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Diritto Processuale Civile - Processo di Esecuzione, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Riassunti Processo di Esecuzione - Diritto Processuale Civile

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 19/09/2019

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Scarica Diritto Processuale Civile - Processo di Esecuzione e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! PROCESSO DI ESECUZIONE IN GENERALE 1. I VARI TIPI DI ESECUZIONE Codice distingue 3 diverse specie di processo esecutivo, a seconda del grado di specificità con cui può essere data esecuzione coattiva al diritto, ovvero: A. Espropriazione forzata per crediti di denaro, ovvero esecuzione forzata in forma generica. Il diritto è eseguibile mediante la sua trasformazione in crediti di danaro, ovvero ha per oggetto sin dall’inizio una somma di danaro. È diretto a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni ed a trasformarli in denaro. A seconda del bene oggetto dell’espropriazione, si suddivide in: a. Espropriazione mobiliare presso il debitore (artt. 513-542); b. Espropriazione presso terzi (artt. 543-554); c. Espropriazione immobiliare (artt. 555-598); d. Espropriazione di beni indivisi (artt. 599-601); e. Espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602-604). B. Espropriazione forzata per consegna di cose mobili o rilascio di immobili, ovvero esecuzione forzata in forma specifica (artt. 605-611). Il diritto è suscettibile di essere eseguito specificamente, perché ha per oggetto un bene fisicamente individuato. C. Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare (artt. 612-614bis) Il diritto ha per oggetto un facere oppure un non facere ed è normalmente eseguibile in modo specifico. 2. CONDIZIONI DELL’AZIONE E PRESUPPOSTI PROCESSUALI Le condizioni dell’azione esecutiva sono: 1. Esistenza e possesso del titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile; 2. Legittimazione Attiva, ovvero la titolarità ed attualità di un diritto sancito nel titolo; 3. Legittimazione Passiva; 4. Oggetto dell’esecuzione idoneo a soddisfare la pretesa creditoria. I presupposti processuali sono: 1. La Competenza: Il tribunale in composizione monocratica è competente in materia di esecuzione forzata in generale. Relativamente alla competenza per territorio (art. 26): f. È competente il giudice del luogo dove si trovano le cose nell’esecuzione (diretta o indiretta) su cose mobili o immobili; g. È competente il giudice del luogo ove risiede il terzo debitore, nel caso di espropriazione di crediti; h. È competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto, nei casi di esecuzione di obblighi di fare o di non fare. Riforma del 2014: i. Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza (art. 26 c. 2); j. Per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza (art. 26bis). 2. Capacità di essere parte; 3. Capacità processuale; 4. Spedizione del titolo in forma esecutiva; 5. Compimento di atti preliminari alla esecuzione. 3. IL TITOLO ESECUTIVO Presupposto fondamentale del processo esecutivo è l’esistenza di un Titolo Esecutivo. Art. 474, c.1, prevede che: “L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile” (“nulla executio sine titulo”) È il documento con cui viene accertato o costituito il diritto del creditore, da cui risulta un diritto di credito che sia: k. Certo certo nella misura ritenuta necessaria e sufficiente; l. Liquido determinato nel suo ammontare; m. Esigibile non sottoposto né a condizione, né a termine. Ai sensi dell’art. 474 c.2, sono titoli esecutivi: n. Sentenze; o. Altri provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, alcune ordinanze (186bis, ter e quater), verbali di conciliazione, decreti ingiuntivi, licenze e sfratti convalidati; p. Cambiali ed altri titoli di credito, nonché altri atti negoziali ai quali la legge attribuisce la stessa efficacia (es. processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa); q. Scritture private autenticate x obbligazioni di somme di denaro in esse contenute; r. Atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge. I primi due gruppi sono titoli esecutivi cd. Giudiziali; gli altri costituiscono la categoria dei titoli cd. Stragiudiziali. 1.5.PIGNORAMENTO Art. 491 L’espropriazione forzata si inizia con il pignoramento. Pignoramento deve essere effettuato non prima di 10 gg e non oltre 90 gg dalla notifica del precetto (artt. 481 e 482). La perenzione del precetto non è rilevabile d’ufficio, ma parte interessata può proporvi opposizione agli atti esecutivi ex art. 617. Art. 492 Pignoramento consiste in una ingiunzione che l’U.G. fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente specificato, i beni che vi si assoggettano e i frutti di essi. Sotto il profilo soggettivo, il pignoramento è atto dell’U.G. su istanza del creditore. Sotto il profilo oggettivo, consiste in una ingiunzione fatta al debitore. Funzione del pignoramento Rendere inefficaci nei confronti dei creditori gli atti di alienazione o di disposizione compiuti dal debitore In tal caso si tratta di Inefficacia Relativa xché l’atto di per sé è valido ma non produce effetti soltanto nei confronti dell’espropriante o intervenuti. Restano salvi gli effetti del possesso in buona fede per i mobili non iscritti. Dal punto di vista del contenuto, deve contenere: gg. Avvertimento che debitore può sostituire alle cose o ai crediti una somma di denaro pari all’importo precettato, comprensivo del capitale, interessi, spese, e spese esecuzione (cd. Conversione del Pignoramento). E che deve essere fatta con Istanza con deposito, prima che venga disposta vendita o assegnazione, di un importo pari al quinto del credito pignorato. hh. Avvertimento che Opposizione all’Esecuzione cd. Successiva è inammissibile se proposta dopo che è disposta vendita o assegnazione, salvo che x fatti sopravvenuti o che opponente non ha potuto proporla per causa a lui non imputabile. Nel caso in cui i beni pignorati appaiono insufficienti U.G. invita il debitore a indicare altri beni suscettibili di pignoramento e dove si trovano, o generalità di terzi debitori. Se ci sono, pignoramento si estende anche ad essi. (Sanzione penale ex art. 388 c.p. per chi, invitato dall’U.G., omette di rispondere entro 15 gg o dichiara il falso). Art. 492bis potere dell’U.G. di effettuare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Art. 492bis prevede che: ii. Tale ricerca deve essere autorizzata, su istanza del creditore procedente, dal Pres. Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza. Presidente deve verificare il diritto dell’istante. D.L. 83/2015 ha attribuito facoltà di avanzare la richiesta a qualsiasi creditore purché munito di titolo. jj. Istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine per l’adempimento indicato in Precetto. kk. Terminate le operazioni l’U.G. redige un unico processo verbale. ll. Se si è individuato cose che si trovano in luoghi del debitore nel territorio di competenza dell’U.G., quest’ultimo accede a questi per provvedere d’ufficio all’esecuzione del pignoramento su tali beni mobili. Se invece i beni si trovano in luoghi non di competenza di quell’U.G., allora quest’ultimo rilascia al creditore un verbale, ed il creditore entro 15 gg rivolge istanza per pignoramento all’U.G. territorialmente competente. mm. Se si è individuato crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’U.G. notifica d’ufficio al debitore ed al terzo il verbale, che deve contenere titolo, precetto, ingiunzione, invito e avvertimento ex art. 492, nonché intimazione al terzo di non disporre. nn. Creditore ha diritto di partecipare alle operazioni di ricerca, facendone istanza nel pignoramento. 1.6.OGGETTO DEL PIGNORAMENTO E PROCEDIMENTO Possono essere oggetto del pignoramento: oo. Beni del debitore. pp. Beni appartenenti a terzi, vincolati a garanzia del credito. Non sono pignorabili: 1. Perché non suscettibili di espropriazione: qq. Beni demaniali dello Stato rr. Edifici destinati al culto cattolico ss. Cose sacre tt. Beni di Stati e sovrani stranieri con destinazione pubblica (es. residenze diplomatiche) uu. Beni e le ragioni dotali vv. Usufrutto legale degli ascendenti ww.Beni del fondo patrimoniale x bisogni familiari 2. Perché sottratti all’espropriazione: xx. Per le cose materiali (art. 514): • Anello nuziale • Commestibili e combustibili necessari per un mese • Armi e oggetti che debitore deve conservare per adempimento pubblico servizio • Decorazioni al valore, lettere, registri, scritti di famiglia • Animali di affezione o compagnia yy. Per i crediti (art. 545): • Crediti alimentari • Crediti per sussidi di grazia o sostentamento per poveri o sussidi per maternità • Crediti per pensioni, stipendi, salari, o altre indennità fino a determinata soglia (vd dopo) 3. Beni relativamente impignorabili (art. 515): Sono pignorabili solo in mancanza di altri mobili le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo. 4. Beni pignorabili solo in particolari circostanze di tempo (art. 516): zz. Frutti non ancora raccolti o separati dal suolo aaa.Bachi da seta. 1.7.PROCEDIMENTO Il Creditore può liberamente scegliere i singoli beni da pignorare (tranne in caso di pegno o ipoteca). Il Creditore procedente presenta l’istanza di pignoramento all’U.G. competente. Il Debitore esecutato può: bbb. Evitare il Pignoramento (art. 494) versando nelle mani dell’U.G. l’importo del credito e delle spese ccc.Chiedere la Conversione del Pignoramento (art. 495): Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione Istanza può essere fatta una sola volta Unitamente all’istanza dev’essere versato 1/5 dell’importo del credito in cancelleria Cancelliere la deposito presso istituto di credito Entro 30 gg poi il giudice decide sull’istanza, sentite le parti, e determinando la somma da sostituire ai beni. Se debitore non versa la somma o una rata (in caso ad es. di beni immobili) le somme versate prima vanno ad aggiungersi ai beni pignorati. Riforma del 2018 somma da versare con istanza è stata ridotta a 1/6 Rateizzazione massima passa da 36 mesi a 48 mesi Termine di tolleranza del ritardato pagamento passa da 15 a 30 gg. ddd. Chiedere la Riduzione del Pignoramento (art. 496) quando il valore dei beni pignorati sia superiore all’importo delle spese e dei crediti. Art. 497 Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 gg senza che sia chiesta la vendita o l’assegnazione Termine è perentorio, ma non rilevabile d’ufficio. Rimane sospeso in caso di opposizione agli atti esecutivi (art. 628), mentre in caso di opposizione all’esecuzione può essere sospeso dal giudice (art. 623). 1.8.INTERVENTO DEI CREDITORI È ammesso nel processo l’intervento di altri creditori. Se l’esecuzione serve a più creditori, vigono i seguenti principi: eee.Sullo stesso bene è ammesso un solo processo (“pignoratio super pignorationem non admittitur”) fff. Creditori intervenuti, se muniti di titolo esecutivo, possono provocare i singoli atti se non lo fa il creditore procedente ggg. In sede di distribuzione tutti i creditori sono in condizione di parità (“par condicio creditorum”), salvo cause di prelazione. b. Nella vendita immobiliare all’incanto, il G.E. se il prezzo non è depositato nel termine, con un decreto (art. 587): sss. Dichiara la decadenza dell’aggiudicatario; ttt. Pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa; uuu. Dispone un nuovo incanto. In seguito all’inadempimento dell’aggiudicatario sono poste a suo carico: vvv. Le spese del nuovo incanto; www. La perdita della cauzione; xxx. L’obbligo di pagare, come risarcimento dei danni, l’eventuale differenza in meno fra il prezzo ricavato dalla seconda vendita rispetto alla prima. 1.10. DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA La distribuzione della somma ricavata è l’ultima fase del processo di esecuzione consiste nella ripartizione fra i creditori della somma ricavata dalla vendita forzata. Art. 510 Distribuzione avviene secondo le seguenti regole: yyy. Se vi è un solo creditore G.E. dispone in favore di questi il pagamento di quanto gli spetta, imputando a capitale, interessi e spese. Se la somma non è sufficiente o creditore a più crediti, l’imputazione dei pagamenti deve essere effettuata in base alla norma ex 1193 c.c. (“In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”). zzz.Se vi sono più creditori, sia compignoranti che intervenienti, G.E. procede ad un riparto dei vari crediti, seguendo questo iter: • Dopo aver sentito tutti i creditori viene formato un piano di riparto; • Se tale piano viene formato in via amichevole (cd. Contratto plurilaterale di accertamento) il giudice si limita ad approvarlo; • Se manca l’accordo o approvazione del G.E., il piano viene formato dallo stesso giudice. In entrambi i casi il G.E. deve rispettare le cause legittime di prelazione. In sede di distribuzione possono sorgere controversie fra creditori concorrenti, o fra creditore ed esecutato, in ordine alla sussistenza o all’ammontare di uno o più crediti, o in ordine all’esistenza di cause di prelazione (art. 512). Nuovo art. 512 Se sorgono le suddette controversie (non si apre più un processo di cognizione incidentale) il G.E. le deve definire con Ordinanza, sentite le parti. Ordinanza è impugnabile con Opposizione agli Atti Esecutivi (a sua volta definito con sentenza inappellabile, ma ricorribile in Cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost.). 2. ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE 1.11. NOZIONE L’espropriazione mobiliare presso il debitore ha per oggetto beni mobili. Art. 513 U.G., munito di titolo esecutivo e precetto, può ricercare le cose da pignorare: • Nella casa del debitore; • Negli altri luoghi a lui appartenenti; • Sulla stessa persona del debitore, osservando cautele per rispettare decoro. Se autorizzato dal Pres. Del Tribunale, su ricorso del debitore, può pignorare anche cose determinate che non si trovano nel luogo del debitore, ma delle quali il debitore stesso possa direttamente disporre. U.G., se necessario, può richiedere intervento della Forza Pubblica. U.G., nella scelta, deve preferire le cose di più facile e pronta liquidazione deve preferire denaro contante, oggetti preziosi e titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione (art. 517). Fasi del pignoramento sono: • Ricerca del bene da pignorare; • Scelta degli oggetti (artt. 514-516); • La cd. Apprensione del bene con descrizione delle cose nel verbale che l’U.G. compila nel corso delle operazioni; • Ingiunzione di astenersi dal compiere qualunque atto di disposizione fatta al debitore e famiglia, e addetta alla casa; • Nomina del Custode, che può essere un terzo o, come avviene spesso, il Debitore. Custode assume l’obbligo di conservazione ed eventualmente di amministrazione delle cose pignorate. Non può usare le cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice e deve rendere il conto a norma dell’art. 593. Nessun compenso può essere attribuito al Custode. Ultimate le operazioni di pignoramento, il Verbale, il Titolo Esecutivo ed il Precetto devono essere depositati in cancelleria entro le 24 ore dal compimento delle operazioni. Cancelliere poi forma il fascicolo dell’esecuzione. U.G. trasmette poi copia del verbale al creditore e al debitore. U.G. quando ritiene di dover differire le operazioni di stima, redige un primo verbale di pignoramento, procede senza indugio e comunque non oltre 30 gg, alla definitiva individuazione dei beni da pignorare sulla base delle indicazioni dell’esperto (art. 518, 2°c.). U.G., compiute le operazioni di pignoramento, consegna al creditore il verbale, titolo e precetto. Creditore deve iscrivere a ruolo entro 15 giorni dalla consegna, a pena di perdita di efficacia del pignoramento. Dal 31 marzo 2015 il deposito deve essere effettuato solo con modalità telematiche. In caso di ritardato o omesso deposito, entro 5 gg da tale termine, è il creditore a dover notificare un atto al debitore (e eventuale terzo) per dichiarare che il pignoramento ha perso l’efficacia. La cancellazione della trascrizione del pignoramento deve invece essere ordinata dal giudice. La legge tuttavia non indica quale sia la conseguenza dell’omessa dichiarazione di inefficacia del pignoramento da parte del creditore. Unione di Pignoramenti Art. 523 Quando U.G. trova sugli stessi beni un pignoramento già cominciato da un altro U.G., a quel punto si unisce al primo redigendo un unico processo verbale. Pignoramento Successivo Quando U.G. trova sugli stessi beni un pignoramento già eseguito. A quel punto continua pignoramento su altri beni oppure dà atto nel verbale che non ce ne sono. Art. 521 bis Disciplina specifica del pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si applica la disciplina ordinaria ex 518 e ss. – Cambia l’U.G. competente: deve procedere quello del luogo in cui il veicolo deve essere appreso. Foro Competente: luogo di residenza del debitore. Nuova disciplina: • Per la forma del pignoramento, si esegue con notifica al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi dei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e si fa l’ingiunzione di astenersi. Pignoramento contiene anche l’intimazione di consegnare i beni entro 10 giorni, nonché tutti i documenti di proprietà, all’IVG. • Quanto alla custodia, col pignoramento il debitore è costituito custode • Quanto al procedimento, il creditore deve iscrivere a ruolo il pignoramento entro 30 gg dalla comunicazione di avvenuta consegna del bene. 1.12. INTERVENTO DEI CREDITORI Possono intervenire tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, oppure che abbiano diritti reali di prelazione sui beni pignorati, o che hanno eseguito un sequestro, oppure titolari di un diritto di credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili. Intervento non può avere luogo oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o dell’assegnazione. Se il valore dei beni non supera i 20k allora il termine ultimo è la data di presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita (Art. 525). Art. 526 Creditori intervenuti tempestivamente possono partecipare all’espropriazione dei mobili pignorati e se muniti di titolo possono provocarne i singoli atti. L’intervento oltre l’udienza è considerare tardivo. I creditori chirografari tardivi partecipano alla distribuzione solo per la somma che avanza dopo il soddisfacimento del creditore pignorante. I tardivi che hanno un diritto di prelazione concorrono alla distribuzione in ragione delle prelazioni. 1.13. ASSEGNAZIONE E VENDITA Trascorsi 10 gg dal pignoramento, Creditore pignorante o intervenuto ma munito di titolo, con apposita istanza, possono chiedere: • Distribuzione del denaro • Assegnazione dei titoli di credito • Vendita degli altri beni (Art. 529). G.E. fissa udienza per audizione delle parti le parti devono, a pena di decadenza, proporre le opposizioni agli atti esecutivi. Se non ci sono opposizioni, il G.E. dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita. e. Avvertimento al Terzo che, in caso di mancata dichiarazione, la stessa dovrà essere resa in apposita udienza e che, in caso di mancata comparizione, il credito pignorato o possesso di cose, nell’ammontare e termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati. Eseguita l’ultima notifica, l’U.G. consegna senza ritardo al creditore l’originale della citazione. Entro 30 gg dalla consegna, il creditore deve depositare in cancelleria la N.I.R. con copie di atto di citazione, titolo e precetto. Se non deposita entro 30 gg, il pignoramento perde efficacia. Art. 546 Dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento, il Terzo è soggetto agli stessi obblighi del custode nei limiti dell’importo del credito aumentato dalla metà. Nel caso di PPT, debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi (Art. 546). Non tutti i crediti sono pignorabili. Il codice stabilisce limiti alla pignorabilità di alcuni tipi di crediti (Art. 545). Non possono essere pignorati: • Crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con autorizzazione del presidente del tribunale; • Crediti aventi ad oggetto sussidi di grazie o di sostentamento delle persone comprese nell’elenco dei poveri, o sussidi di maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficienza. Per quanto riguarda gli emolumenti dovuti in forza di rapporti di lavoro: • Se si tratta di somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese per cause di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale. • In relazione ad altre cause, possono essere non superiore al quinto. Se concorrono simultaneamente più cause, pignoramento può estendersi oltre la metà delle somme. • Se si tratta di emolumenti dovuti ai pubblici dipendenti, operano le leggi speciali. Per quanto riguarda le pensioni, prima erano impignorabili, poi attualmente il codice prevede: • Limite Assoluto: Non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. • Limite Relativo: Per crediti alimentari la pignorabilità è pari alla misura stabilita dal presidente del tribunale, mentre per gli altri crediti nella misura di un quinto e, in caso di concorso, il pignoramento non potrà eccedere la metà dell’importo residuo della pensione. Nelle ipotesi di pensioni e stipendi accreditati in conto corrente, l’accredito fa sorgere una situazione di parziale impignorabilità delle somme già esistenti sul conto al momento del pignoramento: • Quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità per rapporto di lavoro o impiego, o a titolo di pensione, possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale. • Quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei seguenti limiti (545): a. Somme per stipendi sono pignorabili nella misura stabilità dall’autorità giudiziaria per i crediti alimentari, mentre per gli altri crediti la pignorabilità opera nei limiti del quinto; b. Somme per pensioni possono essere pignorate nell’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà. 1.18. DICHIARAZIONE DEL TERZO Art. 647 Il terzo dovrà quindi rendere una dichiarazione ufficiale ed impegnativa all’ufficio esecutivo, con la quale deve specificare: a. Di quali somme è debitore e di quali cose è in possesso e quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento. b. I sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o accettate. Se ci sono, il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice. La dichiarazione è resa dal terzo personalmente o a mezzo procuratore speciale o del difensore. Può essere trasmessa: • A mezzo PEC; • A mezzo Raccomandata A/R In relazione alla mancata dichiarazione del terzo (Art. 548), se all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il G.E. fissa un’udienza successiva con ordinanza da notificarsi al terzo almeno 10 gg prima della nuova udienza. Se il terzo non compare anche alla nuova udienza, o pur comparendo rifiuta di dare la comunicazione, il credito pignorato o il possesso del bene del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione. Questo principio della non contestazione è applicabile solo ai casi in cui l’identificazione del credito o delle cose è ben specificata dal creditore. In questo caso il G.E. procede con l’assegnazione o la vendita. Il Terzo ha facoltà di impugnare con opposizione agli atti esecutivi l’ordinanza di assegnazione dei crediti, se prova di averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore. Art. 549 Contestazione della Dichiarazione del Terzo In questo caso si apre in seno al processo esecutivo un giudizio incidentale di cognizione che ha lo scopo di accertare l’esistenza e l’esatta entità del bene o del credito affermato dal pignorante. G.E. provvede con ordinanza, impugnabile con opposizione agli atti esecutivi. 1.19. INTERVENTO, ASSEGNAZIONE E VENDITA Art. 551 Per l’intervento di altri creditori valgono le stesse regole prescritte per l’espropriazione mobiliare presso il debitore. Art. 552 Analogamente, l’assegnazione e la vendita di cose mobili del debitore pignorate presso il terzo sono regolate dalle norme dettate per tale forma di espropriazione. Unica particolarità concerne l’assegnazione e la vendita di crediti (Art. 553). Due forme di assegnazione infatti: a. Per somme esigibili immediatamente o in un termine non maggiore di 90 gg, il G.E. deve assegnarle in pagamento. Visto che avviene salvo esazione, si tratta di cessione pro solvendo. b. Per somme esigibili in termini maggiori, se i creditori non ne chiedono concordemente l’assegnazione, i crediti si vendono nelle forme della vendita di cose mobili. Per la dottrina, mancando l’inciso “salvo esazione”, assegnazione opererebbero pro soluto. 4. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE 1.20. NOZIONE E OGGETTO Ha per oggetto beni immobili, con relative pertinenze, e diritti reali di godimento su beni immobili. Si differenzia dalle mobiliari anche per la questione della Pubblicità Immobiliare. La scelta del bene da pignorare viene fatta non dall’U.G. ma dal creditore. Creditore sceglie questo modo di espropriazione perché ha già individuato il bene da pignorare. Unico limite alla scelta è per il creditore ipotecario, che ex art. 2911 cc, deve prima espropriare il bene gravato da ipoteca. Riduzione e Estensione Se creditore ipotecario estende pignoramento ad immobili non ipotecati, il G.E. può ridurre il pignoramento ex art. 496, oppure sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili precedentemente ipotecati (art. 558). Art. 556 Oltre all’immobile il creditore può far pignorare anche i mobili che lo arredano, se appare opportuno che la vendita sia congiunta. Espropriazione Immobiliare è sempre competenza del Tribunale in cui si trova l’immobile Art. 26 1.21. IL PIGNORAMENTO Art. 555 Tale forma di pignoramento si esegue: • Notifica al Debitore di un atto sottoscritto dal creditore, con identificazione dell’immobile e ingiunzione di astenersi da ogni atto diretto a sottrare alla garanzia del credito • Trascrizione dell’Atto dei registri immobiliari, a cura dell’U.G. subito dopo la notifica, U.G. consegna copia autentica dell’atto con nota di trascrizione al conservatore dei Registri, che trascrive l’atto e restituisce una delle note. Trascrizione rende conoscibile a terzi. L’impulso alla procedura è il Deposito dell’Atto di Pignoramento in cancelleria (Art. 557) Eseguita l’ultima notifica, l’U.G. consegna al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione. Creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente la N.I.R., con copia conforme di titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento e nota di trascrizione entro 15 gg dalla consegna dell’atto di pignoramento. Cancelliere forma il fascicolo. Oltre il termine dei 15 gg allora il Pignoramento perde Efficacia! • Salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o lo svolgimento della procedura, il G.E. dispone che determinati atti vengano eseguiti in modalità telematiche. A. VENDITA SENZA INCANTO (Artt. 570 – 575) Vendita senza incanto ha inizio con la pubblicazione, a cura del cancelliere, dell’Avviso di Vendita. L’avviso deve contenere: i) indicazione del debitore, ii) estremi previsti dall’art. 555 (specificazione dell’immobile), iii) valore dell’immobile, iv) sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima, v) nome e recapito telefonico del custode, vi) avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria (art. 570). Art. 571 A seguito dell’offerta d’acquisto possono essere presentate le offerte d’acquisto. Offerta viene formulata con dichiarazione scritta che contenga prezzo, tempo e modo del pagamento, sottoscritta personalmente o a mezzo avvocato. Ognuno può acquistare l’immobile, tranne il debitore e il custode. Offerta è inefficace se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell’ordinanza o se l’offerente non presta cauzione come stabilito nella domanda, ovvero inferiore ad un decimo del prezzo. Offerta generalmente è Irrevocabile salvo che il giudice ordini l’incanto ovvero siano decorsi 120 gg dalla sua presentazione senza che sia accettata. Offerta deve essere depositata in busta chiusa, con l’annotazione all’esterno del nome del G.E. e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Art. 572 In caso di un’unica offerta, la deliberazione è fatta dal G.E. sentite le parti. Può accadere che: • Se l’offerta è pari o superiore al valore stabilito nell’ordinanza, l’offerta è accolta; • Se il prezzo è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza in misura non superiore ad un quarto, il G.E. può far luogo alla vendita se ritiene che non possa essere conseguito un prezzo superiore. Art. 573 In caso di molteplici offerte, il G.E. invita gli offerenti ad una gara sull’offerta più alta. Per individuare la migliore offerta, il G.E. tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento, nonché di ogni altro elemento utile. La Vendita è preceduta dall’emissione di un Decreto in cui il G.E. stabilisce il termine e il modo di versamento del prezzo. Effettuato il versamento G.E. dispone il trasferimento del bene mediante decreto con cui ordina la cancellazione della trascrizione e delle iscrizioni ingiungendo al debitore ed al custode di rilasciare l’immobile. Nel caso di versamento rateale del prezzo, il G.E. può autorizzare l’aggiudicatario a condizione che questo presti una Fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, bancaria o assicurative. Art. 574 fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. B. VENDITA CON INCANTO (ARTT. 576 – 591) Primo atto della Vendita con Incanto è Ordinanza di Vendita Art. 576 nella quale il G.E. stabilisce le modalità con cui deve svolgersi l’incanto. G.E. in essa stabilisce: • se vendita va fatta in uno o più lotti; • prezzo base dell’incanto; • giorno e ora dell’incanto; • termine che deve decorrere tra il compimento delle pubblicità e l’incanto; • ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo; • misura minima dell’aumento da apportare alle offerte; • termine non superiore a 60 gg dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato il prezzo. L’incanto è una Pubblica Gara che si svolge in pubblica udienza. Per partecipare all’incanto è necessario aver prestato cauzione secondo le modalità indicate nell’ordinanza di vendita. Tutti tranne il debitore sono ammessi offerte a fare offerte all’incanto. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata in ordinanza. Se passano 3 minuti senza che ad un’offerta ne segua un’altra maggiore, l’immobile è aggiudicato! Ogni offerente non è più vincolato alla propria offerta quando questa è superata (Art. 581). Aggiudicazione avviene all’ultimo migliore offerente. Non è definitiva, la legge consente che entro 10 gg da essa possano essere presentate nuove offerte, purché superiori di un quinto al prezzo raggiunto nell’incanto, Se questo avviene, si fa una gara tra i nuovo/i offerente/i e l’aggiudicatario, a cui si applicano le regole per la vendita senza incanto (Art. 584). Art. 585 versamento del prezzo avviene come determinato in ordinanza, e poi aggiudicatario deve depositare documentazione comprovante il versamento. Vendita si conclude con Decreto di Trasferimento con cui il G.E. trasferisce la proprietà. Il G.E. può anche sospendere la vendita in luogo del decreto di trasferimento se ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto (Art. 586). In casi di mancato versamento del prezzo o di una rata dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, la perdita della cauzione a titolo di multa, ordina il rilascio dell’immobile se già in possesso dell’aggiudicatario, dispone un nuovo incanto. In questo caso, se il prezzo del nuovo incanto insieme alla cauzione persa dall’aggiudicatario precedente sono inferiori al prezzo del precedente incanto, allora la differenza deve essere versata dal precedente aggiudicatario (Art. 587). Ogni creditore, nel termine del 10 gg prima dell’udienza fissata per la vendita, può fare istanza di assegnazione dell’immobile per sé o per un terzo, contenente l’offerta di pagamento di una somma non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti con diritto di prelazione ed al prezzo base. In questo caso se la vendita non ha luogo per mancanza di offerte, invita l’istante a versare il conguaglio e, avvenuto il versamento, pronuncia decreto di trasferimento in suo favore (Art. 588-590). Se è per un terzo, l’istante entro 5 giorni deve depositare il nome del terzo e la dichiarazione di questi di volerne profittare (590bis). Se non ci sono domande di assegnazione o decide di non accoglierle, il G.E. può: • disporre amministrazione giudiziaria sull’immobile; • pronunciare ordinanza di vendita perché si proceda alla vendita all’incanto. L’Amministrazione Giudiziaria ha luogo per evitare che la vendita dell’immobile avvenga ad un prezzo svantaggioso, e realizzare denaro con i suoi frutti. Può essere disposta per un termine non superiore a 3 anni, salvo proroghe che cmq non possono essere superiori ad altri 3 anni. Con la nuova ordinanza di vendita il G.E. può stabilire nuove condizioni di vendita, fissando un prezzo inferiore al massimo di un quarto rispetto a quello precedente, e dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà di meno. Art. 591 Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e ci sono domande di assegnazione fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare eventuale conguaglio. 1.24. DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA La distribuzione della somma ricavata è compiuta d’ufficio dal G.E. o dal professionista delegato alla vendita. Entro 30 gg dal versamento del prezzo si forma il Progetto di Distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori. Art. 596 Il Progetto va depositato in cancelleria con la fissazione di una udienza per l’audizione delle parti. La mancata comparizione all’udienza comporta l’approvazione del progetto. Se progetto viene approvato o si raggiunge l’accordo tra le parti viene ordinato il pagamento. Le controversie sulla distribuzione (Art. 512) devono essere risolte dal G.E. con ordinanza impugnabile con opposizione agli atti esecutivi. G.E. può anche disporre la distribuzione anticipata ai creditori che ne abbiano diritto, ma solo dietro rilascio di fideiussione autonoma. 1.25. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE DELEGATA AI PROFESSIONISTI Di norma le operazioni di vendita formano oggetto di delega ad un professionista. Riforma del 2005 ha ampliato la categoria dei delegabili, oltre ai notai, anche gli avvocati e i commercialisti. Art. 591bis G.E. con ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita, delega ad un professionista il compimento delle operazioni di vendita. G.E. non dispone la delega solo se ravvisa la necessità di procedere con le operazioni di vendita per tutelare gli interessi delle parti. La vendita delegata deve procedere senza incanto, e solo in caso di insuccesso, con incanto. Al professionista delegato sono demandate le seguenti attività di solito svolte dal G.E., ovvero: • Determinare il valore dell’immobile; • Curare adempimenti per la pubblicità; • Deliberare sull’offerta, invitare gli offerenti ad una gara; • Svolgere operazioni di incanto e aggiudicazione; • Provvedere sulle offerte successive all’incanto e sull’istanza di assegnazione; • In caso di insuccesso del primo incanto, fissare nuovo incanto; Art. 609 Se ci sono cose mobili all’interno dell’immobile, estranee all’esecuzione, l’U.G., se l’esecutato non le asporta immediatamente. Se non viene eseguito l’asporto, l’U.G. ne determina il valore, se il valore è superiore alle spese di custodia, ne ordina il trasporto in altro luogo. Se non è utile vendere, li considera abbandonati e ne ordina lo smaltimento o la distruzione. L’U.G. specifica nel verbale le spese anticipate dall’istante, liquidate dal G.E. con decreto che costituisce titolo Esecutivo. 1.31. ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE L’Esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare mirata a far conseguire al creditore la medesima prestazione oggetto del suo diritto oppure l’eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in esecuzione del suo obbligo di non fare. I.e. far ottenere al creditore lo stesso risultato che avrebbe ottenuto se il debitore avesse adempiuto spontaneamente. Competenza territoriale spetta al Tribunale monocratico del luogo ove l’obbligo deve essere adempiuto (26). Titolo Esecutivo è costituito da provvedimento giudiziale, quale sentenza di condanna o provv. equiparato. G.E. ha ruolo fondamentale. Procedimento inizia con ricorso al G.E. con cui ricorrente chiede che vengano stabilite le modalità dell’esecuzione, previa notifica del precetto. G.E., sentite le parti, provvede con ordinanza, determinando tempi e modi, designa l’U.G. nonché le persone che devono materialmente compiere l’obbligo (art. 612). L’U.G. mette in funzione gli operatori (ausiliari), facendosi assistere dalla forza pubblica, e può chiedere al G.E. di risolvere eventuali difficoltà materiali su cui provvede con decreto (613). Art. 614 Al termine o nel corso dell’esecuzione, l’istante può presentare al G.E. nota delle spese anticipate, che vagliate dall’U.G., con domanda di decreto ingiuntivo, su cui G.E. provvede con decreto ex art. 642. Una grave carenza dell’esecuzione è la tutela degli obblighi infungibili, ovvero insostituibili, che può non essere esperibile in virtù del principio nemo ad factum praecisum cogi potest. Gli unici rimedi sono i mezzi di coercizione indiretta, ovvero strumenti idonei a indurre il debitore ad adempiere (ex art. 614 bis). Art. 614bis prevede che con il provvedimento viene condannato all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, ovvero obblighi di facere o di non facere, e il G.E. può anche fissare una somma per ogni inosservanza degli obblighi o relativi ritardi. Provvedimento di Condanna costituisce Titolo Esecutivo. 7. OPPOSIZIONI NEL PROCESSO DI ESECUZIONE 1.32. OPPOSIZIONI IN GENERALE Rimedi per il debitore e il terzo nel caso in cui questi ritengano di aver subito una lesione di un loro diritto in considerazione di un atto dell’esecuzione. Opposizione dà luogo ad un processo ordinario di cognizione, in quanto diretta all’accertamento. Tipi di opposizione: 1. Opposizioni proponibili dall’esecutato (debitore o terzo assoggettato all’esecuzione), ovvero: • Opposizione all’Esecuzione (artt. 615 e 616); • Opposizione agli Atti Esecutivi (artt. 617 e 618). 2. Opposizioni di Terzi, estranei all’esecuzione, ma che vantano diritti sui beni esecutati (artt. 619-622). 1.33. OPPOSIONI DEL DEBITORE 7.2.2. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (artt. 615 e 616) Consiste nella contestazione da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (i.e. sull’AN dell’esecuzione). Contestazione può essere: • In via assoluta come quando si nega l’esistenza del credito o la validità del Titolo • In via relativa come quando si contesta la pignorabilità di determinati beni o crediti. In ogni caso investe una questione di merito, in quanto l’opponente contesta che ricorrano le condizioni dell’azione esecutiva. Secondo la dottrina, ha natura di accertamento negativo. PROCEDIMENTO L’opposizione si può proporre: Opposizione prima dell’inizio dell’opposizione (cd. Opposizione Preventiva) l’opposizione si propone come Opposizione al Precetto, mediante citazione da proporre davanti al giudice competente per materia, valore e territorio. Giudice dell’opposizione al precetto ha potere di sospendere (su istanza di parte e concorrendo gravi motivi) l’efficacia del Titolo. L’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è soggetta al reclamo ex art. 669terdecies (Art. 624). Procedimento di opposizione si chiude con Sentenza impugnabile con i mezzi ordinari (Art. 616). Opposizione successiva all’inizio dell’Esecuzione (cd. Opposizione Successiva) Si propone con ricorso davanti al G.E., il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti ed il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto. All’udienza si applicano le regole del procedimento camerale. Art. 615 Ammissibilità di opposizione varia in base al tipo di esecuzione: • In caso di esecuzione in forma specifica, opposizione è liberamente proponibile in qualunque momento; • In caso di esecuzione per espropriazione, è inammissibile se viene proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o se l’opponente dimostra di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile. All’esito dell’udienza di comparizione, il G.E. decide sull’istanza di sospensione del processo esecutivo. L’ordinanza con la quale decide è soggetta al reclamo ex art. 669terdecies. Il G.E., se competente, fissa termine perentorio per introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione al ruolo secondo i termini ex art. 163bis, o altri, ridotti della metà, oppure rimette la causa davanti al giudice competente. Giudizio di Opposizione si chiude con sentenza impugnabile con i mezzi ordinari. • Se la Sentenza rigetta l’opposizione: • Processo esecutivo riprende il suo corso; • Sentenza può condannare opponente al risarcimento del danno (art. 96). • Se la sentenza accoglie l’opposizione: • Accerta l’illegittimità dell’esecuzione nei confronti dell’opponente; • Diventano illegittimi tutti gli atti esecutivi compiuti e ne cessano gli effetti; • Se l’opposizione è stata proposta tardivamente, ovvero successivamente alla vendita del bene, tale atto non viene caducato; per cui il debitore potrà solo perseguire in tutto o in parte la somma ricavata dalla vendita e, in caso di malafede, chiedere i danni; • Può condannare il creditore al risarcimento dei danni ex art. 96, se si accerta che creditore ha agito senza la normale prudenza. 7.2.3. OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Contestazione da parte del debitore della regolarità formale del Titolo, Precetto o altri atti dell’esecuzione (si dice che in questo caso l’opposizione attiene al QUOMODO dell’esecuzione). L’oggetto non è quindi l’esecuzione in sé, bensì il singolo atto esecutivo, di cui si postula l’invalidità. Può quindi contestare la regolarità formale di: a. Titolo Esecutivo e Precetto Art. 617, comma 1 b. Notificazione del Titolo e del Precetto Art. 617, comma 2; c. Singoli atti di esecuzione (Art. 617, comma 2). L’opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di 20 gg dal momento in cui è stato compiuto o notificato l’atto contro il quale essa si dirige (Art. 617, comma 2). Legittimati Attivi: debitore, terzo assoggettato all’esecuzione, creditori intervenuti, ed i terzi coinvolti Legittimati Passivi: quali litisconsorti necessari, tutti i soggetti del processo esecutivo di cui all’art. 485, c.1 creditore, debitore, creditori intervenuti e eventuali altri interessati. PROCEDIMENTO Se opposizione è proposta PRIMA dell’inizio dell’esecuzione dovrà farsi con citazione Se opposizione è proposta DOPO l’inizio dell’esecuzione dovrà farsi con ricorso (anche orale) al G.E. G.E. fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti e il termine per la notifica del ricorso e del decreto. All’udienza il G.E. dà i provvedimenti che ritiene indilazionabili, ovvero sospende l’esecuzione e provvede alla istruzione della causa, che poi è decisa con Sentenza Non Impugnabile (Art. Se ordinanza non viene reclamata, o viene confermata, e il giudizio di merito non viene instaurato nel termine concesso, il G.E. dichiara con ordinanza l’estinzione del processo. Quando il processo è sospeso nessun atto può essere compiuto (Art. 626), salvo diversa disposizione del G.E. Cessata la causa della sospensione, il giudizio dev’essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato, e in ogni caso non oltre 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione (Art. 627). L’Opposizione sospende il decorso del termine d’efficacia del pignoramento (Art. 628). 9. ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Caso normale di estinzione coincide col soddisfacimento del diritto del creditore. Altre ipotesi anormali. A. RINUNCIA Art. 629 Se prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione il creditore pignorante e quelli intervenuti rinunciano personalmente agli atti. Non è necessaria l’accettazione del debitore. B. INATTIVITA’ DELLE PARTI Art. 630 Si estingue se le parti non lo proseguono, o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. Dichiarata con Ordinanza, contro cui è ammesso reclamo al collegio, entro il termine di 20 gg dall’’udienza in cui è pronunciata. C. Mancata comparizione all’udienza Art. 631 Se nel processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, ad eccezione di quella in cui ha luogo la vendita, il G.E. fissa un’udienza successiva. SE nessuno si presenta alla nuova udienza, il G.E. dichiara con ordinanza l’estinzione del processo. Altri casi di estinzione: • Accoglimento della opposizione alla esecuzione; • Venire meno del Titolo Esecutivo; • Venir meno dei beni oggetto dell’espropriazione. Con l’ordinanza di estinzione è sempre disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento. D. Estinzione cd. Atipica e chiusura del processo per infruttuosità (Art. 164bis disp. att.) Succede che i procedimenti durino molto a lungo, perché non raggiungono un risultato fruttuoso per il creditore. Questa norma prevede che quando non è più possibile raggiungere un risultato fruttuoso, viene disposta la chiusura anticipata del processo. Bisogna tener conto dei costi necessari per un eventuale prosecuzione del processo. E. L’Estinzione per Omessa Pubblicità sul Portale delle Vendite Introdotta con la Riforma del 2015. Se la pubblicazione sul portale non viene effettuata nel termine stabilito dal G.E. per causa imputabile al creditore, il G.E. dichiara con ordinanza l’estinzione del processo. F. EFFETTI dell’Estinzione Art. 632 SE l’estinzione si verifica prima dell’aggiudicazione o assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti Se si verifica dopo, la somma ricavata è consegnata al debitore, ciò vuol dire che la vendita con incanto e assegnazione conservano la loro efficacia. Se al momento dell’estinzione pendono opposizioni, bisogna distinguere: • In caso di Opposizione agli Atti Esecutivi il giudizio non ha più la materia del contendere; • In caso di Opposizione all’Esecuzione Questa continua autonomamente, in quanto investe i rapporti tra creditore, debitore e terzo.
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