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Diritto Processuale Civile, riassunto - Espropriazione immobiliare, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Diritto Processuale Civile, riassunto - Espropriazione immobiliare

Tipologia: Sintesi del corso

2010/2011
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Caricato il 07/09/2011

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prinzina 🇮🇹

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Scarica Diritto Processuale Civile, riassunto - Espropriazione immobiliare e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Forma e oggetto del pignoramento L’espropriazione immobiliare, quindi il pignoramento, ha ad oggetto qualunque diritto reale di godimento su di un bene qualificato per legge come immobile. Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata. Il pignoramento immobiliare consta di un atto nel quale il creditore procedente deve indicare esattamente il bene che intende espropriare, individuandolo ai fini dell’iscrizione ipotecaria. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione. Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note. Le attività possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti. L’esprop. immobiliare rientra nella competenza del tribunale del luogo dove ricade il bene, quindi è competente per l’ingiunzione e per la notifica l’uff.giud. addetto a questo tribunale. Dopo la notifica l’atto deve essere trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’uff. giud. o del creditore procedente. Se il pignoramento diviene inefficace per mancata presentazione dell’istanza di vendita entro 90 gg., il giudice dell’esecuzione ordina che sia cancellata la trascrizione. Il pignoramento si considera perfetto ed efficace con la notificazione al debitore del relativo atto e attribuisce alla sua trascrizione una finalità di pubblicità dichiarativa nei riguardi dei terzi. Con la l. del 2009 la trascrizione di un pignoramento immobiliare ha efficacia per 20 anni; dura ulteriormente se è rinnovata prima della scadenza con apposita nota da presentare al conservatore dei registri immobiliari. Ulteriori formalità e custodia dei beni pignorati Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario deve depositarlo nella cancelleria del tribunale competente dove si provvede alla formazione del fascicolo dell’esecuzione e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi in cui vi abbia provveduto lui stesso, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. L’art. 556 prevede che il creditore può fare pignorare insieme con l'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente. In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale. Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può disporne la riduzione, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati. Riguardo alla custodia dei beni, con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze, e i frutti senza diritto a compenso. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa: 1) quando lo chiede il creditore procedente, ma dopo aver sentito il debitore; 2) quando l’immobile sia occupato dal debitore; 3) quando, non avendo nominato in precedenza un custode diverso dal debitore, pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni. In questo caso la custodia è affidata al soggetto incaricato della vendita. Tutti questi provvedimenti sono pronunciati con ordinanza non impugnabile. Il giudice dell'esecuzione dispone, sempre con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. IL CONCORSO DEI CREDITORI Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce. L'atto di pignoramento con gli altri documenti è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista. In tal caso l'esecuzione si svolge in unico processo. Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza, si ha sempre il deposito e l’inserimento nel fascicolo della prima esecuzione, ma esso equivale ad un intervento tardivo rispetto all’espropriazione in corso. Se sono stati pignorati anche altri beni, si svolge per essi un distinto processo esecutivo. Intervento dei creditori Possono intervenire tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione. Per gli effetti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza di autorizzazione, ma prima di quella indetta per l’approvazione del progetto di distribuzione del ricavato predisposto dal giudice dell’esecuzione, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza. I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza di autorizzazione, ma prima di quella indetta per l’approvazione del progetto di distribuzione, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione. Istanza di vendita Decorso almeno 10 gg dal pignoramento, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro 120 giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Il termine per il deposito della documentazione è perentorio. Se l’aggiudicatario non adempie, si procede a rivendita a suo danno. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, o pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. Il decreto contiene l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio. Offerte dopo l’incanto Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto. Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione. Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma. Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione. La rivendita forzata Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza. L’assegnazione A differenza delle altre espropriazioni, l’assegnazione del bene pignorato può essere chiesta da ogni creditore, cioè con o senza titolo, se la vendita dell’incanto non ha luogo per mancanza di offerte. Si tratta di assegnazione sostitutiva di vendita, cioè di una vendita fatta al creditore ad un prezzo predeterminato: esso non può essere inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente e cmq a quello determinato dal giudice. Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte. LA VENDITA DELEGATA Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi, il compimento delle operazioni di vendita. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Il professionista delegato provvede a tutte le operazioni inerenti alla vendita senza o con incanto, compresa la formazione di un progetto di distribuzione del ricavato, salvo gli atti che sono espressamente riservati al giudice. Non può pronunciare la decadenza dell’aggiudicatario, quando questi non paghi il prezzo nell’apposito termine; non può emettere il decreto di trasferimento, qualora il prezzo sia versato, ma deve predisporne la minuta; non può procedere alla distribuzione del ricavato, dovendosi limitare a predisporre un progetto di ripartizione. Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO Se il creditore è solo uno, il giudice attribuisce quanto gli spetta per sorte, interessi e spese, dopo aver sentito le parti. Se ci sono più creditori, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinchè possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni. La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente. Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato ordina il pagamento delle singole quote.
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