso sarà il terzo a corrispondere la somma o i beni del debitore. Se il terzo è il datore di lavoro corrisponderà quanto dovuto mese per mese, se invece il terzo è una banca e il conto corrente è sufficiente questa corrisponderà quanto dovuto subito. N.B.: INTERVENTO CREDITORI Nel caso in cui nel corso del procedimento intervengano altri creditori, al fine di stabilire se l’intervento è tempestivo o tardivo si fa riferimento alla prima udienza di comparizione. I creditori intervengono tempestivamente se intervengono non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE L’oggetto di questa tipologia di espropriazione porta con sé la necessità di una disciplina molto analitica e dettagliata. ① PIGNORAMENTO Il pignoramento immobiliare si esegue con atto scritto notificato al debitore in cui si individua con esattezza l’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione e gli si fa l'ingiunzione di non sottrarre i beni dalla garanzia del creditore. Il pignoramento immobiliare a differenza di quello mobiliare è un atto scritto redatto dallo stesso creditore. In questo tipo di espropriazione non esiste una ricerca dell’ufficiale giudiziario, infatti affinchè si possa procedere con pignoramento immobiliare il creditore deve avere già individuato l’immobile da colpire. L’atto viene consegnato all’ufficiale giudiziario, il quale si occupa solo della notifica. Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna la copia dell’atto di pignoramento con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note. Queste attività possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti (questa è la regola). Essendo il bene colpito da pignoramento immobile, occorre che il pignoramento sia trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. La nota di iscrizione è una specie di istanza al conservatore a procedere con la trascrizione. Normalmente è il creditore che prepara la nota di trascrizione, la porta al conservatore e ne chiede la trascrizione. Quindi si passa dalla redazione dell’atto di pignoramento, all’identificazione del bene immobile, alla notificazione del pignoramento del bene immobile e alla trascrizione dell’atto di pignoramento. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. ⇨ ISCRIZIONE A RUOLO E FORAZIONE DEL FASCICOLO Il creditore deve depositare entro 15 giorni (altrimenti il pignoramento perde efficacia) nella cancelleria del tribunale la nota di iscrizione a ruolo, il titolo esecutivo, il precetto, l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di 15 giorni dalla consegna al creditore. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. ESPROPRIAZIONE DI MOBILI INSIEME CON IMMOBILI Il creditore può fare pignorare insieme con il bene immobile anche i mobili che lo arredano quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente. In questo caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e i mobili e li deposita nella cancelleria del tribunale insieme. I beni mobili che arredano l’immobile non sono oggetto dell’estensione automatica del pignoramento, che invece si estende solo agli accessori, alle pertinenze e ai frutti. Per questo motivo affinchè anche questi vengano sottoposti a pignoramento è necessario un atto d’impulso del creditore pignorante. In questo caso quindi non si parla di estensione automatica ma di estensione provocata. VICENDE ANOMALE RELATIVE AL PIGNORAMENTO ⇨ PIGNORAMENTO SUCCESSIVO Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce. L'atto di pignoramento successivo è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento. Se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza per l’assegnazione o la vendita in tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo invece se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza ha gli effetti di un intervento tardivo. ⇨ CUSTODIA Con il pignoramento il debitore diventa custode dei beni pignorati, degli accessori, delle pertinenze e dei frutti. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore. Il giudice provvede subito a nominare un custode quando l’immobile è del debitore, ma non è occupato da lui né dai sui familiari (es. seconda casa) Il debitore rimane custode fino a che non venga meno agli obblighi che incombono sul custode o fino all’ordinanza che autorizza la vendita, in questo caso custode diventa la persona incaricata di queste operazioni o l’istituto vendite giudiziarie. Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. MODO DELLA CUSTODIA Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto. Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. Il debitore infatti non ha interesse al buon esito dell’espropriazione immobiliare e quindi potrebbe anche non curarsi dell’integrità dell’immobile che gli è stato pignorato. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. ③ VENDITA E ASSEGNAZIONE La regola è costituita dalla vendita senza incanto, mentre la vendita con incanto viene disposta solo laddove il giudice ritenga probabile attraverso la vendita con incanto si possa ricavare una somma superiore della metà rispetto al prezzo del bene. ⇨ VENDITA SENZA INCANTO Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a 90 giorni, e non superiore a 120, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base, l’offerta minima, il termine, non superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a 12 mesi. 1- AVVISO DELLA VENDITA Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi previsti, del valore dell'immobile, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse. 2- OFFERTE D'ACQUISTO Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. L'offerta non è efficace se perviene tardivamente, se è inferiore di oltre 1/4 al prezzo stabilito dall'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore a 1/10 del prezzo da lui proposto. L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella bus Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti. L’offerta nella vendita senza incanto si fa in busta chiusa, nessuno, salvo l’offerente, sa qual è l’offerta, fino a che ognuna di queste buste verrà aperta. 3- DELIBERAZIONE SULL’OFFERTA Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore a 1/4, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione. L’offerta è senz’altro accolta se è pari o superiore al valore dell’immobile così come indicato nell’ordinanza, ma anche se è inferiore in misura non superiore a 1/4 il giudice può comunque far luogo alla vendita quando ritiene che un nuovo tentativo di vendita non sarebbe fruttuoso per un prezzo superiore e non sono state presentate istanze di assegnazione. Questo articolo parla di deliberazione sull’offerta si riferisce ad un’offerta sola, ma in realtà spesso accade che le offerte siano più di una, anzi è auspicabile che vengano presentate al professionista delegato più buste chiuse da altrettanti offerenti. Se vi sono più offerte, il giudice della esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alt Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa. 4- PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA VENDITA Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto di trasferimento. Anche di questi passaggi si occupa il professionista delegato, il quale svolge il suo lavoro sulla base di istruzioni e circolari fornite dal coordinatore, cioè il magistrato che fa da coordinatore (generalmente il membro più anziano con più esperienza), quindi i professionisti delegati usufruiscono di questo piccolo manuale fornito dal coordinatore in modo tale che tutte le procedure esecutive immobiliari si svolgano in maniera uniforme. ⇨ VENDITA ALL’INCANTO Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto, una serie di elementi: se la vendita si deve fare in uno o più lotti; il prezzo base dell'incanto; il giorno e l'ora dell'incanto; il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria; l'ammontare della cauzione in misura non superiore a 1/10 del prezzo base d'asta e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; il termine, non superiore a 60 giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito. Ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I legali possono fare offerte per persone da nominare (persone che essi indicheranno in un secondo tempo qualora il procuratore legale diventi aggiudicatario). Per orrire all’incanto è necessario aver prestato la cauzione. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei 9/10 dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione. 1- ASTA L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche (oggi avviene presso lo studio del professionista delegato) Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita. Allorché siano trascorsi 3 minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla. Si procede per progressivi rialzi, supponiamo che si parte da 60.000 euro, offerta minima, il rialzo viene fissato a 500 euro, l’offerente dirà io offro 60.500, un altro dopo 3 minuti dirà io offro 62.000, poi ancora 63.000, si arriva a 65.000, se nei prossimi 3 minuti non c’è più rialzo l’ultima offerta diventa aggiudicatario; ogni offerente viene liberato quando la sua offerta è superata da un altro offerente. Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei 3 giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore. OFFERTE DOPO L'INCANTO Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell'incanto. Le offerte si fanno mediante deposito in cancelleria della solita busta, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione inizialmente prevista. Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione. 2- VERSAMENTO DEL PREZZO L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento. 3- TRASFERIMENTO DEL BENE ESPROPRIATO Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio. Questo è un passaggio molto importante, è sempre il professionista delegato che redige la bozza del decreto e che poi la sottopone al giudice. Il professionista deve svolgere un compito delicato, da un lato deve individuare perfettamente il bene che è stato aggiudicato e dall’altro lato deve procedere alle cancellazioni delle trascrizioni delle iscrizioni pregiudizievoli, badando di non lasciarne nessuna. Il decreto di trasferimento del bene espropriato è l’equivalente di un atto notarile di compravendita riguardo gli effetti, quindi da questo momento l’aggiudicatario che ha versato il prezzo diventa titolare o proprietario del bene espropriato. INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Si ricomincia, trattenendo la cauzione. L’ ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI Questa forma di espropriazione è stata prevista per un’esigenza pratica, cioè l’esigenza di espropriare una quota di un bene indiviso (es. comproprietà). Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il credit Il creditore può essere tale nei confronti di uno soltanto dei comproprietari e quindi deve colpire soltanto la quota di quel singolo proprietario oppure quando il creditore sia tale nei confronti di tutti i comproprietari ma voglia agire nei confronti di uno solo di essi. Oggetto di pignoramento in entrambi i casi è la quota di proprietà. Del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice. Gli altri comproprietari potrebbero anche d’intesa con il debitore metter in atto delle condotte dannose rispetto alle ragioni creditori, quindi occorre evitare che essi possano attuare una divisione in pregiudizio del creditore (es. un comproprietario che acquista a poco la quota che il creditore vuole espropriare). I comproprietari non possono prestare la loro adesione per una divisione. L’espropriazione di una quota di un bene indiviso si realizza in 3 modi differenti; la SEPARAZIONE, la VENDITA DELLA QUOTA INDIVISA e la DIVISIONE. Il nostro codice manifesta una preferenza per la separazione. Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Questo tipo di separazione però deve essere chiesta o dal creditore pignorante o dai comproprietari. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa. Laddove la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda a divisione e quindi si apre un giudizio di divisione incidentale che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione con conseguente sospensione del processo esecutivo. Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza passata in giudicato o di secondo grado. Una volta avvenuta la divisione il processo esecutivo deve essere riassunto perché il giudice può disporre la vendita o l'assegnazione della quota divisa. Inoltre il giudice può anche ritenere probabile che la vendita della quota indivisa possa avvenire ad un prezzo pari o superiore al valore sella stessa e in questo caso non si procede con divisione ma il giudice dispone la vendita forzata della quota indivisa al prezzo stimato. L’ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono (in particolare la disciplina relativa alla NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO). Questo tipo di espropriazione si utilizza quando ha ad oggetto un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui (es. le banche nel concedere un mutuo per comperare un immobile possono non accontentarsi della sola ipoteca sull’immobile che si acquisterà e pretendere un’ulteriore ipoteca su un ulteriore immobile) oppure un bene la cui alienazione è stata revocata per frode, per cui ha avuto luogo un’azione revocatoria e l’efficacia dell’alienazione è stata revocata. In anni recenti, a queste due ipotesi, se n’è aggiunta un’altra che trova la propria regolamentazione nel codice civile all’articolo 2929bis (espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito) secondo il quale il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di 1 anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. Si tratta di una norma che va ad agevolare il creditore. In questo caso si assume l’esistenza di un creditore che è pregiudicato da un atto del debitore (es. di alienazione avente ad oggetto un bene immobile) compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito. Se non esistesse questa norma il creditore davanti ad una situazione di questo tipo dovrebbe intraprendere un’azione revocatoria, invece questa norma consente al creditore di non dover attendere l’esito del giudizio dell’azione revocatoria in quanto dà al creditore diritto di procedere munito di titolo esecutivo all’esecuzione forzata anche se non ha previamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia. La prima condizione richiesta è che il creditore sia munito di un titolo esecutivo nei confronti del debitore. La seconda condizione è data dal fatto che per agire esecutivamente senza attendere la sentenza il creditore deve trascrivere il pignoramento nel termine di 1 anno dalla data in cui l’atto di disposizione è stato trascritto Il creditore che si rende conto che il debitore sta compiendo atti di disposizione non deve perdere tempo, se non né è munito deve procurarsi un titolo esecutivo e deve trascrivere il pignoramento entro 1 anno dall’atto di disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro 1 anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa. Vi è un’estensione anche al creditore anteriore purchè entro 1 anno dalla trascrizione svolga intervento nell’esecuzione da altri promossa. Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. In sede di concorso c’è una preferenza del creditore che è tale nei confronti del debitore che ha disposto del bene in favore del terzo rispetto ai creditori personali del terzo. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del Codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato. Il debitore e il terzo possono comunque proporre le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi. ⇨ NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO ANCHE AL TERZO Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo. Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare. Per il resto l’espropriazione si svolge nelle forme previste a seconda del tipo di bene che si intende colpire. N.B.: Il codice continua a chiamare questo soggetto terzo semplicemente per distinguerlo dal vero e proprio debitore, ma è soltanto per evitare delle incomprensioni. Nel diritto processuale questo terzo è il soggetto effettivamente assoggettato all’esecuzione tanto che gli si applicano le normative relative al debitore tranne il divieto di rendersi acquirente del bene espropriato. Quindi si tratta di un procedimento espropriativo che in realtà si rivolge al debitore originale e il cosiddetto terzo che materialmente è il vero soggetto passivo dell’espropriazione. soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate. In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede allo smaltimento o alla distruzione. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode. L’ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE Con questo tipo di esecuzione forzata si attuano i diritti tutelati dagli articoli 2931 e 2933 del codice civile che si occupano dell’eseguibilità specifica dell’obbligo di fare e dell’obbligo di non fare. In particolare il primo articolo afferma che se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile; mentre il secondo afferma che se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo. L’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare si differenzia da quella per consegna o per rilascio per il diverso ruolo che assume il giudice dell’esecuzione. Nell’esecuzione per consegna e per rilascio normalmente il protagonista è l’ufficiale giudiziario; mentre nell’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare al contrario l’ufficiale giudiziario ha solo il compito di dirigere e supervisionare le opere materialmente svolte da altri soggetti secondo le modalità stabilite dal giudice dell’esecuzione. Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna (titolo esecutivo per eseguire forzatamente un obbligo di fare o di non fare è il titolo giudiziale) per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalità dell’esecuzione. Dopo la notifica del precetto, la parte istante si rivolge non all’ufficiale giudiziario ma al giudice dell’esecuzione affinchè determini le modalità dell’esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta. L’obbligo di fare o di non fare deve essere espressamente riconosciuto nel titolo esecutivo; le modalità che fissa il giudice esecutivo sono solo di carattere pratico-materiale, non si ammette che l’ordinanza del giudice di esecuzione possa fissare un obbligo che non risulta dal titolo esecutivo, al giudice dell’esecuzione compete solo la determinazione delle modalità. → DIFFICOLTÀ SORTE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione (che provvede con decreto) le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione. → RIMBORSO DELLE SPESE Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione. Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto. L’ESECUZIONE FORZATA INDIRETTA Questa disciplina è relativamente recente; la sua prima stesura risale al 2009 ma è stata modificata nel 2015. La funzione originaria dell’esecuzione forzata indiretta era quella di porre una tutela rispetto alle obbligazioni di fare infungibili; visto che queste obbligazioni possono essere svolte soltanto dal soggetto che non le ha svolte il legislatore ha introdotte delle misure di coercizione indiretta, cosiddette MISURE COMPULSORIE, finalizzate a spingere verso un adempimento spontaneo; la sanzione derivante da queste misure dovrebbe indurre il soggetto obbligato ad adempiere spontaneamente. Questa era la funzione originaria, poi nel 2015 la norma è stata modificata in modo tale da ampliarne l’ambito di operatività anche ad obbligazioni fungibili come strumento di induzione all’adempimento ulteriore e parallelo all’esecuzione diretta ma con delle limitazioni. Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro (è qui che si realizza l’estensione infatti sono tenute fuori soltanto le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, qualsiasi altro tipo di obbligazioni è suscettibile di essere indotta attraverso queste misure compulsorie; anche se non si capisce perché a questo punto non è ammissibile anche per le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro) il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il giudice fissa una somma di denaro da un lato per ogni violazione o inosservanza successiva e dall’altro per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Se la norma non dicesse che il provvedimento costituisce titolo esecutivo anche per ogni eventuale violazione o inosservanza successiva si dovrebbe volta per volta rivolgersi al giudice di merito ed ottenere un’altra condanna. Questo provvedimento si può utilizzare come titolo esecutivo anche se rispetto alle future violazioni o inosservanza non ci sono stati ancora accertamenti da parte del giudice di cognizione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il giudice determina l’ammontare della somma di denaro dovuta dall’obbligato tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile purchè ciò sia manifestatamente iniquo. ESTINZIONE Anche l’estinzione è strutturata in modo molto simile all’estinzione del processo di cognizione, nel senso che sono individuate dalla legge le possibili cause o motivi che possono determinare l’estinzione del processo esecutivo. Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato alle vendite. Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se invece avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore Ciò significa che se interviene prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione l’estinzione si limita a rendere inefficaci gli atti compiuti, quindi il pignoramento e quelli successivi fino a quel momento, cioè fino alla dichiarazione dell’effetto estintivo. Questa perdita di efficacia fa si che il bene che è stato pignorato viene restituito al debitore che comunque ne era il proprietario. Invece nel caso opposto se l’estinzione si verifica dopo l’assegnazione o l’aggiudicazione al debitore viene consegnato soltanto la somma ricavata. → RINUNCIA Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Questo accade se la rinuncia avviene prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione. Invece se avviene dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti, non soltanto il pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo, ma tutti i creditori che concorrono alla distribuzione della somma. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo che disciplina l’estinzione per rinuncia agli atti nell’ambito del procedimento di cognizione. → INATTIVITA’ DELLE PARTI Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. Cioè non danno impulso alla procedura esecutiva o non la riassumano in termini, e sono numerose le ipotesi che abbiamo già incontrato il fenomeno della riassunzione del processo entro un termine perentorio. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. Quindi da un lato opera di diritto dall’altro lato è dichiarata d’ufficio entro un determinato termine non oltre la prima udienza successiva al verificarsi dell’evento estintivo. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza. Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di 20 giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. E’ un reclamo al collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza. L’estinzione opera di diritto, è rilevabile d’ufficio, va dichiarata ed è dichiarata anche d’ufficio, peraltro essa può costituire oggetto di un’eccezione. È un fatto che può essere rilevato d’ufficio o può costituire oggetto d’eccezione, se l’eccezione non viene accolta contro l’ordinanza che la respinge è ammesso reclamo, così come è ammesso reclamo contro l’ordinanza che la dichiara. Nel genus dell’inattività delle parti si colloca anche: → MANCATA COMPARIZIONE ALL’UDIENZA Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente, quindi contro l’ordinanza è ammesso reclamo al collegio. → OMESSA PUBBLICITA’ SUL PORTALE DELLE VENDITE Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. Questo conferma che si tratta di una sottospecie dell’inattività delle parti al richiamo dell’art.630 2° e 3° comma, quindi c’è una inosservanza di un termine stabilito dal giudice per poter procedere a questa pubblicità, inosservanza che è imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. Questa disposizione non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. È un adempimento il cui tardivo compimento determina l’estinzione del processo esecutivo. Per il procedimento esecutivo non è previsto l’istituto dell’INTERRUZIONE. OPPOSIZIONI Le opposizioni nel processo esecutivo in generale costituiscono degli incidenti di cognizione (nel senso che incidono sull’andamento del processo esecutivo). Queste opposizioni si pongono all’interno del processo esecutivo incidentalmente e danno luogo a dei momenti di cognizione. Nel processo esecutivo non c’è bisogno di cognizione, infatti questo parte dal titolo esecutivo senza altra ricerca. Nel processo esecutivo non si conosce, non si accerta ma si agisce. Il concetto di opposizione nel processo esecutivo si riallaccia ad un principio fondamentale, l’efficacia del titolo esecutivo. Il titolo esecutivo è quanto ritenuto sufficiente dall’ordinamento per esercitare il diritto all’azione esecutiva. In questi casi si parla di efficacia incondizionata del titolo esecutivo. Per esercitare il diritto all’azione esecutiva ci si basa su quanto è attestato nel titolo esecutivo. Il titolo esecutivo è come se fotografasse una determinata situazione giuridica in un determinato momento. Il decorso del tempo però può influire su questa situazione (es. successivo adempimento spontaneo). Proprio per questo motivo nel processo esecutivo non si può fare a meno delle opposizioni, perché se non esistessero il processo esecutivo potrebbe portare a dei risultati non equi. Il legislatore ha quindi previsto questi incidenti di cognizione, cioè delle parentesi nel processo esecutivo in cui si svolge un’attività di cognizione mirata. Il processo esecutivo e gli incidenti di cognizione, dal punto di vista funzionale, hanno un rapporto di correlazione e di stretto collegamento perché le une incidono sullo svolgersi dell’altro. Le opposizioni sono disciplinate al titolo V del codice di procedura civile. Questo titolo è suddiviso in 2 capi, il capo delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all’esecuzione e il capo delle opposizioni dei terzi. Il primo capo si riferisce alle opposizioni proposte dal debitore e dal terzo assoggettato all’esecuzione, cioè da colui che è solo nominalmente terzo ma che proprio per essere assoggettato all’esecuzione assume il ruolo del debitore anche egli. Il capo I a sua volta si suddivide in 3 sezioni, l’ultima delle quali si occupa specificatamente delle opposizioni in materia di lavoro di previdenza e di assistenza. La distinzione tra l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi è di fondamentale importanza. Con l’opposizione all’esecuzione si contesta il legittimo esercizio dell’azione esecutiva; mentre con l’opposizione agli atti esecutivi si contesta la legittimità di un atto del processo esecutivo. Con uno strumento si contesta il se e con l’altro il come del processo esecutivo. In entrambe le ipotesi si svolgono delle contestazioni che se accolte immediatamente si riverberano sul processo esecutivo. Nella prima ipotesi se la contestazione è fondata il porcesso esecutivo non potrà proseguire o cominciare; nella seconda ipotesi se la contestazione è fondata l’invalidità di quel singolo atto esecutivo porterà un effetto a cascata e quindi anche tutti gli atti a questo collegati e successivi saranno invalidi per cui il processo esecutivo terminerà. OPPOSIZIONI OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OPPOSIZIONI DI TERZI → OPPOSIZIONE PROPOSTA DOPO DELL’INSTAURAZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Il fatto che sia già iniziato il procedimento esecutivo rafforza il collegamento tra il processo esecutivo e il processo cognitivo; infatti l’opposizione si propone allo stesso giudice dell’esecuzione con ricorso. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Nell’ambito della procedura espropriativa esiste come limite, a pena di inammissibilità dell’opposizione, il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione a meno che i fatti siano sopravvenuti o che i fatti non siano stati spesi tempestivamente per causa non imputabile al debitore. Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. La prima cosa che il giudice in questo caso si appresta a fare è la fissazione di un’udienza di comparizione delle parti. In questa udeinza il giudice dell’esecuzione fa la stessa cosa che aveva fatto il giudice di cognizione in prima battuta e quindi decide se sospendere non già l’efficacia esecutiva del titolo ma l’esecuzione che è già stata instaurata. Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione si fissa un temrine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata e osservati i termini a comparire. Dopo l’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione, si passa ad un giudice di cognizione. Il giudice dell’esecuzione che viene investito di un ricorso in opposizione all’esecuzione assomma su di se i due ruoli di giudice dell’esecuzione e di giudice di cognizione soltanto per un lasso di tempo breve, soltanto al fine di decidere se sospendere o meno il processo esecutivo. Assunta questa decisione la causa deve passare al giudice di cognizione. E in particolare se competente per la causa di opposizione è lo stesso ufficio giudiziario, il giudice dell’esecuzione fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità tipiche della cognizione. Altrimenti rimette la causa davanti all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. Se la causa di opposizione spetta ad un ufficio giudiziario diverso da quello a cui appartiene il giudice dell’esecuzione, questo rimette la causa davanti all’ufficio giudiziario competente e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa. L’opposizione dell’esecuzione in ogni caso si conclude con una sentenza ritualmente appellabile nei modi ordinari. Se l’opposizione viene rigettata l’opinione prevalente ritiene che possa essere proposta una nuova causa di opposizione fondata su un motivo diverso. Questa è l’opinione non pacifica ma prevalente. OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI L’opposizione agli atti esecutivi ha una struttura abbastanza simile all’opposizione all’esecuzione. Le differenze sono legate essenzialmente all’oggetto dell’opposizione, al che cosa si contesta; infatti mentre con l’opposizione all’esecuzione si contesta la legittimità dell’esercizio dell’azione esecutiva, con l’opposizione agli atti esecutivi si contesta la regolarità formale di un determinato atto prodromico o del processo esecutivo. Questo si riflette sulla legittimazione attiva e passiva a proporre questa opposizione in quanto la legittimazione attiva oltre che in capo al debitore e al terzo assoggettato all’esecuzione, può spettare anche a tutti i soggetti nella sfera dei quali incide un determinato atto del processo esecutivo e che per questa ragione hanno un interesse ad eliminarne gli effetti e in quanto la legittimazione passiva oltre al creditore può spettare anche agli altri intervenuti e ad altri soggetti interessati. La finalità di questa opposizione è l’eliminazione dell’atto e se necessario anche l’invalidazione di tutto il processo esecutivo. Con l’opposizione agli atti esecutivi si contesta la regolarità formale di un atto. Il legislatore parla proprio di regolarità formale. La regolarità formale è un concetto non molto preciso e atecnico, si tratta comunque di un concetto più ampio rispetto alla vera e propria nullità. Quando si fa riferimento alla regolarità del titolo esecutivo è molto importante il riferimento alla regolarità formale perché se si avesse una nullità del titolo esecutivo la natura dell’opposizione esecutiva si sposterebbe, infatti la nullità va rilevata non con un’opposizione agli atti esecutivi ma con un’opposizione all’esecuzione. L’opposizione agli atti esecutivi rispetto al titolo esecutivo coinvolge effettivamente solo le contestazioni inerenti alla regolarità formale del titolo. Prendiamo ad esempio una sentenza immediatamente esecutiva di primo grado; un conto è contestare che l’esecuzione non poteva avere luogo perché l’immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado era stata sospesa, infatti in questo caso si propone un’opposizione all’esecuzione; un altro conto è il verificarsi dell’ipotesi in cui la sentenza immediatamente esecutiva (valido titolo esecutivo) sia stata notificata sprovvista della formula esecutiva, in questo caso si deve utilizzare lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi. La differenza tra regolarità formale e nullità rileva soprattutto per quanto riguarda il titolo esecutivo; mentre non rileva per quanto riguarda il precetto. In caso di precetto non c’è un più che contiene il meno, ogni irregolarità formale del processo anche se essa dà luogo ad una nullità (es. nel precetto non sono indicate le parti o non è indicata la data di notificazione del titolo esecutivo) si contesta con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi. La stessa cosa vale anche in relazione ad ogni altro atto della procedura esecutiva già instaurata; quando si contesta la regolarità formale di un determinato atto del procedimento esecutivo (es. istanza di vendita, ordinanza che dispone la vendita o l’assegnazione). La struttura dell’opposizione agli atti esecutivi è abbastanza simile a quella dell’opposizione all’esecuzione perché anche in questo caso il legislatore distingue a seconda che l’opposizione agli atti esecutivi venga proposta prima dell’inizio dell’esecuzione forzata oppure durante lo svolgimento di essa. → OPPOSIZIONE PROPOSTA PRIMA DELL’INSTAURAZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice competente per l’esecuzione, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. La ragione per la quale il legislatore ricalca nella disciplina la struttura dell’opposizione all’esecuzione anteriore all’inizio dell’esecuzione è la medesima, infatti non essendoci ancora un’esecuzione pendente non si ha ancora un giudice dell’esecuzione quindi si instaura attraverso l’opposizione agli atti esecutivi una ordinaria causa di cognizione davanti al giudice competente per l’esecuzione. → OPPOSIZIONE DOPO PRIMA DELL’INSTAURAZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Le opposizioni riguardanti la regolarità formale di titolo o precetto che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. Le opposizioni agli atti esecutivi vanno proposte entro il termine di 20 giorni dal primo atto di esecuzione oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. Il termine è sempre il medesimo ma si abbandona da un lato il modello della citazione per preferire il ricorso e dall’altro si propone l’opposizione al giudice dell’esecuzione perché se l’esecuzione già è stata instaurata il giudice è già stato nominato. Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma. Lo schema ricalca quello dell’opposizione all’esecuzione. C’è una prima fase che si svolge in forma camerale e prevede la fissazione di un’apposita udienza nella quale il giudice dell’esecuzione concede i provvedimenti indilazionabili oppure sospende la procedura. In ogni caso il giudice fissa un termine per l’introduzione del giudizio di merito. L’opposizione agli atti esecutivi ha una struttura abbastanza simile all’opposizione all’esecuzione ma nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora stata istaurata si ha una causa ordinaria di cognizione che si svolge dall’inizio alla fine secondo le consuete modalità e non è testualmente prevista la possibilità per il giudice di questa causa di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo. Altra differenza è data dal fatto che la causa di opposizione è decisa con sentenza non impugnabile in ogni caso. La non impugnabilità è una caratteristica delle opposizioni agli atti esecutivi. (L’inappellabilità non esclude la ricorribilità in cassazione a norma dell’articolo 111 comma 7, quindi attraverso il ricorso straordinario in cassazione costituzionalmente previsto contro tutte le sentenze)
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