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Diritto Processuale Civile, riassunto - Il procedimento davanti al Giudice di Pace, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Diritto Processuale Civile, riassunto - Il procedimento davanti al Giudice di Pace<br />

Tipologia: Sintesi del corso

2010/2011

Caricato il 21/09/2011

maestro
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Scarica Diritto Processuale Civile, riassunto - Il procedimento davanti al Giudice di Pace e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Il procedimento davanti al Giudice di Pace Il giudice di pace è un giudice onorario (non togato) che ha competenze importanti e che ricopre un ruolo rilevante nell’amministrazione della giustizia. Il GDP è competente: 1. Per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 €, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di un altro giudice; 2. Per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti purché il valore della controversia non superi i 20.000 €; 3. Per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi, riguardo al pianta mento degli alberi e delle siepi; 4. Per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; 5. Per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione, in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 6. Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Inoltre, ai sensi del D. lgs. 507/1999 è competente per le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni come previste dall’art. 22bis della l. 689/81, salvo le violazioni che restano di competenza del Tribunale. Ancora, il Giudice di pace è competente per quanto riguarda la conciliazione in sede non contenziosa. La fase introduttiva del giudizio Il procedimento davanti al Giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nelle disposizioni speciali di cui al Titolo II del Libro II del codice di rito, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili: ancora una volta, il procedimento davanti al Tribunale è il modello di riferimento; le altre espresse disposizioni, non comprese nel Titolo I del Libro II sono ad esempio: • Le norme relative alla competenza, connessione tra cause, inapplicabilità del regolamento di competenza; • Le norme sul patrocinio; • La possibilità di decidere secondo equità le cause di valore inferiore a 1.100 euro; • L’inappellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità, salvo che per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia; • La competenza ad emettere decreto ingiuntivo; • L’incompetenza ad emettere misure cautelari. Aspetto peculiare del procedimento davanti al giudice di pace risiede nella previsione per cui le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede i 516,46 euro, ma il giudice di pace, in considerazione della natura e dell’entità della causa, pur eccedente il valore indicato, con decreto può autorizzare la parte a stare in giudizio personalmente. Altra particolarità è che la parte può farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto (in calce alla citazione o su atto separato), salvo che il giudice ordini la comparizione personale. La domanda si propone come davanti al tribunale mediante citazione a comparire ad udienza fissa ma la parte può anche proporla verbalmente ed il giudice ne fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato con l’invito a comparire ad udienza fissa. La domanda, comunque proposta, deve contenere: • L’indicazione del giudice; • L’indicazione delle parti; • L’esposizione dei fatti; • L’indicazione dell’oggetto. I termini a comparire sono gli stessi previsti dall’art. 163bis c.p.c. ma ridotti della metà: 45 giorni per la notifica in Italia e 75 giorni per quella all’estero. Se nella data indicata il giudice non tiene udienza è previsto d’ufficio il rinvio all’udienza immediatamente successiva, senza bisogno di comunicazione. Se le parti si costituiscono in udienza, depositano in cancelleria l’atto o il processo verbale redatto dal giudice, con la relata di notifica, o anche presentando tali documenti direttamente in udienza. Devono inoltre dichiarare residenza o eleggere domicilio nel comune ha sede l’ufficio del giudice di pace, altrimenti le comunicazioni e le notifiche saranno fatte in cancelleria. La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta quando è decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza. Termini per costituirsi La costituzione delle parti avviene, senza l’osservanza di termini, mediante il deposito in cancelleria della citazione o del processo verbale che la contiene se la domanda è proposta oralmente, oppure direttamente nell’udienza indicata. Occorre tener presente che, nella realtà, perché la costituzione sia possibile deve esserci un giudice già designato per la trattazione della causa e che sia nella sua disponibilità materiale il fascicolo di ufficio che dovrà contenere gli atti di parte ed i verbali di udienza. A tale scopo è necessario che l’attore provveda all’iscrizione della causa a ruolo e al pagamento del contributo unificato. Tale iscrizione avviene mediante il deposito, nella cancelleria del ruolo generale, del proprio fascicolo contenente la citazione notificata e gli eventuali documenti di cui si fa menzione nell’indice o foliario. L’importo del contributo unificato è commisurato al valore delle controversie ed il relativo deve avvenire per i procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso. Il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l’importo risultante dalla stessa è diverso dall’importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della suddetta dichiarazione. Qualora il contributo dovuto non venga pagato, l’ufficio provvederà, entro 30 giorni dal deposito dell’atto al quale si ricollega il pagamento o l’integrazione del contributo, alla notifica dell’invito di pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione previsto dall’art. 13 del T.U., con espressa avvertenza che si procederà a iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. L’integrazione del contributo è dovuta in caso di modifica della domanda, di domanda in riconvenzione, di intervento autonomo e di chiamata in causa che facciano scattare lo scaglione superiore e solo nei limiti dell’aumento. Il funzionario addetto all’ufficio riceverà l’atto senza la ricevuta del pagamento del contributo unificato se è prevista la prenotazione a debito. Trattazione della causa Nella prima udienza il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione: il tentativo è obbligatorio. Ciò comporta l’onere per la parte di comparire personalmente o a mezzo del rappresentante ex art. 317 c.p.c. A seguito dell’esperimento del tentativo di conciliazione: • Se questo va a buon fine e la conciliazione riesce, se ne redice processo verbale ai sensi dell’art. 185 ult. co., c.p.c. Esso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.; • Se fallisce, il processo va avanti e il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni nonché a produrre i documenti ed infine a richiedere i mezzi di prova. Occorre ricordare, peraltro, che, qualora il tentativo di conciliazione avesse esito negativo, potrà in ogni caso essere ripetuto dal giudice in ogni momento ex art. 117 c.p.c. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa, per una sola volta, una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo d’ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio: quindi, teoricamente, non sono necessari i fascicoli di parte. Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal giudice di pace non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi. Il giudice di pace potrà disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli. La fase della decisione
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