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Diritto Processuale Civile, riassunto - Espropriazione mobiliare, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Diritto Processuale Civile, riassunto - Espropriazione mobiliare

Tipologia: Sintesi del corso

2010/2011

Caricato il 07/09/2011

prinzina
prinzina 🇮🇹

4.2

(59)

68 documenti

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Scarica Diritto Processuale Civile, riassunto - Espropriazione mobiliare e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE Il pignoramento è un atto esecutivo di competenza dell’Ufficiale giudiziario addetto al Tribunale del luogo dove si trovano i beni da pignorare, al quale il creditore deve rivolgere anche di persona e anche verbalmente apposita istanza. All’Uff. giud. devono essere esibiti e consegnati il titolo esecutivo e il precetto debitamente notificati, poiché senza di essi non si può procedere ad espropriazione forzata. Cosa può pignorare? L'ufficiale giudiziario, quindi munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa (cioè il luogo in cui il debitore conduce la propria vita o il proprio lavoro con un minimo di stabilità) del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre. In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli. Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. Forma di pignoramento Il pignoramento mobiliare si articola di diverse fasi: 1) ricerca, individuazione e apprensione dei beni; 2) loro descrizione e stima approssimativa in apposito processo verbale, nel quale si da atto dell’ingiunzione; 3) deposito e custodia. Il pignoramento no può eseguirsi in giorni festivi né fuori delle ore indicate( non prima delle 7 e non dopo le 21) per la notificazione degli atti, salvo autorizzazione del presidente del tribunale. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione e descrive le cose pignorate, il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione. Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano. Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati. Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, puchè non minore di 14 anni o non palesemente incapace e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento. Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni. La custodia dei beni pignorati L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina. Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode, il quale ha il compito di conservarli sotto la vigilanza del giudice e con obbligo di rendiconto. Non possono essere nominati custodi il creditore o il suo coniuge se il debitore si opponga, né il debitore se si opponga il creditore. Qualora l’uff. giud. non provveda al trasporto di beni altrove, può autorizzare il custode a lasciare i beni nell’immobile del debitore. Quando è depositata l’istanza di vendita, il giudice sostituisce il custode nominando l’istituto delle vendite giudiziarie, che provvede al trasporto dei beni pignorati ove necessario. Il custode non ha diritto a compenso se non lo ha chiesto e se l’uff.giud. non lo ha riconosciuto al momento della nomina. Nessun compenso spetta al creditore o al debitore, se nominati custodi. Cose assolutamente impignorabili Quando l’impignorabilità deriva dalla natura giuridica del bene, è rilevabile di ufficio, essendo alla sua base ragioni di ordine pubblico non superabili dall’azione esecutiva del creditore. Quando si tratta di impignorabilità puramente processuale, non è rilevabile di ufficio, ma solo su opposizione del debitore. Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare: 1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento. Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinchè siano venduti all'incanto. Il compenso al commissionario e' stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto. Vendita con incanto Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, nell’ordinanza stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato. Nell’ordinanza fissa anche il prezzo base che è determinato attingendo al listino di borsa o di mercato se si tratta di beni quotati, oppure è stabilito dal giudice stesso che autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo. L’incanto si svolge nei modi consueti con una gara tra gli interessati all’acquisto e l’aggiudicazione sarà fatta al migliore offerente, cioè a colui che ha proposto il prezzo maggiore. Il pagamento avviene subito e in contanti: se il prezzo non e' pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente. La somma ricavata dalla vendita e' immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari. L’art. 534 ha introdotto l’istituto della delega delle operazioni di vendita con o senza incanto. La delega può essere fatta, sentiti gli interessati, all'istituto di vendita giudiziaria, in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi. Essa può avere ad oggetto solo beni mobili iscritti in pubblici registri, con esclusione di ogni altro bene. Con la l. del 2009 è stato introdotto l’art. 540 bis: quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, ordina l’integrazione- estensione del pignoramento ad altri beni mobili del debitore. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita. LA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO Qualora vi sia un creditore unico, il giudice sentito il debitore dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. Le osservazioni del debitore possono riguardare al max errori di calcolo, nel computo delle spese; in caso di contestazioni di altra natura, egli avrebbe l’onere di promuovere opposizione all’esecuzione. In caso di pluralità di creditori, se questi chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione , sentito il debitore, provvede in conformità. Se i creditori non raggiungono l'accordo o il giudice rifiuta di provvedere in conformità, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata. Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata e ordina il pagamento delle singole quote.
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