Scarica Pignoramento di beni mobili e immobili: procedura e conseguenze e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Pignoramento mobliare presso il debitore Art 513 F 0 E 0 L’ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo e precetto, può rilevare le cose da pignorare nella casa del debitore. Art 513 2co F 0 E 0 stabilisce che quando necessario può farsi assistere dalla forza pubblica. Art 513 3co F 0 E 0 qualora le cose non si trovino in luoghi appartenenti al debitore, il pignoramento è possibile solo se l’ufficiale giudiziario è autorizzato da decreto del Presid del tribunale. Nella scelta delle cose da pignorare si preferiscono quelle di facile liquidazione. L’ufficiale in seguito redige il verbale e quest’ultimo, insieme a precetto e titolo esecutivo, deve essere depositato in cancelleria. Il cancelliere provvederà alla formazione del fascicolo dell’esecuzione che dovrà essere presentato al Presid del tribunale chiamato a designare il giudice dell’esecuzione competente. I beni vengono affidati ad un custode, che può essere anche lo stesso debitore, allo scopo di limitare le spese Può verificarsi una situazione in cui ci sia conflitto tra creditore pignorante e terzi aventi causa su cose mobili del debitore che non ne abbiano acquisito il possesso sulla base della data certa anteriore; il terzo quindi vedrà legittimamente l’espropriati i suoi beni. Rimedio F 0 E 0 Opposizione ex art 619 prima della vendita è assegnazione dei beni, chiedendo contestualmente la sospensione del processo esecutivo. L’opposizione da luogo ad un processo a cognizione piena autonomo ed estraneo a quello d’espropriazione forzata, il quale di introduce con ricorso al giudice dell’esecuzione. Pignoramento mobiliare presso terzi Concerne il pignoramento di crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo debitor debitoris. È necessario che ci sia un accertamento circa la titolarità del diritto di credito del debitore nei confronti del terzo. È previsto un atto complesso: il pignoramento si perfeziona con la notifica al debitor debitoris; l’atto è redatto dal creditore e poi notificato al debitore e al terzo a cura dell’ufficiale giudiziario. La procedura prevede: • ingiunzione rivolta al debitore di non sottrarre il credito che vanta nei confronti del terzo; infatti non avranno effetto le cessioni di credito accettate dal debitore successive al pignoramento. • indicazione delle cose da pignorare. • citazione del terzo a comparire. All’udienza fissata dal creditore può accadere che 1. il terzo compare e rende dichiarazione positiva F 0 E 0 il pignoramento si perfezione 2. il terzo compare e rende dichiarazione positiva ma sorgono delle contestazioni da parte del creditore o del debitore F 0 E 0 sospensione processo esecutivo 3. il terzo compare e dichiara di non dover nulla al debitore F 0 E 0 sospensione del processo esecutivo 4. il terzo non compare o pur comparendo si rifiuta di rendere dichiarazion F 0 E 0 sospensione del processo esecutivo In tutte le ipotesi tranne la prima la sospensione del processo esecutivo si perfezionerà solo a seguito di un accertamento giudiziale da svolgersi, logicamente, a cognizione piena!! Pignoramento immobiliare L’indicazione del bene immobile da pignorare è fatta dal creditore mediante un atto in cui si indicano gli estremi per individuare l’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione. Tale atto è notificato al debitore dall’ufficiale giudiziario, il quale effettua l’ingiunzione. In seguito provvederà alla trascrizione nei registri immobiliari, creando così un vincolo di indisponibilità cha un a funzione costitutiva e non meramente dichiarativa.