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diritto processuale penale, Dispense di Diritto Processuale Penale

Tonini 2020 sistema inquisitorio e accusatorio fonti soggetti parti atti e invalidità elemento probatorio mezzi di prova mezzi di ricerca della prova misure cautelari procedimento misure cautelari udienza preliminare

Tipologia: Dispense

2021/2022

In vendita dal 05/09/2022

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Scarica diritto processuale penale e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! 1 DIRITTO PROCESSUALE PENALE La l processuale penale regola il processo mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l’imputato è responsabile e la relativa pena. Questo compito spetta allo Stato e in particolare al giudice, perché non è possibile che i cittadini si facciano giustizia da soli. L’uso della coercizione e della forza deve restare monopolio dello Stato. Le modalità di svolgimento del processo non sono lasciate alla discrezionalità del giudice ma sono regolate dalla legge. Si dice che il d processuale penale ha una funzione strumentale rispetto al d panel sostanziale, in quanto lo applica al caso concreto. Con sistema accusatorio e sistema inquisitorio si intendono due modelli ideali di processo. Sistema inquisitorio Si basa sul p di autorità, in base al quale la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente. Questo soggetto viene definito con giudice inquirente e in lui si cumulano tutte le funzioni e i poteri processuali. Può essere singolo o collegiale ma ciò che importa è il tipo di potere che gli è concesso. Non si riconosce alcun potere alle parti. Caratteristiche del sistema: 1) Iniziativa d’ufficio: spetta al giudice 2) Iniziativa probatoria d’ufficio: spetta al giudice 3) Segreto: l’inquisitore ricerca la verità senza utilizzare la contrapposizione dialettica tra le parti. Assume disposizioni in segreto è non ha la necessità di confrontare le sue osservazioni con l’accusa o la difesa in quanto limiterebbero il suo potere 4) Scrittura: delle disposizioni del giudice viene redatto un verbale 5) Nessun limite all’ammissibilità delle prove: ciò che conta è il risultato da raggiungere, non il metodo con il quale lo si persegue. Ogni modalità di ricerca è ammessa, anche la tortura dell’imputato o del testimone che dichiara il falso 6) Presunzione di reità: è sufficiente aver raccolto alcuni indizi contro un imputato, perché egli sia chiamato a discolparsi. Deve dimostrare la sua innocenza mediante prove, altrimenti viene condannato 7) Carcerazione preventiva: in mancanza di prove di innocenza puoi che l’imputato è presunto colpevole. Costituisce l’anticipo azione della sanzione. 8) Molteplicità delle impugnazioni: le parti possono presentare impugnazione, sulla quale si esprimerà un giudice inquisitore dotato dei medesimi poteri del primo giudice Sistema accusatorio Si basa sul p della dialettica, in base al quale nessuna persona è depositaria del vero e del giusto e quindi la verità si può accettare meglio se le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti che hanno interessi antagonisti. Ne deriva il p di separazione delle funzioni processuali. Il giudice è un soggetto imparziale e indipendente, che ha il compito di decidere sulla base di prove prodotte dall’accusa e dalla difesa. Caratteristiche sistema: 1) Iniziativa di parte: il giudice non può procedere d’ufficio altrimenti si dimostrerebbe parziale 2) Iniziativa probatoria di parte: i poteri di ricerca, ammissione e valutazione della prova sono ripartiti tra giudice, accusa, difesa. 3) Contraddittorio: permette che: - prima della decisione il giudice possa permettere alla parte interessata di sostenere le proprie ragioni - Ciascuna parte possa contribuire alla formazione della prova ponendo domande al testimone Costituisce una tutela per diritti di ciascuna parte e una tecnica di accertamento dei fatti. Quanto maggiore è il contraddittorio tanto meglio potrei essere accertata la verità 4) Oralità: permette di valutare in modo pieno la credibilità e l’attendibilità del testimone. Ne deriva Che ai fini della decisione non sono utilizzabili le dichiarazioni scritte 5) Limiti di ammissibilità delle prove: si ritiene molto importante il metodo attraverso il quale si giunge a formare una prova e di conseguenza solo se questo è rispettato elemento conoscitivo può essere valutato 6) Presunzione di innocenza: finché il giudice non ha accertato la reità al di fuori di ogni ragionevole dubbio, l’imputato è presunto innocente. Spetta colui che accusa portare prove che dimostrino la reità 2 7) Limiti alla custodia cautelare: fino alla condanna definitiva l’imputato non può essere trattato come un colpevole quindi la sanzione penale non può essere anticipata. Può solo essere applicata una misura cautelare se sussistono le esigenze 8) Limiti alle impugnazioni: i controlli funzionano nel momento stesso in cui si forma la prova davanti al giudice. Le impugnazioni hanno lo scopo di controllare se in 1 grado sono stati rispettati i d delle parti Sistema misto Il sistema inquisitorio e accusatorio sono modelli astratti e in concreto sono stati adottati ordinamenti che presentano un mix di caratteristiche. In Francia, soprattutto nel periodo successivo alla Rivoluzione francese si è voluto combinare le caratteristiche di entrambi i sistemi per cumulare i vantaggi. Il sistema misto introdotto dal codice francese del 1808 viene esportato in tutta l’Europa continentale dalle armate napoleoniche, ma dopo il 1815 negli stati europei tornano i sovrani assoluti che ripristinano il processo inquisitorio. Attualmente nella maggior parte degli Stati di Europa continentale sono stati adottati sistemi misti simili a quello francese. In Italia è stato accolto con il codice di procedura penale del 1865 e oggi ne è stata attuata una versione prevalentemente inquisitoria con il codice del 1930. Nel sistema misto, la fase dell’istruzione (fase anteriore al dibattimento) è prevalentemente inquisitoria, mentre la fase del dibattimento è prevalentemente accusatoria. La notizia di reato è il punto di partenza del processo e termina con la sentenza. Il processo è un complesso assetto normativo. È composto da tante piccole parti che devono incastrarsi, infatti gli istituti del d penale devono essere inseriti in un contesto. Il processo è chiamato ad accertare la verità giudiziaria, che arriva a fotografare la realtà in modo che appara alla collettività il più vero possibile. Il processo esiste e funziona affinché vi è una norma penale. Principi costituzionali Sono le basi del processo penale. Accerchiano e sorreggono il processo. Sono i limiti entro cui il processo penale può essere regolato. La cost riporta solo le garanzie fondamentali che riguardano i punti nevralgici del processo. Sono: 1. art dal 13 al 15: sanciscono la libertà personale, del domicilio, della corrispondenza 2. Art 24, d di difesa: l’imputato viene affiancato ad un professionista che possa attuare i suoi diritti nel processo 3. Art 27, presunzione di innocenza: un soggetto può dirsi colpevole solo a seguito di una sentenza definitiva 4. Art 111: indica i p cardine di ogni processo, i quali sono sintetizzati nell’espressione “giusto processo” che indica quel concetto ideale di giustizia direttamente collegato ai d inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo che lo stato deve garantire. I p cardine sono: - Riserva di legge: solo il legislatore può regolare lo svolgimento del processo - Contraddittorio debole: inteso nella sua accezione classica, comporta che la decisione del giudice sia emanata ascoltando l’altra parte. Comporta il fatto che il soggetto che subita gli effetti del provv, deve essere messo in grado di presentare le sue difese prima che il provv venga emanato - Parità delle parti: indica equilibrio di poteri - Giudice: o imparziale: impone che non vi siano legami tra giudice e parti. o Terzo: non deve cumulare funzioni - Ragionevole durata del processo Successivamente vengono indicati i p che si riferiscono esclusivamente al proc pen: - Diritti dell’accusato: o Essere informato riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa nel più breve tempo possibile o Disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa - Diritti dell’accusato a confrontarsi con l’accusatore: 5 polizia giudiziaria. Possono essere usati ai fini della decisione in virtù del p secondo cui l’organo giudicante deve decidere sulla base di prove assunte nel contraddittorio e non deve essere influenzato dalle prove raccolte in segreto ▪ Secondo fascicolo: del pm, contiene i verbali degli atti assunti da egli, dalla polizia giudiziaria e dal difensore. È conosciuto solo dalle parti e non dal giudice, infatti i suoi contenuti non sono utilizzabili per la decisione - Dibattimento: il p del contraddittorio è attuato attraverso l’esame incrociato, ovvero le domande sono poste direttamente dal pm e dei difensori. Il presidente del collegio giudicante ha il potere di ammettere o meno. Terminata l’assunzione delle prove richieste dalle parti il giudice può ordinare anche d’ufficio che siano assunti nuovi mezzi di prova 3) P della semplificazione del procedimento: questo perché lo svolgimento ordinario del processo richiede tempi lunghi, quindi sono stati introdotti meccanismi più veloci quali: - Giudizio abbreviato: L’imputato chiede che il processo sia definito nell’udienza preliminare sulla base degli atti raccolti nel fascicolo delle indagini. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento o di condanna (in questo caso la pena è ridotta di 1/3) - Patteggiamento: l’imputato accorda con il pm sulla specie e sulla misura di pena da applicare - Giudizio immediato: se la prova è evidente e l’imputato è stato invitato a rendere l’interrogatorio, il pm può chiedere al gip il rinvio a giudizio senza udienza preliminare. Se il giudice: o Respinge la richiesta: restituisce gli atti al pm o Accoglie la richiesta: dispone il giudizio immediato e entro 15 gg dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. - Giudizio immediato (2): Dopo che il pm ha chiesto il rinvio a giudizio, l’imputato può chiedere al giudice di essere rinviato a dibattimento senza udienza preliminare - Giudizio direttissimo: quando la persona è arrestata in flagranza o quando l’indagato a confessato nel corso dell’interrogatorio, il pm può condurlo direttamente davanti al giudice in dibattimento - Procedimento per decreto: per i reati meno gravi il pm può presentare al gip una richiesta motivata di emissione di un decreto penale di condanna ad una pena pecuniaria Struttura del processo Il processo inteso in senso lato è composto da tre fasi: 1. Indagini preliminari 2. Udienza preliminare 3. Giudizio: all’interno di essa possiamo specificare i gradi del processo (I, II (appello) III (cassazione)) Vi è una distinzione tra questi due termini: 1. procedimento: indica una serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una decisione penale e il dovere di compiere un atto successivo fino alla decisione definitiva. È il lasso di tempo tra la notizia criminis (momento iniziale del processo) e l’esercizio dell’azione penale 2. processo: Indica una porzione del procedimento. Ne fanno parte le fasi dell’udienza preliminare e del giudizio. Inizia con l’esercizio azione penale e termina Quando la sentenza diventa irrevocabile, cioè quando non è più impugnabile Grado del processo: primo esame, appello, cassazione Stato del processo: si intendono le fasi (indagini pre, udienza pre, giudizio) 6 Azione penale è la richiesta, diretta al giudice, di decidere sull’imputazione (cd formulazione dell’imputazione). Ai sensi dell’Art 405 il pm esercita l’azione penale quando chiede il rinvio a giudizio dell’imputato. L’esercizio dell’azione penale determina l’obbligo per il giudice di decidere su un fatto e fissa in modo immutabile l’oggetto del processo (impone al giudice il divieto di decidere su un fatto differente). Conclude la fase delle indagini e apre il processo. Alla luce dell’art 112 l’azione penale: 1. è obbligatoria (in virtù del p dell’obbligatorietà). Vi sono ordinamenti dove è facoltativa, come gli usa dove il pm può decidere se esercitarla o meno. Tuttavia c’è un istituto chiamato archiviazione che consente al pm di non eseguirla (i casi sono specifici). 2. È pubblica, cioè non vale il p della segretezza. 3. È irretrattabile, cioè l’esercizio può essere sospeso/interrotto solo nei casi previsti dalla legge. 4. È officiosa, cioè eseguita d’ufficio dal pm fatti salvi determinati casi, come la querela. Imputazione consiste nell’addebito della responsabilità di un reato. È formulata dal pm al termine delle indagini preliminari. Elementi dell’imputazione sono: enunciazione del fatto di reato, indicazione degli articoli di legge che si ritengono violate, generalità della persona alla quale è addebitato il reato. Soggetti Sono coloro che hanno poteri di iniziativa nel procedimento, hanno un potere di fare. Sono disciplinati dal 1 libro di proc pen e sono: giudice, pm, polizia giudiziaria, imputato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria, persona offesa, difensore. Il processo ha, nella fase giurisdizionale, una forma a triangolo isoscele, al cui vertice c’è il giudice, e alla base l’imputato e il PM. Isoscele perché il PM e l’imputato sono pari e il giudice è equidistante dal PM e dall’imputato. Questo richiama l’art 111 cost, il processo si svolge in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo e imparziale. Parti Pm e imputato sono parti del processo. Il giudice non è una parte. La parte processuale è colui che ha chiesto al giudice una decisone in relazione all’imputazione ed è colui contro cui tale decisone è chiesta. Le parti possono essere: 1. necessarie (pm, imputato). Sono parti immanenti, che ci devono essere in ogni stato e grado del procedimento. 2. Eventuali: coloro che vantano il d ad una decisione giurisdizionale in rapporto a una pretesa (risarcitoria) fatta valere nel processo. Sono la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria Inoltre vi sono le persone che partecipano al procedimento, sono tutti gli individui che svolgono un ruolo all’interno del procedimento. Sono i testimoni, consulenti tecnici. Non sono ne parti ne soggetti. Giudice Non è una parte del processo. È il primo soggetto che viene disciplinato e questo indica la sua centralità nel processo. Ha la funzione giurisdizionale, cioè deve applicare la l al caso concreto. Il potere giurisdizionale è diffuso, cioè è frazionato in più organi ciascuno dei quali ha una competenza limitata. È collegato all’art 111 che afferma che la giurisdizione si svolge con il giusto processo. Il giusto processo sono le garanzie che vengono riconosciute al soggetto (avere difensore, conoscenza accusa, confronto on accusatore, presunzione di innocenza. È un catalogo aperto in continua evoluzione perché l’obiettivo è quello di massima espansione delle garanzie. Il giusto processo è un diritto dell’imputato. La cost afferma che è un principio supremo al pari della struttura democratica. 7 L’art 2 cpp dice che è il giudice autosufficiente, cioè il giudice penale ha dovere di decidere incidentalmente ogni questione da cui dipende la decisione. Egli ha una cognizione autonoma. Il giudice decide di materie penale, ma anche di elementi logico-giuridici della decisone, questioni civili, amministrative. Tutto ciò se non viene diversamente stabilito della legge, ad esempio la pregiudiziale di costituzionalità (se sorge un dubbio di legittimità). L’art 3 cpp afferma che le controversie in tema di stato di famiglia e cittadinanza possono portare il giudice a sospendere il processo. In questo caso il giudice ha una facoltà. Il processo può essere sospeso se la questione è pregiudiziale (antecedente a fini logico-giuridici della decisione), seria e l’azione civile deve essere già stata proposta L’art 479 cpp fa salvo l’art 3 e afferma che il giudice chiamato a risolvere questione civile o amm può sospendere il processo se da tale questione dipende l’esistenza del reato. La questione deve essere seria, di particolare difficoltà, deve essere già iniziato il processo civile/amm e la legge civile/amm non deve porre limitazione al d di prova (il processo civile/amm chiamato a decidere non deve limitare la prova della fattispecie oggetto del giudizio). La sospensione ha durata annuale. Questa è una giurisdizione giusta e autosufficiente. L’art 1 afferma che giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario. Il giudice deve essere: 1. precostituito per legge (il giudice chiamato a giudicare viene individuato secondo criteri normativi precedenti al fatto di reato) 2. naturale (giudice del luogo dove è stato commesso il fatto). 3. Imparziale: non vi devono essere legami tra il giudice e le parti o l’oggetto 4. Terzo: equidistante dalle parti 5. Indipendente: dagli altri poteri dello stato, all’interno della magistratura. 6. Soggetto solo alla legge: permette che il giudice eserciti i sui poteri solo per fatti considerati reato dalla l in modo preciso/certo tanto da non lasciare spazio a scelte discrezionali 7. Impregiudicatezza: È un requisito che riguarda l’atteggiamento interiore del giudice rispetto alla decisione da prendere. È intesa come l’assenza di un pre-giudizio rispetto all’oggetto del procedimento È necessario distinguere: 1) Organi giudiziari ordinari: hanno competenza generale a giudicare tutte le persone. Sono composti da magistrati ordinari, che fanno parte dell’ordinamento giudiziario e ai quali la costituzione garantisce indipendenza, autonomia, garanzie di inamovibilità 2) Organi giudiziari speciali: competenti a giudicare soltanto alcune persone. Sono composti da magistrati speciali, che non appartengono all’ordinamento giudiziario. Le garanzie di indipendenza sono rinviate alla legge ordinaria. In particolare, i giudici penali si distinguono in: 1) giudici ordinari: si distinguono per grado: - giudice di pace: monocratico e onorario - tribunale: monocratico, collegiale (3 membri togati) - corte di assise: 8 membri (2 togati 6 laici) - per minorenni: 4 membri (2 togati 2 laici [1 uomo 1 donna]) o corte d’appello: 3 membri togati o corte d’assise d’appello: 8 membri (2 togati 6 laici) o Sezione della corte d’appello per i minorenni Sono organizzati territorialmente (ogni regione è un distretto di corte d’appello (eccetto valle d’aosta (0) e lomb (2)) 10 La separazione è obbligatoria in casi indicati dalla l, mentre negli altri è facoltativa. La con va tenuta distinta dall’art 17, è un istituito che ha la funzionalità di trattare in materia unitaria 2 procedimenti ma è soggetta a ratio diversa perché con presupposti differenti. Il codice (art 20 e seguenti) disciplina anche gli aspetti patologici, ovvero i casi in cui non sia così semplice la distinzione di competenza, come: 1. i casi in cui ci si accorge che si è davanti al giudice sbagliato. 2. Conflitti di: - Giurisdizione: si verificano tra un giudice ordinario e un giudice speciale - competenza: si verificano tra giudici ordinari Tipi di conflitto: - positivo: quando i giudici prendono conoscenza contemporaneamente del medesimo fatto attribuito alla medesima persona (tribunale di Milano e Bergamo si ritengono competenti a giudicare ipotesi di furto di Tizio). - Negativo: quando i giudici contemporaneamente rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona, ritenendolo di propria incompetenza L’ordinanza che rileva l’esistenza del conflitto è trasmessa alla cassazione, che decide in modo vincolante (finché non emergono nuovi fatti) con sentenza. Autosufficienza A volte il giudice può avere la necessità di risolvere una questione pregiudiziale, ovvero una situazione che si pone come antecedente logico-giuridico per arrivare alla decisione (in caso di furto è prima necessario verificare l’altruità della cosa). In questi casi il giudice ha il potere di risolvere ogni questione da cui dipenda la sua decisione, salvo che la l non disponga diversamente. Questo è il p di autosufficienza della giurisdizione penale Pubblico ministero È una parte necessaria ed è disciplinato del libro 1^, titolo 2^ del cpp, in particolare dagli art 50- 50quater. È quel complesso di uffici a che rappresentano l’interesse dello Stato alla repressione dei reati. Funzioni: 1. Veglia all’osservanza delle l, alla regolare amm della giustizia e alla tutela dei d 2. Promuove la repressione dei reati (indagini, rinvio a giudizio, archiviazione) 3. Esercita l’azione penale (e ne è titolare) dell’azione penale): quando sono emersi elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio. L’azione penale si esercita con l’imputazione 4. Fa eseguire i giudicati e gli altri provv del giudice Il pm è un magistrato, quindi gode di inamovibilità (sede e grado), ha garanzie di indipendenza simili a quelle dei giudici, è nominato per concorso pubblico e i provv disciplinari che lo riguardano sono deliberati dal CSM. Il pm è una parte pubblica imparziale, nonostante sia parte del processo cerca elementi a favore e sfavore. Il dovere di imparzialità è garantito dalla facoltà di astensione quando esistono gravi ragioni di convenienza e diventa doverosa in caso di un interesse personale (art 52). Non è possibile la ricusazione (perchè è una parte pubblica). Il pm è strutturato in una serie di uffici collegati ciascuno dei quali svolge le sue funzioni. Le funzioni di pm sono svolte da un ufficio denominato: 1. Procura della repubblica presso il tribunale: nei processi di I° (davanti a trib, giudice di pace e corte d’assise) 2. Procura della repubblica presso il tribunale dei minorenni: I* 3. Procura della repubblica presso corte d’appello: II° 4. Procura generale presso la corte di cassazione 5. Procura distrettuale: è l’ufficio della procura della Rep presso il tribunale del capoluogo di ciascuno dei 26 distretti di corte d’appello e che ha una competenza per i reati degli art 51 c 3bis, 3quater e 3quinques (delitti di criminalità organizzata mafiosa e assimilati, delitti con 11 finalità di terrorismo, delitti in materia di Pedro pornografia, reati informatici, intercettazione abusiva). Viene definita come direzione distrettuale antimafia (DDA) e con ciò si indica l’insieme dei magistrati che si dedicano esclusivamente ai fenomeni di corruzione e terrorismo, i quali hanno l’obbligo di coordinarsi in modo stretto tra di loro. 6. Procura Nazionale antimafia antiterrorismo: capo di questo ufficio allora curatore nazionale, assieme al ministro della giustizia. Il suo ufficio è denominato direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA). esercita le funzioni di coordinamento delle indagini condotte dalle singole DDA nei reati commessi dalla criminalità organizzata. Tale coordinamento è finalizzato ad assicurare la conoscenza delle informazioni tra tutti gli uffici interessati e a collegare le DDA tra loro quando emergano fatti o circostanze rilevanti tra due o più di esse. Non può dare direttive vincolati e nemmeno compiere indagini direttamente. L’ufficio del pm è competente a svolgere le sue funzioni esclusivamente presso l’organo giudiziario davanti al quale è costituito. Il procuratore generale presso la corte di cassazione: 1) svolge una funzione di sorveglianza (detenuta anche dal min della giustizia): ha potere di iniziare l’azione disciplinare contro un magistrato. La decisione spetta al CSM 2) È chiamato a risolvere i contrasti tra uffici del pm appartenenti a differenti distretti di corte d’appello. Il contrasto può essere: - Positivo: quando due uffici di procura indagano per il medesimo fatto e la medesima persona - Negativo: due uffici di procura negano la propria competenza a svolgere indagini rispetto al il medesimo fatto e la medesima persona Nel caso di contrasto tra due uffici del pm del medesimo distretto, il potere va in capo al procuratore generale presso la corte d’appello, il quale ha anche il potere di avocazione. L’avocazione è il potere del procuratore generale presso la Corte di appello di sostituirsi al procuratore della rep presso il tribunale nei casi espressamente previsti dalla l. È previsto quando vi è un’omissione da parte della procura della rep presso il trib di un atto doveroso o quando l’iter procedimentale rischia uno stallo per l’inerzia del pm. Il pm ha il dovere di astensione quando vi sono gravi ragioni di convenienza, ovvero quando il magistrato ha un interesse privato nel procedimento o ha un rapporto di interesse con una delle parti. Sulla dichiarazione di astensione decide il capo dell’ufficio del pm. Quest’ultimo ha anche l’obbligo di sostituzione del magistrato del pm che abbia un interesse privato nel procedimento e che non si sia astenuto. La sostituzione si verifica quando: 1) il magistrato ha interesse (anche potenziale) nel procedimento come parte o è creditore debitore di una delle parti private 2) Il magistrato e tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private o se uno di costoro è prossimo congiunto di lui o del coniuge 3) Se vi era già in precedenza un’inamicizia grave tra i magistrati e una parte privata 4) Sei un prossimo congiunto del magistrato è offeso, danneggiato o parte privata. Se il capo dell’ufficio omette di provvedere alla sostituzione, il procuratore generale presso la corte d’appello designa per l’udienza un magistrato appartenente al suo ufficio (avocazione obbligatoria) Gli uffici all’interno hanno una struttura verticistica. Ogni ufficio di procura ha il titolare (procuratore della rep) e accanto ad esso i sostituti procuratori, ovvero dei magistrati. Successivamente ci sono i procuratori aggiunti, che sono un anello di congiunzione tra il procuratore e i sostituti procuratori e sono una partizione organizzativa. Il procuratore è il titolare esclusivo dell’azione penale, che può essere esercitata personalmente o con un atto di assegnazione a un sostituto procuratore. Con l’atto di assegnazione il titolare può stabilire i criteri generali/specifici ai quali il magistrato assegnatario deve attenersi nell’esercizio dell’azione penale. Si tratta di una gerarchia attenuata perché è vero che esiste una gerarchia, ma il singolo magistrato gode di autonomie in udienza (quindi il potere del procuratore della Rep 12 qui si attenua). La sostituzione di esso può avvenire solo su consenso o in assenza di esso solo per grave impedimento o rilevanti esigenze di servizio (vi è l’obbligo di essere sostituiti se il magistrato ha un interesse privato nel procedimento). (prima il sistema era classificabile come personalizzazione delle funzioni, dove il titolare dell’ufficio designava il magistrato in modo automatico in base al sistema tabellare che vigeva per i giudici) Il proc della Rep mantiene personalmente i rapporti con gli organi di informazione. Ogni info deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio e escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento. I magistrati hanno il divieto di fornite notizie agli organi di informazione. Il magistrato del p si distingue dal giudice per il fatto di essere collocato in un ufficio che dipende da un capo, solo per gli aspetti organizzativi. È una parte pubblica e quindi ha un interesse pubblico e perciò non deve limitarsi a ricercare le prove favorevoli all’accusa, ma deve svolgere accertamenti su fatti e circostanze anche a favore della persona sottoposta alle indagini. Questo risponde all’obbligo di lealtà processuale. Polizia giudiziaria Lo Stato tutela l’ordine e la legalità servendosi dei corpi di polizia. La polizia amministrativa si occupa dell’osservanza della l e dei reg amm e si distingue in molte specializzazioni, tra cui la polizia di sicurezza. Essa ha il compito della tutela della collettività contro i pericoli, per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone. Ha quindi la funzione di prevenire i reati e dipende dal min dell’interno. La polizia giudiziaria si occupa della repressione di un reato, infatti è tenuta a raccogliere tutti gli elementi necessari per accertare il reato per rendere possibile lo svolgersi del processo. La polizia giudiziaria non è un corpo di polizia a se stante, ma è una funzione attribuita di norma agli appartenenti alle forze dell’ordine (carabinieri, guardai di finanza). È disciplinata dal libro I titolo III, dagli art 55-59. Non è una parte, ma un soggetto con potere di iniziativa. Ha la funzione di coadiuvare il pm nello svolgimento delle indagini (è essa che di fatto svolge le indagini). È caratterizzata da una dipendenza: 1) Organica: dipende dal potere esecutivo (la gente dipende dal corpo di appartenenza che fa capo al suo ministero) 2) Funzionale: le sue funzioni sono svolte sotto la direzione del pm. L’art 109 cost afferma che l’autorità giudiziaria (pm) dispone direttamente della polizia giudiziaria. A tal proposito sono state previste 3 strutture che si caratterizzano per il diverso grado di dipendenza funzionale dall’autorità giudiziaria: 1) Sezioni di pg: rappresentano il max grado di dip funz. Sono costituite presso gli uffici del pubblico ministero. Svolgono esclusivamente funzioni di pg sotto la dipendenza del procuratore della Repubblica, il quale gode anche di strumenti che incidono sulla carriera/mobilità/promozione del personale. Il pm ha la disponibilità diretta di questi ultimi 2) Servizi di pg: hanno un minor grado di dip funz perché sono costituiti presso i corpi di appartenenza. Sono tali gli uffici che svolgono funzioni di pg in via ordinaria (lo fanno prevalentemente, ma possono anche fare altro). L’autorità giudiziaria si avvale di essi 3) Altri uffici di pg: categoria in forma residuale composta da soggetti che svolgono funzioni di pg ma non son inquadrati in servizi/sezioni Il potere disciplinare spettante alla magistratura è azionabile dal procuratore generale presso la corte d’appello, per tutti e solo gli illeciti che riguardano l’espletamento dei compiti di pg. È soggetto alla giurisdizione disciplinare sono tutte le persone che abbiano qualifica di ufficiale o agente di pg. L’art 55 indica le attività che la pg può compiere di propria iniziativa: 1. Attività informativa: prendere notizia del rato 2. Attività investigativa: ricercare autori reato 3. Attività assicurativa: assicurare le prove 15 cliente e all’autorità procedente, ma non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore e finché non sia decorso il termine a difesa (necessario per prendere cognizione della causa, informarsi. Il termine non è < a 7 gg, puó essere ridotto, ma non può essere < di 24h). La nomina può essere revocata anche dal cliente. È importante sottolineare che il d di autodifesa dell’imputato prevale sul d alla difesa tecnica, quindi l’imputato può, mediante dichiarazione, togliere effetto all’atto compiuto dal difensore prima che, in relazione, sia intervenuto un provvedimento del giudice. Il difensore ha un interesse privato, quindi nonostante abbia il dovere di correttezza, non ha l’obbligo di introdurre nel processo gli elementi a sfavore del cliente (a differenza del pg che cerca elementi a favore e non dato che ha un interesse pubblico). Non deve introdurre prove che gli sa essere false. L’imputato ha il d di farsi assistere da non più di 2 difensori di sua scelta, ma quando non nomina nessun difensore di fiducia o ne rimanga privo, opera l’istituto della difesa d’ufficio. Ha la funzione di attuare il contraddittorio e consentire un eguaglianza delle armi, rispondendo al p della necessità e dell’irrinunciabilita della difesa. L’elenco dal quale viene estratto il nominativo del difensore di ufficio è predisposto dal consiglio nazionale forense, e una volta che viene nominato egli all’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Ha d alla retribuzione e termina le sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. Ha quindi un ruolo sussidiario, ma non è un minus rispetto al difensore di fiducia in quanto ha le stesse garanzie. Il difensore ha il potere di nominare un sostituto, senza la necessità di precisi motivi, che esercita i suoi d e doveri. Il difensore può essere nominato anche da: 1) Persona offesa 2) Parti private diverse dall’imputato: per: - Rappresentanza tecnica: è necessaria una procura speciale autenticata dal difensore per consentire ad esso di compiere per conto della parte rappresentata tutti gli atti che la l non riserva espressamente alla parte. La procura si presume conferita solo per un determinato grado del processo, salvo sia stata espressa volontà diversa. - Rappresentanza volontaria: è necessaria una procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata per consentire al difensore di svolgere gli atti in nome della parte rappresentata. La procura deve contenere l’oggetto e i fatti ai quali si riferisce Il patrocinio a spese dello stato è stato istituito con la l 217/1990 per: 1) Persone non abbienti: con un reddito annuo inferiore a 11530€ circa. È concesso ai soggetti che sono parti private (indagato, condannato, offeso, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Il rapporto tra parte e difensore è di tipo provato anche se quest’ultimo è pagato dallo stato 2) Persone meritevoli di tutela L’art 106 afferma la possibilità che la difesa per più imputati sia assunta da un difensore comune purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. Nel caso in cui l’autorità giudicante rileva la presenza di un’incompatibilità, deve indicarla e indicare un termine per la rimozione. Può essere eliminata mediante: 1) Rinuncia del difensore a sostenere una o più difese 2) Revoca della nomina da parte dell’imputato. Se allo scadere del termine l’incompatibilità non è stata rimossa, il giudice la dichiara e provvede alla sostituzione del difensore con uno d’ufficio. Il consiglio dell’ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all’abbandono della difesa e al rifiuto della difesa di ufficio. 16 L’attività del difensore non deve essere soggetta ad alcun condizionamento, infatti la l pone forte tutela al segreto professionale, affermando che gli avvocati non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero. L’art 103 individua delle garanzie per lo studio legale del difensore: 1) Le perquisizioni e le ispezioni sono previste solo nei casi previsti dalla l, ovvero quando il difensore o altre persone che svolgono attività nel suo ufficio sono imputati, per rilevare tracce o materiali inerenti al reato o per cercare persone specificatamente indicate. 2) Il sequestro di documenti dell’avvocato relativi all’oggetto della difesa è vietato, a meno che non costituiscano il corpo del reato. 3) L’intercettazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori e dei suoi consulenti e non è consentita Il superamento dei limiti comporta la sanzione processuale dell’inutilizzabilità del materiale raccolto sia per il procedimento in causa che per quelli connessi. In ogni caso tutti gli atti sopracitati sono compiuti da un giudice personalmente o dal pm purché autorizzato dal giudice con decreto motivato. Prima di compiere gli atti è necessario preavvisare il presidente del consiglio dell’ordine affinché possa assistere alle operazioni. L’art 104 si occupa del colloquio tra il difensore e l’imputato in custodia cautelare o sottoposto ad arresto. Afferma che il colloquio può essere dilazionato fino a un max di 5 giorni solo per i delitti indicati all’art 51 c3bis e 3quater e se vi sono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela. Le investigazioni difensive sono la possibilità per il difensore di svolgere delle indagini. Sono disciplinati dal libro V al titolo 6 bis, introdotto nel 2000. L’art 24 c 2 e 111 cost introducono il p della parità di armi tra le parti processuali. Il difensore ha la facoltà di svolgere investigazioni per individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. Le indagini possono essere eseguite anche da investigatori privati e dai consulenti tecnici se sono necessarie competenze tecniche specifiche. Vi è una minore autonomia del difensore in alcune attività rispetto al pm, ma una maggiore libertà nella modalità di svolgimento, di documentazione e di utilizzo del materiale raccolto. Attività che può compiere: 1. acquisizione di notizie da persone informate sui fatti: quando il difensore decide di sentire un soggetto deve far precedere il colloqui da una serie di avvertimenti, deve infatti far conoscere l’oggetto e lo scopo del colloquio, deve informare il soggetto del tipo di acquisizione che si tratta, deve avvertirlo che ha la facoltà di non rispondere e che ha il divieto di divulgare domande formulate dalla pg, dal pm e divulgarle. Se gli avvertimenti non vengono forniti il materiale non può essere usato. Il rilascio di materiali auto indizianti comporta l’interruzione dell’attività difensiva. Nel caso in cui il soggetto si rifiuti di rispondere, il difensore può interpellare il pm affinché disponga l’audizione. 2. richiesta di documenti alla pa 3. accesso ai luoghi 4. atti irripetibili Queste attività possono essere eseguite anche in via preventiva. Nello svolgimento dell’attività il difensore è tenuto al rispetto di oneri deontologici. Persona offesa È il titolare dell’interesse giuridico protetto dalla norma che si assume sia stata violata dal fatto di reato. È un soggetto e anche una parte se la persona offesa, nella veste di danneggiato dal reato, ha esercitato l’azione risarcitoria costituendosi parte civile. Nel caso in cui la persona sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e d previsti dalla l in favore della persona offesa sono esercitati dei prossimi congiunti e il minore che assiste ai maltrattamenti contro famigliari è considerato persona offesa. La parte offesa gode di poteri sollecitatori dell’attività inquirente, potendo presentare memorie e indicando elementi di prova. Tale potere attribuisce una mera facoltà all’offeso, in quanto al suo esercizio non corrisponde un obbligo per il giudice di pronunciarsi. 17 La persona offesa ha il d di ricevere una serie di informazioni, in una lingua a lei comprensibile, necessarie per esercitare i propri d, quali: 1) modalità di presentazione della denuncia della querela 2) Misure di protezione che possono essere disposte in suo favore 3) Possibilità di conoscere le iscrizioni che la riguardino e che sono contenute nel registro delle notizie di reato 4) Date luogo nel quale si svolgerà l’udienza preliminare 5) E deve essere notificato il decreto che dispone il giudizio 6) Possibilità di nominare un difensore di fiducia e accedere al patrocinio a spese dello Stato Tutto ciò permette all’offesa di valutare se gli convenga costituirsi parte civile, qualora cumuli l’ulteriore qualifica di danneggiato. La persona offesa: 1) ha poteri di controllo sulla possibile inattività del pm, infatti può mettersi in contatto con il gip e presentare le proprie conclusioni quando il pm ha chiesto la proroga delle indagini o l’archiviazione. Non ha poteri di azione penale. 2) Può chiedere per iscritto al pm di promuovere l’incidente probatorio Il difensore della parte civile può: 1) Assistere ai pochi atti di indagine nei quali è ammessa la sua presenza 2) Svolgere investigazioni difensive: scopo di ricercare elementi di prova e intervistare persone che possano dare informazioni La qualifica di persona offesa vulnerabile viene assunta dal minorenne e dalla persona posta in situazione di particolare vulnerabilità allo scopo di garantire a queste una maggiore protezione e per consentire una migliore attendibilità della deposizione. L’esame deve svolgersi in presenza di un esperto in psicologia o psichiatria, a volte può essere registrato e deve essere assunto in luoghi diversi dal tribunale. Parte civile È regolata dal libro I, titolo V art 74-82. È una parte eventuale (non soggetto). La parte civile è il soggetto titolare di un d civilistico alla restituzione/risarcimento del danno provocato dal reato e diventa tale con l’esercizio dell’azione penale. Il danno risarcibile può manifestarsi sotto la forma di: 1) Danno patrimoniale: volto a risarcire la diminuzione o la perdita di patrimonio del danneggiato. È composto da danno emergente (spese per curare ferite) e lucro cessante (perdita di guadagno). Viene quantificato per equivalente pecuniario, quindi si cerca di ripristinare la situazione economica e patrimoniale preesistente del danneggiato 2) Danno non patrimoniale (danno morale): volto a risarcire le sofferenze fisiche e psichiche patite dal reato. Viene calcolato con modalità di tipo satisfattivo, cioè il giudice propone una cifra di denaro che può dare una soddisfazione al danneggiato, tale da compensare le sofferenze patite. Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art 2059 cc questo danno può essere risarcito quando viene espressamente previsto dalla l o quando vi è una lesione dei d inviolabili dell’uomo riconosciuti dalla cost Possiamo dire che è la persona danneggiata. L’azione volta a accertare la responsabilità dell’imputato e la sua condanna al risarcimento del danno può essere esercitata difronte: 1) Al giudice civile: in un autonomo procedimento 2) Al giudice penale: solo dopo che il pm ha esercitato l’azione penale. In questo caso il danneggiato esercita l’azione civile costituendosi parte civile nel processo penale Normalmente persona offesa e danneggiato coincidono, ma nel caso in cui fossero distinte, la parte civile non gode dei d e delle facoltà della persona offesa. In una rapina: -persona aggredita: persona offesa e danneggiata -proprietario auto che ha subito danno: persona danneggiata 20 stesso. Tuttavia si tratta di una resp limitata a reati espressamente previsti dalla l. In questi casi l’ente che intende partecipare attivamente al proc si costituisce con dichiarazione scritta. Se sceglie di non partecipare è contumace (istituito abrogato però) Atti Gli atti del procedimento penale sono tutte le attività che compirono i soggetti all’interno del processo (indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio). Con il termine atto si intende anche il risultato dell’attività, vale a dire il verbale che documenta l’attività compiuta e il testo del provv emanato dal giudice. Il primo atto è quello che segue la ricezione della notizia di reato. Vengono disciplinati dal libro II (organizzato in titoli). Atto processuale penale: 1. definizione soggettiva: atti realizzati dai soggetti e dalle parti del procedimento 2. definizione oggettiva: caratterizzato dall’attitudine a produrre effetti giuridici dotati di rilevanza processuale e dal realizzarsi nel contesto del processo penale (dall’atto successivo alla notizia di reato al passaggio in giudicato della sentenza) Il titolo I del libro II tratta di disposizioni generali. L’art 109 afferma che gli atti del proc pen sono compiuti n lingua italiana, tuttavia è consentito l’uso di una lingua diversa e in particolare sono tutelate le minoranze linguistiche purché il proced si svolga nel territorio in cui è insediata la minoranza, vi sia una richiesta dell’interessato e la minoranza sia riconosciuta (francese, tedesco, sloveno, ladino). Gli atti più importanti hanno una forma vincolata (sentenza, ordinanza, decreto) e il rispetto della forma legale si pone a garanzia dei soggetti implicati nel proc. Quando il codice non impone una forma vincolata, l’atto ha forma libera, quindi sono adottati senza formalità e anche oralmente. I testimoni ad atti del procedimento sono quelle persone di fiducia dei soggetti interessati allo svolgimento del relativo atto, che ne garantiscono la regolarità e sul quale sono chiamate a testimoniare. Ciò avviene per l’ispezione personale e la perquisizione personale e locale. L’art 124 impone l’osservanza delle norme anche quando l’inosservanza non porta a nullità o altre sanzioni. Gli atti devono essere sottoscritti dalla parte che li compie e datati. Si parla di data topica, cioè deve essere indicato anche il luogo. Se la documentazione dell’atto viene distrutta, smarrita o sottratta sono state previste delle soluzioni in ordine gerarchico a cui si può ricorrere per sopperire alla mancanza: 1. Surrogazione: all’originale viene sostituita una copia identica 2. Ricostituzione: il giudice accertato il tenore dell’atto perso può disporne la ricostituzione disponendo con ordinanza di quale tenore dovrà essere il nuovo atto 3. Rinnovazione: previo un giudizio di necessità e possibilità, il giudice dispone che l’atto venga ricostituito a colmare il vuoto creatosi. L’art 114 fissa il divieto di pubblicazione di atti e immagini. Si tratta di un divieto assoluto di divulgazione per gli atti protetti da segreto, questi non possono essere divulgati ne per intero ne in misura parziale e nemmeno il contenuto. Il segreto si mantiene fino alla fine delle indagini preliminari o quando l’imputato non viene a conoscenza dell’atto, con la possibilità del pm di desecretare/secretare un atto. Gli atti non coperti da segreto sono liberamente pubblicabili. Al 3c troviamo le regole di pubblicazioni qualora il processo giunga a dibattimento. In questo caso la pubblicazione degli atti del fascicolo dibattimentale può avvenire solo dopo la sentenza di I°, la pubbl degli atti contenuti nel fascicolo del pm può avvenire dopo la sentenza di appello mentre sono sempre pubblicabili gli atti usati per le contestazioni. Tuttavia può esser imposto il divieto di pubb oltre questi termini se si procede a porte chiuse (per ragioni di l o sicurezza). Il 5c tratta di pubb nel caso in cui non si proceda al dibattimento, il 6c riguarda la pubb di generalità e di immagine di minorenni coinvolti, in questi casi si vieta anche la pubb degli elementi da cui è possibile la loro identificazione. Nel caso in cui il minorenne è coinvolto come indagato il divieto è posto dal dpr 448/88. Il comma 6bis riguarda i soggetti privati della liberà e vieta la pubb di immagini con le manette o a mezzi di coercizione senza consenso del soggetto. 21 Questo tema è posto all’attenzione anche della cedu che con una direttiva del 1016 ha invitato gli sm a non presentare mai la persona sottoposta a processo come colpevole, in linea con la presunzione di innocenza. Per quanto riguarda i mass media, possiamo affermare che vi è un interesse pubblico al processo penale, ma questo va distinto dall’interesse del pubblico, che dovrebbe essere ignorato in quanto si va a confluire nello spettacolo della colpevolezza, che sacrifica la presunzione di innocenza. Spesso nel giornalismo giudiziario notiamo che l’attenzione del giornalista si concentra sulla fase delle indagini preliminari, ma questo trasforma i dubbi in certezze, dato che in questa fase di certo non c’è nulla. In questo modo si forma una presunzione di colpevolezza mediatica. Il titolo II disciplina gli atti del giudice. L’art 125 individua i 3 modelli formali che possono assumere i provv del giudice: 1. Sentenza: atto con il quale il giudice adempie il suo dovere di decidere. Esaurisce una fase o grado del processo e con essa il giudice si spoglia del caso. Se una parte la impugna, un altro giudice sarà chiamato ad esaminare il caso (questo fino a quando viene pronunciata una sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari. È pronunciata in nome del popolo italiano ed è motivata a pena di nullità, cioè deve indicare il percorso logico seguito dal giudice per giungere alla conclusione 2. Ordinanza: atto con il quale il giudice risolve singole questioni senza definire il proc (ad esempio per accogliere la domanda di ammissione di un mezzo di prova). Deve essere motivata a pena di nullità 3. Decreto: è un ‘ordine’ dato dal giudice e deve essere motivato solo quando viene così previsto dalla l, può anche essere emesso dal pm nei casi indicati dalla l È il legislatore che sceglie quale forma applicare al caso concreto (ma possiamo dire che l’ordinanza è emessa dopo che si è svolto il contraddittorio tra le parti, il decreto è pronunciato anche in sua assenza). La motivazione può essere per relationem, cioè riferendosi ad un altro atto se quest’ultimo è conosciuto alle parti o facilmente conoscibile alla parte. L’art 129 afferma che in ogni stato e grado del processo, se il giudice riconosce che il fatto non sussiste, che l’imputato non l’ha commesso, che il fatto non costituisce reato o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara d’ufficio con sentenza. È una possibilità di consentire una rapida uscita dal rito processuale, laddove non vi siano le condizioni per procedere in giudizio (immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità) . Il 2c afferma che le forme di merito prevalgono sulle forme di rito. Significa che se ricorre una causa di estinzione del reato ma emerge la non punibilità del reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. Quindi il giudice deve prediligere la formula di merito (pronuncia una sentenza dove afferma che il soggetto non ha commesso il fatto, non che manca una condizione). Al giudice spettano poteri coercitivi, i quali consentono la possibilità di ottenere comportamenti anche contro la volontà degli interessati. Si tratta di poteri di polizia giudiziaria e tra di essi vi è l’accompagnamento coattivo, istituto che consiste in una restrizione della libertà personale per imputato, testimone, perito, consulente tecnico, interprete, custode di cose sequestrate. Può essere disposto solo nei casi indicati dalla l L’art 130 prevede la procedura di correzione degli errori materiali. Sono necessari 4 requisiti: 1) Possibile solo per ordinanze, decreti, ordini 2) L’errore non deve essere causa di nullità dell’atto 3) L’errore deve essere materiale: significa che: - Deve consistere in una difformità tra il pensiero del giudice e la formulazione esteriore di tale pensiero - Deve consistere in un’emissione relativa a un comando che dipende in modo automatico dalla l 4) L’eliminazione dell’errore non deve portare a una modifica essenziale dell’atto 22 Il codice enuncia solo due modelli generali di atti delle parti (pur comunque essendocene altri, quali: conclusioni, consenso, accettazione, rinuncia, revoca, impugnazione): 1) Richiesta: assume questa forma ogni domanda che le parti rivolgono al giudice per ottenere una decisione (es richiesta di procedere a incidente probatorio). Il giudice deve provvedervi entro 15 gg, se non adempie la parte può presentargli istanza sulla resp dei magistrati e il giudice, a questo punto, ha 30 gg per decidere. Se non provvede ancora, vi possono essere gli estremi del diniego di giustizia, che è fonte di resp civile 2) Memoria: ha contenuto argomentativo per illustrare questioni in fatto o in d Per camera di consiglio si intendono: 1) Luogo in cui il giudice si ritira per decidere sulla questione 2) Modalità di svolgimento di un attività giurisdizionale, ovvero il procedimento in camera di consiglio (art 127). Si svolge quando il gip non non accoglie la richiesta di archiviazione formulata dal pm ed è una procedura in forma semplificata, usata quando vi è la necessità di adottare una decisione in tempi rapidi. Caratteristiche: - Assenza del pubblico - Contraddittorio eventuale: la partecipazione delle parti è facoltativa, ma il giudice ha l’obbligo di ascoltare le persone che intervengono all’udienza L’atto iniziale e il decreto di fissazione dell’udienza, di cui è data conoscenza agli interessati o almeno 10 gg prima della data (pena nullità). Gli interessati possono depositare fino a 5 gg prima memorie alla cancelleria del giudice. Il provv conclusivo assume la forma dell’ordinanza ed è impugnabile per cassazione Gli atti del procedimento devono essere documentari affinché se ne possa tenere traccia mediante il verbale. Viene redatto dall’ausilio rio che assiste il giudice o il pg e deve contenere:luogo, data, generalità persone intervenute, dichiarazioni. Non è fonte di prova infatti il giudice è libero di valutare il significato probatorio del suo contenuto. Può essere redatto in 3 forme: 1) In forma integrale: usato si regola in dibattimento e redatto con la stenotipia o in mancanza di mezzi meccanici in modo manuale 2) In forma riassuntiva con riproduzione fonografica: purché il riassunto sia conforme all’originaria espressione 3) In forma riassuntiva senza riproduzione fonografica: quando vi sia una mancanza di strumenti di riproduzione o per atti da verbalizzare di contenuto semplice e rilevanza limitata La riproduzione audiovisiva su aggiunge a queste ed è: 1) Discrezionale: quando il giudice ritiene insufficienti le altre modalità e quando la ritiene assolutamente indispensabile 2) Consentita: in presenza di dichiarazioni rese da persona in condizioni di particolare vulnerabilità 3) Obbligatoria: quando al di fuori dell’udienza si procede all’interrogatorio di una persona detenuta (pena inutilizzabilità) La notificazione è il procedimento attraverso il quale si portano formalmente a conoscenza dell’interessato gli atti processuali. Gli addetti alla notificazione sono gli ufficiali giudiziari e a volte anche la polizia giudiziaria e l’oggetto è l’atto nella sua interezza, infatti la notificazione per estratto è ammessa solo nei casi indicati dalla l. La conoscenza può essere: 1. Legale: consegue al rispetto delle forme e produce una presunzione di conoscenza 2. Effettiva: il destinatario conosce effettivamente l’atto Il procedimento di notificazione si articola in 3 fasi: 1. Impulso: vi deve essere un ordine o richiesta di eseguire la notificazione da parte del giudice o del pm 25 b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante All’interno di esse il legislatore individua quelle che devono essere considerate n assolute o relative (vedi sotto) o N speciali: quando è una singola norma a stabilire che una determinata violazione comporta nullità (es 109 c3) - al regime giuridico (modo in cui il legislatore disciplina le n): possono essere distinte in: o N assolute: possono essere eccepite dalla parte o rilevate d’ufficio in ogni stato e grado del processo e sono insanabili (eccetto irrevocabilità della sentenza e giudizio di rinvio). Sono indicate dall’art 179 c1 e riguardano: ▪ La violazione delle norme sulle condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario (art 178 lett a) ▪ La violazione delle norme sull’iniziativa del pom nell’esercizio dell’azione penale ▪ Omessa citazione dell’imputato o l’assenza del suo difensore e casi in cui è obbligatoria la sua presenza ▪ Alcune n speciali, quella che riguarda il p di immutabilità del giudice e quella della violazione delle norme sull’uso della lingua tedesca in trentino o N a regime intermedio: indicate all’art 180, il quale afferma che lo sono le null generali che non sono nullità assolute (quindi art 178 lett b c). Possono essere rilevate dalla parte o dall’ufficio ma con dei termini, ovvero non dopo la deliberazione della sentenza di I° o dopo la deliberazione del grado successivo se la null si è verificata nel corso del giudizio. I termini sono operativi se non è intervenuta una decadenza. Sono sanabili Perpetuatio nullitatis: se una parte eccepisce una n di questo tipo, la eccepisce nei termini dell’art 180, ma il giudice non la dichiara nei termini dello stesso art. Secondo una tesi la questione deve essere riproposta al giudice del grado successivo per un preciso motivo di impugnazione, mentre secondo un’altra tesi, anche se manca un preciso motivo di impugnazione la nullità la null può essere dichiarata dal giudice dell’impugnazione o N relative: l’art 181 afferma che appartengono a tale categoria le null che non sono previste ne tra quelle assolute o intermedie. Quindi possiamo dire che sono null relative quelle inosservanze che costituiscono null speciale e che al tempo stesso non rientrano tra le null assolute o intermedie. Sono rilevabili solo dalla parte entro specifici termini: ▪ Le null che riguardano gli atti delle indagini preliminari, l’incidente probatorio e l’udienza preliminare devono essere eccepite prima della conclusione dell’udienza preliminare ▪ Le null che riguardano il decreto che dispone il giudizio e gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro le questioni preliminari al dibattiment ▪ Le null che si verificano nel corso del giudizio devono esser eccepite con l’impugnazione della sentenza Le null intermedie quelle relative sono soggette ai limiti di deducibilità. Essi creano un difetto di legittimazione della parte, in modo che quest’ultima trova un ostacolo nell’eccepire la nullità. Infatti esse non possono essere eccepita da colui che: 26 ▪ Ha concorso o ha dato causa alla nullità ▪ non ha interesse all’osservanza della disposizione violata Quando la parte assiste ad un atto, la null dello stesso deve essere eccepita prima del suo compimento o immediatamente dopo. Quando La parte non assiste al compimento dell’atto vengono stabiliti dei limiti temporali a pena di decadenza per eccepire nullità. La null di una citazione è sanata se la parte interessata è comparsa o a rinunciato a comparire. il giudice dichiara la null di un atto quando non vi sono limiti di deducibilità e quando non si sono verificate sanatorie applicabili. La null rende invalidi anche gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. Il giudice a volte può disporre la rinnovazione dell’atto nullo se è necessaria è possibile, ponendo le spese a carico di chi ha causato la null per dolo/colpa grave. La rinnovazione non è possibile quando l’atto non è ripetibile. 4) Inutilizzabilità: impedisce al giudice si usare l’atto ai fini della decisione, Non colpisce l’atto in sé (che può essere valido dal punto di vista formale), ma il suo valore probatorio. Può essere classificata come: - assoluta: quando il giudice non può basarsi sull’atto per emettere qualsiasi provvedimento - Relativa: quando la l indica le persone nei confronti delle quali non può essere usato l’atto o la categoria di provvedimenti che non possono essere emanati sulla base di tale atto - Speciale: quando la norma indica espressamente l’inutilizzabilità a causa del mancato rispetto delle condizioni previste per l’acquisizione di una prova - Generale: si riferisce a categorie di osservanze delineate in via generale - Patologica: riguarda gli atti compiuti contro legge o con modalità non conformi al modello legale. Opera in ogni fase del processo. - Fisiologica: quando il materiale raccolto nella fase procedimentale non può essere usato per fondare la condanna/assoluzione perché sono stati acquisiti senza il contraddittorio. Tuttavia vi sono alcune eccezioni, ovvero il compimento di atti irripetibili e l’incidente probatorio. L’inutilizzabilità derivata (l’illegittimità di una prova si estende ad un’altra prova il cui reperimento sia stato determinato dalla prima) non prevista da nessuna norma è quindi nel nostro ordinamento non opera. La giurisprudenza ha creato altre 2 forme di invalidità, che non sono state disciplinate dal codice per via della loro eccezionalità: 1) Inesistenza: si verifica quando l’atto, per difetto di alcuni elementi strutturali, si pone totalmente fuori dal sistema. È la forma di invalidità più grave e per questo è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado ed è insanabile (es sentenza pronunciata contro l’imputato incapace perché è coperto da immunità o contro persona inesistente). Inesistenza può essere fatta valere anche dopo che la sentenza diventata irrevocabile Una Nullità speciale è relativa? Vi è una difformità tra atto concreto e modello legale previsto dalla norma. La violazione rientra nell’art 178 (è generale)? 1. Si: è una nul che il legislatore qualifica come assoluta? - Si: null speciale assoluta - No: null a regime intermedio 2. No: null relativa 27 2) Abnormità: si riferisce a situazioni di palese incompatibilità con i p generali del sistema processuale. Riguarda solo i provvedimenti giurisdizionali di natura decisoria emessi dal giudice. Può essere di tipo: - Funzionale: quando l’atto pur essendo manifestazione di uno schema legittimo si esplica al di fuori dai casi previsti. - Strutturale: nel caso in cui si produce un atto singolare e stravagante L’atto è impugnabile direttamente per cassazione a partire dal momento della conoscenza effettiva e non può più essere fatto valere dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Il legislatore ha previsto delle ipotesi di sanatoria delle null, ovvero la possibilità di guarire la patologia dell’atto evitando che la null venga dichiarata. I requisiti sono: 1. Presenza del vizio sanabile 2. Nullità non ancora dichiarata Vi sono due tipi di sanatoria: 1. Generale: idonea ad incidere sulla null che attinge qualsiasi atto. L’ art 183 prevede due ipotesi: - Acquiescenza: le null sono sanate se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle o ha accettato gli effetti dell’atto. Di conseguenza preclude al giudice la possibilità di rilevare d’ufficio la null. - Sanatoria per esercizio della facoltà: le null sono sanate se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato 2. Speciali: opera solo per determinate tipologie di atto. L’art 184 afferma che la null di una citazione o di un avviso sono sanate se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire. Una volta verificati i presupposti per la nullità, il giudice la dichiara. Questo determina la caducazione (perdita degli effetti dell’atto nullo) e gli effetti indicati dall’art 185: 1. Nullità derivata: la null rende nulli anche gli effetti successivi. Ha un effetto espansivo che si produce anche se l’atto successivo è conforme al modello legale. 2. Rinnovazione: dell’atto/prova dove è necessaria e possibile 3. Regressione del procedimento: la dichiarazione comporta la regressione del processo allo stato e al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito dalla l o se si tratta di prove. Il presupposto è una scissione temporale tra il momento in cui la null si è prodotta e il momento in cui la stessa viene accertata e dichiarata. Elemento probatorio La prova è l’elemento centrale del processo. Ha la funzione di individuare il fondamento dell’illiceità della condotta e della responsabilità del soggetto. Il ragionamento del giudice per arrivare alla sentenza è caratterizzato da 3 fasi: 1) accertamento del fatto storico: il quale deve avere le seguenti caratteristiche: - Deve essere basato su prove - Deve essere oggettivo: l’accertamento deve basarsi su fatti realmente avvenuti - Deve essere logico: fondato su principi e prove non contraddittorie Durante l’accertamento il giudice segue un ragionamento inferenziale ovvero da un fatto reso noto al giudice si ricava l’esistenza di un fatto passato. L’accertamento può dar luogo a un giudizio di esistenza del fatto storico o un giudizio che esclude che il fatto storico si sia verificato nel modo ipotizzato dall’imputazione 2) individuazione della norma penale incriminatrice: il giudice svolge un ragionamento giuridico usando il metodo dell’interpretazione per chiarire il significato esatto della legge 3) Giudizio di conformità: decisione del giudice viene pronunciata in sentenza, composta da: - motivazione: il giudice ricostruisce il fatto storico commesso e valuta se rientra nel fatto tipico 30 2) Di immediatezza: prevede che vi sia un rapporto privo di intermediazione tra l’assunzione della prova e la decisione 3) Del contraddittorio: prevede la partecipazione delle parti alla formazione della prova affinché gli elementi di prova si formano in modo dialettico. La l prevede delle eccezioni Dove questi tre principi non vengono attuati in modo assoluto. Le eccezioni possono essere introdotte qualora siano ragionevoli, cioè quando permettono di raggiungere una corretta ricostruzione dei fatti. A volte può capitare che il giudice quando accerta la corrispondenza tra un fatto storico e una norma di l debba risolvere una questione antecedente, detta pregiudiziale. Il codice attribuisce al giudice penale di risolvere ogni questione da cui dipende la decisione, ma: 1) Quando la questione pregiudiziale ha per oggetto una controversia sullo stato di famiglia e di cittadinanza, il giudice penale è vincolato ai limiti di prova stabiliti dalle leggi civili 2) Quando la questione pregiudiziale ha un qualsiasi altro oggetto, il giudice penale non è vincolato ai limiti posti dalla relativa materia, ma applica le probatorie del processo penale La l prevede mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova tipici, ma ha consentito che ne possano essere assunti nuovi. Tuttavia il giudice può ammettere una prova atipica solo se questa sia idonea ad accertare i fatti, se non pregiudica la libertà morale della persona es e vengono sentite le parti. Solo in questi casi la prova atipica è conforme al p di legalità. L’atipicità consiste nell’utilizzare componenti non tipiche all’interno di un mezzo tipico. Il risultato coincide con il risultato del mezzo tipico. È necessario distinguere: 1. mezzi di prova: istituti processuali volti ad introdurre nel processo i dati di ricostruzione del fatto. Offrono risultati direttamente utilizzabili ai fini della decisione. Si formano all’interno del processo (testimonianza, esame delle parti, confronto, ricognizioni, esperimento giudiziale, perizia, documenti) 2. mezzi di ricerca della prova: costituiscono quelle attività permettono l’acquisizione di cose, tracce, notizie e dichiarazioni idonee ad assumere una rilevanza probatoria. Si tratta di elementi che sono stati costruiti al di fuori del processo e che grazie al mezzo di ricerca entrano nel processo (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni). A seguito dell’evoluzione tecnologia, sono tipici anche i mezzi di ricerca della prova informaticae a tal proposito la l ha individuato delle apposite garanzie: - Dovere di conservare inalterato il dato informatico originale e impedire l’altura zio ne successiva - Dovere si formare copia conforme al dato originale e assicurare la non modificabilità di questa - Installazione di sigilli informatici sui documenti acquisiti testimonianza La testimonianza è il racconto all’interno del processo di un fatto rilevante ai fini del giudizio da parte di un soggetto che lo ha percepito direttamente o indirettamente. In particolare il testimone viene ascoltato su fatti che costituiscono oggetto di prova e sui fatti che servono a valutare la credibilità delle fonti degli elementi di prova. La deposizione avviene nella forma dell’esame incrociato. La figura di testimone può essere assunta da chiunque sia: 1) A conoscenza dei fatti oggetto di prova 2) Non incompatibile con la figura di testimone: ovvero - Gli imputati collegati o connessi teleogicamente (connessione debole) quando il proc penale a loro carico non si è concluso con una sentenza irrevocabile. In questi casi possono però assumere la qualifica di testimone assistito, cioè accanto a se hanno il proprio difensore (vedi sotto) 31 - Gli Imputati connessi o collegati dopo che si è concluso il proc a loro carico con sentenza irrevocabile. Assumono la qualifica di testimone assistito - Responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria - Giudice, pm, i loro ausiliari, il difensore delle parti d coloro che hanno formato le documentazioni 3) É chiamata a deporre davanti a un giudice su richiesta di parte (viene sentita prima della parte che lo ha introdotto, poi le altre parti e infine la parte che lo ha introdotto (cross examination)) Obblighi del testimone: 1) presentarsi al giudice: altrimenti egli può disporre l’accompagnamento qua attivo e mezzo della polizia giudiziaria e condannarlo al pagamento di una somma di denaro e alle spese relative 2) Attenersi alle prescrizioni date dal giudice per esigenze processuali 3) Rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte altrimenti commette il delitto di falsa testimonianza. Solo il giudice può rivolgere l’ammonimento di rispettare tale obbligo. Tuttavia vige il privilegio contro l’auto incriminazione, ovvero se vengono formulate domande che inducono il testimone ad autoincolparsi per qualche reato, egli non l’ho essere obbligato a rispondere. In questi casi il testimone deve darne opportuna giustificazione e se il giudice le ritiene infondate può invitare il testimone a rispondere, altrimenti se le ritiene fondate non può obbligarlo a rispondere. Se il testimone risponde a una domanda autoincriminatrice, l’autorità giudicante deve interrompere l’esame, avvertire il soggetto che a seguito delle dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e invitarlo a nominare un difensore. Queste dichiarazioni non possono essere usate contro la persona che le ha rese. Le dichiarazioni rese da un testimone che avrebbe fin dall’inizio essere sentito come indagato/imputato sono inutilizzabili nei confronti di tutti. La deposizione è resa in dibattimento con l’esame incrociato. Le domande devono essere pertinenti e avere ad oggetto fatti determinati (non si può deporre su apprezzamenti personali o su voci correnti nel pubblico). Come per tutte le prove dichiarative non possono essere utilizzati, neanche con il consenso della persona, metodi/tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare/valutare i fatti. Tuttavia le dichiarazioni estorte possono essere usate solo contro le persone accusate del delitto di tortura e solo al fine di provare la responsabilità penale. Non è ammessa la testimonianza per la moralità dell’imputato ad eccezione che verta su elementi specifici, idonei a qualificare la personalità dell’imputato in relazione a un reato e alla pericolosità sociale di egli. È possibile estendere l’esame anche a rapporti di parentela, ma solo ai fini di valutare la credibilità, e alla persona offesa solo se questo rileva ai fini dell’accertamento. Dei fatti da provare il testimone può avere una conoscenza: 1) Diretta: Quanto percepito personalmente il fatto da provare con i cinque sensi 2) Indiretta: quando a preso il fatto da una rappresentazione che altri gli hanno riferito, cioè “per sentito dire”. Il testimone deve indicare la persona o la fonte da cui ha preso il fatto, che viene chiamata teste di riferimento/teste diretto. La testim indiretta è possibile in presenza di 2 condizioni: - Se testimone indiretto indichi la persona o la fonte da cui ha preso il fatto. La mancata individuazione impedisce di valutare la credibilità e l’attendibilità di quanto riferito - Questa condizione opera solo quando una delle parti chiede che venga sentita nel processo la persona che avuto conoscenza diretta del fatto: in questo caso il giudice è obbligato a disporre la citazione, pena inutilizzabilità della testimonianza. Quest’ultima è comunque utilizzabile quando l’esame del testimone diretto risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità. Il giudice ai fini della decisione può usare sia la deposizione diretta che quella che quella indiretta 32 È vietata la testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese dall’imputato in un atto del procedimento. Infatti la prova delle sue dichiarazioni deve ricavarsi solamente dal verbale. Tale divieto si estende anche alle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso di programmi terapeutici volti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno dei minori. Questa disposizione è volta a garantire l’efficacia del trattamento di recupero assicurando al soggetto che le sue dichiarazioni non potranno avere effetti nel procedimento. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno il divieto di deporre sul contenuto delle informazioni, denunce, querele presentate oralmente. Il testimone ha la facoltà di astenersi dal rispondere quando: 1. È il prossimo congiunto della parte: il codice tutela il rispetto dei sentimenti familiari rispetto all’interesse della giustizia. Il prossimo congiunto deve essere informato della sua possibilità di astenersi, pena nullità della testim. I prossimi congiunti sono: ascendenti, discendenti, coniuge, partner, zii, nipoti, fratelli, affini, adozione, convivente, coniuge separato. Se il prossimo congiunto depone, è trattato al pari di ogni altro testimone e quindi ha l’obbligo di dire la verità, altrimenti è sanzionato. Il codice elenca una serie di persone che vengono assimilate ai prossimi congiunti avendo la facoltà di non rispondere per quei fatti verificatosi durante la convivenza coniugale con l’imputato, ovvero: - Colui che come coniuge o unito civilmente ha convissuto con l’imputato - Il coniuge separato - La persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento/scioglimento/cessazione degli effetti civile del matrimonio/Unione civile La facoltà di astenersi cessa qualora queste persone abbiano presentato denuncia, querela. Istanza o se esse/loro congiunto sia stato offeso dal reato. 2. Vige l’obbligo del segreto: per segreto si intende una notizia che non deve essere portata all’altrui conoscenza. Tipi di segreto: - Segreto professionale: il codice, all’art 200, indica i professionisti qualificati che sono tenuti ad astenersi dalla testimonianza del fatto se ciò è stato appreso per ragione del proprio ministero/ufficio/professione e se dalla rivelazione può derivare un pregiudizio per il cliente. Se il professionista depone comunque, non può invocare la giusta causa ma risponde di violazione del segreto professionale. All’art 200 vengono anche indicati i professionisti che hanno l’obbligo giuridico di riferire all’autorità giudiziaria i reati procedibili d’ufficio dei quali vengono a conoscenza per via della loro funzione/servizio. Tali professionisti sono: o Ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l’ordinamento ita o Avvocati, investigatori provati autorizzati, consulenti tecnici, notai o Medici, chirurghi, farmacisti, ostetriche e altri esercenti sanitari o Esercenti di altri uffici o professioni ai quali la l riconosce la facoltà di astenersi o Giornalisti: sono soggetti ad alcuni limiti: ▪ Il segreto può essere opposto dai giornalisti professionisti iscritti all’albo professionale ▪ Può riguardare i nomi delle persone dalle quali è stata appresa la notizia ▪ Sono obbligati a fornire al giudice la fonte quando questo sua indispensabile ai fini della prova del reato per cui si procede - Segreto d’ufficio: consente che venga mantenuto il segreto su alcune notizie riguardanti il servizio pubblico al fine di garantire il buon funzionamento della pa. Vincola il pubblico ufficiale e l’incarico to di un servizio pubblico. L’obbligo di astenersi viene meno quando essi hanno il dovere di riferire all’autorità la notizia di reato. - Segreto di stato: riguarda atti/documenti/notizie/attività la cui diffusione sia idonea a creare danno all’integrità della Rep, alla difesa, all’indipendenza. In questi casi i pubblici ufficiali e impiegati e gli incaricati si un servizio pubblico hanno l’obbligo di astenersi dalla testimonianza informando l’autorità giudiziaria, la quale: 35 2) Si trova in situazione di grave, attuale e concreto pericolo 3) Non ha riportato condanne per delitti dolosi/preterintenzionali. 4) Non è stato sottoposto a misure di prevenzione. La l gli attribuisce una protezione e l’assistenza di un referente che lo accompagna in tutto il suo percorso. Nei suoi confronti (e anche oer collab di giustizia) può essere usato incidente probatorio e esame a distanza Confronto È il mezzo di prova che consiste nell’esame congiunto di due o più persone quando vi è un disaccordo tra di esse su fatti e circostanze importanti, può essere possibile quando tali persone sono già state esaminate. L’imputato può avvalersi del silenzio. Ricognizione Sono quel mezzo di prova con cui si chiede a un soggetto (ricognitore) che abbia percepito con i propri sensi un essere umano, di riconoscerlo individuandolo tra altri simili. Può essere possibile anche per cose, voci, suoni e di tutto ciò che è oggetto di percezione sensoriale. L’atto può essere compiuto in dibattimento o nell’incidente probatorio si svolge in contraddittorio. Il giudice invita il ricognitore a descrivere la persona che ricorda e gli viene chiesto se sia stato in precedenza chiamato ad eseguire il riconoscimento, se prima o dopo il fatto per il quale si procede abbia visto la persona da riconoscere, se vi siano altre circostanze che possono influire sull’attendibilità del riconoscimento. Tutte le dichiarazioni e lo svolgimento della ricognizione vanno menzionate nel verbale, a pena di nullità. In assenza del ricognitore, il giudice dispone che siano presenti almeno 2 persone (distrattori) il più somiglianti a quella che deve essere riconosciuta. Successivamente il giudice chiede al ricognitore se riconosce uno dei presenti e se vi è una fondata ragione di ritenere che il ricognitore possa subire intimidazioni dalla persona sottoposta a ricognizione, l’atto può essere compiuto senza che quest’ultima possa vedere il primo (attraverso uno spioncino). Anche l’imputato può essere chiamato ad operare una ricognizione e può usare il d al silenzio. Esperimento giudiziale È un mezzo di prova che ha la funzione di accertare se un fatto è avvenuto in un determinato modo. Consiste nella riproduzione della situazione e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto. Si basa su metodologie proprie delle sperimentazioni scientifiche Perizia È un mezzo di prova a cui il giudice può ricorrere quando ravvisa l’occorrenza di accertamenti tecnici che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche, artistiche che vengono svolti da un esperto, chiamato perito (CTU). L’oggetto della perizia può essere svolgere indagini, acquisire dati o provare dei dati. Si svolge nel contraddittorio delle parti, viene richiesta dalla parte (o anche d’ufficio) in dibattimento. Nelle indagini preliminari viene svolta nella dorma dell’incidente probatorio. Viene disposta dal giudice, il quale sceglie il perito tra una persona iscritta un appostiti albi presso il tribunale o al di fuori di essi tra persona dotare di particolare competenza tecnica (sono previste cause di incompatibilità). Ha l’obbligo di far conoscere la verità. Dopo aver sentito le parti il giudice formula i quesiti. Il perito gode di poteri di direzione e di impulsavo, ma la sua attività resta sotto il controllo del giudice dal momento in cui prende contatto con il materiale probatorio, può accedere solo agli atti contenuto nel fascicolo per il dibattimento. I risultati ottenuti dalla perizia vengono indicati nella relazione peritale, normalmente orale, ma su autorizzazione del giudice può anche essere scritta, il giudice non è vincolato ai risultati della perizia. Sono vietate le perizie volte ad accertare il carattere, la personalità e la capacità a delinquere dell’imputato. Sono ammesse quelle volte ad accertare una malattia mentale. Le parti hanno la facoltà di farsi affiancare da consulenti tecnici, scelti tra persone di riconosciuta competenza (il pm deve sceglierlo tra soggetti iscritti all’albo). È incompatibile con tale qualifica colui che è chiamato a prestare l’ufficio di testimone. Il consulente tecnico di parte può presentare 36 a giudice richieste e osservazioni e può assistere allo svolgimento della perizia proponendo al perito specifiche indagini. Il consulente tecnico di parte fuori dai casi di perizia è un nuovo istituto introdotto nel 1988 che consente alle parti di avvalersi dell’attività di specialisti al fine di raccogliere elementi di prova scientifica, tecnica, artistica a prescindere dal fatto che il giudice abbia ammesso una perizia. Con il consulente ciascuno parte ha il d di tentare a convincere il riudisce applicando la legge scientifica che ritiene più corretta. Possono proporre prove tecniche e visionare il materiale che l’autorità giudiziaria a posto sotto sequestro previa autorizzazione. Sono sentiti in dibattimento con esame incrociato su domande del pm e del difensore e nell’udienza preliminare in base a domande del giudice. Sono nominati in base alle regole di domina del consulente di parte all’interno della perizia. Formalmente il codice non vi attribuisce la natura di mezzo di prova, ma tale natura è stata riconosciuta in modo espresso dalla corte cost. Durante la perizia può accadere che è necessario compiere atti idonei a incidere sulla libertà personale dell’indagato (prelievi x DNA). Se l’interessato è: 1) Consenziente: i prelievi possono essere effettuati nel corso delle attività peritali senza formalità, con il solo limite per l’interessato di non c’intese ire ad atti che comportino la diminuzione permanente dell’integrità fisica/psichica i che ledano la propria divinità 2) Non consenziente: i prelievi coercitivi possono essere disposti se: - si procede per un delitto colposo o preterintenzionale per il quale la l prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore al max a 3 anni o per i delitti colposi di omicidio stradale e sezioni personali stradali (o altri casi indicati dalla l) - il prelievo risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti - Si tratta di atti volti a incidere sulla libertà personale quali prelievi dei capelli, di peli o mucosa dal cavo orale ai fini di accertamenti medici o della determinazione del DNA. La perizia coattiva viene disposta con ordinanza motivata, nella quale vanno indicate le generalità del soggetto, del fatto per cui si procede e del prelievo/accertamento. L’ordinanza viene notificata all’interessato almeno 3 gg prima della data dell’esecuzione. Se l’interessato non compare senza comunicare un legittimo impedimento il giudice dispone l’accompagnamento coattivo. Se l’interessato si presenta ma manifesta un comportamento ostile al compimento del prelievo è consentito l’uso di mezzi di coercizione fisica solo per il tempo strettamente necessario all’esecuzione. La perizia coattiva va eseguita con ,a presenza necessaria del difensore della parte, pena nullità In ogni caso non sono ammesse le operazioni che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la saluta della persona/nascituro e che possano provocare sofferenze non di lieve entità. Documenti È uno scritto o un'altra entità idonea a rappresentare fatti, persone o cose. Il concetto di documento comprende 4 elementi: 1) Fatto rappresentato: tutto ciò che può essere oggetto di prova 2) Rappresentazione: è la riproduzione di un fatto attraverso parole, suoni, immagini 3) Incorporamento: operazione mediante la quale la rappresentazione è fissata su una base materiale 4) Base materiale: può essere di varia natura basta che sia idonea a conservare la rappresentazione ai fini della riproduzione quando occorre (carta, sistemi informatici). Il codice tuttavia non contiene un esatta definizione di documento, ma possiamo ricavare che è tale la rappresentazione di un fatto incorporata su una base materiale, quando il fatto è differente da un atto del proc pen. La documentazione è invece la rappresentazione di un atto del proc pen incorporata su una base materiale è formata da un soggetto del proc (es verbale). La prova documentale può essere valutata dal giudice quando è noto il suo autore, al fine di potere valutare la credibilità. Una documentazione è anonima quando non è identificabile il suo autore e 37 in questo caso è inutilizzabile, tuttavia il codice introduce due eccezioni, ovvero possono essere utilizzabili le dichiarazioni anonime che: 1) Costituiscono il corpo del reato qualunque sia la persona che li detiene o li ha formati: questo perché l’art 235 impone che il corpo del reato sia sempre acquisito al proc 2) Provengono comunque dall’imputato 3) Contengono una rappresentazione diversa dalla dichiarazione (es una foto). Il documento cessa di essere anonimo quando il suo autore ne riconosce la paternità e a questo punto diventa utilizzabile. L’art 234 afferma che è vietata l’acquisizione di documenti che contengono le voci correnti nel pubblico o info sulla moralità delle parti. È possibile l’uso di atti di altri proc a precise condizioni: 1) Atti non ripetibili: sono utilizzabili in 2 ipotesi: - Se si tratta di impossibilità di ripetizione originaria (accertamenti non ripetibili) - Se si stratta di impossibilità di ripetizione sopravvenuta (testimone deceduto) 2) Atti non ripetibili: si deve distringere tra: - Prove dichiarative: occorre distinguere in base alla sede in cui sono assunte: o Verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini: sono utilizzabili in 2 ipotesi: ▪ Se l’imputato nel proc ad quem vi acconsente ▪ In mancanza di consenso, se la persona viene esaminata nel proc ad quem o Verbali delle dichiarazioni assunte in incidente probatorio o in dibattimento: se il difensore dell’imputato del proc ad quem ha partecipato all’assunzione della prova o Dichiarazioni rese in un giudizio civile chiuso con sentenza irrevocabile: contro l’imputato - Prove non dichiarative: sono utilizzabili solo se si tratta di dati raccolti nell’incidente probatorio, nel dibattimento o nel giudizio civile concluso con sentenza irrevocabile. In questi casi le parti hanno d a ottenere l’esame della persona le cui dichiarazioni sono state acquisite. Il codice prevede due ipotesi di inutilizzabilità e distruzione del documento, ovvero: 1) Spionaggio illecito: si verifica quando dati e contenuti di conversazioni/comunicazioni relative a traffico telefonico e telematico sono illegalmente formati o acquisiti (es intercettazioni abusive) 2) Dossieraggio illecito: si verifica quando i documenti vengono formati attraverso la raccolta illegale di info, ovvero quei casi di trattamento illecito dei dati personali puniti dal codice della privacy. In questi casi il pm deve disporre l’immediata segretazione e custodia e entro 48h chiede al giudice la distruzione. Quest’ultimo entro 48h dalla richiesta fissa un’udienza in camera di consiglio che si vede svolgere entro 10 gg con partecipazione necessaria del pm e del difensore dell’imputato e con partecipazione facoltativa del difensore della persona offesa. Ispezione È un mezzo di ricerca della prova che consiste nell’osservare una persona/cosa/luogo per rilevare tracce ed altri effetti materiali lasciati dal reato. Ha finalità descrittiva ed è disposta dell’autorità giudiziaria quando occorre accertare le tracce del reato. Se per circostanze eterogenee vi è stato il dissolvimento dei segni visibili, ci si limita a descrivere lo stato attuale e verificare lo stato preesistente e le cause che hanno comportato la modificazione. Può essere svolta con l’impiego di poteri coercitivi e con la forza pubblica. Legittimati a disporre dell’ispezione sono il giudice e il pm con decreto motivato. Può essere di 2 tipi: 40 Disciplina sulle intercettazioni vigente per i procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020 Le comunicazioni intercettare sono registrate e di esse è redatto verbale. Vengono trasmesse al pm che procede al deposito delle intercettazioni da lui ritenute rilevanti e allo svolgimento dell’udienza di stralcio. Il deposito può essere differito, su autorizzazione del giudice, quando da esso può derivare un pregiudizio per le indagini. Del deposito è data comunicazione ai difensori delle parti private che possono prenderne visione entro un termine fissato dal pm. Nell’udienza di stralcio il giudice deve stracciare le registrazioni di cui sia vietata l’utilizzazione e deve disporre l’acquisizione delle parti di registrazione che non appaiono manifestamente irrilevanti e ne dispone la trascrizione integrale, che vengono inserite nel fascicolo per il dibattimento e i difesosi possono prenderne visione (le altre sono mantenute dal pm in un archivio separato fino alla sentenza irrevocabile). Al giorno d’oggi di regola la sentenza di stralcio avviene nel corso del dibattimento. Se la misura cautelare è stata adottata sulla base delle intercettazioni, il difensore ha d di conoscere gli elementi in virtù dei quali è stata adottata e di fare copia del verbale. Da tempi la prassi delle indagini si avvale dello strumento del captatore informatico, ovvero un virus che viene inoculato nel sistema operativo di apparati informatici e che con comandi a distanza ne acquisisce i dati indirizzandoli al server al quale è collegato. La cassazione ha affermato che questo strumento può essere usato per svolgere intercettazioni ambientali solo per i reati si criminalità organizzata e equiparati. Le intercettazioni sono inutilizzabili e si deve procedere alla loro distruzione (salvo che non costituiscano il corpo del reato) quando: 1) Sono state eseguite al di fuori dei casi consentiti dalla l 2) Non sono state osservati i presupposti e le forme dei provv di autorizzazione e esecuzione 3) Sono state compiute senza registrare la comunicazione e redigere il verbale I risultati delle intercettazioni non possono essere usati per altri processi, salvo che risultino necessari per i reati per cui è previsto l’arresto in flagranza e i casi dell’art 266. Le intercettazioni restano legittime anche usando l’addebito viene modificato in un reato che non avrebbe consentito l’uso di tale mezzo di ricerca. Se durante un’intercettazione prendano parte persone sulle quali vige un divieto di intercettazione in virtù della loro qualifica/segreto la l dispone varie discipline: 1) Intercettazioni con conversazioni del pres della Rep: sono inutilizzabili e vanno distrutte dal giudice su richiesta del pm senza il contradditorio delle parti 2) Intercettazioni cono conversazioni di persone vincolate da segreto professionale: vi è divieto di acquisizione, il quale viene meno se tali persone hanno deposto sugli stessi fatti o li abbiano divulgati. Il divieto vale per le comunicazioni tra di essi, i loro ausiliari e assistiti. Vanno distrutte dal giudice su richiesta del pm senza il contradditorio delle parti 3) Intercettazioni con conversazioni di appartenenti ai servizi segreti: il pm dispone l’immediata segregazione e custodia in un luogo protetto e si richiede al pres del cons de i Min se le info sono davvero coperte da segreto, in caso positivo non si possono usare. La pubblicazione del testo delle intercettazioni è vietata e costituisce contravvenzione oblazionabile con una somma irrisoria Disciplina sulle intercettazioni vigente per il procedimento iscritti dopo il 31 agosto 2020 Delle comunicazioni viene redatto il verbale, nel quale il pm deve vigilare affinché non siano riportate le espressioni lesive della reputazione delle persone e i loro dati personali sensibili. Vige il divieto di intercettare le comunicazioni dei difensori/consulenti tecnici/assistiti. Se tali comunicazioni venissero intercettate il loro contenuto non può essere trascritto. I verbali vengono conservati in un archivio digitale di cui è responsabile il proc della Rep e al quale possono accedere difensori e parti per l’esercizio delle loro facoltà e d. Il pm può scegliere se depositare i verbali in archivio entro 5 gg o se chiede il differimento. La documentazione depositata può essere ascoltata dai difensori. La l stabilisce che non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni acquisiti al fascicolo delle indagini o comunque utilizzati nelle indagini. Si tratta di un segreto esterno perché i difensori possono visionarli. Fino a che non siano ster acquisire quanto 41 meno nel fascicolo elle indagini, tutte le intercettaUi i restano segrete e soggette a divieto totale di pubblicazione. Nell’udienza di stralcio il giudice può disporre l’acquisizione delle comunicazioni che appaiono non irrilevanti, la distruzione delle registrazioni di cui è vietata l’utilizzazione e di quelle che riguardano categorie particolari di dati personali. Quando la documentazione non è necessaria al proced, le persone interessate possono richiederne la distruzione a tutela della loro riservatezza. Dopodiché restituisce al momento il verbale con le comunicazioni irrilevanti, che viene collocato nell’archivio digitale. Il giudice può rincivilenti la trascrizione delle intercettazioni acquisite in un momento successivo all’udienza di stralcio e dopo che sono state trascritte i difensori possono espatriarne copia. Queste possono essere pubblicate nel loro contenuto. Il pm, nella richiesta di misure cautelari basate sulle intercettazioni, deve riportare, se necessario, solo i brani essenziali, i quali saranno anche inseriti nell’ordinanza del giudice se la richiesta viene accolta. Questo per ridurre al minimo la lesione della riservatezza delle persone. Vi è ancora il divieto di usare le info delle intercettazioni per reati che non siano connessi/collegati, ma su autorizzazione i dati ricavati dal captatore informatico possono essere usati anche in proc differenti. Le intercettazioni riguardanti i parlamentari si dividono in 3 categorie: 1) Dirette: sono sottoposte ad intercettazione utenze/luoghi appartenenti ad esso 2) Indirette: quando la captazione interessa utenze intestate a differenti soggetti che possono ritenersi interlocutori abituali del parlamentare. Per queste due è necessaria una previa autorizzazione a procedere della camera di appartenenza pena inutilizzabilità delle informazioni nei confronti del parlamentare e di terzi 3) Causali: l’intercettazione non è disposta su utenze riferibili al parlamentare e l’ingresso di quest’ultimo nell’area di ascolto è accidentale. In questo caso se il giudice ritiene irrilevanti le registrazioni decide la distruzione in camera di consiglio. Se invece sono rilevanti intercettazione può essere utilizzata nei confronti del parlamentare e di terzi previa autorizzazione della camera. Se l’autorizzazione non viene concessa le intercettazioni sono utilizzabili solo nei confronti di terzi. Per il captatore informatico le nuove regole si distinguono per: 1) Delitti comuni: il dec del giudice che autorizza l’intercettazione deve indicare i presupposti che manifestano che sia assolutamente indispensabile, le modalità, il tempo e i luoghi 2) Delitti di criminalità organizzata e assimilati: il giudice deve indicare i presupposti che rendono l’intercettazione necessarie, senza indicare le modalità. Nei casi d’urgenza il le può autorizzare tale mezzo solo per i delitti distrettuali e i delitti contro la la, ma deve indicarne le ragioni. Il verbale deve contenere tutte le info di come si è svolto e sono inutilizzabili i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e luogo indicati nel decreto. La dottrina e la giurisprudenza hanno affermato che l’ammissibilità di un mezzo di ricerca della prova atipico è legittima se rispetta il p di non sostituibilità, ovvero bisogna accertare che il mezzo atipico non sia configurabile in un mezzo tipico e che non venga usato per aggirare fraudolentemente le regole del mezzo tipico. I mezzi atipici che non limitano i d fondamentali possono essere disposti anche dalla pol giud, mentre per quelli che li limitano è necessaria una distinzione: 1) Limitano il nucleo essenziale del d: sono inutilizzabili 2) Non limitano il nucleo essenziale: il mezzo è ammesso se autorizzato dal pm con provv motivato Mezzi di ricerca della prova atipici disciplinari dalla giurisprudenza: 1) agente segreto attrezzato per il suono: consente la registrazione fonografica eseguita da un interlocutore con appositi apparecchi che consentono alla pol giud l’ascolto: - contestuale: l’atto è paragonato all’Inter stazione e quindi è legittimo se viene rispettata la disciplina per questa previste, altrimenti è inutilizzabile 42 - Differito: effettuata su autorizzazione dell’autorità giudiziaria 2) tabulati telefonici: l’acquisizione può avvenire con decreto motivato del pm. Tuttavia la norma prevede che siano conservati dal fornitore una serie di dati per un tot tempo a seconda della tipologia di reato: - reati comuni: 30 gg per i dati delle chiamate senza risposta, 12 mesi per i dati del traffico telematico e 24 mesi per i rimanenti dati del traffico telefonico - Reati gravi: 6 anni per tutti i tipi di dati 3) Videoriprese: occorre distinguere circa l’oggetto della ripresa, ovvero se si tratta di immagini con comportamenti: - Comunicativi: È una forma di intercettazione e quindi lecita solo se viene applicata la disciplina in materia - Non comunicative: vi è una disciplina differente a seconda del luogo nel quale viene posta in essere: o Luoghi domiciliari: coperti dalla tutela dell’art 14, la videoripresa è possibile solo con provv dell’autorità giudiziaria e sono inutilizzabili se avvengono senza il consenso del titolare del domicilio. Secondo il giudice delle leggi occorre che il comportamento tenuto nel domicilio sia in concreto non riservato, cioè non deve essere liberamente osservato degli estranei, altrimenti la videoripresa segue le regole previste per i luoghi pubblici o Luoghi riservati: coperti dall’art 2, è possibile solo con provv motivato del pm o Luoghi pubblici: possono essere eseguire anche dalla pol giudiziaria di propria iniziativa Misure cautelari Tra l’inizio del procedimento e la sentenza può passare un periodo anche molto ampio e per evitare che possano sorgere pericoli per lo svolgersi del procedimento sono previste le misure cautelari. Esse sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi finalizzati ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare il pericolo per l’accertamento del fatto storico, il pericolo per l’esecuzione della sentenza, il pericolo che si aggravino le conseguenze del reato o che venga agevolata la commissione di ulteriori reati. Comportano la limitazione di alcune libertà fondamentali tutelati dalla cost, quali la libertà personale, di circolazione, di disporre di beni mobili/immobili. Caratteristiche delle misure cautelari: 1. Strumentalità: le misure cautelari sono strumentali rispetto alla sentenza che sarà emessa 2. Urgenza: deriva dall’esigenza di evitare uno dei pericoli menzionati. Le esigenze sono tassativamente indicate dalla legge 3. La prognosi di colpevolezza allo stato degli atti: l’applicazione della misura cautelare richiede l’accertamento di gravi indizi di colpevolezza allo stato degli atti, ovvero sulla base degli elementi di prova che l’accusa è riuscita a raccogliere sino a quel momento 4. Immediata esecutività: si intende l’idoneità del provv ad essere attuato coattivamente anche contro la volontà della persona interessata. L’ordinanza che dispone la misura cautelare è trasmessa al pm il quale ne cura l’esecuzione. Il provv resta esecutivo anche se contro di esso sia stata proposta un’impugnazione 5. Provvisorietà: la misura cautelare non condiziona la decisione definitiva ed è revocabile/ modificabile in attesa della sentenza definitiva 6. Previsione per legge: la l prevede espressamente i casi e i modi nei quali il provv può porre limiti alle libertà - Giurisdizionalità: le misure cautelari sono disposte con un provv emanato dal giudice. Il codice ammette anche i provvedimenti precautelari, ovvero provv temporanei che possono essere disposti dal pm e dalla polizia giudiziaria, ma che devono essere convalidati dall giudice entro un tempo predeterminato, altrimenti l’indagato deve essere rimesso in libertà (arresto, fermo di indiziato, allontanamento dalla casa familiare) 45 iv. Inutilizzabilità delle intercettazioni avvenute illegittimamente 2) Esigenze cautelari: ne deve sussistere in concreto almeno una. Sono indicate tassativamente all’art 274, e sono: - Pericolo di inquinamento probatorio: quando sussiste un pericolo concreto e attuale per l’acquisizione della prova. La condizione di concretezza e attualità deve essere indicata nel provv cautelare, pena nullità. Il silenzio dell’imputato non e valutabile come pericolo di inquinamento - Pericolo di fuga: sussiste quando l’imputato si è dato alla fuga o vi è il pericolo concreto e attuale che possa farlo e se il giudice sussiste che possa essere irrogata una pena > 2 anni di reclusione. Non può essere desunto dalla gravità del reato - Pericolo che vengano commessi determinati reati: il pericolo deve essere concreto e attuale per una delle seguenti categorie di delitti: delitti con l’uso di armi o altri mezzi di violenza, contro l’ordine costituzione, di criminalità organizzata e delitti della stessa specie di quello per il quale si procede. Deve essere desunto dalle specifiche modalità con cui è stato commesso il fatto e dalla personalità pericolosa, ricavata dai precedenti penali o da comportamenti concreti dell’imputato. Il giudice è vincolato a una serie di criteri nella scelta della misura cautelare personale, infatti oltre al criterio del minor sacrificio possibile (limitazione della libertà deve essere contenuta entro i limiti indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto), deve basarsi su: 1) P di adeguatezza: la misura deve essere adeguata alla natura e al grado delle esigenze cautelari del caso concreto. Le ragioni vanno indicate nel provv 2) P di proporzionalità: la misura deve essere proporzionale all’entità del fatto e alla sanzione che potrà essere applicata. Il giudice non può disporre - la carcerazione cautelare o l’arresto domiciliare quando si prevede che sarà concessa la sospensione condizionale della pena, prevista quando la pena detentiva da irrogare non supera i 2 anni e se il giudice sostiene che l’imputato non commetterà nuovi reati. - La carcerazione cautelare quando ritiene che la pena detentiva non supererà i 3 anni. Tale divieto non opera quando l’imputato abbia trasgredito le prescrizioni di una misura cautelare, per i delitti più gravi/di violenza personale/revenge porn - P di gradualità: la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo quando le altre misure coercitive e interdittive risultano inadeguate. La l ha previsto dei rafforzamenti a questo p: o Le misure coercitive e interdittive diverse dal carcere possono essere applicate cumulativamente o Nel disporre la carcerazione cautelare il giudice deve indicare le specifiche ragioni per le quali gli arresti domiciliari non sono idonei In presenza di gravi indizi per determinati reati di forte pericolosità il codice prevede delle eccezioni a tale principio, sotto la forma di due presunzioni: - presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari: in presenza di gravi indizi dei delitti previsti dall’art 275 c3 si considera sempre esistente almeno 1 delle esigenze cautelari - Presunzione di adeguatezza della carcerazione cautelare: in presenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati previsti dall’art 275 c3 il legislatore ha ritenuto adeguata solo la custodia cautelare in carcere o Vi è una presunzione assoluta di adeguatezza della carcerazione cautelare per i delitti di associazione sovversiva, terroristica e mafiosa. È possibile solo dare prova che non sussistono esigenze cautelari o Vi è una presunzione relativa di adeguatezza della carcerazione per tutti gli altri delitti previsti dall’art 275 c3. La presunzione può essere superata quando sia la prova che le esigenze cautelari risultano attenuate e possono essere soddisfatte con altre misure cautelari 46 Il procedimento di applicazione delle misure cautelari personali è incidentale, ovvero costituisce una diramazione rispetto al proc principale e si svolge in due fasi: 1) La prima fase inizia con il pm che chiede per iscritto al giudice l’adozione di una misura e termina quando il giudice prende per iscritto la sua decisine. È una fase che si svolge in segreto, ovvero all’insaputa dell’imputato e del suo difensore. La richiesta del pm deve contenere tutti gli elementi su cui la richiesta si fonda e al giudice devono essere forniti tutti gli elementi a favore dell’imputato/memorie depositate al fine di ampliare le sue conoscenze sulla situazione. La decisione del giudice deve essere motivata in modo esaustivo, cioè deve indicare le esigenze cautelari, gli indizi che giustificano l’adozione e i motivi per i quali ritiene rilevanti gli elementi a carico. Tutto ciò deve essere oggetto di autonoma valutazione del giudice, non sono possibili motivazioni per relazionem. Quando la motivazione necessita che si riportino indizi ricavati dalle intercettazioni il giudice deve riprodurre solo i brani essenziali. L’ordinanza che dispone la custodia è eseguita dalla pol giud. Se è disposta la carcerazione cautelare o l’arresto domiciliare è necessario fornire all’imputato una copia del provv è una comunicazione nella quale si indica i suoi d. La pol giud redige il verbo ale di tutte le operazioni e lo trasmette al giudice e al pm. Quando non è possibile eseguire l’ordinanza perché l’imputato non è stato rintracciato, la pol giud redige un verbale di vane ricerche indicando le indagini svolte e lo trasmette al giudice che dichiara lo stato di latitanza di colui che volontariamente si sottrae alla custodia cautelare. 2) La seconda fase inizia nel momento in cui la misura è eseguita e si conclude con l’interrogatorio di garanzia dell’imputato davanti al giudice che ha disposto la misura. È un istituto che consente al giudice di valutare se permangono le condizioni di applicabilità della misura. Se queste sono venute meno o si sono modificate il giudice deve rivalutare la misura. Il gip deve depositare immediatamente in cancelleria l’ordinanza della misura che è stata eseguita e la richiesta del pm. L’avviso del deposito va notificato al difensore dell’indagato che ha d di visionare dei atti. Il pm non può procedere all’interrogatorio investigativo della persona in stato di custodia cautelare prima dell’interrogatorio di garanzia svolto dal giudice. L’interrogatorio deve svolgersi entro 5 gg dall’inizio della custodia in carcere o entro 10 gg negli altri casi. Ha l’obbligo di intervenire solo il difensore dell’imputato. Cause di estinzione delle misure cautelari personali: 1) A seguito di un provv del giudice: ovvero nei casi di: - Revoca: disposta quando sono mancanti le condizioni generali di applicabilità o quando sono venute meno le esigenze cautelari - Sostituzione in melius: disposta quando le esigenze cautelari risultano attenuate o quando la misura non è più proporzionata all’entità del fatto o alla pena che si ritiene che possa essere inflitta. La nuova misura può consistere anche nell’applicazione cumulativa di più misure. Quando la presunzione di adeguatezza della carcerazione cautelare è assolerà è necessario il venir meno di rttte le esigenze cautelari per la sostituzione. Per i delitti commessi con violenza alla persona, la parte che richiede la sostituzione in melius/revoca deve notificare la richiesta alla persona offesa o al suo difensore, pena inammissibilità della domanda. Allo stesso modo deve essere comunicato a questi anche il provv del giudice e la persona offesa può richiedere di essere informata anche di ulteriori avvisi, come i provv di scarcerazione, l’evasione dell’imputato e la sua sottrazione alle misure - Sostituzione in peius: disposta dal giudice solo sui richiesta del pm quando le esigenze cautelari risultano aggravate o quando l’imputato ha trasgredito le prescrizioni della misura 2) Di diritto: quando: 47 - Per il medesimo fatto è nei confronti della medesima persona interviene un prode che esclude l’addebito - Decorrenza del termine di durata massima: vi sono vari tipi di termini o Termini intermedi: indicano la durata della misura in ciascuna fase del proc o Termini complessivi: indicano il limite totale di durata. Entro tale termine deve avvenire la sentenza irrevocabile di condanna, pena il venir meno della misura. Per i delitti più gravi è di 6 anni o Termini finali di fase (massimo dei massimi): termini di durata quando interviene una causa di sospensione dei termini intermedi (es per legittimo impedimento dell’imputato). La durata della custodia non può superare il doppio dei termini intermedi o il termine complessivo aumentato della metà (max 9y) o Termine sussidiario: opera solo se più favorevole si termini finali, è pari a 2/3 del massimo della pena temporanea prevista per il reato per il quale si procede Se la custodia cautelare supera i termini max, il giudice dipende un’altra misura se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia, la quale può essere ripristinata se l’imputato trasgredisce le prescrizioni della nuova misura o se sussiste un pericolo di fuga. Le misure obbligatorie hanno termini pari al doppio di quanto è previsto per la custodia cautelare, mentre le misure interdittive non possono essere superiori a 12 mesi (ma rinnovate di altri 12 da giudice). I termini possono essere sospesi sono il casi indicati dalla l - A seguito di condanna, la pena è stata estinta o sospesa - A seguito di condanna, la pena è inferiore o uguale alla custodia cautelare già subita Le impuganzioni contro le misure cautelari costituiscono un proc incidentale, cioè parallelo al proc principale e non hanno efficacia sospensiva del provv che dispone la misura. Possono essere proposte con: 1) Riesame: ammesso solo contro le ordinanze che applicano per la prima volta una misura coercitiva e solo da parte dell’imputato o del suo difensore. È un’impugnazione completamente devolutiva, cioè permette all’imputato di ottenere il controllo giurisdizionale sulla legittimità e sul merito. Vi provvede il tribunale delle libertà [provincia], il quale non è vincolato dai motivi del ricorso e dalla motivazione del provv che dispone la misura. Deve decidere entro termini brevi, pena perdita dell’efficacia della misura. La richiesta deve essere presentata entro 10 gg pena inammissibilità, i quali decorrono: - dalla notificazione del provv se vi provvede l’imputato - dall’avviso di deposito dell’ordinanza se vi provvede il difensore. La richiesta può anche non essere motivata e può contenere la richiesta dell’imputato di comparire personalmente in udienza, la quale si svolge in camera di consiglio (cioè con contraddittorio facoltativo). Deve essere presentata nella cancelleria del tribunale, che deve informare l’autorità procedente, la quale ha 5 gg per poter presentare gli atti sulla base dei quali è stata emanata la misura e tutti gli elementi sopravvenuti, pena perdita di efficacia dell’ordinanza. L’imputato entro 2gg dalla notificazione dell’avviso di udienza può chiedere il differimento della data se sussistono giustificati motivi. L’Ordinanza del tribunale delle libertà deve essere depositata in cancelleria entro 30gg dalla decisione, salvi i casi di particolare complessità. Tutti i termini sono perentori, ovvero in caso di ritardo il provvedimento impugnato perde efficacia e non può essere rinnovato. Decisioni del tribunale: - Può dichiarare l’inammissibilità della richiesta: es se è presentata oltre i termini - Può riformare il provv impugnato in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati nella richiesta - Può confermare il provv impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provv che dispone la misura - Può annullare il provvedimento. Si ha annullamento: 50 2) Medico dipendente pubblico: ha l’obbligo quando viene a conoscenza del reato nell’esercizi delle sue funzioni Una volta che la pol giud ha ricevuto una notizia di reato deve informare il pom. L’informativa deve contenere gli elementi essenziali del fatto, gli elementi di prova e le attività compite, la data e l’ora dell’acquisizione della notizia. Il termine per l’informatica al pom non è fisso, ma: 1) Deve esser fornita immediatamente se sussistono ragioni di urgenza, per delitti gravi o di criminalità organizzata o per l’arresto in flagranza 2) Deve essere fornita entro 48h se la pol giud ha compiuto atti per i quali è previsto difensore L’informativa è impersonale, cioè investe l!organo di polizia inteso come unità operativa Le condizioni di procedibilità sono atti ai quali la l subordina l’esercizio dell’azione penale in relazione a determinati reati per i quali non si debba procedere d’ufficio. Sono: 1) Querela: atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato che ha subito. È caratterizzata dalla notizia di reato e dalla manifestazione della volontà che di proceda penalmente. Il diritto di querela deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa avuto notizia del fatto (in caso di delitti contro la libertà sessuale il termine di sei mesi e per i delitti di violenza sessuale è di 12 mesi). - La rinuncia alla querela è l’atto con cui la persona offesa, prima di aver proposto querela, rinuncia ad esercitare il diritto di querela, ovvero manifesta la volontà che non si proceda penalmente. È un atto irrevocabile ed incondizionato. - La remissione di querela è l’atto con cui la persona offesa, dopo aver proposto querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente. È irrevocabile 2) Istanza: atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un reato commesso all’estero ma che, se fosse stato commesso in Italy, sarebbe procedibile d’uffici 3) Richiesta di procedimento: atto con cui il min della giustizia manifesta la volontà che si proceda per un reato commesso all’estero o per altri reati previsti espressamente dal cp 4) Autorizzazione a procedere: atto discrezionale e irrevocabile che viene emanato da un organo dello Stato per autorizzare l’esercizio dell’azione penale e il compimento degli atti del procedimento. È richiesta in virtù della: - Qualità dell’imputato: che è un rappresentante di un organo pubblico che si vuole proteggere contro le azioni di disturbo del potere giudiziario - Qualità della persona offesa: che è un organo pubblico del quale si vuole evitare che venga compromesso il prestigio in un processo penale Gli atti delle indagini sono coperte da segreto, definito interno, ovvero vi è un divieto di rivelare all’indagato e al suo difensore un atto del procedimento. L’obbligo opera in capo a tutte le persone che hanno partecipato/assistito al compimento dell’atto, compresi il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio. Il segreto viene meno quando l’indagato può avere conoscenza dell’Atto e quando si arriva alla conclusione delle indagini preliminari. Il pm può: 1) Segretare degli atti conoscibili: in particolare quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le riguardanti altre persone. Si tratta di un segreto esterno in quanto comporta il divieto di rivelare atti che sono però conosciuti o conoscibili dall’indagato e dal suo difensore. 2) Segretari i fatti oggetto di indagine: il divieto è posto con decreto di durata non superiore a 2 mesi 3) Ritardare il deposito dell’atto conoscibile al difensore: quando sussistono gravi ragioni Il divieto di pubblicazione comporta il divieto di pubblicare gli atti del procedimento penale: 1) Per gli atti segreti il divieto è assoluto 2) Per gli atti conoscibili il divieto è attenuato: è vietato pubblicare l’atto ma è consentito pubblicare il contenuto dello stesso (notizie generiche) La pubblicazione è punita con l’arresto o con l’ammenda. È vietato pubblicare: 1) le generalità e l’immagine dei minorenni in relazione a qualsiasi atto del procedimento. 51 2) Le generalità e immagine della persona offesa nei proc in materia di violenza sessuale e assimilati senza il suo consenso 3) immagini delle persone private della libertà personale con manette o altri mezzi di coercizione senza il consenso dell’interessato La regola del segreto subisce delle deroghe nel caso di: 1) atti garantiti: sono quelli a cui il difensore ha d ad assistere previo avviso che gli deve essere dato almeno 24n prima del compimento, assicurando un contraddittorio debole (interrogatorio, ispezione, individuazione di persone). Quando vi è motivo di ritenere che il ritardo nel compimento degli atti possa pregiudicare la ricerca, il pm può compierli prima della scadenza del termine e darne immediato avviso al difensore. Il pm che sta per compiere un atto garantito ha obbligo di inviare all’indagato e alla persona offesa l’informazione di garanzia, il cui contenuto più importante è l’invito a nominare un difensore. Se l’atto viene compiuto senza preavvisare il difensore non è nullo 2) Atti a sorpresa: sono quelli a cui il difensore ha facoltà di assistere senza avere diritto al preavviso (perquisizione, sequestri) In entrambi i casi è previsto il deposito del verbale presso la segreteria del PM entro il 3^gg successivo al compimento dell’atto e il difensore entro 5gg dal deposito può esaminare il verbale ed estrarne copia (per questo al difensore viene notificato il deposito). L’attività di iniziativa della polizia giudiziaria si distingue in: 1) iniziativa autonoma: consiste nel raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole. Inizia nel momento in cui perviene la notizia di reato e termina quando il pm impartisce le sue direttive 2) Iniziativa successiva: inizia quando il pm fornisce le sue direttive. Si distingue in: - Iniziativa guidata: la pol giud deve eseguire le direttive del pm - Iniziativa parallela: la poli giud esegue tutte le altre attività di indagine per accertare i reati, di cui deve informare il pm 3) iniziativa integrativa: svolta sulla base dei dati emersi a seguito del compimento di atti delegati dal pm Inoltre la polizia può compiere operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche mediante gli ausiliari di polizia giudiziaria, i quali svolgono un semplice aiuto materiale. La polizia giudiziaria può ricevere le sommarie informazioni da: 1) indagato: - Per le informazioni fornite con la presenza del difensore è competente l’ufficiale di pol giud, che può porre domande all’indagato se questo è libero e se vi è la presenza necessaria del difensore di fiducia o d’ufficio - Le dichiarazioni spontanee possono essere ricevute dall’ufficiale e dall’agente di pol giud senza che questi abbiano posto domande. È necessaria quindi l’iniziativa dell’indagato - Per le informazioni per la prosecuzione delle indagini gli ufficiali possono porre domande all’indagato libero/arrestato anche in assenza del difensore, ma delle notizie è vietata la documentazione e l’utilizzazione in dibattimento e in fasi precedenti. Le domande possono essere rivolte all’indagato solo sul luogo del fatto di reato e solo se si tratta notizie utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini 2) possibile testimone/persona informata: hanno obbligo di verità, godono del privilegio contro l’auto incriminazione, possono rifiutarsi di rispondere su fatti dai quali potrebbe emergere una propria responsabilità e se sono prossimi congiunti dell’indagato possono astenersi. Hanno l’obbligo di presentarsi alla poli, se convocati, e di attenersi alle prescrizioni date. Le sommarie info vanno inserite nel verbale e nn sono utilizzabili in dibattimento salvo ecc 3) Persone vulnerabili: l’assunzione di informazioni da minorenni deve essere accompagnata dalla presenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile nominato dal pm 52 4) Imputati in un procedimento connesso collegato: le domande possono essere poste dall’ufficiale con la presenza del difensore L’identificazione è atto non garantito con cui viene dato il nome ad un volto. L’oggetto è quindi una persona fisica individuata di cui non si conoscono le generalità. Possono essere sottoposti ad identificazione tutte le persone che hanno avuto a che fare direttamente/indirettamente con il reato. È necessaria l’ immediata notizia al pm e viene compiuto nell’ufficio di polizia. La persona viene trattenuta per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre le 12h, che diventano 24 in caso di identificazione complessa, previo avviso al pm. La persona ha facoltà di avvisare un familiare/convivente. Se la persona rifiuta di farsi identificare/fornisce generalità false è possibile l’accompagnamento coattivo. In caso di identificazione dell’indagato, la pol giud richiede anche soprannome, condizioni di vita, se è sottoposto ad altri processi, condanne riportate, i beni patrimoniali di cui è proprietario e se riveste cariche/servizi pubblici, elezione domicilio Atti di iniziativa della pol giud (sopralluogo): 1) Rilievi e accertamenti urgenti: consistono nell’osservazione e descrizione di luoghi/cose/persone. Sono atti non ripetibili che possono essere compiuti di propria iniziativa dagli ufficiali quando il pm non interviene tempestivamente e quando vi sia un’urgenza. In caso di attività specifiche che richiedono competenze tecniche, la pol giud può richiedere la collaborazione di ausiliari di polizia giudiziaria. Può compiere soltanto quegli accertamenti urgenti che non comportano modifica l’elemento di prova. Viene redatto verbale e conservato nel fascicolo del pm. Gli accertamenti per lo stato di ebrezza e lo stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti sono un’attività di indagine urgente svolta dalla polizia giudiziaria se avviene a seguito di un reato. 2) Sequestro probatorio 3) Prelievo di materiale biologico: nei confronti dell’indagato è possibile il prelievo di capelli o saliva su consenso dell’interessato, altrimenti si procede al prelievo coattivo previa autorizzazione del pm e nel rispetto della dignità personale. L’acquisizione di materiale biologico su persone diverse dall’indagato può venire soltanto il suo consenso. A volte il materiale biologico viene acquisito da luoghi, cadaveri o cose e in questi casi prende il nome di reperto. Sono tutti atti non ripetibili e atti a sorpresa. 4) perquisizione: può essere compiuta se: - L’oggetto da ricercare sono cose o tracce pertinenti al reato o la persona indagata/evasa - Vi è flagranza di reato, evasione o se si deve procedere al fermo di una persona indagata, all’ordinanza che dispone la custodia cautelare o la carcerazione - Vi è pericolo nel ritardo: se si teme che non ricercare subito le cose possa comportare la loro cancellazione dispersione - Vi è fondato motivo (sufficiente probabilità) di ritenere che nel luogo sulla persona mi siano le cose ricercate. L’indagato alla facoltà di nominare un difensore di fiducia alla polizia entro quarantott’ore deve trasmettere al pm il verbale, il quale deve essere convalidato. 5) Relazione di servizio: atto con cui viene riferito tutto quello che è emerso durante il servizio che è destinato al dirigente del ufficio. È un atto non ripetibile quando rappresenta fatti/persone soggette a mutamento o quando le circostanze non sono riproducibili genuinamente Esistono 3 tipologie di registro: 1) Registro ordinario: contiene le notizie di reato. Quando il p ritiene di formulare un addebito nei confronti di una persona, ordina alla segreteria di iscrivere il nominativo nel registro accanto alla notizia di reato. Da qui decorre il termine per poter esercitare l’azione penale. Prima della conclusione delle indagini e del compimento di un atto garantito, l’indagato e la 55 2) Fermo: possibile qualora! - Gravi indizi a carico dell’indagato - specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga - Diritto per la quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei. Viene eseguito dal pm o dalla pol giud prima che il PM ha assunto la direzione delle indagini o successivamente in casi di urgenza. 3) Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare: consiste nell’allontanamento dalla casa familiare del soggetto che si presume abbia commesso il reato a cui si aggiunge il divieto di frequentare i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Presupposti: - soggetto in stato di flagranza in relazione a un reato commesso nell’ambito familiare - reiterazione della condotta tenuta dal soggetto - grave ed attuale pericolo per la vita o l’integrità psico-fisica della persona offesa Viene eseguita dalla pol giud su autorizzazione del pm Il procedimento di convalida delle misure precautelari si divide in tre fasi: 1) prima fase: la pol giud ha dovere di informativa nei confronti dell’arrestato, del difensore e del pm. È necessario consegnare all’imputato una comunicazione scritta consentente i suoi d e facoltà (difensore di fiducia, patrocinio dello stato, ottenere info circa l’accusa, facoltà d i non rispondere, accedere agli atti, coinvolgere soggetti che possono sostenerlo, assistenza medica d’urgenza, interrogato da un giudice). Il soggetto va messo a disposizione del pm entro 48h. Va redatto verbale e trasmesso al pm 2) Seconda fase: Il pm entro 48h deve chiedere al giudice la convalida della misura cautelare e se lo ritiene utile può procedere all’interrogatorio, previa comunicazione al difensore. Il pm può liberare l’arrestato se risulta evidente che l’arresto/fermo è stato eseguito per errore di persona o al di fuori dei casi consentiti dalla l o se la misura è divenuta inefficace perché sono decorsi i termini per portare l’arrestato a disposizione del pm e per chiedere la convalida. 3) Terza fase: il giudice fissa l’udienza di convalida entro 48h, dandone notizia al difensore e al pm. Si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore e del soggetto sottoposto a misura e con partecipazione eventuale del pm. L’udienza si svolge nel luogo in cui il soggetto è fermato o arrestato (casa circondariale), ma è possibile che il giudice chieda, motivando, che sia eseguita davanti a se. Il gip procede all’interrogatorio e si apre la fase decisoria, che è duplice: 1. il giudice si pronuncia sulla convalida della misura se è stata legittimamente eseguita, con ordinanza ricorribile in cassazione - il giudice valuta se sussistono i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare richiesta dal pm. Si decide con ordinanza impugnabile al tribunale delle libertà. Incidente probatorio consiste in un udienza che si svolge in camera di consiglio senza la presenza del pubblico dove davanti al gip si assumono le prove nelle medesime forme che sono prescritte per il dibattimento. È previsto in casi tassativi di non rinviabilità dei mezzi di prova al dibattimento ovvero quando: 1) nella testimonianza/confronto il dichiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di un grave impedimento o minaccia 2) Nella perizia urgente la persona, cosa, luogo è soggetto a modificazione non evitabile 3) Nella ricognizione se particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibatt Può essere anche disposto su richiesta di parte (indagato, pm) quando: 1) I mezzi di prova più importanti riguardano l’esame dell’indagato, l’esame dell’imputato connesso collegato all’esame del testimone di giustizia 2) Perizia di lunga durata e perizia coattiva 3) Testimonianza o esame di persone che si siano avvalse della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione scritta nel corso dell’intervista svolta dal difensore 4) Persona offesa vulnerabile chiamata a disporre: ci sono due casi: 56 - minorenne o persona offesa maggiorenne nei reati di violenza contro la persona - Persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità per qualsiasi reato Fasi dell’incidente probatorio: 1) Richiesta: Da parte del pm, indagato e difensore precisando la prova da assumere, le persone nei confronti delle quali si procede, i motivi per cui la prova non è rinviabile. È presentata alla cancelleria del gip ed è notificata alla controparte 2) Decisione sulla richiesta: il gip decide con ordinanza non impugnabile. In caso di accoglimento fissa la data dell’udienza e indica l’oggetto della prova le persone interessate. Il pm può chiedere al giudice il differimento dell’incidente quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. 3) Udienza: si svolge in camera di consiglio (senza pubblico) Con la partecipazione necessaria del pm, il difensore dell’indagato. Il difensore ha diritto di partecipare all’udienza ma non può porre domande direttamente al dichiarante, ma può richiedere al giudice di rivolgerle. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento 4) Eventuale integrazione del contraddittorio: di regola l’oggetto della prova non può essere esteso a fatti riguardanti indagati differenti da quelle cui difensori partecipano all’incidente eccetto se si provvede ad integrare il contraddittorio Quando il pm ritiene di chiedere il rinvio a giudizio, deve far notificare (prima del termine per la conclusione delle indagini) all’indagato e al suo difensore l’avviso di conclusione delle indagini, contenente: 1) Sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede 2) Norme di legge che si assumono violate 3) Data e luogo del fatto 4) Facoltà di prendere visione del fascicolo delle indagini 5) Facoltà che l’indagato entro 20 gg può esercitare: - presentare memorie, documenti, documentazioni - Chiedere al pm il compimento di atti di indagine - Chiedere al pm di essere interrogato: il pm è obbligato ad adempiere all’interrogatorio, pena nullità del rinvio a giudizio, mentre in tutte le altre richieste ha discrezionalità di scelta, ma deve compierle entro 30 gg dalla richiesta. Il termine per la conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un indagato inizia decorre dal momento in cui il nome di questi è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di 6 mesi o di 1 anno se si procede per delitti gravi o di criminalità organizzata. Entro questi termini il pm deve esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione oppure chiedere la proroga delle indagini. Sulla proroga decide il giudice con ordinanza e la prima proroga può essere motivata su di una generica giusta causa, mentre le successive implicano casi di particolare complessità o oggettiva impossibilità di concludere l’indagine entro il termine. Ciascuna proroga non può essere > a 6 mesi eccetto in casi particolari. Il codice prevede un procedimento di proroga di tipo: 1) ordinario: è necessario instaurare il contraddittorio. La richiesta viene notificata all’indagato e alla persona offesa che nella notizia di reato ha dichiarato di volere essere informata 2) Speciale: per i reati di criminalità mafiosa e assimilati non è previsto alcun contraddittorio, infatti sulla richiesta di proroga si decide senza udienza Gli atti compiuti dopo i termini sono inutilizzabili, a meno che successivamente il giudice ha concesso la proroga. Il termine nel procedimento contro ignoti inizia decorre dalla data di iscrizione della notizia di reato. In caso di richiesta di proroga il giudice può: 1) Autorizzarla 2) Non autorizzarla: il pm deve formulare l’azione penale o l’archiviazione 3) Ordinare che venga iscritto il nome della persona a cui attribuire il reato, se si ritiene nota, comportando l’inizio automatico di un nuovo termine di 6 mesi 57 Il codice prevede un termine max delle indagini preliminari, comprensivo delle proroghe, di 18 mesi o di 2 anni nel caso di delitti gravi o di criminalità organizzata, di investigazioni complesse, di compimento di atti all’estero o di procedimenti collegati. Dalla scadenza del termine all’esercizio dell’azione penale possono passare 3 mesi oppure 15 mesi per i delitti di mafia, terrorismo e delitti gravissimi. Se il pm non esercita l’azione penale, deve comunicarlo al procuratore generale presso la corte d’appello che dispone l’avocazione L’azione penale viene esercitata dal pm formulando l’imputazione. Quest’ultima nel procedimento ordinario è ricompresa nella richiesta di rinvio a giudizio, mentre nei riti speciali è ricompresa nell’atto che instaura il singolo procedimento. L’imputazione consiste nell’addebitare a una determinata persona il fatto di reato. I suoi elementi sono: 1) enunciazione chiara e precisa del fatto storico 2) Indicazioni delle leggi violate 3) Generalità della persona alla quale addebitato il reato. L’imputazione viene formulata quando sono stati acquisiti elementi tali da sostenere l’accusa in giudizio. L’esercizio dell’azione penale comporta 2 effetti: 1) Impone l’obbligo al giudice di decidere su un determinato fatto 2) Impone al giudice il divieto di decidere su un fatto storico differente Quando il PM esercita l’azione penale a una serie di doveri di informativa: 1) Deve informare la tua verità da cui dipende l’imputato come impiegato dello Stato o di altro ente pubblico o la diocesi a cui appartiene l’imputato con qualifica di ecclesiastico o religioso del culto cattolico: al fine di valutare se irrogare un provvedimento cautelare di sospensione delle funzioni 2) Deve informare il ministro dell’ambiente e la regione in relazione ad un reato che comporta un pericolo per l’ambiente: Al fine di valutare se avviare un procedimento amministrativo 3) Deve informare l’autorità nazionale anticorruzione: al fine di verificare che un’altra autorità pubblica ha avviato un procedimento amministrativo Caratteristiche dell’azione penale: 1) obbligatorietà: esiste un istituto, che permette al pm di non esercitarla, ovvero l’archiviazione. È volta ad assicurare i due principi fondamentali - P di uguaglianza: se la persona offesa non ha possibilità economiche, questo non deve impedire che il reato venga comunque perseguito - P di legalità: Solo la legge determina chi deve essere punito e quindi questo non può dipendere da una scelta discrezionale di un soggetto Dato che è obbligatoria, è necessario un controllo che rende effettivo l’adempimento di tale dovere. Infatti il giudice deve controllare la richiesta di archiviazione formulata dal pm 2) Monopolio dell’azione penale: spetta al pm eccetto per alcuni reati procedibili a querela, la persona offesa ha la facoltà di chiedere al giudice di pace la citazione del responsabile 3) Procedibilità d’ufficio: quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o la autorizzazione a procedere, viene esercitata di ufficio 4) Irretrattabilità: può essere sospesa/interrotta solo nei casi previsti dalla l Quando il pm ritiene che non vi siano elementi per esercitare l’azione penale formula la richiesta di archiviazione. L’archiviazione è pronunciata dal gip in presenza di: 1) presupposti di fatto: quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio 2) Presupposti di diritto: quando manca una condizione di procedibilità, quando il reato é estinto, quando il fatto non è previsto dalla l come reato, quando sono rimasti ignoti gli autori del reato 60 ▪ Procuratore Rep p procuratore generale presso la corte di appello solo nei casi in cui abbia esercitato il potere di avocazione: la corte può confermare la sentenza o pronunciare il non luogo a procedere con la formula meno favorevole all’imputato ▪ Imputato: la corte può confermare la sentenza o pronunciare il non luogo a procedere con la formula più favorevole all’imputato ▪ Persona offesa in caso di nullità La revoca della sentenza di non luogo a procedere può essere richiesta dal pm quando vi siano nuove fonti di prova che possano determinare il rinvio a giudizio. In questi casi il gip fissa l’udienza in camera di consigli e al termine: ▪ Può rigettare la richiesta ▪ Può revocare la sentenza e: ➢ Fissare l’udienza preliminare se il pm ha chiesto il rinvio a giudizi ➢ Riaprire le indagini o Decreto che dispone il giudizio: quando gli elementi appaiono idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Coniante l’enunciaIone del fatto e le fonti di prova. Svolge la funzione di citazione a giudizio in quanto convoca le parti per il dibattimento e l’avviso che se l’imputata o non compare sarà giudicato in assenza. La notifica deve essere eseguita almeno 20 gg prima del giudizio. Si verifica la separazione del fascicolo unico delle indagini (contiene la notizia di reato e la documentazione delle indagini) in due fascicoli: ▪ Fascicolo per il dibattimento: contiene atti compiuti prima del dibattimento formatti in contraddittorio o gli atti non ripetibili fin dall’inizio. È conosciuto dal giudice e può essere usato per la decisione, ▪ Fascicolo del pm: contiene tutti gli atti che non rientrano in fasc dib. Non è conosciuto da giudice e non può essere usato per la decisione Questo risponde al p della neutralità psichica del giudice del dibattimento, ovvero non deve avere conoscenza degli atti assunti senza contraddittorio. Tuttavia il giudice può anche concludere l’udienza con altre 3 modalità: ▪ Oblazione: formulata dal chiunque prima del dibattimento e costituisce una causa di estinzione del reato ▪ Particolare tenuità del fatto ▪ Concotte riparatorie che l’imputato deve avere messo in atto prima del dibattimento - Interlocutoria: dichiara di non potere decidere allo stato degli atti e indica al pm di svolgere ulteriori indagini (o le dispone d’ufficio) a evidente decisività. Le parti non hanno d all’ammissione delle prove. Una volta che le prove sono state assunto il giudice decide il rinvio a giudizio o la sentenza di non luogo a procedere Nell corso dell’udienza è possibile che si verifichi l’esigenza di modificare l’imputazione originaria. Sono necessari 2 presupposti 1) Che la proposta di modifica provenga dal pm 2) Presenza di limiti di modificabilità: ovvero: - Fatto diverso - Fatti nuovo: purché si tratta di un reato procedibile d‘ufficio. L’imputato può consentire o meno Le fasi del giudizio di primo grado sono 3: atti preliminari al dibattimento, dibattimento, atti successivi al dibattimento La direzione del dibattimento spetta al presidente, mentre i poteri decisori all’intero folleggio. L’udienza è il tempo di una singola giornata dedicato allo svolgimento di uno o più processi. Il dibattimento è la trattazione in in udienza si un determinato processo. Uno dei p fondamentali del dibatt è il p di pubblicità, che può essere: 61 1) Immediata: si realizza con la partecipazione di soggetti estranei all’udienza. Si può procedere a porte chiuse in determinati casi previsti dalla l (e può anche essere vietata la pubblicazione degli atti) 2) Mediata: si realizza con la pubblicazione degli atti del the la battimento tramite stampa o altri mezzi. P fondamentali del dibattimento: 1) P del contraddittorio 2) P di oralità 3) P di immediatezza 4) P della concentrazione: impone che non vi siano intervalli di tempo tra l’assunzione delle prove in udienza, la discussione finale e la deliberazione della sentenza. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente disponga che esso venga proseguito il gg seguente non festivo. I delitti più gravi, quelli che destano allarme sociale, quelli nei quali è obbligatorio il rito direttissimo e il giudizio immediato hanno priorità assoluta. Atti preliminari al dibattimento Questa fase ha inizio nel momento in cui la cancelleria del giudice riceve il decreto che dispone il giudizio e il fascicolo per il dibattimento. Termina nel momento in cui il presidente dell’organo giudicante dichiara aperto il dibattimento. Funzioni di questa fase: 1) Svelare i testimoni, consulenti tecnici, periti, imputati connessi (dichiaranti) dei quali una parte intende chiedere l’ammissione dibattimento. La parte ha l’onere di depositare la lista testimoniale contenente le persone menzionate e le circostanze sulle quali verte l’esame entro 7 gg prima del dibattimento, pena inammissibilità. Questo ha la funzione di: - Permettere alle parti di esercitare il d alla prova contraria, con la quale si intende quella prova tendente a negare l’esistenza di un fatto affermato dalla prova principale - Permettere alle parti di preparare il controesame che intendono svolgere nei confronti dei dichiaranti - permettere la discovery, ovvero per assicurare una previa conoscenza alle parti per evitare prove a sorpresa 2) Ottenere l’autorizzazione alla citazione dei testimoni, consulenti tecnici, periti (se vogliono rendere obbligatoria la loro presenza, altrimenti possono presentarli direttamente in dibatt) 3) Consentire l’assunzione di prove urgenti: ovvero non rinviabili al dibatt. L’assunzione è richiesta dalle parti nei casi in cui si possa procedere ad indicente probatorio. Vengono assunte in una vera e propria udienza dibattimentale anticipata. In ogni caso il pm e il difensore possono compiere attività integrativa di indagine con esclusione di quegli atti per cui è necessaria la partecipazione dell’imputato o del suo difensore, la documentazione i d tali atti è depositata della segreteria del pm e le parti hanno facoltà di prenderne visione e strarre copia. 4) Permettere la Pronuncia di una sentenza anticipata di proscioglimento: possibile mei casi in cui: - L’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita - Il reato è estinto - Particolare tenuità del fatto e comportamento non abituale dell’imputato È possibile solo se l’imputato è il pm non si oppongono. È inappellabile. Ove dagli atti emerga che l’imputato è innocente, il giudice non può pronunciarla ma deve procedere al dibatt 5) Assicurare la costituzione delle parti: avviene prima che inizi il dibattimento ma si colloca tra gli atti preliminari (uguale a costituzione parti in ud prel) 6) Consentire la trattazione delle questioni preliminari Dibattimento 62 Alla fine degli atti preliminari, il presidente dichiarare aperto il dibatt, il quale è il momento principale del giudizio di primo grado. Fasi del dibatt: 1) Lettura del capo di imputazione 2) Richieste di prove: sono presentate dal pm e dai difensori delle parti private eventuali, nell’ordine tale da rispettare il p dell’onore della prova (pm, part civile, imputato). L’illustrazione dei fatti è funzionale all’ammissione delle prove in quanto il giudice non conosce le indagini precedentemente svolte e quindi la prova sarà ammessa se rilevante è pertinente. Le richieste non devono presentare il contenuto degli atti assunti durante le indagini. Il giudice decide senza ritardo e con ordinanza. Il rigetto deve essere motivato e può essere impugnato solo con la sentenza del caso. L’imputato ha d all’ammissione della prova contraria, idem al pm. La richiesta di sentire persone che non sono state presentate bella lista dei testimoni 7 gg prima è inammissibile. L’imputato ha la facoltà di rendere dichiarazioni spontanee, ovvero tutto ciò che ritiene opportuno purché si riferiscano all’oggetto dell’imputazione e non intralcino l’istruzione dibatt. È consentita l’acquisizione concordata al fascicolo dibattimentale di atti contenuti nel fascicolo del momento e della documentazione dell’attività di investigazione difensiva. 3) Istruzione dibattimentale: momento nel quale sono assunte le prove, con contraddittorio e esame incrociato. È suddivisa in porzioni di tempo/casi dove in ogni ha si là luogo alle prove delle parti ammesse dal giudice. L’ordine dei casi rispecchia il p dell’onore della prova, quindi l’ultimo caso è quello dell’imputato poiché ha d di conoscere l’esito delle prove a suo carico. All’interno del singolo caso le prove vengono assunte nell’ordine stabilito dalla parte che le ha richieste. L’esame delle parti ha luogo appena termina l’assunzione delle prove a carico dell’imputato. Le prove orali vengono assunte con l’esame incrociato, quell’istituto con cui le parti (ok e difensori) pongono direttamente le domande alla persona esaminata. È composto da 3 fasi: - Esame diretto: condotto dalla parte che ha chiesto di esaminare il dichiarante. È volto ad ottenere la manifestazione dei fatti conosciuti dal dischiarante. Sono vietate le domande suggestive - Controesame: è eventuale, si verifica solo se le parti che non hanno richiesto l’esame del dichiarante pongono domande. Può avvenire sui fatti o sulla credibilità del dichiarante. Sono ammesse le domande suggestive - Riesame: è eventuale, si verifica se si è verificato il contro esame e consente alla parte che ha condotto l’esame di reato di porre nuove domande per recuperare la sequenza dei fatti dopo che è stata messa in dubbio con il controesame L’esame incrociato non può essere interrotto, infatti le parti hanno solo la possibilità di formulare opposizioni sulle quali decide il presidente senza formalità (es ipotesi di domanda inammissibile). Il presidente interviene per assicurare la pertinenza delle domande e la lealtà dell’esame e al termine può porre domande d’ufficio al dichiarante. - Sono ammesse le domande su fatti specifici e determinati - Sono vietate le domande nocive che aggrediscono l’autodeterminazione o che violano il rispetto della dignità umana. Il testimone ha la facoltà di non deporre su fatti sai quali potrebbe emergere una sua resp pen, sui fatti coperti da segreto e ha la facoltà di astenersi se è prossimo congiunto dell’imputato. Specifiche tutele sono previste per le persone vulnerabili (minorenne o maggiorenne infermo di mente o in particolare situazione di vulnerabilità): - Ausilio di un familiare o di un esperto di psicologia infantile - Luogo diverso dal tribunale - Vetro specchi con impianto citofonico - Modalità non predeterminate ma scelte dal giudice in relazione al caso 4) Discussione delle parti: permette al ok e ai difensori di formulare le proprie conclusioni. La discussione è diretta dal presidente che ha l’obbligo di impedire ogni ripetizione/divagazione. L’ordine segue il p dell’onore della prova e vengono fornite
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